Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52025PC0331

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

COM/2025/331 final

Bruxelles, 1.7.2025

COM(2025) 331 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Forum Internazionale Generazione IV (GIF) costituisce un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo (R&S) avviato nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti d'America (USA). L'obiettivo è unire le forze al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per i sistemi di energia nucleare che garantiranno un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apporteranno soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza nucleare, riduzione al minimo dei rifiuti e non proliferazione, tenendo altresì adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

Il 30 luglio 2003, con la decisione C(2002) 4287 della Commissione, Euratom ha aderito all'iniziativa GIF firmando la Carta (di seguito "Carta"), che era stata sottoscritta dai primi firmatari nel 2001. La partecipazione di Euratom alla Carta è stata prorogata con decisione C(2011) 4504 della Commissione del 29 giugno 2011. In tale occasione, il periodo iniziale di 10 anni è stato esteso a una durata illimitata, fatta salva la sua interruzione per consenso unanime o in caso di recesso di un firmatario. La Carta non contempla disposizioni relative a scambi finanziari né prevede stanziamenti speciali di bilancio tra le parti.

Per dare attuazione alla Carta la maggior parte dei membri del GIF ha concluso un "accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV" giuridicamente vincolante ("accordo quadro del 2005"), che stabilisce le condizioni per la cooperazione, da definire ulteriormente nei successivi strumenti denominati accordi relativi ai sistemi e accordi relativi ai progetti. Euratom ha aderito all'accordo quadro del 2005 depositando lo strumento di adesione presso l'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio 2006 1 . Ha inoltre confermato che il suo Centro comune di ricerca (JRC) copre il ruolo di agente esecutivo incaricato di coordinarne la partecipazione di Euratom al GIF, in conformità con l'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro del 2005. Con l'adesione di Euratom all'accordo quadro del 2005, qualsiasi Stato membro, i suoi organismi di ricerca sia pubblici che privati o la sua industria potrebbero contribuire direttamente ai progetti di R&S del GIF.

L'accordo quadro del 2005 è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015 per altri 10 anni. La proroga è stata firmata da Euratom il 16 novembre 2016 2 . In base all'accordo di proroga, le parti che non sono state in grado di firmare la proroga entro il 28 febbraio 2015 potevano ancora collaborare nell'ambito degli accordi relativi ai sistemi e ai progetti su base transitoria.

La Francia e il Regno Unito avevano già firmato l'accordo quadro del 2005 prima dell'adesione a Euratom (la Francia aveva completato le procedure di adesione, diversamente dal Regno Unito). Al fine di garantire la coerenza, la seguente dichiarazione di Euratom è acclusa alla decisione 14929/05 del Consiglio che approva l'adesione iniziale di Euratom all'accordo:

"Diventando parte del presente accordo quadro, l'Euratom partecipa a pieno titolo a tutta la cooperazione e a tutte le deliberazioni di cui al presente accordo quadro e a tutti gli accordi sui sistemi di cui è firmataria. L'Euratom e i suoi Stati membri parti dell'accordo quadro, attualmente la Francia e il Regno Unito - armonizzano le loro posizioni prima che si adotti qualsiasi decisione importante nell'ambito dell'attuazione dell'accordo quadro e dei pertinenti accordi sui sistemi."

La stessa dichiarazione è stata trasmessa con lo strumento di adesione di Euratom all'accordo del 2005.

Dopo il suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito è diventato parte dell'accordo quadro a pieno titolo con ratifica a ottobre 2018.

Le attuali parti dell'accordo quadro del 2005 sono: Australia, Canada, Cina, Euratom, Federazione russa, Francia, Giappone, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Sud Africa e Svizzera. Anche l'Argentina e il Brasile hanno firmato la Carta, ma non hanno aderito all'accordo quadro del 2005 e sono considerati "membri non attivi" del GIF.

L'accordo quadro del 2005 scade il 28 febbraio 2025. All'inizio del 2023 alcuni membri del GIF hanno espresso preoccupazioni in merito all'adeguatezza del quadro attuale per il futuro, in particolare a causa della situazione geopolitica a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che impedisce una collaborazione proficua con una delle attuali parti dell'accordo quadro del 2005. Nella riunione del gruppo direttivo del GIF ("GIF Policy Group") ad aprile 2023, la presidenza è stata incaricata di elaborare opzioni diverse dalla proroga mediante modifiche al fine di rispondere a tali preoccupazioni. Il depositario dell'accordo quadro (AEN/OCSE) ha informato la parte interessata (la Federazione russa) dell'intenzione delle altre parti di non proseguire la futura collaborazione con essa.

La presidenza del gruppo direttivo del GIF (USA per il periodo 2022-2024) ha lavorato con le vicepresidenze (rispettivamente Canada, Francia, Giappone e Repubblica di Corea), la direzione tecnica (carica ricoperta dagli Stati Uniti) e la direzione delle politiche (posto occupato dal Regno Unito) e ha elaborato un piano per proseguire la cooperazione avviata ai sensi della Carta nell'ambito di un nuovo accordo quadro, che sarà firmato dalle parti dell'accordo quadro del 2005 reciprocamente intenzionate a farlo.

Il piano proposto dal gruppo direttivo per garantire la continuità del lavoro attualmente svolto dai membri del GIF reciprocamente interessati prevede un nuovo accordo quadro, che entrerà in vigore immediatamente dopo la cessazione di quello attualmente in vigore, pur perseguendo gli stessi obiettivi scientifici e tecnici.

I negoziati e le discussioni sul progetto di testo del nuovo accordo quadro GIF, che dovrebbero entrare in vigore il 1º marzo 2025, sono stati avviati su iniziativa della presidenza del gruppo direttivo del GIF. I cicli negoziali si sono svolti in presenza e online tra gennaio e aprile 2024, con la partecipazione di tutte le parti attuali (rappresentate dai rispettivi agenti esecutivi) ad eccezione della Federazione russa, della Cina e del Sud Africa (sebbene queste ultime due fossero state invitate). L'unico scopo del nuovo accordo quadro è creare un quadro giuridicamente vincolante per portare avanti i lavori di R&S a livello di progetto.

In considerazione del periodo di tempo limitato per le discussioni preparatorie che hanno portato all'avvio dei negoziati (da dicembre 2023 a gennaio 2024), il JRC ha partecipato ai negoziati del nuovo accordo quadro in qualità di agente esecutivo e di rappresentante di Euratom nel gruppo direttivo e non in qualità di rappresentante di Euratom munito di mandato.

L'agente esecutivo australiano ha dichiarato di essere nella stessa situazione di Euratom.

Gli agenti esecutivi di Australia e di Euratom, invitati ai cicli negoziali in qualità di osservatori, sono pertanto stati autorizzati a formulare osservazioni e a partecipare alle discussioni, ma non a proporre modifiche o aggiunte al testo del nuovo accordo quadro. A tal fine Euratom si è coordinato con la Francia, rappresentata dal suo agente esecutivo, il Commissariato per l'energia atomica e le energie alternative (CEA), incaricato dal governo francese di negoziare per la Francia.

I negoziati si sono concentrati su tre questioni principali di merito.

i) Un meccanismo per perseguire la stessa collaborazione in materia di ricerca avviata nell'ambito dell'accordo quadro del 2005 con uno strumento rinnovato ("accordo quadro del 2025"), aperto alla firma di tutte le parti attuali tranne una (la Federazione russa).

ii)    Un meccanismo che tenga conto delle diverse tempistiche delle procedure interne di ratifica e accettazione delle parti (in particolare quelle di Euratom) per diventare parti del nuovo strumento. Il nuovo strumento non sarebbe aperto ad alcuna nuova adesione per un periodo iniziale (fissato a tre anni dall'articolo XIV del progetto di accordo quadro del 2025), durante il quale le parti attuali sarebbero in grado di completare le loro procedure di adesione.

iii)    Un meccanismo che garantisca la continuità tecnica delle attività avviate nel quadro della Carta e dell'accordo quadro del 2005 senza riaprire le discussioni su quali organismi (in particolare gli agenti esecutivi) soddisfino i requisiti per aderire al nuovo strumento e a tutti i subcontratti nell'ambito del diritto internazionale privato che sarebbero rinnovati su tale base.

Tramite il proprio agente esecutivo la Commissione è stata in grado di formulare osservazioni, discutere questioni pertinenti con gli agenti esecutivi muniti di mandato e accertarsi che non siano state introdotte nuove disposizioni sostanziali. Il testo dell'accordo quadro del 2025 mira a garantirne i principali obiettivi: sviluppare concetti per uno o più sistemi di generazione IV ed evitare che organismi indesiderati o non verificati entrino nel GIF.

Le delegazioni hanno prestato la dovuta attenzione alla partecipazione di Euratom e l'agente esecutivo della Francia munito di mandato ha agito in coordinamento con Euratom per l'intera durata dei negoziati.

La Commissione ha considerato la proposta di rinnovo dell'accordo quadro del 2005 come accettabile per Euratom e ha pertanto deciso di presentarla al Consiglio a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

La proposta di adesione all'accordo quadro del 2025 non avrebbe conseguenze finanziarie per il bilancio dell'UE. Le attività nell'ambito dell'accordo quadro del 2025 sarebbero finanziate tramite i programmi quadro Euratom di ricerca e formazione.

Si propone che la Commissione concluda per conto di Euratom l'adesione all'accordo quadro del 2025 per garantire la continuità dei progetti di ricerca condotti nell'ambito dell'accordo quadro del 2005 a cui partecipano il JRC della Commissione e gli organismi di ricerca degli Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025) è un programma di finanziamento complementare a Orizzonte Europa dedicato alla ricerca e all'innovazione nel settore nucleare. La partecipazione del JRC al GIF in qualità di agente esecutivo di Euratom è esplicitamente prevista dal programma Euratom di ricerca e formazione (cfr. punto 2, sezione sulla sussidiarietà).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Si veda il punto successivo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Sebbene la partecipazione ai progetti del GIF sia finanziata dall'attuale bilancio dell'UE nell'ambito del programma quadro Euratom per la ricerca, l'adesione all'accordo quadro del 2025 richiede l'approvazione del Consiglio in quanto si tratta di un accordo internazionale al quale Euratom aderirà.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'allegato del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 3 afferma esplicitamente che:

"Fra le attività indicate nel presente allegato figura la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione nel settore nucleare per usi pacifici, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca e intesa a recare vantaggi chiari e significativi all'Unione, ai suoi cittadini e all'ambiente. Ciò comprende la cooperazione internazionale promossa nell'ambito dei vari quadri multilaterali. Quale agente esecutivo Euratom ufficialmente riconosciuto per il Forum internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà ad agevolare e coordinare il contributo e la partecipazione della Comunità Euratom alle attività di ricerca e formazione del GIF. Il contributo alle attività del GIF nell'ambito del programma Euratom è incentrato su attività di ricerca e formazione in materia di sicurezza, radioprotezione, salvaguardie e non proliferazione specifiche per i sistemi di generazione IV."

Proporzionalità

N/A

Scelta dell'atto giuridico

L'adesione all'accordo quadro richiede l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/A

Consultazioni dei portatori di interessi

Assunzione e uso di perizie

N/A

Valutazione d'impatto

N/A

Efficienza normativa e semplificazione

N/A

Diritti fondamentali

N/A

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La ricerca nell'ambito dell'accordo quadro del 2025 sarà finanziata dal bilancio del programma Euratom di ricerca e formazione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La partecipazione di Euratom al GIF rientra nelle attività del programma Euratom di ricerca e formazione. L'allegato II del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio stabilisce le modalità di impatto e i relativi indicatori chiave che struttureranno l'attività di sorveglianza delle prestazioni del programma Euratom di ricerca e formazione verso il raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N/A

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Gli articoli I, II e III dell'accordo quadro del 2025 coincidono con gli articoli corrispondenti dell'accordo quadro del 2005, ad eccezione di alcune lievi modifiche redazionali.

Gli articoli VI, VII e X dell'accordo quadro del 2025 sono identici ai corrispondenti articoli dell'accordo quadro del 2005.

Il testo dell'articolo IX è stato leggermente modificato. All'articolo IX dell'accordo quadro del 2025 è stata aggiunta una lettera b), che consente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni scientifiche e tecnologiche conformemente alla legislazione applicabile di ciascuna delle parti.

L'articolo XI dell'accordo quadro del 2025 è identico all'articolo XI dell'accordo quadro del 2005, salvo alcune modifiche di lieve entità.

L'articolo XIII è stato riformulato per motivi di chiarezza.

Gli articoli IV, V, XII, XIV e XV sono nuovi, in quanto introducono i meccanismi necessari per lo scopo previsto dell'accordo quadro del 2025.

Nello specifico:

Relazione con la Carta

Il titolo del nuovo strumento resta invariato: "Accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV" (allegato 4). I considerando chiariscono tuttavia che si tratta di uno strumento nuovo.

I considerando fanno riferimento all'accordo quadro del 2005 coniugando i verbi al presente: "che scade il 28 febbraio 2025". Ciò è dovuto al fatto che i primi tre firmatari intendono sottoscrivere l'accordo rinnovato prima della scadenza dell'accordo del 2005. Tuttavia, l'entrata in vigore dell'accordo quadro del 2025 non sarà fissata prima del 1º marzo 2025.

Durante i negoziati è stata valutata la possibilità di considerare il rinnovo dell'accordo quadro come una novazione, un concetto che trova applicazione principalmente nel diritto contrattuale e non tanto nel diritto internazionale. La novazione trasferisce i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto a un'altra parte. In questo caso alcune delle parti iniziali non vogliono continuare a collaborare con una di esse. Non avviene nessun trasferimento di diritti e obblighi; al contrario, alcune delle parti iniziali scelgono di non rinnovare lo strumento iniziale mediante una modifica e stanno invece concludendo un nuovo accordo con un numero ridotto di parti. Di conseguenza si tratta semplicemente di un nuovo accordo quadro che inizia (immediatamente) dopo la scadenza del vecchio accordo quadro.

Poiché la Carta GIF è uno strumento politico senza scadenza, è stato ritenuto rischioso incoraggiare le parti che intendevano firmare l'accordo quadro del 2025 a ritirarsi dall'accordo quadro del 2005. Alcune parti (non invitate o non intenzionate a firmare il nuovo accordo quadro) potrebbero restare nella Carta e istituire una struttura GIF parallela. Per questo motivo l'accordo quadro del 2025 costituisce un impegno politico distinto dalla Carta, di cui mantiene il valore storico. A tal fine è stato necessario ricreare la struttura di governance del GIF nell'accordo quadro del 2025, in quanto l'accordo quadro del 2005 si basava sulla struttura di governance della Carta, come risulta dall'articolo IV dell'accordo quadro del 2025.

Fatto ancor più importante, l'articolo IV getta le basi per il proseguimento senza soluzione di continuità delle attività del GIF da parte degli organismi invitati ("uno Stato o un'organizzazione internazionale di cui all'allegato C del presente accordo quadro") per un periodo di tre anni, al fine di consentire lo svolgimento di procedure di ratifica/conclusione più lunghe o più complesse, come nel caso di Euratom.

Importanza e funzione dell'allegato C

L'elenco degli Stati, delle organizzazioni internazionali e dei relativi agenti esecutivi previsti all'allegato C garantisce che nessun organismo indesiderato o non verificato (Stato o agente esecutivo) possa firmare l'accordo quadro o uno qualsiasi degli accordi relativi ai sistemi e ai progetti rinnovati. Le disposizioni pertinenti sono stabilite all'articolo V (in particolare al paragrafo 8 per quanto riguarda gli organismi che non sono ancora firmatari) e all'articolo XII (in base al quale solo gli organismi elencati nell'allegato C possono firmare il nuovo accordo quadro o aderirvi). In particolare il meccanismo di cui all'articolo XII, paragrafo 4, lettera b), mira a garantire che nessuno Stato ammesso a firmare l'accordo quadro possa proporre come agente esecutivo un organismo potenzialmente indesiderato (ad esempio una società privata soggetta alla sua giurisdizione). Qualora uno Stato o un'organizzazione internazionale firmatari dovessero proporre un organismo non identificato come "agente esecutivo previsto" nell'allegato C, le altre parti dispongono di un periodo di 90 giorni per sollevare obiezioni alla proposta.

Analogamente, ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a), i firmatari iniziali (per l'entrata in vigore dell'accordo ne sono necessari tre) possono designare come agenti esecutivi solo gli organismi elencati come "agenti esecutivi previsti" nell'allegato C.

Questa misura è necessaria per evitare ingerenze delle parti invitate a firmare l'accordo ma che non hanno partecipato ai negoziati e che potrebbero non essere necessariamente in linea con l'intenzione comune delle parti che vi hanno partecipato.

L'articolo XV (Proseguimento della collaborazione) garantisce il proseguimento senza soluzione di continuità delle attuali attività tecniche avviate nell'ambito degli accordi relativi ai sistemi e degli accordi relativi ai progetti. L'articolo prevede un'interruzione totale o un "abbandono netto" di tutti gli accordi relativi ai sistemi e ai progetti dell'attuale accordo quadro del 2005. La collaborazione non continuerà nell'ambito dell'accordo quadro del 2005, ma proseguirà piuttosto nell'ambito del nuovo accordo quadro del 2025 mediante rinnovati accordi relativi ai sistemi e ai progetti (in conformità con l'articolo V dell'accordo quadro del 2025). D'altro canto, e ciò costituisce un elemento importante per Euratom, tale collaborazione può proseguire con gli organismi degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C che non sono ancora parti dell'accordo quadro del 2025. Questa disposizione, unitamente alla possibilità di essere invitate al gruppo direttivo e ad altre riunioni, lascia alle parti il tempo sufficiente per completare le procedure di adesione.

Va osservato che gli accordi relativi ai progetti sono aperti a qualsiasi organismo privato (compresi gli organismi privati non soggetti alla giurisdizione di alcuna delle parti). Tuttavia tale partecipazione è subordinata all'approvazione delle parti rappresentate nel gruppo direttivo, come stabilito all'articolo V, paragrafo 7, lettera b).

La struttura di collaborazione del GIF dispone di due protocolli d'intesa che riguardano la collaborazione in due sistemi GIF per i quali non sono ancora stati conclusi accordi relativi ai sistemi. Poiché tali protocolli d'intesa non hanno una data di scadenza, tutti gli agenti esecutivi devono ritirarsi dai protocolli d'intesa elencati nell'allegato B e sono incoraggiati a concludere nuovi protocolli d'intesa nell'ambito del nuovo accordo quadro per collaborare con le parti reciprocamente disposte a farlo (in linea con l'articolo V, paragrafo 1, lettere b) e c), e con l'articolo V, paragrafo 11).

Euratom non potrà aderire agli accordi relativi ai sistemi o ai protocolli d'intesa (la cui firma è riservata agli agenti esecutivi) finché non aderirà all'accordo quadro del 2025, ma potrà svolgere attività in relazione a ciascun accordo relativo ai progetti elencato nell'allegato B.

Lingua originale

L'accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede. I governi del Canada e della Francia hanno riveduto la traduzione in lingua francese (allegato 5).

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "Euratom"), in particolare l'articolo 101, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'Argentina, il Brasile, il Canada, la Francia, il Giappone, il Regno Unito, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti d'America e il Sud Africa hanno avviato il Forum internazionale Generazione IV (GIF) quale sforzo cooperativo internazionale per svolgere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) necessarie per testare la fattibilità e le prestazioni dei sistemi nucleari di quarta generazione e per prepararli all'applicazione industriale entro il 2030.

(2)In seguito la Carta GIF è stata firmata dalla Svizzera nel 2002 e dalla Repubblica popolare cinese e dalla Federazione russa nel 2006.

(3)Euratom ha aderito al GIF il 30 luglio 2003 firmando la Carta GIF.

(4)La cooperazione e gli scambi internazionali relativi alle tecnologie di ricerca e sviluppo nel settore nucleare previsti nell'ambito del GIF richiedevano un quadro giuridico per garantire la certezza giuridica per i partecipanti e in particolare per tutelare i diritti derivanti dai lavori di ricerca, ad esempio i diritti di proprietà intellettuale.

(5)A tal fine le parti del GIF hanno concordato un accordo quadro che fissa le condizioni per la cooperazione e per i successivi accordi relativi ai sistemi e ai progetti, a cui Euratom ha aderito nel 2006.

(6)Nel 2015 l'accordo quadro è stato prorogato per un ulteriore periodo di 10 anni e scadrà il 28 febbraio 2025.

(7)Per garantire la continuità dei progetti di ricerca e delle attività del GIF in corso, gli Stati parte dell'accordo quadro reciprocamente intenzionate a farlo hanno negoziato un rinnovo dell'accordo quadro alla luce dell'attuale situazione geopolitica.

(8)Il contributo di Euratom ai progetti di R&S del GIF rimarrà nell'ambito delle decisioni del Consiglio relative al programma quadro Euratom di ricerca e formazione.

(9)Qualsiasi Stato membro, i suoi organismi di ricerca pubblici o privati o le sue imprese possono apportare il loro contributo diretto a detti lavori di ricerca e sviluppo tramite l'adesione di Euratom all'accordo quadro.

(10)È pertanto opportuno approvare la conclusione del nuovo accordo quadro da parte della Commissione europea a nome di Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome di Euratom, dell'"accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV" in allegato.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione C(2006) 7 della Commissione del 12.1.2006, basata sulla decisione 14929/05 del Consiglio del 20.12.2005.
(2)    Decisione C(2016) 3772 final della Commissione.
(3)    GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81.
Top

Bruxelles, 1.7.2025

COM(2025) 331 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV






ACCORDO QUADRO

PER

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DEI

SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV

ACCORDO QUADRO PER

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI

RICERCA E SVILUPPO DEI

SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV

Le parti del presente accordo quadro,

CONSIDERANDO il prevedibile incremento della domanda di energia a livello mondiale e il contributo che lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e combustibili innovativi possono apportare per soddisfare in modo sostenibile il fabbisogno globale futuro di energia.

CONSIDERANDO che la collaborazione di molti paesi in materia di ricerca e sviluppo finalizzata a sistemi avanzati di energia nucleare della prossima generazione aiuterà a progredire nella realizzazione di tali sistemi.

DESIDEROSI di proseguire, attraverso il presente accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV (di seguito "accordo quadro"), i lavori del Forum internazionale Generazione IV (di seguito "GIF"), che ha fornito una base per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo per la prossima generazione dei sistemi di energia nucleare, noti come "sistemi di generazione IV".

RICONOSCENDO i precedenti lavori del GIF svolti nell'ambito dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, concluso a Washington il 28 febbraio 2005, prorogato dall'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV entrato in vigore il 26 febbraio 2015 (di seguito "accordo quadro GIF del 2005"), che scade il 28 febbraio 2025; nonché la Carta del Forum internazionale Generazione IV, aperta alla firma a giugno 2001, che ha originariamente istituito il GIF, e la Carta del Forum internazionale Generazione IV, aperta alla firma a gennaio 2011, che ha esteso la cooperazione del GIF (in appresso "Carta GIF").

RICONOSCENDO che la finalità della Carta GIF è collegata allo sviluppo di opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di generazione IV che possano essere brevettati, costruiti e messi in esercizio in modo da fornire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi al paese in cui vengono realizzati, pur tenendo conto in modo soddisfacente delle questioni relative alla sicurezza, ai rifiuti, alla proliferazione e alla percezione del nucleare da parte dell'opinione pubblica.

RICONOSCENDO l'importanza della Carta GIF nella creazione del GIF e dell'accordo quadro GIF del 2005 nelle collaborazioni che ne sono derivate e che precedono il presente accordo quadro.

OSSERVANDO che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo quadro GIF del 2005, la governance del GIF è sempre stata gestita, in pratica, attraverso l'accordo quadro GIF del 2005.

DESIDEROSI di garantire che, in futuro, il presente accordo quadro fornisca l'unica struttura di governance per tutte le attività connesse al GIF.

CONSIDERANDO che il GIF ha redatto il documento "A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report" (dicembre 2002), ulteriormente aggiornato nel 2014, che individua i sei (6) sistemi di generazione IV più promettenti così come le attività di ricerca e sviluppo necessarie per far raggiungere a tali sistemi la maturità tecnica.

CONSIDERANDO che ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi delle parti dell'accordo quadro GIF del 2005 hanno partecipato ad accordi relativi ai sistemi, accordi relativi ai progetti e protocolli d'intesa (di seguito "protocolli") in linea con l'accordo quadro GIF del 2005 relativo ai sei (6) sistemi di generazione IV più promettenti.

RICONOSCENDO il valore di una struttura di governance del GIF composta da un gruppo direttivo, un gruppo di esperti e un segretariato.

OSSERVANDO che sistemi di generazione IV individuati sono: il reattore veloce raffreddato a gas, il reattore veloce raffreddato a piombo, il reattore a sali liquidi, il reattore veloce raffreddato a sodio, il reattore supercritico raffreddato ad acqua e il reattore ad alta temperatura.

SOTTOLINEANDO la ricerca e lo sviluppo collaborativi dei sistemi di generazione IV, precedentemente individuati e condotti attraverso la Carta GIF e l'accordo quadro GIF del 2005, comprese le seguenti attività di cooperazione:

·individuare i potenziali settori di collaborazione multilaterale sui sistemi di generazione IV,

·promuovere progetti collaborativi di ricerca e sviluppo,

·definire orientamenti per le collaborazioni e comunicarne i risultati,

·riesaminare periodicamente i progressi compiuti e formulare raccomandazioni sull'orientamento dei progetti collaborativi di ricerca e sviluppo,

·istituire e riesaminare periodicamente un inventario dei potenziali settori in cui è necessaria la ricerca, e

·svolgere altre attività volte al conseguimento degli obiettivi del GIF, come eventualmente stabilito congiuntamente.

DESIDEROSI di facilitare il proseguimento della collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo volte ad accelerare la dimostrazione e la diffusione dei sistemi di generazione IV tra le parti e i ministeri, dipartimenti, agenzie e altri organismi nonché di concerto con i settori industriali, accademici, governativi e non governativi della comunità internazionale di ricerca, allo scopo di far progredire i sei (6) sistemi di generazione IV.

IN CONSIDERAZIONE della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, rivista e modificata,

HANNO CONVENUTO quanto segue:


Articolo I

Obiettivo

1)Il presente accordo quadro stabilisce un nuovo quadro per continuare la collaborazione internazionale volta a promuovere e facilitare il conseguimento della finalità e della visione del GIF: lo sviluppo di opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di generazione IV che possano essere brevettati, costruiti e messi in esercizio in modo da fornire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi al paese o ai paesi nei quali potranno essere realizzati, pur tenendo conto in modo soddisfacente delle questioni relative alla sicurezza, ai rifiuti, alla proliferazione e alla percezione del nucleare da parte dell'opinione pubblica.

2)La collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro è condotta a scopi esclusivamente pacifici e nel rispetto degli obiettivi di non proliferazione e delle relative obbligazioni internazionali delle parti; essa si basa inoltre sui principi della parità, del vantaggio reciproco e della reciprocità.

Articolo II

Forme di collaborazione

Le forme che la collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro può assumere includono, pur senza esservi limitate:

a)la ricerca e lo sviluppo tecnologico comune;

b)lo scambio di informazioni tecniche e di dati sulle attività e i metodi tecnici e sui risultati della ricerca e sviluppo;

c)sostegno all'organizzazione delle dimostrazioni tecnologiche, anche con gli opportuni partecipanti del settore;

d)conduzione di prove/esperimenti comuni;

e)partecipazione del personale (compresi scienziati, ingegneri e altri esperti) agli esperimenti, alle analisi, alla progettazione e altre attività di ricerca e sviluppo condotte nei centri di ricerca, istituzioni accademiche, laboratori e altre installazioni;

f)scambio o prestito di campioni, materiali o attrezzature per esperimenti, prove e valutazioni;

g)organizzazione di e partecipazione a seminari, conferenze scientifiche e altre riunioni;

h)contributi finanziari per la realizzazione delle installazioni sperimentali necessarie; e

i)formazione e perfezionamento delle competenze di scienziati e tecnici.



Articolo III

Attuazione

1)Le parti incoraggiano e agevolano, ove opportuno, i contatti diretti e la collaborazione tra agenzie governative, accademie scientifiche, università, centri scientifici e di ricerca, istituti e istituzioni, imprese del settore privato e organizzazioni intergovernative.

2)In conformità con le procedure di cui all'articolo XII o XIV del presente accordo quadro, a seconda dei casi, ciascuna parte designa se stessa o uno o più dei suoi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi quale agente esecutivo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo I del presente accordo quadro. Gli agenti esecutivi sono elencati nell'allegato A del presente accordo quadro (di seguito "allegato A"). A fini di chiarezza, gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

3)Una parte può proporre di modificare l'allegato A per designare agenti esecutivi supplementari per tale parte o sostituire il suo o i suoi agenti esecutivi previa notifica scritta al depositario (individuato all'articolo XI del presente accordo quadro). Il depositario trasmette la notifica della modifica proposta alle parti e ai relativi agenti esecutivi. La modifica proposta entra in vigore dopo un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il depositario trasmette la notifica della modifica proposta, a condizione che nessuna parte o agente esecutivo debitamente autorizzato abbia notificato al depositario, entro il termine di 90 giorni, un'obiezione alla modifica proposta. Quando il depositario riceva una siffatta obiezione, la modifica proposta non entra in vigore. A fini di chiarezza, tale aggiunta o modifica non deve in alcun modo essere interpretata come una modifica soggetta alle procedure di cui all'articolo XII, paragrafo 9, del presente accordo quadro. 

Articolo IV

Governance del GIF

1)Le parti riconoscono che la Carta GIF non prevede una struttura di governance per le attività degli agenti esecutivi o del GIF, anche per quanto riguarda il presente accordo quadro. Le parti convengono che la Carta GIF non rappresenta un impegno politico tra loro.

2)Le parti istituiscono una struttura di governance del GIF composta da un gruppo direttivo, un gruppo di esperti e un segretariato. Il gruppo direttivo è composto da rappresentanti di ciascuna parte e adotta politiche per l'attuazione del presente accordo quadro. Non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro, il gruppo direttivo si adopera per adottare politiche iniziali basate su quelle in vigore alla scadenza dell'accordo quadro GIF del 2005 per facilitare la continuità della collaborazione avviata nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005 conformemente al presente accordo quadro.

3)Le parti convengono che, per un periodo di tre (3) anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro, prorogabile una sola volta per un (1) anno con decisione scritta unanime delle parti, uno Stato o un'organizzazione internazionale di cui all'allegato C del presente accordo quadro (di seguito "allegato C") che non è ancora parte di tale accordo quadro:

a)è invitato a far partecipare il suo o i suoi rappresentanti designati alle riunioni del gruppo politico e del gruppo di esperti come osservatori; e

b)è invitato a far partecipare il suo o i suoi rappresentanti designati in qualità di osservatori alle altre riunioni del GIF conformemente alle politiche che saranno adottate dal gruppo direttivo.

Articolo V

Accordi pertinenti

1)Le parti riconoscono che la cooperazione nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005 è stata realizzata tramite gli accordi relativi ai sistemi, gli accordi relativi ai progetti e i protocolli d'intesa elencati nell'allegato B del presente accordo quadro (di seguito "allegato B"). Le parti intendono proseguire la cooperazione secondo modalità analoghe, conformemente alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro. Non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro: 

a)le parti si adoperano per far firmare dai rispettivi agenti esecutivi nuovi accordi relativi ai sistemi e accordi relativi ai progetti sulla base di quelli elencati nell'allegato B e, se del caso, incoraggiano gli organismi pubblici e privati ad aderire e partecipare a tali nuovi accordi relativi ai progetti;

b)le parti fanno sì che i rispettivi agenti esecutivi si ritirino dai protocolli elencati nell'allegato B e incoraggiano le organizzazioni da esse designate a firmarli a ritirarsi; e

c)le parti si adoperano per far firmare ai rispettivi agenti esecutivi nuovi protocolli sulla base di quelli elencati nell'allegato B e, se del caso, incoraggiano tali organismi designati ad aderire e partecipare ai nuovi protocolli; 

2)Le parti provvedono affinché:

a)sia concluso un unico accordo relativo al sistema per ciascun sistema di generazione IV; e

b)se una Parte ha designato più di un agente esecutivo, soltanto uno di questi sia firmatario di qualsiasi accordo relativo a un sistema.

3)Le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un sistema sia conforme alle disposizioni del presente accordo quadro e istituisca un quadro di collaborazione per la pianificazione e conduzione dei lavori di ricerca e sviluppo necessari per stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV in questione.

4)Le parti provvedono affinché ciascun accordo relativo a un sistema riguardi:

a)la collaborazione da instaurare;

b)la gestione delle attività di ricerca e sviluppo intraprese per realizzare gli obiettivi del GIF;

c)le disposizioni di carattere finanziario;

d)la protezione, l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni di base protette; e

e)l'adeguata e effettiva protezione e concessione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso della collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro, comprese le disposizioni per la composizione delle controversie in tema di diritti di proprietà intellettuale.

5)Le parti provvedono affinché ciascun accordo relativo a un sistema preveda che, nell'eventualità di una divergenza tra un accordo relativo a un sistema e il presente accordo quadro, prevalgano le disposizioni di quest'ultimo.

6)Le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un sistema è attuato tramite uno o più accordi relativi ai progetti per i progetti di ricerca e sviluppo intesi a contribuire a stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV al quale il progetto è riferito.

7)Le parti provvedono affinché:

a)gli agenti esecutivi possano essere firmatari degli accordi relativi ai progetti. e

b)altri organismi del settore pubblico e privato possano essere firmatari degli accordi relativi ai progetti, previa approvazione unanime del gruppo direttivo e conformemente alle politiche pertinenti dello stesso, prendendo in considerazione le raccomandazioni del pertinente comitato direttivo per il sistema.

8)Ciascun accordo relativo a un progetto deve trattare, come minimo, questioni quali l'ambito di applicazione dei lavori, la stima dei costi, il calendario proposto, le responsabilità di gestione del progetto, i diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi in materia di informazione, il recesso dei firmatari e, se del caso, le condizioni relative al proseguimento della collaborazione con gli organismi di cui all'articolo XV, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo quadro degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C, qualora tali Stati o organizzazioni internazionali non siano ancora parti del presente accordo quadro.

9)Le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un progetto sia conforme e soggetto alle disposizioni dell'accordo relativo al sistema al quale il progetto in questione è riferito, nonché alle disposizioni del presente accordo quadro.

10)Le parti provvedono affinché ciascun accordo relativo a un sistema preveda che, in caso di contrasto tra un accordo relativo a un sistema e un accordo relativo a un progetto, prevalgano le disposizioni del primo. Le parti provvedono inoltre affinché ciascun accordo relativo a un progetto preveda che, in caso di contrasto tra un accordo relativo ad un sistema o un accordo relativo ad un progetto, da un lato, e il presente accordo quadro dall'altro, prevale quest'ultimo.

11)Le parti provvedono affinché ciascun protocollo d'intesa sia coerente con le disposizioni del presente accordo quadro e indicano che, in caso di contrasto tra il protocollo d'intesa e il presente accordo quadro, prevale quest'ultimo.



Articolo VI

Facilitazione della circolazione di persone, attrezzature, materiali e utilizzo dei dati

Con riferimento alla collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro, ciascuna parte, nella misura consentita dai suoi obblighi internazionali e dalla legislazione e regolamentazione nazionale:

a)agevola l'ingresso e l'uscita dal suo territorio di personale, attrezzature e materiali appropriati delle altre parti utilizzati in collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro; e

b)agevola lo scambio e l'utilizzo di dati scientifici e tecnici derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo condotte nell'ambito del presente accordo quadro.

Articolo VII

Disponibilità delle risorse

Le attività di ciascuna Parte nell'ambito del presente accordo quadro sono subordinate alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse adeguati.

Articolo VIII

Collaborazione in conformità delle legislazioni e regolamentazioni applicabili

Ciascuna parte pone in essere la collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro in conformità delle legislazioni e regolamentazioni applicabili alle quali è soggetta.

Articolo IX

Diffusione delle informazioni

Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalla collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro, diverse dalle informazioni che non sono pubbliche per motivi di sicurezza nazionale, commerciale o industriale:

a)sono rese disponibili alla comunità scientifica mondiale tramite i canali abituali e in conformità delle procedure ordinarie delle parti e dei rispettivi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi partecipanti; e

b)possono essere messe a disposizione del pubblico conformemente alla legislazione applicabile di ciascuna delle parti.



Articolo X

Composizione delle controversie

1)Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è composta tramite consultazione tra le parti interessate.

2)Qualsiasi controversia tra due o più firmatari di un accordo relativo ad un progetto può essere composta in applicazione di qualsiasi procedura stabilita nell'accordo in questione, che i firmatari dell'accordo approvino reciprocamente per iscritto.

Articolo XI

Depositario

1)L'originale del presente accordo quadro è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nominato depositario. Il depositario assolve i suoi compiti in conformità dell'articolo 77 della Convenzione di Vienna sulla Legge dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969.

2)A seguito dell'entrata in vigore del presente accordo quadro a norma dell'articolo XII, paragrafo 1, del presente accordo quadro, il depositario trasmette una copia certificata conforme del presente accordo quadro al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione a norma dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945; parimenti, trasmette copie certificate conformi di qualsiasi modifica del presente accordo quadro che entri in vigore.

Articolo XII

Entrata in vigore, modifica, proroga ed estinzione

1)Il presente accordo quadro è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C ed entra in vigore alla data in cui tre (3) di tali Stati o organizzazioni internazionali hanno espresso il loro consenso a essere vincolati e non prima del 1º marzo 2025.

2)Il consenso a essere vincolato è espresso mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure mediante firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. 

3)Per quanto riguarda gli Stati o le organizzazioni internazionali di cui all'allegato C che esprimono il proprio consenso a essere vincolati in seguito all'entrata in vigore del presente accordo quadro, salvo quanto specificato al paragrafo 4, lettera b), il presente accordo quadro entra in vigore alla data della firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione o alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. 

4)Nell'esprimere il proprio consenso a essere vincolato, ciascuno Stato o organizzazione internazionale identificato nell'allegato C designa se stesso oppure uno o più dei propri ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi quale agente esecutivo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo I del presente accordo quadro come segue:

a)fatta salva la lettera b), tale Stato o organizzazione internazionale designa se stesso oppure uno o più dei propri ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi di cui all'allegato C quale agente esecutivo;

b)dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro, tale Stato o organizzazione internazionale può proporre la designazione di agenti esecutivi non elencati nell'allegato C. In tali circostanze il depositario trasmette la notifica della designazione proposta alle parti e ai rispettivi agenti esecutivi. Il presente accordo quadro entra in vigore per tale Stato o organizzazione internazionale dopo un periodo di novanta (90) giorni a decorrere dalla data in cui il depositario trasmette la notifica della designazione proposta, a condizione che nessuna parte o agente esecutivo debitamente autorizzato abbia notificato al depositario, entro il termine di 90 giorni, un'obiezione alla designazione proposta. Qualora il depositario riceva una siffatta obiezione, il presente accordo quadro non entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione, che può proporre di designare un altro o altri organismi quali agenti esecutivi, nel qual caso la designazione proposta è soggetta alla stessa procedura di 90 giorni se l'agente o gli agenti esecutivi proposti non sono indicati nell'allegato C. 

5)Se uno Stato o un'organizzazione internazionale autorizza uno dei propri agenti esecutivi a notificare le obiezioni per suo conto ai fini delle procedure di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, o all'articolo III, paragrafo 3, del presente accordo quadro, o entrambi, informa per iscritto il depositario del fatto che l'agente esecutivo è in possesso di tale autorizzazione. Tale notifica può essere fornita nel momento in cui lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione esprime il proprio consenso a essere vincolato a norma del presente articolo, deposita i propri strumenti di adesione a norma dell'articolo XIV del presente accordo quadro o in qualsiasi altro momento dopo che è diventato parte contraente.

6)Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo quadro per una o più parti a norma del paragrafo 1, 3 o 4 del presente articolo, il depositario trasmette un allegato A aggiornato che comprende l'agente o gli agenti esecutivi di tale parte o di tali parti. A fini di chiarezza, tale aggiornamento dell'allegato A non deve in alcun modo essere interpretato come una modifica soggetta alle procedure di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

7)Il presente accordo quadro entra in vigore per le nuove parti aderenti conformemente alle disposizioni dell'articolo XIV. 

8)Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo, il presente accordo quadro rimane in vigore per un periodo di dieci (10) anni e può essere prorogato per successivi periodi previo accordo scritto secondo la seguente procedura: per le parti che hanno espresso il loro consenso a essere vincolate conformemente alle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la proroga entra in vigore alla data in cui tre (3) parti hanno manifestato il loro consenso a essere vincolate. Quando una parte accetta di essere vincolata dopo la data di entrata in vigore di tale proroga, la proroga entra in vigore nei confronti di tale parte alla data in cui quest'ultima esprime il proprio consenso a essere vincolata.

9)Il presente accordo quadro può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto unanime tra le parti. Una modifica entra in vigore nei confronti di tutte le parti il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto l'ultima notifica scritta dell'accettazione della modifica. 

10)Il presente accordo quadro può essere risolto in qualsiasi momento previo accordo scritto unanime tra le parti. La risoluzione ha effetto il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto l'ultima notifica scritta dell'accettazione della risoluzione. 

Articolo XIII

Recesso

1)Una parte può recedere dal presente accordo quadro dandone notifica scritta al depositario con un preavviso di sei (6) mesi. Una volta che il recesso diventa effettivo, il depositario trasmette un allegato A aggiornato da cui sono stati espunti il nome della parte che recede e quello del suo o dei suoi agenti esecutivi, notificati da tale parte. A fini di chiarezza, tale aggiornamento dell'allegato A non deve in alcun modo essere interpretato come una modifica soggetta alle procedure di cui all'articolo XII, paragrafo 9.

2)Le parti convengono di interrompere la collaborazione ai sensi del presente accordo quadro anche con gli agenti esecutivi, i firmatari e le organizzazioni designate di una parte al momento del recesso di quest'ultima dal presente accordo quadro. Pertanto le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un sistema, ciascun accordo relativo a un progetto e ciascun protocollo d'intesa indichino che il recesso di una parte dal presente accordo quadro costituisce un recesso da tale strumento da parte dei suoi agenti esecutivi e di altri firmatari e organizzazioni designate, a seconda dei casi, entro la data effettiva di recesso di tale parte dal presente accordo quadro. A fini di chiarezza, le parti convengono che gli organismi che recedono o si sono ritirati da accordi relativi a progetti nelle circostanze descritte dal presente paragrafo possono diventare firmatari di tali accordi secondo le procedure di cui all'articolo V, paragrafo 7, lettera b), del presente accordo quadro.

Articolo XIV

Nuove parti aderenti

1)Decorsi tre (3) anni dall'entrata in vigore del presente accordo quadro, il depositario, previa consultazione e previa decisione scritta unanime delle parti, può invitare qualsiasi Stato o organizzazione internazionale non indicato nell'allegato C ad aderire al presente accordo quadro. Tali consultazioni e decisioni scritte all'unanimità riguardano anche l'agente o gli agenti esecutivi proposti dallo Stato o dall'organizzazione internazionale che intende aderire.

2)Quando uno Stato o un'organizzazione internazionale aderisce al presente accordo quadro a norma del paragrafo 1, il presente accordo quadro entra in vigore alla data in cui lo Stato o l'organizzazione internazionale ha espresso il proprio consenso a essere vincolato depositando lo strumento di adesione presso il depositario e notificando per iscritto il suo o i suoi agenti esecutivi designati, identificati al paragrafo 1.

3)Quando una nuova parte deposita il proprio strumento di adesione conformemente al paragrafo 2, il depositario trasmette un allegato A aggiornato che comprende la nuova parte aderente e il suo o i suoi agenti esecutivi. A fini di chiarezza, tale aggiornamento dell'allegato A non deve in alcun modo essere interpretato come una modifica soggetta alle procedure di cui all'articolo XII, paragrafo 9.

4)La parte che aderisce al presente accordo quadro dopo l'entrata in vigore di una modifica o proroga diventa parte del presente accordo quadro come modificato o prorogato.

Articolo XV

Proseguimento della collaborazione

1)Previa decisione scritta delle parti, qualsiasi collaborazione avviata nell'ambito del presente accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell'estinzione del presente accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità delle disposizioni del presente accordo quadro.

2)Per quanto riguarda una collaborazione avviata ma non ancora completata nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005, che scade il 28 febbraio 2025:

a)le parti non intendono proseguire tale collaborazione sotto l'egida dell'accordo quadro GIF del 2005;

b)le parti intendono proseguire la collaborazione conformemente alle disposizioni del presente accordo quadro e come stabilito dall'articolo V, paragrafo 1, dello stesso; e

c)fatto salvo l'articolo V, paragrafo 7, lettera b), del presente accordo quadro, la collaborazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è intesa a includere, per ciascun accordo relativo a un progetto e ciascun protocollo d'intesa di cui all'allegato B, il proseguimento della collaborazione con i seguenti organismi degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C che non sono ancora parti del presente accordo quadro:

I.i firmatari degli accordi relativi ai progetti o dei protocolli d'intesa elencati nell'allegato B al momento della scadenza dell'accordo quadro GIF del 2005; e

II.altri agenti esecutivi previsti degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C previa approvazione unanime del gruppo direttivo. 

La partecipazione a tali accordi relativi ai progetti e ai protocolli deve essere conforme alle pertinenti politiche del gruppo direttivo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo quadro.

FATTO in unico originale, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegato A

Elenco delle parti e dei relativi 
agenti esecutivi

A decorrere dal <date>:

 

Parti

Agenti esecutivi

Allegato B 

Accordi relativi ai sistemi, accordi relativi ai progetti e protocolli d'intesa 

nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005 

Accordi relativi ai sistemi 

Accordo relativo al sistema di un reattore ad alta temperatura (VHTR) 

Accordo relativo al sistema di un reattore veloce raffreddato a sodio (SFR)

Accordo relativo al sistema di un reattore supercritico raffreddato ad acqua (SCWR) 

Accordo relativo al sistema di un reattore veloce raffreddato a gas (SFR) 

Accordi relativi ai progetti 

VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di produzione di idrogeno (HP)

VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di combustibili e ciclo dei combustibili (FFC) 

VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di materiali (MAT) 

VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di studi comparativi e convalida dei metodi computazionali (CMVB) 

SFR: Accordo relativo al progetto in materia di combustibili avanzati (AF) 

SFR: Accordo relativo al progetto in materia di progettazione di componenti e componentistica ausiliaria (CD&BOP) 

SFR: Accordo relativo al progetto in materia di sicurezza ed esercizio (SO) 

SFR: Accordo relativo al progetto in materia di valutazione e integrazione del sistema (SIA) 

SFR: Accordo relativo al progetto in materia di dimostrazione internazionale del ciclo globale degli attinidi (GACID)* 

SCWR: Accordo relativo al progetto in materia di materiali e chimica (M&C) 

SCWR: Accordo relativo al progetto in materia di termoidraulica e sicurezza (TH&S) 

GFR: Accordo relativo al progetto in materia di sviluppo concettuale e sicurezza (CDS) 

GFR: Accordo relativo al progetto in materia di materiali del combustibile e del nucleo (FCM) 

*Scaduto 

Protocolli d'intesa 

Protocollo d'intesa sul reattore veloce raffreddato a piombo (LFR) 

Protocollo d'intesa sul reattore a sali liquidi (MSR) 

 

Allegato C

Stato o organizzazione internazionale

Agenti esecutivi previsti

Australia

Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)

Canada

Department of Natural Resources (NRCan)

Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC)

Repubblica popolare cinese

China Atomic Energy Authority (CAEA)

Ministry of Science and Technology (MOST)

Repubblica francese

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Giappone

Agency for Natural Resources and Energy (ANRE)

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

Repubblica di Corea

Ministry of Science and ICT (MSIT)

Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

Korea Nuclear International Cooperation Foundation (KONICOF)

Repubblica del Sud Africa

Department of Energy (DoE)

Confederazione svizzera

Paul Scherrer Institute (PSI)

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ)

Stati Uniti d'America

Department of Energy (DOE)

PER IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA:

 

Data

PER IL GOVERNO DEL CANADA:

 

Data

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

 

Data

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:

 

Data

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

 

Data

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE:

 

Data

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA:

 

Data

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA:

 

Data

PER IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

 

Data

PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

 

Data

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

 

Data

Top