COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 842 final
2025/0362(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda
il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Garantire che in tutta l'UE le persone possano vivere la pensione con dignità, sicurezza e un reddito adeguato è un punto cardine dell'agenda sociale ed economica dell'UE. Poiché i cittadini dell'UE vivono più a lungo, la sfida di mantenere un tenore di vita dignitoso negli anni della pensione è diventata più pressante. Dopo una vita di lavoro i cittadini si aspettano di aver accesso a un reddito stabile sufficiente a sostenere una qualità di vita decorosa. Tuttavia, in tutta l'UE la sostenibilità dei sistemi pensionistici e l'adeguatezza del reddito pensionistico sono sottoposte a pressioni crescenti a causa dell'invecchiamento demografico e delle nuove forme di lavoro. La popolazione europea vive più a lungo e di pari passo si riduce quella in età lavorativa. Questo mutamento strutturale implica la disponibilità di un minor numero di lavoratori per finanziare le pensioni di un numero crescente di pensionati, creando pressioni di bilancio e sociali che, se non affrontate, potrebbero ridurre il tenore di vita e l'equità intergenerazionale.
L'UE deve pertanto intervenire per aiutare i cittadini a garantire il loro reddito pensionistico e a preservare il loro tenore di vita a fronte di sviluppi demografici sfavorevoli, di una crescita modesta della produttività e di sfide trasformative più ampie legate ai cambiamenti climatici, alla digitalizzazione e all'incertezza geopolitica. La capacità di affrontare in modo efficace il problema delle pensioni plasmerà la resilienza economica e la coesione sociale dell'UE nei prossimi decenni.
La sfida delle pensioni, che è pertanto fondamentale per il futuro economico e sociale dell'UE, risiede nel delineare modalità per assicurare a una parte della popolazione, che è in aumento, il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento, garantendo nel contempo che l'onere per le generazioni future rimanga sostenibile. Il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 15 "Reddito e pensioni di vecchiaia", sancisce il diritto dei lavoratori subordinati e autonomi a una pensione commisurata ai contributi versati che garantisca un reddito adeguato, con pari opportunità per donne e uomini nell'acquisizione dei diritti pensionistici.
Nonostante le numerose riforme a livello nazionale, la promessa di una pensione adeguata e sostenibile continua a essere sollecitata. Molti Stati membri hanno ridotto i tassi di sostituzione delle pensioni pubbliche, hanno innalzato l'età pensionabile legale o sono passati da regimi a prestazione definita a regimi a contribuzione definita. Si prevede pertanto che le pensioni nell'ambito di regimi obbligatori saranno sempre più integrate con prodotti di risparmio di tipo aziendale o professionale o di tipo individuale. Ciò comporta un "doppio onere" per la popolazione in età lavorativa, che deve finanziare i pensionati attuali e, allo stesso tempo, risparmiare per il proprio reddito pensionistico.
Le persone devono poter accedere a prodotti pensionistici sicuri, efficienti, trasparenti e ad alte prestazioni al fine di accumulare risparmi pensionistici sufficienti. Riallocare il risparmio delle famiglie da depositi a basso rendimento verso prodotti pensionistici complementari che offrono opportunità di investimento a lungo termine può aiutare le persone ad avere un reddito pensionistico più elevato e più stabile. Nel contempo tale risparmio, veicolato da enti pensionistici ben governati e gestiti in modo efficiente, rappresenta un'importante fonte di capitale a lungo termine per l'economia europea. Il settore delle pensioni complementari svolge una doppia funzione: salvaguardare la sicurezza finanziaria delle persone in pensione e contribuire alla sostenibilità economica a lungo termine dell'UE.
Recenti analisi ad alto livello hanno sottolineato l'importanza di rafforzare questo canale di collegamento tra risparmio e investimenti. Le relazioni di Mario Draghi ed Enrico Letta hanno sottolineato che il mantenimento del tenore di vita dell'UE a fronte di una contrazione della forza lavoro richiederà una maggiore produttività e maggiori investimenti. Nella relazione Draghi, in particolare, si chiedeva una mobilitazione più efficiente dei risparmi delle famiglie attraverso prodotti di risparmio a lungo termine come le pensioni aziendali e professionali, facendo riferimento a esempi nazionali di successo che potrebbero ispirare un più ampio approccio a livello dell'UE.
Vi è una forte necessità di rafforzare le pensioni complementari nell'ambito del più ampio contratto sociale dell'UE. Nelle conclusioni del 17 e 18 aprile 2024 il Consiglio europeo ha invitato a proseguire i lavori sullo sviluppo di prodotti pensionistici e di risparmio a lungo termine, riconoscendone il contributo alle transizioni verde e digitale e alla crescita delle imprese dell'UE. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 hanno ribadito l'importanza di aumentare la partecipazione del capitale privato per sostenere gli investimenti e la competitività e hanno invitato la Commissione a promuovere una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali, anche attraverso i prodotti pensionistici.
Nel 2019 un gruppo di esperti ad alto livello sulle pensioni, che ha coinvolto le parti sociali, ha fornito consulenza strategica sul modo in cui le pensioni complementari possono contribuire all'adeguatezza del reddito di vecchiaia e allo sviluppo del mercato pensionistico dell'UE. In una relazione del 2025 la Corte dei conti europea ha concluso che gli interventi dell'UE hanno avuto efficacia limitata e ha chiesto di adoperarsi maggiormente per rafforzare le pensioni aziendali e professionali a integrazione dei regimi pubblici.
La concezione dei sistemi pensionistici continua a essere una competenza degli Stati membri, ma le misure a livello dell'UE possono sostenere e integrare gli sforzi nazionali volti a garantire un reddito pensionistico adeguato. Il quadro relativo agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) ha fornito la base normativa per le pensioni aziendali e professionali nell'UE, definendo norme in materia di vigilanza prudenziale, governance e tutela degli aderenti e dei beneficiari. Sebbene non tutti gli strumenti pensionistici aziendali e professionali rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva EPAP II, gli aderenti e i beneficiari di schemi non gestiti da EPAP dovrebbero essere soggetti a una sana governance e a una sorveglianza efficace e potrebbero trarre vantaggio dal rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva EPAP II.
Negli orientamenti politici 2024-2029 la presidente von der Leyen ha annunciato la creazione di un'Unione europea del risparmio e degli investimenti, concepita per rendere il risparmio dell'UE più efficace ai fini della crescita e della prosperità a lungo termine. Nella sua comunicazione del 19 marzo 2025 sull'Unione del risparmio e degli investimenti, la Commissione ha riconosciuto il potenziale che il settore delle pensioni complementari può apportare per il conseguimento di tale obiettivo, mobilitando il risparmio privato a favore di investimenti produttivi e garantendo che i benefici di tali investimenti ritornino ai cittadini sotto forma di redditi da pensione più elevati e affidabili. Nella lettera d'incarico indirizzata all'allora commissaria designata per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, la presidente von der Leyen ha sottolineato l'importanza di sfruttare il potenziale delle pensioni private e aziendali o professionali per sostenere i cittadini dell'UE nel garantire la loro pensione e per convogliare più agevolmente il risparmio verso l'economia in generale.
La direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro stabilisce che gli Stati membri assicurano la tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro.
La direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (la prima direttiva EPAP) è stata introdotta con l'obiettivo di creare un quadro prudenziale coerente per gli enti pensionistici aziendali o professionali nell'ambito del mercato interno. Essa era principalmente intesa a rafforzare la tutela degli aderenti e dei beneficiari, a promuovere una sana governance e la trasparenza e a far fronte alla frammentazione causata dai diversi regimi nazionali di vigilanza e regolamentazione. Stabilendo norme minime comuni e consentendo la gestione transfrontaliera degli schemi pensionistici aziendali e professionali, la direttiva EPAP mirava a creare un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Ha incoraggiato l'investimento prudente ed efficiente delle attività pensionistiche, favorendo in tal modo la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pensionistici e la mobilitazione dei risparmi per investimenti produttivi nell'economia dell'UE.
La direttiva 2016/2341 (direttiva EPAP II), che ha rifuso e abrogato la prima direttiva EPAP, è stata dettata dalla necessità di migliorare la governance, la trasparenza e l'efficacia operativa transfrontaliera dei fondi pensione aziendali o professionali all'interno dell'UE. Sulla base delle conoscenze acquisite con l'attuazione della prima direttiva EPAP, erano emerse notevoli differenze a livello di esecuzione tra i diversi Stati membri ed erano state riscontrate inadeguatezze nel livello di tutela offerto agli aderenti e ai beneficiari. In risposta, la direttiva EPAP II ha definito norme prudenziali e di governance più rigorose, oltre a requisiti migliorati in materia di informativa e trasparenza, e ha incluso misure volte ad agevolare la gestione transfrontaliera degli schemi pensionistici. Detti miglioramenti sono stati concepiti affinché le pensioni aziendali e professionali continuassero a essere sicure, sostenibili ed efficienti all'interno del mercato del lavoro sempre più mobile e integrato dell'UE.
L'ambizione di rivedere la direttiva EPAP II risponde alle continue sfide economiche, demografiche e politiche, ponendo una rinnovata attenzione sulla sicurezza pensionistica dei cittadini. Tale revisione intende rafforzare la capacità dei fondi pensione aziendali o professionali di fornire un reddito pensionistico adeguato, di svolgere il ruolo di investitori stabili a lungo termine a sostegno della crescita sostenibile e di contribuire alla resilienza e all'approfondimento dei mercati dei capitali dell'UE. La revisione della direttiva EPAP II è pertanto volta a rafforzare il quadro per gli schemi pensionistici garantiti da attività e a promuovere migliori risultati di investimento a lungo termine per gli aderenti e i beneficiari. Mira a rendere gli EPAP più pertinenti e accessibili per gli Stati membri in cui sono attualmente scarsamente sviluppati, promuovendo nel contempo rendimenti degli investimenti maggiori e più sostenibili in tutta l'UE. Intende inoltre migliorare la trasparenza per quanto riguarda costi e rendimenti, rafforzare le pratiche di gestione del rischio ed eliminare gli ostacoli che attualmente impediscono investimenti efficienti. Il quadro modificato favorirà quindi una ripartizione più efficiente delle attività apportando maggiore valore agli aderenti. In tal modo, la riforma proposta intende innalzare gli standard in tutto il panorama delle pensioni complementari, promuovendo un maggiore valore, un'accresciuta resilienza e la sicurezza a lungo termine per gli aderenti. Può contribuire ad affrontare la persistente frammentazione, a sbloccare investimenti a lungo termine più efficienti e produttivi e a garantire che una gamma più ampia di regimi pensionistici operi nel rispetto di norme solide in materia di governance e trasparenza. La modifica contribuirà inoltre agli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti sbloccando investimenti produttivi a lungo termine, rafforzando l'integrazione dei mercati e favorendo la crescita sostenibile all'interno dell'UE.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'UE ha attuato diverse iniziative chiave per rafforzare il panorama delle pensioni complementari:
·la direttiva 98/49/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea;
·la direttiva 2014/50/UE, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari;
·la direttiva (UE) 2016/2341, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), nota come EPAP II, che rafforza la governance, l'informativa e i requisiti transfrontalieri per i fondi pensione aziendali o professionali;
·il regolamento (UE) 2019/1238, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che istituisce un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali in tutta l'UE.
La presente proposta si fonda sul quadro per gli EPAP definito nella direttiva EPAP II e lo rafforza, come spiegato in maniera più dettagliata nella sezione 3. Fa parte di un pacchetto sulle pensioni più ampio che comprende la revisione del regolamento (UE) 2019/1238 (regolamento PEPP), le raccomandazioni della Commissione relative ai pannelli di controllo delle pensioni, ai sistemi di tracciamento delle pensioni e all'iscrizione automatica, nonché la comunicazione introduttiva relativa al pacchetto sulle pensioni complementari. Il pacchetto sulle pensioni è uno dei principali risultati conseguiti nell'ambito dell'agenda dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Le modifiche proposte e le raccomandazioni sono state redatte al fine di garantire la coerenza tra i vari atti legislativi e tenendo conto del medesimo obiettivo generale.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'attuazione dell'Unione del risparmio e degli investimenti impone un'ampia serie di misure politiche che incidono su varie dimensioni del sistema finanziario dell'UE. Esse possono essere raggruppate sotto quattro voci distinte ma interconnesse: a) cittadini e risparmio; b) investimenti e finanziamento; c) integrazione e scala e d) vigilanza efficiente nel mercato unico. Ciascuna di queste voci è oggetto di trattazione nelle sezioni seguenti.
Il pacchetto sulle pensioni rientra nella voce "cittadini e risparmio". Rafforzando il quadro per gli EPAP, la Commissione contribuisce all'obiettivo dell'Unione del risparmio e degli investimenti di consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il loro futuro attraverso prodotti trasparenti, competitivi e accessibili. Il rafforzamento del quadro per gli EPAP favorisce un aumento di scala, un maggiore consolidamento e miglioramenti dell'efficienza a livello transfrontaliero nel settore delle pensioni complementari attraverso un controllo di vigilanza rafforzato e una revisione tematica più ampia. Facilitando una maggiore partecipazione dei risparmiatori in prodotti pensionistici ai mercati dei capitali, il pacchetto sulle pensioni contribuisce anche al conseguimento dei più ampi obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti di mobilitare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi; migliorare le opportunità di finanziamento per l'economia dell'UE, anche attirando risorse dei fondi pensione in programmi come InvestEU e aiutando gli istituti finanziari a conseguire una determinata scala, competitività globale e diversificazione. Sostiene pertanto la capacità dell'UE di soddisfare il proprio fabbisogno di investimenti a lungo termine, in particolare nel contesto delle transizioni verde e digitale.
Lo sviluppo e la crescita degli EPAP possono contribuire a convogliare maggiori capitali a lungo termine verso i mercati dei capitali dell'UE e, attraverso questi, verso l'economia generale, in un momento in cui l'economia dell'UE necessita di un'urgente mobilitazione di investimenti per rafforzare la propria competitività. Pertanto la revisione della direttiva EPAP II è altresì in linea con la strategia di più ampio respiro della Commissione volta a rinvigorire l'economia dell'UE, come indicato nella comunicazione sulla bussola per la competitività.
La revisione della direttiva EPAP II è coerente con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 15, che sancisce il diritto a un reddito di vecchiaia adeguato e a un tenore di vita dignitoso per i pensionati. Sebbene la direttiva EPAP II sia principalmente un quadro prudenziale e di governance, i suoi obiettivi principali (rafforzare la capacità dei fondi aziendali e professionali di fornire un reddito adeguato, tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e migliorare la trasparenza sia sui costi che sui rendimenti) sono tutti essenziali per garantire pensioni complementari sostenibili e adeguate.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica per la modifica della direttiva EPAP II è costituita dagli articoli 53 e 62 e dall'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli articoli 53 e 62 prevedono il coordinamento delle disposizioni nazionali l'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, nonché la libera prestazione dei servizi. Tali disposizioni consentono l'istituzione e il funzionamento transfrontaliero degli EPAP nel mercato interno nel rispetto di norme prudenziali, di governance e di vigilanza coerenti. L'articolo 114, paragrafo 1, prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
La capacità dei fornitori di avvalersi della libera prestazione dei servizi è ancora ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici aziendali o professionali esistenti. La proposta mira pertanto a migliorare gli elementi chiave del quadro per gli EPAP al fine di creare un modello più coerente. Ciò consentirà agli aderenti e ai beneficiari di sfruttare appieno il mercato interno, offrendo loro una scelta più ampia di fornitori, anche in altri Stati membri dell'UE. La proposta armonizza le caratteristiche fondamentali degli EPAP: maggiore trasparenza per quanto riguarda costi e rendimenti, pratiche di gestione del rischio e politiche di investimento efficienti.
•Sussidiarietà
Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. La direttiva EPAP II è stata introdotta a livello dell'UE dal 2019 in quanto solo mediante un'azione dell'UE è possibile stabilire un quadro normativo comune per gli EPAP. In questo senso, la presente proposta, come la direttiva EPAP II che intende modificare, è in piena conformità con il principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
In linea di principio, è già possibile istituire EPAP in tutti gli Stati membri, ma non ne è stato sfruttato appieno il potenziale al fine di convogliare risparmi sufficienti verso i mercati dei capitali e di contribuire all'Unione del risparmio e degli investimenti. Ciò assume particolare rilevanza alla luce delle pressioni demografiche e della crescente necessità di garantire un reddito pensionistico sostenibile e adeguato.
Il quadro istituito dalla direttiva EPAP II non ha raggiunto una scala sufficiente, il che rappresenta un presupposto fondamentale per migliorare i risultati a lungo termine per gli aderenti e i beneficiari. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta ha pertanto esaminato diverse opzioni strategiche.
Lo scenario che non prevede alcun intervento da parte dell'UE non consentirebbe di conseguire gli obiettivi dell'UE. Tuttavia una totale armonizzazione dei regimi pensionistici aziendali o professionali nazionali sarebbe sproporzionata, data la diversità dei mercati nazionali e i diversi livelli di sviluppo dei sistemi pensionistici.
In tale contesto, una revisione mirata del quadro per gli EPAP costituisce una risposta proporzionata. L'approccio proposto integra i regimi nazionali esistenti, garantendo tuttavia anche un livello sufficiente di armonizzazione per agevolare il conseguimento di una determinata scala e migliorare i risultati degli investimenti. Le caratteristiche principali, vale a dire una maggiore trasparenza dei costi e dei rendimenti, un rafforzamento delle pratiche di gestione dei rischi e l'eliminazione degli ostacoli che attualmente impediscono investimenti efficienti, sono state concepite per garantire una sufficiente tutela dei consumatori senza imporre inutili oneri normativi.
L'onere amministrativo della proposta dovrebbe rimanere contenuto, in quanto si limita ad adeguare le caratteristiche delle norme vigenti a livello dell'UE per gli EPAP. Tali soggetti sono già sottoposti alla sorveglianza regolamentare da parte delle autorità nazionali competenti nell'ambito dei quadri settoriali esistenti. Qualsiasi nuovo obbligo di segnalazione sarebbe proporzionato ai rischi di una crescente attività transfrontaliera e favorirebbe un monitoraggio efficace del mercato e la tutela dei consumatori. Nel complesso, la proposta razionalizzerebbe le pratiche esistenti in tutta l'UE.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è una modifica della direttiva EPAP II. Lo strumento scelto è pertanto una direttiva modificativa in quanto non possono essere utilizzati mezzi alternativi, legislativi o operativi, per conseguire gli obiettivi della presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Dal 13 giugno 2025 al 29 agosto 2025 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica mirata per raccogliere riscontri su eventuali revisioni della direttiva EPAP II. La consultazione ha ottenuto un totale di 112 contributi provenienti da un gruppo variegato di portatori di interessi, tra cui associazioni di imprese, imprese, organizzazioni dei consumatori, ONG, autorità pubbliche e cittadini, in rappresentanza di 11 Stati membri dell'UE e di due paesi terzi. I portatori di interessi hanno indicato che la flessibilità e la diversificazione degli investimenti, unitamente a una governance forte e a una maggiore trasparenza, migliorerebbero il quadro attuale.
Il 23 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi, con scadenza al 21 luglio 2025, per raccogliere osservazioni generali, pareri e opinioni sul miglioramento del quadro esistente per le pensioni complementari e per condividere dati sulle migliori pratiche. L'invito ha ricevuto nel complesso 47 contributi, per un totale di 35 risposte univoche, da parte di varie organizzazioni, quali associazioni di imprese e di datori di lavoro, ONG, organizzazioni dei consumatori e cittadini, provenienti da 12 Stati membri dell'UE e da quattro paesi terzi. Nel complesso, la stragrande maggioranza dei partecipanti ha convenuto sulla necessità di migliorare le pensioni complementari al fine di sfruttarne appieno il potenziale a vantaggio dei cittadini e dell'economia dell'UE.
•Assunzione e uso di perizie
Il 28 settembre 2023 l'EIOPA ha fornito consulenza tecnica per la revisione della direttiva EPAP II. Ha raccomandato di i) aggiornare il quadro normativo degli EPAP per gestire il passaggio da pensioni a prestazione definita a pensioni a contribuzione definita e per affrontare le sfide socio-ambientali; ii) migliorare la trasparenza dei costi, la sostenibilità degli investimenti e un'adeguata regolamentazione dei regimi a prestazione definita; e iii) migliorare le misure di proporzionalità.
Il 16 giugno 2025 la Commissione ha ospitato un forum dei portatori di interessi per esaminare le tendenze emergenti nell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in tutta l'UE. Il forum ha messo in evidenza le migliori pratiche degli Stati membri e ha aperto la strada alla condivisione di strategie di successo in tutta l'UE. Nell'ambito della verifica fattuale sono state presentate storie di successo relative alle pensioni del secondo e del terzo pilastro e sono state esaminate le modalità per utilizzare le migliori pratiche come punti di riferimento per ulteriori riforme. Durante le discussioni sono stati raccolti riscontri da tutti i portatori di interessi attivi nella fornitura di prodotti pensionistici. I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di una revisione della direttiva EPAP II al fine di migliorare i risultati per i pensionati.
Il 5 settembre 2025 l'EIOPA ha presentato il contributo tecnico richiesto dalla Commissione per sostenere lo sviluppo delle pensioni complementari e migliorare il sistema pensionistico complementare. L'EIOPA ha raccomandato i) una vigilanza più rigorosa, ii) l'utilizzo di un approccio maggiormente basato sul rischio per promuovere le opportunità di investimento in attività alternative e iii) un chiarimento dell'ambito di applicazione della direttiva EPAP II al fine di sfruttare ulteriormente i vantaggi del risparmio a lungo termine.
•Valutazione d'impatto
La proposta è corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che ha valutato l'impatto delle modifiche proposte.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione esamina quattro opzioni per la proposta di direttiva modificativa.
L'opzione 1 manterrebbe inalterato l'attuale quadro della direttiva EPAP II e si baserebbe su una crescita lenta e organica per conseguire una determinata scala e miglioramenti nel tempo. Questa opzione è stata scartata in ragione della necessità di rafforzare la normativa sulle pensioni complementari dei cittadini dell'UE come descritto in precedenza.
L'opzione 2 chiarirebbe il principio della "persona prudente". Tale chiarimento promuoverebbe uno spostamento dell'attenzione delle politiche di investimento degli EPAP dalla semplicistica ripartizione conservativa delle attività, che trascura la componente di rendimento degli obiettivi dei fondi pensione, verso strategie di investimento con un profilo di rischio-rendimento più equilibrato che i) perseguano un valore a lungo termine per gli aderenti agli schemi pensionistici diversificando i rischi, anche tra le diverse classi di attività, e che ii) siano orientate da una sana governance e dalla conoscenza e capacità di gestire i rischi assunti. Occorre sottolineare che il conseguimento di una scala adeguata rafforza la capacità degli EPAP di diversificare efficacemente, gestire i rischi in modo olistico e accedere a una serie più ampia di opportunità di investimento, mantenendo nel contempo norme solide in materia di governance e gestione dei rischi.
L'opzione 3 modificherebbe la direttiva EPAP II per rafforzare il controllo di vigilanza, le norme di governance e la trasparenza, basandosi principalmente sul dialogo in materia di vigilanza e sulla pressione morale (moral suasion) per incoraggiare miglioramenti in termini di scala, efficienza e qualità dello schema. In base a tale approccio, le autorità nazionali competenti ricorrono a misure di vigilanza e procederebbero a revisioni tematiche periodiche in settori essenziali di prestazione quali i risultati degli investimenti, l'efficienza in termini di costi, il rispetto dell'indicizzazione ed eventuali riduzioni delle prestazioni. Tali revisioni valuterebbero anche l'allineamento delle strategie di investimento agli obblighi dei fondi pensione e la competenza dei fiduciari o degli organi che vigilano sugli schemi. Se devono essere concordati e messi in atto piani per porre rimedio alle carenze, tale processo potrebbe includere, se necessario, la valutazione di potenziali strumenti per l'aumento di scala. Le norme sui trasferimenti sarebbero semplificate al fine di rendere il quadro EPAP II più accessibile, in particolare negli Stati membri in cui il settore delle pensioni aziendali e professionali è ancora poco sviluppato.
Al di là della pressione morale, questa opzione attuerebbe i principali elementi delle raccomandazioni tecniche dell'EIOPA con l'obiettivo di migliorare progressivamente le pratiche di investimento, la trasparenza e la governance in tutti gli schemi pensionistici complementari. L'attenzione sarebbe principalmente dedicata a rafforzare i quadri di gestione del rischio, migliorare l'informativa sui costi e i rendimenti e sostenere strategie di investimento più sostenibili ed equilibrate. La riforma cercherebbe inoltre di affrontare gli ostacoli strutturali che limitano l'efficienza e la scala, quali la frammentazione, la limitata cooperazione tra gli schemi e la capacità di vigilanza disomogenea. Tali misure non trasformerebbero radicalmente il sistema nel breve termine, ma migliorerebbero gradualmente i risultati, la sostenibilità e l'efficienza degli EPAP. Nel corso del tempo, il quadro favorirebbe operazioni transfrontaliere più efficaci, migliori risultati degli investimenti e un livello più elevato di tutela per gli aderenti e i beneficiari.
L'opzione 4 conserverebbe tutti gli elementi dell'opzione 3, anche per quanto riguarda le revisioni tematiche, gli incentivi, il miglioramento delle prassi di vigilanza e l'attuazione della maggior parte delle raccomandazioni dell'EIOPA. Tuttavia si spingerebbe oltre introducendo requisiti normativi vincolanti e interventi di vigilanza specifici per affrontare le persistenti inefficienze strutturali. Una misura fondamentale sarebbe la definizione di una scala minima obbligatoria di efficienza per gli EPAP. Ciò potrebbe comprendere l'offerta di modelli per la liquidazione o la fusione degli schemi qualora non si conseguano la scala minima di efficienza e i risultati minimi. Potrebbe inoltre comportare la nomina obbligatoria di fiduciari per gli schemi se i posti vacanti presenti non sono coperti tempestivamente o se gli attuali titolari di cariche non dispongono delle competenze necessarie per gestire efficacemente una strategia basata su un portafoglio di investimenti. Tuttavia tale approccio genera un notevole fabbisogno in termini di capacità di vigilanza e può esporre le autorità di vigilanza a rischi di responsabilità civile qualora i fornitori di prodotti pensionistici chiedano un controllo giurisdizionale. Inoltre la definizione di una scala minima obbligatoria di efficienza per gli EPAP richiederebbe tempo e risorse considerevoli, mentre la scala ottimale potrebbe pur sempre variare tra un EPAP e l'altro. Tale misura sarebbe inoltre in contrasto con un approccio orientato al mercato, imponendo un consolidamento "dall'alto verso il basso" che non è compatibile con le attuali strutture di governance degli EPAP.
L'opzione selezionata è la 3.
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa e il principio della parità tra donne e uomini. Essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 38 della Carta, che contempla un livello elevato di protezione dei consumatori.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sostanziale sul bilancio dell'Unione. L'EIOPA dovrebbe essere in grado di far fronte agli ulteriori compiti di coordinamento e convergenza in materia di vigilanza, compresa l'istituzione di piattaforme di collaborazione, utilizzando le risorse esistenti.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Gli Stati membri sarebbero tenuti a recepire la direttiva entro un anno dalla data di entrata in vigore delle modifiche della direttiva EPAP II. Gli Stati membri comunicherebbero quindi alla Commissione i testi delle principali disposizioni di diritto nazionale adottate.
•Documenti esplicativi
La direttiva proposta apporterebbe modifiche specifiche a una direttiva esistente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione il testo delle corrispondenti modifiche delle loro disposizioni nazionali o, qualora ritengano che tali modifiche non siano necessarie, precisare quali disposizioni specifiche del diritto nazionale attuano già le modifiche contenute nella proposta.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 della proposta modifica la direttiva (UE) 2016/2341. Le disposizioni specifiche modificate sono illustrate di seguito.
–L'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare la direttiva (UE) 2016/2341 a enti a capitalizzazione che erogano prestazioni pensionistiche non altrimenti disciplinate dalla normativa prudenziale dell'Unione.
–L'articolo 9 prevede che gli EPAP siano sottoposti a una procedura di autorizzazione da parte dell'autorità competente, che comprende una valutazione prudenziale e la preparazione di un piano aziendale.
–L'articolo 9 bis garantisce che gli EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento differenti, e ad accettare come promotore più imprese promotrici nell'ambito dello stesso schema pensionistico.
–Gli articoli 11 e 11 bis semplificano le procedure transfrontaliere per gli EPAP introducendo scadenze più chiare, un migliore coordinamento tra le autorità competenti e una procedura di notifica semplificata per l'estensione delle attività transfrontaliere esistenti all'interno dello stesso Stato membro ospitante.
–L'articolo 12 semplifica le norme che disciplinano i trasferimenti degli schemi pensionistici, riducendo gli ostacoli indebiti al consolidamento e alla scala e garantendo nel contempo un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari.
–L'articolo 14 prevede che le autorità competenti abbiano il potere di consentire il sottofinanziamento per un periodo limitato, determinato a norma del diritto nazionale, che in ogni caso non dovrebbe superare i dieci anni, ed elimina i requisiti aggiuntivi per gli EPAP transfrontalieri.
–L'articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per modificare le cifre e i valori percentuali del margine di solvibilità richiesto al fine di adeguarlo agli sviluppi mercato.
–L'articolo 18 bis impone agli EPAP che non sono soggetti a requisiti di fondi propri obbligatori basati sul rischio e che assumono rischi biometrici o forniscono garanzie di effettuare una prova di stress almeno ogni tre anni, al fine di valutare la loro capacità di adempiere ai propri obblighi in scenari demografici e di mercato sfavorevoli. Qualora siano individuate vulnerabilità, le autorità competenti possono imporre di effettuare prove con maggiore frequenza. La disposizione precisa gli scenari di stress standard e consente agli Stati membri di imporre orizzonti di proiezione più lunghi o ipotesi più rigorose. L'articolo prevede inoltre che, laddove i risultati delle prove di stress indichino attività o margini di solvibilità disponibili insufficienti, gli EPAP presentino un piano di convergenza che definisca misure correttive. In ultima analisi, le autorità competenti possono imporre margini di solvibilità più elevati nel caso in cui il piano non sia presentato o non sia credibile.
–L'articolo 19 introduce un principio della "persona prudente" maggiormente basato su principi e limita la facoltà di stabilire norme più dettagliate agli schemi in cui gli aderenti e i beneficiari assumono il rischio di investimento, senza possibilità di limitare i tipi di attività in cui un EPAP può investire. Ciò non pregiudica la possibilità per le autorità competenti di imporre restrizioni laddove i rischi siano assunti dagli aderenti e dai beneficiari purché tali restrizioni non equivalgano a divieti generalizzati.
–L'articolo 21 stabilisce che il sistema di governance deve includere un meccanismo efficace per la gestione dei conflitti di interesse e una funzione di controllo della conformità.
–L'articolo 22 rafforza i requisiti di competenza e onorabilità. Le qualifiche, le conoscenze e le esperienze dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza continuano a essere collettivamente sufficienti per consentire loro di svolgere efficacemente le proprie funzioni. Per contro, i requisiti diventano più rigorosi per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, le quali devono soddisfare a livello individuale i livelli di competenza e onorabilità richiesti.
–L'articolo 26 stabilisce che le risultanze e le raccomandazioni dell'audit interno sono comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza che stabilisce gli interventi adeguati da adottare per ciascuna risultanza e raccomandazione e ne garantisce l'effettiva attuazione.
–L'articolo 28 garantisce che gli EPAP definiscano una politica scritta per la valutazione interna del rischio che includa i processi e le procedure per effettuare la valutazione, la frequenza della valutazione e i metodi.
–L'articolo 30 prevede che il documento illustrante i principi della politica di investimento stabilisca chiaramente obiettivi di investimento coerenti con gli obiettivi di reddito pensionistico di ciascuno schema e definisca le deviazioni tollerate rispetto agli obiettivi di ripartizione delle attività e di rendimento, in linea con i principi fondamentali dell'OCSE sulla regolamentazione delle pensioni private e i relativi orientamenti di attuazione.
–L'articolo 33 garantisce che, nel caso di uno schema pensionistico nel quale gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, siano rafforzati la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza.
–Gli articoli da 36 a 44 incrementano le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari durante le fasi di accumulo e decumulo. In particolare, l'articolo 37 bis impone agli EPAP di condividere le informazioni pertinenti con i sistemi di tracciamento delle pensioni per accrescere la trasparenza e migliorare la consapevolezza degli aderenti e dei beneficiari in merito ai loro diritti.
–L'articolo 44 bis introduce un esplicito obbligo di diligenza per gli EPAP, imponendo loro di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari.
–Gli articoli 44 quater e 44 quinquies impongono agli EPAP di istituire procedure efficaci di trattamento dei reclami e agli Stati membri di garantire la disponibilità di organismi di risoluzione delle controversie adeguati, indipendenti e imparziali, anche per i casi transfrontalieri.
–Gli articoli da 45 a 51 rafforzano la vigilanza e i poteri delle autorità competenti. In particolare, l'articolo 49 bis introduce un dialogo periodico in materia di vigilanza volto a incoraggiare una riflessione strategica sull'adeguatezza, l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine dell'EPAP.
–Gli articoli 6, 7, 13, 16, 36, 47, 50 e 51 riconoscono che in alcuni Stati membri gli EPAP sono autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), e garantiscono che il quadro prudenziale rifletta questa possibilità per promuovere la coerenza, una buona organizzazione e una vigilanza efficace in tutte le forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
–Gli articoli 19, 21, da 23 a 26, 28, 47 e 49 sono modificati in modo che i riferimenti a "dimensione, natura, portata e complessità" siano sostituiti da "natura, portata e complessità", in quanto la "dimensione" non costituisce un criterio adeguato per gli EPAP, i cui requisiti prudenziali e in materia di governance dovrebbero riflettere il relativo profilo di rischio piuttosto che le dimensioni assolute, in linea con il principio della vigilanza basata sul rischio.
Altre disposizioni sono modificate per effettuare aggiornamenti e apportare correzioni.
L'articolo 2 della proposta modifica la direttiva (UE) 2016/97. Garantisce che gli aderenti e i beneficiari di regimi pensionistici aziendali o professionali gestiti da imprese di assicurazione abbiano almeno accesso alle stesse informazioni degli aderenti e dei beneficiari di regimi gestiti dagli EPAP e che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dispongano di una base giuridica adeguata per condividere le informazioni con i sistemi di tracciamento delle pensioni.
L'articolo 3 della proposta introduce una clausola di anteriorità, affinché gli EPAP registrati o autorizzati a norma della direttiva (UE) 2016/2341 prima della modifica delle norme di autorizzazione non debbano richiedere una nuova autorizzazione.
2025/0362 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda
il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, l'articolo 62 e l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.
(2)Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione.
(3)Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale.
(4)Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali e professionali sicure in tutti gli Stati membri. La direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ha contribuito a un quadro prudenziale più armonizzato per gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Tuttavia il settore delle pensioni complementari continua a essere scarsamente sviluppato in molti Stati membri, il che potrebbe compromettere la sicurezza finanziaria dei cittadini, in particolare alla luce delle attuali tendenze demografiche all'interno dell'Unione. Nell'ambito di solidi sistemi pensionistici multipilastro, sviluppati sulla base del dialogo con le parti sociali, è essenziale favorire l'ulteriore diffusione delle pensioni complementari come quelle fornite dagli EPAP e contribuire a garantire risultati migliori per i risparmiatori a lungo termine. A tal fine è necessaria un'azione politica sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.
(5)L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2025, mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire un reddito pensionistico adeguato è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni aziendali e professionali, incarna questo approccio incentrato sui cittadini.
(6)Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti.
(7)La revisione della direttiva (UE) 2016/2341 si basa sulla consulenza tecnica del 2023 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per la revisione della direttiva EPAP II e sul suo contributo tecnico del 2025 per la revisione della direttiva EPAP II e del regolamento PEPP nel contesto dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Tiene inoltre conto delle recenti conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione speciale 14/2025 della Corte dei conti europea sullo sviluppo delle pensioni complementari nell'Unione, nonché dei principi fondamentali dell'OCSE sulla regolamentazione delle pensioni private, che stabiliscono norme riconosciute a livello internazionale in materia di governance, trasparenza e vigilanza delle pensioni aziendali e professionali.
(8)Il conseguimento di una scala sufficiente è spesso un prerequisito per il funzionamento efficiente e sostenibile degli EPAP. Gli EPAP di minori dimensioni possono dover affrontare costi amministrativi e di investimento più elevati, una diversificazione limitata e difficoltà nell'attrarre o mantenere le competenze professionali necessarie. Un aumento di scala può contribuire ad attenuare tali vincoli migliorando la mutualizzazione del rischio, la capacità di governance e l'accesso a una gamma più ampia di opportunità di investimento, contribuendo in tal modo a risultati più stabili ed efficaci sotto il profilo dei costi per gli aderenti e i beneficiari.
(9)La direttiva (UE) 2016/2341 tuttavia non si è dimostrata abbastanza efficace nel promuovere le economie di scala, con la conseguenza che i fornitori di prodotti pensionistici sono spesso di dimensioni troppo ridotte per beneficiare della diversificazione o degli incrementi di efficienza ed espongono pertanto gli aderenti e i beneficiari a costi più elevati e a rendimenti netti inferiori. È pertanto necessario agevolare tali economie di scala.
(10)La direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe applicarsi a tutti gli EPAP, a meno che non siano espressamente esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2. La sua applicazione dovrebbe riflettere gli obiettivi perseguiti dalla stessa e la diversità di regimi all'interno degli Stati membri e dovrebbe essere attuata in modo da riconoscere l'intera gamma di schemi pensionistici aziendali e professionali esistenti.
(11)In alcuni Stati membri il diritto nazionale prevede che gli EPAP, pur avendo personalità giuridica, siano gestiti da entità autorizzate responsabili di agire per loro conto. È pertanto opportuno che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2341 faccia esplicito riferimento non solo alle situazioni in cui gli EPAP non hanno personalità giuridica, che dovrebbero continuare a essere contemplate, bensì anche ai casi in cui gli EPAP hanno personalità giuridica ma, conformemente al diritto nazionale, devono essere gestiti da tali entità autorizzate.
(12)In alcuni Stati membri la responsabilità della gestione di un EPAP può essere condivisa tra l'EPAP stesso e l'entità autorizzata che agisce per suo conto, e ciascun soggetto svolge funzioni distinte ma complementari. L'applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe essere coerente con tale ripartizione delle responsabilità ai sensi del diritto nazionale e garantire che tutti i responsabili siano integralmente soggetti ai suoi obblighi, indipendentemente dalla forma giuridica dell'EPAP. Tale situazione dovrebbe tuttavia essere distinta dall'esternalizzazione di cui all'articolo 31 di detta direttiva, in quanto l'esercizio condiviso delle responsabilità in questi casi deriva dalla struttura istituzionale dell'EPAP quale definita dal diritto nazionale e non da un'esternalizzazione di funzioni su base contrattuale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le attività degli EPAP siano giuridicamente separate da quelle delle entità autorizzate che li gestiscono.
(13)La classificazione di un ente come EPAP dovrebbe dipendere dalle attività che svolge, indipendentemente dalla designazione o forma giuridica ai sensi del diritto nazionale. In diversi Stati membri le prestazioni pensionistiche connesse all'occupazione sono erogate da enti a capitalizzazione che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 a norma del suo articolo 2, paragrafo 2, o che non sono altrimenti contemplati da tale direttiva e non sono soggetti ad altre normative prudenziali dell'Unione. Alcuni di questi enti sono già disciplinati dal regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, il che riflette la loro importanza economica e la necessità di informazioni complete e coerenti per tutti i tipi di enti pensionistici. Nel complesso, tali enti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 detengono attività molto consistenti e costituiscono, insieme agli EPAP, una componente importante del panorama pensionistico generale connesso all'occupazione. In considerazione della loro portata e della loro rilevanza per la stabilità finanziaria e l'adeguatezza delle pensioni, è importante che gli Stati membri garantiscano che tutti gli enti che gestiscono risparmi pensionistici, siano essi aziendali o professionali o individuali, siano soggetti a una governance sana, a una vigilanza efficace e a requisiti prudenziali commisurati alla natura e all'entità dei rischi che assumono. Alla luce del solido quadro previsto dalla direttiva (UE) 2016/2341 e al fine di promuovere la coerenza delle prassi di vigilanza, garantire condizioni di parità e standard elevati di governance e di gestione del rischio in tutte le forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche, rispettando nel contempo la diversità dei sistemi pensionistici nazionali e delle disposizioni istituzionali esistenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare tale direttiva agli enti altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione e non contemplati da alcun altro quadro prudenziale dell'Unione. Tale aspetto risulta particolarmente importante quando il livello delle prestazioni offerte agli aderenti e ai beneficiari dipende dai risultati conseguiti dall'ente nella gestione delle attività e non è garantito da un'autorità pubblica. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali quando fanno ricorso a tale opzione.
(14)In alcuni Stati membri gli EPAP possono anche essere autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, come indicato nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di garantire una corretta e chiara organizzazione di tali attività e una vigilanza coerente ed efficace tra le diverse forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche, è pertanto opportuno tenerne conto nella direttiva (UE) 2016/2341.
(15)L'organizzazione dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali può beneficiare di una maggiore flessibilità nel modo in cui gli EPAP strutturano e gestiscono gli schemi pensionistici e gli accordi di promozione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento distinte, e ad accettare come promotore più imprese promotrici, anche nell'ambito dello stesso schema pensionistico. Tale flessibilità può agevolare un aumento di scala, migliorando in tal modo l'efficienza in termini di costi, la diversificazione dei rischi e la capacità di governance, a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari.
(16)La direttiva (UE) 2016/2341 opera una distinzione tra autorizzazione e registrazione degli EPAP, ma non definisce nessuno dei due concetti, pur imponendo agli Stati membri di tenere un registro nazionale degli EPAP. Ciò ha portato a prassi di vigilanza divergenti, compresi i casi in cui le autorità competenti non effettuano una valutazione prudenziale ex ante o, in talune occasioni, in cui la valutazione prudenziale non avviene affatto. L'assenza di una valutazione prudenziale nell'ambito del processo di registrazione o autorizzazione può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e la tutela dei diritti degli aderenti e dei beneficiari. Per evitare l'arbitraggio regolamentare e salvaguardare gli interessi dei risparmiatori in prodotti pensionistici, tutti gli EPAP dovrebbero essere soggetti a una procedura di autorizzazione che comprenda un'adeguata valutazione prudenziale da parte dell'autorità competente. In linea con la consulenza tecnica dell'EIOPA sulla revisione della direttiva EPAP II e con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, la procedura di autorizzazione dovrebbe inoltre imporre agli EPAP di elaborare e mantenere un piano aziendale per tutte le attività pianificate.
(17)Al fine di promuovere schemi pensionistici aziendali e professionali efficaci e adattabili, nonché le economie di scala, gli EPAP dovrebbero essere autorizzati a gestire più schemi pensionistici, compresi quelli con approcci di investimento distinti, e ad accettare come soggetti promotori più imprese nell'ambito dello stesso schema, garantendo nel contempo una gestione adeguata e la tutela degli aderenti e dei beneficiari.
(18)L'esperienza maturata in relazione al funzionamento della direttiva (UE) 2016/2341 ha dimostrato che le procedure che disciplinano l'autorizzazione e la vigilanza degli EPAP, in particolare nel contesto delle attività transfrontaliere, possono dar luogo a ritardi e incoerenze tra gli Stati membri, che possono scoraggiare gli EPAP dall'intraprendere attività transfrontaliere o dall'ampliarle. Al fine di migliorare il funzionamento e la vigilanza delle attività transfrontaliere degli EPAP, le fasi procedurali per l'autorizzazione e le attività transfrontaliere dovrebbero essere elaborate e razionalizzate. È opportuno rendere più chiari i termini e accelerare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle del paese ospitante, consentendo un più stretto coordinamento anche, se del caso, coinvolgendo l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
(19)È inutilmente oneroso imporre a un EPAP che svolge attività transfrontaliere in uno Stato membro ospitante di affrontare procedure transfrontaliere iniziali complete qualora tale EPAP intenda estendere tali attività ad altri schemi o imprese promotrici nello stesso Stato membro ospitante. Tale approccio potrebbe portare a una duplicazione delle procedure, a un aumento dei costi amministrativi e a ritardi, senza migliorare la tutela degli aderenti e dei beneficiari. Per facilitare una vigilanza proporzionata ed efficiente e garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, tali estensioni dovrebbero essere soggette a una procedura di notifica semplificata da completare entro un mese. Tale termine garantisce che le autorità competenti possano condurre le attività di coordinamento e sorveglianza necessarie senza generare indebiti ritardi o oneri per gli EPAP.
(20)Le norme che disciplinano i trasferimenti collettivi di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico svolgono un ruolo fondamentale nel favorire il consolidamento e il conseguimento di una determinata scala negli schemi pensionistici aziendali e professionali. Qualora siano eccessivamente rigorose, tali norme ostacolano indebitamente il conseguimento di una determinata scala e l'agevolazione del consolidamento, il che può pregiudicare gli interessi a lungo termine dei risparmiatori. Allo stesso tempo, è importante che gli aderenti e i beneficiari, o i loro rappresentanti, possano effettivamente esprimere il loro punto di vista sui trasferimenti transfrontalieri proposti. Per agevolare tali trasferimenti è pertanto opportuno chiarire e semplificare le norme dell'Unione applicabili, garantendo che le procedure continuino a essere trasparenti, proporzionate e coerenti con la tutela degli aderenti e dei beneficiari, consentendo nel contempo una maggiore efficienza e integrazione nel mercato interno. Ciò dovrebbe includere disposizioni per una notifica tempestiva, l'approvazione da parte dell'impresa promotrice, se del caso, e la possibilità per gli aderenti e i beneficiari di opporsi formalmente.
(21)Per quanto riguarda i trasferimenti collettivi nazionali da un EPAP a un altro, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure semplici, trasparenti ed efficienti dal punto di vista operativo per consentire il consolidamento e la ristrutturazione degli schemi pensionistici nel loro territorio. Tali procedure dovrebbero agevolare il conseguimento di una determinata scala e l'efficienza in termini di costi e non dovrebbero essere più restrittive delle procedure applicabili ai trasferimenti transfrontalieri.
(22)Gli Stati membri hanno la possibilità di consentire il sottofinanziamento temporaneo degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Diversi Stati membri hanno attuato tale opzione in modi diversi, mentre altri hanno scelto di non avvalersene, con conseguenti incoerenze che possono incidere sulla tutela degli aderenti e dei beneficiari. Sebbene sia importante prevenire il sottofinanziamento, un divieto assoluto potrebbe, in alcuni casi, indurre brusche riduzioni delle promesse di pensione, il che potrebbe andare a scapito degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire un approccio equilibrato e proporzionato e un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari, gli Stati membri dovrebbero consentire un sottofinanziamento temporaneo per un periodo limitato, determinato dal diritto nazionale, che in ogni caso non dovrebbe protrarsi oltre i dieci anni.
(23)Alcuni parametri tecnici della direttiva (UE) 2016/2341 derivano dalla direttiva 79/267/CEE del Consiglio, la prima direttiva sull'assicurazione vita, e sono rimasti invariati fin dalla loro introduzione. È pertanto opportuno prevedere la possibilità di adattarli mediante atti delegati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire che continuino a essere adeguati alla luce degli sviluppi del mercato e delle prassi di vigilanza.
(24)La direttiva (UE) 2016/2341 impone agli EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile sufficiente. Tale margine di solvibilità non tiene pienamente conto delle esposizioni ai rischi di mercato e di longevità, anche quando l'EPAP assume il rischio biometrico o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni. Alcuni Stati membri impongono agli EPAP di detenere fondi propri obbligatori basati sul rischio aggiuntivi al di sopra del margine di solvibilità richiesto. Negli Stati membri in cui non esistono tali requisiti basati sul rischio, dovrebbe essere garantita una tutela comparabile per i risparmiatori e i beneficiari. In particolare, gli EPAP che coprono il rischio biometrico o che offrono garanzie e che non sono soggetti a requisiti patrimoniali basati sul rischio dovrebbero effettuare prove di stress periodiche per valutare la loro capacità di mantenere la copertura finanziaria su un orizzonte a lungo termine, anche in scenari di mercato e demografici sfavorevoli, e le autorità competenti dovrebbero avere il potere di richiedere misure correttive qualora sia individuato un sottofinanziamento.
(25)Le attività private, compresi il private equity, il debito privato e il capitale di rischio, possono migliorare le caratteristiche in termini di rischio-rendimento dei portafogli di investimento aumentando la diversificazione e generando potenziali rendimenti a lungo termine più elevati. Tuttavia tali attività sono spesso più complesse da valutare in termini di rischio, il che richiede notevoli competenze professionali. A norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP dovrebbero investire nel migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari e conformemente al principio della "persona prudente". Tale norma non è tuttavia sufficientemente specificata e diversi Stati membri hanno introdotto, in linea con tale articolo, limiti di investimento dettagliati e talvolta restrittivi. Tali vincoli trasversali possono impedire agli enti con una buona governance e un'adeguata capacità di gestione dei rischi di investire in modo efficiente in attività alternative. È pertanto opportuno stabilire che il quadro fondamentale per gli investimenti è rappresentato dal principio della persona prudente basato sul rischio, che consente agli enti di investire in qualsiasi tipo di attività, a condizione che siano in grado di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi associati. Di conseguenza, come misura di salvaguardia per gli aderenti e i beneficiari, la possibilità per gli Stati membri di applicare restrizioni agli investimenti dovrebbe essere limitata ai casi in cui il rischio di investimento è assunto dagli aderenti e dai beneficiari e tali restrizioni non dovrebbero comportare un divieto generalizzato di investire in determinate classi di attività. La comunicazione introduttiva del 19 novembre 2025 fornisce ulteriori orientamenti non vincolanti sull'applicazione del principio della persona prudente, compreso il modo in cui dovrebbe favorire l'efficiente allocazione dei risparmi a lungo termine.
(26)L'esperienza ha dimostrato che i requisiti in materia di governance di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 non sempre garantiscono norme coerenti per la sana gestione e la sorveglianza efficace tra gli EPAP. In particolare, le differenze nelle funzioni di controllo interno, nella gestione dei conflitti di interesse e nella composizione e nell'efficacia degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza possono indebolire la tutela degli aderenti e dei beneficiari e l'integrità della gestione degli schemi pensionistici. Per rafforzare la resilienza, la trasparenza e la responsabilità degli EPAP, il sistema di governance dovrebbe pertanto essere ulteriormente specificato e le autorità competenti dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per valutare e, se del caso, rafforzare i sistemi di governance degli EPAP.
(27)La gestione efficace e prudente di un EPAP dipende dalla competenza e dall'onorabilità delle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, dei suoi organi amministrativi, direttivi o di vigilanza e dei titolari di funzioni chiave, compresi coloro ai quali sono state esternalizzate funzioni. La direttiva (UE) 2016/2341 fa riferimento al concetto di competenza collettiva per coloro che gestiscono effettivamente l'EPAP. Sono necessari ulteriori chiarimenti per garantire che tale concetto sia applicato in modo coerente a seconda della diversità delle strutture di governance tra gli Stati membri. In particolare, la competenza collettiva dovrebbe applicarsi quando l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza opera come un organo collegiale i cui membri svolgono congiuntamente funzioni strategiche o di sorveglianza. Qualora le funzioni siano distinte o esercitate individualmente, la valutazione della competenza dovrebbe riguardare il ruolo, le responsabilità e i poteri decisionali specifici di ciascuna persona. Inoltre le attuali disposizioni non prevedono esplicitamente il monitoraggio costante o la notifica immediata delle modifiche, il che può anche comportare lacune nella governance, un controllo insufficiente dei rischi o conflitti di interesse irrisolti. Per garantire un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari e una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire i requisiti di competenza e onorabilità, conferire alle autorità competenti la responsabilità di valutare l'idoneità su base continuativa e attribuire loro la facoltà di imporre la destituzione delle persone che non soddisfano più tali requisiti.
(28)Gestire efficacemente i rischi è essenziale per garantire la gestione sana e prudente degli EPAP e per tutelare gli aderenti e i beneficiari. Le scelte operative e strutturali degli EPAP, compresa la partecipazione a strutture di investimento aggregate, servizi condivisi o trasferimenti, possono incidere sul loro profilo di rischio complessivo. Per garantire una gestione sana e prudente, gli EPAP dovrebbero valutare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti rispetto ai limiti di tolleranza al rischio approvati dal loro organo direttivo o di vigilanza, tenendo conto della capacità e della propensione al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Le economie di scala e le opzioni di efficienza possono ridurre i rischi operativi e di investimento per gli aderenti e i beneficiari e dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nella valutazione interna del rischio.
(29)In linea con i principi fondamentali dell'OCSE sulla regolamentazione delle pensioni private e i relativi orientamenti di attuazione, è opportuno rafforzare ulteriormente i requisiti del documento illustrante i principi della politica di investimento garantendo che esso stabilisca chiari obiettivi di investimento coerenti con l'obiettivo di reddito pensionistico, le passività e la tolleranza al rischio di ciascuno schema, definisca obiettivi di rendimento e metodi di monitoraggio e tratti l'utilizzo di classi di attività complesse o alternative e il relativo rischio di controparte. Nel caso in cui gli aderenti possono scegliere gli investimenti, il documento dovrebbe anche prevedere una gamma adeguata di opzioni, compresa un'opzione predefinita.
(30)La messa in comune delle attività può generare economie di scala, migliorare i rendimenti degli investimenti e ridurre i costi per gli aderenti e i beneficiari. Tuttavia l'articolo 31 della direttiva (UE) 2016/2341 consente agli Stati membri di vietare l'esternalizzazione delle attività da parte degli EPAP, compresa l'esternalizzazione della gestione degli investimenti. Il ricorso a tale opzione ha posto ostacoli normativi agli incrementi di efficienza e alle economie di scala. Un approccio maggiormente basato sul rischio garantirebbe che l'esternalizzazione possa essere generalmente consentita o richiesta, purché non comprometta la qualità della governance, non aumenti indebitamente il rischio operativo, non metta a repentaglio la prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari o non ostacoli un controllo di vigilanza efficace. È pertanto opportuno stabilire che gli Stati membri consentano o, se del caso, richiedano l'esternalizzazione da parte di tali enti, fatta salva la possibilità di opporsi caso per caso a specifici accordi di esternalizzazione per motivi prudenziali debitamente giustificati.
(31)I depositari costituiscono un rimedio pratico per la salvaguardia delle attività e la supervisione della gestione degli schemi pensionistici aziendali o professionali, in particolare nei regimi a contribuzione definita in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre, in linea generale, la nomina di un depositario o di consentire agli EPAP di svolgere essi stessi tali funzioni. Tale facoltà ha generato a incoerenze e problematiche in materia di vigilanza nelle attività transfrontaliere. Le differenze tra le norme nazionali sui tipi di soggetti che possono fungere da depositari e sulla portata delle loro responsabilità possono compromettere l'efficacia della vigilanza prudenziale, ridurre la trasparenza e aumentare il rischio di conflitti di interesse o di disfunzioni operative. Negli ultimi anni le norme sui depositari di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono state aggiornate e rafforzate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori. Gli aderenti e i beneficiari degli EPAP, che analogamente affidano i loro risparmi pensionistici a gestori professionali, dovrebbero beneficiare di una tutela non inferiore a quella prevista per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE. Pertanto, al fine di garantire la tutela coerente degli aderenti e dei beneficiari, rafforzare la fiducia nel sistema pensionistico e agevolare le attività transfrontaliere, la direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe imporre la nomina di un depositario professionale per gli schemi pensionistici aziendali e professionali in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Le modifiche dovrebbero stabilire norme chiare per tale depositario in materia di custodia delle attività e obblighi di sorveglianza per i depositari, consentendo nel contempo una maggiore flessibilità per altri schemi e garantendo che le autorità competenti non possano limitare indebitamente la scelta di depositari stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare oneri inutili per gli EPAP, gli Stati membri possono mantenere le misure di custodia esistenti che offrono un livello di tutela comparabile a quello dei depositari.
(32)Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano, in un formato standardizzato e interoperabile. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.
(33)Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è uno strumento essenziale che consente agli aderenti e ai beneficiari di comprendere i propri diritti pensionistici nel tempo e tra i diversi schemi. Dovrebbe fornire informazioni chiare, complete e pertinenti che consentano agli aderenti e ai beneficiari di valutare la propria situazione finanziaria e di adottare tutte le misure necessarie per ottenere una pensione adeguata. Attualmente, l'assenza di un approccio uniforme a livello degli Stati membri, unitamente al fatto che la maggior parte degli aderenti matura pensioni presso più EPAP nel corso della propria carriera, si traduce in prospetti delle prestazioni pensionistiche che differiscono in termini di formato e presentazione, limitando in tal modo la comparabilità e l'aggregazione. Le norme vigenti non impongono inoltre l'inclusione di informazioni sui costi, sul rendimento degli investimenti o su eventuali opzioni di investimento disponibili e sui relativi rischi. Al fine di accrescere la trasparenza e favorire un processo decisionale informato, è necessario introdurre requisiti relativi all'elaborazione del prospetto delle prestazioni pensionistiche e per la fornitura di informazioni sui costi, sui rendimenti degli investimenti e sulle opzioni di investimento. Per lo stesso motivo è necessario garantire una maggiore standardizzazione e, ove possibile, l'allineamento al prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche a prestazione definita o a contribuzione definita degli schemi pensionistici e delle specificità degli schemi pensionistici aziendali e professionali.
(34)Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in modo comparabile e valutati sulla base di parametri di riferimento chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro armonizzato per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e a fornire prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Se l'autorità competente non è soddisfatta di tale giustificazione o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli EPAP dovrebbero informare chiaramente gli aderenti e i beneficiari di tali risultati insoddisfacenti, spiegarne le cause e delineare misure per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la definizione di parametri di riferimento oggettivi per valutare i risultati insoddisfacenti.
(35)Con l'aumento dell'aspettativa di vita, gli aderenti e i beneficiari potrebbero confrontarsi con una maggiore necessità di gestire il rischio di longevità e i risparmi pensionistici devono essere gestiti in modo efficace per fornire un reddito adeguato durante la fase di decumulo. La direttiva (UE) 2016/2341 impone agli EPAP di fornire informazioni generali durante le fasi di pre-pensionamento e di erogazione, ma non specifica il tipo di informazioni necessarie per aiutare gli aderenti e i beneficiari a compiere scelte informate durante il decumulo. Al fine di accrescere la trasparenza, la comparabilità e favorire un processo decisionale informato, gli EPAP dovrebbero pertanto essere soggetti a obblighi minimi di informativa per la fase di decumulo. Le informazioni fornite dovrebbero essere chiare, accessibili e proporzionate, tenendo conto delle specificità nazionali, e dovrebbero riguardare le opzioni di erogazione, i costi e gli oneri connessi, le imposte applicabili, i rischi e le proiezioni, anche per quanto riguarda le rendite variabili.
(36)Il passaggio dai regimi pensionistici a prestazione definita a quelli a contribuzione definita comporta un rischio finanziario maggiore per gli aderenti e i beneficiari, in quanto le prestazioni variabili sostituiscono le prestazioni garantite in precedenza. Gli aderenti e i beneficiari si trovano spesso ad affrontare scelte complesse per quanto riguarda le prestazioni o gli investimenti e la loro capacità di prendere decisioni adeguate può essere compromessa da asimmetrie informative, conoscenza o comprensione limitata, pregiudizi comportamentali o ambienti di scelta complessi e inadeguati. La combinazione di più scelte aumenta ulteriormente la difficoltà per gli aderenti e i beneficiari di valutare i potenziali effetti delle loro decisioni. Gli EPAP svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia degli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari attraverso una gestione prudente delle attività e una sana governance. Per rafforzare la fiducia nel sistema e garantire che le decisioni di investimento continuino a essere coerenti con il migliore interesse degli aderenti, è opportuno rafforzare gli obblighi fiduciari relativi alla gestione del rischio e alla politica di investimento. Per rafforzare la tutela e garantire che gli schemi pensionistici producano risultati che gli aderenti e i beneficiari potrebbero ragionevolmente aspettarsi, gli EPAP dovrebbero essere soggetti a un obbligo generale di diligenza. Tale obbligo dovrebbe imporre agli enti di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari, di cercare di fornire rendimenti adeguati, corretti in funzione del rischio ed efficienti in termini di costi a lungo termine e di fornire orientamenti e garanzie per favorire un processo decisionale informato e adeguato, tenendo conto della natura dello schema pensionistico, dei rischi assunti dagli aderenti e dai beneficiari, delle responsabilità dell'ente e, se del caso, del ruolo delle parti sociali e dei promotori.
(37)Le pensioni aziendali e professionali sono regimi a lungo termine cui i lavoratori fanno affidamento per ottenere un reddito pensionistico adeguato. Gli aderenti a schemi a contribuzione definita sono esposti a rischi specifici, tra cui il rischio relativo al reddito pensionistico, il rischio di investimento, costi e oneri, rischi amministrativi e di governance e lacune nelle conoscenze. Per elaborare strategie di investimento adeguate e offrire opzioni di investimento idonee che siano in linea con la capacità degli aderenti di sostenere le perdite e con le loro preferenze in termini di rischio-rendimento, gli EPAP svolgono un ruolo centrale nella valutazione di tali rischi dal punto di vista degli aderenti e dei beneficiari. Per favorire un processo decisionale informato e salvaguardare gli interessi degli aderenti, gli EPAP dovrebbero effettuare valutazioni dei rischi a lungo termine, offrire scelte di investimento pertinenti e fornire informazioni chiave, compresi tutti i costi e gli oneri e le proiezioni, tenendo conto delle specificità nazionali.
(38)Per garantire che gli aderenti e i beneficiari possano esercitare efficacemente i loro diritti e abbiano accesso a mezzi di ricorso equi e tempestivi, gli EPAP dovrebbero istituire procedure efficaci di trattamento dei reclami e fornire informazioni sui meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie disponibili. Per lo stesso motivo, gli Stati membri dovrebbero disporre di organismi di risoluzione alternativa delle controversie adeguati, indipendenti e imparziali, anche per i casi transfrontalieri, e garantire che le autorità competenti possano ricevere i reclami relativi a presunte violazioni della direttiva (UE) 2016/2341 e rispondere a tali reclami.
(39)Le differenze a livello di poteri, strumenti e pratiche a disposizione delle autorità competenti nei vari Stati membri possono ostacolare una vigilanza efficace degli EPAP e la tempestiva prevenzione o correzione delle violazioni. Senza il potere di ottenere le informazioni necessarie, di esigere il rispetto delle leggi e delle normative applicabili, di riesaminare e valutare le strategie, i processi e le procedure di segnalazione degli EPAP o di imporre sanzioni, le autorità competenti possono non riuscire a garantire che gli EPAP mantengano risorse finanziarie sufficienti, rispettino i requisiti in materia di governance e di gestione del rischio o riescano a resistere a eventi avversi o a cambiamenti delle condizioni economiche. Per far fronte a tali rischi, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per ottenere informazioni, effettuare riesami e valutazioni sistematici e basati sul rischio, monitorare il deterioramento delle condizioni finanziarie, avviare un dialogo periodico in materia di vigilanza, adottare tempestivamente misure preventive e correttive e imporre sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
(40)Gli EPAP variano notevolmente in termini di portata, efficienza operativa e struttura organizzativa. Gli EPAP più piccoli o frammentati possono avere difficoltà a conseguire economie di scala, mettere efficacemente in comune le attività o ottimizzare l'efficienza operativa e degli investimenti. L'individuazione precoce delle sfide e delle vulnerabilità strutturali è pertanto essenziale per garantire che gli EPAP possano fornire valore agli aderenti e ai beneficiari a lungo termine. Le autorità competenti svolgono un ruolo importante nel promuovere una riflessione strategica da parte degli EPAP sulla loro sostenibilità a lungo termine, anche per quanto riguarda aspetti quali la scala, la configurazione organizzativa e il potenziale di consolidamento o cooperazione, laddove tali aspetti rappresentino modi per affrontare le carenze individuate. Le autorità competenti dovrebbero pertanto condurre dialoghi strutturati periodici in materia di vigilanza con gli EPAP, nell'ambito dei quali gli EPAP possano individuare potenziali carenze e prendere in considerazione opzioni strategiche, comprese misure volte a migliorare l'efficienza, la scala e la condivisione delle risorse, conservando nel contempo la responsabilità primaria di garantire che gli aderenti e i beneficiari ricevano prestazioni pensionistiche adeguate.
(41)In assenza di informazioni tempestive, complete e comparabili, le autorità competenti potrebbero non essere in grado di valutare la conformità, monitorare i rischi o adottare misure preventive e correttive in modo efficace. Per affrontare tale problematica, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre agli EPAP di presentare tutte le informazioni necessarie per la vigilanza, di effettuare ispezioni in loco e di ottenere relazioni dettagliate su costi, oneri e rendimenti degli investimenti.
(42)L'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività da parte degli EPAP può generare economie di scala e apportare valore o ridurre i costi per gli aderenti e i beneficiari. Tuttavia può anche creare rischi aggiuntivi e ostacolare una vigilanza efficace. Senza l'accesso ai locali commerciali e alle informazioni pertinenti e senza la cooperazione dei fornitori di servizi, le autorità competenti potrebbero non essere in grado di monitorare le attività esternalizzate o di garantire la conformità. Per far fronte a tali rischi, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli EPAP consentano alle autorità competenti di accedere ai dati e ai locali dei fornitori di servizi e di effettuare ispezioni in loco direttamente o tramite autorità delegate. Gli EPAP dovrebbero inoltre collaborare pienamente durante la vigilanza. Per garantire un'efficace vigilanza transfrontaliera delle funzioni esternalizzate, l'EIOPA dovrebbe essere in grado di assistere le autorità competenti durante ispezioni in loco congiunte.
(43)Informazioni trasparenti, comparabili e facilmente accessibili sui costi annuali totali, sui risultati passati e sui profili di rischio degli schemi pensionistici gestiti dagli EPAP sono essenziali affinché gli aderenti e i beneficiari possano prendere decisioni informate in merito ai loro risparmi pensionistici. Tale divulgazione di informazioni potrebbe promuovere l'efficienza, l'efficacia in termini di costi e la possibilità di realizzare economie di scala, a vantaggio, in ultima analisi, degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire la comparabilità e l'accessibilità, le autorità competenti dovrebbero pubblicare tali informazioni, coprendo almeno i dieci anni precedenti, su un unico sito web pubblico per tutti gli schemi pensionistici o le opzioni di investimento pertinenti.
(44)Qualora le attività transfrontaliere siano significative rispetto al mercato dello Stato membro ospitante e richiedano una stretta collaborazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, in particolare quando un EPAP potrebbe rischiare di trovarsi in difficoltà finanziarie a scapito degli aderenti e dei beneficiari, l'EIOPA dovrebbe poter istituire e coordinare piattaforme di collaborazione, in modo analogo a quanto previsto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(45)Anche le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi possono distribuire prodotti pensionistici aziendali e professionali. Per garantire che tutti i potenziali aderenti, gli aderenti e i beneficiari ricevano informazioni e protezione equivalenti, tali imprese e intermediari dovrebbero essere soggetti a norme relative alle informazioni coerenti con quelle applicabili agli EPAP, compresi gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni ai sistemi di tracciamento delle pensioni.
(46)Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nella direttiva (UE) 2016/2341 e nella presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda taluni parametri tecnici della direttiva (UE) 2016/2341 derivanti dalla direttiva 79/267/CEE del Consiglio, che sono rimasti invariati fin dalla loro introduzione, nonché riguardo al prospetto delle prestazioni pensionistiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(47)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle disposizioni relative alla comunicazione dei rendimenti degli investimenti, al netto dei costi di investimento, e di tutti i costi e gli oneri sostenuti in relazione alle attività degli EPAP. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(48)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341.
(49)Le modifiche della direttiva (UE) 2016/2341 relative all'autorizzazione degli EPAP dovrebbero sostituire l'attuale regime di registrazione o autorizzazione al fine di garantire norme di vigilanza uniformi in tutta l'Unione. Sarebbe tuttavia troppo oneroso imporre a tutti gli EPAP di richiedere una nuova autorizzazione. Agli EPAP già registrati o autorizzati a norma di tale direttiva è opportuno concedere la possibilità di continuare ad operare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere il riconoscimento automatico degli EPAP già registrati o autorizzati a norma di tale direttiva.
(50)Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati effettuato in applicazione della presente direttiva rispetti pienamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2016/2341
La direttiva (UE) 2016/2341 è così modificata:
(1)i termini "registrato o autorizzato" e "registrati o autorizzati" sono sostituiti rispettivamente dal termine "autorizzato" o "autorizzati" in tutta la direttiva;
(2)le locuzioni "alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità" e "della dimensione, della natura, della portata e della complessità" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla natura, alla portata e alla complessità" e "della natura, della portata e della complessità" in tutta la direttiva;
(3)la locuzione "alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" è sostituita dalla locuzione "alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" in tutta la direttiva;
(4)l'articolo 2 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali EPAP siano costituiti in una forma per cui le entità autorizzate sono responsabili della gestione di tali enti e agiscono per conto degli stessi, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali EPAP o, fatto salvo il paragrafo 2, a tali entità autorizzate, o a entrambi, a seconda dei casi.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3.
Qualora, a norma del paragrafo 1, le entità autorizzate siano responsabili della gestione degli EPAP e agiscano per loro conto, gli Stati membri provvedono affinché le attività degli EPAP siano giuridicamente separate da quelle delle entità autorizzate.
Ai fini del primo comma, se le entità autorizzate di cui al paragrafo 2, lettera b), gestiscono gli EPAP e agiscono per loro conto, gli Stati membri non limitano la facoltà di tali entità autorizzate stabilite in un altro Stato membro di svolgere tali attività.";
(5)gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 3
Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale
Gli EPAP che gestiscono anche schemi pensionistici considerati come sistemi di sicurezza sociale e che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività nel settore delle pensioni non contemplata da tali regolamenti. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate ("ring-fenced") e non è possibile trasferire tali passività e le corrispondenti attività agli schemi pensionistici considerati come sistemi di sicurezza sociale o viceversa.
Articolo 4
Applicazione facoltativa
Gli Stati membri possono applicare alcune o tutte le disposizioni della presente direttiva agli enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, operanti secondo il principio di capitalizzazione al fine di erogare prestazioni pensionistiche:
(a)che sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d); oppure
(b)che non sono contemplate dalla presente direttiva o dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE.
Nel caso degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere in merito all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui tale applicazione sia compatibile con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
Qualora, conformemente al diritto nazionale, gli enti di cui al primo comma siano gestiti da entità autorizzate responsabili di agire per loro conto, gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva a tali enti o alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, o a entrambi, a seconda dei casi.
Gli Stati membri possono decidere di applicare gli articoli 11 e 11 bis a norma del presente articolo solo se si applicano tutte le disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'EIOPA se si avvalgono delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, indicando i tipi di enti o, se del caso, entità autorizzate interessati dall'esercizio di tali opzioni nonché le disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili.
