COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.4.2026
COM(2026) 158 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2022-2024) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
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Sintesi
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento delle modalità di controllo delle risorse proprie tradizionali (RPT). La presente relazione fornisce informazioni dettagliate sulle attività di controllo svolte tra il 2022 e il 2024.
In tale arco temporale, la Commissione ha continuato ad attuare misure contro le importazioni oggetto di una sottovalutazione fraudolenta di prodotti tessili e calzature dalla Repubblica popolare cinese sia nel Regno Unito sia negli Stati membri. Nel 2018 la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito e nel 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata a favore della Commissione (C-213/19). Sulla base di questa sentenza storica, nel 2023 la Commissione ha apportato in definitiva al bilancio dell'UE un importo supplementare pari a quasi 3 miliardi di EUR in RPT e interessi. A seguito dei chiarimenti giuridici della Corte e dell'azione di applicazione della Commissione, gli Stati membri hanno notevolmente migliorato le loro strategie di controllo in questo ambito. La Commissione sta attualmente concludendo i casi di sottovalutazione pendenti in collaborazione con gli Stati membri interessati, il che comporta la determinazione degli importi definitivi delle relative perdite di RPT e degli interessi.
Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE il 1º gennaio 2021, la Commissione continua a garantire il pagamento degli importi in essere di RPT dovuti dal Regno Unito conformemente all'accordo di recesso.
Tra il 2022 e il 2024 la Commissione ha inoltre intensificato le sue misure mirate ad hoc per proteggere il bilancio dell'UE basandosi sulle risultanze dei controlli, ad esempio attraverso audit documentali sulle importazioni di pannelli e celle solari dichiarati originari della Malaysia e di Taiwan in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, al 31 dicembre 2024 gli Stati membri avevano messo a disposizione del bilancio dell'UE 376,8 milioni di EUR di RPT supplementari relative a tali merci.
Le attività di controllo annuali programmate hanno riguardato inoltre aspetti quali: i) la gestione della contabilità A e della contabilità B; ii) il commercio elettronico; iii) il regime di uso finale; e iv) i dazi antidumping e i dazi compensativi.
La relazione riguarda infine anche altre attività consuete svolte al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE: i) le misure volte a dare un seguito alle constatazioni preliminari della Corte dei conti europea; ii) l'esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili dagli Stati membri; iii) il seguito dato in relazione agli importi messi a disposizione su base volontaria; iv) il trattamento degli errori degli Stati membri; v) la gestione della banca dati relativa alle frodi e irregolarità; e vi) l'assistenza fornita ai paesi candidati.
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1.
INTRODUZIONE
Tra il 2022 e il 2024 sono state messe a disposizione del bilancio dell'UE risorse proprie tradizionali (RPT) per un totale superiore a 68 miliardi di EUR (netti); l'importo medio annuo è stato di circa 22,7 miliardi di EUR.
Il testo normativo sul quale si fonda il controllo del sistema delle RPT è il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021.
La Commissione presenta ogni tre anni
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento delle modalità di controllo delle RPT.
La presente relazione illustra e analizza il funzionamento del sistema di controllo delle RPT nel periodo 2022-2024
. Descrive inoltre i controlli in materia di RPT effettuati dalla Commissione in tale periodo e tratta altre attività il cui obiettivo è tutelare gli interessi finanziari dell'UE, tra cui:
-controlli in loco e audit documentali mirati effettuati dalla Commissione negli Stati membri e il seguito dato a tali controlli;
-seguito dato alle constatazioni preliminari della Corte dei conti europea;
-esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili dagli Stati membri;
-trattamento degli errori degli Stati membri che determinano perdite di RPT;
-gestione della banca dati per la segnalazione da parte degli Stati membri di frodi e irregolarità che hanno un impatto sulle RPT (OWNRES);
-assistenza ai paesi candidati all'adesione all'UE (capitolo 33);
-contributi ai fini della modifica del regolamento sulla messa a disposizione.
Le attività sopra elencate sono svolte da una piccola squadra di 18 persone, la quale garantisce che le RPT siano riscosse tempestivamente e che gli Stati membri applichino correttamente le disposizioni giuridiche. La squadra fornisce inoltre orientamenti alle autorità nazionali: i) durante le visite di controllo; ii) durante le riunioni semestrali del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP); o iii) su base ad hoc.
2.
CONTROLLI IN MATERIA DI RPT: QUADRO E METODOLOGIA
2.1.
Il quadro normativo e operativo per le RPT
La riscossione delle RPT è delegata agli Stati membri ai sensi del diritto dell'UE. Essi devono mettere a disposizione del bilancio dell'UE i dazi doganali da essi stessi accertati e riscossi. Durante il periodo di riferimento gli Stati membri hanno continuato ad applicare una percentuale forfetaria del 25 % a tutti gli importi di RPT accertati
a titolo di compensazione dei costi di riscossione, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Ciò significa che la Commissione riceve solo il 75 % dei dazi doganali riscossi, mentre gli Stati membri trattengono il 25 % a titolo di costi di riscossione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a effettuare controlli doganali e a comunicare le relative risultanze alla Commissione.
Tuttavia la Commissione mantiene notevoli poteri di controllo per quanto riguarda le RPT. In tale contesto, i controlli in loco sono uno strumento importante per vigilare sul sistema di riscossione delle RPT, in quanto consentono alla Commissione di effettuare vari tipi di controlli sulla contabilità, sulle procedure e sui documenti doganali degli Stati membri.
La Commissione è inoltre tenuta a rispondere: i) alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione annuale, ii) nelle relazioni speciali o nelle constatazioni preliminari; e iii) alle osservazioni e raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo durante la procedura di discarico per l'esecuzione del bilancio.
Le attività di controllo della Commissione hanno tre obiettivi principali, illustrati nei tre punti indicati di seguito.
-Il primo obiettivo è mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui le merci vengono sdoganate, per scongiurare distorsioni della concorrenza.
-Il secondo obiettivo è garantire che i dazi doganali siano accertati e recuperati tempestivamente. La Commissione deve accertare che gli Stati membri adempiano alle loro responsabilità per quanto riguarda la riscossione e la messa a disposizione delle RPT corrispondenti. La Commissione esamina le misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda il recupero delle RPT, compresa la notifica tempestiva dell'obbligazione doganale e i necessari procedimenti a carattere esecutivo.
-Il terzo obiettivo è informare l'autorità di bilancio (il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea) e di conseguenza ottenere conferma del discarico in relazione alle sue funzioni. Sulla base delle risultanze dei controlli, la Commissione valuta l'efficacia e la diligenza degli Stati membri nell'accertare e riscuotere i dazi doganali e nel mettere a disposizione le RPT corrispondenti. La Commissione impone l'adozione delle misure necessarie per ovviare a eventuali carenze, in modo da poter infine presentare una relazione all'autorità di bilancio.
I controlli contribuiscono inoltre a garantire il funzionamento efficace dell'unione doganale, la protezione dei produttori dell'UE e l'applicazione uniforme delle norme dell'UE. Concorrono inoltre a eliminare le carenze che consentono ai truffatori di abusare del sistema o di eludere il pagamento dei dazi applicabili.
Le risultanze dei controlli forniscono un contributo importante alla politica in materia di entrate della direzione generale Bilancio sul quadro normativo per le risorse proprie attuali e per le potenziali risorse proprie future. Tali risultanze sono inoltre condivise con altri servizi della Commissione (ad esempio la DG Taxud, la DG Commercio e l'OLAF) per contribuire a risolvere le carenze individuate a livello strategico.
Dal 1º gennaio 2021 si applicano l'attuale decisione sulle risorse proprie e il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 che stabilisce misure di esecuzione. Inoltre la continua evoluzione delle misure di semplificazione e agevolazione degli scambi richiede un periodico adeguamento dei controlli in materia di RPT svolti dalla Commissione e dagli Stati membri.
2.2.
Obiettivi e metodologia dei controlli in loco e a distanza in materia di RPT
L'obiettivo principale dei controlli sulle RPT è accertarsi che le procedure adottate dagli Stati membri rispettino la pertinente legislazione dell'UE e che gli interessi finanziari dell'UE siano adeguatamente tutelati indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci. Ogni anno i controlli si concentrano su specifici aspetti doganali e contabili. Ciò contribuisce ad armonizzare e migliorare le procedure in atto negli Stati membri al fine di tutelare in maniera coerente gli interessi finanziari dell'UE.
I controlli in loco della Commissione sono pianificati nell'ambito di un programma annuale di controlli che si basa su un'analisi dei rischi e che prevede gli aspetti da controllare negli Stati membri. Tali controlli si svolgono in linea con procedure standard e comportano l'applicazione di strumenti di audit specifici sviluppati dalla DG Bilancio per aumentare la comparabilità dei risultati dei controlli.
Gli aspetti da controllare sono determinati sulla base dei suggerimenti degli Stati membri o dei servizi della Commissione (ad esempio DG Bilancio, DG Taxud, OLAF). La cooperazione tra i servizi della Commissione prosegue nella fase di sviluppo degli strumenti di audit e attraverso un accordo in base al quale altri servizi della Commissione si uniscono alla DG Bilancio durante le visite di controllo. Inoltre, prima della presentazione delle relazioni sui controlli al comitato consultivo delle risorse proprie, sono consultati sistematicamente e presentano osservazioni la DG Taxud, l'OLAF e il servizio giuridico. Questo approccio garantisce coerenza tra i servizi della Commissione e parità di trattamento di tutti gli Stati membri.
Dal 2020, nelle aree in cui sono individuati rischi specifici, la Commissione effettua ulteriori controlli ad hoc e audit documentali, ove necessario. Tali audit documentali mirati sono effettuati per lo più a distanza (come quelli riguardanti i pannelli solari o la strategia di controllo per le merci connesse alla COVID-19 soggette a esenzione dai dazi).
3.
CONTROLLI IN MATERIA DI RPT EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE NEL PERIODO 2022-2024
Nel corso del periodo 2022-2024, la Commissione ha effettuato 56 controlli in materia di RPT ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768, da cui sono scaturite 161 risultanze. La tabella 1 fornisce una panoramica delle attività di controllo per Stato membro durante detto periodo.
Delle 161 constatazioni, almeno 103 (il 64 %) hanno avuto un impatto finanziario diretto (ossia gli Stati membri hanno dovuto mettere a disposizione RPT supplementari) e 21 (il 13 %) hanno avuto un impatto regolamentare.
I controlli si sono concentrati su procedure contabili e doganali.
Tabella 1. Panoramica delle attività di controllo 2022-2024
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SM
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Contabilità A e B
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Dazi antidumping/compensativi
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Commercio elettronico
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Uso finale
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2022
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2023
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2024
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2022
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2024
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2022
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Totale
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2
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13
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9
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8
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6
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17
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3.1.
Procedure contabili
Nel periodo 2022-2024 sono stati effettuati controlli sull'affidabilità della contabilità A e B
e dei relativi estratti in tutti gli Stati membri e nel Regno Unito. Le procedure applicate per la redazione di tali estratti sono risultate generalmente conformi alle disposizioni dell'UE e in grado di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE. Le risultanze comunicate dalla Commissione a seguito di tali controlli riguardano, tra l'altro: i) ritardi nell'accertamento e nella notifica delle obbligazioni doganali; ii) mancata o tardiva messa a disposizione degli importi al bilancio dell'UE; iii) carenze nell'esecuzione delle obbligazioni doganali; iv) registrazioni errate nelle due contabilità o ritiri errati dalle stesse; v) carenze nelle procedure di inesigibilità; vi) incongruenze tra le due contabilità; e vii) ritiri tardivi dalla contabilità B.
Dopo il tema principale delle dogane, la gestione della contabilità A e della contabilità B è stata il secondo aspetto oggetto di controlli in tutti gli Stati membri. I controlli svolti nel periodo 2022-2024 hanno confermato che gli errori nella contabilità A e nella contabilità B erano per la maggior parte sporadici, mentre gli errori sistematici avevano carattere eccezionale. Gli Stati membri interessati hanno accettato le conseguenze finanziarie derivanti dalle risultanze della Commissione.
La situazione generale è migliorata tra il 2022 e il 2024 rispetto al periodo di riferimento precedente grazie all'attenzione che i controlli della Commissione hanno riservato a tali aspetti e all'ulteriore miglioramento dei sistemi contabili elettronici utilizzati dagli Stati membri che riducono il rischio di errori derivanti dalla correzione manuale dei dati da parte delle autorità nazionali. Gli Stati membri devono tuttavia continuare a fare tutto il possibile per garantire la gestione diligente delle contabilità A e B e a fornire tutte le informazioni necessarie per assicurare la completezza, la chiarezza e la trasparenza degli estratti contabili.
