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Document 52025PC0981

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizione e la riduzione degli oneri amministrativi

COM/2025/981 final

Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 981 final

2025/0397(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizione e la riduzione degli oneri amministrativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La normativa dell'Unione dovrebbe conseguire i suoi obiettivi strategici in modo efficiente, efficace e trasparente. La relazione sul futuro della competitività europea ha evidenziato che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare sarà fondamentale per garantire la prosperità economica, la resilienza e la competitività a lungo termine dell'UE3. Con la bussola per la competitività dell'UE, la Commissione ha presentato la sua strategia per i prossimi cinque anni intesa a sfruttare appieno il potenziale di tale transizione4. Da allora la Commissione ha inoltre rafforzato gli obiettivi di riduzione dei costi amministrativi per le imprese (insieme alle autorità pubbliche) e le piccole e medie imprese, rispettivamente del 25 % e del 35 % 1 .

Oggi esiste un corpus solido di diritto ambientale dell'Unione. La Commissione adempie con serietà al proprio dovere di gestire efficacemente tali norme e investe massicciamente nel riesame della loro applicazione 2 per garantire che producano i risultati attesi e che le criticità siano affrontate quanto prima. Si è inoltre impegnata a sottoporre a "prove di stress" tutte le norme dell'UE nel corso del mandato attuale. Il contenuto della presente proposta (e di altre figuranti nel pacchetto "omnibus") rappresenta il risultato iniziale delle prove di stress in corso da parte della Commissione nel settore ambientale 3 , basate su un ampio dialogo con i portatori di interessi attraverso riunioni a livello politico, tavole rotonde, dialoghi sull'attuazione, inviti a presentare contributi e contributi ricevuti dai portatori di interessi, tra cui la società civile, le imprese e le associazioni di imprese, i gruppi di riflessione e le autorità pubbliche. Il pacchetto omnibus interessa la legislazione relativa all'economia circolare, al funzionamento degli impianti industriali, alla gestione dei dati geospaziali e al rilascio delle autorizzazioni ambientali.

La suddetta legislazione è fondamentale per concretizzare l'impegno dell'Unione a favore di una transizione verde e digitale equa e, in particolare, del passaggio a un'economia circolare. È importante che questa legislazione sia efficace, mobiliti le risorse dell'Unione come il mercato unico e non cagioni costi superflui per le imprese, le autorità pubbliche e i cittadini.

La presente proposta di regolamento è finalizzata a operare revisioni mirate degli atti seguenti:

regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie 4 ;

regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 5 .

La presente proposta prevede modifiche limitate e mirate dei suddetti regolamenti nel settore dell'ambiente. Altre possibili modifiche di tali regolamenti esulano completamente dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La loro necessità può essere valutata, se del caso, nel contesto delle ulteriori prove di stress della normativa ambientale dell'UE annunciate nella [comunicazione introduttiva] e nel programma di lavoro della Commissione per il 2026. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con i colegislatori al fine di garantire che l'iter legislativo della presente proposta ne preservi integralmente l'oggetto essenziale senza distorsioni.

Regolamento sulle batterie

Modifica della definizione di produttore per quanto concerne i contratti a distanza

Per quanto riguarda i produttori non stabiliti nello Stato membro in cui vendono batterie, attualmente il regolamento (UE) 2023/1542 interessa solo quelli che utilizzano contratti a distanza. È necessario garantire che tutti gli operatori, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, rientrino nella definizione di produttore contenuta in detto regolamento. La proposta chiarisce pertanto che si qualifica come produttore qualsiasi fabbricante, importatore o distributore oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza, vende batterie in uno Stato membro ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Aggiunta di una definizione per le sostanze estremamente preoccupanti

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1542 prevede attualmente che le batterie siano provviste di un'etichetta che indichi la presenza di sostanze pericolose. Posto che il considerando corrispondente specifica che le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante informazioni sulla quantità di sostanze pericolose presenti, non è tuttavia chiara la definizione di tali sostanze ai fini dell'etichettatura. La proposta precisa dunque più nel dettaglio le tipologie di sostanze che devono figurare sull'etichetta aggiungendo un riferimento alle sostanze estremamente preoccupanti individuate conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Esclusione dei pacchi batterie dagli obblighi di rimovibilità e sostituibilità

Attualmente il regolamento (UE) 2023/1542 impone che le batterie per mezzi di trasporto leggeri siano rimovibili e sostituibili a livello di elemento. Ciò può creare problemi di sicurezza imprevisti connessi alla sostituzione di elementi difettosi in condizioni non adeguate. Pertanto, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra sicurezza e riparabilità, i pacchi batterie per mezzi di trasporto leggeri dovrebbero essere rimovibili e sostituibili da professionisti indipendenti a livello di modulo anziché di elemento.

