COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2025
COM(2025) 567 final
2023/0373(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche
2023/0373 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2023) 645 final – 2023/0373 (COD)):
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16 ottobre 2023
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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14 febbraio 2024
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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23 aprile 2024
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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N/A
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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22 settembre 2025
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2.Finalità della proposta della Commissione
L'obiettivo della proposta è garantire che gli operatori economici e i vettori che manipolano pellet di plastica adottino le misure precauzionali necessarie per prevenire la dispersione nell'ambiente, contribuendo in tal modo alla riduzione dell'inquinamento da microplastiche. A tal fine, la proposta stabilisce prescrizioni in materia di migliori pratiche di manipolazione, certificazione obbligatoria e autodichiarazione e prevede lo sviluppo di una metodologia armonizzata per stimare la dispersione.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 9 aprile 2025. La Commissione sostiene tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.
·Obiettivo indicativo di azzerare le dispersioni di pellet di plastica: I colegislatori hanno convenuto di introdurre un riferimento all'obiettivo di azzerare le dispersioni di pellet di plastica sia all'articolo 1, paragrafo 1, sia al considerando 13, in quanto la formulazione ne rispecchia chiaramente la natura indicativa.
·Certificazione delle piccole imprese che manipolano quantità di pellet superiori a una determinata soglia: I colegislatori hanno raggiunto un accordo che prevede una certificazione una tantum, 60 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, senza obbligo di rinnovo. Hanno inoltre convenuto di aumentare la soglia di pellet manipolati ogni anno dalle imprese dalle 1 000 tonnellate inizialmente proposte a 1 500 tonnellate. Insieme, queste due disposizioni garantiranno comunque un regime semplificato per le piccole imprese e ridurranno il numero di imprese soggette a certificazione da parte di terzi.
·Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare: I colegislatori hanno convenuto di introdurre disposizioni che impongano obblighi ai soggetti coinvolti nel trasporto di pellet via mare mediante container. Tali disposizioni si ispirano in larga misura alle raccomandazioni approvate nel 2024 dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale sullo stesso argomento e mirano a rendere tali raccomandazioni giuridicamente vincolanti all'interno dell'Unione.
·Assistenza ai portatori di interessi da parte degli Stati membri: I colegislatori hanno convenuto di prestare maggiore attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) aggiungendo un riferimento alla certificazione delle piccole imprese al punto sul sostegno finanziario da parte degli Stati membri.
·Informazioni sotto forma di pittogramma: I colegislatori hanno convenuto di introdurre l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori che immettono sul mercato pellet di plastica di fornire informazioni sotto forma di un pittogramma e di un'avvertenza. Il testo concordato chiarisce che i destinatari dell'obbligo possono adempiervi quando forniscono le informazioni richieste a norma dell'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH).
·Possibilità per gli Stati membri di utilizzare autorizzazioni e sistemi di gestione ambientale (EMS) anziché autodichiarazioni o certificazioni: I colegislatori hanno convenuto, in linea con il mandato del Consiglio, di includere disposizioni che consentano agli Stati membri di utilizzare le autorizzazioni e i sistemi di gestione ambientale (EMS) verificati anziché l'autodichiarazione, la certificazione o l'EMAS, quale valido esempio di semplificazione che consente lo stesso livello di conformità.
·Inconvenienti e incidenti: I colegislatori hanno convenuto di includere disposizioni aggiuntive all'articolo 9, paragrafo 1, che impongono di: i) informare immediatamente i servizi di emergenza, se del caso; ii) adottare immediatamente tutte le misure possibili per limitare i danni; e iii) fornire, entro 30 giorni dall'inconveniente o incidente, informazioni sulle quantità stimate della dispersione, sulle cause della dispersione e sulle misure adottate.
·Obblighi dei vettori: I colegislatori hanno convenuto di estendere ai vettori di paesi terzi gli obblighi inizialmente proposti solo per i vettori dell'UE, vale a dire gli obblighi di formazione del personale e di monitoraggio delle quantità di dispersioni stimate e delle quantità totali di pellet di plastica manipolati. Di conseguenza, hanno convenuto di introdurre un obbligo supplementare per i vettori di paesi terzi di nominare un rappresentante autorizzato per garantire l'effettiva applicazione del regolamento e di sopprimere l'obbligo di tenere un registro delle azioni intraprese per tutti i vettori.
·Date di applicazione: Secondo quanto convenuto dai colegislatori, la maggior parte delle disposizioni del regolamento si applicheranno dopo un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, mentre le disposizioni relative al trasporto di pellet di plastica via mare si applicheranno a decorrere da 36 mesi dopo l'entrata in vigore.
4.Conclusioni
La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.