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Document 52026IP0004

P10_TA(2026)0004 — Salvaguardare e promuovere la stabilità finanziaria in un contesto di incertezza economica — Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 sulla salvaguardia e la promozione della stabilità finanziaria in un contesto di incertezza economica (2025/2051(INI))

GU C, C/2026/3683, 5.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3683/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3683/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/3683

5.8.2026

P10_TA(2026)0004

Salvaguardare e promuovere la stabilità finanziaria in un contesto di incertezza economica

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 sulla salvaguardia e la promozione della stabilità finanziaria in un contesto di incertezza economica (2025/2051(INI))

(C/2026/3683)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione, del 24 gennaio 2024, sul riesame macroprudenziale degli enti creditizi, sui rischi sistemici relativi agli intermediari finanziari non bancari (NBFI) e sulla loro interconnessione con gli enti creditizi, a norma dell'articolo 513 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (COM(2024)0021),

vista la rassegna sulla stabilità finanziaria pubblicata dalla Banca centrale europea (BCE) nel novembre 2024,

vista la rassegna sulla stabilità finanziaria pubblicata dalla BCE nel maggio 2025,

vista la revisione trimestrale degli andamenti nei mercati finanziari e bancari internazionali pubblicata dalla Banca dei regolamenti internazionali nel marzo 2025,

vista la lettera del presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del G20, del 21 febbraio 2025,

vista la relazione dell'FSB, del 22 ottobre 2024, dal titolo «G20 Crypto-asset Policy Implementation Roadmap» (Tabella di marcia per l'attuazione della politica in materia di cripto-attività del G20),

vista la relazione dell'FSB dell'ottobre 2021, dal titolo «Policy proposals to enhance money market fund resilience: Final report» (Proposte strategiche per incrementare la resilienza dei fondi comuni monetari – Relazione finale),

vista la risposta del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del novembre 2024, alla consultazione della Commissione che valuta l'adeguatezza delle politiche macroprudenziali per l'intermediazione finanziaria non bancaria, dal titolo «A system-wide approach to macroprudential policy» (Un approccio sistemico alla politica macroprudenziale),

vista la relazione di conformità del CERS, del febbraio 2025, relativa alla raccomandazione del CERS del 2 dicembre 2021 sulla riforma dei fondi comuni monetari (CERS/2021/9),

visto l'aggiornamento effettuato il 31 marzo 2025 dal comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza sui rischi e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE – primavera 2025,

visto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), del 14 febbraio 2022, sulla revisione del regolamento sui fondi comuni monetari,

vista la relazione del Fondo monetario internazionale (FMI), del 22 aprile 2025, sulla stabilità finanziaria globale,

vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo «The future of European competitiveness» (Il futuro della competitività europea) («relazione Draghi»),

vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo «Much more than a market» (Molto più di un mercato) («relazione Letta»),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (1),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari, del 26 marzo 2025, sull'unione bancaria – relazione annuale 2024,

vista l'audizione organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari il 19 marzo 2025 sulla valutazione dell'adeguatezza del quadro macroprudenziale per gli istituti finanziari non bancari dell'UE,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0232/2025),

A.

considerando che la stabilità finanziaria rimane un elemento cruciale per la resilienza economica e la crescita e che richiede vigilanza a fronte di una notevole incertezza economica, degli shock esterni e dei rischi sistemici;

B.

considerando che la crisi finanziaria mondiale ha messo in evidenza i rischi di un'instabilità finanziaria che assume proporzioni globali ai quali sono esposte le economie avanzate;

C.

considerando che il protrarsi dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e le relative conseguenze economiche hanno determinato pressioni inflazionistiche, alla volatilità dei mercati dell'energia e a un'incertezza finanziaria;

D.

considerando che l'imposizione dei dazi contribuisce alla frammentazione del commercio mondiale, aggrava le perturbazioni della catena di approvvigionamento e comporta rischi aggiuntivi per i mercati finanziari e l'economia in generale;

E.

considerando che un'unione dei mercati dei capitali ben integrata è essenziale per assorbire gli shock, promuovere gli investimenti all'interno dell'UE e favorire una maggiore integrazione del mercato unico;

F.

considerando che la stabilità degli NBFI sarà ancora più importante se l'Unione europea trasferirà una parte maggiore dei propri finanziamenti sui mercati dei capitali;

G.

considerando che gli NBFI operano in settori molto diversi;

H.

