COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.7.2025
COM(2025) 382 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
sulla valutazione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per il periodo 2021-2027
{SWD(2025) 180 final}
Contesto
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per il periodo 2007-2013 per dimostrare solidarietà e fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero a causa di importanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. L'ambito di applicazione iniziale del regolamento è stato ampliato nel 2009 per includere gli esuberi dovuti alla crisi finanziaria ed economica mondiale. Per il periodo 2014-2020 l'ambito di applicazione è stato ampliato ulteriormente onde ricomprendere gli esuberi dovuti a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Nel periodo 2014-2020 il FEG ha cofinanziato fino al 60 % delle misure attuate dagli Stati membri per aiutare i lavoratori in esubero a reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro. Per rispondere alle ripercussioni della pandemia di COVID-19, la Commissione ha elaborato un piano per la ripresa economica, che includeva il FEG come strumento di emergenza per aiutare le persone che avevano perso il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. Lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) ha mobilitato fino alla fine del 2022 notevoli mezzi finanziari per combattere le ripercussioni economiche e sociali negative della pandemia di COVID-19.
Per il periodo 2021-2027, il Fondo è stato rinominato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). Sono state introdotte importanti modifiche, quali l'ampliamento dell'ambito di ammissibilità per sostenere i lavoratori espulsi dal lavoro indipendentemente dalla causa dell'evento di ristrutturazione, l'abbassamento della soglia da 500 a 200 lavoratori espulsi dal lavoro, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e l'allineamento del tasso di cofinanziamento al Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Il 1º aprile 2025 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento FEG per ricomprendere anche i lavoratori a rischio di perdita imminente del posto di lavoro in imprese in fase di ristrutturazione. La modifica è presentata brevemente alla fine del presente documento.
Ambito della valutazione intermedia
Conformemente all'articolo 22 del regolamento FEG, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia per valutare come e in quale misura il FEG stia progredendo verso il conseguimento dei suoi obiettivi nel periodo 2021-2027. La valutazione ha esaminato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'iniziativa. Sono inoltre incluse alcune indicazioni, sebbene limitate, per l'attuazione e la concezione del FEG.
La valutazione è incentrata sulle modifiche introdotte per il periodo 2021-2027, al fine di valutare in che misura tali modifiche abbiano portato ai risultati previsti. Poiché l'utilizzo del Fondo è stato relativamente basso e gli elementi di prova disponibili erano limitati, la valutazione ha esaminato anche i motivi per cui il FEG è stato scarsamente utilizzato nonostante le norme semplificate per la presentazione delle domande introdotte dal regolamento FEG 2021-2027. L'obiettivo è verificare se il FEG, in base alle norme vigenti, continui a sostenere efficacemente i lavoratori colpiti dalle trasformazioni economiche mondiali, corrispondendo in tal modo agli obiettivi generali di politica sociale dell'UE.
Nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione per valutare nel modo più ampio possibile e consultare nel modo più esteso possibile, i risultati della valutazione devono essere esaminati con cautela data la scarsità di dati disponibili. La tempistica precoce della valutazione intermedia del FEG ha determinato una limitata disponibilità di informazioni, elementi di prova ed esperienze riguardanti il periodo in corso. Il minor numero di domande di intervento del FEG è da ricondursi al miglioramento dell'economia e ha comportato l'attuale scarsità di dati. Altre sfide affrontate nella valutazione sono la mancanza di indicatori di prestazione, la scarsità di comparatori adeguati con i dati del primo periodo di programmazione e risorse limitate per tale valutazione.
La valutazione si basa sulla consultazione dei portatori di interessi, su interviste mirate e su consultazioni dei portatori di interessi nazionali e dell'UE coinvolti nell'attuazione del FEG.
La valutazione riguarda 18 casi di intervento del FEG (ossia domande approvate), pervenute tra l'entrata in vigore del regolamento FEG, il 3 maggio 2021, e il 31 dicembre 2024. Di queste, 11 sono prese in considerazione senza un'analisi dei risultati che saranno disponibili solo tra il 2025 e il 2027, dato che i casi sono ancora in corso. I casi, riguardanti sette Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna), vertono su 13 settori economici, in particolare quello automobilistico, il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti, il commercio all'ingrosso, il trasporto aereo e i metalli di base.
Il numero ridotto di domande nel periodo 2021-2024 può essere attribuito a diversi motivi, uno dei quali, evidenziato nelle valutazioni precedenti, sta nel fatto che il numero di domande per il FEG è sempre stato ciclico e collegato all'andamento generale dell'occupazione e alle situazioni economiche degli Stati membri. Nel 2021 la pandemia di COVID-19 ha provocato un'ondata di cessazioni di attività e perdite di posti di lavoro in tutta Europa. Le economie europee sono tuttavia riuscite a far fronte alla crisi, anche grazie ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo istituiti a livello nazionale e dell'UE. Gli eventi di ristrutturazione su vasta scala quindi sono stati meno numerosi e gli Stati membri sono stati meglio attrezzati per far fronte a quelli di maggiore portata.
Dal 2024, però, secondo la banca dati dell'osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM) di Eurofound
, il numero di eventi di ristrutturazione con 200 o più posti di lavoro perduti è aumentato drasticamente (50 % dal 2023 al 2024)
e nel periodo 2021-2024 ha raggiunto il livello più elevato. Inoltre, nel 2024, per la prima volta dal 2020, il numero complessivo di posti di lavoro perduti ha superato il numero di posti di lavoro creati nel corso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare nei settori più colpiti della fabbricazione, del trasporto/stoccaggio e del commercio al dettaglio
. Tale situazione è indice di un rallentamento dell'economia che potrebbe portare in futuro, con un certo ritardo (a seconda della durata e dell'entità degli eventi di ristrutturazione), a un maggior numero di domande per il FEG.
La valutazione intermedia è presentata come documento di lavoro dei servizi della commissione (SWD). Tale documento è stato redatto dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione, sulla base di ricerche documentali e sul campo, dei riscontri dei portatori di interessi, dell'analisi delle domande per il FEG e delle relazioni finali presentate dagli Stati membri. Altre fonti sono state le precedenti relazioni e valutazioni del FEG e i risultati delle attività di consultazione dei pertinenti portatori di interessi nel FEG di tutti gli Stati membri. Ulteriori elementi di prova raccolti e analizzati provengono dall'esperienza di vari funzionari della Commissione incaricati della gestione del FEG e dalla banca dati interna del FEG della Commissione, che comprende dati su tutti i casi di intervento del FEG tra il 2007 e il 2024. I risultati della valutazione forniscono insegnamenti per l'attuazione del FEG.
Essi sono sottoposti all'attenzione delle istituzioni e degli organi dell'UE e delle parti sociali.
Principali risultati per criterio di valutazione
Nell'ambito del FEG l'assistenza è sempre offerta retroattivamente, successivamente ai collocamenti in esubero e si aggiunge alle misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale solo quando processi improvvisi di collocamento in esubero collettivo esercitano una pressione straordinaria sui servizi pubblici per l'impiego e quando uno Stato membro decide di chiedere un finanziamento a titolo del FEG.
Il FEG offre un sostegno specifico individualmente mirato ai beneficiari situandoli in una posizione più favorevole rispetto alle persone che non hanno beneficiato del sostegno del FEG per rientrare nel mercato del lavoro. Le misure del FEG rispondono alle esigenze e ai desideri individuali dei beneficiari. Il FEG elimina gli ostacoli alla partecipazione e garantisce che a tutti i beneficiari sia assicurato un trattamento paritario, pur essendo focalizzato sui gruppi vulnerabili, come i beneficiari svantaggiati, tra cui i disoccupati giovani e anziani e le persone a rischio di povertà. Il FEG consente alle persone di migliorare le proprie conoscenze e abilità o di beneficiare di altre misure adeguate (ad esempio, indennità di mobilità, assegni per la cura dei figli o assistenza agli anziani).
Il FEG consente agli Stati membri di sperimentare misure attive innovative per il mercato del lavoro che potrebbero non essere comunemente disponibili per i lavoratori espulsi dal lavoro. Quando tali misure si sono dimostrate efficaci, alcuni Stati membri come il Belgio, la Germania e la Spagna le hanno inserite tra le misure standard di assistenza.
Efficacia del FEG
Questo criterio valuta l'efficacia del FEG nel conseguire il suo obiettivo sia come strumento sia a livello di ciascun caso. L'obiettivo del FEG è i) dimostrare solidarietà nei confronti dei lavoratori collocati in esubero e ii) garantire che, per ciascun caso di intervento del FEG, il maggior numero possibile di beneficiari trovi quanto prima un'occupazione sostenibile. Il risultato della valutazione è presentato di seguito.
