COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.3.2025
COM(2025) 135 final
2025/0069(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento a una dichiarazione dell'Unione rilasciata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor ("decisione n. 1/2023"). Il Quadro di Windsor è parte integrante dell'accordo di recesso.
2.Contesto della proposta
2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor
L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il 24 marzo 2023 il comitato misto istituito dall'accordo di recesso ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e lealmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.
2.2.Comitato misto
Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:
·sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
·adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
·prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.
2.3.L'atto previsto del comitato misto
Nella prossima riunione del comitato misto l'Unione è chiamata a rilasciare una dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
3.1.Articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023
A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023, a seguito dell'entrata in vigore, il 29 giugno 2023, del regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione, del 24 marzo 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l'invio di pacchi verso l'Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito (che costituisce un atto dell'Unione che prevede agevolazioni per la circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della decisione n. 1/2023), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, della stessa decisione si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l'ultima delle dichiarazioni seguenti:
(a)dichiarazione dell'Unione attestante che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito, e attestante che, consentendo l'accesso alle informazioni contenute in tali reti, sistemi di informazione e banche dati, il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto ("decisione n. 6/2020"); e
(b)dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti i vettori autorizzati sono in grado di onorare gli obblighi di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/2023.
Si rilevi che anche il regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l'ultima delle suddette dichiarazioni.
3.2.Dichiarazione dell'Unione a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023
La dichiarazione dell'Unione spazia su due elementi: i) l'istituzione da parte del Regno Unito delle reti, dei sistemi di informazione e delle banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito; e ii) l'attuazione da parte del Regno Unito dell'articolo 5 della decisione n. 6/2020 mediante la fornitura di accesso alle informazioni contenute in tali reti, sistemi di informazione e banche dati.
Istituzione delle reti, dei sistemi di informazione e delle banche dati d'interesse
Per assolvere l'obbligo di cui al punto i) il Regno Unito ha istituito un sistema di raccolta ("sistema") dei dati d'interesse sui pacchi Business to Consumer ("B2C") spediti da un'altra parte del Regno Unito in Irlanda del Nord da vettori autorizzati. I vettori autorizzati devono trasmettere tali dati alle autorità doganali del Regno Unito prima della consegna della merce al privato.
Il sistema è stato inizialmente introdotto ad aprile 2024, prima che il Regno Unito consentisse ai vettori di candidarsi al regime dei vettori autorizzati ("regime dei vettori del Regno Unito") il 1º maggio 2024. Da allora il sistema è stato sviluppato ed è stato usato su base volontaria dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito per condividere i dati sui pacchi B2C spediti da un'impresa sita nel Regno Unito (in una parte diversa dall'Irlanda del Nord) a un privato residente in Irlanda del Nord. I dati che i vettori autorizzati registrati nel regime dei vettori del Regno Unito forniscono tramite il sistema sono quelli previsti all'allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Unione è in grado di attestare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), prima parte, della decisione n. 1/2023, che il Regno Unito ha provveduto all'istituzione delle reti, dei sistemi di informazione e delle banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
Accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati d'interesse
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 della decisione n. 6/2020 in relazione al sistema, il Regno Unito ha disposto nel proprio ordinamento giuridico di dare ai funzionari competenti della Commissione europea, compresi i rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, accesso alle informazioni inserite nel sistema dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito. I funzionari della Commissione hanno testato il funzionamento del sistema e i dati finora trasmessi. I risultati dei test indicano che il sistema è conforme ai parametri tecnici prescritti.
L'Unione è pertanto in grado di attestare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), seconda parte, della decisione n. 1/2023, che, consentendo l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati che ha istituito, il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Inoltre rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.
L'Unione e il Regno Unito possono rilasciare dichiarazioni unilaterali in sede di comitato misto. La dichiarazione unilaterale che l'Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 costituisce un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
La dichiarazione unilaterale che l'Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto riguarda il Quadro di Windsor, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, il quale è stato concluso sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è opportuno pubblicare la dichiarazione unilaterale dell'Unione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo il suo rilascio in sede di comitato misto. È inoltre opportuno prevedere un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in cui si attesti che è stata resa la dichiarazione unilaterale che il Regno Unito è chiamato a rilasciare in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera b), della decisione n. 1/2023.
2025/0069 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
(2)A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor è parte integrante del medesimo accordo.
(3)A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo di recesso, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor ("decisione n. 1/2023"), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, della stessa decisione n. 1/2023 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l'ultima delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettere a) e b), della medesima decisione che l'Unione e il Regno Unito sono rispettivamente chiamati a rilasciare.
(4)A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l'ultima delle dichiarazioni menzionate al considerando precedente si applicano le formalità doganali semplificate previste al regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione, del 24 marzo 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
(5)A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023, l'Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto una dichiarazione attestante che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito, e attestante che, consentendo l'accesso alle informazioni contenute in dette reti, sistemi di informazione e banche dati, il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto.
(6)Ad aprile 2024 il Regno Unito ha istituito un sistema di raccolta presso i vettori autorizzati ("sistema") dei dati d'interesse sui pacchi Business to Consumer ("B2C") che spediscono in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito. Da allora il sistema è stato sviluppato e in fase di test è stato usato su base volontaria dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito per fornire i dati sui pacchi B2C spediti da un'impresa sita nel Regno Unito (in una parte diversa dall'Irlanda del Nord) a un privato residente in Irlanda del Nord. I dati che i vettori autorizzati registrati nel regime dei vettori del Regno Unito forniscono tramite il sistema sono quelli previsti all'allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
(7)Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 della decisione n. 6/2020 in relazione al sistema, il Regno Unito ha disposto nel proprio ordinamento giuridico di dare ai funzionari competenti della Commissione europea, compresi i rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, accesso alle informazioni inserite nel sistema dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito. I funzionari della Commissione hanno testato il funzionamento del sistema e i dati finora trasmessi. I risultati dei test indicano che il sistema è conforme ai parametri tecnici prescritti.
(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") in relazione alla dichiarazione unilaterale che l'Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 è basata sul progetto di dichiarazione unilaterale allegata alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente