COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.7.2025
COM(2025) 620 final
2025/0250(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla sospensione parziale dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione"
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione". La sospensione parziale riguarda la partecipazione di soggetti stabiliti in Israele ad attività finanziate nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI).
L'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo euromediterraneo") stabilisce che le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, "si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale dell'accordo".
Il protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari ("protocollo dell'accordo euromediterraneo") stabilisce i principi generali della partecipazione di Israele ai programmi dell'Unione, lasciando alla Commissione e alle autorità israeliane competenti il compito di stabilire le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione a ciascun programma specifico, compresi i contributi finanziari (articolo 5). Il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ("programma Orizzonte Europa") e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione" ("accordo") si applica dal 1º gennaio 2021, ossia dall'inizio del programma Orizzonte Europa, e riguarda la partecipazione di Israele a tutti i pilastri del programma.
L'atto proposto consiste in una decisione, la cui adozione spetta al Consiglio, relativa alla sospensione dell'accordo sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La decisione del Consiglio dovrebbe essere adottata per consentire, conformemente all'articolo 79, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo, l'immediata sospensione parziale dell'accordo in considerazione della particolare urgenza determinata dal rapido deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza a seguito dell'intervento militare di Israele, del blocco degli aiuti umanitari e delle violazioni dei diritti umani, che potrebbero portare a un ulteriore drammatico peggioramento della situazione sul terreno.
L'UE condanna gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, che hanno innescato una spirale di violenza nella regione, e chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e la fine del conflitto. L'UE continua a sostenere gli sforzi diplomatici in corso per raggiungere un accordo globale.
L'impegno diplomatico dell'alta rappresentante dell'Unione europea con Israele ha portato a miglioramenti sul campo in termini di ingresso degli aiuti a Gaza (ingresso di camion, apertura dei valichi, ricostruzione di infrastrutture critiche) e ha anche contribuito all'annuncio di una tregua umanitaria da parte di Israele il 27 luglio. Nonostante questi sforzi l'entità dei cambiamenti è ancora inferiore a quanto auspicato e la situazione umanitaria continua a essere grave.
Su questa base la Commissione europea ritiene giustificata la sospensione parziale dell'associazione di Israele al programma Orizzonte Europa.
Considerata la situazione, l'atto proposto consiste in una decisione, la cui adozione spetta al Consiglio, relativa alla sospensione dell'accordo sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La decisione del Consiglio dovrebbe essere adottata per consentire, conformemente all'articolo 79, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo, in combinato disposto con il diritto internazionale consuetudinario codificato all'articolo 60, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, di sospendere parzialmente l'accordo a causa di una violazione sostanziale da parte di Israele dell'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo, con particolare urgenza ed effetto immediato dato il rischio di un ulteriore grave deterioramento della situazione umanitaria sul terreno.
L'associazione di Israele al programma Orizzonte Europa comprende il pilastro 3, che include il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Il CEI è attuato, in particolare, attraverso gli inviti a presentare proposte dell'Acceleratore, che forniscono sia sovvenzioni che sostegno agli investimenti a singoli soggetti ammissibili (PMI e, eccezionalmente, piccole imprese a media capitalizzazione). Il sostegno è previsto a un livello elevato di maturità tecnologica (TRL da 6 a 8 per la componente di sovvenzione e livelli potenzialmente superiori per la componente di investimento), il che significa che è probabile che le tecnologie sostenute siano diffuse sul mercato in tempi brevi. Il sostegno è fornito a tutti i settori tecnologici con particolare attenzione alle tecnologie pionieristiche e dirompenti. Anche per questo motivo la sospensione dell'associazione di Israele relativamente a tali misure appare una misura adeguata e proporzionata in risposta alle violazioni dell'accordo euromediterraneo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente e complementare con l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, e con il protocollo riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente iniziativa è coerente con le relazioni esterne dell'UE (incluse le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A seguito della recente decisione di Israele di introdurre un blocco all'accesso degli aiuti umanitari a Gaza, la situazione umanitaria si è deteriorata raggiungendo livelli insostenibili e senza precedenti, aggravata dai bombardamenti in corso, dalle operazioni militari, dagli sfollamenti di massa e dal collasso dei servizi di base. Secondo le relazioni delle Nazioni Unite, il 90 % delle famiglie si trova ad affrontare una grave insicurezza idrica e i tassi di malnutrizione sono in forte aumento. La grave penuria di medicinali, attrezzature e personale medico indica l'urgente necessità di assistenza umanitaria. Praticamente l'intera popolazione di Gaza è a rischio di carestia e i bambini e le persone vulnerabili sono in una situazione particolarmente drammatica.
L'alta rappresentante ha presentato al Consiglio "Affari esteri" del 23 giugno un esame della conformità di Israele all'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo. L'analisi ha concluso che diversi elementi indicano che Israele viola i suoi obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo.
