COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.7.2025
COM(2025) 331 final
ALLEGATO
della
raccomandazione di decisione del Consiglio
relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV
ACCORDO QUADRO
PER
LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DEI
SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV
ACCORDO QUADRO PER
LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI
RICERCA E SVILUPPO DEI
SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV
Le parti del presente accordo quadro,
CONSIDERANDO il prevedibile incremento della domanda di energia a livello mondiale e il contributo che lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e combustibili innovativi possono apportare per soddisfare in modo sostenibile il fabbisogno globale futuro di energia.
CONSIDERANDO che la collaborazione di molti paesi in materia di ricerca e sviluppo finalizzata a sistemi avanzati di energia nucleare della prossima generazione aiuterà a progredire nella realizzazione di tali sistemi.
DESIDEROSI di proseguire, attraverso il presente accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV (di seguito "accordo quadro"), i lavori del Forum internazionale Generazione IV (di seguito "GIF"), che ha fornito una base per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo per la prossima generazione dei sistemi di energia nucleare, noti come "sistemi di generazione IV".
RICONOSCENDO i precedenti lavori del GIF svolti nell'ambito dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, concluso a Washington il 28 febbraio 2005, prorogato dall'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV entrato in vigore il 26 febbraio 2015 (di seguito "accordo quadro GIF del 2005"), che scade il 28 febbraio 2025; nonché la Carta del Forum internazionale Generazione IV, aperta alla firma a giugno 2001, che ha originariamente istituito il GIF, e la Carta del Forum internazionale Generazione IV, aperta alla firma a gennaio 2011, che ha esteso la cooperazione del GIF (in appresso "Carta GIF").
RICONOSCENDO che la finalità della Carta GIF è collegata allo sviluppo di opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di generazione IV che possano essere brevettati, costruiti e messi in esercizio in modo da fornire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi al paese in cui vengono realizzati, pur tenendo conto in modo soddisfacente delle questioni relative alla sicurezza, ai rifiuti, alla proliferazione e alla percezione del nucleare da parte dell'opinione pubblica.
RICONOSCENDO l'importanza della Carta GIF nella creazione del GIF e dell'accordo quadro GIF del 2005 nelle collaborazioni che ne sono derivate e che precedono il presente accordo quadro.
OSSERVANDO che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo quadro GIF del 2005, la governance del GIF è sempre stata gestita, in pratica, attraverso l'accordo quadro GIF del 2005.
DESIDEROSI di garantire che, in futuro, il presente accordo quadro fornisca l'unica struttura di governance per tutte le attività connesse al GIF.
CONSIDERANDO che il GIF ha redatto il documento "A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report" (dicembre 2002), ulteriormente aggiornato nel 2014, che individua i sei (6) sistemi di generazione IV più promettenti così come le attività di ricerca e sviluppo necessarie per far raggiungere a tali sistemi la maturità tecnica.
CONSIDERANDO che ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi delle parti dell'accordo quadro GIF del 2005 hanno partecipato ad accordi relativi ai sistemi, accordi relativi ai progetti e protocolli d'intesa (di seguito "protocolli") in linea con l'accordo quadro GIF del 2005 relativo ai sei (6) sistemi di generazione IV più promettenti.
RICONOSCENDO il valore di una struttura di governance del GIF composta da un gruppo direttivo, un gruppo di esperti e un segretariato.
OSSERVANDO che sistemi di generazione IV individuati sono: il reattore veloce raffreddato a gas, il reattore veloce raffreddato a piombo, il reattore a sali liquidi, il reattore veloce raffreddato a sodio, il reattore supercritico raffreddato ad acqua e il reattore ad alta temperatura.
SOTTOLINEANDO la ricerca e lo sviluppo collaborativi dei sistemi di generazione IV, precedentemente individuati e condotti attraverso la Carta GIF e l'accordo quadro GIF del 2005, comprese le seguenti attività di cooperazione:
·individuare i potenziali settori di collaborazione multilaterale sui sistemi di generazione IV,
·promuovere progetti collaborativi di ricerca e sviluppo,
·definire orientamenti per le collaborazioni e comunicarne i risultati,
·riesaminare periodicamente i progressi compiuti e formulare raccomandazioni sull'orientamento dei progetti collaborativi di ricerca e sviluppo,
·istituire e riesaminare periodicamente un inventario dei potenziali settori in cui è necessaria la ricerca, e
·svolgere altre attività volte al conseguimento degli obiettivi del GIF, come eventualmente stabilito congiuntamente.
DESIDEROSI di facilitare il proseguimento della collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo volte ad accelerare la dimostrazione e la diffusione dei sistemi di generazione IV tra le parti e i ministeri, dipartimenti, agenzie e altri organismi nonché di concerto con i settori industriali, accademici, governativi e non governativi della comunità internazionale di ricerca, allo scopo di far progredire i sei (6) sistemi di generazione IV.
IN CONSIDERAZIONE della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, rivista e modificata,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo I
Obiettivo
1)Il presente accordo quadro stabilisce un nuovo quadro per continuare la collaborazione internazionale volta a promuovere e facilitare il conseguimento della finalità e della visione del GIF: lo sviluppo di opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di generazione IV che possano essere brevettati, costruiti e messi in esercizio in modo da fornire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi al paese o ai paesi nei quali potranno essere realizzati, pur tenendo conto in modo soddisfacente delle questioni relative alla sicurezza, ai rifiuti, alla proliferazione e alla percezione del nucleare da parte dell'opinione pubblica.
2)La collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro è condotta a scopi esclusivamente pacifici e nel rispetto degli obiettivi di non proliferazione e delle relative obbligazioni internazionali delle parti; essa si basa inoltre sui principi della parità, del vantaggio reciproco e della reciprocità.
Articolo II
Forme di collaborazione
Le forme che la collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro può assumere includono, pur senza esservi limitate:
a)la ricerca e lo sviluppo tecnologico comune;
b)lo scambio di informazioni tecniche e di dati sulle attività e i metodi tecnici e sui risultati della ricerca e sviluppo;
c)sostegno all'organizzazione delle dimostrazioni tecnologiche, anche con gli opportuni partecipanti del settore;
d)conduzione di prove/esperimenti comuni;
e)partecipazione del personale (compresi scienziati, ingegneri e altri esperti) agli esperimenti, alle analisi, alla progettazione e altre attività di ricerca e sviluppo condotte nei centri di ricerca, istituzioni accademiche, laboratori e altre installazioni;
f)scambio o prestito di campioni, materiali o attrezzature per esperimenti, prove e valutazioni;
g)organizzazione di e partecipazione a seminari, conferenze scientifiche e altre riunioni;
h)contributi finanziari per la realizzazione delle installazioni sperimentali necessarie; e
i)formazione e perfezionamento delle competenze di scienziati e tecnici.
Articolo III
Attuazione
1)Le parti incoraggiano e agevolano, ove opportuno, i contatti diretti e la collaborazione tra agenzie governative, accademie scientifiche, università, centri scientifici e di ricerca, istituti e istituzioni, imprese del settore privato e organizzazioni intergovernative.
2)In conformità con le procedure di cui all'articolo XII o XIV del presente accordo quadro, a seconda dei casi, ciascuna parte designa se stessa o uno o più dei suoi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi quale agente esecutivo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo I del presente accordo quadro. Gli agenti esecutivi sono elencati nell'allegato A del presente accordo quadro (di seguito "allegato A"). A fini di chiarezza, gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.
3)Una parte può proporre di modificare l'allegato A per designare agenti esecutivi supplementari per tale parte o sostituire il suo o i suoi agenti esecutivi previa notifica scritta al depositario (individuato all'articolo XI del presente accordo quadro). Il depositario trasmette la notifica della modifica proposta alle parti e ai relativi agenti esecutivi. La modifica proposta entra in vigore dopo un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il depositario trasmette la notifica della modifica proposta, a condizione che nessuna parte o agente esecutivo debitamente autorizzato abbia notificato al depositario, entro il termine di 90 giorni, un'obiezione alla modifica proposta. Quando il depositario riceva una siffatta obiezione, la modifica proposta non entra in vigore. A fini di chiarezza, tale aggiunta o modifica non deve in alcun modo essere interpretata come una modifica soggetta alle procedure di cui all'articolo XII, paragrafo 9, del presente accordo quadro.
Articolo IV
Governance del GIF
1)Le parti riconoscono che la Carta GIF non prevede una struttura di governance per le attività degli agenti esecutivi o del GIF, anche per quanto riguarda il presente accordo quadro. Le parti convengono che la Carta GIF non rappresenta un impegno politico tra loro.
2)Le parti istituiscono una struttura di governance del GIF composta da un gruppo direttivo, un gruppo di esperti e un segretariato. Il gruppo direttivo è composto da rappresentanti di ciascuna parte e adotta politiche per l'attuazione del presente accordo quadro. Non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro, il gruppo direttivo si adopera per adottare politiche iniziali basate su quelle in vigore alla scadenza dell'accordo quadro GIF del 2005 per facilitare la continuità della collaborazione avviata nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005 conformemente al presente accordo quadro.
3)Le parti convengono che, per un periodo di tre (3) anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro, prorogabile una sola volta per un (1) anno con decisione scritta unanime delle parti, uno Stato o un'organizzazione internazionale di cui all'allegato C del presente accordo quadro (di seguito "allegato C") che non è ancora parte di tale accordo quadro:
a)è invitato a far partecipare il suo o i suoi rappresentanti designati alle riunioni del gruppo politico e del gruppo di esperti come osservatori; e
b)è invitato a far partecipare il suo o i suoi rappresentanti designati in qualità di osservatori alle altre riunioni del GIF conformemente alle politiche che saranno adottate dal gruppo direttivo.
Articolo V
Accordi pertinenti
1)Le parti riconoscono che la cooperazione nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005 è stata realizzata tramite gli accordi relativi ai sistemi, gli accordi relativi ai progetti e i protocolli d'intesa elencati nell'allegato B del presente accordo quadro (di seguito "allegato B"). Le parti intendono proseguire la cooperazione secondo modalità analoghe, conformemente alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro. Non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro:
a)le parti si adoperano per far firmare dai rispettivi agenti esecutivi nuovi accordi relativi ai sistemi e accordi relativi ai progetti sulla base di quelli elencati nell'allegato B e, se del caso, incoraggiano gli organismi pubblici e privati ad aderire e partecipare a tali nuovi accordi relativi ai progetti;
b)le parti fanno sì che i rispettivi agenti esecutivi si ritirino dai protocolli elencati nell'allegato B e incoraggiano le organizzazioni da esse designate a firmarli a ritirarsi; e
c)le parti si adoperano per far firmare ai rispettivi agenti esecutivi nuovi protocolli sulla base di quelli elencati nell'allegato B e, se del caso, incoraggiano tali organismi designati ad aderire e partecipare ai nuovi protocolli;
2)Le parti provvedono affinché:
a)sia concluso un unico accordo relativo al sistema per ciascun sistema di generazione IV; e
b)se una Parte ha designato più di un agente esecutivo, soltanto uno di questi sia firmatario di qualsiasi accordo relativo a un sistema.
3)Le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un sistema sia conforme alle disposizioni del presente accordo quadro e istituisca un quadro di collaborazione per la pianificazione e conduzione dei lavori di ricerca e sviluppo necessari per stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV in questione.
4)Le parti provvedono affinché ciascun accordo relativo a un sistema riguardi:
a)la collaborazione da instaurare;
b)la gestione delle attività di ricerca e sviluppo intraprese per realizzare gli obiettivi del GIF;
c)le disposizioni di carattere finanziario;
d)la protezione, l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni di base protette; e
e)l'adeguata e effettiva protezione e concessione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso della collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro, comprese le disposizioni per la composizione delle controversie in tema di diritti di proprietà intellettuale.
5)Le parti provvedono affinché ciascun accordo relativo a un sistema preveda che, nell'eventualità di una divergenza tra un accordo relativo a un sistema e il presente accordo quadro, prevalgano le disposizioni di quest'ultimo.
6)Le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un sistema è attuato tramite uno o più accordi relativi ai progetti per i progetti di ricerca e sviluppo intesi a contribuire a stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV al quale il progetto è riferito.
7)Le parti provvedono affinché:
a)gli agenti esecutivi possano essere firmatari degli accordi relativi ai progetti. e
b)altri organismi del settore pubblico e privato possano essere firmatari degli accordi relativi ai progetti, previa approvazione unanime del gruppo direttivo e conformemente alle politiche pertinenti dello stesso, prendendo in considerazione le raccomandazioni del pertinente comitato direttivo per il sistema.
8)Ciascun accordo relativo a un progetto deve trattare, come minimo, questioni quali l'ambito di applicazione dei lavori, la stima dei costi, il calendario proposto, le responsabilità di gestione del progetto, i diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi in materia di informazione, il recesso dei firmatari e, se del caso, le condizioni relative al proseguimento della collaborazione con gli organismi di cui all'articolo XV, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo quadro degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C, qualora tali Stati o organizzazioni internazionali non siano ancora parti del presente accordo quadro.
9)Le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un progetto sia conforme e soggetto alle disposizioni dell'accordo relativo al sistema al quale il progetto in questione è riferito, nonché alle disposizioni del presente accordo quadro.
10)Le parti provvedono affinché ciascun accordo relativo a un sistema preveda che, in caso di contrasto tra un accordo relativo a un sistema e un accordo relativo a un progetto, prevalgano le disposizioni del primo. Le parti provvedono inoltre affinché ciascun accordo relativo a un progetto preveda che, in caso di contrasto tra un accordo relativo ad un sistema o un accordo relativo ad un progetto, da un lato, e il presente accordo quadro dall'altro, prevale quest'ultimo.
11)Le parti provvedono affinché ciascun protocollo d'intesa sia coerente con le disposizioni del presente accordo quadro e indicano che, in caso di contrasto tra il protocollo d'intesa e il presente accordo quadro, prevale quest'ultimo.
Articolo VI
Facilitazione della circolazione di persone, attrezzature, materiali e utilizzo dei dati
Con riferimento alla collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro, ciascuna parte, nella misura consentita dai suoi obblighi internazionali e dalla legislazione e regolamentazione nazionale:
a)agevola l'ingresso e l'uscita dal suo territorio di personale, attrezzature e materiali appropriati delle altre parti utilizzati in collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro; e
b)agevola lo scambio e l'utilizzo di dati scientifici e tecnici derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo condotte nell'ambito del presente accordo quadro.
Articolo VII
Disponibilità delle risorse
Le attività di ciascuna Parte nell'ambito del presente accordo quadro sono subordinate alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse adeguati.
Articolo VIII
Collaborazione in conformità delle legislazioni e regolamentazioni applicabili
Ciascuna parte pone in essere la collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro in conformità delle legislazioni e regolamentazioni applicabili alle quali è soggetta.
Articolo IX
Diffusione delle informazioni
Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalla collaborazione nell'ambito del presente accordo quadro, diverse dalle informazioni che non sono pubbliche per motivi di sicurezza nazionale, commerciale o industriale:
a)sono rese disponibili alla comunità scientifica mondiale tramite i canali abituali e in conformità delle procedure ordinarie delle parti e dei rispettivi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi partecipanti; e
b)possono essere messe a disposizione del pubblico conformemente alla legislazione applicabile di ciascuna delle parti.
Articolo X
Composizione delle controversie
1)Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è composta tramite consultazione tra le parti interessate.
2)Qualsiasi controversia tra due o più firmatari di un accordo relativo ad un progetto può essere composta in applicazione di qualsiasi procedura stabilita nell'accordo in questione, che i firmatari dell'accordo approvino reciprocamente per iscritto.
Articolo XI
Depositario
1)L'originale del presente accordo quadro è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nominato depositario. Il depositario assolve i suoi compiti in conformità dell'articolo 77 della Convenzione di Vienna sulla Legge dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969.
