COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.4.2025
COM(2025) 168 final
2025/0088(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva
{SWD(2025) 81 final}
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in connessione con la prevista adozione di una decisione relativa alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Obiettivi dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") sono: i) adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi; ii) condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali; iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo.
La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1º gennaio 2017.
L'Unione europea è parte dell'accordo.
2.2.Il Consiglio dei membri
Il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("Consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri relative all'adesione di un nuovo membro sono adottate per consenso. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, se non può essere raggiunto il consenso entro il termine fissato dal presidente del Consiglio dei membri, i membri sono chiamati a votare. La decisione è considerata adottata se ha ottenuto voti favorevoli dalla maggioranza dei membri che rappresentano almeno l'86 % delle quote di partecipazione dei membri.
Il COI è attualmente composto da 21 membri e l'Unione europea detiene 647 quote di partecipazione su un totale di 1 000.
2.3.L'atto previsto del Consiglio dei membri
Nel novembre 2024 il segretariato esecutivo del COI ha presentato ai membri il testo di una decisione in materia di chimica e normalizzazione, la cui adozione da parte del Consiglio dei membri è prevista nel luglio 2025. Tale decisione ha lo scopo di modificare la norma commerciale del COI relativa agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva nonché adottarne la versione riveduta (COI/T.15/NC n. 3/Rev. 21).
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta comprende il testo della norma commerciale riveduta, presentato dal segretariato esecutivo.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, i criteri di qualità e purezza inclusi nella suddetta norma commerciale adottata dal Consiglio dei membri sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. Inoltre a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali. La decisione sulla revisione della norma commerciale per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva inciderà pertanto sul diritto dell'UE, in particolare sul regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione.
Qualora, in occasione della 121a sessione del COI, l'adozione della decisione sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione descritta nella presente decisione sarà assunta a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo prima della prossima sessione ordinaria del COI di novembre 2025.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La decisione che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modificherà la norma commerciale COI/T.15/NC n. 3 applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva nei modi seguenti:
–includendo la revisione 4 del metodo di analisi per la determinazione del contenuto di cere e etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare (COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 4);
–includendo il metodo per la determinazione del contenuto di digliceridi e trigliceridi (COI/T.20/Doc. n. 32);
–includendo una nota a piè di pagina che modifichi il limite degli steroli totali per gli oli di oliva monovarietali ottenuti da olive Koroneiki o Nocellara del Belice, in attesa di ulteriori studi scientifici;
–eliminando la rilevazione di tracce di solventi alogenati.
La suddetta decisione, che è stata oggetto di discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici
della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva, contribuisce all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituirà un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiarla.
La summenzionata decisione corrisponde alla politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei membri del COI per la sessione di luglio 2025 sarà modificato ulteriormente ed è possibile che vi siano iscritte ulteriori decisioni che incidono sull'acquis. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori del Consiglio dei membri del COI nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a suo tempo a integrare e/o a modificare la presente proposta per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali decisioni.
Tenuto conto del processo decisionale in seno al Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per l'adozione della decisione in allegato.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
Gli atti che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sugli atti delegati e gli atti di esecuzione fondati sul regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Rispetto del principio "digitale per default"
Secondo la valutazione digitale effettuata, la presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza digitale.
I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.
2025/0088 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio.
(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("Consiglio dei membri") può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l'applicazione delle disposizioni di tale accordo.
(3)Nel corso della sua 121a sessione, che si terrà nel luglio 2025, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.
(4)La decisione da adottare nel corso della 121a sessione del Consiglio dei membri è stata oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva. Questa decisione contribuirà all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare l'adozione di questa decisione.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché la decisione da adottare avrà effetti giuridici per l'Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)Qualora, in occasione della 121a sessione del Consiglio dei membri, l'adozione della decisione sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell'allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri nel novembre 2025.
(7)Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale.
(8)Al fine di salvaguardare l'interesse dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell'adozione della decisione che modifica la norma commerciale, qualora la posizione da adottare a nome dell'Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 121a sessione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 121a sessione del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale, che si terrà nel luglio 2025, o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2025, figura nell'allegato.
Articolo 2
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva.
Articolo 3
Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche adottate dal Comitato chimica e standardizzazione prima della 121a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell'Unione chiederanno che l'adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente