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Document 52025PC1006

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869

COM/2025/1006 final

Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 1006 final

2025/0399(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee,
che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789
e abroga il regolamento (UE) 2022/869

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 2000 final} - {SWD(2025) 2000 final} - {SWD(2025) 2001 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta mira a contribuire allo sviluppo tempestivo ed efficiente e all'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti in tutta l'UE. Le infrastrutture delle reti energetiche svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la competitività europea, nel garantire la sicurezza della nostra Unione nonché nella transizione energetica e nella decarbonizzazione. Allo stesso tempo, lo sviluppo delle reti energetiche è esposto a sfide nuove e importanti.

Le reti elettriche dovranno soddisfare la crescente domanda legata all'elettrificazione degli usi finali e al potenziamento del sistema dell'idrogeno. L'elettrificazione del consumo di energia finale nell'Unione dovrebbe aumentare da circa il 23 % attuale a circa il 32 % nel 2030, come stabilito nel patto per l'industria pulita 1 . Gli Stati membri dovrebbero mirare a un livello di interconnessione elettrica del 15 % entro il 2030 2 . Le reti dovranno integrare 2,22,4 TW di capacità di energia rinnovabile per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 2040 3 . Le reti dovranno adattarsi affinché l'UE disponga di un sistema elettrico più decentralizzato, digitalizzato e flessibile, con milioni di pannelli solari sui tetti e comunità di energia locali che condividono le risorse. Entro il 2040 le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica richiederanno investimenti per 1 200 miliardi di EUR e le reti dell'idrogeno per 240 miliardi di EUR 4 . Le sole energie rinnovabili offshore dovrebbero aumentare fino a 360 GW entro il 2050 5 e dovranno essere collegate alla terraferma anche attraverso i necessari potenziamenti della rete onshore. L'idrogeno sarà importante per decarbonizzare i processi industriali e di trasporto nei settori in cui l'elettrificazione non è un'opzione percorribile. Le reti dell'idrogeno collegheranno i centri di produzione e di domanda in tutta Europa nelle aree di cui la produzione di idrogeno in loco non è fattibile.

La relazione Draghi 6 ha chiesto la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative e amministrative, nonché un approccio strategico coordinato allo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere tra l'UE e gli Stati membri. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare un quadro rafforzato per la pianificazione e lo sviluppo della rete ai fini della conformità agli obiettivi dell'UE 7 . Nelle conclusioni del 16 giugno 2025 8 il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre un pacchetto sulle reti comprendente misure volte, tra l'altro, a semplificare le norme dell'UE in materia di reti, integrare i fabbisogni a livello dell'UE, regionale e nazionale, garantire la realizzazione dei progetti, sviluppare meccanismi efficaci di ripartizione dei costi per i progetti transfrontalieri di interesse comune e valutare la necessità di ulteriori proposte legislative per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche. Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha inoltre chiesto una pianificazione degli investimenti a lungo termine su scala dell'Unione, ai fini della piena integrazione e interconnessione del mercato dell'energia dell'UE, per contribuire alla sicurezza energetica nonché alla protezione e alla resilienza delle infrastrutture dell'Unione 9 . Il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di modernizzare ed espandere le reti, nonché di investire nella digitalizzazione, prestando particolare attenzione alla pianificazione integrata intersettoriale e trasversale 10 . Ha posto inoltre l'accento sulle infrastrutture transfrontaliere quale prerequisito per approfondire con successo il mercato unico e per aumentare la resilienza dell'Unione 11 .

Il regolamento TEN-E, adottato nel 2013, ha contribuito al conseguimento dei principali obiettivi di politica energetica dell'Unione stabilendo le norme per individuare e assicurare lo sviluppo tempestivo di progetti di interesse comune (PIC) che garantiranno l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia, il funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e l'integrazione dell'energia rinnovabile. Ha inoltre contribuito a snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune (PIC) e fornito assistenza normativa, norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi che tengono conto dei rischi, oltre a indicare le condizioni di accesso ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Il regolamento TEN-E è stato rivisto nel 2022 per allineare il quadro all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell'ambito del Green Deal europeo.

Sebbene gli obiettivi del regolamento TEN-E rimangano ampiamente validi, è necessario affrontare varie carenze per garantire che il quadro sia idoneo a sostenere un sistema energetico decarbonizzato, competitivo e resiliente a orizzonte 2050, in linea con gli obiettivi del patto per l'industria pulita e con la normativa europea sul clima.

In primo luogo, i progetti infrastrutturali esistenti e previsti non sono sufficientemente mirati al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima. Esiste un divario sostanziale tra le nostre esigenze in termini di infrastrutture elettriche transfrontaliere e la velocità e il livello attuali di sviluppo delle infrastrutture a livello sia di rete di trasmissione che di rete di distribuzione 12 . Per quanto riguarda l'energia elettrica, circa la metà del fabbisogno transfrontaliero di energia elettrica per il 2030 (41 GW su 88 GW) resterà insoddisfatta, e tale divario è destinato ad aumentare nel prossimo decennio. Entro il 2040 il fabbisogno di capacità elettrica transfrontaliera sarà pari a 108 GW 13 . La mancata risposta alle esigenze infrastrutturali potrebbe ostacolare la decarbonizzazione del sistema, compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento e portare potenzialmente a un'ulteriore frammentazione del mercato e a prezzi dell'energia più elevati. Dal punto di vista dell'efficienza del sistema, il quadro attuale non prende in considerazione il ricorso ad alternative all'espansione della rete, come soluzioni non filari o digitali. Inoltre una migliore pianificazione e integrazione della rete dell'idrogeno sarà fondamentale per garantire l'ottimizzazione del sistema e la decarbonizzazione dell'industria.

In secondo luogo, l'attuazione dei progetti infrastrutturali transfrontalieri è troppo lenta, il che ne aumenta i costi complessivi e ostacola lo sviluppo della rete. Il completamento dei progetti di infrastrutture per l'energia elettrica richiede fino a 10 anni per le reti di trasmissione. I ritardi possono essere dovuti alla difficoltà di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi quando i progetti apportano benefici fuori dai confini degli Stati membri ospitanti. Man mano che le infrastrutture transfrontaliere diverranno maggiormente integrate, si prevede che il numero di questi progetti

aumenterà. Inoltre i ritardi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni continuano a costituire una strozzatura importante, occupando oltre la metà del tempo necessario per completare un progetto di infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica.

Infine, le preoccupazioni in merito alla sicurezza delle infrastrutture. I recenti incidenti di sicurezza fisica e informatica hanno evidenziato il rischio che attori ostili prendano di mira le infrastrutture energetiche dell'Unione, con implicazioni economiche in termini di costi e conseguenze per la stabilità del nostro sistema energetico. Vi è inoltre un crescente interesse da parte di attori di paesi terzi a investire nelle infrastrutture energetiche dell'UE, il che può aumentare l'esposizione dell'UE ai rischi connessi alla sicurezza energetica. Oltre agli atti deliberati di sabotaggio, anche i rischi emergenti, compresi i rischi naturali e gli impatti legati al clima, influiscono sulla resilienza delle infrastrutture energetiche dell'UE.

La presente proposta di revisione del regolamento TEN-E mira ad affrontare tali questioni, come individuate nella valutazione d'impatto e nella relazione di attuazione che la accompagnano. In particolare, la proposta introdurrà modifiche per:

·garantire che i progetti inclusi nei piani di sviluppo della rete e selezionati come PIC/PIR rispondano in modo adeguato ed efficace alle esigenze infrastrutturali individuate, tenendo in debita considerazione la possibilità di soluzioni non filari;

·agevolare l'uso di strumenti di ripartizione dei costi per una più rapida realizzazione dei progetti infrastrutturali transfrontalieri, favorendo un maggior ricorso a tali strumenti e riducendo i tempi di completamento dei progetti;

·semplificare e accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti transfrontalieri di infrastrutture energetiche (PIC/PIR), consentendo il rispetto delle scadenze esistenti;

·rafforzare la sicurezza fisica e informatica e la resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere.

Inoltre l'iniziativa ha valutato e individuato una serie di misure volte a semplificare e a migliorare l'efficienza del regolamento TEN-E e a ridurre, ove possibile, i costi normativi e di conformità per i portatori di interessi (cfr. in appresso).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta risponde all'impegno assunto dalla Commissione nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 14 di proporre un pacchetto sulle reti europee comprendente proposte legislative e misure non legislative volte tra l'altro a semplificare il regolamento TEN-E, a garantire la pianificazione e la realizzazione transfrontaliere integrate dei progetti, in particolare per quanto riguarda gli interconnettori; a snellire la procedura di rilascio delle autorizzazioni per le reti, a migliorare la pianificazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica; ad accelerare l'espansione del mercato dell'idrogeno, e a promuovere la digitalizzazione e l'innovazione. La proposta si basa sulla revisione del regolamento TEN-E del 2022 e sul piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete del 2023 15 , incentrato sull'attuazione del quadro del regolamento TEN-E.

Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) è complementare rispetto al regolamento TENE, poiché affronta il divario finanziario dei PIC con un elevato valore socioeconomico e sociale, ma non sostenibili a livello commerciale. L'ammissibilità ai fini dell'assistenza finanziaria attraverso l'MCE è collegata all'ambito delle categorie di infrastrutture trattate nel regolamento TEN-E riveduto, tenendo in considerazione il fatto che il conseguimento dello status di PIC o PIR è un presupposto per ottenere il finanziamento dall'MCE per i progetti di infrastruttura transfrontaliera. La proposta è coerente con l'attuale MCE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, nonché con la proposta relativa all'MCE nell'ambito del QFP 2028-2034, che sottolinea "l'importanza vitale di disporre di un'autentica Unione dell'energia e di reti infrastrutturali dell'UE ben integrate" aumentando in modo sostanziale il bilancio proposto per l'MCE-E 16 .

La proposta è inoltre coerente con i traguardi e gli obiettivi stabiliti nella direttiva e nel regolamento sul mercato dell'energia elettrica, nel regolamento sulla governance e nella direttiva sulle energie rinnovabili, in particolare consentendo l'integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e la diffusione e l'integrazione su larga scala delle fonti energetiche rinnovabili e delle soluzioni di flessibilità.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è complementare ad altre iniziative volte a creare un mercato europeo dell'energia più integrato. È inoltre coerente con l'obiettivo climatico dell'UE proposto per il 2040 e con l'obbligo di neutralità climatica entro il 2050 sancito dalla normativa europea sul clima. La presente proposta è adottata unitamente a una direttiva modificativa volta ad accelerare l'autorizzazione dei progetti di infrastrutture energetiche, compresi i progetti per le reti di trasmissione e di distribuzione, le stazioni di stoccaggio e ricarica e i progetti di energia rinnovabile, al fine di facilitarne la rapida realizzazione. 

La revisione del regolamento TEN-E mira a sostenere gli obiettivi della legislazione relativa al mercato dell'energia elettrica garantendo che le infrastrutture aumentino il benessere socioeconomico nonché a rafforzare ulteriormente l'uso efficiente delle infrastrutture esistenti. Eventuali misure volte a migliorare gli obiettivi di interconnessione elettrica sanciti dal regolamento sulla governance saranno valutate nell'ambito della revisione di tale regolamento e dei provvedimenti volti a sostenere ulteriormente i necessari livelli di investimento nazionali nelle infrastrutture energetiche.

Le misure in materia di sicurezza previste dalla presente proposta si basano sulle prescrizioni della pertinente legislazione orizzontale, tra cui la direttiva dell'UE sulla resilienza dei soggetti critici 17 , la direttiva NIS 2 18 e il codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica 19 . Le misure proposte nell'ambito della presente proposta sostengono gli obiettivi e l'attuazione di tale legislazione, nonché il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, concentrandosi nello specifico sulle infrastrutture che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento TEN-E. La revisione del 2026 del quadro di sicurezza energetica dell'UE affronterà la sicurezza energetica in modo orizzontale, integrando l'approccio specifico per rete nell'ambito della presente proposta.

L'atto su un acceleratore industriale comprenderà misure volte ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti volti a decarbonizzare le industrie ad alta intensità energetica. Disporre di una capacità di rete sufficiente e di una connessione tempestiva alla rete è fondamentale per elettrificare l'industria, pertanto entrambe le iniziative sono sviluppate in stretta collaborazione 20 . La proposta riguarda anche l'iniziativa transmediterranea per la cooperazione su energia e tecnologie pulite (T-MED) e il patto per il Mediterraneo.

Alla luce del previsto pacchetto sulla cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCUS), la presente proposta non affronta la pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere per il biossido di carbonio. Dato il forte legame tra la pianificazione della rete a livello nazionale, regionale e locale e il settore del riscaldamento e del raffreddamento, la recente revisione della direttiva sul gas 21 impone un maggiore coordinamento tra i settori. Il pacchetto sulle reti intende basarsi su tali prescrizioni. Inoltre il prossimo piano d'azione per l'elettrificazione e la tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore energetico, nonché la strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, forniranno un contributo importante per la futura pianificazione della rete. Il pacchetto è inoltre alla base dell'imminente atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA per attrarre investimenti nei centri dati. 

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce la base giuridica per l'adozione di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee di cui all'articolo 171. Gli orientamenti devono individuare i PIC necessari per rendere il regolamento TEN-E adeguato allo scopo e stabilire le condizioni alle quali l'UE può sostenere finanziariamente i PIC.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le modifiche proposte rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento a livello dell'Unione contribuirà all'ulteriore integrazione del mercato dell'energia dell'Unione attraverso la modernizzazione e lo sviluppo della rete energetica transfrontaliera dell'Europa in modo più efficace rispetto a un'azione a livello nazionale.

La necessità di un intervento dell'UE

L'infrastruttura di trasmissione dell'energia (compresa una rete offshore interconnessa e un'infrastruttura di reti intelligenti) presenta un valore aggiunto europeo grazie alle sue ripercussioni transfrontaliere ed è essenziale per realizzare un sistema energetico climaticamente neutro. Il regolamento TEN-E ha contribuito al conseguimento di risultati in termini di integrazione del mercato dell'energia dell'Unione, concorrenza e sicurezza dell'approvvigionamento. Per sviluppare le infrastrutture energetiche transfrontaliere è necessario instaurare un quadro per la cooperazione regionale tra gli Stati membri. Il mercato interno dell'energia richiede infrastrutture transfrontaliere per il cui sviluppo è necessario avviare una cooperazione di due o più Stati membri, tutti dotati di un proprio quadro normativo.

La regolamentazione e la pianificazione nazionali non sono sufficienti poiché le singole amministrazioni nazionali non hanno il potere di gestire la pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere. Gli elementi della rete interna influenzano in modo significativo le possibilità di sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere, aspetto, questo, che a sua volta incide sugli scambi transfrontalieri. Data la natura della rete magliata dell'UE, e per costruire un sistema energetico più efficiente, è necessario coordinare la pianificazione nazionale ed europea in modo più stringente.

Valore aggiunto dell'UE

Il regolamento TEN-E determina un valore aggiunto rispetto a quanto potrebbe essere conseguito al solo livello nazionale o regionale. Tra il 2013 e il 2025 sono stati completati più di 100 progetti grazie allo status di PIC. L'accelerazione dell'elettrificazione, della decarbonizzazione e della digitalizzazione dell'industria nonché la diffusione di progetti di energia rinnovabile impongono di rafforzare le infrastrutture energetiche a un ritmo senza precedenti, che non può essere conseguito con misure di natura unicamente nazionale. Una pianificazione transfrontaliera più efficace migliorerà l'integrazione delle fonti energetiche pulite e soddisferà le esigenze del mercato dell'energia elettrica, aiutando così l'UE a raggiungere i suoi obiettivi in materia di energia e clima. Un mercato più integrato incoraggia lo sviluppo e l'adozione di tecnologie innovative per la trasmissione e la distribuzione dell'energia e contribuisce alla flessibilità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò può tradursi in una rete più efficiente e migliorare gli scambi transfrontalieri per un sistema energetico più sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Proporzionalità

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Rientra nell'ambito d'azione del settore delle reti energetiche transeuropee, definite all'articolo 170 TFUE. L'iniziativa politica è proporzionata alla portata e alla natura dei problemi individuati nella valutazione d'impatto e al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa fissati. La proposta di revisione del regolamento TEN-E si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo generale di garantire lo sviluppo tempestivo ed efficiente e l'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti, energie rinnovabili e flessibilità, comprese le stazioni di stoccaggio e ricarica, in tutta l'UE.

Le misure proposte contribuiscono a rispondere in modo più efficace alle esigenze dell'Unione in termini di infrastrutture energetiche, a garantire una più rapida realizzazione dei progetti e a rafforzare la resilienza delle infrastrutture delle reti energetiche dell'UE, senza imporre costi significativi ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai promotori dei progetti, agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Sulla base dei risultati della relazione di attuazione, la Commissione ha valutato diverse opzioni strategiche riguardanti quattro settori d'impatto dell'attuale quadro TEN-E, vale a dire la pianificazione delle infrastrutture e l'attuazione dei progetti, la ripartizione dei costi e dei benefici, il rilascio delle autorizzazioni e la sicurezza. Il confronto tra le opzioni (cfr. sezioni 6 e 7 della relazione sulla valutazione d'impatto) indica che l'opzione strategica 2 è la più adatta per conseguire l'obiettivo specifico dell'iniziativa senza imporre oneri supplementari sproporzionati agli attori interessati. La proposta si basa sull'opzione strategica 2, che appare proporzionata alla natura del problema, concentrandosi sulla razionalizzazione dei processi attuali e offrendo nuovi strumenti sostanziali ritenuti efficaci per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa.

Scelta dell'atto giuridico

Sulla base dell'esperienza complessivamente positiva dell'attuazione del regolamento TEN-E attuale e della valutazione positiva del regolamento precedente, lo strumento scelto è il regolamento, uno strumento efficace che trova applicazione diretta ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, garantendo uniformità di attuazione e certezza del diritto.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Data la portata della proposta di revisione e la recente modifica del regolamento TEN-E intervenuta nel 2022, non è stato possibile effettuare una valutazione ex post. È stata invece elaborata una relazione di attuazione che è stata inclusa nella relazione sulla valutazione d'impatto. La relazione di attuazione si concentra sull'efficacia delle disposizioni specifiche introdotte e riviste nell'ambito della revisione del regolamento TEN-E del 2022. Sostituisce una valutazione completa che dovrebbe avvenire solo nell'ambito del riesame del regolamento TEN-E previsto per il 2027 22 . In passato è stata effettuata una valutazione, tra gennaio 2019 e settembre 2020, nell'ambito della revisione del regolamento TEN-E del 2022 23 .

La relazione di attuazione ha dimostrato la necessità di ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di scenari, l'individuazione delle esigenze infrastrutturali e il conseguente piano decennale di sviluppo della rete (Ten Year Network Development Plan, TYNDP), la selezione e la valutazione dei progetti PIC/PIR, nonché i quadri di riferimento relativi alla ripartizione transfrontaliera dei costi e al rilascio delle autorizzazioni. La relazione ha rilevato che i processi di elaborazione di scenari e di individuazione dei divari infrastrutturali presentano inconvenienti, tra cui ritardi che ne ostacolano l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi del regolamento TEN-E. La Commissione e l'ACER dispongono di pochi mezzi per orientare il processo verso l'individuazione dei progetti chiave per l'Unione. Inoltre, sebbene le modifiche relative alle autorizzazioni introdotte dalla revisione del 2022 del regolamento TEN-E abbiano generalmente raggiunto l'obiettivo previsto di aumentare la chiarezza e la flessibilità delle procedure, si potrebbero apportare ulteriori miglioramenti per sostenerne l'accelerazione, contribuendo all'efficienza complessiva del processo. Per quanto riguarda la ripartizione transfrontaliera dei costi, le disposizioni del regolamento TEN-E hanno facilitato la ripartizione dei costi di investimento per i PIC/PIR, principalmente per sostenere le applicazioni dell'MCE. Tuttavia vi sono stati pochissimi casi di coinvolgimento dei paesi non ospitanti nelle decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi e nessuno nel settore dell'energia elettrica. Le disposizioni hanno pertanto avuto un'efficacia limitata nell'attivare investimenti supplementari da parte dei paesi non ospitanti, che potrebbero altrimenti beneficiare in modo significativo dei progetti.

La presente proposta intende affrontare tali questioni individuate nella relazione di attuazione allegata alla relazione sulla valutazione d'impatto, mediante modifiche mirate del regolamento TEN-E.

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, tra il 13 maggio e il 5 agosto 2025 la Commissione ha condotto un'ampia consultazione pubblica online sul sito web "Di' la tua". La consultazione ha riguardato i seguenti temi: i) il funzionamento generale del regolamento TEN-E, ii) la pianificazione delle infrastrutture dell'UE, iii) la pianificazione della rete elettrica a livello nazionale, iv) la capacità di hosting della rete elettrica, v) il rilascio delle autorizzazioni, vi) gli investimenti nelle infrastrutture di rete, vii) le catene di approvvigionamento, viii) la digitalizzazione e la resilienza, e ix) la semplificazione.

La consultazione ha ricevuto un totale di 197 risposte. Inoltre sono pervenute due e-mail tramite una casella di posta elettronica funzionale per la consultazione. Nella consultazione pubblica sono pervenute 197 risposte a ciascuna domanda a scelta multipla, il che significa che ogni partecipante ha risposto a tutte le domande. Per alcune domande, ai rispondenti è stato chiesto, su una scala da 1 a 5, in che misura fossero d'accordo o in disaccordo con alcune affermazioni. La scala prevedeva le opzioni seguenti: i) per niente d'accordo; ii) parzialmente in disaccordo; iii) neutrale; iv) parzialmente d'accordo; v) pienamente d'accordo. È stata inoltre proposta l'opzione "non so".

I portatori di interessi hanno espresso pareri divergenti sul fatto che il piano decennale di sviluppo della rete e i piani nazionali di sviluppo della trasmissione garantiscano una pianificazione integrata e coerente a livello nazionale e dell'UE. Analogamente hanno espresso pareri diversi sulla misura in cui il piano decennale di sviluppo della rete individui tutte le esigenze infrastrutturali transfrontaliere. La maggioranza dei rispondenti (54 %) ha convenuto comunque che l'attuale quadro di governance dei piani decennali di sviluppo della rete, compresi i ruoli dei portatori di interessi, dovrebbe essere rivisto per migliorarne l'efficacia. Inoltre, in linea con la proposta legislativa, circa la metà (44 %) ha ritenuto che il piano decennale di sviluppo della rete non riesca a colmare i divari infrastrutturali individuati e la maggioranza (60 %) ha concordato sul fatto che i progetti nazionali dovrebbero sostenere più chiaramente le priorità a livello dell'UE. La maggior parte dei rispondenti (61 %) ha anche convenuto sulla necessità di un maggiore allineamento tra i piani nazionali di sviluppo della trasmissione. Inoltre la maggioranza dei rispondenti (59 %) si è dichiarata favorevole alla razionalizzazione della procedura di presentazione delle domande per i PIC/PIR, mediante la modifica dei requisiti per i progetti che godono dello status di PIC/PIR da ripresentare durante ciascuna procedura (a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni) in linea con la presente proposta.

Alla domanda se il piano decennale di sviluppo della rete debba avere un approccio più dall'alto verso il basso alla pianificazione infrastrutturale, onde allineare lo sviluppo della rete agli obiettivi dell'UE e degli Stati membri in materia di clima ed energia, il 41 % dei rispondenti (molti dei quali gestori del sistema) ha espresso disaccordo, mentre il 36 % si è detto d'accordo. Analogamente, il 41 % dei rispondenti (molti dei quali gestori di sistema) ha espresso disaccordo sul fatto che il piano decennale di sviluppo della rete debba avere un approccio europeo più dall'alto verso il basso al fine di collegare meglio le esigenze individuate e i progetti prioritari di comune interesse europeo, mentre il 36 % si è detto d'accordo. Sebbene la presente proposta legislativa rafforzi la guida a livello dell'UE nell'ambito del processo di pianificazione delle infrastrutture, prevedendo che la Commissione subentri nell'elaborazione di scenari principali e abbia il potere di pubblicare inviti a presentare proposte per colmare i divari infrastrutturali, la proposta mantiene un forte coinvolgimento degli Stati membri nonché la loro convalida delle fasi del processo, trovando un equilibrio anche per essere in linea coi risultati della consultazione pubblica. Per quanto riguarda la frequenza dei processi, la maggior parte dei portatori di interessi (85 %) ha ritenuto adeguato l'attuale ciclo biennale. La proposta legislativa estende la durata del ciclo del piano decennale di sviluppo della rete dagli attuali due a quattro anni, ma mantiene la flessibilità qualora siano necessari aggiornamenti.

La maggior parte dei rispondenti si è detta favorevole alla previsione di potenziamenti interni (72 %) e di soluzioni non filari (54 %) nell'individuazione delle esigenze infrastrutturali, in linea con la proposta legislativa. La maggioranza (62 %) dei portatori di interessi ha inoltre convenuto sulla necessità di un'azione più incisiva a livello dell'UE per migliorare la visibilità e i benefici quantificati delle tecnologie digitali, innovative e di potenziamento della rete. Una maggioranza più ampia, il 76 %, ha sostenuto che sono necessarie ulteriori misure per aumentare l'efficienza della rete esistente.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi, il 38 % 24 dei rispondenti ha dichiarato che il quadro attuale per la ripartizione transfrontaliera dei costi non è adeguato allo scopo e il 36 % 25 è favorevole a un suo ulteriore sviluppo per facilitare la ripartizione dei costi di investimento tra i paesi, al di là degli Stati membri ospitanti, in proporzione ai benefici attesi, il che indica il sostegno alla revisione legislativa. Inoltre il 37 % 26 dei rispondenti ha ritenuto che una richiesta di investimento nel quadro della ripartizione transfrontaliera dei costi potrebbe riguardare anche diversi progetti ("raggruppamento di progetti") per facilitare la ripartizione dei costi tra un maggior numero di Stati membri beneficiari, in linea con la presente proposta.

La maggior parte dei rispondenti ha classificato le autorizzazioni come un ostacolo fondamentale allo sviluppo delle infrastrutture di rete al ritmo necessario per la transizione energetica, esprimendo il proprio sostegno al rafforzamento del quadro TEN-E a tale riguardo. Inoltre circa un terzo dei rispondenti ha riferito che le disposizioni del regolamento TEN-E in materia di autorizzazioni non sono chiare o di facile attuazione, mentre il 16 % non ha preso posizione al riguardo e il 34 % non era sicuro. La grande maggioranza dei portatori di interessi appoggia la semplificazione e la razionalizzazione delle valutazioni ambientali, la digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la riduzione dei termini legali per l'autorizzazione delle reti, in linea con la proposta legislativa.

Per quanto riguarda le misure connesse alla sicurezza, oltre un terzo dei portatori di interessi ha convenuto che il quadro giuridico dell'UE non affronta in misura sufficiente i rischi per la sicurezza emergenti (38 %) 27 e che sono necessari ulteriori criteri di sicurezza per i PIC e i PIR al fine di rafforzare la protezione contro i rischi fisici e informatici (36 %) 28 , in linea con la proposta legislativa. Inoltre solo il 14 % ha indicato che il quadro affronta l'esclusione di attori non affidabili dalla partecipazione a progetti di infrastrutture critiche, mentre il 19 % non ha preso posizione al riguardo e quasi la maggioranza, il 45 % (imprese al 41 %, associazioni di imprese al 48 %, ONG all'86 %, autorità pubbliche al 40 %) si è detto incerto. 

I riscontri ricevuti dai portatori di interessi nell'ambito della consultazione sono stati presi in considerazione in sede di elaborazione della proposta. Le misure previste dalla presente proposta legislativa sono pertanto in linea con i pareri dei portatori di interessi.

Per un'analisi dettagliata dei risultati della consultazione pubblica, cfr. l'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente iniziativa.

Assunzione e uso di perizie

La proposta e la valutazione d'impatto che ne è alla base si avvalgono degli elementi di prova tratti dalla relazione di attuazione del regolamento TEN-E, del contributo dei portatori di interessi raccolto nelle ampie consultazioni svolte al riguardo, nonché della rassegna della letteratura, dell'analisi e della modellizzazione del portafoglio dei PIC.

Nell'analisi sono state considerate anche le conclusioni formali adottate nel quadro del Forum di Copenaghen del 2023, del 2024 e del 2025. Il Forum di Copenaghen riunisce ogni anno rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei promotori di progetti, delle autorità di regolazione, delle imprese del settore energetico, delle ONG, della società civile e della comunità finanziaria per discutere delle sfide poste dallo sviluppo delle infrastrutture energetiche europee.