Nel 2022 la contabilità B è stata controllata mediante appositi audit documentali in tutti gli Stati membri. Nel corso di tali audit, la Commissione si è concentrata sui casi aperti inerenti alla contabilità B, sostenendo efficacemente gli Stati membri nelle rettifiche mirate di detta contabilità.
Inoltre nel periodo 2022-2024 gli Stati membri hanno adottato misure supplementari, tra l'altro: i) valutando la propria responsabilità finanziaria; ii) mettendo a disposizione gli importi su base volontaria, se del caso; e iii) comunicandoli alla Commissione utilizzando l'allegato della contabilità A.
In conclusione, sebbene siano emerse alcune carenze dai controlli della Commissione, il funzionamento generale dei sistemi di contabilità A e B è migliorato grazie ai controlli della Commissione in materia di RPT, con una conseguente maggiore tutela degli interessi finanziari dell'UE.
3.2.
Procedure doganali 2022 - 2024
Gli aspetti doganali selezionati per i controlli variano da un anno all'altro e si presta particolare attenzione alle questioni associate ai maggiori rischi per gli interessi finanziari dell'Unione.
Nel corso del triennio in esame, i controlli si sono concentrati sui seguenti temi:
-la strategia di controllo dei dazi antidumping e compensativi (2022 e 2024);
-la strategia di controllo per il commercio elettronico e le spedizioni di modesto valore (2022);
-la strategia di controllo per l'uso finale (2023).
Nel 2022 e nel 2024 la strategia di controllo per i dazi antidumping e compensativi è stata oggetto di controlli in 17 Stati membri. I sistemi di controllo sono stati valutati dalla Commissione come parzialmente o generalmente soddisfacenti. Le principali carenze riguardavano: i) la mancata creazione o la creazione tardiva di profili di rischio; ii) controlli non coerenti; iii) ritardi nell'accertamento e nella messa a disposizione di dazi antidumping definitivi (compresa la contabilizzazione dei dazi antidumping/compensativi provvisori che diventano definitivi); iv) la ritardata o la mancata istituzione di dazi antidumping/compensativi a seguito di informazioni ricevute dall'OLAF; e v) l'applicazione di aliquote errate dei dazi antidumping/compensativi.
Nel 2022 la strategia di controllo per il commercio elettronico e le spedizioni di modesto valore è stata oggetto di controlli eseguiti dalla Commissione in sei Stati membri. I sistemi di controllo sono stati valutati come parzialmente o generalmente soddisfacenti. Le principali carenze riguardavano la strategia di gestione e controllo dei rischi per il commercio elettronico e le spedizioni di modesto valore.
Nel 2023 la strategia di controllo per il regime di uso finale è stata oggetto di controlli eseguiti dalla Commissione in 17 Stati membri. I sistemi di controllo sono stati valutati come parzialmente o generalmente soddisfacenti. Tra le carenze individuate figuravano: i) istruzioni nazionali obsolete; ii) il monitoraggio insufficiente delle autorizzazioni; iii) la mancanza di elementi nelle autorizzazioni; iv) la concessione di autorizzazioni per lunghi periodi; v) la comunicazione mancata o tardiva dei conti di appuramento; vi) controlli insufficienti sulle dichiarazioni; vii) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei rappresentanti indiretti; e viii) la mancata verifica da parte dei sistemi di dichiarazione della corrispondenza tra i codici TARIC dichiarati e quelli inseriti nell'autorizzazione.
Nel 2022 la strategia di controllo per le merci connesse alla COVID-19 soggette a esenzione dai dazi è stata oggetto di sei audit documentali svolti dalla Commissione. Il 14 giugno 2022 la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di fornire i dati. Sono stati individuati alcuni casi minori di responsabilità finanziaria e gli Stati membri interessati ne hanno accettato le conseguenze finanziarie, se del caso.
3.3.
Importazioni sottovalutate di prodotti tessili e di calzature
In data 8 marzo 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata a favore della Commissione nella procedura di infrazione avviata nei confronti del Regno Unito in relazione a prodotti tessili e calzature sottovalutati (C-213/19). Questa sentenza storica ha in definitiva aperto la strada al versamento di pagamenti supplementari da parte del Regno Unito al bilancio dell'UE per quasi 3 miliardi di EUR in RPT e interessi. Ha inoltre chiarito più in generale le responsabilità degli Stati membri nella lotta efficace contro questo tipo di frode, approvando le misure raccomandate dalla Commissione dal 2011.
A seguito dei chiarimenti giuridici della Corte e dell'azione di applicazione della Commissione, gli Stati membri hanno notevolmente migliorato le loro strategie di controllo in questo ambito. Diversi Stati membri hanno riesaminato la propria struttura organizzativa in materia di gestione dei rischi doganali, istituendo nuove squadre e assumendo personale dedicato per i controlli doganali.
Per quanto riguarda la responsabilità finanziaria nel contesto di questa specifica frode da sottovalutazione, la Commissione e diversi Stati membri hanno convenuto di chiudere questi casi con il pagamento degli importi definitivi dovuti. Per gli altri Stati membri, il processo di determinazione degli importi da versare si concluderà a breve.
3.4.
Pannelli solari
Nel 2018 e nel 2019 la Commissione ha effettuato controlli in materia di RPT in 10 Stati membri per valutare le loro strategie di controllo in relazione alle importazioni di moduli solari e dei loro componenti essenziali dichiarati originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan e soggetti a misure di difesa commerciale (dazi antidumping e compensativi).
A causa di una carenza ricorrente individuata in tre di questi controlli mirati (una carenza riguardante l'errata interpretazione dell'espressione "provenienti da" a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016), la DG Bilancio ha esteso la portata dei suoi controlli a tutti gli Stati membri che hanno importato le stesse merci nel periodo compreso tra il 30 maggio 2015 e il 3 settembre 2018. Con lettera del 1º giugno 2021 la DG Bilancio ha informato 21 Stati membri in merito alle potenziali perdite di RPT derivanti da tale errata interpretazione per le importazioni di pannelli e celle solari dichiarati originari della Malaysia e di Taiwan.
Al 31 dicembre 2024, per 12 Stati membri, il seguito dato a tale carenza è stato considerato concluso perché non vi è stata alcuna perdita di RPT o perché l'importo del capitale maggiorato degli interessi è stato versato al bilancio dell'UE, per un totale di 376,8 milioni di EUR. Il seguito dato all'indagine su tale carenza è in corso per 12 Stati membri e il Regno Unito.
Infine, la Commissione ha chiarito ulteriormente il significato e la portata dell'espressione "provenienti da", come interpretata dalla Corte di giustizia. La Commissione lo ha potuto fare mediante: i) attività di controllo; ii) contatti con gli Stati membri; e iii) diverse presentazioni agli Stati membri. Ciò ha contribuito a creare condizioni di parità per gli Stati membri e a rafforzare il livello di protezione delle imprese con sede nell'UE dalle importazioni erroneamente dichiarate che eludono le misure di difesa commerciale della Commissione.
4.
SEGUITO DATO AI CONTROLLI DELLA COMMISSIONE
4.1.
Aspetti regolamentari
Ogniqualvolta, nel corso dei controlli, siano riscontrate inadeguatezze o carenze nelle normative o disposizioni amministrative nazionali, gli Stati membri sono invitati ad adottare misure al fine di: i) allineare tali normative e disposizioni alle prescrizioni dell'UE; e ii) armonizzare l'accertamento e la riscossione delle RPT in tutti i 27 Stati membri. Questo allineamento normativo rappresenta un importante risultato dell'attività di controllo della Commissione. Le risultanze costituiscono peraltro un indicatore fondamentale per quanto riguarda le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'applicazione della normativa in materia doganale e di risorse proprie e orientano l'impegno costante della Commissione volto a migliorare il quadro normativo. Ad esempio, i riscontri relativi alle risultanze dei controlli sono stati presi in considerazione nel regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 (cfr. il punto 5.4).
4.2.
Seguito in materia di contenziosi
L'interpretazione delle disposizioni giuridiche e le procedure in alcuni Stati membri non sempre sono in linea con le prescrizioni della Commissione. Qualora una controversia non possa essere risolta, la Commissione avvia una procedura di infrazione.
