COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 308 final
2025/0163(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
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Motivi e obiettivi della proposta
Una stretta interconnessione economica, storica, culturale, sociale e politica unisce Unione europea e Confederazione Svizzera ("Svizzera"): l'Unione è il primo partner commerciale della Svizzera, la Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Unione; oltre 1,5 milioni di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera, quasi 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'Unione; il confine fra Unione e Svizzera è attraversato ogni giorno, nelle due direzioni, da centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.
L'Unione e la Svizzera sono legate da molteplici accordi bilaterali. La Svizzera partecipa al mercato interno dell'Unione in virtù degli accordi sulla libera circolazione delle persone, sul trasporto terrestre, sul trasporto aereo, sul commercio di prodotti agricoli e sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
Per effetto dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera è un paese associato a Schengen
, e la pandemia da COVID-19 ha visto un'intensificazione della cooperazione fra l'Unione e la Svizzera sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La Svizzera è tradizionalmente un partner solido nella ricerca e innovazione. Da tempo collabora con l'Unione in numerosi programmi di finanziamento dell'Unione incentrati in particolare sulla ricerca, l'innovazione e l'istruzione.
Seppur strette, le relazioni tra l'Unione e la Svizzera risentono comunque di vari e annosi problemi strutturali, per risolvere i quali l'Unione e la Svizzera hanno condotto tra il 2014 e il 2021 negoziati per la conclusione di un accordo quadro istituzionale. L'accordo avrebbe fra l'altro predisposto il regime di governance per ulteriori accordi nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, fra cui gli accordi per i quali il Consiglio aveva autorizzato i negoziati, in particolare in materia di sicurezza degli alimenti (2003 e 2008) e energia elettrica (2006), ma anche per l'accordo sulla sanità, i cui negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio nel 2008.
A novembre 2018 i negoziatori hanno concordato a livello tecnico un progetto di accordo quadro istituzionale. In reazione al rifiuto del Consiglio federale svizzero di approvare il progetto di testo si sono interrotti i negoziati sugli altri accordi, in quanto sia il Consiglio, nelle conclusioni del 19 febbraio 2019, sia il Parlamento europeo, nella raccomandazione del 26 marzo 2019, hanno subordinato alla conclusione dell'accordo quadro istituzionale la conclusione di nuovi accordi sull'accesso al mercato interno o il miglioramento delle condizioni previste dagli accordi vigenti. Nonostante gli ulteriori tentativi di giungere a una soluzione, il 26 maggio 2021 Consiglio federale svizzero ha deciso di porre fine unilateralmente ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale. La decisione unilaterale della Svizzera ha determinato l'arresto temporaneo della cooperazione bilaterale in materia di ricerca, innovazione e istruzione.
In seguito all'arresto dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, a marzo 2022 la Commissione europea e la Svizzera hanno avviato colloqui esplorativi per discutere del futuro delle relazioni fra Unione e Svizzera. Dai colloqui esplorativi è scaturita un'intesa comune che ha registrato il consenso politico delle parti sulla via da seguire verso un futuro negoziato, l'indicazione delle componenti e dei parametri di un ampio pacchetto negoziale e la perimetrazione degli obiettivi e delle soluzioni sugli aspetti istituzionali e settoriali fondamentali.
L'intesa comune è stata approvata dal Consiglio federale svizzero e dalla Commissione europea a novembre 2023. Le parti si sono impegnate a muovere dall'intesa per chiedere il rispettivo mandato negoziale e hanno espresso l'intento di concludere i negoziati nel 2024.
Il 20 dicembre 2023 la Commissione ha pertanto adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati sul vasto complesso di misure individuate e definite nel corso dei colloqui esplorativi. L'obiettivo globale dei negoziati era modernizzare e rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione e la Svizzera, garantire una concorrenza leale tra le imprese dell'Unione e della Svizzera che operano nel mercato interno e salvaguardare i diritti dei cittadini dell'Unione in Svizzera, in particolare impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dei diversi Stati membri. Cittadini, imprese e ricercatori di entrambe le parti potrebbero così trarre tutti i vantaggi che derivano dalla vicinanza geografica, dai valori condivisi e dai legami economici tra l'Unione e la Svizzera. Il Consiglio federale ha svolto parallelamente i corrispondenti lavori preparatori in ambito svizzero. Dopo che l'iter si era concluso in Svizzera, il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati sul vasto complesso di misure, corredata di direttive di negoziato particolareggiate.
I negoziati sul vasto complesso di misure sono stati avviati il 18 marzo 2024 dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dall'allora presidente della Confederazione Svizzera Viola Amherd. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il Consiglio, specificamente il Consiglio "Affari generali" e il gruppo EFTA che il Consiglio ha designato comitato speciale ai fini dei negoziati con la Svizzera. Si è tenuto conto debitamente della risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 e la Commissione ha tenuto il Parlamento europeo pienamente informato in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Al termine di nove mesi di negoziati intensi, il 20 dicembre 2024 le presidenti von der Leyen e Amherd hanno annunciato il positivo completamento delle discussioni su tutti gli elementi dell'ampio pacchetto. L'ampio pacchetto si compone degli elementi seguenti: l'aggiornamento dei cinque accordi che attualmente danno alla Svizzera accesso al mercato interno dell'Unione; l'aggiornamento del meccanismo di composizione delle controversie nell'accordo sul commercio di prodotti agricoli sulla falsariga della prassi consolidata negli accordi commerciali conclusi dall'Unione e dalla Svizzera con altri partner; un nuovo protocollo sulla sicurezza degli alimenti che istituirà uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare e sostitutivo degli allegati in materia sanitaria e fitosanitaria dell'accordo sul commercio di prodotti agricoli; un nuovo accordo sull'energia elettrica che consentirà la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione; un nuovo accordo sulla sanità che consentirà alla Svizzera di partecipare ai meccanismi e agli organismi dell'Unione atti a far fronte alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il sistema di allarme rapido e di reazione; un nuovo accordo sul contributo finanziario permanente ed equo della Svizzera alla coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, che rifletta il livello di partenariato e di cooperazione tra le parti; un nuovo accordo che permetterà alla Svizzera di partecipare a vari programmi dell'Unione aperti all'associazione di paesi terzi: Orizzonte Europa, Ricerca e formazione di Euratom, ITER/F4E (Fusion for Energy), Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health - quest'ultimo inteso a integrare la cooperazione istituita con l'accordo sulla sanità negoziato nell'ambito dello stesso ampio pacchetto. Oltre agli elementi menzionati, l'ampio pacchetto comprende un protocollo distinto riguardante la cooperazione parlamentare.
La presente proposta riguarda la firma, a norme dell'Unione europea, degli accordi e protocolli dell'ampio pacchetto seguenti:
–Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
–Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
–Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
–Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
–Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
–Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
–Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
–Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
–Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
–Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
–Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
–Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica;
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità;
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;
–Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
La presente proposta riguarda parimenti l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, che la prevede a decorrere dal 1º gennaio 2026 o dal 1º gennaio dell'anno successivo alla firma, a seconda che questa abbia luogo anteriormente al 1º luglio 2026 o dopo.
Detti accordi e protocolli sono accompagnati da una dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, che è opportuno approvare e firmare a nome dell'Unione.
Sebbene l'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione costituisca parte integrante del pacchetto più ampio negoziato tra le due parti nel 2024, la Commissione ha deciso di accelerare la relativa proposta di firma al fine di avviarne l'applicazione a titolo provvisorio a partire dal 1º gennaio 2025. La Commissione ha presentato proposte distinte a tal fine.
Questo modo di procedere permetterà di dare effetto alle disposizioni transitorie che la Commissione ha accettato per la Svizzera nel corso dei negoziati sull'ampio pacchetto, senza tuttavia intaccare l'approccio improntato all'ampio pacchetto stabilito dall'intesa comune e confermato dal mandato del Consiglio.
L'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione prevede una clausola di caducità, in base alla quale l'applicazione a titolo provvisorio cesserà se entro il 2028 la Svizzera non avrà espletato le procedure necessarie per l'entrata in vigore del pacchetto nella sua integralità. La proposta della Commissione relativa alla firma dell'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione prevede pertanto che esso sia concluso nell'ambito dell'ampio pacchetto di accordi negoziato nel 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'introduzione di disposizioni istituzionali permetterà maggiori coerenza e uniformità nell'applicazione dell'acquis dell'Unione nelle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa o nei settori della normativa per i quali la Svizzera si è impegnata ad un allineamento dinamico, al principio di uniformità di interpretazione e applicazione e alla composizione delle controversie con ruolo riconosciuto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di diritto dell'Unione. Elementi centrali dei diversi accordi sono i principi di non discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione e di parità di condizioni fra imprese dell'Unione e imprese svizzere.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'ampio pacchetto di accordi UE-Svizzera rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.
Le modifiche istituzionali e sostanziali degli accordi vigenti, con ove applicabile l'introduzione di norme sugli aiuti di Stato, e gli accordi nuovi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione nei settori seguenti:
–mercato interno;
–concorrenza;
–occupazione e affari sociali;
–libera circolazione delle persone;
–trasporti;
–agricoltura;
–sicurezza e qualità degli alimenti;
–animali e prodotti di origine animale;
–piante e prodotti vegetali;
–protezione dei consumatori;
–energia;
–salute;
–commercio.
L'accordo che associa la Svizzera ai programmi dell'Unione e l'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale contribuiranno alla promozione degli obiettivi politici dell'Unione nei settori seguenti:
–istruzione e formazione;
–ricerca e innovazione;
–economia e società digitali;
–salute;
–spazio.
L'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea contribuirà al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione nell'ambito della coesione economica e sociale al suo interno.
Garantendo un adeguato contributo finanziario della Svizzera alla gestione e al funzionamento degli organismi o agenzie ai quali partecipa e ai sistemi di informazione cui ha accesso si tuteleranno gli interessi finanziari dell'Unione.
Il forum di cooperazione e dialogo tra membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale svizzera, istituito da un apposito protocollo, s'iscrive nella prassi seguita per gli accordi di associazione e di partenariato strategico conclusi dall'Unione con i paesi terzi.
Sebbene vari accordi e protocolli contemplati dalla presente proposta implichino il ricorso ai sistemi tecnici e digitali necessari per la loro attuazione, la proposta non introduce prescrizioni che impongano modifiche per quanto riguarda l'uso o l'architettura di tali sistemi. La proposta lascia impregiudicato il principio del "digitale per impostazione predefinita".
2.BASE GIURIDICA
Gli accordi e i protocolli oggetto della decisione proposta sono interconnessi intrinsecamente e collettivamente compongono un insieme coerente che stabilisce l'architettura di un ampio partenariato rafforzato in una vasta gamma di settori contemplati dai trattati, basato su un adeguato equilibrio tra diritti e obblighi. La base giuridica sostanziale adeguata della proposta decisione del Consiglio relativa alla firma di tali accordi e protocolli è pertanto l'articolo 217 TFUE. La base giuridica procedurale è costituita dall'articolo 218, paragrafo 5, in combinato disposto con il medesimo articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE. La base giuridica della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.
A parere della Commissione l'Unione ha competenza in tutti i settori contemplati dagli accordi e dai protocolli oggetto della presente proposta; gli accordi e i protocolli dovrebbero pertanto essere firmati dalla sola Unione.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
Con gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, l'accordo sulla sanità e l'accordo sull'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, la Svizzera ha convenuto di contribuire finanziariamente al bilancio dell'Unione destinato alla gestione e al funzionamento degli organismi o agenzie a cui partecipa e dei sistemi di informazione cui ha accesso, in funzione dell'ambito di applicazione di ciascun accordo.
Nella maggior parte dei casi le modalità di pagamento sono stabilite in appositi allegati allineati a uno stesso modello. Un complesso di disposizioni convenzionali comuni agli accordi e protocolli in questione impone alla Svizzera di corrispondere un contributo finanziario annuale alle date indicate nelle richieste di fondi presentate dalla Commissione europea. Il contributo sarà composto dalla somma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione.
Sono mantenute le eventuali altre modalità preesistenti di finanziamento di organismi o agenzie ovvero sistemi di informazione.
Le modalità di finanziamento specifiche ai diversi organismi o agenzie e sistemi di informazione sono descritte nella sezione che espone le disposizioni dettagliate degli accordi. La scheda finanziaria legislativa presentata con la presente proposta illustra la futura incidenza di bilancio di tali disposizioni e relative modalità di pagamento.
4.ALTRI ELEMENTI
•Attuazione da parte degli organi istituiti dagli accordi e dai protocolli
Disposizioni istituzionali analoghe e/o interconnessioni di altro tipo formano il filo conduttore che unisce gli accordi del pacchetto. Tutti gli accordi contemplati dall'ampio pacchetto prevedono comitati misti composti da rappresentanti dell'Unione e della Svizzera, impostati in larga misura sullo stesso modello. Tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno, l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, l'accordo sulla sanità e l'accordo sul contributo finanziario regolare della Svizzera alla coesione sociale ed economica dell'Unione prevedono la possibilità di istituire gruppi di lavoro. Vari accordi prevedono meccanismi di composizione delle controversie, basati sullo stesso modello, che garantiscono la possibilità di agire quando una delle parti violi gli obblighi che le incombono nell'ambito dell'accordo in questione o di tutto il pacchetto di accordi. Il protocollo riguardante la cooperazione parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto composto da rappresentanti del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale svizzera.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Composizione dell'ampio pacchetto e natura degli accordi e dei protocolli
L'ampio pacchetto si compone di vari accordi e protocolli che, sebbene accomunati da vari elementi, hanno finalità e assetti diversi. Il pacchetto comprende in particolare accordi e un protocollo riguardanti i settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, un accordo sul commercio di prodotti agricoli, accordi di cooperazione e un protocollo riguardante la cooperazione parlamentare. Vari accordi e protocolli sono accompagnati da dichiarazioni comuni. Completa il pacchetto una dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello tra l'Unione e la Svizzera.
Accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa
A seguito di modifiche istituzionali, quattro dei cinque accordi vigenti saranno considerati accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, il che incide in particolare sulla loro interconnessione. Anche un accordo e un protocollo nuovi avranno lo stesso status.
Accordi vigenti che saranno considerati accordi nei settori relativi al mercato interno
–Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("accordo sulla libera circolazione")
–Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo ("accordo sul trasporto aereo")
–Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia ("accordo sul trasporto terrestre")
–Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità ("accordo sul reciproco riconoscimento")
Accordo e protocollo nuovi che saranno considerati accordi nei settori relativi al mercato interno
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica ("accordo elettrico")
–Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare ("protocollo sulla sicurezza alimentare")
Accordo sul commercio di prodotti agricoli
–Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo agricolo"). L'accordo modificato non sarà più considerato un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
Accordi di cooperazione
Vari accordi possono essere considerati accordi di cooperazione e pertanto non costituiscono accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Assetto e contenuto di ciascun accordo differiscono in funzione dello scopo perseguito. Si tratta degli accordi elencati di seguito.
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità ("accordo sanitario")
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea ("accordo sulla coesione")
–Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("accordo sull'Agenzia spaziale")
–Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo sui programmi")
L'accordo sui programmi non sarà illustrato in dettaglio in quanto la sua firma è oggetto di proposte distinte.
Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare
Il protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare ("protocollo parlamentare") mette a disposizione una base giuridica e meccanismi di cooperazione politica tra il Parlamento europeo e l'Assemblea federale svizzera.
Dialogo ad alto livello
La "dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera" costituisce la cornice in cui s'iscriveranno le discussioni politiche tra il commissario europeo e il consigliere federale svizzero incaricati delle relazioni UE-Svizzera. I dialoghi ad alto livello costituiscono uno strumento a cui l'Unione ricorre frequentemente per dare impulso alla cooperazione con i paesi terzi in un settore specifico.
Accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa
Disposizioni istituzionali
Negli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono state inserite, nell'ambito di accordi nuovi o mediante protocolli istituzionali, disposizioni istituzionali identiche, fatti salvi gli adattamenti motivati da considerazioni tecniche. L'accordo sanitario applica per analogia le stesse soluzioni istituzionali. Le disposizioni istituzionali si articolano negli elementi indicati di seguito.
(1)Uniformità di interpretazione e di applicazione: ossia obbligo di interpretare e applicare in modo uniforme gli accordi in questione nel mercato interno e, nella misura in cui siano implicate nozioni di diritto dell'Unione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia anteriore sia posteriore alla firma del pertinente accordo.
