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Έγγραφο 52025PC0565R(01)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

COM/2025/565 final/2

Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 565 final

2025/0240(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

{SWD(2025) 565 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Negli ultimi anni i fondi dell'UE con dotazione preassegnata agli Stati membri hanno rappresentato un sostegno essenziale alla realizzazione degli obiettivi chiave e delle politiche comuni dell'UE: dalla coesione economica, territoriale e sociale alla garanzia di un tenore di vita equo per la comunità rurale, dalla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, al sostegno alla politica comune della pesca o alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Attualmente esistono diversi fondi che sono prevalentemente preassegnati agli Stati membri. Tuttavia le difficili sfide che l'Unione si trova ad affrontare richiedono una riflessione su come migliorare la concezione di tali fondi per realizzare al meglio le priorità comuni dell'Unione.

Nonostante la riduzione sostanziale delle disparità regionali e territoriali, anche grazie alle politiche di coesione dell'UE, il 29 % dei cittadini dell'Unione vive ancora in regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE e circa 135 milioni di persone risiedono in luoghi che negli ultimi vent'anni sono gradualmente rimasti indietro. Le attuali tendenze di crescita divergenti rischiano di accentuare i divari socioeconomici tra gli Stati membri e al loro interno, in particolare tra le zone rurali e quelle urbane. 

Parallelamente, la sicurezza alimentare e la protezione della natura garantiscono la qualità della vita in Europa, grazie alla politica agricola comune (PAC) in grado di garantire che 450 milioni di europei abbiano accesso a prodotti alimentari sicuri, di elevata qualità e diversificati a prezzi accessibili e di contribuire nel contempo a preservare zone rurali dinamiche e a compiere progressi significativi verso la sostenibilità. Tuttavia i rischi a lungo termine per la sicurezza alimentare come pure gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale esercitano una pressione crescente sul settore agricolo. Inoltre agricoltori e pescatori, nonché le zone rurali e costiere risentono sempre più della concorrenza sleale a livello mondiale, dell'aumento dei prezzi dell'energia, dello scarso ricambio generazionale e delle difficoltà di accesso al capitale. Ad esempio, nonostante il considerevole sostegno a titolo della PAC, il reddito agricolo per lavoratore rimane volatile e notevolmente inferiore al salario medio dell'UE (60 % nel 2023).

La guerra, l'insicurezza, la povertà e la mancanza di opportunità hanno esacerbato i flussi migratori, e la strumentalizzazione della migrazione alle frontiere dell'UE ha messo in luce nuove forme di minacce. Allo stesso tempo, il panorama politico ed economico mondiale pone sfide di dimensioni inedite, con guerre ancora in corso nel continente europeo e nel vicinato.

Sebbene queste siano solo alcune delle numerose sfide cui deve far fronte l'Unione, esse dimostrano la necessità di migliorare la concezione del sostegno dell'UE per realizzare al meglio le priorità condivise e le politiche comuni e garantire che il bilancio dell'UE continui a svolgere un ruolo chiave nel sostenere una crescita equa e inclusiva, una convergenza economica sostenibile, l'equità intergenerazionale e la sicurezza. A tale riguardo, negli orientamenti politici per il periodo 2024-2029 la Commissione caldeggia una politica di coesione e di crescita rafforzata e modernizzata, volta a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, a sostenere l'occupazione e a rafforzare la competitività dell'Unione. Il riesame intermedio della politica di coesione introduce già flessibilità e offre incentivi per orientare gli investimenti verso le sfide emergenti, pur mantenendo la riduzione delle disparità regionali come principale priorità. Negli orientamenti la Commissione sottolinea inoltre la necessità di assicurare che il settore della pesca rimanga sostenibile, competitivo e resiliente e di mantenere condizioni di parità nella filiera ittica europea. Essa s'impegna affinché il patto europeo per gli oceani sia incentrato sulla promozione dell'economia blu e sulla necessità di garantire la buona gestione e la sostenibilità degli oceani da tutti i punti di vista. La Commissione caldeggia inoltre una politica agricola comune più mirata, che trovi il giusto equilibrio tra incentivi, investimenti e regolamentazione e garantisca agli agricoltori un reddito equo e sufficiente. Più in generale, si impegna a sostenere anche misure volte a rafforzare la difesa e la sicurezza dell'Europa e ad affrontare la migrazione, compresa una protezione efficace delle frontiere esterne dell'UE, come anche la preparazione o la lotta ai cambiamenti climatici. In diverse occasioni, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno raccomandato l'aumento della resilienza dell'agricoltura a livello dell'UE per preservare la sicurezza alimentare a lungo termine, la dinamicità delle comunità rurali e il ruolo essenziale della PAC a tale riguardo. Hanno inoltre sottolineato la necessità di garantire un quadro strategico stabile e prevedibile, anche per accompagnare gli agricoltori nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche.

La comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2025, dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione"6 enuncia i principi generali alla base della PAC per il periodo successivo al 2027. Tali principi comprendono una PAC basata su obiettivi e requisiti mirati, ulteriori responsabilità affidate agli Stati membri su come conseguire gli obiettivi strategici della PAC, il ruolo essenziale della PAC nel sostenere e stabilizzare il reddito agricolo e nell'attirare nuove generazioni di agricoltori, una politica più semplice e più mirata con un equilibrio più netto tra incentivi e requisiti obbligatori, una maggiore flessibilità per gli agricoltori e il passaggio dalle condizioni agli incentivi.

Più in generale, il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 offre l'opportunità di concepire un bilancio più orientato alle politiche, più semplice, incisivo e reattivo per aiutare gli Stati membri e le loro regioni ad affrontare le priorità e le sfide nel modo più efficace, inclusivo ed efficiente, basandosi su tutti gli insegnamenti tratti dai programmi attuali. La comunicazione della Commissione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale", pubblicata l'11 febbraio 2025, ha sottolineato a tale riguardo la necessità di affrontare "le complessità, le debolezze e le rigidità attualmente presenti e massimizzare l'impatto di ogni euro speso", garantendo nel contempo che il bilancio sia in grado di adattarsi al mutare delle circostanze. 

La presente proposta di regolamento mira a rispondere alle diverse sfide fin qui illustrate attraverso le misure seguenti:

·garantire una maggiore coerenza tra le priorità dell'UE e le azioni nazionali e regionali;

·conseguire la semplificazione e migliorare il rapporto qualità/prezzo mediante la creazione di un sistema di attuazione più semplice ed efficiente;

·affrontare le priorità politiche emergenti agevolando la riassegnazione delle risorse per rispondere a nuovi bisogni e a crisi impreviste, senza mettere a rischio il conseguimento degli obiettivi a lungo termine.

Per conseguire tali obiettivi, la presente iniziativa prevede di raggruppare le dotazioni preassegnate agli Stati membri in un unico fondo al fine di:

·semplificare il quadro attuale: passando da quasi 540 programmi a 27 piani di partenariato nazionale e regionale e a un piano Interreg, con un ampio ambito di ammissibilità e un unico insieme di norme, si ridurranno i costi amministrativi a tutti i livelli, si agevolerà l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'UE, comprese le PMI, le autorità locali e i promotori di progetti e nel contempo sarà mantenuta l'attenzione sulla riduzione delle disparità regionali. Per il settore agricolo si tratta di un'evoluzione fondata sulla recente riforma e già ora, per la prima volta, si basa su piani strategici nazionali e sui risultati. Analogamente, il nuovo quadro garantisce la coerenza integrando gli interventi della PAC attualmente articolati nell'ambito di una struttura a due fondi in un unico quadro. Tale allineamento apporta ulteriore flessibilità e maggiore semplificazione;

·fornire un processo di programmazione più integrato che permetta un approccio alla realizzazione delle priorità dell'UE più differenziato e attento alla qualità, adattato alle sfide nazionali e regionali di ciascuno Stato membro, e di abbandonare l'approccio universale. La programmazione integrata permetterà inoltre di rafforzare le sinergie sia tra le politiche, ad esempio per mettere gli Stati membri in grado di affrontare in modo più globale le sfide che si presentano nelle zone rurali e costiere, sia tra altri programmi di spesa dell'UE (ad esempio il Fondo europeo per la competitività o il meccanismo per collegare l'Europa). In tal modo, il Fondo garantirà anche un sostegno costante a coloro che ne hanno più bisogno, comprese le regioni meno sviluppate e gli agricoltori più bisognosi, con particolare attenzione al ricambio generazionale;

·garantire che il bilancio dell'UE sostenga il successo indicando agli Stati membri e alle regioni gli obiettivi necessari per impegnarsi in un ambizioso programma di riforme, che andrà a beneficio dell'UE nel suo complesso, e orientando la spesa verso ambiti rilevanti e in grado di apportare il massimo valore aggiunto dell'UE, in particolare incoraggiando gli Stati membri e le regioni a selezionare un numero di progetti con un elevato valore aggiunto dell'UE più consistente di quello attuale, includendo anche progetti transfrontalieri e multinazionali (in particolare gli IPCEI). Sarà garantita la coerenza globale, con una migliore pianificazione delle politiche a tutti i livelli, assegnando i fondi dell'UE in modo più efficiente, dove possano conseguire i migliori risultati e promuovendo più strette sinergie tra le politiche;

·promuovere la titolarità a tutti i livelli, con una governance a più livelli e una forte dimensione regionale, sulla base della gestione concorrente e del principio di partenariato, garantendo che il sostegno sia focalizzato sulle esigenze di ciascuno Stato membro, delle sue regioni e dei suoi settori, come anche sulla continuità e la prevedibilità per le autorità di gestione e i beneficiari;

·assicurare una maggiore rapidità e un miglior rapporto qualità/prezzo, collegando l'erogazione di fondi agli Stati membri ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure piuttosto che al rimborso dei costi ammissibili;

·integrare solide garanzie per assicurare il rispetto dello Stato di diritto e l'effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea durante tutta l'attuazione;

·incoraggiare una maggiore flessibilità e adattabilità, mediante l'assegnazione progressiva dei fondi nel corso dell'intero periodo di programmazione, con una revisione più semplice dei piani e tramite una riserva a livello dell'UE (strumento dell'UE) che offra un margine di manovra supplementare di adeguamento a nuove priorità e a nuove crisi.

Lo strumento dell'UE integrerà l'attuazione a livello nazionale e regionale e sosterrà progetti transnazionali e innovativi, con un elevato valore aggiunto dell'UE, che richiedano sforzi di coordinamento supplementari a livello dell'UE. Fornirà inoltre agli Stati membri il sostegno tecnico necessario per attuare efficacemente i piani di partenariato nazionale e regionale. Lo strumento costituirà inoltre un aiuto per gli Stati membri affinché affrontino rapidamente le necessità urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi, come una grave catastrofe naturale nazionale o regionale, e promuoverà la riparazione e la ripresa al fine di aumentare la resilienza a seguito di una crisi. Esso consentirà anche di affrontare l'incertezza offrendo all'Unione un maggior margine di manovra per adeguarsi alle priorità emergenti a livello dell'Unione, che richiedono una risposta coordinata.

La presente proposta è accompagnata dalle proposte di regolamenti settoriali, che stabiliscono condizioni specifiche per l'erogazione del sostegno dell'Unione nei settori contemplati dai piani. Tale sostegno dell'Unione sarà erogato a titolo del Fondo, conformemente alle norme che lo disciplinano come proposto nel presente regolamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il Fondo contribuirà a un miglior utilizzo delle sinergie tra le politiche che rientrano nell'ambito di applicazione della presente iniziativa e ne sosterrà quindi l'attuazione. Ad esempio, con l'integrazione della politica di coesione, della politica agricola comune e della politica comune della pesca in un unico approccio di programmazione, gli Stati membri disporranno di un pacchetto di strumenti più ampio per affrontare le sfide che gli agricoltori e le comunità delle zone rurali e costiere devono affrontare (ad esempio, lo sviluppo delle infrastrutture; le sfide legate ai servizi, alla digitalizzazione, all'accesso all'acqua e alle infrastrutture energetiche; lo sviluppo di competenze, il ricambio generazionale). Analogamente, riunendo la migrazione e la coesione nello stesso approccio di programmazione, gli Stati membri e le regioni potranno integrare più agevolmente i migranti nel mercato del lavoro proteggendo nel contempo le loro frontiere.

Un quadro semplificato per la dotazione preassegnata agli Stati membri semplificherà l'utilizzo di sinergie con altri programmi di bilancio dell'UE, con il meccanismo di orientamento che garantirà una programmazione coerente senza sovrapposizioni. Saranno particolarmente importanti le sinergie con il Fondo europeo per la competitività, lo strumento InvestEU, il meccanismo per collegare l'Europa, il programma Erasmus+, il programma per il mercato unico, le dogane e la cooperazione tra le autorità nazionali (SMP+) e il Fondo Europa globale.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il Fondo sosterrà e garantirà pertanto una maggiore coerenza con altre strategie e normative dell'Unione, quali:

·la comunicazione della Commissione sull'attuazione e la semplificazione "Un'Europa più semplice e più rapida" 1 , che imprime un nuovo slancio al fine di accelerare, semplificare e migliorare le politiche e le norme dell'UE, rendere le norme più chiare e comprensibili e velocizzarne l'attuazione;

·la bussola per la competitività dell'UE 2 , che promuove una serie di attivatori trasversali quali l'eliminazione degli ostacoli al mercato unico, il maggiore spessore dei mercati dei capitali attuando riforme che sostengono l'Unione del risparmio e degli investimenti, nonché la semplificazione del contesto normativo tramite il riorientamento del bilancio dell'UE. Disporre di un quadro semplificato per la dotazione preassegnata agli Stati membri consentirà a tale riguardo di utilizzare meglio le sinergie con altri strumenti del bilancio dell'UE, tra cui il Fondo europeo per la competitività e Orizzonte Europa;

·il patto per l'industria pulita 3 , che stabilisce una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione e definisce il QFP post-2027 come fondamentale per la transizione pulita. Nell'ambito del patto per l'industria pulita, la Commissione ha adottato il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 4 che mira ad abbassare i costi dell'energia per tutti, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica o la preparazione alle crisi energetiche;

·la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2025, sull'Unione delle competenze 5 , che definisce le misure attuabili necessarie per dotare le persone delle giuste competenze e realizzare un'Europa più competitiva e inclusiva;

·la "Visione per l'agricoltura e l'alimentazione" 6 , del 19 febbraio 2025, che propone misure per garantire la competitività, la sostenibilità e la resilienza a lungo termine del settore agroalimentare dell'UE;

·la politica in materia di ricerca e innovazione mediante le strategie per la ricerca e l'innovazione nell'ambito del patto per gli oceani e nell'ambito della resilienza idrica, considerate in modo sinergico;

·il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, del 19 marzo 2025, che prevede un nuovo approccio alla difesa, individua le esigenze di investimento e delinea linee d'azione fondamentali su come salvaguardare la sicurezza dell'Europa, anche mediante investimenti massicci nella difesa e sviluppando la prontezza dell'industria europea della difesa;

·la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2025, sul piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo, che definisce le misure necessarie per la transizione verso veicoli a emissioni zero, connessi e sempre più automatizzati;

·la comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2020, dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" che definisce le misure necessarie per il percorso di avvicinamento del sistema europeo dei trasporti a una mobilità sostenibile, intelligente e resiliente;

·l'Unione dell'uguaglianza e le strategie correlate7 che mirano a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il patto europeo per gli oceani, del 5 giugno 2025, che definisce una strategia globale per proteggere meglio gli oceani, promuovere un'economia blu fiorente e sostenere il benessere delle persone che vivono nelle zone costiere;

·la comunicazione sulla strategia europea per l'Unione della preparazione per prevenire le minacce e le crisi emergenti e reagirvi;

·i pacchetti omnibus adottati nel corso del 2025 7 che mirano, tra l'altro, alla semplificazione, alla coerenza con altri atti legislativi e alla riduzione del numero di punti dati; la normativa sull'industria a zero emissioni nette e quella sulle materie prime critiche, anche dal punto di vista delle scadenze rigorose per il rilascio delle autorizzazioni;

·la comunicazione della Commissione, del 5 giugno 2025, dal titolo "Strategia europea sulla resilienza idrica";

·il programma strategico per il decennio digitale 2030, istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa gli obiettivi di trasformazione digitale dell'Unione per il 2030 e prevede un meccanismo di monitoraggio e cooperazione basato sulle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale; le relazioni annuali sullo "stato del decennio digitale", che valutano i progressi dell'Unione verso il conseguimento degli obiettivi digitali per il 2030 e forniscono raccomandazioni attuabili per ciascuno Stato membro;

·la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione per il continente dell'IA";

·la comunicazione della Commissione, del 19 marzo 2025, dal titolo "Unione del risparmio e degli investimenti" 8 , che propone misure volte a creare migliori opportunità di investimento per i cittadini dell'UE e scelte di finanziamento per le imprese dell'UE, rendendo così i mercati finanziari un attivatore trasversale degli obiettivi strategici dell'UE.

L'iniziativa garantirà inoltre la coerenza con la normativa europea sul clima, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata da molteplici basi giuridiche che riflettono le diverse politiche sostenute dal Fondo.

·L'articolo 174 TFUE impegna l'UE a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

·Gli articoli 176, 177 e 162 TFUE istituiscono rispettivamente il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo e ne definiscono i rispettivi obiettivi.

·Gli articoli 38 e 42, paragrafo 3, TFUE conferiscono all'Unione il potere di definire e attuare una politica comune dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 39 TFUE fissa le finalità della PAC, che sono: incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. L'articolo 42 TFUE consente all'Unione di determinare in che misura le regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato dell'Unione sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE.

·L'articolo 175 TFUE elenca i Fondi strutturali che sostengono la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale: il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale. L'articolo 177 TFUE stabilisce che "il Parlamento europeo e il Consiglio [...] definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi".

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché le sfide sono di natura transfrontaliera e non sono limitate a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri.

La dotazione preassegnata agli Stati membri svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione delle priorità dell'UE in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni. Ad esempio, la politica di coesione promuove l'integrazione e la cooperazione tra gli Stati membri, contribuendo a ridurre le disparità regionali all'interno degli Stati membri e tra di essi. La politica agricola comune garantisce condizioni di parità tra gli Stati membri e tra gli agricoltori nel mercato unico, garantendo la sicurezza alimentare in tutta l'Unione, migliorando l'attrattiva del settore anche per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e affrontando le sfide di natura transfrontaliera e mondiale. La conservazione delle risorse marine, in quanto competenza esclusiva dell'UE, attribuisce all'Unione la responsabilità in termini di elaborazione delle politiche e di finanziamento. Nel settore degli affari interni, i finanziamenti dell'UE sono necessari per garantire un approccio comune e promuovere la cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

I finanziamenti a livello dell'Unione sono necessari anche per sostenere i beni pubblici dell'UE che non sono sufficientemente considerati prioritari dagli Stati membri a causa, ad esempio, dei fallimenti del mercato, ma che apportano notevoli benefici a livello dell'UE, come i progetti transfrontalieri o importanti progetti di comune interesse europeo.

Affrontare queste sfide mediante dotazioni preassegnate agli Stati membri apporterebbe un valore aggiunto creando titolarità e garantendo che il sostegno tenga conto delle necessità specifiche di ciascuno Stato membro e delle sue regioni. Aiuterebbe inoltre l'UE a conseguire i suoi obiettivi strategici in modo più efficiente collegando i finanziamenti alle riforme, rafforzando in tal modo la sua capacità di incoraggiare e aiutare gli Stati membri a superare gli ostacoli istituzionali e normativi che impediscono il conseguimento delle sue priorità strategiche. Le riforme possono inoltre contribuire ad aumentare l'impatto positivo degli investimenti, aumentando così il valore di ogni euro speso.

Proporzionalità

In conformità del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento non va oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi enunciati nella sezione 1. La proposta mira specificamente ad approfondire gli sforzi di semplificazione finora compiuti, unificando e consolidando ulteriormente le norme e garantendo una maggiore attenzione ai risultati e alla flessibilità per massimizzare l'efficacia e la reattività della spesa dell'UE.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento più appropriato per rendere operativo il quadro proposto è un regolamento che istituisce un fondo con un ampio ambito di ammissibilità e stabilisce l'insieme unico di norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale che ciascuno Stato membro deve elaborare per il periodo successivo al 2027.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha collaborato attivamente con i portatori di interessi nel processo dell'iniziativa, in particolare con:

·eventi specifici, quali il panel di cittadini sul nuovo bilancio europeo, la conferenza annuale sul bilancio, Tour d'Europe (un ciclo di consultazioni svolte dal commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione in tutti gli Stati membri e le regioni), e

·una specifica consultazione pubblica aperta (dal 12 febbraio al 7 maggio 2025).

Le consultazioni dei portatori di interessi hanno dato risultati simili a quelli della valutazione d'impatto e sottolineano la necessità di semplificazione, una maggiore flessibilità e l'importanza di garantire un sostegno a tutte le regioni sulla base delle loro necessità specifiche piuttosto che di assegnare dotazioni uniformi quali elementi chiave del futuro quadro di finanziamento. Affrontare le disparità strutturali, tra cui le persistenti disparità sociali, economiche, regionali e territoriali e la necessità di rafforzare la capacità amministrativa rimangono due delle principali preoccupazioni. Il rafforzamento della governance a più livelli e della partecipazione dei portatori di interessi è chiaramente emerso come altra priorità.

Le preoccupazioni sollevate dai portatori di interessi sono affrontate nelle varie misure di semplificazione incluse nel regolamento del Fondo e nelle varie norme che disciplinano la concezione e l'attuazione dei piani.

Assunzione e uso di perizie

Come documentato nella relazione sulla valutazione d'impatto, la preparazione della valutazione d'impatto e del progetto di regolamento da parte della Commissione si è basata su un riesame della letteratura disponibile, ad esempio sulle valutazioni dei programmi di bilancio dell'UE (intermedie ed ex post), sull'esercizio di revisione della spesa, sulle relazioni e sui documenti di altre istituzioni dell'UE quali il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea.

In particolare, l'analisi ha tratto spunto dalle riflessioni del gruppo di esperti ad alto livello sul futuro della politica di coesione, convocato nel 2024, secondo le quali la politica di coesione dovrebbe operare di concerto con altre politiche dell'UE e nazionali, perché sono interdipendenti e devono funzionare in sinergia per raggiungere i loro obiettivi collettivi. L'analisi ha inoltre tratto elementi di prova dalla relazione del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE, del 2024, nella quale si auspicava una PAC che 1) fornisca un sostegno socioeconomico mirato agli agricoltori che ne hanno più necessità; 2) promuova risultati positivi per la società in termini ambientali, sociali e di benessere degli animali; e 3) rafforzi le condizioni favorevoli alle zone rurali. La relazione auspicava inoltre un ruolo più proattivo della politica di coesione per sostenere l'attrattiva delle zone rurali e la PAC. Altri contributi sul futuro della PAC sono stati raccolti in riunioni specifiche organizzate nel quadro delle piattaforme esistenti dei portatori di interessi dell'UE e in seminari tecnici ad hoc che riunivano i portatori di interessi dell'UE e gli Stati membri.

Valutazione d'impatto

La proposta è stata corroborata da una valutazione d'impatto che, esaminando le opzioni per la concezione del piano, si è focalizzata sul modello di attuazione (come vengono effettuati i pagamenti) e sulla modalità di gestione (come è attuata e supervisionata la spesa dell'UE). Le caratteristiche della concezione influiscono sull'ambito di applicazione dei piani che è stato esaminato in una seconda fase.

Secondo le conclusioni della valutazione d'impatto l'opzione privilegiata per la concezione dei piani è un modello di attuazione in funzione di obiettivi prestabiliti (opzione B), nell'ambito della gestione concorrente (opzione D). Da un lato, l'attuazione in funzione di obiettivi prestabiliti garantisce una maggiore coerenza, un miglior rapporto qualità/prezzo e una maggiore responsabilità rispetto a un modello di attuazione basato sui costi, perché i risultati specifici da conseguire sono definiti in precedenza. Un sostegno finanziario erogato in base al conseguimento dei traguardi qualitativi e quantitativi rappresenta un ulteriore incentivo ad attuare le misure concordate. Tale modello di attuazione comporta inoltre un quadro più semplice per realizzare le riforme a livello degli Stati membri e permette di aumentare ulteriormente la coerenza tra le attività dell'UE e quelle nazionali/regionali/locali. Dall'altro lato, la gestione concorrente soddisferà meglio le esigenze della governance a più livelli e della decisa dimensione regionale dei piani. Essa garantirà agli Stati membri e alle regioni anche la semplicità, perché per la gestione dei fondi dell'UE con dotazione preassegnata, gli Stati membri potranno basarsi su strutture già esistenti e le loro autorità dovranno sostenere costi di aggiustamento inferiori rispetto alla gestione diretta (eccetto nel caso del Fondo sociale per il clima).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei piani, la valutazione d'impatto ha dimostrato che l'esistenza di un piano per ciascuno Stato membro garantirebbe una programmazione più coerente e coordinata delle dotazioni preassegnate, perché rispecchierebbe le diverse necessità a livello nazionale e regionale, garantendo nel contempo il sostegno alle priorità dell'UE individuate nel meccanismo di orientamento. La valutazione d'impatto ha concluso che un ambito di applicazione più ampio dei piani, come previsto nell'opzione 3b, apporterebbe ai piani la massima coerenza politica, consentendo di trarre vantaggio dalle sinergie esistenti tra le politiche ed eliminando le sovrapposizioni esistenti.

Tutte le opzioni dovrebbero ridurre i costi amministrativi per gli Stati membri e le regioni, sebbene in misura diversa. L'opzione 1 ridurrebbe il numero di programmi da oltre 400 a uno per ciascuno Stato membro, abbandonando la programmazione a due fasi della politica di coesione per passare a una singola programmazione basata su un unico insieme di norme, e dovrebbe ridurre i ritardi di attuazione, senza pregiudicare una solida governance a più livelli e una decisa dimensione regionale. L'opzione 2a contribuirebbe in parte a sfruttare meglio le sinergie con altre politiche dell'UE come la politica di coesione, ma invertirebbe l'approccio di pianificazione strategica applicato alla PAC nel suo complesso, introdotto con i piani strategici della PAC 2023-2027. Tale opzione dovrebbe apportare un'ulteriore semplificazione, date le analogie tra la PAC e il regolamento recante disposizioni comuni, ma con alcuni costi di adeguamento per le autorità degli Stati membri, che dovrebbero operare nell'ambito di due diversi sistemi per i due fondi della PAC. La piena integrazione della PAC (opzione 2b) risolverebbe tale situazione, ma l'introduzione di norme specifiche per l'integrazione degli interventi basati sulla superficie e sugli animali da cui gli agricoltori dipendono direttamente per il loro sostentamento resterebbe comunque necessaria per preservare l'integrità del mercato unico e la concorrenza leale tra gli agricoltori. Nel complesso, le opzioni 2b e 3 apporterebbero maggiori vantaggi in termini di semplificazione e migliori sinergie tra le politiche rispetto alle opzioni 1 e 2a.

Mettere a disposizione di ogni Stato membro un'unica dotazione garantirebbe un'assegnazione dei finanziamenti efficiente e flessibile in tutti i settori strategici, consentendo agli Stati membri di affrontare nuove priorità quali le capacità e la prontezza in materia di difesa. Inoltre sarebbe più facile riassegnare le risorse per rispondere a sfide impreviste o a diverse esigenze strategiche senza dover riaprire il quadro legislativo. La valutazione d'impatto ha concluso che un ambito di applicazione dei piani più ampio, come previsto nell'opzione 3b, offrirebbe la massima flessibilità rispetto alle altre due opzioni.

Efficienza normativa e semplificazione

Sebbene la proposta di regolamento non corrisponda a una revisione della legislazione esistente secondo il programma REFIT, l'iniziativa proposta è pienamente in linea con gli obiettivi di semplificazione e riduzione della burocrazia di tale programma. Rispetto allo status quo (in cui i fondi dell'UE con dotazione preassegnata agli Stati membri sono disciplinati da diversi regolamenti specifici per fondo e attuati tramite programmi diversi), la presente iniziativa creerebbe un unico corpus normativo per l'attuazione della dotazione preassegnata agli Stati membri, mediante un documento unico di programmazione per Stato membro, ossia il piano di partenariato nazionale e regionale.

L'iniziativa dovrebbe comportare una riduzione significativa degli oneri amministrativi e una maggiore efficienza, mentre l'esistenza di un insieme comune di norme dovrebbe ridurre, nel breve e medio termine, i costi per le amministrazioni nazionali/regionali/locali e per i portatori di interessi. L'accorpamento di diversi fondi dell'UE offre inoltre l'opportunità di aumentare le sinergie e la flessibilità nell'uso delle risorse dell'UE, favorendo una migliore assegnazione delle risorse e un bilancio dell'UE più efficiente, con benefici a lungo termine macroeconomici e a livello di società. L'attenzione alle priorità dell'UE, pur tenendo conto delle necessità nazionali e regionali, dovrebbe inoltre contribuire a un uso più efficiente delle risorse dell'UE.

Le autorità nazionali e regionali e i beneficiari (comprese le imprese) dovrebbero sostenere costi di adeguamento una tantum per adeguarsi al nuovo assetto; tuttavia i costi ricorrenti di conformità e amministrativi dovrebbero essere ridotti rispetto allo status quo grazie agli sforzi di semplificazione.

Diritti fondamentali

Parallelamente al regolamento sulla condizionalità, che continuerà ad applicarsi all'intero bilancio dell'UE, il presente regolamento prevede solide salvaguardie per garantire che i fondi siano attuati nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi dello Stato di diritto come definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. L'inclusione nei futuri piani di riforme legate, tra l'altro, alle raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto dovrebbe inoltre rafforzare la protezione dei diritti fondamentali e il rispetto della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione per un quadro finanziario pluriennale prevede un importo di 865 076 000 000 EUR per il Fondo per il periodo 2028-2034.

Il Fondo mette inoltre a disposizione degli Stati membri un importo totale di sostegno sotto forma di prestito pari a 150 000 000 000 EUR per l'attuazione dei loro piani. La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari conformemente alla strategia di finanziamento diversificata.

Per i dettagli sul fabbisogno finanziario e di personale, si rimanda alla scheda finanziaria e digitale legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento della performance applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento xx [regolamento sulla performance]. Il quadro di riferimento della performance prevede una relazione di attuazione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La valutazione è condotta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi del Fondo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Titolo I - Disposizioni generali [articoli da 1 a 9]

Il Fondo, nel quale sono accorpati i fondi europei con dotazione preassegnata agli Stati membri, è istituito per il periodo 2028-2034. L'articolo 2 definisce gli obiettivi generali che dovrebbero essere perseguiti mediante obiettivi specifici raggruppati in cinque pilastri (articolo 3).

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare i piani di partenariato nazionale e regionale e il piano Interreg in regime di gestione concorrente, mentre, nell'attuazione dello strumento dell'UE (articolo 5), la Commissione può ricorrere alla gestione diretta, concorrente o indiretta, e i contributi dello strumento Europa globale inclusi nei capitoli a sostegno della cooperazione tra le regioni ultraperiferiche possono essere attuati in regime di gestione concorrente o indiretta.

Ciascuno Stato membro dovrebbe organizzare e attuare un partenariato globale per il piano di partenariato nazionale e regionale e per ogni capitolo, in linea con il principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l'alto, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata dei vari partner (articolo 6).

L'articolo 7 definisce i principi orizzontali applicabili al regolamento, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di rispettare, nell'attuazione del Fondo, i principi dello Stato di diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il principio di non discriminazione e la parità di genere in linea con il regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance]. Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere le sinergie e garantire un coordinamento efficace tra il Fondo e altri programmi e strumenti dell'Unione.

Il titolo stabilisce le condizioni orizzontali relative al rispetto dello Stato di diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e definisce i relativi termini di applicazione (articoli 8 e 9).

Titolo II – Quadro finanziario [articoli da 10 a 20]

La dotazione finanziaria del Fondo è fissata a [xx] EUR per il periodo 2028-2034, di cui [xx] EUR dovrebbero essere stanziati per i piani, [xx] EUR per lo strumento dell'UE e [xx] EUR per il piano Interreg (articolo 10).

Le norme connesse alle risorse aggiuntive e all'utilizzo di tali risorse fornite da uno Stato membro alla copertura della garanzia di bilancio, al finanziamento dello strumento finanziario o a qualsiasi importo del sostegno non rimborsabile, laddove combinato con la garanzia di bilancio o lo strumento finanziario in un'operazione di finanziamento misto, sono stabilite all'articolo 11.

Il Fondo può sostenere l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del piano e del piano Interreg su iniziativa della Commissione (articolo 12), mentre, su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può sostenere azioni necessarie per l'efficace attuazione del Fondo (articolo 13).

La distribuzione dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito del Fondo sarà effettuata conformemente all'allegato I. Gli Stati membri nella fase di attuazione godranno di una certa flessibilità per poter rispondere alle crisi e alle circostanze impreviste (articolo 14).

L'articolo 14 stabilisce le norme in materia di impegni di bilancio. Gli articoli 15 e 16 descrivono i casi in cui la Commissione dovrebbe disimpegnare l'importo di un piano e del piano Interreg e le fasi procedurali in caso di disimpegno. Fatta salva l'adozione di una decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione di un piano, gli Stati membri dovrebbero poter ricevere prefinanziamenti (articolo 17).

La Commissione può concedere un prestito per l'attuazione del piano allo Stato membro che ne faccia richiesta (articolo 18). L'articolo 19 stabilisce i dettagli dell'accordo di prestito e le norme relative al potere, conferito alla Commissione, di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati finanziari o presso istituzioni finanziarie.

Il tasso minimo di contributo nazionale ai costi stimati delle misure del piano dovrebbe essere calcolato sulla base dell'articolo 20.

Titolo III – Piani di partenariato nazionale e regionale [articoli da 21 a 25]

Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano di partenariato nazionale e regionale che dovrebbe essere preparato e attuato in cooperazione con i partner (articolo 21). Il piano dovrebbe includere gli elementi di cui all'articolo 22 e all'allegato V. La Commissione, una volta valutato positivamente il piano, dovrebbe presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio (articolo 23).

Durante la fase di attuazione, gli Stati membri possono richiedere una modifica motivata del loro piano di partenariato nazionale e regionale indicandone l'effetto previsto sul conseguimento degli obiettivi (articolo 24). Entro il 31 marzo 2031, nell'ambito del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero inoltre presentare il proprio piano modificato (articolo 25).

Titolo IV – Strumento dell'UE [articoli da 26 a 34]

Il regolamento istituisce uno strumento dell'UE per aumentare la flessibilità e far fronte a crisi impreviste. Nello strumento saranno contemplate le azioni dell'Unione e la riserva per le sfide e le priorità emergenti ("riserva di bilancio") (articolo 26). Lo strumento dell'UE può essere attuato sotto forma di garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto (articolo 27) oppure con la partecipazione di paesi terzi (articolo 28) o come sostegno per attività in paesi terzi o in relazione a tali paesi (articolo 29) e sostegno ad altre entità in regime di gestione diretta e indiretta (articolo 30). L'articolo 31 espone gli obiettivi e le azioni da sostenere e le rispettive fasi procedurali per le azioni dell'Unione. L'articolo 32 stabilisce le norme in materia di spese relative alle misure di intervento pubblico nell'ambito della rete di sicurezza dell'unità e l'articolo 33 specifica i casi in cui dovrebbe essere utilizzato l'importo assegnato alla riserva di bilancio. In caso di situazioni di crisi gli Stati membri possono chiedere di modificare i propri piani (articolo 34).

Titolo V – Politica agricola comune [articoli da 35 a 45]

L'articolo 35 elenca i tipi di interventi per i quali è concesso il sostegno dell'Unione per perseguire gli obiettivi della politica agricola comune. Le prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC sono elencate all'articolo 36, mentre l'articolo 37 stabilisce le norme in materia di monitoraggio delle risorse agricole. L'articolo 38 stabilisce norme in materia di pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. I pagamenti specifici per il cotone sono stabiliti all'articolo 39.

Gli Stati membri dovrebbero progettare gli interventi della PAC di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e al regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all'articolo 40 [OMC] e all'allegato XVII [allegato OMC] (articolo 40). L'articolo 41 stabilisce le norme in materia di esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America.

Gli articoli da 42 a 45 stabiliscono le norme in materia di sostegno alle isole minori del Mar Egeo, compresi l'ambito di applicazione e le prescrizioni comuni, il regime specifico di approvvigionamento, il sostegno ai prodotti agricoli locali e i controlli e le sanzioni relativi.

Titolo VI – Regioni ultraperiferiche [articoli da 46 a 48]

Il regolamento prevede che gli Stati membri interessati attuino misure volte ad affrontare le sfide che ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche si trova ad affrontare, realizzando gli obiettivi di cui all'articolo 46. Il regolamento stabilisce norme relative al regime specifico di approvvigionamento dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE (articolo 47) e al sostegno ai prodotti agricoli locali (articolo 48).

Titolo VII – Governance del piano [articoli da 49 a 57]

Gli Stati membri dovrebbero individuare una o più autorità di gestione, uno o più organismi pagatori e una o più autorità di audit per il piano (articolo 49) che dovrebbero soddisfare i requisiti fondamentali di cui all'allegato IV. Qualora individui più di un'autorità di gestione, lo Stato membro dovrebbe istituire un'autorità di coordinamento. Il regolamento definisce le funzioni dell'autorità di coordinamento (articolo 50), dell'autorità di gestione (articolo 51), dell'organismo pagatore (articolo 52) e dell'autorità di audit (articolo 53).

Gli Stati membri dovrebbero istituire uno o più comitati di monitoraggio per uno o più capitoli del piano. Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro dovrebbe istituire anche un comitato di coordinamento per garantire la visione d'insieme e il monitoraggio dell'attuazione (articolo 54). L'articolo 55 definisce la composizione del comitato di monitoraggio e l'articolo 56 le sue funzioni. L'articolo 57 definisce gli obiettivi della rete europea e nazionale della PAC.

Titolo VIII – Norme di gestione e regole finanziarie [articoli da 58 a 70]

Il regolamento specifica le misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto del diritto applicabile (articolo 58). Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno successivo al 2028, il pacchetto di affidabilità (articolo 59). Il regolamento definisce inoltre le responsabilità della Commissione (articolo 60) e l'approccio di audit unico (articolo 61). L'articolo 62 istituisce il sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca. Il regolamento determina le responsabilità della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda la raccolta e la registrazione dei dati (articolo 63) e la trasparenza (articolo 64).

Il regolamento stabilisce le norme in materia di pagamenti, tra cui la presentazione e la valutazione delle domande di pagamento (articolo 65), i termini e l'interruzione dei termini di pagamento (articolo 66), la sospensione dei pagamenti (articolo 67), le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione (articolo 68), la durabilità e gli annullamenti (articolo 69) e il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) (articolo 70).

Titolo IX – Tipologia specifica di sostegno [articoli da 71 a 79]

Il regolamento stabilisce le norme applicabili nel caso in cui gli Stati membri intendano includere nei loro piani strumenti finanziari esistenti o di nuova creazione attuati direttamente dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità (articolo 71). Esso stabilisce inoltre i compiti connessi alle verifiche di gestione e agli audit degli strumenti finanziari (articolo 72). L'articolo 73 stabilisce le norme relative alle verifiche di gestione e agli audit per le entità sottoposte a una valutazione ex ante come beneficiari.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere le iniziative di cooperazione a livello locale (articolo 74), compreso lo sviluppo territoriale e urbano integrato stabilito nei loro piani (articolo 75), lo sviluppo locale di tipo partecipativo (articolo 76) e il sostegno nell'ambito di LEADER (articolo 77).

L'articolo 78 stabilisce norme relative al ricorso a forme semplificate di sostegno ai beneficiari.

Gli Stati membri possono sostenere misure in cui l'operazione/le operazioni sottostante/sottostanti consiste/consistono nella seconda fase di un'operazione già selezionata e avviata a norma del regolamento (UE) 2021/1060 se sono soddisfatte le condizioni pertinenti (articolo 79).

Titolo XII – Fondo sociale per il clima e Fondo per la modernizzazione [articoli da 80 a 83]

In considerazione delle notevoli sovrapposizioni, ad esempio in termini di obiettivi strategici, e del calendario di attuazione, a partire dal 2028 i piani sociali per il clima dovrebbero essere integrati nei piani come capitoli a parte. Gli articoli 80 e 81 stabiliscono le norme procedurali, unitamente alle modifiche del regolamento (UE) 2023/955. Per rafforzare le sinergie e la coerenza, gli Stati membri che beneficiano del sostegno a titolo del Fondo per la modernizzazione dovranno mirare a garantire la coerenza tra gli investimenti finanziati nell'ambito dei rispettivi piani NRP e quelli presentati al comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione (articolo 82). L'articolo 83 stabilisce le modifiche del regolamento (UE) 2023/955.

Titolo XIII – Disposizioni istituzionali e finali [articoli da 84 a 90]

Il regolamento contiene disposizioni relative alle norme applicabili alle imprese e alle norme in materia di aiuti di Stato, nonché le potenziali deroghe a tali norme (articoli 84 e 85).

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (articoli 86 e 87).

Le norme relative alla procedura di comitato sono stabilite all'articolo 88.

Le disposizioni in materia di gestione concorrente nell'ambito del regolamento finanziario sono modificate per adeguarle al modello di attuazione del presente regolamento (articolo 89).

2025/0240 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articolo 164, 175, 177 e 178, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppi e prosegua l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, a norma del medesimo articolo, l'Unione mira in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.  

(2)L'articolo 175 TFUE impone agli Stati membri di coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174 TFUE.  L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale, tra cui il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale. La comunicazione della Commissione dal titolo "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale"1 sottolinea che l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione è ostacolata dalla frammentazione dell'architettura finanziaria unita a complessità e rigidità che incrementano il rischio di sovrapposizioni. Il finanziamento degli obiettivi politici dell'Unione è frammentato tra vari programmi che si sovrappongono, ciascuno con il proprio insieme di norme. Tali elementi generano oneri amministrativi per i destinatari e gli Stati membri e limitano la flessibilità del bilancio dell'Unione.   

(3)L'articolo 38 e l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE stabiliscono che l'Unione definisce e attua una politica agricola comune (PAC) e una politica comune della pesca (PCP). L'articolo 39 TFUE stabilisce le finalità della politica agricola comune (PAC), tra cui l'incremento della produttività dell'agricoltura, un tenore di vita equo per la popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. L'articolo 42 TFUE consente all'Unione di determinare la misura in cui le regole di concorrenza e le norme in materia di aiuti di Stato dell'Unione siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE.

(4)L'articolo 162 TFUE sottolinea gli obiettivi da perseguire per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di vita. 

(5)L'articolo 152 TFUE riconosce che il dialogo sociale è una componente fondamentale del modello sociale europeo e un obiettivo comune dell'Unione e dei suoi Stati membri. 

(6)Gli articoli 9, 19 e 153 TFUE definiscono un quadro globale in materia di inclusione sociale, che comprende la lotta alla povertà e alla discriminazione, quale obiettivo fondamentale dell'Unione. Lo scopo è garantire che tutti i cittadini abbiano le opportunità e le risorse per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale. Ciò comprende l'accesso al mercato del lavoro, la parità di accesso a strutture, servizi e prestazioni e la promozione di un tenore di vita e di benessere in linea con i valori dell'UE.

(7)L'Unione deve conseguire i suoi obiettivi in un difficile contesto economico, sociale e demografico caratterizzato, tra l'altro, da persistenti disparità regionali e territoriali, dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalle sfide connesse alla sicurezza alimentare e alla protezione della natura e da progressi insufficienti e disomogenei nella trasformazione digitale dell'Unione, il che compromette gli sforzi volti a rafforzare la sovranità digitale dell'Unione e comporta conseguenze economiche e sociali significative. A ciò si aggiunge un complicato contesto geopolitico e geoeconomico che influisce sulle politiche dell'Unione in materia di difesa, sicurezza (compresa la sicurezza economica) e migrazione. Per affrontare efficacemente tali sfide è necessario un bilancio dell'Unione più mirato, semplice e incisivo, al fine di garantire il valore aggiunto dell'Unione e un chiaro allineamento tra il sostegno finanziario e le priorità politiche dell'Unione nella totalità dei settori strategici e delle modalità di gestione e di [proseguire gli sforzi per] semplificare le norme sul sostegno finanziario dell'Unione.

(8)Il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme relative ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione del Fondo. Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata del sostegno dell'Unione attuato in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente nelle politiche comuni dell'agricoltura e della pesca e il sostegno a norma della parte terza, titolo V, TFUE, dovrebbero essere stabilite anche norme orizzontali basate sull'articolo 322 TFUE. I regolamenti settoriali possono stabilire condizioni specifiche per integrare il presente regolamento. Tali condizioni non dovrebbero essere in contraddizione con il presente regolamento. In caso di dubbio, prevale il presente regolamento.

(9)Il bilancio dell'Unione, eseguito insieme agli Stati membri, dovrebbe in particolare prevedere una politica di coesione e di crescita inclusiva rafforzata e modernizzata che contribuisca a ridurre le disparità regionali in tutta l'Unione, promuovendo lo sviluppo sostenibile, la competitività, la sovranità tecnologica, la trasformazione digitale e la sicurezza dell'Unione. Tale politica dovrebbe essere elaborata in partenariato con le autorità nazionali, regionali e locali e dovrebbe intensificare la resilienza e la preparazione in materia di clima e acqua, con l'obiettivo generale che l'azione dell'Unione prepari ad affrontare i crescenti rischi climatici. Il bilancio dell'Unione dovrebbe continuare a sostenere una PAC più semplice e mirata caratterizzata da un giusto equilibrio tra incentivi, investimenti e regolamentazione e che garantisca agli agricoltori un reddito equo e sufficiente, attraente per i giovani agricoltori. Il bilancio dell'Unione dovrebbe garantire la prevedibilità necessaria per una politica comune che fornisca sostegno al reddito.

(10)In tale contesto è cruciale proseguire gli sforzi per semplificare le norme e migliorare gli attuali modelli di attuazione al fine di massimizzare l'efficacia e la capacità di risposta della spesa dell'Unione e apportare una semplificazione per gli Stati membri, le autorità regionali e locali e i beneficiari. I fondi assegnati agli Stati membri dovrebbero pertanto orientarsi maggiormente ai risultati, alla semplificazione e alla massimizzazione degli investimenti pubblici ad alto valore aggiunto dell'Unione, anche utilizzando strategicamente gli appalti pubblici per promuovere obiettivi strategici fondamentali e mobilitando capitali privati. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi e i tipi di interventi, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorrono quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze locali e regionali.

(11)Conformemente all'articolo 177 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono, mediante regolamenti, i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Per favorire un'attuazione più coordinata, armonizzata ed efficace dei fondi dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe prevedere il raggruppamento di fondi preassegnati a livello nazionale nell'ambito del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza ("Fondo"). Il Fondo dovrebbe essere attuato attraverso piani di partenariato nazionale e regionale (National and Regional Partnership Plans, "piani NRP") e attraverso lo strumento dell'Unione ("strumento"), che mira ad aumentare la flessibilità, a far fronte a crisi impreviste e a finanziare interventi a integrazione e rafforzamento dei piani che richiedono un orientamento o un coordinamento a livello dell'Unione, nonché un sostegno politico basato su dati concreti e l'addizionalità della mobilitazione degli investimenti privati.

(12)Le regioni frontaliere orientali dell'UE si trovano ad affrontare la duplice sfida di rafforzare la sicurezza sostenendo al tempo stesso le rispettive economie, imprese e popolazioni che hanno subito ripercussioni negative come conseguenza diretta o indiretta della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. I piani di partenariato nazionale e regionale forniranno un sostegno globale e coerente agli Stati membri e alle regioni che si trovano ad affrontare tali sfide.

(13)Al fine di garantire un utilizzo più efficiente dei finanziamenti dell'Unione, il Fondo dovrebbe far fronte alle sfide delineate in modo olistico, coordinato e coerente, rispecchiando le diverse esigenze nazionali e regionali di ciascuno Stato membro e garantendo nel contempo il sostegno a tutte le pertinenti priorità dell'Unione e un buon rapporto qualità/prezzo. Il Fondo dovrebbe inoltre contribuire a un quadro semplificato e ben coordinato, facendo al tempo stesso affidamento su una governance a più livelli e un partenariato forti. Esso dovrebbe fornire una base per garantire un'assegnazione più efficiente e flessibile dei finanziamenti tra i diversi settori strategici, consentendo nel contempo agli Stati membri di affrontare nuove priorità politiche e riassegnare le risorse per rispondere a sfide e crisi impreviste. 

(14)Il sostegno agli Stati membri, alle regioni e alle comunità locali per realizzare le priorità politiche dell'Unione e massimizzare l'efficienza dei finanziamenti dell'Unione dovrebbe essere conseguito mediante misure di grande rilevanza per l'Unione connesse alle sfide più urgenti che interessano l'Europa.  Tali sfide dovrebbero essere affrontate perseguendo cinque obiettivi di alto livello: la prosperità sostenibile dell'Europa in tutte le regioni; le capacità di difesa e la sicurezza dell'Europa; il sostegno alle persone e il rafforzamento delle società europee e del modello sociale europeo; il sostegno della qualità della vita in Europa; la protezione e il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e la difesa dei valori dell'Unione.

(15)La prosperità sostenibile dell'Unione dovrebbe essere favorita rafforzando la sua base industriale e promuovendo l'attrattiva dei territori per sostenere il diritto a rimanere, anche attraverso strategie per lo sviluppo integrato delle zone urbane, rurali e costiere e promuovendo la cooperazione territoriale europea. Le misure dovrebbero concentrarsi sul completamento delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, che sono fondamentali per un'autentica Unione dell'energia, e sui progetti di decarbonizzazione, anche promuovendo la produzione di energia rinnovabile, l'efficienza energetica e lo stoccaggio dell'energia e sviluppando sistemi energetici intelligenti e reti interne di trasmissione e distribuzione, consentendo nel contempo alle regioni, ai settori e alle persone di affrontare gli effetti della transizione verso l'obiettivo climatico dell'Unione. Le reti transeuropee dei trasporti devono essere completate entro il 2030 nel caso della rete centrale e entro il 2040 nel caso della rete centrale estesa, al fine di sostenere la transizione verde e digitale dei trasporti e della mobilità. Esse dovrebbero inoltre mirare a promuovere una trasformazione economica innovativa, a contribuire al conseguimento dell'obiettivo di investire il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo e favorire lo sviluppo e l'uso di tecnologie avanzate, l'adozione di soluzioni digitali avanzate, comprese l'IA e una connettività TIC sicura e affidabile, colmando al tempo stesso i divari digitali e in materia di innovazione.  Le misure dovrebbero contribuire ad attuare le raccomandazioni di cui all'articolo 6 del programma strategico per il decennio digitale 2030 e sostenere la trasformazione digitale. Esse dovrebbero altresì contribuire a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine e sostenere alloggi a prezzi accessibili. Le misure dovrebbero inoltre sostenere un settore turistico competitivo e sostenibile nell'UE che miri a un turismo equilibrato, alla gestione dei flussi turistici e alla promozione dell'Europa quale prima destinazione turistica al mondo.

(16)Nel settore delle capacità di difesa e della sicurezza dell'Unione, le misure dovrebbero rafforzare la base industriale della difesa e la mobilità militare dell'Unione, nonché potenziare la preparazione dell'Unione, l'individuazione delle minacce, la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche nei settori dell'energia e dei trasporti e la risposta alle crisi, anche irrobustendo la cibersicurezza. Ciò dovrebbe includere misure per sviluppare le infrastrutture TEN-T a duplice uso al fine di consentire movimenti su larga scala di truppe e attrezzature e materiali pesanti con breve preavviso. Le misure dovrebbero inoltre mirare a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, includendo misure di integrazione coerenti con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) [...] sul sostegno dell'Unione in materia di asilo, comprese la protezione sussidiaria, la protezione temporanea, la migrazione e l'integrazione, al regolamento (UE) [...] sul sostegno dell'Unione alla gestione europea [integrata] delle frontiere, compreso il funzionamento dello spazio Schengen, e alla politica europea dei visti e al regolamento (UE) [...] sul sostegno dell'Unione alla sicurezza interna.    

(17)Le misure a sostegno delle persone e di rafforzamento delle società e del modello sociale dell'Unione dovrebbero contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento dei suoi obiettivi principali, conformemente agli orientamenti in materia di occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, sostenendo progetti nei settori strategici dell'occupazione e della mobilità professionale, dello sviluppo delle competenze, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della riduzione della povertà, rafforzando in tal modo la resilienza e la competitività dell'Unione. Esse dovrebbero mirare a garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione e inclusione sociale, in particolare concentrandosi sul potenziamento dell'offerta di forza lavoro, garantendo un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, l'apprendimento permanente e il sostegno materiale agli indigenti e colmando i divari esistenti, compresi quelli di genere. Le misure dovrebbero sostenere gli investimenti a favore dei bambini e dei giovani, delle comunità emarginate e svantaggiate e dei cittadini di paesi terzi e dovrebbero garantire parità di accesso ai servizi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine, sostenere alloggi sociali e a prezzi accessibili e concentrarsi sul conseguimento di una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(18)La qualità di vita sostenibile dell'Unione dovrebbe essere favorita garantendo un reddito più equo e sufficiente agli agricoltori e la loro competitività a lungo termine e contribuendo alla sicurezza alimentare a lungo termine.  Gli obiettivi generali del Fondo in relazione alla PAC dovrebbero essere definiti a livello di Unione e attuati dagli Stati membri attraverso i rispettivi piani. Le misure dovrebbero inoltre accrescere l'attrattiva e il tenore di vita nelle zone rurali, offrire condizioni di lavoro eque e promuovere il ricambio generazionale; migliorare la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi, potenziare l'accesso alla conoscenza e all'innovazione e accelerare la transizione digitale e verde per un settore agroalimentare prospero. Le misure dovrebbero favorire la sostenibilità, la competitività e la resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, promuovendo un'economia blu sostenibile e competitiva nelle zone costiere, insulari e interne, rafforzando le opportunità socioeconomiche e la resilienza delle comunità locali e garantendo una solida governance degli oceani in tutte le dimensioni, con oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Esse dovrebbero rafforzare attivamente l'azione per il clima promuovendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sostenendo gli sforzi di mitigazione e agevolando l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Le misure dovrebbero potenziare l'azione per il clima e la fornitura di servizi ecosistemici, sostenendo la gestione efficiente delle risorse idriche e la resilienza idrica, incrementando lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, rafforzando la conservazione e il ripristino della biodiversità e delle risorse naturali, compreso il suolo, nonché migliorando il benessere degli animali. Per riconoscere l'influenza positiva degli agricoltori sul clima e agevolare il loro accesso a incentivi volontari basati sul mercato, la Commissione e gli Stati membri continuano a adoperarsi per sviluppare una metodologia per gli assorbimenti di carbonio e per stimare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra conseguite dalla PAC.

(19)I piani NRP dovrebbero continuare a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi e guidati dai portatori di interessi che contribuiscano alle priorità strategiche dell'UE, rafforzando in tal modo la resilienza e la leadership ambientali e climatiche dell'UE e, allo stesso tempo, preservando le risorse naturali e la biodiversità dell'Unione che sono alla base del nostro benessere e della nostra prosperità, rifacendosi all'esperienza del programma LIFE.

(20)Al fine di proteggere e rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto e difendere i valori dell'Unione, è opportuno sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, nonché il rafforzamento dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, del pluralismo dei media e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri. Le misure dovrebbero inoltre mirare a migliorare la governance ottimizzando l'efficienza della pubblica amministrazione, tra cui le autorità giudiziarie, e la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi negli Stati membri, nelle regioni e nelle comunità locali. Ciò dovrebbe migliorare l'efficienza e l'efficacia delle misure sostenute. Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo sufficiente di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse alla promozione dell'inclusione sociale. Data la particolare necessità di sostenere i minori in condizioni di povertà, gli Stati membri dovrebbero anche programmare risorse da destinare alle misure nell'ambito della garanzia per l'infanzia. In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e alcune regioni, che interessano in particolare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, è necessario che tali Stati membri continuino a investire risorse sufficienti in misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Gli Stati membri dovrebbero pertanto destinare un importo adeguato di risorse a questa sfida. Gli Stati membri che registrano una grave disoccupazione giovanile dovrebbero assegnare risorse del FSE al sostegno dell'occupabilità dei giovani.

(21)L'ulteriore sviluppo dei finanziamenti basati sul mercato in tutti gli Stati membri, in particolare in quelli in cui i mercati dei capitali sono attualmente meno sviluppati, contribuirà in modo significativo alla prosperità sostenibile e alla competitività dell'Unione. Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione del risparmio e degli investimenti richiede un approccio dal basso verso l'alto nel quadro di una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE. Sebbene le misure a livello dell'UE siano giustificate in quei settori chiave in cui tutti gli Stati membri dovrebbero agire all'unisono per affrontare le carenze a livello dell'UE, anche altre misure richiederanno un approccio coordinato, ma si baseranno maggiormente sull'azione individuale degli Stati membri.

(22)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e delle specificità di alcune delle sfide summenzionate, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.   Le regioni rimarranno il fulcro del Fondo, con il principio di partenariato e la governance a più livelli come elementi di base. Per garantire la continuità, il Fondo si baserà il più possibile sulle strutture esistenti e le autorità regionali e locali, le parti sociali e gli altri portatori di interessi pertinenti avranno un ruolo chiave nell'elaborazione, nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure sostenute nell'ambito del Fondo.

(23)A integrazione delle azioni sostenute dal regolamento (UE) [...] [Europa globale], il Fondo può sostenere azioni in paesi terzi o in relazione a tali paesi. Tali azioni dovrebbero garantire la piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell'Unione, con gli impegni internazionali dell'Unione e con i diritti e i principi sanciti dall'acquis dell'Unione.

(24)Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei piani NRP, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, delle organizzazioni della società civile e delle parti economiche e sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione 9 ("codice europeo di condotta sul partenariato") dovrebbe continuare ad applicarsi ai piani.

(25)I piani NRP mirano a garantire un elevato rapporto qualità/prezzo subordinando i pagamenti della Commissione agli Stati membri al conseguimento delle realizzazioni e al rispetto delle condizioni concordate, indipendentemente dalla forma di rimborso erogato dagli Stati membri ai beneficiari. Vincolare gli esborsi a traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni concordati e prefissati per l'intera durata della misura sostenuta contribuirà alla regolarità dei pagamenti agli Stati membri. Per agevolare tale processo, gli Stati membri dovrebbero poter presentare domande di pagamento fino a sei volte all'anno. Per semplificare i finanziamenti e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la stessa forma di rimborso richiesta per i pagamenti della Commissione agli Stati membri o tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari.

(26)Il Fondo dovrebbe essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come le norme sull'informazione, sulla comunicazione e sulla visibilità. Il Fondo dovrebbe garantire l'accessibilità, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il Fondo non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione, discriminazione o esclusione, anche delle comunità razzializzate come i Rom, e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbe garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.

(27)Il presente regolamento dovrebbe includere solide garanzie per assicurare che il Fondo sia attuato in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 . Pertanto, nell'ambito del processo di convalida dei rispettivi piani NRP, gli Stati membri dovrebbero fornire garanzie in merito al rispetto di queste due condizioni orizzontali, individuando potenziali carenze e azioni correttive basate, in particolare, sulle sfide specifiche per paese rilevate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, nonché sulle procedure di infrazione e sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rivedere i rispettivi piani NRP a metà dell'attuazione, nell'ambito del riesame intermedio, per ovviare a eventuali nuove carenze individuate, in particolare, nel contesto della più recente relazione sullo Stato di diritto. In qualsiasi momento durante l'attuazione e a seguito di scambi con lo Stato membro interessato dovrebbe esistere la possibilità di bloccare, in tutto o in parte, i pagamenti effettuati a uno Stato membro qualora non siano soddisfatte una o più condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta. Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, la determinazione del mancato soddisfacimento delle condizioni orizzontali e l'individuazione delle misure specifiche interessate dovrebbero tenere conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata della violazione.

(28)La Commissione dovrebbe stabilire gli importi globali da assegnare a ciascuno Stato membro conformemente alla metodologia di assegnazione stabilita nel presente regolamento mediante un'unica decisione di esecuzione. Di norma tale decisione dovrebbe riguardare gli importi a norma del presente regolamento e di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [asilo], all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [gestione delle frontiere] e all'articolo 4 del regolamento 202X/XXXX [sicurezza interna].

(29)Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano NRP, di norma entro il 31 gennaio 2028 in modo che possa essere esaminato con attenzione e tempestività. Per garantire una rapida attuazione del Fondo, gli Stati membri dovrebbero poter presentare un progetto di piano NRP a partire dal giugno 2027. Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare i piani NRP in partenariato con le autorità locali e regionali, con i partner economici, sociali e rurali, con le organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi pertinenti, conformemente al quadro giuridico nazionale e alle norme stabilite nel presente regolamento. I piani NRP dovrebbero essere elaborati in stretta collaborazione con la Commissione, predisposti conformemente al modello fornito e resi pubblici dopo la loro adozione da parte del Consiglio sulla base della valutazione della Commissione e della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. In linea con le attuali disposizioni, gli Stati membri avranno la possibilità di includere capitoli regionali e territoriali nei rispettivi piani NRP e dovrebbero essere tenuti a garantire che le autorità di gestione regionali ricevano pagamenti regolari, sulla base dei progressi delle rispettive misure, e un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione entro la fine del periodo, fatte salve potenziali rettifiche risultanti dall'attuazione del rispettivo capitolo/dei rispettivi capitoli. Per garantire una governance efficace del piano NRP, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di monitoraggio per i capitoli e un comitato di coordinamento a livello del piano NRP.  

(30)Al fine di garantire la titolarità nazionale, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione piani NRP debitamente motivati e giustificati. I piani NRP dovrebbero precisare in che modo rappresentano un contributo globale a tutti gli obiettivi del Fondo, tenendo conto delle sfide nazionali, regionali e territoriali specifiche dello Stato membro interessato. Essi dovrebbero inoltre comprendere una spiegazione del modo in cui contribuiscono ad affrontare efficacemente le pertinenti sfide specifiche per paese individuate, tra l'altro, nel contesto del semestre europeo e di altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi sostenuti dal Fondo, e del modo in cui contribuiscono al completamento del mercato interno, in particolare includendo riforme, investimenti e altri interventi con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale. Per rafforzare la competitività dell'Unione in settori di importanza strategica, garantendo nel contempo che la parità di condizioni non sia compromessa, i piani NRP dovrebbero comprendere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) incentrati sulla ricerca, lo sviluppo, l'innovazione o la prima applicazione industriale oppure sulla costruzione di importanti infrastrutture aperte all'uso da parte di terzi, tenendo conto, in particolare, delle analisi fornite nella più recente relazione annuale sul mercato unico e la competitività. Nell'ambito dei loro piani, gli Stati membri dovrebbero concentrare le risorse sulla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Essi dovrebbero inoltre sostenere il ricambio generazionale e le misure sociali, nonché la prosperità dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

(31)Il piano dovrebbe garantire la complementarità e le sinergie tra le varie misure a sostegno di diversi settori strategici e destinate a differenti gruppi di beneficiari. Ciò è particolarmente importante per offrire una risposta politica globale così da sviluppare zone rurali e costiere prospere e garantire la dinamicità dei settori dell'agricoltura e della pesca. Gli Stati membri sono incoraggiati in particolare a promuovere tali sinergie nell'elaborazione delle misure e dei capitoli e nell'applicazione dei tassi di cofinanziamento. Per le misure a sostegno dei servizi e delle infrastrutture di base nelle zone rurali e costiere nonché delle imprese rurali e costiere gli Stati membri dovrebbero elaborare una pianificazione integrata per garantire che le comunità rurali e costiere abbiano accesso ai finanziamenti attraverso meccanismi adeguati, comprese azioni politiche, e a specifici meccanismi e strutture di governance per coordinare la programmazione e l'attuazione delle politiche dell'UE, nazionali, regionali e locali, la programmazione di approcci di finanziamento integrati a livello locale e regionale, tenendo conto del contesto e delle capacità specifici dei beneficiari destinatari, e la creazione di uno sviluppo di capacità a vantaggio delle amministrazioni e dei beneficiari. Il piano NRP dovrebbe definire una serie dettagliata di misure e modalità per il suo monitoraggio e la sua attuazione, tra cui l'istituzione di autorità del piano NRP, il comitato di monitoraggio e coordinamento, i costi stimati di tali misure, il contributo nazionale e le misure volte a migliorare la qualità della governance e a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Durante l'intero processo dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e le loro regioni e dovrebbero essere incoraggiati l'apprendimento strategico e la sperimentazione di politiche.

(32)Il sostegno finanziario a un piano NRP dovrebbe essere possibile sotto forma di prestito, previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione, sulla base di una richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato presentata unitamente al suo piano NRP. La richiesta di sostegno sotto forma di prestito dovrebbe essere giustificata dai maggiori fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel piano NRP e da un costo del piano NRP superiore alla somma del contributo finanziario dell'Unione e del contributo nazionale.  

(33)Per massimizzare l'impatto e la titolarità nazionale dei finanziamenti dell'Unione, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, il contributo nazionale ai costi stimati delle diverse misure del piano NRP dovrebbe riflettere i diversi livelli di sviluppo economico delle regioni in termini di pro capite rispetto alla media dell'UE-27. Il rispetto di tale requisito di cofinanziamento dovrebbe essere valutato ex ante nell'ambito della procedura di approvazione del piano. L'addizionalità del contributo dell'UE sarà monitorata dalla Commissione per tutta la durata del programma.

(34)Il presente regolamento dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria indicativa per il Fondo. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti dovrebbero essere calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.

(35)Al fine di promuovere le sinergie tra i piani NRP e altri strumenti dell'Unione, dovrebbe essere possibile includere nei piani le misure attuate mediante contributi finanziari erogati dallo Stato membro allo [strumento InvestEU ECF] o ad altri strumenti dell'Unione che attuano politiche allineate agli obiettivi del piano NRP, compresi i contributi necessari per sostenere l'attuazione mediante tali strumenti, a condizione che tali misure siano conformi al presente regolamento.

(36)In casi debitamente giustificati, quali situazioni di crisi o altri motivi imperativi di interesse pubblico, la Commissione dovrebbe poter proporre al Consiglio di adottare una decisione di esecuzione che approva un piano NRP in tempo utile per consentire le azioni necessarie a norma del presente regolamento, individuando nel contempo le carenze che devono essere affrontate e le corrispondenti misure interessate da tali carenze, per le quali non dovrebbero essere effettuati pagamenti fino a quando non sia stato posto rimedio alla situazione.

(37)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare una richiesta motivata di modifica del piano NRP durante il periodo di attuazione del Fondo. La Commissione dovrebbe valutare la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento in modo proporzionato alle modifiche proposte. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani NRP notificando tali modifiche alla Commissione, a condizione che esse siano conformi alle prescrizioni del piano NRP.  

(38)Ciascuno Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio del proprio piano NRP. Tale riesame dovrebbe fornire una proposta completa di modifica del piano NRP basata sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure, sui principali risultati delle valutazioni pertinenti e su un riesame dei costi totali stimati delle misure contemplate dal piano NRP, offrendo nel contempo l'opportunità di tenere conto delle nuove sfide e del verificarsi di eventuali crisi. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto anche della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione in questione, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale. Il piano NRP modificato presentato dallo Stato membro a seguito del riesame intermedio dovrebbe includere una proposta di programmazione dell'importo di flessibilità con misure riviste o nuove, con la stima dei relativi costi e i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi. 

(39)Dovrebbe essere istituito uno strumento dell'UE per integrare l'attuazione a livello nazionale e regionale. Lo strumento dell'UE dovrebbe sostenere progetti di dimensione transnazionale, ad alto valore aggiunto dell'Unione, che richiedono ulteriori sforzi di coordinamento a livello di Unione e un sostegno politico basato su dati concreti e che contribuiscono agli obiettivi stabiliti nel presente regolamento. Esso dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a reagire tempestivamente a esigenze urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi, come una catastrofe naturale grave su scala nazionale o regionale, e promuovere la riparazione e la ripresa al fine di aumentare la resilienza dopo una crisi. Lo strumento dovrebbe altresì far fronte all'incertezza offrendo all'Unione un ulteriore margine di manovra per adeguarsi alle priorità emergenti a livello di Unione, che richiedono una risposta coordinata. Esso dovrebbe infine fornire sostegno tecnico agli Stati membri per attuare efficacemente le politiche contemplate dal presente regolamento. Nel contesto dei futuri allargamenti, è essenziale garantire che il quadro legislativo e di bilancio dell'Unione possa anche adattarsi efficacemente per includere il sostegno all'adesione di nuovi Stati membri. A tal fine, lo strumento dovrebbe poter ricorrere alla gestione concorrente, diretta o indiretta a seconda del tipo di misura e della linea d'azione più efficace. 

(40)In caso di crisi dovute a catastrofi naturali e per garantire la disponibilità di risorse per tutta la durata del Fondo, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere complementare agli sforzi degli Stati membri interessati ed essere utilizzato per finanziare una parte delle misure attuate per far fronte ai danni causati da una crisi. Per finanziare tali interventi e semplificare le procedure, una parte della dotazione nazionale di ciascuno Stato membro dovrebbe costituire l'importo di flessibilità ("misure di crisi e di riesame intermedio"). Ciò garantirà agli Stati membri risorse finanziarie sufficienti per reagire alle crisi fino al termine dell'attuazione dei piani NRP. La stima del tipo di sostegno e del relativo importo da fornire allo Stato membro interessato dovrebbe seguire un approccio multifase, in base al quale lo Stato membro dovrebbe innanzitutto procedere alla modifica del proprio piano NRP prima di chiedere di programmare una parte dell'importo di flessibilità non assegnato e, se l'importo di flessibilità richiesto e disponibile non è sufficiente a coprire il fabbisogno, chiedere un sostegno supplementare a titolo delle azioni dell'Unione.  La Commissione dovrebbe poter utilizzare la riserva di bilancio come opzione di ultima istanza per fornire sostegno qualora altre risorse nell'ambito dello strumento si rivelino insufficienti a coprire il fabbisogno.

(41)È opportuno istituire una rete di sicurezza dell'unità per stabilizzare i mercati agricoli in tempi di turbative del mercato. Essa dovrebbe essere utilizzata per affrontare i periodi di squilibrio del mercato, anche potenziali, compresi quelli riconducibili a questioni legate alla salute animale o vegetale, che incidono sui prezzi dei prodotti agricoli e sui costi dei fattori di produzione in tutto il mercato interno o in parte di esso. Al fine di salvaguardare l'autonomia strategica dell'Unione in ambito di approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza alimentare, i finanziamenti stanziati per il sostegno al mercato attraverso la rete di sicurezza dell'unità dovrebbero tenere conto delle crescenti incertezze che incombono sui mercati agricoli e del maggiore impatto indiretto delle questioni di salute animale sull'equilibrio del mercato. La rete di sicurezza dell'unità non mira a compensare le perdite dirette subite dagli agricoltori a causa di catastrofi naturali. In linea con l'obiettivo di stabilizzare i mercati agricoli dell'Unione, le risorse destinate alle campagne di promozione dei prodotti agricoli dell'Unione dovrebbero essere mantenute al fine di creare nuove opportunità di mercato per il settore agricolo dell'Unione e aumentare la visibilità e la quota di mercato dei relativi prodotti sia all'interno dell'Unione che a livello internazionale. 

(42)A fini di coerenza, nell'ambito dello strumento dell'UE la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, dovrebbero essere attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , al [regolamento ECF] e alle modalità, ai termini e alle condizioni tecniche stabilite dalla Commissione ai fini della sua applicazione. Il sostegno nell'ambito dello strumento dell'UE sotto forma di garanzia di bilancio o di strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, dovrebbe essere erogato esclusivamente attraverso lo [strumento InvestEU ECF]. Per ampliare l'accesso dei partner esecutivi alle garanzie di bilancio e agli strumenti finanziari, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Per assicurare la sana gestione finanziaria e la disciplina di bilancio e per limitare i pagamenti in sospeso, la copertura della garanzia di bilancio attuata nell'ambito dello strumento dell'UE non dovrebbe essere impegnata dopo la fine dell'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale (QFP) e dovrebbe essere costituita entro la fine del terzo anno successivo alla fine del QFP. Gli impegni di bilancio per tale copertura dovrebbero tenere conto dei progressi compiuti nella concessione della garanzia di bilancio. La costituzione della copertura dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti nell'ambito dell'approvazione e della firma delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento dell'UE.

(43)Per una politica più incisiva ed efficiente, la nuova PAC è semplificata, con una serie di interventi razionalizzati, e si basa sull'esperienza del precedente periodo di programmazione. Essa semplifica gli strumenti, evitando la frammentazione e rafforzando l'approccio strategico degli Stati membri. Servendosi delle sinergie con altre politiche del piano NRP, la PAC dovrebbe disporre di strumenti supplementari per contribuire efficacemente allo sviluppo di un settore agricolo resiliente, innovativo e rispettoso dell'ambiente in tutta Europa.

(44)Il sostegno al reddito dovrebbe continuare a essere uno strumento politico fondamentale per garantire un reddito equo agli agricoltori. Esso contribuisce a promuovere un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile che ricerchi i benefici di una produzione di alta qualità e dell'efficienza delle risorse, che garantisce il ricambio generazionale e quindi la sicurezza alimentare a lungo termine. Il sostegno della PAC dovrebbe concentrarsi sugli agricoltori in attività definiti nel rispetto delle norme dell'OMC. Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito per superficie dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori che esercitano l'agricoltura come attività principale. Il sostegno al reddito dovrebbe rivolgersi agli agricoltori che ne hanno più necessità, con particolare attenzione agli agricoltori nelle zone soggette a vincoli naturali, alle donne, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori. Allo stesso tempo lo sviluppo economico rurale, che garantisce miglioramenti delle infrastrutture e una trasformazione digitale che eliminano le disparità regionali, favorisce l'attrattiva delle zone rurali, l'inclusione sociale e migliori opportunità di lavoro nelle zone rurali.

(45)Per distinguere i beneficiari nel contesto della PAC, i criteri che definiscono il concetto di attività principale dovrebbero includere la quota del reddito agricolo nel reddito totale, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Agli Stati membri dovrebbe anche essere consentito l'uso di elenchi negativi per identificare i richiedenti che non rientrano nella definizione di "agricoltore".

(46)La politica comune della pesca e la politica marittima dell'Unione dovrebbero contribuire a una pesca sostenibile e alla conservazione delle risorse biologiche marine, al ricambio generazionale e alla transizione energetica delle attività di pesca e acquacoltura sostenibili, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, all'economia blu sostenibile nelle zone costiere, insulari e interne, alle conoscenze oceanografiche, all'acquisizione di competenze in attività connesse all'economia blu, alla resilienza delle comunità costiere e in particolare della pesca costiera su piccola scala, al rafforzamento della governance internazionale degli oceani e dell'osservazione degli oceani e a far sì che i mari e gli oceani siano sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(47)Le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse alla loro grande distanza, alla topografia e al clima, come indicato all'articolo 349 TFUE, e dispongono di specifiche risorse, in particolare per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto includere nei rispettivi piani NRP misure a sostegno di ciascuna regione ultraperiferica così da rispondere alle loro esigenze e sfide specifiche quali la sicurezza alimentare, gli alloggi, i trasporti, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, l'energia, l'istruzione e le competenze, la migrazione, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'energia e ai trasporti, la connettività digitale e lo sviluppo economico, compresa un'economia blu sostenibile e diversificata.

(48)Le misure dovrebbero comprendere un sostegno volto a garantire l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità e/o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo. Le misure dovrebbero altresì prevedere un sostegno volto a rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, tra cui anche la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, come pure la diversificazione della produzione di alimenti, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché a mantenere e rafforzare la loro competitività. Le misure dovrebbero inoltre includere un sostegno, comprese le compensazioni, per il regime specifico di approvvigionamento per l'agricoltura, un sostegno alla produzione e alla trasformazione agricole locali e un sostegno per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione a livello locale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nonché un sostegno per rafforzare i trasporti, l'energia e la connettività digitale. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di tale sostegno. In quanto aiuto di Stato, tale finanziamento dovrebbe essere notificato alla Commissione, che può approvarlo a norma del presente regolamento nell'ambito di detto sostegno.

(49)Per rispondere alle condizioni specifiche della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della politica comune della pesca dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per le norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie. Nel caso in cui uno Stato membro sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della politica comune della pesca o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della politica comune della pesca da parte di uno Stato membro.

(50)Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione. Le regole adottate in conformità dell'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. 

(51)La trasparenza, l'informazione, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul campo e a garantire la tracciabilità dei fondi e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Per conseguire tali obiettivi occorre prevedere disposizioni adeguate per la raccolta e la comunicazione dei dati necessari per molteplici finalità una sola volta. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, i dati raccolti e messi a disposizione per l'audit e il controllo, la trasparenza, il monitoraggio e la valutazione della performance dovrebbero essere razionalizzati, ed è auspicabile stabilire obblighi di pubblicazione per garantire la massima trasparenza.

(52)Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.  In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(7), (Euratom, CE) n. 2185/96(8) e (UE) 2017/1939(9) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF. Le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero inoltre comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità del regolamento (UE) 2017/1939. 

(53)Al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi per i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione per le stesse misure, è opportuno applicare concretamente il principio dell'audit unico al Fondo. L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Tale parere di audit dovrebbe fornire alla Commissione garanzie circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro e la correttezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione presentata dall'organismo di coordinamento. 

(54)Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei piani e forniscano garanzie sull'utilizzo legittimo e regolare dei fondi dell'Unione. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo spetta agli Stati membri, essi dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dal Fondo rispettino il diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.

(55)Le procedure di selezione delle operazioni applicate dagli Stati membri possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi, accessibili per le persone con disabilità ove opportuno e trasparenti, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e purché le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento.

(56)Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua attuazione e, se necessario, chiedere una modifica del piano. Il modello di attuazione del Fondo dovrebbe mirare a garantire prevedibilità e coerenza tra i livelli di pagamento e il ritmo di attuazione individuale di ciascuna misura assegnando valori da erogare ex ante a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo. Inoltre, nell'ambito del riesame intermedio, lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame dei costi totali stimati delle riforme, degli investimenti e di altri interventi contemplati dal piano NRP con i corrispondenti adeguamenti ogniqualvolta ciò sia giustificato. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro dovrebbe altresì confermare che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale.  Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a recuperare gli importi precedentemente versati per le fasi intermedie di una misura se il traguardo qualitativo finale o il traguardo quantitativo finale della misura in questione non è raggiunto e a intervenire in caso di annullamento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo che si verifichi fino a cinque anni dopo la data del corrispondente pagamento della Commissione.

(57)Ai fini di una netta semplificazione delle procedure e di una significativa riduzione degli oneri amministrativi per i destinatari, per gli Stati membri e per la Commissione, abbinate a solide garanzie sull'utilizzo regolare ed efficace dei fondi dell'Unione, nelle loro disposizioni relative all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio i piani NRP dovrebbero contenere misure volte a facilitare l'attuazione. Tali elementi dovrebbero comprendere, ad esempio, l'assistenza tecnica e il sostegno agli Stati membri, la limitazione delle duplicazioni degli audit mediante l'applicazione dell'approccio di audit unico e l'abbandono dei controlli delle fatture per concentrarsi sui risultati effettivi. Le autorità nazionali di audit e la Commissione non dovrebbero essere tenute, a tale riguardo, a verificare i costi sottostanti delle operazioni ai fini delle loro attività di audit. In un'ottica di semplificazione, l'assistenza tecnica dovrebbe essere fornita per tutta la durata dell'attuazione mediante un tasso forfettario applicabile a tutti i pagamenti. Il Fondo dovrebbe inoltre garantire una flessibilità sufficiente, da raggiungere tramite procedure semplificate per la modifica dei piani o una migliore capacità di risposta alle crisi impreviste attraverso molteplici meccanismi, quali la revisione del piano, l'importo di flessibilità o l'accesso allo strumento, che consentano di mobilitare risorse per tali eventi. Il Fondo dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di decidere autonomamente quali traguardi qualitativi e traguardi quantitativi debbano essere presentati in ciascuna domanda di pagamento sulla base del rispettivo ritmo di attuazione. Al fine di garantire esborsi regolari e il conseguimento tempestivo degli obiettivi dell'Unione sul campo, una regola del disimpegno annuale dovrebbe garantire che gli Stati membri presentino regolarmente domande di pagamento per importi sufficientemente consistenti.

(58)Il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 12 , persegue obiettivi simili e sostiene azioni analoghe in un calendario di attuazione comparabile. I piani sociali per il clima dovrebbero pertanto essere integrati nei piani NRP a partire dal 2028. Ciò dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dei fondi dell'Unione e sostenere un conseguimento più efficace e coerente degli obiettivi del Fondo. Tale integrazione eviterebbe inoltre la gestione parallela di sistemi e processi simili, apportando chiari benefici in termini di miglioramenti nella pianificazione e nella coerenza delle politiche, come pure negli sforzi di semplificazione. Essa dovrebbe inoltre garantire l'applicazione di norme comuni, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre le attuali dotazioni degli Stati membri a titolo del Fondo sociale per il clima continuerebbero ad applicarsi. Le sinergie tra gli investimenti esistenti e futuri nell'ambito del Fondo per la modernizzazione e le misure dei piani dovrebbero anche essere incoraggiate attraverso una programmazione coordinata allo scopo di garantire una migliore complementarità e coerenza delle politiche tra il bilancio dell'Unione e le risorse assegnate al Fondo per la modernizzazione.

(59)Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno di cui al presente regolamento. Tuttavia, a norma dell'articolo 42 TFUE, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni non dovrebbero applicarsi al sostegno che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE erogato in forza e in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] o del regolamento (UE) n. 1308/2012, né ai finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi per cui il sostegno dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE con riguardo ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare i vincoli specifici di tali regioni dovuti all'isolamento, all'insularità o alla grande distanza.

(60)Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 in materia di gestione concorrente dovrebbero essere adeguate al modello di attuazione del presente regolamento. A tal fine è necessario consentire la presentazione di informazioni relative ai progressi compiuti nell'attuazione e adeguare di conseguenza il contenuto della dichiarazione di gestione e del parere di audit.

(61)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli articoli relativi al sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, alla segnalazione delle irregolarità, al calcolo delle sanzioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole, alla raccolta e registrazione dei dati, al SIGC, nonché agli allegati relativi al conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, ai progressi compiuti nell'attuazione, alle azioni dell'Unione, alle rettifiche finanziarie, al programma dell'UE destinato alle scuole, agli interventi della PAC e alla cooperazione nell'ambito della PAC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 13 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(62)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del piano NRP per [l'elenco delle azioni dell'Unione, delle pratiche agricole, dei coefficienti di riduzione per i semi oleaginosi], è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 .

(63)Per l'adozione del piano Interreg è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. È opportuno far ricorso alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione relativi alla fissazione di una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro in relazione ai semi oleaginosi, come pure di quelli relativi al sistema integrato di gestione e di controllo.

(64)Poiché gli atti applicabili al periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi che rientrano nel periodo di programmazione 2021-2027, poiché il periodo di attuazione di tale regolamento dovrebbe estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase di un'operazione scaglionata che concorre allo stesso obiettivo globale dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti, mentre l'autorità di gestione può procedere a selezionare la seconda fase sulla base della procedura di selezione svolta nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 per l'operazione in questione, purché accerti che siano rispettate le condizioni di attuazione scaglionata stabilite nel presente regolamento.

(65)Tenendo conto della necessità di attuare i fondi dell'Unione disciplinati dal presente regolamento in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce il "Fondo europeo per la coesione economica, territoriale e sociale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza" (Fondo). Esso disciplina:

(a)i compiti, gli obiettivi prioritari, l'organizzazione e il raggruppamento nell'ambito del Fondo:

(I)dei fondi strutturali e del Fondo di coesione;

(II)degli strumenti della politica agricola comune (PAC);

(III)degli strumenti della politica comune della pesca;

(IV)degli strumenti finanziati dalla vendita all'asta delle quote nell'ambito dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE, intesi a mitigare gli impatti sociali dell'introduzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti;

(V)del sostegno alla sicurezza e alle capacità di difesa;

(b)le regole finanziarie applicabili al sostegno dell'Unione da attuare mediante i piani di partenariato nazionale e regionale ("piani NRP"), il piano Interreg di cui al regolamento XX [sviluppo regionale, capo II sul piano Interreg] ("piano Interreg") e lo strumento dell'UE ("strumento");

(c)le risorse finanziarie per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034.

2.I regolamenti indicati di seguito possono stabilire condizioni specifiche per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:

(a)regolamento XX [che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) […] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034];

(b)regolamento XX [che istituisce il Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034];

(c)regolamento XX [che istituisce la politica agricola comune nell'ambito del Fondo di cui al regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a sostegno dell'attuazione della politica agricola comune (PAC) dell'Unione conformemente alla parte III, titolo III, TFUE, al fine di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e gli approvvigionamenti alimentari, incrementare la produttività dell'agricoltura, stabilizzare i mercati e sostenere la sicurezza alimentare a lungo termine dal 2028 al 2034];

(d)regolamento XX [che istituisce la politica comune della pesca e la politica marittima dell'Unione nell'ambito del Fondo di cui al regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del .......... dal 2028 al 2034];

(e)regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034;

(f)regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea dei visti per il periodo dal 2028 al 2034;

(g)regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034;

(h)regolamento (UE) 202X/XXXX che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi in determinati settori, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave, nella misura in cui è pertinente per il sostegno a norma del presente regolamento.

In caso di dubbi sull'applicazione tra il presente regolamento e i regolamenti relativi a politiche specifiche di cui al primo comma, prevale il presente regolamento.

Articolo 2
Obiettivi generali del Fondo

1.Con la finalità generale di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, lo sviluppo sostenibile e la competitività dell'Unione, la sua sicurezza e la sua preparazione, il Fondo sostiene gli obiettivi generali seguenti:

(a)ridurre gli squilibri regionali nell'Unione e il ritardo delle regioni meno favorite e promuovere la cooperazione territoriale europea conformemente alla parte terza, titolo XVIII, TFUE, anche sostenendo progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, conformemente all'articolo 177, secondo comma, TFUE ("Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione");

(b)sostenere un'occupazione di qualità, l'istruzione e le competenze e l'inclusione sociale conformemente alla parte terza, titoli XI e XVIII, TFUE ("Fondo sociale europeo") e contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 192, paragrafo 1, e all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE;

(c)sostenere l'attuazione della PAC dell'Unione conformemente alla parte terza, titolo III, TFUE;

(d)sostenere l'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione conformemente alla parte terza, titolo III, TFUE;

(e)proteggere e rafforzare la democrazia nell'Unione e affermare i valori dell'Unione conformemente all'articolo 2 TUE.

Articolo 3
Obiettivi specifici del Fondo

1.Gli obiettivi generali enunciati all'articolo 2 sono perseguiti in tutte le regioni mediante gli obiettivi specifici seguenti:

(a)favorire la prosperità sostenibile dell'Unione in tutte le regioni:

(I)promuovendo l'attrattiva dei territori per sostenere il diritto a rimanere, anche incoraggiando strategie per lo sviluppo integrato delle zone urbane e rurali, compreso il sostegno ai servizi e alle infrastrutture territoriali;

(II)rafforzando la base industriale dell'Unione e catene di approvvigionamento resilienti e promuovendo un'industria manifatturiera sostenibile e competitiva, in particolare nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette e delle materie prime critiche, con una particolare attenzione alla competitività delle piccole e medie imprese, integrando pienamente le ambizioni ambientali e climatiche per accelerare una transizione industriale pulita;

(III)sostenendo una transizione giusta verso gli obiettivi dell'Unione per il 2030, il 2040 e il 2050 in materia di energia e clima, in particolare privilegiando il sostegno alla produzione di energia pulita e alle relative infrastrutture, promuovendo l'efficienza energetica e la decarbonizzazione, lo stoccaggio e la tecnologia dell'energia, sviluppando sistemi energetici intelligenti e reti interne di trasmissione e distribuzione, tenendo conto anche della rete transeuropea (TEN-E) e della relativa tecnologia, e promuovendo un'economia circolare, garantendo che tutti i territori e tutte le persone possano contribuire alla transizione pulita e trarne vantaggio;

(IV)sostenendo la trasformazione digitale verso gli obiettivi del decennio digitale e gli obiettivi stabiliti nel programma strategico per il decennio digitale 2030, contribuendo in tal modo al conseguimento di un'Unione dotata di sovranità digitale, sicura e inclusiva, e promuovendo lo sviluppo e l'uso di tecnologie avanzate, tra cui l'IA, infrastrutture e servizi digitali sicuri e affidabili, competenze digitali di base e avanzate, servizi pubblici digitali e connettività TIC, affrontando nel contempo il divario digitale;

(V)sostenendo la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, compresa la diffusione dell'innovazione in tutte le regioni;

(VI)sostenendo le misure, comprese le riforme, volte a far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti e a promuovere lo sviluppo di opzioni di finanziamento basate sul mercato;

(VII)sostenendo alloggi sociali e a prezzi accessibili;

(VIII)potenziando le infrastrutture dei trasporti dell'Unione e contribuendo al completamento della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per quanto riguarda la rete centrale e la rete centrale estesa, decarbonizzando e migliorando nel contempo la connettività, la sicurezza e l'accessibilità per le zone remote, periferiche e meno connesse; sostenendo la transizione verde e digitale dei trasporti;

(IX)sostenendo il turismo, compresa la sostenibilità;

(X)sostenendo la gestione efficiente delle risorse idriche, la loro qualità e la resilienza idrica, la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza ai cambiamenti climatici e migliorando la biodiversità, la qualità del suolo e le risorse naturali, promuovendo la circolarità, la bioeconomia e una più ampia efficienza delle risorse, rafforzando la prevenzione, il controllo e la bonifica dell'inquinamento, preservando e ripristinando la natura e migliorando la biodiversità e le risorse naturali, nonché promuovendo le soluzioni del nuovo Bauhaus europeo nell'ambiente edificato;

(b)sostenere le capacità di difesa e la sicurezza dell'Unione in tutte le regioni:

(I)rafforzando la base industriale della difesa e la mobilità militare nell'Unione, in particolare sviluppando le infrastrutture TEN-T a duplice uso;

(II)potenziando la preparazione dell'Unione alle crisi e alle catastrofi integrando il principio della "preparazione fin dalla progettazione";

(III)rafforzando la sicurezza dell'Unione attraverso il miglioramento delle capacità di individuazione, prevenzione e risposta rispetto alle minacce, anche irrobustendo le infrastrutture critiche nel settore dell'energia e dei trasporti e la cibersicurezza;

in modo pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti:

·nel regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

·nel regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

·nel regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

(c)accrescere la coesione sociale mediante il sostegno alle persone e il rafforzamento delle società e del modello sociale dell'Unione:

(I)sostenendo l'occupazione, la parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità e la mobilità professionale;

(II)potenziando l'offerta di forza lavoro e migliorando l'istruzione e l'acquisizione permanente di competenze, in particolare promuovendo il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione;

(III)favorendo le pari opportunità per tutti, sostenendo solide reti di sicurezza sociale, promuovendo l'inclusione sociale e contrastando la povertà e la mancanza di una fissa dimora, nonché sostenendo gli investimenti nelle infrastrutture sociali;

(IV)facilitando l'accesso ai servizi e alle infrastrutture associate, anche attraverso la modernizzazione, la digitalizzazione e il rafforzamento della qualità e della resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza all'infanzia e di assistenza a lungo termine;

(V)rispondendo alle sfide dei cambiamenti demografici in tutta l'UE, tra cui le carenze di manodopera e le disparità tra generazioni e regioni;

(VI)affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE;

(d)mantenere la qualità della vita nell'Unione:

(I)sostenendo un reddito più equo e sufficiente per gli agricoltori e la loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

(II)contribuendo alla sicurezza alimentare a lungo termine;

(III)accrescendo l'attrattiva e il tenore di vita, compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, nelle zone rurali, offrendo condizioni di lavoro eque e promuovendo il ricambio generazionale; migliorando la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi; potenziando l'accesso alla conoscenza e all'innovazione e accelerando la transizione digitale e verde per un settore agroalimentare prospero;

(IV)garantendo la sostenibilità, la competitività e la resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, promuovendo un'economia blu sostenibile e competitiva nelle zone costiere, insulari e interne, rafforzando le opportunità socioeconomiche e la resilienza delle comunità locali e garantendo una solida governance degli oceani in tutte le dimensioni, con oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

(V)rafforzando le pratiche di gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura per promuovere un'azione per il clima resiliente, la fornitura di molteplici servizi ecosistemici, sostenendo la gestione efficiente delle risorse idriche, la loro qualità e la resilienza idrica, l'adozione di soluzioni basate sulla natura, incrementando lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, rafforzando la conservazione e il ripristino della biodiversità, del suolo e delle risorse naturali, nonché migliorando il benessere degli animali;

(e)proteggere e rafforzare i diritti fondamentali, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto e affermare i valori dell'Unione:

(I)sostenendo e sviluppando ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, anche sviluppando le capacità della società civile e delle parti sociali di promuovere i valori dell'Unione, l'educazione alla cittadinanza e la partecipazione dei giovani;

(II)promuovendo e difendendo lo Stato di diritto mediante il rafforzamento dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, del pluralismo dei media, dell'integrità delle informazioni, dell'alfabetizzazione mediatica e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri;

(III)migliorando l'efficienza della pubblica amministrazione e la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale;

(IV)promuovendo la cultura come catalizzatore dei valori europei e sostenendo un settore culturale vivace e diversificato.

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(2)"diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale che riguarda direttamente la sua applicazione;

(3)"beneficiario":

(a)un organismo di diritto pubblico o privato, un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica che non è un partecipante, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione di un'operazione nell'ambito del piano NRP e del piano Interreg e al quale è stato fornito il documento che specifica le condizioni per il sostegno;

(b)nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

(c) nel contesto della PAC, un agricoltore che è:

(I)una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri in linea con il presente regolamento; o

(II)una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

(4)"capitolo del piano NRP": una parte del piano NRP incentrata su una specifica sfida, uno specifico settore, una specifica politica o una specifica area geografica;

(5)"contraente": un'entità o una persona fisica con cui il beneficiario o il destinatario stipula un contratto al fine specifico di attuare una o più operazioni o una parte di esse;

(6)"destinatario": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica che non è un partecipante, che riceve risorse provenienti dal bilancio dell'Unione tramite un beneficiario;

(7)"destinatario finale": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica che non è un partecipante, che riceve sostegno nell'ambito di uno strumento finanziario e che è intesa come destinatario ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

(8)"partecipante": una persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza avviare o attuare l'operazione;

(9)"operazione":

(a)un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o un gruppo di azioni selezionati nel contesto dell'attuazione di una misura del piano;

(b)nel contesto degli strumenti finanziari, un contributo del piano NRP e del piano Interreg a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

(c)nel contesto della PAC, un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 35, paragrafo 1 [tipi di intervento], lettere da a) a g), o) e p);

(10)"misura": una riforma, un investimento o un altro intervento a livello nazionale o subnazionale sostenuto nell'ambito del piano NRP o del piano Interreg;

(11)"traguardo qualitativo": il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura;

(12)"traguardo quantitativo": il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura;

(13)"valore da erogare": l'importo che la Commissione deve versare allo Stato membro per i progressi compiuti nell'attuazione delle misure del piano, tenendo conto degli importi accantonati per le riforme;

(14)"sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC];

(15)"agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ;

(16)"azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

(17)"isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia;

(18)"marchi": marchi di eccellenza e marchi di sovranità assegnati nell'ambito dell'attuazione di programmi dell'Unione nel periodo di programmazione 2021-2027 e marchi assegnati nell'ambito di programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta nel periodo 2028-2034, come il marchio di competitività;

(19)"subappaltatore": una persona o un'entità con cui il contraente ha concluso un contratto per eseguire parte di un contratto al fine specifico di attuare una o più operazioni o una parte di esse;

(20)"crisi": crisi quali definite all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

(21)"valutazione per pilastro": la valutazione di cui all'articolo 157, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

(22)gli Stati membri stabiliscono inoltre nei rispettivi piani NRP le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità;

(a)l'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:

(I)la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

(II)il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati;

(b)la "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali;

(c)l'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

(I)superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

(II)superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(III)gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola;

(d) il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(I)avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(II)essere "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età; 

(23)il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

(24)"spesa pubblica": ai fini della PAC, qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

(25)"aliquota di sostegno": ai fini della PAC, l'aliquota della spesa pubblica per un'operazione; nel contesto degli strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

(26)"piccola pesca costiera": le attività di pesca praticate da:

(a)pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(28); o

(b)pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;

(27)"pescatore": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

(28)"pesca": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

(29)"economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione;

(30)"politica marittima": una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

(31)"sicurezza e sorveglianza marittima": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

(32)"rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

(33)"pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

(34)"osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società;

(35)"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione derivante dalla ricezione di un rimborso ingiustificato a carico di tale bilancio basato su traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni;

(36)"fondo di partecipazione": fondi istituiti sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più capitoli del piano;

(37)"fondo specifico": fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;

(38)"organismo che attua uno strumento finanziario": organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

(39)"regioni meno sviluppate": regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");

(40)"regioni in transizione": regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 ("regioni in transizione");

(41)"regioni più sviluppate": regioni il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 ("regioni più sviluppate").

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto ("SPA") e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2021-2023, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni di cui ai punti da 38) a 40) e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Tale elenco è valido dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034.

Articolo 5
Gestione del Fondo

1.Gli Stati membri e la Commissione attuano la dotazione finanziata dal bilancio dell'Unione e le eventuali risorse aggiuntive assegnate ai piani NRP e al piano Interreg in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg] [disposizioni che prevedono il ricorso alla gestione indiretta nel caso di alcuni tipi di cooperazione Interreg].

2.La Commissione attua il titolo IV, relativo allo strumento, in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

3.L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10 è attuata in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 6
Partenariato e governance a più livelli

1.Per il piano NRP e per ogni capitolo come pure per il capitolo del piano Interreg di cui al capo II del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg], ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei capitoli interessati. Tale partenariato include una rappresentanza equilibrata dei partner seguenti:

(a)le autorità regionali, locali, cittadine, rurali e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità;

(b)le parti economiche e sociali, compresi gli agricoltori, i pescatori e le loro organizzazioni;

(c)gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e gli organismi incaricati di promuove l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione, le istituzioni e le organizzazioni nazionali per i diritti umani;

(d)le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2.Il partenariato istituito conformemente al paragrafo 1 opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l'alto. Lo Stato membro coinvolge i partner indicati in ciascun comma del paragrafo 1 nella preparazione del piano e in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione e della valutazione dei capitoli, anche attraverso la partecipazione a comitati di monitoraggio a norma dell'articolo 55.     

3.L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. 

4.Per quanto riguarda i partner di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro garantisce che tutte le autorità interessate dai pertinenti capitoli del piano siano adeguatamente rappresentate conformemente al livello territoriale corrispondente e alla copertura geografica del capitolo, a seconda dei casi. 

5.Gli Stati membri possono derogare alle prescrizioni in materia di partenariato e governance a più livelli ai fini del sostegno dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 202X/XX [gestione delle frontiere] e dal regolamento (UE) 202X/XX [sicurezza interna] in casi debitamente motivati e giustificati dallo Stato membro nel suo piano. Ai fini del sostegno dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 202X/XX [migrazione, asilo e integrazione], i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi per la parità e, se del caso, le organizzazioni internazionali e le parti economiche e sociali.

6.Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'attuazione dei piani. 

Articolo 7
Principi orizzontali

1.Gli Stati membri elaborano le misure del piano NRP e del piano Interreg in modo da garantire il rispetto:

(a)dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092;

(b)dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Gli Stati membri rispettano tali diritti, libertà e principi in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi piani.

2.Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei piani. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei piani si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

3.I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto della "gestione responsabile delle aziende agricole" di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC]. I pagamenti subordinati ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato I, parti A e C, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] sono considerati conformi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Il sostegno del Fondo si aggiunge ai finanziamenti pubblici nazionali.

5.In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati assicurano il coordinamento, la coerenza e le sinergie tra il Fondo e altri programmi e strumenti dell'Unione. A tal fine, essi garantiscono: 

(a)la complementarità e la coerenza tra i diversi strumenti a livello di Unione, nazionale e regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(b)una stretta collaborazione tra le autorità responsabili dell'attuazione e del controllo a livello di Unione, nazionale e regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, e sinergie tra le misure nell'ambito dei diversi obiettivi del Fondo.

Le operazioni possono ricevere un sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno come pure i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi che comportano pagamenti non coprano gli stessi costi. Ai fini del primo comma, gli Stati membri e la Commissione collaborano alla progettazione e all'attuazione delle operazioni che sono finanziate cumulativamente nell'ambito del piano e di un altro programma dell'Unione al fine di evitare la duplicazione di finanziamenti.

Articolo 8
Rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali

1.Gli Stati membri istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della Carta").

Essi forniscono una valutazione di tali meccanismi, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera q) [prescrizioni per il piano NRP], e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta.

2.Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale della Carta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel proprio piano NRP in risposta alle osservazioni della Commissione, e tenendo conto delle informazioni pertinenti, comprese le relazioni sullo Stato di diritto e le relazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo.

3.Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni e le eventuali misure correttive, comprese le modifiche del piano NRP, entro due mesi dalla notifica della valutazione di cui al paragrafo 2.

4.Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, adotta una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento.

A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti aspetti del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta:

(a)l'incidenza effettiva o potenziale sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari;

(b)la natura, la durata, la gravità e la portata.

5.Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale della Carta non sia stata soddisfatta.

6.Lo Stato membro interessato informa la Commissione non appena ritiene soddisfatta la condizione orizzontale della Carta. La Commissione valuta tale informazione entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la condizione orizzontale della Carta sia stata soddisfatta, la Commissione abroga la decisione di cui al paragrafo 4.

Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

7.Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata entro un anno dalla sua adozione, la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito.

8.Se la violazione individuata dalla Commissione può altresì costituire una violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto, la procedura di cui all'articolo 9 è attivata in via prioritaria.

Articolo 9
Rispetto dei principi dello Stato di diritto

1.Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale dello Stato di diritto"). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento di tale condizione.

2.Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale dello Stato di diritto, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, tenendo conto delle informazioni pertinenti, comprese le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel proprio piano NRP in risposta alle osservazioni della Commissione, nonché delle relazioni sullo Stato di diritto e delle relazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo.

3.Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni e le eventuali misure correttive, comprese le modifiche del piano NRP, entro due mesi dalla notifica della valutazione di cui al paragrafo 3.

4.Se conclude che la condizione orizzontale dello Stato di diritto non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 4, propone al Consiglio una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento.

A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti aspetti del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto:

(a)l'incidenza effettiva o potenziale sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari;

(b)la natura, la durata, la gravità e la portata.

Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

5.Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale dello Stato di diritto non sia stata soddisfatta.

6.Lo Stato membro informa la Commissione non appena ritiene sanata la violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto. La Commissione valuta tali informazioni entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la violazione sia stata completamente sanata, la Commissione propone al Consiglio di abrogare la decisione di cui al paragrafo 4. Se ritiene che la violazione sia stata parzialmente sanata, la Commissione propone al Consiglio di modificare di conseguenza la decisione di cui al paragrafo 4. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

7.Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata [entro [un] anno dalla sua adozione], la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche del piano in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito.

8.La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4 e 6.

TITOLO II
QUADRO FINANZIARIO

CAPO 1
Disposizioni comuni

Articolo 10
Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e dicembre 2034 è fissata a 865 076 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.La dotazione finanziaria è ripartita come segue:

(a)782 879 000 000 EUR sono stanziati per i piani NRP di cui al titolo III conformemente all'allegato I [criterio di ripartizione], dei quali:

(I)almeno 217 798 000 000 EUR sono destinati alle regioni meno sviluppate, stabilendo importi minimi per Stato membro sulla base della metodologia di cui all'allegato II;

(II)almeno 295 700 000 000 EUR sono destinati agli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1 [tipi di sostegno], lettere da a) a k) ed r), e paragrafo 10, e agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 11;

(III)almeno 34 215 510 000 EUR sono assegnati come segue: 11 975 428 500 EUR come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXX [che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034], 15 396 750 000 EUR come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXX [che istituisce il sostegno dell'Unione in materia di spazio Schengen, gestione europea integrata delle frontiere e politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034] e 6 843 331 500 EUR come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXX [che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo 2028-2034] per gli obiettivi di cui all'articolo 3 di tali regolamenti;

(b)71 933 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento di cui al titolo IV;

(c)10 264 000 000 EUR sono stanziati per il piano Interreg di cui al capo II del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg];

(d)fino allo 0,5 % della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 12 [assistenza tecnica].

3.Oltre alla dotazione di cui al secondo comma, lettera a), il contributo finanziario dell'Unione comprende 50 100 000 000 EUR provenienti dagli importi per il Fondo sociale per il clima di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, lettere da c) a g), della direttiva 2003/87/CE, da attuare nell'ambito dei piani, conformemente alla distribuzione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2023/955. Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Un importo di 150 000 000 000 EUR di sostegno sotto forma di prestito è messo a disposizione degli Stati membri per l'attuazione dei loro piani.

5.Almeno il 14 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2 e dell'importo di cui al paragrafo 4, calcolato utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento sulla performance], è destinato al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione. L'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), nonché le entrate con destinazione specifica esterne provenienti dal Fondo sociale per il clima sono esclusi dalla base per il calcolo di tale dotazione minima.

6.La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo massimo da stanziare per Stato membro applicando la metodologia di cui all'allegato I per quanto riguarda gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 11
Risorse aggiuntive e utilizzo delle risorse

1.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi aggiuntivi al Fondo. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Ai fini dell'attuazione di una misura nell'ambito del piano NRP, gli Stati membri possono proporre di includere nel rispettivo piano NRP, come costi stimati, gli importi dei contributi finanziari che gli Stati membri devono fornire ai programmi o agli strumenti dell'Unione che attuano politiche allineate agli obiettivi del piano NRP ai fini dell'attuazione della misura mediante tali programmi o strumenti. Tali contributi possono essere forniti anche alla copertura della garanzia di bilancio, al finanziamento dello strumento finanziario o a qualsiasi importo del sostegno non rimborsabile, laddove combinato con la garanzia di bilancio o lo strumento finanziario in un'operazione di finanziamento misto, nell'ambito dello [strumento InvestEU ECF]. La misura deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Se contribuiscono alla copertura della garanzia di bilancio nell'ambito dello [strumento InvestEU ECF], tali importi sono integrati, se del caso, da una garanzia back-to-back dello Stato membro che copre la passività potenziale non coperta.

3.Al momento della presentazione del loro piano iniziale o con qualsiasi richiesta di modifica, gli Stati membri possono chiedere di riassegnare parte dell'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XX (MIGRAZIONE), all'articolo 4 del regolamento (UE) XX (FRONTIERE) e all'articolo 4 del regolamento (UE) XX (SICUREZZA) per attuare gli obiettivi stabiliti in un altro di tali regolamenti. La Commissione si oppone a una richiesta di riassegnazione solo nel caso in cui tale riassegnazione incida sulla conformità del piano modificato alle prescrizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 12
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.Su iniziativa della Commissione, il Fondo può sostenere l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del piano e del piano Interreg, ad esempio le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, i sistemi e le piattaforme informatici istituzionali, le attività di informazione e comunicazione, anche attraverso la creazione di reti a livello di UE delle autorità degli Stati membri e di altri portatori di interessi pertinenti, la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del Fondo e, ove opportuno, con paesi terzi.

2.Il Fondo sostiene inoltre tutte le altre attività di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per attuare e gestire la politica agricola comune e la politica comune della pesca, tra cui le misure di controllo e di esecuzione nel settore della pesca, i controlli del mercato, la raccolta o l'acquisto di dati, compresi i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, il monitoraggio delle risorse, lo sviluppo e la gestione della certificazione elettronica dei prodotti biologici e dei relativi sistemi informatici istituzionali, lo sviluppo, la registrazione e la protezione delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità dell'Unione e i contributi previsti da accordi internazionali. 

3.Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.

4.La Commissione adotta una decisione di finanziamento quando è previsto un contributo del presente Fondo conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5.A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

6.In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1º gennaio 2028, anche se tali azioni sono state attuate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 13
Assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro

1.Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'efficace attuazione del Fondo, anche per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione, l'informazione, la visibilità e la comunicazione.

2.L'assistenza tecnica per ciascun piano NRP e ciascun capitolo del piano Interreg è stabilita sotto forma di un tasso forfettario fino al 3 % e all'8 %, rispettivamente, applicato all'importo incluso in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 65 [domande di pagamento]. Il tasso forfettario è pari al 10 % per i capitoli del piano Interreg a sostegno della cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e della cooperazione alle frontiere esterne.

3.In caso di riduzione del contributo finanziario dell'Unione, anche a causa di un disimpegno o di una rettifica finanziaria, alla chiusura del piano NRP lo Stato membro restituisce al bilancio dell'Unione le risorse versate per l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 1 che superano la percentuale del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2.

4.Gli Stati membri provvedono affinché gli importi versati dalla Commissione per i piani NRP siano distribuiti in modo equilibrato e proporzionato tra tutti i capitoli del piano, al fine di promuovere tutti gli obiettivi sostenuti.

5.Gli Stati membri possono chiedere un sostegno per elaborare le riforme incluse nei rispettivi piani NRP.

CAPO 2
Sostegno nell'ambito dei piani

Articolo 14
Impegni di bilancio

1.Gli impegni di bilancio dell'Unione relativi alla dotazione finanziaria di ciascun piano sono assunti dalla Commissione in frazioni annue a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034, come segue (arrotondate):

(a)15,8 % nel 2028;

(b)15,5 % nel 2029;

(c)15,1 % nel 2030;

(d)14,8 % nel 2031;

(e)14,4 % nel 2032;

(f)12,8 % nel 2033;

(g)11,7 % nel 2034.

2.Un importo di flessibilità, corrispondente al 25 % del contributo finanziario dell'Unione per uno Stato membro di cui all'allegato I [metodo di ripartizione], è disponibile per la programmazione solo come segue:

(a)al massimo un quinto può essere richiesto da uno Stato membro a norma dell'articolo 34 (modifica del piano in caso di situazioni di crisi), mentre l'importo residuo deve essere programmato conformemente all'articolo 25 (riesame intermedio);

(b)tre quinti possono essere richiesti da uno Stato membro a norma dell'articolo 25 [riesame intermedio], di cui una parte può essere richiesta prima del riesame intermedio in circostanze eccezionali debitamente giustificate;

(c)un quinto può essere richiesto dallo Stato membro solo a decorrere dal 2031, a norma dell'articolo 34 (modifica del piano in caso di situazioni di crisi). A decorrere dal 30 giugno 2033, qualsiasi importo non programmato è disponibile a fini di programmazione per qualsiasi modifica del piano.

La parte del contributo finanziario destinata agli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a h), j), k) ed r) [tipi di intervento] non è conteggiata ai fini dell'importo di flessibilità.

Per l'importo di flessibilità, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, inizia a decorrere solo quando gli importi sono programmati conformemente alle lettere a), b) e c).

Il presente paragrafo non si applica al contributo finanziario dell'Unione, per uno Stato membro, al piano Interreg.

Articolo 15
Disimpegni

1.La Commissione disimpegna l'importo di un piano NRP e del capitolo del piano Interreg non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 17 [prefinanziamento] o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità dell'articolo 65 [presentazione e valutazione delle domande di pagamento], entro il 31 ottobre dell'anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio. 

2.L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

(a)le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

(b)non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione, in tutto o in parte, del piano NRP o del capitolo del piano Interreg.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del piano NRP o del capitolo del piano Interreg.

3.Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4.Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e degli articoli 8 [Carta] e 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto] del presente regolamento possono essere ricostituiti per essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori dell'Unione o la lotta contro la corruzione in Europa.

5.Il presente articolo non si applica agli importi messi a disposizione come entrate con destinazione specifica esterne e i paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g) [tipi di intervento].

Articolo 16
Procedura di disimpegno

1.Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno.

2.Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla comunicazione della Commissione di cui al paragrafo 1 per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

3.Se il disimpegno riguarda importi impegnati nell'ambito del piano NRP, entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di modifica del piano NRP che rispecchi la riduzione del sostegno. Gli importi oggetto del disimpegno e la corrispondente riduzione sono distribuiti nel piano NRP sulla base dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure in tutti i capitoli del piano stesso.

4.Per il piano Interreg, gli impegni finanziari sono assunti a livello di capitolo. Se il disimpegno riguarda importi impegnati nell'ambito di un capitolo Interreg, entro il 30 giugno lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione presenta alla Commissione una richiesta di modifica del capitolo Interreg che rispecchi la riduzione del sostegno.

5.In assenza di una richiesta di cui ai paragrafi 3 e 4, entro il 31 ottobre la Commissione riduce il contributo del Fondo per l'anno civile interessato, conformemente a tali paragrafi.

6.A seguito della procedura di disimpegno di cui al presente articolo, la Commissione presenta, a norma dell'articolo 23, una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano NRP che rispecchia gli importi oggetto del disimpegno.

Articolo 17
Prefinanziamento

1.Fatte salve l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 23 e la disponibilità di fondi, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento. L'importo del prefinanziamento è pari al 10 % della dotazione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 14 [impegni di bilancio] ed è versato in frazioni nell'arco di tre anni consecutivi, come segue: 4 % nel 2028, 3 % nel 2029 e 3 % nel 2030. Se la decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio dopo il 31 luglio 2028, sono versate solo le frazioni relative al 2029 e al 2030.

2.La Commissione versa un prefinanziamento di un importo pari al 12 % del contributo finanziario dell'Unione a carico del Fondo a ciascun capitolo del piano Interreg, come stabilito nell'atto di esecuzione che approva il capitolo del piano Interreg a norma dell'articolo 8 del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg], compatibilmente con i fondi disponibili. Tale importo è versato in tre frazioni uguali del 4 % nell'arco di tre anni consecutivi.

Quando un capitolo del piano Interreg riceve sostegno dallo strumento Europa globale, nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg] [approvazione e modifica del piano Interreg] possono essere stabilite norme specifiche per il prefinanziamento in deroga al presente paragrafo.

3.La Commissione effettua la liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento al più tardi al ricevimento del pacchetto annuale di affidabilità per l'ultimo anno di attuazione.

Articolo 18
Richiesta di sostegno sotto forma di prestito

1. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro indica quanto segue:

(a)l'importo del sostegno sotto forma di prestito richiesto;

(b)le misure di cui all'articolo 21 [preparazione e presentazione del piano] da finanziare mediante il sostegno sotto forma di prestito;

(c)i fabbisogni finanziari connessi alle misure di cui alla lettera b);

(d)una spiegazione del motivo per cui il costo stimato del piano NRP è superiore al totale del contributo finanziario dell'Unione, tenuto conto del contributo nazionale.

2.Il sostegno sotto forma di prestito non è superiore alla differenza tra i costi totali stimati del piano, se del caso riveduto, e il totale del contributo finanziario dell'Unione e del contributo nazionale.

3.Gli Stati membri presentano alla Commissione la richiesta di sostegno sotto forma di prestito entro il 31 gennaio 2028.

4.La Commissione assegna agli Stati membri gli importi del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 10, paragrafo 4, tenendo conto anche dei principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. La quota dei prestiti accordati ai tre Stati membri che ne ottengono la percentuale più elevata non supera il 60 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Qualora, a seguito dell'assegnazione dei prestiti di cui al paragrafo 3, rimangano disponibili importi per il sostegno sotto forma di prestito, la Commissione può pubblicare nuovi inviti a manifestare interesse per tale sostegno. In tal caso si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 19.

5.Il prestito è erogato subordinatamente al conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi conformemente all'articolo 65 [domanda di pagamento].

6.La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito conformemente all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio].

Articolo 19
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1.Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito del piano sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2.A seguito dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], la Commissione conclude con lo Stato membro un accordo di prestito. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità, la durata massima di ciascuna erogazione del prestito e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno. Tali accordi possono includere anche l'importo del prefinanziamento e norme sulla liquidazione dei prefinanziamenti.

Articolo 20
Contributo nazionale ai costi stimati

1.Il tasso minimo di contributo nazionale ai costi stimati di una misura del piano non è inferiore:

(a)al 15 % per le regioni meno sviluppate;

(b)al 40 % per le regioni in transizione;

(c)al 60 % per le regioni più sviluppate.

2.Qualora per una determinata misura non sia possibile determinare la percentuale di attuazione nelle regioni meno sviluppate, il tasso di contributo nazionale ai costi stimati non è inferiore alla media ponderata in base alla popolazione dei tassi di contributo applicabili delle sue regioni di cui al paragrafo 1.

3.Il tasso di contributo nazionale a livello di ciascun capitolo Interreg non è inferiore al 20 %. Il tasso è ridotto di [5] punti percentuali per i capitoli a sostegno della cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e della cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne.

4.Non è richiesto alcun contributo nazionale per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g). Non sono previsti finanziamenti nazionali aggiuntivi per tali interventi. Eventuali tassi di contributo in deroga a quelli di cui al paragrafo 1 stabiliti per gli interventi di cui al titolo V, anche nel caso in cui non siano richiesti contributi nazionali, si applicano solo a un importo totale degli interventi non superiore alla quota dello Stato membro dell'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), come stabilito nell'allegato I.

TITOLO III
PIANI DI PARTENARIATO NAZIONALE E REGIONALE

CAPO 1 
Preparazione e adozione del piano

Articolo 21
Preparazione e presentazione del piano

1.Ciascuno Stato membro prepara e presenta alla Commissione il piano NRP in cui definisce il proprio programma di riforme, investimenti e altri interventi. Ciascun piano comprende misure che costituiscono un pacchetto completo e coerente. Lo Stato membro mette a disposizione del pubblico sul sito web di cui all'articolo 64 [trasparenza] il piano presentato alla Commissione.

2.Ciascuno Stato membro prepara e attua il piano in partenariato con i partner di cui all'articolo 6 [partenariato], comprese le autorità regionali e locali, e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario. Il piano comprende capitoli nazionali, settoriali e, se del caso, regionali e territoriali.

3.Sono ammissibili al finanziamento solo le misure la cui attuazione è iniziata a decorrere dal 1º gennaio 2028, purché siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ai regolamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito degli interventi finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/2115 possono essere ammissibili al contributo, a condizione che tali spese siano previste nel pertinente piano NRP conformemente al presente regolamento e al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC].

Articolo 22
Prescrizioni per il piano NRP

1.Ciascun piano NRP è debitamente motivato e giustificato e illustra gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità del modello riportato nell'allegato V.

2.Il piano NRP:

(a)sostiene gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e contribuisce in modo completo e adeguato a tutti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato, e fornisce una strategia di intervento che dimostri in che modo tali obiettivi saranno affrontati e finanziati dal piano, quale livello di finanziamento è necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi generali e in che modo tale livello di finanziamento è giustificato. Il piano NRP di uno Stato membro con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione dimostra in particolare di contribuire in modo adeguato agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera a), punti vii) e ix), e lettera d), punto v);

(b)risponde in modo efficace alla totalità o a un sottoinsieme significativo delle sfide individuate:

(I)nel quadro del semestre europeo, in particolare nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro, comprese quelle relative al pilastro europeo dei diritti sociali;

(II)in altri documenti pertinenti adottati o valutati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici], comprese le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], le raccomandazioni per il decennio digitale basate sull'articolo 6 della decisione che istituisce il programma strategico per il decennio digitale e i piani nazionali per l'energia e il clima;

(III)nei documenti e nelle strategie pertinenti adottati dal Consiglio o dalla Commissione nel settore della sicurezza interna, della gestione europea integrata delle frontiere, della politica in materia di visti e dell'asilo e della migrazione, tenendo conto dell'architettura informatica Schengen, del meccanismo di valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2022/922, delle valutazioni delle vulnerabilità conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 e del meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) 2021/2303.

Lo Stato membro fornisce una spiegazione del modo in cui il piano NRP risponde alle sfide e alle raccomandazioni specifiche per paese, del livello di finanziamento previsto e del modo in cui il piano NRP:

(a)sarà coerente, in particolare, con i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma del regolamento (UE) 2024/1263, i piani nazionali di ripristino a norma del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , i piani nazionali per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale a norma della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ;

(b)contribuirà al completamento del mercato unico, in particolare prevedendo misure con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale, anche tenendo conto dei progetti situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , prendendo in considerazione e consentendo, attraverso gli sviluppi delle reti nazionali, la realizzazione di progetti di interesse comune quali definiti nel regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , sostenendo importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e operazioni cui è stato assegnato un marchio di competitività e attuando misure a sostegno dell'Unione del risparmio e degli investimenti;

(c)fornirà l'elenco e la descrizione delle misure raggruppate in capitoli, compresi gli obiettivi generali e specifici perseguiti primariamente da ciascuna di esse e l'elenco dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, con la relativa data indicativa di completamento nel corso del periodo di programmazione, comprese le misure supplementari e i relativi traguardi qualitativi e traguardi quantitativi nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito. Le misure connesse alla PAC sono conformi ai requisiti di cui al titolo V [PAC] come pure al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e al regolamento (UE) 202X/XXXX [OCM] e quelle connesse alla politica comune della pesca ai requisiti di cui all'articolo XX del regolamento XX [PCP]. Gli indicatori proposti per i traguardi quantitativi si basano sugli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], salvo in casi debitamente giustificati;

(d)indicherà i costi totali stimati delle misure in conformità del modello riportato nell'allegato V, nell'ambito del piano o di una richiesta di modifica dello stesso, per un importo totale almeno equivalente alla somma del contributo finanziario dell'Unione, di eventuali prestiti richiesti e del contributo nazionale, unitamente a informazioni sui finanziamenti dell'Unione in essere o previsti, se del caso, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come siano plausibili e ragionevoli e in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria e commisurati all'impatto economico e sociale atteso. L'importo non programmato accantonato come importo di flessibilità è considerato parte dei costi totali stimati delle misure;

(e)esporrà disposizioni chiare per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda le autorità responsabili e i comitati di monitoraggio, in maniera rispondente all'obiettivo di istituire un solido sistema di governance a più livelli basato sul principio di partenariato, l'approccio previsto in materia di comunicazione e visibilità, l'individuazione delle potenziali esigenze di sostegno tecnico, nonché disposizioni chiare ed efficaci tra le autorità nazionali e regionali in termini di responsabilità a fini di programmazione, attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio e valutazione, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro;

(f)ridurrà le disparità di carattere economico, sociale e territoriale nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione e nelle regioni più sviluppate, in particolare mediante:

(I)l'assegnazione di risorse alle regioni meno sviluppate, alle regioni in transizione e alle regioni più sviluppate conformemente alle loro sfide specifiche; ciò dovrà essere illustrato nell'allegato V sulla base della metodologia di cui all'allegato VII;

(II)la concentrazione di risorse sulle regioni meno sviluppate, mediante la fissazione di importi minimi per Stato membro sulla base della metodologia di cui all'allegato II;

(III)la concentrazione sulle esigenze specifiche delle regioni frontaliere, delle regioni nordiche scarsamente popolate, delle zone rurali e urbane, delle zone interessate dalla transizione industriale e delle isole; ciò dovrà essere illustrato nell'allegato V sulla base della metodologia di cui all'allegato VII;

(IV)il rafforzamento dello sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche; ciò dovrà essere definito nell'ambito di misure specifiche per i territori interessati conformemente all'articolo 46;

(g)concentrerà risorse:

(I)sul sostegno al ricambio generazionale nel settore agricolo, conformemente all'articolo 8 del regolamento XX [PAC, ricambio generazionale], nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

(II)sulle misure sociali conformemente all'allegato VI [dotazioni sociali];

(III)sul sostegno alla pesca, all'acquacoltura e alle attività marittime, compresa la pesca su piccola scala, all'attuazione della PCP di cui al regolamento (UE) XX [PCP] e al patto europeo per gli oceani conformemente all'allegato V [modello del piano];

(h)contribuirà efficacemente:

(I)alla promozione del ricorso agli interventi di cooperazione di cui all'articolo 74 [interventi di cooperazione], compresi gli investimenti territoriali integrati nelle città, nelle zone urbane, rurali e costiere, lo sviluppo locale di tipo partecipativo o altri strumenti territoriali, comprese le strategie di specializzazione intelligente e per una transizione giusta, nonché di LEADER di cui all'articolo 77 [LEADER];

(II)al miglioramento della resilienza delle aziende agricole e della gestione dei rischi a livello di azienda agricola e al sostegno della transizione digitale e basata sui dati dell'agricoltura e delle zone rurali per rafforzarne la competitività, la sostenibilità e la resilienza;

(III)ai settori prioritari connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [PAC – settori prioritari connessi all'ambiente e al clima];

(i)promuoverà il partenariato, lo scambio di conoscenze e, se del caso, la distribuzione dei prodotti agricoli indicando:

(I)quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, in che modo sono state garantite la loro rappresentatività e la prevenzione del conflitto di interessi e in che modo il piano tiene conto dei loro contributi, in linea con il codice di condotta sul partenariato 22 , e includendo una sintesi del processo di consultazione condotto per la preparazione del piano e di ciascun capitolo;

(II)un sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo, compresa la sua struttura organizzativa, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC – sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo e servizi di consulenza aziendale];

(III)le modalità del programma dell'UE destinato alle scuole conformemente al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(j)specificherà in che modo il piano NRP e la sua attuazione rispettano il principio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, includendo una descrizione delle pratiche di protezione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione; specificherà inoltre la complementarità tra gli elementi della gestione responsabile delle aziende agricole e le misure pertinenti sostenute nell'ambito del piano NRP;

(k)spiegherà in che modo il sistema e le disposizioni dello Stato membro sono sufficienti a garantire un uso regolare, efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali], unitamente a misure volte a colmare potenziali carenze;

(l)specificherà le disposizioni adottate per garantire che, in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, di rettifiche finanziarie o di altre misure volte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lo Stato membro rispetti l'obbligo di non interrompere i pagamenti ai beneficiari, ai destinatari, ai destinatari finali, ai contraenti e ai partecipanti;

(m)formulerà, se del caso, un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi al pertinente diritto applicabile;

(n)giustificherà la coerenza del piano e le sinergie e complementarità tra le misure a sostegno degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, con una descrizione del modo in cui saranno affrontate le esigenze di più di un gruppo di destinatari, comprese le esigenze delle comunità rurali e costiere, e le disposizioni adottate per sfruttare tali sinergie;

(o) formulerà un'autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [articolo sulla Carta];

(p)specificherà in che modo il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto della condizione orizzontale dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto], compreso il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro dell'ultima relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese individuate;

(q)garantirà che il piano NRP contribuisca agli obiettivi sociali dell'Unione. Al conseguimento di tali obiettivi è destinato almeno il 14 % del contributo totale dell'Unione e dei prestiti, calcolato utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla performance]. L'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), nonché le entrate con destinazione specifica esterne provenienti dal Fondo sociale per il clima sono esclusi dalla base per il calcolo di tale dotazione minima;

(r)garantirà che il piano NRP contribuisca agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione. Al conseguimento di tali obiettivi è destinata una percentuale minima della dotazione totale dell'Unione del piano NRP, corrispondente all'obiettivo di spesa specifico per il clima e l'ambiente di cui all'allegato III del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance].

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di contribuire con una percentuale minima inferiore o superiore della dotazione totale del piano per gli obiettivi climatici e ambientali. La percentuale specifica è stabilita dalla Commissione nel contesto dell'approvazione del piano NRP.

La determinazione della percentuale tiene conto della valutazione, da parte della Commissione, dei progressi e della traiettoria prevista dello Stato membro verso il conseguimento dei suoi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842 (regolamento sulla condivisione degli sforzi), come specificato nella più recente valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima, e dei suoi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2024/1991 (regolamento sul ripristino della natura), conformemente ai piani di ripristino della natura.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 [esercizio della delega] per modificare il modello riportato nell'allegato V.

Articolo 23
Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio

1.La Commissione valuta il piano o il piano modificato presentato dallo Stato membro e la sua conformità al presente regolamento entro quattro mesi dalla sua presentazione e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Nell'effettuare la valutazione, la Commissione garantisce che il piano NRP sia conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 22.

2.La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri e richiedere informazioni supplementari.

In casi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere l'inclusione di misure supplementari o la modifica di misure proposte dallo Stato membro.

Lo Stato membro fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, rivede il proprio piano tenendo conto delle osservazioni e delle richieste formulate dalla Commissione. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso dal giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

3.Se il piano non è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica un motivo debitamente giustificato allo Stato membro interessato entro il termine di cui al paragrafo 1.

4.Se la Commissione conclude che il piano è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce:

(a)il contributo totale dell'Unione;

(b)l'importo del sostegno sotto forma di prestito, se lo Stato membro interessato presenta una richiesta in tal senso, e il relativo importo del prefinanziamento, nonché il periodo di disponibilità del prestito;

(c)l'elenco delle misure coperte dal contributo dell'Unione e dai prestiti contenute nel piano NRP.

5.In casi debitamente giustificati, qualora concluda che una o più misure del piano non sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e che una corrispondente richiesta presentata a norma del paragrafo 2, secondo comma, non è stata affrontata in modo soddisfacente dagli Stati membri, la Commissione può includere nella sua proposta di cui al paragrafo 4 l'individuazione delle carenze che interessano tali misure.

6.Il Consiglio adotta le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

7.Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 6, la Commissione adotta una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, comprendente:

(a)i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi relativi all'attuazione delle misure contenute nel piano NRP e, per ciascuna di esse, il corrispondente valore da erogare;

(b)il contributo annuo dell'Unione, sulla base delle percentuali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 [impegni].

La notifica di tale decisione della Commissione allo Stato membro interessato costituisce un impegno giuridico.

Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento QFP, tale decisione di finanziamento può essere modificata conformemente all'esito della procedura annuale di bilancio.

8.Lo Stato membro interessato può presentare domande di pagamento per le misure specifiche interessate dalle carenze individuate nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando le carenze non siano state sanate.

CAPO 3
Revisione del piano NRP

Articolo 24
Modifica del piano NRP

1.Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di modifica del proprio piano NRP, unitamente al piano NRP modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2.La Commissione valuta la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento, compreso l'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del piano NRP modificato.

3.In casi debitamente giustificati, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro abbia presentato una richiesta motivata di modifica del proprio piano NRP a norma del paragrafo 1, la Commissione può anche proporre allo Stato membro di modificare misure esistenti o di introdurne di nuove.

4.Lo Stato membro rivede il piano NRP modificato entro un mese dalla data di presentazione delle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte della Commissione di cui al paragrafo 2 o 3.

5.Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, e qualora la modifica del piano NRP comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure o il fatto che una o più misure del piano non siano più conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], la Commissione presenta una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 23 entro quattro mesi dalla presentazione del piano NRP modificato. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione. La Commissione quindi modifica di conseguenza la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio].

Qualora la modifica del piano NRP non comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure, la Commissione procede direttamente a modificare di conseguenza la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio].

6.L'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 5 non è necessaria:

(a)per correzioni di natura puramente materiale o editoriale o in caso di adeguamenti di lieve entità del piano NRP, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un traguardo quantitativo stabilito nel piano NRP. Gli Stati membri applicano tali norme una sola volta per traguardo quantitativo e notificano tali adeguamenti alla Commissione. Tali modifiche devono essere conformi a tutte le prescrizioni relative al piano NRP, compresa la revisione delle informazioni sui costi;

(b)per modifiche a norma dell'articolo 31, paragrafo 7.

7.Gli Stati membri provvedono affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua attuazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, e chiedono, se necessario, una modifica del piano conformemente al paragrafo 1.

8.Le misure specifiche individuate nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, o oggetto di una decisione che impone misure per la protezione del bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono al soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione delle suddette decisioni.

9.Le misure specifiche individuate nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, [condizioni della Carta] non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono:

(a)al soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta;

(b)ad affrontare cambiamenti significativi nelle priorità dell'Unione, entro il limite del 30 % degli importi associati alle misure specifiche in questione.

10.Gli Stati membri non sono tenuti a rivedere parti del piano NRP che non sono direttamente interessate dalle modifiche previste proposte dallo Stato membro.

Articolo 25
Riesame intermedio

1.Lo Stato membro rivede i propri piani NRP tenendo presenti gli elementi seguenti:

(a)le sfide individuate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) e c) [prescrizioni per il piano];

(b)la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;

(c)i principali risultati delle pertinenti relazioni di valutazione intermedia;

(d)i progressi compiuti verso il conseguimento delle misure, tenendo conto di eventuali considerevoli difficoltà riscontrate nell'attuazione del piano NRP;

(e)gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e i progetti cui è stato assegnato un marchio;

(f)il verificarsi di eventuali crisi;

(g)la necessità di garantire il costante soddisfacimento delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta nell'attuazione del piano, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche per paese individuate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo.

2.Entro il 31 marzo 2031 lo Stato membro presenta un piano NRP modificato che rifletta i risultati del riesame intermedio, compreso un riesame dei costi totali stimati delle misure contemplate dal piano e una proposta di misure supplementari da sostenere mediante l'importo di flessibilità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.Il piano NRP modificato comprende gli elementi seguenti:

(a)le misure rivedute o nuove;

(b)i costi totali stimati aggiornati del piano e l'importo di flessibilità richiesto;

(c)i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi riveduti o nuovi.

4.Il piano riveduto è approvato conformemente all'articolo 24 [sulla modifica].

TITOLO IV
Strumento dell'UE

Articolo 26
Disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE

1.L'importo di cui all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera b), è assegnato attraverso lo strumento.

2.È eseguito in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, come stabilito nella decisione di finanziamento adottata a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.

3.Lo strumento può fornire finanziamenti in qualsiasi forma, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Può assumere la forma di sovvenzioni attribuite direttamente agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII di tale regolamento. Lo strumento può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di garanzie di bilancio e strumenti finanziari, anche laddove combinati con sovvenzioni o con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto di strumenti finanziari nell'ambito di tali operazioni.

4.I finanziamenti a titolo dello strumento sono utilizzati per le sue componenti, che sono le seguenti:

(a)63 223 000 000 EUR per le azioni dell'Unione, comprese la rete di sicurezza dell'unità di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettera j), le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera l) (Azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE, azioni nel settore degli affari interni), il sostegno alle azioni LIFE di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettera n), e le azioni di solidarietà di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettera i), sostenute dallo strumento dell'UE;

(b)8 710 000 000 EUR ai fini della riserva per le sfide e le priorità emergenti ("riserva di bilancio").

5.La Commissione stabilisce l'importo totale da mettere a disposizione per lo strumento nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

6.Le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera c) [azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE, ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze], sono attuate in conformità dei paragrafi 7, 8 e 9 del presente articolo e all'articolo 27 [attuazione sotto forma di garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto].

All'attuazione di tali azioni dell'Unione si applicano gli articoli da 21 a 25 [strumento InvestEU ECF], l'articolo 14 [comitato di governance e comitato consultivo], l'articolo 1 [oggetto], l'articolo 31 [accesso ai finanziamenti dell'Unione], l'articolo 26 [servizi di consulenza] e l'articolo 28 [sostegno alle imprese] del regolamento [ECF].

7.Ai fini delle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera c), la dotazione finanziaria dello strumento è utilizzata per la copertura del rispettivo importo della garanzia di bilancio istituita dal [regolamento ECF].

8.Conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la copertura di cui al paragrafo 7 è costituita fino al [2037] e tiene conto dei progressi compiuti nell'ambito dell'approvazione e della firma delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.

9.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi disponibili per lo strumento. I contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

10.In deroga all'articolo 63 e all'articolo 64 [Raccolta e registrazione dei dati e Trasparenza], se lo strumento è attuato in regime di gestione diretta o indiretta si applicano le norme di cui all'articolo 36, paragrafi 6 e 10, e all'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

11.Lo strumento può fornire sostegno dell'Unione ad azioni in paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che l'azione contribuisca agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, all'articolo 3 del regolamento [asilo e migrazione], all'articolo 3 del regolamento [frontiere e visti] e all'articolo 3 del regolamento [sicurezza interna]. Tali azioni servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese nell'ambito dell'Unione.

Articolo 27
Attuazione sotto forma di garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto

1.La garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con sovvenzioni o con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, nell'ambito dello strumento, sono attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2.In deroga all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati in regime di gestione indiretta la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

3.Qualora preveda un finanziamento dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio, la decisione di finanziamento che attua lo strumento utilizza la garanzia di bilancio istituita dal regolamento XX [regolamento ECF] nei limiti del suo importo massimo.

4.Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 9, gli Stati membri, i paesi terzi e altri terzi possono versare contributi specifici alla garanzia di bilancio istituita dall'[ECF] o agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, e dell'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Da tali contributi risulta un importo supplementare a favore della garanzia di bilancio.

Laddove siano erogati sotto forma di denaro contante, detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5.La Commissione concede la garanzia di bilancio o affida l'attuazione degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto attraverso gli accordi di contributo o gli accordi di garanzia conclusi a norma del regolamento [regolamento ECF] alle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in linea con le norme del regolamento [regolamento ECF].

In deroga al primo comma, la Commissione può concludere accordi di contributo o accordi di garanzia distinti con entità diverse da quelle di cui a tale comma, in linea con le norme stabilite dal regolamento [regolamento ECF].

Articolo 28 
Paesi terzi associati 

1.I seguenti paesi terzi possono partecipare allo strumento mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:  

(a)membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;  

(b)paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;  

(c)paesi aderenti alla politica europea di vicinato;  

(d)altri paesi terzi.  

2.Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:  

(a)garantiscono un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;  

(b)stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (che consistono in un contributo operativo e una quota di partecipazione) a un programma e i rispettivi costi amministrativi;  

(c)non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;  

(d)garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. Il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni esecutive che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, siano direttamente esecutive;  

(e)se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico. 

3.In deroga al paragrafo 1, la partecipazione dei paesi terzi è esclusa per le misure che contribuiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), punti i), ii) e iii).

Articolo 29 
Sostegno per attività in paesi terzi o in relazione a tali paesi

Il sostegno dell'Unione può essere concesso per azioni in paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che dette azioni contribuiscano agli obiettivi di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici]. Tali azioni servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese nell'ambito dell'Unione. 

Articolo 30
Entità ammissibili in regime di gestione diretta e indiretta

1.Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione per sovvenzioni, premi, strumenti finanziari e finanziamenti misti in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione le seguenti entità giuridiche:

(a)entità stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo associato;

(b)organizzazioni internazionali;

(c)altre entità stabilite in paesi terzi non associati, qualora il finanziamento a loro favore sia essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisca agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2.Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, se del caso ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, traendone beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 28 del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.

3.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri di ammissibilità aggiuntivi per azioni specifiche. In particolare, nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione l'ammissibilità dei fornitori ad alto rischio è limitata, in linea con il diritto dell'UE, per motivi di sicurezza.

Articolo 31
Azioni dell'Unione

1.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che individua gli obiettivi e le azioni da sostenere e specifica gli importi per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV del presente regolamento [azioni dell'Unione]. Tale decisione di finanziamento può avere valore annuale o pluriennale. L'individuazione degli obiettivi e delle azioni si basa su criteri equi e trasparenti e garantisce una distribuzione equilibrata.

2.Ai fini delle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento [azioni dell'Unione, rete di sicurezza dell'unità] e purché vi sia disponibilità di bilancio, la decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1 è modificata, se del caso, per sostenere l'adozione degli atti delegati o di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali azioni dell'Unione sono considerate interventi fondati sulle realizzazioni e sono attuate in regime di gestione concorrente conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3.La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1 tiene conto della quota degli importi che la Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri:

(a)conformemente all'articolo 7 del regolamento XX [regolamento sulle frontiere], che costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2509;

(b)conformemente all'articolo 8 del regolamento XX [regolamento sulle frontiere] e all'articolo 9 del regolamento XX [regolamento sulla migrazione], che costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2509.

Gli importi di cui al primo comma sono resi disponibili conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

4.Se l'azione dell'Unione è attuata in regime di gestione diretta, i membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere esperti esterni.

5.I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

6.Se l'azione dell'Unione è attuata in regime di gestione concorrente, lo Stato membro riceve il sostegno dell'Unione per l'attuazione di tale azione in aggiunta al suo contributo finanziario a norma dell'articolo 10 [bilancio].

I finanziamenti per le azioni dell'Unione non sono utilizzati per altre misure del piano NRP dello Stato membro, salvo in circostanze debitamente giustificate e previa approvazione della Commissione mediante la modifica del piano NRP dello Stato membro, anche nel caso in cui le risorse siano riprogrammate nell'ambito del piano conformemente all'articolo 34 [modifica del piano in situazioni di crisi].

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui le risorse siano riprogrammate nell'ambito del piano conformemente all'articolo 34 [modifica del piano in situazioni di crisi].

7.Se l'azione dell'Unione è attuata in conformità del paragrafo 6, tenuto conto del tipo di azione dell'Unione e della preferenza dello Stato membro interessato, la Commissione può assegnare finanziamenti a titolo dello strumento dell'UE a uno Stato membro conformemente alla decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1. A seguito di tale assegnazione, lo Stato membro interessato propone misure supplementari da aggiungere al piano NRP. Questa procedura non è utilizzata per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i), e per le azioni riguardanti più di uno Stato membro di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione]; inoltre, in deroga all'articolo 13, paragrafo 3 [assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro], non aumenta il sostegno dell'Unione per l'assistenza tecnica. Se la Commissione accetta, in tutto o in parte, le misure supplementari proposte, ne dà notifica allo Stato membro di conseguenza. Tale notifica costituisce un impegno giuridico che integra l'impegno giuridico di cui all'articolo 23, paragrafo 7. In occasione della successiva modifica per cui sono necessarie decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, lo Stato membro include nel suo piano, a titolo informativo, tutte le misure supplementari accettate.

8.Qualora un piano NRP sia modificato per rispondere alle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i) (azioni dell'Unione, calamità naturali), le misure richieste dallo Stato membro e connesse a tali modifiche sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la crisi e sono programmate per l'obiettivo "Misure di sostegno in risposta alle crisi mediante la ricostruzione, la riparazione e il rafforzamento della resilienza". Tale obiettivo si aggiunge a quelli di cui agli articoli 2 e 3 (obiettivi del piano) e vi si ricorre solo per misure programmate in risposta a situazioni di crisi, anche nel caso in cui le risorse siano riprogrammate nell'ambito del piano NRP conformemente all'articolo 34 [modifica del piano in situazioni di crisi].

9.In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti di impegno e di pagamento per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV paragrafo 1, lettere i) e j) [azioni dell'Unione, rete di sicurezza dell'unità], non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti, sono riportati di diritto.

Gli stanziamenti di impegno riportati conformemente al primo comma possono essere utilizzati fino al 2034. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento riportati conformemente al primo comma sono utilizzati per la prima volta nell'esercizio successivo.

10.Il 1º settembre di ogni anno almeno un quarto dell'importo annuo previsto nel bilancio per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i), rimane disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

11.Oltre ai criteri relativi ai costi ammissibili di cui all'articolo 189 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i costi sostenuti dagli Stati membri per attuare le misure di emergenza nel settore veterinario e fitosanitario nel quadro dell'obiettivo specifico di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], lettera g), del presente regolamento: a) sono ammissibili prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; b) sono ammissibili a decorrere dalla data della sospetta insorgenza di una malattia animale o della presenza di un organismo nocivo per le piante, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente confermata. La presentazione della domanda di sovvenzione è preceduta dalla notifica alla Commissione dell'insorgenza della malattia animale conformemente all'articolo 19 o 20 e alle norme adottate in base all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/429, o della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente all'articolo 9, 10 o 11 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione assume l'impegno di bilancio in relazione alla sovvenzione attribuita per tali misure di emergenza in seguito alla valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

Articolo 32
Spese relative alle misure di intervento pubblico nell'ambito della rete di sicurezza dell'unità

1.Ai fini della rete di sicurezza dell'unità istituita quale azione dell'Unione nell'ambito dello strumento, se non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico la misura in questione è finanziata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 229, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 33
Riserva per le sfide e le priorità emergenti

1.L'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, lettera b), [riserva di bilancio] è utilizzato ove risulta più necessario e debitamente giustificato, in particolare per:

(a)assicurare una risposta appropriata dell'Unione in circostanze impreviste;

(b)promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione.

2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che individuano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi della riserva di bilancio di cui all'articolo 26 [disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE], paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento. 

3.In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono riportati di diritto.

Gli stanziamenti di impegno riportati conformemente al primo comma possono essere utilizzati fino alla fine del 2033. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento riportati conformemente al primo comma sono utilizzati per la prima volta nell'esercizio successivo.

Articolo 34
Modifica del piano NRP in caso di situazioni di crisi

1.Gli Stati membri possono chiedere di modificare i piani NRP conformemente all'articolo 24 [modifica del piano] per fornire sostegno a misure di natura analoga a quelle di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i) [calamità naturali], nonché per erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali e sostenere gli investimenti nel ripristino del potenziale agricolo, purché siano state riconosciute come tali da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.

Uno Stato membro può erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori solo se: 

(a)la sua autorità competente ha formalmente riconosciuto il verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro; 

(b)sono state adottate misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante; 

(c)sono state adottate misure per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; o 

(d)sono state adottate misure in merito a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429. 

2.Se la richiesta di modifica supera l'1 % del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del piano, lo Stato membro può inoltre chiedere di programmare fino al 2,5 % dell'importo del contributo finanziario dell'Unione a titolo del suo importo di flessibilità non programmato entro i limiti di cui all'articolo 12 [impegni di bilancio] per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.Se l'importo richiesto e disponibile di cui al paragrafo 2 non è sufficiente a coprire il fabbisogno, gli Stati membri possono chiedere un sostegno supplementare a titolo delle azioni dell'Unione di cui all'articolo 26 [disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE], subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

4.Se l'importo disponibile di cui al paragrafo 3 non è sufficiente a coprire il fabbisogno, gli Stati membri possono ricevere un sostegno supplementare a titolo della "riserva di bilancio" di cui all'articolo 26 [disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE], paragrafo 4, lettera b), subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

5.Gli Stati membri presentano una richiesta indicando i motivi e descrivendo i danni nonché le esigenze di riparazione e di ripresa per la modifica del piano NRP di cui al paragrafo 1 e, se del caso, ai paragrafi 2 e 3, entro quattro mesi dalla data in cui la crisi è stata riconosciuta come tale da un'autorità competente. La modifica comprende gli elementi di seguito indicati:

(a)la descrizione delle misure volte a far fronte ai danni derivanti dalla crisi e a promuovere le attività di riparazione e di ripresa dalla crisi, con la stima dei relativi costi e i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi;

(b)se del caso, gli importi richiesti a titolo dell'importo di flessibilità e dello strumento, fino all'importo corrispondente ai costi totali stimati delle relative misure, tenuto conto degli importi riprogrammati.

6.In deroga all'articolo 24 [modifica del piano], la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi modifica del piano NRP entro 15 giorni lavorativi dalla sua presentazione da parte di uno Stato membro.

7.La Commissione versa fino all'80 % della dotazione delle misure di cui al paragrafo 5, come stabilito nella decisione che approva la modifica del piano di cui al paragrafo 6, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, a titolo di prefinanziamento eccezionale. Tale pagamento va ad aggiungersi al prefinanziamento del piano NRP di cui all'articolo 17 [prefinanziamento] ed è liquidato su base annua.

8.Gli Stati membri possono decidere di ricorrere alla procedura indicata in questo articolo per il sostegno fornito a norma dell'allegato XV, paragrafo 1, lettera l) (Azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE, azioni nel settore degli affari interni).

9.I paragrafi 3 e 4 non si applicano alla concessione di pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali.

TITOLO V
POLITICA AGRICOLA COMUNE

CAPO I

Articolo 35
Tipi di intervento

1.In linea con gli interventi elencati all'articolo XX [tipi di sostegno] del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], sono stabiliti i seguenti interventi della PAC:

(a)sostegno decrescente al reddito per superficie; 

(b)sostegno accoppiato al reddito;

(c)pagamento specifico per il cotone;

(d)pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici; 

(e)sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori; 

(f)azioni agroambientali e per il clima; 

(g)sostegno ai piccoli agricoltori;

(h)sostegno agli strumenti di gestione del rischio;

(i)sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori; 

(j)sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;

(k)sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

(l)LEADER;

(m)sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali;

(n)iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;

(o)interventi nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 46;

(p)interventi nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 42;

(q)programma dell'UE destinato alle scuole di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(r)sostegno agli interventi in determinati settori di cui al titolo X del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche indicate nel titolo IV.

3.Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).

L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 38.

4.Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascun intervento. 

L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, punto 1) [investimenti a favore degli agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.

5.La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

6.Il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile totale degli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 30 % della spesa pubblica ammissibile totale per ciascun intervento.

Oltre all'assistenza finanziaria dell'Unione e al contributo nazionale ai costi degli interventi di cui al primo comma, gli Stati membri possono concedere finanziamenti nazionali aggiuntivi.

L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione stabilito nel piano NRP per gli interventi di sensibilizzazione di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera il 15 % dell'importo totale dell'assistenza finanziaria dell'Unione e del contributo nazionale fissato nel piano NRP per gli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole di cui al primo comma.

L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione stabilito nel piano NRP per la fornitura e la distribuzione di prodotti contenenti zuccheri liberi, o aventi un tenore di materia grassa superiore al 4 %, non supera il 10 % dell'importo totale dell'assistenza finanziaria dell'Unione e del contributo nazionale fissato nel piano NRP per gli interventi di cui al primo comma.

7.Il programma dell'UE destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali programmi nazionali distinti per le scuole che siano compatibili con la legislazione dell'Unione. I finanziamenti dell'Unione possono essere utilizzati per ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti destinati alle scuole o di programmi destinati alle scuole che prevedono la distribuzione di ortofrutticoli e di latte negli istituti scolastici, ma non sostituiscono il finanziamento di tali programmi nazionali esistenti, a eccezione della distribuzione di pasti gratuiti agli allievi degli istituti scolastici.

8.Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile per gli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 30 % della spesa pubblica ammissibile per ciascun intervento.

L'aliquota di sostegno massima applicabile a tali interventi è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento.

In deroga al primo e al secondo comma, il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile per gli interventi nel settore dell'apicoltura attuati da beneficiari diversi dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai gruppi di produttori individuati è almeno pari all'assistenza finanziaria dell'Unione concessa per tali interventi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare l'aliquota di sostegno massima fino al 95 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento per gli interventi connessi al ricambio generazionale, alla ricerca e all'innovazione, alla gestione dei rischi o all'ambiente e al clima e per le organizzazioni di produttori che attuano programmi operativi per la prima volta.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono inoltre decidere di compensare i produttori per la perdita di reddito dovuta all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31, lettera n), del regolamento (UE) n. 1308/2013, coprendo fino al 100 % della perdita in questione per un periodo massimo di tre anni.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare al 100 % l'aliquota di sostegno massima per gli interventi relativi ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, in relazione ai ritiri dal mercato che non superano, in volume, il 5 % della produzione commercializzata da un'organizzazione di produttori. Il volume della produzione è calcolato come media dei volumi complessivi dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta e che sono stati commercializzati dall'organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono affinché la compensazione concessa per i ritiri dal mercato non superi il prezzo di mercato dei prodotti ritirati.

9.Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4, l'assistenza finanziaria dell'Unione da concedere alle organizzazioni di produttori, o alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute o ai gruppi di produttori individuati che attuano interventi in determinati settori di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è limitata:

(a)al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

(b)al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

(c)al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali laddove il programma operativo comprenda uno o più interventi connessi al ricambio generazionale, alla ricerca e all'innovazione, alla gestione dei rischi o all'ambiente e al clima, purché l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma, lettera a), b) o c), sia utilizzato unicamente per finanziare le spese relative all'attuazione di tali interventi.

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP le norme relative al calcolo del sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, garantendo un equo compenso sia ai distillatori che ai produttori di vino.

Se stabiliscono nei rispettivi piani NRP che gli organismi di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono beneficiare degli interventi in determinati settori di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento, gli Stati membri erogano, in aggiunta al sostegno fornito per l'attuazione dell'intervento, anche un sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 74 [cooperazione].

L'assistenza finanziaria dell'Unione e il contributo nazionale a ciascun intervento in determinati settori di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non superano complessivamente il 100 % dei costi effettivi dell'intervento.

10.Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 1 può essere erogato solo alle condizioni stabilite nel presente titolo. Gli importi relativi all'anno di domanda 2027 di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115, nonché alle domande connesse ai tipi di interventi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/215 e alle domande riguardanti i regolamenti (UE) 228/2013 e (UE) 229/2013, sono conteggiati nell'ambito degli impegni di bilancio per l'esercizio 2028, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

In deroga all'articolo 23, paragrafo 7, del presente regolamento, la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 può essere adottata per l'importo di cui al primo comma e l'importo può essere impegnato e versato prima dell'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento.

11.Gli interventi della politica comune della pesca comprendono:

(a)il sostegno per la pesca sostenibile, nonché per il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come pure per le azioni volte a migliorare la sicurezza;

(b)il sostegno per l'innovazione in relazione ad attività di pesca più selettive e per la conservazione, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

(c)il sostegno per l'organizzazione comune dei mercati (OCM);

(d)il sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento.

12.Nel determinare gli importi da versare per il sostegno previsto ai fini degli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a [h], [j], [k] ed [r], e al paragrafo 11, i valori da erogare sono calcolati senza accantonare importi per le riforme.

Articolo 36
Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC

1.Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:

(a)il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento; 

(b)se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC];

(c)una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 40 [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];

(d)una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del regolamento XX [PAC];

(e)una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC];

(f)in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.  

2.Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione. Il sostegno è limitato a [200 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano.  

3.Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici. 

Articolo 37
Monitoraggio delle risorse agricole

Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per: 

(a)gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; 

(b)garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

(c)condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali; 

(d)contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione; 

(e)garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico. 

Articolo 38
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

1.Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.    

2.Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.      

3.Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.   

4.Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.    

5.Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.  

Articolo 39
Pagamento specifico per il cotone

1.Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono prescrizioni specifiche per garantire un livello minimo di efficienza della produzione e di qualità dei prodotti.   

2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione del cotone oggetto di sostegno non eserciti una pressione eccessiva su risorse naturali quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per altri motivi ambientali o socioeconomici, detti Stati membri possono concedere l'aiuto solo per varietà di cotone specifiche, in regioni specifiche o per tipi specifici di attività agricola, oppure possono stabilire prescrizioni relative alle pratiche agronomiche.   

3.Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile coltivata a cotone.  

4.Sono stabilite le seguenti superfici di base nazionali: 

(a)Bulgaria: 3 342 ha;  

(b)Grecia: 250 000 ha;  

(c)Spagna: 48 000 ha;  

(d)Portogallo: 360 ha. 

5.Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento: 

(a)Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha; 

(b)Grecia: 3,2 tonnellate/ha;  

(c)Spagna: 3,5 tonnellate/ha;  

(d)Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.  

6.L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: 

(a)Bulgaria: 636,13 EUR;

(b)Grecia: 229,37 EUR;  

(c)Spagna: 354,73 EUR;   

(d)Portogallo: 223,32 EUR.  

7.Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone non supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 3 può essere maggiorato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di base nazionale per la superficie ammissibile effettiva, oppure maggiorato del 25 %, a seconda di quale valore sia più basso. 

8.Se la superficie ammissibile supera la superficie di base, l'importo per ettaro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.  

9.Ai fini del presente articolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende un'entità giuridica costituita e fondata da agricoltori che producono cotone e da almeno un'impresa di sgranatura. Tali organizzazioni garantiscono un'azione efficiente e duratura con l'obiettivo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.   

10.Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri definiti al paragrafo 1.  

11.In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone in relazione agli ettari ammissibili nei limiti della superficie di base nazionale fissata al paragrafo 4 è maggiorato di 2 EUR. A tal fine gli Stati membri possono stabilire prescrizioni specifiche per i membri di dette organizzazioni interprofessionali. 

CAPO II
Obblighi internazionali

Articolo 40
Sostegno interno dell'OMC

1.Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 4, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. 

2.Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), d), g), o) e p), soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano NRP. 

Articolo 41
Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi

1.Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione.

2.Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.

3.Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 [procedura di comitato].

4.La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5.Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6.Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP.

La Commissione fissa o rivede i coefficienti di riduzione di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione.

7.Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

CAPO III
Sostegno alle isole minori del Mar Egeo 

Articolo 42 
Ambito di applicazione e prescrizioni comuni

1.Il presente capo stabilisce tipi di intervento specifici nel settore agricolo intesi a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo.  

2.Ai fini del presente regolamento, per "isole minori del Mar Egeo" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia. 

3.Oltre a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), gli interventi di cui al paragrafo 1 contribuiscono agli obiettivi seguenti: 

(a)garantire alle isole minori del Mar Egeo l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro ultraperifericità o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo; 

(b)rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole nelle isole minori del Mar Egeo, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché mantenere e rafforzare la loro competitività.  

4.La Grecia può attuare nelle isole minori del Mar Egeo gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, a eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera o) [regioni ultraperiferiche], di tale articolo [tipi di intervento]. 

5.La gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla PAC] si applica ai beneficiari che ricevono un sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo 44 [sostegno ai prodotti agricoli locali].  

6.Tuttavia il beneficiario del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 44 [sostegno ai prodotti agricoli locali] che riceve un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR è esentato dal rispetto dei requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] …/…. 

Articolo 43 
Regime specifico di approvvigionamento

1.È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle isole minori del Mar Egeo per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.  

2.La Grecia stabilisce nel suo piano, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto agricolo, tra i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, per quantificare i fabbisogni annui di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.  

3.Il volume massimo dei prodotti agricoli di cui al primo comma comprende anche i volumi dei prodotti di cui necessitano le industrie di condizionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti di cui al primo comma è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti determinati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente periodo di programmazione.  

4.È concesso un sostegno per approvvigionare le isole minori del Mar Egeo di prodotti dell'Unione al fine di soddisfare, in termini di prezzo e di qualità, i fabbisogni di approvvigionamento specifici stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti di tali prodotti provenienti dall'Unione. 

5.Non è concesso alcun sostegno per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore del Mar Egeo. 

6.Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

7.La Grecia applica il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché della prescrizione di cui al paragrafo 5.  

Articolo 44 
Sostegno ai prodotti agricoli locali

1.La Grecia concede un sostegno per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori del Mar Egeo.  

2.La Grecia progetta gli interventi in modo da garantire la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale nelle isole minori del Mar Egeo. 

3.La Grecia prevede un'equa distribuzione dei pagamenti. La Grecia può limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti. 

4.La Grecia può concedere un sostegno per la commercializzazione di prodotti al di fuori della regione di produzione. Tale sostegno non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, consegnata in una zona di destinazione in un determinato anno civile.  

5.In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola. 

Articolo 45 
Controlli e sanzioni

1.Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi, fisici e sul posto.

2.I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti agricoli sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione di prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle licenze e dei certificati.

3.Nel caso di misure di sostegno alla produzione locale, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi e sul posto.

4.I controlli amministrativi sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con, tra l'altro, i dati relativi alla gestione e al controllo integrati.

5.I richiedenti di aiuto a titolo del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno alla produzione locale sono selezionati per essere sottoposti a controlli sul posto dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e della rappresentatività delle domande di aiuto presentate; le autorità competenti effettuano controlli sul posto a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % di tali domande. Il campione rappresenta inoltre almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

In tutti i casi appropriati, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 70.

Ciascun controllo sul posto costituisce l'oggetto di un rapporto di ispezione che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate.

TITOLO VI
REGIONI ULTRAPERIFERICHE

Articolo 46
Regioni ultraperiferiche

1.Gli Stati membri interessati elaborano, nell'ambito del rispettivo piano, misure volte ad affrontare i vincoli permanenti e strutturali che recano grave danno allo sviluppo delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come riconosciuto all'articolo 349 TFUE. Le misure possono essere attuate in un capitolo dedicato. Le misure perseguono gli obiettivi seguenti:

(a)rispondere alle loro esigenze e sfide specifiche, quali la sicurezza alimentare, gli alloggi, i trasporti sostenibili, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, l'energia, l'occupazione e la mobilità professionale, in particolare per i giovani, la decarbonizzazione, la circolarità, l'istruzione e le competenze, l'inclusione sociale, la migrazione, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, l'economia blu, l'accesso all'assistenza sanitaria, l'energia, i trasporti sostenibili e la connettività digitale e lo sviluppo economico, compresa un'economia blu sostenibile e diversificata;

(b)garantire l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità e/o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;

(c)rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole, la pesca, l'acquacoltura, tra cui anche la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, come pure la diversificazione della produzione di alimenti, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché a mantenere e rafforzare la loro competitività.

2.Inoltre i capitoli comprendono anche altri interventi [sostenuti dalle risorse di cui all'articolo 10 – bilancio], compresa la compensazione, riguardanti:

(a)il regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 47;

(b)un sostegno specifico alla produzione e alla trasformazione agricole locali di cui all'articolo 48;

(c)la promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche;

(d) un sostegno specifico per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione a livello locale nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 48;

(e) un sostegno specifico allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in particolare per rafforzare i trasporti decarbonizzati, l'energia pulita e la connettività digitale al fine di compensare i costi aggiuntivi connessi alla loro perifericità e garantire condizioni di parità con l'Europa continentale, promuovendo la loro sicurezza e resilienza;

(f)un sostegno specifico per migliorare l'accesso all'occupazione e la mobilità professionale, l'istruzione, le competenze e l'inclusione sociale al fine di compensare i costi aggiuntivi connessi alla loro perifericità e garantire condizioni di parità con l'Europa continentale, promuovendo la loro sicurezza e resilienza;

(g)il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura, la compensazione dei costi aggiuntivi per i settori della pesca e dell'acquacoltura, compresa la metodologia per il relativo calcolo e qualsiasi altro investimento nell'economia blu sostenibile necessario per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

Articolo 47
Regime specifico di approvvigionamento

1.Può essere istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.  

2.Lo Stato membro interessato stabilisce, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto elencato nell'allegato I TFUE, per quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica.

Il volume massimo di prodotti comprende anche i volumi dei prodotti di cui necessitano le industrie di condizionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti determinati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente periodo di programmazione.

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale può essere oggetto di un bilancio previsionale di approvvigionamento distinto. 

3.Non si applica alcun dazio doganale alle importazioni dirette, da paesi terzi verso le regioni ultraperiferiche, di prodotti interessati del regime specifico di approvvigionamento che rientrano nel volume massimo stabilito nei piani NRP a norma del paragrafo 2.

Ai fini del presente articolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione si considerano importati direttamente da paesi terzi. 

4.È concesso un sostegno per approvvigionare le regioni ultraperiferiche di prodotti dell'Unione al fine di soddisfare, in termini di prezzo e di qualità, i fabbisogni di approvvigionamento specifici stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti di tali prodotti provenienti dall'Unione. 

Non è concesso alcun sostegno per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica. 

5.Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. I prodotti provenienti da paesi terzi presentano un livello di garanzie equivalente a quelli fabbricati nel rispetto delle norme veterinarie e fitosanitarie dell'Unione.

6.Gli Stati membri applicano il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché delle prescrizioni di cui al paragrafo 6.

7.Gli Stati membri effettuano verifiche mediante controlli amministrativi, fisici e sul posto. I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione di prodotti riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle licenze e dei certificati.

Articolo 48
Sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura

1.Ciascuno Stato membro interessato determina, in linea con i criteri stabiliti conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, per ciascuna regione ultraperiferica, l'elenco dei prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e il quantitativo di tali prodotti ammissibili alla compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori.

2.L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi di seguito indicati: 

(a)una descrizione degli interventi previsti;

(b)un elenco degli aiuti che costituiscono interventi di sostegno al reddito conformemente all'articolo 35, paragrafo 1; 

(c)l'importo dell'aiuto stabilito per ciascun intervento e l'importo provvisorio per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più obiettivi del programma. 

3.Gli interventi possono consistere in un sostegno alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione e al trasporto di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura primari e trasformati nelle regioni ultraperiferiche.

Nel definire gli elenchi e i quantitativi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche e la necessità di garantire che la compensazione sia compatibile e coerente con le norme della politica agricola comune e della politica comune della pesca.  

4.Gli Stati membri prevedono un'equa distribuzione dei pagamenti. Gli Stati membri possono limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti.

5.Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

(a)catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (37);

(b)catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni ultraperiferiche;

(c)importati da paesi terzi.

6.Il paragrafo 5, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica in questione supera la quantità di materia prima fornita.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente agli articoli 86 e 87, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dalle caratteristiche specifiche delle regioni in questione.

TITOLO VII
GOVERNANCE DEL PIANO

CAPO 1
Autorità responsabili del piano e loro funzioni

Articolo 49
Autorità responsabili del piano

1.Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ciascuno Stato membro individua una o più autorità di gestione, uno o più organismi pagatori e una o più autorità di audit per il piano. Le autorità individuate soddisfano i pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV del presente regolamento. Tutte le autorità individuate ai fini del presente articolo hanno la possibilità di interloquire con la Commissione.

2.Se uno Stato membro affida l'attuazione del piano ad autorità incaricate di attuare la politica di coesione, la PAC o il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura nel periodo di programmazione 2021-2027 e, sulla base di tutti i risultati degli audit disponibili, la Commissione non ha messo in dubbio l'efficace funzionamento di tali autorità, si ritiene che le autorità in questione soddisfino i requisiti fondamentali.  

3.Qualora individui più di un'autorità di gestione, uno Stato membro istituisce un'autorità di coordinamento. Un'autorità di gestione può essere incaricata di svolgere determinate funzioni dell'autorità di coordinamento. Gli accordi tra l'autorità di coordinamento e l'autorità di gestione sono registrati per iscritto.

4.L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi incaricati di svolgere determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra le autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto. I compiti delegati agli organismi intermedi non sono affidati a loro volta ad altri organismi.

5.L'autorità di audit è un'autorità pubblica, funzionalmente indipendente dalle entità controllate. L'attività di audit può essere svolta da un organismo pubblico o privato, diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di tale autorità.  Qualora individui più di un'autorità di audit, lo Stato membro stabilisce modalità di coordinamento per l'elaborazione del parere annuale di audit e della sintesi degli audit di cui all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit].

6.Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità individuate per il piano e al loro interno. 

7.Gli Stati membri riconoscono gli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo delle misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e delle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettere h) e j), del presente regolamento, attuate in regime di gestione concorrente, e possono affidare le loro funzioni, di cui all'articolo 52 [funzioni dell'organismo pagatore], all'autorità di gestione o a un altro organismo.

8.Le autorità di gestione e di audit possono essere responsabili di uno o più capitoli del piano e sono dotate di risorse adeguate per svolgere i loro compiti. 

9.Nello svolgimento delle loro funzioni, le autorità responsabili del piano possono avvalersi di un sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile unico, che include uno strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

10.Una volta all'anno la Commissione e ciascuno Stato membro organizzano riunioni annuali di riesame per esaminare la performance del piano o dei suoi capitoli. Le autorità competenti e l'autorità di coordinamento partecipano alle riunioni di riesame. I risultati della riunione di riesame sono registrati per iscritto. Lo Stato membro dà seguito alle questioni sollevate durante la riunione di riesame che incidono sull'attuazione del piano o di uno o più capitoli e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

Articolo 50
Funzioni dell'autorità di coordinamento

L'autorità di coordinamento è incaricata di: 

(a)monitorare l'attuazione del piano garantendo nel contempo sane pratiche di governance e il mantenimento di un'adeguata capacità amministrativa da parte delle autorità responsabili del piano; 

(b)assicurare la coerenza nell'attuazione dei vari capitoli del piano; 

(c)presentare alla Commissione le domande di pagamento per il piano conformemente all'articolo 65; 

(d)fornire previsioni relative all'importo delle domande di pagamento da presentare per l'anno civile in corso e per quello successivo entro il 31 gennaio e il 30 luglio, conformemente al modello di cui all'allegato X [sulle previsioni di pagamento]; 

(e)presentare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità], conformemente al modello di cui all'allegato XII [dichiarazione di gestione], firmata dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore;   

(f)coordinare e presentare alla Commissione tutti i documenti richiesti nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 59 [pacchetto annuale]; 

(g)assicurare i flussi finanziari alle autorità di gestione, garantendo che, con ciascun pagamento effettuato dalla Commissione, tali autorità ricevano gli importi loro dovuti in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nei rispettivi capitoli e tenuto conto di potenziali rettifiche finanziarie risultanti dall'attuazione dei rispettivi capitoli, e che ricevano entro la fine del periodo un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione;

(h)garantire un quadro per rafforzare la capacità amministrativa delle autorità, dei portatori di interessi, dei partner e dei beneficiari a livello nazionale e locale, nonché promuovere l'apprendimento strategico e la sperimentazione di politiche;

(i)sostenere il lavoro di un comitato di coordinamento fornendo le informazioni necessarie e garantendo che venga dato seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di monitoraggio di tale comitato; 

(j)comunicare ai cittadini dell'Unione il ruolo, gli obiettivi e i risultati del piano NRP conformemente all'articolo 18 del regolamento [regolamento sulla performance] attraverso un portale web unico che fornisce l'accesso a tutti i capitoli del piano NRP a norma dell'articolo 64, paragrafo 1.   

Articolo 51
Funzioni dell'autorità di gestione

1.L'autorità di gestione è responsabile della gestione del piano, o di una sua parte, al fine di conseguirne gli obiettivi. Essa svolge le funzioni seguenti: 

(a)selezionare le operazioni nell'intento di massimizzare il contributo del piano al conseguimento degli obiettivi del Fondo, definiti al livello dei suoi capitoli e delle relative misure mediante la fissazione e l'applicazione di procedure e criteri non discriminatori e trasparenti;

(b)eseguire verifiche di gestione per garantire il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi stabiliti nel piano e l'utilizzo efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile; ai fini dell'elaborazione della dichiarazione di gestione, l'autorità di gestione non è tenuta a verificare i costi sottostanti delle operazioni; 

(c)applicare misure e procedure efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e la duplicazione di finanziamenti, e garantire la conformità delle operazioni sottostanti al diritto applicabile, conformemente ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali]; 

(d)sostenere il lavoro del comitato di monitoraggio fornendo tempestivamente le informazioni necessarie e garantendo che venga dato seguito alle decisioni e alle raccomandazioni di tale comitato; 

(e)se del caso, supervisionare gli organismi intermedi, garantendo nel contempo sane pratiche di governance e il mantenimento di un'adeguata capacità amministrativa; 

(f)rafforzare la capacità amministrativa degli organismi intermedi (se del caso) e dei beneficiari, nonché promuovere l'apprendimento strategico e la sperimentazione di politiche;

(g)garantire che ciascun beneficiario riceva integralmente l'importo dovuto in relazione all'attuazione di una misura ed entro [80] giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; per gli interventi di cui all'articolo 35, lettere da a) a g), o), p) ed r) [tipi di interventi], assicurarsi che il pagamento ai beneficiari avvenga entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento. Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto; 

(h)registrare e conservare in formato elettronico i dati necessari a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit conformemente all'articolo 58 [responsabilità dello SM] e all'allegato IV [requisiti fondamentali] e garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti; 

(i)garantire che ciascun beneficiario riceva un documento che specifica le condizioni per il sostegno, il piano di finanziamento, i termini di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare le condizioni di pagamento;

(j)assicurarsi che i beneficiari rispettino l'obbligo di garantire la visibilità del sostegno dell'Unione, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) XX [regolamento sulla performance];

(k)firmare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità], conformemente al modello di cui all'allegato XII [dichiarazione di gestione];

(l)presentare informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal piano, come disposto dall'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] e dall'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure].

2.Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono formulate per iscritto, sono basate sul rischio e proporzionate ai rischi individuati ex ante. 

3.Le verifiche di gestione comprendono le verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Tali verifiche sono effettuate prima della presentazione del pacchetto annuale di affidabilità conformemente all'articolo 59. 

Articolo 52
Funzioni dell'organismo pagatore 

1.L'organismo pagatore dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conforme alle norme di controllo interno internazionalmente riconosciute e che offre sufficienti garanzie di legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

2.Ciascuno Stato membro, tenuto conto delle proprie disposizioni istituzionali, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti a un unico organismo pagatore a livello nazionale o, se del caso, a uno per regione.

3.In relazione alle misure di cui all'articolo 35 [tipo di interventi della PAC], l'organismo pagatore svolge i compiti dell'autorità di gestione di cui all'articolo 51, paragrafo 1 [autorità di gestione], lettere b), c), f), g), h), i), j) e k), e ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

L'organismo pagatore può delegare lo svolgimento dei suoi compiti, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti.

4.L'organismo pagatore fornisce all'autorità di coordinamento le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 50, lettere c), e) ed f), del regolamento [PAC].

Il responsabile dell'organismo pagatore redige e fornisce all'autorità di coordinamento la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento [presentazione del pacchetto annuale di affidabilità].

5.Ciascuno Stato membro monitora costantemente la conformità dell'organismo pagatore ai requisiti di cui al paragrafo 1 ed è responsabile del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento.

Qualora stabilisca che un organismo pagatore riconosciuto non rispetta più uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1 in modo tale da incidere sullo svolgimento dei suoi compiti, senza indugio lo Stato membro ne sottopone a verifica il riconoscimento. Esso elabora un piano comprendente le azioni e i termini per porre rimedio alle carenze riscontrate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema. Tale periodo non supera 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, concedere una proroga di tale periodo.

Articolo 53
Funzioni dell'autorità di audit

1.L'autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit sul conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nonché degli audit di sistema, al fine di fornire alla Commissione garanzie circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, compresa la capacità di questi ultimi di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione. Gli audit forniscono garanzie sull'uso efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile.

2.L'autorità di audit elabora: 

(a)un parere annuale di audit ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, conformemente al modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento, che stabilisce se:

(I)i dati inseriti nelle domande di pagamento presentate per il periodo di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto di affidabilità], sono completi, esatti e affidabili;

(II)i sistemi di gestione e di controllo funzionano correttamente e garantiscono la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

(III)l'utilizzo dei fondi è conforme al diritto applicabile;

(IV)l'attività di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione;

(b)una sintesi degli audit effettuati di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), [pacchetto di affidabilità], comprendente un'analisi della natura e della portata delle debolezze individuate e qualsiasi azione correttiva intrapresa o pianificata.

Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme di audit riconosciute a livello internazionale. 

3.L'autorità di audit elabora una strategia di audit basata su una valutazione del rischio, tenuto conto della descrizione del sistema di gestione e di controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera m), riguardante gli audit di sistema e gli audit relativi ai traguardi qualitativi e ai traguardi quantitativi nonché l'uso efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile. Tutte le nuove autorità di gestione individuate sono soggette a un audit di sistema antecedente la presentazione della prima domanda di pagamento. 

4.L'autorità di audit non è tenuta a verificare i costi sottostanti delle operazioni ai fini della sua attività di audit.

CAPO II
Modalità di monitoraggio

Articolo 54
Comitato di monitoraggio e comitato di coordinamento

1.Ciascuno Stato membro istituisce uno o più comitati di monitoraggio per i capitoli del piano NRP, se del caso in funzione del capitolo in questione. Rientrano nel monitoraggio tutti i capitoli del piano. Lo stesso comitato di monitoraggio gestisce più di un capitolo.  

2.Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro istituisce anche un comitato di coordinamento, il quale dispone di una visione d'insieme e garantisce il monitoraggio dell'attuazione del piano, previa consultazione delle autorità competenti per la gestione di ciascuno dei capitoli del piano NRP, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del piano NRP. Il comitato di coordinamento approva tutti gli elementi elencati all'articolo 56 [funzioni del comitato di monitoraggio], paragrafo 1. 

3.Le norme di cui agli articoli 55 e 56 si applicano al comitato di coordinamento e al comitato di monitoraggio.  

4.Ciascun comitato di monitoraggio e il comitato di coordinamento adottano il proprio regolamento interno, comprese le disposizioni relative alla prevenzione di eventuali conflitti di interessi e all'applicazione del principio di trasparenza.  

5.Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina l'attuazione del capitolo o dei capitoli del piano NRP di sua competenza, comprese tutte le questioni che incidono sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del piano.  

6.Il regolamento interno del comitato di monitoraggio nonché le informazioni e i dati condivisi con il comitato di monitoraggio sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 64. 

Articolo 55
Composizione del comitato di monitoraggio

1.Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di una procedura pubblica e sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, la composizione e le dimensioni del comitato di monitoraggio, garantendo una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi degli Stati membri nonché dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 [partenariato]. Il numero di tali partner è uguale o superiore a quello dei membri appartenenti alle autorità o agli organismi intermedi.  

La composizione del comitato di monitoraggio tiene conto del capitolo o dei capitoli del piano di cui è responsabile il comitato di monitoraggio. La composizione e le dimensioni del comitato di monitoraggio consentono allo stesso di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente ed efficace.  

Ciascun membro del comitato di monitoraggio dispone di un voto.  

Lo Stato membro pubblica e aggiorna annualmente l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio sul sito web di cui all'articolo 64.  

2.Ai lavori del comitato di monitoraggio partecipano rappresentanti della Commissione con funzione consultiva.  

Articolo 56
Funzioni del comitato di monitoraggio

1.Il comitato di monitoraggio esamina:  

(a)i progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nel capitolo del piano;  

(b)eventuali questioni che incidono sulla performance del capitolo e le misure adottate per affrontarle; 

(c)il soddisfacimento delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta di cui agli articoli 8 e 9 [condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta] e la loro applicazione durante tutto il periodo di programmazione;

(d)i progressi conseguiti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;  

(e)l'attuazione di azioni di informazione, comunicazione e visibilità per quanto riguarda le riforme e gli investimenti e altri interventi inclusi nel capitolo;  

(f)i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa per le istituzioni pubbliche, i partner e i beneficiari, se del caso; 

(g)l'efficace funzionamento del partenariato per quanto riguarda il capitolo o i capitoli del piano di sua competenza.  

2.Il comitato di monitoraggio approva, per il capitolo o i capitoli di sua competenza:  

(a)qualsiasi proposta di modifica del capitolo o dei capitoli del piano NRP di sua competenza, a eccezione delle modifiche a norma dell'articolo 34 [azioni dell'Unione, strumento dell'UE];

(b)la metodologia, i criteri e le procedure per la selezione delle operazioni, comprese eventuali modifiche. I criteri applicati e le procedure utilizzate sono conformi a principi di non discriminazione, inclusività e trasparenza, garantiscono l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tengono conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

(c)la tabella di marcia per la valutazione e le relative modifiche;

(d)la strategia di comunicazione;

(e)le strategie di sviluppo territoriale.  

3.Il comitato di coordinamento esamina e approva gli stessi elementi indicati nel paragrafo precedente, ma a livello del piano.  In caso di pareri divergenti, prevale il parere del comitato di monitoraggio competente per il capitolo in questione.

4.In caso di ritardi o difficoltà nell'attuazione dei vari capitoli del piano, il comitato di coordinamento può formulare raccomandazioni alle autorità che gestiscono i capitoli del piano riguardo al miglioramento dell'efficacia di tali capitoli nel conseguimento dei loro obiettivi, comprese eventuali azioni correttive che le autorità sono tenute ad adottare.

Articolo 57
Rete europea e nazionale della PAC

1.Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale della PAC") ai fini delle attività in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione nonché altri operatori nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.

2.La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

3.Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:

(a)coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;

(b)sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;

(c)migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;

(d)promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;

(e)potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f)diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g)concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a)raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b)sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c)facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la creazione di reti, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d)sostengono la messa in rete di progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a norma dell'articolo 77 [LEADER], i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e promuovono collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5.La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

TITOLO X
NORME DI GESTIONE E REGOLE FINANZIARIE

CAPO I
Norme generali di gestione

Articolo 58
Responsabilità degli Stati membri

1.Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Essi garantiscono in particolare la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione di irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi.  

2.Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri:  

(a)istituiscono sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti per i loro piani conformemente ai requisiti fondamentali di cui all'allegato IV e ne garantiscono il corretto funzionamento conformemente al principio della sana gestione finanziaria; 

(b)garantiscono e verificano periodicamente che il sostegno fornito sia utilizzato correttamente per conseguire i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi stabiliti o le realizzazioni stabilite e intraprendono tutte le opportune azioni atte a garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile; 

(c)adottano misure adeguate per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi, anche ricorrendo a strumenti di estrazione di dati;

(d)applicano misure correttive in caso di mancato rispetto del diritto applicabile; 

(e)garantiscono la prevenzione della duplicazione di finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione e adottano misure immediate per correggere qualsiasi situazione di duplicazione di finanziamenti annullando i fondi più recenti destinati all'operazione in questione; 

(f)garantiscono il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

(g)garantiscono la segnalazione di tutti i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi i conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione; la Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni e le comunica al Parlamento europeo;

(h)garantiscono che la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO:  

(I)possano esercitare le rispettive competenze come previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, anche imponendo espressamente ai destinatari dei fondi dell'Unione di fornire o garantire i diritti necessari e l'accesso;

(II)ottengano l'accesso ai dati di cui all'articolo 63 [sulla raccolta e pubblicazione dei dati] nell'esercizio delle rispettive competenze;   

(i)dispongono di sistemi e procedure atti a garantire che tutti i documenti giustificativi necessari per la pista di controllo riguardanti una misura sostenuta dal Fondo siano conservati al livello opportuno per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento della Commissione allo Stato membro;  qualora sia stata avviata una procedura di ricorso, sia stato presentato un ricorso o sia stato avviato un procedimento giudiziario, i documenti giustificativi sono conservati fino alla conclusione di tali procedure o di eventuali procedure di recupero successive;

(j)adottano disposizioni per garantire l'esame efficace delle denunce relative all'utilizzo del Fondo, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione del piano NRP e informano la Commissione dei risultati di tali esami; 

(k)garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari dei finanziamenti e le autorità del piano NRP, nonché con la Commissione, siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati che includano, tra l'altro, l'uso di moduli e calcoli automatici e interattivi, garantiscano la tenuta di registri e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire sia le verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari sia gli audit e permettano la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri;

(l)garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'allegato XVI [SFC2028: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione]. Gli Stati membri non sono tenuti a verificare i costi sottostanti delle operazioni e delle misure al momento di valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi.

3.Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri informano la Commissione in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani, quantificando il conseguimento di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo, e ai progressi compiuti negli interventi fondati sulle realizzazioni sostenuti dai piani. Tali informazioni sono fornite conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Se nei sistemi per l'elaborazione di relazioni sui progressi compiuti non è disponibile alcuna quantificazione dei progressi dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro fornisce una stima dei progressi compiuti, conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Le informazioni messe a disposizione riguardano i progressi compiuti fino alla fine dell'anno N e sono presentate nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a).

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 [atti delegati] che integrano il paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, con norme sui criteri per determinare i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte da segnalare e sui dati da fornire in tale contesto.

Articolo 59
Presentazione del pacchetto annuale di affidabilità

1.Ai fini dell'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno successivo al 2028, i documenti seguenti ("pacchetto annuale di affidabilità"):  

(a)relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal piano di cui all'articolo 58, paragrafo 4 [responsabilità degli Stati membri], conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure], facendo riferimento alle domande di pagamento presentate nel precedente esercizio finanziario;

(b)la sintesi degli audit di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera b) [funzioni dell'autorità di audit];

(c)una dichiarazione di gestione, conformemente al modello di cui all'allegato XII, in cui si indica che:

(I)le informazioni presentate con la domanda/le domande di pagamento sono complete, esatte e affidabili;

(II)i fondi sono stati utilizzati correttamente;

(III)i sistemi di gestione e di controllo istituiti funzionano correttamente e forniscono la garanzia necessaria del fatto che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le leggi applicabili, anche in materia di prevenzione, individuazione, segnalazione e rettifica di conflitti di interessi, corruzione, duplicazione di finanziamenti, frodi e altre irregolarità, e in linea con il principio della sana gestione finanziaria;

(IV)le informazioni di cui alla lettera a) forniscono un quadro veritiero e corretto dei progressi compiuti nell'attuazione;

(d)il parere di audit annuale di cui all'articolo 53, paragrafo 2 [funzioni dell'autorità di audit], conformemente al modello di cui all'allegato XII. 

2.La Commissione tiene conto delle informazioni fornite nel pacchetto annuale di affidabilità per decidere se sia necessario adottare una o più delle misure di cui agli articoli 66, 67 e 68 [interruzioni] [sospensione dei pagamenti] [rettifiche finanziarie].

3.Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro conferma che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale. 

Articolo 60
Responsabilità della Commissione

1.La Commissione ottiene la ragionevole garanzia del fatto che gli Stati membri hanno predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e che tali sistemi funzionano in maniera efficace ed efficiente durante l'attuazione dei piani.  

2.Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati su una valutazione del rischio e sul principio di proporzionalità.  

3.La Commissione e l'autorità di audit coordinano le proprie attività di audit. 

4.Ai fini degli audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera h) [responsabilità degli Stati membri], a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi all'attuazione del piano, comprese le operazioni sostenute dal Fondo, o ai sistemi di gestione e di controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto. I funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione possono richiedere informazioni supplementari ed effettuare audit sul posto. 

5.La Commissione effettua audit durante l'attuazione del Fondo e fino a tre anni dopo la data del pagamento finale.  

6.La Commissione non è tenuta a verificare i costi sottostanti delle operazioni ai fini delle proprie attività di audit.

Articolo 61
Approccio di audit unico

1.Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

2.La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo la totalità delle informazioni e dei registri di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera h) (responsabilità degli Stati membri), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e possono richiedere e ottenere ulteriori documenti ed elementi probatori dalle autorità e dai beneficiari del piano interessati se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.  

3.Per i piani per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.  

4.La Commissione e l'autorità di audit possono decidere di non sottoporre ad audit i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi in qualsiasi anno qualora essi siano già stati oggetto di un audit da parte della Corte dei conti europea.

5.In deroga al paragrafo 3, qualsiasi traguardo qualitativo e traguardo quantitativo può essere soggetto a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.  

6.Il paragrafo 2 non si applica se:  

(a)esiste uno specifico rischio o sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi o di un'altra grave inadempienza alle responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri];  

(b)è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere la garanzia del suo funzionamento efficace a seguito dell'esercizio di valutazione del rischio svolto dalla Commissione;  

(c)vi sono prove del fatto che il funzionamento dell'autorità di audit non è conforme ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit] e all'allegato IV [requisiti fondamentali per i sistemi di controllo e audit].

7.La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all'anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 62
Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca

1.Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e all'articolo XX, paragrafo XX, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PCP].

Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 70 [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto su una domanda di aiuto o su una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2.Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili, della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al primo paragrafo.

3.L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4.Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento XX [PAC, gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

(a)l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 4, punto 21, lettera a) [definizione quadro di attività agricola];

(b)l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 4, punto 15 [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5.Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p), se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], o nell'esclusione da tale importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del regolamento XX [PAC] per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

(a)l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

(b)l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

6.In caso di inadempienza all'articolo XX del regolamento (UE) XX [politica comune della pesca], il sostegno versato al beneficiario è recuperato e una domanda di sostegno presentata dal beneficiario è inammissibile per un determinato periodo di tempo stabilito a norma del paragrafo 8 del presente articolo se è stato accertato, mediante decisione definitiva dell'autorità competente interessata, che il beneficiario ha commesso una frode.

7.Qualora un caso elencato all'articolo XX del regolamento (UE) XX [politica comune della pesca] si verifichi tra il periodo di applicazione e i cinque anni successivi al pagamento finale, il sostegno versato al beneficiario è recuperato. Il recupero è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni o dei reati gravi da parte del beneficiario interessato e all'entità del sostegno all'attività economica di tale beneficiario.

8.Al fine di garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni di cui al paragrafo 5 e dei recuperi e dell'inammissibilità di cui all'articolo XX del regolamento (UE) XX [politica comune della pesca] e ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 che integrano il presente regolamento con

(a)norme dettagliate sull'applicazione e sul calcolo delle sanzioni;

(b)l'individuazione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e del relativo periodo di tempo, nonché le modalità di recupero del sostegno concesso, comprese le soglie che lo attivano.

Articolo 63
Raccolta e registrazione dei dati

1.Ai fini dell'audit e dei controlli, della trasparenza e del monitoraggio e della valutazione della performance, gli Stati membri raccolgono, registrano e conservano in formato elettronico le informazioni di cui alle lettere da a) a g), garantendo nel contempo la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti e consentendo lo scambio automatizzato di dati con il sistema elettronico individuato dalla Commissione:

(a)per quanto riguarda il beneficiario:

(I)informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, oppure un'entità dotata o meno di personalità giuridica, oppure una persona fisica o un gruppo di persone fisiche;

(II)la denominazione legale completa, l'indirizzo e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale dell'entità, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;

(III)se si tratta di persona fisica, il nome, il cognome, la data di nascita, la località e il numero di identificazione nazionale;

(IV)informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del beneficiario, quali definiti all'articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , vale a dire nome/nomi e cognome/cognomi, data/date di nascita e numero/numeri di identificazione IVA o codice/codici di identificazione fiscale, se disponibile/disponibili, o un altro identificativo unico a livello nazionale;

(V)l'importo del contributo dell'Unione impegnato nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno;

(VI) l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano con il numero progressivo della misura e l'identificativo dell'operazione;

(VII)in relazione agli strumenti finanziari, informazioni che precisano se il beneficiario è l'organismo che attua un fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua un fondo specifico o, se l'autorità di gestione attua lo strumento finanziario direttamente, informazioni sull'autorità di gestione;

(VIII)in relazione agli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1:

·il genere, informazioni che precisano se il beneficiario è un agricoltore, un silvicoltore, un giovane agricoltore, un'impresa di nuova costituzione; per gli interventi settoriali, il tipo di organizzazione di produttori;

·la geolocalizzazione dell'azienda, informazioni che precisano se essa è situata in una zona soggetta a vincoli naturali o specifici di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 202/XXXX [regolamento sulla PAC] [pagamento per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici], in una zona vulnerabile a causa dei nitrati 24 , in una zona Natura 2000 di cui all'articolo 9 di tale regolamento [sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori];

·l'orientamento tecnico-economico 25 , informazioni che precisano se nell'azienda si pratica l'agricoltura biologica 26 , il numero totale di ettari di seminativo, di prato permanente, di colture permanenti, su cui non viene svolta alcuna attività agricola, ma che sono ammissibili, il numero totale di ettari soggetti a gestione responsabile delle aziende agricole, di cui pratiche protette;

(b)per quanto riguarda il destinatario e il destinatario finale:

(I)informazioni che precisano se il destinatario o il destinatario finale è una persona fisica o giuridica e, in caso di una persona giuridica, informazioni che precisano se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato;

(II)in caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale del destinatario o del destinatario finale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale, e, in caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario, la data di nascita e il codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico;

(III)per gli strumenti finanziari relativi agli interventi a sostegno della politica agricola comune attuati in regime di gestione concorrente, il genere, informazioni che precisano se il destinatario finale è un agricoltore, un silvicoltore, un giovane agricoltore, un'impresa di nuova costituzione, e il numero di contratti firmati tra il destinatario finale e la banca;

(IV)la località del destinatario o del destinatario finale, vale a dire l'indirizzo del destinatario se il destinatario o il destinatario finale è una persona giuridica; la regione a livello NUTS 2, se il destinatario o il destinatario finale è una persona fisica ed è domiciliato nell'Unione, o il paese, se il destinatario o il destinatario finale è una persona fisica e non è domiciliato nell'Unione;

(V)informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del destinatario o del destinatario finale, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/nomi e cognome/cognomi, data/date di nascita e numero/numeri di identificazione IVA o codice/codici di identificazione fiscale, se disponibile/disponibili, o un altro identificativo unico a livello nazionale;

(VI)l'importo del contributo dell'Unione impegnato, l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano e l'identificativo dell'operazione;

(c)per quanto riguarda il contraente:

(I)il nome e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale;

(II)informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del contraente, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/nomi e cognome/cognomi, data/date di nascita e numero/numeri di identificazione IVA o codice/codici di identificazione fiscale, se disponibile/disponibili, o un altro identificativo unico a livello nazionale;

(III)informazioni su tutti i contratti, vale a dire il nome, la data, il riferimento, l'importo del contratto e qualsiasi identificativo o numero di identificazione pertinente;

(IV)l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano con il numero progressivo della misura e l'identificativo dell'operazione;

(d)per quanto riguarda il subappaltatore:

(I)il nome, il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale;

(II)informazioni sul subappalto, vale a dire il nome, la data, il riferimento, l'importo del contratto e qualsiasi identificativo o numero di identificazione pertinente;

(III)l'indicazione della misura e dell'operazione associate nell'ambito del piano con il numero progressivo della misura e l'identificativo dell'operazione;

(e)per quanto riguarda l'operazione:

(I)il nome e l'identificativo unico e la geolocalizzazione dell'operazione o, per le operazioni mobili, le operazioni attuate nel cloud o le operazioni che riguardano diverse località, la località del beneficiario;

(II)una breve descrizione e gli obiettivi dell'operazione, ad eccezione degli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p);

(III)l'identificativo unico dell'invito/degli inviti a presentare proposte e bandi di gara nell'ambito del quale/dei quali è stata selezionata l'operazione e le relative informazioni conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento sulla performance];

(IV)la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data del documento che specifica le condizioni per il sostegno;

(V)l'importo del contributo dell'Unione quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;

(VI)l'importo versato al beneficiario per l'operazione;

(VII)il tasso di cofinanziamento applicabile al capitolo associato del piano e, se del caso, i finanziamenti nazionali aggiuntivi;

(VIII)la data di inizio e la data di fine dell'operazione quali indicate nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;

(IX)la data effettiva in cui l'operazione è stata materialmente completata o pienamente realizzata;

(X)la valuta dell'operazione quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;

(XI)l'identificativo unico del piano nell'ambito del quale l'operazione è sostenuta;

(XII)informazioni che precisano se l'operazione comporta la partecipazione di un paese terzo o si svolge in un paese terzo e, in tal caso, l'identificazione del paese terzo in questione;

(XIII)il numero progressivo della misura, il traguardo qualitativo e il traguardo quantitativo, il settore di intervento e gli indicatori di performance a norma dell'articolo 14 del regolamento [regolamento sulla performance] a cui l'operazione contribuisce e i progressi compiuti nel conseguimento dei risultati e per ciascun indicatore;

(XIV)per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1: la superficie ammissibile, le pratiche agricole interessate, se del caso, informazioni che precisano se tale pratica agricola è di recente applicazione, il settore agricolo, il gruppo di agricoltori o la superficie in questione, il tipo di superficie sovvenzionata, la superficie assicurata o il numero di animali assicurati o il capitale assicurato, la categoria di investimenti, il tipo di formazione;

(XV)informazioni che precisano se lo strumento finanziario è combinato con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 71;

(XVI)informazioni che precisano se l'operazione di strumenti finanziari è realizzata nell'arco dei periodi di programmazione consecutivi seguenti: il periodo di programmazione 2021-2027 e il periodo di programmazione 2028-2034;

(XVII)se lo strumento finanziario è organizzato mediante un fondo di partecipazione, informazioni sull'organismo che attua un fondo specifico nell'ambito del fondo di partecipazione;

(XVIII)in relazione alle operazioni di strumenti finanziari, l'importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi, per prodotto: prestiti; garanzie; azionario o quasi azionario; sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari;

(f)per quanto riguarda lo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL):

(I)il numero di membri per categoria, il numero di membri nel processo decisionale per categoria e genere, l'inclusione dei giovani nel processo decisionale;

(II)il numero di azioni attuate per tipo di beneficiario e per area, il numero di azioni con innovazione; l'importo del contributo dell'Unione impegnato e versato ad azioni per lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie, nonché per la gestione, il monitoraggio e la valutazione della strategia e la relativa animazione;

(III)il sostegno fornito dal GAL per lo sviluppo regionale, l'occupazione e la politica sociale o per lo sviluppo di comunità costiere e dell'acquacoltura;

(g)per quanto riguarda ciascun gruppo operativo PEI-AGRI:

(I)il titolo del progetto; il coordinatore e il/i partner del progetto; il tipo di partner, il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il telefono; le date di inizio e di fine, gli obiettivi e la natura del progetto; le principali aree tematiche affrontate; l'ambito di applicazione territoriale, l'ubicazione geografica; "il riassunto/i riassunti della pratica" con le principali conclusioni del progetto; il contributo del progetto agli obiettivi specifici della PAC; la relazione finale;

(II)se del caso, eventuali fonti di finanziamento aggiuntive rispetto al contributo e al cofinanziamento dell'Unione.

2.Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 due volte all'anno mediante accordi per lo scambio automatico di dati.

3.In relazione ai dati di cui al paragrafo 1 relativi agli interventi della PAC, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno N, le informazioni relative ai pagamenti basati sulla superficie e sugli animali effettuati nell'anno di domanda N-1, agli interventi settoriali attuati nell'anno civile N-1 e, se del caso, a qualsiasi altro intervento.

4.Gli Stati membri istituiscono i loro sistemi per la raccolta di dati in modo interoperabile e pronto per il digitale, sulla base del principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari, i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori non si trovino di fronte, per quanto possibile, alla duplicazione delle richieste di dati, abbiano accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano e possano riutilizzare facilmente tali dati per completare e presentare le domande. Ove possibile, gli Stati membri riutilizzano i registri e le banche dati esistenti.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 [esercizio della delega] per modificare le categorie di dati di cui al paragrafo.

Articolo 64
Trasparenza

1.Entro sei mesi dall'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], lo Stato membro provvede a rendere operativo un sito web in cui siano disponibili informazioni sul sostegno a norma del presente regolamento, riguardanti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del piano.

2.Lo Stato membro provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1 [raccolta e registrazione dei dati] sul sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve la protezione dei dati personali e le eccezioni elencate al paragrafo 5 del presente articolo. Le informazioni sono aggiornate almeno ogni sei mesi.

In deroga al primo comma, per quanto riguarda gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono, entro il 31 maggio dell'anno N+1, alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3 [raccolta e registrazione dei dati], ad eccezione dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), punti iv) e ix), e lettera e), punto xiv), di tale articolo.

Lo Stato membro garantisce inoltre la pubblicazione su tale sito web degli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento sulla performance] in relazione agli inviti a presentare proposte e bandi di gara nell'ambito del Fondo, nonché di un calendario degli inviti a presentare proposte previsti nell'ambito del Fondo, con tali elementi, aggiornato almeno due volte all'anno.

Le informazioni sono redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e/o in inglese, francese o tedesco e rimangono disponibili sul sito web per due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 sono in un formato pronto per il digitale, aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati.

3.Prima della pubblicazione a norma del paragrafo 2, lo Stato membro informa i beneficiari e chiede loro di informare i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori che i dati saranno resi pubblici.

4.La Commissione pubblica i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo sul sito web centralizzato di cui all'articolo 12 [sportello unico] del regolamento [regolamento sulla performance].

Ai fini del primo comma, la Commissione pubblica la quota del contributo dell'Unione negli importi di cui all'articolo 63 [raccolta e registrazione dei dati]. Il contributo dell'Unione è stabilito moltiplicando gli importi di cui all'articolo 63 [raccolta e registrazione dei dati] al tasso di cofinanziamento applicabile al capitolo associato del piano. Gli importi in valute diverse dall'euro sono convertiti in euro applicando il tasso di cambio contabile mensile di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5.Le informazioni non sono pubblicate se il diritto dell'Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico o relative a indagini penali, oppure se le informazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 3, lettere da a) a d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Le informazioni relative al nome e al cognome degli agricoltori non sono pubblicate se l'importo da essi ricevuto in un anno è pari o inferiore a 2 500 EUR.

CAPO II
Norme in materia di pagamenti

Articolo 65
Presentazione e valutazione delle domande di pagamento

1.I pagamenti sono erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.  

2.Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento conformemente al modello di cui all'allegato XI [modello di domanda di pagamento]. Gli importi inclusi in una domanda di pagamento corrispondono agli importi giustificati dal conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi o delle corrispondenti realizzazioni per altri interventi, conformemente alla decisione che approva il piano e sulla base delle prove raccolte e verificate dallo Stato membro.

3.Nel valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro valuta ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo nella sua interezza, tenendo conto della sua formulazione, della sua finalità e del suo contesto, a norma dell'allegato VIII [orientamenti per la valutazione del conseguimento soddisfacente dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nell'ambito del Fondo].

4.Gli Stati membri presentano le domande di pagamento alla Commissione secondo il modello di cui all'allegato XI fino a sei volte all'anno entro il 31 ottobre.   

5.Qualora il più recente pacchetto di affidabilità dovuto non sia ancora stato presentato in conformità dell'articolo 59 [pacchetto annuale di affidabilità], le domande di pagamento non sono ammissibili fino al momento della presentazione del pacchetto.  

6.Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento. Gli importi possono essere erogati in uno o più versamenti. 

7.L'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti effettuati non supera il 95 % del contributo dei fondi al piano. Una volta raggiunto tale massimale, l'autorità di coordinamento continua a trasmettere alla Commissione le domande di pagamento. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro 10 mesi dal ricevimento dei documenti relativi all'ultimo anno di attuazione.

8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 86 per modificare gli allegati VIII e IX [sulla domanda di pagamento e sul conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi]. 

Articolo 66
Termini e interruzione dei termini di pagamento

1.Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione nei confronti degli Stati membri, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.  

2.Tale termine è sospeso dalla data successiva a quella in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde a tali osservazioni o non fornisce tali documenti. 

3.Tenendo conto delle informazioni a sua disposizione e del principio di proporzionalità, la Commissione può interrompere i termini di pagamento per un periodo massimo di sei mesi o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adottare qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:  

(a)tali informazioni indicano una grave inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] da parte di uno Stato membro per la quale non sono state adottate misure correttive;  

(b)la Commissione intende effettuare verifiche, in particolare per determinare se uno o più traguardi qualitativi, traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti o conseguiti;

(c)un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento può essere stato annullato a norma dell'articolo 69 [annullamenti].  

4.La Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dei motivi dell'interruzione e, se del caso, gli chiede di porre rimedio alla situazione.

Articolo 67
Sospensione dei pagamenti

1.La Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adottare qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei casi seguenti: 

(a)lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, lettera a) [interruzione]; 

(b)sussiste una grave inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] per la quale non sono state adottate misure correttive;    

(c)uno o più traguardi qualitativi, traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti, oppure un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento è stato annullato a norma dell'articolo 69 [annullamenti]; 

(d)esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio l'effettiva attuazione delle misure;

(e)il Consiglio ha deciso che uno Stato membro:

(I)non ha intrapreso azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che il Consiglio non abbia adottato una raccomandazione a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso;

(II)non ha adottato misure correttive per correggere i suoi squilibri eccessivi, a meno che il Consiglio non abbia adottato modifiche della sua raccomandazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(III)non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per cause che rientrano nel controllo dello Stato membro in questione;

(f)la Commissione ha concluso che uno Stato membro non è conforme al programma di riassetto e al memorandum di intesa di cui agli articoli 3 e 3 bis del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio.

2.Prima di decidere in merito a una sospensione, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e lo pone in condizioni di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni sulla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti fornite dallo Stato membro prima di decidere in merito alla sospensione. 

3.La Commissione revoca la sospensione dopo che lo Stato membro ha adottato le misure correttive che pongono rimedio agli elementi di cui al paragrafo 1. Tali misure possono comprendere la modifica del piano che introduce condizioni supplementari per il pagamento. 

Articolo 68
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.La Commissione applica rettifiche finanziarie per ridurre proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione e, se del caso, recupera dagli Stati membri qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, qualora accerti che sussiste una delle situazioni seguenti: 

(a)lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2 [sospensione dei pagamenti] e i pagamenti sono stati sospesi per almeno sei mesi;

(b)si è in presenza di frode, corruzione o conflitti di interessi che lede/ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che lo Stato membro non ha individuato, segnalato e corretto;

(c)sussiste una grave inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] per la quale lo Stato membro non ha adottato misure correttive;

(d)sono stati versati importi per un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo non raggiunto o per una realizzazione non conseguita che lo Stato membro non ha individuato né segnalato e per cui non sono state adottate misure correttive entro la fine del piano; qualora uno Stato membro comunichi tali risultanze alla Commissione, si applica la procedura di sospensione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) (sospensione dei pagamenti);

(e)un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento è risultato essere stato annullato dopo l'ultimo pagamento effettuato nell'ambito del piano e non sono state adottate misure correttive entro la fine del piano. 

2.Nel decidere l'importo della rettifica finanziaria, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle carenze elencate al paragrafo 1. L'importo corrisponde, per quanto possibile, all'effettiva perdita finanziaria o all'effettivo rischio per il bilancio dell'Unione. Qualora non possa determinare con ragionevole sforzo il livello effettivo dei pagamenti indebiti e l'importo del danno finanziario subito dall'Unione, la Commissione può determinare l'importo applicando rettifiche estrapolate o forfettarie conformemente all'allegato XIV [determinazione del livello delle rettifiche finanziarie forfettarie].  

In caso di un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo non raggiunto che lo Stato membro non ha individuato né segnalato di cui al paragrafo 2, lettera d), il valore della rettifica applicata dalla Commissione è determinato in proporzione alla parte non raggiunta. 

Laddove un traguardo qualitativo finale o un traguardo quantitativo finale di una determinata misura non sia stato raggiunto, il valore della rettifica applicata dalla Commissione è determinato in proporzione all'attuazione della misura, tenendo conto dei precedenti pagamenti effettuati. 

3.Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e lo pone in condizioni di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni sulla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti fornite dallo Stato membro prima di decidere in merito all'applicazione della rettifica finanziaria. 

4.Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione riduce proporzionalmente il sostegno e recupera qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in tutti i casi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi che non sono stati corretti dallo Stato membro o in tutti i casi di grave inadempienza ai requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali] o agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] che non sono stati corretti dallo Stato membro mediante la presentazione del pacchetto di affidabilità nel periodo contabile finale.  

5.Se a seguito della modifica di un piano è soppressa una misura per la quale sono stati erogati importi per traguardi qualitativi o traguardi quantitativi completati, gli importi precedentemente erogati sono recuperati senza ridurre il contributo finanziario dell'Unione e riprogrammati verso altre misure. 

Articolo 69
Durabilità e annullamenti

1.Lo Stato membro assicura che il conseguimento dei pertinenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi resti garantito per almeno cinque anni dalla data del pagamento da parte della Commissione corrispondente al conseguimento del traguardo qualitativo o traguardo quantitativo.

2.Se la Commissione ritiene che le prescrizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, o se lo Stato membro comunica l'annullamento nel pacchetto di affidabilità, la Commissione segue le procedure di cui agli articoli 66, 67 e 68 [interruzione, sospensione dei pagamenti, rettifica].

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli investimenti nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera c), che non sono investimenti in infrastrutture, a meno che non siano soggetti a un obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o qualora tale obbligo di mantenimento sia stabilito nel piano.

4.Le operazioni a sostegno della delocalizzazione non sono ammissibili.

Articolo 70
Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

1.In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g).

2.Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la [gestione responsabile delle aziende agricole] di cui all'articolo XX del regolamento XX [PAC] e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche].

3.Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

(a)un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;

(b)un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

(c)un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(d)un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(e)un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f)un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli sul posto, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se le condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4.Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile in questione.

5.La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6.Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri istituiscono il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

7.Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC]. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

8.Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 che integrano il presente regolamento con:

(a)norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

(b)norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c).

9.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

(I)la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

(II)le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

(b)le caratteristiche di base e le norme relative ai sistemi seguenti:

(I)AMS;

(II)GSA;

(III)SIPA;

(IV)sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

10.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 3 [procedura di comitato, procedura d'esame].

TITOLO XI
TIPOLOGIA SPECIFICA DI SOSTEGNO

Articolo 71
Strumenti finanziari

11.Gli Stati membri possono includere nei loro piani il sostegno a strumenti finanziari esistenti o di nuova creazione attuati direttamente dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

12.Il ricorso a strumenti finanziari e la loro possibile combinazione con il sostegno sotto forma di sovvenzioni sono giustificati in relazione alle corrispondenti esigenze del mercato e alla loro capacità di mobilitare il capitale privato e ridurne i rischi. I costi stimati di uno strumento finanziario sono stabiliti conformemente al paragrafo 11.

13.Gli Stati membri selezionano gli organismi che attuano gli strumenti finanziari. Se uno strumento finanziario è attuato da un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo di partecipazione seleziona gli organismi che attuano fondi specifici mediante procedure trasparenti.

14.Le commissioni di gestione sono basate sulla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati mediante aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni di gestione è soggetto a un massimale fino al 7 % del contributo finanziario del piano per i prodotti azionari o quasi azionari e fino al 5 % per qualsiasi altro prodotto finanziario.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati mediante aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni di gestione è soggetto a un massimale fino al 15 % del contributo finanziario del piano per i prodotti azionari o quasi azionari e fino al 7 % del contributo finanziario del piano per qualsiasi altro prodotto finanziario.

15.Gli Stati membri possono procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario ai beneficiari seguenti:

(a)il gruppo BEI;

(b)istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

(c)una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituita/costituito come entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale e soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(I)non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;

(II)opera con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei suoi compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;

(III)svolge, come parte o totalità dei suoi compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni oppure settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

(IV)opera senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantisce la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle sue attività;

(V)garantisce che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui al paragrafo 4 non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

(VI)è soggetto/soggetta alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

(d)altri organismi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

16.Gli strumenti finanziari possono essere combinati con il sostegno sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le norme applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario. Per ciascuna tipologia di sostegno sono tenuti registri separati.

17.I traguardi qualitativi finali e i traguardi quantitativi finali delle misure attuate come strumenti finanziari richiedono l'avvenuta erogazione del sostegno ai destinatari finali.

