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Document 52025PC0164

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche

COM/2025/164 final

Strasburgo, 1.4.2025

COM(2025) 164 final

2025/0085(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Il riesame intermedio della politica di coesione offre agli Stati membri l'opportunità di reindirizzare le risorse per il periodo 2021-2027 verso investimenti nelle capacità di difesa, per la competitività, la preparazione e l'autonomia strategica dell'UE, e in altre priorità emergenti, compresi gli obiettivi del patto per l'industria pulita, presentando alla Commissione le corrispondenti modifiche dei programmi. Per rafforzare queste dimensioni è necessario disporre di persone con le giuste competenze. Nell'attuale contesto demografico, l'acutizzarsi delle carenze di competenze e di manodopera costituisce uno dei principali ostacoli alla crescita e all'aggiustamento economico. Investire nello sviluppo delle competenze e nella mobilità dei lavoratori è una priorità assoluta.

Il quadro della politica di coesione per gli investimenti nelle persone stabilito nel regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) non è sufficientemente allineato a queste nuove priorità. Le sfide eccezionali che l'Unione si trova ad affrontare richiedono una maggiore concentrazione, flessibilità e un rafforzamento degli incentivi. Gli adeguamenti proposti contribuiranno a orientare la riprogrammazione verso le priorità emergenti e concorreranno ad accelerare l'attuazione. La presente proposta stabilisce adeguamenti del regolamento FSE+ per conseguire tali obiettivi.

Allineare gli investimenti della politica di coesione alle nuove priorità

Negli ultimi anni le dinamiche geopolitiche sono state caratterizzate da una profonda incertezza, che ha reso necessaria una nuova e sostanziale valutazione dell'autonomia strategica dell'UE. Questi cambiamenti si stanno verificando in concomitanza con le transizioni verde, sociale e tecnologica, che stanno rapidamente riconfigurando il mondo che ci circonda. Le sfide rappresentate da queste trasformazioni simultanee sono state analizzate in modo approfondito nella relazione sul futuro della competitività europea, pubblicata nel settembre 2024. La relazione evidenzia l'urgente necessità di colmare il divario in materia di innovazione, allineare gli sforzi di decarbonizzazione alla competitività economica e ridurre le dipendenze esterne diversificando le catene di approvvigionamento e investendo nei settori critici.

In risposta, sono già state avviate diverse importanti iniziative per migliorare la resilienza economica e l'autonomia strategica dell'UE. Ne sono esempi la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa, "REPowerEU", concepito per ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, accelerare la transizione verde e completare gli interventi già in corso nell'ambito dei programmi della politica di coesione, e il "dispositivo per la ripresa e la resilienza" (RRF), volto a sostenere i cambiamenti strutturali negli Stati membri e nelle regioni e a migliorarne la resilienza.

In quanto principale strumento di investimento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), la politica di coesione svolge un ruolo cruciale nel sostenere tali priorità. Essa stimola investimenti mirati che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale, affrontando nel contempo le sfide emergenti. Concorre alla trasformazione economica dell'Europa, anche attraverso l'innovazione, rafforzando la competitività. Il quadro normativo che disciplina i fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 è stato tuttavia elaborato, negoziato e adottato prima della serie di importanti eventi geopolitici ed economici che da allora hanno ridefinito alcune delle priorità politiche strategiche dell'UE.

Analogamente, gli accordi di partenariato e i programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono stati elaborati e approvati nello stesso periodo e di conseguenza rispecchiano le priorità fissate all'epoca. Considerato il contesto globale e regionale in evoluzione, il riesame intermedio del 2025 offre un'opportunità cruciale per valutare la loro attuazione e l'efficacia del rispettivo contributo alle mutevoli priorità. Il riesame contribuirà a determinare la misura in cui i programmi della politica di coesione sono in grado di rispondere direttamente e tempestivamente a realtà politiche, economiche e sociali in rapida evoluzione.

Nel contempo è ormai evidente che agli inizi l'attuazione dei programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 si è confrontata a sfide che non hanno favorito un rapido assorbimento e una tempestiva erogazione dei fondi, con conseguenti ritardi nella loro attuazione in confronto ai precedenti periodi di programmazione. Questi ritardi si verificano in un momento in cui rapidi e cospicui investimenti sono essenziali per sostenere la competitività e la resilienza economica.

In tale contesto la Commissione propone modifiche mirate del regolamento (UE) 2021/1057. Le modifiche hanno l'obiettivo di allineare le priorità di investimento all'evoluzione del contesto economico, sociale, ambientale e geopolitico, introducendo nel contempo una maggiore flessibilità e incentivi per agevolare e incoraggiare un rapido impiego delle tanto necessarie risorse. Con il perfezionamento del quadro della politica di coesione per il periodo 2021-2027 l'UE può garantire che i suoi meccanismi di investimento rimangano agili e reattivi, consentendo una risposta più efficace alle sfide attuali e future.

Si propone di autorizzare gli Stati membri a ripresentare la loro proposta di riesame intermedio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/1057 affinché possano sfruttarne appieno le opportunità. Eventuali modifiche del programma introdotte conformemente alle nuove priorità e flessibilità non pregiudicano l'applicazione delle misure adottate a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 né la conformità dei pertinenti programmi alle priorità di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060. In tale contesto la Commissione monitorerà attentamente la conformità dei programmi alle prescrizioni della pertinente legislazione dell'UE.

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti che concorrono alla decarbonizzazione e alla resilienza delle capacità di produzione 

A fronte degli elevati costi dell'energia, dell'agguerrita concorrenza mondiale e delle minacce significative all'ordine internazionale basato su regole che disciplina il commercio internazionale, le industrie europee hanno la necessità di un adeguamento. Servono loro lavoratori con il giusto insieme di competenze, la cui definizione è in rapida evoluzione. Poiché i cambiamenti strutturali avvengono a un ritmo senza precedenti, è necessario agire tempestivamente, sia per garantire agli addetti l'accesso all'acquisizione delle giuste competenze attraverso misure di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze sia per sostenere la mobilità dei lavoratori (altamente qualificati) tra le industrie.

La forza competitiva dell'Europa risiede nei suoi cittadini. Il nostro capitale umano è fondamentale per la prosperità dell'UE, per la resilienza economica nel potenziare ulteriormente la produttività e nel promuovere la coesione. La forza lavoro dell'UE deve disporre delle competenze necessarie per esempio nel campo delle tecnologie pulite, della digitalizzazione e dell'imprenditorialità, per sostenere la crescente industria della difesa, in modo da rafforzare la preparazione e la sicurezza dell'Europa, nonché per supportare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il patto per l'industria pulita 1 delinea azioni concrete per trasformare la decarbonizzazione in un potente motore di crescita per le industrie europee.

Difesa e sicurezza

Alla luce dell'instabilità geopolitica senza precedenti, per garantire la propria sicurezza l'Unione europea deve ora prendere decisioni cruciali. Per assicurare la deterrenza in ambito di difesa e la sicurezza, l'Europa deve essere pronta a inaugurare una nuova era aumentando significativamente il proprio sostegno allo sviluppo delle capacità di difesa e alla competitività dell'industria della difesa dell'UE. Questo sforzo consentirà all'Unione di affrontare la necessità a breve termine di sostenere l'Ucraina garantendo nel contempo la stabilità a lungo termine del continente.

La Commissione ha presentato al Consiglio europeo un piano di risposta immediata, Rearm Europe, del valore di 800 miliardi di EUR, attivando tutte le leve finanziarie disponibili per sostenere in modo rapido e sostanziale gli investimenti nelle capacità di difesa europee. Tra queste leve, il bilancio dell'Unione può contribuire ulteriormente allo sforzo collettivo attraverso un nuovo strumento di difesa specifico e tramite il rafforzamento del programma per l'industria europea della difesa (EDIP).

A integrazione di questi strumenti e per incentivare ulteriormente gli Stati membri a sostenere direttamente gli investimenti nel settore della difesa è essenziale che i finanziamenti della politica di coesione possano essere mobilitati rapidamente. Tali investimenti rafforzeranno la resilienza e la competitività dell'UE promuovendo nel contempo lo sviluppo regionale e la crescita. Risponderanno inoltre alla duplice sfida cui devono far fronte le regioni dell'Unione confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina, ossia rafforzare la sicurezza rilanciando al tempo stesso le rispettive economie.

Le giuste competenze sono fondamentali per una capacità di difesa efficace. La capacità dell'industria della difesa di assumere lavoratori qualificati, riqualificarli e migliorare il livello delle loro competenze è una condizione imprescindibile per riuscire a potenziare la produzione in tempi molto brevi. L'Unione delle competenze definisce azioni per colmare le lacune e le carenze di competenze in Europa. La Commissione svilupperà anche un progetto pilota di garanzia per le competenze. Questo progetto offrirà ai lavoratori interessati da processi di ristrutturazione o a rischio di disoccupazione la possibilità di sviluppare ulteriormente la propria carriera in un'altra impresa o in un altro settore. Si tratta di un'iniziativa particolarmente importante nelle attuali circostanze. Il patto per le competenze ha poi istituito un partenariato su vasta scala sull'ecosistema della difesa 2 . Mediante la previsione delle competenze, aiuta nell'anticipazione collettiva delle carenze di competenze che l'Europa dovrà affrontare, tenendo conto del fabbisogno di competenze dell'industria e delle previsioni demografiche per i prossimi cinque-dieci anni. Ha l'obiettivo di potenziare i programmi di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per renderli più interessanti, coinvolgendo e sviluppando meglio i talenti in modo da poterli trattenere con maggiore successo.

In tale contesto il FSE+ faciliterà attivamente lo sviluppo di competenze nell'industria della difesa fornendo ulteriori flessibilità all'attuazione, tra cui un aumento del prefinanziamento, l'esenzione dal calcolo della concentrazione tematica e un maggiore livello di cofinanziamento.

Regioni frontaliere orientali

Date le sfide cui le regioni frontaliere orientali devono far fronte a seguito dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina dovrebbero beneficiare della possibilità di un prefinanziamento una tantum pari al 9,5 % della dotazione del programma nel 2026 e di un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 %.

Maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti

A metà del periodo di programmazione 2021-2027 il livello dei pagamenti richiesti dagli Stati membri alla Commissione è esiguo a causa di una combinazione di fattori: l'adozione tardiva dei regolamenti che disciplinano la politica; la necessità di affrontare le crisi che si sono susseguite, dalla pandemia di COVID-19 alla guerra nei confronti dell'Ucraina e alla crisi energetica; l'urgenza di chiudere il precedente periodo di programmazione; la priorità conferita all'attuazione degli strumenti di NGEU, dati i tempi più ristretti. A sua volta, tutto questo ha messo a dura prova le capacità amministrative delle autorità degli Stati membri di progettare gli investimenti e di realizzarli con sollecitudine. Fatta salva la rapida accelerazione registrata nello scorso anno, con una selezione dei progetti di poco superiore al 40 % delle dotazioni, l'attuazione della politica di coesione dovrebbe prendere velocemente slancio in un contesto in cui l'Unione si trova ad affrontare una serie di nuove sfide che richiedono risposte tempestive. La Commissione propone pertanto una serie di misure volte a rendere ancora più flessibile e semplice il ricorso al sostegno della politica di coesione per accelerare gli investimenti.

–Per evitare che l'attuazione dei programmi subisca ritardi a causa dei vincoli di bilancio nazionali e per ampliare la capacità finanziaria degli Stati membri di affrontare le nuove sfide emergenti, la Commissione propone di erogare nel 2026 un prefinanziamento una tantum del 4,5 % a titolo del FSE+ a tutti i programmi che riassegnano almeno il 15 % delle loro risorse alle nuove priorità e alla STEP nel contesto del processo di riesame intermedio.

–Si propone di aumentare al 9,5 % nel 2026 la percentuale di prefinanziamento per i programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina riconoscendo le sfide specifiche di queste regioni a seguito dell'aggressione russa in Ucraina.

–Per evitare che il rischio di ritardi e la corrispondente perdita di fondi riducano la volontà di apportare modifiche ai programmi e per garantire la corretta attuazione delle operazioni in questione, la Commissione propone di estendere il termine per l'utilizzo delle risorse del FSE+ e di prorogare di un ulteriore anno il termine ultimo di ammissibilità. Si propone che tale flessibilità sia resa disponibile solo per i programmi che hanno suggerito modifiche risultanti in una riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse per le nuove priorità e per la STEP nel contesto del riesame intermedio, a seguito dell'approvazione.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con gli obiettivi perseguiti dai fondi della politica di coesione e con la recente comunicazione della Commissione su un programma di riforme per la politica di coesione, e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) 2021/1057. Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) 2021/1057 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La proposta si fonda sugli articoli 164, 175, 177 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta, volta a incoraggiare gli Stati membri ad allineare ulteriormente i loro programmi della politica di coesione per affrontare le sfide strategiche e a riorientare le risorse verso nuove priorità, garantendo nel contempo una maggiore flessibilità per accelerare l'attuazione, richiede modifiche del regolamento (UE) 2021/1057. Lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.

•Proporzionalità

La proposta mira a incentivare gli Stati membri affinché allineino ulteriormente i loro programmi della politica di coesione per affrontare le sfide strategiche e riorientino le risorse verso nuove priorità, fornendo maggiore flessibilità per accelerare gli investimenti. La misura si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

•Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento appropriato, in quanto stabilisce norme direttamente applicabili per il sostegno.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/A

•Consultazioni dei portatori di interessi

N/A

•Assunzione e uso di perizie

N/A

•Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto è stata effettuata al fine di elaborare la proposta relativa al regolamento (UE) 2021/1057. Le modifiche, limitate e mirate, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

•Efficienza normativa e semplificazione

N/A

•Diritti fondamentali

N/A

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta riguarda i programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 e comporterà un prefinanziamento aggiuntivo da versare a titolo del FSE+ nel 2026. Tale prefinanziamento aggiuntivo determinerà l'anticipo degli stanziamenti di pagamento al 2026, rispetto a uno scenario di politiche invariate, ed è neutro in termini di bilancio per il periodo 2021-2027. Sulla base dell'adozione stimata della proposta, tenuto conto anche delle previsioni di pagamento e delle variazioni nell'esecuzione, l'incidenza netta sul bilancio è stimata a 500 milioni di EUR, che saranno inclusi nel progetto di bilancio 2026.

La possibilità di richiedere un aumento del tasso di finanziamento dell'Unione per gli investimenti nell'ambito delle priorità dedicate e per i programmi che interessano le regioni frontaliere orientali comporterà anche un parziale anticipo dei pagamenti, seguito da una loro riduzione in una fase successiva, in quanto la dotazione globale resta invariata. L'effettiva incidenza dipenderà in larga misura dall'assorbimento da parte degli Stati membri.

Ai fini della modifica proposta non è necessaria alcuna variazione dei massimali annui per gli impegni e i pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione della misura sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1060.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

N/A

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta comporta la modifica del regolamento (UE) 2021/1057 per quanto riguarda il FSE+ al fine di affrontare le sfide strategiche e consentire agli Stati membri di riorientare le loro risorse verso nuove priorità.

Difesa

Consente un sostegno mirato allo sviluppo di competenze nell'industria della difesa nell'ambito di una priorità dedicata che beneficia di ulteriori flessibilità, tra cui un aumento del prefinanziamento sulla dotazione della priorità, l'esenzione dal calcolo degli importi ai fini della concentrazione tematica e un maggiore livello di cofinanziamento. Tali flessibilità sono tuttavia subordinate alla riassegnazione di un importo minimo delle risorse del programma a nuove priorità.

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti che concorrono alla decarbonizzazione delle capacità di produzione 

Consente un sostegno mirato all'acquisizione di competenze, al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione in vista dell'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti che concorrono alla decarbonizzazione delle capacità produttive, nell'ambito di una priorità dedicata che beneficia di ulteriori flessibilità, tra cui un aumento del prefinanziamento sulla dotazione della priorità e un maggiore livello di cofinanziamento. Tali flessibilità sono tuttavia subordinate alla riassegnazione di un importo minimo delle risorse del programma a nuove priorità.

Agevolazione del riorientamento delle risorse da parte degli Stati membri

Affinché lo Stato membro possa sfruttare efficacemente le nuove priorità e flessibilità, gli Stati membri saranno autorizzati a ripresentare la loro valutazione del riesame intermedio unitamente a una richiesta di modifica del programma volta a stabilire una qualsiasi delle priorità dedicate di nuova introduzione.

Per contribuire ad accelerare l'attuazione del FSE+, tutti i programmi che stabiliscono una qualsiasi delle priorità dedicate di nuova introduzione e STEP e che riassegnano almeno il 15 % delle loro risorse riceverebbero un prefinanziamento aggiuntivo una tantum del 4,5 % sulla base del bilancio del programma modificato.

Date le sfide cui le regioni frontaliere orientali devono far fronte a seguito dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, i programmi finanziati dal FSE+ che interessano le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina dovrebbero beneficiare della possibilità di un prefinanziamento una tantum pari al 9,5 % e di un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 %. Qualora il corrispondente programma riguardi l'intero territorio dello Stato membro, tali flessibilità finanziarie dovrebbero applicarsi solo se detto programma è l'unico programma dello Stato membro che include le regioni NUTS 2 interessate.

Inoltre il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è prorogato di un ulteriore anno per tutti i programmi della politica di coesione per i quali sono state approvate modifiche dei programmi che stabiliscono una qualsiasi delle priorità dedicate di nuova introduzione e che riassegnano almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a tali priorità.

2025/0085 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 164, 175, 177 e 322,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 4 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Alla luce degli importanti eventi geopolitici ed economici che hanno ridefinito alcune delle priorità politiche strategiche dell'Unione, è necessario offrire agli Stati membri la possibilità di affrontare tali sfide strategiche e di riorientare le loro risorse verso le nuove priorità emergenti.

(2)Il libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 5 apre la strada a un'autentica Unione europea della difesa, anche suggerendo agli Stati membri di investire massicciamente nella difesa e nella relativa industria. A tale riguardo la comunicazione della Commissione "L'Unione delle competenze" del 5 marzo 2025 6 ("comunicazione sull'Unione delle competenze") definisce azioni per colmare le lacune e le carenze di competenze nell'Unione, anche attraverso l'iniziativa "patto per le competenze", richiamata nella comunicazione stessa, con i relativi partenariati su vasta scala, come quello sull'ecosistema della difesa. È pertanto opportuno introdurre incentivi per il FSE+, istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , per facilitare lo sviluppo di competenze nell'industria della difesa.

(3)Nell'ambito del FSE+ è già possibile sostenere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. In linea con le misure di decarbonizzazione proposte nella comunicazione della Commissione "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" del 26 febbraio 2025 8 , e per facilitare ulteriormente l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti, nel contesto dell'obiettivo di offrire opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione periodici lungo tutto l'arco della vita, come previsto nella comunicazione sull'Unione delle competenze, anche attraverso una nuova proposta di garanzia per le competenze, il FSE+ dovrebbe facilitare l'acquisizione di competenze, il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di posti di lavoro lungo l'intero processo di decarbonizzazione, offrendo flessibilità all'attuazione.

(4)Nell'ambito del FSE+ è già possibile sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della "piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 , che è intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell'Unione. Al fine di incentivare ulteriormente gli investimenti del FSE+ in tali settori critici, è opportuno prorogare la possibilità per gli Stati membri di ricevere un prefinanziamento più elevato per le pertinenti modifiche dei programmi.

(5)Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa e concentrare le risorse sulle priorità strategiche dell'Unione di cui ai considerando 2, 3 e 4 senza ulteriori ritardi nell'attuazione, è opportuno prevedere ulteriori flessibilità. Il riesame intermedio dovrebbe costituire un'opportunità per affrontare le sfide strategiche emergenti e le nuove priorità, pertanto gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un ulteriore lasso di tempo per completare la valutazione dei risultati del riesame intermedio e la presentazione delle relative modifiche dei programmi.

(6)Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione, alleviare la pressione sui bilanci nazionali e iniettare la liquidità necessaria per l'attuazione degli investimenti principali, dovrebbe essere versato a favore dei programmi un prefinanziamento aggiuntivo una tantum a titolo del FSE+. Dato l'impatto negativo dell'aggressione russa in Ucraina, la percentuale di prefinanziamento dovrebbe essere ulteriormente aumentata per determinati programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina. Affinché sia incentivata la riprogrammazione verso le priorità principali nel contesto del riesame intermedio, il prefinanziamento aggiuntivo dovrebbe essere disponibile solo se è raggiunta una determinata soglia per la riassegnazione delle risorse finanziarie a specifiche priorità cruciali.

(7)Inoltre, al fine di tenere conto del tempo necessario per riorientare gli investimenti nonché di consentire un uso ottimale delle risorse disponibili, i termini per l'ammissibilità delle spese e le regole di disimpegno dovrebbero essere adeguati per i programmi che prevedono una riassegnazione delle risorse alle priorità strategiche.

(8)Dovrebbe essere altresì possibile applicare un tasso massimo di cofinanziamento fino al 100 % alle priorità dei programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, dato l'impatto negativo su tali regioni dell'aggressione russa.

(9)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire affrontare le sfide strategiche, riorientare gli investimenti verso nuove priorità critiche e semplificare e accelerare l'ottenimento di risultati dalle politiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1057.

(11)[Data l'urgente necessità di consentire investimenti cruciali nelle competenze dell'industria della difesa e nell'adattamento ai cambiamenti legati alla decarbonizzazione, in un contesto di pressanti sfide geopolitiche strategiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1057 è così modificato:

(1)è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Disposizioni specifiche riguardanti la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

(1)Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FSE+ come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. La percentuale di prefinanziamento una tantum nel 2026 è aumentata al 9,5 % per i programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite in conformità agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al secondo comma del presente paragrafo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.

(2)In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite in conformità agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

(3)In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite in conformità agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

(4)Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto della possibilità correlata alle priorità dedicate in conformità agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.";

(2)all'articolo 12 bis, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.";

(3)sono inseriti gli articoli 12 quater e 12 quinquies seguenti:

"Articolo 12 quater

Sostegno all'industria della difesa

(1)Gli Stati membri possono decidere di programmare un sostegno per lo sviluppo di competenze nell'industria della difesa nell'ambito di priorità dedicate. Tali priorità dedicate possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

(2)Le risorse assegnate alla priorità dedicata di cui al paragrafo 1 non sono prese in considerazione ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica stabiliti all'articolo 7 del presente regolamento.

(3)Oltre al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum.

Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

(4)Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

(5)In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al 100 %.

Articolo 12 quinquies

Sostegno all'adattamento legato alla decarbonizzazione

(1)Gli Stati membri possono decidere di programmare un sostegno per l'acquisizione di competenze, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione in vista dell'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti che concorrono alla decarbonizzazione delle capacità di produzione nell'ambito di priorità dedicate. Tali priorità dedicate possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

(2)Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060. Uno Stato membro che disponga già di programmi comprendenti una o più priorità che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmette alla Commissione una richiesta di considerare le priorità in questione come priorità dedicate ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

(3)Oltre al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum.

   Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

(4)Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

   Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

   Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

   Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

(5)In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al 100 %.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [giorno] successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche

1.2.Settore/settori interessati 

Politica di coesione: Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

I fondi della politica di coesione, compreso il FSE+, erogano finanziamenti a sostegno dello sviluppo armonioso dell'UE mediante azioni che portano al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. A supporto di questo obiettivo generale, i fondi contribuiscono anche a promuovere obiettivi strategici fondamentali, tra cui rafforzare la competitività generale e l'autonomia strategica dell'UE e affrontare le sfide e le opportunità associate alle transizioni verde, digitale e sociale.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione 2021-2027 finanziati dal FSE+ aumentando la flessibilità e prevedere ambiti di semplificazione per l'utilizzo dei fondi della politica di coesione.

 

Obiettivo specifico n. 2

Fornire il sostegno del FSE+, nell'ambito dei programmi 2021-2027, allo sviluppo di competenze nell'industria della difesa come reazione a breve termine ai recenti eventi geopolitici, offrendo agli Stati membri ulteriori possibilità di riorientare le risorse verso il settore della difesa.

Facilitare ulteriormente l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti offrendo agli Stati membri ulteriori possibilità di riorientare le risorse verso l'acquisizione di competenze, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione in vista dell'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti lungo l'intero processo di decarbonizzazione.

Affrontare le sfide territoriali specifiche delle regioni confinanti con l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivo specifico n. 1

Massimizzare l'uso delle risorse assegnate al FSE+ nell'ambito del QFP 2021-2027.

 

Obiettivo specifico n. 2

Maggiore livello di competenze che soddisfino la domanda dell'industria della difesa e nei settori interessati dal processo di decarbonizzazione.

Maggiore sostegno per affrontare le sfide specifiche delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivo specifico n. 1

Dati finanziari sugli importi relativi alle operazioni selezionate e attuate dagli Stati membri e sugli esborsi effettuati dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri.