Sono state inoltre considerate le relazioni di monitoraggio annuali consolidate dell'ACER riguardo i progressi dei PIC in materia di gas ed energia elettrica, il monitoraggio del mercato dell'energia elettrica e del gas, l'allocazione della capacità e la gestione della congestione, nonché altri aggiornamenti sulle decisioni in materia di ripartizione transfrontaliera dei costi e sugli incentivi basati sul rischio specifici per i progetti.

La proposta e la valutazione d'impatto che ne è alla base si avvalgono degli elementi di prova tratti dalla relazione di attuazione del regolamento TEN-E, del contributo dei portatori di interessi e delle ampie consultazioni svolte al riguardo, nonché della rassegna della letteratura, dell'analisi e della modellizzazione del portafoglio dei PIC. Sono state raccolte ulteriori informazioni grazie a vari studi a sostegno dello sviluppo di opzioni strategiche e della valutazione del fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture, della pianificazione delle infrastrutture e dei costi dei ritardi.

Valutazione d'impatto

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto di diverse opzioni strategiche, sostenuta da una consultazione strutturata all'interno della Commissione mediante un gruppo direttivo interservizi. La valutazione d'impatto è stata presentata e discussa in sede di comitato per il controllo normativo. Il 26 settembre 2025 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve, che sono state affrontate in particolare: i) chiarendo ulteriormente i fattori scatenanti e le cause profonde dei problemi nonché i loro legami con le misure proposte, ii) elaborando la valutazione delle considerazioni in materia di sussidiarietà, iii) rivedendo gli obiettivi generali e specifici, specificando quale sarà lo scenario di successo, rendendo gli obiettivi operativi più S.M.A.R.T. (vale a dire specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine) ed elaborando le modalità di monitoraggio, iv) presentando e giustificando più chiaramente il confronto tra le diverse opzioni in termini di costi e benefici, v) descrivendo ulteriormente il contenuto delle misure di autorizzazione e il loro impatto, vi) evidenziando possibili compromessi con altri obiettivi dell'UE (cfr. allegato 1 della relazione sulla valutazione d'impatto).

La valutazione d'impatto ha individuato tre problemi principali e i relativi fattori scatenanti. Durante l'attività di valutazione d'impatto è stata presa in considerazione una serie di misure in quattro settori di intervento, ossia i) pianificazione delle infrastrutture e attuazione dei progetti, ii) ripartizione dei costi e dei benefici, iii) autorizzazioni e iv) sicurezza, al fine di affrontare i problemi individuati e conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa. Le misure previste nell'ambito di ciascun settore di intervento sono state raggruppate in tre opzioni strategiche, secondo una logica caratterizzata da vari gradi di intervento e coordinamento a livello dell'UE e tenendo conto della compatibilità interna e della coerenza delle misure (cfr. sezione 5.2.2 della relazione sulla valutazione d'impatto).

L'opzione strategica 1 prevede un approccio dal basso verso l'alto rafforzato, introducendo solo un numero limitato di modifiche all'attuale quadro legislativo e politico dell'UE rispetto allo scenario di status quo e comportando un intervento aggiuntivo minimo a livello dell'UE. Per quanto riguarda la pianificazione delle infrastrutture e l'attuazione dei progetti, l'opzione rafforza il quadro esistente definendo meglio determinate prescrizioni e semplificando i processi (compresa la selezione dei PIC/PIR e le approvazioni della Commissione e dell'ACER) al fine di garantire un processo di pianificazione più snello e solido. Inoltre allinea l'ambito di applicazione delle categorie di progetti PIC/PIR, anche rafforzando gli obblighi relativi agli elettrolizzatori ed eliminando la categoria delle reti del gas intelligenti. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi e dei benefici, l'opzione migliora la trasparenza e rafforza i principi dell'UE nonché consente di utilizzare meglio le rendite di congestione per finanziare le infrastrutture elettriche transfrontaliere come incentivo alla ripartizione dei costi. In tema di autorizzazioni, sostiene l'attuazione della legislazione vigente, anche tramite l'emanazione di orientamenti sull'attuazione di determinati aspetti del quadro di valutazione ambientale. Quanto alla sicurezza, introduce considerazioni sulla resilienza ai rischi fisici e informatici nel monitoraggio dei PIC e dei PIR.

L'opzione strategica 2 comporta il passaggio da un approccio dal basso verso l'alto a un approccio più dall'alto verso il basso con una guida più forte dell'UE e un coordinamento rafforzato con gli attori attuali a livello degli Stati membri. Introduce modifiche più significative all'attuale quadro legislativo e politico dell'UE rispetto all'opzione strategica 1, con un maggiore coordinamento a livello dell'UE e la ridistribuzione di determinate responsabilità tra i portatori di interessi pertinenti. Per quanto riguarda la pianificazione delle infrastrutture e l'attuazione dei progetti, l'opzione rafforza in particolare il ruolo della Commissione affidandole l'elaborazione di scenari principali per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali; introduce anche un meccanismo per colmare i divari al fine di garantire che tutte le esigenze infrastrutturali siano affrontate dalle proposte di progetto. Amplia inoltre l'ambito di applicazione della categoria dei PIC nel settore dell'energia elettrica per includere in modo più incisivo le soluzioni non filari e riconoscere meglio il ruolo delle linee interne. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi e dei benefici, introduce un quadro favorevole al raggruppamento volontario dei progetti transfrontalieri per consentire e incoraggiare le discussioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati. In tema di rilascio delle autorizzazioni, prevede modifiche legislative mirate volte ad accelerare le procedure autorizzative per le infrastrutture transfrontaliere contemplate dal regolamento TEN-E. Quanto alla sicurezza, introduce ulteriori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i titolari effettivi finali dei PIC/PIR candidati e include nell'ambito di applicazione delle TEN-E le attrezzature connesse alla sicurezza e alla resilienza per l'ammodernamento delle infrastrutture transfrontaliere dell'energia elettrica esistenti.

L'opzione strategica 3 prevede un approccio dall'alto verso il basso integrale per le infrastrutture transfrontaliere. Prevede sostanziali cambiamenti strutturali e istituzionali allo scenario di status quo e una maggiore centralizzazione e razionalizzazione a livello dell'UE, anche affidando la pianificazione delle infrastrutture e il coordinamento delle autorizzazioni per i progetti infrastrutturali transfrontalieri agli organismi dell'UE. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi e dei benefici, si basa sulle misure dell'opzione strategica 2, ma introduce anche una pianificazione regionale obbligatoria e la ripartizione dei costi per i progetti infrastrutturali transfrontalieri offshore. Quanto alla sicurezza, le opzioni 2 e 3 sono identiche.

Le opzioni strategiche sono state confrontate in termini di efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità. Le opzioni 2 e 3 sono considerate più efficaci, efficienti e coerenti con il quadro strategico generale dell'UE rispetto all'opzione 1. L'opzione strategica 1 presenta migliori risultati solo in termini di sussidiarietà e proporzionalità. Pertanto l'opzione strategica 1 non è considerata una possibile opzione strategica prescelta. Sebbene le opzioni 2 e 3 presentino entrambe risultati migliori rispetto all'opzione 1 in termini di efficacia nel conseguire gli obiettivi specifici, l'opzione 2 sembra complessivamente più efficace in questa fase quando si tratta di garantire che i progetti inclusi nei piani di rete e selezionati come PIC/PIR rispondano in modo adeguato alle esigenze infrastrutturali individuate, nonché di abbreviare e semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Per quanto riguarda l'efficienza, l'opzione strategica 3 è considerata meno efficiente a causa delle risorse aggiuntive necessarie e degli elevati costi iniziali per istituire due nuove entità a livello dell'UE (o per rafforzare quelle esistenti) responsabili della pianificazione delle infrastrutture e del coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. In termini di sussidiarietà e proporzionalità, le misure proposte nell'opzione strategica 3 (vale a dire l'istituzione di entità dell'UE responsabili della pianificazione delle infrastrutture e delle autorizzazioni nonché della pianificazione obbligatoria delle reti offshore) con un elevato livello di intervento a livello dell'UE sembrano sproporzionate in questa fase, in quanto non comportano una maggiore efficacia e dovrebbero implicare costi aggiuntivi notevolmente più elevati.

A seguito del confronto tra le opzioni strategiche, l'opzione strategica 2 è stata individuata come l'opzione prescelta e maggiormente adatta a conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa in modo proporzionato. Si prevede che l'opzione strategica 2 avrà un impatto economico, sociale e ambientale positivo. I principali gruppi destinatari che dovrebbero essere interessati da questa iniziativa sono i cittadini e i consumatori europei, i promotori di progetti (compresi i gestori dei sistemi di trasmissione (transmission system operators, TSO)), le associazioni europee dei gestori dei sistemi di trasmissione (l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH), le autorità nazionali competenti e i loro rappresentanti locali e regionali, le autorità nazionali di regolazione, i regolatori dell'Unione europea, i gestori dei sistemi di distribuzione e le organizzazioni professionali dei gestori dei sistemi di distribuzione, nonché i produttori/settori energetici. 

Per quanto riguarda gli impatti economici, si prevede una riduzione significativa dei costi del sistema energetico in linea con lo scenario della rete ottimale, garantendo che i progetti individuati corrispondano meglio alle esigenze rilevate e le soddisfino pienamente. Per il 2040 gli investimenti di 6 miliardi di EUR all'anno nella rete ottimale porterebbero a una riduzione di 14 miliardi di EUR all'anno dei costi del sistema, pari a un risparmio netto di 8 miliardi di EUR all'anno. Si prevede inoltre che l'opzione prescelta avrà un impatto sostanziale sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica migliorando l'interconnessione, portando alla convergenza dei prezzi e, nel complesso, a prezzi più stabili e più bassi in tutta l'UE. Un migliore quadro di ripartizione dei costi faciliterebbe la concretizzazione e l'attuazione più rapida dei progetti transfrontalieri, con notevoli vantaggi in termini di benessere socioeconomico. Inoltre la riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e quindi di attuazione dei progetti dovrebbe generare benefici economici in termini di costi dei ritardi evitati per i promotori dei progetti. Infine, grazie al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture energetiche, l'opzione prescelta potrebbe apportare benefici in quanto eviterebbe la perdita in termini di benessere economico e la necessità di sostenere costi di riparazione.

Si prevede che le riduzioni dei costi del sistema energetico avranno implicazioni positive per la competitività, grazie ai costi evitati e all'attenuazione degli aumenti delle tariffe di rete per i consumatori, compresa l'industria. L'opzione prescelta avrebbe inoltre un impatto positivo sulla digitalizzazione, ponendo maggiormente l'accento sull'impiego delle soluzioni non filari nella pianificazione della rete e sulla digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. L'opzione prescelta dovrebbe complessivamente comportare una riduzione dei costi amministrativi e di adeguamento per le imprese (compresi i produttori di energia, i promotori di progetti, i TSO e gli ENTSO) grazie all'ottimizzazione della pianificazione delle infrastrutture, dei processi di presentazione delle domande e di valutazione dei PIC/PIR e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Sebbene i risparmi annuali sui costi per le imprese non possano essere pienamente stimati a causa della mancata disponibilità di dati pertinenti, si può concludere che l'opzione prescelta comporterebbe risparmi sui costi ricorrenti. Per gli Stati membri e le autorità nazionali, a breve termine l'opzione strategica 2 creerebbe costi amministrativi aggiuntivi, connessi all'attuazione del quadro legislativo riveduto.

L'iniziativa dovrebbe avere un impatto sociale positivo, anche se gli effetti quantitativi e distributivi sono difficili da stimare. Una pianificazione ottimizzata della rete basata su stime precise dello sviluppo futuro della domanda e dell'offerta dovrebbe evitare futuri attivi non recuperabili, riducendo al minimo i costi di rete per i consumatori, e consentire un'ulteriore elettrificazione che permetta di ripartire i costi di investimento nella rete su un numero più elevato di kWh.

Per quanto riguarda i benefici ambientali, l'opzione strategica prescelta dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO2 (circa 27 milioni di tonnellate all'anno) allineandosi con lo scenario della rete ottimale e riducendo le limitazioni alle energie rinnovabili. Le capacità transfrontaliere supplementari di 108 GW necessarie entro il 2040, in linea con il piano decennale di sviluppo della rete per il 2024, consentirebbero inoltre di sostituire 65 TWh di energia elettrica prodotta dal gas con energia prodotta da fonti rinnovabili, permettendo una migliore integrazione della produzione di energia elettrica priva di emissioni di CO2, con una conseguente riduzione significativa delle emissioni europee di CO2 stimata a 27 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate nel 2040 29 . Per quanto riguarda le autorizzazioni, gli impatti ambientali dipendono in larga misura dalla tecnologia utilizzata, dall'ubicazione dei beni e dallo stato ambientale della fauna e della flora circostanti. I potenziali impatti sono comunque affrontati nell'elaborazione delle misure proposte attraverso l'introduzione di garanzie.

Efficienza normativa e semplificazione

Il regolamento TEN-E riveduto dovrebbe avere effetti positivi in termini di semplificazione e di miglioramento dell'efficienza. L'iniziativa dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico degli ENTSO, dei TSO e dei promotori dei progetti, in particolare per quanto riguarda la pianificazione delle infrastrutture in conseguenza del subentro della Commissione nell'elaborazione di scenari principali e attraverso semplificazioni tra cui la riduzione della frequenza a un ciclo quadriennale e la modifica del processo di domanda e valutazione dei PIC maturi. Procedure di rilascio delle autorizzazioni ottimizzate, semplificate e digitalizzate per i PIC e i PIR ridurrebbero inoltre gli oneri amministrativi per le imprese. Sebbene i risparmi annuali sui costi per le imprese non possano essere pienamente stimati a causa della mancata disponibilità di dati pertinenti, si può concludere che la proposta comporterebbe risparmi sui costi ricorrenti.

Non sono stati individuati impatti diretti in termini di costi di conformità o amministrativi per le PMI o le microimprese. Le PMI potrebbero beneficiare di impatti positivi sulla competitività grazie alla riduzione dei costi del sistema energetico, nonché di una maggiore competitività nei settori tecnologici previsti o rafforzati nella proposta (ad esempio le tecnologie ad alta tensione).

L'iniziativa è coerente con la verifica digitale ed è "pronta per internet" oltre ad essere adeguata sia all'ambiente fisico che a quello digitale. La proposta prevede misure volte a promuovere la digitalizzazione (cfr. la scheda finanziaria e digitale legislativa).

Diritti fondamentali

L'iniziativa non dovrebbe avere alcun impatto sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della proposta attiene alle risorse della direzione generale dell'Energia della Commissione europea e del Centro comune di ricerca, nonché dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). La Commissione assumerà importanti responsabilità supplementari per l'elaborazione di scenari principali nell'ambito del processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali nel piano decennale di sviluppo della rete. Tali responsabilità richiederanno risorse aggiuntive (cfr. la scheda finanziaria e digitale legislativa).

L'ACER si assumerà ulteriori responsabilità nella vigilanza del piano decennale di sviluppo della rete e del quadro di ripartizione transfrontaliera dei costi. Anche tali responsabilità supplementari richiederanno risorse aggiuntive (cfr. la scheda finanziaria e digitale legislativa).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sulla base dei progetti esistenti per il monitoraggio dei dati da relazioni periodiche elaborate dai promotori del progetto e dai regolatori nazionali, per misurare il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi specifici del regolamento TEN-E riveduto sono stati sviluppati diversi indicatori. Gli impatti effettivi della legislazione verranno monitorati e valutati rispetto a una serie di indicatori adattati agli specifici obiettivi politici da raggiungere con la legislazione.

Tutti i dati saranno monitorati sulla base di relazioni periodiche dei promotori dei progetti e dei regolatori nazionali e sulla base dei requisiti di monitoraggio esistenti dell'ACER, compreso il monitoraggio biennale della coerenza tra il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e i piani nazionali di sviluppo della rete, il monitoraggio annuale dei progressi dei PIC e dei PIR e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, la relazione annuale di monitoraggio sulla gestione della congestione e l'allocazione della capacità, il monitoraggio dell'applicazione delle tecnologie non filari e di potenziamento della rete sulla base dei dati disponibili da parte del Joint Allocation Office nonché il monitoraggio annuale del conseguimento dell'obiettivo di interconnessione, effettuato nell'ambito del semestre europeo.

Entro il 30 giugno 2033 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della rendicontazione e delle valutazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento delinea le disposizioni generali, in particolare l'oggetto, gli obiettivi e l'ambito di applicazione, nonché le definizioni applicabili. Introduce nuove categorie di infrastrutture rispetto al regolamento (UE) 2022/869, integrate dall'allegato II, per garantire il rafforzamento della sicurezza, della protezione e dell'efficienza delle reti esistenti, in particolare per consentire agli elementi delle reti ad alta tensione esistenti di gestire i sistemi in modo sicuro attraverso investimenti in attrezzature e installazioni di monitoraggio, controllo e digitalizzazione e per aumentare la protezione e la resilienza degli elementi critici della rete attraverso investimenti in attrezzature specificamente progettate a tal fine e fisicamente collegate a tali elementi. Le categorie e le definizioni dei progetti sono inoltre adeguate per essere in linea col pacchetto legislativo dell'UE sul gas decarbonizzato e sull'idrogeno, adottato nel 2024, che stabilisce norme comuni per la transizione verso i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; il pacchetto dà la priorità alla produzione e all'uso dell'idrogeno nella sua forma pura e al suo trasporto nel sistema dedicato all'idrogeno. Si introduce anche una definizione di soluzioni "non filari" nel settore dell'energia elettrica; tali soluzioni devono essere attentamente prese in considerazione in quanto possono essere meno costose rispetto all'espansione della rete per garantire una pianificazione della rete ottimale sotto il profilo dei costi.

Il capo II definisce le disposizioni riguardanti il processo di preparazione degli elenchi dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco all'interno dei gruppi regionali, i criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi e per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

L'articolo 3, integrato dall'allegato III, stabilisce norme per l'istituzione di gruppi regionali e per il processo di elaborazione dell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco. Rispetto al regolamento (UE) 2022/869, l'articolo 3 e l'allegato III prevedono un approccio semplificato per i progetti avanzati già figuranti nell'elenco dell'Unione al fine di mantenere il loro status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco.

Rispetto al regolamento (UE) 2022/869, l'articolo 4, che stabilisce i criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi, integrato dall'allegato IV, chiarisce ulteriormente che i progetti di interesse reciproco si estendono al primo punto di connessione nel paese terzo e garantisce che tali progetti siano accompagnati da un corrispondente sviluppo delle infrastrutture interne nei paesi terzi. Per i paesi contraenti della Comunità dell'energia, i benefici apportati dai singoli progetti sono presi in considerazione sia per i paesi contraenti dell'UE che per quelli della Comunità dell'energia, e non solo per l'UE come avvenuto finora.

All'articolo 5 le disposizioni relative all'attuazione e al monitoraggio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono rafforzate da prescrizioni relative alle valutazioni dei rischi per quanto riguarda la sicurezza fisica e informatica, sulla base della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e della direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione. Per quanto riguarda i coordinatori europei che possono essere nominati qualora un progetto incontri notevoli difficoltà di attuazione, l'articolo 6 prevede che il periodo per il quale si applica la nomina possa essere rinnovato.

Il capo III riguarda il rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte del pubblico dei progetti di interesse comune. Rispetto al regolamento (UE) 2022/869, questo caso è stato rivisto con tre obiettivi principali: 1) aggiornare il quadro di autorizzazione per garantire che ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco sia concesso il miglior trattamento possibile in linea con la loro importanza strategica e il loro status speciale, soprattutto se si considerano le misure di autorizzazione introdotte nel pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato e nella direttiva riveduta sulle energie rinnovabili; 2) aggiornare il regime di autorizzazione per sostenere il rilascio accelerato delle autorizzazioni per le reti elettriche, in linea con le esigenze riconosciute nella relazione Draghi e con le modifiche introdotte nella direttiva (UE) 2019/944; 3) aumentare la chiarezza del regime di autorizzazione e migliorarne l'efficienza.

L'articolo 7 sullo status prioritario dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione è aggiornato per imporre che i progetti di interesse comune e reciproco nel settore dell'energia elettrica beneficino di una presunzione automatica di rilevante interesse pubblico e, se inclusi in un piano di sviluppo nazionale soggetto a una valutazione ambientale strategica e a un'opportuna valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE ove suscettibili di avere un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, possano, a condizioni rigorose, essere esentati dalle valutazioni previste dalla legislazione ambientale specifica.

L'articolo 8 sull'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni chiarisce le responsabilità delle autorità nazionali competenti istituite a norma del regolamento in linea con i diversi regimi di autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la collaborazione con altre autorità e la mediazione dei contatti con i promotori dei progetti. Aumenta inoltre gli obblighi di cooperazione transfrontaliera per i progetti che coinvolgono più giurisdizioni.

L'articolo 9 sulla trasparenza e la partecipazione del pubblico aumenta la chiarezza e la semplicità della procedura, in particolare riunendo gli obblighi in materia di rendicontazione previsti da tale articolo in un'unica relazione.

L'articolo 10 sulla durata e sull'attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni introduce in particolare l'obbligo di digitalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni; chiarisce quale sia la data di inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione; rende più chiara la natura facoltativa della fase preliminare alla domanda; approfondisce le fasi che la compongono (delimitazione dell'ambito di interesse, procedura di esame, programmazione, verifica del fascicolo di domanda); chiarisce la necessità di tenere conto degli studi e delle autorizzazioni esistenti al fine di ridurre le duplicazioni in sede di definizione della documentazione necessaria per la procedura di rilascio dell'autorizzazione; e introduce l'approvazione tacita delle decisioni adottate dalle autorità nazionali interessate, ad eccezione delle decisioni in materia ambientale.

Il capo IV delinea le disposizioni relative alla pianificazione intersettoriale delle infrastrutture, che sono rafforzate rispetto al regolamento (UE) 2022/869, al fine di orientare meglio la pianificazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di scenari futuri, l'individuazione delle esigenze e delle strozzature a lungo termine in materia di infrastrutture energetiche e la risposta a tali esigenze con le soluzioni più adeguate.

L'articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali, l'analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico e la ripartizione transfrontaliera dei costi dei progetti di infrastrutture energetiche. Per garantire che i dati utilizzati per elaborare lo scenario siano aggiornati, la Commissione ha il diritto di richiederli agli Stati membri, all'ENTSO-E, all'ENTSOG e all'ENNOH, a seconda dei casi. Lo scenario dovrebbe essere elaborato in modo intersettoriale. Gli scenari del piano decennale di sviluppo della rete sono stati finora elaborati dall'l'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH.

L'articolo 12 affida all'ENTSO-E e all'ENNOH l'elaborazione di una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali, rispettivamente per l'energia elettrica e l'idrogeno. La relazione dovrebbe individuare i divari infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi all'energia elettrica e all'idrogeno, in particolare sulla base di una metodologia vincolante che dovrà essere elaborata dall'ACER e dello scenario principale a norma dell'articolo 11. L'articolo prevede che le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali debbano essere approvate dall'organo decisionale del gruppo TEN-E, che rappresenta la configurazione delle riunioni transregionali di tutti i gruppi istituiti a norma del regolamento. Per quanto riguarda specificamente l'energia elettrica, la relazione deve prendere in considerazione soluzioni non filari in sede di valutazione delle esigenze e di risposta alle stesse.

L'articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di avviare un processo di abbinamento delle esigenze nel sistema elettrico al fine di individuare possibili soluzioni per le esigenze non soddisfatte laddove la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica concluda che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non soddisfano pienamente le esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12. Il processo di abbinamento delle esigenze dovrebbe basarsi sulla cooperazione regionale esistente, essere guidato dalla Commissione e collegato al processo del piano decennale di sviluppo della rete.

L'articolo 14 impone all'ENTSO-E e all'ENNOH di utilizzare metodologie coerenti per i singoli settori ai fini di un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello dell'Unione in sede di valutazione dei progetti (in tutte le categorie di infrastrutture energetiche, ad eccezione delle reti elettriche intelligenti e del CO2) ai fini della loro inclusione nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Le metodologie devono essere presentate alla Commissione per approvazione. L'ENTSO-E e l'ENNOH sono tenute a calcolare e pubblicare, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi dei costi-benefici per tutti i progetti, mostrando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. L'articolo specifica inoltre che, per i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e al CO2, spetta alla Commissione elaborare metodologie per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico e dell'Unione, come avviene attualmente.

Le disposizioni contenute nel capo V rispondono alla necessità di sviluppare la rete per far fronte alla significativa crescita prevista della produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili offshore. Il capo promuove la pianificazione e lo sviluppo coordinati a lungo termine delle infrastrutture offshore e onshore. Come novità, l'articolo 15 impone agli Stati membri, nell'ambito dei loro accordi non vincolanti e dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore, di prendere in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi transfrontalieri specifici, ad esempio per i progetti radiali ibridi o transfrontalieri, al fine di conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile offshore da realizzare in ciascun bacino marittimo nel modo più efficiente possibile.

Il capo VI rafforza le disposizioni per un quadro normativo che consenta la realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero.

In primo luogo, all'articolo 17 specifica i principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare nella ripartizione transfrontaliera dei costi, tra cui il principio secondo cui, al fine di garantire la certezza degli investimenti, la ripartizione transfrontaliera dei costi deve basarsi su un accordo di ripartizione ex ante dei costi, con la possibilità di adeguamenti ex post, a condizione che tali adeguamenti siano esplicitamente definiti nella decisione sulla ripartizione dei costi e chiaramente inquadrati, anche per quanto riguarda i tempi e le categorie dei costi interessati. Se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri deve basarsi sulla distribuzione dei benefici netti. L'articolo prevede inoltre che, se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si realizza in uno Stato membro, tale Stato membro e la sua autorità nazionale di regolazione partecipino al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi. L'ACER è incaricata di aggiornare la sua raccomandazione relativa all'individuazione di buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento per i progetti in linea con i principi summenzionati, di istituire un archivio centrale di tutte le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dalle autorità nazionali di regolazione e di ospitarlo sul suo sito web, nonché di fornire un modello di ripartizione transfrontaliera dei costi non vincolante per facilitare il lavoro delle agenzie nazionali di regolazione.

In secondo luogo, la proposta introduce un nuovo articolo (articolo 18) che sostiene un processo in base al quale i promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti di interesse comune e di interesse reciproco per facilitare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri interessati e, se del caso, con i paesi terzi, e le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. L'articolo 18 chiarisce ulteriormente le norme sull'analisi dei costi-benefici congiunta e sulla ripartizione transfrontaliera dei costi applicabili a tali pacchetti di progetti al fine di agevolare un'eventuale applicazione dell'MCE.

In terzo luogo, un nuovo articolo (articolo 19) impone ai TSO di riservare, per gli investimenti nelle reti a favore dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione connessi alla riduzione della congestione del circuito di interconnessione, il 25 % delle rendite di congestione non speso per garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata e per compensare i gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 19 specifica le condizioni per l'utilizzo dei fondi e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare ulteriormente le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare tali fondi nonché le condizioni per il loro svincolo. L'ACER è tenuta ad aggiornare la metodologia attualmente applicata in relazione all'utilizzo dei proventi derivanti dalle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sull'energia elettrica per garantire la coerenza con queste nuove disposizioni.

Infine, l'articolo 20 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione possono concedere incentivi adeguati per i progetti che affrontano rischi più elevati per lo sviluppo, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione, rispetto ai rischi generalmente associati a un progetto infrastrutturale analogo.

Il capo VII stabilisce le condizioni per l'ammissibilità all'assistenza finanziaria dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, anche per le nuove categorie di infrastrutture. In particolare, rispetto al regolamento (UE) 2022/869, l'articolo 21 stabilisce in modo più dettagliato i criteri applicabili ai progetti diversi dalle infrastrutture energetiche che rientrano nella competenza delle autorità nazionali di regolazione. Poiché tali progetti non sono oggetto di una ripartizione transfrontaliera dei costi, devono ricevere una valutazione effettuata dall'autorità nazionale competente, le cui condizioni sono definite nella disposizione in questione. L'articolo 22 stabilisce che i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e i parametri di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento devono essere applicati al fine di stabilire i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa e stabilisce prescrizioni supplementari per i progetti preesistenti relativi al gas riguardanti Cipro e Malta a norma dell'articolo 27 del regolamento.