18.Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, l'importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 300 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Lo stesso massimale si applica per l'importo massimo dell'aiuto fornito mediante strumenti finanziari a un determinato progetto di un giovane agricoltore, anche per l'insediamento.

19.Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare il sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

20.Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e i principi della sana gestione finanziaria. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo del sostegno iniziale erogato dai fondi, compresi i pagamenti delle commissioni di gestione sostenute dagli organismi che attuano lo strumento finanziario nell'ambito dello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità. Eventuali interessi e altre plusvalenze non utilizzati conformemente alla frase precedente sono detratti dal sostegno complessivo.

21.I costi stimati di uno strumento finanziario sono stabiliti sulla base del volume previsto dei prodotti finanziari proposti e delle corrispondenti commissioni di gestione. Nei costi stimati degli strumenti finanziari possono essere incluse anche le categorie seguenti:

(a)i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

(b)le risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

(c)i pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati in una singola operazione di strumenti finanziari in conformità del paragrafo 5 del presente articolo;

(d)le commissioni di gestione sostenute dagli organismi che attuano lo strumento finanziario;

(e)le commissioni di istruttoria, o parte di esse, a carico dei destinatari finali non sono incluse nei costi stimati.

22.Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno erogato dal Fondo, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo del Fondo allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o per eventuali commissioni di gestione associate a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, durante un periodo di otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, le risorse restituite siano reimpiegate conformemente agli obiettivi del piano, nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari o di altre forme di sostegno.

Articolo 72
Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.L'autorità di gestione effettua le verifiche di gestione sul posto in conformità dell'articolo 51 [funzioni dell'autorità di gestione] solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario. L'autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e può non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni. Nel contesto dei fondi di garanzia, l'autorità di gestione può effettuare verifiche di gestione sul posto a livello degli organismi che forniscono sostegno ai destinatari finali se le prove del funzionamento della gestione e dei controlli non sono disponibili a livello dell'organismo che attua lo strumento finanziario o dell'autorità di gestione.

2.L'autorità di audit effettua gli audit a norma dell'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit], se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario. I risultati dell'audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall'autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l'autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit. Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit possono condurre audit degli organismi che forniscono sostegno ai destinatari finali se le prove del sostegno non sono disponibili a livello dell'organismo che attua lo strumento finanziario o dell'autorità di gestione.

3.Le autorità di gestione e le autorità di audit possono fare affidamento sui risultati della valutazione per pilastro effettuata a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059.

4.L'autorità di gestione non effettua verifiche di gestione sul posto a livello del gruppo BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

5.Il gruppo BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione fornisce/forniscono all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

6.La BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione fornisce/forniscono alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai propri revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione costituisce la base dell'operato dell'autorità di audit.

7.Gli audit di sistema non sono effettuati a livello di singole operazioni di strumenti finanziari.

8.La pista di controllo è disponibile a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o a livello degli organismi che forniscono sostegno ai destinatari finali nel contesto dei fondi di garanzia.

Articolo 73
Verifiche di gestione e audit per le entità sottoposte a una valutazione ex ante come beneficiari

1.Il presente articolo si applica quando un beneficiario è un'entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059, i cui sistemi e le cui norme e procedure hanno ricevuto una valutazione ex ante positiva da parte della Commissione a norma dell'articolo 157, paragrafi 4 e 7, del medesimo regolamento.

2.Le autorità di gestione e le autorità di audit possono fare affidamento sui risultati della valutazione ex ante per pilastro effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059, tenendo conto delle misure di vigilanza di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

3.Ai fini del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 58, l'autorità di gestione impone alle entità sottoposte a una valutazione ex ante di fornire documenti sull'attuazione del sostegno dell'Unione, che possono essere equivalenti a quelli di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059, compresa una dichiarazione di gestione attestante che le condizioni per l'utilizzo del sostegno dell'Unione sono state soddisfatte.

4.L'autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni a livello di un'entità sottoposta a una valutazione ex ante e, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto a livello di tale entità, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di suddetti organismi esterni.

5.L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto a livello di un'entità sottoposta a una valutazione ex ante se:

(a)tale autorità di gestione individua uno specifico rischio di irregolarità, compreso un sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi in relazione a un'operazione avviata o attuata da un'entità sottoposta a una valutazione ex ante;

(b)tale autorità di gestione individua uno specifico rischio che il sostegno dell'Unione fornito non sia stato utilizzato correttamente o che l'utilizzo dei finanziamenti nell'attuazione dei piani non sia conforme al diritto applicabile.

6.Gli audit e i controlli realizzati a livello di un'entità sottoposta a una valutazione ex ante possono essere presi in considerazione dall'autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l'autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.

7.L'autorità di audit, laddove individui uno specifico rischio di irregolarità, compreso un sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi in relazione a un'operazione avviata o attuata da un'entità sottoposta a una valutazione ex ante, può effettuare audit.

Articolo 74
Iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale

1.Gli Stati membri possono istituire e sostenere la cooperazione nei settori seguenti:

(a)sviluppo territoriale e urbano integrato;

(b)sviluppo locale di tipo partecipativo, compreso LEADER, e altre iniziative guidate dai cittadini;

(c)strategie "Piccoli comuni intelligenti";

(d)progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, paragrafo 2 [PEI], del regolamento XX [PAC];

(e)regimi di qualità riconosciuti dall'Unione o dagli Stati membri e loro utilizzo da parte degli agricoltori;

(f)sostegno di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali;

(g)promozione e sostegno della cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole;

(h)sostegno di altre forme di cooperazione che contribuiscono agli obiettivi specifici.

2.La cooperazione di cui al paragrafo 1 coinvolge almeno due attori e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici].

3.Gli Stati membri limitano il sostegno per l'insediamento di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % del fatturato del gruppo o dell'organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all'anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento o all'avvio di attività congiunte volte a portare al riconoscimento come stabilito dagli Stati membri nel capitolo Agricoltura dei loro piani.

Articolo 75
Sviluppo territoriale e urbano integrato

1.Il sostegno allo sviluppo territoriale si basa su strategie di sviluppo territoriale integrato, anche attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo, incentrate sulle aree urbane, sulle aree rurali, sulle isole, sulle aree costiere o su qualsiasi area territoriale appropriata, nonché sulle strategie di specializzazione intelligente o di transizione territoriale giusta o sulle strategie di decarbonizzazione sviluppate con il sostegno degli strumenti dell'Unione nel periodo 2021-2027, tenendo conto, se del caso, di un approccio basato sull'area funzionale e sul territorio. Nel piano sono stabiliti i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi.

2.Le strategie di sviluppo territoriale e urbano integrato:

(a)contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi del piano];

(b)definiscono l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;

(c)forniscono un'analisi delle esigenze di sviluppo e una descrizione di un approccio integrato per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate;

(d)stabiliscono obiettivi fondamentali con traguardi quantitativi misurabili;

(e)definiscono il coinvolgimento dei partner nella preparazione e nell'attuazione della strategia.

3.Le strategie attuate a norma del presente articolo sono selezionate dalla/dalle autorità di gestione al fine di fornire sostegno, anche per la relativa preparazione. Esse sono attuate sotto la responsabilità delle autorità o degli organismi territoriali o urbane/urbani competenti, che selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Articolo 76
Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.Lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

(a)si concentra su aree subregionali, rurali e costiere;

(b)è concepito e attuato da gruppi di azione locale, composti da rappresentanti di portatori di interessi locali pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale;

(c)è realizzato mediante strategie a norma dell'articolo 75 [sviluppo territoriale e urbano integrato], sostenendo caratteristiche innovative nel contesto locale, la creazione di reti e la cooperazione con altri attori territoriali.

2.Il sostegno erogato dal Fondo per lo sviluppo locale di tipo partecipativo copre:

(a)lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione della strategia;

(b)la preparazione e l'attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito della strategia, comprese le attività di cooperazione;

(c)la gestione, il monitoraggio e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi e la comunicazione sulla strategia e sull'Unione.

3.Nella preparazione e nell'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i compiti seguenti sono svolti esclusivamente dai gruppi di azione locale:

(a)preparare la strategia di sviluppo locale;

(b)sviluppare la capacità degli attori locali di elaborare e attuare operazioni;

(c)redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti che evitano conflitti di interessi e garantiscono che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

(d)selezionare le operazioni;

(e)monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e valutare l'attuazione della strategia;

(f)comunicare la strategia di sviluppo locale e il ruolo dell'Unione nel sostenerla.

4.Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Articolo 77
Sostegno nell'ambito di LEADER

1.Il sostegno fornito attraverso LEADER di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] è conforme ai criteri seguenti: 

(a)il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio per i costi delle operazioni dei gruppi di azione locale LEADER;

(b)il sostegno a progetti realizzati conformemente alle strategie di sviluppo locale LEADER non superiore a 20 000 EUR è erogato sotto forma di importi forfettari e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori; 

(c)il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali che svolgono attività non agricole in aree rurali può essere fornito sotto forma di importi forfettari fino a un massimo di 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori; 

(d)il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è incoraggiato per i progetti attuati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale LEADER.

2.Il sostegno fornito a norma del presente articolo può coprire i costi di preparazione delle strategie di sviluppo locale o i costi delle operazioni attuate o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri garantiscono che i costi delle operazioni siano conformi alle prescrizioni stabilite per i pertinenti tipi di interventi di cui al presente regolamento.

Articolo 78
Ricorso a forme semplificate di sostegno ai beneficiari

1.Salvo contraria disposizione del presente regolamento, se il costo totale stimato di un'operazione non supera i 400 000 EUR, il sostegno pubblico fornito al beneficiario dallo Stato membro assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, oppure costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato.

3.Per le operazioni sostenute nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 [tipi di interventi], le prescrizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo alle operazioni il cui costo totale non supera i 100 000 EUR.

Articolo 79
Condizioni per le misure che comprendono operazioni con attuazione scaglionata

1.Gli Stati membri possono sostenere misure in cui l'operazione/le operazioni sottostante/sottostanti consiste/consistono nella seconda fase di un'operazione già selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) 2021/1060, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) 2021/1060, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

(b)il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5 000 000 EUR;

(c)la determinazione dei costi della misura tiene conto esclusivamente dei costi per i quali le spese non sono state incluse in una domanda di pagamento in relazione alla prima fase; 

(d)la seconda fase dell'operazione è conforme al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento;

(e)lo Stato membro stabilisce traguardi qualitativi e traguardi quantitativi per la seconda e ultima fase dell'operazione.  

2.Il presente regolamento si applica alla misura per la quale è inclusa la seconda fase dell'operazione.

TITOLO XII
Fondo sociale per il clima e Fondo per la modernizzazione

Articolo 80
Capitolo Piano sociale per il clima

1.Il piano presentato alla Commissione conformemente all'articolo 21 (preparazione e presentazione del piano) comprende le misure e gli investimenti contenuti nel piano sociale per il clima presentato dallo Stato membro a norma del regolamento (UE) 2023/955 in un capitolo a parte dedicato al piano sociale per il clima.

2.Le misure e gli investimenti ammissibili inclusi nei piani sociali per il clima continuano a essere ammissibili nell'ambito del piano, fatto salvo l'articolo 7 [principi orizzontali]. 

3.Le norme stabilite nel presente regolamento si applicano al capitolo Piano sociale per il clima.

4.In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può scegliere di continuare ad attuare il proprio capitolo Piano sociale per il clima conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) 2023/955. In caso di dubbi sull'applicazione tra il regolamento (UE) 2023/955 e il presente regolamento, prevale il regolamento (UE) 2023/955, fatti salvi gli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.

5.Il contributo nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 continua ad applicarsi al capitolo Piano sociale per il clima.

6.Nel preparare o modificare i loro piani di partenariato nazionale e regionale, gli Stati membri possono programmare in tutto o in parte le loro risorse disponibili a titolo del Fondo sociale per il clima a vantaggio di altre misure che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettera c), punto vi), anche attraverso le misure stabilite all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/955, nell'ambito del loro capitolo Piano sociale per il clima.

Articolo 81
Trasferimento di risorse 

Nel piano iniziale gli Stati membri possono chiedere di trasferire importi dalle loro dotazioni per il 2026 e il 2027 a titolo del Fondo sociale per il clima. Tali importi sono programmati nell'ambito dei loro capitoli Piano sociale per il clima. Tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettera c), punto iv), anche attraverso le misure stabilite all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/955. 

Articolo 82
Sinergie con il Fondo per la modernizzazione

1.Gli investimenti sostenuti nel quadro del Fondo per la modernizzazione sono concepiti e attuati con lo scopo di garantire la coerenza e le sinergie con le misure del piano NRP.

2.Nell'elaborare i rispettivi piani NRP, gli Stati membri che beneficiano del Fondo per la modernizzazione descrivono gli investimenti che intendono presentare al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/97/CE nei prossimi tre anni e forniscono una spiegazione delle sinergie con le misure del piano NRP.

3.Gli Stati membri forniscono una spiegazione del modo in cui gli investimenti che intendono finanziare a titolo del Fondo per la modernizzazione sono stati concepiti tenendo conto della politica e delle sinergie previste tra gli investimenti esistenti e futuri del Fondo per la modernizzazione e le riforme e gli investimenti del piano NRP.

Articolo 83
Modifiche del regolamento (UE) 2023/955

Il regolamento (UE) 2023/955 è così modificato: 

(1)l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10
Risorse del Fondo

1.Un importo massimo di 65 000 0000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 è messo a disposizione, conformemente agli articoli 10 bis, paragrafo 8 ter, 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, per l'attuazione dei piani sociali per il clima. Tale importo costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatto salvo l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Gli importi annuali, nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo, non superano gli importi di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Gli importi per gli anni dal 2028 al 2032 sono messi a disposizione per l'attuazione degli investimenti e delle misure del piano sociale per il clima nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale in conformità dell'articolo 27 bis del presente regolamento e dell'articolo 20 del regolamento XXX [regolamento NRPP] per il periodo dal 2028 al [2032].

Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sia rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva, l'importo massimo da mettere a disposizione è pari a 54 600 000 000 EUR e gli importi annuali assegnati non superano i rispettivi importi di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE.

2.In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l'articolo 19 del presente regolamento, gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo annuale pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili automaticamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1º gennaio 2026, fino agli importi annuali pertinenti applicabili di cui al paragrafo 1, secondo e quarto comma.

3.Gli importi di cui al paragrafo 1 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.";

(2)è inserito l'articolo 27 bis seguente:

"Articolo 27 bis
Piani sociali per il clima e piani di partenariato nazionale e regionale

1.Nei piani di partenariato nazionale e regionale da presentare a norma dell'articolo 21 del regolamento XXX [regolamento NRPP] gli Stati membri includono gli investimenti e le misure dei piani sociali per il clima preparati e adottati conformemente al presente regolamento in un capitolo a parte, come stabilito all'articolo 80 del regolamento XX [regolamento NRPP].

2.Le norme di cui al regolamento XXX [regolamento NRPP] si applicano al capitolo Piano sociale per il clima.

3.In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può scegliere di continuare ad attuare il proprio capitolo Piano sociale per il clima conformemente alle norme di cui al presente regolamento. In caso di dubbi sull'applicazione tra il regolamento XXX [regolamento NRPP] e il presente regolamento, prevale il presente regolamento, fatti salvi gli articoli 6, 8 e 9 del regolamento XXX [regolamento NRPP].

4.Fatte salve le richieste di pagamento in sospeso presentate dallo Stato membro alla Commissione a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, all'atto dell'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] che approva il piano di partenariato nazionale e regionale, la Commissione modifica o risolve l'accordo di cui all'articolo 19 del presente regolamento, qualora tale accordo sia stato concluso con gli Stati membri.".

TITOLO XI
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

CAPO 1
Norme sulla concorrenza per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Articolo 84
Norme applicabili alle imprese

Se il sostegno è concesso attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] a forme di collaborazione tra imprese, esso può essere concesso solo a forme di collaborazione conformi alle norme sulla concorrenza di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 85
Aiuti di Stato

1.Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a norma del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione ai tipi di interventi di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, di tale regolamento o agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno versato dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e al contributo nazionale ai costi ammissibili fornito dagli Stati membri per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), o ai finanziamenti nazionali aggiuntivi previsti per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE o agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

3.Il sostegno fornito dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione a operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere d), e), f) e da h) a r), del presente regolamento, per i quali è concesso un sostegno dell'Unione in qualsiasi momento durante il periodo del piano, può essere concesso solo se è conforme al presente regolamento, al regolamento (UE) ... [regolamento sulla PAC] e al regolamento (UE) n. 1308/2013 e stabilito nel piano NRP.

4.Gli Stati membri non forniscono finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del presente regolamento.

5.Per i prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I TFUE, cui si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di alleviare i vincoli specifici che gravano sulla produzione in ambito agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'isolamento, dell'insularità, delle dimensioni ridotte e dell'ultraperifericità.

Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a norma del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte dei piani. Gli aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

6.In deroga all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio 28 , gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti a sostegno della produzione agricola locale e dei regimi specifici di approvvigionamento erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

CAPO 2
Delega e procedura di comitato

Articolo 86
Delega di poteri per quanto riguarda le modifiche di taluni articoli e allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 [esercizio della delega] al fine di modificare gli articoli 48 [sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura], 58 [responsabilità degli Stati membri, segnalazione delle irregolarità], 62 [calcolo delle sanzioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole], 63 [raccolta e registrazione dei dati], 70 [SIGC] e gli allegati VIII [conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi], IX [progressi compiuti nell'attuazione], XI [domanda di pagamento], XV [azioni dell'Unione], XIV [rettifiche finanziarie] del presente regolamento, in modo da adeguarli ai cambiamenti intervenuti durante il periodo di programmazione.

Articolo 87
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.Le deleghe di potere di cui all'articolo 86 possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.Un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7.Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato conferito alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 29 resta in vigore per il periodo di programmazione 2028-202X. La delega di potere è esercitata conformemente all'articolo 86 del presente regolamento.

Articolo 88
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO 3
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

Articolo 89
Modifiche del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

L'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 è così modificato:

(1)al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) informazioni che forniscano un quadro veritiero e corretto dei progressi compiuti nell'attuazione durante il periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, o i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;";

(2)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Le informazioni o i conti di cui al paragrafo 5, lettera a), sono corredati di una dichiarazione di gestione che conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

a) le informazioni ivi contenute, comprese le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;

b) le spese sono state effettuate per le finalità previste, o gli importi per i quali è stato chiesto il pagamento alla Commissione erano in linea con le condizioni per il pagamento, secondo quanto definito nella normativa settoriale;

c) i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.";

(3)al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), o le informazioni sulla base di cui è stato chiesto il pagamento alla Commissione e il riepilogo di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e riferisce se l'esercizio di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 6. Il parere accerta altresì se i conti o le informazioni sulla base di cui è stato chiesto il pagamento alla Commissione forniscono un quadro veritiero e corretto e se l'utilizzo dei fondi è conforme al diritto applicabile o se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.".

CAPO 4
Disposizioni finali

Articolo 90
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione4

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa5

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa5

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.5

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe6

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti6

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione7

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria8

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti8

2.MISURE DI GESTIONE10

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni10

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo10

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti10

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli11

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)11

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità12

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA13

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate13

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti14

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi14

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato14

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne18

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi18

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi20

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato20

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne20

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti20

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane21

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato21

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne22

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane22

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali23

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale24

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento24

3.3.Incidenza prevista sulle entrate24

4.Dimensioni digitali25

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale26

4.2.Dati29

4.3.Soluzioni digitali33

4.4.Valutazione dell'interoperabilità34

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale35

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034

1.2.Settore/settori interessati 

Competitività

Sviluppo regionale

Affari sociali

Agricoltura

Difesa

Preparazione

Affari interni

Affari marittimi e pesca

Ambiente e azione per il clima 

Democrazia, cultura e valori dell'UE

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi del Fondo sono:

– ridurre gli squilibri regionali nell'Unione e il ritardo delle regioni meno favorite e promuovere la cooperazione territoriale europea;

– sostenere l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze e l'inclusione sociale e contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica; 

– sostenere l'attuazione della politica agricola comune dell'Unione; 

– sostenere l'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione;

– proteggere e rafforzare la democrazia nell'Unione e difendere i valori dell'Unione.

1.3.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del Fondo sono articolati in cinque pilastri e mirano a contribuire alla prosperità sostenibile dell'Europa in tutte le regioni, a sostenere le capacità di difesa e la sicurezza dell'Europa; a sostenere le persone e rafforzare le società e il modello sociale dell'Unione; a sostenere la qualità della vita nell'Unione; a proteggere e rafforzare i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto e a difendere i valori dell'Unione.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

La proposta di regolamento stabilisce le norme finanziarie che disciplinano il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per mezzo dei piani di partenariato nazionale e regionale ("piani"), del piano Interreg e dello strumento dell'UE. Il regolamento stabilisce le risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2028-2034.

Questo nuovo Fondo mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, a sostenere l'attuazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, a stimolare la competitività dell'Unione, a rafforzare la gestione della migrazione e delle frontiere, a rafforzare la difesa e la sicurezza e a proteggere la democrazia dell'Europa. Esso contribuirà inoltre ad altre priorità trasversali dell'UE, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro i cambiamenti climatici, la preparazione, la promozione dello Stato di diritto e il completamento del mercato unico, in sinergia con altri programmi di bilancio dell'Unione.

Il sostegno fornito nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale sarà commisurato alle necessità e ai contesti locali, garantendo nel contempo l'allineamento alle priorità dell'UE. L'allineamento ad altre politiche e un'attuazione più agevole per tutti i beneficiari dovrebbero rendere la politica di coesione, agricola e sociale e quella in materia di affari interni più efficaci e resilienti. 

Grazie all'unico corpus normativo e a un minor numero di documenti di programmazione, il Fondo intende semplificare in modo significativo le procedure e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, gli Stati membri e la Commissione, fornendo nel contempo solide salvaguardie sull'utilizzo regolare ed efficace dei fondi dell'UE. 

L'attuazione basata sugli obiettivi e la combinazione di investimenti e riforme sinergici si tradurranno in un maggior impatto e un miglior rapporto qualità/prezzo. I pagamenti saranno subordinati al conseguimento di obiettivi prestabiliti, il che dovrebbe consentire di erogare fondi e produrre risultati in modo più efficiente e rapido.  

Nelle loro disposizioni relative all'elaborazione, all'attuazione o al monitoraggio i piani conterranno misure volte a facilitare l'attuazione. Il Fondo garantirà inoltre un sufficiente grado di flessibilità, ad esempio mediante stanziamenti scaglionati e una migliore capacità di risposta alle crisi impreviste, in particolare attraverso lo strumento dell'UE.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del monitoraggio dei progressi e di quanto compiuto nell'ambito di questo programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance] proposto parallelamente al presente regolamento. 

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 30 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Il Fondo è applicabile a decorrere dal 2028 per tutta la durata del quadro finanziario pluriennale. 

Gli Stati membri programmeranno le loro dotazioni di bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento, tenendo conto, in particolare, delle pertinenti sfide specifiche per paese individuate, tra l'altro, nel contesto del semestre europeo e di altri documenti pertinenti adottati ufficialmente relativi agli obiettivi sostenuti dal Fondo.  

Il nuovo periodo di programmazione inizierà il 1º gennaio 2028 e gli Stati membri dovrebbero presentare il loro piano iniziale entro il 31 gennaio 2028 al fine di garantire l'avvio tempestivo del nuovo periodo di programmazione. 

Anche l'attuazione in regime di gestione diretta nell'ambito dello strumento dell'UE inizierà immediatamente dopo l'entrata in vigore del programma. 

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): il valore aggiunto dell'UE è generato effettuando investimenti e riforme che altrimenti non avverrebbero, ampliando la portata delle azioni esistenti, sostenendo l'integrazione delle innovazioni e rafforzando la capacità delle amministrazioni degli Stati membri. È ampiamente dimostrato che le politiche dell'UE non sarebbero state attuate senza investimenti complementari dell'UE. Grazie ai finanziamenti europei gli Stati membri e le loro regioni hanno investito in settori, gruppi di destinatari e riforme in un modo che sarebbe stato impossibile soltanto con finanziamenti nazionali. Benché la competenza in materia di alcune politiche oggetto del presente Fondo si situi soprattutto a livello nazionale, è dimostrato che l'azione, date l'entità e le ripercussioni delle sfide, è più efficace ed efficiente se l'UE sostiene gli sforzi degli Stati membri e contribuisce a promuovere le riforme a vantaggio dei singoli paesi e dell'Unione europea nel suo insieme.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): come evidenziato dalle recenti crisi, le numerose sfide poste alle economie e alle società europee, in particolare per quanto riguarda, tra l'altro, l'agricoltura, la sicurezza, la coesione sociale e territoriale o l'adattamento ai cambiamenti climatici, richiedono investimenti e riforme costanti in questi settori. L'iniziativa dovrebbe contribuire ad attuare in modo coordinato e coerente le politiche e le priorità dell'UE in questi settori, a promuovere le migliori pratiche e la cooperazione (per migliorare la capacità di elaborazione delle politiche e di attuazione e agevolare la cooperazione transnazionale), a promuovere i valori dell'UE (quali lo Stato di diritto e i diritti fondamentali) e ad assistere gli Stati membri nel superare gli ostacoli istituzionali e normativi che impediscono il conseguimento delle priorità politiche dell'UE, tra cui l'attuazione dell'acquis dell'UE e il completamento del mercato unico. I finanziamenti a livello dell'Unione sostengono anche i beni pubblici dell'UE, quali le politiche strategiche a cui gli Stati membri possono non accordare sufficiente priorità a causa, ad esempio, dei fallimenti del mercato, ma che apportano elevati benefici a livello dell'UE. Tra questi figurano i progetti a beneficio di più di uno Stato membro, come i progetti transfrontalieri o importanti progetti di comune interesse europeo.  

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il Fondo si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione di altri fondi pertinenti dell'Unione nel periodo di programmazione 2021-2027, che ha individuato gli insegnamenti chiave seguenti:

1) semplificazione: esiste la necessità di ridurre la complessità, gli oneri amministrativi e i costi a carico delle autorità degli Stati membri, dei beneficiari e della Commissione causati dall'attuale frammentazione del sostegno dell'UE e dalla coesistenza di norme di ammissibilità, modelli di attuazione e sistemi di garanzia diversi;

2) flessibilità: la necessità di un bilancio più flessibile che possa rispondere alle nuove esigenze e alle priorità emergenti nell'intero periodo di programmazione.  Tale flessibilità dovrebbe essere integrata nella concezione del Fondo, garantendo nel contempo la prevedibilità dei finanziamenti dell'UE e il conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine;  

3) coerenza: la necessità di una maggiore coerenza tra fondi e quadri strategici. Il bilancio dell'UE dovrebbe utilizzare appieno la sua dotazione per incentivare gli investimenti e le riforme che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione e affrontano le sfide nazionali e regionali in modo più olistico e coordinato. Ciò dovrebbe contribuire a una maggiore coerenza tra le priorità dell'UE e le azioni nazionali e regionali e a migliorare il rapporto qualità/prezzo.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La coerenza e la complementarità tra il Fondo e altri fondi dell'UE, in particolare il Fondo europeo per la competitività, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), Erasmus e il Fondo Europa globale, sono garantite, in particolare, dal meccanismo di orientamento che fornirà orientamenti sulle priorità strategiche chiave da finanziare nell'ambito di ciascuna procedura di bilancio annuale. Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la competitività, il Fondo Europa globale e il meccanismo per collegare l'Europa derivano dalla possibilità di sostenere, a titolo del Fondo, riforme e investimenti che contribuiscono alle iniziative transfrontaliere e alla competitività europea.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero i) garantire la complementarità, la sinergia, la coerenza e l'uniformità tra i diversi strumenti ai livelli dell'Unione, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione sia durante l'attuazione; ii) garantire una stretta collaborazione tra le autorità responsabili dell'attuazione e del controllo ai livelli dell'Unione, nazionale e regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo. 

Il sostegno finanziario a titolo del Fondo andrà ad aggiungersi al sostegno fornito da altri programmi e fondi dell'Unione. Le operazioni possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare nella concezione e nell'attuazione di operazioni finanziate in modo cumulativo nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale e di altri programmi dell'Unione per evitare duplicazioni di finanziamenti.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il Fondo fornirà sostegno finanziario a fondo perduto e prestiti, su richiesta degli Stati membri, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del Fondo. Esso può anche fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari.

I piani di partenariato nazionale e regionale e il piano Interreg saranno attuati in regime di gestione concorrente, mentre nel caso dello strumento si avrà la possibilità di ricorrere alla gestione concorrente, diretta o indiretta a seconda del tipo di misura e della linea d'azione più efficace.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2035 per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive 31 .

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Al fine di monitorare l'efficacia dell'attuazione del Fondo, sarà istituito un sistema per la richiesta e l'esecuzione di pagamenti a titolo del Fondo.

Per ricevere tali fondi, gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale in cui sono stabilite le riforme, gli investimenti e gli altri interventi da finanziare. La Commissione è tenuta a valutare tali piani sulla base dei requisiti delineati nel presente regolamento. L'erogazione del contributo finanziario seguirà il conseguimento degli obiettivi prestabiliti e concordati con lo Stato membro interessato. A tal fine, gli Stati membri possono presentare una domanda di pagamento fino a sei volte all'anno rispettando il modello allegato al presente regolamento.

La performance del Fondo sarà monitorata mediante il relativo quadro di riferimento previsto dal regolamento sulla performance proposto parallelamente al presente regolamento, anche rispetto all'elenco comune degli ambiti di intervento e degli indicatori di realizzazione e risultato.

La Commissione pubblicherà una relazione di attuazione entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma, al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Al più tardi tre anni dopo la fine del periodo di programmazione del programma, la Commissione effettuerà una valutazione retrospettiva per valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione del programma.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione, il controllo e l'audit del Fondo saranno disciplinati da norme specifiche che garantiranno la trasparenza, la responsabilità e l'uso corretto dei finanziamenti dell'UE, in conformità del diritto applicabile e del principio di sana gestione finanziaria.

Il regolamento comprende, in particolare, rigorose salvaguardie per garantire la solidità e la qualità dei sistemi di controllo nazionali e consentire un'azione efficace e tempestiva in caso di carenze.

I requisiti chiave dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, anche per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, di corruzione e di conflitto di interessi, nonché il rispetto del diritto applicabile, comprese le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, saranno chiaramente definiti ex ante e dovranno essere soddisfatti per tutto il periodo di attuazione. Prima di approvare ciascun piano, la Commissione valuterà se gli Stati membri dispongono di sistemi adeguati che permettano loro di conformarsi a tali requisiti e di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali requisiti dovrebbero consentire il massimo utilizzo delle strutture già esistenti per la gestione dei fondi dell'UE, adattando eventualmente le loro procedure per garantire un livello di affidabilità adeguato. In caso di gravi carenze, gli Stati membri dovranno adottare misure correttive prima che i pagamenti possano essere effettuati.

Il livello e l'intensità dei controlli sono commisurati al modello di attuazione del Fondo basato sugli obiettivi e si fondano su una chiara sequenza e ripartizione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri.

In linea con il principio dell'audit unico, gli audit della Commissione nell'ambito della gestione concorrente consisteranno prima di tutto in audit dei sistemi per evitare duplicazioni di controlli e audit e ridurre gli oneri amministrativi, rispondendo in tal modo alle esigenze di semplificazione e prevedibilità. L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Tale parere di audit dovrebbe fornire alla Commissione la garanzia che i sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro funzionano correttamente e che le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione presentata dall'organismo di coordinamento sono corrette.  

La Commissione si riserverà tuttavia la possibilità di effettuare controlli più mirati, ad esempio in caso di rischio specifico o sospetto di frode, corruzione o conflitto di interessi o di violazione grave degli obblighi dello Stato membro, e di agire in modo tempestivo e proporzionato se le carenze non sono state adeguatamente affrontate dagli Stati membri.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi riguardano principalmente irregolarità o gravi inadempienze da parte degli Stati membri degli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto e delle condizioni orizzontali della Carta.

Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, il regolamento proposto stabilisce misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione, conformemente alle rispettive responsabilità.

Gli Stati membri sono tenuti a mantenere solidi sistemi di gestione, controllo e audit per garantire il rispetto di tutti i requisiti chiave per tutto il periodo di attuazione e a fornire ogni anno un pacchetto di affidabilità per riferire in merito all'uso corretto e regolare dei fondi.

La Commissione effettuerà audit periodici sul lavoro svolto dalle autorità nazionali per valutare la solidità e l'affidabilità delle procedure nazionali e formulerà, se del caso, raccomandazioni indicando un calendario di attuazione chiaro per porre rimedio alle carenze. Vi sarà la possibilità di bloccare i pagamenti in qualsiasi momento nel corso del periodo di attuazione e conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura, della durata, della gravità e della portata della carenza individuata. 

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

La valutazione da parte della Commissione del livello di rischio al pagamento e alla chiusura si baserà su una serie di criteri, ad esempio il profilo di rischio dei traguardi qualitativi e quantitativi, le informazioni incluse nel pacchetto annuale di affidabilità presentato dagli Stati membri, in particolare la sintesi degli audit effettuati dalle autorità nazionali, i risultati degli audit della Commissione e le risultanze degli audit condotti dal servizio di audit interno e dalla Corte dei conti europea. Data la novità dell'approccio, i livelli di spesa a basso rischio da considerare equivalenti alla soglia di rilevanza saranno stabiliti una volta avviata l'attuazione.

Per garantire che i controlli restino efficaci sotto il profilo dei costi, la Commissione mira a trovare il giusto equilibrio tra efficacia, efficienza ed economia. Al Fondo dovrebbe essere concretamente applicato il principio dell'audit unico al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi a carico dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e di evitare la duplicazione degli audit e delle verifiche di gestione sulle stesse misure.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Il regolamento contiene le disposizioni necessarie per garantire che attuando il Fondo gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.

Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati mediante misure proporzionate, tra cui quelle relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) è competente a indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i necessari diritti e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, nonché a garantire che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF. Le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero inoltre segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della

Partecipazione

spesa

Numero

Diss./Non diss.[1]

di paesi EFTA[2]

di paesi candidati e potenziali candidati[3]

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

1

02 Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza

Diss.

1

02.01 Spese di sostegno del Fondo di partenariato nazionale e regionale

Non diss.

NO

NO

NO

NO

1

02.02 Piani di partenariato nazionale e regionale e piano Interreg – Spese operative

Diss.

NO

NO

NO

NO

1

02.02.01 Prosperità sostenibile dell'Europa

Diss.

NO

1

02.02.02 Capacità di difesa e sicurezza dell'Europa

Diss.

NO

1

02.02.02.01 Migrazione, asilo, gestione delle frontiere, visti e sicurezza interna

Diss.

NO

1

02.02.02.02 Altro

Diss.

NO

1

02.02.03 Sostegno alle persone, rafforzamento delle società europee e del modello sociale europeo

Diss.

NO

1

02.02.04 Sostegno alla qualità della vita dell'Europa

Diss.

NO

1

02.02.04.01 Interventi della PAC e della PCP

Diss.

NO

NO

NO

NO

1

02.02.04.02 Altro

Diss.

NO

1

02.02.05 Protezione della democrazia e dello Stato di diritto dell'Unione e difesa dei valori dell'Unione

Diss.

NO

1

02.02.06 Flessibilità

Diss.

NO

1

02.02.07 Piano Interreg

Diss.

NO

1

02.02.08 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione – Spese operative

Diss.

NO

1

02.03 Strumento dell'UE

Diss.

NO

1

02.03.01 Azioni dell'Unione

Diss.

NO

1

02.03.01.01 Situazioni di crisi – Solidarietà dell'Unione europea

Diss.

NO

1

02.03.01.02 Rete di sicurezza dell'unità (stabilizzazione dei mercati agricoli)

Diss.

NO

1

02.03.01.03 Migrazione, asilo, gestione delle frontiere, visti e sicurezza interna

Diss.

NO

1

02.03.01.04 Altre azioni dell'Unione

Diss.

NO

1

02.03.02 Riserva per le sfide e le priorità emergenti

Diss.

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stanziamenti operativi

02 Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza

Impegni

(1a)

135,571.000

133,134.000

130,131.000

127,411.000

123,879.000

111,535.000

103,415.000

865,076.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.01 Spese di sostegno del Fondo di partenariato nazionale e regionale

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02 Piani di partenariato nazionale e regionale e piano Interreg – Spese operative

Impegni

(1a)

123,887.000

122,988.000

120,223.000

117,315.000

114,259.000

101,388.000

93,083.000

793,143.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.02.01 Prosperità sostenibile dell'Europa

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.02 Capacità di difesa e sicurezza dell'Europa

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.02.01 Migrazione, asilo, gestione delle frontiere, visti e sicurezza interna

Impegni

(1a)

5,847.000

5,633.000

5,407.000

5,170.000

4,922.000

3,945.000

3,291.510

34,215.510

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.02.02.02 Altro

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.03 Sostegno alle persone, rafforzamento delle società europee e del modello sociale europeo

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.04 Sostegno alla qualità della vita dell'Europa

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.04.01 Interventi della PAC e della PCP

Impegni

(1a)

42,272.000

42,268.000

42,265.000

42,261.000

42,257.000

42,204.000

42,172.000

295,699.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.02.04.02 Altro

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.05 Protezione della democrazia e dello Stato di diritto dell'Unione e difesa dei valori dell'Unione

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.06 Flessibilità

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.02.07 Piano Interreg

Impegni

(1a)

0,000

1,753.000

1,782.000

1,810.000

1,840.000

1,524.000

1,555.000

10,264.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.02.08 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione – Spese operative

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.03 Strumento dell'UE

Impegni

(1a)

11,684.000

10,146.000

9,909.000

10,095.000

9,621.000

10,147.000

10,331.000

71,933.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01 Azioni dell'Unione

Impegni

(1a)

10,512.000

8,951.000

8,690.000

8,852.000

8,353.000

8,853.000

9,012.000

63,223.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01.01 Situazione di crisi – Solidarietà dell'Unione europea

Impegni

(1a)

2,706.000

2,760.000

2,815.000

2,872.000

2,929.000

2,988.000

3,047.000

20,117.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01.02 Rete di sicurezza dell'unità (stabilizzazione dei mercati agricoli)

Impegni

(1a)

900.000

900.000

900.000

900.000

901.000

900.000

900.000

6,301.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01.03 Migrazione, asilo, gestione delle frontiere, visti e sicurezza interna

Impegni

(1a)

3.401.000

3.469.000

3.539.000

3.609.000

3.682.000

3.755.000

3.830.000

25.285.000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.03.01.04 Altre azioni dell'Unione

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

02.03.02 Riserva per le sfide e le priorità emergenti

Impegni

(1a)

1,172.000

1,195.000

1,219.000

1,243.000

1,268.000

1,294.000

1,319.000

8,710.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

135,571.000

133,134.000

130,131.000

127,411.000

123,879.000

111,535.000

103,415.000

865,076.000

Pagamenti

=2a+2b+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti operativi
(incluso il contributo all'agenzia decentralizzata)

Impegni

(4)

135,571.000

133,134.000

130,131.000

127,411.000

123,879.000

111,535.000

103,414.000

865,076.000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 1

Impegni

=4+6

135,571.000

133,134.000

130,131.000

127,411.000

123,879.000

111,535.000

103,415.000

865,076.000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti operativi
(incluso il contributo all'agenzia decentralizzata)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 1

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

4

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• Risorse umane

435.090

435.090

435.090

435.090

435.090

435.090

435.090

3045.630

• Altre spese amministrative

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

188.461

TOTALE

Stanziamenti

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

3234.091

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 4 
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

3234.091

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

136,033.013

133,596.013

130,593.013

127,873.013

124,341.013

111,997.013

103,877.013

868,310.091

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

p.m.

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Fondo sociale per il clima

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Stanziamenti operativi

02.02.03 Sostegno alle persone, rafforzamento delle società europee e del modello sociale europeo

Impegni

(1a)

10,481.600

10,281.600

10,081.600

9,781.600

9,381.600

50,008.000

Pagamenti

(2a)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

50,008.000

• Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[3]

02.0102

(3)

18.400

18.400

18.400

18.400

18.400

92.000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1

Impegni

=1a+1b+3

10500.000

10300.000

10100.000

9800.000

9400.000

50100.000

Pagamenti

=2a+2b+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RISULTATI

Tipo

Costo
medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

OBIETTIVO SPECIFICO 1…

- Risultato

 

 

0

0,000

- Risultato

 

 

0

0,000

- Risultato

 

 

0

0,000

Totale parziale obiettivo specifico 1

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

 

 

0

0,000

- Risultato

 

 

0

0,000

- Risultato

 

 

0

0,000

Totale parziale obiettivo specifico 2

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

TOTALE

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 
2028-2034

DOPO IL

TOTALE GENERALE

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRICA 7

Risorse umane

435.090

435.090

435.090

435.090

435.090

435.090

435.090

3045.630

435.090

3480.720

Altre spese amministrative

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

188.461

26.923

215.384

Totale parziale RUBRICA 7

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

462.013

3234.091

462.013

3696.104

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

205.030

29.290

234.320

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

205.030

29.290

234.320

TOTALE

491.303

491.303

491.303

491.303

491.303

491.303

491.303

3439.121

491.303

3930.424

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 
2028-2034

DOPO IL

TOTALE GENERALE

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRICA 7

Risorse umane

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

0,000

0,000

35.751

0,000

35.751

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

0,000

0,000

35.751

0,000

35.751

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

0,000

0,000

35.751

0,000

35.751

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI
+
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 
2028-2034

DOPO IL

TOTALE GENERALE

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRICA 7

Risorse umane

442.240

442.240

442.240

442.240

442.240

435.090

435.090

3081.381

0,000

3081.381

Altre spese amministrative

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

26.923

188.461

0,000

188.461

Totale parziale RUBRICA 7

469.163

469.163

469.163

469.163

469.163

462 013

462 013

3269.842

0,000

3269.842

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

205.030

0,000

205.030

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

29.290

205.030

0,000

205.030

TOTALE

498.453

498.453

498.453

498.453

498.453

491.303

491.303

3474.872

0,000

3474.872

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti dei servizi già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno degli stessi servizi, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa ai servizi incaricati della gestione del fondo nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Tali stime comprendono anche le risorse umane e altre spese di natura amministrativa necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 202X/XXX [rimpatrio e riammissione, solidarietà], al regolamento (UE) 202X/XXX [sostegno alla politica comune in materia di visti] e al regolamento (UE) 202X/XXX [cooperazione transfrontaliera in relazione al terrorismo e alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità] e all'attuazione del sostegno dell'Unione a norma del regolamento (UE) 202X/XXX [attuazione del sostegno dell'Unione alla PAC], regolamento (UE) 202X/XXX [attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale], regolamento (UE) 202X/XXX [attuazione del sostegno dell'Unione a favore dell'occupazione di qualità, delle competenze e dell'inclusione sociale], regolamento (UE) 202X/XXX [attuazione del sostegno dell'Unione alla PCP/alla politica marittima].

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

DOPO IL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

250

250

250

250

250

250

250

250

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY] [2]

- in sede

230

230

230

230

230

230

230

230

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

2660

2660

2660

2660

2660

2660

2660

2660

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

DOPO IL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) [1]

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY] [2]

- in sede

57

57

57

57

57

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

57

57

57

57

57

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI
+
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

DOPO IL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

250

250

250

250

250

250

250

250

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY] [2]

- in sede

287

287

287

287

287

230

230

230

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

2717

2717

2717

2717

2717

2660

2660

2660

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

2180

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

537*

N/D

* questo importo comprende i 57 ETP per il Fondo sociale per il clima, finanziati dalle entrate con destinazione specifica.

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Gestione del programma, sostegno amministrativo, finanziario e tecnico generale, coordinamento delle politiche, audit

Personale esterno

Gestione del programma, sostegno amministrativo, finanziario e tecnico generale, coordinamento delle politiche, audit

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali)

19.926

19.926

19.926

19.926

19.926

19.926

19.926

139.482

Totale parziale RUBRICA 7

19.926

19.926

19.926

19.926

19.926

19.926

19.926

139.482

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

Anno
2032

Anno
2033

Anno
2034

Totale

SEE/EFTA 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paesi candidati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paesi terzi, compresi i paesi vicini

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 32

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1 Prescrizioni di rilevanza digitale

Se l'iniziativa politica non ha alcuna prescrizione di rilevanza digitale:

Giustificazione del motivo per cui i mezzi digitali non possono essere utilizzati per potenziare l'attuazione delle politiche e perché il principio "digitale per default" non è applicabile

Altrimenti:

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categorie

Articolo 3 sugli obiettivi specifici e articolo 22 sui requisiti del piano NRP

I piani contribuiscono in modo globale e adeguato a tutti gli obiettivi specifici del Fondo, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato, tra cui:

I)sostegno alla trasformazione digitale e promozione dello sviluppo e dell'uso di tecnologie avanzate e della connettività TIC, affrontando nel contempo il divario digitale;

II)sostegno alla [...] transizione digitale dei trasporti;

III)miglioramento dell'attrattiva delle zone rurali e costiere e del tenore di vita in tali zone, condizioni di lavoro eque e [...] accelerazione della transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.

I piani sono coerenti, tra l'altro, con le tabelle di marcia strategiche [...] nazionali per il decennio digitale di cui alla decisione (UE) 2022/2481 e contribuiscono efficacemente, in particolare, a sostenere la transizione digitale basata sui dati dell'agricoltura e delle zone rurali.

Stati membri

Sostegno alla transizione digitale

Soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali, infrastrutture digitali, formazione

Articolo 63 relativo alla raccolta e alla registrazione dei dati

Gli Stati membri raccolgono, registrano e conservano elettronicamente le informazioni prescritte relative i) al beneficiario, ii) al destinatario e al destinatario finale, iii) al contraente, iv) al subappaltatore, v) all'operazione, vi) allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL), vii) a ciascun gruppo operativo del PEI-AGRI, ai fini dell'audit e dei controlli, della trasparenza e del monitoraggio della performance, dell'analisi, della valutazione e delle statistiche, garantendo nel contempo la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti e consentendo lo scambio automatizzato di dati con il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

Stati membri, Commissione europea

Raccolta e registrazione dei dati

Dati

Articolo 64 relativo alla trasparenza

Gli Stati membri garantiscono l'operatività di un sito web in cui siano disponibili informazioni sul sostegno di cui al presente regolamento, riguardanti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento del piano disponibili e i risultati di quest'ultimo.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la pubblicazione sul sito web delle informazioni di cui all'articolo 63. Dovrebbero garantire anche la pubblicazione sul sito web degli elementi di cui al [regolamento sulla performance].

Stati membri

Trasparenza

Dati

Articolo 64 relativo alla trasparenza

La Commissione europea pubblica i dati di cui all'articolo 63 sul sito web centralizzato di cui al [regolamento sulla performance].

Commissione europea

Trasparenza

Dati

Articolo 58 relativo alle responsabilità degli Stati membri, allegato IV relativo ai requisiti fondamentali per i sistemi di gestione, controllo e audit degli Stati membri e allegato XVI relativo all'SFC2027

Gli Stati membri garantiscono la segnalazione di tutti i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi i conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione; la Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni e le comunica al Parlamento europeo.

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'allegato XVI [SFC2027: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione].

Stati membri, Commissione europea

Raccolta e registrazione dei dati

Dati

Articolo 58 relativo alle responsabilità degli Stati membri

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari del finanziamento e le autorità del piano e con la Commissione siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati.

Stati membri

Digitalizzazione dei processi

Dati

Allegato XIV relativo alle azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE

Lo strumento sostiene l'attuazione della politica comune della pesca, tra l'altro per fornire consulenza scientifica, raccolta di dati e conoscenze al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca; sviluppare e attuare un regime unionale di controllo della pesca, promuovere oceani puliti e sani, sviluppare e diffondere informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, promuovere la sicurezza e la sorveglianza marittima.

Commissione europea

Raccolta e registrazione dei dati

Soluzioni digitali per i dati

4.2. Dati

Descrizione di alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

Dati relativi i) al beneficiario, ii) al destinatario e al destinatario finale, iii) al contraente, iv) al subappaltatore, v) all'operazione, vi) allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL), vii) a ciascun gruppo operativo del PEI-AGRI

Articolo 63 relativo alla raccolta e alla registrazione dei dati

La Commissione pubblica tali dati, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento, in un sito web centralizzato con la quota di contributo unionale di cui al [regolamento sulla performance]. Le informazioni relative al nome e al cognome di una persona fisica o alla denominazione di una persona giuridica non sono pubblicate se l'importo percepito in un anno è pari o inferiore a 2 500 EUR.

Informazioni sugli obiettivi del piano dello Stato membro, sulle attività, sui finanziamenti e le opportunità disponibili

Dati relativi i) al beneficiario, ii) al destinatario e al destinatario finale, iii) al contraente, iv) al subappaltatore, v) all'operazione, vi) allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL), vii) a ciascun gruppo operativo del PEI-AGRI

Informazioni relative agli elementi pertinenti di cui al regolamento sulla performance in relazione agli inviti a presentare proposte e alle gare d'appalto nell'ambito del Fondo

Calendario degli inviti a presentare proposte previsti nell'ambito del Fondo

Articolo 64 relativo alla trasparenza

Tali dati dovrebbero essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro e/o in inglese, francese o tedesco e rimanere disponibili sul sito web per due anni dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web sono in un formato pronto per il digitale, aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati.

Le informazioni sono aggiornate almeno ogni sei mesi. Le informazioni relative agli inviti a presentare proposte sono aggiornate almeno due volte all'anno.

Dati per il monitoraggio, le relazioni sui progressi compiuti, la valutazione, le verifiche di gestione finanziaria e gli audit

Articolo 58 relativo alle responsabilità degli Stati membri e allegato XVI relativo all'SFC2027

Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti a garantire che tutti i documenti giustificativi necessari per la pista di controllo relativa a una misura sostenuta dal Fondo siano conservati al livello appropriato per un periodo di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno in cui lo Stato membro ha percepito l'ultimo pagamento dalla Commissione; qualora sia stata avviata una procedura di ricorso, sia stata impugnata una decisione o sia stato avviato un procedimento giudiziario, i documenti giustificativi sono conservati fino alla conclusione di tali procedure o di eventuali procedimenti di recupero successivi.

Sistemi elettronici per lo scambio di dati

Articolo 58 relativo alle responsabilità degli Stati membri

Tali sistemi comprendono, tra l'altro, l'uso di moduli e calcoli automatici e interattivi e garantiscono la conservazione dei registri e dei dati nel sistema per effettuare sia le verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari sia gli audit e consentono la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e degli Stati membri.

   

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

Il regolamento contribuisce agli obiettivi generali della strategia europea per i dati, in quanto mira a facilitare una gestione e una condivisione dei dati moderne ed efficaci, anche al fine di sostenere le amministrazioni pubbliche e facilitare una migliore elaborazione delle politiche, in altri termini una gestione migliore dei dati sulla performance consentirà di orientare maggiormente la gestione dei programmi.

Al momento di concepire il proprio piano di partenariato nazionale e regionale, ciascuno Stato membro dovrà inoltre garantire la coerenza con la rispettiva tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale a norma della decisione (UE) 2022/2481.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

//

Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione possano essere reperiti, siano accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità

I dati pubblicati sul sito web sono in un formato pronto per il digitale, aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati.

Flussi di dati

Descrizione di alto livello dei flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Soggetti che forniscono i dati

Soggetti che ricevono i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Dati relativi i) al beneficiario, ii) al destinatario e al destinatario finale, iii) al contraente, iv) al subappaltatore, v) all'operazione, vi) allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL), vii) a ciascun gruppo operativo del PEI-AGRI

Articolo 63

Stati membri

Commissione europea

Adozione della decisione di approvazione del piano

Due volte l'anno, ogni anno per gli interventi a sostegno della politica agricola comune

Dati relativi i) al beneficiario, ii) al destinatario e al destinatario finale, iii) al contraente, iv) al subappaltatore, v) all'operazione, vi) allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL), vii) a ciascun gruppo operativo del PEI-AGRI

Articolo 64

Commissione europea

Pubblico

Ricezione delle informazioni trasmesse dallo Stato membro

Aggiornamenti periodici sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri

Informazioni sugli obiettivi del piano dello Stato membro, sulle attività, sui finanziamenti e le opportunità disponibili

Dati relativi i) al beneficiario, ii) al destinatario e al destinatario finale, iii) al contraente, iv) al subappaltatore, v) all'operazione, vi) allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL), vii) a ciascun gruppo operativo del PEI-AGRI

Informazioni legate all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla performance

Calendario degli inviti a presentare proposte previsti nell'ambito del Fondo

Articolo 64

Stati membri

Pubblico

Adozione della decisione di approvazione del piano

Sito web operativo entro 6 mesi dall'adozione della decisione della Commissione relativa all'approvazione del piano.

Tali dati sono aggiornati ogni 6 mesi.

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

//

Per ciascuna soluzione digitale, spiegazione del modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Le soluzioni digitali sostenute dai futuri piani di partenariato nazionale e regionale saranno commisurate alle necessità e alle sfide nazionali e regionali di ciascuno Stato membro, al fine di garantire un efficace conseguimento degli obiettivi dei piani e l'adempienza da parte degli Stati membri degli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente regolamento. La Commissione può inoltre sviluppare nuove soluzioni digitali e/o aggiornare quelle esistenti, se necessario per adempiere alle responsabilità che le incombono in virtù del presente regolamento.

Soluzione digitale n. 1

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione relativa alla conformità

Regolamento sull'IA

N/D

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

N/D

eIDAS

N/D

Sportello digitale unico e IMI

N/D

Altro

N/D

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrizione di alto livello dei servizi pubblici digitali soggetti alle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile

Altre soluzioni di interoperabilità

N.D.

//

//

//

//

Nello svolgimento delle loro funzioni, le autorità responsabili del piano possono utilizzare un sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile unico, che include uno strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale n. 1

Valutazione

Misure

Potenziali ostacoli residui (se del caso)

Conformità con le politiche digitali e settoriali in vigore

Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate

N.D.

N.D.

Misure organizzative per un'erogazione efficiente dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

N.D.

N.D.

Misure adottate per garantire un'interpretazione univoca dei dati

Elencare tali misure

N.D.

N.D.

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Elencare tali misure

N.D.

N.D.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione

(se applicabile)

Soggetti da coinvolgere

(se applicabile)

Calendario previsto

(se applicabile)

//

I piani di partenariato nazionale e regionale possono includere misure specifiche a sostegno dell'attuazione digitale, tra cui riforme, programmi di formazione e investimenti nelle infrastrutture digitali, in funzione delle necessità e delle sfide specifiche individuate negli Stati membri e nelle regioni interessati.

(1)    COM(2025) 47 final.
(2)    COM(2025) 30 final.
(3)    COM(2025) 85 final.
(4)    COM(2025) 79 final.
(5)    COM(2025) 90 final.
(6)    COM(2025) 75 final.
(7)    Omnibus I e II del 26 febbraio 2025.
(8)    COM(2025) 124 final.
(9)    Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).
(11)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).
(13)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(14)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(15)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).
(16)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj).
(18)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
(19)    Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).
(20)    Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).
(21)    Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj).
(22)    Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(23)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(24)    Quale definita nell'ambito della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).
(25)    Quale definito nella tipologia dell'Unione relativa alle aziende di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj ).
(26)    Come indicato nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).
(27)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
(28)    Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj).
(29)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).
(30)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(31)    Il Fondo potrebbe essere (parzialmente) delegato a un'agenzia esecutiva subordinatamente all'esito dell'analisi costi/benefici e alle relative decisioni da adottare e all'adeguamento dei pertinenti stanziamenti amministrativi per l'attuazione del programma in seno alla Commissione e all'agenzia esecutiva.
(32)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Επάνω

Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 565 final

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO












che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509


{SWD(2025) 565 final}


ALLEGATO I
Metodologia per il calcolo del contributo finanziario dell'Unione a ogni Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario disponibile per ogni Stato membro in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a).

La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:

popolazione (2024);

popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) che vive in zone rurali (2024);

reddito nazionale lordo (RNL) pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2023);

prodotto interno lordo (PIL) pro capite regionale, misurato in standard di potere d'acquisto a livello NUTS-3 (media 2021-2022-2023);

pagamenti diretti per ettaro potenzialmente ammissibile (2027; ettari sulla base della superficie potenzialmente ammissibile 2022);

totale di richiedenti asilo, decisioni positive, casi di protezione e rimpatrio (Eurostat, media 2022-2023-2024);

dati geografici sulle frontiere nazionali (banca dati SIG di Eurostat) e numero di domande di visto per soggiorni di breve durata.

Il contributo finanziario (FC) disponibile per ogni Stato membro è l'importo consolidato per l'attuazione del piano stabilito come segue:

FCi =

Ai × importo disponibile per i piani NRP degli Stati membri, esclusi gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento [migrazione], all'articolo 4 del regolamento [frontiere], all'articolo 4 del regolamento [sicurezza interna] e al regolamento (UE) 2023/955, +

Bi × importi di cui all'articolo 4 del regolamento [migrazione], all'articolo 4 del regolamento [frontiere], all'articolo 4 del regolamento [sicurezza interna], +

Ci × importo disponibile per il Fondo sociale per il clima in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento

Il consolidamento degli importi è effettuato in conformità di quanto segue:

·articolo 4 del regolamento xxx/xxx che istituisce il sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen, la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea in materia di visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

·articolo 4 del regolamento xxx/xxx che istituisce il sostegno dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

·articolo 4 del regolamento xxx/xxx che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

·articolo 10 e allegato II del regolamento (UE) 2023/955 che istituisce il Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060.

in cui:

Ai Chiave generale

in cui

e

in cui, per ogni Stato membro i e regione di livello NUTS 3 r:

Pop è la popolazione al 1º gennaio 2024 (codice della banca dati online di Eurostat: demo_gind, tps00001);

AROPE ra è la popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale che vive in zone rurali nel 2024 (codice della banca dati online di Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps13n/default/table?lang=en ilc_peps13n, 2024);

RNL pc SPA è il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (codice della banca dati online di Eurostat: nama_10_pp, 2023);

PIL pc SPA r è il prodotto interno lordo (PIL) pro capite regionale misurato in standard di potere d'acquisto (codice della banca dati online di Eurostat: nama_10r_3gdp, media 2021-23);

PDi è l'importo dei pagamenti diretti stimato nell'esercizio finanziario 2027 (esclusi POSEI/SAI);

ha indica gli ettari dichiarati ammissibili al sostegno in quanto "superficie potenziale ammissibile"; anno di domanda 2022.

Il valore αi di tutti gli Stati membri è normalizzato in modo che il totale di tutti i valori αi sia pari al 100%.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse, si applicano un massimale e una rete di sicurezza per la chiave di ripartizione generale Ai:

per ogni Stato membro, la quota di assegnazione αi non può essere inferiore all'80 % né superiore al 105 % della sua quota di assegnazione del totale 2021-2027 di tutti i fondi preassegnati pertinenti in regime di gestione concorrente, come calcolato dalla Commissione sulla base della dotazione iniziale 2020 di fondi preassegnati prima degli storni 1 . Il valore αi di tutti gli Stati membri è adeguato in proporzione in modo che il totale di tutti i valori αi sia pari al 100 %.

Bi Chiave "Affari interni" 

in cui per ogni Stato membroi:

per marittime si intendono le frontiere marittime, e per esterne le frontiere esterne terrestri, che sono le frontiere geografiche definite dalla lunghezza geodesica basata sull'ellissoide ETRS89 (Eurostat/GISCO, 2024 20M EPSG: 3035);

asilo è la quota in capo allo Stato membro del numero di richiedenti asilo (codice della banca dati online di Eurostat: migr_asyappctza, media 2022-2024);

protezione è la quota in capo allo Stato membro del numero di decisioni positive in prima istanza per le domande di protezione (codice della banca dati online di Eurostat: migr_asydcfsta, media 2022-2024);

temporanea è la quota in capo allo Stato membro del numero di beneficiari di protezione temporanea (codice della banca dati online di Eurostat: migr_asytpsm, media 2022-2024);

rimpatri è la quota in capo allo Stato membro del numero di cittadini di paesi terzi rimpatriati a seguito di un'intimazione a lasciare il paese (codice della banca dati online Eurostat: migr_eirtn, media 2022-2024);

superficie è l'area geografica definita dalla lunghezza geodesica basata sull'ellissoide ETRS89 (Eurostat/GISCO, 2024 20M EPSG: 3035);

visti è la quota in capo allo Stato membro del numero totale di visti uniformi richiesti per soggiorni di breve durata (DG HOME).

Le quote di assegnazione sono arrotondate fino al decimo di percentuale (0,01) più prossimo. La data limite per i dati storici utilizzati per l'applicazione della metodologia del presente allegato è il 15 giugno 2025.

La dotazione finanziaria di uno Stato membro a titolo del Fondo tiene conto delle disposizioni speciali previste dal protocollo n. 19 e dal protocollo n. 22 allegati al TUE e al TFUE per quanto riguarda la Danimarca e l'Irlanda. La dotazione per la Lituania comprende le risorse per il regime di transito speciale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) (FRONTIERE).

Gli eventuali importi di cui all'articolo 12 saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria per ogni Stato membro su base pro rata.

ALLEGATO II
Metodologia per il calcolo dell'importo minimo per le regioni meno sviluppate

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare gli importi minimi che gli Stati membri devono assegnare alle loro regioni meno sviluppate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), e dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera h), punto ii).

Preassegnazione a favore delle regioni meno sviluppate, r (LDRr) internamente a uno Stato membro i =

in cui, per ogni Stato membro i e regione di livello NUTS 2 r:

Env indica la dotazione finanziaria per l'attuazione dei piani di partenariato nazionale e regionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), meno le dotazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Popi indica la popolazione media dello Stato membro i nel periodo dal 2021 al 2023 (codice dati online Eurostat: demo, demo_r_d2jan)

Pop di LDRr indica la popolazione media della regione r nel periodo dal 2021 al 2023 (codice dati online Eurostat: demo, demo_r_d2jan)

RNL pc SPA è il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite nel periodo dal 2021 al 2023 misurato in standard di potere d'acquisto (codice dati online Eurostat: nama_10_pp)

Per tutti gli Stati membri, l'importo assegnato alle regioni meno sviluppate non deve essere inferiore al 90 % né superiore al 112,5 % dell'importo corrispondente assegnato alle regioni meno sviluppate a titolo dei fondi preassegnati per il periodo 2021-2027 in regime di gestione concorrente, calcolato dalla Commissione.

Le risorse da assegnare alle regioni meno sviluppate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), non sono da imputare agli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Stato membro 

Importo della dotazione finanziaria (in migliaia di EUR, a prezzi correnti)

Belgio 

138 056

Bulgaria 

8 133 449

Cechia 

7 345 717

Danimarca 

-

Germania 

-

Estonia 

-

Irlanda 

-

Grecia 

15 414 017

Spagna 

16 289 843

Francia 

3 674 893

Croazia 

8 255 565

Italia 

27 079 088

Cipro 

-

Lettonia 

3 697 261

Lituania 

4 705 597

Lussemburgo 

-

Ungheria 

20 712 690

Malta 

-

Paesi Bassi 

-

Austria 

-

Polonia 

47 241 595

Portogallo 

16 146 504

Romania 

27 037 343

Slovenia 

1 668 300

Slovacchia 

10 258 235

Finlandia 

-

Svezia 

-

ALLEGATO III
Metodologia per il calcolo del contributo finanziario dell'Unione a ogni Stato membro a norma del piano Interreg

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), 10 264 000 000 EUR sono assegnati al piano Interreg di cui al titolo XX del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg]; 

l'assegnazione di risorse per Stato membro nel piano Interreg per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come la somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato: 

(a)popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 in cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);

(b)popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);

(c)popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);

(d)popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della cooperazione transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della cooperazione transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d). 

L'importo per il piano Interreg destinato agli Stati membri, detratte le risorse per la cooperazione interregionale, è ripartito come segue: 

Stato membro 

Interreg — Quota dell'importo assegnato

Belgio 

4,70 %

Bulgaria 

1,40 %

Cechia 

3,70 %

Danimarca 

3,30 %

Germania 

12,20 %

Estonia 

0,70 %

Irlanda 

1,90 %

Grecia 

1,50 %

Spagna 

8,50 %

Francia 

13,60 %

Croazia 

2,10 %

Italia 

10,70 %

Cipro 

0,50 %

Lettonia 

0,70 %

Lituania 

1,00 %

Lussemburgo 

0,40 %

Ungheria 

3,10 %

Malta 

0,30 %

Paesi Bassi 

4,20 %

Austria 

2,70 %

Polonia 

6,40 %

Portogallo 

1,60 %

Romania 

4,30 %

Slovenia 

0,90 %

Slovacchia 

2,80 %

Finlandia 

2,00 %

Svezia 

4,70 %

* Quota dello Stato membro prima della detrazione proporzionale delle spese di sostegno.

ALLEGATO IV
Requisiti fondamentali per i sistemi di gestione, controllo e audit degli Stati membri

Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra le autorità e disposizioni scritte per i compiti di supervisione e monitoraggio delegati ad altri organismi. Assegnazione di risorse sufficienti a tale organismo o a tali organismi ai fini del piano.

Efficace attuazione di misure antifrode e anticorruzione proporzionate ed efficaci e di misure volte a evitare, prevenire, individuare e correggere le irregolarità, tra cui i conflitti di interessi e i casi di duplicazione di finanziamenti, inclusa una valutazione del rischio.

Disposizioni in atto per garantire il rispetto del diritto applicabile, comprese le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. 

Procedure adeguate a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento, la durabilità del conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, l'affidabilità dei dati dichiarati e la prevenzione dei casi di duplicazione di finanziamenti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione. 

Procedure adeguate per l'elaborazione di un parere di audit affidabile sull'affidabilità dei dati inseriti nelle domande di pagamento.

Audit adeguati dei sistemi per garantire l'affidabilità dei dati su cui sono basati i pagamenti a carico del bilancio dell'Unione.

Sistema efficace per assicurare la conservazione di tutti i documenti necessari per una pista di controllo completa.

Sistema elettronico affidabile per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di monitoraggio, comunicazione dei progressi, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi processi adeguati per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti. 

Sistema contabile efficace che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili, anche aggregando i dati da dichiarare alla Commissione.

10 

Procedure opportune per assicurare i flussi finanziari alle autorità di gestione e agli organismi pagatori con la garanzia che, con ciascun pagamento effettuato dalla Commissione, tali autorità ricevano gli importi loro dovuti in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nei rispettivi capitoli e tenendo conto delle potenziali rettifiche finanziarie risultanti dall'attuazione dei rispettivi capitoli, e che ricevano entro la fine del periodo un importo almeno equivalente al contributo dell'Unione loro spettante.

11

Criteri e procedure appropriati, trasparenti e non discriminatori per la selezione delle operazioni al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del piano e nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili al sostegno per le operazioni selezionate, tali da garantire l'accesso alle opportunità di finanziamento a una gamma diversificata di soggetti, comprese le piccole e medie imprese.

12

Strategia nazionale antifrode esaustiva, basata su una valutazione del rischio. 

13

Procedure adeguate per segnalare tutti i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi conflitti di interessi, casi di duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile, e per garantire che sia dato loro seguito nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione.

14

Procedure adeguate per il recupero dei fondi dell'Unione indebitamente erogati.

15

Modalità adeguate per garantire il rispetto dell'obbligo di non interrompere i pagamenti ai beneficiari, destinatari, destinatari finali, contraenti e partecipanti in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, rettifiche finanziarie o altre misure volte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

ALLEGATO V
Modello di piano di partenariato nazionale e regionale

CCI 

 

Titolo in inglese 

[250] (1)  

Titolo nella lingua nazionale/nelle lingue nazionali 

[250] 

Versione 

 

Primo anno 

[4] 

Ultimo anno 

[4] 

Numero della decisione della Commissione 

 

Data della decisione della Commissione 

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro 

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro 

 

(1)  I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi. 

TITOLO I: PANORAMICA E PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI PARTENARIATO NAZIONALE E REGIONALE 

1.    PARTE 1: sfide cui intende rispondere il piano e obiettivi perseguiti 

1.1.    Contributo del piano al conseguimento di tutti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera a)

Obiettivo specifico 

Spiegazione di come il piano contribuisce in modo esaustivo e adeguato al conseguimento dell'obiettivo specifico e degli obiettivi generali correlati  

1.a 

[5 000] 

1.b 

[5 000] 

… 

 

1.2.    Descrizione delle sfide specifiche dello Stato membro tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato, in particolare nel contesto del semestre europeo e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, le raccomandazioni nazionali per la PAC e le sfide individuate nei documenti e nelle strategie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera b)

Sfide/esigenze, inclusi i gruppi destinatari interessati 

Livello nazionale o regionale 

(nazionale per la PAC)

Raccomandazione specifica per paese /raccomandazione nazionale per la PAC e/o sfida pertinente  

[incluso riferimento a raccomandazione specifica per paese/documento ufficiale o strategia corrispondente] 

Misura/misure 

[Elenco degli ID e dei titoli delle misure] 

Livello di finanziamento previsto

[2000] 

 [300] 

[300] 

 

[2000] 

 [300] 

[300] 

 

 

1.3.    Descrizione di come il piano sia coerente con i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, i piani nazionali di ripristino a norma del regolamento (UE) 2024/1991, i piani nazionali per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale di cui alla decisione (UE) 2022/2481

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera c)

Piani e tabelle di marcia nazionali 

Descrizione di come le misure incluse nel piano sono coerenti con gli obiettivi stabiliti in tali documenti 

Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine 

[1 000] 

Piano nazionale di ripristino a norma del regolamento (UE) 2024/1991 

[1 000] 

Piano nazionale per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 

[1 000] 

Tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale a norma della decisione (UE) 2022/2481 

[1 000] 

Altri piani nazionali pertinenti 

[1 000] 

 

1.4.    Descrizione di come il piano contribuisce all'efficace funzionamento del mercato unico con importanti progetti di comune interesse europeo, progetti situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa e altri progetti di comune interesse europeo, tra cui il contributo attraverso progetti transfrontalieri, transnazionali o multinazionali e il sostegno alle operazioni che hanno ottenuto un marchio

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera d)

Elementi 

Misura 

Giustificazione 

Sostegno a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI);  in particolare tenendo conto delle analisi fornite nell'ultima relazione annuale sul mercato unico e la competitività

[Elenco dei numeri identificativi (ID) e descrizione della misura] 

[1000] 

 

Progetti definiti nel regolamento (UE) 2024/1679 situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa 

 

[1000] 

 

Sostegno del piano a progetti di interesse comune definiti nel regolamento (UE) 2022/869 

 

[1000] 

 

Sostegno del piano ad altri progetti transfrontalieri, transnazionali o multinazionali, compresi quelli che garantiscono la coerenza con i progetti sostenuti dal meccanismo per collegare l'Europa di cui al regolamento 202X/XXXX [meccanismo per collegare l'Europa] e relativo allegato

 

[1000] 

 

Sostegno del piano alle operazioni che hanno ottenuto un marchio 

 

[1000] 

 

1.5.    Panoramica esaustiva del sostegno del piano ai territori, elencato nell'allegato VII, tenendo conto delle loro esigenze e sfide specifiche [2000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera h), punto i), e articolo 45 [misure per le regioni ultraperiferiche]

Caratteristiche regionali di cui all'allegato VII (lettere da a) a j))

Capitolo o capitoli di contributo

Costi stimati totali

(in EUR)

Contributo

dell'Unione

(in EUR)

Tasso minimo di contributo nazionale

Elenco delle riforme di sostegno (se del caso)

a) Regioni meno sviluppate

Capitolo xx

XX 

XX

X% 

Capitolo xx

XX 

XX

X% 

 

Totale parziale 

XX 

XX 

 

 

b) Regioni in transizione

Capitolo xx

XX 

XX

X% 

Capitolo xx

XX 

XX

X% 

Totale parziale 

XX 

XX 

 

c) Regioni più sviluppate

Capitolo xx

XX 

XX

X% 

Capitolo xx

XX 

XX

X% 

Totale parziale 

XX 

XX 

 

d) Isole e regioni ultraperiferiche 

 

Capitolo xx

 

 

Capitolo xx

 

 

Totale parziale 

 

 

 

 

e) Esigenze e sfide specifiche delle regioni frontaliere orientali (regioni NUTS 2 che confinano con la Russia e la Bielorussia), in particolare nei settori della sicurezza, della gestione delle frontiere e dello sviluppo economico.  

Capitolo xx

 

 

Totale parziale 

f) Esigenze e sfide specifiche delle regioni settentrionali scarsamente popolate, che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, in particolare per quanto riguarda la connettività e l'accessibilità. 

Capitolo xx

Totale parziale 

g) Esigenze e sfide specifiche delle zone rurali, in particolare quelle che risentono di problemi strutturali, come la mancanza di possibilità di impiego attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture digitali e di altro tipo e nei servizi essenziali, e dell'esodo dei giovani, da contrastare attraverso il rafforzamento del tessuto socioeconomico in tali zone, in particolare con la creazione di posti di lavoro, il sostegno ai giovani e il ricambio generazionale. 

Capitolo xx

Totale parziale 

h) Esigenze e fide specifiche delle zone interessate dalla transizione industriale, in particolare quelle che si trovano ad affrontare gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. 

Capitolo xx

Totale parziale 

i) Esigenze e sfide specifiche nelle zone urbane (sviluppo urbano sostenibile).

Capitolo xx

Totale parziale 

j) Esigenze e sfide specifiche individuate nel ricorso pianificato agli investimenti territoriali integrati, allo sviluppo locale di tipo partecipativo o ad altri strumenti territoriali, tra cui la transizione giusta e le strategie di specializzazione intelligente.

Capitolo xx

Totale parziale 

Presentazione delle misure previste dall'articolo 46 [regioni ultraperiferiche], compresa una descrizione delle principali azioni previste, dei gruppi destinatari del sostegno e delle corrispondenti risorse finanziarie.

1.6.    Panoramica esaustiva del sostegno del piano al ricambio generazionale a norma dell'articolo 15 [ricambio generazionale] del regolamento 202X/XXXX [regolamento PAC] [2000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera i), punto i) 

Sono compresi:

(a)una valutazione dell'attuale situazione demografica nel settore agricolo

(b)l'individuazione delle barriere all'ingresso dei giovani agricoltori e proposte di iniziative e misure nazionali per superarle

(c)una descrizione del "pacchetto di avvio" per i giovani agricoltori (articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento PAC]) e sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale

 

Tipo di misure

Capitolo o capitoli di contributo 

Costi totali stimati (in EUR) 

Contributo dell'UE (in EUR) 

Elenco delle riforme di sostegno  

(se del caso) 

a.Insediamento di giovani agricoltori

Capitolo xx 

   XX 

   XX 

 

Capitolo xx 

  XX 

  XX 

 

Totale parziale 

XX 

XX 

 

b.Sostegno decrescente al reddito per superficie ai giovani agricoltori 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

c.Sostegno ai piccoli agricoltori

Capitolo xx 

 

 

 

d.

Totale parziale 

 

 

 

e.Sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

d.Possibilità di finanziamenti attraverso strumenti finanziari 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

e.Sostegno all'avvio di nuove imprese rurali 

[…] 

 

 

 

f.Interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI 

[…] 

 

 

 

g.Interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole 

[…] 

 

 

 

h.Servizi di sostituzione nell'azienda agricola 

[…] 

 

 

 

i.Accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori 

[…] 

 

 

 

Altri tipi di misure che garantiscono sinergie con altre parti del piano NRP

 

 

 

 

TOTALE 

XX 

XX 

 

 

1.7.    Panoramica esaustiva del sostegno del piano alle misure sociali elencate nell'allegato VI [metodologia per il contributo agli obiettivi sociali], tenendo conto delle esigenze e sfide specifiche nazionali e regionali individuate, anche nel contesto del semestre europeo [2000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera i), punto ii) 

 

Categoria di misure 

di cui all'allegato VI (lettere da a) a d))

Capitolo o capitoli di contributo 

Costi totali stimati (in EUR) 

Contributo dell'UE (in EUR) 

Elenco delle riforme di sostegno  

(se del caso) 

a) Inclusione sociale   

Capitolo xx 

   XX 

   XX 

 

Capitolo xx 

  XX 

  XX 

 

Totale parziale 

XX 

XX 

 

b) Prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base  

Capitolo xx 

 

 

 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

c) Sostegno per combattere la povertà infantile

Capitolo xx 

 

 

 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

d) Lotta alla disoccupazione giovanile, anche attraverso l'istruzione e la formazione

Capitolo xx 

 

 

 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

TOTALE 

XX 

XX 

 

 

1.8.    Panoramica esaustiva del sostegno del piano alla prosperità dei settori della pesca e dell'acquacoltura [2000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera i), punto iii) 

Categoria di attività

Capitolo o capitoli di contributo 

Costi totali stimati (in EUR) 

Contributo dell'UE (in EUR) 

Elenco delle riforme di sostegno  

(se del caso) 

a) Attività per l'attuazione della PCP, anche per quanto riguarda la pesca, il controllo e l'attuazione delle norme, la lotta contro la pesca INN e la raccolta di dati scientifici ai fini di un processo decisionale basato sulla conoscenza, il ricambio generazionale

Capitolo xx 

   XX 

   XX 

 

Capitolo xx 

  XX 

  XX 

 

Totale parziale 

XX 

XX 

 

b) Attività a sostegno delle esigenze della pesca, dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera

Capitolo xx 

 

 

 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

c) Attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e all'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili.

Capitolo xx 

 

 

 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

d) Attività stabilite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibili e la loro innovazione, la sicurezza marittima e lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile. Pianificazione dello spazio marittimo e cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Capitolo xx 

 

 

 

Capitolo xx 

 

 

 

Totale parziale 

 

 

 

TOTALE 

XX 

XX 

 

 

1.9.    Panoramica esaustiva dell'impiego pianificato dello sviluppo territoriale integrato nelle città, nelle zone urbane e rurali, dello sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare LEADER, o di altri strumenti territoriali, tra cui la transizione giusta, le strategie di specializzazione intelligente e le strategie di decarbonizzazione sviluppate con il sostegno degli strumenti dell'Unione nel periodo 2021-2027 [1 000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera j), punto i) 

Impiego pianificato degli strumenti territoriali: 

Misure

Sviluppo territoriale integrato  

  [Elenco degli ID e dei titoli delle misure] 

Sviluppo locale di tipo partecipativo / LEADER 

 

 [altri strumenti territoriali] 

 

 

1.10.    Descrizione delle problematiche che ostacolano il miglioramento della resilienza delle aziende agricole e della gestione dei rischi a livello di azienda agricola, con particolare attenzione per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione dei rischi e il miglioramento della resilienza complessiva e della copertura dei rischi degli agricoltori, e il sostegno alla transizione digitale e basata sui dati in agricoltura e nelle zone rurali per migliorarne la competitività, la sostenibilità e la resilienza e descrizione delle riforme, degli investimenti e degli altri interventi proposti nel piano [1 000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera j), punto ii)

 

Misure

Migliorare la resilienza e la gestione dei rischi delle aziende agricole  

 [Elenco degli ID e dei titoli delle misure] 

 

Sostegno alla transizione digitale dell'agricoltura e delle zone rurali 

 

 

1.11.    Contributo al conseguimento degli obiettivi nei settori prioritari di cui all'articolo 4 [PAC – settori prioritari connessi all'ambiente e al clima] del regolamento XX [attuazione del sostegno dell'Unione alla PAC]

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera j), punto iii) 

 

Misure

Adattamento ai cambiamenti climatici, comprese la gestione efficiente delle risorse idriche e la maggiore resilienza alla siccità o alle inondazioni

 [Elenco degli ID e dei titoli delle misure] 

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, inclusa la produzione di biogas

 

Salute del suolo

Conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie e degli elementi caratteristici del paesaggio, riduzione dell'uso di pesticidi

Sviluppo dell'agricoltura biologica

2.    PARTE 2: Condizioni e principi orizzontali 

2.1.    Rispetto delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta [10 000] 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettere q) e r)

Formulare un'autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [Carta]

Descrizione di come il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizioni orizzontali, Stato di diritto], con informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo più recenti, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese identificate.

2.2.    Rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" [5 000]  

Descrizione dei meccanismi posti in essere per garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" nell'attuazione del piano, compresa una descrizione delle pratiche di protezione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento PAC].  

2.3.    Rispetto del principio della parità di genere [5 000]  

Descrizione dei meccanismi posti in essere per garantire il rispetto del principio della parità di genere nell'attuazione del piano.  

3.    PARTE C: Modalità di attuazione del piano

3.1.    Disposizioni per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera g)

Descrizione delle disposizioni per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato: 

Autorità di coordinamento: descrizione di come l'autorità di coordinamento sarà responsabile del coordinamento del piano a norma dell'articolo 49 [funzioni dell'autorità di coordinamento] [1 000] 

Autorità di gestione: descrizione di come l'autorità/le autorità di gestione gestirà/gestiranno il piano conformemente all'articolo 50 [funzioni dell'autorità di gestione] [1 000] 

Organismi pagatori: descrizione degli organismi pagatori [1 000] 

Autorità di audit: descrizione delle autorità di audit e, se del caso, delle disposizioni di coordinamento in atto per elaborare il parere annuale di audit e la sintesi degli audit presentati nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità; [specificare se lo Stato membro partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO]. [1 000] 

Descrizione dell'approccio previsto e delle disposizioni stabilite tra le autorità nazionali e regionali e locali per quanto riguarda le responsabilità in tema di programmazione, attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio e valutazione, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.  [2 000] 

 

Tabella XX: Autorità di gestione

Capitolo 

Autorità di gestione 

Nome dell'istituzione [500] 

Nome della persona di contatto [200] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XX: Organismi pagatori

Capitolo 

Organismi pagatori 

Nome dell'istituzione [500] 

Nome della persona di contatto [200] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XX: Autorità di audit:

Capitolo 

Autorità di audit 

Nome dell'istituzione [500] 

Nome della persona di contatto [200] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.    Comitato/comitati di monitoraggio e comitato di coordinamento:  

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera g) 

Descrizione dell'organizzazione e della struttura del comitato/dei comitati di monitoraggio e del comitato di coordinamento; le disposizioni previste per garantire il monitoraggio del piano sono conformi all'articolo XX [comitato di monitoraggio e comitato di coordinamento]. [1 000] 

3.3.    Partenariato e governance a più livelli

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettere g), k) e i)

Sintesi di tutte le azioni per garantire la partecipazione dei partner, compreso il processo di consultazione e dialogo condotto in preparazione del piano e di ciascun capitolo, con la spiegazione di quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, come è stata garantita la loro rappresentanza e in quale modo il piano tiene conto dei loro contributi in linea con il codice di condotta sul partenariato. [2 000] 

3.4.    [se del caso] Sostegno tecnico

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera g)

Descrizione delle potenziali esigenze di sostegno tecnico per l'attuazione del piano.

3.5.    Scambio di conoscenze

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera k), punto ii) 

Descrizione della strategia relativa al sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo per rafforzare lo scambio di conoscenze, l'innovazione e i servizi di consulenza aziendale conformemente all'articolo 20 [AKIS] del regolamento 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] [2 000] 

3.6.    Distribuzione di prodotti agricoli

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera k), punto iii) 

Descrizione delle modalità di istituzione del programma dell'UE destinato alle scuole a norma dell'articolo XX [programma dell'UE destinato alle scuole] in conformità del regolamento 202X/XXXX [regolamento OCM] [2000] 

3.7.    Disposizioni in atto per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera m) 

Descrizione delle modalità grazie alle quali il sistema e le disposizioni dello Stato membro sono sufficienti a garantire l'uso regolare, efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato III. [10 000] 

3.8.    Disposizioni in atto per adempiere l'obbligo di non interrompere i pagamenti 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera n) 

Descrizione delle disposizioni in atto per garantire che, in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, di rettifiche finanziarie o altre misure volte a garantire la tutela dei finanziamenti e degli interessi finanziari dell'Unione, lo Stato membro adempia all'obbligo di non interrompere i pagamenti ai beneficiari, destinatari, destinatari finali, contraenti e partecipanti. [2 000]

3.9.    Descrizione dell'approccio previsto in materia di comunicazione e visibilità per il piano

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera g) 

Descrizione delle disposizioni in atto per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la promozione delle azioni e dei loro risultati, l'informazione ai destinatari sull'esistenza del sostegno dell'Unione o l'obbligo per altri intermediari finanziari di informare tali destinatari finali di detto sostegno. [2 000] 

3.10.    [se del caso] Disposizioni di sicurezza in atto 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera o) 

Formulare un'autovalutazione del grado di sicurezza sulla base di criteri oggettivi comuni, in modo da individuare eventuali questioni di sicurezza e illustrare dettagliatamente in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare il pertinente diritto dell'Unione e nazionale. [2 000] 

 

TITOLO II: CAPITOLI 

Per ciascun capitolo: 

1.    Capitoli

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera e)

1.1.    Strategia di intervento  

Descrizione delle sfide esistenti e degli obiettivi del capitolo 

Casella di testo [10 000]

1.2.    Analisi di come le misure rispondono alle sfide individuate e ai pertinenti obiettivi strategici

Casella di testo [10 000]

1.3.    Descrizione delle sinergie tra le misure incluse nel capitolo (e, se applicabile, anche con altre misure contenute in altri capitoli del piano e con le misure nazionali).

Casella di testo [5 000]

 

2.    Misure

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera e) 

2.1.    Natura, tipo e portata della misura, indicando se si tratta di una misura nuova o di una misura esistente che si intende ampliare con il sostegno del piano

Casella di testo [500]

 

2.2.    Informazioni dettagliate sull'obiettivo della misura 

Casella di testo [5 000]

 

2.3.    Informazioni dettagliate sui destinatari della misura (persone e ambiti) 

Casella di testo [1 500]

Per gli interventi della PAC, l'analisi dovrebbe comprendere:

Una descrizione dei concetti e degli elementi necessari per garantire che gli interventi di sostegno al reddito della PAC di cui all'articolo X [tipi di sostegno] e altri interventi della PAC siano destinati a coloro che più necessitano del sostegno della PAC, compresi i concetti di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile", "agricoltore", "giovane agricoltore" e "nuovo agricoltore".

Una descrizione di come la misura si rivolga ai settori e ai gruppi selezionati e della complementarità con altri interventi e misure della PAC stabiliti nei Piani.

2.4.    Calendario di attuazione della misura

Casella di testo [500] 

 

2.5.    Indicare se la misura contribuisce agli aspetti seguenti:

La misura contribuisce agli obiettivi del mercato unico 

In caso affermativo:

Sì/No

Sostegno a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) 

Progetti definiti nel regolamento (UE) 2024/1679, in particolare quelli situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa 

Sostegno del piano a progetti di interesse comune definiti nel regolamento (UE) 2022/869 

Sostegno del piano ad altri progetti transfrontalieri, transnazionali o multinazionali 

 

Sostegno del piano alle operazioni che hanno ottenuto un marchio 

2.6.    Informazioni dettagliate sulla zona geografica interessata dalla misura

Casella di testo [1 500] 

 

2.7.    Dimensione territoriale della misura

Riferimento: articolo 14, paragrafo 4, e allegato II del regolamento XX [regolamento sulla performance]

ID della misura

Regione

ai sensi del regolamento (UE) 2023/674 della Commissione

(se applicabile)

Tipologia di territorio interessato

Misura destinata a una regione ultraperiferica/ zona settentrionale scarsamente popolata/ regione frontaliera orientale

 

  [Livello NUTS2 o NUTS3]

  [codice della dimensione del tipo di territorio]

[casella da barrare]

 

 

 

 

 

 

3.    Interventi della politica agricola comune 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 1, lettera e)

3.1.    Le informazioni strutturate seguenti:

 

Sfide strategiche specifiche individuate nelle raccomandazioni nazionali per la PAC

Esigenze cui viene data risposta

Misura/ Intervento

Ambito territoriale / dimensione

Tipologia di zone interessate

Settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima

Condizioni di ammissibilità [come da articolo pertinente]

Monitorabilità delle condizioni di ammissibilità (tramite il sistema di monitoraggio delle superfici)

Pratiche agricole contemplate (se applicabile)

Condizioni/incentivi/ priorità specifici esistenti per

Giovani agricoltori

Donne

Digitalizzazione

Condivisione dei dati

Scambio di conoscenze/formazione

[elencare]

[500]

[elencare]

[elencare]

[elencare]

[Sì/No/in parte]

[elencare]

[Sì/No]

[Sì/No]

[Sì/No]

[Sì/No]

[Sì/No]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pertinente, l'analisi può comprendere anche:

1. Per gli interventi settoriali di cui all'articolo XX [interventi settoriali] del regolamento 202X/XXXX [OCM], una descrizione delle disposizioni per gli operatori che beneficiano di interventi nei settori.

2. Per il programma dell'UE destinato alle scuole di cui all'articolo 27 del regolamento 202X/XXXX [regolamento OCM],

a)i partecipanti al programma dell'UE destinato alle scuole;

b)l'elenco dei prodotti che possono essere forniti e distribuiti e i criteri di definizione delle priorità;

c)i finanziamenti nazionali integrativi.

Per ciascun intervento della PAC per il quale sono concessi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo X sono fornite le informazioni di seguito indicate.

L'articolo XXX a norma del quale è concesso il finanziamento

testo

La base giuridica nazionale per la concessione del finanziamento

testo

L'intervento nel piano per il quale è concesso il finanziamento

testo

Totale dei finanziamenti nazionali integrativi (in euro)

cifre

Complementarità:

a) un numero più elevato di beneficiari;

b) un'intensità di aiuto più elevata;

c) finanziamento di alcune operazioni nell'ambito dell'intervento

indicare le voci pertinenti e fornire eventualmente informazioni supplementari

A norma dell'articolo 42 TFUE

(in caso negativo, indicare lo strumento di autorizzazione dell'aiuto di Stato)

3.2.    Descrizione delle disposizioni per la conformità con il sistema di gestione responsabile delle aziende agricole ("CGO") [2 000]

Riferimento: articolo 3 [gestione responsabile delle aziende agricole] del regolamento 202X/XXXX [regolamento PAC], articolo 6, paragrafo 3 [principi orizzontali], articolo 22, paragrafo 2, lettera l)

Descrizione dei meccanismi posti in essere per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 [altri principi orizzontali, gestione responsabile delle aziende agricole]  

  

4.    Genere  

Riferimento: Riferimento: articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 13 del regolamento XX [regolamento sulla performance] 

Informazioni su come le misure incluse rispettano il principio della parità di genere, tenendo conto della metodologia di integrazione della dimensione di genere.  

ID della misura 

Settore di intervento 

Punteggio in relazione alla parità di genere  

ID della misura 1 

Settore di intervento 1 (livello di attività) 

Punteggio in relazione alla parità di genere 2 

ID della misura 1 

Settore di intervento 2 

Punteggio in relazione alla parità di genere 1 

ID della misura 2 

Settore di intervento 

Punteggio in relazione alla parità di genere 0

 

 

 

 

5.    Traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e calendario

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera e)

Tabella contenente i traguardi qualitativi, i traguardi quantitativi e il calendario delle componenti con le seguenti informazioni: 

ID della misura

Nome della misura

Obiettivo 

specifico primario

Obiettivo specifico secondario

Finanziamento mediante sovvenzioni o prestiti

Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo (numero di riferimento)

Nome del traguardo qualitativo/ traguardo quantitativo

Indicatori qualitativi

(traguardi qualitativi)

Indicatori quantitativi (traguardi quantitativi) stabiliti nel regolamento XXX (regolamento sulla performance)

Calendario indicativo per il conseguimento

Descrizione di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo

[1 000]

Importo per le autorità di gestione*

Valore da erogare [pertinente per i pagamenti COM allo Stato membro]*

Copertura geografica, dimensione territoriale (nazionale, categorie di regioni, se del caso)

Tipo di strumento finanziario [se applicabile] (garanzia, capitale proprio o prestito)

Misure contenute nel piano sociale per il clima presentato dallo Stato membro a norma del regolamento (UE) 2023/955

Sì/No

Unità di misura

Valore base

Traguardo quantitativo

Trimestre

Anno

* Come indicato in SFC 

Tabella contenente le realizzazioni e il calendario degli interventi:

Riferimento:  Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera e)

N.

d'ordine

Intervento

Nome della realizzazione

Settore interessato, gruppo di agricoltori, superficie

Indicatori quantitativi di cui al regolamento XXX (regolamento sulla performance)

Valore unitario della realizzazione

Valore unitario dell'impegno nel calcolo del valore medio delle realizzazioni delle azioni agricole

Calendario per il conseguimento

Costo totale stimato

Settore di intervento

Unità di misura

Realizzazione

Uniforme o medio

Tipo (importo forfettario, integrazione o altro)

Min

Max

Trimestre

Anno

Contributo dell'Unione

Contributo dello Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Verifica del conseguimento di traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni

Riferimento: articolo 58, paragrafo 2, lettera i)

ID della misura

Traguardi qualitativi/ traguardi quantitativi/ realizzazioni

descrivere quali documenti o quale sistema saranno usati per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, di ciascun deliverable intermedio);

descrivere in che modo saranno effettuate le verifiche di gestione (comprese quelle in loco);

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti.

[2 000]

Disposizioni per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

[1 000]

  

  

  

  

 

7.    Finanziamenti e costi e obiettivo sociale

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e s), articolo 20

Per ciascuna misura: 

ID del capitolo

ID della misura

Riforma / Investimento / altri interventi 

Costo unitario (se applicabile) 

Quantità/ volume (se applicabile) 

Costi totali stimati (in EUR) 

Contributo finanziario dell'UE

Contributo nazionale risultante (in %)

Settore di intervento 

Indicatore di risultato (se pertinente)

Metodologia utilizzata e descrizione dei costi, comprese la fonte e l'indicazione dei precedenti progetti di investimento/riforma che costituiscono parametri di riferimento per la stima dei costi e la fonte dei costi di tali progetti

[1 000]

Giustificazione della plausibilità e ragionevolezza dei costi stimati, se necessario tenendo conto delle specificità nazionali e di metodi di adeguamento  

[1 000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Coordinamento/delimitazione delle competenze e complementarità

Riferimento: articolo 7, paragrafo 5 

Descrizione di come le misure incluse nel capitolo sono coerenti con altre misure del piano e/o altre misure sostenute da altri strumenti dell'Unione. [2 000] 

***

9.    Sintesi di tutti i capitoli

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera f)

Capitolo

Costi totali stimati (valore assoluto e in % sul totale del piano)

Contributo finanziario dell'Unione

Contributo nazionale risultante (in %)

Capitolo xx

 

 

 

Capitolo xx

 

 

 

Capitolo xx

 

 

 

 

 

 

 

Importo di flessibilità 

 

25 % del contributo totale dell'Unione 

 

TOTALE  

 

 

 

 

 

[1] [Placeholder DNSH]

 

ALLEGATO VI
Metodologia per il contributo al raggiungimento degli obiettivi sociali

Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), punto ii), e tenuto conto delle specifiche esigenze e sfide nazionali e regionali individuate, anche nel contesto del semestre europeo e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, gli Stati membri concentrano le risorse nei loro piani sulle misure seguenti:

(a)favorire l'inclusione sociale attiva e l'integrazione socioeconomica al fine di promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati, dei cittadini di paesi terzi compresi i migranti e delle comunità emarginate;

(b)contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti e prevedere misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

(c)attuare la garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali per contrastare la povertà infantile, in particolare negli Stati membri in cui il tasso medio di minori di età inferiore ai 18 anni a rischio di povertà o di esclusione sociale è superiore alla media dell'Unione, sulla base dei dati Eurostat, tra il 2024 e il 2026;

(d)attuare la garanzia per i giovani attraverso azioni mirate e riforme strutturali a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'istruzione e formazione professionale, in particolare negli Stati membri in cui il tasso medio di giovani da 15 a 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo è superiore alla media dell'Unione, sulla base dei dati Eurostat, tra il 2024 e il 2026.

Gli importi indicativi assegnati alle categorie di misure di cui sopra sono presentati sulla base del modello di piano di cui all'allegato V e concordati con la Commissione.

ALLEGATO VII
Metodologia per il contributo territoriale

Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera h), gli Stati membri assegnano risorse alle categorie di regioni seguenti, tenendo conto: 

(a)delle esigenze e sfide specifiche delle regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (2021-2023) è inferiore al 75 % della media dell'UE-27;

(b)delle esigenze e sfide specifiche delle regioni in transizione, il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (2021-2023) è superiore al 75 % ma inferiore al 100 % della media dell'UE-27;

(c)delle esigenze e sfide specifiche delle regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (2021-2023) è pari o superiore al 100 % della media dell'UE-27;

(d)delle esigenze e sfide specifiche delle isole e delle regioni ultraperiferiche, quali gli alloggi, i trasporti e la loro decarbonizzazione, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'accesso all'assistenza sanitaria e lo sviluppo economico, al fine di tenere conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo;

(e)delle esigenze e sfide specifiche delle regioni frontaliere orientali (regioni NUTS 2 confinanti con la Russia e la Bielorussia), in particolare nei settori della sicurezza, della gestione delle frontiere e dello sviluppo economico;

(f)delle esigenze e sfide specifiche delle regioni settentrionali scarsamente popolate, che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, in particolare per quanto riguarda la connettività e l'accessibilità;

(g)delle esigenze e sfide specifiche delle zone rurali, in particolare quelle che risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità lavorative attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture digitali e di altro tipo e nei servizi essenziali, e dell'esodo dei giovani, da contrastare attraverso il rafforzamento del tessuto socioeconomico in tali zone, in particolare con la creazione di posti di lavoro, il sostegno ai giovani e il ricambio generazionale; 

(h)delle esigenze e sfide specifiche delle zone interessate dalla trasformazione industriale, in particolare quelle che si trovano ad affrontare gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2040 in materia di energia e clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050; 

(i)delle esigenze e sfide specifiche nelle zone urbane (sviluppo urbano sostenibile);

(j)delle esigenze e sfide specifiche individuate nel ricorso pianificato agli investimenti territoriali integrati, allo sviluppo locale di tipo partecipativo o ad altri strumenti territoriali, tra cui la transizione giusta e le strategie di specializzazione intelligente.

Gli importi indicativi assegnati ai territori secondo la metodologia di cui sopra sono presentati sulla base del modello di piano di cui all'allegato V e concordati con la Commissione. 

ALLEGATO VIII
Criteri per la valutazione del conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi

La valutazione del conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi di cui all'articolo 63, paragrafo 3, tiene conto degli elementi seguenti.

·La finalità e il risultato atteso del traguardo qualitativo e del traguardo quantitativo come pianificati e sulla base dell'esito, tenendo conto del soddisfacimento dei singoli requisiti ivi stabiliti.

·Il contesto fornito dalla descrizione della misura cui appartiene il traguardo qualitativo o il traguardo quantitativo e dalle altre sezioni pertinenti del piano di partenariato nazionale e regionale.

·I documenti elencati come quadro di riferimento per la preparazione del piano all'articolo 22, paragrafo 2, e i documenti presentati tramite SFC e qualsiasi ulteriore spiegazione in merito al conseguimento, compresa la corrispondenza con le autorità nazionali e regionali.

·Altri dati o fonti di informazioni in relazione agli aspetti qualitativi e alle circostanze relative al conseguimento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo.

·L'impiego di metodi o procedure diversi rispetto a quelli originariamente previsti.

·Se la deviazione dalla formulazione della descrizione del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo ne ostacola il conseguimento e il risultato atteso, o implica una violazione del diritto applicabile.

ALLEGATO IX
Relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure del piano

(da presentare in allegato alla dichiarazione di gestione)

Riferimento: articolo 58, paragrafo 4 [responsabilità dello Stato membro], e articolo 59, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto annuale di affidabilità]

1.    Domande di pagamento presentate nel periodo di riferimento (esercizio finanziario precedente), comprese informazioni sul prefinanziamento

 

Periodo di riferimento (esercizio finanziario)

Numero della domanda di pagamento

Data di presentazione della domanda di pagamento

Importi di cui è richiesto il pagamento

20xx

xx/xx/20xx

xx EUR

20xx

xx/xx/20xx

xx EUR

20xx

[…]

[…]

Prefinanziamenti ricevuti finora

XX EUR

2.    Progressi nell'attuazione delle misure 

 

Investimenti

Traguardo quantitativo

Progressi compiuti

Valore da erogare per i progressi realizzati (importo in EUR)

 

 

Progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo al momento della presentazione delle relazioni sulla base dello stato di attuazione più recente 

O  

 

▫ Nessun progresso (0 % - stima) 

▫ Progressi modesti (33 % - stima) 

▫ Progressi significativi (66 % - stima) 

▫ Conseguimento (100 %) 

 

Riforme o investimenti

Traguardo qualitativo

Progressi compiuti

Valore da erogare per i progressi realizzati (importo in EUR)  

 

 

▫ Nessun progresso (0 % - non entrato in vigore / non adottato) 

 

▫ Conseguimento (100 % - entrato in vigore / adottato)  

 

Altri interventi

(pagamenti fondati sulle realizzazioni)

Unità di misura

Progressi compiuti

Valore dei progressi compiuti (in EUR)

 

 

Realizzazioni conseguite al momento della comunicazione sulla base dello stato di attuazione più recente

 

 

ALLEGATO X
Modello di previsione dell'importo della domanda di pagamento

Riferimento: articolo 50, paragrafo 1, lettera d) [funzioni dell'autorità di coordinamento]

Contributo dell'Unione previsto 

[anno civile in corso] 

[anno civile successivo] 

Domanda di pagamento n. 1 

Domanda di pagamento n. [x] 

Domanda di pagamento n. [fino a 6 all'anno] 

Domanda di pagamento n. 1 

Domanda di pagamento n. [x] 

Domanda di pagamento n. [fino a 6 all'anno] 

[Data di presentazione prevista] 

[Data di presentazione prevista] 

[Data di presentazione prevista] 

[Data di presentazione prevista] 

[Data di presentazione prevista] 

[Data di presentazione prevista] 

N. d'ordine 

Importo previsto 

N. d'ordine 

Importo previsto 

N. d'ordine 

Importo previsto 

N. d'ordine 

Importo previsto 

N. d'ordine 

Importo previsto 

N. d'ordine 

Importo previsto 

x EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

Assistenza tecnica 

[calcolo automatico in SFC] 

Assistenza tecnica 

[calcolo automatico in SFC] 

Assistenza tecnica 

[calcolo automatico in SFC] 

Assistenza tecnica 

[calcolo automatico in SFC] 

Assistenza tecnica 

[calcolo automatico in SFC] 

Assistenza tecnica 

[calcolo automatico in SFC] 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

TOTALE 

x EUR 

ALLEGATO XI
Modello di domanda di pagamento

Riferimento: articolo 65, paragrafo 2 [presentazione e valutazione della domanda di pagamento]

Piano di partenariato nazionale e regionale

Stato membro:

Decisione della Commissione recante l'approvazione del piano:

Data della decisione della Commissione:

Numero della domanda di pagamento:

Data di presentazione della domanda di pagamento:

Numero di traguardi qualitativi e di traguardi quantitativi per i quali è richiesto un pagamento

di cui, finanziati mediante sovvenzioni

di cui, finanziati mediante prestiti (se applicabile)

Importo totale richiesto per i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi conseguiti

Importo totale richiesto per altri interventi:

Importo richiesto per l'assistenza finanziaria:

Totale importo richiesto

di cui, finanziati mediante sovvenzioni

di cui, finanziati mediante prestiti (se applicabile)

ELENCO DEI TRAGUARDI QUALITATIVI E DEI TRAGUARDI QUANTITATIVI PER I QUALI È RICHIESTO UN PAGAMENTO

N. d'ordine

Obiettivo specifico

Capitolo

Misura

Finanziati mediante sovvenzioni o prestiti

Nome del traguardo qualitativo

/traguardo quantitativo

Indicatori qualitativi

(traguardi qualitativi)

Indicatori quantitativi (traguardi quantitativi) stabiliti nel regolamento XXX (regolamento sulla performance) 

Calendario per il conseguimento

Importo richiesto

Soggetto responsabile della verifica del conseguimento del traguardo qualitativo/traguardo quantitativo pertinente e della conservazione dei documenti per la pista di controllo

Unità di misura

Valore base

Traguardo quantitativo iniziale

Traguardo quantitativo conseguito

Trimestre

Anno

 

 

 

 

 

Totale richiesto a titolo di sovvenzioni

 

 

Totale richiesto a titolo di prestiti

 

 

Per gli interventi fondati sulle realizzazioni

N. d'ordine

Obiettivo specifico

Capitolo

Misura

Indicatore di realizzazione stabilito dal regolamento XXX (regolamento sulla performance)

Importo richiesto

Soggetto responsabile della verifica delle informazioni fornite e della conservazione dei documenti per la pista di controllo

Unità di misura

Realizzazioni riportate

 

 

 

Totale richiesto per gli interventi fondati sulle realizzazioni

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

Organismo identificato

Banca

Codice BIC

IBAN del conto bancario

Titolare del conto (se diverso dall'organismo identificato)

ALLEGATO XII
Modello di dichiarazione di gestione

Riferimento: articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità]

Il sottoscritto/La sottoscritta/I sottoscritti [nome/nomi, cognome/cognomi], in qualità di [funzione] di [autorità responsabile dello Stato membro], in considerazione dei miei/nostri obblighi ai sensi del regolamento XX [Fondo]  

dichiara/dichiarano che, in relazione all'attuazione del piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] approvato con decisione di esecuzione della Commissione del [data] relativa all'approvazione della valutazione del piano di partenariato nazionale e regionale per [Stato membro] ([riferimento]), sulla base del mio/nostro giudizio e delle informazioni a mia/nostra disposizione, in particolare dei risultati dei sistemi nazionali di controllo e audit descritti nel Piano:  

1.i fondi sono stati utilizzati correttamente in conformità del diritto applicabile al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di partenariato nazionale e regionale;

2.i dati inseriti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione [come prescritto all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), [pacchetto di affidabilità]], per l'esercizio finanziario 20[xx] sono completi, accurati e affidabili, che le informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure del piano [in allegato al presente documento] forniscono un quadro fedele e veritiero dei progressi compiuti nell'attuazione e che esiste una pista di controllo per le misure in questione;

3.i sistemi di gestione e controllo esistenti funzionano correttamente, garantiscono la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e forniscono le necessarie garanzie che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, anche in materia di prevenzione, individuazione, rettifica, segnalazione e seguito delle irregolarità, compresi i conflitti di interessi, la corruzione, i casi di duplicazione di finanziamenti e la prevenzione delle frodi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto del diritto applicabile [comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato].

Confermo/Confermiamo che le irregolarità individuate nel corso degli audit e nelle relazioni di controllo in relazione all'attuazione del piano sono state opportunamente corrette e non hanno/hanno comportato l'annullamento dei traguardi qualitativi o dei traguardi quantitativi associati alla misura in questione. In caso di annullamento di un traguardo, specificare la natura e la portata dell'annullamento. Ove necessario, è stato dato un seguito adeguato alle irregolarità e alle carenze del sistema di controllo segnalate in tali relazioni.  

Confermo/Confermiamo di non essere a conoscenza di alcuna questione riservata in termini di reputazione relativa all'attuazione del piano che potrebbe ledere gli interessi dell'Unione europea.  

[Si tengano tuttavia presenti le riserve seguenti: ........] (eliminare questa frase ove non applicabile)  

[In riferimento alla riserva formulata nella precedente dichiarazione di gestione – [riferimento] –  

[seguito dato].] (eliminare questa frase ove non applicabile)  

Luogo e data  

(firma)  

[Nome e funzione del firmatario]  

ALLEGATO XIII
Modello di parere annuale di audit

Riferimento: articolo 53, paragrafo 2, lettera a) [funzioni dell'autorità di audit]

1.   INTRODUZIONE  

Il sottoscritto/La sottoscritta/I sottoscritti, in rappresentanza di [nome dell'autorità/delle autorità di audit], funzionalmente indipendente/indipendenti ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 5 [autorità responsabili dei Piani], del regolamento XX [regolamento NRP], ho/abbiamo sottoposto ad audit:  

i)la completezza, l'esattezza e l'affidabilità dei dati inseriti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per l'esercizio finanziario [20xx] [di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), [pacchetto di affidabilità]];

ii)l'utilizzo dei fondi in conformità del diritto applicabile; e 

iii)il funzionamento del sistema di gestione e di controllo;  

 e ho/abbiamo verificato:  

i)le dichiarazioni di gestione [preparate e firmate dalle autorità di gestione] in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), [pacchetto annuale di affidabilità],  

al fine di esprimere un parere di audit conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a) [funzioni dell'autorità di audit].  

2.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ/DELLE AUTORITÀ DI AUDIT  

Gli audit relativi al piano di partenariato nazionale e regionale di [Stato membro] sono stati effettuati conformemente alla strategia di audit e sono conformi alle norme di audit riconosciute a livello internazionale. 

È mia/nostra responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'attività di audit metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.   

Le procedure di audit espletate sono quelle da me/noi ritenute adeguate alle circostanze e conformi alle prescrizioni del regolamento XX [regolamento NRP], in particolare all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit] e all'allegato IV [requisiti fondamentali per i sistemi di controllo e audit]. Ritengo/riteniamo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio/nostro parere, [se vi sono limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli riportati al punto 3 "Limitazioni dell'ambito dell'audit".  

La sintesi delle principali risultanze tratte dagli audit del piano è presentata insieme al presente parere di audit, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d) [pacchetto annuale di affidabilità], del regolamento XX [regolamento NRPF].  

3.   LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT  

A seconda dei casi:  

Nessuna limitazione dell'ambito dell'audit.  

o  

L'ambito dell'audit è stato limitato dai fattori seguenti:  

a)  

…  

b)  

…  

c)  

…  

 

[N.B.: indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio l'assenza di documenti giustificativi, i casi oggetto di procedimenti giudiziari, e indicare al punto "Parere con riserva" le misure interessate e l'impatto della limitazione dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella sintesi degli audit, se del caso.]  

 

4.   PARERE  

A seconda dei casi:  

(Parere senza riserve)  

A mio/nostro parere, e sulla base dell'attività di audit espletata:  

1) Dati inseriti nella domanda/nelle domande di pagamento:  

– i dati inseriti nelle domande di pagamento presentate per l'esercizio finanziario 20[xx] sono completi, esatti e affidabili.  

 

2) Sistema di gestione e di controllo in atto alla data del presente parere di audit:  

·il sistema di gestione e di controllo messo in atto funziona correttamente e garantisce la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. 

L'attività di audit espletata non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione. 

3) L'utilizzo dei fondi:  

·è conforme al diritto applicabile.

o  

(Parere con riserve)  

A mio/nostro parere, e sulla base dell'attività di audit espletata:  

1) Dati inseriti nella domanda/nelle domande di pagamento:  

– i dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per l'esercizio finanziario 20[xx] sono completi, esatti e affidabili [se la riserva si applica alle domande di pagamento, è aggiunto il testo seguente:] fatta eccezione per i seguenti aspetti rilevanti: …  

 

2) Il sistema di gestione e di controllo in atto alla data del presente parere di audit:  

·il sistema di gestione e di controllo messo in atto funziona correttamente e garantisce la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti [se la riserva si applica al sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] fatta eccezione per gli aspetti seguenti: ...  

·l'utilizzo dei fondi è conforme al diritto applicabile, fatta eccezione per gli aspetti seguenti: ….. 

L'impatto della riserva è limitato [o significativo].  

L'attività di audit espletata non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.  

[Nel caso in cui l'attività di audit espletata metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]  

o  

(Parere negativo)  

A mio/nostro parere, e sulla base dell'attività di audit espletata:  

1) – i dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per l'esercizio finanziario 20[xx] sono completi, esatti e affidabili e/o;  

2) il sistema di gestione e di controllo messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] 

3) l'utilizzo dei fondi è/non è conforme al diritto applicabile.   

Il presente parere negativo si basa sugli aspetti seguenti:  

-    

 in relazione a questioni rilevanti in materia di completezza, esattezza e affidabilità dei dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per l'esercizio finanziario 20[xx]    

 

 e/o [barrare la dicitura non pertinente]  

·in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e di controllo 

·in relazione alla conformità dell'utilizzo dei fondi con il diritto applicabile  

L'attività di audit espletata mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione in relazione agli aspetti seguenti:  

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la rinuncia a esprimere un parere].  

 

Data:  

 

Firma   

ALLEGATO XIV
Determinazione del livello delle rettifiche finanziarie forfettarie

Riferimento: articolo 68, paragrafo 2 [rettifiche finanziarie]

1. Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria:

a) la gravità della singola carenza grave/delle molteplici carenze gravi nel contesto del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso;

b) la frequenza e l'entità della singola carenza grave/delle molteplici carenze gravi;

c) il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione.

2. Il livello della rettifica finanziaria forfettaria è determinato come segue:

a) si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola carenza grave/le molteplici carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un fallimento completo del sistema;

b) si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola carenza grave/le molteplici carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio in una misura molto elevata la legittimità e la regolarità;

c) si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola carenza grave/le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così sporadicamente da mettere a rischio in misura elevata la legittimità e la regolarità;

d) si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola carenza grave/le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona in modo continuativo, mettendo così a rischio in misura significativa la legittimità e la regolarità.

Qualora, a causa della mancata adozione di misure correttive da parte delle autorità responsabili dopo l'applicazione di una rettifica finanziaria, venga rilevata la stessa singola carenza grave/vengano rilevate le stesse molteplici carenze gravi, il tasso di rettifica, data la persistenza della carenza grave/delle carenze gravi, può essere aumentato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore. Qualora il livello del tasso forfettario sia sproporzionato in considerazione degli elementi elencati in precedenza, il tasso di rettifica può essere ridotto.

ALLEGATO XV
Azioni dell'Unione sostenute dallo strumento

Riferimento: articolo 31 [azioni dell'Unione]

1. Lo strumento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi], in particolare attraverso l'attuazione delle seguenti azioni:

a) fornire sostegno alle autorità urbane per sviluppare progetti innovativi, rafforzare le capacità delle città e creare un ambiente dedicato alla conoscenza per condividere know-how in materia di sviluppo urbano sostenibile;

b) promuovere l'innovazione sociale, la sperimentazione sociale e il sostegno alle capacità dei portatori di interessi a livello locale, nazionale e dell'Unione, anche attraverso la cooperazione transnazionale; promuovere la mobilità volontaria dei lavoratori e mercati del lavoro ben funzionanti, coesi e integrati, compresa la dimensione transfrontaliera dei sistemi di sicurezza sociale;

c) sostenere la microfinanza, il finanziamento delle imprese sociali, l'economia sociale e misure volte a promuovere la parità di genere, le competenze, l'istruzione, la formazione e i servizi connessi, le infrastrutture sociali, comprese le infrastrutture sanitarie ed educative e gli alloggi sociali e a prezzi accessibili, anche per studenti e giovani, la sanità e l'assistenza a lungo termine, l'inclusione e l'accessibilità, con particolare attenzione all'integrazione delle persone in situazioni vulnerabili, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione;

d) promuovere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti nei settori connessi all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare l'occupazione di qualità e sostenibile, l'inclusione sociale, l'istruzione e le competenze, gli ecosistemi della finanza sociale e la salute e la sicurezza sul lavoro;

e) sostenere l'attuazione della politica comune della pesca, anche per fornire consulenza scientifica, la raccolta di dati e conoscenze al fine di promuovere decisioni solide ed efficienti in materia di gestione della pesca; sviluppare e attuare il sistema di controllo della pesca dell'UE, promuovere oceani puliti e sani, sviluppare e diffondere informazioni di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, promuovere la sicurezza e la sorveglianza marittime;

f) sostenere l'attuazione della politica degli oceani, anche attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, le strategie inerenti ai bacini marittimi e la cooperazione regionale marittima, l'attuazione della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente oceanico, come anche il miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione sugli oceani e la condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull'economia blu sostenibile, unitamente all'attuazione della governance internazionale degli oceani;

g) promuovere una politica comune nei settori della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, anche per sostenere misure di eradicazione, lotta alle malattie animali, alle zoonosi e agli organismi nocivi per le piante e relativa sorveglianza, misure volte a contrastare la resistenza antimicrobica, incoraggiare la produzione e il consumo sostenibili di alimenti e prevedere misure a livello dell'Unione volte a garantire l'attuazione uniforme e affidabile di tali politiche;

h) raccogliere dati a livello di azienda agricola sulla sostenibilità in conformità del regolamento (CE) n. 1217/2009 che istituisce la rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (RISA) e sostenere le azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014;

i) reagire a esigenze urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi, come una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale e promuovere la riparazione e la ripresa al fine di aumentare la resilienza dopo una crisi;

j) sostenere la rete di sicurezza dell'unità per reagire alle turbative del mercato e stabilizzare i mercati agricoli attraverso misure adottate a norma degli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e misure eccezionali adottate a norma degli articoli da 219 a 222 dello stesso regolamento;

k) fornire supporto tecnico:

i) per aiutare gli Stati membri a realizzare le misure stabilite nei loro piani, ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti elencati all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), ad attuare il diritto dell'Unione e a perseguire gli obiettivi strategici di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi];

ii) per promuovere approcci innovativi e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri mediante progetti multinazionali per l'attuazione di riforme e investimenti, anche al fine di ridurre i rischi e mobilitare gli investimenti privati, cercare soluzioni a sfide comuni, agevolare l'attuazione coerente del diritto dell'Unione e perseguire gli obiettivi strategici di cui agli articoli 2 e 3.

Le misure di sostegno tecnico comprendono la messa a disposizione di competenze, la realizzazione di studi, la raccolta di dati e statistiche, lo sviluppo di metodologie comuni, azioni di sviluppo delle capacità al fine di acquisire e aumentare le competenze o le conoscenze, nonché misure volte a migliorare i sistemi, le procedure e le strutture organizzative;

l) contribuire agli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) 202X/XXX [migrazione, asilo e integrazione], nel regolamento (UE) 202X/XXX [gestione integrata delle frontiere e politica dei visti] e nel regolamento (UE) 202X/XXX [sicurezza interna];

m) sostenere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), e investimenti in materia di innovazione interregionale per rafforzare le catene del valore dell'UE attraverso coinvestimenti da parte di più partner di progetti; prestando particolare attenzione allo sviluppo di catene del valore nelle regioni meno sviluppate, contribuendo a colmare il divario in materia di innovazione, alla creazione e alla crescita di start-up e al rafforzamento della coesione; attività di preparazione, di monitoraggio, amministrative e tecniche relative agli elementi del quadro di riferimento;

n) sostenere le azioni LIFE, compresi i progetti strategici di tutela della natura, i progetti strategici integrati e i progetti di azione strategica rivolti a priorità di politica ambientale con una dimensione transfrontaliera o transnazionale, le attività su cui si basano la progettazione, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e l'applicazione della legislazione e delle politiche ambientali e climatiche, promuovere lo sviluppo della governance a tutti i livelli, sostenere e potenziare le reti e le organizzazioni della società civile e altri progetti di interesse per l'Unione che contribuiscono all'attuazione del diritto e delle politiche in materia ambientale.

2. Al fine di sostenere le azioni di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i), lo Stato membro può chiedere il sostegno supplementare dello strumento di cui all'articolo 34, paragrafo 3, a seguito di:

i)una catastrofe naturale grave in uno Stato membro che provochi danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di EUR a prezzi correnti o a più dello 0,6 % del suo reddito nazionale lordo (RNL) (vale come soglia l'importo inferiore). In tal caso, il sostegno dello strumento dell'UE è fissato al 2,5 % dei danni diretti totali fino al raggiungimento della soglia, incrementato del 6 % del valore dei danni al di sopra della soglia, purché vi sia disponibilità di bilancio;

ii)una catastrofe naturale regionale in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato membro che provochi danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione (1 % del PIL regionale per le regioni ultraperiferiche). In tal caso, il sostegno dello strumento dell'UE è fissato al 2,5 % dei danni diretti totali, purché vi sia disponibilità di bilancio;

iii)nel caso di danni provocati da una catastrofe naturale grave in un paese limitrofo, il sostegno dello strumento dell'UE è fissato al 2,5 % dei danni diretti totali, purché vi sia disponibilità di bilancio.



ALLEGATO XVI
SFC2028: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione

Riferimento: articolo 58, paragrafo 2, lettera l) [responsabilità dello Stato membro]

1.    Responsabilità della Commissione

1.1. Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2028") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2027 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2 Garantire che SFC2028 presenti le seguenti caratteristiche:

(a)moduli interattivi o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati già registrati nel sistema in un momento precedente;

(b)calcoli automatici, se riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

(c)controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

(d)avvisi generati dal sistema che avvertano gli utenti di SFC2028 della possibilità o impossibilità di eseguire determinate azioni;

(e)messa a disposizione di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) che consenta la trasmissione automatizzata di set di dati predefiniti;

(f)verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

(g)disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma;

(h)disponibilità della firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

1.3. Garantire una politica di sicurezza informatica per SFC2028 applicabile al personale che usa il sistema in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione ( 47 ) e relative norme di attuazione.

1.4. Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica di sicurezza per SFC2028.

2.    Responsabilità degli Stati membri

2.1. Garantire che le autorità del programma dello Stato membro individuate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, nonché gli organismi individuati per lo svolgimento di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o dell'autorità di audit, conformemente all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, inseriscano in SFC2028 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

2.2. Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.

2.3. Garantire la messa a disposizione di un'interfaccia tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2028 per il trasferimento automatizzato di set di dati predefiniti (allegato xx)

2.4. Prevedere disposizioni per la separazione dei compiti di cui sopra nei sistemi di informazione dello Stato membro utilizzati a fini di gestione e controllo collegati automaticamente a SFC2028.

2.5. Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:

(a)identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

(b)informare gli utenti in merito ai loro obblighi di tutelare la sicurezza del sistema;

(c)verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

(d)chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove non siano più necessari o giustificati;

(e)segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

(f)garantire la costante esattezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;

(g)prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;

(h)informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incida sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2028 di assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.6. Predisporre misure per la protezione dei dati personali e della vita privata per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

2.7. Adottare politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale riguardo all'accesso a SFC2028 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che usano SFC2028, prendendo in considerazione gli aspetti seguenti:

(a)aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 2.4, in caso di applicazione di uso diretto;

(b)per i sistemi informativi nazionali, regionali o locali collegati a SFC2028, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2028 e che contemplino gli aspetti seguenti:

i)sicurezza fisica;

ii)controllo dei supporti di dati e degli accessi;

iii)controllo della conservazione;

iv)controllo dell'accesso e delle password;

v)monitoraggio;

vi)interconnessione con SFC2027;

vii)infrastrutture di comunicazione;

viii)elementi di gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;

ix)gestione degli incidenti.

2.8. Mettere a disposizione della Commissione la documentazione di cui al punto 2.6 su richiesta.

2.9. Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

3.    Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1. Garantire l'accessibilità in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica (API) usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2028.

3.2. Provvedere affinché negli scambi elettronici di dati sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3. Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2028, a eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei moduli elettronici integrati in SFC2028 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e, in caso di incongruenze, che i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2028 o di mancata connessione con SFC2028 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso la data di presentazione del documento è la data del timbro postale. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio in SFC2028 le informazioni già trasmesse in formato cartaceo.

3.4. Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2028 e delle misure attuate in SFC2028 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3.

3.5. Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2028.

3.6. Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica di SFC2028 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

ALLEGATO XVII
Sostegno interno dell'OMC

Sostegno interno dell'OMC a norma dell'articolo 40

  

Tipo di intervento 

Riferimento nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento PAC]

Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("Scatola verde") 

Azioni agroambientali e per il clima 

articolo 35 (articolo 7 del regolamento PAC)

5, 11, 12

Sostegno decrescente al reddito per superficie

articolo 35 (articolo 9 del regolamento PAC)

 5

Pagamenti ai piccoli agricoltori

articolo 35 (articolo 10 del regolamento PAC) 

 5

Pagamento per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

articolo 35 (articolo 11 del regolamento PAC) 

13

Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori

articolo 35 (articolo 12 del regolamento PAC) 

12

 

Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori

articolo 35 (articolo 16 del regolamento PAC)

2, 5, 11

Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori

articolo 35 (articolo 17 del regolamento PAC) 

 8, 11

Servizi di sostituzione nell'azienda agricola 

articolo 35 (articolo 18 del regolamento PAC)

2

Programma destinato alle scuole

articoli 27 e 28 del regolamento OCM

4

Sostegno agli interventi in determinati settori 

articolo 32, lettere b), c), d), e), h), i), m), del regolamento OCM

2

articolo 32, lettera a), del regolamento OCM

2, 11

articolo 32, lettere f), g), s), del regolamento OCM

2, 11, 12

articolo 32, lettera n), del regolamento OCM

8, 11, 12

Sostegno alle regioni ultraperiferiche

articolo 35, ad eccezione del sostegno per le banane ("Scatola blu" – da non indicare nella tabella)

13

Sostegno alle isole minori del Mar Egeo

articoli 42, 43 e 44

13

Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

articolo 38

8

ALLEGATO XVIII

Minimo per gli interventi di sostegno al reddito della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e r), e al paragrafo 10

Stato membro

Minimo per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e r), e al paragrafo 10 (xxx EUR, a prezzi correnti) 

Belgio

p.m.

Bulgaria

p.m.

Cechia

p.m.

Danimarca

p.m.

Germania

p.m.

Estonia

p.m.

Irlanda

p.m.

Grecia

p.m.

Spagna

p.m.

Francia

p.m.

Croazia

p.m.

Italia

p.m.

Cipro

p.m.

Lettonia

p.m.

Lituania

p.m.

Lussemburgo

p.m.

Ungheria

p.m.

Malta

p.m.

Paesi Bassi

p.m.

Austria

p.m.

Polonia

p.m.

Portogallo

p.m.

Romania

p.m.

Slovenia

p.m.

Slovacchia

p.m.

Finlandia

p.m.

Svezia

p.m.

ALLEGATO […]

(1)    Totale delle dotazioni 2020 a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo agricolo di garanzia.
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