L'ampliamento dell'ambito di applicazione, la modifica dei criteri di intervento, la semplificazione delle procedure di domanda (eliminando la necessità di dimostrare il legame con la causa delle espulsioni dal lavoro) e la riduzione dei termini procedurali sia per la Commissione che per gli Stati membri hanno reso il FEG più equo, inclusivo e facilmente accessibile. Si ritiene inoltre che l'allineamento del tasso di cofinanziamento del FEG a quello del FSE+ (pur sempre con un minimo del 60 %) abbia incoraggiato a presentare domande per un contributo finanziario a titolo del FEG.
Il FEG sostiene tutti i beneficiari ammissibili in modo più mirato e approfondito rispetto alle misure nazionali e ad altri strumenti dell'UE. La flessibilità del FEG in termini di tipi di misure è molto apprezzata. Alcuni Stati membri vorrebbero applicare a determinate indennità, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di mobilità, una percentuale maggiore al 35 %.
Le misure del FEG rafforzano le misure nazionali in quanto sono sempre aggiunte a queste ultime. Le risultanze delle valutazioni precedenti e i riscontri dei beneficiari confermano che l'aiuto non sarebbe stato altrimenti disponibile. Si tratta di una chiara indicazione del fatto che le misure del FEG integrano quelle disponibili a livello nazionale, oltre a basarsi su di esse.
Il coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese nei processi di collocamento in esubero dei lavoratori ha avuto un effetto positivo sull'efficacia dei casi di intervento del FEG poiché ha contribuito a concepire e attuare meglio le misure. In Francia e Spagna il loro coinvolgimento ha talvolta orientato i beneficiari nel rapido reperimento di un nuovo posto di lavoro.
Secondo i risultati dei sondaggi svolti tra i beneficiari la conoscenza complessiva del FEG è migliorata rispetto ai periodi precedenti, sebbene vi siano ancora margini di miglioramento. La promozione da parte della Commissione dell'utilizzo del FEG è stata considerata, in diversi casi, una risorsa per i beneficiari. In alcuni Stati membri (in particolare BE, CY, DE, EE, ES, IT, FI, HR, HU, IE, LT, LV, PT, SE) vi è una maggiore conoscenza del FEG in quanto le organizzazioni dei lavoratori, gli organismi di attuazione, i responsabili politici e le parti sociali hanno partecipato alla realizzazione di alcune misure. In altri Stati membri (in particolare FR, CZ, MT, PL, SI, PL, RO, SE), non tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi i beneficiari, erano a conoscenza del FEG e dei suoi potenziali benefici, e tale disinformazione può ridurne l'efficacia. Vi è margine per migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione in merito al FEG tra i lavoratori e le loro organizzazioni rappresentative sia a livello nazionale che a livello dell'UE. Circa l'80 % dei rispondenti all'indagine presso i beneficiari sapeva che i finanziamenti ricevuti erano cofinanziati dal FEG/dall'UE, mentre il 20 % non ne era al corrente.
Gli ostacoli all'efficacia del FEG riconfermano le risultanze delle valutazioni precedenti, tra cui (non in ordine di priorità): a) il lungo e complesso processo decisionale a livello dell'UE (in media 5,5 mesi con un miglioramento rispetto ai 7,2 mesi del periodo 2014-2020); b) l'inizio dell'attuazione in ritardo; c) le procedure amministrative nazionali negli Stati membri; d) i problemi nella gestione dei casi a livello nazionale/regionale e la mancanza di esperienza nell'utilizzo del FEG a livello degli Stati membri; e) le questioni relative all'età dei beneficiari (ad esempio le persone più anziane che necessitano di una formazione particolarmente approfondita); f) le difficoltà nel raggiungere e coinvolgere i lavoratori in esubero (talvolta per la difficoltà nell'ottenere i loro recapiti a causa delle restrizioni in materia di protezione dei dati); g) la scarsa disponibilità dei lavoratori alla mobilità e al cambiamento di lavoro; h) i problemi e i ritardi nella concezione e nell'attuazione delle misure FEG; i) la scarsa conoscenza del FEG in alcuni Stati membri; j) le difficoltà istituzionali nella gestione di fondi aggiuntivi, compresi altri strumenti quali il FSE+, il Fondo per una transizione giusta (JTF) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).
Oltre al reinserimento nel mercato del lavoro, il FEG ha prodotto effetti duraturi sull'occupabilità generale dei beneficiari, ad esempio fornendo loro nuove abilità e qualifiche. Tra queste figurano abilità digitali e ambientali/verdi, una maggiore autostima, la sensazione di essere più qualificati per il lavoro, il sentirsi motivati a superare i pregiudizi di genere nella scelta del posto di lavoro e l'ampliamento delle reti sociali grazie alla partecipazione alle misure del FEG. Questi risultati personali, che permettono un approccio più qualitativo alla valutazione dell'efficacia, sono facilmente individuabili nei risultati dell'indagine presso i beneficiari svolta per ciascun caso di intervento del FEG. A seguito dell'inclusione nel regolamento FEG per il periodo 2021-2027 di indicatori comuni specifici e dell'indagine presso i beneficiari da svolgere a seguito di ciascun caso di intervento del FEG, sono state osservate migliori modalità di raccolta dei dati e di rendicontazione. Tuttavia, poiché attualmente non è obbligatorio fissare obiettivi specifici per singolo caso nella fase di domanda, non è possibile valutare gli esiti per ciascun caso. La proposta della Commissione di fissare obiettivi specifici per singolo caso e di includere relazioni per tipo di occupazione non è stata inclusa nell'accordo finale tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento FEG per il periodo 2021-2027. In generale il monitoraggio dell'efficacia del FEG è migliorato nel periodo 2021-2024.
Nel complesso il FEG è efficace e ha conseguito il suo obiettivo di solidarietà nei confronti dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività è cessata a causa di eventi di ristrutturazione, aiutandoli nel contempo a trovare un lavoro sostenibile o ad avviare un'attività in proprio. Il tasso medio di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal lavoro è stato di circa il 50 % per i sette casi completati, ossia un risultato inferiore rispetto al periodo di programmazione precedente (60 % per 46 casi). Questi risultati devono essere considerati con cautela a causa delle dimensioni ridotte del campione relativo al periodo 2021-2024. Tale tasso dipende dalle specificità dei casi, da fattori esterni (quali la situazione del mercato del lavoro, i settori di attività specifici) e dalle ragioni personali dei beneficiari. A più lungo termine, i tassi di reintegrazione migliorano nella maggior parte dei casi
.
Efficienza del FEG
In base al criterio di efficienza si analizza in che misura i costi associati all'attuazione del FEG siano stati giustificati alla luce dei risultati (analisi costi-benefici). In tal senso si sono analizzate sia le risorse utilizzate per conseguire i risultati sia il processo decisionale. In base al medesimo criterio si analizza anche se vi siano inefficienze o oneri inutili a livello di caso o di strumento.
Le azioni rientranti nell'ambito di applicazione del FEG non sono, per definizione, programmabili perché gli eventi di ristrutturazione all'origine degli esuberi sono imprevisti. Non è possibile pertanto definire in anticipo quanti eventi di collocamento in esubero collettivo si svolgeranno in un dato anno e quale potrebbe essere il profilo dei beneficiari. Inoltre, quando gli Stati membri redigono la domanda di sostegno a titolo del FEG, è difficile stimare con precisione il numero esatto di persone che sottoscriveranno le misure del FEG, il tipo e la durata delle misure necessarie e l'entità del bilancio previsto per il pacchetto di servizi personalizzati che sarà speso.
L'abbreviazione delle procedure di adozione delle singole domande, sia a livello di Commissione sia a livello di Stati membri, ha migliorato l'efficienza del FEG. A livello dell'UE, nel periodo 2021-2024 il periodo totale necessario per le procedure è stato in media di 5,5 mesi
, rispetto ai 7,2 mesi del periodo 2014-2020. Ciononostante, secondo 16 Stati membri il processo decisionale a livello dell'UE è ancora lungo e/o complesso. Secondo alcuni Stati membri la lunghezza della procedura è l'unico ostacolo alla presentazione delle domande di sostegno a titolo del FEG. Sebbene un processo di tale lunghezza causi ritardi nell'attuazione dei progetti, le risultanze dimostrano che in alcuni casi le procedure a livello nazionale/regionale costituiscono un ostacolo più significativo all'efficienza.
Secondo i portatori di interessi consultati a livello di casi, gli importi disponibili per le misure sono sufficienti. La maggior parte dei rispondenti alla consultazione scritta della Commissione ha ritenuto che gli stessi risultati non avrebbero potuto essere conseguiti con meno risorse o in un periodo più breve.
Quando si analizzano le risorse utilizzate caso per caso, si prende in esame il tasso di assorbimento (la percentuale del contributo concesso effettivamente spesa), il quale tuttavia non riflette l'efficienza in termini di costi a livello del singolo caso. Inoltre non ha un obiettivo specifico e non può essere considerato un indicatore di prestazione o un indicatore di successo del caso. Come nei precedenti periodi di programmazione, nella maggior parte dei casi di intervento del FEG si tende a utilizzare solo una frazione delle risorse assegnate. I tassi di assorbimento del cofinanziamento a titolo del FEG hanno registrato un progresso nel periodo 2021-2024. Per i sette casi relativi a tale periodo, il tasso medio di assorbimento è stato pari al 63 % (sette casi di intervento del FEG), ossia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti (media del 55 % per 73 casi nel periodo 2007-2013 e media del 59 % per 46 casi nel periodo 2014-2020)
, il che indica, in una certa misura, un migliore utilizzo delle risorse assegnate.
A livello di Stato membro, in base al confronto dell'importo totale del FEG speso per singolo caso con il numero di beneficiari assistiti, si deduce che, come tendenza generale, un maggior numero di beneficiari è stato assistito nell'ambito dei casi che hanno ricevuto maggiori finanziamenti a titolo del FEG. Un numero più elevato di beneficiari richiede maggiori risorse finanziarie, ma questo è vero quando ai beneficiari è necessaria una formazione più approfondita, complessa e costosa. Nel complesso non è stato possibile trarre conclusioni significative sull'efficienza in termini di costi per beneficiario, poiché le risorse spese per ciascun caso e il numero di beneficiari aiutati e di conseguenza reintegrati nel mercato del lavoro sono notevolmente disomogenei in quanto dipendono dal caso, dal settore e dallo Stato membro. I costi dipendono in larga misura dalle specificità nazionali e regionali, dalla natura delle misure offerte e dalla situazione dei beneficiari.
La riassegnazione dei fondi tra le misure sulla base delle esigenze emerse durante il periodo di attuazione è rimasta possibile come nei periodi di programmazione precedenti. In caso di riassegnazioni superiori al 20 %, gli Stati membri devono tuttavia informare la Commissione. Tali riassegnazioni si sono verificate nel 22 % dei casi (4 su 18)
, mentre nel periodo 2014-2020 si sono verificate nel 10 % circa dei casi (5 su 46).
Coerenza del FEG
Il FEG è coerente con le politiche nazionali, regionali e locali e offre sufficiente flessibilità per essere aggiunto alle misure per il mercato del lavoro previste dagli Stati membri a livello nazionale e/o per integrarle. In alcuni casi, l'intervento del FEG è rientrato in un quadro politico più ampio volto a ridurre al minimo le conseguenze del collocamento in esubero collettivo in una regione, garantendo in tal modo la coerenza tra le attività attuate da altri portatori di interessi regionali e locali e amplificando inoltre la sostenibilità dei risultati del FEG.
A livello dei singoli casi non sono state rilevate sovrapposizioni con altri finanziamenti dell'UE o nazionali. È stata riscontrata una forte complementarità con il FEG e il FSE+, garantita, in particolare, dal coordinamento tra i fondi a livello nazionale. Vi è tuttavia margine per un migliore allineamento tra il FEG e il FSE+, visto che alcuni Stati membri scelgono di finanziare misure di tipo FEG con il FSE+, il JTF e l'RRF perché tali strumenti sono già disponibili e offrono maggiore flessibilità nella riassegnazione rapida degli importi.
Il nuovo obbligo imposto agli Stati membri di spiegare in ciascuna domanda per il FEG come è coordinato l'intervento basandosi sulle raccomandazioni contenute nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR), un quadro di migliori pratiche per anticipare e gestire le ristrutturazioni delle imprese, fornisce maggiori elementi di prova sulla complementarità del FEG con le misure e gli strumenti nazionali.
Il valore aggiunto dell'UE apportato dal FEG
Il valore aggiunto dell'UE si riferisce alla misura in cui i cambiamenti sono da ricondursi all'intervento dell'UE. A tal fine si analizzano i vantaggi aggiuntivi rispetto a uno scenario di assistenza a livello di Stati membri e l'effetto dell'interruzione del FEG.
