COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.10.2025
COM(2025) 855 final
2025/0318(BUD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Spagna in relazione alle alluvioni verificatesi nella regione spagnola di Valencia nell'ottobre 2024 e alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024 e dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025
RELAZIONE
1.Contesto della proposta
La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (di seguito "regolamento FSUE") per un importo di 1 057 018 077 EUR per fornire assistenza alla Spagna a seguito delle alluvioni verificatesi nella regione di Valencia nell'ottobre 2024 e alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024 e dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025.
La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 16/2025, che propone di trasferire l'importo di 927 926 981 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea (di seguito "ESR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento.
2.Informazioni e condizioni
2.1Spagna – catastrofe naturale grave: alluvioni nell'ottobre 2024
(1)Il 20 gennaio 2025 la Spagna ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni verificatesi nella regione di Valencia nell'ottobre 2024. Il 14 agosto 2025 la Spagna ha presentato ulteriori chiarimenti in merito ai dati e alle informazioni forniti nella domanda di contributo del FSUE.
(2)La Spagna ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 28 ottobre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.
(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.
(4)Le autorità spagnole stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a 20,28 miliardi di EUR. La Commissione ha accolto la somma di 18,08 miliardi di EUR come importo plausibile dei danni diretti totali. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Spagna, ossia lo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL), pari a 3,96 miliardi di EUR nel 2025. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.
(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.
(6)La Spagna ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 100 000 000 EUR mediante decisione di esecuzione C(2025) 1798 della Commissione, del 20 marzo 2025. L'anticipo è stato versato alla Spagna l'8 aprile 2025.
(7)Tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2024 una tempesta che ha provocato forti piogge si è abbattuta sull'intera regione spagnola di Valencia, causando gravi inondazioni. La catastrofe ha interessato 2 600 abitazioni e un'area di oltre 500 chilometri quadrati. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità, acqua potabile e servizi telefonici, e le infrastrutture e i beni pubblici hanno subito danni significativi. Sono stati colpiti oltre 170 istituti di istruzione e oltre 50 istituti sanitari. Le alluvioni hanno causato 232 decessi.
(8)Le autorità spagnole hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Diversi Stati membri dell'UE hanno espresso la loro disponibilità a offrire sostegno. La Spagna ha accettato l'aiuto della Francia e del Portogallo, che hanno prontamente fornito veicoli e macchinari specializzati per la gestione dei detriti. Sono stati inviati due funzionari di collegamento dell'UE per coordinare tale sostegno sul campo.
(9)La Spagna ha stimato a 4,39 miliardi di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 3,51 miliardi di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 561 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 326 milioni di EUR.
(10)In Spagna il recepimento della direttiva 2007/60/CE è avvenuto mediante il regio decreto 903/2010, del 9 luglio 2007, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
(11)Alla data di presentazione della domanda la Spagna non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
2.2Francia – catastrofe naturale regionale: ciclone a Mayotte nel dicembre 2024
(1)Il 7 marzo 2025 la Francia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi nell'isola di Mayotte (Francia) nel dicembre 2024.
(2)La Francia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 14 dicembre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.
(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.
(4)Le autorità francesi hanno presentato la domanda indicando il criterio "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, vale a dire qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione oppure all'1 % del PIL regionale nel caso di regioni ultraperiferiche. Le autorità francesi stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a 3,8 miliardi di EUR. La Commissione ha accolto la somma di 3,6 miliardi di EUR come importo plausibile dei danni diretti totali. Tale importo supera la soglia applicabile indicata per la "catastrofe regionale", pari a 33,47 milioni di EUR per Mayotte nel 2025.
(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.
(6)La Francia ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 23 782 012 EUR mediante decisione di esecuzione C(2025) 3192 della Commissione, del 20 maggio 2025. L'anticipo è stato versato alla Francia il 4 giugno 2025.