considerando che la lenta crescita economica, aggravata dalle tensioni commerciali, ha effetti negativi sulle entità ad elevata leva finanziaria e aumenterà il rischio di credito cui saranno esposti gli istituti finanziari;

I.

considerando che le elevate valutazioni delle attività sul mercato azionario e obbligazionario sollevano preoccupazioni in merito alla possibilità di una correzione del mercato con conseguenze sistemiche;

J.

considerando che il settore immobiliare residenziale, che ha beneficiato del contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse, svolge un ruolo fondamentale per la stabilità finanziaria alla luce del posto centrale che occupa nell'economia, della quota significativa di ricchezza delle famiglie concentrata nei beni immobili, del coinvolgimento fondamentale del settore finanziario nel finanziamento degli investimenti immobiliari, nonché della funzione cruciale del patrimonio immobiliare come garanzia nei mercati del credito;

K.

considerando che la complessità e l'interconnessione dei settori finanziari hanno acquisito importanza, poiché che gli NBFI sono prestatori netti alle banche e all'economia in generale;

L.

considerando che l'influenza degli NBFI sui mercati finanziari strategici, quali i mercati delle obbligazioni sovrane, è aumentata, come dimostra il fatto che, durante la crisi dei dazi dell'aprile 2025, fondi speculativi hanno liquidato contratti a termine sul mercato dei titoli di Stato statunitense;

M.

considerando che riforme mirate potrebbero rafforzare la resilienza dei fondi comuni monetari dell'UE, conformemente alle norme internazionali;

N.

considerando che il settore finanziario è tuttora vulnerabile alle minacce informatiche, alle tattiche di guerra ibrida e all'effetto leva invisibile, che potrebbero destabilizzare le infrastrutture finanziarie critiche;

Unione bancaria e unione dei mercati dei capitali: assorbimento degli shock e resilienza

1.

accoglie con favore il rinnovato dibattito sulla necessità di stimolare la produttività e la competitività dell'UE, anche grazie a mercati dei capitali meglio integrati e a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, come sottolineato dalla relazione Draghi e dalla relazione Letta;

2.

invita la Commissione ad accordare priorità a un programma dell'unione dei mercati dei capitali che sostenga la competitività dell'UE senza ostacolare la stabilità finanziaria;

3.

sottolinea l'obiettivo dell'unione dei mercati dei capitali di mobilitare più efficacemente i capitali privati al fine di colmare la carenza di investimenti dell'UE e il ruolo che essa può svolgere per assorbire gli shock; sottolinea che il programma dell'unione dei mercati dei capitali dovrebbe altresì contribuire a correggere gli squilibri strutturali del sistema finanziario dell'UE; deplora il persistere di una distorsione a favore del debito indotta dalla tassazione;

4.

riconosce che il completamento dell'unione bancaria deve essere una priorità strategica per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria;

5.

prende atto delle difficoltà che possono emergere da una maggiore integrazione dei mercati finanziari in assenza di una vigilanza più coerente, compreso il compromesso che occorre trovare tra, da un lato, un'efficiente condivisione e diversificazione dei rischi e, dall'altro, i rischi di contagio, ricaduta e amplificazione;

6.

riconosce, per quanto riguarda il consolidamento bancario transfrontaliero, che occorre trovare un compromesso tra, da un lato, la diversificazione geografica, i servizi finanziari transfrontalieri, le economie di scala e un possibile indebolimento del legame banca-emittente sovrano e, dall'altro, il problema degli istituti «troppo grandi per fallire», il possibile indebolimento dei centri finanziari più piccoli e i legami con le piccole e medie imprese (PMI) e le economie locali;

7.

osserva che il rischio sistemico può derivare anche dagli istituti di dimensioni più ridotte, in quanto i loro bilanci possono presentare un'elevata correlazione;

8.

sottolinea l'importanza, in particolare per le PMI, dell'accesso al capitale, come il capitale di rischio destinato alle imprese in crescita, preservando nel contempo la stabilità finanziaria e garantendo che la crescita e la resilienza vadano di pari passo;

Rischi macrofinanziari e fragilità geopolitica

9.

sottolinea l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi e il ruolo fondamentale svolto dal CERS, dalle autorità europee di vigilanza e dalle banche centrali nel contribuire alla stabilità finanziaria dell'Unione;

10.