Nel periodo 2022-2024 la Commissione ha avviato tre procedure di infrazione e ne ha chiuse sette dopo che gli Stati membri interessati avevano garantito la conformità. La procedura di infrazione avviata nei confronti del Regno Unito (C-213/19) è stata chiusa dopo la sentenza della CGUE del 2022 e il pagamento da parte del Regno Unito di tutti gli importi dovuti nel 2023. Nel dicembre 2024 erano in corso solo quattro procedure di infrazione (due delle quali sono state chiuse nel 2025).
La prima causa relativa all'arricchimento senza causa, ossia la causa C-494/22 P intentata dalla Cechia, è stata risolta a favore della Commissione nel 2024. Nella sua sentenza, la CGUE ha sottolineato la responsabilità autonoma degli Stati membri per quanto riguarda le RPT e il loro obbligo di agire in modo proattivo per tutelare pienamente gli interessi finanziari dell'UE.
4.3.
Aspetti finanziari
A seguito delle proprie attività di controllo, la Commissione considera chiusi i casi del periodo 2022-2024, e gli importi supplementari definitivi, per un totale di oltre 4 miliardi di EUR (in RPT e relativi interessi), sono stati determinati e pagati. Tali importi sono stati versati alla Commissione principalmente in relazione alla sottovalutazione di prodotti tessili, calzature e pannelli solari. Sono collegati alle constatazioni formulate nelle relazioni sui controlli, ad altre attività di controllo, alle relazioni finali dell'OLAF nonché al seguito dato alle constatazioni della Corte dei conti.
5.
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA RISCOSSIONE DELLE RPT
Parallelamente ai controlli effettuati in loco negli Stati membri, la Commissione dispone di altri strumenti per sorvegliare l'attività di riscossione delle RPT.
5.1.
Esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili
Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per mettere a disposizione le RPT, salvo nei casi in cui la loro riscossione risulti impossibile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014:
-per cause di forza maggiore;
-per altri motivi che non sono loro imputabili; oppure
-a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.
In conformità della legislazione dell'UE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli importi di RPT irrecuperabili superiori a 100 000 EUR (relazioni di inesigibilità) per i quali non si ritengono responsabili. Successivamente la Commissione trasmette osservazioni su ciascuna relazione. L'esame delle relazioni di inesigibilità da parte della Commissione ha lo scopo di valutare il grado di diligenza dimostrata dagli Stati membri nell'adempimento della propria responsabilità autonoma di accertamento e di riscossione, presso gli operatori economici, dei dazi doganali che costituiscono RPT.
Per gli importi inferiori alla soglia di comunicazione, la Commissione valuta regolarmente campioni di casi nel corso dei controlli in loco.
Al fine di sostenere gli Stati membri nella valutazione della loro potenziale responsabilità finanziaria per gli importi di RPT irrecuperabili, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro - il compendio - che stabilisce i criteri utilizzati per valutare le relazioni di inesigibilità. Il compendio è stato comunicato a tutti gli Stati membri per la prima volta alla riunione del CCRP il 6 dicembre 2012. L'ultima versione riveduta di tale documento, pubblicata il 22 novembre 2024, che riflette le modifiche della legislazione dell'UE e della giurisprudenza pertinente in materia di RPT, è stata comunicata a tutti gli Stati membri nelle rispettive lingue ufficiali alla riunione del CCRP sulle RPT del dicembre 2024. Questa nuova versione comprende tutte le interpretazioni pertinenti del diritto dell'UE applicabile in linea con la recente giurisprudenza della CGUE e con le modifiche introdotte dal regolamento sulla messa a disposizione, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2022/615.
Per ciascun caso di inesigibilità pertinente superiore alla soglia specificata, gli Stati membri devono redigere una relazione strutturata e inviarla alla Commissione tramite una banca dati multilingue denominata WOMIS (Write-Off Management and Information System). La banca dati WOMIS, aggiornata costantemente, consente di gestire le relazioni degli Stati membri con la massima efficienza e sicurezza.
I servizi competenti della Commissione (DG Bilancio, DG Taxud, OLAF e il servizio giuridico) valutano la relazione di inesigibilità e trasmettono osservazioni allo Stato membro. Tali osservazioni riguardano la giustificazione che lo Stato membro può fornire per non avere messo a disposizione della Commissione le RPT corrispondenti ai dazi doganali irrecuperabili.