 

Obiettivo specifico n. 2

Indicatore comune di output – Numero totale di partecipanti

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

X una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 10 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

I recenti eventi economici e geopolitici hanno posto in primo piano importanti priorità che richiedono un riorientamento delle risorse nell'ambito della politica di coesione, in particolare nel quadro del FSE+. Le azioni specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione della presente modifica possono già essere finanziate all'interno dell'attuale quadro giuridico che disciplina il FSE+. Sono pertanto già in linea con l'obiettivo generale di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Occorre tuttavia accelerarne il ritmo e aumentarne il volume. Il riesame intermedio attualmente in corso dei programmi della politica di coesione 2021-2027 rappresenta un'opportunità cruciale per valutare come tali programmi possano contribuire al conseguimento delle nuove priorità emergenti. La presente modifica introduce pertanto incentivi e flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrare maggiormente le risorse del QFP su tali priorità entro un lasso di tempo relativamente breve.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La modifica ha lo scopo di consentire agli Stati membri di destinare i necessari finanziamenti della politica di coesione a investimenti nei settori di intervento individuati come prioritari, nonché di mantenere e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.

Obiettivo specifico 1 

I finanziamenti della politica di coesione sono essenziali per la stabilità economica, l'equità e l'integrazione nell'UE. Svolgono un ruolo fondamentale nel ridurre le disparità regionali e nel garantire uno sviluppo equilibrato in tutti gli Stati membri. Assicurano che tutte le regioni dispongano delle risorse necessarie per crescere, innovare e adattarsi alle sfide future, promuovendo nel contempo la solidarietà a livello di UE. Mantenere e accelerare il flusso dei finanziamenti dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri è fondamentale per garantire il necessario livello di finanziamento pubblico negli Stati membri e conseguire gli obiettivi di coesione sanciti dal trattato.

Obiettivo specifico 2

Sviluppo di competenze nell'industria della difesa: la dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e le comunicazioni JOIN(2022) 24 e COM(2022) 60 hanno già sottolineato che l'UE, per proteggere meglio i propri cittadini, deve rafforzarsi in termini di preparazione, capacità e resilienza. Il contesto geopolitico in rapida evoluzione degli ultimi mesi ha evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi. Le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025 sottolineano che "l'Europa deve diventare più sovrana, maggiormente responsabile della propria difesa e meglio attrezzata per agire e affrontare autonomamente le sfide e le minacce immediate e future con un approccio a 360 gradi". A tal fine l'Unione europea accelererà la mobilitazione degli strumenti e dei finanziamenti necessari. Il Consiglio europeo "invita la Commissione a proporre fonti di finanziamento supplementari per la difesa a livello dell'UE, anche attraverso ulteriori possibilità e incentivi offerti a tutti gli Stati membri, sulla base dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri, nell'uso delle loro dotazioni attuali a titolo dei pertinenti programmi di finanziamento dell'UE, e a presentare rapidamente proposte in tal senso".

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti lungo l'intero processo di decarbonizzazione: il rafforzamento della competitività e della resilienza in settori strategici e la riduzione delle dipendenze dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale sono stati la bussola dell'UE negli ultimi anni. La proposta dà ulteriore impulso all'uso della dimensione dell'UE per investire in settori importanti per la competitività futura dell'Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Recenti modifiche dei regolamenti per i periodi 2014-2020 e 2021-2027 nel contesto della crisi COVID-19, dell'aggressione militare della Russia in Ucraina, della crisi energetica e della competitività (STEP) hanno portato a un importante aumento dei fondi a sostegno dei pertinenti investimenti.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La modifica non altera le attuali dotazioni della politica di coesione ed è intesa a contribuire ad accelerare gli investimenti a titolo dei fondi in modo efficiente ed efficace.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La modifica non altera né la struttura di base dell'attuale quadro normativo della politica di coesione, compreso il FSE+, né le dotazioni fisse degli Stati membri. È intesa a enfatizzare e a incentivare il sostegno a misure già possibili nell'ambito del FSE+ e complementari agli investimenti mediante altre opzioni di finanziamento a livello di UE o di Stati membri.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

X Durata limitata

–    incidenza finanziaria dal 2026 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento. Nessuna incidenza sugli stanziamenti di impegno.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 11   

– 

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Le norme in materia di sorveglianza e rendicontazione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 restano pienamente applicabili:

comitato di sorveglianza del programma: almeno una volta all'anno;

riesame annuale della performance tra lo Stato membro e la Commissione;

trasmissione dei dati per programma: cinque volte all'anno;

relazione annuale di controllo (audit).

Entro il 15 febbraio 2031 deve essere presentata per ciascun programma una relazione finale in materia di performance.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La proposta di modifica non altera né l'attuale metodo di esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente né i meccanismi di attuazione, le modalità di pagamento o le strategie di controllo di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non sono stati individuati rischi specifici. La proposta di modifica non altera strutturalmente l'assetto della gestione e del controllo dei rischi dei programmi della politica di coesione, che è considerato adeguato per gli investimenti previsti.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il quadro di controllo della politica di coesione rimane invariato e pienamente applicabile. È stato concepito per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e adeguato nel corso di più periodi di programmazione per tenere conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea e dell'OLAF.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Gli Stati membri devono rispettare l'attuale quadro di controllo della politica di coesione e disporre di un sistema di gestione e di controllo che consenta la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 12

di paesi EFTA 13

di paesi candidati e potenziali candidati 14

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

2a

 

07 02 01 Fondo sociale europeo Plus (FSE+) – Spese operative

 

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2a

DG: EMPL

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 07 02 01

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

500,000 

-500,000 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 15

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG EMPL

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

500,000

-500,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2a

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

500,000

-500,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

500,000

-500,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

500,000

-500,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 16

DG: EMPL

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG EMPL

Stanziamenti

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,376

500,376

-499,624

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 17

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 18 …

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 19

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

2

2

2

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

2

2

2

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

2

N/D

N/D

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Contatti con gli Stati membri, orientamenti per la presentazione di potenziali modifiche, seguito delle modifiche e della relativa procedura decisionale, monitoraggio dell'attuazione di tali modifiche.

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Potrebbe essere necessario un adeguamento del front office della piattaforma SFC2021 per gestire l'inserimento delle informazioni settoriali. Lo sforzo stimato per adeguare la soluzione digitale è compreso tra i 20 e i 40 giorni/uomo. Non sono tuttavia necessarie risorse finanziarie per attuare la modifica, in quanto è a carico della dotazione per il front office della piattaforma SFC2021 per il 2025, che include i costi della manutenzione evolutiva.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

–    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

–    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

–    comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

–    non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

–    prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TOTALE stanziamenti cofinanziati

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

–La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–    sulle risorse proprie.

–    su altre entrate.

–    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 20

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Le prescrizioni di rilevanza digitale sono limitate all'adeguamento e all'ampliamento di soluzioni o programmi per il regime di gestione concorrente già attuati, ossia la piattaforma SFC2021. Gli adeguamenti corrisponderanno alla definizione e all'inclusione di priorità specifiche nei programmi modificati.

4.2.Dati

I dati necessari consistono in un ampliamento e in un adeguamento del modello di dati già attuato per i programmi in regime di gestione concorrente. Il principio "una tantum" è applicato e ciò garantisce il pieno riutilizzo dei dati esistenti, trattandosi dell'ampliamento di una soluzione esistente.

4.3.Soluzioni digitali

La soluzione digitale consiste in un adeguamento di minore entità della piattaforma SFC2021, ossia lo strumento utilizzato per tutti i programmi in regime di gestione concorrente.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

La piattaforma SFC2021 è già operativa ed è utilizzata da tutte le parti interessate. È interoperabile con altri sistemi e utilizza tecniche standard per lo scambio di informazioni.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Le modifiche necessarie della piattaforma SFC2021 saranno pianificate e attuate in modo tale che siano pronte al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento definitivo.

(1)    COM(2025) 85 final.
(2)    https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about/industrial-ecosystems-and-partnerships/aerospace-and-defence_en?prefLang=it.
(3)    GU C, [...], [...], ELI: [...].
(4)    GU C, [...], [...], ELI: [...].
(5)    Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.
(6)    COM (2025) 90 final.
(7)    Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj ).
(8)    COM(2025) 85 final.
(9)    Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).
(10)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(12)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(16)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(17)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(18)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(19)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(20)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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