Il capo VIII comprende disposizioni finali riguardanti gli atti delegati, le relazioni e la valutazione, anche per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni, il miglioramento della resilienza fisica e in materia di cibersicurezza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere e l'adozione di soluzioni non filari, il riesame del regolamento nonché l'informazione e la pubblicità dei progetti. Mantiene inoltre le deroghe già previste per gli interconnettori del gas di Malta e Cipro fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non saranno direttamente interconnesse alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest'ultima data è anteriore. Il capo elenca altresì i cambiamenti apportati ad altre parti dell'acquis in materia di energia derivanti dalle modifiche introdotte nel regolamento e stabilisce norme transitorie e disposizioni per l'abrogazione dell'attuale regolamento TEN-E. In particolare, il regolamento riveduto non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria precedentemente concessa nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e l'attuale elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco rimarrà in vigore e produrrà effetti fino all'istituzione e all'entrata in vigore di un nuovo elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco a norma del regolamento.

2025/0399 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee,
che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789

e abroga il regolamento (UE) 2022/869

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 31 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 sul patto per l'industria pulita 32 definisce una tabella di marcia comune per la competitività e la decarbonizzazione. Garantire energia a prezzi accessibili è fondamentale per la competitività dell'industria dell'Unione, in particolare per i settori ad alta intensità energetica. Questo elemento è pertanto una pietra angolare del patto per l'industria pulita e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 33 . Allo stesso tempo, le politiche di decarbonizzazione sono un potente motore di crescita se opportunamente integrate con quelle industriali, economiche e commerciali e di concorrenza, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" 34 . Con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , l'Unione ha definito un quadro ambizioso per decarbonizzare la propria economia entro il 2050. 

(2)L'ambizione del regolamento (UE) 2021/1119 si manifesta anche negli obiettivi vincolanti dell'Unione che sono stati rafforzati: quello in materia di energia rinnovabile è stato portato al 42,5 % di energia rinnovabile nel mix energetico dell'Unione entro il 2030, puntando al 45 % 36 , e quello per l'efficienza energetica è stato reso più ambizioso, con una riduzione del consumo di energia finale dell'Unione dell'11,7 % entro il 2030 rispetto alle proiezioni del 2020 37 . Posto che l'obiettivo intermedio di conseguire una riduzione entro il 2030 delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 è alla portata, il 2 luglio 2025 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento (UE) 2021/1119 38 che fissa il traguardo climatico a livello di Unione per il 2040 di una riduzione del 90 % delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

(3)Per sostenere una transizione energetica dell'Unione in linea con questi obiettivi, che comprenda l'elettrificazione rapida, l'incremento della produzione di energia rinnovabile e senza l'utilizzo di combustibili fossili, un crescente uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, l'integrazione energetica e una maggiore diffusione di soluzioni innovative, servono infrastrutture. Gli attuali investimenti nelle infrastrutture energetiche transfrontaliere sono chiaramente insufficienti per trasformare e realizzare le infrastrutture energetiche necessarie a sostenere tali obiettivi ed esiste un divario sostanziale tra le nostre esigenze in termini di infrastrutture elettriche transfrontaliere e l'attuale velocità e grado di sviluppo infrastrutturale a livello di reti di trasmissione e di distribuzione 39 . Per quanto riguarda l'energia elettrica, circa la metà del fabbisogno transfrontaliero di energia elettrica per il 2030 (41 GW su 88 GW) resterà insoddisfatta, e tale divario è destinato ad aumentare nel prossimo decennio. Entro il 2040 il fabbisogno di capacità elettrica transfrontaliera sarà pari a 108 GW 40 . Sono pertanto necessari maggiori investimenti nelle infrastrutture energetiche, e la relazione Draghi 41 ha sottolineato in particolare la necessità di aumentare rapidamente la realizzazione di infrastrutture energetiche transfrontaliere per decarbonizzare l'industria europea. Nel patto per l'industria pulita 42 e nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 43 che lo accompagna la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale del completamento dell'Unione dell'energia, mediante investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle reti transfrontaliere, per salvaguardare la competitività dell'industria dell'Unione e la prosperità delle persone, nonché per l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(4)Il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea al fine di contribuire ad assicurare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema e la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili. In particolare, il regolamento prevede l'individuazione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, ne facilita l'attuazione e determina le condizioni per ammissibilità di tali progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. Tuttavia, data la loro natura transfrontaliera, i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco non creano solo esternalità positive significative e promuovono la solidarietà, ma comportano anche sfide specifiche per i promotori dei progetti, a causa della loro natura multigiurisdizionale, delle difficoltà di coordinamento e di una distribuzione spesso asimmetrica dei costi e dei benefici. Continuano pertanto a richiedere un quadro a livello dell'Unione.

(5)Anche se gli obiettivi del regolamento (UE) 2022/869 restano in gran parte validi, l'attuale quadro delle reti transeuropee dell'energia dovrebbe essere adeguato per tenere pienamente conto dei cambiamenti che si prevede interesseranno il sistema energetico in forza del nuovo contesto politico e, in particolare, dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e del traguardo intermedio per il 2040. In particolare, è necessario pianificare la rete in modo più integrato per sostenere un mercato interno dell'energia sempre più interdipendente e decentrato, accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e garantire che la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere trovino adeguato riscontro nel quadro riveduto delle reti transeuropee dell'energia. Oltre al nuovo contesto politico e ai nuovi obiettivi, nell'ultimo decennio abbiamo assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture energetiche oggetto del presente regolamento, nei criteri di selezione per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco nonché nelle aree e nei corridoi tematiche prioritari. Allo stesso tempo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell'articolo 194 TFUE.

(6)L'attuazione dei 13 corridoi e aree tematiche prioritari delle infrastrutture energetiche transeuropee individuati è essenziale per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, tra cui l'ulteriore integrazione del mercato, la sicurezza energetica, l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e prezzi dell'energia accessibili. Tali priorità riguardano gli investimenti nella trasmissione e nello stoccaggio di energia elettrica, nelle reti offshore per l'energia rinnovabile, nelle reti elettriche intelligenti, nelle attrezzature e nelle installazioni concepite per garantire la protezione e la resilienza degli elementi critici della rete esistenti, nella trasmissione, nello stoccaggio e nei terminali dell'idrogeno, negli elettrolizzatori e nel trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio, nonché nelle attrezzature e nelle installazioni di monitoraggio, controllo e digitalizzazione essenziali per le reti ad alta tensione esistenti di rilevanza transfrontaliera.

(7)È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di aumentare la resilienza a catastrofi naturali o provocate dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici, azioni ostili intenzionali e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche europee a norma della direttiva 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 .

(8)Nell'attuale contesto geopolitico è importante garantire il flusso transfrontaliero ininterrotto di energia elettrica ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò dipende non solo dalla resilienza degli interconnettori tra gli Stati membri, ma anche da quella degli elementi critici della rete. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una nuova categoria di infrastrutture sotto forma di investimenti in attrezzature e installazioni concepiti per rafforzare la resilienza e la protezione degli elementi critici della rete e ad essi direttamente collegati. Questa nuova categoria di infrastrutture dovrebbe coprire gli elementi critici della rete, come stabilito nel regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , che sostengono la sicurezza della rete e dell'approvvigionamento conformemente agli scenari di crisi e ai piani di preparazione ai rischi degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 .

(9)Se da un lato gli investimenti esteri possono apportare benefici quali maggiori opzioni di finanziamento per i progetti ad alta intensità di capitale, dall'altro possono anche aumentare l'esposizione dell'Unione a rischi connessi alla sicurezza energetica, quali perturbazioni o una ridotta affidabilità dei flussi transfrontalieri, in particolare quando tali investimenti esteri provengono da paesi terzi con interessi geopolitici divergenti rispetto a quelli dell'Unione. La trasparenza per quanto riguarda la proprietà beneficiaria finale, comprese le informazioni sull'investitore finale e la partecipazione al capitale di cui al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 , delle infrastrutture energetiche transfrontaliere e dei progetti con un impatto transfrontaliero è pertanto fondamentale per evitare che l'Unione diventi dipendente da paesi terzi non affidabili e dovrebbe essere presa in considerazione nella selezione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.

(10)Per garantire uno sviluppo della rete accelerato ed efficiente in termini di costi nonché l'accesso alle reti nell'Unione, le soluzioni non filari dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nel rispondere alle esigenze del sistema unitamente al rafforzamento fisico della rete, in quanto possono essere realizzate più rapidamente e a costi inferiori. La diffusione di queste tecnologie dovrebbe essere presa in considerazione prima di investire nell'espansione dell'infrastruttura di rete. A tal fine, una nuova categoria di infrastrutture dovrebbe comprendere gli investimenti in tecnologie non filari e in soluzioni digitali, comprese le soluzioni software, laddove siano implementate su elementi critici della rete esistenti necessari per gli scambi transfrontalieri e laddove apportino benefici quantificati per l'integrazione del mercato in termini di aumento della capacità transfrontaliera.

(11)Con il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 e la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 è stato adottato un pacchetto legislativo per la decarbonizzazione dei sistemi del gas e dell'idrogeno al fine di stabilire norme comuni a livello dell'Unione per la transizione verso i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Le categorie di infrastrutture stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere pienamente allineate agli obiettivi di tale pacchetto e garantire che i progetti di infrastrutture energetiche abbiano un impatto transfrontaliero significativo. Ove tecnicamente possibile e più efficiente, nello sviluppo dei progetti dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di riconvertire le infrastrutture e le attrezzature esistenti.

(12)È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco, al fine di istituire elenchi regionali dei progetti. Per assicurare un ampio consenso, i gruppi dovrebbero prevedere e garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero, ove necessario, offrire consulenza ai gruppi, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari nazionali dei progetti proposti e del calendario suggerito per l'approvazione normativa.

(13)Al fine di aumentare l'efficienza dei processi di pianificazione della rete e di sviluppo dei progetti, è opportuno rafforzare la cooperazione tra i gruppi. È necessario che la Commissione svolga un ruolo importante nell'agevolare tale cooperazione, al fine di affrontare il possibile impatto dei progetti sviluppati in una regione su altre regioni.

(14)Per integrare i gruppi, sono stati istituiti diversi forum di cooperazione regionale con il sostegno della Commissione. La cooperazione regionale all'interno dei forum e dei gruppi, nonché tra essi, è uno strumento fondamentale per una maggiore integrazione del sistema energetico europeo. I quattro gruppi ad alto livello coprono diverse regioni europee, anche con il coinvolgimento di paesi terzi: il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), la cooperazione in materia di energia nei mari del Nord (NSEC), il gruppo ad alto livello sulle interconnessioni per l'Europa sudoccidentale (SWE) e il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC). La cooperazione regionale in tali consessi è riuscita a sostenere il monitoraggio e ad accelerare l'attuazione dei principali progetti di infrastrutture energetiche di dimensione regionale nonché delle azioni di integrazione del mercato. Pertanto tali forum di cooperazione regionale dovrebbero essere sempre più utilizzati per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

(15)È opportuno redigere un nuovo elenco dell'Unione per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco ("elenco dell'Unione") ogni due anni. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco completati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco dell'Unione.

(16)I progetti di interesse comune e di interesse reciproco esistenti da includere nel successivo elenco dell'Unione dovrebbero essere soggetti allo stesso processo di selezione per la compilazione degli elenchi regionali e dell'elenco dell'Unione applicato ai progetti proposti, tranne nel caso in cui siano stati approvati dall'autorità nazionale di regolazione competente o siano stati oggetto di una decisione definitiva di investimento che fornisca sufficienti garanzie circa la costruzione dei progetti oppure se la loro costruzione è in corso e dimostrano progressi sufficienti nella relazione annuale, nel qual caso dovrebbero rimanere nell'elenco dell'Unione.

(17)Qualora i progetti di interesse comune e di interesse reciproco esistenti da includere nel successivo elenco dell'Unione siano soggetti allo stesso processo di selezione per la compilazione degli elenchi regionali e dell'elenco dell'Unione applicato ai progetti proposti, l'onere amministrativo dovrebbe essere ridotto nella misura del possibile, ad esempio utilizzando le informazioni sui progetti presentate precedentemente nella valutazione, se ancora aggiornate.

(18)È opportuno che i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi di carattere generale e specifico, visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per poter essere inclusi nell'elenco dell'Unione, i progetti proposti nel settore dell'energia elettrica, ad eccezione delle reti elettriche intelligenti e dei progetti specificamente concepiti per fornire protezione e resilienza agli elementi critici della rete esistenti, dovrebbero far parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Analogamente, i progetti proposti per l'idrogeno e gli elettrolizzatori dovrebbero far parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

(19)La sostenibilità in termini di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a seconda dei casi, è un criterio fondamentale per garantire che la politica in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia sia coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro nel conseguimento di questi ultimi. A tal fine, la sostenibilità è uno dei criteri di valutazione da applicare a tutte le categorie di progetti.

(20)Cresce la necessità di una maggiore integrazione del mercato e dell'interconnessione delle reti dell'Unione con quelle dello Spazio economico europeo (SEE) e della Comunità dell'energia. Pertanto i benefici e i costi dei progetti di interesse reciproco tra uno Stato membro e un paese del SEE o una parte contraente della Comunità dell'energia dovrebbero essere considerati cumulativamente per l'Unione e per il paese del SEE interessato o la parte contraente della Comunità dell'energia interessata.

(21)L'Unione dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le proprie reti direttamente con le reti dei paesi terzi, che sono reciprocamente vantaggiosi e necessari alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici e che soddisfano inoltre i pertinenti criteri delle principali categorie di infrastrutture di cui al presente regolamento. Per dedicare maggiore attenzione ai progetti transfrontalieri e mantenere la complementarità con la politica esterna dell'Unione, nel caso di progetti di interesse reciproco, questi dovrebbero collegare direttamente uno Stato membro al primo punto di connessione nella rete elettrica o al primo punto di connessione per l'idrogeno o il CO2 nel paese terzo.

(22)Per quanto riguarda i progetti di interesse reciproco concernenti le reti elettriche, dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di interconnessione che collegano i sistemi energetici, a condizione che la loro capacità di trasferimento possa essere pienamente utilizzata per gli scambi di mercato. Spetta ai gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto (TSO) valutare in anticipo l'impatto di eventuali progetti sulla sicurezza e sulla stabilità della rete al fine di confermare che il progetto può essere pienamente integrato nelle reti elettriche dei paesi interessati.

(23)È necessario garantire che i progetti di interesse reciproco ai quali è concesso un trattamento prioritario contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mercato interno, sicurezza dell'approvvigionamento e neutralità climatica. Questi progetti dovrebbero pertanto poter essere inclusi nell'elenco dell'Unione solo laddove possano dimostrare un contributo agli obiettivi generali dell'Unione e dei paesi terzi in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione e il quadro strategico del paese terzo coinvolto presenti un elevato livello di convergenza e sia sostenuto da meccanismi di applicazione.

(24)Un elevato livello di convergenza del quadro strategico dovrebbe presumersi per le parti contraenti del SEE o della Comunità dell'energia o può essere dimostrato nel caso di altri paesi terzi mediante accordi bilaterali che includano disposizioni pertinenti concernenti obiettivi di politica climatica ed energetica in materia di decarbonizzazione e che possano essere ulteriormente valutati dall'adeguato gruppo con il sostegno della Commissione. Inoltre, il paese terzo con cui l'Unione coopera allo sviluppo di progetti di interesse reciproco dovrebbe adoperarsi per garantire una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche, come stabilito nel presente regolamento.

(25)Il paese terzo coinvolto dovrebbe garantire che anche la parte del progetto di interesse reciproco situata nel suo territorio e gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari per ottenere i benefici complessivi del progetto di interesse reciproco da realizzare, quali i potenziamenti della rete interna, siano trattati come prioritari e siano realizzati tempestivamente per garantire il pieno utilizzo del progetto.

(26)Per garantire che i progetti relativi allo stoccaggio di biossido di carbonio che coinvolgono paesi terzi contribuiscano al suo trasporto e stoccaggio a livello transfrontaliero in modo coerente con le prescrizioni dell'Unione in materia di clima e di ambiente, tali progetti dovrebbero essere ammissibili solo se necessari per il funzionamento del trasporto e dello stoccaggio di biossido di carbonio a livello transfrontaliero e se il paese terzo mantiene e applica efficacemente un quadro giuridico adeguato. Il quadro giuridico del paese terzo dovrebbe garantire l'applicazione di norme e garanzie che consentano di prevenire fughe di biossido di carbonio e garantiscano la sicurezza e l'efficacia del suo stoccaggio permanente a tutela del clima, della salute umana e degli ecosistemi. Le norme e garanzie dovrebbero fornire un livello di protezione almeno equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione. Si dovrebbe presumere che le parti contraenti del SEE o della Comunità dell'energia soddisfino tali norme e garanzie.

(27)I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati attentamente dalle autorità nazionali competenti, dall'Agenzia e dai gruppi, oltre che osservare debitamente i requisiti per la partecipazione dei portatori di interessi e la legislazione ambientale, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla valutazione dei rischi relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla sicurezza fisica e informatica, basandosi, se del caso, sulle prescrizioni della direttiva (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la resilienza dei soggetti critici e della direttiva 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 per quanto riguarda le misure per un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione, mentre i promotori dei progetti dovrebbero riferire alle autorità nazionali competenti in merito alle misure adottate sulla base della valutazione dei rischi. I promotori dei progetti dovrebbero inoltre riferire sulla conformità alla legislazione ambientale e dimostrare che i progetti non arrecano danni significativi all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 . Per i progetti di interesse comune esistenti che raggiungono un grado di maturità sufficiente, si dovrebbe tener conto di tali considerazioni al momento della selezione per il successivo elenco dell'Unione da parte dei gruppi.

(28)La Commissione dovrebbe avere la possibilità di designare dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari o ritardi, così da facilitarne l'attuazione.

(29)La procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all'accesso al mercato.

(30)Ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale al fine di assicurare un trattamento amministrativo rapido e d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano.

(31)Gli Stati membri che, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, non attribuiscono la massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche sono incoraggiati a prevedere tale status nel proprio ordinamento giuridico, in particolare laddove ciò consentirebbe di accelerare i tempi.

(32)Gli Stati membri che attualmente non dispongono di procedure giudiziarie accelerate o urgenti applicabili ai progetti di infrastruttura energetica dovrebbero essere incoraggiati a introdurle, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare l'attuazione.

(33)I progetti riguardanti gli impianti destinati all'idrogeno, gli impianti di elettrolizzatori e gli impianti per il biossido di carbonio contribuiscono agli obiettivi in materia di energia e di clima, anche per quanto riguarda la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la loro integrazione nel mix energetico degli Stati membri. Pertanto tutti i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco riguardanti gli impianti destinati all'idrogeno, gli impianti di elettrolizzatori e gli impianti per il biossido di carbonio dovrebbero essere ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica, e gli Stati membri dovrebbero poterli considerare di interesse pubblico prevalente, salvo nel caso del patrimonio culturale e qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati.

(34)Dato il loro ruolo nell'integrazione degli impianti di energia rinnovabile, delle soluzioni di flessibilità, dello stoccaggio di energia e dell'elettrificazione in generale, i progetti di infrastrutture per l'energia elettrica sono considerati essenziali per raggiungere la neutralità climatica. Pertanto, fino al conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione, tali progetti dovrebbero essere considerati di rilevante interesse pubblico e funzionali alla salute e alla sicurezza pubblica nel bilanciamento di interessi giuridici concorrenti, salvo nel caso del patrimonio culturale e qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 .

(35)Data la loro importanza per il raggiungimento della neutralità climatica e la loro rilevanza strategica in quanto progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco nel settore dell'energia elettrica 54 che sono stati espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale sottoposto a una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 55 e, ove suscettibili di avere un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, alla opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, dalle valutazioni dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, dalla valutazione della loro incidenza sulla tutela delle specie ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, nonché dalle valutazioni della loro incidenza sui siti Natura 2000. Dette esenzioni dovrebbero essere possibili fino al conseguimento della neutralità climatica.

(36)Al fine di mitigare qualsiasi possibile impatto di tali esenzioni, al termine della procedura di esame le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di misure di mitigazione adeguate e proporzionate, prendendo in considerazione l'uso delle migliori tecnologie disponibili. Qualora non sia possibile applicare tali misure di mitigazione, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché i promotori dei progetti adottino misure di compensazione adeguate per far fronte a tali effetti, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono includere il versamento di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie. Inoltre, qualora un progetto possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurarsi che gli Stati membri interessati abbiano collaborato per individuare misure volte a evitare tali impatti significativi o, se necessario, a mitigarli o compensarli.

(37)Al fine di accelerare la realizzazione della rete transeuropea dell'energia, è opportuno chiarire le condizioni per l'applicazione delle deroghe specifiche previste dalla legislazione dell'Unione in materia di ambiente. In particolare, nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti energetici, la valutazione dovrebbe limitarsi alle soluzioni alternative che garantiscono il raggiungimento dello stesso obiettivo in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare i tempi e i costi di soluzioni alternative soddisfacenti, le autorità competenti dovrebbero poter considerare la necessità di realizzare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco in modo accelerato ed efficace sotto il profilo dei costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, e relativi aggiornamenti, presentati alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

(38)Analogamente, nell'applicare la pertinente deroga prevista dalla direttiva 92/43/CEE, è opportuno che le autorità competenti possano consentire l'attuazione delle misure di compensazione parallelamente all'attuazione del piano o del progetto in casi giustificati e qualora sia possibile dimostrare ragionevolmente che, prima dell'attuazione delle misure, il piano o il progetto non pregiudicherebbe in modo irreversibile la coerenza globale della rete Natura 2000, l'integrità ambientale del sito sarebbe preservata e un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000 sarebbe assicurato.

(39)Al fine di ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero provvedere affinché un'unica autorità competente sia responsabile di agevolare e coordinare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni in vista dell'adozione di una decisione globale, cooperare con le altre autorità interessate e le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, fungere da unico punto di contatto per i promotori, mediando i loro contatti con le altre autorità, e monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione.

(40)Al fine di aumentare l'efficienza delle procedure, le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre avere la responsabilità di garantire che, per i progetti ibridi di trasmissione e generazione, i tempi di rilascio delle autorizzazioni siano allineati per tutte le infrastrutture del progetto, in modo da accelerare la procedura per gli impianti di generazione e trasmissione. 

(41)Al fine di semplificare e accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati in due o più Stati membri, gli Stati membri coinvolti dovrebbero designare congiuntamente un punto di contatto unico tra le autorità nazionali competenti. La presenza di un'unica autorità incaricata di agevolare il processo e adottare la decisione finale globale dovrebbe alleggerire l'onere amministrativo per i promotori dei progetti e ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare nei casi in cui gli Stati membri prevedono procedure congiunte con tempi e valutazioni allineati. Per garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera, la Commissione dovrebbe concentrarsi sui progetti prioritari di interconnessione individuati, rafforzando il coordinamento e il monitoraggio della loro attuazione e autorizzazione. A tal fine la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'individuazione di procedure comuni per una procedura di rilascio delle autorizzazioni efficace ed efficiente.

(42)Qualora lo considerino opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle decisioni globali eventuali decisioni adottate nei contesti di negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell'accesso alla proprietà, l'acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà nel contesto della pianificazione territoriale che stabilisce la destinazione generale dei terreni di una determinata regione, compresi altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto, nonché la concessione dei permessi di sfruttamento. Nel contesto della procedura di rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune dovrebbe poter includere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto.

(43)Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato senza pregiudizio del diritto dell'Unione e internazionale, comprese le norme di protezione dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate nell'ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, in particolare la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 56 .

(44)È indispensabile che i portatori di interessi, tra cui la società civile, siano informati e consultati onde garantire la riuscita dei progetti e limitare le obiezioni nei loro confronti. Nonostante esistano norme consolidate che garantiscono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale, e che si applicano pienamente ai progetti di interesse comune, dovrebbero essere richieste ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni pertinenti relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Se già previsto da norme nazionali che impongono standard uguali o superiori a quelli del presente regolamento, la consultazione preliminare alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere facoltativa e dovrebbe essere evitata la duplicazione dei requisiti legali.

(45)L'attuazione corretta e coordinata delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE e, ove applicabile, della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 57 , firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus"), e della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero 58 , firmata a Espoo il 25 febbraio 1991 ("convenzione di Espoo"), dovrebbe assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali e climatici, anche in un contesto transfrontaliero. La Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri negli sforzi volti a snellire le procedure di valutazione ambientale per le infrastrutture energetiche e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell'Unione per i progetti di interesse comune.

(46)È importante snellire e perfezionare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, rispettando al contempo, per quanto possibile e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche. Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere corredata di un termine chiaro per l'adozione della decisione di costruzione del progetto da parte delle autorità pertinenti. Tale termine dovrebbe incoraggiare una definizione e una gestione efficienti delle procedure. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i termini massimi. Tuttavia gli Stati membri possono adoperarsi per ridurre, ove possibile, tali termini, in particolare per progetti come le reti intelligenti, che potrebbero richiedere una procedura di rilascio delle autorizzazioni meno complessa rispetto a quella applicabile alle infrastrutture di trasmissione.

(47)La carenza di risorse delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, la scarsa digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la scarsità dei dati disponibili costituiscono strozzature che provocano rallentamenti. La digitalizzazione e un uso appropriato delle funzionalità dell'intelligenza artificiale dovrebbero prevedibilmente accelerare le procedure e aumentare l'efficienza dei processi, consentendo una gestione più rapida delle domande e una maggiore trasparenza grazie a un migliore accesso alle informazioni sulle fasi procedurali e sui requisiti. La digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni procede tuttavia a rilento e i dati sono spesso dispersi tra diverse autorità competenti, senza processi o piattaforme digitali unificati e senza che sia garantita l'interoperabilità. Ciò comporta una scarsa chiarezza sullo stato delle domande e ostacola l'individuazione delle strozzature. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire una piattaforma digitale a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle energie rinnovabili, allo stoccaggio e alle reti, in modo che la digitalizzazione delle procedure sia uniforme, interoperabile e trasparente, massimizzandone i vantaggi in termini di accelerazione dei tempi. Dette piattaforme dovrebbero consentire ai promotori dei progetti di presentare le domande e verificarne lo stato, attribuirle alle autorità competenti e permettere a queste ultime di elaborarle avendo accesso a tutti i dati e le informazioni pertinenti, evitando fasi intermedie basate su documentazione cartacea. Dovrebbero inoltre consentire l'estrazione di statistiche sullo stato di avanzamento complessivo delle procedure di rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri. Le piattaforme digitali dovrebbero avvalersi di mezzi sicuri e interoperabili forniti tramite i portafogli europei di identità digitale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 910/2014, per le persone fisiche e, in futuro, tramite i portafogli europei delle imprese, nel rispetto del [regolamento (UE) n. XXX/20YY], per le persone giuridiche, al fine di consentire l'identificazione e l'autenticazione elettroniche, l'apposizione di firme o sigilli sui documenti, la presentazione di documenti e l'invio o la ricezione di notifiche tra le autorità competenti e gli operatori economici. 

(48)Le autorità competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto dei termini stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, in linea con l'urgenza di realizzare infrastrutture energetiche e l'importanza strategica dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima, e nella misura in cui nel diritto nazionale esiste il concetto di approvazione tacita, gli Stati membri dovrebbero garantire che la mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito nel presente regolamento, o la mancata risposta da parte di un'autorità interessata entro il termine stabilito dall'autorità nazionale competente, comporti la tacita approvazione o il tacito assenso al parere, all'autorizzazione o al permesso specifico, ad eccezione delle decisioni in materia ambientale, e che tale conclusione sia resa pubblica.

(49)La procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe prevedere due fasi: la procedura preliminare alla domanda, facoltativa, in cui la documentazione necessaria per il fascicolo di domanda completo è presentata all'autorità nazionale competente, che la accetta, e la procedura di rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge, obbligatoria, che copre il periodo tra l'accettazione del fascicolo e il momento in cui le autorità emettono una decisione globale. Nella fase preliminare, le autorità nazionali competenti dovrebbero svolgere una serie di compiti. Dovrebbero esaminare il progetto e comunicare al promotore quali autorizzazioni, studi, permessi e valutazioni sono necessari per completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni ambientali e le misure di mitigazione o compensazione che dovrebbero essere attuate. Dovrebbero definire l'ambito e il livello di dettaglio della documentazione individuata nelle conclusioni della procedura di esame, assicurandosi che al promotore del progetto non debba essere successivamente richiesta alcuna documentazione, salvo nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante che renda inapplicabili le condizioni e le ipotesi utilizzate per determinarne l'ambito. Dovrebbero elaborare un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Dopo aver ricevuto il progetto di fascicolo di domanda, compresi tutti i documenti preparatori, esse dovrebbero decidere se considerarlo completo o se sono necessarie informazioni mancanti conformemente a quanto individuato nella procedura preliminare alla domanda.

(50)Laddove lo ritengano efficiente, le autorità nazionali competenti possono stabilire che il rilascio delle autorizzazioni e le consultazioni pubbliche relative a un determinato progetto si svolgano in più fasi, a condizione che la procedura di rilascio delle autorizzazioni sia semplificata e accelerata.

(51)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco ai sensi del presente regolamento.

(52)Il processo del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione fornisce una solida base per l'individuazione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco. Sebbene la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) e i TSO continuino a svolgere un ruolo determinante nel processo, occorre una maggiore razionalizzazione e una guida più decisa, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari futuri, l'individuazione dei divari infrastrutturali a lungo termine e delle strozzature nelle infrastrutture energetiche e la risoluzione di tali divari con le soluzioni più adeguate, al fine di aumentare il peso politico, la pertinenza e la solidità del processo. Pertanto l'Agenzia e la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante nel processo di elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789.

(53)Considerando che lo scenario selezionato e le ipotesi su cui esso si basa svolgono un ruolo fondamentale nel processo di pianificazione dello sviluppo della rete a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere un attore centrale sua definizione. Ciò dovrebbe contribuire a razionalizzare i contributi e garantire una migliore conformità rispetto agli obiettivi politici dell'Unione. È inoltre opportuno che i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione si basino su uno scenario principale, con eventuali analisi di sensibilità in caso di cambiamento delle condizioni esterne, perché lo scopo principale dello scenario è fornire una base comune per la valutazione dei divari infrastrutturali e dei vantaggi dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco candidati. L'accresciuta importanza dello scenario principale impone uno stretto coinvolgimento dell'ENTSO-E, dell'ENNOH e dell'ENTSOG, degli Stati membri e dell'Agenzia, al fine di garantire i dati e le informazioni pertinenti e l'allineamento dello scenario con gli sviluppi nazionali. Il gruppo di riferimento dei portatori di interessi dovrebbe continuare a fornire contributi e consulenza coordinati dei portatori di interessi sullo sviluppo degli scenari.

(54)Il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali dovrebbe svolgere un ruolo più significativo nell'orientare gli investimenti infrastrutturali previsti. Rispetto alla prassi attuale, il processo dovrebbe essere più ampio e considerare in modo più approfondito i collegamenti intersettoriali e le soluzioni non filari, al fine di individuare chiaramente quali soluzioni consentano meglio al sistema energetico di conseguire gli obiettivi energetici e climatici. L'Agenzia dovrebbe essere maggiormente coinvolta nella definizione del quadro di riferimento del processo e nella sua verifica, al fine di aumentare l'accettazione delle soluzioni successive necessarie per colmare i divari. Essa dovrebbe inoltre elaborare metodologie per il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali che dovrà essere condotto dall'ENTSO-E e dall'ENNOH, al fine di garantire che i risultati siano sufficientemente solidi e conformi ai principi stabiliti nel presente regolamento. L'approvazione definitiva della relazione relativa all'individuazione delle esigenze da parte dell'organo decisionale del gruppo TEN-E dovrebbe costituire per i promotori dei progetti un forte segnale a indicazione delle aree in cui sono necessari eventuali progetti. 

(55)Un processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali più completo e dettagliato dovrebbe rendere possibile una migliore corrispondenza tra i progetti previsti e le esigenze di espansione della capacità di trasmissione. Ciò dovrebbe inoltre consentire un processo di follow-up che porti all'individuazione di nuove soluzioni in grado di soddisfare esigenze non ancora soddisfatte. I TSO dovrebbero essere i primi soggetti a proporre possibili progetti per colmare i divari ma si dovrebbero prendere in considerazione anche soluzioni alternative avanzate da altri portatori di interessi. La cooperazione regionale dovrebbe quindi portare a un processo di risposta alle esigenze che coinvolga tutti i portatori di interessi nelle discussioni. Il ruolo centrale della Commissione nel processo dovrebbe rafforzare la cooperazione regionale e il coinvolgimento degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei promotori dei progetti e dei portatori di interessi al fine di individuare i progetti più adeguati, siano essi soluzioni non filari o infrastrutturali, per soddisfare eventuali esigenze non ancora affrontate. In ultima istanza, la Commissione dovrebbe avere il diritto di indire un invito a presentare proposte per ovviare all'insufficienza dei progressi compiuti nel colmare i divari persistenti. È opportuno garantire che i progetti ammissibili siano inclusi quanto prima nei successivi piani nazionale di sviluppo, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.

(56)Per garantire che la pianificazione delle infrastrutture rifletta le esigenze in continua evoluzione di un sistema integrato e decarbonizzato, è necessaria un'analisi dei costi-benefici a livello dell'intero sistema energetico, che valuti in modo coerente tutti i costi e i benefici pertinenti al fine di individuare le soluzioni più efficienti per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima. Le soluzioni non filari, quali la determinazione dinamica della capacità (o rating dinamico) di linee e trasformatori, i sistemi avanzati di controllo del flusso di energia o le piattaforme di gemelli digitali, dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante nel soddisfare le esigenze delle reti sia in termini operativi che di espansione e dovrebbero pertanto essere incluse nell'analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico.

(57)Il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dovrebbe fornire una panoramica completa dei progetti infrastrutturali previsti che hanno un impatto transfrontaliero nell'Unione. Le soluzioni non filari e di flessibilità dovrebbero costituire parte integrante del piano, in modo da fornire un quadro completo degli investimenti futuri necessari per il funzionamento ottimale delle reti dell'energia elettrica e dell'idrogeno. Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata anche ai progetti volti a migliorare la sicurezza e la resilienza della rete.

(58)Nello svolgimento dei compiti che precedono l'adozione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'Agenzia e la Commissione dovrebbero condurre un ampio processo di consultazione che coinvolga tutti i portatori di interessi pertinenti. Questi ultimi dovrebbero includere l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, del riscaldamento e del raffrescamento, i portatori di interessi nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio e della cattura e dell'utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, vari settori industriali tra cui quelli dei trasporti, della digitalizzazione e dei dati, nonché le associazioni dei consumatori di energia, il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e i rappresentanti della società civile, a seconda dei casi. Il gruppo di riferimento dei portatori di interessi si è dimostrato un consesso efficace per la cooperazione tra i portatori di interessi e il suo ulteriore contributo al piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dovrebbe essere sostenuto. La consultazione dovrebbe essere aperta e trasparente e dovrebbe essere organizzata in modo tempestivo per consentire ai portatori di interessi di fornire le loro osservazioni nella preparazione delle fasi fondamentali dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, quali l'individuazione dei divari infrastrutturali e la metodologia basata sull'analisi dei costi-benefici per la valutazione dei progetti. Nel presentare le proposte finali, l'ENTSO-E e l'ENNOH dovrebbero tenere in debita considerazione i contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni e spiegare in che modo ne hanno tenuto conto.

(59)La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe riflettere adeguatamente l'integrazione settoriale e le interconnessioni tra i vettori energetici. Lo sviluppo degli scenari, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali e le metodologie di analisi dei costi-benefici dovrebbero basarsi su un approccio di "sistema energetico unico" integrato, a lungo termine e ottimizzato, e su una modellizzazione che utilizzi ipotesi comuni e metodologie coerenti. Un maggiore coordinamento della pianificazione delle infrastrutture tra i vari settori dovrebbe contribuire a dare priorità e realizzare nuove soluzioni infrastrutturali in maniera più ottimale.

(60)L'importanza di assicurare che solo i progetti infrastrutturali per cui non esistono soluzioni alternative ragionevoli possano ottenere lo status di progetti di interesse comune o di progetti di interesse reciproco implica anche che nella pianificazione delle infrastrutture energetiche e nel lavoro dei gruppi regionali per stabilire gli elenchi regionali dei progetti proposti si tenga conto del principio di "efficienza energetica al primo posto". In linea con questo principio, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le alternative pertinenti alle nuove infrastrutture per garantire le future esigenze infrastrutturali. È opportuno prestare particolare attenzione alle soluzioni non filari o digitali, all'uso della gestione della domanda o alla flessibilità non fossile, che potrebbero migliorare l'efficienza complessiva delle reti. A tal fine, i gestori dei sistemi dovrebbero considerare in via prioritaria tali soluzioni nel valutare i progetti di espansione del sistema. È opportuno inoltre incentivare un utilizzo delle reti efficiente in termini di costi, in particolare attraverso l'uso di segnali di prezzo legati alla localizzazione e al periodo di utilizzo nelle tariffe di rete e nei regimi di sostegno.

(61)Per raggiungere il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, l'Unione deve aumentare in modo consistente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore dovrebbero essere aumentati con l'obiettivo di raggiungere almeno 350 GW di energia rinnovabile offshore installata, in linea con gli obiettivi regionali cumulativi non vincolanti degli Stati membri in materia di energie rinnovabili offshore aggiornati nel dicembre 2024 e sostenuti nella comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo "Realizzare le ambizioni dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore" 59 . I primi piani di sviluppo della rete offshore pubblicati dall'ENTSO-E nel gennaio 2024 hanno rappresentato un importante passo avanti, consolidando le ambizioni regionali degli Stati membri nella pianificazione. Ciò dovrebbe favorire l'individuazione di progetti transfrontalieri nel settore delle energie rinnovabili offshore, compresi quelli ibridi e radiali transfrontalieri, al fine di garantire uno sviluppo ottimizzato ed efficiente in termini di costi a livello di bacino marittimo. La logica strategica a lungo termine inclusa nei piani di sviluppo della rete offshore dovrebbe essere estesa alle reti elettriche onshore nonché alle reti dell'idrogeno.

(62)La valutazione dei benefici e dei costi dei corridoi prioritari della rete offshore per le energie rinnovabili dovrebbe aiutare gli Stati membri a effettuare un'analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di corridoio prioritario della rete offshore per sostenere gli impegni politici congiunti conseguenti per i progetti transfrontalieri di reti offshore. Gli orientamenti della Commissione sui quadri di investimento collaborativo per progetti offshore del 27 giugno 2024 dovrebbero informare la valutazione dei benefici e dei costi dei corridoi prioritari della rete offshore per l'energia rinnovabile e potrebbero essere aggiornati dalla Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO competenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, qualora ritenuto opportuno.

(63)In generale, i costi di sviluppo, costruzione, funzionamento e manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero essere sostenuti dagli utilizzatori dell'infrastruttura. La ripartizione dei costi dovrebbe garantire che gli oneri per gli utenti finali non siano sproporzionati, specialmente se ciò potrebbe portare a una situazione di povertà energetica. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono presumibilmente essere coperti dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dell'infrastruttura.

(64)In un mercato interno dell'energia sempre più interconnesso sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione transfrontaliera dei costi al fine di accelerare gli investimenti nell'infrastruttura transfrontaliera e nei progetti con un impatto transfrontaliero. Con la crescente integrazione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, sono sempre di più i progetti i cui benefici vanno oltre i territori ove sono realizzati. Ciò rende essenziale una ripartizione dei costi equa e trasparente per evitare oneri sproporzionati sui consumatori locali. La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull'analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata per un'analisi a livello dell'intero sistema energetico, servirsi dello scenario principale e di eventuali analisi di sensibilità stabiliti ai fini dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789, e consentire una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune o di interesse reciproco alle politiche energetiche dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione in cui si concentra almeno il 10 % dei benefici di un progetto dovrebbero partecipare alle discussioni sulla ripartizione dei costi, al fine di garantire che il progetto possa essere realizzato e che i suoi benefici possano essere effettivamente conseguiti. Inoltre gli accordi di ripartizione transfrontaliera dei costi dovrebbero prevedere disposizioni ex post volte a garantire una partecipazione equa e proporzionata dei paesi non ospitanti, a condizione che tali adeguamenti siano chiaramente definiti e strutturati in modo da salvaguardare la certezza degli investimenti. 

(65)È essenziale garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo la necessità di sostegno finanziario, e incoraggiare nel contempo gli investitori interessati con incentivi e meccanismi finanziari adeguati. Nelle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione ripartiscano i costi di investimento sostenuti in modo efficiente, in maniera pertinente alla luce dei rispettivi approcci e metodologie nazionali per infrastrutture simili, a livello transfrontaliero nella loro totalità, li includano nelle tariffe nazionali. Successivamente, se del caso, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero determinare se il loro impatto sulle tariffe nazionali possa rappresentare un onere sproporzionato per i consumatori nei loro rispettivi Stati membri. Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero evitare il rischio di fornire doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate effettive o stimate. Tali spese ed entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono collegate ai progetti e destinate a coprire i costi in questione.

(66)Per facilitare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra i pertinenti Stati membri e paesi terzi, dovrebbe essere prevista la possibilità di raggruppare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco. Consentendo a gruppi di Stati membri di considerare un pacchetto di progetti come reciprocamente vantaggioso, è possibile promuovere soluzioni vantaggiose per tutti, ridurre i rischi e i costi di transazione nelle negoziazioni e aumentare le probabilità di attuazione. Un maggiore sostegno a livello dell'Unione, ad esempio attraverso il meccanismo per collegare l'Europa, o a livello regionale utilizzando la rendita di congestione, potrebbe facilitare ulteriormente questi accordi e promuovere la realizzazione tempestiva delle infrastrutture prioritarie.

(67)L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce tre obiettivi prioritari per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'allocazione della capacità interzonale, vale a dire: a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata, inclusa la compensazione di irrevocabilità; b) mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione degli interconnettori esistenti oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione; e c) compensare i gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle circostanze ivi stabilite. I TSO dovrebbero garantire il raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi prioritari, compreso quello di cui alla lettera b). Al fine di agevolare il finanziamento di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco che riducono la congestione del circuito di interconnessione e di garantire la prevedibilità e la trasparenza delle discussioni sulle decisioni relative alla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, è opportuno imporre ai TSO di accantonare una quota limitata della rendita di congestione per tali investimenti. La prescrizione non pregiudica la responsabilità dei TSO di decidere in merito alle priorità di finanziamento, sotto la supervisione delle autorità di regolazione e in conformità della metodologia approvata a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La prescrizione non dovrebbe applicarsi qualora sia possibile dimostrare che non occorre creare ulteriori capacità transfrontaliere alle frontiere dello Stato membro interessato.

(68)In assenza di TSO in uno Stato membro, i riferimenti ai TSO in tutto il presente regolamento dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO).

(69)La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

(70)Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.

(71)I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con altri fondi dell'Unione disponibili per il finanziamento delle reti intelligenti di distribuzione dell'energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione 61 .

(72)Occorre applicare agli investimenti in progetti di interesse comune una logica in tre fasi. In primo luogo, gli investimenti dovrebbero essere realizzati in via prioritaria dal mercato. In secondo luogo, se gli investimenti non sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, se necessario adeguando il pertinente quadro normativo e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se le prime due fasi non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, dovrebbe essere possibile concedere l'assistenza finanziaria dell'Unione se il progetto di interesse comune soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili.

(73)I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco non dovrebbero essere ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione se i promotori, i gestori o gli investitori del progetto si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 , per esempio nei casi di condanna per frode, corruzione o comportamento connesso a un'organizzazione criminale. Dovrebbe essere possibile rimuovere un progetto di interesse comune dall'elenco dell'Unione se la sua inclusione in tale elenco è ascrivibile a un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione. Per un progetto di interesse comune situato negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma del presente regolamento, gli Stati membri in questione dovrebbero garantire, nel sostenere eventuali domande di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2022/869 per i citati progetti, che i progetti non avvantaggino direttamente o indirettamente persone o entità che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

(74)Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altri progetti di interesse comune se contribuiscono agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l'accordo di Parigi.

(75)L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

(76)In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l'accesso alle reti transeuropee nel settore dell'energia ponendo fine all'isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Per conseguire questo obiettivo è opportuno consentire ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) 2022/869 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnesse alla rete transeuropea del gas o fino al 31 dicembre 2029, se quest'ultima data è anteriore. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantirebbero l'accesso ai futuri mercati dell'energia, tra cui l'idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.

(77)Al fine di garantire la coerenza delle modifiche proposte dal presente regolamento con il quadro dell'Unione sui mercati dell'energia elettrica, dei gas e dell'idrogeno, si propongono le corrispondenti modifiche agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio 63 , all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2024/1789. Dette modifiche riguardano l'utilizzo dello scenario principale nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la considerazione di soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema e il chiarimento della durata dei piani. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detti regolamenti.

(78)Onde garantire lo sviluppo tempestivo di progetti di infrastrutture energetiche essenziali per l'Unione, è auspicabile che il terzo elenco di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco a livello di Unione resti in vigore fino all'entrata in vigore del primo elenco dell'Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento. Inoltre, per consentire lo sviluppo, il monitoraggio e il finanziamento dei progetti di interesse comune figuranti nel terzo elenco dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/869, è opportuno che alcune disposizioni di detto regolamento restino in vigore e producano effetti fino all'entrata in vigore del primo elenco dell'Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento.

(79)Al fine di assicurare che l'elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica strategica di cui all'allegato I del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l'elenco a livello di Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell'elenco dell'Unione concernenti il loro territorio.

(80)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per elaborare lo scenario principale, che costituisce la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.

(81)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare le rendite di congestione e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente conseguito.

(82)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 64 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(83)Le discussioni nei gruppi sono essenziali all'adozione da parte della Commissione degli atti delegati che stabiliscono gli elenchi dell'Unione. È opportuno pertanto, per quanto possibile, che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati dei risultati e possano inviare esperti alle riunioni dei gruppi in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento e, in considerazione del numero di progetti figuranti finora negli elenchi dell'Unione, è opportuno che il numero totale dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti.

(84)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abrogare il regolamento (UE) 2022/869.

(85)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a garantire l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.

2.In particolare il presente regolamento:

(a)prevede l'individuazione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco nell'elenco dell'Unione;

(b)facilita l'attuazione tempestiva dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando le procedure di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la trasparenza e la partecipazione del pubblico;

(c)stabilisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;

(d)determina le condizioni per l'ammissibilità dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione all'assistenza finanziaria dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e alle direttive (UE) 2018/2001 65 , (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano le definizioni seguenti:

(1)"infrastruttura energetica": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientrante nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, che è ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione e paesi terzi;

(2)"strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;

(3)"decisione globale": il documento vincolante, scritto o in formato elettronico, a disposizione del promotore del progetto, che consiste o contiene la decisione o l'insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, diversa dagli organi giurisdizionali, che stabiliscono se il promotore del progetto è autorizzato a costruire l'infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione (fase "pronto per la costruzione"), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo;

(4)"progetto": una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II;

(5)"progetto di interesse comune": progetto necessario per l'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e che figura nell'elenco dell'Unione;

(6)"progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c); 

(7)"progetti concorrenti": i progetti intesi a rispondere, in tutto o in parte, alle stesse necessità infrastrutturali individuate;

(8)"promotore del progetto":

(a)gestore del sistema di trasmissione o di trasporto (TSO), gestore del sistema di distribuzione (DSO), gestore della rete dell'idrogeno (HNO) o altro gestore o investitore che sviluppa un progetto figurante nell'elenco dell'Unione;

(b)nel caso sia presente più di un TSO, di un DSO, di un HNO, di un altro gestore o investitore, o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato tramite accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale;

(9)"rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

(10)"autorità nazionale di regolazione": autorità nazionale di regolazione designata a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 oppure un'autorità di regolazione a livello nazionale designata a norma dell'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944;

(11)"autorità nazionale di regolazione competente": autorità nazionale di regolazione dello Stato membro che ospita il progetto e dello Stato membro a cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;

(12)"autorità interessata": autorità che, ai sensi del diritto nazionale, è competente a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili necessari per completare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco, comprese le infrastrutture energetiche stesse, e l'autorità competente a rilasciare permessi e autorizzazioni relativi ai lavori necessari per completare il progetto;

(13)"lavori": l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

(14)"studi": le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;

(15)"messa in servizio": la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;

(16)"infrastrutture destinate all'idrogeno": le infrastrutture per l'idrogeno progettate per l'uso o il trasporto esclusivo di idrogeno puro senza la necessità di ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da infrastrutture per il gas naturale o di entrambi i tipi;

(17)"riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno;

(18)"adattamento ai cambiamenti climatici": processo volto a rendere le infrastrutture energetiche resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento;

(19)"soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali.

CAPO II

Progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco

Articolo 3

Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

1.Sono istituiti gruppi regionali ("gruppi") conformemente al processo stabilito nell'allegato III, sezione 1. L’adesione a ciascun gruppo è basata su ogni area e corridoio prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, secondo quanto stabilito nell’allegato I. I gruppi possono fondersi o riunirsi in varie configurazioni a seconda delle necessità. La configurazione delle riunioni interregionali di tutti i gruppi è il gruppo TEN-E. Il potere decisionale in seno ai gruppi è riservato unicamente agli Stati membri e alla Commissione (congiuntamente denominati "organo decisionale") ed è basato sul consenso.

2.Il gruppo TEN-E adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato III. Il regolamento interno si applica a tutti i gruppi.

3.L'organo decisionale di ciascun gruppo adotta un elenco regionale di progetti redatto in linea con: la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, il contributo di ciascun progetto all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e il loro soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4.

Quando l'organo decisionale di un gruppo redige il proprio elenco regionale:

(a)ogni singola proposta di progetto richiede l'approvazione degli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto; se uno Stato membro non concede l'approvazione, presenta all'organo decisionale le sue motivazioni circostanziate;

(b)tiene conto del parere della Commissione affinché il numero totale di progetti nell'elenco dell'Unione sia gestibile.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare il presente regolamento istituendo l’elenco dell’Unione, conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE.

L’elenco dell’Unione è redatto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell’allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione adotta l'atto delegato che istituisce il primo elenco dell'Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2029.

Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un'obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell'obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l'elenco dell'Unione.

5.Nell'istituire l'elenco dell'Unione combinando gli elenchi regionali di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo debitamente conto delle deliberazioni dei gruppi:

(a)assicura che siano inclusi solo progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4;

(b)assicura la coerenza a livello interregionale;

(c)tiene conto dei pareri degli Stati membri di cui nell'allegato III, sezione 2, punto 10);

(d)mira a garantire un numero totale di progetti gestibile nell'elenco dell'Unione.

6.I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

7.I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), e punto 2), secondo il caso, e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all'esame.

Articolo 4

Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi

1.Un progetto di interesse comune soddisfa i criteri generali seguenti:

(a)il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I;

(b)i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

(c)il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:

i)coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o indirettamente, tramite l'interconnessione con un paese terzo, la frontiera di due o più Stati membri;

ii)è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato IV, punto 1).

2.Un progetto di interesse reciproco soddisfa tutti i criteri generali seguenti:

(a)il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;

(b)i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, per l'Unione, o cumulativamente per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE direttamente coinvolto nel progetto, sono superiori ai suoi costi per l'Unione, o cumulativamente per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE, a seconda dei casi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

(c)il progetto collega direttamente il territorio di almeno uno Stato membro al territorio di un paese terzo collegando direttamente lo Stato membro con il primo punto di connessione nella rete elettrica del paese terzo o il primo punto di connessione per l'idrogeno o il CO2 nel paese terzo e ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV, punto 2;

(d)per la parte ubicata nel territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1) e 2), del presente regolamento;

(e)vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo coinvolto ed è dimostrata l’esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell’Unione, in particolare per assicurare:

i)il buon funzionamento del mercato interno dell'energia nell'Unione;

ii)la sicurezza della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione basate, tra l'altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;

iii)un sistema energetico, compresa la produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all'obiettivo della neutralità climatica in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima nonché con il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

(f)il paese terzo coinvolto sostiene lo status prioritario del progetto, come stabilito nell’articolo 7, e altri investimenti sul proprio territorio necessari affinché i vantaggi del progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo si concretizzino, e si impegna espressamente a rispettare una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell’Unione.

Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di biossido di carbonio che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 4), lettera c), il progetto deve essere necessario per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del biossido di carbonio e il paese terzo in cui è ubicato il progetto deve disporre di un quadro giuridico adeguato che si basi su meccanismi di applicazione di comprovata efficacia, per garantire che al progetto si applichino norme e garanzie che consentono di prevenire eventuali fughe di biossido di carbonio. In relazione al clima, alla salute umana e agli ecosistemi, sono garantite una sicurezza e un’efficacia dello stoccaggio permanente di biossido di carbonio almeno dello stesso livello di quelle previste dal diritto dell’Unione.

3.I criteri specifici seguenti si applicano ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco, a seconda dei casi, che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:

(a)per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

i)integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;

ii)sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

(b)per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:

i)sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'efficienza e l'interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, la prevenzione della congestione e l'integrazione e il coinvolgimento degli utenti delle reti;

ii)integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l'uso di interconnettori;

iii)sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;

iv)integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

(c)per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), il progetto contribuisce ai criteri specifici seguenti:

i)sicurezza dell'approvvigionamento, anche attraverso la protezione delle infrastrutture dai rischi e contribuendo alle misure identificate a norma degli articoli 7 e 11 del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;

ii)sicurezza della rete, anche attraverso misure che facilitino un livello più elevato di sicurezza fisica e cibersicurezza, monitoraggio e controllo del sistema;

(d)per quanto riguarda i progetti relativi al trasporto e allo stoccaggio di biossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio nelle installazioni industriali collegate e a tutti i criteri specifici seguenti:

i)prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento;

ii)aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di biossido di carbonio;

iii)uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di biossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e riducendo al minimo l'onere e i rischi ambientali;

(e)per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

i)integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all'emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno e garantendo l'interoperabilità dei sistemi connessi;

ii)sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

iii)concorrenza, anche garantendo l'accesso a più fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio;

(f)per quanto riguarda gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:

i)sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

ii)sicurezza dell'approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio e/o flessibilità, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento;

iii)realizzazione di servizi di flessibilità, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici.

4.Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, i criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo sono valutati conformemente agli indicatori di cui all'allegato IV, punti da 3) a 8).

5.Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell'infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. La valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contengono alcuna classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 15).

Nella valutazione dei progetti, al fine di garantire un approccio di valutazione coerente tra i gruppi, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:

(a)all'urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e quello della neutralità climatica per il 2050, così come quelli in materia di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

(b)alla complementarità di ciascun progetto proposto con altri progetti proposti, compresi i progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti;

(c)alle eventuali sinergie con i corridoi e le aree tematiche individuate nell'ambito delle reti transeuropee dei trasporti e delle telecomunicazioni;

(d)per i progetti proposti che, al momento della valutazione, figurano nell'elenco dell'Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza sanciti dal presente regolamento;

(e)a qualsiasi proprietario, diretto o indiretto, di un paese terzo in qualità di beneficiario, azionista o beneficiario finale in quanto promotore del progetto in uno qualsiasi dei progetti proposti.

Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione anche al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di energia generata da fonti non programmabili nella zona di interesse di quegli utenti.

Articolo 5

Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione

1.I promotori dei progetti redigono un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro due mesi dalla loro inclusione nell'elenco, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:

(a)studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";

(b)approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata;

(c)la costruzione e la messa in servizio;

(d)la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 9, lettera c).

2.I TSO, i DSO, gli HNO e gli altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel rispettivo settore.

3.L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia") e i gruppi interessati monitorano i progressi registrati nell'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolarla. I gruppi possono richiedere informazioni supplementari conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

4.Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni anno successivo, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.

La relazione comprende informazioni dettagliate:

(a)sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso; 

(b)se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;

(c)se del caso, su un piano di attuazione riveduto volto a superare i ritardi.

5.Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all’Agenzia e al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell’attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.

6.Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti ivi figuranti che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi associati, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta inoltre l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco.

In casi debitamente giustificati, l'Agenzia può chiedere alle autorità competenti le informazioni supplementari necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al presente paragrafo.

7.Laddove la messa in servizio di un progetto figurante nell'elenco dell'Unione sia ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi non prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le misure seguenti:

(a)le autorità nazionali di regolazione garantiscono la realizzazione dell'investimento nella misura in cui i provvedimenti di cui all'articolo 55, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2024/1788 e all'articolo 51, paragrafo 7, lettera a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 siano applicabili conformemente al diritto nazionale;

(b)qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo non siano applicabili, il promotore del progetto seleziona, entro 12 mesi dalla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione, un soggetto terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso;

(c)qualora non sia selezionato un soggetto conformemente alla lettera b), lo Stato membro o, se questi abbia così disposto, l'autorità nazionale di regolazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;

(d)qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;

(e)qualora si applichino le misure di cui alle lettere c) o d), il gestore di sistema nella cui area è ubicato l'investimento: fornisce ai gestori responsabili dell'attuazione, agli investitori o a terzi tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, connette nuovi attivi alla rete di trasporto/trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione e, in generale, si adopera al massimo per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed efficienti del progetto figurante nell'elenco dell'Unione.