La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.";
(6)l'articolo 5 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"EPAP minori";
(b) il secondo comma è soppresso;
(7)l'articolo 6 è così modificato:
(a)al punto 1), la formulazione "e che esercita le attività direttamente connesse;" è sostituita da "e che esercita le attività direttamente connesse e, se consentito dal diritto nazionale, attività nel settore delle pensioni individuali;";
(b)il punto 3) è sostituito dal seguente:
"3) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro, di organismo o associazione professionale o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un EPAP;";
(c)il punto 5) è sostituito dal seguente:
"5) "aderenti": le persone diverse dai beneficiari e dai potenziali aderenti che a motivo delle loro attività lavorative passate o attuali hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico; tranne che, ai fini dei titoli I, II, III, V e VI, per "aderenti" si intendono anche risparmiatori in prodotti pensionistici individuali laddove il diritto nazionale consente agli EPAP di fornire prodotti pensionistici individuali;";
(d)sono aggiunti i seguenti punti 20), 21) e 22):
"20) "fornitore di servizi": un'impresa alla quale un EPAP ha esternalizzato attività contemplate dalla presente direttiva;
21) "prodotto pensionistico individuale": un prodotto pensionistico individuale quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
22) "sistema di tracciamento delle pensioni": uno strumento digitale, solitamente un portale web o un'applicazione mobile affidabile, che fornisce alle persone una panoramica dei diritti pensionistici maturati e proiezioni delle prestazioni future nei diversi schemi pensionistici cui aderiscono o di cui sono beneficiarie.
__________
*
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj
).";
(8)all'articolo 7, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
"Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli EPAP siano autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, tutte le attività e le passività corrispondenti all'attività nel settore delle pensioni individuali sono separate, senza alcuna possibilità di trasferire tali attività e passività ad altre attività dell'ente nel settore delle pensioni.";
(9)è inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi
1.
Gli EPAP sono autorizzati a prestare servizi in tutta l'Unione conformemente agli articoli 11 e 11 bis.
2.
Gli Stati membri non limitano la facoltà degli EPAP di stabilirsi nel loro territorio.";
(10)l'articolo 9 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Autorizzazione";
(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia autorizzato dalla competente autorità e iscritto in un registro nazionale.
L'ubicazione dell'amministrazione principale è il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche di un EPAP.
Gli Stati membri esigono che le autorità competenti effettuino una valutazione prudenziale nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP. La valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.
Gli EPAP che richiedono l'autorizzazione elaborano e presentano all'autorità competente un piano aziendale relativo a tutte le attività pianificate, specificando le risorse finanziarie disponibili per coprire i costi operativi attuali e futuri. Il piano aziendale contiene proiezioni sull'arco di almeno tre anni dei ricavi e dei costi dell'EPAP e una ripartizione dei costi operativi dello stesso, compresi, se del caso, i costi di distribuzione e acquisizione e qualsiasi altro elemento che aiuti le autorità competenti a valutare la conformità ai requisiti di gestione.
In caso di successiva accettazione di una o più imprese promotrici, l'EPAP non deve sottoporsi a una nuova procedura di autorizzazione.";
(c)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis.
Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione è adeguatamente motivata e notificata all'EPAP interessato.
Fatto salvo l'articolo 48, paragrafo 9, ciascuno Stato membro prevede il diritto di ricorso giurisdizionale qualora le sue autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.";
(11)è aggiunto il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis
EPAP con più promotori
Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento differenti, e ad accettare come promotrici più imprese nell'ambito dello stesso schema pensionistico.
Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE.";
(12)l'articolo 10 è così modificato:
(a)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):
"c) l'EPAP disponga di risorse finanziarie sufficienti per coprire i propri costi operativi attuali e futuri.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3.
L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.";
(13)l'articolo 11 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è soppresso;
(b)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.
Gli Stati membri di origine garantiscono che un EPAP notifichi all'autorità competente la propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere.
Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleghi le informazioni seguenti alla notificazione:
a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa o delle imprese promotrici;
b) il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa o delle imprese promotrici;
c) le caratteristiche principali dello schema o degli schemi pensionistici che devono essere gestiti per l'impresa o per le imprese promotrici.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine che riceve la notifica di cui al paragrafo 3 e che non ha adottato una decisione motivata secondo cui la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'EPAP, oppure l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che lo gestiscono, non sono compatibili con le attività transfrontaliere proposte comunichi all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro due mesi dal loro ricevimento. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro ospitante confermi senza indugio di aver ricevuto tali informazioni. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente dello Stato membro di origine comunichi per iscritto all'EPAP che le informazioni sono state ricevute dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.";
(c)i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"6.
Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi di informazione di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere, ad eccezione del prospetto delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 38, che è soggetto a norme armonizzate dell'Unione conformemente al paragrafo 6 di tale articolo.
7.
Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.";
(d)è inserito il seguente paragrafo 9 bis:
"9 bis.
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure e le formalità relative alle attività e alle procedure transfrontaliere possano essere espletate agevolmente mediante mezzi elettronici.";
(e)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
"10.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivo di ritenere che un EPAP che svolge attività nel suo territorio non rispetti le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di origine.
Quest'ultima, coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata.";
(f)al paragrafo 11 sono aggiunti i commi seguenti:
"Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare agli EPAP gli atti necessari in relazione a dette misure.
Inoltre l'autorità competente dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire in conformità con i poteri che le sono conferiti da tale articolo.";
(g)sono aggiunti i seguenti paragrafi 12 e 13:
"12.
In situazioni in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli aderenti e dei beneficiari e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro di origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 10 e 11 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare, in caso di urgenza, misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità sul proprio territorio. Tale potere include la possibilità di impedire agli EPAP, nella misura dello stretto necessario, di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.
13.
Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 10 a 13 che comportino restrizioni alle attività degli EPAP sono adeguatamente motivate e notificate all'EPAP interessato senza indebito ritardo. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che adotta tali misure ne dà comunicazione anche all'autorità competente dello Stato membro di origine e, nel contesto del paragrafo 11, terzo comma, all'EIOPA.";
(14)è inserito il seguente articolo 11 bis:
"Articolo 11 bis
Modifiche delle informazioni notificate
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) o c), l'EPAP notifichi per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 11.
2.
Gli Stati membri garantiscono che, laddove gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, la notifica relativa all'aggiunta di una o più imprese promotrici a uno schema pensionistico precedentemente notificato o relativa a modifiche non sostanziali delle caratteristiche di tale schema sia soggetta a una procedura di notifica semplificata.";
(15)l'articolo 12 è così modificato:
(a)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Gli Stati membri provvedono affinché l'EPAP trasferente metta a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e, se del caso, dei loro rappresentanti le informazioni sulle condizioni del trasferimento in modo tempestivo e prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Il trasferimento transfrontaliero è soggetto all'approvazione preventiva di:
a) la maggioranza semplice degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza semplice dei loro rappresentanti; e
b) l'impresa promotrice, se del caso.
Ai fini del primo comma, lettera a), la maggioranza semplice è calcolata sulla base delle risposte ricevute.
Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una soglia di partecipazione fino al 25 % degli aderenti e dei beneficiari coinvolti.";
(c)al paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.";
(16)è inserito il seguente articolo 12 bis:
"Articolo 12 bis
Trasferimenti nazionali
Gli Stati membri provvedono affinché i trasferimenti tra EPAP autorizzati all'interno dello stesso Stato membro di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti siano disciplinati da procedure semplici e trasparenti che garantiscano la tutela degli aderenti e dei beneficiari nonché la costante e sana gestione degli schemi pensionistici in questione.
Tali trasferimenti sono soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità competente, che verifica almeno tutte le condizioni seguenti:
a) le informazioni presentate sono complete ed esatte;
b)la struttura amministrativa, la situazione finanziaria e la buona reputazione o le qualifiche professionali e l'esperienza dei soggetti che gestiscono effettivamente gli EPAP interessati sono compatibili con il trasferimento proposto;
c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari sono adeguatamente tutelati;
d) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire le relative passività, riserve tecniche e altri diritti e obbligazioni.
Qualora uno Stato membro subordini i trasferimenti nazionali all'approvazione preventiva degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, la procedura di approvazione non è più rigorosa della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";
(17)all'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici aziendali o professionali e, se consentito dal diritto nazionale, degli schemi pensionistici individuali distribuiti mediante gli EPAP, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.
2.
Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui essi coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.";
(18)l'articolo 14 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è così modificato:
i)al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri di origine assicurano che le rispettive autorità competenti dispongano dei poteri necessari per consentire a un EPAP, per un periodo limitato, di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'EPAP di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento con relativa tempistica. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:";
ii)è aggiunto il comma seguente:
"Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera i dieci anni.";
(b)il paragrafo 3 è soppresso;
(19)l'articolo 16 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali e, laddove consentito dal diritto nazionale, dell'erogazione delle pensioni individuali, gli Stati membri impongono a ogni EPAP di cui all'articolo 15, paragrafo 1, autorizzato sul proprio territorio di mantenere costantemente un margine di solvibilità disponibile sufficiente per l'insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.";
(b)al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'importo di cui al primo comma, lettera a), non supera il 3,5 % della somma delle differenze tra, da un lato, i capitali dell'attività vita e dell'attività relativa agli schemi pensionistici aziendali e professionali e, laddove consentito dal diritto nazionale, delle attività relative agli schemi pensionistici individuali e, dall'altro lato, le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.";
(20)all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 7:
"7.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.";
(21)è inserito il seguente articolo 18 bis:
"Articolo 18 bis
Prove di stress interne
1.
Le autorità competenti degli Stati membri di origine esigono che gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni effettuino una prova di stress almeno ogni tre anni per valutare la loro capacità di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli aderenti e dei beneficiari, anche in scenari che rappresentano sviluppi demografici e di mercato sfavorevoli.
Nonostante il primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di origine ha il potere di imporre all'EPAP di effettuare le prove di stress con maggiore frequenza, almeno laddove i risultati delle prove di stress degli anni precedenti indichino l'esistenza del rischio di non disporre di attività sufficienti e adeguate per coprire le riserve tecniche entro i successivi dieci anni.
Gli Stati membri possono altresì imporre all'EPAP di valutare se il margine di solvibilità disponibile previsto supera il margine di solvibilità richiesto o, se del caso, l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15.
2.
Ai fini del paragrafo 1, gli EPAP elaborano proiezioni, per i dieci esercizi finanziari successivi a partire dalla data del bilancio più recente, delle attività e delle passività in ciascuno degli scenari seguenti:
(a)uno scenario di base che estende le condizioni economiche prevalenti alla data dei bilanci più recenti;
(b)uno scenario sfavorevole di diminuzione relativa permanente dei tassi di interesse del 40 % o di diminuzione assoluta di 0,75 punti percentuali, a seconda di quale sia l'opzione più grave, dove i tassi di interesse non scendono al di sotto dello 0 % o non superano il 3,5 %;
(c)uno scenario sfavorevole di riduzione del 30 % dei rendimenti degli investimenti in attività non ammortizzabili;
(d)una diminuzione del 10 % dei tassi di mortalità degli aderenti e dei beneficiari di tutte le età.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono imporre agli EPAP quanto segue:
(a)effettuare proiezioni su più di dieci esercizi finanziari;
(b)effettuare proiezioni nell'ambito di scenari sfavorevoli più gravi rispetto agli scenari di cui al primo comma, lettere b), c) o d);
(c)effettuare proiezioni nell'ambito di ulteriori scenari di stress.
3.
Se i risultati della prova di stress di cui al paragrafo 1 indicano che, nell'ambito di uno degli scenari di cui al paragrafo 2, un EPAP non disporrebbe di attività sufficienti per coprire le riserve tecniche o, se del caso, non deterrebbe un margine di solvibilità disponibile sufficiente per rispettare il margine di solvibilità richiesto o l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15 per ogni anno oggetto delle proiezioni, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga all'EPAP di presentare un piano di convergenza.
Tale piano di convergenza definisce le misure che l'EPAP intende adottare per ripristinare, nell'orizzonte di proiezione, la propria capacità di mantenere attività sufficienti per coprire le riserve tecniche o, se del caso, di detenere un margine di solvibilità disponibile superiore al margine di solvibilità richiesto, nell'ambito di tutti gli scenari di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri provvedono affinché l'EPAP presenti il piano di convergenza all'autorità competente entro tre mesi dalla data di esecuzione della prova di stress.
Se non è presentato alcun piano di convergenza entro tre mesi o se il piano di convergenza non prevede azioni credibili per ovviare al sottofinanziamento individuato o, se del caso, al livello insufficiente del margine di solvibilità disponibile nella prova di stress, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre all'EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile più elevato.
4.
Il paragrafo 3 non si applica quando un EPAP è autorizzato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, a detenere, per un periodo limitato, attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso gli Stati membri assicurano che il piano di risanamento adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, rifletta l'esito della prova di stress di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se necessario, sia aggiornato di conseguenza, in particolare nello stabilire le misure e il periodo per ripristinare la capitalizzazione integrale.
5.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi da 1 a 3 qualora impongano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di detenere fondi propri obbligatori superiori al margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 17, purché tali requisiti di fondi propri obbligatori siano basati sul rischio, almeno per quanto riguarda i rischi di mercato e di longevità.";
(22)l'articolo 19 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è così modificato:
(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1.
Gli Stati membri esigono che gli EPAP autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della "persona prudente" e in particolare conformemente alle regole seguenti:";
(b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio* e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;";
(c)la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati, MTF o OTF;";
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi da 1 bis a 1 quinquies:
"1 bis.
Gli Stati membri esigono che, per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, gli EPAP investano soltanto in attività e strumenti dei quali possano individuare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e tenerne opportunamente conto nella valutazione del loro fabbisogno finanziario globale e nella valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 28.
1 ter.
Gli Stati membri impongono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche siano altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assunte dall'EPAP.
1 quater.
Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.
1 quinquies.
Ai fini del paragrafo 1 quater, per preferenze di sostenibilità si intende la scelta, da parte di un aderente, beneficiario o potenziale aderente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
a)uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
b)uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088;
c)uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088, laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente.";
(c)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"A norma dei paragrafi da 1 a 5, per gli EPAP autorizzati nel loro territorio, gli Stati membri possono conferire all'autorità competente il potere di emanare regole più dettagliate, purché giustificate da criteri prudenziali.
Tali regole si applicano solo se il rischio di investimento è assunto dagli aderenti e dai beneficiari. Tuttavia, in tali casi, agli EPAP non è impedito di:
a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi i cui aderenti sopportano il rischio di investimento in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni societarie, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, o tramite MTF o OTF, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento;
b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;
c) investire in strumenti che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF;
d) investire in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital.";
(d)i paragrafi 7 e 8 sono abrogati;
___________________________________________
*
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
).;
**
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj
).;
(23)l'articolo 21 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri richiedono a tutti gli EPAP di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta la gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede almeno quanto segue:
a)una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità;
b)un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni e la gestione dei conflitti di interesse.
Detto sistema di governance garantisce che nelle decisioni di investimento si tenga conto dei fattori ambientali, sociali e di governance connessi alle attività di investimento ed è soggetto a riesami interni periodici.
Tali riesami interni valutano l'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e della governance interna dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti alle attività dell'EPAP.";
(b)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.
Gli Stati membri assicurano che gli EPAP stabiliscano e applichino politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno, alla remunerazione e, laddove rilevante, alle attività attuariali ed esternalizzate, e provvedono affinché tali politiche siano attuate. Tali politiche scritte sono soggette all'approvazione preventiva dell'organo direttivo o di vigilanza dell'EPAP, sono riesaminate almeno ogni tre anni e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.
4.
Gli Stati membri assicurano che gli EPAP dispongano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema prevede procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'EPAP e una funzione di verifica della conformità.";
(c)è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. La funzione di verifica della conformità include la consulenza all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Essa valuta altresì il possibile impatto di qualsiasi variazione del quadro giuridico sulle operazioni dell'EPAP interessato e identifica e valuta il rischio di mancata conformità.";
(d)al paragrafo 6, la seconda e terza frase sono soppresse;
(e)sono aggiunti i seguenti paragrafi da 7 a 10:
"7.
In caso di conflitto di interessi potenziale o effettivo derivante dal rapporto tra l'EPAP e un fornitore di servizi dell'EPAP, gli Stati membri esigono che le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP adottino decisioni indipendenti nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari.
8.
Gli Stati membri impongono agli EPAP e, se del caso, ai rispettivi comitati per le nomine di tenere conto di un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo direttivo o di vigilanza, garantendo una rappresentanza equilibrata di donne e uomini.
Gli Stati membri impongono agli EPAP e, se del caso, ai rispettivi comitati per le nomine di predisporre una politica che promuova la diversità e l'inclusione in seno all'organo direttivo o di vigilanza. Tale politica tiene conto, se del caso, del fatto che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza comprende rappresentanti delle parti sociali ed è applicata in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività degli EPAP.
Gli Stati membri esigono inoltre che la politica fissi obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività degli EPAP. Tali obiettivi riguardano i membri dell'organo direttivo o di vigilanza selezionati dall’impresa promotrice dell'EPAP e non si applicano agli EPAP se il numero dei membri dell'organo direttivo o di vigilanza selezionati dall’impresa promotrice degli EPAP è pari o inferiore a tre.
9.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di pubblicare nelle relazioni annuali l'obiettivo relativo alla rappresentanza equilibrata del genere sottorappresentato in seno all'organo direttivo o di vigilanza, la politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato in seno all'organo direttivo o di vigilanza e la relativa attuazione.
10.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di strumenti, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di governance degli EPAP e per valutare i rischi emergenti individuati da tali EPAP che potrebbero influire sulla loro solidità finanziaria.
Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti siano dotate dei poteri necessari per esigere che il sistema di governance sia migliorato e rafforzato per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli da 20 a 32.";
(24)l'articolo 22 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, le persone che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali a norma dell'articolo 31 rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) il requisito di competenza:
i) per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, ciò significa che dispongono di qualifiche, conoscenze ed esperienze adeguate per garantire una gestione sana e prudente dell'EPAP, comprese conoscenze e competenze per affrontare i diversi livelli di rischio cui sono esposti gli aderenti e i beneficiari, a seconda della natura degli schemi di cui fanno parte;
ii) per le persone che svolgono le funzioni fondamentali attuariali o di controllo interno, ciò significa che dispongono di qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali;
iii) per le persone che svolgono altre funzioni fondamentali, ciò significa che dispongono di qualifiche, conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali;
iv) per gli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza, ciò significa che i loro membri dispongono di qualifiche, conoscenze ed esperienze complessivamente adeguate per svolgere le proprie funzioni;
b) il requisito di onorabilità: essi godono di buona reputazione e integrità.";
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
"1 bis.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di notificare alle rispettive autorità competenti qualsiasi modifica relativa all'identità delle persone di cui al paragrafo 1, unitamente ai motivi delle modifiche e a tutte le informazioni necessarie per valutare se le nuove persone nominate soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.
1 ter.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di notificare alle rispettive autorità competenti se una qualsiasi delle persone di cui al paragrafo 1 non soddisfa più i requisiti stabiliti in tale paragrafo o è stata sostituita per tale motivo.";
(c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano in grado di valutare se le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di cui a detto paragrafo su base continuativa, la presenza di conflitti di interesse effettivi o potenziali e le modalità per prevenirli o gestirli.";
(d)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Se una persona che dirige effettivamente un EPAP o svolge altre funzioni fondamentali non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti hanno il potere di imporre all'EPAP di rimuovere detta persona da tale incarico.";
(25)all'articolo 23, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
"h) la politica di remunerazione precisa in che modo l'EPAP tiene conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità, quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'interno del sistema di gestione dei rischi;
i)le politiche e le prassi di remunerazione sono oggettive e non discriminatorie e si basano sul principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.";
(26)all'articolo 25, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività degli EPAP, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono stati esternalizzati compiti o attività degli EPAP almeno nei seguenti settori, ove applicabile:";
(27)l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"Articolo 26
Funzione di audit interno
1.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione di audit interno efficace.
La funzione di audit interno include una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance, comprese, ove applicabile, le attività esternalizzate.
2.
Le risultanze e le raccomandazioni dell'audit interno sono comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza che stabilisce gli interventi da adottare per ciascuna di tali risultanze e raccomandazioni dell'audit interno e garantisce l'attuazione di tali interventi.";
(28)l'articolo 28 è così modificato:
(a)al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri assicurano che gli EPAP definiscano una politica scritta per la valutazione interna del rischio che includa i processi e le procedure per effettuare la valutazione, la frequenza della valutazione e i metodi.";
(b)il paragrafo 2 è così modificato:
i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
Gli Stati membri garantiscono che la valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue:";
ii)sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):
"i) una valutazione di come i rischi ai quali l'EPAP è o potrebbe essere esposto si rapportano ai limiti di tolleranza al rischio approvati dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP;
j)la valutazione di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 2;
k)una valutazione delle economie di scala e delle opzioni di efficienza, compresa la partecipazione a strutture di investimento aggregate, servizi condivisi o trasferimenti, e del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.";
iii)è aggiunto il comma seguente:
"Ai fini del primo comma, lettera i), gli Stati membri esigono che, se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, i rischi e i limiti di tolleranza al rischio siano presi in considerazione dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari, tenendo conto della loro capacità di assumere il rischio e della loro propensione al rischio.";
(29)all'articolo 30 sono aggiunti i commi seguenti:
"Gli Stati membri esigono che il documento individui obiettivi di investimento chiari per ciascuno schema pensionistico che siano coerenti con il rispettivo obiettivo di reddito pensionistico, gli obiettivi generali di rendimento dello schema e gli strumenti di monitoraggio del rendimento. Il documento indica inoltre quando e in che misura è possibile tollerare deviazioni dalla strategia di ripartizione delle attività e dagli obiettivi di rendimento. La politica di investimento comprende anche tutte le decisioni generali riguardanti la ripartizione tattica delle attività, la selezione dei titoli e l'esecuzione delle negoziazioni.
Il documento indica inoltre se, perché, in quale misura e in che modo saranno utilizzate classi di attività più complesse, comprese classi di attività alternative, e precisa l'entità appropriata dell'esposizione al rischio di controparte.
Gli Stati membri assicurano che l'EPAP definisca procedure e criteri per riesaminare l'efficacia della politica di investimento e per determinare se siano necessarie modifiche della politica, delle relative procedure di attuazione o della struttura decisionale.
Il documento è adottato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP. Se un EPAP gestisce diversi schemi pensionistici, per ciascuno di essi sono redatti documenti distinti sulla politica di investimento.
Gli Stati membri provvedono affinché, per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti hanno il diritto di compiere scelte di investimento, il documento preveda una gamma adeguata di opzioni di investimento, compresa un'opzione predefinita, classifichi tali opzioni in base alla natura e all'entità del rischio di investimento assunto dagli aderenti, e garantisca che siano messe a disposizione informazioni sufficienti per consentire decisioni di investimento informate.";
(30)l'articolo 31 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri consentono o richiedono agli EPAP autorizzati nel loro territorio di affidare qualsiasi attività, comprese le funzioni fondamentali e la gestione di tali EPAP, in tutto o in parte, a fornitori di servizi che operano per conto dei suddetti EPAP, purché gli accordi di esternalizzazione siano conformi ai paragrafi da 2 a 7.";
(b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP che esternalizzano funzioni fondamentali, la gestione di tali EPAP, o altre attività disciplinate dalla presente direttiva stipulino un accordo scritto giuridicamente opponibile con il fornitore di servizi. Tale accordo include una ripartizione dei costi diretti e indiretti e chiarisce i diritti e i doveri dell'EPAP e del fornitore di servizi. In caso di potenziale conflitto di interessi con il fornitore di servizi, gli EPAP documentano e attuano procedure per prevenire o gestire i conflitti di interesse.";
(c)il paragrafo 7 è soppresso;
(31)l'articolo 33 è così modificato:
(a)i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Nel caso di uno schema pensionistico nel quale gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, l'autorità competente dello Stato membro di origine impone all'EPAP di nominare un depositario per ciascuno schema pensionistico per la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza conformemente agli articoli 34 e 35 o, se l'EPAP stesso detiene le attività conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, impone all'EPAP di disporre di un fiduciario che adempia agli obblighi di sorveglianza conformemente all'articolo 35 e la cui nomina sia notificata all'autorità competente.
Ai fini del primo comma, l'EPAP o, se del caso, l'entità autorizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non agisce in qualità di depositario per tale schema.
2.
Per gli schemi pensionistici nei quali gli aderenti e beneficiari non assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può richiedere all'EPAP di nominare un depositario per ciascuno schema pensionistico per la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza di cui agli articoli 34 e 35.
3.
Salvo disposizione contraria del presente capo, per la nomina del depositario si applica di conseguenza il capo IV della direttiva 2009/65/CE.
Gli Stati membri non limitano la facoltà degli EPAP di nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro.";
(32)l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Articolo 34
Custodia delle attività e responsabilità del depositario
1.
Salvo disposizione contraria del presente capo, per l'esecuzione dei compiti dei depositari in relazione alla custodia delle attività e alla responsabilità del depositario, si applica di conseguenza il capo IV della direttiva 2009/65/CE.
2.
Se non è nominato nessun depositario per la custodia delle attività, gli EPAP devono come minimo:
a) garantire che gli strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela;
b) tenere registri che permettano all'EPAP di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e senza indugio;
c) adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse in relazione alla custodia delle attività;
d) informare le autorità competenti, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività.";
(33)all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Salvo disposizione contraria del presente capo, per gli obblighi di sorveglianza del depositario si applica di conseguenza il capo IV della direttiva 2009/65/CE.";
(34)l'intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente:
"TITOLO IV
INFORMAZIONI DA FORNIRE AI POTENZIALI ADERENTI, AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI E NORME SULLA CONDOTTA NEGLI AFFARI";
(35)l'articolo 36 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Tenendo conto della natura dello schema pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali forniscano:
a) ai potenziali aderenti almeno le informazioni previste dall'articolo 41;
b) agli aderenti almeno le informazioni previste dagli articoli da 37 a 40, 41 bis, 42 e 44; e
c) ai beneficiari almeno le informazioni previste dagli articoli 37, 41 bis, 43 e 44.
Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli EPAP siano autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, gli Stati membri provvedono affinché ogni EPAP autorizzato nel proprio territorio che offre prodotti pensionistici individuali diversi dal prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1238 fornisca ai potenziali risparmiatori, ai risparmiatori in prodotti pensionistici individuali e ai beneficiari di prodotti pensionistici individuali informazioni chiare, corrette, non fuorvianti e adeguate alla natura del prodotto, al canale di distribuzione e alle caratteristiche del risparmiatore o del beneficiario. Tali informazioni garantiscono un livello di trasparenza e di protezione equivalente a quello previsto dal diritto nazionale per la distribuzione di prodotti pensionistici individuali da parte di altre entità o altri enti, almeno per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) l'identità, la forma giuridica e lo status dell'autorizzazione dell'EPAP;
b) le caratteristiche principali, i costi e i rischi del prodotto pensionistico individuale offerto;
c) l'esistenza e la natura di eventuali consulenze o raccomandazioni fornite;
d) la natura dell'eventuale remunerazione ricevuta in relazione al prodotto;
e) le procedure di reclamo e di ricorso.
Gli Stati membri possono adattare tali obblighi affinché riflettano le caratteristiche specifiche degli EPAP e la diversità dei canali di distribuzione delle pensioni individuali.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulle informazioni da fornire a norma degli articoli 41, 42 e 43.";
(36)all'articolo 37, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno dieci anni o tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a dieci anni;";
(37)è inserito il seguente articolo 37 bis:
"Articolo 37 bis
Sistemi di tracciamento delle pensioni
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di tracciamento delle pensioni, laddove presenti, coprano i diritti pensionistici gestiti dagli EPAP.
2.
Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che gli EPAP trasmettano ai sistemi di tracciamento delle pensioni, laddove tali sistemi siano stati istituiti, tutte le informazioni necessarie per fornire agli aderenti e ai beneficiari un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti pensionistici aziendali o professionali e individuali, nella misura in cui tali diritti sono gestiti dall'EPAP.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 siano trasmesse in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e interoperabile che consenta ai sistemi di tracciamento delle pensioni di aggregare i dati sui diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste in modo coerente e comparabile.
4.
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP continuino a essere pienamente responsabili della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi e dell'adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
5.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti monitorino e garantiscano il rispetto del presente articolo e adottino misure correttive qualora gli EPAP non forniscano informazioni complete, accurate o tempestive.
6.
Il formato e la struttura delle informazioni da trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni sono coerenti con il formato e la struttura stabiliti nel regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 38.";
(38)l'articolo 38 è così modificato:
(a)i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Gli Stati membri prescrivono che gli EPAP redigano un documento conciso contenente le informazioni chiave per ciascun aderente. Il documento fornisce informazioni sul livello di rischio assunto dall'aderente e tiene in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario ("prospetto delle prestazioni pensionistiche"). Il titolo del documento contiene la locuzione "Prospetto delle prestazioni pensionistiche".
2.
La data e il periodo esatti cui si riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche sono indicati in modo ben chiaro e visibile.
3.
Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche siano accurate, aggiornate, coerenti con le scelte effettuate e complete. Al fine di agevolare la comprensione, le informazioni sono presentate in maniera stratificata e secondo principi di buona esposizione. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è messo a disposizione di ciascun aderente gratuitamente su carta oppure mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito internet, almeno con cadenza annuale, secondo le preferenze dell'aderente. Le preferenze sono acquisite quanto meno all'inizio dell'adesione.";
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6.
Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è fornito agli aderenti e ai beneficiari utilizzando un formato standardizzato a livello dell'Unione, tenendo conto nel contempo anche delle caratteristiche dei diversi tipi di schemi pensionistici.
L'EIOPA, una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui agli articoli da 38 a 40. In relazione alla presentazione delle informazioni relative ai risultati passati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera i), nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'EIOPA tiene conto delle caratteristiche dei diversi tipi di schemi, in particolare se gli aderenti e i beneficiari assumono il rischio di investimento o se la strategia di investimento dipende dall'età o include l'adeguamento in funzione della durata.
Al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di segnalazione, nell'elaborare i progetti di norme di regolamentazione l'EIOPA garantisce, nella misura del possibile, l'allineamento al regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione* e mira ad agevolare l'inserimento delle informazioni del prospetto delle prestazioni pensionistiche nei sistemi di tracciamento delle pensioni e a garantirne l'utilizzabilità per gli aderenti e i beneficiari.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
_____________________________________________
*
Regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GU L 99 del 22.3.2021, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj
).";
(39)all'articolo 39, il paragrafo 1 è così modificato:
(a)è inserita la seguente lettera b bis):
"b bis) lo Stato membro in cui l'EPAP è autorizzato e i nomi delle autorità competenti di tale Stato membro;";
(b)la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento specificata alla lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute, e che precisi, laddove applicabile, che la prestazione pensionistica può essere variabile;";
(c)la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, informazioni sui costi imposti e sul relativo impatto, tra cui:
i) una ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dagli aderenti e dai beneficiari nei 12 mesi precedenti e su base composta a partire dall'iscrizione dell'aderente allo schema in questione, indicando almeno i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività e i costi di investimento sostenuti in relazione alla gestione delle attività e alle operazioni di portafoglio;
ii) una stima dell'impatto dei costi sul capitale finale accumulato;";
(d)sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):
"i) se gli aderenti assumono il rischio di investimento, le informazioni sui risultati passati dello schema pensionistico o, se del caso, sulla selezione di investimento effettuata, che includano i risultati di almeno dieci anni o, nei casi in cui lo schema pensionistico o la pertinente opzione di investimento siano offerti da meno di dieci anni, che coprano tutti gli anni durante i quali lo schema pensionistico o la pertinente opzione di investimento sono stati offerti;";
j) se gli aderenti assumono il rischio di investimento e hanno la facoltà di selezionare le opzioni di investimento, una breve indicazione della selezione di investimento effettuata, compreso il numero di opzioni selezionate, la quota di attività investite in ciascuna opzione e un'indicazione del livello di rischio della selezione effettuata in forma sintetica.";
(e)sono aggiunti i commi seguenti:
"Ai fini della lettera d), se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni comprendono almeno uno scenario basato sulle migliori stime, uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole. Il valore futuro stimato delle prestazioni pensionistiche è indicato in termini reali unitamente a una breve spiegazione testuale.
Ai fini della lettera g), punto ii), i costi sono indicati almeno in termini monetari e come percentuale dei contributi, rispettivamente, nell'arco dei 12 mesi precedenti e a partire dall'iscrizione dell'aderente allo schema.
Ai fini del punto i), le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione "i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri".";
(40)all'articolo 40, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)le informazioni circa le ipotesi utilizzate per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche e, se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite annue, in particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla durata della rendita;";
(41)l'articolo 41 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento, e i relativi rischi;";
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Ai potenziali aderenti di cui ai paragrafi 1 e 3 sono fornite:
a) le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno dieci anni o tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a dieci anni;
b) informazioni su tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari nei 12 mesi precedenti, compresi i costi di ciascuna opzione di investimento presentati separatamente, almeno in termini monetari, e una stima dell'impatto dei costi sul capitale finale accumulato;
c) informazioni sulle opzioni di investimento disponibili e sui relativi rischi.";
(c)al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento, e i relativi rischi e costi;";
(42)è inserito il seguente articolo 41 bis:
"Articolo 41 bis
Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti
1.
Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP monitorino periodicamente i propri risultati rispetto ai parametri di riferimento stabiliti dalla rispettiva autorità competente conformemente al paragrafo 4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un EPAP rilevi che i propri risultati si discostano in misura sostanziale dal parametro di riferimento applicabile, ne informi tempestivamente la rispettiva autorità competente e fornisca prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari.
Se l'autorità competente conclude che i costi e gli oneri dello schema non sono giustificati e proporzionati o che lo schema non è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari, o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli Stati membri provvedono affinché l'EPAP informi tempestivamente gli aderenti e i beneficiari di tale situazione in modo chiaro, equo e comprensibile.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, consentano agli aderenti e ai beneficiari di comprendere l'andamento dei risultati dello schema rispetto ad EPAP comparabili. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite spieghino in maniera semplice le motivazioni dei risultati insoddisfacenti, in che modo i costi e gli oneri risultano proporzionati e giustificati e le azioni intraprese per migliorare i risultati e tutelare il valore dei diritti maturati dagli aderenti. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni continuino a essere facilmente accessibili fino a quando l'EPAP non dimostri un miglioramento duraturo.
3.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano rese disponibili attraverso gli stessi canali normalmente utilizzati per trasmettere il prospetto delle prestazioni pensionistiche e altre comunicazioni periodiche, e che gli aderenti e i beneficiari siano informati circa le modalità per ottenere ulteriori dettagli, qualora lo desiderino.
4.
Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente elabori parametri di riferimento chiari, oggettivi e trasparenti per valutare i risultati insoddisfacenti, anche per quanto riguarda i costi amministrativi, di investimento e delle operazioni, i rendimenti lordi e netti degli investimenti e i risultati dei finanziamenti nell'arco di periodi specifici.
5.