ricorda che l'Eurosistema si fonda sul principio della dominanza monetaria; chiede che sia preservata l'indipendenza della BCE quale elemento di sostegno alla stabilità finanziaria;

11.

sottolinea che determinati interventi sul mercato da parte delle banche centrali comportano un rischio di distorsioni del mercato che possono incidere sulla stabilità finanziaria;

12.

prende atto dell'esposizione dell'Unione agli shock esterni, a causa delle forti interconnessioni con mercati e soggetti finanziari stranieri, della dipendenza del settore finanziario europeo in relazione ai prestatori di servizi di paesi terzi, nonché delle pressioni derivanti dall'aumento delle tensioni commerciali in un contesto di incertezza geopolitica;

13.

sottolinea i rischi legati a un livello elevato di debito sovrano e disavanzo; ricorda che le preoccupazioni del mercato in merito alla sostenibilità del debito sovrano, l'inadeguatezza del quadro normativo bancario dell'epoca e il contagio attraverso sistemi finanziari interconnessi hanno portato alla crisi finanziaria del 2008 e alla conseguente crisi della zona euro;

14.

mette in guardia dagli effetti di ricaduta sul settore finanziario; prende atto, a tale proposito, degli inviti ad attenuare le vulnerabilità sistemiche; sottolinea, tuttavia, che qualsiasi sviluppo futuro non dovrebbe compromettere le competenze di bilancio nazionali;

15.

invita la Commissione a garantire il rispetto del quadro di governance economica dell'UE e la convergenza con le norme di bilancio del patto di stabilità e crescita, al fine di assicurare la solidità e la sostenibilità delle finanze pubbliche;

16.

riconosce che riforme strutturali volte a rafforzare l'architettura finanziaria e istituzionale della zona euro e la riduzione della frammentazione del mercato potrebbero consolidare il ruolo dell'euro a livello internazionale ed eventualmente sostenere la stabilità finanziaria e monetaria; prende atto delle discussioni in corso sull'euro digitale;

17.

sottolinea l'instabilità che potrebbe derivare dagli istituti finanziari ad elevata leva finanziaria, pur riconoscendo che questi possono svolgere ruoli economici quali la copertura, il miglioramento della liquidità del mercato, la determinazione dei prezzi o la condivisione dei rischi;

18.

sottolinea l'importanza del coordinamento tra le autorità di vigilanza macroprudenziale nell'analisi e nella supervisione del rischio sistemico, nonché dell'allineamento con la vigilanza microprudenziale per garantire la compatibilità;

19.

riconosce che le manifestazioni più frequenti dei rischi fisici legati ai pericoli climatici e naturali, nonché dei rischi di transizione legati al clima, possono compromettere la stabilità finanziaria;

Tensioni nel settore bancario e vigilanza degli NBFI

20.

sottolinea la necessità di garantire l'attuazione del quadro di Basilea III per rafforzare la resilienza e la competitività delle banche dell'UE a livello mondiale; prende atto della continua mancanza di chiarezza in merito all'attuazione delle norme di Basilea III in alcune delle principali giurisdizioni di paesi terzi, come pure della necessità che il sistema bancario dell'Unione continui a essere competitivo in un contesto internazionale; evidenzia l'importanza di preservare l'integrità del quadro di Basilea, ponendo l'accento sul fatto che la stabilità finanziaria stessa può essere considerata un vantaggio competitivo;

21.

sottolinea l'importanza di mantenere un solido quadro macroprudenziale, garantendo nel contempo la semplificazione, la chiarezza giuridica e una riduzione degli oneri, in particolare per le entità più piccole; evidenzia che vi è margine per semplificare e armonizzare la concezione e l'applicazione delle riserve macroprudenziali; invita la Commissione e le autorità di vigilanza ad applicare in modo sistematico i principi di proporzionalità, efficienza in termini di costi e semplificazione digitale, ove possibile, senza compromettere la stabilità finanziaria;

22.

sottolinea che la semplificazione delle riforme messe in atto dopo la crisi finanziaria del 2008 dovrebbe essere presa in considerazione se apporta benefici chiari e comprovati per l'economia reale e se non vi sono rischi per la stabilità finanziaria; prende atto del dibattito sul pacchetto sulle cartolarizzazioni;

23.

prende atto dell'analisi della BCE relativa alle vulnerabilità persistenti dei mercati immobiliari commerciali, aggravate dall'aumento dei tassi d'interesse e dall'esposizione agli NBFI, che necessitano di un'attenta vigilanza; invita, in tale contesto, il CERS a monitorare attentamente il ruolo degli NBFI attivi sui mercati immobiliari e a formulare raccomandazioni pertinenti; riconosce inoltre gli elevati livelli di indebitamento delle famiglie;

24.

esorta la BCE a valutare l'esposizione degli istituti finanziari ai rischi geopolitici, compresi gli effetti indiretti delle sanzioni, i dazi e la frammentazione economica, nell'ambito del processo periodico di revisione e valutazione prudenziale nel contesto dell'autonomia strategica;

25.

riconosce la crescente importanza sistemica degli NBFI, che rappresentano oltre il 40 % degli attivi del settore finanziario dell'UE; ritiene che, se non sufficientemente regolamentati, tali entità possono contribuire all'insorgere di rischi per la stabilità finanziaria;

26.

prende atto della diversità dei modelli economici degli NBFI e dell'importante ruolo che essi svolgono in materia di finanziamento; sottolinea che per molti settori esiste già una regolamentazione europea, ad esempio per i fondi speculativi (direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (2)), i fondi comuni monetari (regolamento sui fondi comuni monetari (3)), le imprese di assicurazione (Solvibilità II), le imprese di investimento (direttiva (4) e regolamento (5) sulle imprese di investimento) e i fondi pensione (direttiva relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali (6)); osserva, tuttavia, che il quadro attuale si concentra principalmente sulla tutela degli investitori e sull'integrità del mercato piuttosto che sulla riduzione dei rischi sistemici (7); chiede che sia effettuato un riesame approfondito delle lacune normative relative agli NBFI, anche in settori meno regolamentati, come i family office e le società di finanziamento della catena di approvvigionamento;

27.

prende atto della relazione 2023 della Commissione sul funzionamento dei fondi comuni monetari e delle recenti modifiche apportate al quadro dei fondi comuni monetari; invita la Commissione a presentare una proposta di riforma del regolamento sui fondi comuni monetari (8), che tenga conto delle norme internazionali, dei progressi compiuti da altre giurisdizioni in materia di regolamentazione, nonché delle raccomandazioni del CERS e dell'ESMA;

Rischi legati alla liquidità, al margining e al digitale

28.

sottolinea il fatto che le richieste di margini procicliche avanzate in periodi di crisi, come quella della COVID-19, e le turbolenze che hanno colpito il settore energetico nel 2022 hanno comportato un notevole stress di liquidità; osserva l'importanza che la preparazione in termini di liquidità e, in generale, l'effetto leva nonché le riserve di capitale rivestono a tale riguardo;

29.

chiede che siano istituiti strumenti per cogliere meglio la portata e la velocità dei deflussi di liquidità derivanti dalle richieste di margini effettuate durante eventi sistemici, in particolare per le imprese di pubblica utilità del settore energetico e gli NBFI;

30.

sottolinea che occorre disporre di un'infrastruttura di compensazione resilienti, di solidi quadri di garanzia e di una vigilanza coordinata delle controparti centrali; prende atto della decisione della Commissione di estendere il regime di equivalenza alle controparti centrali con sede nel Regno Unito e constata il persistere di preoccupazioni in merito alla dipendenza dell'Europa dalle controparti centrali di paesi terzi;

31.

sostiene una maggiore trasparenza e vigilanza macroprudenziale nelle pratiche di margining, comprese le prove di stress e l'analisi di scenari, sulla base dei recenti lavori dell'FSB sulla preparazione in termini di liquidità alle richieste di margini e garanzie;

32.

esprime preoccupazione per la crescente interazione tra i mercati delle cripto-attività e della finanza decentrata, da un lato, e il sistema finanziario tradizionale, dall'altro; sostiene l'FSB, gli organismi di normazione e il CERS nel loro impegno teso a istituire un quadro normativo e ad armonizzarne la classificazione;

33.

prende atto dell'analisi dell'FSB secondo cui, per il momento, i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dai mercati delle cripto-attività appaiono limitati (9); segnala, tuttavia, la possibile rilevanza sistemica dell'evoluzione dei mercati delle cripto-attività; prende atto della natura ampiamente speculativa delle cripto-attività e dell'importante ruolo che esse svolgono nelle operazioni illecite; esorta la Commissione e il CERS a monitorare da vicino gli sviluppi in tale settore;

34.

valuta positivamente il fatto che l'Unione europea abbia istituito un quadro prudenziale per le cripto-attività (regolamento MiCA); sottolinea l'importanza di un'attuazione tempestiva e coerente e invita la Commissione a monitorare le restanti lacune che persistono;

35.

evidenzia la rapida crescita registrata dal mercato degli stablecoin che finora è limitato per lo più all'ecosistema delle cripto-attività; osserva che nelle principali giurisdizioni di paesi terzi il panorama normativo in materia di stablecoin sta cambiando rapidamente; esorta la Commissione a valutare se esistano possibili canali di contagio, come nel caso delle emissioni multiple;

36.

sottolinea che l'Unione ha adottato misure per rafforzare la resilienza digitale delle entità finanziarie, in particolare attraverso il regolamento relativo alla resilienza operativa digitale (10); incoraggia l'innovazione nel campo della finanza digitale e investimenti cospicui nella ciberresilienza al fine di proteggere le infrastrutture finanziarie dalle minacce esterne; invita la Commissione e la BCE a individuare le dipendenze del sistema finanziario europeo in relazione ai prestatori di servizi digitali di paesi terzi, i singoli punti di vulnerabilità e il rischio di attacchi ibridi, e ad affrontare tali problemi;

37.

sottolinea che il miglioramento delle competenze finanziarie può contribuire alla resilienza individuale, a una maggiore stabilità dei mercati finanziari nonché a un aumento della partecipazione all'unione dei mercati dei capitali;

38.

osserva che il mantenimento di una logistica e di infrastrutture ragionevoli e affidabili che garantiscano la disponibilità di liquidità rimane un elemento essenziale per la stabilità finanziaria e la fiducia dei cittadini;

Migliorare la coerenza della vigilanza, le capacità in materia di dati e la preparazione alle crisi

39.

sostiene un approccio alla vigilanza organico, più coerente a livello sistemico e basato sulle attività per individuare e affrontare i rischi e le vulnerabilità associati ai diversi tipi di attività del settore finanziario, come il credito, le operazioni e la gestione patrimoniale;

40.

pone l'accento sull'importanza di un quadro di gestione delle crisi solido e credibile; sottolinea il ruolo svolto dal meccanismo di risoluzione unico per garantire una risoluzione efficace degli enti in dissesto e sostiene la funzione di prestatore di ultima istanza della BCE per preservare la liquidità e la fiducia durante le crisi; osserva che il Fondo di risoluzione unico non dispone ancora di un sostegno comune;

41.

sostiene la BCE, il CERS, le autorità di vigilanza europee e nazionali e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel salvaguardare la stabilità finanziaria dell'UE e nell'affrontare i rischi finanziari emergenti a livello mondiale, compresa la vigilanza coerente degli NBFI transfrontalieri sistemici da parte dell'ESMA;

42.

mette in guardia dall'arbitraggio normativo e sottolinea che occorre far fronte alle vulnerabilità invisibili legate all'effetto leva riscontrate nelle crisi passate;

43.

invita la Commissione a mantenere un elevato livello di ambizione nell'attuazione delle raccomandazioni dell'FSB sull'effetto leva nell'UE;

44.

sottolinea che le autorità, sia a livello nazionale che dell'UE, dovrebbero disporre di dati qualitativi facilmente accessibili e di risorse adeguate per analizzarli;

45.

chiede maggiore trasparenza, capacità di analisi dei dati e meccanismi razionalizzati di condivisione dei dati tra le autorità nazionali e dell'UE, nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati, al fine di sostenere l'istituzione di un quadro di monitoraggio dei rischi più completo e capacità di prove di stress a livello di sistema, anche per quanto riguarda la ciberresilienza, le interruzioni dell'approvvigionamento energetico e il sistema di garanzie; osserva che alcune autorità nazionali hanno già comunicato la loro intenzione di effettuare prove di stress sulle interconnessioni tra il settore bancario e il settore degli NBFI;

46.

chiede un rafforzamento della cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, compresi l'FMI, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, la Banca dei regolamenti internazionali e l'FSB, allo scopo di far fronte ai rischi transfrontalieri in materia di stabilità;

°

° °

47.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)   GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 140.

(2)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).

(7)   BCE, Rassegna sulla stabilità finanziaria, maggio 2025, pag. 78.

(8)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj).

(9)   Relazione del G20 sullo stato di attuazione della politica in materia di cripto-attività, 22 ottobre 2024.

(10)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3683/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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