Razionalizzazione delle comunicazioni evitando ridondanze

La Commissione è tenuta a riesaminare la qualità delle informazioni relative alla gestione dei rifiuti di batterie che gli Stati membri comunicano ogni anno e a elaborare una relazione al riguardo ogni quattro anni. Inoltre dovrebbe valutare l'organizzazione della raccolta dei dati, nonché l'accuratezza e l'affidabilità degli stessi, con la possibilità di formulare raccomandazioni di miglioramento. L'obbligo per la Commissione di esaminare i dati comunicati dagli Stati membri e di pubblicare una relazione in merito dovrebbe essere soppresso al fine di consentire un processo di esame dei dati più adattabile. La Commissione dovrebbe poter valutare i dati secondo necessità e determinare se è opportuno pubblicare una relazione su base discrezionale, tenendo conto della sensibilità e della riservatezza dei dati e dell'allineamento ai calendari di valutazione e riesame.

Portale sulle emissioni industriali

I gestori soggetti al regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali sono tenuti a comunicare alle autorità competenti i dati relativi all'uso dell'acqua, dell'energia e delle materie prime pertinenti. L'articolo 6, paragrafo 9, consente agli Stati membri di comunicare essi stessi i dati relativi alle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo per conto dei gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura.

Alcuni Stati membri e portatori di interessi hanno messo in dubbio la fattibilità per tali gestori di adempiere all'obbligo di riferire in merito all'uso di acqua, energia e materie prime pertinenti, e hanno sollevato riserve sull'onere associato. In risposta, la Commissione propone di esentarli da tale obbligo.

La Commissione suggerisce inoltre di consentire agli Stati membri di esonerare i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura dalla comunicazione dei trasferimenti fuori sito di rifiuti, dei trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue, del volume di produzione e del numero di ore operative, a condizione che gli Stati membri possano raccogliere queste informazioni con altri mezzi. Se la condizione sarà soddisfatta, gli Stati membri saranno autorizzati a comunicare altre informazioni – oltre a quelle relative alle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo – per conto dei singoli gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura.

Tale modifica avrebbe un impatto ambientale trascurabile e comporterebbe una riduzione dell'onere per i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura, facendo maggiore affidamento sull'azione degli Stati membri per la raccolta di informazioni pertinenti e per il miglioramento del processo di comunicazione.

I risparmi sui costi associati alla misura riguarderebbero gli agricoltori e i gestori del settore dell'acquacoltura, che vedrebbero una riduzione degli obblighi di comunicazione. Alcuni dei dati sarebbero forniti dagli Stati membri, che otterranno tali informazioni attraverso le analisi agricole standard da essi effettuate.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta rientra in un pacchetto di misure volte principalmente a ridurre la burocrazia per gli operatori economici ed è pienamente coerente con le politiche della Commissione per legiferare meglio e con l'obiettivo della bussola per la competitività di promuovere una maggiore competitività e resilienza economica nell'Unione. La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà sul conseguimento degli obiettivi nel settore di intervento interessato né sulla logica degli atti legislativi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 114 e l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Ciò riflette le basi giuridiche sottostanti dei regolamenti che la proposta intende rivedere. Le basi giuridiche del regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per quanto riguarda i suoi articoli da 54 a 76, sono l'articolo 114 e l'articolo 192, paragrafo 1. La base giuridica del regolamento (UE) 2024/1244 ("regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali") è l'articolo 192, paragrafo 1.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il regolamento sulle batterie è stato adottato considerando la domanda prevista di batterie nei prossimi anni, il loro ruolo strategico nella transizione globale verso economie decarbonizzate e la necessità di creare un mercato interno funzionante ed evitare distorsioni del mercato. Date queste premesse, il regolamento sulle batterie stabilisce norme comuni sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni riguardo alle batterie destinate agli utilizzatori finali e agli operatori economici. Per tali ragioni, la revisione del regolamento è giustificata per motivi di sussidiarietà.

Regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali: l'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione di Aarhus, la quale riconosce che un rafforzamento dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali e la diffusione di tali informazioni contribuiscono a promuovere la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, a agevolare una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, infine, a migliorare l'ambiente. L'Unione è inoltre parte del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Si può affermare che fosse giustificata l'azione a livello dell'Unione per istituire un portale per la comunicazione delle emissioni industriali e chiaramente per eventuali revisioni successive. Inoltre con ogni probabilità un approccio coerente in tutti gli Stati membri determinerà una maggiore efficienza dei processi di comunicazione e una maggiore equità per tutti gli operatori, ovunque essi siano stabiliti nell'Unione.

Proporzionalità

Nel caso della legislazione in materia di economia circolare, la proposta introdurrebbe mezzi alternativi per conseguire l'obiettivo strategico di garantire che i rifiuti di prodotti siano gestiti in modo adeguato al termine della loro vita utile.

La scelta di promuovere la comunicazione nazionale delle emissioni e dell'uso delle risorse da parte dei gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura è proporzionata, in quanto intende sfruttare i processi già previsti dalla normativa e ridurre quindi al minimo le modifiche.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento più idoneo dal momento che gli atti che la proposta intende modificare sono anch'essi regolamenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il legislatore ha recentemente adottato revisioni del regolamento sulle batterie e di quello sul portale delle emissioni industriali, sulla base di proposte della Commissione corroborate da valutazioni d'impatto. In questa fase non può essere effettuata una valutazione in quanto il tempo trascorso e l'esperienza pratica acquisita sono insufficienti.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha avviato un'ampia consultazione che ha visto coinvolti i portatori di interessi, la società civile, le autorità pubbliche e le imprese, gli Stati membri e i deputati al Parlamento europeo, anche attraverso i dialoghi sull'attuazione, le tavole rotonde dei portatori di interessi e svariate riunioni3. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta fornisce maggiori informazioni sulle varie attività di consultazione intraprese a sostegno della preparazione della proposta.

Le principali sono sintetizzate di seguito.

Per preparare la presente proposta omnibus sono state svolte le attività di consultazione seguenti:

webinar online sulla comunicazione di informazioni ambientali (condotto da un consulente) il 13 febbraio 2025 e sondaggio online rivolto ai partecipanti al webinar che avevano accettato di essere contattati;

invito a presentare contributi 6 per l'omnibus ambientale, aperto dal 22 luglio 2025 al 10 settembre 2025;

tavola rotonda ad alto livello sulla semplificazione delle normative ambientali il 2 ottobre 2025.

Le consultazioni generali sulla semplificazione delle normative ambientali hanno richiamato molta attenzione, anche da parte del grande pubblico.

Al seminario online del 13 febbraio 2025 si sono iscritti in più di 500 e hanno partecipato attivamente oltre 300 persone 7 . La consultazione mirata di follow-up ha ricevuto oltre 500 contributi, molti dei quali di natura specifica. Molte delle semplificazioni proposte nel pacchetto omnibus trovano riscontro anche nei contributi ricevuti.

L'invito a presentare contributi sulla semplificazione ambientale ha suscitato il maggior interesse. La Commissione ha pubblicato sul portale "Di' la tua" un invito a presentare contributi sul pacchetto di semplificazione ambientale dal titolo " Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali " cui è stato possibile rispondere tra il 22 luglio 2025 e il 10 settembre 2025. Tutti i riscontri sono pubblicati sul portale "Di' la tua".

All'invito a presentare contributi sono giunte 190 998 risposte, di cui 189 751 (99,3 %) da cittadini. 1 247 contributi (0,7 %) provenivano invece da organizzazioni, tra cui imprese e associazioni di imprese, organizzazioni non governative (ambientaliste e di altro tipo), autorità pubbliche e dal mondo accademico. Ai contributi sono stati acclusi 622 allegati, principalmente documenti di sintesi, che spesso contenevano suggerimenti specifici.

Dal punto di vista delle imprese, vi è sostegno a favore di una normativa meno onerosa che lasci loro la flessibilità di cui hanno bisogno per perseguire sia la crescita che la produzione sostenibile. Alcuni obblighi amministrativi sono percepiti come eccessivamente prescrittivi e privi di valore aggiunto.

La società civile è a favore di una semplificazione che faciliti la tutela dell'ambiente e delle norme sociali e che prevenga la deregolamentazione, ad esempio eliminando le ridondanze ed evitando norme eccessivamente dettagliate. Si teme tuttavia che gli sforzi volti a semplificare la normativa possano compromettere la tutela dell'ambiente. I cittadini hanno esortato l'UE a concentrarsi sull'applicazione delle norme vigenti anziché su nuove semplificazioni.

È utile osservare che la Commissione ha condotto consultazioni e preparato una valutazione d'impatto a sostegno della revisione mirata del regolamento concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche, che dovrebbe contenere una componente di semplificazione sostanziale. Inoltre la Commissione sta lavorando a una valutazione d'impatto per preparare l'atto legislativo sull'economia circolare nel 2026. Tale valutazione attingerà alle attività di consultazione in corso, che riguarderanno anche la semplificazione della legislazione vigente (sui rifiuti e sull'economia circolare).

Assunzione e uso di perizie

Come già indicato, la Commissione ha assunto un prestatore esterno di servizi perché fornisse consulenza in relazione alla presente proposta. In particolare, il contraente sta esaminando il corpus noto di diritto ambientale per individuare gli obblighi di comunicazione e altri obblighi amministrativi, unitamente alle possibilità di semplificazione. Ha anche fornito assistenza nel quantificare le riduzioni dei costi determinate dalle possibili misure di semplificazione delle disposizioni oggetto del pacchetto omnibus. Tutte le informazioni fornite dal contraente saranno pubblicate.

Valutazione d'impatto

Non è stata elaborata una valutazione d'impatto principalmente perché le modifiche proposte sono altamente specifiche e le opzioni disponibili per risolvere le problematiche individuate sono limitate. La presente proposta è tuttavia accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che ne motiva i vari elementi e ove possibile presenta informazioni quantitative sugli impatti previsti, nonché i pareri e i contributi dei portatori di interessi ricevuti dalla Commissione.

È stata valutata la coerenza della presente proposta con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, punto 1), e con gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2040. La proposta è coerente con tali obiettivi e garantisce progressi in materia di adattamento.

Efficienza normativa e semplificazione

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che risponda alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta si iscrive pertanto nel quadro del programma REFIT, con cui è pienamente coerente dal momento che mira a semplificare determinate procedure amministrative e a ridurre i costi superflui a carico delle imprese.

I risparmi associati alle modifiche dei regolamenti sono stimati utilizzando la metodologia del costo standard e ammontano a 70 milioni di EUR per il portale sulle emissioni industriali, mentre nel caso del regolamento sulle batterie il vantaggio deriva dal chiarimento del testo di legge.

Diritti fondamentali

Nessun impatto negativo previsto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modifiche previste sono molto specifiche e direttamente applicabili e non richiederanno piani attuativi. Gli impatti saranno ovviamente valutati a tempo debito, in quanto la legislazione di base è valutata secondo le modalità consuete previste dalla politica della Commissione per legiferare meglio lungo l'intero ciclo di elaborazione delle politiche.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente per i regolamenti direttamente applicabili.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce le modifiche del regolamento (UE) 2023/1542.

L'articolo 2 stabilisce le modifiche del regolamento (UE) 2024/1244.

2025/0397 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizione e la riduzione degli oneri amministrativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione 10 annunciano l'obiettivo di semplificare la normativa al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo 11 .

(2)In risposta alla relazione Draghi del 2024 12 , che ravvisa negli ostacoli e negli oneri amministrativi derivanti dalla normativa una delle sfide principali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), la bussola per la competitività 13 individua una serie di attivatori trasversali per la competitività, tra cui semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità.

(3)Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" 14 , la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi dovranno collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.

(4)Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1542 15 e (UE) 2024/1244 16 del Parlamento europeo e del Consiglio, senza perdere di vista gli obiettivi strategici 17 del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile 18 .

(5)Al fine di mantenere la coerenza con gli strumenti originari e di preservare l'intento legislativo, le modifiche del regolamento (UE) 2023/1542 si basano sull'articolo 114 del trattato e le modifiche del capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542 e del regolamento (UE) 2024/1244 si basano sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato.

(6)Al fine di garantire che tutti gli operatori, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, rientrino nella definizione di produttore di cui al regolamento (UE) 2023/1542, è opportuno chiarire che un fabbricante, importatore o distributore oppure altra persona fisica o giuridica che vende batterie in uno Stato membro ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo si qualifica come produttore non solo quando vende mediante contratti a distanza.

(7)L'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1542 prevede che le batterie siano provviste di un'etichetta che indichi la presenza di sostanze pericolose. In linea con il considerando 44 di detto regolamento, è necessario precisare più nel dettaglio le tipologie di sostanze che devono figurare sull'etichetta aggiungendo un riferimento alle sostanze estremamente preoccupanti individuate conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 o al regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8)La prescrizione secondo cui i pacchi batterie e le batterie per mezzi di trasporto leggeri devono essere rimovibili e sostituibili a livello di elemento può creare problemi di sicurezza imprevisti connessi alla sostituzione di elementi di batteria difettosi in condizioni non adeguate. Pertanto, per un giusto equilibrio tra sicurezza e riparabilità, è opportuno esigere che le batterie e i pacchi batterie per mezzi di trasporto leggeri siano rimovibili e sostituibili da professionisti indipendenti a livello di modulo.

(9)Il regolamento (UE) 2023/1542 prevede per la Commissione l'obbligo di pubblicare una relazione sui risultati dell'esame delle informazioni rese disponibili dagli Stati membri. Nella pratica l'articolo 76, paragrafo 4, ha un carattere eccessivamente prescrittivo e implica la necessità di analizzare i dati sull'attuazione in un momento che non è in linea con i cicli di valutazione e in relazione solo a una parte delle informazioni. È pertanto opportuno sopprimere tale prescrizione, consentendo maggiore flessibilità nell'esame dei dati. Il processo decisionale informato è parte integrante dei processi di governance all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione continui a esaminare i dati comunicati dagli Stati membri.

(10)Al fine di semplificare gli obblighi per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla comunicazione dei dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244, mantenendo al contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura dalla comunicazione dei trasferimenti fuori sito di rifiuti, dei trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue, del volume di produzione e del numero di ore operative, a condizione che tali informazioni possano essere raccolte con altri mezzi, al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7 di tale regolamento. Inoltre, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura, essi non dovrebbero essere tenuti a riferire in merito all'uso di acqua, energia e materie prime pertinenti.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1542

Il regolamento (UE) 2023/1542 è così modificato:

(1)l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

(a)al punto 47), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo;"; b) è aggiunto il seguente punto 69): "69) "sostanza estremamente preoccupante": qualsiasi sostanza che risponde ai criteri fissati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento, oppure che risponde ai criteri fissati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e figura nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.";

(2)all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri provvede affinché tali batterie, come pure i singoli moduli della batteria inclusi nel pacco batterie, siano facilmente rimovibili e sostituibili da un professionista indipendente in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto.";

(3)all'articolo 76, paragrafo 4, la seconda, la terza e la quarta frase sono soppresse;

(4)nell'allegato VI, parte A, il punto 8 è sostituito dal seguente: 

(5)"8. le sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 69), diverse dal mercurio, dal cadmio e dal piombo, presenti nella batteria in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % peso/peso;".

(6)

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1244

All'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9.    Gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), non si applicano ai gestori delle installazioni che svolgono le attività di cui alle righe 2 e 7 dell'allegato I ("gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura").

Gli Stati membri possono decidere di quantificare essi stessi le emissioni volontarie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), per conto dei gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura. In tali casi, i paragrafi da 1 a 8 non si applicano a detti gestori per quanto riguarda tali emissioni.

Gli Stati membri possono decidere di esonerare i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura dalla comunicazione di qualsiasi voce di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c), e), f) e g), purché tali informazioni possano essere raccolte dagli Stati membri con altri mezzi al fine di ottemperare agli obblighi che incombono loro in applicazione dell'articolo 7. In tali casi, i paragrafi da 1 a 8 non si applicano a detti gestori per quanto riguarda tali voci.".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizione e la riduzione degli oneri amministrativi

1.2.Settore/settori interessati 

Ambiente

Green Deal europeo

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La presente proposta legislativa persegue gli obiettivi generali di semplificare e chiarire taluni elementi del regolamento (UE) 2023/1542 e del regolamento (UE) 2024/1244 al fine di chiarire gli obblighi del produttore e del fabbricante per quanto riguarda le batterie e ridurre gli oneri di comunicazione a carico di determinati gestori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali. Riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità associati ai requisiti tecnici e agli obblighi di comunicazione, la presente proposta intende garantire la proporzionalità del quadro, mantenendo al contempo standard elevati di protezione dell'ambiente.

1.3.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte del regolamento (UE) 2023/1542 incluse nella presente proposta sono i seguenti:

modificare la definizione di produttore per quanto concerne i contratti a distanza;

escludere i pacchi batterie dagli obblighi di rimovibilità e sostituibilità;

razionalizzare le comunicazioni da parte della Commissione evitando ridondanze.

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte del regolamento (UE) 2024/1244 incluse nella presente proposta sono i seguenti:

-    esentare i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura dall'obbligo di riferire in merito all'uso di acqua, energia e materie prime;

-    consentire agli Stati membri di esentare i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura dall'obbligo di comunicare i trasferimenti fuori sito di rifiuti, i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue, il volume di produzione e il numero di ore operative, a condizione che gli Stati membri possano raccogliere tali informazioni con altri mezzi. Se la condizione è soddisfatta, gli Stati membri sarebbero autorizzati a riferire su tali elementi per conto dei singoli gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le modifiche proposte del regolamento (UE) 2023/1542 andranno a vantaggio di un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui i produttori di batterie. Ai produttori sarà chiaro che tutti gli operatori, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, rientrano nella definizione di produttore contenuta in detto regolamento. Ciò creerà certezza del diritto in merito a quali produttori siano assoggettati alla responsabilità estesa del produttore. L'esclusione dei pacchi batterie dagli obblighi di rimovibilità e sostituibilità creerà certezza del diritto per i fabbricanti di batterie e consentirà di affrontare i problemi di sicurezza connessi alla sostituzione di elementi di batteria difettosi in condizioni non adeguate.

Si prevede che le modifiche proposte del regolamento (UE) 2024/1244 gioveranno ai gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura riducendo gli oneri di comunicazione a loro carico.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione sonderà la possibilità di organizzare scambi con gli Stati membri in diversi formati, anche utilizzando i canali esistenti.

1.4.    La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione;

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 19 ; 

 la proroga di un'azione esistente;

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/A1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il regolamento (UE) 2023/1542 contiene già una definizione di produttore. La modifica garantirà certezza del diritto in merito ai soggetti che rientrano nella definizione. L'attuale obbligo di rimovibilità e sostituibilità relativo alle batterie per mezzi di trasporto leggeri a norma del regolamento (UE) 2023/1542 si applicava a livello di elemento. I produttori di batterie potranno contare sulla certezza del diritto in merito al livello di applicazione di tale obbligo; sarà inoltre adottato un approccio coordinato in tutta l'Unione.

Le modifiche del regolamento (UE) 2024/1244 mirano a garantire un miglior coordinamento e una maggiore complementarità delle comunicazioni, chiarendo le informazioni che i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura o gli Stati membri sono tenuti a comunicare.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/A

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/A

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/A

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 20

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/A

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

N/A

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

N/A

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

N/A

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 21

di paesi EFTA 22

di paesi candidati e potenziali candidati 23

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

N/A

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

N/A

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 24

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 25

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 26

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 27  

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi
(tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche
da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 28

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 29

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 30

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 31

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 32

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi
(tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche
da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 33

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 34

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 35

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 36

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/A

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

N/A

Personale esterno

N/A

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 37

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N/A

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

N/A

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione (articolo/para-grafo)

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati

Processi di alto livello

Categoria (dati / soluzione digitale / servizio pubblico digitale / digitalizzazione dei processi)

Articolo 1, paragrafo 3 [articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542]

Sostituisce l'obbligo per la Commissione di pubblicare una relazione periodica sui dati degli Stati membri con un sistema più flessibile, che consente un esame dei dati adattabile e la pubblicazione facoltativa. Rilevanza digitale: modifica gli attuali processi di gestione e comunicazione dei dati a livello dell'UE.

Commissione europea / Stati membri

Esame e pubblicazione dei dati

Dati

Articolo 2 [articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244]

Consente agli Stati membri di raccogliere e trasmettere i dati sulle emissioni, sui trasferimenti di rifiuti, sui volumi di produzione e sulle ore operative attraverso mezzi digitali o amministrativi alternativi, esentando determinati gestori. Rilevanza digitale: modifica i processi di raccolta e trasmissione dei dati nell'ambito del sistema del portale sulle emissioni industriali.

Stati membri; gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura; Commissione europea

Raccolta e comunicazione dei dati ambientali

Dati / servizi pubblici digitali

4.2.Dati

Tipo di dati

Riferimenti

Norme/specifiche (se applicabile)

Dati ambientali e relativi alle emissioni industriali

Articolo 2 [articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244]

Formati esistenti dei dati del portale sulle emissioni industriali (XML/CSV); allineamento con la convenzione di Aarhus e il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

La proposta promuove la strategia europea per i dati, in quanto garantisce una gestione dei dati adattabile e proporzionata e razionalizza al contempo le comunicazioni, evitando ridondanze. Essa preserva l'interoperabilità e la trasparenza ai sensi della convenzione di Aarhus e del protocollo PRTR.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegare in che modo è stato preso in considerazione il principio "una tantum" ed è stata esaminata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

La proposta promuove la strategia europea per i dati, in quanto garantisce una gestione dei dati adattabile e proporzionata e razionalizza al contempo le comunicazioni, evitando ridondanze. Essa preserva l'interoperabilità e la trasparenza ai sensi della convenzione di Aarhus e del protocollo PRTR.

Spiegare in che modo i nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità

I dati modificati rimangono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili nell'ambito dei quadri di comunicazione vigenti.

 

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimen-ti alle prescrizio-ni

Soggetto che fornisce i dati

Soggetto che riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se applicabile)

Dati sulle emissioni industriali e sui trasferimenti di rifiuti

Articolo 2 [articolo 6, paragrafo 9, del regola-mento (UE) 2024/1244]

Gestori / Stati membri

Commis-sione / AEA

Ciclo di comunica-zione in materia ambientale

Annuale / dopo la raccolta

Dati sulla gestione dei rifiuti di batterie

Articolo 1, paragrafo 3 [articolo 76, paragrafo 4, del regola-mento (UE) 2023/1542]

Stati membri

Commis-sione europea

Periodo di comunica-zione

Come stabilito

4.3.Soluzioni digitali

Soluzio-ni digitali

Riferi-menti alle prescri-zioni

Principali funzionalità prescritte

Orga-nismo responsa-bile

Come viene assicurata l'accessi-bilità?

Come viene presa in considerazio-ne l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecno-logie di IA

Portale sulle emissioni industriali

Articolo 2 [articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244]

Raccolta, convalida e pubblicazione dei dati; metodi di comunicazione alternativi da parte degli Stati membri

AEA / Commissione europea

Accesso del pubblico garantito dalla convenzione di Aarhus e dal protocollo PRTR

Riutilizzo dell'infrastruttura del portale esistente

Nessuno

Spiegare in che modo ciascuna soluzione digitale è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico, ecc.).

Portale sulle emissioni industriali

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione delle modalità di allineamento

Regolamento sull'IA

Non è previsto l'uso dell'IA.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Conforme al regolamento (UE) 2019/881 e alle norme ISO/IEC 27001.

eIDAS

Accesso delle autorità nazionali controllato tramite EU Login.

Sportello digitale unico e IMI

Non applicabile.