(2)Allineamento dinamico: fatte salve limitate eccezioni, obbligo in capo alle parti di integrare negli accordi in questione tutti gli atti giuridici dell'Unione che rientrano nel rispettivo campo di applicazione; poiché la Svizzera segue il sistema monistico, mediante l'integrazione negli accordi tali atti divengono parte dell'ordinamento giuridico svizzero. In cambio la Svizzera sarà coinvolta nell'elaborazione degli atti da integrare negli accordi in questione, ad esempio partecipando senza diritto di voto ai corrispondenti comitati e gruppi di esperti. Nel caso degli accordi sul reciproco riconoscimento e sul trasporto terrestre, per motivi storici la Svizzera è obbligata a adottare disposizioni di diritto interno che permettano di conseguire il risultato da essi perseguito.
(3)Composizione delle controversie: istituzione di un meccanismo efficace di composizione delle controversie basato sull'arbitrato di terzi. Il tribunale arbitrale ha l'obbligo di rinviare alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni relative alle disposizioni degli accordi che implicano nozioni di diritto dell'Unione; le pronunce della Corte sono giuridicamente vincolanti per il tribunale arbitrale.
(4)Interconnessione tra gli accordi: possibilità per le parti di adottare, nell'ambito di una procedura di composizione delle controversie, misure di compensazione effettive e proporzionate qualora una parte ritenga che l'altra parte non si sia conformata a una decisione del tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione possono essere prese nell'ambito dell'accordo in questione o di un altro accordo relativo al mercato interno, e possono comprendere la sospensione totale o parziale di tale accordo o accordi.
Disposizioni sugli aiuti di Stato
Negli accordi in cui è necessario garantire condizioni concorrenziali di parità nel mercato interno, segnatamente l'accordo sul trasporto aereo, l'accordo sul trasporto terrestre e l'accordo elettrico, sono incluse norme sostanziali e procedurali, compresi meccanismi di sorveglianza e di applicazione, equivalenti a quelle applicate all'interno dell'Unione. Le norme sugli aiuti di Stato sono previste nel corpus dell'accordo, come nel caso dell'accordo elettrico, oppure in protocolli specifici, come nel caso degli accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre. In entrambi i casi le norme generali e settoriali sugli aiuti di Stato che integrano la disciplina sopra indicata sono riportate in appositi allegati.
Partecipazione a organismi o agenzie e a sistemi di informazione
La Svizzera otterrà un ulteriore accesso agli organismi o agenzie e/o ai sistemi di informazione in virtù dei seguenti accordi nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa: accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento, protocollo sulla sicurezza alimentare e accordo elettrico. La Svizzera otterrà altresì un ulteriore accesso a un'agenzia e a sistemi di informazione in virtù dell'accordo sanitario.
Alle modalità di finanziamento collegate all'ulteriore accesso agli organismi o agenzie e ai sistemi di informazione che la Svizzera otterrà grazie all'ampio pacchetto si applicheranno le disposizioni convenzionali menzionate supra. In via di principio tali disposizioni convenzionali dovrebbero applicarsi alle modalità di finanziamento collegate a qualsiasi ulteriore accesso ad organismi o agenzie, sistemi di informazione e altre attività che la Svizzera potrebbe ottenere in futuro in virtù di accordi che fanno parte del pacchetto o di altri accordi che l'Unione e la Svizzera potranno in futuro concludere.
Il contributo operativo che costituirà parte del contributo finanziario annuale della Svizzera si baserà su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. La chiave di contribuzione sarà applicata alla dotazione del bilancio annuale dell'Unione votato iscritta nella linea o nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'esercizio in questione, fatti salvi gli eventuali opportuni adeguamenti in funzione dell'ambito di applicazione dell'accordo. Per i sistemi di informazione e le altre attività il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla pertinente dotazione per l'esercizio in questione indicata nei documenti di esecuzione del bilancio (quali programmi di lavoro o contratti). La quota di partecipazione annuale ammonterà al 4 % del contributo operativo.
Tutti gli importi di riferimento si baseranno sugli stanziamenti d'impegno.
Gli accordi che daranno alla Svizzera accesso agli organismi o agenzie comprendono un'appendice su diritti, privilegi e immunità di tali organismi o agenzie e del relativo personale, che seguono un modello convenzionale e ricalcano le disposizioni del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Accordo sulla libera circolazione delle persone
L'accordo aggiornato sulla libera circolazione delle persone prevede l'allineamento dinamico della Svizzera agli atti giuridici attuali e futuri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e distacco dei lavoratori.
Il protocollo di modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ne cambia la struttura: nella versione attuale l'accordo comprende un numero considerevole di disposizioni sostanziali nell'allegato I, che è ora sostituito da un elenco di atti giuridici dell'Unione che saranno interessati dall'allineamento dinamico da parte della Svizzera e che in larga misura abbracceranno il merito delle disposizioni attuali.
Alla sostituzione delle disposizioni sostanziali dell'accordo con l'integrazione dell'acquis dell'Unione si accompagneranno varie eccezioni all'allineamento dinamico, che interesseranno gli aspetti seguenti: periodo di notifica preliminare e controlli, garanzie finanziarie e sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi, prova dell'attività lavorativa indipendente, acquisizione di un diritto di soggiorno permanente, acquisto di immobili, carte d'identità, allontanamento e talune questioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale disciplinate dal diritto cantonale. Alcune di queste eccezioni sono già previste dall'accordo vigente. Sarà riveduta la vigente disposizione sui diritti degli studenti, così che una parte non possa più discriminare gli studenti dell'altra parte in termini di tasse universitarie e associati meccanismi di sostegno pubblico nelle università finanziate in maggioranza da fondi pubblici. Sarà garantito l'attuale livello di accesso di studenti dell'Unione a tali università in Svizzera.
In virtù di una disposizione di non-regressione la Svizzera non sarà tenuta a integrare il nuovo acquis nel settore del distacco dei lavoratori nella misura in cui il suo effetto sarebbe quello di indebolire o abbassare significativamente il livello di protezione dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione.
In un protocollo allegato all'accordo aggiornato le parti s'impegnano a applicare le norme dell'Unione e della Svizzera sul rilascio dei titoli di soggiorno di lunga durata in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda la durata minima di cinque anni di soggiorno precedente.
La vigente clausola di salvaguardia sarà adattata e allineata al protocollo istituzionale e potrà essere attivata in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'accordo. Se le parti non riescono a concordare una soluzione adeguata per parare la situazione, la parte che sostiene di incontrare gravi difficoltà economiche può adire il tribunale arbitrale e potrà adottare misure di salvaguardia soltanto se questo giudica che la situazione lo giustifichi.
Corredano l'accordo varie dichiarazioni comuni che precisano la visione condivisa dalle parti per quanto riguarda le disposizioni concernenti, ad esempio, la prevenzione e la lotta contro l'abuso dei diritti conferiti dall'acquis in materia di libera circolazione delle persone, le procedure di notifica delle assunzioni o i sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera in materia di prestazione di servizi.
In base all'accordo la Svizzera avrà accesso e contribuirà finanziariamente, conformemente alle modalità finanziarie convenzionali, ai sistemi di informazione seguenti:
–rete europea di servizi per l'impiego (EURES) istituita dal regolamento (UE) 2016/589;
–scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009;
–moduli del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 su distacco dei lavoratori, servizi, qualifiche professionali, tessera professionale europea, professioni regolamentate e sportello digitale unico.
La partecipazione alla piattaforma EURES promuoverà la mobilità dei lavoratori, agevolerà lo scambio delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro e permetterà d'incrociare validamente lingue e contesti nazionali diversi, anche grazie all'impiego della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO).
Al contributo finanziario della Svizzera al sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale (MISSOC), al quale il paese ha già accesso, continueranno ad applicarsi i meccanismi di finanziamento vigenti.
Accordo sul trasporto aereo
L'accordo aggiornato sul trasporto aereo prevede l'allineamento dinamico della Svizzera agli atti giuridici attuali e futuri dell'Unione in materia di trasporto aereo.
Il protocollo di modifica dell'accordo sul trasporto aereo non cambia gli obiettivi e apporta limitate modifiche al corpus e all'allegato dell'accordo, fra cui in particolare lo scambio reciproco di diritti di cabotaggio tra le parti, grazie al quale le rispettive compagnie aeree potranno assicurare il collegamento tra due punti all'interno del territorio di uno Stato membro o della Svizzera.
Non è previsto alcun accesso aggiuntivo a sistemi di informazione. Continueranno ad applicarsi le vigenti modalità finanziarie relative alla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1139. Il modello menzionato supra sostituirà le vigenti disposizioni in materia di diritti, privilegi e immunità dell'AESA e del relativo personale.
L'accordo riporta in allegato un protocollo sugli aiuti di Stato e sarà accompagnato da una dichiarazione comune.
Accordo sul trasporto terrestre
Così come nella versione originaria, l'accordo aggiornato sul trasporto terrestre impone alla Svizzera di adottare disposizioni di diritto nazionale che raggiungano il risultato perseguito dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato dell'accordo.
L'accordo aggiornato chiarisce il diritto delle imprese ferroviarie di effettuare sotto la propria responsabilità trasporti ferroviari internazionali di passeggeri tra l'Unione e la Svizzera, cabotaggio internazionale compreso. Il protocollo di modifica integrerà nell'accordo il pertinente acquis dell'Unione, garantendo il diritto di effettuare servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci nell'Unione e in Svizzera.
La Svizzera beneficerà di talune eccezioni, ad esempio l'opzione di dare la priorità ai servizi ferroviari cui si applica l'orario cadenzato svizzero. Specularmente, l'Unione o i suoi Stati membri possono nel loro territorio dare priorità alle imprese dell'Unione che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri rispetto a un servizio svizzero di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri che svolge una parte del servizio internazionale secondo l'orario cadenzato svizzero. La Svizzera avrà il diritto di adottare strumenti di gestione delle capacità che prevedono un numero minimo di tracciati per ora per determinati tipi di traffico, tra cui il traffico merci e il traffico passeggeri regionale e a lunga distanza che possono anche assolvere una funzione internazionale. Potrà obbligare le imprese di trasporto di passeggeri a partecipare al sistema svizzero di integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, pur lasciandole libere di fissare ciascuna il prezzo desiderato. Le competenti autorità svizzere potranno aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario, fermo restando il soddisfacimento di specifiche condizioni che garantiscano l'assenza di pregiudizio per il mercato interno dell'Unione sul territorio di questa.
Seppur contemplato da un'eccezione all'allineamento dinamico, il vigente sistema svizzero di tariffazione per gli automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci sarà approssimato al sistema di tariffazione dell'Unione.
La Svizzera interagisce con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie istituita dal regolamento (UE) 2016/796 in veste di paese terzo. In conformità dell'applicabile normativa dell'Unione e previa approvazione del consiglio direttivo, l'Agenzia conclude con le competenti autorità svizzere accordi che stabiliscano la natura e l'entità della partecipazione della Svizzera ai lavori dell'Agenzia.
Non è previsto alcun accesso aggiuntivo a sistemi di informazione. Le vigenti modalità finanziarie continueranno ad applicarsi all'accesso della Svizzera a TACHOnet, istituita dal regolamento (UE) n. 165/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione.
L'accordo riporta in allegato un protocollo sugli aiuti di Stato e sarà accompagnato da una dichiarazione comune. Il protocollo di modifica sarà accompagnato da una dichiarazione comune.
Accordo sul reciproco riconoscimento
L'accordo aggiornato sul reciproco riconoscimento impone alla Svizzera di adottare disposizioni di diritto nazionale che raggiungano il risultato perseguito dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato dell'accordo. Lo stesso vale per i settori aggiuntivi eventualmente incorporati con un ampliamento futuro del campo di applicazione dell'accordo.
Il protocollo di modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento interviene solo limitatamente sul corpus e sull'allegato dell'accordo precisando lo scopo e il campo di applicazione dell'accordo, le procedure applicabili e il ruolo delle autorità e degli operatori economici delle parti, e definendo meglio la cooperazione tra le parti.
In tutti i settori contemplati dall'allegato 1 dell'accordo la Svizzera sarà tenuta a adottare norme che raggiungano lo stesso risultato dell'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, il quale non riporterà più le disposizioni pertinenti del diritto svizzero, con l'unica eccezione del capitolo 11, che invece le manterrà in ossequio all'eccezione concordata in relazione alla direttiva 2007/45/CE.
In taluni settori il diritto di partecipazione della Svizzera al processo decisionale sarà limitato: non accederà ai gruppi di esperti e ai comitati della comitatologia competenti dei prodotti medicinali né all'Agenzia europea per i medicinali e avrà un ruolo solo di osservatrice nel settore dei dispositivi medici.
In virtù dell'accordo aggiornato la Svizzera avrà accesso e contribuirà finanziariamente al sistema di informazione EudraGMDP sul codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, istituito dalla direttiva 2004/27/CE.
Accordo elettrico
L'accordo elettrico prevede l'allineamento dinamico della Svizzera agli atti giuridici attuali e futuri dell'Unione in materia di energia elettrica.
Scopo dell'accordo elettrico è consentire alla Svizzera l'accesso al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione, puntando ad esempio a promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; assicurare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato; assicurare la stabilità delle reti elettriche e la sicurezza dell'approvvigionamento; promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'accordo definisce sia le regole e i concetti applicabili ai mercati interni dell'energia elettrica sia i ruoli e le competenze di attori quali i gestori di sistemi di trasmissione e di sistemi di distribuzione. Prevede un regime transitorio per le forniture prioritarie di capacità a lungo termine esistenti presso interconnettori ai confini svizzeri, le quali non sono compatibili con l'acquis.
Per quanto riguarda la tutela ambientale nel settore elettrico, la Svizzera è tenuta a adottare o a mantenere in vigore disposizioni di diritto svizzero che stabiliscano requisiti atti a garantire almeno lo stesso livello di protezione previsto dall'acquis dell'Unione in materia. Tali disposizioni non possono ostacolare il libero accesso al mercato svizzero ai beni e servizi provenienti dall'Unione che soddisfano i requisiti stabiliti nell'acquis d'interesse. L'obbligo di allineamento dinamico è limitato da un'eccezione che consente alla Svizzera di adottare le misure necessarie, proporzionate e non distorsive per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, costituendo e tenendo riserve di energia elettrica nella misura in cui siano compatibili con l'accordo.
In virtù dell'accordo la Svizzera potrà partecipare e dovrà contribuire al finanziamento dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia elettrica (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942. L'accordo comprende l'appendice convenzionale su diritti, privilegi e immunità dell'ACER e del relativo personale. La Svizzera avrà parimenti accesso e contribuirà finanziariamente, secondo le modalità finanziarie convenzionali, alla banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
L'accordo comprende disposizioni sugli aiuti di Stato e sarà accompagnato da una dichiarazione comune.
Protocollo sulla sicurezza alimentare
Il protocollo sulla sicurezza alimentare prevede l'allineamento dinamico e l'applicazione simultanea da parte della Svizzera dell'intero acquis dell'Unione collegato alla filiera alimentare.
Gli attuali allegati del vigente accordo agricolo relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) saranno soppressi e la materia sarà trattata nel protocollo sulla sicurezza alimentare. È proprio da tali allegati che l'accordo agricolo nella sua forma attuale deriva il carattere di accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
Il protocollo sulla sicurezza alimentare, che integra l'accordo agricolo, rimarrà a questo collegato in quanto l'eventuale cessazione dell'accordo o del protocollo determinerà automaticamente la cessazione dell'altro strumento.
Il protocollo istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare, con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, combattere la resistenza antimicrobica, migliorare la protezione degli animali e promuovere standard elevati di benessere degli animali.
Oltre all'allineamento dinamico per tutti gli atti giuridici dell'acquis dell'Unione relativo all'intera filiera alimentare, il protocollo sulla sicurezza alimentare prevede l'obbligo per la Svizzera di applicare gli atti non legislativi basati sull'applicabile diritto derivato temporaneamente, dalla rispettiva data di applicazione nell'Unione fino alla data della decisione del Comitato misto relativa all'integrazione dell'atto, al fine di garantirne un'applicazione simultanea in tutto lo Spazio comune di sicurezza alimentare.
Sono previste eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico in base alle quali la Svizzera potrà, a determinate condizioni, mantenere le disposizioni del diritto nazionale in materia di organismi geneticamente modificati e di benessere degli animali. La Svizzera potrà inoltre mantenere le misure relative all'importazione di carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali, purché non siano introdotte nell'Unione.
Qualora una parte non si conformi alla decisione di un tribunale arbitrale, potranno essere prese misure di compensazione nel quadro del protocollo sulla sicurezza alimentare, di un altro accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa o dell'accordo agricolo.
Per consentire alla Svizzera di preparare il passaggio dall'attuale sistema di equivalenza a un sistema fondato sul principio che l'acquis dell'Unione stesso si applica simultaneamente nel territorio svizzero, il protocollo sulla sicurezza alimentare prevede che gli attuali allegati dell'accordo agricolo relativi alle SPS continuino a produrre effetti giuridici per un periodo di transizione della durata massima di 24 mesi. Al termine di tale periodo, tutte le disposizioni del protocollo sulla sicurezza alimentare si applicheranno nella loro integralità.
Il protocollo prevede l'accesso della Svizzera all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002, e comprende l'appendice convenzionale su diritti, privilegi e immunità dell'Agenzia e del relativo personale. Il protocollo prevede parimenti un contributo della Svizzera, calcolato secondo le modalità finanziarie convenzionali indicate supra, al finanziamento dell'EFSA e dei sistemi di informazione seguenti:
–portale EUROPHYT istituito dalla direttiva 94/3/CE della Commissione;
–sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002;
–piattaforma di certificazione sanitaria e fitosanitaria (TRACES) istituita dal regolamento (UE) 2017/625;
–sistema d'informazione sulle malattie animali (ADIS) istituito dal regolamento (UE) 2020/2002.
Accordo sul commercio di prodotti agricoli
Una volta entrate in vigore le modifiche introdotte dallo specifico protocollo di modifica, l'accordo agricolo non sarà più considerato un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
Soppressi gli allegati relativi alle SPS dell'accordo agricolo, il campo di applicazione dell'accordo modificato, compresi i restanti allegati, si limiterà agli aspetti commerciali. Non rilevano pertanto i concetti di interpretazione e applicazione uniformi dell'acquis dell'Unione, il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'allineamento dinamico e le norme sugli aiuti di Stato. Il quadro istituzionale previsto dall'accordo agricolo differisce quindi da quello del protocollo sulla sicurezza alimentare.
Il protocollo di modifica aggiornerà il meccanismo di composizione delle controversie allineandolo alla prassi consolidata negli accordi commerciali dell'Unione e della Svizzera. La procedura di composizione delle controversie applicabile si baserà su quella prevista negli accordi nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, coi quali l'accordo condivide anche un complesso di disposizioni comuni relative al tribunale arbitrale. Non è previsto alcun ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nella composizione delle controversie. Qualora una parte non si conformi alla decisione di un tribunale arbitrale, potranno essere prese misure di compensazione nel quadro dell'accordo agricolo o del protocollo sulla sicurezza alimentare, ma non nel quadro di un altro accordo nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
Accordi di cooperazione in materia di sanità, coesione e spazio
Accordo sanitario
L'accordo sanitario mira a rafforzare la cooperazione UE-Svizzera per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero integrando la Svizzera nei pertinenti meccanismi e organismi.
L'accordo sanitario non è un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, nondimeno applica per analogia disposizioni istituzionali identiche a quelle menzionate supra e prevede l'obbligo di allineamento dinamico con il pertinente acquis dell'Unione.
L'accordo sanitario condivide con gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa un complesso di disposizioni comuni relative al tribunale arbitrale, compreso un ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea. In caso di controversia, al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio possono essere prese misure di compensazione nell'ambito dell'accordo sanitario o della componente sanitaria (EU4Health) dell'accordo sui programmi.
L'accordo sanitario prevede l'accesso e il contributo finanziario della Svizzera, conformemente alle modalità finanziarie convenzionali, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ("Centro") istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004, e comprende l'appendice convenzionale su diritti, privilegi e immunità di tale Centro e del relativo personale.
Nel caso del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dal regolamento (UE) 2022/2371, il contributo finanziario della Svizzera nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) rientrerà nel suo contributo al finanziamento del Centro, da un lato, e del programma EU4Health, dall'altro. Se nell'ambito del prossimo QFP il SARR dovesse essere finanziato da fonti diverse, le suddette modalità si applicheranno al contributo della Svizzera al SARR.
Accordo sulla coesione
L'accordo sulla coesione non è un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
L'accordo costituisce il fondamento di un contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione, a complemento delle misure dell'Unione e degli Stati membri in materia di coesione.
L'accordo stabilisce i parametri e le regole per la determinazione del contributo finanziario della Svizzera. I periodi di contribuzione saranno stabiliti in funzione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione applicabile, con il primo periodo previsto dal 1º gennaio 2030 al 31 dicembre 2036, e saranno integrati da un impegno finanziario supplementare una tantum della Svizzera per il periodo tra la fine del 2024 e la fine del 2029.
All'inizio di ciascun periodo di contribuzione le parti dovranno concludere un memorandum d'intesa ("memorandum") in cui siano indicate le aree tematiche nelle quali è possibile usare il contributo finanziario svizzero nel periodo considerato, ad esempio le seguenti: sviluppo umano e sociale inclusivo, sviluppo economico sostenibile e inclusivo, transizione verde, democrazia e partecipazione, migrazione.
Il memorandum dovrebbe definire l'ammontare del contributo finanziario determinato sulla base delle regole stabilite nell'accordo. Il contributo finanziario della Svizzera non sarà trasferito al bilancio dell'Unione.
Il memorandum costituirà la base degli accordi attuativi specifici per paese che saranno conclusi tra la Svizzera e gli Stati membri beneficiari e che definiranno gli stanziamenti per paese, la relativa ripartizione tra aree tematiche, le misure di sostegno, le strutture di gestione e controllo con le relative condizioni applicabili e le autorità competenti dello Stato membro interessato.
Il meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'accordo sulla coesione presenta elementi comuni ma anche differenze rispetto a quello previsto negli accordi nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, coi quali condivide segnatamente un complesso di disposizioni comuni relative al tribunale arbitrale ma contrariamente ai quali non prevede un ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea. In caso di controversia, al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio possono essere prese misure di compensazione nell'ambito dell'accordo sulla coesione o di altro accordo in esso elencato.
Accordo sull'Agenzia spaziale
L'Accordo sull'Agenzia spaziale non è un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Stabilisce le condizioni alle quali la Svizzera ha il diritto di partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) istituita dal regolamento (UE) 2021/696. Si basa sull'accordo UE-Svizzera del 2014 sui programmi europei di navigazione satellitare. L'accordo sull'Agenzia spaziale prevede che dopo la firma le parti lo applichino a titolo provvisorio.
L'accordo stabilisce il contributo finanziario della Svizzera all'EUSPA, usando per il calcolo del contributo operativo e della quota di partecipazione a partire dal 2028 la stessa chiave di contribuzione degli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. In funzione della data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio, la percentuale del contributo operativo sulla cui base saranno calcolate le quote di partecipazione sarà il 2 % per il 2026 e il 3 % per il 2027. A decorrere dal 2028, la percentuale sarà identica a quella fissata in altri accordi che prevedono la partecipazione della Svizzera a organismi o agenzie, vale a dire il 4 %.
Se prevista da un protocollo dell'accordo sui programmi, l'accordo sull'Agenzia spaziale consente la partecipazione della Svizzera ad attività in relazione ad altre componenti del programma spaziale oltre a Galileo e al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), che sono stati previsti nell'accordo del 2014.
L'accordo comprende l'appendice convenzionale su diritti, immunità e privilegi dell'EUSPA e del relativo personale.
Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare
Il protocollo parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto quale forum di dialogo e di dibattito tra membri del Parlamento europeo e membri dell'Assemblea federale svizzera. Obiettivo del comitato è promuovere la comprensione reciproca e la riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera in generale, compreso il loro possibile ulteriore sviluppo. Il Comitato parlamentare misto è informato periodicamente in merito alle decisioni e alle raccomandazioni dei comitati misti istituiti dagli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto. Può richiedere alle parti informazioni rilevanti in merito all'attuazione degli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto e può formulare raccomandazioni alle parti.
Dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello tra l'Unione e la Svizzera
L'istituendo dialogo ad alto livello sarà finalizzato a:
–promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione sull'ampio pacchetto bilaterale negoziato e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali;
–tematizzare questioni di reciproco interesse, in particolare la partecipazione della Svizzera al mercato interno e le possibilità di rafforzare il partenariato tra le parti; e
–valutare l'attuazione dell'ampio pacchetto bilaterale, l'operato dei comitati misti e il possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali.
Firma e testo degli accordi
Il testo degli accordi è presentato al Consiglio assieme alla presente proposta. Il testo delle dichiarazioni comuni che accompagnano vari accordi o protocolli è presentato insieme alla presente proposta, unitamente a una dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello tra l'Unione e la Svizzera e a due dichiarazioni unilaterali della Svizzera relative, rispettivamente, all'accordo sulla libera circolazione delle persone e all'accordo sanitario.
In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma degli accordi e protocolli, con riserva della loro conclusione in data successiva. Anche il testo della dichiarazione comune sul dialogo ad alto livello dovrebbe essere firmato dalla Commissione europea a nome dell'Unione.
Tabella 1 - Panoramica delle disposizioni istituzionali e di altro tipo comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e all'accordo sanitario
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Disposizioni dell'accordo
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Disposizioni identiche su
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Disposizioni generali
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–obiettivi istituzionali e/o finalità dell'accordo
–natura dell'accordo e relazione dei protocolli con l'accordo (per accordo preesistente)
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Allineamento dell'accordo agli atti giuridici dell'Unione
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–obbligo per il Comitato misto di integrare nell'accordo i nuovi atti che rientrano nel relativo campo di applicazione
–partecipazione all'elaborazione di atti giuridici ("diritto di partecipazione") e integrazione di atti giuridici nell'accordo
–adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera
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Interpretazione e applicazione dell'accordo
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–principi di interpretazione uniforme, di applicazione effettiva e armoniosa e di esclusività
–procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione, misure di compensazione e cooperazione tra giurisdizioni
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Altre disposizioni
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–Comitato misto
–contributo finanziario della Svizzera al finanziamento degli organismi o agenzie e dei sistemi di informazione a cui ha accesso
–trattamento delle informazioni
–riferimenti negli atti giuridici dell'Unione a territori e cittadini degli Stati membri, entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici, destinatari, diritti e obblighi degli Stati membri
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Disposizioni finali
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–entrata in vigore e applicazione
–modifiche e denuncia
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Allegato sull'attuazione del contributo finanziario della Svizzera
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–elenco delle attività, degli organismi o agenzie e dei sistemi di informazione
–modalità di pagamento
–regimi transitori (ove applicabile)
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Allegato/appendice sul tribunale arbitrale
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–cancelleria e servizi di segreteria del tribunale arbitrale
–avvio della procedura di composizione delle controversie
–composizione del tribunale arbitrale
–procedimento arbitrale
–decisioni del tribunale arbitrale
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Appendice su privilegi e immunità degli organismi o agenzie
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–inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi dell'organismo o agenzia
–esenzione fiscale di averi, entrate, beni e servizi per uso ufficiale
–status diplomatico della corrispondenza e delle comunicazioni
–privilegi, immunità, fiscalità e copertura di previdenza sociale del personale cui si applica lo statuto
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Tabella 2 - Disposizioni sugli aiuti di Stato comuni all'accordo elettrico e ai protocolli sugli aiuti di Stato degli accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre
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Parte/capitolo del protocollo o degli allegati sugli aiuti di Stato
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Disposizioni identiche su
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Corpus
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–obiettivi relativi agli aiuti di Stato
–relazione del protocollo con l'accordo vigente (per accordo preesistente)
–aiuti di Stato incompatibili e compatibili con l'accordo e aiuti esistenti
–sorveglianza, trasparenza, modalità di cooperazione e consultazioni
–integrazione di atti giuridici
–ratifica e entrata in vigore, modifiche e denuncia
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Allegato su esenzioni e chiarimenti
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–misure compatibili con il buon funzionamento del mercato interno
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Allegato sugli atti giuridici generali e settoriali applicabili nell'Unione
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–atti generali applicabili a tutti i settori, integrati da norme settoriali specifiche al settore contemplato dall'accordo
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2025/0163 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione Svizzera (anche "Svizzera") per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Svizzera, comprendente disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l'Unione europea e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi, un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni. Il Consiglio aveva parimenti autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità, sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell'Unione europea per il programma spaziale dell'Unione e per le ferrovie e modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.
(2)La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un ampio pacchetto di accordi che si compone degli elementi seguenti: protocolli sulle disposizioni istituzionali, sugli aiuti di Stato e sulle disposizioni modificative degli accordi vigenti tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; Protocollo del vigente Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea; Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale; Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
(3)I protocolli istituzionali impongono al Comitato misto l'obbligo d'integrare tutti gli atti di diritto dell'Unione rientranti nel campo di applicazione degli accordi e prevedono le disposizioni atte a garantire che la Svizzera sia vincolata dalle norme in questione. Assicurano l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, così come assicurano che, qualora l'applicazione di tali accordi implichi nozioni di diritto dell'Unione, questi siano interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. I protocolli istituzionali prevedono un meccanismo efficace di composizione delle controversie basato sull'arbitrato, che comprende il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea di tutte le questioni di diritto dell'Unione sorte nel corso della procedura. In caso di inadempimento della decisione del tribunale arbitrale, possono essere adottate misure di compensazione proporzionate nell'ambito dell'accordo in questione o di altro accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
(4)I protocolli di modifica degli accordi vigenti mettono le necessarie modifiche sostanziali in conformità con il nuovo quadro istituzionale. Il Protocollo di modifica dell'Accordo sul trasporto aereo prevede inoltre lo scambio reciproco di diritti di cabotaggio.
(5)I protocolli sugli aiuti di Stato dei vigenti accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre garantiscono parità di condizioni per la partecipazione della Svizzera al mercato interno nei settori in essi contemplati. La Svizzera applicherà norme sostanziali e procedurali, compresi meccanismi di sorveglianza e di applicazione, equivalenti a quelle che si applicano all'interno dell'Unione.
(6)Il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli aggiorna il meccanismo di composizione delle controversie dell'accordo allineandolo alla prassi consolidata negli accordi commerciali dell'Unione.
(7)Un distinto protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare. Il protocollo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
(8)Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica stabilisce le norme e le condizioni alle quali la Svizzera può partecipare al mercato interno dell'energia elettrica. L'accordo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e norme sugli aiuti di Stato quasi identiche a quelle che si applicano al trasporto aereo e al trasporto terrestre.
(9)Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e la Svizzera per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e applica per analogia le disposizioni istituzionali comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. L'accordo è collegato alla partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health).
(10)Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea stabilisce la base giuridica e fissa i parametri del contributo finanziario regolare della Svizzera, nel quadro dell'ampio pacchetto, per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione. L'accordo prevede un meccanismo di composizione delle controversie; in caso di inadempimento di una decisione arbitrale, possono essere adottate misure di compensazione proporzionate nell'ambito di uno degli accordi rientranti nel pacchetto.
(11)Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale stabilisce le condizioni alle quali può avere luogo la partecipazione della Svizzera ai lavori dell'Agenzia.
(12)Disposizioni identiche nei diversi protocolli istituzionali e negli accordi nuovi disciplinano il contributo finanziario della Svizzera ai costi dei sistemi di informazione e degli organismi o agenzie a cui partecipa.
(13)Il Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto quale forum di dialogo e di dibattito tra membri del Parlamento europeo e membri dell'Assemblea federale svizzera, al fine di promuovere la comprensione reciproca e la riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera in generale, compreso il loro possibile ulteriore sviluppo.
(14)Gli accordi e protocolli oggetto della presente decisione compongono un insieme coerente che stabilisce l'architettura di un ampio partenariato rafforzato in una vasta gamma di settori contemplati dai trattati, basato su un adeguato equilibrio tra diritti e obblighi. La decisione relativa alla firma di tali accordi e protocolli dovrebbe pertanto basarsi sulla base giuridica sostanziale prevista dal TFUE per l'istituzione di un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
(15)Al fine di dare più ampio respiro alla cooperazione fra le parti, l'Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale prevede che le parti lo applichino in via provvisoria, secondo le rispettive legislazioni e procedure interne, dal 1º gennaio 2026 se la data della firma dell'accordo è anteriore al 1º luglio 2026 o dal 1º gennaio dell'anno successivo alla firma se la relativa data è posteriore al 30 giugno 2026. È pertanto opportuno applicare detto accordo a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore.
(16)La firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione è oggetto di procedure distinte.
(17)È opportuno approvare la firma, a nome dell'Unione, della dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera.
(18)È opportuno firmare a nome dell'Unione gli accordi e protocolli oggetto della presente decisione e approvare le dichiarazioni comuni che li accompagnano,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma degli accordi e protocolli seguenti, con riserva della loro conclusione:
(a)Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
(b)Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
(c)Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
(d)Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
(e)Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
(f)Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
(g)Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
(h)Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
(i)Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
(j)Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
(k)Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
(l)Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
(m)Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica;
(n)Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità;
(o)Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
(p)Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;
(q)Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
Articolo 2
1.È approvata la firma della dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera.
2.Sono approvate le dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano gli accordi e i protocolli di cui all'articolo 1 della presente decisione:
(a)dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, lettera a), della presente decisione:
–dichiarazione comune sulla cittadinanza dell'Unione;
–dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE;
–dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente;
–dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni;
–dichiarazione comune relativa alla convenzione sul riconoscimento delle qualifiche;
–dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti;
–dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati;
–dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera;
–dichiarazione comune sul principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati;
–dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell'Autorità europea del lavoro;
–dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri;
–dichiarazione comune relativa all'inclusione di due atti giuridici dell'Unione nell'allegato I dell'accordo;
(b)dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 1, lettera e), della presente decisione;
(c)dichiarazione comune che accompagna il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, lettera f), della presente decisione;
(d)dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 1, lettera h), della presente decisione;
(e)dichiarazione comune che accompagna l'accordo di cui all'articolo 1, lettera m), della presente decisione.
3.Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni della Svizzera seguenti:
(a)dichiarazione della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell'ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, che accompagna il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, lettera a), della presente decisione;
(b)dichiarazione della Confederazione Svizzera relativa all'inclusione per analogia degli elementi istituzionali nell'Accordo sulla sanità, che accompagna l'accordo di cui all'articolo 1, lettera n), della presente decisione.
Articolo 3
Con riserva di trattamento reciproco, l'accordo di cui all'articolo 1, lettera p), della presente decisione è applicato a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo stesso.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
"ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO
PARTE I -
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE
1.TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera.
2.LINEE DI BILANCIO
La parte I illustra l'incidenza finanziaria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("accordo sull'Agenzia spaziale" o "accordo"). La parte II illustra l'incidenza finanziaria degli altri accordi dell'ampio pacchetto che prevedono un contributo finanziario della Svizzera a vari organismi o agenzie e sistemi di informazione.
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–Articolo 04 10 01 – Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) – Entrate con destinazione specifica esterne
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–Articolo 04 10 01 – Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) – Bilancio votato.
3.INCIDENZA FINANZIARIA
La proposta non ha incidenza finanziaria.
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.
L'incidenza è riportata qui di seguito.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate
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Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)
|
Anno N (2026)
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04 10 01
|
4 098 115
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24 mesi a decorrere dall'1.1.2026
|
4 098 115
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Linea delle entrate
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2026
|
2027
|
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04 10 01
|
4 098 115
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4 185 977
|
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Linea di spesa
|
2026
|
2027
|
|
04 10 01
|
4 098 115
|
4 185 977
|
4.MISURE ANTIFRODE
L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.
Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'Unione hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.
I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:
–tolleranza zero nei confronti delle frodi;
–lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
–efficacia dei controlli in termini di costi;
–integrità professionale e competenza del personale dell'Unione;
–trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'Unione;
–prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
–efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
–rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
–buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione interessati;
–efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.
L'articolo 11 e l'allegato III dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia per il programma spaziale (EUSPA) prevedono le modalità finanziarie per quanto riguarda i partecipanti svizzeri ad attività dell'Agenzia, che comprendono anche misure antifrode. L'allegato III prevede le necessarie modalità e procedure affinché gli organismi preposti (Commissione europea o altri da essa incaricati, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea) possano svolgere i loro compiti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla correzione e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative.
In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Come espressamente previsto all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo sull'Agenzia spaziale, le verifiche e gli audit possono essere effettuati anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo, la cessazione dell'applicazione o la denuncia dell'accordo.
L'accordo sull'Agenzia spaziale permette all'OLAF di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel territorio della Confederazione svizzera, su un soggetto svizzero che è parte di un accordo di finanziamento o su un soggetto terzo svizzero che esegue detto accordo di finanziamento per contratto, conformemente all'accordo di finanziamento stesso e ad altri contratti applicabili, nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione Svizzera, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto svizzero.
Le verifiche e gli audit possono essere svolti da funzionari dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altri incaricati dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione Svizzera la Commissione europea o gli altri da essa incaricati agiscono nel rispetto del diritto svizzero.
Le autorità svizzere cooperano, conformemente agli strumenti di cooperazione internazionale applicabili, con le autorità dell'Unione o degli Stati membri competenti delle indagini e del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche portando in giudizio i presunti autori di tali reati e i loro complici. Le richieste presentate a norma degli strumenti di cooperazione internazionale applicabili possono includere, se del caso, richieste presentate in relazione a indagini o azioni penali dell'EPPO. Risulta così possibile la cooperazione con l'EPPO prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
L'accordo sull'Agenzia spaziale prevede un meccanismo efficace di esecuzione delle decisioni della Commissione nel territorio della Confederazione Svizzera.
5.ALTRE OSSERVAZIONI
Il contributo finanziario annuale della Svizzera al finanziamento dell'EUSPA sarà composto dalla somma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione, secondo quanto previsto all'articolo 4 e all'allegato I dell'accordo sull'Agenzia spaziale.
Il contributo operativo si baserà su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. Gli importi del PIL da applicare saranno gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo sulla cooperazione nel settore statistico. Se detto accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla dotazione annuale iscritta nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione. Tutti gli importi di riferimento si baseranno sugli stanziamenti d'impegno.
La quota di partecipazione annuale consiste in una percentuale del contributo operativo annuale e ammonta:
–
per il 2026 al 2 %
–
per il 2027 al 3 %
–
per il 2028 e gli anni successivi al 4 %.
Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, saranno effettuati in euro.
La Commissione europea trasmette alla Svizzera richieste di fondi corrispondenti al contributo della Svizzera. La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 45 giorni dopo averla ricevuta.
Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
PARTE II -
ALTRI ORGANISMI O AGENZIE E SISTEMI DI INFORMAZIONE
1.TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera.
2.LINEE DI BILANCIO
La parte II illustra l'incidenza finanziaria degli altri accordi dell'ampio pacchetto che prevedono un contributo finanziario della Svizzera a vari organismi o agenzie e sistemi di informazione, tranne per quanto riguarda l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, la cui incidenza finanziaria è illustrata nella parte I.
In virtù degli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, dell'accordo sanitario e dell'accordo sull'Agenzia spaziale la Svizzera contribuirà finanziariamente al bilancio dell'Unione destinato alla gestione e al funzionamento degli organismi o agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività a cui tali accordi le danno accesso. Sono state negoziate modalità finanziarie valide trasversalmente, confluite poi nei diversi accordi specifici, tranne quelli sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e sulla partecipazione ai programmi dell'Unione.
La sezione 5 del presente documento illustra le modalità finanziarie nei particolari.
I sistemi di informazione a cui la Svizzera avrà accesso e che dovrà contribuire a finanziare secondo le modalità finanziarie concordate sono i seguenti:
–rete europea di servizi per l'impiego (EURES) istituita dal regolamento (UE) 2016/589;
–scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009;
–moduli del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 su distacco dei lavoratori, servizi, qualifiche professionali, tessera professionale europea, professioni regolamentate e sportello digitale unico;
–banca dati EudraGMDP collegata al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, istituita dalla direttiva 2004/27/CE;
–portale EUROPHYT istituito dalla direttiva 94/3/CE della Commissione del 21 gennaio 1994;
–sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002;
–piattaforma di certificazione sanitaria e fitosanitaria (TRACES) istituita dal regolamento (UE) 2017/625;
–sistema d'informazione sulle malattie animali (ADIS) istituito dal regolamento (UE) 2020/2002;
–banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Gli organismi o agenzie a cui la Svizzera avrà accesso e che dovrà contribuire a finanziare secondo le modalità finanziarie concordate sono i seguenti:
–Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004;
–Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002;
–Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942.
Le eventuali fonti di finanziamento alternative esistenti attualmente saranno mantenute. Qualora la situazione cambiasse nel corso del ciclo di vita degli accordi, si applicherebbero le modalità finanziarie valide trasversalmente. Sono interessati i sistemi di informazione e gli organismi o agenzie seguenti:
–TACHOnet istituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione;
–sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dal regolamento (UE) 2022/2371;
–Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1139;
–sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale (MISSOC).
Poiché la Svizzera non avrà accesso alle attività dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo sull'energia elettrica, il suo contributo operativo annuale all'ACER sarà calcolato sulla base di un importo di riferimento annuale corrispondente all'85 % dell'importo della dotazione annuale iscritta nelle pertinenti linee di sovvenzione del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione.
Conformemente alle modalità finanziarie summenzionate la Svizzera non dovrà contribuire al finanziamento del SARR nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) attuale (2021‑2027), in quanto il suo contributo sarà compreso nei contributi svizzeri al finanziamento dell'ECDC e del programma EU4Health, che sono le due fonti di finanziamento del SARR nell'ambito del QFP attuale.
Al momento della stesura del presente fascicolo è impossibile determinare l'incidenza esatta dei contributi svizzeri sul bilancio, in quanto la Svizzera inizierà a contribuire soltanto dopo l'entrata in vigore degli accordi in questione, la quale è subordinata all'adempimento di taluni obblighi costituzionali da parte della stessa Svizzera. Il processo potrà richiedere vari anni, con la possibile conseguenza che gli accordi non entrino in vigore nel periodo coperto dal QFP attuale.
Poiché gli accordi di finanziamento concordati genereranno un flusso ricorrente di entrate per il bilancio dell'Unione e le disposizioni trasversali serviranno di modello per i contributi della Svizzera alla gestione e al funzionamento di qualsiasi altro organismo o agenzia ovvero sistema di informazione a cui la Svizzera avrà accesso in futuro, è tuttavia opportuno illustrare il modo in cui le modalità finanziarie potrebbero incidere sul bilancio. Gli importi menzionati applicano le modalità finanziarie al bilancio 2024, che in sede di negoziato è servito di riferimento per quanto riguarda gli accordi di finanziamento e le modalità di pagamento.
·Sistemi di informazione
Rete europea di servizi per l'impiego (EURES)
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–R6 1 2 0 – Fondo sociale europeo Plus – Entrate con destinazione specifica
Le entrate saranno assegnate alle seguenti linee di spesa (capitolo/articolo/voce):
articolo 07 02 04 - FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale (EaSI) e
–articolo 07 10 09 – Autorità europea del lavoro (ELA): spese relative alla piattaforma EURES.
Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI)
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–6 1 2 0 – Fondo sociale europeo Plus – Entrate con destinazione specifica
–R 6 6 3 0 – Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni
Le entrate saranno assegnate alle seguenti linee di spesa (capitolo/articolo/voce):
–articolo 07 02 04 - FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale (EaSI);
–voce 07 20 03 01 – Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
Sistema di informazione del mercato interno (IMI)
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–6 00 03 00 – Programma per il mercato unico – Entrate con destinazione specifica
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–voce 03 01 01 01 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico (03 01 01 01 02).
EudraGMDP
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–6 6 2
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–6 10 03 01 – Contributo dell'Unione all'Agenzia europea per i medicinali.
EUROPHYT, iRASFF, TRACES, ADIS
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–60 30
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–articolo 03 02 06 – Contribuire a un elevato livello di salute e di benessere delle persone, degli animali e delle piante.
Banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–6 06 08 – Altri contributi e restituzioni — Entrate con destinazione specifica
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–02 20 04 02 – Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia.
·Agenzie
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–6 6 2
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–articolo 06 10 01 – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
–articolo 06 10 02 – Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):
–6 06 08 – Agenzie decentrate – Entrate con destinazione specifica.
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
–articolo 02 10 06 – Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).
3.INCIDENZA FINANZIARIA
La proposta non ha incidenza finanziaria.
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.
L'incidenza è riportata qui di seguito.
·Sistemi di informazione
Rete europea di servizi per l'impiego (EURES)
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
R 6 1 2 0
|
999 897
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
R 6 1 2 0
|
999 897
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
07 02 04
07 10 09
|
999 897
|
Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI)
|
Linee delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
R 6 1 2 0
R 6 6 3 0
|
227 136
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
R6 1 2 0
R 6 6 3 0
|
227 136
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
07 02 04
07 20 03 01
|
227 136
|
Sistema di informazione del mercato interno (IMI)
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
6 00 03 00
|
96 346
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
6 00 03 00
|
96 346
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
Voce 03 01 01 01 (03 01 01 01 02)
|
96 346
|
EudraGMDP
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
6 6 2
|
6 525
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
6 6 2
|
6 525
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
6 10 03 01
|
6 525
|
EUROPHYT, iRASFF, TRACES, ADIS
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
6 0 3 0
|
727 804
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
6 0 3 0
|
727 804
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
Articolo 03 02 06
|
727 804
|
Banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
6 06 08
|
875 000
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
6 06 08
|
875 000
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
02 20 04 02
|
875 000
|
·Agenzie
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
6 6 2
|
3 670 862
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
6 6 2
|
3 670 862
|
|
Linea di spesa
|
Spesa annuale stimata
|
|
Articolo 06 10 01
|
3 670 862
|
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
|
|
6 6 2
|
7 755 340
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
Entrata annuale stimata
|
|
6 6 2
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7 755 340
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Linea di spesa
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Spesa annuale stimata
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Articolo 06 10 02
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7 755 340
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Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
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Linea delle entrate
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Incidenza sulle entrate annuali
(stima 2024)
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06 06 08
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981 805
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Situazione a seguito dell'azione
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Linea delle entrate
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Entrata annuale stimata
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6 06 08
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981 805
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Linea di spesa
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Spesa annuale stimata
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02 10 06
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981 805
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4.MISURE ANTIFRODE
L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.
Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'Unione hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.
I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:
–tolleranza zero nei confronti delle frodi;
–lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
–efficacia dei controlli in termini di costi;
–integrità professionale e competenza del personale dell'Unione;
–trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'Unione;
–prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
–efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
–rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
–buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione interessati;
–efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.
5.ALTRE OSSERVAZIONI
Il contributo finanziario annuale della Svizzera al finanziamento dei sistemi di informazione e degli organismi o agenzie sarà composto dalla somma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione.
Il contributo operativo si baserà su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. Gli importi del PIL da applicare saranno gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo sulla cooperazione nel settore statistico. Se detto accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Per gli organismi o agenzie il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla dotazione annuale iscritta nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione. Per i sistemi di informazione e le altre attività il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla pertinente dotazione per l'esercizio in questione indicata nei documenti di esecuzione del bilancio (quali programmi di lavoro o contratti). Tutti gli importi di riferimento si baseranno sugli stanziamenti d'impegno.
La quota di partecipazione annuale consiste nel 4 % del contributo operativo annuale
Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, saranno effettuati in euro.
La Commissione europea comunicherà alla Svizzera, non oltre il 16 aprile dell'esercizio finanziario in questione, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:
–per ciascun organismo o agenzia, gli importi degli stanziamenti di impegno iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio annuale dell'Unione dell'esercizio in questione; per i sistemi di informazione, gli importi degli stanziamenti di impegno in relazione alla dotazione di ciascun sistema iscritta nel bilancio dell'esercizio in questione votato dall'Unione;
–l'importo della quota di partecipazione;
–per gli organismi o agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.
Sulla base del progetto di bilancio, la Commissione europea fornisce quanto prima, e al più tardi il 1º settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni summenzionate.
La Commissione europea presenta alla Svizzera richieste di fondi corrispondenti al contributo della Svizzera per ciascuno degli organismi o agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività a cui la Svizzera partecipa. La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.
Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.
Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento
Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.