Ai fini del presente articolo l'EIOPA adotta orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sui metodi da applicare in tutti gli Stati membri per determinare che i risultati sono insoddisfacenti.";
(43)l'articolo 42 è sostituito dal seguente:
"Articolo 42
Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase di pre-pensionamento
In aggiunta al prospetto delle prestazioni pensionistiche, gli EPAP forniscono ad ogni aderente, a tempo debito prima dell'età di pensionamento quale prevista all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), o su richiesta dell'aderente, le informazioni circa l'imminente inizio della fase di erogazione e circa le opzioni di erogazione disponibili per la percezione delle prestazioni pensionistiche, compresi i costi e gli oneri associati a ciascuna opzione e il regime fiscale applicabile.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al primo comma siano accompagnate da un breve pacchetto esplicativo contenente tutti gli elementi seguenti:
(a)le caratteristiche principali, le implicazioni e i potenziali effetti di ciascuna opzione di erogazione della prestazione disponibile per l'aderente e, se del caso, per i beneficiari;
(b)i rischi e i fattori che potrebbero incidere negativamente sul livello, sulla stabilità o sulla durata del reddito pensionistico;
(c)le circostanze e i criteri di cui gli aderenti devono tenere conto nel valutare l'idoneità delle diverse opzioni di erogazione della prestazione per la loro situazione individuale.
Gli Stati membri provvedono affinché, se una delle opzioni di erogazione della prestazione offerte dall'EPAP è una rendita variabile, l'EPAP fornisca a ciascun aderente, a tempo debito prima dell'età di pensionamento di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), proiezioni per illustrare la potenziale variazione dell'importo dell'erogazione nel tempo.";
(44)l'articolo 43 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri prescrivono agli EPAP di fornire annualmente ai beneficiari informazioni sulle prestazioni dovute, sulle opzioni per la loro erogazione e una ripartizione di tutti i costi sostenuti, nonché informazioni sui risultati passati di cui all'articolo 39, lettere g) e i).
Le informazioni descrivono inoltre i principali fattori che potrebbero incidere sul livello o sulla durata del reddito pensionistico, compresi i rischi di investimento e connessi all'aspettativa di vita, e indicano, se del caso, il diritto di modificare l'opzione di erogazione.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Se i beneficiari continuano a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP continuino a fornire il prospetto delle prestazioni pensionistiche, che contiene anche le informazioni di cui al paragrafo 1.";
(45)al titolo IV è aggiunto il capo seguente:
"CAPO 4
Norme sulla condotta negli affari
Articolo 44 bis
Dovere di diligenza
1.
Gli Stati membri, tenendo conto della natura dello schema pensionistico, assicurano che ogni EPAP autorizzato nel loro territorio agisca sempre in modo onesto, equo e professionale nonché nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. Tale interesse include l'obiettivo di fornire rendimenti adeguati, corretti in funzione del rischio ed efficienti in termini di costi a lungo termine, in linea con la natura a lungo termine delle obbligazioni pensionistiche.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP predispongano garanzie, compresi orientamenti per assistere i potenziali aderenti, gli aderenti e i beneficiari nel decidere in merito alle opzioni a loro disposizione, e informino questi ultimi in merito alle potenziali conseguenze delle loro decisioni.
Articolo 44 ter
Struttura e attuazione adeguate degli schemi pensionistici
1.
Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri impongono agli EPAP di:
a) provvedere affinché la struttura, la concezione e l'attuazione degli schemi pensionistici siano adeguate alle esigenze rilevate, alle caratteristiche e al profilo di rischio degli aderenti e dei beneficiari, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dello schema;
b) riesaminare periodicamente e, se necessario, adattare la struttura, la concezione e l'attuazione dello schema pensionistico, tenendo conto di eventuali sviluppi sostanziali, affinché lo schema continui a essere adeguato e coerente in relazione alle esigenze, alle caratteristiche e al profilo di rischio degli aderenti e dei beneficiari, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dello schema.
L'EPAP documenta la valutazione volta a stabilire se la struttura, la concezione e l'attuazione degli schemi pensionistici sono adeguate come previsto al primo comma, lettera a).
2.
Gli Stati membri assicurano che, nei casi in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli EPAP valutino il rischio a lungo termine dal punto di vista degli aderenti e dei beneficiari, anche per quanto riguarda:
a) la determinazione della tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari che assumono rischi;
b) l'introduzione dell'uso delle proiezioni pensionistiche nella valutazione dei rischi dal punto di vista degli aderenti e dei beneficiari;
c) se l'EPAP offre più opzioni di investimento, il riesame periodico dell'idoneità delle opzioni di investimento per gli aderenti in funzione della loro tolleranza al rischio e, se è presente un'opzione predefinita, il riesame dell'idoneità di tale opzione predefinita;
d) se gli EPAP non offrono più opzioni di investimento, il riesame periodico della strategia di investimento per tenere conto della valutazione del rischio a lungo termine dal punto di vista degli aderenti e dei beneficiari.
Articolo 44 quater
Mezzi di ricorso
1.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di predisporre e applicare procedure e modalità efficaci e adeguate per la risoluzione dei reclami presentati dagli aderenti e dai beneficiari in merito ai loro diritti e obblighi di cui alla presente direttiva.
2.
Le procedure e le modalità di cui al paragrafo 1 sono disponibili nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato o in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro o concordata tra l'EPAP e i suoi aderenti e beneficiari.
3.
Gli Stati membri prescrivono che gli EPAP rispondano, per via elettronica o su altro supporto durevole, ai reclami degli aderenti e dei beneficiari. La risposta tratta tutti i punti sollevati entro un massimo di 40 giorni lavorativi.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP informino gli aderenti e i beneficiari che presentano un reclamo in merito ad almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi degli aderenti e dei beneficiari di cui alla presente direttiva.
5.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle procedure di cui al paragrafo 1 siano disponibili gratuitamente per gli aderenti e i beneficiari in modo chiaro, completo e facilmente accessibile mediante mezzi elettronici, anche su un supporto durevole o tramite un sito internet, oppure su carta. Le informazioni precisano le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.
6.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano procedure che consentano agli aderenti, ai beneficiari e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami presso le autorità competenti in relazione a presunte violazioni della presente direttiva da parte degli EPAP. Gli Stati membri assicurano che in tutti i casi ai ricorrenti sia fornita una risposta.
7.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un caso riguardi più Stati membri, il ricorrente possa scegliere di presentare il proprio reclamo tramite le autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.
Articolo 44 quinquies
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1.
Gli Stati membri istituiscono procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli EPAP e i loro aderenti e beneficiari aventi come oggetto i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Se del caso, tali procedure sono applicate dagli organismi competenti esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie siano applicabili agli EPAP nei confronti dei quali sono avviate e che agli stessi si estenda effettivamente la competenza del pertinente organismo di risoluzione alternativa delle controversie.
2.
Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.";
(46)l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:
"TITOLO V
VIGILANZA";
(47)al titolo V, l'intestazione del capo 1 è sostituita dalla seguente:
"CAPO 1
Disposizioni generali di vigilanza";
(48)l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"Articolo 45
Poteri, risorse e obiettivo principale della vigilanza da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti dispongano di tutti gli strumenti e i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva e possiedano le competenze, le capacità e il mandato pertinenti per conseguire l'obiettivo principale della vigilanza, vale a dire la tutela dei diritti degli aderenti e dei beneficiari nonché la garanzia della stabilità e della solidità degli EPAP.";
(49)è inserito il seguente articolo 45 bis:
"Articolo 45 bis
Autorità competenti
1.
Gli Stati membri designano le autorità competenti per garantire l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.
2.
Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di sufficiente personale qualificato e delle risorse necessarie per l'efficace esercizio delle loro funzioni.";
(50)l'articolo 46 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Ambito di applicazione della vigilanza";
(b)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso:";
(c)è aggiunto il secondo comma seguente:
"Gli Stati membri garantiscono altresì la vigilanza sul rispetto di tutte le altre disposizioni della presente direttiva.";
(51)l'articolo 47 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Principi generali di vigilanza";
(b)al paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
Essa include la verifica continua del corretto esercizio delle attività degli EPAP e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli EPAP.";
(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
I poteri di vigilanza riguardano l'intera attività degli EPAP nel settore delle pensioni, compresa la loro attività nel settore delle pensioni individuali, qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli EPAP siano autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali. Gli Stati membri provvedono affinché tali poteri siano esercitati in modo tempestivo e proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.";
(d)è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti monitorino gli sviluppi del mercato relativi alla portata degli EPAP.";
(52)l'articolo 48 è così modificato:
(a)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
"1 bis.
Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza conformemente all'articolo 50.
1 ter.
Gli Stati membri assicurano che le rispettive autorità competenti esercitino i poteri di vigilanza in modo tempestivo e proporzionato.";
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di:
a)adottare misure preventive e correttive per assicurare che gli EPAP rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative cui devono conformarsi in ciascuno Stato membro;
b)adottare qualsiasi misura necessaria, laddove appropriato anche di natura amministrativa o finanziaria, nei confronti degli EPAP e dei membri dei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.
Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'applicazione di dette sanzioni e altre misure. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.";
(53)l'articolo 49 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è così modificato:
i)il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti riesaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli EPAP per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.";
ii)è aggiunto il comma seguente:
"Le valutazioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), tengono conto del rischio che l'EPAP non disponga di risorse finanziarie sufficienti per coprire i propri costi operativi attuali e futuri.";
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
"1 bis.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti riesaminino e valutino in particolare la conformità a tutti gli elementi di cui all'articolo 46.
1 ter.
Nell'ambito del processo di riesame, l'autorità competente e ciascun EPAP conducono, almeno ogni tre anni, un dialogo periodico in materia di vigilanza.";
(c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP predispongano procedure per rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e ne diano immediata notifica alle autorità competenti quando un tale deterioramento si verifichi.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti predispongano adeguati strumenti di monitoraggio, incluse le prove di stress, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un EPAP e di monitorare come vi sia posto rimedio.";
(d)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Le autorità competenti valutano l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dagli EPAP per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'EPAP interessato.
Le autorità di vigilanza valutano la capacità degli EPAP di resistere a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.";
(e)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
I riesami e le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono svolti periodicamente.
Le autorità competenti stabiliscono la frequenza minima e l'ambito dei riesami e delle valutazioni alla luce della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.";
(54)sono inseriti i seguenti articoli 49 bis e 49 ter:
"Articolo 49 bis
Dialogo periodico in materia di vigilanza
1.
Il dialogo periodico in materia di vigilanza di cui all'articolo 49, paragrafo 1 ter, riguarda l'individuazione precoce delle vulnerabilità, delle inefficienze e delle sfide strutturali e incoraggia una riflessione strategica sull'adeguatezza, l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine dell'EPAP, anche per quanto riguarda l'adeguatezza della portata delle sue attività, la sua capacità di consolidamento, cooperazione o messa in comune delle attività e l'idoneità della sua configurazione organizzativa per operare in modo efficiente e fornire valore agli aderenti e ai beneficiari.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché il dialogo periodico in materia di vigilanza di cui all'articolo 49, paragrafo 1 ter, si basi su una serie di parametri di allerta precoce, che comprenda almeno tutti gli elementi seguenti:
a) il livello e l'andamento dei costi amministrativi, delle operazioni e di investimento dell'EPAP;
b) il tasso di rendimento netto e corretto in funzione del rischio delle attività dell'EPAP;
c) eventuali carenze o scostamenti rispetto ai livelli di prestazione promessi o attesi;
d) il numero e l'andamento degli aderenti e dei beneficiari attivi;
e) indicatori di efficienza operativa, concentrazione dei rischi e resilienza istituzionale.
3.
Gli Stati membri assicurano che, qualora l'esito del dialogo periodico in materia di vigilanza indichi potenziali carenze o deficienze, le rispettive autorità competenti invitino l'EPAP interessato a prendere in considerazione opzioni strategiche adeguate per rafforzarne la sostenibilità economica a lungo termine e l'effettiva erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e ai beneficiari, comprese misure che migliorino la portata operativa, il consolidamento, la cooperazione, la messa in comune delle attività o gli accordi di condivisione delle risorse.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora siano individuate carenze sostanziali o si registrino risultati insoddisfacenti come da articolo 41 bis, paragrafo 1, la rispettiva autorità competente imponga all'EPAP di elaborare un piano di azioni correttive che stabilisca le misure, i tempi e i dispositivi di governance per affrontare le carenze sostanziali individuate o ovviare ai risultati insoddisfacenti. Tale piano prende in considerazione misure strutturali volte a migliorare l'efficienza e la sana gestione, compresi, se del caso, eventuali accordi di consolidamento, cooperazione, messa in comune delle attività o condivisione delle risorse.
Gli Stati membri assicurano che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP adotti il piano di cui al primo comma e lo presenti all'autorità competente affinché lo riesamini e lo approvi.
Gli Stati membri assicurano che, su richiesta dell'autorità competente, l'EPAP riferisca periodicamente in merito all'attuazione del piano di cui al primo comma e ai progressi compiuti nella relativa attuazione.
5.
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:
a) documenti l'esito di ciascun dialogo periodico in materia di vigilanza;
b) possa emanare raccomandazioni rivolte all'EPAP interessato.
Le raccomandazioni di cui al primo comma, lettera b), non pregiudicano i poteri dell'autorità competente di adottare misure di vigilanza vincolanti.
Articolo 49 ter
Revoca dell'autorizzazione
1.
L'autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l'autorizzazione concessa a un EPAP nei casi seguenti:
(a)l'EPAP interessato non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, rinuncia espressamente a tale autorizzazione o cessa di esercitare le proprie attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;
(b)l'EPAP interessato non soddisfa più le condizioni per l'autorizzazione;
(c)l'EPAP interessato manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile.
2.
L'autorità competente dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali adottano opportune misure onde impedire all'EPAP di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio.
L'autorità competente dello Stato membro di origine adotta inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e in particolare restringe la libera disponibilità delle attività dell'EPAP.
3.
Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione è motivata in modo preciso e notificata all'EPAP interessato. Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'EIOPA.";
(55)l'articolo 50 è così modificato:
(a)dopo il titolo sono inseriti i commi seguenti:
"Gli Stati membri prescrivono agli EPAP di presentare alle autorità competenti le informazioni quantitative e qualitative necessarie ai fini della vigilanza, tenendo conto degli obiettivi della vigilanza di cui all'articolo 45, dell'ambito di applicazione della vigilanza di cui all'articolo 46 e dei principi generali di vigilanza di cui all'articolo 47, in particolare del principio di proporzionalità.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di:
a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al primo comma, che gli EPAP sono tenuti a presentare periodicamente o ad hoc;
b) ottenere qualsiasi informazione in merito ai contratti conclusi con terzi; e
c) richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti ed attuari.";
(b)il terzo comma è così modificato:
i)alla lettera d) è aggiunto il punto seguente:
"vii) i piani aziendali di cui all'articolo 9;";
ii)è aggiunta la seguente lettera g):
"g) imporre agli EPAP di presentare periodicamente modelli quantitativi che specifichino in modo più dettagliato e integrino le informazioni contenute nelle relazioni di cui alle lettere c) e d), comprese le informazioni richieste conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 necessarie per l'esercizio delle funzioni affidate all'EIOPA a norma di tale regolamento e della presente direttiva.";
iii)sono aggiunti i commi seguenti:
"Gli Stati membri assicurano che gli EPAP comunichino su base annua alle autorità competenti informazioni sui rendimenti degli investimenti, al netto dei costi di investimento, e su tutti i costi e gli oneri sostenuti in relazione alle loro attività.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti impongano agli EPAP di applicare il metodo look-through, assicurando che siano inclusi tutti i costi e gli oneri sostenuti a livello di fondi di investimento, gestori di patrimoni e operazioni e che sia applicato il principio della non compensazione.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure, i formati e i modelli, che, se del caso, operino una distinzione tra pensioni aziendali o professionali e pensioni individuali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";
(56)è inserito il seguente articolo 50 bis:
"Articolo 50 bis
Vigilanza sulle funzioni e sulle attività esternalizzate
1.
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP che esternalizzano una funzione o un'attività adottino le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore di servizi coopera con le autorità di vigilanza dell'EPAP per garantire la vigilanza sulla funzione o sull'attività esternalizzata;
b) l'EPAP, i suoi revisori e le autorità competenti hanno un accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate, compreso il potere di richiedere in qualunque momento agli EPAP e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni fondamentali o alle altre attività esternalizzate;
c) le autorità competenti hanno un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore di servizi e devono essere in grado di esercitare tali diritti di accesso.
2.
Lo Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi consente alle autorità competenti dell'EPAP di procedere, direttamente o tramite persone incaricate a tal fine, ad ispezioni in loco nei locali del fornitore di servizi. Le autorità competenti dell'EPAP informano l'autorità appropriata dello Stato membro del fornitore di servizi prima di effettuare l'ispezione in loco. Nel caso di un organismo non vigilato, l'autorità appropriata è l'autorità competente.
Le autorità competenti dello Stato membro dell'EPAP possono delegare tali ispezioni in loco alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato il fornitore di servizi.
3.
Qualora un'autorità competente abbia informato l'autorità appropriata dello Stato membro del fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione in loco conformemente al presente paragrafo o qualora per un'ispezione in loco conformemente al primo comma detta autorità competente sia di fatto impossibilitata ad esercitare il diritto di effettuarla, essa può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.
Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare ad ispezioni in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.";
(57)l'articolo 51 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è così modificato:
(a)le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e, se del caso, prodotti pensionistici individuali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di applicare o meno la presente direttiva a norma degli articoli 4 e 5;
b) i criteri generali e i metodi utilizzati nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 49, compresa, in particolare, una panoramica del loro quadro di valutazione del rischio;";
(b)la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)l'obiettivo principale della vigilanza, informazioni sulle principali funzioni e una relazione annuale sulle attività delle rispettive autorità competenti;";
(c)sono aggiunti i commi seguenti:
"Le informazioni pubblicate di cui al primo comma sono tali da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) ad e), sono accessibili ad un unico indirizzo elettronico in ciascuno Stato membro.";
(b)al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
"I membri degli organi di governo e di gestione delle autorità competenti possiedono le qualifiche, l'esperienza e le competenze necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri e non sono sollevati dall'incarico per motivi connessi al buon esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri. Possono essere sollevati dall'incarico solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o se riconosciuti responsabili di gravi illeciti ai sensi del diritto nazionale. Le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni e la definizione degli illeciti gravi sono fissati preventivamente nel diritto nazionale.";
(c)è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino su un unico sito web pubblico informazioni chiare, comparabili e facilmente accessibili sui costi annuali totali, sui risultati passati e sul profilo di rischio di tutti gli schemi pensionistici gestiti dagli EPAP.
Per ciascuno schema pensionistico e, se del caso, ciascuna opzione di investimento, le informazioni pubblicate comprendono almeno:
a) la classificazione dello schema per profilo di rischio;
b) i costi e gli oneri totali comunicati alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 50, paragrafo 7, espressi come percentuale annua unica dei contributi totali dei dodici mesi precedenti; e
c) i risultati passati per gli esercizi chiusi, compreso l'esercizio più recente.
Le informazioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), sono fornite almeno per i dieci anni precedenti o, nei casi in cui lo schema sia offerto da meno di dieci anni, per tutti gli anni per i quali lo schema è stato offerto.
Le autorità competenti verificano l'accuratezza e la tempestività delle informazioni e, una volta completata tale verifica, ne garantiscono la pubblicazione senza indugio.";
(58)è inserito il seguente articolo 55 bis:
"Articolo 55 bis
Piattaforme di collaborazione
1.
In presenza di timori giustificati di effetti negativi sugli aderenti e sui beneficiari, l'EIOPA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più pertinenti autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le pertinenti autorità competenti, se l'EPAP svolge o intende svolgere attività transfrontaliere e se tali attività sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante.
2.
Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle pertinenti autorità competenti di creare una piattaforma di collaborazione qualora tutte siano concordi a tal fine.
3.
La creazione di una piattaforma di collaborazione a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.
4.
Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA le pertinenti autorità competenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.
5.
Se due o più autorità competenti che partecipano a una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo circa la procedura seguita o il contenuto della misura da adottare, o circa l'inerzia, l'EIOPA può, su richiesta di una delle pertinenti autorità competenti o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.
6.
In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli aderenti e sui beneficiari o circa il contenuto della misura da adottare o circa la mancata adozione di misure in relazione a un EPAP, l'EIOPA può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine di avviare un'ispezione in loco presso l'EPAP. L'autorità competente dello Stato membro di origine avvia tempestivamente l'ispezione in loco e invita l'EIOPA e le altre autorità competenti interessate a parteciparvi.";
(59)l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
"Articolo 59
Pubblicazione delle disposizioni nazionali
1.
Gli Stati membri assicurano l'adeguata pubblicazione, da parte delle rispettive autorità competenti, delle disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali uno schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, che si applicano alle attività transfrontaliere degli EPAP di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
2.
L'EIOPA include sul suo sito internet i collegamenti ipertestuali verso i siti internet delle autorità competenti nei quali sono pubblicate le informazioni su tali disposizioni. Tali informazioni sono aggiornate e l'EIOPA le rende pubblicamente accessibili sul suo sito internet, suddividendo tali disposizioni in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.
3.
Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico incaricato di fornire informazioni sulle disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali uno schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, che si applicano alle attività transfrontaliere degli EPAP nel rispettivo Stato membro. Tale punto di contatto dovrebbe essere un'autorità competente adeguata.
4.
Prima del [OP: inserire la data = sei mesi dopo la data di applicazione della presente direttiva] l'EIOPA elabora una relazione in cui esamina le disposizioni pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.";
(60)gli articoli 61 e 62 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 61
Trattamento dei dati personali
Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva, gli EPAP e le autorità competenti eseguono i loro compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Quanto al trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA nell'ambito della presente direttiva, l'Autorità applica il regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 62
Valutazione
Entro il [OP: inserire la data = quattro anni dopo la data di applicazione della presente direttiva] l'EIOPA presenta alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
a)la misura in cui la presente direttiva contribuisce all'integrazione, all'efficienza e alla diffusione degli schemi pensionistici aziendali e professionali nel mercato interno, comprese le tendenze in materia di consolidamento e cooperazione tra EPAP;
b)l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, compreso il suo impatto sulle dimensioni, sull'efficienza in termini di costi, sul consolidamento e sulla professionalizzazione degli EPAP, e il suo ruolo nel promuovere la fiducia, la trasparenza e una sana gestione del rischio nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari;
c)l'estensione facoltativa dell'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 4 e i suoi effetti sul mercato delle pensioni complementari.";
(61)è inserito il seguente articolo 64 bis:
"Articolo 64 bis
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 38, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore].
3.
La delega di poteri di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 38, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, e dell'articolo 38, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
Articolo 2
Modifiche della direttiva (UE) 2016/97
La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:
(1)all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti 19) e 20):
"19)"prodotto pensionistico individuale": un prodotto pensionistico individuale quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
20) "sistema di tracciamento delle pensioni": uno strumento digitale, solitamente un portale web o un'applicazione mobile affidabile, che fornisce alle persone una panoramica dei diritti pensionistici maturati e proiezioni delle prestazioni future nei diversi schemi pensionistici cui aderiscono o di cui sono beneficiarie.
__________
*
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj
).";
(2)l'articolo 22 è così modificato:
(a)al paragrafo 5, il termine "obbligatori" è soppresso;
(b)è aggiunto il paragrafo seguente:
"6.
Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il distributore di prodotti assicurativi sia responsabile dell'offerta di regimi pensionistici aziendali o professionali, i potenziali aderenti, gli aderenti e i beneficiari di tali regimi ricevano almeno le informazioni di cui agli articoli da 36 a 44 della direttiva (UE) 2016/2341.";
(3)è inserito il seguente articolo 22 bis:
"Articolo 22 bis
Sistemi di tracciamento delle pensioni
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di tracciamento delle pensioni, laddove presenti, coprano i diritti pensionistici gestiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi trasmettano ai sistemi di tracciamento delle pensioni, laddove tali sistemi siano stati istituiti, tutte le informazioni necessarie per fornire ai clienti un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti individuali e aziendali o professionali, nella misura in cui tali diritti derivino da regimi pensionistici aziendali o professionali o da prodotti pensionistici individuali offerti o distribuiti dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari assicurativi.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 siano trasmesse in un formato standardizzato e interoperabile che consenta ai sistemi di tracciamento delle pensioni di aggregare i dati sul valore accumulato, sui diritti maturati e sulle prestazioni previste in modo coerente e comparabile.
4.
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi continuino a essere pienamente responsabili della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi e dell'adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
5.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti monitorino e garantiscano il rispetto del presente articolo e adottino misure correttive qualora le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi non forniscano informazioni complete, accurate o tempestive.
6.
Il formato e la struttura delle informazioni da trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni sono coerenti con l'articolo 29.".
Articolo 3
Mantenimento dei diritti acquisiti
Gli EPAP registrati o autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 prima del [OP: inserire la data corrispondente a 1 giorno prima della data di applicazione della presente direttiva] sono automaticamente riconosciuti come EPAP autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
Articolo 4
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [OP = 2 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione4
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa5
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa5
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.5
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE7
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)7
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità7
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate8
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti9
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi9
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato9
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne13
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi18
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi20
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato20
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne20
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti20
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane21
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato21
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne21
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane22
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali23
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale23
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento23
3.3.Incidenza prevista sulle entrate24
4.Dimensioni digitali25
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale25
4.2.Dati26
4.3.Soluzioni digitali27
4.4.Valutazione dell'interoperabilità29
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale29
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2016/2341 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali e che modifica la direttiva (UE) 2016/97.
aaa1.2
Settore/settori interessati
Unione dei mercati dei capitali, Unione del risparmio e degli investimenti, pensioni complementari
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Gli obiettivi principali perseguiti dalla presente proposta legislativa che modifica la direttiva (UE) 2016/2341 (direttiva EPAP II) sono promuovere risultati di risparmio pensionistico maggiori e più sostenibili per i beneficiari, migliorare la trasparenza per quanto riguarda sia i costi che i rendimenti e rafforzare le pratiche di gestione del rischio in tutti gli schemi pensionistici complementari. La revisione mira inoltre a rimuovere gli ostacoli che impediscono investimenti efficienti nell'economia reale e ad agevolare l'espansione dei fornitori di prodotti pensionistici, consentendo loro di beneficiare di economie di scala, migliorare la ripartizione delle attività e offrire maggiore valore agli aderenti e ai beneficiari. In tal modo, la riforma intende innalzare gli standard in tutto il panorama delle pensioni complementari, promuovendo un maggiore valore, un'accresciuta resilienza e più sicurezza a lungo termine per gli aderenti.
1.3.2.Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva (UE) 2016/2341 sono i seguenti:
- razionalizzare le norme in materia di investimenti per eliminare gli indebiti vincoli normativi che limitano la capacità dei fornitori di prodotti pensionistici privati di investire in modo efficiente, anche quando gli aderenti e i beneficiari non assumono rischi di investimento;
- promuovere economie di scala, che determinano la capacità degli EPAP di investire in strumenti finanziari sofisticati, più rischiosi e illiquidi;
- offrire agli Stati membri la possibilità di estendere l'applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 agli enti altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione, qualora tali enti non siano contemplati in nessun altro quadro prudenziale dell'Unione;
- promuovere una gestione più professionale ed efficiente del risparmio pensionistico e rafforzare la vigilanza. I risparmiatori in prodotti pensionistici non hanno la facoltà di monitorare l'attività dei fornitori di prodotti pensionistici e di richiedere misure correttive, tuttavia le autorità di vigilanza possono farlo, e il loro mandato dovrebbe comprendere una vigilanza più rigorosa del sistema di governance e dei rendimenti degli investimenti.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
- Maggiore efficienza nella gestione dei risparmi pensionistici e nella relativa vigilanza.
- Promozione di economie scala e di un accesso prudente a investimenti più cospicui a lungo termine nei mercati dei capitali migliorando il contesto normativo in cui operano gli EPAP.
- Aumento di scala e miglioramenti dell'efficienza a livello transfrontaliero nel settore delle pensioni complementari.
- Attuazione più chiara del principio della persona prudente, che può incentivare gli EPAP ad optare per politiche di investimento che combinino in modo efficiente ed efficace l'attenuazione del rischio con gli obiettivi di rendimento a lungo termine.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Con la presente proposta la Commissione intende consentire, provvedendo al relativo monitoraggio, quanto segue:
- ulteriore consolidamento ed espansione degli enti pensionistici;
- investimenti più cospicui a lungo termine nei mercati dei capitali e nell'economia reale;
- riduzione dei costi e migliori risultati in materia di risparmio pensionistico, come indicato dalle autorità competenti.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
¨ una nuova azione;
¨ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
☑︎ la proroga di un'azione esistente;
¨ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Con la presente proposta la Commissione propone una direttiva che modifica la direttiva (UE) 2016/2341. Gli Stati membri disporranno di 12 mesi per recepire le modifiche introdotte dalla presente direttiva a decorrere dall'entrata in vigore.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
La direttiva relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) è stata istituita a livello dell'UE a partire dal 2016, in quanto solo un'azione dell'Unione può stabilire un quadro normativo comune per gli EPAP. A tale riguardo, al fine di rivedere le norme, anche in relazione alle attività transfrontaliere, è necessaria un'azione a livello dell'UE attraverso una direttiva di modifica.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
La proposta chiarisce ulteriormente il ruolo dell'EIOPA nel coordinamento della vigilanza, che è già parte integrante del suo mandato. L'introduzione esplicita della possibilità di istituire una piattaforma di collaborazione non modifica il mandato dell'EIOPA e non dovrebbe incidere sulla sua capacità di adempiere al proprio mandato utilizzando le risorse esistenti.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
¨ Durata limitata
–¨
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
–¨
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
¨ Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
¨ Gestione diretta a opera della Commissione:
–¨ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–¨
a opera delle agenzie esecutive.
¨ Gestione concorrente con gli Stati membri.
¨ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–¨ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
–¨ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–¨ a organismi di diritto pubblico;
–¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–¨ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–¨
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–¨
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
per la DG <…….>
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
per la DG <…….>
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ÿ Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Ÿ Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ÿ Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Ÿ Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ÿ Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Ÿ Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ÿ Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Ÿ Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
ò
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–¨
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–¨
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti
|
TOTALE
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–¨
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–¨
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
|
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–¨
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–¨
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–¨
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–¨
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–¨
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–¨
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–¨
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–¨
sulle risorse proprie.
–¨
su altre entrate.
–¨
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Elenco delle prescrizioni di rilevanza digitale
|
Riferimento alla prescrizione
|
Descrizione della prescrizione
|
Soggetti interessati dalla prescrizione
|
Processi di alto livello
|
Categoria
|
|
Articolo 11
|
È opportuno accelerare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle del paese ospitante, consentendo un più stretto coordinamento anche, se del caso, coinvolgendo l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure e le formalità relative alle attività e alle procedure transfrontaliere possano essere espletate agevolmente mediante mezzi elettronici.
|
ANC, EIOPA
|
Scambio di informazioni
|
Dati Automazione dei processi Soluzioni digitali
Servizi pubblici digitali
|
|
Articolo 22 bis
|
Nei casi in cui sono presenti sistemi di tracciamento delle pensioni, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi trasmettano ai sistemi di tracciamento delle pensioni, laddove tali sistemi siano stati istituiti, tutte le informazioni necessarie per fornire ai clienti un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti individuali e aziendali o professionali.
|
Stati membri Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi
|
Trasmissione delle informazioni
|
Dati Soluzioni digitali
Servizi pubblici digitali
|
|
Articolo 37 bis
|
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP trasmettano ai sistemi di tracciamento delle pensioni, laddove tali sistemi siano stati istituiti, tutte le informazioni necessarie per fornire agli aderenti e ai beneficiari un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti pensionistici aziendali o professionali e individuali. Gli EPAP continuano a essere pienamente responsabili della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi e dell'adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione. Il formato e la struttura delle informazioni da trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni garantiscono, per quanto possibile, l'allineamento al regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione.
|
Stati membri, EPAP
|
Trasmissione delle informazioni
|
Dati Soluzioni digitali
Servizi pubblici digitali
|
|
Articolo 55 bis
|
L'EIOPA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più pertinenti autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le pertinenti autorità competenti, se l'EPAP svolge o intende svolgere attività transfrontaliere. Le pertinenti autorità competenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.
|
ANC, EIOPA
|
Pubblicazione Monitoraggio Gestione registro
|
Dati, servizi pubblici digitali
|
|
|
|
4.2.Dati
|
Descrizione di alto livello dei dati nell'ambito di applicazione e qualsiasi norma/specifica correlata
|
Tipo di dati
|
Riferimento alla prescrizione
|
Norma e/o specifica (se del caso)
|
|
Informazioni necessarie per fornire agli aderenti e ai beneficiari un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti pensionistici aziendali o professionali e individuali
|
Articolo 22 bis Articolo 37 bis
|
Sarà definita dalle ANC
|
|
Informazioni relative alle attività e alle procedure transfrontaliere Piattaforme di collaborazione
|
Articolo 11 Articolo 55 bis
|
Sarà definita dall'EIOPA
|
Flussi di dati
|
Tipo di dati
|
Riferimento alla prescrizione
|
Chi fornisce i dati
|
Chi riceve i dati
|
Motivo dello scambio di dati
|
Frequenza (se del caso)
|
|
Informazioni necessarie per fornire agli aderenti e ai beneficiari un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti pensionistici aziendali o professionali e individuali
|
Articolo 22 bis Articolo 37 bis
|
EPAP, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi
|
Fornitore del sistema di tracciamento delle pensioni
|
//
|
//
|
|
Informazioni relative alle attività e alle procedure transfrontaliere Piattaforme di collaborazione
|
Articolo 11 Articolo 55 bis
|
ANC
|
ANC, EIOPA
|
//
|
//
|
|
4.3.Soluzioni digitali
|
Cfr. sezione precedente
|
Soluzioni digitali
|
Riferimenti alle prescrizioni
|
Principali funzionalità prescritte
|
Organismo responsabile
|
Come si provvede all'accessibilità?
|
Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?
|
Uso di tecnologie di IA (se del caso)
|
|
Aggiornamento dei sistemi di tracciamento delle pensioni esistenti
|
Articolo 22 bis Articolo 37 bis
|
Gli EPAP, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e i distributori potrebbero trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni, qualora esistenti, tutte le informazioni necessarie per fornire ai clienti un quadro completo, affidabile e aggiornato dei loro diritti individuali e aziendali o professionali
|
Fornitore del sistema di tracciamento delle pensioni, ANC
|
Sarà definita dalle ANC
|
Sarà definita dalle ANC
|
N.
|
|
Piattaforme di collaborazione
|
Articolo 11 Articolo 55
|
Trasmissione di informazioni relative alle attività e alle procedure transfrontaliere
|
ANC
|
Sarà definita dall'EIOPA
|
Sarà definita dall'EIOPA
|
N.
|
Sistemi di tracciamento delle pensioni
|
Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)
|
Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
|
|
Regolamento sull'IA
|
Non pertinente
|
|
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza
|
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.
Ulteriori precisazioni saranno fornite dalle ANC
|
|
eIDAS
|
Non pertinente
|
|
Altro
|
//
|
Piattaforme di collaborazione
|
Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)
|
Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
|
|
Regolamento sull'IA
|
Non pertinente
|
|
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza
|
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.
Ulteriori precisazioni saranno fornite dall'EIOPA
|
|
eIDAS
|
Ulteriori precisazioni saranno fornite dall'EIOPA
|
|
Altro
|
//
|
|
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
|
Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali
|
Descrizione
|
Riferimento alla prescrizione
|
Altre soluzioni di interoperabilità
|
|
Piattaforma di collaborazione
|
Informazioni relative alle attività transfrontaliere; scambio di informazioni e maggiore collaborazione tra le pertinenti autorità competenti, se l'EPAP svolge o intende svolgere attività transfrontaliere
|
Articolo 11 Articolo 55 bis
|
//
|
|
Sistemi di tracciamento delle pensioni
|
Informazioni aggiornate sui diritti degli aderenti e dei beneficiari
|
Articolo 22 bis Articolo 37 bis
|
//
|
|
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
Non pertinente