Nel periodo 2022-2024 sono state trasmesse alla Commissione un totale di 88 nuove relazioni di inesigibilità (sotto forma di comunicazioni iniziali), per un importo complessivo pari a 215,5 milioni di EUR. Nello stesso triennio, la Commissione ha valutato in totale 422 relazioni di inesigibilità (comprese nuove relazioni). Per quanto riguarda 227 di queste 422 relazioni (per un importo pari a 309,7 milioni di EUR), la Commissione ha ritenuto che gli importi di RPT fossero risultati irrecuperabili per ragioni imputabili allo Stato membro interessato. Per 42 relazioni (per un importo pari a 50,6 milioni di EUR), la Commissione ha convenuto che la perdita di RPT non fosse imputabile allo Stato membro. Per quanto riguarda 148 relazioni (per un importo pari a 178,9 milioni di EUR), la Commissione ha chiesto informazioni supplementari per completare la sua valutazione. La Commissione ha ritenuto che le restanti 5 relazioni (per un importo pari a 1,7 milioni di EUR) fossero state erroneamente indicate come relazioni di inesigibilità.
5.2.
Trattamento degli errori nell'accertamento delle obbligazioni doganali che determinano perdite di RPT
La Commissione riserva un seguito agli errori amministrativi individuati, commessi dagli Stati membri a danno degli interessi finanziari dell'UE (tra cui: i) casi riscontrati nel corso dei controlli in loco, ii) decisioni nazionali di rimborso o di sgravio dovute a errori amministrativi, iii) importi irrecuperabili dichiarati inesigibili respinti inferiori a 100 000 EUR). In linea di principio, la Commissione emette ordini di riscossione per correggere gli errori individuati negli Stati membri che versano gli importi dovuti. Nel periodo 2022-2024, le attività di controllo in materia di RPT hanno portato alla riscossione di 260 milioni di EUR a titolo di ordini di riscossione di RPT e di 209 milioni di EUR a titolo di interessi di mora, oltre agli importi riscossi in relazione a prodotti tessili e calzature sottovalutati (punto 3.3) e a pannelli solari (punto 3.4).
5.3.
Banca dati OWNRES
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768, gli Stati membri devono inviare alla Commissione informazioni relative ai casi di frode e irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR. Tali informazioni sono comunicate tramite la banca dati OWNRES, gestita e mantenuta dalla Commissione.
OWNRES consente alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per monitorare la riscossione dei fondi e preparare i suoi controlli in loco e gli audit documentali. È utilizzata anche dall'OLAF per analisi di vario tipo e per monitorare il seguito dato alle raccomandazioni finanziarie risultanti dalle indagini dell'OLAF stesso. I dati indicati all'interno di OWNRES sono valutati in dettaglio nelle relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (PIF) e nella relazione annuale sulle prestazioni dell'unione doganale (CUP).
Alla fine del 2024 la banca dati OWNRES conteneva 137 871 casi di frode o irregolarità ("aperti" o "chiusi"), contro 121 199 casi all'inizio del 2022. Ciò corrisponde a un aumento del 13,8 % circa, pari a 16 672 nuovi casi segnalati nel triennio 2022-2024.
Nell'ambito delle riunioni del CCRP tenutesi due volte l'anno nel periodo 2022-2024, la Commissione ha presentato misure volte a migliorare la sicurezza dell'applicazione OWNRES, preparando gli Stati membri all'attuazione dell'autenticazione a due fattori. Inoltre nel 2022 e nel 2023 la Commissione ha ulteriormente migliorato OWNRES: i) aggiungendo nuovi campi; ii) predisponendo solleciti per mantenere aggiornate le informazioni contenute nelle relazioni esistenti; iii) migliorando la qualità e il livello di dettaglio delle relazioni; e iv) perfezionando i risultati delle interrogazioni effettuate da tutti i portatori di interessi nella banca dati. Nel 2023 e nel 2024 la Commissione ha fornito ulteriori orientamenti sul miglioramento della qualità delle relazioni.
5.4.