(7)Il 14 dicembre 2024 il ciclone Chido ha colpito l'isola di Mayotte (Francia). Le raffiche di vento del ciclone hanno superato i 180 chilometri orari su tutto il territorio. Con il ciclone si sono inoltre abbattute forti precipitazioni sull'isola e si stima che nell'arco di 12 ore siano caduti in totale tra 100 e 150 mm di pioggia. Alle forti precipitazioni e ai forti venti si sono aggiunte altezze d'onda pericolosamente elevate, comprese tra 5 e 9 metri. Tale evento ha raso al suolo tutte le abitazioni. La rete elettrica e la rete idrica sono state completamente interrotte e diversi mezzi di attraversamento tra le due isole di Mayotte sono stati gravemente colpiti. I servizi di trasporto pubblico e scolastico sono stati costretti a sospendere temporaneamente o a ridurre in modo significativo le loro attività. Il ciclone ha causato almeno 39 decessi.
(8)Le autorità francesi hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Erano necessarie tende, brande, sacchi a pelo, kit per l'igiene e apparecchi di comunicazione e trasmissione. L'assistenza è stata fornita da Belgio, Germania, Italia e Svezia.
(9)La Francia ha stimato a 1 256,8 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 883,1 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda il costo dei servizi di soccorso, per un ammontare di 323,5 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 50,2 milioni di EUR.
(10)Alla data di presentazione della domanda la Francia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
2.3Francia – catastrofe naturale regionale: ciclone nella Riunione nel febbraio 2025
(1)Il 23 maggio 2025 la Francia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito dei danni causati dal ciclone Garance abbattutosi nell'isola della Riunione (Francia) nel febbraio 2025.
(2)La Francia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 28 febbraio 2025. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.
(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.
(4)Le autorità francesi hanno presentato la domanda indicando il criterio "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, vale a dire qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione oppure all'1 % del PIL regionale nel caso di regioni ultraperiferiche. Le autorità francesi stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a 849,45 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia applicabile indicata per la "catastrofe regionale", pari a 216,68 milioni di EUR per la Riunione nel 2025.
(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.
(6)La Francia ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 5 309 084 EUR mediante decisione di esecuzione C(2025) 5615 della Commissione, del 5 agosto 2025. L'anticipo è stato versato alla Francia il 26 agosto 2025.
(7)Il 28 febbraio 2025 il ciclone Garance ha colpito l'isola della Riunione (Francia). I venti ciclonici in alcune zone hanno raggiunto una velocità di 215 chilometri orari e hanno provocato forti piogge e condizioni marine pericolose. La rete stradale è stata pesantemente colpita da tale evento e l'economia è stata gravemente perturbata. Il settore agricolo, in particolare quello della canna da zucchero, nonché le imprese che dipendono dal turismo, hanno subito gravi danni a causa del ciclone. Per aiutare la popolazione colpita, sono stati aperti 123 centri di accoglienza per permettere di cercare riparo. Il ciclone ha causato almeno 5 decessi.
(8)Le autorità francesi non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.
(9)La Francia ha stimato a 125,38 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 84,97 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 21,98 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda il costo della messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, per un ammontare di 11,55 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda il costo delle misure provvisorie di alloggio e dei servizi di soccorso, per un ammontare di 6,88 milioni di EUR.
(10)Alla data di presentazione della domanda la Francia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
2.4Conclusioni
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate dalla Spagna e dalla Francia soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento FSUE per la mobilitazione del FSUE.
3.Finanziamenti
Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (di seguito "regolamento QFP") consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR). Il punto 10 dell'accordo interistituzionale (AII), del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, stabilisce le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.
Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011, cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni al di sotto della soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che rientra nelle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte dei danni diretti totali al di sopra della soglia.
La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per "catastrofe naturale regionale", che non supera la soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali. Il contributo del FSUE non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.
La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti:
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Paese/
Catastrofe
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Danni diretti totali
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Soglia per catastrofe applicata
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2,5 % dei danni diretti totali (al di sotto della soglia per catastrofi gravi)
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6 % dei danni diretti totali (al di sopra della soglia per catastrofi gravi)
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Importo totale dell'aiuto proposto
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Anticipo versato
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Saldo da versare
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(in EUR)
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(in EUR)
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(in EUR)
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(in EUR)
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(in EUR)
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(in EUR)
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(in EUR)
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Spagna — alluvioni
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18 078 315 857
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3 958 436 000
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98 960 900
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847 192 791
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946 153 691
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100 000 000
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846 153 691
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(catastrofe grave)
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Francia (Mayotte) — ciclone
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3 585 122 000
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33 470 000
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89 628 050
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N/D
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89 628 050
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23 782 012
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65 846 038
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(catastrofe regionale)
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Francia (Riunione) — ciclone
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849 453 473
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216 680 000
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21 236 336
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N/D
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21 236 336
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5 309 084
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15 927 252
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(catastrofe regionale)
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TOTALE
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1 057 018 077
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129 091 096
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927 926 981
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Il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ha suddiviso la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'urgenza. La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 167 064 638 milioni di EUR a prezzi 2025) sarà utilizzata per l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal FSUE.
In linea con l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e con l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP modificato, il 25 % della dotazione annuale del FSUE (vale a dire 291 766 160 EUR per il 2025) deve essere reso disponibile il 1º ottobre di ogni anno.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento QFP, qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. Dal 2024 sono stato riportati 194 316 162 EUR.
Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE 2025 (in stanziamenti di impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi. Nel 2025 la Commissione ha già versato quattro anticipi: 10 663 587 EUR all'Austria per le alluvioni verificatesi nel settembre 2024; 100 000 000 EUR alla Spagna a seguito delle alluvioni verificatesi nella regione di Valencia nell'ottobre 2024; 23 782 012 EUR alla Francia per il ciclone abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024 e 5 309 084 EUR alla Francia per il ciclone abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025.
Infine, in linea con la decisione (UE) 2025/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2025, il Fondo fornirà assistenza ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia, Moldova e Bosnia-Erzegovina in relazione alle alluvioni di settembre e ottobre 2024, per un importo totale di 280 740 903 EUR. Tale mobilitazione ha già utilizzato un importo di 270 077 316 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea ("ESR").
La dotazione totale disponibile (compreso il 25 % della dotazione annuale che diventa disponibile al 1º ottobre, ma escluso l'importo ancora da utilizzare per eventuali anticipi fino alla fine dell'anno) è pertanto di 928 376 487 EUR, il che è sufficiente a coprire il fabbisogno di pagamenti della presente comunicazione. Resta quindi un saldo residuo di 23 172 314 EUR per coprire eventuali nuove domande di anticipi e ulteriori 449 506 EUR sulla linea di riserva.
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Importo disponibile a titolo del FSUE nel 2025 (in EUR)
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Dotazione totale annua del FSUE per il 2025 (compresa la tranche del 1º ottobre pari a 291 766 160 EUR)
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1 167 064 638
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Importo riportato dal 2024 compresi gli anticipi non utilizzati (+)
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194 316 162
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Importo già utilizzato per gli anticipi (-)
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139 754 683
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Importo già mobilitato nel 2025 (-)
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270 077 316
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Importo totale disponibile, di cui:
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951 548 801
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Importo disponibile per l'attuale decisione di mobilitazione
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928 376 487
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Importo da utilizzare per eventuali anticipi fino alla fine dell'esercizio
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23 172 314
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Importo proposto nell'ambito della presente decisione di mobilitazione (solo saldo da versare)
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927 926 981
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2025/0318 (BUD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Spagna in relazione alle alluvioni verificatesi nella regione spagnola di Valencia nell'ottobre 2024 e alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024 e dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, in particolare il punto 10,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.
(3)Il 20 gennaio 2025 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni verificatesi nell'ottobre 2024.
(4)Il 7 marzo 2025 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024.
(5)Il 23 maggio 2025 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025.
(6)Tali domande sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(7)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario alla Spagna e alla Francia.
(8)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:
(a)l'importo di 946 153 691 EUR è erogato alla Spagna in relazione alle alluvioni di ottobre 2024;
(b)l'importo di 89 628 050 EUR è erogato alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024;
(c)l'importo di 21 236 336 EUR è erogato alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente