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Document 52025PC0625

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 concernente l'accesso alla giustizia per quanto riguarda le decisioni in materia di aiuti di Stato, ACCC/C/2013/96 concernente i progetti di interesse comune, ACCC/C/2014/121 concernente la direttiva sulle emissioni industriali e ACCC/C/2010/54 concernente i piani d'azione nazionali per l'energia

COM/2025/625 final

Bruxelles, 30.9.2025

COM(2025) 625 final

2025/0316(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 concernente l'accesso alla giustizia per quanto riguarda le decisioni in materia di aiuti di Stato, ACCC/C/2013/96 concernente i progetti di interesse comune, ACCC/C/2014/121 concernente la direttiva sulle emissioni industriali e ACCC/C/2010/54 concernente i piani d'azione nazionali per l'energia


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE all'ottava riunione delle parti della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "convenzione di Aarhus" o "convenzione") 1 . La proposta riguarda la prevista adozione del progetto di decisione VIII/8e relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione di Aarhus

La convenzione di Aarhus è un accordo ambientale multilaterale sottoscritto sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

La convenzione di Aarhus è stata approvata il 17 febbraio 2005 2 dalla Comunità europea, che ha inoltre presentato una dichiarazione all'atto della firma, in particolare sui suoi obblighi riguardo all'accesso alle informazioni ambientali 3 . Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione a pieno titolo. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 (il "regolamento Aarhus") come modificato dal regolamento (CE) 2021/1767 recepisce le disposizioni sostanziali della convenzione per quanto riguarda gli atti delle istituzioni e degli organi dell'UE 4 .

2.2.La riunione delle parti della convenzione di Aarhus

Le parti della convenzione si riuniscono ogni quattro anni e uno dei punti permanenti all'ordine del giorno riguarda la conformità delle parti alla convenzione. La conformità è valutata dal comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Aarhus ("comitato di controllo") istituito a norma dell'articolo 15 della convenzione. Le conclusioni del comitato non sono impugnabili.

Le conclusioni del comitato di controllo sono presentate per approvazione alla riunione delle parti della convenzione di Aarhus conformemente alla regola 37 della decisione I/7 sul controllo dell'osservanza 5 . Se approvate acquisiscono lo status di interpretazione ufficiale della convenzione di Aarhus e sono pertanto vincolanti per le parti contraenti e gli organi della convenzione.

La riunione delle parti decide in genere all'unanimità. Una volta esperito ogni mezzo per raggiungere l'unanimità le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti presenti e votanti 6 . L'UE dispone di 27 voti su un totale di 48 voti se tutte le parti sono presenti.

Prima della riunione delle parti, la posizione dell'UE sulle questioni per le quali è necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è discussa in sede di gruppo di lavoro "Questioni ambientali internazionali" del Consiglio e adottata al più tardi nell'ultima sessione del Consiglio precedente la riunione delle parti in cui è possibile farlo, il che, nel 2025, corrisponderebbe al Consiglio "Ambiente" del 21 ottobre.

2.3.L'atto previsto della riunione delle parti della convenzione di Aarhus

Il 17-19 novembre 2025, nella sua ottava sessione, la riunione delle parti della convenzione di Aarhus sarà chiamata ad adottare la decisione VIII/8e relativa all'osservanza della convenzione da parte dell'Unione europea.

La decisione VIII/8e ha l'obiettivo di determinare se l'UE rispetti la convenzione di Aarhus dopo aver esaminato le conclusioni della comunicazione ACCC/C/2015/128 e le raccomandazioni contenute nella decisione VII/8f della riunione delle parti relativa alle comunicazioni ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 e ACCC/C/2010/54; stabilire le condizioni necessarie per assicurare la conformità; chiedere alla parte interessata di adottare misure urgenti per assicurare la conformità; e chiedere all'UE di riferire periodicamente in merito alle misure adottate per garantire l'osservanza della convenzione.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

3.1.Comunicazione ACCC/C/2015/128

Il 17 marzo 2021 il comitato ha formulato conclusioni in merito alla comunicazione ACCC/C/2015/128 7 , presentata dalle organizzazioni non governative (ONG) Oekobuero e GLOBAL 2000 concernente la possibilità per i cittadini di contestare le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Nelle conclusioni il comitato di controllo ha formulato anche la raccomandazione seguente.

(131) La parte interessata [dovrebbe] adottare le necessarie misure di tipo legislativo, regolamentare e di altro tipo per garantire la modifica del regolamento Aarhus o l'adozione di una nuova normativa dell'Unione europea al fine di consentire ai cittadini l'accesso ai procedimenti amministrativi o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che violano il diritto dell'Unione in materia di ambiente, conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

Nella sessione ordinaria dell'ottobre 2021 la riunione delle parti ha deciso in via eccezionale, per consenso, di rinviare l'adozione di una decisione sulle conclusioni e sulle raccomandazioni del comitato di controllo nel documento ACCC/C/2015/128 alla successiva sessione ordinaria della riunione delle parti. In occasione della riunione delle parti del 2021, l'UE ha ribadito il proprio impegno ad ottemperare agli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus.

A seguito di un invito a presentare contributi 8 e di molteplici cicli di consultazioni 9 dal 2022, il 12 maggio 2025 la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione sugli aiuti di Stato e il codice delle migliori pratiche introducendo un meccanismo di riesame interno simile a quello applicabile a norma del regolamento Aarhus, ma adattato alle caratteristiche specifiche degli aiuti di Stato.

Nel suo progetto di relazione sulla richiesta ACCC/M/2021/4 della riunione delle parti concernente la conformità dell'Unione europea 10 , il comitato di controllo conclude che l'UE ha soddisfatto le raccomandazioni di cui al documento ACCC/C/2015/128.

Alla luce di quanto precede, nella prossima ottava sessione della riunione delle parti l'UE dovrebbe approvare la decisione VIII/8e per quanto riguarda la comunicazione ACCC/C/2015/128 e accogliere con favore il progetto di relazione del comitato di controllo.

3.2.Decisione VII/8f

Nella sua settima sessione del 2021, la riunione delle parti ha adottato la decisione VII/8f 11 , ribadendo tra l'altro la sua decisione V/9g. La decisione conteneva raccomandazioni riguardanti le conclusioni del comitato di controllo sulle comunicazioni ACCC/C/2010/54, ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121.

3.2.1.Comunicazione ACCC/C/2010/54

Nella sua quinta sessione del 2014, la riunione delle parti ha approvato le conclusioni del comitato di controllo secondo cui l'UE non aveva rispettato la convenzione per quanto riguarda la comunicazione ACCC/C/2010/54 in relazione al piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (NREAP) dell'Irlanda 12 . La riunione delle parti ha raccomandato all'UE di adottare un quadro normativo adeguato e/o istruzioni chiare per l'attuazione dell'articolo 7 della convenzione per quanto riguarda l'adozione dei piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili.

Dalle successive relazioni del comitato di controllo 13 è emerso che l'UE non ha ancora ottemperato agli obblighi di cui al paragrafo 3 della decisione V/9g. A seguito della richiesta della riunione delle parti concernente la conformità dell'Unione europea (ACCC/M/2017/3), l'UE ha riferito in merito alle misure adottate per dare seguito alle raccomandazioni contenute nella decisione V/9g per quanto riguarda la comunicazione ACCC/C/2010/54 nell'ottobre 2018, 2019 e 2020 14 . In particolare, la Commissione ha informato il comitato dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del regolamento sulla governance 15 concernente la partecipazione del pubblico alla preparazione da parte degli Stati membri dei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) che, tra l'altro, hanno sostituito i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili, e del suo lavoro volto ad aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della convenzione di Aarhus nel contesto di tale articolo 10, da leggere in combinato disposto con il considerando 28 del regolamento sulla governance.

Nella sua relazione sulla decisione VII/8f 16 , dopo aver esaminato la relazione finale sui progressi compiuti presentatagli dall'UE 17 il 1º ottobre 2024, il comitato di controllo riconosce che gli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 18 equivalgono a istruzioni ai fini del paragrafo 2, lettera a), della decisione VII/8f. Il comitato di controllo ha quindi concluso che l'UE è riuscita a conformarsi alle conclusioni per quanto riguarda la garanzia che le modalità di partecipazione del pubblico alla preparazione dei PNEC degli Stati membri siano trasparenti ed eque, l'obbligo di consentire la partecipazione del pubblico in una fase iniziale quando tutte le alternative sono ancora praticabili e l'obbligo di garantire che si tenga debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. Tuttavia, secondo la stessa relazione, il comitato di controllo ha concluso che l'UE non ha ottemperato pienamente agli obblighi relativi alla fornitura al pubblico delle informazioni necessarie per partecipare efficacemente alle procedure, in particolare la preparazione dello stesso progetto di piano nazionale per l'energia e il clima aggiornato. In merito all'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettera b), della decisione VII/8f per quanto riguarda il modo in cui la Commissione valuta i PNEC di conseguenza, il comitato di controllo ha riconosciuto i progressi significativi compiuti, pur ritenendo che la Commissione dovrebbe includere esplicitamente nei propri criteri di valutazione il requisito secondo cui la partecipazione del pubblico avviene quando tutte le alternative sono ancora praticabili. L'imminente revisione del regolamento sulla governance offre l'opportunità di proseguire i lavori sui restanti elementi delle conclusioni del comitato di controllo.

Alla luce di quanto precede, nella prossima ottava sessione della riunione delle parti l'UE dovrebbe approvare il progetto di decisione VIII/8e se dà seguito alla comunicazione ACCC/C/2010/54, fatte salve le disposizioni della presente decisione del Consiglio. L'UE dovrebbe garantire che la riunione delle parti riconosca nella sua decisione progressi significativi nel garantire la conformità alle conclusioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7 della convenzione.

3.2.2.Comunicazione ACCC/C/2013/96

Il 28 ottobre 2013 la European Platform against Windfarms ha presentato al comitato di controllo la comunicazione ACCC/C/2013/96 19 relativa alla presunta mancata osservanza, da parte dell'UE, degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 4 e 7 della convenzione in relazione all'adozione da parte della Commissione europea, il 14 ottobre 2013, di un elenco di 248 progetti di interesse comune (PIC) 20 .

Nelle sue conclusioni del 9 novembre 2020 21 il comitato di controllo ha raccomandato all'UE di adottare le misure legislative, regolamentari o di altro tipo e le modalità pratiche necessarie per garantire che, nelle procedure di partecipazione del pubblico nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della convenzione, svolte a norma del regolamento TEN-E o di qualsiasi legislazione sostitutiva: a) i principali documenti della consultazione, compresa la notifica al pubblico, siano forniti al pubblico in tutte le lingue ufficiali della parte interessata; b) nel processo decisionale si tenga debitamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico, in modo trasparente e tracciabile.

Nella sua settima sessione del 2021, la riunione delle parti ha adottato la decisione VII/8f, approvando le conclusioni del comitato in relazione alla comunicazione ACCC/C/2013/96 relativa all'osservanza da parte dell'UE degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione e chiedendo all'UE di presentare un piano d'azione e successive relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni.

Da allora la Commissione ha adottato una serie di misure per offrire ulteriori opportunità di partecipazione, quali:

(1)consultazione pubblica sulla metodologia da utilizzare per valutare i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco 22 ;

(2)riunioni ibride, aperte al pubblico durante il processo di selezione;

(3)presentazione dei risultati della consultazione pubblica sui progetti candidati ai gruppi regionali;

(4)messa a disposizione del pubblico delle riunioni in cui i risultati della consultazione pubblica sui progetti candidati sono presentati ai gruppi regionali e delle relative registrazioni. 

L'UE ha riferito in merito all'attuazione delle raccomandazioni della riunione delle parti concernenti la comunicazione ACCC/C/2013/96 nella sua relazione finale sullo stato di avanzamento dei lavori del 1º ottobre 2024. Tuttavia, nel suo progetto di relazione sui progressi compiuti dall'UE, il comitato di controllo ha concluso che l'UE non ha ancora ottemperato pienamente agli obblighi di cui alla decisione VII/8f.

Alla luce di quanto precede, nell'imminente ottava sessione della riunione delle parti l'UE dovrebbe ribadire che le opportunità di partecipazione aggiuntive introdotte nel processo TEN-E equivalgono a modalità pratiche volte a garantire che si tenga debitamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico, in linea con la decisione VII/8f, in modo trasparente e tracciabile, nel processo decisionale ai sensi del regolamento TEN-E riveduto. Inoltre l'UE dovrebbe ribadire che i principali documenti di consultazione, compresa la notifica al pubblico, siano forniti al pubblico in tutte le lingue ufficiali delle parti interessate, in quanto il regolamento TEN-E prevede che tutti i documenti della consultazione pubblica, i manuali delle procedure e i documenti relativi alla domanda e quelli di natura tecnica messi a disposizione sui siti web dei promotori siano tradotti in tutte le lingue degli Stati membri interessati. L'UE dovrebbe tuttavia approvare il progetto di decisione VIII/8e se dà seguito all'ACCC/C/2013/96 per quanto riguarda i restanti aspetti, fatto salvo il progetto di decisione del Consiglio, a condizione che la riunione delle parti riconosca i miglioramenti apportati dall'UE per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione VII/8f e conformarsi all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 4 e 7 della convenzione. In particolare:

l'organizzazione di riunioni aperte che consentano la partecipazione pubblica delle parti interessate al processo di selezione dei PIC, conformemente al paragrafo 8, lettera a);

la centralizzazione dei siti web dei progetti nell'ambito della piattaforma per la trasparenza e il relativo link ai siti web del progetto in cui è possibile reperire la versione tradotta dei documenti, conformemente al paragrafo 8, lettera b).

3.2.3.Comunicazione ACCC/C/2014/121

Il 12 dicembre 2014 l'ONG International Institute for Law and the Environment ha presentato la comunicazione ACCC/C/2014/121 23 relativa al presunto mancato rispetto, da parte dell'UE, delle disposizioni della convenzione sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale. In particolare, l'ONG ha sostenuto che la direttiva sulle emissioni industriali 24 non soddisfaceva i requisiti per la partecipazione del pubblico al processo decisionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 10, della convenzione nei casi in cui un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva sia riesaminata o aggiornata.

Nelle sue conclusioni del 14 settembre 2020 25 , il comitato di controllo ha raccomandato all'UE di istituire un quadro giuridicamente vincolante al fine di garantire che quando un'autorità pubblica di uno Stato membro della parte interessata riesamina o aggiorna le condizioni di autorizzazione a norma delle leggi nazionali che attuano l'articolo 21, paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva sulle emissioni industriali, o delle corrispondenti disposizioni di qualsiasi atto legislativo che sostituisce tale direttiva, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 9, siano applicate, mutatis mutandis e, se del caso, tenendo presenti gli obiettivi della convenzione.

Nella sua settima sessione del 2021, la riunione delle parti ha adottato la decisione VII/8f, approvando le conclusioni del comitato in relazione alla comunicazione ACCC/C/2014/121 relativa all'osservanza da parte dell'UE degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione e chiedendo all'UE di presentare un piano d'azione e successive relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni.

L'UE ha riferito in merito all'attuazione delle raccomandazioni della riunione delle parti concernenti la comunicazione ACCC/C/2014/121 nella sua relazione finale sullo stato di avanzamento dei lavori del 1º ottobre 2024. Nel suo progetto di relazione sulla decisione VII/8f della riunione delle parti relativa all'osservanza da parte dell'UE, il comitato di controllo ha concluso che l'UE ha ora ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione ACCC/C/2014/121 modificando la direttiva sulle emissioni industriali.

Alla luce di quanto precede, nella prossima ottava sessione della riunione delle parti l'UE dovrebbe approvare il progetto di decisione VIII/8e se dà seguito all'ACCC/C/2014/121 e accogliere con favore il progetto di relazione del comitato di controllo, fatte salve le disposizioni della presente decisione del Consiglio.

3.3.Conclusioni del comitato di controllo

Nei suoi progetti di relazione sui progressi compiuti dall'UE nell'attuazione della richiesta ACCC/M/2021/4 della riunione delle parti concernente la conformità dell'Unione europea e della decisione VII/8f, il comitato di controllo:

(1)conclude che l'UE ha ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione ACCC/C/2014/121 modificando la direttiva sulle emissioni industriali;

(2)conclude che l'UE ha ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione ACCC/C/2015/128 introducendo un meccanismo di richiesta di riesame interno simile a quello previsto dal regolamento Aarhus, ma adattato alle caratteristiche specifiche della disciplina degli aiuti di Stato;

(3)accoglie con favore i progressi significativi finora compiuti, ma ritiene che l'UE non abbia ancora ottemperato ad alcuni obblighi relativi alle comunicazioni iniziali sull'ACCC/C/2010/54 e raccomanda alla riunione delle parti di ribadire la decisione VII/8f;

(4)accoglie con favore i progressi significativi finora compiuti, ma ritiene che l'UE non abbia ancora ottemperato ad alcuni obblighi i relativi alle comunicazioni iniziali sull'ACCC/C/2013/96 e raccomanda alla riunione delle parti di ribadire la decisione VII/8f.

Alla luce di quanto precede, seguendo una prassi costante in relazione a tali comunicazioni, la Commissione raccomanda all'UE di:

approvare il progetto di decisione VIII/8e;

accogliere con favore i progetti di relazione del comitato di controllo per quanto riguarda le conclusioni secondo cui l'UE ha ottemperato agli obblighi relativi alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 e ACCC/C/2014/121;

accogliere con favore il riconoscimento dei progressi compiuti dall'UE per quanto riguarda le comunicazioni ACCC/C/2010/54 e ACCC/C/2013/96 e impegnarsi ad adoperarsi per affrontare le questioni in sospeso in tali casi;

rilasciare una dichiarazione in cui mette in evidenza sia i progressi compiuti sia le complessità nell'affrontare le questioni in sospeso relative alla comunicazione ACCC/C/2013/96.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 26 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dall'UNECE.

L'atto che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15 della convenzione di Aarhus e delle disposizioni della decisione I/7 sul controllo dell'osservanza, in particolare la regola 37 27 .

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica ambientale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.



2025/0316 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 concernente l'accesso alla giustizia per quanto riguarda le decisioni in materia di aiuti di Stato, ACCC/C/2013/96 concernente i progetti di interesse comune, ACCC/C/2014/121 concernente la direttiva sulle emissioni industriali e ACCC/C/2010/54 concernente i piani d'azione nazionali per l'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 febbraio 2005 la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus") 28 è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio 29 .

(2)A norma dell'articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus ("comitato di controllo"). Il comitato di controllo è competente a verificare il rispetto degli obblighi in capo alle parti a norma della convenzione di Aarhus.

(3)Nela sua ottava sessione del 17-19 novembre 2025, la riunione delle parti è chiamata ad adottare la decisione VIII/8e relativa all'osservanza, da parte dell'UE, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione, comprese le conclusioni sulla comunicazione ACCC/C/2015/128 in relazione all'accesso alla giustizia in materia ambientale per quanto riguarda le decisioni definitive in materia di aiuti di Stato e le raccomandazioni contenute nella decisione VII/8f in relazione ai piani nazionali per l'energia e il clima, ai progetti di interesse comune e alla direttiva sulle emissioni industriali. Se approvate dalla riunione delle parti, le conclusioni acquisirebbero lo status di interpretazione ufficiale della convenzione di Aarhus e sarebbero vincolanti per le parti e per gli organi della convenzione di Aarhus.

(4)La decisione prevista della riunione delle parti produce quindi effetti giuridici.

(5)È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione all'ottava sessione della riunione delle parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'UE all'ottava sessione della riunione delle parti in merito all'osservanza da parte dell'UE degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus in relazione all'accesso alla giustizia in materia ambientale per quanto riguarda le decisioni definitive in materia di aiuti di Stato, di cui alla comunicazione ACCC/C/2015/128, è di approvare il progetto di decisione VIII/8e e di accogliere con favore la relazione presentata dal comitato di controllo sulla richiesta ACCC/M/2021/4 della riunione delle parti concernente la conformità dell'Unione europea.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'UE all'ottava sessione della riunione delle parti in merito all'osservanza da parte dell'UE degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus in relazione ai piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC), ai progetti di interesse comune (PIC) e alla direttiva sulle emissioni industriali, di cui alle comunicazioni ACCC/C/2010/54, ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121 e alla decisione VII/8f, è di approvare il progetto di decisione VIII/8e se tale decisione tiene conto dei punti seguenti:

per quanto riguarda i PNEC, la decisione riconosce e accoglie con favore il fatto che l'UE abbia compiuto progressi significativi per garantire la conformità alle conclusioni e alle raccomandazioni del comitato di controllo sulla comunicazione ACCC/C/2010/54 in relazione all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7 della convenzione e che l'UE abbia rispettato parte di tali conclusioni per quanto riguarda l'adozione di istruzioni ai fini del paragrafo 2, lettera a), della decisione VII/8f;

per quanto riguarda i PIC, la decisione riconosce i miglioramenti apportati dall'UE, attraverso modalità pratiche, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione VII/8f e conformarsi all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 4 e 7 della convenzione.

Articolo 3

Modifiche tecniche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate in loco dai rappresentanti dell'UE, in consultazione con gli Stati membri, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Quale pubblicata sul sito dell'UNECE. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf .
(2)    Decisione 2005/370/CE del Consiglio (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
(3)    La dichiarazione dell'UE è pubblicata sul sito web dell'UNECE, nella sezione "Declarations and Reservations": cfr. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_en .
(4)    GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(5)    Decisione I/7 sul controllo dell'osservanza. Regola 37 sull'esame da parte della riunione delle parti. La riunione delle parti può, previo esame di una relazione e di eventuali raccomandazioni del comitato, decidere le misure appropriate per garantire il pieno rispetto della convenzione. […], cfr. https://unece.org/DAM/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.8.e.pdf .
(6)    Decisione I/1 sul regolamento di procedura (in particolare la regola 35 sul processo decisionale): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.2.e.pdf .
(7)     https://unece.org/sites/default/files/2021-03/C128_EU_findings_advance%20unedited.pdf .
(8)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14276-EU-environmental-and-State-aid-law-access-to-justice-in-relation-to-State-aid-decisions-regulation-_it
(9)    Consultazione mirata: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/publications/targeted-consultation_en .
Consultazione sul progetto di emendamenti:
aiuti di Stato 2025 e questioni ambientali - Commissione europea .
(10)    2 ECE/MP.PP/2021/2, paragrafo 58, https://unece.org/sites/default/files/2022-02/ECE.MP_.PP_.2021.2_excerpt_0.pdf .
(11)     Decisione_VII.8f_eng.pdf  
(12)    Decisione V/9g sull'osservanza da parte dell'UE, link: Nazioni Unite .
(13)    Relazione del comitato di controllo sul rispetto degli obblighi della convenzione in capo all'Unione europea, https://unece.org/DAM/env/pp/mop6/English/ECE_MP.PP_2017_39_E.pdf .
(14)     ACCC/M/2017/3 Unione europea | UNECE
(15)    GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1. Articolo 10. Consultazione pubblica Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, ciascuno Stato membro provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione della proposta del piano — per quanto riguarda i piani nazionali integrati per l'energia e il clima per il periodo dal 2021 al 2030, in preparazione dei piani finali ben prima della loro adozione — nonché delle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15. Ciascuno Stato membro allega a tali documenti trasmessi alla Commissione una sintesi delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie. Nella misura in cui si applica la direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte sulla proposta in conformità a detta direttiva soddisfino gli obblighi di consultazione pubblica ai sensi del presente regolamento. Ciascuno Stato membro provvede a che il pubblico sia informato. Ciascuno Stato membro fissa scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione del pubblico e per consentire a quest'ultimo di partecipare ed esprimere le sue opinioni. Ciascuno Stato membro assicura che il pubblico sia informato. Ciascuno Stato membro limita la complessità amministrativa in sede di attuazione del presente articolo.
(16)     Decisione VII/8f concernente l'Unione europea | UNECE
(17)    Relazione finale sui progressi compiuti dall'Unione, frPartyVII.8f_01.10.2024_report.pdf .
(18)     Commissione europea, Orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030
(19)     ACCC/C/2013/96 Unione europea | UNECE
(20)    GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39, non più in vigore.
(21)    Conclusioni e raccomandazioni del comitato di controllo in merito alla comunicazione ACCC/C/2013/96 concernente la conformità dell'Unione europea, ECE/MP.PP/C.1/2021/3 .
(22)     Consultazione sull'elenco dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco candidati in tutte le categorie di infrastrutture a norma del regolamento (UE) 2022/869 - Commissione europea .
(23)     ACCC/C/2014/121 Unione europea | UNECE
(24)    GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(25)    Conclusioni e raccomandazioni in merito alla comunicazione ACCC/C/2014/121 concernente la conformità dell'Unione europea, ECE/MP.PP/C.1/2020/8 .
(26)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(27)    Sopracitata.
(28)    GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(29)    Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
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