8.Un progetto figurante nell'elenco dell'Unione può essere rimosso dall'elenco secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se vi era stato incluso in base a un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.

9.I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco previsti dal presente regolamento.

Tuttavia, un progetto che non figura più nell'elenco dell'Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all'esame dall'autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

10.Il presente articolo non pregiudica l'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione concessa al progetto figurante nell'elenco dell'Unione prima della sua rimozione dall'elenco.

Articolo 6

Coordinatori europei

1.Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2.Il coordinatore europeo:

(a)promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;

(b)assiste e coordina tutte le parti, laddove necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo se del caso percorsi alternativi, e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;

(c)ove opportuno, fornisce consulenza sul finanziamento dei progetti ai loro promotori;

(d)assicura che gli Stati membri interessati forniscano un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

(e)a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà.

La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) del primo comma al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.

3.Il coordinatore europeo è scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell'esperienza del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.

4.La decisione di nomina del coordinatore europeo ne stabilisce il mandato, in cui sono riportati la durata, i compiti specifici, le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5.Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPO III

Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Articolo 7

Status prioritario dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione

1.L'elenco dell'Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti che vi figurano dal punto di vista della politica energetica e del clima, fermi restando l'ubicazione esatta, il percorso o la tecnologia del progetto.

Il primo comma non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

2.Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

3.I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione godono dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, ove tale status sia previsto dal diritto nazionale, e sono trattati come tali nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, incluso nelle procedure connesse alle valutazioni ambientali, alla pianificazione territoriale e all'ottenimento di diritti di passaggio ed espropriazione dei terreni necessari.

4.Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali e collegi nazionali, compresi la mediazione e l'arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui tali procedure d'urgenza sono previste dal diritto nazionale.

5.In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l’autorità nazionale competente di cui all’articolo 8 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa all'interesse pubblico prevalente di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

6.Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/944 e si presumono di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione di detta presunzione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché, nella pianificazione e nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, sia data priorità alla costruzione e all'esercizio dei progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi per scopi diversi da quelli di cui al primo comma, ad eccezione del patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Il primo comma non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

7.Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:

(a)esentare il progetto dalla valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, e

(b)esentare il progetto da una valutazione dell'incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e dalla valutazione dell'incidenza sulla protezione delle specie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE.

Per quanto riguarda i progetti ubicati in siti Natura 2000 e in zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, o che attraversano detti siti e zone, le esenzioni di cui al primo comma si applicano solo nel caso in cui non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito. I progetti di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), escludono i siti Natura 2000 e le zone designate nell'ambito di regimi nazionali di protezione.

8.Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo in modo significativo. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

Il rispetto delle norme di cui al primo comma del presente paragrafo e l’attuazione delle opportune misure di mitigazione nell’ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi le disposizioni ivi menzionate, fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo.

9.Gli Stati membri garantiscono la partecipazione del pubblico per quanto riguarda il piano di sviluppo nazionale a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/42/CE, anche individuando il pubblico interessato o potenzialmente interessato, nonché gli Stati membri che potrebbero essere interessati dall'attuazione del piano e dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento inclusi nel piano.

10.Nel caso dei progetti ai quali gli Stati membri decidono di applicare le esenzioni previste al paragrafo 7, le autorità competenti effettuano un esame per valutare:

(a)se il progetto è suscettibile di produrre effetti negativi significativi che non sono stati individuati durante la valutazione ambientale del piano di sviluppo nazionale effettuata a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE;

(b)se il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e dell'articolo 2 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero a causa della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o a causa della richiesta di uno Stato membro che potrebbe essere interessato in modo significativo.

L'esame di cui al primo comma è ultimato entro 45 giorni dalla notifica del promotore del progetto di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

11.Qualora un progetto sul territorio di uno Stato membro sia suscettibile di produrre effetti significativi sull'ambiente in altri Stati membri, lo Stato membro in cui è ubicato il progetto garantisce l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e degli articoli da 2 a 7 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

12.Se il processo di esame evidenzia un'elevata probabilità che il progetto produca effetti negativi significativi non previsti di cui al paragrafo 10, le autorità competenti informano il promotore del progetto che sono necessarie le valutazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), e garantiscono che, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per il progetto al fine di garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora non sia possibile applicare le misure di mitigazione, le autorità competenti provvedono affinché per far fronte a tali effetti il promotore del progetto adotti misure di compensazione adeguate, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

13.Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3), 4), del presente regolamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.

14.Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

15.Per quanto riguarda la valutazione, le soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento e l'attuazione delle misure di compensazione per tali progetti, si applica l'articolo 8 bis della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 8

Organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.Ciascuno Stato membro provvede affinché un'unica autorità nazionale competente sia responsabile di:

(a)fungere da unico punto di contatto per i promotori di progetti nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, rispondere alle loro domande, mediare tutti i contatti con le autorità interessate e sostenerli con conoscenze e informazioni che mirino alla procedura più rapida possibile;

(b)ricevere le domande di rilascio delle autorizzazioni dai promotori dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e tutti i documenti pertinenti in formato elettronico e trasmetterli alle autorità interessate;

(c)agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio con le altre autorità interessate, determinando in cooperazione con esse quali autorizzazioni, permessi e valutazioni sono necessari per completare la procedura e raggiungere una decisione globale a norma del paragrafo 3. Ciò comprende la portata e il livello di dettaglio degli studi, della valutazione e della documentazione che i promotori dei progetti sono tenuti a produrre;

(d)cooperare e comunicare con le autorità nazionali competenti di altri Stati membri per agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio e con le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni nei paesi terzi per quanto riguarda i progetti di interesse reciproco, tra cui: allineare le consultazioni pubbliche per i progetti transfrontalieri, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5; condividere le informazioni sui probabili impatti transfrontalieri significativi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6; allineare il calendario per gli studi, i permessi o le autorizzazioni da effettuare e le prescrizioni che si applicano; e organizzare la procedura preliminare alla domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 9;

(e)monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio di competenza, anche ricevendo e approvando le relazioni presentate dai promotori dei progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e riferendo all'Agenzia e ai pertinenti gruppi in merito allo sviluppo e ai ritardi di tali progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

In caso di aggiornamento o modifica dell'autorità nazionale competente designata, gli Stati membri informano la Commissione non appena la modifica è decisa e comunicano quando produce effetti.

2.Le responsabilità dell’autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 e i compiti che ne derivano possono essere delegati a un’altra autorità per i singoli progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, per ciascuna specifica categoria di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione o per area geografica, a condizione che:

(a)l’autorità nazionale competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano rese facilmente accessibili al pubblico, anche sul sito internet di cui all’articolo 9, paragrafo 7;

(b)una sola autorità sia responsabile del progetto o della categoria di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e costituisca l’unico punto di contatto per i promotori dei progetti, assumendosi tutte le responsabilità nell’ambito della procedura volta all’adozione della decisione globale entro i termini legali stabiliti all'articolo 10, paragrafo 2, e coordinando la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, incluso a tutte le altre autorità interessate;

(c)indipendentemente dalla delega, spetta sempre all'autorità nazionale competente aggregare le relazioni presentate dai promotori dei progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e riferire all'Agenzia e ai gruppi pertinenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

L'autorità nazionale competente può inoltre mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

3.L’autorità nazionale competente assicura che la decisione globale sia adottata entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri scelgono tra i seguenti regimi, tenendo conto di quale regime sia più efficace alla luce del diritto nazionale e delle specificità della pianificazione e della procedura di rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale e valutando se possa essere attuato in modo da favorire l'adozione più efficiente e tempestiva possibile della decisione globale:

(a)regime integrato:

i)la decisione globale è emessa dall'autorità nazionale competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante adottata in esito alla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione;

ii)qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, di cui l'autorità nazionale competente deve tener conto;

(b)regime coordinato:

i)la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate ed è coordinata a livello centrale dall'autorità nazionale competente;

ii)l’autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l’attuazione;

iii)l'autorità nazionale competente, previa consultazione delle altre autorità interessate, stabilisce caso per caso un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni al fine di ridurre al minimo la durata della procedura, fatti salvi i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

iv)l'autorità nazionale competente deve poter adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione di quest'ultima non sia emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente. L'autorità nazionale competente può anche ignorare una decisione singola di un'altra autorità interessata se ritiene che quest'ultima non l'abbia sufficientemente suffragata presentando elementi probatori;

(c)regime collaborativo:

i)la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate e coordinate dall'autorità nazionale competente;

ii)l’autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, e per monitorarne e coordinarne l’attuazione.

iii)l'autorità nazionale competente, previa consultazione delle altre autorità interessate, stabilisce caso per caso un termine ragionevole entro il quale sono emesse le decisioni singole al fine di ridurre al minimo la durata della procedura, fatti salvi i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

iv)l'autorità nazionale competente controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate e, in caso di ritardi, adotta misure volte a ridurre al minimo la durata della procedura;

v)qualora uno Stato membro opti per il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.

Le autorità interessate, conformemente al regime di autorizzazione scelto dagli Stati membri, delegano le competenze necessarie all'autorità nazionale competente o agevolano la cooperazione e la collaborazione con l'autorità nazionale competente per garantire che la decisione globale sia adottata entro i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Qualora un'autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro il termine previsto, informa immediatamente l'autorità nazionale competente indicando i motivi del ritardo. Successivamente l'autorità nazionale competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

4.Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore figuranti nell'elenco dell'Unione i regimi di cui al paragrafo 3.

Nel caso dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sono intrinsecamente legati agli impianti di generazione, come i progetti inclusi nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettera b) o h), spetta all'autorità nazionale competente coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni del rispettivo progetto figurante nell'elenco dell'Unione con le autorizzazioni degli impianti di generazione, in modo che le tempistiche siano coerenti e mirino congiuntamente al rilascio nel modo più efficiente e tempestivo delle autorizzazioni per tutti gli attivi connessi al progetto.

5.Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione è ubicato nel territorio di due o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.

Gli Stati membri si adoperano per prevedere una procedura comune che faciliti la cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti interessate, crei sinergie procedurali e allinei i calendari per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, e le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 9.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione svolge il ruolo di facilitatore per sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti interessate. La Commissione agevola il raggiungimento di un accordo su una procedura unificata comune fornendo un parere e formulando raccomandazioni sugli aspetti procedurali.

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1.Entro il 24 ottobre 2027 lo Stato membro o l'autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma rinvia alle pertinenti disposizioni giuridiche o le cita. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di allineare i calendari e di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, incluso per lo sviluppo del manuale di procedure.

2.Fatte salve le prescrizioni in materia di partecipazione del pubblico a norma della legislazione ambientale, la convenzione di Aarhus, la convenzione di Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3).

3.Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all'autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI.

4.Entro tre mesi dalla ricezione del modello di partecipazione del pubblico, l'autorità nazionale competente richiede modifiche o lo approva, tenendo conto, senza che sia necessario ripeterle, di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del progetto informa l'autorità nazionale competente. In tal caso l'autorità nazionale competente può richiedere che siano apportate modifiche supplementari.

5.Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, prima della presentazione della domanda di autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

6.La consultazione pubblica prevista al paragrafo precedente rispetta le disposizioni dell'allegato VI, punto 5), informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti per il progetto, anche, se del caso, in considerazione dell'opportuno adattamento ai cambiamenti climatici e delle necessarie riflessioni in materia di sicurezza, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda.

7.Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al paragrafo 10 una relazione che sintetizza i risultati delle attività connesse alla partecipazione del pubblico per quanto concerne il progetto, incluse eventuali attività precedenti la consultazione pubblica condotta in fase iniziale, e illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate al sito, al percorso e alla concezione del progetto, o indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.

Il promotore del progetto presenta la relazione insieme al fascicolo di domanda all’autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati della relazione.

8.Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 5 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte, nella misura del possibile, al massimo a due mesi di distanza una dall'altra e, laddove possibile, sono combinate.

9.Per i progetti che potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo in uno o più Stati membri confinanti, ai quali siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione delle autorità nazionali competenti di detti Stati membri. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati dichiarano, nel corso della notifica se del caso, se desiderano partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desideri farlo.

10.Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le autorità nazionali competenti verificano l'adempimento di quest'obbligo da parte del promotore del progetto e, se necessario, adottano misure perché sia ottemperato.

Articolo 10

Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.La procedura di rilascio delle autorizzazioni consta di due parti:

(a)la procedura preliminare alla domanda, facoltativa, che copre il periodo compreso tra l’inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l’accettazione da parte dell’autorità nazionale competente del fascicolo di domanda completo presentato, che avviene entro al massimo 24 mesi; e

(b)la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, obbligatoria, che copre il periodo compreso tra la data di accettazione del fascicolo di domanda completo presentato e la data della decisione globale, che non supera i 18 mesi.

Con riferimento al primo comma, lettera b), ove possibile, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio delle autorizzazioni con una durata inferiore a 18 mesi.

2.L'autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due parti di cui al paragrafo 1 non superi 42 mesi.

Se, tuttavia, considera che una delle due parti o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L'autorità nazionale competente non può estendere la durata complessiva delle due parti per un periodo superiore ai sei mesi salvo che in circostanze eccezionali.

Se l'autorità nazionale competente estende i termini, informa il gruppo interessato del motivo della proroga e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il gruppo può chiedere che l'autorità nazionale competente riferisca periodicamente in merito ai progressi compiuti e ai motivi di eventuali ritardi.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per adottare una decisione globale entro il termine indicato all'articolo 10, paragrafo 2.

4.Gli Stati membri assicurano che, nel contesto della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1:

(a)la mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito al paragrafo 2 sia considerata equivalente a una decisione globale favorevole;

(b)la mancata risposta da parte di altre autorità interessate entro il termine ragionevole stabilito da un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, comporti che il loro parere specifico, la loro autorizzazione o il loro permesso siano considerati concessi o favorevoli.

Il presente paragrafo non produce effetti sulle decisioni in materia ambientale né se il principio dell'approvazione amministrativa tacita non esiste nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.

Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive tacitamente favorevoli per la mancata risposta delle autorità competenti o delle autorità interessate.

5.Quando chiedono l'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni, i promotori dei progetti notificano il progetto all'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro in cui il progetto è situato, compresi gli Stati membri la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto, in forma scritta o elettronica e includono una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto.

Entro un mese dalla ricezione della notifica, l'autorità nazionale competente procede, in forma elettronica, a:

(a)rilasciare una conferma di ricezione; oppure 

(b)se il progetto non è considerato sufficientemente maturo per avviare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, respingere la notifica e motivare la sua decisione, anche per conto di altre autorità interessate.

La data della conferma di ricezione segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità nazionale competente interessata segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite piattaforme digitali specifiche per gestire le domande di autorizzazione, le procedure di autorizzazione, le decisioni di autorizzazione in corso e le decisioni emesse in un formato facilmente accessibile.

Le piattaforme consentono l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] 66 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, le autorità nazionali competenti assicurano che la procedura di rilascio delle autorizzazioni sia condotto in via accelerata in conformità del presente capo. A tal fine le autorità nazionali competenti adattano i propri requisiti per l’avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l’accettazione del fascicolo di domanda completo, conformemente alla categoria di progetti, alla loro natura, alle dimensioni, all’assenza dell'obbligo di valutazione ambientale, o a qualsiasi altra valutazione ambientale a norma del diritto nazionale, o al fatto che potrebbero richiedere un numero minore di autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase "pronto per la costruzione".

Le autorità nazionali competenti possono quindi decidere che la procedura preliminare alla domanda di cui ai paragrafi 1 e 6 non è necessaria nel caso in cui il promotore del progetto non necessiti di tale periodo per effettuare studi, valutazioni e raccogliere dati per completare il fascicolo di domanda di autorizzazione.

7.Nell'esame per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, le autorità nazionali competenti tengono conto di tutti gli studi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni concessi fino a un massimo di cinque anni prima della data in cui è iniziato la procedura di rilascio dell'autorizzazione per il progetto conformemente al presente articolo, incluse le valutazioni condotte per lo sviluppo di altri progetti che sono pertinenti e che possono essere riutilizzate, e non esigono studi, valutazioni, permessi o autorizzazioni non necessari o già esistenti.

8.Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nella procedura di rilascio dell'autorizzazione che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data in cui il promotore del progetto presenta i documenti definitivi e completi relativi alla domanda.

9.La procedura preliminare alla domanda comprende: l'esame e la delimitazione dell'ambito di interesse degli studi, delle relazioni e della documentazione richiesti al promotore del progetto; l'elaborazione del calendario dettagliato; e la verifica del progetto di fascicolo di domanda, secondo le seguenti fasi:

(a)non appena possibile e al più tardi tre mesi dopo la notifica da parte del promotore del progetto di cui al paragrafo 5, l'autorità nazionale competente determina e notifica al promotore del progetto le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessari per completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

La notifica effettuata dall'autorità nazionale competente comprende la lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1), lettera e), e, se del caso, il suo contenuto è stabilito in cooperazione con le altre autorità interessate e con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri in cui è ubicato il progetto, inclusi quelli la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto.

Se del caso, la notifica specifica le condizioni alle quali il progetto può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e determina:

i)se sussiste un rischio elevato che il progetto possa causare effetti negativi imprevisti significativi, tenuto conto della sensibilità ambientale delle aree geografiche in cui è pianificato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani di sviluppo nazionale eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE;

ii)le misure di mitigazione adeguate e proporzionate o la compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie applicabili al progetto conformemente all'articolo 7, paragrafo 8;

iii)se una parte del progetto possa produrre effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro; in tal caso l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è ubicato il progetto garantisce l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e degli articoli da 2 a 7 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

(b)la notifica indica inoltre se l'autorità nazionale competente approva o modifica il modello di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. Durante il periodo di esame l'autorità nazionale competente, in cooperazione con le altre autorità interessate, determina la portata e il livello di dettaglio degli studi, delle relazioni e della documentazione, comprese le valutazioni necessarie per l'autorizzazione ambientale del progetto, che il promotore del progetto è tenuto a produrre e presentare nell'ambito del fascicolo di domanda completo. 

Né l'autorità nazionale competente né alcuna delle autorità interessate richiede successivamente informazioni, studi, relazioni o valutazioni supplementari rispetto a quelle stabilite nel processo di esame iniziale succitato, tranne nel caso in cui il progetto o l'ambiente circostante subiscano una modifica sostanziale. In tal caso l'autorità nazionale competente può chiedere informazioni supplementari al promotore del progetto sulla base di una giustificazione motivata;

(c)tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a), l’autorità nazionale competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto, le altre autorità interessate e le altre autorità nazionali competenti degli altri Stati membri in cui è ubicato il progetto, inclusi quelli la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI, punto 2);

(d)alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l’autorità nazionale competente può, a nome suo o delle altre autorità interessate, richiedere al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi richiesti di cui alla lettera a) entro massimo un mese.

La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte del promotore del progetto, se del caso, compresa la documentazione e le valutazioni in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di sicurezza informatica e fisica.

In cooperazione con il promotore del progetto e, se necessario, con altre autorità interessate o altre autorità nazionali competenti di altri Stati membri in cui è ubicato il progetto, inclusi quelli la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto, l'autorità nazionale competente può definire i requisiti per la procedura di rilascio delle autorizzazioni di un determinato progetto e il calendario della consultazione pubblica di cui all'allegato VI, punto 4), in fasi, a condizione che ciò non ritardi lo sviluppo generale del progetto e garantisca che la procedura di rilascio delle autorizzazioni sia semplificata e accelerata. I termini massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a ciascuna fase.

Entro un mese dalla presentazione delle informazioni mancanti di cui al primo comma, lettera d), l’autorità competente ammette la domanda completa all’esame in forma scritta o elettronica su specifiche piattaforme digitali, per l’avvio della procedura legale di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

10.Il promotore del progetto coopera in buona fede con le autorità nazionali competenti e con tutte le autorità interessate, al fine di fornire loro informazioni complete e corrette, in particolare per quanto riguarda le informazioni individuate nel processo di esame.

Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell'autorità nazionale competente al riguardo il prima possibile durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità nazionale competente per rispettare i termini definiti nel presente regolamento. In tale contesto, eventuali ritardi in buona fede imputabili al promotore del progetto non sono conteggiati ai fini della durata massima dell'autorizzazione.

11.Gli Stati membri garantiscono che eventuali modifiche del diritto nazionale non comportino il prolungamento di un'eventuale procedura di rilascio delle autorizzazioni avviato prima dell'entrata in vigore di tali modifiche. Al fine di mantenere una procedura accelerata di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, le autorità nazionali competenti adattano adeguatamente il calendario elaborato in conformità del paragrafo 6, lettera b), al fine di garantire, nella misura del possibile, che i termini per la procedura definiti nel presente articolo non siano superati.

12.I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali dinanzi a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

CAPO IV

Pianificazione intersettoriale delle infrastrutture

Articolo 11

Scenario principale per i piani decennali di sviluppo della rete

1.Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

2.Lo scenario principale:

(a)è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;

(a)adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;

(b)include, se del caso, analisi di sensibilità.

3.La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSOE), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle relative reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti. 

4.La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.

5.La Commissione presenta il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di scenario principale.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E. 

7.A seguito della pubblicazione dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

8.La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Articolo 12

Relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali

1.L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.

2.Le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali:

(a)si basano sullo scenario principale elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;

(b)rispettano la metodologia elaborata dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;

(c)rispettano i principi di cui all'allegato VII del presente regolamento;

(d)assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del gas, del teleriscaldamento e del CO2.

3.L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. 

4.Entro sei mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.

5.Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la metodologia di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.

6.Entro un mese dal momento in cui sono stati informati dall'Agenzia in merito alla conformità dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, i membri del gruppo TEN-E, tenendo conto del contributo dell'Agenzia in merito alla conformità, possono formulare osservazioni e informare rispettivamente l'ENTSO-E e l'ENNOH.

7.Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione.

8.La Commissione presenta il progetto definitivo di relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Prima di presentare i progetti definitivi di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E, la Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.

9.L'organo decisionale del gruppo TEN-E approva le relazioni definitive di individuazione delle esigenze infrastrutturali entro un mese dal loro ricevimento.

10.Entro due settimane dall’approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo 8, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione. 

11.Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali.

12.La metodologia garantisce che la relazione di identificazione delle esigenze infrastrutturali sia conforme ai principi stabiliti nell'allegato VII.

13.L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, aggiorna la metodologia ove necessario.

14.Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1789. 

Articolo 13

Processo di risposta alle esigenze nel sistema elettrico

1.Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte.

2.La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.

3.Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima progetti ammessi a essere inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione. 

4.La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale.

Articolo 14

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1.Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e punti 2) e 3), quando valutano i progetti da includere nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione l'ENTSO-E e l'ENNOH utilizzano metodologie coerenti per i singoli settori ai fini di un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'intero sistema energetico a livello di Unione.

2.Le metodologie devono:

(a)essere elaborate conformemente ai principi di cui all'allegato V;

(b)basarsi su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti;

(c)essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV;

(d)consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari;

(e)adottare un approccio intersettoriale.

3.L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione.

4.L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro progetti di metodologie e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. Se non hanno tenuto in considerazione le osservazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali, o l'hanno fatto solo in parte, spiegano i motivi. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro primi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia entro dicembre 2027.

5.Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, l'Agenzia e gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH, nonché alla Commissione. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti.

6.Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri l'ENTSOE e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri e le presentano alla Commissione per approvazione.

7.Entro tre mesi dalla ricezione delle rispettive metodologie, la Commissione adotta una decisione.

8.La Commissione motiva l'eventuale mancata approvazione del progetto di metodologia. L'ENTSO-E e l'ENNOH rivedono ciascuno il proprio progetto di metodologia e lo sottopongono nuovamente alla Commissione per approvazione.

9.Entro due settimane dall’approvazione da parte della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le proprie metodologie sui rispettivi siti internet.

10.La Commissione e l'Agenzia possono chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta.

11.Su richiesta dell'Agenzia o della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione a norma dei paragrafi da 3 a 9.

12.L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato. Questi dati sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

13.L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto.

14.Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e punto 4), la Commissione provvede all'elaborazione di metodologie per un'analisi dei costi-benefici armonizzata dell'intero sistema energetico a livello di Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con quelle sviluppate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione dell'Agenzia, degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi.

15.A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

CAPO V

Reti offshore per l'integrazione delle energie rinnovabili

Articolo 15

Pianificazione della rete offshore

1.Entro [entro sei mesi dall'entrata in vigore] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, aggiornano l'accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2030, il 2040 e il 2050, in linea con i loro piani nazionali per l'energia e il clima, e con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo. L'accordo comprende obiettivi per l'idrogeno rinnovabile offshore, a seconda dei casi.

Nell'ambito degli accordi non vincolanti, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nel quadro dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, valutano anche l'opportunità di stabilire nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima obiettivi transfrontalieri specifici tra due o più Stati membri, ad esempio per progetti radiali ibridi o transfrontalieri, al fine di conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile offshore in ciascun bacino marittimo nel modo più efficiente possibile.

Tale accordo non vincolante è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio degli Stati membri, e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di sviluppare progetti nel loro mare territoriale e nella loro zona economica esclusiva. La Commissione fornisce orientamenti per il lavoro in seno ai gruppi.

2.Entro [entro 12 mesi dall'entrata in vigore], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare.

Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata presentano una panoramica generale delle potenziali capacità di produzione offshore e delle esigenze che ne derivano in termini di rete offshore, incluse le potenziali necessità di interconnettori, progetti ibridi, connessioni radiali, rafforzamenti e infrastrutture per l'idrogeno.

3.I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento regionali pubblicati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore e i necessari rafforzamenti.

4.Almeno ogni quattro anni dopo la loro adozione, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1, anche alla luce dei risultati dell'applicazione dell'ultima analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore.

5.Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E aggiorna il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

Orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore

1.La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell’Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto.

2.L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione e della Commissione, aggiorna i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

CAPO VI

Quadro normativo

Articolo 17

 Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero

1.I costi di investimento sostenuti in modo efficiente, esclusi i costi di manutenzione, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e) f) e h), e ai progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete. 

2.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), e h), e punto 2), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. 

I progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche definita all'allegato II, punto 1), lettera g), possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda l'applicazione da parte delle autorità nazionali competenti. 

Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. 

3.Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale a partire dall'inclusione del progetto nell'elenco dell'Unione e fino alla sua messa in servizio, dei progressi del progetto e dell'individuazione dei costi e dell'impatto a esso associato. 

4.Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di: 

(a)un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con lo scenario principale e le eventuali sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto;

(b)un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato; 

(c)in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera. 

Se un progetto ha più promotori, questi presentano la loro richiesta di finanziamento congiuntamente. 

Le autorità nazionali di regolazione competenti, ove necessario, trasmettono immediatamente all'Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi. 

Le autorità nazionali di regolazione competenti e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. 

5.Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all'ultima delle autorità nazionali di regolazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti in modo efficiente che ogni gestore di sistema di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l'analisi comune delle autorità nazionali di regolazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un beneficio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolazione competenti.

Le autorità nazionali di regolazione competenti includono nelle tariffe i pertinenti costi di investimento sostenuti in modo efficiente, quali definiti nella raccomandazione di cui al paragrafo 14, in linea con la loro ripartizione a carico di ogni gestore di sistema di trasmissione.

Per i progetti nei territori del loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolazione competenti valutano, ove opportuno, l'insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all'inclusione dei costi di investimento nelle tariffe. 

6.In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolazione competenti tengono conto degli importi seguenti: 

(a)rendite di congestione o altri oneri, effettivi o stimati; 

(b)entrate, effettive o stimate, derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943. 

La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). La loro valutazione si fonda sullo scenario principale e sulle sensibilità di cui all’articolo 11, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento.

7.In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolazione competenti applicano i principi generali seguenti: 

(a)se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi;

(b)se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici netti, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione;

(c)la ripartizione transfrontaliera dei costi si basa su un accordo ex ante concepito per garantire la certezza degli investimenti, accordo che deve essere trasparente e prevedibile e può prevedere la possibilità di adeguamenti ex post della ripartizione transfrontaliera dei costi, a condizione che tali adeguamenti siano esplicitamente definiti nella decisione di ripartizione dei costi e chiaramente delimitati, anche per quanto riguarda i tempi e le categorie di costi coperti. 

Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai TSO degli Stati membri interessati da tali esternalità negative. 

8.Al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, le autorità nazionali di regolazione competenti, sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO, un HNO o un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile. 

9.Le autorità nazionali di regolazione competenti notificano tempestivamente all'Agenzia la decisione sulla ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare la decisione illustra in dettaglio i motivi alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, e include: 

(a)una valutazione dell'impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete; 

(b)una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b); 

(c)le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione, 

(d)il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati. 

La decisione sulla ripartizione dei costi è pubblicata sui siti internet delle autorità nazionali di regolazione competenti e condivisa con l'Agenzia e la Commissione.

Entro [entro 6 mesi dall'entrata in vigore], l'Agenzia istituisce un registro centrale di tutte le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dalle autorità nazionali di regolazione e lo ospita sul proprio sito internet.

10.Qualora le autorità nazionali di regolazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolazione competenti, esse ne informano immediatamente l'Agenzia. 

In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall'Agenzia entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata. 

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di altri due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. 

La valutazione dell'Agenzia si basa sullo scenario principale istituito a norma dell'articolo 11 e su eventuali sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento.

Nella sua decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi, l'Agenzia lascia alle autorità nazionali competenti il compito di determinare, al momento dell'attuazione della decisione conformemente al diritto nazionale, il modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi prescritta. 

La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l'articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942. 

11.Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. L'Agenzia pubblica sul proprio sito internet le versioni non riservate di tutte le decisioni. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. L'Agenzia e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. 

12.Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788.

13.Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che beneficiano di uno o più dei seguenti elementi: 

(a)un'esenzione dagli articoli 31, 32 e 33 e dall'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1789; 

(b)un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o dall'articolo 6, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943; 

(c)un'esenzione dalle norme in materia di separazione o accesso di terzi, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 o dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944. 

14.Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'Agenzia adotta una raccomandazione per individuare le buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento nei progetti di interesse comune conformemente ai principi di cui al paragrafo 7.

Se necessario, l'Agenzia aggiorna periodicamente la raccomandazione. La raccomandazione prende in considerazione le specificità settoriali e garantisce la coerenza con i principi di ripartizione transfrontaliera dei costi per le reti offshore di energia rinnovabile di cui all’articolo 16, paragrafo 1. Nell'adottare o nell'aggiornare la raccomandazione, l'Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i portatori di interessi. La raccomandazione comprende anche un modello non vincolante di ripartizione transfrontaliera dei costi per facilitare il lavoro delle agenzie nazionali di regolazione.

15.Per i progetti di interesse reciproco si effettua una ripartizione transfrontaliera dei costi secondo le stesse norme e condizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda i benefici che apportano all'Unione. La ripartizione effettuata in modo coordinato dalle competenti autorità nazionali di regolazione degli Stati membri beneficiari. 

16.Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18.

Articolo 18

Aggregazione di progetti di infrastrutture energetiche ai fini della ripartizione dei costi

1.I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi.

2.La Commissione può invitare i promotori dei progetti a presentare la proposta di uno o più pacchetti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione affinché sia discussa in seno ai gruppi pertinenti. Un pacchetto di progetti può comprendere progetti in diverse fasi di maturità, a condizione che il loro raggruppamento non ritardi l'attuazione di quelli più maturi.

3.In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con lo scenario principale e le sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 15. L'ENTSO-E o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione.

4.Gli Stati membri interessati, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di regolazione competenti e il sostegno della Commissione, prendono una decisione in merito al pacchetto di progetti e, se del caso, invitano i promotori ad aggiungere o eliminare progetti dal pacchetto, se ciò facilita le discussioni sulla ripartizione dei costi, a condizione che il numero di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione inclusi nel pacchetto rimanga gestibile.

5.Gli Stati membri interessati possono decidere di approvare i pacchetti e invitare i promotori dei progetti a presentare una richiesta di investimento congiunto a norma dell'articolo 17, paragrafo 4. La decisione è condivisa con i pertinenti gruppi e con la Commissione. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 4, nella richiesta di investimento sono incluse solo un'analisi costi-benefici aggiornata e una proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi al fine di agevolare un'eventuale domanda di assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21.

Articolo 19

Separazione delle rendite di congestione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione

1.I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

2.I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

3.L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:

(a)affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;

(b)è reso trasparente nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;

(c)evita doppi finanziamenti e garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;

(d)non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.

5.Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 20

Incentivi normativi

1.Qualora il promotore del progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di regolazione, rispetto ai rischi generalmente associati a un progetto infrastrutturale analogo, le autorità nazionali di regolazione possono concedere incentivi adeguati al progetto, conformemente ai regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e alle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788.

Il primo comma non si applica ai progetti di interesse comune che beneficiano di uno o più dei seguenti elementi:

(a)un'esenzione dagli articoli 31, 32 e 33 e dall'articolo 78, paragrafi 7 e 9, della direttiva (UE) 2024/1788, a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1789;

(b)un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o dall'articolo 6, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;

(c)un'esenzione a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;

(d)un'esenzione a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.Nel caso di una decisione di concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costibenefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 14 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal promotore del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

3.La decisione di concedere gli incentivi tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere incentivi che contemplano, tra l'altro, una o più delle misure seguenti:

(a)le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future;

(b)le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;

(c)le norme relative all'ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto;

(d)qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

CAPO VII

Finanziamento

Articolo 21

 Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153

1.I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II sono ammessi a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.

2.I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e punto 2), e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

(a)l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), dimostra l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;

(b)il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;

(c)il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall'autorità nazionale di regolazione, tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell'Unione per il progetto.

3.I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all’allegato II diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a eccezione delle categorie di infrastrutture stabilite nell'allegato II, punto 3), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

(a)l'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, redatta dal promotore del progetto in applicazione della pertinente metodologia di analisi dei costi-benefici elaborata a norma dell'articolo 11, dimostra l'esistenza di esternalità positive significative, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;

(b)il progetto non può essere finanziato dal mercato conformemente al piano aziendale elaborato dal promotore del progetto e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori, creditori o dall'autorità nazionale di regolazione;

(c)la valutazione del progetto effettuata dall'autorità nazionale competente o, se del caso, dall'autorità nazionale di regolazione, in consultazione con i TSO o i pertinenti DSO degli Stati membri in cui il progetto ha un impatto positivo netto significativo, dimostra chiaramente l'esistenza di esternalità positive significative generate dal progetto, quali sicurezza dell'approvvigionamento, flessibilità del sistema, solidarietà o innovazione, e ne include una valutazione, e ne dimostra chiaramente anche la scarsa sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi costi-benefici, al piano aziendale e alle valutazioni svolte dal promotore del progetto e dai potenziali investitori o creditori e, se del caso, da un'autorità nazionale di regolazione.

5.La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo si basa sullo scenario stabilito a norma dell'articolo 11 e su eventuali analisi di sensibilità esistenti e comprende una determinazione e valutazione accurate dei costi sostenuti in modo efficiente, una descrizione accurata dei benefici del progetto, compresa la loro ripartizione a livello transfrontaliero, per i singoli Stati membri o paesi terzi, compresi i paesi non ospitanti, nonché una descrizione della ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e di tutte le fonti di finanziamento pertinenti per il progetto e già certe.

6.Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco e ai pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18.

I progetti di interesse reciproco sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione alle condizioni di cui a regolamento (UE) 2021/1153. Per quanto riguarda le sovvenzioni per lavori, i progetti di interesse reciproco sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione a condizione che soddisfino, a seconda dei casi, i criteri di cui al paragrafo 2 o 4 del presente articolo e che contribuiscano agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.

Articolo 22

Orientamenti per i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione

Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153, si applicano i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo. Ai progetti di interesse comune che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 del presente regolamento, oltre alle prescrizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza e sostenibilità.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 23

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 23 giugno 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 6, e dell'articolo 19, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Rendicontazione e valutazione

Entro il 30 giugno 2032 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:

(a)i progressi realizzati nella progettazione, nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

(b)i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione rispetto al valore totale dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione finanziati;

(c)i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, anche offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;

(d)per i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri e la corrispondente evoluzione dei prezzi dell'energia;

(e)la procedura di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:

i)la durata totale media e massima della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per le tappe principali iniziali di cui all'articolo 10, paragrafo 9;

ii)le prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi;

iii)le prassi migliori e innovative per quanto concerne l'attenuazione dell'impatto ambientale, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni e dell'attuazione dei progetti;

iv)l'efficacia dei regimi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto dei termini stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

v)il tasso di digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni;

(f)il trattamento normativo, in particolare:

i)il numero dei progetti di interesse comune, o pacchetti di progetti, oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;

ii)il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell'articolo 20;

(g)l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici, nonché al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

(h)il miglioramento della resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere in termini di sicurezza fisica e informatica;

(i)l'adozione di soluzioni non filari in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.

Articolo 25

Riesame

Entro il 30 giugno 2033 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della rendicontazione e delle valutazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153.

Articolo 26

Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni provenienti da: le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, il sito internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e informazioni dirette fornite dai promotori dei progetti per quanto riguarda i progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:

(a)informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione;

(b)il piano di attuazione quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione, presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione;

(c)i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;

(d)l'elenco dell'Unione;

(e)i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto figurante nell'elenco dell'Unione;

(f)i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all'articolo 9;

(g)informazioni e aggiornamenti sullo stato dei progetti che figuravano nell'elenco dell'Unione ma non vi sono più inclusi.

Articolo 27

Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta

1.Nel caso di Cipro e Malta, che non sono interconnesse alla rete transeuropea del gas, si applica una deroga all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 4, paragrafo 5, e agli allegati I, II e III. Un'interconnessione per ciascuno di questi Stati membri mantiene lo status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento, con tutti i diritti e gli obblighi pertinenti, laddove tale interconnessione:

(a)fosse in fase di sviluppo o pianificazione il 23 giugno 2022;

(b)abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 ;

(c)sia necessaria per garantire l'interconnessione permanente di questi Stati membri alla rete transeuropea del gas.

Tali progetti garantiranno la capacità futura di accedere a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno.

2.I promotori dei progetti forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l'accesso a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima. Le prove includono una valutazione dell'offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basso tenore di carbonio, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.

La Commissione verifica periodicamente la valutazione e il calcolo, nonché la tempestiva attuazione del progetto.

3.Oltre ai criteri specifici di cui all'articolo 21 per l'assistenza finanziaria dell'Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l'accesso ai futuri mercati dell'energia, compreso quello dell'idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l'interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21 ha termine il 31 dicembre 2027.

4.Nelle richieste di assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori occorre dimostrare chiaramente l'obiettivo di convertire l'infrastruttura destinandola all'idrogeno entro il 2036, se le condizioni di mercato lo consentono, mediante una tabella di marcia con un calendario preciso.

5.La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non sarà direttamente interconnesso alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest'ultima data è anteriore.

Articolo 28

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori del mercato elettrico designati e gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui essa abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.";

2) all'articolo 11, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5, 11, 12, 14 e 17 e all'allegato III, sezione 2, punto 8), del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio * [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx];

d) adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx].

___________

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] (GU ..., ELI: …)."

Articolo 29

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

L'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Piano decennale di sviluppo della rete

1.Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TENE proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione dello scenario principale, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione:

(a)si basa sui progetti di rilevanza transfrontaliera inclusi nei piani decennali nazionali di sviluppo della rete e nei piani nazionali di investimento, tenendo conto dei piani regionali di investimenti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, e si basa sugli aspetti unionali della pianificazione della rete di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]; è oggetto di un'analisi costi-benefici secondo la metodologia di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento;

(b)prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] o flessibilità non fossile;

(c)per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della direttiva (UE) 2019/944;

(d)individua le lacune di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne il secondo comma, lettera d), un riesame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello di Unione.

2.L'ACER fornisce un parere sui piani decennali nazionali di sviluppo della rete per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani entro due mesi dalla sua ricezione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 40 bis, paragrafo 7, di tale direttiva e ne informa la Commissione.

___________

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] (GU ..., ELI: …)."

Articolo 30

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1789

Il regolamento (UE) 2024/1789 è così modificato:

1) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 60

Piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione

1.Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione:

a)     si basa sui piani di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e sugli aspetti unionali della pianificazione della rete di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx];

(b)    per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788;

(c)    individua le lacune di investimento, in particolare per quanto riguarda le necessarie capacità transfrontaliere, al fine di attuare i corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx].

Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione. L'esame può essere corredato, se del caso, di un piano globale inteso a rimuovere tali ostacoli e ad accelerare l'attuazione dei corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori.

2.L'ACER fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale se opportuno per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]. Se individua incoerenze tra un piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani al più tardi due mesi dopo aver ricevuto il piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale.

3.Nell'elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ENNOH coopera con l'ENTSO-E e con l'ENTSOG, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dell'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e l'individuazione dei divari infrastrutturali di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

___________

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] (GU ..., ELI: …)."

 

2) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

 Pianificazione di rete integrata a livello dell'Unione

1.Durante il periodo transitorio fino al 1o gennaio 2027, l'ENTSOG elabora il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026, coinvolgendo pienamente i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH non appena quest'ultima sarà stata istituita. Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026 è costituito da due capitoli distinti, uno per l'idrogeno e uno per il gas naturale. Entro il 1° gennaio 2027 l'ENTSOG trasferisce senza ritardo all'ENNOH tutte le informazioni, compresi i dati e le analisi raccolti durante la preparazione dei piani di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione.

2.L'ENNOH elabora il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2028 a norma del presente articolo e dell'articolo 60.

3.L'ENNOH, coopera strettamente con l'ENTSO-E e l'ENTSOG per elaborare piani integrati di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 60 del presente regolamento e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943.

4.Qualora sia necessario adottare decisioni per garantire l'efficienza del sistema quale definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio tra i vettori energetici, la Commissione assicura che l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH cooperino strettamente.

5.L'ENNOH, l'ENTSO-E e l'ENTSOG cooperano in modo efficiente, inclusivo e trasparente, facilitano l'adozione di decisioni per consenso e sviluppano le modalità di lavoro necessarie per consentire tale cooperazione e garantire la propria equa rappresentanza.

L'ENNOH, insieme all'ENTSO-E e all'ENTSOG, può istituire gruppi di lavoro per adempiere ai propri obblighi di cui al primo comma, lettere a), b) e d), e garantisce una rappresentanza equa e paritaria dei settori dell'idrogeno, dell'energia elettrica e del gas all'interno dei gruppi di lavoro."

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 69 e del regolamento (UE) 2021/1153.

2.Tutti i processi di sviluppo della metodologia di analisi costi-benefici avviati dall'ENTSO-E o dall'ENNOH conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 prima del [data di entrata in vigore/inizio dell'applicazione del presente regolamento] continuano a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

Tutte le fasi completate a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 si considerano completate a norma delle corrispondenti disposizioni dell'articolo 14 del presente regolamento.

Tutte le metodologie di analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/869 si considerano approvate a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento e rimangono valide fino alla loro sostituzione con nuove metodologie di analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico elaborate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

3.Gli scenari comuni sviluppati dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 continuano a essere elaborati e approvati dalla Commissione secondo la procedura ivi stabilita. Questi scenari comuni, una volta approvati dalla Commissione, sono considerati scenari centrali di riferimento a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e restano validi fino alla loro sostituzione con nuovi scenari centrali di riferimento elaborati a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

4.L'allegato VII del regolamento (UE) 2022/869 che istituisce il [__] elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, nonché gli articoli [___] e gli allegati [___] del regolamento (UE) 2022/869 continuano ad applicarsi ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco inclusi nel [__] elenco dell'Unione fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento che istituisce il primo elenco dell'Unione.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2022/869 è abrogato. I riferimenti al regolamento (UE) 2022/869 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)12

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità12

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.3.2.Totale degli stanziamenti

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

3.2.4.2.Fabbisogno totale di risorse umane

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.2.8.    Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata ………………………………………………………………………...24 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

4.DIMENSIONI DIGITALI

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e che abroga il regolamento (UE) 2022/869.

1.2.Settore/settori interessati 

superficie: Energia

Attività: Patto per l'industria pulita

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale è lo sviluppo tempestivo ed efficiente e l'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti, energie rinnovabili e flessibilità, comprese le stazioni di stoccaggio e ricarica, in tutta l'UE. Ciò consentirà all'UE di raggiungere i propri obiettivi in materia di energia e di clima, tra cui garantire l'accessibilità economica dell'energia attraverso una migliore interconnettività, che porterà alla convergenza dei prezzi, alla riduzione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e a una minore volatilità dei prezzi dell'energia elettrica, nonché a una connessione più rapida tra produzione e domanda.

1.3.2.Obiettivi specifici

Per conseguire l'obiettivo generale la presente iniziativa stabilisce quattro obiettivi specifici:

i) SO1: garantire che i progetti inclusi nei piani di sviluppo della rete e selezionati come PIC/PIR rispondano in modo adeguato ed efficace alle esigenze infrastrutturali individuate, assicurando uno sviluppo tempestivo ed efficiente delle infrastrutture energetiche;

ii) SO2: agevolare l'uso di strumenti di ripartizione dei costi per una più rapida realizzazione dei progetti infrastrutturali transfrontalieri, favorendo un maggiore ricorso a tali strumenti e riducendo i tempi di completamento dei progetti;

iii) SO3: abbreviare e semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche, i progetti relativi alle energie rinnovabili e allo stoccaggio, nonché alle stazioni di ricarica, riducendo i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni necessarie, rendendo possibile il rispetto delle scadenze esistenti e semplificando i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni;

iv) SO4: rafforzare la sicurezza fisica e informatica e la resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere (PIC/PIR) aumentando il numero di attrezzature e installazioni di protezione e resilienza sugli elementi critici della rete.

La proposta comporta un nuovo obbligo per la Commissione, legato al conseguimento dell'SO1:

Requirement 1 (linked to SO1): La Commissione ha il compito di elaborare, almeno ogni quattro anni, uno scenario principale completo e analisi di sensibilità, se necessario, per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, da utilizzare nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione (articolo 11).

La proposta comporta nuovi obblighi per l'ACER, che sono collegati al raggiungimento degli obiettivi strategici SO1 e SO2:

Requirement 2 (linked to SO1): Ai fini dell'elaborazione dello scenario principale, l'ACER ha il compito di sostenere nonché di verificare la raccolta dei dati da parte della Commissione (articolo 11). Inoltre l'ACER è tenuta a sviluppare e pubblicare una metodologia quadro vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali (che sarà condotta dall'ENTSOE e dall'ENNOH).

Requirement 3 (linked to SO2): L'ACER è incaricata di aggiornare la sua raccomandazione relativa alla ripartizione transfrontaliera dei costi e di istituire un registro centrale di tutte le decisioni in materia (articolo 17).

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le risorse supplementari consentiranno alla Commissione e all'ACER di svolgere i compiti necessari all'adempimento del loro mandato ai sensi della legislazione dell'UE, conformemente alle prescrizioni della presente proposta. Si prevede che la proposta avrà gli effetti seguenti sui beneficiari e sui gruppi destinatari:

Requirement 1: Affidare alla Commissione il compito di elaborare uno scenario principale dovrebbe garantire un livello maggiore di trasparenza, controllo e coerenza dei dati utilizzati nella pianificazione delle reti sia a livello europeo che nazionale, con l'obiettivo finale di garantire che le esigenze infrastrutturali siano individuate e soddisfatte in modo più efficace, riducendo nel tempo il divario tra i progetti infrastrutturali previsti nel piano decennale di sviluppo della rete e le esigenze infrastrutturali transfrontaliere individuate, a vantaggio di tutti i gestori e gli utenti del sistema e della rete, grazie a un progresso più rapido verso una rete ottimale.

Requirement 2: Affidare all'ACER i compiti relativi all'elaborazione dello scenario principale e all'individuazione delle esigenze infrastrutturali garantirà la solidità e la credibilità del processo e dei suoi risultati, con vantaggi simili a quelli indicati nel Requirement 1.

Requirement 3: Affidare all'ACER il compito di aggiornare la sua raccomandazione relativa alla ripartizione transfrontaliera dei costi consentirà di creare un quadro maggiormente armonizzato per la ripartizione dei costi, che migliorerà la coerenza tra le decisioni degli Stati membri e quelle sulla ripartizione transfrontaliera dei costi e incoraggerà un maggiore coinvolgimento degli Stati membri non ospitanti, con l'obiettivo di agevolare l'uso di strumenti di ripartizione dei costi per una più rapida realizzazione dei progetti infrastrutturali transfrontalieri. 

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori per monitorare i progressi e i risultati relativi agli obiettivi dell'iniziativa sono elencati nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna il pacchetto sulle reti. Esse includono in particolare:

la misura in cui i progetti inclusi negli sviluppi della rete e selezionati come PIC/PIR affrontano in modo adeguato ed efficace le esigenze infrastrutturali individuate;

l'uso efficace e intensificato degli strumenti di ripartizione dei costi;

la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, la riduzione dei tempi di attesa per il rilascio delle autorizzazioni e il rispetto delle scadenze previste;

il rafforzamento della sicurezza fisica e informatica e della resilienza delle infrastrutture energetiche.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici a cui sono collegati i Requirement da 1 a 3, si applicano gli indicatori seguenti:

Indicatori per i Requirement 1 e 2 (correlati a SO1): numero e capacità totale dei nuovi interconnettori transfrontalieri approvati/realizzati; la misura in cui le esigenze infrastrutturali individuate sono affrontate dai progetti infrastrutturali (capacità) inclusi nel piano decennale di sviluppo della rete (pianificati, in costruzione o messi in servizio) o da altre soluzioni non filari (presenza di un divario tra esigenze e progetti e riduzione di tale divario); l'adozione di soluzioni non filari in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.

Indicatori per il Requirement 3 (correlato a SO2): il numero di accordi vincolanti di ripartizione dei costi che consentono l'attuazione di progetti transfrontalieri; il tempo medio necessario per raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi; il numero di paesi non ospitanti che contribuiscono agli accordi di ripartizione dei costi; il numero di progetti che fanno parte di pacchetti presentati per ottenere lo status di PIC/PIR.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 70 ; 

X la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Requirement 1: 

È introdotta una nuova disposizione che impone alla Commissione di elaborare uno scenario principale da utilizzare per il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dopo l'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, almeno ogni quattro anni (articolo 11). La Commissione è inoltre tenuta a sviluppare una metodologia per la raccolta dei dati da parte dell'ENTSO-E, dell'ENNOH e dell'ENTSO e a consultare gli attori interessati in merito ai dati raccolti. La Commissione è inoltre tenuta a consultarsi in merito al progetto di scenario principale con il gruppo TEN-E e ad adottare e pubblicare lo scenario principale definitivo. La Commissione può inoltre elaborare analisi di sensibilità rispetto allo scenario principale, se necessario, sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione dovrà dare seguito alle esigenze individuate nei pertinenti forum regionali. All'interno della Commissione, tali compiti sarebbero attribuiti alla DG Energia e al JRC.

Per quanto riguarda la DG Energia, il nuovo obbligo relativo all'elaborazione dello scenario principale richiederebbe risorse aggiuntive per gestire il processo di elaborazione dello scenario, che comporta un numero elevato di interazioni con i portatori di interessi, gli Stati membri, i servizi di supporto, i partner ecc. Sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, l'esecuzione di tali compiti comporterà per la DG Energia un carico di lavoro supplementare pari a 6 ETP. Tali risorse aggiuntive coprirebbero le esigenze seguenti:

Gestione del processo:

Coordinare il processo complessivo tra ENTSO/TSO, la Commissione e l'ACER, come previsto dalla legislazione TEN-E; consultare i portatori di interessi e gli Stati membri durante le diverse fasi del processo (anche attraverso workshop e riunioni) e dare seguito adeguato (come descritto negli articoli da 11 a 13).

Garantire la compatibilità degli scenari di rete nell'ambito dell'architettura politica complessiva; allineare la progettazione dello scenario con lo scenario politico esistente (ad esempio, in relazione agli obiettivi per il 2040, RED, EE, ETS ecc.); garantire l'allineamento con i PNEC e la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse; gestire il processo di valutazione del progetto e della versione definitiva della relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali (effettuata dalle reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione).

Coordinare il processo di abbinamento delle esigenze (successivamente all'adozione della valutazione delle esigenze infrastrutturali) con ENTSO-E, i TSO, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione e i pertinenti portatori di interessi e guidare il processo con i pertinenti gruppi regionali; seguire attentamente l'analisi dei costi benefici a livello di sistema energetico con le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione e garantire un'attuazione adeguata, anche coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi.

Preparare e redigere atti giuridici e gestire il processo di adozione.

Elaborazione e coordinamento dello scenario:

Garantire la raccolta dei dati con gli Stati membri, l'ENTSO-E, l'ENTSOG, l'ENNOH, le autorità nazionali di regolazione e altri portatori di interessi; gestire gli archivi e garantire la qualità dei dati.

Coordinare le attività di valutazione. Tale coordinamento comprenderà tutte le fasi del processo di modellizzazione, ovvero garantire la disponibilità dei dati, definire ipotesi critiche, riesaminare e controllare la qualità dei risultati preliminari della modellizzazione, dare seguito al piano di lavoro e pianificare l'interazione tra costruttori di modelli/analisti e i portatori di interessi.

Documentare le diverse fasi dell'esercizio di modellizzazione e diffondere le relazioni e le serie di dati. La documentazione includerà metodologia, dati, ipotesi chiave e risultati in diversi formati: relazioni, file di dati, risorse online.

Per quanto riguarda il JRC, esso avrebbe il compito di assistere la DG Energia nell'elaborazione dello scenario principale e nell'esecuzione della modellizzazione. La raccolta dei dati dagli Stati membri e dai TSO per la modellizzazione dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno sarà di competenza della DG ENER, con il supporto del JRC. Sulla base della valutazione d'impatto, si prevede che ciò comporterà un nuovo carico di lavoro per il JRC pari a un totale di 12 ETP.

Cooperare con la DG Energia e fornire competenze tecniche e politiche nello sviluppo della metodologia per la modellizzazione dello scenario principale, nonché supportare la DG Energia nella raccolta dei dati necessari da ENTSOE, ENNOH e ENTSOG.

Modellizzazione del sistema energetico: elaborazione di scenari e sensibilità; gestione dei dati necessaria per la modellizzazione del sistema energetico.

Modellizzazione dell'energia elettrica: modellizzazione del dispacciamento dell'energia elettrica degli scenari; calcoli del flusso di potenza; gestione dei dati necessaria per la modellizzazione dell'energia elettrica.

Modellizzazione del gas e dell'idrogeno: aggiornamento delle previsioni a lungo termine per il gas e l'idrogeno; modellizzazione del mercato e della rete del gas degli scenari; modellizzazione dei flussi di gas/idrogeno; modellizzazione dei dati inclusa per la modellizzazione del gas/idrogeno; gestione dei dati necessaria per la modellizzazione del gas e dell'idrogeno.

Nel complesso, si stima che la proposta comporterà un nuovo carico di lavoro per la Commissione pari a 18 ETP (6 ETP per la DG Energia e 12 ETP per il JRC, di cui 4 riassegnati dalle risorse attuali e 9 finanziati tramite un accordo amministrativo). Inoltre sarebbero necessari 1 milione di EUR di costi operativi una tantum e 500 000 EUR di costi operativi ricorrenti annuali per gli aggiornamenti tecnici, le estensioni e la manutenzione dei modelli relativi all'energia elettrica, al gas e all'idrogeno, per la modellizzazione degli obiettivi, dei PNEC e dei mix energetici, nonché per l'organizzazione di seminari e missioni.

ACER

Requirement 2:

L'ACER ha il compito di sostenere nonché verificare tutti i dati raccolti dalla Commissione nell'ambito dell'elaborazione dello scenario principale (articolo 11). Inoltre l'ACER è tenuta a sviluppare una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali (articolo 12) e a valutare la conformità del progetto di individuazione delle esigenze infrastrutturali elaborato e presentato dall'ENTSO-E e dall'ENNOH rispetto alla metodologia quadro sviluppata, riferendo al gruppo TEN‑E. L'ACER è inoltre tenuta ad aggiornare la metodologia quadro, quando necessario, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

Si stima che l'esecuzione di tali nuovi compiti comporterà un carico di lavoro aggiuntivo per l'ACER pari a 2 ETP. L'ACER dovrebbe inoltre sostenere spese operative, tra cui consulenze per lo sviluppo della metodologia relativa alle esigenze infrastrutturali, lo sviluppo di uno strumento informatico per facilitare la verifica dei dati e le spese generali, con un costo una tantum stimato di 130 000 EUR e costi operativi ricorrenti di 100 000 EUR all'anno.

Requirement 3:

L'ACER è tenuta ad adottare una raccomandazione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, individuando le buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento relative ai PIC, tenendo conto dei principi del regolamento TEN-E (articolo 17). Tale raccomandazione è aggiornata periodicamente in base alle necessità. Nell'adottare o nel modificare la raccomandazione, l'ACER conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i pertinenti portatori di interessi. La raccomandazione comprende anche un modello non vincolante di ripartizione transfrontaliera dei costi per facilitare il lavoro delle agenzie nazionali di regolazione.

Si stima che l'elaborazione e l'adozione di una raccomandazione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, nonché la gestione di un archivio delle decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, comporteranno un carico di lavoro aggiuntivo per l'ACER pari a 1 ETP, nonché un costo una tantum stimato di 70 000 EUR per lo sviluppo dello strumento informatico per l'archivio delle decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi.

Per la DG Energia, il JRC e l'ACER, gli obblighi sopra indicati per l'attuazione della proposta legislativa vanno oltre l'attuale QFP 2021-2027.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Si rimanda alle sezioni della relazione introduttiva relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione del precedente regolamento TEN-E ha dimostrato che esso ha effettivamente migliorato l'integrazione delle reti degli Stati membri e stimolato gli scambi di energia, contribuendo così alla competitività dell'Unione. I PIC hanno contribuito fortemente alla sicurezza degli approvvigionamenti come principale fattore contestuale per la progettazione del regolamento RTE-E. A seguito della sua valutazione del 2020, il regolamento TEN-E è stato rivisto nel 2022. La relazione di attuazione allegata alla valutazione d'impatto analizza gli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento TEN-E riveduto. La relazione di attuazione dimostra la necessità di ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di scenari, l'individuazione delle esigenze infrastrutturali e il conseguente piano decennale di sviluppo della rete, la selezione e la valutazione dei PIC/PIR, nonché i quadri di riferimento relativi alla ripartizione transfrontaliera dei costi e al rilascio delle autorizzazioni.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il pacchetto sulle reti è un risultato fondamentale nell'ambito del patto per l'industria pulita e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, che fanno parte del programma di lavoro della Commissione per il 2025. La proposta integra altre iniziative volte a creare un mercato dell'energia più integrato a livello europeo e a ridurre i costi energetici per le famiglie e le industrie. Le infrastrutture energetiche sono fondamentali anche per il raggiungimento dell'obiettivo climatico dell'UE proposto per il 2040 e dell'obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

La proposta della Commissione relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034 sottolinea "l'importanza vitale di disporre di un'autentica Unione dell'energia e di reti infrastrutturali dell'UE ben integrate", che si riflette in un aumento sostanziale del bilancio proposto per il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per l'energia. Il regolamento TEN-E costituisce la base per i progetti di infrastrutture energetiche finanziati nell'ambito dell'MCE.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta ha analizzato diverse opzioni strategiche per conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa. L'opzione strategica prescelta, perseguita attraverso la presente proposta legislativa, è stata considerata l'approccio più efficace ed efficiente in termini di costi, nonché conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La DG Energia, il JRC e l'ACER sono considerati i soggetti più idonei ad adempiere agli obblighi aggiuntivi derivanti dalla proposta legislativa, grazie alla loro precedente esperienza nel processo di pianificazione delle infrastrutture e nella modellizzazione dei sistemi energetici.

La DG Energia ha acquisito una notevole esperienza nel processo di pianificazione e coordinamento delle infrastrutture da quando il regolamento TEN-E è stato adottato per la prima volta nel 2013. Essa è quindi la più adatta a coordinare in modo imparziale l'individuazione delle esigenze infrastrutturali e i meccanismi per colmare i divari a livello dell'UE. JRC dispone di notevoli conoscenze tecniche nella modellizzazione dei sistemi energetici e ha sviluppato strumenti di modellizzazione propri. Si ritiene pertanto che sia nella posizione migliore per svolgere i compiti di modellizzazione connessi all'elaborazione dello scenario principale.

In virtù del suo mandato, l'ACER si trova nella posizione migliore per attuare i Requirement 1 e 2. Essa ha sviluppato una notevole competenza tecnica in qualità di attore chiave con un ruolo formale sia nel processo di pianificazione delle infrastrutture sia nel quadro di ripartizione transfrontaliera dei costi a livello dell'UE nell'ambito dell'attuale quadro TEN-E.

Gli ETP aggiuntivi sono necessari per i nuovi compiti/obblighi derivanti dalla presente proposta legislativa, mentre i compiti esistenti non diminuiranno nel prossimo futuro.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N.A.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

DG Energia e JRC

I compiti svolti direttamente dalla DG Energia seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER e la relazione annuale di attività del JRC.

ACER

Conformemente al suo regolamento finanziario, l'ACER è tenuta a fornire, nell'ambito del suo documento di programmazione, un programma di lavoro annuale contenente informazioni dettagliate sulle risorse, sia finanziarie che umane, per ciascuna delle attività svolte.

L'ACER riferisce mensilmente alla DG Energia in merito all'esecuzione del bilancio, compresi gli impegni, ai pagamenti per titolo di bilancio e ai tassi di posti vacanti per tipologia di personale.

La DG Energia è direttamente rappresentata negli organi di governance dell'ACER. Attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, la DG Energia sarà informata dell'uso del bilancio e della tabella dell'organico in ciascuna delle riunioni dell'Agenzia nel corso dell'anno.

Infine, sempre in linea con la regolamentazione finanziaria, l'ACER è soggetta a obblighi annuali di comunicazione sulle attività e sull'uso delle risorse attraverso il consiglio di amministrazione e la sua relazione annuale di attività.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Requirement 1:

I compiti previsti dal Requirement saranno assegnati alla Commissione.

Nel corso dell'attuazione si deciderà se eseguire questi compiti internamente o esternalizzarli a un prestatore tramite un appalto pubblico. Se i compiti sono appaltati a un prestatore di servizi, l'appalto sarà eseguito in regime di gestione diretta, in piena applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario. La DG Energia e il JRC hanno una strategia di controllo degli appalti che prevede controlli giuridici, operativi e finanziari specifici ex ante della procedura di appalto (esame a cura del comitato consultivo per gli appalti e i contratti) e della firma dei contratti. Inoltre le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi sono soggette a controlli ex ante e, se necessario, a controlli ex post e finanziari.

Requirements 2 & 3:

In virtù del suo mandato l'ACER si trova nella posizione migliore per creare le competenze relative all'attuazione dei Requirement 3 e 4.

La DG Energia ha definito una strategia di controllo per la gestione delle sue relazioni con l'ACER che rientra nel quadro di controllo interno della Commissione per il 2017. L'ACER ha rivisto e adottato il proprio quadro di controllo interno nel dicembre 2018.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

DG Energia

Gli elementi gestiti direttamente dalla DG Energia possono essere soggetti ai rischi consueti che caratterizzano le procedure di appalto pubblico. Tali rischi sono considerati di basso livello per quanto riguarda la legittimità e la regolarità della spesa. Sono stati predisposti controlli adeguati ed efficaci a livello di istituzione e di DG.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'attuazione, il rischio principale è rappresentato da stime errate per quanto riguarda il carico di lavoro creato dalla presente proposta, dato che essa introduce nuovi compiti. Tale rischio deve essere accettato in quanto, come l'esperienza dimostra, se il fabbisogno di risorse supplementari non è incluso nella proposta iniziale, è molto difficile ovviare alla situazione in un momento successivo.

DG JRC

Nell'ambito del processo di valutazione dei rischi per le sue attività scientifiche, il JRC individua i rischi potenziali, ne valuta il livello, pianifica le azioni di mitigazione necessarie e individua i controlli esistenti. Il rischio principale individuato riguarda a) la stima del carico di lavoro correlato ai nuovi compiti associati alla presente proposta (il carico di lavoro per alcuni compiti potrebbe essere sottostimato); b) dati in quantità o di qualità insufficiente a sostegno dei i vari nuovi compiti. Per quanto riguarda la lettera a) è necessario accettare il rischio; le misure di mitigazione includono un'attenta pianificazione del personale per tutta la durata delle attività, al fine di garantire competenze adeguate. Per quanto riguarda la lettera b), le azioni comprendono una partecipazione sin dalle prime fasi alla progettazione e alla definizione dei processi di raccolta dei dati, nonché l'individuazione tempestiva, nell'ambito di ciascuna attività che richiede un uso intensivo di dati, dei potenziali ostacoli all'accesso ai dati di interesse e una comunicazione tempestiva con la DG ENER e i portatori di interessi per sollevare la questione della disponibilità dei dati.

ACER

Per quanto riguarda i nuovi compiti dell'ACER, il fatto che la proposta preveda diversi nuovi compiti attenua tale rischio, dato che, se da un lato il carico di lavoro per alcuni compiti futuri può essere sottostimato, dall'altro può essere sovrastimato per altri compiti, lasciando così spazio per un'eventuale futura riassegnazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

DG Energia

I compiti assegnati alla DG Energia saranno attuati seguendo il sistema di controllo già esistente e il rapporto tra costi e controllo dovrebbe rimanere stabile (dal 5 al 6 % dei fondi gestiti sulla base degli esercizi recenti).

ACER

L'assegnazione di compiti supplementari per l'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici a livello dell'Agenzia, pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato per l'ACER.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

DG Energia

Nel 2020 la DG Energia ha adottato una strategia antifrode riveduta e, nel 2023, un piano d'azione riveduto per il periodo 2023-2025. La DG Energia sta attualmente rivedendo la propria strategia antifrode per gli anni 2026-2028, in conformità della metodologia OLAF. La strategia antifrode della DG Energia si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG Energia di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

DG JRC

La strategia antifrode del JRC, insieme al relativo piano d'azione, è stata adottata nel 2020 e modificata nel 2024 per rivedere e aggiornare il piano per il periodo 2025‑2027. Il piano aggiornato prevede tre nuove azioni: una campagna di sensibilizzazione incentrata sulle questioni etiche e sulle misure antifrode della Commissione, con esempi pertinenti su misura per il personale scientifico del JRC, avviata nella prima metà del 2025; un programma di formazione ampliato che include sessioni tematiche su argomenti quali conflitto di interessi, diritto d'autore, utilizzo dell'intelligenza artificiale, segnalazione di irregolarità e canali di segnalazione, tra gli altri; aggiornamento delle pagine Sharepoint dedicate alle questioni etiche e alle misure antifrode. Le nuove azioni integrano gli sforzi già in atto nell'ambito del piano d'azione 2021-2024 e la partecipazione del JRC al piano d'azione antifrode della Commissione. Il JRC attribuisce grande importanza alla collaborazione con l'OLAF, il gruppo di controllo interno e altri portatori di interessi nell'ambito degli sforzi collettivi volti a combattere le frodi.

ACER

L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione e con gli orientamenti dell'OLAF del 2024 per le agenzie decentrate e le imprese comuni. Nel dicembre 2024 l'Agenzia ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 15/2021 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. La nuova strategia, che si estende dal 2025 al 2027, si basa sugli obiettivi strategici seguenti: ottimizzare le misure di prevenzione delle frodi esistenti, migliorare la tempestività e l'accuratezza dei sistemi di rilevamento esistenti, rafforzare i protocolli di indagine e ottimizzare le azioni correttive per un rapido recupero.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA  71

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./
Non diss. 72

di paesi EFTA 73

di paesi candidati e potenziali candidati 74

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

01

02.03.02 Meccanismo per collegare l'Europa – Energia

Diss.

N.

N.

N.

N.

01

02.01.22.01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa — Energia

Non diss.

N.

N.

N.

N.

01

02.10.06 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Diss.

SÌ/NO

N.

N.

N.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 75  

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

01

DG: ENER

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio: 02.03.02 Meccanismo per collegare l'Europa – Energia

Impegni

(1a)

 

 

 

4,232

4,232 76

6,732

Pagamenti

(2a)

 

 

 

3,232

3,232

7,732

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

Linea di bilancio 02.01.22.01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa — Energia

 

(3)

 

 

 

0,428

0,428

2,996

TOTALE stanziamenti

Per la DG Energia 77

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

4,660

4,660

9,728

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

3,660

3,660

10,728

JRC

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

N/D

Impegni

(1a)

 

 

 

 

 

 

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

Linea di bilancio 01 01 01 11 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca diretta

 

(3)

 

 

 

0,754

0,754

5,278

TOTALE stanziamenti

per il JRC 78

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,754

0,754

5,278

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,754

0,754

5,278

Mio EUR (al terzo decimale)

[Agenzia]: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE QFP 2021‑2027

Periodo successivo al 2027

Linea di bilancio: 02.10.06 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)/Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia

0,327

0,327

3,320

Gli stanziamenti / Il contributo del bilancio dell'UE all'agenzia saranno compensati / sarà compensato da una riduzione della dotazione del seguente programma Meccanismo per collegare l'Europa – Energia / della seguente linea di bilancio: 02.03.02 / negli anni: 2027.

Gli stanziamenti assegnati nel prossimo QFP dovrebbero essere integrati nella sovvenzione dell'Agenzia, data la natura permanente dei compiti assegnati dalla presente proposta, e saranno compensati, se del caso, da una riduzione equivalente della dotazione finanziaria del programma pertinente nell'ambito della stessa rubrica del QFP, fatta salva la sua futura approvazione. Qualora fosse necessaria una riduzione compensativa, occorrerà rivedere le risorse assegnate all'Agenzia.

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

4,559

4,559

10,052

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

3,559

3,559

11,052

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

1,182

1,182

8,274

TOTALE stanziamenti
per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

5,741

5,741

18,326

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

4,741

4,741

19,326



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

DG: ENER

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 20212027 79

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,376

0,376

2,632

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,012

0,012

0,084

TOTALE DG ENER

0,000

0,000

0,000

0,000

0,388

0,388

2,716

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,388

0,388

2,716

               

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

6,129

6,129

21,042

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

5,129

5,129

22,042

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 80

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 81

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,376

0,376

2,632

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,012

0,012

0,084

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,388

0,388

2,716

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

1,910

1,910

13,370

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,024

0,024

0,168

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

1,934

1,934

13,538

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

2,322

2,322

16,254

3.2.3.2.Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

Periodo successivo al 2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,376

0,376

2,632

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,012

0,012

0,084

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,388

0,388

2,716

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

1,910

1,910

13,370

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,024

0,024

0,168

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

1,934

1,934

13,370

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

2,322

2,322

16,254

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane per la rubrica 7 e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato 82

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Post

2024

2025

2026

2027

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

2

2

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

4

4

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (02 01 22 01 Spese di supporto per il MCE-E) — Esclusa la rubrica 7

0

0

0

4

4

TOTALE

0

0

0

10

10

3.2.4.2.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Post

2024

2025

2026

2027 83

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

2

2

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

4

4

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (02 01 22 01 Spese di supporto per il MCE-E) — Esclusa la rubrica 7

0

0

0

4

4

TOTALE

0

0

0

10

10

Personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 / della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti /

Posti della tabella dell'organico

4 DG JRC (riassegnazione)

2 DG ENER

0

0

0

Personale esterno (AC, END, INT)

0

4 AC DG ENER

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

DG Energia: I due funzionari supplementari richiesti per la DG Energia avrebbero il compito di supervisionare, guidare e coordinare i nuovi compiti della DG Energia relativi all'elaborazione dello scenario principale (cfr. sezione 1.5.1 sopra). Tali compiti riguardano la gestione dei processi (compreso il coordinamento efficace dell'ecosistema dei portatori di interessi, la compatibilità degli scenari di rete con l'architettura politica complessiva, il coordinamento del processo di abbinamento delle nuove esigenze infrastrutturali e la preparazione degli atti giuridici), nonché lo sviluppo e il coordinamento degli scenari (compresa la supervisione della raccolta dei dati, il coordinamento del lavoro di valutazione e la supervisione e la documentazione del processo di modellizzazione).

Personale esterno

DG Energia: I quattro agenti contrattuali supplementari richiesti per la DG Energia sarebbero incaricati dell'elaborazione dello scenario principale, affiancando i due funzionari incaricati di supervisionare e guidare tale lavoro. Gli agenti contrattuali svolgerebbero i compiti relativi alla gestione dei processi, all'elaborazione degli scenari e al coordinamento (cfr. sezione 1.5.1 sopra).

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

TOTALE QFP post-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

1,120

1,120

3,500

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

1,120

1,120

3,500

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

1,120

1,120

3,500

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

X può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Sarebbe necessario procedere a una riassegnazione nell'ambito della linea di bilancio MCE-E per finanziare le spese operative per il 2027.

Potrebbe essere necessario un trasferimento tra DG per fornire i 2 funzionari necessari alla DG Energia per lo svolgimento dei compiti di cui al Requirement 1 descritto nella sezione 1.5.1.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

X non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:




Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.2.8.    Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata 

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: ACER

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Periodo successivo al 2027

Agenti temporanei (gradi AD)

1

1

Agenti temporanei (gradi AST)

Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)

0

0

0

1

1

Agenti contrattuali

1

2

Esperti nazionali distaccati

Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati

0

0

0

1

2

TOTALE personale

0

0

0

2

3

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in Mio EUR (al terzo decimale)

Staff expenditure to be adapted to the planned recruitment month (if recruitment occurs in July, only 50 % of the average cost is taken into account).

Agenzia: ACER

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Periodo successivo al 2027 84

Titolo 1: spese per il personale

0,127

0,127

2,546

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

Titolo 3: spese operative

0,200

0,200

0,773

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

0,327

0,327

3,320

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in Mio EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: ACER

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Periodo successivo al 2027

Agenti temporanei (AD+AST)

0

0

0

1

1

1

Agenti contrattuali

0

0

0

1

1

2

Esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

0

0

Totale personale

0

0

0

2

2

3

Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

0,327

0,327

3,320

Stanziamenti coperti dai diritti

(se applicabile)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Stanziamenti cofinanziati

(se applicabile)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,327

0,327

3,320

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 85

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

n.a.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Prescrizioni di rilevanza digitale nella proposta:

Il Requirement 1 (R1) riguarda i processi di elaborazione dello scenario e l'individuazione delle esigenze infrastrutturali, che dovrebbero prendere in considerazione il potenziale utilizzo di soluzioni digitali e intelligenti accanto allo sviluppo della rete fisica già nella fase di modellizzazione della pianificazione dello sviluppo della rete. Come prescrizione correlata, i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica sono tenuti a considerare in via prioritaria soluzioni non filari e digitali quando propongono nuovi progetti infrastrutturali, e tali prescrizioni sono applicabili sia a livello europeo (nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'UE) sia a livello nazionale (piani nazionali di sviluppo della rete a livello di trasmissione). Ciò contribuirà a garantire la massima efficienza nello sviluppo della rete e incentiverà inoltre l'uso di soluzioni digitali nella pratica.

Tale prescrizione si applica alle istituzioni dell'UE responsabili del processo di modellizzazione, agli Stati membri, agli organismi che rappresentano i gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo (ENTSO-E, ENTSOG e ENNOH), nonché ai gestori dei sistemi di trasmissione a livello nazionale.

Il Requirement 2 (R2) riguarda l'introduzione di una nuova categoria di trasmissione non filare e digitale per i progetti di interesse comune. Tale categoria mira a fornire migliori incentivi per l'utilizzo delle tecnologie di potenziamento della rete e delle tecnologie digitali da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, al fine di aumentare l'efficienza dell'utilizzo della rete e incrementare la capacità di trasmissione transfrontaliera. Nel presentare domanda per la nuova categoria, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a fornire i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei sistemi di digitalizzazione proposti, nonché agli impatti previsti sul funzionamento del sistema di trasmissione. L'ENTSO-E, in qualità di organismo proposto per il calcolo dei costi e dei benefici dei nuovi progetti, sarebbe responsabile del trattamento dei dati correlati.

Il Requirement 3 (R3) riguarda la procedura di presentazione della domanda di autorizzazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco. L'autorità nazionale competente degli Stati membri deve poter ricevere le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti in formato digitale (articolo 8). In base alla proposta, gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità di una piattaforma digitale a livello nazionale per gestire le fasi della procedura di rilascio delle autorizzazioni (comprese le domande di autorizzazione, le procedure di autorizzazione, le decisioni di autorizzazione in corso) e a rendere disponibili le decisioni emesse in un formato facilmente accessibile (articolo 10, paragrafo 4). Ciò dovrebbe contribuire a rendere più uniforme la digitalizzazione e la trasparenza tra le diverse autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri e, in ultima analisi, ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni.

Ciò si aggiungerà all'obbligo per gli Stati membri di pubblicare tutte le decisioni in un formato facilmente accessibile.

4.2.Dati

Per il Requirement 1: L'obbligo riguarda la raccolta di dati esistenti ai fini della modellizzazione della rete e dell'elaborazione di scenari e può comportare la raccolta di nuovi dati sull'uso futuro delle tecnologie digitali e sul loro potenziale. Sebbene nella letteratura esistano ipotesi sul potenziale di tali tecnologie, i dati degli Stati membri non sono attualmente disponibili al pubblico e non sono raccolti per lo stesso scopo (è stato debitamente rispettato il principio "una tantum"). A partire dal 2026, i gestori dei sistemi di trasmissione inizieranno la valutazione delle esigenze di flessibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/943 e alcuni dei dati utilizzati potranno essere impiegati anche ai fini della pianificazione della rete. Tuttavia la durata della prima è di soli 10 anni, mentre la pianificazione della rete a livello dell'Unione copre i prossimi 10-20 anni. A tal proposito, la raccolta dei dati appare inevitabile per garantire una copertura completa. La legislazione secondaria relativa al formato concreto dei dati garantirà che siano prese in considerazione le raccolte esistenti ai fini della valutazione delle esigenze di flessibilità, al fine di evitare duplicazioni degli obblighi. Per quanto riguarda il flusso di dati, questi ultimi sono forniti alla Commissione dai gestori dei sistemi di trasmissione, dalle autorità di regolazione e dagli Stati membri sulla base di norme da adottare tramite atti di diritto derivato. I dati aggiuntivi per la modellizzazione della rete, se necessari, dovranno essere forniti dai gestori dei sistemi di trasmissione direttamente all'ENTSO-E.

Per il Requirement 2: I dati relativi alla presentazione della domanda per il progetto di interesse comune sono specifici per ciascun progetto e devono quindi essere raccolti al momento della presentazione della domanda (principio "una tantum" pienamente rispettato). Tali dati riguardano l'ambito del progetto, le stime finanziarie, le tecnologie utilizzate, l'ubicazione, l'impatto sull'ambiente e sulla rete elettrica ecc. I dati saranno trasmessi dai promotori dei progetti (principalmente gestori dei sistemi di trasmissione) all'ENTSO-E e alla Commissione europea al fine di valutare i costi e i benefici nell'ambito dei processi di valutazione dei progetti di interesse comune.

Per il Requirement 3: Le piattaforme digitali che gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire conserverebbero tutti i dati necessari per il rilascio di una o più autorizzazioni complete per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco. Si tratta di dati personali relativi al richiedente, sia esso una persona fisica o giuridica, alle caratteristiche del progetto e a tutti i documenti giustificativi necessari.

4.3.Soluzioni digitali

Per il Requirement 1: La piattaforma relativa al Requirement 1 riguarda la modellizzazione della rete e la modellizzazione degli scenari per lo sviluppo futuro delle infrastrutture. L'ENTSO-E già utilizza tale piattaforma, pertanto la nuova prescrizione riguarda l'aggiornamento della piattaforma affinché possa elaborare una maggiore quantità di dati. Per quanto riguarda il ruolo della Commissione europea nel processo di modellizzazione degli scenari, i dati saranno utilizzati nei modelli esistenti, pertanto le modifiche non prevedono nuovi obblighi per la creazione di una piattaforma separata.

Per il Requirement 2: Tale Requirement non dovrebbe comportare la creazione di nuove piattaforme o sistemi per il trattamento dei dati, poiché il processo di selezione dei PIC è ben consolidato e l'obiettivo è quello di ampliare l'ambito delle categorie (mantenendo i principi di valutazione e utilizzando i sistemi esistenti per l'elaborazione delle domande e il calcolo dei costi e dei benefici).

Per il Requirement 3: La digitalizzazione e la centralizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni saranno facilitate dalle piattaforme digitali che gli Stati membri dovrebbero istituire. Attraverso la centralizzazione di questi dati, si mira a semplificare le procedure ed evitare la duplicazione degli stessi dati su piattaforme diverse. Nei considerando la Commissione raccomanda che il portale presenti caratteristiche, anche mediante l'uso dell'intelligenza artificiale, che consentano allo sportello unico, alle altre autorità e ai richiedenti di verificare lo stato della domanda e l'eventuale presenza di ritardi, nonché di controllare il rispetto dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Esso dovrebbe inoltre consentire l'estrazione di statistiche per verificare lo stato di avanzamento complessivo delle procedure di rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri. Il portale dovrebbe facilitare i compiti dello sportello unico, che dovrebbe avere accesso a tutti i dati e le informazioni pertinenti.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità 

I Requirement 1 e 2 non richiedono un'interazione transfrontaliera tra gli Stati membri, poiché l'obiettivo è quello di fornire dati per le valutazioni a livello dell'UE in modo centralizzato. Essi non sono inoltre correlati all'interoperabilità transfrontaliera, poiché i dati scambiati riguardano stime future sullo sviluppo dei progetti e non flussi di dati esistenti relativi al funzionamento del sistema (che sono già oggetto di scambio tramite altre piattaforme di cooperazione dei TSO). Si prevede che i dati saranno condivisi una sola volta, ossia con l'ENTSO-E (che li condividerà successivamente con la Commissione) o direttamente con la Commissione (nel caso in cui l'ENTSO-E non necessiti di dati identici). Lo scambio di informazioni avviene tramite file di dati, non tramite il collegamento reciproco di due piattaforme.

Il Requirement 3 non prevede interazione transfrontaliera tra gli Stati membri, tra soggetti dell'UE o tra soggetti dell'UE ed enti del settore pubblico. Inoltre esso non ha alcun effetto sull'interoperabilità transfrontaliera, poiché i dati sono rilevanti per le procedure decisionali a livello nazionale piuttosto che a livello dell'UE. È stata presa in considerazione e successivamente scartata l'idea di una struttura dati definita a livello centrale, poiché, dato il carattere prevalentemente nazionale della maggior parte delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in ciascuno Stato membro e la diversità dei sistemi di rilascio delle autorizzazioni, è logico che la decisione effettiva sul formato da adottare per l'attuazione sia lasciata agli Stati membri, che possono decidere quale sia il più adatto al loro sistema e alla nuova piattaforma digitale che istituiranno. Sebbene il regolamento TEN-E richieda alle autorità nazionali competenti incaricate del rilascio delle autorizzazioni di cooperare, per quanto possibile, nei progetti transfrontalieri, esso lascia agli Stati membri la libertà di decidere il modo più appropriato per farlo. Poiché parte dei dati in questione potrebbe essere richiesta e valutata anche per procedure relative a progetti non contemplati dal regolamento TEN-E, si proporrà inoltre che tali piattaforme siano istituite come piattaforme multifunzionali che coprano l'autorizzazione di un'ampia gamma di impianti energetici (reti, condotte, energie rinnovabili, stoccaggio ecc.).

I servizi pubblici interessati da tali suggerimenti sarebbero tutte le autorità nazionali coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti energetici, ad esempio il Ministero dell'energia e/o le agenzie competenti, gli enti locali e le autorità ambientali. Sarebbero interessati anche gli organi amministrativi o i soggetti responsabili di esprimere pareri o approvazioni su progetti che incidono sulla pianificazione territoriale e sui siti del patrimonio culturale.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Le misure riguardano il Requirement 2, ossia l'introduzione di una nuova categoria di trasmissione digitale e non filare per i progetti di interesse comune. Tale categoria mira a fornire migliori incentivi per l'utilizzo delle tecnologie di potenziamento della rete e delle tecnologie digitali da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, al fine di aumentare l'efficienza dell'utilizzo della rete e incrementare la capacità di trasmissione transfrontaliera. Tale investimento, qualora gli venisse riconosciuto lo status di progetto di interesse comune, beneficerebbe di un'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e, se soddisfacesse tutte le condizioni necessarie, potrebbe beneficiare di un finanziamento a titolo del meccanismo per collegare l'Europa. Tali misure dovrebbero sostenere la realizzazione di piattaforme digitali all'interno delle reti di trasmissione e distribuzione dell'UE.

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).
(2)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.
(3)    Proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (COM(2025) 524 final).
(4)    Artelys, LBST, Trinomics, Finesso, A. et al., Investment needs of European energy infrastructure to enable a decarbonised economy , 2025; il fabbisogno di investimenti per le sole reti di distribuzione ammonta a 730 miliardi di EUR.
(5)     https://energy.ec.europa.eu/news/member-states-agree-new-ambition-expanding-offshore-renewable-energy-2024-12-18_it .
(6)     https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059
(7)        Conclusioni del Consiglio "Energia" del 30 maggio 2024, "Promuovere infrastrutture delle reti elettriche sostenibili", doc. 10459/24.
(8)    Consiglio dell'Unione Europea, doc. 10279/25.
(9)    Conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2025, EUCO 1/25.
(10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2025 sulle reti elettrice (2025/2006(INI)).
(11)    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia (2024/2051(INI)).
(12)    ACER, Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy,relazione di monitoraggio 2024.
(13)    ENTSO-E, TYNDP 2024, Opportunities for a more efficient European power system by 2050. Infrastructure Gaps Report, 2025.
(14)    COM(2025) 79 final.
(15)        COM(2023) 757 final.
(16)    Proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034 (COM(2025) 547 final).
(17)    Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.
(18)    Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).
(19)    Regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
(20)    Ad esempio, le esigenze dell'industria in termini di consumo energetico dovrebbero essere adeguatamente riflesse nei piani nazionali di sviluppo della rete e, per converso, la pianificazione delle infrastrutture dovrebbe essere riconosciuta nella politica industriale, considerando il fabbisogno di infrastrutture di rete e di gasdotti per idrogeno e CO2.
(21)    Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione).
(22)    Cfr. articolo 22 del regolamento TEN-E.
(23)    Commissione Europea, direzione generale dell'Energia, ECORYS, Ramboll, REKK, Shepherd e Wedderburn, Akkermans, F., Le Den, X., Heidecke, L., Jansen, L., Juárez, V., Kácsor, E., Mezősi, A., Nigohosyan, D., Nguyen, N., Rodger, S., Selei, A., Takácsné Tóth, B., Møller Thomsen, S., Til, H. v.Yagafarova, A., Support to the evaluation of Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure – Final report, Ufficio delle pubblicazioni, 2021,  https://data.europa.eu/doi/10.2833/154438 .
(24)    Il 20 % dei rispondenti non ha preso posizione al riguardo e il 35 % non ha espresso alcun parere (cfr. allegato 2 della valutazione d'impatto).
(25)    Il 18 % dei rispondenti non ha preso posizione al riguardo e il 31 % si è detto incerto (cfr. allegato 2 della valutazione d'impatto).
(26)    Il 25 % dei rispondenti non ha preso posizione al riguardo e il 32 % si è detto incerto (cfr. allegato 2 della valutazione d'impatto).
(27)    Il 18 % dei rispondenti non ha preso posizione al riguardo e il 32 % si è detto incerto (cfr. allegato 2 della valutazione d'impatto).
(28)    Il 14 % dei rispondenti non ha preso posizione al riguardo e il 27 % si è detto incerto (cfr. allegato 2 della valutazione d'impatto).
(29)    ENTSO-E, TYNDP 2024, Infrastructure Gaps Report.
(30)    GU C, , ELI: .
(31)    GU C, , ELI: .
(32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).
(33)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).
(34)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
(35)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ).
(36)    Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj ).
(37)    Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
(38)    COM(2025) 524 final del 2 luglio 2025.
(39)    ACER, Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system, relazione di monitoraggio 2024.
(40)    ENTSO-E, TYNDP 2024, Opportunities for a more efficient European power system by 2050. Infrastructure Gaps Report, 2025.
(41)    M. Draghi, The future of European competitiveness, 2025.
(42)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).
(43)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).
(44)    Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj ).
(45)    Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj ).
(46)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj ).
(47)    Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/941/oj ).
(48)    Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj ).
(49)    Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj ).
(50)    Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj ).
(51)    Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ).
(52)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj ).
(53)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj ).
(54)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj ).
(55)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj ).
(56)    Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj ).
(57)    GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(58)    GU C 104 del 24.4.1992, pag. 7.
(59)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 ottobre 2023, "Realizzare le ambizioni dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore" (COM(2023) 668 final).
(60)    Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj ).
(61)    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1294/oj ).
(62)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(63)    Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj).
(64)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj ).
(65)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(66)    [Riferimento al regolamento sullo snellimento delle valutazioni ambientali].
(67)    Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/714/oj ).
(68)    Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/347/oj).
(69)    Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1316/oj ).
(70)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(71)    Sebbene la presente scheda finanziaria e digitale legislativa copra solo il QFP 2021-2027, si prevede che la proposta avrà un impatto finanziario oltre il 2027.
(72)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(73)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(74)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(75)    Gli importi per il periodo successivo al 2027 sono indicativi e non pregiudicano l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP.
(76)    Una parte degli stanziamenti operativi previsti dal meccanismo per collegare l'Europa sarà destinata a un accordo amministrativo con il JRC per i 9 ETP (AC) come indicato nella sezione 1.5.1.
(77)    Stime basate sui costi medi del personale applicabili a partire dal 2026 e corrispondenti a quattro funzionari della categoria pertinente da riassegnare all'interno del JRC.
(78)    Tali spese amministrative saranno mantenute nel prossimo QFP.
(79)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(80)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(81)    Poiché gli ETP aggiuntivi copriranno nuovi compiti assegnati alla Commissione, attualmente non vi sono ETP già assegnati alla gestione dell'azione o che possano essere riassegnati all'interno della DG per quanto riguarda la DG Energia.
(82)    Come già indicato, la proposta ha una durata illimitata e il fabbisogno di risorse si estenderà oltre il 2027 anche nell'ambito del QFP 2028-2034.
(83)    Importo per l'intero QFP 2028-2034
(84)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 1006 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869

{SEC(2025) 2000 final} - {SWD(2025) 2000 final} - {SWD(2025) 2001 final}


ALLEGATO I

AREE E CORRIDOI PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

(di cui all'articolo 1, paragrafo 1)

Il presente regolamento si applica alle aree e ai corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea seguenti:

1.CORRIDOI PRIORITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA

(1)Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione e porre fine all'isolamento dell'Irlanda, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti, nonché garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

(2)Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sudorientale (NSI East Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno, integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili per porre fine all'isolamento di Cipro, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti e garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Croazia, Grecia, Cipro, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

(3)Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (BEMIP energia elettrica): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per promuovere l'integrazione del mercato, integrando al contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione, e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

2.CORRIDOI PRIORITARI DELLA RETE OFFSHORE

(4)Reti offshore nei mari del Nord (NSOG): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, dell'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nel Mar Celtico, nella Manica e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

(5)Reti offshore del piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

(6)Reti offshore dell'Europa sud-occidentale (SW offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, incluso il Golfo di Cadice, e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.

(7)Reti offshore dell'Europa sudorientale (SE offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.

Stati membri interessati: Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Cipro, Romania e Slovenia.

(8)Reti offshore atlantiche: sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.

Stati membri interessati: Irlanda, Spagna, Francia e Portogallo.

3.CORRIDOI PRIORITARI PER L'IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI

(9)Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa occidentale (HI West): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti nell'Unione.

Stati membri interessati: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

(10)Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (HI East): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti nell'Unione.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

(11)Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'idrogeno (BEMIP idrogeno): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti nell'Unione.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

4.AREE TEMATICHE PRIORITARIE

(12)Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.

Stati membri interessati: tutti.

(13)Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio catturato da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente nonché dell'utilizzo del diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche stabilite nell'allegato I sono le seguenti:

(1)relativamente all'energia elettrica:

(a)linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

(b)qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore (infrastruttura energetica per l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore);

(c)impianti di stoccaggio di energia, di tipo individuale o aggregato, utilizzati per immagazzinare energia in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione e a linee di distribuzione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

(d)qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a), b) e c) per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi, comprese le attrezzature o le installazioni per la protezione, la resilienza, il monitoraggio, il controllo e la digitalizzazione a tutti i livelli di tensione e sottostazioni;

(e)qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;

(f)qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché gli elementi esistenti della rete ad alta tensione possano far funzionare i sistemi in modo sicuro ed efficiente, che costituisce un'apparecchiatura o installazione di monitoraggio, controllo e digitalizzazione;

(g)reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

(h)reti offshore per le energie rinnovabili: qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: l'interconnessione e il sistema di connessione alla rete offshore dai siti di produzione da fonti rinnovabili offshore verso due o più Stati membri e un paese terzo, compreso il prolungamento onshore di detta attrezzatura fino alla prima sottostazione del sistema di trasmissione onshore, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le varie tecnologie;

(2)relativamente all'idrogeno:

(a)le condotte per il trasporto, principalmente ad alta pressione, dell'idrogeno, ivi comprese le infrastrutture per il gas naturale riconvertite, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;

(b)impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);

(c)impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete, se del caso;

(d)qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

Gli impianti elencati alle lettere da a) a d) possono essere di nuova costruzione o riconvertiti all'idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi;

(3)relativamente agli impianti per elettrolizzatori:

(a)elettrolizzatori:

i) che hanno una capacità minima di 500 MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e

ii) la cui produzione è considerata idrogeno a basse emissioni di carbonio in linea con la direttiva (UE) 2024/1788 nel caso dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio o dei combustibili rinnovabili di origine non biologica in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e

iii) che hanno una funzione attinente alla rete, per quanto riguarda le reti di energia elettrica e di idrogeno, in particolare in vista della flessibilità e dell'efficienza generali del sistema di entrambe le reti;

(b)relative attrezzature, comprese le condotte di collegamento alla rete;

(4)relativamente al diossido di carbonio:

(a)condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

(b)impianti fissi per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modi di trasporto dedicati, tra cui navi, chiatte, camion e treni;

(c)fatto salvo l'eventuale divieto di stoccaggio geologico di diossido di carbonio in uno Stato membro, gli impianti di superficie e di iniezione associati all'infrastruttura all'interno di una formazione geologica che è usata, a norma della direttiva 2009/31/CE, per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, laddove non comportino l'uso di diossido di carbonio per il recupero assistito di idrocarburi e siano necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio;

(d)qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI

1.NORME PER I GRUPPI

(1)Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolazione, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei TSO, nonché della Commissione, dell'Agenzia, dell'ente EU DSO e della ENTSO-E o della ENNOH.

Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto dalla Commissione e da rappresentanti degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell'allegato I.

(2)A seconda del numero di progetti candidati all'elenco dell'Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi tramite il gruppo TEN-E o riguardanti unicamente determinate regioni. Tali questioni possono includere per esempio i problemi legati alla coerenza interregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

(3)Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente agli articoli 31 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789, all'articolo 80 della direttiva (UE) 2024/1788, all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e di altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

(4)Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica pertinenti indicati nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune o i progetti di interesse reciproco nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolazione, della società civile e dei TSO di paesi terzi.

(5)Per i corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I, sezione 2, ciascun gruppo invita, se del caso, rappresentanti degli Stati membri senza sbocco sul mare, delle autorità competenti, delle autorità nazionali di regolazione e dei TSO.

(6)Ciascun gruppo invita alle riunioni le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, inclusi i rappresentanti di paesi terzi e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi, inclusi i produttori, i DSO, i fornitori, i consumatori, le popolazioni locali e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente con sede nell'Unione e i rappresentanti delle popolazioni locali invitandoli a condividere le loro competenze specifiche. Ciascun gruppo organizza udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

(7)Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione.

(8)La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

(9)La partecipazione delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2019/942, dagli articoli 77, 78 e 79 della direttiva (UE) 2024/1788 e dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE) 2019/944.

2.PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

(1)I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto figurante nell'elenco dell'Unione che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto figurante nell'elenco dell'Unione comprensiva di:

(a)una valutazione del o dei loro progetti riguardo al loro contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I;

(b)un'indicazione della pertinente categoria del progetto di cui all'allegato II;

(c)un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4;

(d)per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi costi-benefici, coerente con le metodologie elaborate a norma dell'articolo 14, e che, per le categorie delle infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), all'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), e agli elettrolizzatori di cui all'allegato II, punto 3), sia stata effettuata dall'ENTSO-E o dall'ENNOH, a seconda dei casi, nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

(e)le informazioni relative ai loro titolari beneficiari finali e alla loro struttura proprietaria interna, che devono essere trattate come riservate dalla Commissione e dai membri dell'organo decisionale di alto livello su richiesta debitamente motivata dei promotori del progetto, in caso di segreti aziendali/informazioni commerciali;

(f)per i progetti di interesse reciproco, gli accordi non vincolanti tra i paesi direttamente interessati specifici per progetto o le lettere di sostegno dei rispettivi governi che esprimono il loro sostegno esplicito al progetto e, per il paese terzo, che confermano il loro impegno esplicito a rispettare un calendario di attuazione accelerata analogo e altre misure di sostegno strategico e normativo applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), e, per le categorie di infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica di cui al punto 1), lettera a), d) o h), uno studio preliminare sulla sicurezza e la stabilità della rete condotto dai gestori dei sistemi di trasmissione che confermi che il progetto può essere pienamente integrato nelle reti elettriche dei paesi interessati;

(g)qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

(2)I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

(3)I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), del presente regolamento, a seconda dei casi, sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'energia elettrica a livello dell'Unione, elaborato dalla ENTSO-E a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere b) e h), del presente regolamento, devono essere in linea con lo sviluppo della rete offshore integrata e i potenziamenti della rete di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e sono coerenti con essi.

(4)I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco proposti per l'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti 2) e 3), del presente regolamento rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, elaborato dall'ENNOH a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789.

(5)Entro il 30 giugno 2027 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E e l'ENNOH emanano orientamenti aggiornati per l'inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura. Per tutti i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione in vigore all'epoca, gli orientamenti definiscono una procedura semplificata di inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, tenendo conto della documentazione e dei dati già presentati nel corso della precedente procedura di definizione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, a condizione che la documentazione e i dati già presentati siano tuttora validi.

L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano la Commissione e l'Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per l'inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione e tengono debitamente conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall'Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti definitivi.

(6)L'ENTSO-E e l'ENNOH forniscono informazioni al gruppo TEN-E sul modo in cui hanno applicato gli orientamenti per valutare l'inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

(7)I progetti proposti riguardanti il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

(8)Per i progetti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione e l'Agenzia, tenendo conto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 80 della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, verificano l'applicazione coerente dei criteri e della metodologia di analisi costibenefici specifica per progetto a norma dell'articolo 14 del presente regolamento e valutano la rilevanza transfrontaliera dei progetti nonché i progressi compiuti per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, tenendo conto delle relazioni presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento. Esse presentano la loro valutazione al gruppo. La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4 del presente regolamento e all'allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.

(9)Per tutti i progetti non contemplati al punto 8) del presente allegato, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo. Per i progetti che richiedono lo status di progetto di interesse reciproco, i rappresentanti dei paesi terzi e le autorità di regolazione sono invitati alla presentazione della valutazione.

(10)I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative per esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio.

(11)Il gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto riguardante il suo territorio.

(12)Il gruppo valuta se il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" sia applicato per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti candidati. Il gruppo valuta, in particolare, soluzioni quali soluzioni non filari, gestione della domanda, flessibilità non fossile, soluzioni basate su accordi di mercato, attuazione di soluzioni digitali e ristrutturazione di edifici come soluzioni prioritarie se giudicate più efficienti in termini di costi in una prospettiva a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante dell'offerta.

(13)Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti sulla base di una valutazione trasparente dei progetti e utilizzando i criteri di cui all'articolo 4, tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione.

(14)Al più tardi due mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco definitivo di progetti proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia, e della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 9) per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione, nonché del parere della Commissione volto a garantire un numero totale di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10).

(15)Laddove, sulla base dei progetti di elenchi, il numero complessivo di proposte di progetto che figurerebbero nell'elenco dell'Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione consiglia ai singoli gruppi interessati di non includere nell'elenco i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI

(1)Un progetto di interesse comune con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di uno Stato membro e soddisfa le condizioni seguenti:

(a)per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto (1), lettere a), b), d) ed f), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 200 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

(b)per i progetti di attrezzature o installazioni che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera e), i progetti devono essere realizzati su elementi critici della rete esistenti, quali definiti all'articolo 2, punto 69), del regolamento (UE) 2019/943, essere inclusi tra le misure definite nei piani di preparazione ai rischi istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento sulla preparazione ai rischi per affrontare i rischi connessi alla sicurezza energetica e aumentare la sicurezza energetica in almeno un altro Stato membro;

(c)per i progetti di stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera c), il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;

(d)per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

(e)per il trasporto dell'idrogeno, il progetto aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell'idrogeno esistente a un confine tra due Stati membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti o, per i progetti che riducono l'isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;

(f)per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;

(g)per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno 500 MW di capacità installata fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato e apportano benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;

(h)per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia elettrica alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto è sviluppato nelle zone con una scarsa penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore e dimostra di avere un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

(i)per i progetti relativi al diossido di carbonio, il progetto è utilizzato per trasportare e, se del caso, stoccare diossido di carbonio di origine antropica proveniente da almeno due Stati membri.

(2)Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero soddisfa le seguenti condizioni:

(a)per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d) e h), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

(b)per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), lettera a), il progetto relativo all'idrogeno aumenta il trasporto di idrogeno attraverso la frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e dimostra di apportare benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

(c)per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 4), il progetto può essere utilizzato per il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio di origine antropica da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo.

(3)Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

(a)la trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, in particolare:

i)per la trasmissione di energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), d), f) e h), confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in MW) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato secondo i piani d'azione nazionali per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2018/1999;

ii)per lo stoccaggio di energia di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V;

(b)l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in particolare:

i)calcolando, per i progetti transfrontalieri, compresi i progetti di reinvestimento, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in MW), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione, e per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e un paese terzo oppure all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;

ii)valutando l'impatto, per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito;

(c)la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro impatto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se del caso viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.

(4)Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

(a)il livello di sostenibilità, misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l'energia da fonti rinnovabili variabili;

(b)la sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il livello di perdite nelle reti di distribuzione, di trasmissione o entrambe, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo impatto sulle prestazioni della rete e sulla durata e la frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima;

(c)l'integrazione del mercato, misurata valutando l'adozione di soluzioni innovative nella gestione, la riduzione dell'isolamento energetico e l'interconnessione del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e l'agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

(d)sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, misurate valutando l'approccio innovativo alla flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all'efficiente operabilità tra TSO e DSO, la capacità di includere la modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l'uso efficiente in termini di costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le prestazioni di qualità della tensione.

(5)Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

(a)sicurezza dell'approvvigionamento, misurata in base alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica; alla disponibilità di componenti della rete e al suo impatto sulle prestazioni della rete; alla durata e alla frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima;

(b)sicurezza della rete, misurata valutando la capacità di prevenire incidenti significativi attraverso misure fisiche e di cibersicurezza;

(6)Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

(a)sostenibilità, misurata come il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse applicazioni finali in settori in cui è difficile abbattere le emissioni, come l'industria o i trasporti; alla flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o all'integrazione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio al fine di considerare le esigenze del mercato e promuovere l'idrogeno rinnovabile;

(b)integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;

(c)sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di resilienza, diversità e flessibilità dell'approvvigionamento di idrogeno;

(d)concorrenza, misurata valutando il contributo del progetto alla diversificazione dell'offerta, compresa l'agevolazione dell'accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.

(7)Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

(a)sostenibilità, misurata valutando la quota di idrogeno, o idrogeno rinnovabile, o idrogeno a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, che soddisfa i criteri di cui all'allegato II, punto 3), lettera a), punto ii), integrata nella rete o stimando, quantificandola, la diffusione dei carburanti sintetici di questa origine e la corrispondente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

(b)sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all'efficienza del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell'evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(c)realizzazione di servizi di flessibilità quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio attraverso l'agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente tramite la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l'industria.

(8)Per quanto riguarda le infrastrutture per il diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

(a)sostenibilità, misurata valutando le riduzioni totali previste dei gas a effetto serra durante il ciclo di vita del progetto e l'assenza di soluzioni tecnologiche alternative quali, ma non solo, l'efficienza energetica, l'elettrificazione che integra le fonti rinnovabili, per conseguire lo stesso livello di riduzione dei gas a effetto serra della quantità di diossido di carbonio da catturare negli impianti industriali connessi a un costo comparabile entro un termine comparabile, tenendo conto delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'energia necessaria per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del diossido di carbonio, a seconda dei casi, tenendo conto dell'infrastruttura, compresi, se del caso, altri potenziali usi futuri;

(b)la resilienza e la sicurezza misurate valutando la sicurezza delle infrastrutture;

(c)mitigazione degli oneri e dei rischi ambientali attraverso la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.

ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

Le metodologie di analisi dei costi-benefici elaborate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH sono coerenti tra loro, pur tenendo conto delle specificità settoriali. Le metodologie per un'analisi armonizzata e trasparente dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono uniformi per tutte le categorie di infrastrutture, a meno che non siano giustificate divergenze specifiche. Le metodologie riguardano i costi in senso lato, comprese le esternalità, in considerazione degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e soddisfano i principi seguenti:

(1)l'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri nei quali il progetto ha un impatto significativo. A tal fine, l'ENTSO-E e l'ENNOH cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi interessati. Nel caso di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), l'ENTSO-E e l'ENNOH cooperano con il promotore del progetto, anche quando quest'ultimo non è un gestore del sistema;

(2)ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, ove pertinente, inclusi i costi relativi alla produzione e ai gas a effetto serra nonché l'evoluzione prevista della domanda e dell'offerta, anche per quanto concerne le fonti di energia rinnovabili, compresa la rispettiva flessibilità, e la disponibilità a livello di stoccaggio, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi, agli effetti climatici e ad altri parametri pertinenti;

(3)stabiliscono l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisettoriali di input, determinando l'impatto in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto e comprendono le pertinenti interdipendenze con altri progetti;

(4)forniscono orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato dell'energia necessaria per l'analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa dei vantaggi economici (comprese l'integrazione del mercato, la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza, nonché l'uscita dall'isolamento energetico), degli effetti sociali e ambientali e di quelli climatici, compresi gli effetti intersettoriali. La metodologia è pienamente trasparente e include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici e dei costi;

(5)includono una spiegazione del modo in cui il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" è attuato in tutte le fasi dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

(6)spiegano che lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili non saranno ostacolati dal progetto;

(7)assicurano l'individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto positivo netto (beneficiari), degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto negativo netto e dei sostenitori dei costi, che potrebbero essere Stati membri diversi da quelli sul cui territorio è costruita l'infrastruttura;

(8)come minimo, prendono in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione, come pure i costi imputabili al relativo sistema, durante l'intero ciclo di vita tecnico del progetto, per esempio i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, compresi i costi esterni. Le metodologie forniscono indicazioni sui tassi di attualizzazione, la durata tecnica e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici. Includono inoltre una metodologia obbligatoria per il calcolo del rapporto ricavi-costi e del valore attuale netto, nonché una differenziazione dei ricavi in base al livello di affidabilità dei loro metodi di stima. Sono altresì presi in considerazione i metodi per calcolare gli effetti climatici e ambientali dei progetti e il loro contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di energia, quali la penetrazione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e gli obiettivi di interconnessione;

(9)assicurano che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra e che la valutazione sia solida e coerente rispetto alle altre politiche dell'Unione, al fine di consentire il confronto con altre soluzioni che non richiedono nuove infrastrutture.

ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

(1)Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, contiene almeno:

(a)precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;

(b)l'elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;

(c)i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità interessate e dei principali portatori di interessi coinvolti;

(d)il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e una sintesi del processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;

(e)informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;

(f)le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;

(g)le modalità con cui l'autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, per esempio indicando le modifiche apportate all'ubicazione e alla concezione del progetto o indicando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi in considerazione;

(h)nella misura del possibile, le traduzioni del suo contenuto in inglese e in tutte le lingue degli Stati membri confinanti da realizzarsi di concerto con i pertinenti Stati membri limitrofi.

(2)Il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 8, specifica almeno quanto segue:

(a)le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;

(b)le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;

(c)le singole fasi della procedura e la relativa durata;

(d)le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

(e)le risorse pianificate dalle autorità e l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.

(3)Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale, per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i principi seguenti:

(a)i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, in modo inclusivo, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

(b)le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

(c)le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine;

(d)i promotori del progetto provvedono affinché le consultazioni si svolgano in un periodo che consenta una partecipazione pubblica aperta e inclusiva.

(4)Il concetto di "partecipazione" del pubblico comprende almeno le informazioni su:

(a)i portatori di interessi coinvolti e interpellati;

(b)le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

(c)la tempistica;

(d)le risorse umane destinate ai diversi compiti.

(5)Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori di interessi devono almeno:

(a)pubblicare, in formato elettronico e, se opportuno, cartaceo, un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei tipi e delle caratteristiche del potenziale impatto, anche transfrontaliero, e delle eventuali misure di mitigazione. Tale opuscolo informativo sarà pubblicato prima dell'avvio della consultazione ed elencherà gli indirizzi web del sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1) del presente allegato;

(b)pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in uno o, se del caso, due organi di informazione locali;

(c)invitare in forma scritta o elettronica i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

(6)Il sito web del progetto di cui all'articolo 9, paragrafo 7, pubblica almeno le informazioni seguenti:

(a)la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l'ultima volta;

(b)le traduzioni del suo contenuto in inglese e in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all'allegato IV, al punto 1);

(c)l'opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;

(d)una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull'attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;

(e)il piano di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;

(f)i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per il progetto;

(g)la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;

(h)le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;

(i)le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

ALLEGATO VII

RELAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI

La metodologia quadro elaborata dall'ACER per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte dell'ENTSO-E e dell'ENNOH garantisce che le relative relazioni di cui all'articolo 12 siano conformi ai seguenti principi:

(1)sono basate sullo scenario principale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e integrate da un'ulteriore valutazione, se del caso, utilizzando le sensibilità di detto scenario;

(2)seguono un approccio intersettoriale e integrato che tiene conto delle interconnessioni tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, nonché, se del caso, dei settori del teleriscaldamento e del CO2;

(3)garantiscono che le esigenze siano individuate analizzando il contributo congiunto più efficiente delle soluzioni delle reti dell'energia elettrica e dell'idrogeno, comprese le soluzioni non filari, la flessibilità non fossile o altre alternative all'espansione del sistema, al fine di conseguire la rete energetica ottimale per realizzare i traguardi e gli obiettivi in materia di energia e clima. La rete energetica ottimale dovrebbe inoltre garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e portare a una integrazione del mercato e competitività dell'industria europea maggiori, aumentando la convergenza dei prezzi tra i rispettivi mercati e le rispettive zone di offerta e aumentando i livelli di interconnettività elettrica;

(4)esaminano l'orizzonte temporale a medio (10-15 anni) e a lungo termine (20-30 anni) sulla base di una rete di partenza realistica per ciascun orizzonte temporale, individuando le esigenze alle frontiere degli Stati membri e a livello nazionale se di rilevanza transfrontaliera, tenendo conto anche degli sviluppi infrastrutturali nei paesi terzi in linea con le priorità politiche dell'UE;

(5)riflettono la prospettiva europea individuando in primo luogo le esigenze transfrontaliere che portano all'identificazione di eventuali esigenze di rafforzamento delle infrastrutture a livello nazionale;

(6)forniscono un livello sufficiente di dettaglio e granularità per tenere adeguatamente conto dei vincoli di rete attuali e futuri e consentire la successiva individuazione delle esigenze infrastrutturali a livello regionale e nazionale. Forniscono inoltre informazioni chiare sugli investimenti necessari per colmare le lacune infrastrutturali e sui benefici cumulativi di tali investimenti per il sistema energetico;

(7)nel settore dell'energia elettrica, prendono in considerazione le soluzioni infrastrutturali e non filari, tenendo debitamente conto del potenziale e dell'uso della flessibilità non fossile, compreso lo stoccaggio, che consentirebbero l'ottimizzazione del sistema. L'abbinamento delle esigenze con i progetti presentati per l'inclusione nello sviluppo decennale della rete a livello dell'Unione è accompagnato da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, della flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema;

(8)sono il risultato di un processo trasparente, basato su strumenti e dati solidi, che richiede ipotesi di costo aggiornate e verificate. In tale contesto, utilizzano criteri chiari e quantificabili per l'istituzione della rete di partenza. Il coinvolgimento dei principali portatori di interessi si articola in contributi e nella convalida dei risultati attraverso il processo di consultazione strutturato in modo da consentire l'inserimento di osservazioni;

(9)forniscono risultati specifici e quantificati che consentono di misurare l'entità delle potenziali lacune infrastrutturali in luoghi specifici, con riferimento sia alle infrastrutture non filari che a quelle nuove. A tal fine, le esigenze individuate dovrebbero indicare ai partecipanti al mercato le principali lacune nelle infrastrutture di trasmissione transfrontaliere, comprese le infrastrutture interne con un impatto transfrontaliero significativo, che devono essere affrontate nei prossimi dieci  vent'anni.

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