L'impegno diplomatico con le autorità israeliane è stato intenso a vari livelli, ma non ha portato a un cambiamento significativo e sostenibile della situazione sul campo.
L'Unione europea ha pertanto il diritto di rispondere a tale violazione in modo proporzionato e finalizzato a promuovere la cessazione delle violazioni individuate nella verifica del rispetto dell'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo. In particolare, in linea con l'articolo 79, nella scelta delle misure si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo.
Su questa base la Commissione europea ritiene giustificata la sospensione parziale dell'associazione di Israele al programma Orizzonte Europa.
Una volta che la decisione sarà stata adottata dal Consiglio, la Commissione notificherà per iscritto al Consiglio di associazione la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo, specificando i motivi di particolare urgenza che giustificano tale decisione, conformemente all'articolo 79, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo.
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di una decisione "sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
La presente proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire sospendere la partecipazione di soggetti israeliani agli inviti a presentare proposte dell'Acceleratore del CEI, che forniscono sia sovvenzioni che sostegno agli investimenti a singoli soggetti ammissibili (PMI e, eccezionalmente, piccole imprese a media capitalizzazione). La sospensione dell'associazione di Israele relativamente a tali misure appare una misura adeguata e proporzionata in risposta alle violazioni dell'accordo euromediterraneo, dato che il sostegno dell'Acceleratore del CEI è fornito a livelli elevati di maturità tecnologica, il che significa che è probabile che le tecnologie sostenute, con particolare attenzione alle tecnologie pionieristiche e dirompenti, siano diffuse sul mercato in tempi brevi.
•Scelta dell'atto giuridico
Gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti solo mediante un atto che sospenda l'applicazione dell'accordo internazionale. È pertanto necessaria una decisione del Consiglio che sospenda l'accordo di associazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Eventuali implicazioni di bilancio saranno valutate attraverso il meccanismo regolare automatico di contributo previsto dall'accordo di associazione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
2025/0250 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla sospensione parziale dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione"
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186 e l'articolo 188, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione" ("accordo") si applica dal 1º gennaio 2021. In virtù dell'accordo i soggetti giuridici stabiliti in Israele possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa conformemente ai termini e alle condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea. L'accordo si fonda sull'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, e sul protocollo sull'associazione ai programmi dell'Unione che ne è parte integrante.
(2)L'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo stabilisce che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici debba ispirare la politica interna e internazionale delle parti e costituire un elemento essenziale della loro cooperazione nell'ambito dell'accordo.
(3)Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo, una parte può adottare le misure appropriate qualora ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo e può agire senza ulteriori consultazioni in casi particolarmente urgenti; la disposizione prevede inoltre che, nella scelta delle misure, si privilegino quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo.
(4)L'UE condanna gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, che hanno innescato una spirale di violenza nella regione, e chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e la fine del conflitto.
(5)L'alta rappresentante ha presentato al Consiglio "Affari esteri" del 23 giugno un esame della conformità di Israele all'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo. L'analisi ha concluso che diversi elementi indicano che Israele viola i suoi obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo.
(6)Con il suo intervento nella Striscia di Gaza e la conseguente catastrofe umanitaria, con migliaia di vittime civili e il numero in rapido aumento di casi di malnutrizione estrema sempre più diffusi, in particolare tra i bambini, Israele viola i diritti umani e il diritto umanitario e viola pertanto uno dei principi essenziali della cooperazione UE‑Israele nel quadro dell'accordo euromediterraneo.
(7)Conformemente all'articolo 79, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo, letto in combinato disposto con il diritto internazionale consuetudinario codificato all'articolo 60 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, è opportuno sospendere parzialmente, e con particolare urgenza, l'accordo a causa di una violazione sostanziale da parte di Israele dell'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo.
(8)Il funzionamento dell'accordo non subirà ripercussioni sproporzionate in quanto la sospensione non riguarda la cooperazione e il dialogo tra UE e Israele in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in generale, ma mira a sospendere temporaneamente gli inviti a presentare proposte dell'Acceleratore del CEI, che forniscono sia sovvenzioni che sostegno agli investimenti a singoli soggetti ammissibili (PMI e, in via eccezionale, piccole imprese a media capitalizzazione). La sospensione dell'associazione di Israele relativamente a tali misure appare una misura adeguata e proporzionata in risposta alle violazioni dell'accordo euromediterraneo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa" è parzialmente sospeso in modo che, a decorrere dalla data di effetto della sospensione, i soggetti giuridici stabiliti in Israele non siano ammissibili a partecipare agli inviti a presentare proposte relativi alle sovvenzioni e al sostegno agli investimenti nell'ambito dell'Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa.
Gli accordi in corso con soggetti stabiliti in Israele relativi al sostegno dell'Acceleratore del CEI non sono pregiudicati. La sospensione ha effetto trenta giorni di calendario dopo la data della notifica al Consiglio di associazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente