COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.2.2025
COM(2025) 60 final
2025/0035(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell'energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro
di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga
il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta di programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 2026-2027 ("programma") prolunga di fatto l'attuale programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025 ("programma 2021-2025") per i restanti due anni dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP).
l programma proposto, pur essendo distinto, mantiene la maggior parte delle caratteristiche del precedente, comprese le principali attività di ricerca. La sua dotazione finanziaria era già stata fissata a 598 milioni di EUR (prezzi correnti) al momento dell'adozione del QFP. La proposta stabilisce il bilancio per le azioni dirette e indirette, gli obiettivi generali e specifici e descrive gli strumenti di sostegno.
La Commissione punterà ad attuare il programma con le priorità seguenti:
–la ricerca in materia di sicurezza fornirà: i) strumenti e orientamenti che consentano agli operatori delle centrali nucleari e alle autorità preposte alla sicurezza di monitorare la sicurezza degli impianti nucleari esistenti; ii) know-how e soluzioni per consentire alle centrali nucleari future, compresi i piccoli reattori modulari (SMR), di soddisfare i requisiti di sicurezza; e iii) strumenti e metodi che consentano alle autorità preposte alla sicurezza di testare nuove progettazioni e facilitare il rilascio delle licenze. I finanziamenti per i progetti di ricerca in questo settore saranno altamente selettivi, in quanto la maggior parte del bilancio per la fissione nucleare sarà assorbita da partenariati cofinanziati;
–il programma fornirà finanziamenti supplementari ai partenariati europei cofinanziati nel settore della ricerca sulla fissione (radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi, materiali nucleari) per garantire che possano adattarsi al panorama della ricerca in evoluzione e coinvolgere nuovi portatori di interessi e tutti gli Stati membri;
–il programma cercherà di mantenere la posizione di leadership dell'UE nella ricerca sulla fusione nucleare avviando un partenariato europeo co-programmato che riunirà i portatori di interessi dei settori pubblico e privato per affrontare le strozzature nel processo di progettazione e costruzione di una prima centrale a fusione;
–il programma continuerà a sostenere azioni a lungo termine nel settore dell'istruzione e della formazione offrendo agli studenti e ai ricercatori mobilità e accesso alle infrastrutture e assicurando ai portatori di interessi e agli utenti stabilità e prevedibilità. Si porrà l'accento su una maggiore interazione tra queste azioni, i partenariati e i progetti nuovi e in corso;
–il programma continuerà a finanziare la ricerca sullo sviluppo di tecniche a sostegno delle salvaguardie nucleari, della sicurezza e degli sforzi in materia di non proliferazione, dato il notevole aumento della diffusione delle tecnologie di fissione nucleare in tutto il mondo.
Se non si interviene sulla ricerca nucleare a livello europeo, è probabile che solo gli Stati membri più grandi avranno la capacità di mantenere i programmi nazionali. La cooperazione intraeuropea sarà probabilmente limitata agli Stati membri più grandi e agli accordi bilaterali. Gli Stati membri più piccoli potrebbero trovarsi di fronte a un isolamento scientifico e a una perdita di competenze. Il programma intende includere tutti gli Stati membri e gli sforzi di ricerca, integrando nel contempo il programma quadro dell'UE, che sostiene la ricerca non nucleare.
La Commissione ha avviato i preparativi per la proposta consultando il comitato scientifico e tecnico dell'Euratom (CST), come richiesto dalla base giuridica. Il CST ha formulato un parere di cui la Commissione ha tenuto conto nell'elaborazione della presente proposta.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il programma proseguirà le attività di ricerca del programma che lo ha preceduto. È coerente con il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa nel settore della ricerca nucleare e lo integra. Applica le norme di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa e utilizza gli stessi strumenti, compresi i partenariati europei. Le disposizioni in materia di sinergie garantiscono inoltre che i due programmi si completino a vicenda.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Sostenendo la ricerca di eccellenza e garantendo le giuste condizioni per la ricerca e lo sviluppo di nuove competenze, la proposta è coerente con le politiche dell'UE volte ad aumentare la competitività dell'Unione.
Il programma sosterrà le iniziative di ricerca in materia di sicurezza nucleare e i settori strategici sostenuti dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette, oltre alle iniziative in materia di sicurezza dell'alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari, recentemente istituita.
Il programma contribuirà all'attuazione del capo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato") sul controllo di sicurezza nucleare. Contribuirà inoltre alle agende e alle strategie dell'UE in materia di sicurezza sostenendo la ricerca sulla sicurezza nucleare.
La ricerca finanziata dal programma sosterrà l'attuazione delle direttive Euratom sulla sicurezza degli impianti nucleari, sulla gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e sulla radioprotezione.
Il programma continuerà inoltre a sostenere l'attuazione dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e gli aspetti nucleari e radiologici dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il trattato stabilisce che la Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità (articolo 4). Tale programma deve essere adottato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione (articolo 7).
Secondo il trattato, il Parlamento europeo non è consultato, ma in passato il titolare della presidenza di turno del Consiglio invitava il Parlamento a formulare osservazioni sulle proposte di regolamento che istituiscono i programmi Euratom. Il Comitato economico e sociale europeo sarà tenuto informato, come previsto dalla base giuridica (articolo 7).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il programma aiuta gli Stati membri, indipendentemente dalla loro scelta nazionale di generare o consumare energia da fissione nucleare, a collaborare per sviluppare le opportunità offerte dalla scienza nucleare e ridurre i rischi dei diversi utilizzi delle radiazioni ionizzanti.
Il programma riveste interesse non solo per i 12 Stati membri che gestiscono centrali nucleari nell'ambito del loro mix energetico nazionale, ma anche per molti altri Stati membri che gestiscono reattori a fini di ricerca o per la produzione di radioisotopi. In effetti risulta interessante per tutti i paesi dell'UE che utilizzano radioisotopi a fini medici. Tutti gli Stati membri trarranno vantaggio dallo sviluppo e dalla condivisione delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di gestione sicura dei rifiuti radioattivi.
Lo sviluppo dell'energia da fusione, che richiede sforzi di ricerca su larga scala, è nell'interesse di tutti gli Stati membri che infatti, senza eccezioni, utilizzano le radiazioni in applicazioni mediche, industriali, agricole, ambientali e di sicurezza, o ne traggono vantaggio. Le norme armonizzate stabilite dalle varie direttive Euratom sottolineano chiaramente la necessità di un approccio uniforme alle questioni tecniche e alla formazione in tutta l'UE.
La sicurezza nucleare è una responsabilità nazionale. Tuttavia, per rafforzare lo sviluppo di capacità a livello nazionale e unionale, le azioni dirette del programma contribuiscono ad affrontare alcune delle sfide in materia di sicurezza cui è confrontata l'UE e le dimensioni globali di tali sfide nei settori dell'attenuazione dei rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN), del rilevamento e dell'analisi forense di materiali nucleari e radiologici, unitamente a una formazione adeguata. Le salvaguardie sono di competenza esclusiva della Comunità Euratom e il sostegno tecnico continuo, la ricerca e lo sviluppo in questo settore attraverso azioni dirette sono fondamentali per far sì che il sistema delle salvaguardie Euratom continui a essere efficiente ed efficace.
•Proporzionalità
Il programma prevede misure per sostenere i ricercatori e coordinare gli sforzi di ricerca degli Stati membri al fine di evitare duplicazioni, mantenere una massa critica in settori chiave e garantire che i fondi pubblici siano spesi al meglio. Tali misure possono comportare ulteriori investimenti pubblici e privati nella R&I. Esse sono inoltre necessarie per sostenere il processo decisionale e conseguire gli obiettivi fissati nelle politiche dell'UE. Le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi della Comunità.
•Scelta dell'atto giuridico
Il programma sarà attuato mediante un regolamento del Consiglio, analogamente al programma precedente. Ciò crea diritti e obblighi per i beneficiari che sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati al programma. Inoltre è coerente con il modo in cui sono istituiti altri programmi di spesa dell'UE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La presente proposta si basa sulla valutazione ex post dei programmi Euratom di ricerca e formazione 2014-2020 e sulla valutazione intermedia del programma 2021-2025.
La valutazione ex post ha concluso che il programma 2014-2020 ha fornito un sostegno significativo alla sicurezza e alla protezione nucleari e alla radioprotezione e ha contribuito a garantire che l'Europa rispetti i più elevati standard in questi settori. Il programma ha inoltre contribuito alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico dell'UE: i) fornendo una base di conoscenze e soluzioni per il funzionamento a lungo termine delle centrali nucleari esistenti; ii) facendo progredire le conoscenze e le tecnologie necessarie per lo sviluppo dell'energia da fusione; e iii) predisponendo le argomentazioni a favore della sicurezza dei sistemi nucleari avanzati. Ha altresì contribuito a mantenere e sviluppare ulteriormente le competenze nucleari essenziali attraverso una gestione efficace delle conoscenze e un'ampia offerta di istruzione e formazione, sostenendo costantemente le politiche in materia di nucleare. Il programma è stato particolarmente vantaggioso per gli Stati membri più piccoli, che hanno potuto approfittare delle economie di scala e dal libero accesso alle strutture del JRC. Gli Stati membri che non utilizzano energia nucleare hanno partecipato principalmente a progetti in materia di radioprotezione, applicazioni mediche e gestione dei rifiuti radioattivi. Alcuni di essi hanno inoltre partecipato alla ricerca sulla sicurezza nucleare e sui dati nucleari per mantenere importanti competenze in tali settori.
A seguito della valutazione ex post, la valutazione intermedia del programma 2021-2025 conferma la sua costante pertinenza e il suo sostegno significativo all'uso sicuro delle tecnologie nucleari attraverso un ampio portafoglio di azioni dirette e indirette in materia di ricerca.
La valutazione ha concluso che mantenendo la portata del programma e il relativo bilancio per la ricerca sulla fissione allo stesso livello del programma 2021-2025 si garantirebbe la continuità della ricerca per il funzionamento sicuro delle centrali nucleari esistenti in Europa e per la valutazione della sicurezza delle nuove tecnologie dei reattori. Tuttavia i finanziamenti per i progetti di ricerca in questo settore saranno altamente selettivi, in quanto la maggior parte del bilancio per la fissione nucleare sarà assorbita da partenariati cofinanziati. Inoltre la portata e il livello attuali di finanziamento non saranno sufficienti se l'UE intende i) recuperare il ritardo rispetto ai concorrenti internazionali, ii) affrontare questioni chiave per lo sviluppo dei piccoli reattori modulari, dei combustibili avanzati e dei cicli del combustibile e iii) aumentare in modo sostanziale le competenze nucleari nell'UE.
Nel periodo 2026-2027 il programma dovrebbe continuare a fornire finanziamenti per i partenariati europei cofinanziati nella ricerca sulla fissione: PIANOFORTE (radioprotezione), EURAD-2 (gestione dei rifiuti radioattivi) e Connect-NM (materiali nucleari). Tali partenariati sono il risultato di sforzi a lungo termine da parte della comunità della ricerca, dei portatori di interessi e degli Stati membri per compiere progressi unitamente a un'agenda comune di ricerca e per affrontare le principali sfide in tutti i settori interessati. Nonostante i progressi scientifici compiuti finora, la Commissione insisterà per migliorare ulteriormente l'organizzazione e il funzionamento dei partenariati al fine di garantire che la ricerca finanziata dal programma Euratom rimanga pertinente per tutti i cittadini dell'UE e che affronti le sfide più urgenti in materia di radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e materiali nucleari. La Commissione presterà particolare attenzione ai partenariati al fine di considerare sistematicamente le prospettive a lungo termine di un'ampia gamma di portatori di interessi e di Stati membri in modo sostenibile.
I risultati della ricerca sulla fusione finanziata da Euratom sono impressionanti, ma non sono sufficienti a portare l'energia da fusione sul mercato in tempo utile per sostenere gli sforzi di decarbonizzazione dell'UE e rafforzare la competitività. È necessario individuare i problemi e i rischi critici connessi alla costruzione della centrale a fusione che dovrebbe far avanzare la ricerca finanziata da Euratom oggi e nei prossimi anni, sulla base delle iniziative passate e in corso guidate dall'UE, in particolare ITER. Il primo passo è stato l'istituzione, nel 2024, del gruppo di esperti in materia di fusione della Commissione che, come il precedente comitato consultivo per la fusione, riunisce gli Stati membri in un organo consultivo al fine di sostenere l'orientamento, il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative in materia di fusione nell'Unione.
Il programma deve evolvere per affrontare le strozzature tecnologiche che richiedono ulteriore attenzione e investimenti, coinvolgendo nel contempo maggiori finanziamenti privati ed esperienze industriali e aumentando la collaborazione internazionale con partner affidabili laddove vi sia un chiaro valore aggiunto per l'UE. La Commissione ha già iniziato a preparare un partenariato europeo co-programmato in questo settore che riunirà i portatori di interessi dei settori pubblico e privato. Le azioni del periodo 2026-2027 apriranno la strada a questo partenariato basato su traguardi e ad azioni supplementari in materia di innovazione. Un nuovo partenariato di questo tipo significa anche ripensare il ruolo e le attività di EUROfusion, che avrà una parte importante nello sviluppo dei principi fondamentali della scienza della fusione. Ulteriori dettagli saranno forniti nella comunicazione sulla futura strategia dell'Unione in materia di fusione, attualmente in preparazione.
La valutazione ha concluso che il JRC avvantaggia la Comunità Euratom e una serie di portatori di interessi esterni attraverso la fornitura di analisi e studi altamente pertinenti sull'intera gamma di attività, dalla sicurezza nucleare alla protezione e alle salvaguardie. Le analisi sui modi per trattare, ridurre al minimo e riciclare i rifiuti nucleari o per valutarne le caratteristiche e il comportamento sono state ritenute di grande importanza per il settore nucleare europeo. Fornendo dati nucleari, misurazioni e materiali di riferimento, il JRC ha apportato un contributo essenziale, in particolare alla valutazione della sicurezza dei sistemi attuali e delle tecnologie future come i piccoli reattori modulari. Nel settore delle salvaguardie e della non proliferazione, le competenze e le ricerche del JRC hanno fornito un valido contributo sia a livello europeo che internazionale, anche nell'ambito del programma della Commissione a sostegno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
I progetti del JRC relativi a utilizzi per scopi diversi dalla produzione di energia sono ugualmente pertinenti e sono serviti a promuovere gli obiettivi strategici dell'UE in ambito medico e spaziale. I risultati delle azioni dirette di ricerca forniscono un contributo costante ed essenziale all'uso sicuro della tecnologia nucleare. Le attività di istruzione e formazione del JRC hanno apportato un significativo valore aggiunto agli Stati membri dell'UE, di gran lunga superiore alle capacità a livello nazionale. Le sue azioni dirette nel settore dell'istruzione e della formazione, unitamente all'accesso ai suoi impianti nucleari, integrano le capacità degli Stati membri e rappresentano un elevato valore aggiunto a livello dell'UE, contribuendo alla ricerca indipendente all'interno della Comunità Euratom. Le azioni dirette del JRC sostengono inoltre l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'UE in materia di sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi, radioprotezione, salvaguardie nucleari e iniziative concernenti la non proliferazione.
Nell'ambito della sua strategia per le attività nucleari e in linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia, il JRC si concentrerà sull'ottimizzazione dell'uso delle sue infrastrutture nucleari e ne garantirà il funzionamento sostenibile. Il JRC prosegue la costruzione del nuovo edificio a Karlsruhe (ala M) e si sta adoperando per concentrare in due siti (Karlsruhe e Geel) le attività sperimentali che utilizzano materiali radioattivi. Avvalendosi del nuovo approccio di portafoglio del suo programma di lavoro, il JRC continuerà a migliorare le sinergie tra i vari settori di ricerca, sfruttando al meglio le attività nucleari e non nucleari. Migliorerà inoltre la sua capacità di previsione e utilizzerà meglio le sue attuali capacità per analizzare le tendenze e definire la propria ricerca nucleare. Fornirà inoltre agli Stati membri conoscenze scientifiche utili per sviluppare le loro strategie nazionali in materia di rifiuti radioattivi e li aiuterà a condividere esperienze e buone pratiche. Nel settore delle competenze nucleari, oltre a continuare a fornire una formazione specializzata, il JRC continuerà a sviluppare metodologie a sostegno della valutazione e del monitoraggio, da parte degli Stati membri, del fabbisogno di risorse umane nel settore nucleare attraverso l'Osservatorio europeo sulle risorse umane per il nucleare.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Da marzo a maggio 2024 la Commissione ha pubblicato un invito congiunto a presentare contributi e ha effettuato una consultazione pubblica per la valutazione intermedia del programma 2021-2025 e la preparazione della presente proposta. Tale consultazione ha fornito preziose indicazioni sull'efficacia del programma e ha messo in evidenza i settori chiave da migliorare. Ha rivelato un elevato livello di partecipazione dei portatori di interessi ai progetti finanziati da Euratom e ha individuato i benefici e le sfide del programma. Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato V del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione intermedia.
•Assunzione e uso di perizie
Nel corso della valutazione intermedia e dell'elaborazione della sua proposta, la Commissione ha tenuto una serie di riunioni con i portatori di interessi, ha raccolto contributi e si è avvalsa di competenze provenienti dalle fonti seguenti:
–un parere del CST sulle priorità per la ricerca e la formazione in ambito nucleare in Europa;
–una relazione indipendente di un gruppo di esperti per valutare le azioni dirette del JRC nell'ambito del sostegno alla valutazione intermedia del programma 2021-2025;
–relazioni indipendenti di singoli esperti sulle azioni indirette nell'ambito della valutazione intermedia del programma 2021-2025;
–la valutazione intermedia dell'impresa comune Fusion for Energy;
–la tavola rotonda europea ad alto livello sulla promozione dell'innovazione nella fusione nucleare, del 14 marzo 2024;
–il piano dell'UE per l'energia da fusione del 23 aprile 2024;
–i risultati della riunione dei portatori di interessi sul tema della ricerca Euratom in azione e delle opportunità in Europa.
•Valutazione d'impatto
La presente proposta è sostenuta dalla valutazione intermedia del programma 2021-2025, in cui erano presentati i risultati di tale programma e i miglioramenti proposti che sono pertinenti anche per il periodo 2026-2027.
Per la preparazione della proposta, invece di effettuare una valutazione d'impatto ex ante, si è deciso di utilizzare la valutazione intermedia come base di conoscenze comprovate, dato che il programma Euratom copre un periodo di cinque anni (diversamente dai sette anni previsti dalla maggior parte dei programmi di spesa del QFP) e la proposta non ha nuove implicazioni finanziarie. La valutazione intermedia è stata ritenuta conforme alle prescrizioni del regolamento finanziario in materia di valutazione ex ante in quanto è sufficientemente recente e il programma qui proposto conserverà gli elementi principali di quello che lo ha preceduto.
Si è inoltre fatto ricorso ai risultati della valutazione d'impatto ex ante per il programma 2021-2025, laddove ancora pertinenti.
•Efficienza normativa e semplificazione
Il programma, come quello che lo ha preceduto, sarà attuato utilizzando gli strumenti e le norme di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. Le misure di semplificazione già introdotte in Orizzonte Europa si applicheranno anche ai richiedenti e ai beneficiari del programma. Pertanto la valutazione intermedia di Orizzonte Europa può portare a un'ulteriore semplificazione che si applicherà al programma Euratom. I risultati della consultazione pubblica sulla valutazione intermedia del programma 2021-2025 mostrano che le misure finora attuate, quali norme di audit più semplici e il riconoscimento delle consuete prassi contabili del beneficiario, hanno ridotto gli oneri amministrativi e che il processo di semplificazione dovrebbe proseguire. Viene mantenuto l'elenco unico degli obiettivi delle azioni dirette e indirette, che ha ulteriormente semplificato la struttura e la valutazione del programma. I probabili effetti della semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono esaminati più dettagliatamente nella valutazione intermedia.
•Diritti fondamentali
La proposta di regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il considerando 21 della proposta di regolamento garantisce che le azioni del programma siano in linea anche con la Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il bilancio relativo alla presente proposta è espresso in prezzi correnti. La scheda finanziaria allegata alla proposta stabilisce le implicazioni in termini di bilancio nonché di risorse umane e amministrative. Tali implicazioni sono note da quando è stata concordata la dotazione finanziaria per i programmi Euratom per il QFP 2021-2027.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione attuerà il programma in regime di gestione diretta e di gestione indiretta da parte dei partenariati europei (cfr. articolo 6, paragrafo 1, della proposta).
Le modalità di monitoraggio, valutazione e informazione del programma si baseranno su quelle del programma che lo ha preceduto. Entro quattro anni dal completamento del programma sarà effettuata una valutazione finale per valutarne gli effetti sul campo. Le azioni dirette e indirette saranno oggetto di una valutazione finale comune.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I stabilisce le disposizioni generali della proposta di regolamento. Comprende articoli sull'oggetto, le definizioni, gli obiettivi del programma, il bilancio, l'associazione dei paesi terzi al programma, l'attuazione e le forme di finanziamento, i partenariati europei, la scienza aperta, le azioni ammissibili e le norme in materia di partecipazione, nonché il finanziamento cumulativo, alternativo e combinato.
Le uniche modifiche rispetto al capo I del regolamento (Euratom) 2021/765 sono quelle necessarie per aggiornare il testo al nuovo periodo coperto dal programma, aggiornare la dotazione finanziaria ed eliminare le disposizioni in materia di retroattività, in quanto si prevede che il presente regolamento entri in vigore prima dell'inizio del programma.
Il capo II ("Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo") contiene disposizioni in materia di programmi di lavoro, sorveglianza e rendicontazione, informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, valutazione, audit, procedura di comitato e tutela degli interessi finanziari dell'UE. Non sono proposte modifiche, fatta eccezione per la soppressione dell'obbligo di una valutazione intermedia e la conseguente riorganizzazione dell'articolo 14.
Per il capo III ("Disposizioni transitorie e finali") sono proposti solo aggiornamenti minori, che comprendono l'abrogazione del regolamento (Euratom) 2021/765 e l'aggiornamento delle "disposizioni transitorie" e dell'"entrata in vigore". Le disposizioni in materia di retroattività non sono più necessarie e sono state soppresse.
Alle attività del programma saranno apportate solo due modifiche (allegato I). La prima consiste nell'aggiunta di una disposizione volta a garantire la continuità dei finanziamenti per i partenariati europei e altre azioni in corso che potrebbero richiedere un'integrazione. Tale disposizione consentirà alla Commissione, attraverso un programma di lavoro, di continuare a finanziare le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma 2021-2025 e di coprire efficacemente i sette anni del QFP 2021-2027.
La seconda modifica dell'allegato I è contenuta nella lettera c) relativa alla ricerca sulla fusione, che prevede il finanziamento della ricerca in questo settore in aggiunta al finanziamento fornito al partenariato europeo cofinanziato. In linea con i risultati della valutazione intermedia, tale finanziamento supplementare sosterrà azioni volte ad affrontare le principali strozzature nello sviluppo della fusione e coinvolgerà il settore privato. Il sostegno sarà fornito mediante inviti a presentare proposte.
2025/0035 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell'energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro
di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga
il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,
considerando quanto segue:
(1)La Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") intende migliorare il tenore di vita negli Stati membri attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione mediante un programma di ricerca e formazione della Comunità.
(2)La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza.
(3)Nel pieno rispetto del diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici, i risultati della ricerca nell'ambito del programma istituito dal presente regolamento potrebbero contribuire in modo sicuro ed efficiente a un sistema energetico climaticamente neutro.