Modifica del regolamento sulla messa a disposizione
Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 (il regolamento sulla messa a disposizione) rappresenta il fondamento del quadro giuridico per la gestione delle risorse proprie, in quanto garantisce il pagamento tempestivo da parte degli Stati membri degli importi dovuti al bilancio dell'UE.
Per migliorare ulteriormente tale quadro, nel 2021 la Commissione ha proposto una modifica complessiva di detto regolamento. Tale proposta si è basata sui riscontri relativi ai controlli in materia di RPT e risponde alle preoccupazioni procedurali degli Stati membri, salvaguardando nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'UE e garantendo un quadro equo ed equilibrato in materia di entrate.
A seguito di intensi scambi con gli Stati membri, nel maggio 2022 è entrato in vigore il regolamento (UE, Euratom) 2022/615 che modifica il regolamento sulla messa a disposizione. Tra le modifiche figurano: i) l'ampliamento della limitazione degli interessi di mora; e ii) l'introduzione di un "periodo di tolleranza", in base al quale il cumulo degli interessi di mora è interrotto per cinque anni se l'importo dovuto è stato accertato, iscritto tempestivamente nella contabilità separata e tenuto correttamente nella contabilità separata (articolo 12, paragrafo 1). Inoltre gli Stati membri sono ora dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione gli importi qualora l'iscrizione tardiva nella contabilità separata non abbia influito sull'irrecuperabilità dell'importo (articolo 13, paragrafo 2). La modifica ha anche formalizzato la procedura per effettuare i pagamenti con riserva (articolo 13 bis) e la procedura di riesame (articolo 13 ter).
5.5 Procura europea (EPPO)
Durante il periodo di riferimento, la Commissione e l'EPPO hanno collaborato strettamente in una serie di scambi tecnici per fornire chiarimenti agli Stati membri in merito: i) alla notifica differita delle obbligazioni doganali al fine di non pregiudicare le indagini penali svolte dall'EPPO; e ii) alla responsabilità finanziaria per il mancato recupero. Tali chiarimenti sono stati comunicati agli Stati membri durante la riunione del CCRP del dicembre 2024. Inoltre, al fine di informare gli Stati membri in merito ai loro obblighi nei confronti dell'EPPO, la Commissione ha invitato l'EPPO a partecipare alle riunioni del CCRP del dicembre 2023 (quando l'EPPO ha presentato i suoi compiti ai membri del CCRP) e del luglio 2024.
6.
CONCLUSIONI
I risultati per il periodo 2022-2024 indicano che i controlli della Commissione nel settore delle RPT e le misure volte a dare un seguito sistematico alle carenze constatate continuano ad essere mezzi indispensabili ed efficienti per: i) garantire la riscossione delle RPT; ii) migliorare il quadro normativo delle risorse proprie; e iii) garantire che gli interessi finanziari dell'UE siano adeguatamente tutelati. Questo impatto positivo generale è stato confermato anche dalla procedura annuale di discarico, posto che nel periodo 2022-2024 non sono state formulate nuove raccomandazioni per la Commissione in merito a questioni riguardanti le RPT.
I controlli restano uno strumento essenziale per armonizzare e aumentare il rispetto delle norme pertinenti dell'UE. Il loro impatto finanziario è significativo, come dimostra l'importo netto definitivo messo a disposizione del bilancio dell'UE (comprese le riserve revocate), pari a oltre 4 miliardi di EUR nel 2022-2024. I controlli forniscono agli Stati membri un notevole incentivo a mettere le RPT a disposizione del bilancio dell'UE puntualmente e integralmente. Inoltre i controlli contribuiscono a garantire la corretta applicazione della disciplina doganale e contabile e dunque concorrono a tutelare ulteriormente gli interessi finanziari dell'UE, fornendo un potente meccanismo per contrastare e prevenire le distorsioni dannose della concorrenza nel mercato unico.
Le attuali tendenze del commercio internazionale, in particolare del commercio elettronico, pongono nuove sfide per il futuro. Queste richiederanno nuovi strumenti adeguati e una collaborazione ancora più stretta tra la Commissione e gli Stati membri al fine di coordinare i controlli doganali basati sui rischi e garantire un'efficace riscossione dei dazi doganali.
A tal fine, nel maggio 2023 la Commissione ha proposto un'ambiziosa riforma dell'unione doganale il cui obiettivo è rafforzare e modernizzare i meccanismi esistenti.