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Document 52025PC0143

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust

COM/2025/143 final

Bruxelles, 2.4.2025

COM(2025) 143 final

2025/0074(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, sostiene la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti nelle indagini e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità transfrontaliera.

Il membro nazionale dello Stato membro che chiede il sostegno di Eurojust apre un caso nel sistema automatico di gestione dei fascicoli (CMS) di Eurojust e utilizza tale sistema informatico per scambiare informazioni relative al caso con i membri nazionali degli altri Stati membri (o i magistrati di collegamento nel caso di paesi terzi) coinvolti nel caso specifico. Lo scopo del CMS è facilitare la conservazione e lo scambio di dati personali operativi sensibili in modo sicuro, nel pieno rispetto delle garanzie di protezione dei dati e nel rispetto di rigorosi periodi di conservazione; è quindi il cuore pulsante dell'assistenza di Eurojust alle autorità nazionali.

Il CMS attuale è tecnicamente obsoleto, uno dei motivi per cui la Commissione ha proposto una modifica del regolamento Eurojust nel 2021 per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo, modifica che è stata adottata come regolamento (UE) 2023/2131. Quest'ultimo regolamento contiene disposizioni sul CMS che consentono una nuova configurazione tecnica più flessibile e prevede un periodo transitorio che permette di continuare a utilizzare il "vecchio" sistema fino al 1º dicembre 2025. La proposta della Commissione era accompagnata da una scheda finanziaria legislativa volta a garantire che Eurojust ricevesse le risorse finanziarie e umane richieste per l'istituzione del nuovo sistema con tutte le funzionalità necessarie fino a tale scadenza.

In una lettera inviata alla Commissione nel dicembre 2024, Eurojust ha espresso riserve in merito alla capacità di rispettare il termine legale per l'istituzione del nuovo CMS, confermate anche in occasione di discussioni successive. Il ritardo è causato principalmente da difficoltà con il contraente esterno che assiste nello sviluppo del "nuovo" CMS. Oltre a ciò, la migrazione dei dati dal "vecchio" al "nuovo" CMS e la verifica dei dati richiedono molto più tempo del previsto, in particolare per la necessità di interventi manuali a causa della struttura complessa del "vecchio" CMS e del coinvolgimento degli uffici nazionali.

Il regolamento Eurojust impone a Eurojust di conservare tutti i dati personali operativi nel CMS e stabilisce il divieto di conservare dati personali operativi altrove. La pertinente disposizione transitoria del regolamento Eurojust è stata proposta espressamente per consentire a Eurojust di continuare a utilizzare il vecchio CMS fino al termine legale del 1º dicembre 2025, ma fissando nel contempo un termine ultimo per tale utilizzo.

L'utilizzo del "vecchio" CMS oltre il periodo transitorio previsto dal regolamento Eurojust esporrebbe Eurojust alla responsabilità per il trattamento illecito di dati personali operativi. Tale trattamento illecito dei dati potrebbe essere impugnato nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali e, in ultima analisi, sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici nazionali potrebbero pertanto considerare inammissibili le informazioni e le prove scambiate con l'assistenza di Eurojust, il che potrebbe avere un impatto negativo sul perseguimento del reato in questione e un impatto negativo significativo sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e sulla sicurezza nell'Unione.

Poiché sono collegate al termine legale del 1º dicembre 2025 anche le norme transitorie per la "banca dati sulle prove di crimini internazionali fondamentali" di Eurojust, istituita sulla base del regolamento (UE) n. 2022/838, in cui sono conservate le prove relative a crimini internazionali (compreso il crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina), tali preoccupazioni si applicano anche alle prove conservate nella banca dati. La mancata integrazione di tale banca dati nel "nuovo" CMS e il proseguimento del trattamento dei dati al di fuori del "nuovo" CMS dopo il 1º dicembre 2025 potrebbero incidere negativamente sull'ammissibilità delle prove raccolte nell'ambito del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, integrato presso Eurojust, con potenziali effetti negativi anche sulle azioni penali dinanzi a un futuro tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina.

La Commissione propone pertanto una modifica tecnica della pertinente disposizione del regolamento Eurojust per garantire che l'utilizzo del "vecchio" CMS rimanga legittimo fino a quando il "nuovo" CMS non sarà pienamente operativo e i dati pertinenti non saranno stati trasferiti al "nuovo" CMS.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'istituzione di un nuovo CMS all'avanguardia per Eurojust, che comprenda un registro giudiziario europeo antiterrorismo meglio integrato e aggiornato, è in linea con la strategia per la digitalizzazione della giustizia 1 , la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 2 e il programma di lotta al terrorismo dell'Unione europea 3 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è in linea con l'acquis europeo in materia di protezione dei dati. Stabilisce norme transitorie chiare applicabili al proseguimento dell'utilizzo del "vecchio" CMS e all'avvio del "nuovo" CMS e stabilisce garanzie chiare per il periodo transitorio. 

La proposta è inoltre in linea con la digitalizzazione generale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare con il quadro di interoperabilità 4 . Il "nuovo" CMS migliorerà l'interoperabilità con altri sistemi informatici istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e faciliterà gli scambi e le ricerche nel portale di ricerca europeo.  

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della modifica del regolamento Eurojust è l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 85 TFUE, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust sono determinati mediante regolamento. Ciò comprende anche l'istituzione e il funzionamento del CMS dell'Agenzia.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

In virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione dovrebbe intervenire soltanto quando gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Vi è inoltre la necessità che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato.

Vi è la necessità specifica di un'azione dell'UE poiché le misure previste possiedono un'intrinseca dimensione unionale. Esse mirano a migliorare la capacità di azione di Eurojust attraverso lo scambio sicuro di dati personali operativi nel CMS. Il compito di Eurojust è sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali in relazione alle forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo, che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'UE, in ossequio al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri non possono, da soli, creare un quadro giuridico più adeguato per affrontare eventuali ritardi nell'istituzione del "nuovo" CMS. Spetta quindi all'UE istituire gli strumenti giuridici vincolanti per conseguire tali risultati, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite dai trattati dell'Unione. 

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, occorre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Tutti i problemi trattati nella presente proposta richiedono un sostegno a livello dell'Unione affinché gli Stati membri possano affrontarli efficacemente.

La presente proposta mira a limitare il ritardo nell'istituzione del "nuovo" CMS e ad attenuarne le conseguenze significative, proponendo una modifica tecnica della pertinente disposizione del regolamento Eurojust per garantire che l'utilizzo del "vecchio" CMS rimanga legittimo fino a quando il "nuovo" CMS non sarà pienamente operativo. Senza tale modifica Eurojust non è in grado di continuare a conservare i dati personali operativi nel "vecchio" CMS dopo la scadenza dell'attuale termine legale. D'altro parte, non può conservare tali dati altrove. Di conseguenza non sarà in grado di svolgere il suo ruolo cruciale di sostegno e rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri nell'indagine e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo. Al fine di porre Eurojust in condizione di svolgere il suo ruolo cruciale, è necessario garantire un periodo transitorio che consenta la migrazione dal "vecchio" al "nuovo" CMS.

Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, TFUE, il quadro giuridico di Eurojust è definito da un regolamento e qualsiasi modifica di tale quadro giuridico richiede essa stessa un regolamento. 

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

Non applicabile

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile

Diritti fondamentali

Il CMS di Eurojust è stato istituito per garantire il trattamento sicuro dei dati personali operativi e il rispetto dei periodi di conservazione stabiliti nel regolamento Eurojust. Per evitare l'elusione di tali norme, il regolamento Eurojust vieta di conservare dati personali operativi al di fuori del CMS.