Nonostante la scarsità di elementi di prova raccolti consultando i portatori di interessi, le risultanze della valutazione indicano che il FEG apporta un valore aggiunto rispetto a ciò che i singoli Stati membri avrebbero potuto conseguire tramite misure nazionali volte ad aiutare i lavoratori collocati in esubero. Secondo i risultati delle consultazioni scritte, circa il 70 % dei rispondenti ritiene che il FEG abbia un valore aggiunto
. Circa il 62 % dei rispondenti all'indagine presso i beneficiari ha valutato positivamente il FEG rispetto ad altre fonti di sostegno a livello nazionale/regionale, specificando che uno dei vantaggi del sostegno del FEG è il fatto che esso risponde in modo mirato alle esigenze specifiche dei beneficiari.
Nel periodo 2021-2024 il FEG ha avuto un esito positivo e ha prodotto un considerevole valore aggiunto dell'UE. Come confermato dalle precedenti valutazioni del FEG, ciò è particolarmente vero per quanto riguarda gli effetti quantitativi, l'ambito (ad esempio misure innovative
), il ruolo e gli effetti sul processo
, sebbene varino da uno Stato membro all'altro e dipendano in larga misura dalle strutture di sostegno nazionali. Il valore aggiunto è significativo per quanto riguarda gli effetti quantitativi, nel senso che l'assistenza a titolo del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità, con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno.
Poiché il FEG integra in larga misura altri strumenti dell'UE (in particolare il FSE+), apporta un valore aggiunto dell'UE rispetto al loro ambito di applicazione e ai loro gruppi destinatari.
In conclusione, tenuto conto dei limiti di tale valutazione, il FEG, disciplinato dall'attuale quadro normativo, continua ad apportare valore aggiunto dell'UE poiché sostiene efficacemente i lavoratori interessati dalle trasformazioni economiche globali, allineandosi in tal modo agli obiettivi generali della politica sociale dell'UE.
Pertinenza del FEG
La pertinenza del FEG è valutata in base a determinati criteri di valutazione che riguardano tre aspetti fondamentali: i) l'appropriatezza e l'utilità dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FEG, ii) i criteri di intervento modificati di cui al regolamento FEG per il periodo 2021-2027 e iii) la misura in cui il FEG ha risposto alle esigenze degli Stati membri.
Per il periodo 2021-2024, gli elementi di prova hanno dimostrato che l'ampliamento dell'ambito di applicazione è pertinente, utile ai suoi obiettivi, in quanto riflette meglio la situazione economica e rende il FEG più facilmente accessibile. La maggior parte dei portatori di interessi consultati ha inoltre convenuto che la procedura di domanda è diventata più semplice e più rapida a seguito dell'eliminazione della necessità di dimostrare la causa dell'espulsione dal lavoro.
L'ampliamento dell'ambito di applicazione e la procedura semplificata di domanda permettono che il FEG sia disponibile per tutti i lavoratori espulsi dal lavoro nel corso di un importante evento di ristrutturazione, cercando così di non lasciare indietro nessuno. Le decisioni di cofinanziamento del FEG si basano sugli effetti che i casi di espulsione dal lavoro (definiti dalla soglia di 200 lavoratori espulsi dal lavoro) possono avere, piuttosto che sulla loro causa, il che offre maggiore flessibilità agli Stati membri nella loro risposta alle esigenze dei lavoratori espulsi dal lavoro. Dagli elementi di prova raccolti risulta che questo fatto ha reso l'ambito di applicazione del FEG idoneo ad affrontare le esigenze del mercato del lavoro in continua evoluzione relative all'automazione, all'IA, alla duplice transizione digitale e verde ecc.
I criteri di intervento modificati, con la riduzione della soglia delle espulsioni dal lavoro a 200, sono stati ritenuti pertinenti e utili. Diversi Stati membri hanno indicato che i mercati del lavoro di dimensioni ridotte potranno ora beneficiare della riduzione della soglia minima di esuberi. La maggior parte dei portatori di interessi ritiene che la riduzione della soglia sia un fattore che incoraggia gli Stati membri a presentare domanda, mentre la precedente soglia per il periodo 2014-2020 era considerata un ostacolo. In generale, il numero totale di lavoratori destinatari dell'intervento è inferiore al numero di casi di espulsione dal lavoro perché non tutti i lavoratori licenziati necessitano di sostegno. Per quanto riguarda la soglia dei lavoratori licenziati, in 5 domande (su 18 ricevute nel periodo 2021-2024), pari al 27 %, il numero totale di lavoratori licenziati era inferiore a 500, mentre nel resto dei casi (13) superava i 500. In termini di numero di lavoratori destinatari delle misure del FEG, in 11 domande il numero di lavoratori destinatari è stato inferiore a 500, mentre in sette ha superato i 500.
Sulla base di precedenti valutazioni del FEG, il regolamento FEG per il periodo 2021-2027 ha modificato il periodo di riferimento per il calcolo della soglia di 200 casi di espulsione dal lavoro portandolo a quattro mesi (per i licenziamenti in un'impresa o in un caso regionale) e a sei mesi (per i licenziamenti in un caso settoriale). Al di fuori del periodo di riferimento di quattro o sei mesi è possibile includere tra i beneficiari ammissibili un maggior numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, purché l'espulsione dal lavoro avvenga sei mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione. In generale, tale modifica è stata ritenuta utile alla luce delle esigenze dei lavoratori espulsi dal lavoro.
La modifica dei criteri di intervento per includere la possibilità di sostenere i lavoratori espulsi dal lavoro da diversi settori economici di una regione ha tenuto conto dei riscontri delle autorità nazionali e regionali nell'ambito della valutazione precedente, secondo cui la soglia elevata costituiva un ostacolo alla richiesta di sostegno a titolo del FEG. Pertanto il FEG ha ora un approccio più flessibile agli eventi di ristrutturazione che coinvolgono più di un'impresa. Questa opzione è stata utilizzata in un caso riguardante lavoratori di due settori economici (macchinari e apparecchiature e carta).
Per quanto riguarda la pertinenza, in merito alla misura in cui il FEG risponde alle esigenze degli Stati membri, le risultanze della presente valutazione del FEG riconfermano quanto precedentemente rilevato, in particolare l'ampio consenso, tra tutti i gruppi di portatori di interessi, sul fatto che il FEG risponde in modo sufficientemente mirato alle esigenze specifiche dei gruppi destinatari pertinenti. Le interviste condotte a livello dell'UE hanno inoltre messo in luce miglioramenti, ad ogni periodo di programmazione, nell'elaborazione del pacchetto di misure a livello degli Stati membri, osservando che gli interventi del FEG hanno tenuto conto in misura crescente del contesto socioeconomico. Di conseguenza le esigenze dei lavoratori sono state affrontate in modo più esauriente, ad esempio fornendo un sostegno supplementare per l'assistenza all'infanzia e durante il processo di riqualificazione (in Spagna).
Come nei precedenti periodi di programmazione, il regolamento FEG ammette un certo grado di flessibilità per la riassegnazione dei fondi tra le varie misure sulla base di esigenze che possono emergere durante il periodo di attuazione, a condizione che il bilancio totale del FEG non sia superato.
In conclusione, la valutazione mostra un elevato grado di pertinenza dei finanziamenti a titolo del FEG nel periodo 2021-2024. Gli elementi di prova dimostrano inoltre che l'ampliamento dell'ambito di applicazione e la modifica dei criteri di intervento sono pertinenti, riflettono meglio le realtà economiche e rendono il FEG più accessibile.
In termini di esigenze future, l'esame dei dati relativi alle megatendenze riguardanti le modalità di lavoro e apprendimento, le sfide della duplice transizione digitale e verde, l'impatto dell'IA, unitamente alla diminuzione e all'invecchiamento della popolazione dell'UE e all'ambiente geopolitico, sembra indicare un'urgente necessità di nuove competenze. Investire nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze dei lavoratori, in particolare dei lavoratori vulnerabili, ad esempio nei settori manifatturiero o automobilistico, potrebbe sostenere il processo di trasformazione di tali settori o potenzialmente prevenire, in alcuni casi, la futura perdita di posti di lavoro. Quando la ristrutturazione non può essere impedita, i lavoratori già riqualificati sono meglio preparati a reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro e a evitare la disoccupazione.
Insegnamenti tratti
Le consultazioni dei portatori di interessi hanno messo in luce diversi insegnamenti fondamentali tratti sia a livello degli Stati membri sia a livello dell'UE, che hanno migliorato l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza del FEG.
A livello degli Stati membri, sono stati tratti diversi insegnamenti fondamentali.
·Una procedura di domanda più rapida diventa possibile per gli Stati membri con esperienza precedente nei casi di intervento del FEG, grazie alla preparazione di domande più complete con conseguenti economie di scala derivanti dall'esperienza acquisita nella procedura. La lunghezza della procedura rimane comunque un fattore di ostacolo per alcuni Stati membri.
·Il ricorso all'assistenza a titolo del FEG favorisce lo sviluppo di un meccanismo generale di erogazione dell'assistenza alla ristrutturazione negli Stati membri con scarsa esperienza nella gestione di collocamenti in esubero collettivi.
·L'avvio precoce delle procedure nazionali garantisce un intervento tempestivo.
·L'elaborazione di misure per il mercato del lavoro affinché sia incluso un sostegno su misura specifico per le esigenze dei beneficiari.
·L'importanza della vicinanza fisica e del sostegno facilmente accessibile ai beneficiari. In molti casi, il sostegno a titolo del FEG ha influito positivamente sulle modalità di gestione a livello nazionale delle misure attive per il mercato del lavoro come pure sui partenariati che le alimentano.
·La necessità di migliorare le attività di comunicazione. Questo risultato si può ottenere chiarendo quali misure e attività sono ammissibili al sostegno a titolo del FEG e in che modo, mediante una comunicazione adatta ai diversi portatori di interessi (beneficiari, imprese ed erogatori di formazione) oltre che agli operatori nazionali del FEG. Gli Stati membri dovrebbero comunicare e sensibilizzare il pubblico in modo attivo in merito al FEG, in particolare i beneficiari, visto che questo non avviene sistematicamente o con lo stesso grado in tutti i paesi dell'UE.
Anche a livello dell'UE sono stati tratti diversi insegnamenti fondamentali.
·L'ampliamento del campo di applicazione per includere le espulsioni dal lavoro a seguito di qualsiasi evento di ristrutturazione su vasta scala, indipendentemente dalla causa, ha reso il FEG più accessibile.
·Una mobilitazione più rapida e più semplice del FEG a seguito della procedura di domanda, con la necessità di un minor numero di elementi di prova e scadenze più brevi, ha reso il FEG più accessibile. Tuttavia la durata della procedura è ancora considerata troppo lunga e complessa. Un processo decisionale ancora più rapido migliorerebbe l'accessibilità e l'utilizzo del FEG.
I nuovi obblighi di rendicontazione migliorano il monitoraggio dell'efficacia del Fondo. Sarebbe possibile migliorare ulteriormente la misurazione e il monitoraggio dell'efficacia del FEG se gli Stati membri elaborassero obiettivi specifici per singolo caso. Tuttavia alcuni Stati membri ritengono che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione siano già troppo onerosi.
Proposta della Commissione di modifica del regolamento FEG 2021-2027
Il 1º aprile 2025 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento FEG. La Commissione propone di ampliare l'ambito di applicazione per includere anche i lavoratori a rischio di espulsione dal lavoro imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Il FEG offrirebbe ai lavoratori un sostegno per acquisire le abilità necessarie ad assumere un ruolo diverso o a cambiare lavoro. Mobilitando rapidamente il sostegno prima che si verifichino i licenziamenti collettivi e la perdita di posti di lavoro, il FEG eviterà perturbazioni maggiori e garantirà transizioni tra posti di lavoro più agevoli. Le imprese dovranno cofinanziare una parte dell'assistenza offerta ai lavoratori.
Sebbene non rientrassero nell'ambito iniziale della valutazione, sulla base dei risultati limitati è possibile trarre alcuni insegnamenti da includere nella proposta di modifica del regolamento. Sulla base delle risultanze della presente valutazione, la Commissione propone di razionalizzare e accelerare le procedure per mobilitare il sostegno a titolo del FEG, garantendo che sia rapidamente disponibile laddove è più necessario.
In base alle norme vigenti, il Parlamento europeo e il Consiglio devono riesaminare e approvare ciascuna domanda di sostegno a titolo del FEG. In base alla proposta, le due istituzioni avrebbero invece la possibilità di approvare il bilancio del FEG una volta all'anno, mentre la Commissione assegnerebbe i finanziamenti agli Stati membri sulla base delle loro domande.
Oltre alla procedura di mobilitazione più rapida a livello dell'UE, la Commissione propone termini più brevi sia per gli Stati membri sia per la Commissione nel trattamento delle domande di assistenza. Ciò ridurrebbe i termini complessivi di approvazione di un caso da 21 a 11 settimane, risolvendo in tal modo questo aspetto riguardante le risultanze della valutazione.
Le discussioni su tale proposta sono attualmente in corso in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.