(4)Al fine di garantire la continuità della ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario istituire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 ("programma Euratom") in modo che la sua durata sia allineata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio. Il programma Euratom dovrebbe continuare a svolgere le principali attività di ricerca del programma precedente, con gli stessi obiettivi e le medesime modalità di attuazione.
(5)La relazione della Commissione sulla valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025 ha sottolineato l'importanza delle diverse caratteristiche del programma Euratom. Tra queste si possono citare: i) l'ampio portafoglio di ricerca a sostegno della sicurezza, della protezione e delle salvaguardie nucleari, della radioprotezione e delle applicazioni per scopi diversi dalla produzione di energia; ii) il valore aggiunto dell'UE per la ricerca sulla fissione; iii) il sostegno ai portatori di interessi attraverso una maggiore sicurezza e la base di conoscenze per garantire il funzionamento sicuro e a lungo termine delle centrali nucleari esistenti; iv) l'elaborazione delle argomentazioni a favore della sicurezza, della protezione e delle salvaguardie dei sistemi nucleari avanzati; v) l'ulteriore sviluppo della ricerca sulla fusione attraverso il miglioramento della governance; e vi) la definizione delle priorità del programma e l'individuazione di percorsi più credibili e realistici. La relazione ha concluso che tali caratteristiche devono essere mantenute nella proroga del programma.
(6)Il programma Euratom è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività oggetto di sostegno. Tale risultato deve essere raggiunto fissando un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per la produzione di energia e per scopi diversi, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo le politiche dell'Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.
(7)Il programma Euratom è un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione tesi a sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica e a promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione nucleari, garantendo le norme più elevate in materia di sicurezza, protezione, salvaguardie, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché disattivazione nel settore nucleare, conformemente agli obiettivi del programma stabiliti nel presente regolamento.
(8)Poiché tutti gli Stati membri utilizzano materiali radioattivi, è importante garantire la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come richiesto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni. Il programma Euratom dovrebbe continuare a migliorare e sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie e competenze nel settore della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(9)Nel contesto del presente regolamento, la ricerca sull'energia da fusione è attuata conformemente alla tabella di marcia europea per la fusione, che delinea la ricerca e gli sviluppi necessari per gettare le basi di una centrale a fusione per la generazione di energia elettrica, e alla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio. A breve e medio termine la tappa principale è costituita dal completamento della costruzione e dall'entrata in funzione di ITER; un robusto programma di ricerca sulla fusione dovrebbe inoltre integrare le attività europee relative a ITER al fine di sostenerne le operazioni future e la preparazione della prima centrale a fusione.
(10)Con il sostegno alla ricerca nucleare, il programma Euratom dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa ("Orizzonte Europa") istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.
(11)Il programma Euratom dovrebbe puntare a sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica mediante la selezione di progetti, la gestione, alla comunicazione, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, la sorveglianza, l'audit e la governance.
(12)Le azioni del programma Euratom dovrebbero essere proporzionate, senza duplicare né soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma Euratom e la normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(13)Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso o meno all'energia nucleare, ma è altresì riconosciuto che l'energia nucleare svolge ruoli diversi nei diversi Stati membri. Il programma Euratom contribuirà anche a promuovere un ampio dibattito tra tutti i pertinenti portatori di interessi in merito alle opportunità e ai rischi connessi all'energia nucleare.
(14)Per affrontare le necessità in materia di istruzione e formazione, il programma Euratom dovrebbe offrire sostegno mediante contributi finanziari affinché i ricercatori del settore nucleare possano beneficiare delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) in condizioni di parità rispetto ai ricercatori di altri settori.
(15)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma Euratom che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
(16)Al programma Euratom si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
(17)Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
(18)È opportuno prestare particolare attenzione a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale. Dovrebbero essere svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e sorveglianza.
(19)È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nella ricerca e nell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
(20)Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe favorire la partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che rispondano alle preoccupazioni e alle aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di dei cittadini e della società civile alle attività del programma Euratom.
(21)Le azioni rientranti nell'ambito di applicazione del programma Euratom dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(22)È importante continuare a facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al titolo II, capo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom").
(23)Per garantire il massimo impatto possibile dei finanziamenti Euratom, la Comunità può valutare, ove opportuno, l'istituzione di partenariati europei con i partner del settore pubblico o privato, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Comunità e ad altre forme di sostegno del programma Euratom. Il presente regolamento dovrebbe garantire che tali partenariati abbiano un chiaro approccio, basato sul ciclo di vita, dei partenariati europei e seguano un processo decisionale e di selezione trasparente conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.
(24)Dovrebbe essere altresì possibile affrontare gli obiettivi del programma Euratom attraverso gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dai programmi basati sul TFUE, purché le azioni rispettino gli obiettivi e le norme di tali programmi.
(25)Al fine di garantire l'attuazione più efficiente possibile e stabilire un quadro coerente, completo e trasparente per i beneficiari, la partecipazione al programma Euratom e la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero essere soggette alle pertinenti norme del regolamento (UE) 2021/695, con taluni adeguamenti o eccezioni. Dovrebbero applicarsi al programma Euratom le pertinenti definizioni e i principali tipi di azioni previsti da tale regolamento.
(26)Il fondo di garanzia dei partecipanti istituito nell'ambito di Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gestito dalla Commissione si è dimostrato un importante meccanismo di salvaguardia atto a mitigare i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Pertanto, tale meccanismo di salvaguardia dovrebbe essere mantenuto. Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 dovrebbe coprire le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento.
(27)Il Centro comune di ricerca ("JRC") dovrebbe, ove opportuno, continuare a fornire all'Unione e agli Stati membri prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornir loro assistenza tecnica durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utenti del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione, in particolare nel settore della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari, e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 aprile 1994 sul ruolo del JRC, il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive per mezzo di attività di sostegno concorrenziali per le politiche dell'Unione o per conto di terzi. Il JRC dovrebbe poter partecipare ad azioni indirette, se previsto dal pertinente programma di lavoro.
(28)In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
La Procura europea ("EPPO") ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(29)I paesi terzi possono partecipare sulla base dei rispettivi strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(30)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione delle azioni nell'ambito del programma Euratom, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(31)In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma Euratom sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma Euratom sul terreno.
(32)Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione, è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.
(33)Il Parlamento europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere. Anche il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere.
(34)A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 (in seguito denominato "programma Euratom") nonché le norme di partecipazione alle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom e di diffusione dei relativi risultati, a integrazione di Orizzonte Europa.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma Euratom, il bilancio per il periodo 2026-2027, le forme del finanziamento nonché le norme che disciplinano l'erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti in tali definizioni si intendono fatti, rispettivamente, alla Comunità dell'energia atomica ("Comunità") e al programma Euratom. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, per "programma di lavoro" s'intende il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma Euratom a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.
Tutti i riferimenti al regolamento (UE) 2021/695 contenuti nel presente regolamento sono fatti alla versione in vigore al [data di adozione del presente regolamento].
Articolo 3
Obiettivi del programma
1.L'obiettivo generale del programma Euratom è svolgere attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, anche nell'ambito della transizione energetica.
2.Gli obiettivi specifici del programma Euratom sono i seguenti:
(a)migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compreso l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia;
(b)mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità;
(c)promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale potenziale fonte futura di energia per la produzione di elettricità e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;
(d)sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri relativa al costante miglioramento della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.
3.Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuati conformemente all'allegato I. La loro attuazione può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce.
Articolo 4
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 598 346 804 EUR a prezzi correnti.
2.La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
(a)252 532 225 EUR per le azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;
(b)115 339 356 EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;
(c)230 475 223 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.
La Commissione non può scostarsi dall'importo di cui alla lettera c).
3.L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e all'attuazione del programma Euratom, comprese tutte le spese amministrative, nonché alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 6 % dell'importo ripartito su azioni indirette del programma Euratom di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). L'importo di cui al paragrafo 1 può inoltre coprire:
(a)nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma Euratom, i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione,
(b)le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma Euratom.
4.Se necessario al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui al paragrafo 3.
5.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.
6.Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2026.