Per migrare i dati dal "vecchio" al "nuovo" CMS e per verificare la correttezza dei dati migrati, i due sistemi dovranno funzionare in parallelo per un certo periodo. Ciò comporterà una duplicazione dei dati e inciderà sul principio della minimizzazione dei dati. Tuttavia, lo scopo di questa duplicazione temporanea è consentire una transizione sicura verso la nuova infrastruttura tecnica, che terrà conto del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e garantirà al tempo stesso i più elevati standard di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e pertanto fornirà migliori garanzie in materia di protezione dei dati per impostazione predefinita. Inoltre, non esistono altri mezzi più rapidi per migrare i dati dal "vecchio" al "nuovo" CMS. Gran parte dei dati conservati, ad esempio gli allegati, hanno diritti di accesso individuali, che devono essere mantenuti manualmente nella migrazione. In aggiunta, ciascun ufficio nazionale conserva i dati in modo diverso, ragion per cui i dati devono essere migrati con il sostegno e il coinvolgimento del personale di ciascun ufficio nazionale. La migrazione dipende pertanto anche dal carico di lavoro e dalla disponibilità del personale. La duplicazione è limitata al necessario. Eurojust può utilizzare il "vecchio" CMS solo fino alla conclusione della migrazione e della verifica dei dati, con un termine massimo fissato al 1º dicembre 2027. Tale impatto sulla minimizzazione dei dati è pertanto giustificato.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La modifica proposta proroga il termine legale stabilito all'articolo 80, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1727 per il mantenimento del "vecchio" CMS e l'istituzione del "nuovo" CMS dal 1º dicembre 2025 al 1º dicembre 2027. Questa modifica darà a Eurojust altri due anni per garantire una transizione efficace al "nuovo" sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Inoltre, dopo l'ultima parte della frase dell'articolo 80, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, che prevede che il "vecchio" CMS debba interrompere le operazioni una volta entrato in funzione il "nuovo" CMS, è aggiunta un'ulteriore parte di frase per garantire che Eurojust possa migrare i dati dal "vecchio" al "nuovo" CMS. La migrazione dal "vecchio" al "nuovo" CMS richiede un intervento manuale significativo in quanto ogni ufficio nazionale di Eurojust conserva le informazioni e gli allegati in modo diverso, un processo che richiederà diversi mesi. Una volta migrati i dati, la loro esattezza dovrà essere verificata prima che il "vecchio" CMS possa interrompere le operazioni. Tuttavia, questa fase di transizione deve essere limitata nel tempo. Il "vecchio" CMS può essere utilizzato solo fino all'entrata in funzione del "nuovo" CMS e fino al completamento della migrazione e della verifica dell'esattezza dei dati, o fino al termine legale ultimo del 1º dicembre 2027, oltre il quale il "vecchio" CMS non può più essere utilizzato. Questo termine legale prorogato concede a Eurojust tempo sufficiente per istituire il "nuovo" CMS, fissando nel contempo un termine massimo nella base giuridica stessa.

2025/0074 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giustizia penale (Eurojust) e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni. 

(2)Per conservare tutti i dati personali operativi in modo sicuro, Eurojust ha istituito un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice. Attraverso il sistema automatico di gestione dei fascicoli, i membri nazionali di Eurojust si scambiano tutte le informazioni relative ai casi in modo sicuro e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi per il trattamento dei dati personali operativi. 

(3)Il regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ha modificato il regolamento (UE) 2018/1727 allo scopo di fornire il quadro giuridico per un sistema automatico di gestione dei fascicoli modernizzato. Tale nuovo sistema di gestione dei fascicoli deve integrare e rendere possibili le funzionalità del registro giudiziario europeo antiterrorismo e migliorare la capacità di Eurojust di individuare i collegamenti tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, traendo nel contempo, di norma, pieno vantaggio dai meccanismi nazionali e dell'Unione esistenti per il confronto dei dati biometrici.

(4)Il termine per l'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli è il 1º dicembre 2025. Tuttavia, a causa di fattori esterni e della complessità della migrazione, Eurojust non sarà in grado di istituire il nuovo sistema di gestione dei fascicoli entro tale termine. Pertanto, fino all'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, è necessario stabilire che Eurojust possa continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice.

(5)Per consentire a Eurojust di testare il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli e garantirne l'operatività e l'interoperabilità, conformemente al regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , e di migrare i dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice al nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, è necessario prorogare il termine.

(6)Eurojust dovrebbe essere in grado di mantenere il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice dopo l'entrata in funzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli per migrare i dati dal sistema composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice al nuovo sistema e verificare la correttezza dei dati migrati, ma non oltre il 1º dicembre 2027. La proroga di due anni dell'attuale termine per l'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli dovrebbe concedere a Eurojust il tempo sufficiente per ultimare l'istituzione del nuovo sistema, limitando nel contempo il periodo nel quale è eccezionalmente consentita la duplicazione dei dati personali operativi.

(7)[A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[, con lettera del ...,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data [...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

All'articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1727, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:  

"9. Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1º dicembre 2027, a meno che il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non sia già attivo e non siano stati completati in precedenza la migrazione dei dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice e la verifica della loro esattezza."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

4.Dimensioni digitali

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust e che modifica il regolamento (UE) 2018/1727

1.2.Settore/settori interessati 

Settore: Giustizia e diritti fondamentali

Attività: Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

071007: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Sulla base della modifica introdotta dal regolamento (UE) 2023/2131, Eurojust sta lavorando all'istituzione di un nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli (CMS). A causa dei ritardi nello sviluppo da parte del contraente esterno e del lungo periodo richiesto per la migrazione dei dati, Eurojust non sarà in grado di istituire il "nuovo" CMS e di migrare tutti i dati operativi dal "vecchio" al "nuovo" CMS entro il termine legale. L'obiettivo generale è garantire la continuità giuridica del trattamento dei dati presso Eurojust, prorogando il termine legale per l'istituzione del "nuovo" CMS.

1.3.2.Obiettivi specifici

L'obiettivo specifico deriva dall'obiettivo generale sopra delineato:

Obiettivo specifico 1

Garantire che i casi di azione penale a livello nazionale sostenuti da Eurojust non possano essere contestati sulla base dell'accusa di conservazione illecita dei dati da parte di Eurojust.

Obiettivo specifico 2

Garantire che Eurojust possa testare il nuovo sistema e migrare i dati operativi dal vecchio al "nuovo" CMS.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Facilitare la transizione dal "vecchio" al "nuovo" CMS e garantire la liceità dei dati durante l'intero processo.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Istituzione del nuovo CMS e migrazione dei dati dal "vecchio" al "nuovo" CMS entro il 1º dicembre 2027.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Eurojust dovrà completare lo sviluppo, consultare il Garante europeo della protezione dei dati, istituire e testare il "nuovo" CMS, migrare i dati operativi dal "vecchio" al "nuovo" CMS e verificare la correttezza dei dati entro il 1º dicembre 2027.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il "nuovo" CMS renderà più efficiente l'assistenza di Eurojust alle autorità nazionali competenti e faciliterà in modo significativo il lavoro degli uffici nazionali di Eurojust digitalizzando i processi. Consentirà di individuare meglio i collegamenti transfrontalieri tra casi aperti in diversi Stati membri e rafforzerà pertanto la lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Essendo difficile da prevedere, lo sviluppo di grandi progetti informatici comporta spesso notevoli ritardi. Nel caso in questione lo sviluppo è stato ritardato anche da difficoltà con il contraente esterno e da un periodo inaspettatamente e imprevedibilmente lungo richiesto per la migrazione dei dati operativi dal "vecchio" al "nuovo" CMS. Il termine è pertanto prorogato di altri due anni.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta non incide sul bilancio dell'UE. L'incidenza sul bilancio dell'istituzione del "nuovo" CMS è già contemplata dalla scheda finanziaria legislativa che accompagna il regolamento (UE) 2023/2131.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La presente iniziativa è già contemplata dalla scheda finanziaria legislativa che accompagna il regolamento (UE) 2023/2131.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Non applicabile

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 9   

Non applicabile

2.MISURE DI GESTIONE 

Non applicabile

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

Non applicabile

4.Dimensioni digitali

La presente proposta prevede la proroga del termine per l'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust al fine di consentire a Eurojust di testare questo nuovo sistema e garantirne l'operatività e l'interoperabilità e di rendere possibile la migrazione dei dati pertinenti. Nonostante modifichi il regolamento (UE) 2018/1727, che fa parte del pacchetto sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria, la proposta non introduce nuove prescrizioni di rilevanza digitale. Di conseguenza non si applica il principio del "digitale per definizione". Sebbene l'istituzione del "nuovo" CMS sia chiaramente di grande rilevanza digitale, non rientra nell'ambito di applicazione di questa scheda digitale.

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità, COM(2020), 710 final.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, COM(2020), 605 final.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma di lotta al terrorismo dell'UE, COM(2020), 795 final.
(4)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(5)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj ).
(6)    Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (GU L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj ).
(7)    Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ).
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
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