2)A seguito dell'entrata in vigore del presente accordo quadro a norma dell'articolo XII, paragrafo 1, del presente accordo quadro, il depositario trasmette una copia certificata conforme del presente accordo quadro al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione a norma dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945; parimenti, trasmette copie certificate conformi di qualsiasi modifica del presente accordo quadro che entri in vigore.
Articolo XII
Entrata in vigore, modifica, proroga ed estinzione
1)Il presente accordo quadro è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C ed entra in vigore alla data in cui tre (3) di tali Stati o organizzazioni internazionali hanno espresso il loro consenso a essere vincolati e non prima del 1º marzo 2025.
2)Il consenso a essere vincolato è espresso mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure mediante firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.
3)Per quanto riguarda gli Stati o le organizzazioni internazionali di cui all'allegato C che esprimono il proprio consenso a essere vincolati in seguito all'entrata in vigore del presente accordo quadro, salvo quanto specificato al paragrafo 4, lettera b), il presente accordo quadro entra in vigore alla data della firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione o alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.
4)Nell'esprimere il proprio consenso a essere vincolato, ciascuno Stato o organizzazione internazionale identificato nell'allegato C designa se stesso oppure uno o più dei propri ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi quale agente esecutivo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo I del presente accordo quadro come segue:
a)fatta salva la lettera b), tale Stato o organizzazione internazionale designa se stesso oppure uno o più dei propri ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi di cui all'allegato C quale agente esecutivo;
b)dopo l'entrata in vigore del presente accordo quadro, tale Stato o organizzazione internazionale può proporre la designazione di agenti esecutivi non elencati nell'allegato C. In tali circostanze il depositario trasmette la notifica della designazione proposta alle parti e ai rispettivi agenti esecutivi. Il presente accordo quadro entra in vigore per tale Stato o organizzazione internazionale dopo un periodo di novanta (90) giorni a decorrere dalla data in cui il depositario trasmette la notifica della designazione proposta, a condizione che nessuna parte o agente esecutivo debitamente autorizzato abbia notificato al depositario, entro il termine di 90 giorni, un'obiezione alla designazione proposta. Qualora il depositario riceva una siffatta obiezione, il presente accordo quadro non entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione, che può proporre di designare un altro o altri organismi quali agenti esecutivi, nel qual caso la designazione proposta è soggetta alla stessa procedura di 90 giorni se l'agente o gli agenti esecutivi proposti non sono indicati nell'allegato C.
5)Se uno Stato o un'organizzazione internazionale autorizza uno dei propri agenti esecutivi a notificare le obiezioni per suo conto ai fini delle procedure di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, o all'articolo III, paragrafo 3, del presente accordo quadro, o entrambi, informa per iscritto il depositario del fatto che l'agente esecutivo è in possesso di tale autorizzazione. Tale notifica può essere fornita nel momento in cui lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione esprime il proprio consenso a essere vincolato a norma del presente articolo, deposita i propri strumenti di adesione a norma dell'articolo XIV del presente accordo quadro o in qualsiasi altro momento dopo che è diventato parte contraente.
6)Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo quadro per una o più parti a norma del paragrafo 1, 3 o 4 del presente articolo, il depositario trasmette un allegato A aggiornato che comprende l'agente o gli agenti esecutivi di tale parte o di tali parti. A fini di chiarezza, tale aggiornamento dell'allegato A non deve in alcun modo essere interpretato come una modifica soggetta alle procedure di cui al paragrafo 9 del presente articolo.
7)Il presente accordo quadro entra in vigore per le nuove parti aderenti conformemente alle disposizioni dell'articolo XIV.
8)Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo, il presente accordo quadro rimane in vigore per un periodo di dieci (10) anni e può essere prorogato per successivi periodi previo accordo scritto secondo la seguente procedura: per le parti che hanno espresso il loro consenso a essere vincolate conformemente alle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la proroga entra in vigore alla data in cui tre (3) parti hanno manifestato il loro consenso a essere vincolate. Quando una parte accetta di essere vincolata dopo la data di entrata in vigore di tale proroga, la proroga entra in vigore nei confronti di tale parte alla data in cui quest'ultima esprime il proprio consenso a essere vincolata.
9)Il presente accordo quadro può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto unanime tra le parti. Una modifica entra in vigore nei confronti di tutte le parti il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto l'ultima notifica scritta dell'accettazione della modifica.
10)Il presente accordo quadro può essere risolto in qualsiasi momento previo accordo scritto unanime tra le parti. La risoluzione ha effetto il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto l'ultima notifica scritta dell'accettazione della risoluzione.
Articolo XIII
Recesso
1)Una parte può recedere dal presente accordo quadro dandone notifica scritta al depositario con un preavviso di sei (6) mesi. Una volta che il recesso diventa effettivo, il depositario trasmette un allegato A aggiornato da cui sono stati espunti il nome della parte che recede e quello del suo o dei suoi agenti esecutivi, notificati da tale parte. A fini di chiarezza, tale aggiornamento dell'allegato A non deve in alcun modo essere interpretato come una modifica soggetta alle procedure di cui all'articolo XII, paragrafo 9.
2)Le parti convengono di interrompere la collaborazione ai sensi del presente accordo quadro anche con gli agenti esecutivi, i firmatari e le organizzazioni designate di una parte al momento del recesso di quest'ultima dal presente accordo quadro. Pertanto le parti garantiscono che ciascun accordo relativo a un sistema, ciascun accordo relativo a un progetto e ciascun protocollo d'intesa indichino che il recesso di una parte dal presente accordo quadro costituisce un recesso da tale strumento da parte dei suoi agenti esecutivi e di altri firmatari e organizzazioni designate, a seconda dei casi, entro la data effettiva di recesso di tale parte dal presente accordo quadro. A fini di chiarezza, le parti convengono che gli organismi che recedono o si sono ritirati da accordi relativi a progetti nelle circostanze descritte dal presente paragrafo possono diventare firmatari di tali accordi secondo le procedure di cui all'articolo V, paragrafo 7, lettera b), del presente accordo quadro.
Articolo XIV
Nuove parti aderenti
1)Decorsi tre (3) anni dall'entrata in vigore del presente accordo quadro, il depositario, previa consultazione e previa decisione scritta unanime delle parti, può invitare qualsiasi Stato o organizzazione internazionale non indicato nell'allegato C ad aderire al presente accordo quadro. Tali consultazioni e decisioni scritte all'unanimità riguardano anche l'agente o gli agenti esecutivi proposti dallo Stato o dall'organizzazione internazionale che intende aderire.
2)Quando uno Stato o un'organizzazione internazionale aderisce al presente accordo quadro a norma del paragrafo 1, il presente accordo quadro entra in vigore alla data in cui lo Stato o l'organizzazione internazionale ha espresso il proprio consenso a essere vincolato depositando lo strumento di adesione presso il depositario e notificando per iscritto il suo o i suoi agenti esecutivi designati, identificati al paragrafo 1.
3)Quando una nuova parte deposita il proprio strumento di adesione conformemente al paragrafo 2, il depositario trasmette un allegato A aggiornato che comprende la nuova parte aderente e il suo o i suoi agenti esecutivi. A fini di chiarezza, tale aggiornamento dell'allegato A non deve in alcun modo essere interpretato come una modifica soggetta alle procedure di cui all'articolo XII, paragrafo 9.
4)La parte che aderisce al presente accordo quadro dopo l'entrata in vigore di una modifica o proroga diventa parte del presente accordo quadro come modificato o prorogato.
Articolo XV
Proseguimento della collaborazione
1)Previa decisione scritta delle parti, qualsiasi collaborazione avviata nell'ambito del presente accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell'estinzione del presente accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità delle disposizioni del presente accordo quadro.
2)Per quanto riguarda una collaborazione avviata ma non ancora completata nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005, che scade il 28 febbraio 2025:
a)le parti non intendono proseguire tale collaborazione sotto l'egida dell'accordo quadro GIF del 2005;
b)le parti intendono proseguire la collaborazione conformemente alle disposizioni del presente accordo quadro e come stabilito dall'articolo V, paragrafo 1, dello stesso; e
c)fatto salvo l'articolo V, paragrafo 7, lettera b), del presente accordo quadro, la collaborazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è intesa a includere, per ciascun accordo relativo a un progetto e ciascun protocollo d'intesa di cui all'allegato B, il proseguimento della collaborazione con i seguenti organismi degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C che non sono ancora parti del presente accordo quadro:
I.i firmatari degli accordi relativi ai progetti o dei protocolli d'intesa elencati nell'allegato B al momento della scadenza dell'accordo quadro GIF del 2005; e
II.altri agenti esecutivi previsti degli Stati o delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato C previa approvazione unanime del gruppo direttivo.
La partecipazione a tali accordi relativi ai progetti e ai protocolli deve essere conforme alle pertinenti politiche del gruppo direttivo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo quadro.
FATTO in unico originale, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Allegato A
Elenco delle parti e dei relativi
agenti esecutivi
A decorrere dal <date>:
Allegato B
Accordi relativi ai sistemi, accordi relativi ai progetti e protocolli d'intesa
nell'ambito dell'accordo quadro GIF del 2005
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Accordi relativi ai sistemi
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Accordo relativo al sistema di un reattore ad alta temperatura (VHTR)
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Accordo relativo al sistema di un reattore veloce raffreddato a sodio (SFR)
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Accordo relativo al sistema di un reattore supercritico raffreddato ad acqua (SCWR)
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|
Accordo relativo al sistema di un reattore veloce raffreddato a gas (SFR)
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|
Accordi relativi ai progetti
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VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di produzione di idrogeno (HP)
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|
VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di combustibili e ciclo dei combustibili (FFC)
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VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di materiali (MAT)
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|
VHTR: Accordo relativo al progetto in materia di studi comparativi e convalida dei metodi computazionali (CMVB)
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|
SFR: Accordo relativo al progetto in materia di combustibili avanzati (AF)
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|
SFR: Accordo relativo al progetto in materia di progettazione di componenti e componentistica ausiliaria (CD&BOP)
|
|
SFR: Accordo relativo al progetto in materia di sicurezza ed esercizio (SO)
|
|
SFR: Accordo relativo al progetto in materia di valutazione e integrazione del sistema (SIA)
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|
SFR: Accordo relativo al progetto in materia di dimostrazione internazionale del ciclo globale degli attinidi (GACID)*
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|
SCWR: Accordo relativo al progetto in materia di materiali e chimica (M&C)
|
|
SCWR: Accordo relativo al progetto in materia di termoidraulica e sicurezza (TH&S)
|
|
GFR: Accordo relativo al progetto in materia di sviluppo concettuale e sicurezza (CDS)
|
|
GFR: Accordo relativo al progetto in materia di materiali del combustibile e del nucleo (FCM)
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*Scaduto
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Protocolli d'intesa
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Protocollo d'intesa sul reattore veloce raffreddato a piombo (LFR)
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Protocollo d'intesa sul reattore a sali liquidi (MSR)
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Allegato C
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Stato o organizzazione internazionale
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Agenti esecutivi previsti
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Australia
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Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)
|
|
Canada
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Department of Natural Resources (NRCan)
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|
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
|
Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC)
|
|
Repubblica popolare cinese
|
•China Atomic Energy Authority (CAEA)
•Ministry of Science and Technology (MOST)
|
|
Repubblica francese
|
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
|
|
Giappone
|
•Agency for Natural Resources and Energy (ANRE)
•Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
|
|
Repubblica di Corea
|
•Ministry of Science and ICT (MSIT)
•Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)
•Korea Nuclear International Cooperation Foundation (KONICOF)
|
|
Repubblica del Sud Africa
|
Department of Energy (DoE)
|
|
Confederazione svizzera
|
Paul Scherrer Institute (PSI)
|
|
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
|
Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ)
|
|
Stati Uniti d'America
|
Department of Energy (DOE)
|
PER IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA:
Data
PER IL GOVERNO DEL CANADA:
Data
PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:
Data
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:
Data
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Data
PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE:
Data
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA:
Data
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA:
Data
PER IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:
Data
PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Data
PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:
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