7.Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma Euratom alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Articolo 5
Paesi terzi associati al programma Euratom
1.Il programma Euratom è aperto all'associazione dei paesi terzi seguenti:
(a)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
(b)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
(c)i territori e i paesi terzi che soddisfano tutti i criteri seguenti:
i)possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
ii)impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
iii)promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.
2.L'associazione al programma Euratom di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c) è conforme alle condizioni stabilite nell'accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo ai programmi della Comunità o dell'Unione, a condizione che l'accordo:
(a)garantisca un giusto equilibrio fra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi della Comunità o dell'Unione;
(b)stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi della Comunità o dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei rispettivi costi amministrativi.
(c)non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma Euratom;
(d)garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3.La portata dell'associazione al programma Euratom di ogni paese terzo tiene conto dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, si possono escludere da un accordo di associazione parti del programma Euratom per un dato paese.
4.L'accordo di associazione prevede, se del caso, la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni indicate in tali programmi.
5.Se del caso, le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma Euratom, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma Euratom.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento
1.Il programma Euratom è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2.I finanziamenti a titolo del programma Euratom possono essere concessi in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, tuttavia le sovvenzioni costituiscono la principale forma di sostegno per azioni indirette a titolo del programma Euratom. I finanziamenti a titolo del programma Euratom possono inoltre essere concessi mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3.I principali tipi di azioni da usare nell'ambito del programma Euratom sono stabiliti e definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/695, e includono azioni di ricerca e innovazione, azioni di innovazione, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, azioni di cofinanziamento del programma, azioni di appalto pre-commerciale, azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, azioni di coordinamento e sostegno, premi di incentivo e premi di riconoscimento.
Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma Euratom e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
4.Il programma Euratom sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC.
Articolo 7
Partenariati europei
1.Parti del programma Euratom possono essere attuate attraverso partenariati europei.
2.La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti:
(a)partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati che precisano gli obiettivi del partenariato europeo, i corrispondenti impegni di tutte le parti interessate relativi ai contributi finanziari o in natura, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto, i risultati da produrre e le modalità di informazione. Vi rientra anche l'identificazione di attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma Euratom (partenariati europei coprogrammati);
(b)partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione che precisa gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto e i risultati da produrre, sulla base dell'impegno dei partner relativo ai contributi finanziari o in natura nonché dell'integrazione delle loro rispettive attività pertinenti attraverso un'azione di cofinanziamento a titolo del programma Euratom (partenariati europei cofinanziati).
3.I partenariati europei:
(a)sono istituiti nel caso in cui essi permettano di realizzare più efficacemente gli obiettivi del programma Euratom rispetto alla sola Comunità se raffrontati ad altre forme di sostegno a titolo del programma Euratom; una quota appropriata del bilancio del programma Euratom è allocata a tali parti;
(b)aderiscono ai principi del valore aggiunto dell'Unione, della trasparenza e dell'apertura, e hanno impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, del forte effetto leva su una scala sufficiente, degli impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, della flessibilità nell'attuazione, della coerenza, del coordinamento e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei;
(c)hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom.
4.Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e graduale abbandono dei partenariati europei sono enunciati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.
Articolo 8
Scienza aperta
Si applicano al programma Euratom le disposizioni in materia di scienza aperta stabilite dal regolamento (UE) 2021/695 Orizzonte Europa.
Articolo 9
Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca
1.Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3.
2.Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, alle azioni oggetto di sostegno nell'ambito del programma Euratom si applica il titolo II sulle norme in materia di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 si intendono fatti, ove opportuno, alla Comunità e al programma Euratom. I riferimenti contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 alle "norme di sicurezza" vanno intesi come inclusivi degli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.
3.In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695, il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati può essere esteso alla concessione di licenze non esclusive.
4.In deroga all'articolo 41, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/695, un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento della Comunità concede a titolo gratuito l'accesso ai suoi risultati alle istituzioni della Comunità, agli organismi di finanziamenti o all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione ("Fusion for Energy") istituita dalla decisione 2007/198/Euratom ("impresa comune Fusion for Energy") al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi della Comunità o gli obblighi nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze. I diritti di accesso sono limitati all'utilizzazione a fini non commerciali e non competitivi.
5.Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 copre il rischio associato al mancato recupero delle somme dovute dai beneficiari alla Commissione o agli organismi di finanziamento nell'ambito del presente regolamento.
Articolo 10
Finanziamento cumulativo, alternativo e combinato
1.Il programma Euratom è attuato in sinergia con Orizzonte Europa e con altri programmi dell'Unione.
2.Al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom e affrontare le sfide comuni al programma Euratom e a Orizzonte Europa, le attività trasversali agli obiettivi stabiliti nel programma Euratom o quelle che attuano Orizzonte Europa, o entrambi, possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità fatto salvo l'articolo 9. In particolare, il programma Euratom può fornire un contributo finanziario alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) al fine di sostenere le attività pertinenti alla ricerca nucleare.
3.Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma Euratom, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
4.Le azioni possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito del programma Euratom in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:
(a)sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Euratom;
(b)sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
(c)non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
Capo II
Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo
Articolo 11
Programmi di lavoro
1.Le azioni indirette del programma Euratom sono attuate per mezzo di programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. La Commissione adotta programmi di lavoro per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 4.
2.Oltre ai requisiti di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro includono, se del caso, quanto segue:
(a)un'indicazione dell'importo assegnato a ciascun'azione e un calendario indicativo di attuazione;
(b)per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi totali ammissibili;
(c)eventuali obblighi supplementari facenti capo ai beneficiari a norma degli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2021/695;
(d)un approccio pluriennale e orientamenti strategici per i prossimi anni di attuazione.
3.La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale relativo alle azioni dirette intraprese dal JRC conformemente alla decisione 96/282/Euratom.
Articolo 12
Sorveglianza e rendicontazione
1.La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma Euratom. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento dei medesimi.
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma Euratom verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II unitamente alle modalità di impatto.
2.Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma Euratom nel conseguire i suoi obiettivi, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'attuazione del quadro di sorveglianza e di valutazione, in particolare stabilendo scenari di riferimento e traguardi in conformità dell'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma Euratom, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti della Comunità e, se del caso, agli Stati membri.
Articolo 13
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
1.I destinatari dei finanziamenti del programma Euratom rendono nota l'origine di tali fondi e garantiscono la visibilità dei finanziamenti della Comunità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.
2.La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Euratom, sulle azioni svolte a titolo del programma Euratom e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte.
3.La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma Euratom, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto di tale programma.
4.Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
Articolo 14
Valutazione
1.Le valutazioni del programma Euratom sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma Euratom, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.
2.Al termine dell'attuazione del programma Euratom e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma e del programma istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati mediante un processo trasparente. Questa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e dell'efficacia, dell'efficienza, della pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto per la Comunità del programma Euratom.
4.La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 15
Audit
1.Il sistema di controllo del programma Euratom garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per l'insieme del programma Euratom.
2.Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
3.Inoltre, la Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente può fare affidamento su esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono in un audit di sistema e di processo, integrato da un audit delle operazioni. Tali audit e operazioni sono effettuati da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere audit legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli audit di sistema e di processo possono essere utilizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento pertinente per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4.A norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all'utilizzo dei contributi della Comunità effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.
5.Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
6.La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma Euratom.
Articolo 16
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.
Al fine di agevolare l'attuazione del programma Euratom, per ogni riunione del comitato prevista nel calendario la Commissione rimborsa le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto o consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito qualora il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda, entro il termine per la formulazione del parere.
6.La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom e fornisce al comitato informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.
Articolo 17
Protezione degli interessi finanziari dell'Unione
Allorché partecipa al programma Euratom in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2026.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.Ove necessario, le eventuali mansioni residue del comitato istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio sono assunte dal comitato di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
3.La dotazione finanziaria del programma Euratom può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Euratom e le misure adottate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
1.3.2.Obiettivi specifici
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
1.3.4.Indicatori di prestazione
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
4.DIMENSIONI DIGITALI
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio
1.2.Settore/settori interessati
01.03 Programma Euratom di ricerca e formazione
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Svolgere attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, nonché contribuire agli obiettivi conseguiti da Orizzonte Europa, per esempio nell'ambito della transizione energetica. Si veda l'articolo 3, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
1.3.2.Obiettivi specifici
L'articolo 3, paragrafo 2, della proposta di regolamento stabilisce gli obiettivi specifici seguenti:
–migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compreso l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia;
–mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità;
–promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale potenziale fonte futura di energia per la produzione di elettricità e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;
–sostenere la politica dell'UE e dei suoi Stati membri relativa al costante miglioramento della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
I risultati delle azioni finanziate da Euratom contribuiranno ad affrontare le sfide elencate di seguito.
–Miglioramenti della sicurezza nucleare: la ricerca finanziata da Euratom contribuirà a: i) migliorare la progettazione delle future centrali nucleari (compresi i piccoli reattori modulari); ii) sviluppare l'installazione a posteriori delle caratteristiche di sicurezza nelle centrali nucleari esistenti; e iii) fornire strumenti, metodi e orientamenti che consentano agli operatori delle centrali nucleari e alle autorità preposte alla sicurezza di monitorare la sicurezza degli impianti nucleari.
–Gestione dei rifiuti radioattivi: il partenariato europeo EURAD-2 cofinanziato da Euratom sosterrà: i) la predisposizione delle basi per la sicurezza dello stoccaggio geologico di profondità dei rifiuti ad alta e media attività; ii) il funzionamento e la sorveglianza dei depositi geologici di profondità; iii) lo sviluppo di soluzioni sicure per il presmaltimento e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti; e iv) la gestione delle conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri.
–Utilizzi delle radiazioni e radioprotezione: la ricerca: i) migliorerà la comprensione dell'impatto delle radiazioni a piccole dosi sulla salute pubblica; ii) migliorerà lo sviluppo delle applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti per far progredire, in particolare, il trattamento dei pazienti ottimizzando le terapie già in uso nelle cliniche e sostenendo l'adozione di nuove tecniche ancora in fase di sviluppo; e iii) sosterrà lo sviluppo di applicazioni delle radiazioni ionizzanti in altri settori, quali lo spazio, l'industria, il monitoraggio ambientale e l'economia circolare.
–Conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità: le azioni finanziate da Euratom mireranno a sostenere la mobilità dei ricercatori e a migliorare la disponibilità di reattori di ricerca e di altri impianti di ricerca nucleare. Azioni e attività specifiche di formazione nell'ambito di altri progetti Euratom contribuiranno a mantenere le competenze nel settore nucleare in Europa.
–Nello sviluppo dell'energia da fusione, il programma Euratom mirerà a: i) migliorare la comprensione dello stato di plasma e delle sue interazioni con l'ambiente circostante per costruire le basi scientifiche necessarie per sviluppare una fonte di energia da fusione; ii) elaborare una tabella di marcia tecnologica che identifichi in dettaglio le principali esigenze di ricerca e innovazione, con chiari risultati tangibili e il modo in cui essi si riferiscono alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento della centrale a fusione e alla sua successiva commercializzazione; iii) sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche per le centrali a fusione, quali magneti superconduttori ad alta temperatura, concetti di copertura, materiali funzionali, materiali rivolti al plasma e trattamento del trizio; e iv) portare a termine la progettazione di massima di una centrale a fusione, concentrandosi sull'attenuazione dei rischi principali.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Gli indicatori chiave di prestazione del programma sono inclusi nell'allegato II della proposta. Si prevede che il programma Euratom sosterrà i progressi in materia di: i) conoscenze necessarie al rafforzamento della sicurezza e della protezione nucleari; ii) applicazioni sicure delle radiazioni ionizzanti; iii) gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; iv) radioprotezione; e v) sviluppo dell'energia da fusione. I progressi in tali ambiti saranno misurati attraverso indicatori riguardanti: i) le pubblicazioni scientifiche; ii) i progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione; iii) la formazione e il sostegno alla sicurezza e alle salvaguardie nucleari; iv) lo sviluppo di conoscenze e competenze; e v) l'accesso a infrastrutture di ricerca.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Il ricorso al nucleare per la produzione di energia elettrica e per altri scopi esige uno sforzo continuo per ridurre i rischi per la sicurezza e la protezione e per sostenere lo sviluppo di tecnologie nucleari sicure nonché una radioprotezione ottimale. Il numero crescente di applicazioni delle radiazioni ionizzanti richiede la protezione delle persone e dell'ambiente da un'esposizione superflua alle radiazioni. Le tecnologie radiologiche ionizzanti sono usate ogni giorno in Europa in diversi settori, quali la salute, l'industria e la ricerca, e apportano importanti benefici alla popolazione e all'economia dell'UE.
La ricerca pubblica e privata negli Stati membri può contribuire significativamente a tale sforzo e la missione di Euratom è integrarne il contributo attraverso lo svolgimento di un programma comunitario di ricerca e formazione.
La ricerca finanziata da Euratom dovrebbe aiutare gli Stati membri e l'industria a ottemperare a quanto prescritto nel trattato Euratom e nelle direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, norme fondamentali di sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi. Dovrebbe inoltre sostenere l'obbligo del controllo di sicurezza Euratom di cui al capo 7 del trattato Euratom e al relativo regolamento.
Per avere una durata allineata a quella di Orizzonte Europa e del QFP, il programma proposto sarà attuato per due anni in linea con l'articolo 7 del trattato Euratom (dall'inizio del 2026 alla fine del 2027).
Il programma proposto proseguirà le principali attività di ricerca del programma 2021-2025 in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari, gestione dei rifiuti e radioprotezione ed energia da fusione.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Attraverso la ricerca cooperativa, il programma consente un approccio a livello dell'UE per quanto riguarda sia i) il miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione in tutti i settori di applicazione, sia ii) la sfida dello sviluppo della fusione come fonte di energia. Il programma rafforza notevolmente la capacità dell'UE di mobilitare un bacino più ampio di eccellenze, competenze e multidisciplinarità nella ricerca nucleare, ottenendo impatti che vanno ben al di là di quanto sarebbe stato possibile conseguire a livello nazionale o regionale. Ciò risulta particolarmente vantaggioso per gli Stati membri più piccoli, che possono trarre vantaggio dalle economie di scala ottenibili mettendo in comune le risorse a livello europeo e dal libero accesso alle strutture del JRC.
Attraverso il JRC il programma fornisce una preziosa consulenza scientifica indipendente a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della sicurezza nucleare, della gestione dei rifiuti radioattivi, della radioprotezione, della protezione nucleare, delle salvaguardie e della non proliferazione. Le infrastrutture e i laboratori di prim'ordine del JRC gli consentono di svolgere un ruolo essenziale nel promuovere la ricerca nucleare e nell'offrire opportunità di formazione uniche nell'UE.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Nella preparazione della presente proposta si è tenuto conto dei risultati della valutazione ex post del programma Euratom 2014-2020 e della valutazione intermedia del programma 2021-2025.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Il bilancio del programma era già stato fissato nel QFP 2021-2027.
Le sinergie con altri programmi dell'UE (in particolare Orizzonte Europa) sono previste all'articolo 10 della proposta di regolamento. L'allegato IV del regolamento Orizzonte Europa contiene disposizioni che promuovono sinergie con il programma Euratom e si concentrano sulle azioni di istruzione e formazione e sulla ricerca congiunta in relazione agli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (per scopi diversi dalla produzione di energia) in settori quali: medicina, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di preparazione alle emergenze e contributo della scienza nucleare.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Ulteriori finanziamenti potrebbero provenire dall'associazione dei paesi terzi al programma Euratom. La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di applicare l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario (riutilizzo dei disimpegni) ai fondi del programma Euratom 2014-2020 che sono stati impegnati a favore di InnovFin (predecessore di InvestEU) e che non hanno potuto essere utilizzati dalla BEI a causa della mancanza di proposte economicamente sostenibili. Il recupero dei 20 milioni di EUR (pari all'8 % dell'attuale bilancio per la fissione del programma 2021-2025) consentirebbe a Euratom di incidere sulle nuove sfide nel settore nucleare.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
durata limitata
–
in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
– incidenza finanziaria dal 2026 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2026 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento
durata illimitata
–attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
– a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
La Commissione attuerà il programma in regime di gestione diretta e di gestione indiretta da parte dei partenariati europei (cfr. articolo 6, paragrafo 1, della proposta). Alcuni dei partenariati cofinanziati da Euratom daranno esecuzione ai finanziamenti mediante inviti a presentare proposte a cascata.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Tutti i dati relativi ai processi gestionali (domande, tassi di successo, tempo per ottenere la concessione, tipo di beneficiari ecc.) saranno raccolti, conservati e messi a disposizione in tempo reale attraverso un'apposita banca dati.
Le relazioni forniranno informazioni relative ai processi gestionali e progressivamente le informazioni relative agli esiti e ai risultati. Sarà effettuata una valutazione finale congiunta del presente programma e del programma 2021-2025.
Sono stati stabiliti indicatori a breve, medio e lungo termine, sulla base di un certo numero di modalità d'impatto. Le norme in materia di comunicazione per i partecipanti sono state elaborate tenendo in considerazione tali indicatori e limitando nel contempo gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti. Ove possibile, i dati saranno raccolti da fonti aperte.
Inoltre le azioni dirette del JRC sono valutate sia internamente, per mezzo di un monitoraggio e una valutazione interni dell'impatto della ricerca, sia esternamente da parte di un gruppo di esperti di massimo livello selezionati in consultazione con il consiglio d'amministrazione del JRC.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il programma Euratom sarà attuato in regime di gestione diretta. Laddove opportuno ed efficace, la Commissione può tuttavia decidere di attuare le attività di Euratom in regime di gestione concorrente e/o indiretta (attraverso i partenariati europei).
La strategia di controllo sarà basata su:
·procedure per selezionare i progetti migliori e tradurli in strumenti giuridici;
·gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante di tutte le domande;
·certificati sui rendiconti finanziari oltre una certa soglia;
·audit ex post su un campione di domande pagate;
·valutazione scientifica dei risultati del progetto.
Gli audit di Orizzonte 2020 (compreso il programma Euratom) indicano che i tassi di errore sono rimasti ampiamente entro la soglia prevista (cfr. sezione 2.2.2), il che dimostra che, anche se vi sono ancora margini di miglioramento, le misure di semplificazione già introdotte si sono rivelate efficaci.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il modello di finanziamento di base consisteva nel rimborso delle spese ammissibili. Come la Corte dei conti ha evidenziato a più riprese, da ultimo nella sua relazione annuale 2016, "il rischio principale per la regolarità delle operazioni consiste nella dichiarazione, da parte dei beneficiari, di spese non ammissibili che non vengano né rilevate né corrette prima del rimborso [da parte della Commissione]. Questo rischio è particolarmente elevato nel caso del settimo programma quadro per la ricerca," e per analogia il programma Euratom, "le cui complesse norme di ammissibilità vengono spesso mal interpretate dai beneficiari (specie dai soggetti che hanno meno familiarità con le stesse, quali le PMI, dai neo-partecipanti e dai soggetti esterni all'UE)".
La Corte ha riconosciuto il valore delle semplificazioni introdotte con Orizzonte 2020 (e quindi anche per il programma Euratom 2014-2020). Nella sua relazione annuale 2016 ha tuttavia raccomandato un più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (SCO). Tali SCO sono già impiegate in parti del programma o per tipi specifici di spesa.
Per le sovvenzioni, il tasso di errore rappresentativo stimato per il settimo programma quadro (compreso Euratom) era pari al 5 %, con un tasso di errore "residuo" di circa il 3 %, dopo aver tenuto conto di tutti i recuperi e rettifiche attuati o da attuare. I tassi di errore risultano tuttavia inferiori nelle parti del programma in cui era possibile avvalersi più ampiamente delle SCO e/o dove era coinvolto un numero esiguo e stabile di beneficiari.
I risultati di Orizzonte 2020 (compreso il programma Euratom) presentano un tasso di errore rappresentativo di circa il 3%, con un tasso di errore residuo inferiore al 2,5 %. Da osservare tuttavia che si tratta di una stima preliminare da usare con cautela e che potrebbe aumentare anche fino al 3-4 % circa. (Il livello di errore stimato dalla Commissione per le proposte Orizzonte 2020 ed Euratom 2014-2018 era pari al 3,5 %, anche se non teneva conto di diverse complessità supplementari aggiunte durante il processo legislativo). Il tasso di errore residuo dovrebbe essere lievemente inferiore al 3 %, anche se è troppo presto per dire se si raggiungerà un tasso del 2 %.
Alcuni errori insorgono perché i beneficiari non hanno compreso le norme. Tali errori possono essere risolti grazie alla semplificazione, anche se permarrà sempre una certa complessità. Altri errori insorgono perché i beneficiari non hanno rispettato le norme. Tale situazione, sebbene si presenti solo in una minoranza di casi, non sarà risolta semplificando le norme attuali.
Un'analisi dei tassi di errore effettuata per Orizzonte 2020 (compreso il programma Euratom) e gli audit effettuati finora forniscono le informazioni seguenti.
- Circa il 69 % degli errori è connesso all'addebitamento dei costi del personale. I problemi ricorrenti identificati riguardano il calcolo scorretto delle ore produttive, tassi scorretti o numero di ore addebitate scorretto.
- Circa il 21 % degli errori è connesso ad altri costi diretti (diversi da quelli del personale). L'errore identificato più frequente è l'assenza di misurazione diretta dei costi.
- Circa l'8 % degli errori è connesso a costi di subappalto e il 24 % a costi di viaggio.
Gli errori identificati durante gli audit di Orizzonte 2020 e del programma Euratom mostrano che alcuni di essi avrebbero potuto essere evitati mediante le semplificazioni ed evitando un eccessivo formalismo normativo. Sono stati introdotti miglioramenti nell'ambito di Orizzonte 2020, di Orizzonte Europa e del programma Euratom 2021-2025 (ad esempio nuove norme per la fatturazione interna e la remunerazione aggiuntiva). L'impatto di tali modifiche sul tasso di errore non è però ancora noto.
Un uso più ampio delle SCO, quali i tassi forfettari e i costi unitari, nonché la prosecuzione della semplificazione delle norme contribuiranno ad abbassare il futuro tasso di errore, stimato al 3-4 % su una base rappresentativa. Tuttavia resta il problema di base degli errori insiti in un metodo di finanziamento basato sul rimborso delle spese ammissibili. In un siffatto sistema il tasso di errore rappresentativo potrebbe essere ridotto al 2,5-3,5 % con un tasso di errore residuo, dopo le rettifiche, stimato a circa il 2 % (ma non necessariamente al di sotto).
Orizzonte Europa ha visto una più ampia introduzione del finanziamento forfettario, che consente di erogare un pagamento alla consegna di un risultato scientifico soddisfacente. Per tale pagamento non è richiesta alcuna giustificazione supplementare, come fatture, registrazione degli orari, ricevute di pagamento ecc. Non si registrano pertanto errori finanziari.
La proposta di programma Euratom consente alla Commissione di utilizzare il modello di finanziamento forfettario nel periodo 2026-2027. Questo sarà valutato, in particolare per accertare che consenta la realizzazione di tutti gli obiettivi del programma (e non si limiti esclusivamente ad abbassare il tasso di errore). Il pagamento di somme forfettarie trasferirebbe i rischi ad altre fasi del sistema di controllo interno, rendendo più importanti la valutazione e l'esame dei risultati ottenuti.
Il numero di operazioni interessate significa che un elevato livello di controlli ex ante sistematici sarebbe estremamente costoso. L'attuale strategia di controllo fa pertanto affidamento sui controlli ex ante ed ex post basati sul rischio al fine di valutare il livello di errore e di individuare e recuperare gli importi inammissibili. Poiché i tassi di errore si sono attestati entro l'intervallo stabilito, la strategia di controllo è ritenuta efficace. Non sono stati proposti cambiamenti radicali, ma alcuni aspetti saranno ulteriormente sviluppati, ad esempio sarà incluso l'audit di sistemi e processi.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
I costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione del progetto, controlli ex ante ed ex post) sono stimati al 3-4 % in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro per il 2017 (compresi i costi di gestione del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020). Tale costo è ritenuto ragionevole alla luce degli sforzi necessari per garantire che gli obiettivi siano realizzati e del numero di operazioni.
Il rischio di errore previsto nei pagamenti delle sovvenzioni con un modello di finanziamento basato sul rimborso delle spese ammissibili è pari al 2,5-3,5 %. Il rischio di errore alla chiusura (dopo controlli e rettifiche) è di circa il 2 %, ma non necessariamente inferiore. Il rischio di errore previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento forfettario è prossimo allo 0 % (al pagamento e alla chiusura). La stima complessiva dei tassi di errore dipenderà dall'equilibrio fra i due metodi di finanziamento (rimborso delle spese ammissibili e importi forfettari). La Commissione intende applicare il modello di finanziamento forfettario ove opportuno. Tuttavia il motivo principale per adottare il finanziamento forfettario non è la riduzione del tasso di errore, bensì la realizzazione di tutti gli obiettivi del programma. Questo scenario presuppone che le misure di semplificazione non siano oggetto di modifiche sostanziali durante il processo decisionale.
Nota: la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle sovvenzioni. Per le spese amministrative e operative nell'ambito delle procedure di appalto pubblico il rischio di errore al pagamento e alla chiusura dovrebbe essere inferiore al 2 %.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Gli accordi di contributo derivanti dal presente regolamento che saranno stipulati con terzi prevederanno la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, e audit condotti dalla Corte dei conti o dall'OLAF, se necessario in loco, a discrezione dell'UE.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
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Natura della
spesa
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Partecipazione
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Numero
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Diss./Non diss.
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di paesi EFTA
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di paesi candidati e potenziali candidati
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di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
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Rubrica 1
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01 01 02 Spese di supporto per il programma Euratom di ricerca e formazione
01 01 02 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il "programma Euratom di ricerca e formazione" — Ricerca indiretta.
01 01 02 02 Personale esterno che attua il "programma Euratom di ricerca e formazione" — Ricerca indiretta.
01 01 02 03 Altre spese di gestione per il "programma Euratom di ricerca e formazione" — Ricerca indiretta.
01 01 02 11 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Euratom di ricerca e formazione — Ricerca diretta
01 01 02 12 Personale esterno che attua il programma Euratom di ricerca e formazione — Ricerca diretta
01 01 02 13 Altre spese di gestione per il programma Euratom di ricerca e formazione — Ricerca diretta
01 03 Bilancio operativo di programma Euratom
01 03 01 Ricerca e sviluppo sulla fusione (azioni indirette)
01 03 02 Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione (azioni indirette)
01 03 03 Azioni dirette nucleari del JRC
|
Non diss.
Non diss.
Non diss.
Non diss.
Non diss.
Non diss.
Diss.
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NO
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SÌ
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SÌ
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NO
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·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
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Natura della
spesa
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Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
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|
|
|
|
|
|
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–☒
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1
|
Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
|
DG: RTD
|
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Dopo il 2027
|
TOTALE
|
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
01 03 01 Ricerca e sviluppo sulla fusione
|
Impegni
|
(1a)
|
116,037
|
122,196
|
|
238,233
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
46,414
|
49,478
|
142,341
|
238,233
|
|
01 03 02 Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione (azioni indirette)
|
Impegni
|
(1b)
|
52,998
|
55,811
|
|
108,809
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
21,199
|
22,924
|
64,686
|
108,809
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
01 01 02 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il "programma Euratom di ricerca e formazione" — Ricerca indiretta
|
Impegni = pagamenti
|
(3a)
|
8,223
|
8,523
|
|
16,746
|
|
01 01 02 02 Personale esterno che attua il "programma Euratom di ricerca e formazione" — Ricerca indiretta
|
Impegni = pagamenti
|
(3b)
|
0,348
|
0,361
|
|
0,708
|
|
01 01 02 03 Altre spese di gestione per il "programma Euratom di ricerca e formazione" — Ricerca indiretta
|
Impegni = pagamenti
|
(3c)
|
1,658
|
1,718
|
|
3,376
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG RTD
|
Impegni
|
=1a+1b +3a+3b+3c
|
179,263
|
188,609
|
|
367,872
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3a+3b+3c
|
77,841
|
83,004
|
207,027
|
367,872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: JRC
|
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Dopo il 2027 (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
01 03 03 Azioni dirette nucleari del JRC
|
Impegni
|
(1a)
|
12,500
|
12,500
|
|
25,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
3,700
|
9,700
|
11,600
|
25,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
01 01 02 11 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Euratom di ricerca e formazione — Ricerca diretta
|
Impegni = pagamenti
|
(3a)
|
56,277
|
57,277
|
|
113,554
|
|
01 01 02 12 Personale esterno che attua il programma Euratom di ricerca e formazione — Ricerca diretta
|
Impegni = pagamenti
|
(3b)
|
10,455
|
10,455
|
|
20,910
|
|
01 01 02 13 Altre spese di gestione per il programma Euratom di ricerca e formazione — Ricerca diretta
|
Impegni = pagamenti
|
(3c)
|
35,314
|
35,697
|
|
71,011
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG JRC
|
Impegni
|
=1a+3a+3b+3c
|
114,546
|
115,929
|
|
230,475
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+3a+3b+3c
|
105,746
|
113,129
|
11,600
|
230,475
|
• TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
181,534
|
190,507
|
0
|
372,041
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
71,313
|
82,102
|
218,627
|
372,041
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
Impegni = pagamenti
|
(6)
|
112,275
|
114,031
|
|
226,306
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+6
|
293,809
|
304,538
|
|
598,347
|
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
183,588
|
196,133
|
218,627
|
598,347
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Dopo il 2027 (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
DG: <…….>
|
|
• Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Dopo il 2027 Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☒
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
TOTALE
|
|
Risorse umane
|
75,303
|
76,616
|
151,918
|
|
Altre spese
amministrative
|
36,972
|
37,415
|
74,387
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
112,275
|
114,031
|
226,305
|
|
TOTALE
|
112,275
|
114,031
|
226,305
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☒
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
|
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
01 01 02 01 (ricerca indiretta)
|
47
|
47
|
|
01 01 02 11 (ricerca diretta)
|
396
|
390
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
0
|
0
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
01 01 02 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
4
|
4
|
|
01 01 02 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
153
|
138
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
TOTALE
|
600
|
579
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Compiti derivanti dalla gestione e dall'attuazione del programma specifico Euratom di ricerca e formazione; occupano posti nelle tabelle dell'organico autorizzate e sono impegnati in azioni di ricerca indirette e dirette.
|
|
Personale esterno
|
Compiti del personale esterno che attua il programma specifico Euratom di ricerca e formazione sotto forma di azioni di ricerca dirette e indirette
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–◻
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–◻
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–◻
comporta una revisione del QFP.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–☒
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
2026
|
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–☒
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
2026
|
2027
|
|
Voce 6011
Voce 6012
Voce 6013
Voce 6031
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
01 03XX Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
I paesi terzi possono contribuire al programma attraverso accordi di associazioni. Le condizioni che determinano il livello di contributo finanziario saranno stabilite negli accordi di associazione con ciascun paese e garantiranno la correzione automatica di eventuali squilibri significativi rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono grazie alla partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione del programma.
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/695, che comprendono prescrizioni di rilevanza digitale in termini di raccolta, trasmissione e conservazione dei dati, come pure di scambio di informazioni.
|
4.2.Dati
|
Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale per la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione dei dati. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/695.
|
4.3.Soluzioni digitali
|
Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale che impongano una soluzione digitale. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/695.
|
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
|
Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale che riguardino servizi pubblici digitali. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/695.
|
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale che richiedano misure di attuazione specifiche. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/695.
|