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Document 52025PC0292

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato

COM/2025/292 final/2

Bruxelles, 28.5.2025

COM(2025) 292 final/2 DOWNGRADED ON 4/7/2025

2025/0153(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo" o "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). La posizione riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, di tale accordo.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato firmato il 30 dicembre 2020, è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. L'accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, caratterizzate da diritti e obblighi reciproci, da azioni comuni e da procedure speciali.

2.2.Il consiglio di partenariato

L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce il consiglio di partenariato.

A norma dell'articolo 519, lettera b), dell'accordo, il consiglio di partenariato può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni di cui alla parte seconda dell'accordo.

A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può anche adottare una decisione volta a prorogare l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("titolo VIII").

2.3.L'atto previsto del consiglio di partenariato

A norma dell'articolo 519, lettera b), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato sarà chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione volta ad interpretare una disposizione della parte seconda dell'accordo, vale a dire l'articolo 331, paragrafo 2.

A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio di partenariato deve inoltre adottare una decisione riguardante l'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nell'approvare l'adozione da parte del consiglio di partenariato di una decisione volta ad interpretare l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La posizione da adottare dovrebbe consistere nel dare all'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione un'interpretazione secondo la quale una decisione di proroga del titolo VIII fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1º luglio 2026, a condizione che essa prenda effetto a decorrere dal 1º luglio 2026.

La posizione dovrebbe inoltre consistere nell'approvare l'adozione da parte del consiglio di partenariato di una decisione di applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rendendolo applicabile fino al 31 marzo 2027.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La decisione che il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare a norma dell'articolo 519, lettera b), e dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo costituisce un atto che ha effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La decisione sarà vincolante per le parti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo.

La decisione prevista non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

 

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché lo scopo della decisione del consiglio di partenariato è interpretare e applicare una disposizione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ai fini della certezza del diritto e della trasparenza è opportuno pubblicare la decisione del consiglio di partenariato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2025/0153 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio 1 , l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

(2)A norma dell'articolo 519, lettera b), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato istituito a norma dell'accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni di cui alla parte seconda dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1º luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(4)Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione riguardante l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ).
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Bruxelles, 28.5.2025

COM(2025) 292 final/2 DOWNGRADED ON 4.7.2025

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato










ALLEGATO

DECISIONE n. 2/2025 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del [ ] 2025

che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

 

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 519, lettera b) e l'articolo 331, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, di tale accordo ("titolo VIII") cessa di applicarsi il 30 giugno 2026.

(2)A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1º luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

(3)Una situazione in cui il consiglio di partenariato potrebbe adottare una decisione sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII solo una volta che il titolo VIII abbia già cessato di applicarsi potrebbe comportare un'interruzione dell'applicazione del titolo VIII e creare quindi incertezza per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile agli scambi e agli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime.

(4)Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è pertanto opportuno adottare una decisione che interpreti l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo nel senso che una decisione del consiglio di partenariato sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1º luglio 2026, a condizione che essa prenda effetto solo a decorrere dal 1º luglio 2026.

(5)Gli obiettivi del titolo VIII sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori.

(6)Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l'Unione europea e il Regno Unito proseguano la cooperazione in materia di energia attraverso l'applicazione del titolo VIII.

(7)I portatori di interessi del settore dell'energia dovrebbero disporre, per il proseguimento di tale cooperazione, di un quadro giuridico stabile e prevedibile che faciliti le imprese e garantisca la stabilità del mercato.

(8)È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è interpretato nel senso che una decisione sulla proroga dell'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1º luglio 2026, a condizione che essa prenda effetto solo a decorrere dal 1º luglio 2026.

Articolo 2

L'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogata fino al 31 marzo 2027.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Gli effetti dell'articolo 2 decorrono a partire dal 1º luglio 2026.

Fatto a Bruxelles e a Londra, [ ] 2025.

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Nick THOMAS-SYMONDS

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