COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.9.2025
COM(2025) 480 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada
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Document 52025PC0480
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a digital trade agreement with Canada
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada
COM/2025/480 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.9.2025
COM(2025) 480 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La digitalizzazione dell'economia modifica la dimensione, la portata e la velocità del commercio internazionale. Consente alle imprese di raggiungere un maggior numero di clienti in tutto il mondo e vendere loro beni e servizi, e di migliorare notevolmente la scelta dei consumatori. Consente inoltre alle imprese di utilizzare strumenti digitali nuovi e innovativi per superare gli ostacoli alla crescita. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) beneficiano di queste opportunità e possono integrarsi meglio nelle catene globali del valore.
Gli scambi di beni e servizi realizzati per via elettronica ("commercio digitale" 1 ) acquisiscono un'importanza sempre più ampia su scala mondiale. Il commercio digitale comprende sia la fornitura fisica di beni e servizi il cui acquisto avviene digitalmente (come l'acquisto di un libro attraverso una piattaforma Internet), sia la fornitura digitale di beni e servizi (quali software, libri elettronici o flussi di dati) e riguarda sia le operazioni tra imprese che quelle da impresa a consumatore. Secondo le stime, nel 2022 il valore globale del commercio elettronico ha raggiunto 22 840 miliardi di EUR, il 10 % in più rispetto al 2021, pari a circa il 30 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale 2 .
Sempre più norme nazionali disciplinano l'economia digitale e possono, involontariamente o intenzionalmente, comportare ostacoli ingiustificati al commercio digitale. Per migliorare la certezza del diritto per le imprese e agevolare il commercio digitale, i paesi di tutto il mondo hanno cercato di stabilire norme in materia di commercio digitale. Nel luglio 2024 oltre 90 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno concluso con successo i negoziati per un accordo plurilaterale sul commercio elettronico 3 . Una volta integrato nel quadro giuridico dell'OMC, tale accordo rappresenterà una prima serie di norme a livello mondiale sul commercio digitale. Negli ultimi anni è stato inoltre elaborato un numero crescente di accordi regionali e bilaterali sul commercio digitale 4 . Oltre agli accordi di libero scambio che comprendono norme esaustive sul commercio digitale, come quelli con il Regno Unito, il Cile e la Nuova Zelanda 5 , l'UE ha anche perseguito e firmato un accordo sul commercio digitale con Singapore e ha concluso i negoziati per un accordo analogo con la Repubblica di Corea (Corea) 6 .
Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e il Canada sono state liberalizzate e rafforzate attraverso l'accordo economico e commerciale globale (CETA), applicato in via provvisoria dal 2017 7 . Nel novembre 2023 l'UE e il Canada hanno rafforzato ulteriormente le loro relazioni, in quanto partner strategici che condividono gli stessi principi, nel settore digitale, avviando un partenariato digitale UE-Canada che fornisce un quadro per la cooperazione regolamentare sulle politiche digitali in settori chiave di reciproco interesse. L'UE e il Canada inoltre cooperano strettamente nel contesto del G7, in seno al quale nell'ottobre 2021 hanno approvato i principi per il commercio digitale del G7 8 , dimostrando il loro impegno comune a favore di un'economia digitale aperta, equa e sicura.
Su tale base l'UE e il Canada condividono relazioni economiche profonde e dinamiche. Per l'UE, il Canada si colloca al dodicesimo posto tra i partner commerciali più importanti, mentre l'UE è il secondo partner commerciale del Canada. Il CETA, pur essendo un accordo di libero scambio (ALS) globale che prevede impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, non prevede norme esaustive sul commercio digitale, in quanto l'UE non le ha proposte ai suoi partner negoziali in sede di negoziazione di tale ALS. Da allora l'UE ha elaborato ulteriori norme sul commercio digitale che si applicano alle sue relazioni bilaterali con diversi partner commerciali, tra cui Regno Unito, Cile, Nuova Zelanda, Singapore e Corea. Nello studio a sostegno della valutazione ex post del CETA, in riferimento al capitolo sul commercio elettronico 9 , la mancanza di norme moderne sul commercio digitale è stata inoltre segnalata come una lacuna.
Negoziare norme sul commercio digitale con il Canada presenta un notevole potenziale per creare nuove opportunità per le imprese e i consumatori dell'UE, in particolare agevolando l'attività delle micro, piccole e medie imprese (PMI) e rafforzando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online. Nel 2024 il Canada occupava il 13º posto nella classifica sulla competitività digitale mondiale dell'IMD 10 . Inoltre gli scambi annuali di beni e servizi tra l'UE e il Canada sono stati valutati pari a oltre 75,6 miliardi di EUR 11 .
Negoziare un accordo vincolante sul commercio digitale per approfondire le relazioni economiche UE-Canada potrebbe rafforzare in modo significativo la cooperazione bilaterale nell'economia digitale. Già oggi gli scambi UE-Canada di servizi forniti digitalmente rivestono un ruolo importante, con esportazioni e importazioni bilaterali che ammontano rispettivamente a 9,9 miliardi di EUR e a 8,4 miliardi di EUR 12 . Negoziare con successo norme sul commercio digitale consentirebbe di rafforzare la fiducia e di garantire la certezza del diritto necessaria per collegare le economie digitali dell'UE e del Canada.
Negoziando un accordo vincolante sul commercio digitale, l'UE e il Canada possono consolidare ulteriormente la propria posizione di pionieri nell'economia digitale, garantendo la crescita reciproca, la competitività a lungo termine e la sicurezza economica in un panorama globale sempre più connesso.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'iniziativa è fondata sul trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali".
L'iniziativa è coerente con il riesame della politica commerciale della Commissione del febbraio 2021, in cui si annuncia l'intenzione di intensificare l'impegno bilaterale, di esplorare quadri più solidi per la cooperazione sulle questioni digitali attinenti al commercio con partner che condividono gli stessi principi e di approfondire il dialogo normativo con tali partner 13 .
È inoltre coerente con la bussola per la competitività dell'UE, che delinea strategie per diversificare e rafforzare le catene di approvvigionamento sviluppando una nuova serie di partenariati per il commercio e gli investimenti puliti 14 .
È inoltre in linea con la strategia dell'UE per la sicurezza economica, che sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione, sia a livello bilaterale che multilaterale, con partner di tutto il mondo che condividono gli stessi principi 15 .
L'iniziativa è coerente con la strategia digitale internazionale, in base alla quale nella gara in corso a livello mondiale per la supremazia tecnologica, nessuna nazione eccelle in tutti gli aspetti della catena del valore tecnologico. Il panorama è in costante evoluzione a causa dell'innovazione e della concorrenza. Per promuovere gli obiettivi tecnologici e digitali dell'UE sono pertanto necessari la collaborazione internazionale e gli scambi commerciali con partner e alleati chiave, unitamente a strategie efficaci di diversificazione e gestione del rischio 16 .
È coerente e complementare rispetto al CETA, che ha già rafforzato e liberalizzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e il Canada, ma che non prevede norme esaustive sul commercio digitale. In occasione del vertice UE-Canada del 23 giugno 2025 l'Unione europea e il Canada hanno deciso di modernizzare il loro approccio agli scambi commerciali avviando i lavori per un accordo sul commercio digitale che integri il CETA 17 .
Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente discipline normative ambiziose in materia di commercio digitale. Le direttive di negoziato proposte seguono un approccio che è coerente con quello perseguito dall'UE per i suoi recenti negoziati relativi agli accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea 18 . Allo stesso modo, le direttive di negoziato proposte seguono l'approccio perseguito per i negoziati sugli ALS, tra cui quelli conclusi da ultimo con il Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, con il Cile nell'accordo quadro avanzato UE-Cile e con la Nuova Zelanda per l'ALS UE-Nuova Zelanda.
La proposta è coerente con il partenariato digitale con il Canada, che fornisce un quadro non vincolante per la cooperazione regolamentare in materia digitale e la cooperazione in materia di ricerca sulle questioni digitali, nonché per i progetti comuni di infrastrutture digitali, e si fonda su di esso.
La proposta è inoltre coerente con i principi per il commercio digitale del G7, che sottolineano l'importanza di promuovere un'economia digitale aperta, equa e sicura che sostenga l'innovazione e la crescita, e si fonda su di essi.
Infine la proposta è coerente con l'esito dei negoziati su un accordo plurilaterale sul commercio elettronico giunti a conclusione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le direttive di negoziato si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore del commercio digitale e sono pienamente in linea con quest'ultima. Le direttive di negoziato proposte confermano inoltre che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare il margine di manovra politico necessario per attuare il diritto dell'UE. Sono coerenti con la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali firmata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022, che l'UE intende promuovere nelle sue relazioni commerciali internazionali 19 . Ciò è in linea con gli obiettivi indicati dalla strategia digitale internazionale dell'UE per guidare la trasformazione digitale dell'Europa a livello mondiale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica procedurale
La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza l'avvio di negoziati per l'accordo previsto è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE stabilisce che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.
L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive di negoziato al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
La Commissione raccomanda di avviare negoziati tra l'Unione europea e il Canada per un accordo internazionale relativo al commercio digitale. La Commissione deve essere designata quale negoziatore.
•Base giuridica sostanziale
Il presente atto rientra nella politica commerciale comune e pertanto la base giuridica sostanziale è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
•Scelta del negoziatore
Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata quale negoziatore a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.
•Competenza dell'Unione
Il presente atto rientra nella politica commerciale comune a norma dell'articolo 207 TFUE. Esso ricade pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, TFUE.
•Proporzionalità
La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può inoltre impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Dalle conclusioni dello studio a sostegno della valutazione ex post del CETA, pubblicato nel giugno 2025, risulta che il capitolo del CETA sul commercio elettronico è di portata limitata e non ha tenuto il passo con l'evoluzione delle politiche dell'UE, e questo rende le sue disposizioni obsolete e meno esaustive di quelle contenute in accordi più recenti 20 . I recenti accordi dell'UE, compresi da ultimo gli accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea, prevedono impegni significativi che superano quelli contenuti nel CETA. Tali accordi comprendono vari aspetti, tra cui i flussi transfrontalieri di dati, la protezione dei dati personali e della vita privata, i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, la fiducia dei consumatori elettronici, le comunicazioni di marketing indesiderate, i dati del settore pubblico aperti e la cooperazione regolamentare in materia di commercio digitale, che riflettono una copertura più ampia e impegni più forti. I portatori di interessi hanno sottolineato che questa carenza è un aspetto critico che necessita di miglioramenti urgenti. Analogamente, l'iniziativa di dichiarazione congiunta dell'OMC sul commercio elettronico, i cui negoziati si sono conclusi nel luglio 2024 e che è stata approvata sia dall'UE che dal Canada, sottolinea ulteriormente il divario tra le disposizioni del CETA e il livello sempre più alto delle norme sul commercio digitale a livello mondiale.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta si basa sulle informazioni raccolte durante la valutazione ex post del CETA, fase in cui i portatori di interessi hanno fornito preziosi riscontri in merito all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza e alla coerenza dell'accordo. Questo processo di valutazione si è avvalso anche di un invito a presentare contributi pubblicato nel marzo 2024, che ha garantito una valutazione approfondita degli impegni bilaterali in materia di commercio digitale.
I portatori di interessi sono già stati coinvolti attivamente in questo contesto attraverso vari canali, come i dialoghi con la società civile del 2024 e del 2025, un'ampia consultazione pubblica online di 12 settimane a disposizione dei portatori di interessi sia nell'UE che in Canada e un'indagine online mirata rivolta agli utenti commerciali, comprese le PMI. Inoltre sono state condotte interviste con portatori di interessi selezionati per raccogliere esperienze specifiche relative al commercio digitale.
Attraverso tali consultazioni, i portatori di interessi hanno avuto modo di esprimere il loro punto di vista, per far sì che l'approccio della Commissione sia in linea con gli interessi collettivi e le esigenze delle entità dell'UE e canadesi. Questo processo consultivo evidenzia la natura collaborativa dell'elaborazione della politica commerciale e riflette l'impegno a trarre vantaggio da una prospettiva globale delle parti interessate in modo trasparente e partecipativo.
•Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
•Valutazione d'impatto
Il contesto delle relazioni bilaterali UE-Canada nel settore del commercio digitale è illustrato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione ex post del CETA. Per l'iniziativa non è stata effettuata una valutazione d'impatto a causa della difficoltà di misurarne l'impatto economico rispetto alla situazione attuale. Dato che il quadro per il commercio digitale si baserà sulle relazioni commerciali già instaurate e liberalizzate nell'ambito degli accordi esistenti, la presente iniziativa consente principalmente di rafforzare la certezza del diritto per gli operatori del commercio digitale. La possibilità di approcci alternativi è inoltre limitata, in quanto le discipline di negoziato previste sono strettamente allineate a quelle già stabilite negli ALS dell'UE con il Regno Unito, il Cile e la Nuova Zelanda, negli accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea e nell'accordo dell'OMC sul commercio elettronico.
In questa fase, l'iniziativa non comprende un piano di attuazione in quanto le modalità specifiche saranno chiare solo al termine dei negoziati.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non pertinente.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le disposizioni mirano a raccomandare l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e nomina il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Le relazioni economiche tra l'Unione europea e il Canada sono profonde e dinamiche. Il Canada è un importante partner commerciale e uno stretto partner strategico dell'Unione europea. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada è in vigore provvisoriamente dal 2017. Tale accordo di libero scambio prevede un impegno sostanziale per gli scambi di beni e servizi tra le parti, ma non contiene norme esaustive sul commercio digitale.
(2)Nell'ottobre 2021 l'Unione europea e il Canada hanno approvato congiuntamente i principi per il commercio digitale del G7 nel quadro del G7 e nel novembre 2023 hanno ulteriormente approfondito la loro cooperazione avviando un partenariato digitale.
(3)Nel giugno 2025, in occasione del vertice UE-Canada, l'Unione europea e il Canada hanno deciso di modernizzare il loro approccio agli scambi commerciali avviando i lavori per un accordo sul commercio digitale che integri l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada.
(4)L'Unione europea ha efficacemente introdotto le norme sul commercio digitale in diversi accordi bilaterali di libero scambio con paesi terzi, nonché negli accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea. Inoltre nel luglio 2024 si sono conclusi nell'ambito dell'OMC i negoziati su un accordo plurilaterale sul commercio elettronico e sono in corso lavori per integrare tale accordo nel quadro giuridico dell'OMC. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati su discipline vincolanti del commercio digitale che siano coerenti con tali accordi e perseguano gli stessi obiettivi che l'Unione europea intende conseguire nei negoziati in corso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, su un accordo sul commercio digitale con il Canada.
2.I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, TFUE.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.9.2025
COM(2025) 480 final
ALLEGATO
della
raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada
ADDENDUM
DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN
ACCORDO SUL COMMERCIO DIGITALE CON IL CANADA
1.NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
(1)I negoziati mirano a stabilire discipline riguardanti lo scambio di beni e servizi per via elettronica ("commercio digitale") tra il Canada e l'Unione europea. Tali discipline dovrebbero facilitare ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e il Canada, già liberalizzate e rafforzate attraverso l'accordo economico e commerciale globale (CETA), applicato in via provvisoria dal 2017. Le disposizioni del presente accordo dovrebbero essere coerenti con le norme stabilite in tale ALS e basarsi sull'elevato livello di convergenza sulle questioni relative al commercio digitale che si rispecchia nei principi per il commercio digitale del G7 approvati dall'Unione europea e dal Canada nell'ottobre 2021.
(2)Gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio elettronico bilaterale, agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, in particolare, consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo.
(3)I negoziati mirano inoltre a sostenere mercati digitali aperti che siano competitivi, trasparenti, equi e privi di ostacoli ingiustificati al commercio e agli investimenti internazionali.
(4)L'accordo dovrebbe basarsi sulle norme esistenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Dovrebbe tenere conto dei negoziati commerciali e di investimento recenti e in corso a livello bilaterale e multilaterale e basarsi, ove possibile e pertinente, su tali negoziati.
(5)Nel corso dei negoziati l'Unione dovrebbe promuovere i diritti e i principi sanciti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022.
2.CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI
(1)Nel corso dei negoziati dovrebbero essere elaborate discipline su aspetti del commercio digitale. Esse dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio digitale a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea e ad accrescere la partecipazione alle catene globali del valore delle micro, piccole e medie imprese.
(2)I negoziati dovrebbero essere condotti in modo aperto.
(3)Riconoscendo il carattere trasversale del commercio digitale, i negoziati possono riguardare qualsiasi aspetto di tale commercio, tra cui:
(a)l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio la firma elettronica e l'autenticazione elettronica);
(b)i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;
(c)la fiducia dei consumatori (ad esempio protezione dei consumatori online, comunicazioni elettroniche indesiderate);
(d)i flussi transfrontalieri di dati con fiducia, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;
(e)la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);
(f)un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a internet, ai contenuti online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);
(g)misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le transazioni commerciali telematiche, la fatturazione elettronica) tenendo debitamente conto dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC;
(h)gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;
(i)la trasparenza; e
(j)la cooperazione (ad esempio tra parti dei negoziati, autorità responsabili della protezione dei consumatori).
(4)Le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare l'autonomia normativa necessaria per attuare ed elaborare le strategie dell'UE in ambito digitale e dei dati.
(5)Nello specifico l'Unione europea non dovrebbe includere disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersicurezza, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
(6)Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi commerciali e dell'importanza dei trasferimenti internazionali dei flussi di dati per gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri, la linea dell'Unione europea in questi negoziati dovrebbe essere coerente con la linea seguita al riguardo nei negoziati conclusi e, laddove pertinente e se del caso, recenti e in corso sugli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti. In particolare i negoziati dovrebbero sfociare in norme sui flussi transfrontalieri di dati che regolino la questione degli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, senza negoziare né compromettere le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda la protezione dei dati personali e non personali.
(7)L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non dovrebbe includere impegni o norme relativi a servizi audiovisivi o servizi prestati o attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.
(8)L'Unione europea non dovrebbe includere inoltre disposizioni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
(9)L'accordo non dovrebbe impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, garantendo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e dovrebbe tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.