Altro

-

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti

Soluzioni per un'Europa interoperabile

(NON APPLICABILE)

Altre soluzioni di interopera-bilità

Portale sulle emissioni industriali

Scambio transfrontaliero di dati ambientali tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE

Articolo 2 [articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244]

Norme della convenzione di Aarhus / del protocollo PRTR; norme in materia di metadati Inspire

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Portale sulle emissioni industriali

Valutazione

Misure

Possibili ostacoli residui

Valutare l'allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate

La proposta non introduce strumenti di politica digitale/settoriale esterni come misure vincolanti.

La tempistica e la frequenza della raccolta alternativa di dati a livello di Stati membri possono variare.

Valutare le misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

Per le informazioni e i dati di cui alle lettere b), c), e), f) e g), esenzioni dei gestori subordinate alla possibilità per gli Stati membri di ottenere i dati per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7; i gestori sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 8, per tali informazioni e dati; in termini di governance, si formalizza il passaggio di consegne agli Stati membri qualora questi possano raccogliere tali informazioni con altri mezzi.
(Articolo 2 della proposta → articolo 6, paragrafo 9, terzo comma (collegamento all
'articolo 7)).

La capacità degli Stati membri e le strutture di governance interna possono variare, creando disparità nel grado di sistematicità e tempestività della comunicazione "per conto di".

In assenza di orientamenti uniformi nella proposta sui meccanismi di coordinamento, l'attivazione di livelli successivi di intervento / la gestione delle problematiche a livello transfrontaliero può variare da uno Stato membro all'altro.

Valutare le misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati

Elencare le misure

La proposta circoscrive la comunicazione alternativa da parte degli Stati membri a informazioni e dati specifici, elencati all'articolo 6, paragrafo 1, preservando in tal modo una comprensione condivisa delle serie di dati interessate anche in caso di esenzione degli operatori.
(Articolo 2 della proposta → articolo 6, paragrafo 9, secondo e terzo comma).

Il collegamento con gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 garantisce un'interpretazione condivisa delle informazioni da compilare e trasmettere.
(Articolo 2 della proposta → articolo 6, paragrafo 9, terzo comma).

La proposta non prescrive metodologie di calcolo o dizionari di dati armonizzati per quanto riguarda i dati raccolti dagli Stati membri con "altri mezzi", per cui potrebbero essere adottati approcci diversi.

La mappatura che mette in relazione la semantica a livello di operatore e i dati aggregati a livello di Stati membri può variare da uno Stato membro all'altro.

Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Elencare le misure

La presente proposta non introduce ulteriori specifiche tecniche o norme relative al portale sulle emissioni industriali; la modifica riguarda esclusivamente i soggetti che effettuano la comunicazione e le relative condizioni, non le modalità (formato/norma).

In assenza di prescrizioni tecniche, gli "altri mezzi" utilizzati dagli Stati membri possono basarsi su formati/strumenti eterogenei.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti

Ruolo della Commissione

Chi deve essere coinvolto

Calendario indicativo

Esame delle pratiche di pubblicazione dei dati a norma del regolamento sulle batterie

Articolo 1, paragrafo 3 [articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542]

Razionalizzazione delle comunicazioni evitando ridondanze

Commissione

2026-2027

NB: qualora la proposta iniziale della Commissione evolva considerevolmente durante i negoziati legislativi, si dovrebbe valutare l'opportunità di aggiornare, se del caso, le informazioni fornite nella scheda finanziaria e digitale legislativa in ordine ai diversi aspetti finanziari e/o digitali, così da favorire il processo negoziale e offrire chiarezza a tutte le parti interessate.

(1)    COM(2025) 47 final dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione".
(2)    COM(2025) 420 final del 7 luglio 2025, "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2025 – Attuazione delle politiche ambientali per la prosperità e la sicurezza".
(3)    Come annunciato dalla presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici 2024-2029 "La scelta dell'Europa".
(4)    Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024).
(6)     Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali .
(7)     Environmental Reporting and Simplification - Trinomics .
(8)    GU C del , pag. .
(9)    GU C del , pag. .
(10)    "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen.
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(12)    Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.
(13)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).
(15)    Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj ).
(16)    Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).
(19)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(20)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(21)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(22)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(23)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(24)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(25)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(26)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(29)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(32)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(33)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(34)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(35)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(36)    Specificare sotto alla tabella quanti ETP nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della DG e qual è il fabbisogno netto.
(37)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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