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Document 52025AP0214

P10_TA(2025)0214 — Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare — Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2026/1545, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1545/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1545/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/1545

15.4.2026

P10_TA(2025)0214

Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare

Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2026/1545)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

(1)

Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, garanti della sicurezza alimentare, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 , la crescente instabilità del commercio mondiale, gli eventi meteorologici sempre più estremi e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale e devono affrontare un significativo onere normativo dovuto all'eccessiva regolamentazione . Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Tutti questi fattori hanno ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e hanno aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, in particolare le aziende agricole di piccole e medie dimensioni, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare l'equità e la fiducia degli attori nella filiera alimentare nonché proteggere i redditi degli agricoltori e accrescere la fiducia dei giovani nella professione agricola .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare, è necessario rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come creatrici di valore aggiunto attraverso politiche pubbliche che contribuiscano ad aumentare la redditività, la visibilità e la competitività dei prodotti dei loro soci, nonché a migliorare il potere contrattuale di tali agricoltori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni «giusto», «equo» o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni «giusto», «equo» o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo con il previo consenso informato dell'agricoltore per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È pertanto essenziale garantire prezzi trasparenti e che il valore sia distribuito proporzionalmente lungo la catena alimentare, oltre che riflettere gli sforzi compiuti e i rischi assunti da ciascuna parte, in particolare dagli agricoltori, che rappresentano l'anello più vulnerabile di tale catena.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Per rafforzare la sovranità alimentare dell'Unione, sostenere i redditi agricoli e garantire sistemi sostenibili, è opportuno promuovere una preferenza europea per i prodotti agricoli dell'Unione, in particolare negli appalti pubblici e negli impianti di stoccaggio. Tale preferenza dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni e dovrebbe tradursi in una produzione che apporti valore aggiunto all'interno dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

L'indicazione «filiera corta» dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

(4)

L'indicazione «filiera corta» dovrebbe essere utilizzata con il previo consenso dell'agricoltore e solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto o un numero limitato di intermediari tra l'agricoltore, cooperative o organizzazioni di produttori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori , anche sotto forma di vendite online, o in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Tale vicinanza geografica dovrebbe essere misurata in termini di distanza o durata di trasporto ridotte. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione. Ciò dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati nel mercato unico e inseriti in tale mercato. Questo strumento contribuirà ad aumentare la trasparenza e la giustizia economica e a rivitalizzare le zone rurali, fatto salvo il funzionamento del mercato unico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5bis) .

(5)

Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro.

(7)

Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro o generare ulteriori oneri normativi per gli agricoltori, in particolare per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.

(8)

L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo importante nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali e nel rispetto di prezzi che garantiscano una remunerazione equa per gli agricoltori. Al contempo, l'utilizzo di contratti scritti è fondamentale per prevenire frequenti pratiche commerciali abusive come i ritardi di pagamento, l'annullamento unilaterale degli ordini e la modifica retroattiva delle clausole contrattuali. Tali pratiche colpiscono in particolare i piccoli produttori, che non hanno i mezzi legali per difendersi . Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli. L'attuazione di dette misure creerà pertanto un quadro per i produttori agricoli, fornendo loro la tutela necessaria per capitalizzare e pianificare la loro produzione, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell'economia locale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici , è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici . È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.

(9)

Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, i produttori di prodotti biologici possono avvalersi della possibilità esistente per l'istituzione e del riconoscimento di organizzazioni di produttori per rafforzare la loro collaborazione . È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori o, nel caso dei prodotti ortofrutticoli, dei produttori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali «giusto», «equo» o equivalenti, e «filiera corta».

(10)

Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali «giusto», «equo» o equivalenti, e «filiera corta». Oltre a ciò, promuovere l'utilizzo di tali termini potrebbe contribuire a educare i consumatori sull'impatto che le loro scelte di consumo producono sull'equità sociale e sulla sostenibilità economica nel settore agroalimentare.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

(11)

Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, conformemente al diritto nazionale, per la totalità o parte dei prodotti , a condizione che tali organizzazioni abbiano già presentato una domanda di riconoscimento presso uno Stato membro, durante un periodo massimo di cinque anni dopo la presentazione della domanda di riconoscimento . Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

(12)

Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa , ad eccezione di quella ortofrutticola a meno che ciò non sia espressamente richiesto dalle organizzazioni di produttori . È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro o il 5 % della produzione nell'Unione nel suo complesso . Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Per rafforzare la posizione delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, è opportuno garantire loro la sicurezza giuridica e la prevedibilità necessarie per l'esercizio delle loro attività in linea con gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. A tal fine, l'articolo 152, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere modificato per specificare le attività che rientrano nell'ambito della deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2017 (causa C-671/15).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.

(13)

Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti. Parallelamente, si raccomanda che, oltre agli strumenti digitali standardizzati, gli agricoltori beneficino altresì di formati contrattuali standard facilmente compilabili, disponibili a livello nazionale e che possono essere inviati per posta elettronica, al fine di ridurre la burocrazia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero fornire corsi di formazione online facilmente accessibili e istruzioni per la redazione e la registrazione dei contratti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Le centrali di committenza che operano a livello transfrontaliero esercitano una pressione crescente sui prezzi agricoli, sfruttando le disparità normative e sociali tra gli Stati membri. Vi è l'urgente necessità di regolamentare tali strutture al fine di proteggere i produttori agricoli dalle pratiche contrattuali abusive, dall'appropriazione del valore aggiunto e dalla concorrenza sleale delle legislazioni sociali e ambientali dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.

(15)

Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto. Su richiesta di un'organizzazione interprofessionale o di un'organizzazione ritenuta ampiamente rappresentativa di un settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se esentare determinati settori specifici dall'obbligo di un contratto scritto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.

(16)

Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che i produttori utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo. Tale flessibilità dovrebbe essere applicata senza compromettere la protezione degli agricoltori, mentre le eccezioni dovrebbero essere chiaramente definite al fine di evitare interpretazioni abusive e l'elusione degli obblighi contrattuali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.

(17)

L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. Tuttavia, non dovrebbe essere impedito agli Stati membri di adottare misure più severe per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, purché tali misure siano adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti e siano compatibili con la direttiva (UE) 2019/633. La semplificazione della procedura di appalto, in particolare mediante modelli e formati standardizzati e digitalizzati che possono essere inviati per posta elettronica, è fondamentale per garantire un'applicazione efficace ed equa di tali norme, in particolare nel caso dei piccoli produttori, mentre si dovrebbe garantire flessibilità sufficiente per tenere conto in modo adeguato della diversità del settore agricolo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.

(18)

Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Tali meccanismi di mediazione dovrebbero rimanere del tutto volontari per tutte le parti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, in mancanza di un accordo sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto, le parti possano chiedere la mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sul quadro giuridico e sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali quadri giuridici e meccanismi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.

(19)

Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. Il prezzo finale dovrebbe coprire almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi. L'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO) potrebbe essere utilizzato per fornire informazioni sui prezzi nella filiera agroalimentare, sulle strutture dei costi, nonché sulla distribuzione dei margini e del valore aggiunto, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e concorrenza. I mercati all'ingrosso potrebbero svolgere un ruolo importante nella definizione di meccanismi dei prezzi. Si tratta di strutture accreditate che possono garantire la trasparenza dei prezzi e contribuire a una distribuzione più equilibrata lungo la catena del valore.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

(20)

Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi e dodici mesi per i settori che trattano sui mercati a termine dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto. Tali contratti dovrebbero poter essere rivisti alla luce di circostanze impreviste, quali eventi meteorologici estremi, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o qualsiasi altro motivo che impedisca al prezzo concordato di coprire i costi degli agricoltori, il che contribuirebbe a una migliore protezione degli agricoltori dalla volatilità del mercato e permetterebbe loro di meglio adattarsi alle realtà economiche.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.

(21)

Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere , nei casi giustificati, la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Unione . Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(22)

Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti che potrebbero essere più rigorosi , in termini etici e sociali, di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo socioeconomico e sostenibile delle zone rurali nell'Unione . Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

(23)

In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni , garantendone nel contempo la fattibilità ed evitando un impatto negativo sui pagamenti diretti. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe altresì mettere a disposizione altre fonti di finanziamento dell'Unione, se necessario . Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.

(26)

Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori , sempre assicurandone la fattibilità ed evitando ripercussioni negative sui pagamenti diretti .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Al fine di accrescere la competitività e la sostenibilità dei produttori, il cofinanziamento dei fondi di esercizio dovrebbe essere destinato principalmente a investimenti direttamente collegati alla produzione agricola, ad azioni collettive a beneficio di tutti i soci delle organizzazioni di produttori e alla digitalizzazione. Gli oneri amministrativi e burocratici che gravano sulle organizzazioni di produttori nell'attuazione dei programmi operativi dovrebbero essere considerevolmente ridotti, al fine di incentivare il coinvolgimento dei beneficiari.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.

(30)

Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti , sempre assicurandone la fattibilità ed evitando ripercussioni negative sui pagamenti diretti .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.

(32)

Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri , in modo equo e trasparente, per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni , sempre assicurandone la fattibilità ed evitando ripercussioni negative sui pagamenti diretti .

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

 

«l

bis) aceto, parte XII bis;»;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 bis)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

« 2.   Le soglie di riferimento sono soggette a revisione periodica secondo la stagionalità dei prodotti, su proposta dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), in base all'andamento economico e ai reali costi di produzione . La Commissione provvede all'elaborazione di un metodo di revisione periodica di tali soglie, basato su indicatori oggettivi quali l'inflazione, i costi di produzione e i cambiamenti dei mercati agricoli. I costi di produzione comprendono i costi delle misure che contribuiscono all'attuazione o al superamento delle norme di sostenibilità prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale quali definite all'articolo 210 bis, paragrafo 3. Detto metodo dovrebbe consentire il regolare aggiornamento delle soglie perché riflettano le realtà economiche attuali e continuino a rappresentare uno strumento efficace ai fini della stabilizzazione dei mercati. »;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 11 – lettere e bis, e ter, e quater, e quinquies (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter)

all'articolo 11 sono inserite le seguenti lettere:

 

«e bis)

zucchero bianco;

 

e ter)

carni ovine di cui ai codici NC 0104 10 30 o 0204;

 

e quater)

carni suine fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0203;

 

e quinquies)

carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0207.»;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater)

all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«2 bis.     Nel fissare il livello del prezzo di intervento pubblico per i diversi prodotti di cui all'articolo 11, il Consiglio si basa su criteri oggettivi e trasparenti, quali l'inflazione, in linea con l'obiettivo di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, conformemente all'articolo 39 TFUE.»;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies)

l'articolo 75 è così modificato:

 

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«1.     Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori di cui all'articolo 1.»;

 

b)

al paragrafo 3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

 

«j)

il luogo di produzione e di origine;»;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le indicazioni «giusto», «equo» e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

1.   Le indicazioni «giusto», «equo» e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;

a)

alla stabilità , anche grazie a contratti tra i produttori e gli acquirenti volti a limitare l'incidenza delle insicurezze economiche, alla tracciabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;

 

a bis)

alla promozione dello sviluppo di organizzazioni collettive di agricoltori gestite democraticamente;

 

a ter)

al pagamento di un importo supplementare al produttore, destinato in particolare al finanziamento di progetti collettivi;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti ; e

b)

a un prezzo considerato equo e remunerativo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti e il loro lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO);

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

a iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

c)

a iniziative collettive e socioeconomiche che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che contribuiscono allo sviluppo delle comunità rurali .

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'indicazione «filiera corta» può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

2.   L'indicazione «filiera corta» può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originato e commercializzato nel mercato unico, con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono almeno una delle condizioni seguenti :

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o

a)

un legame diretto o la presenza di un numero limitato di intermediari tra l'agricoltore , la cooperativa o l'organizzazione di produttori e il consumatore finale del prodotto; o

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

b)

un legame stretto tra l'agricoltore , la cooperativa o l'organizzazione di produttori e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica , intesa come una distanza o una durata di trasporto ridotta, anche in contesti transfrontalieri .

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.

La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti e dei regimi di certificazione della qualità ad esse collegati .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     La Commissione valuta la fattibilità e il valore aggiunto dell'introduzione di un'etichetta visiva armonizzata dell'Unione sui prodotti a filiera corta.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;

a)

la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di produttori che non sono disciplinati dal paragrafo 1 sia oggetto di un contratto scritto;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori .

b)

le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o gli agricoltori debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ai primi acquirenti .

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. Tale meccanismo è imparziale e facoltativo per le parti contraenti e può comprendere rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione istituiti nel proprio territorio.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai quadri giuridici dei meccanismi di mediazione disponibili nel proprio territorio.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

è stipulato/a per iscritto e

b)

è stipulato/a per iscritto , su carta o in formato digitale, e

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

i)

il prezzo da pagare alla consegna , con indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili , che:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

è calcolato combinando vari fattori oggettivi, verificabili e non manipolabili stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato , l'inflazione, i costi di produzione complessivi, inclusa la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari , le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati.

 

A tal fine , gli Stati membri o le autorità regionali possono stabilire degli indicatori , che sono pubblicati online per poter essere utilizzati nei contratti , secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare o servendosi di dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 o di dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE . Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori sulla base di circostanze impreviste, tra cui eventi meteorologici estremi, epidemie di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori ;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

iv)

le precisazioni riguardanti le scadenze , le procedure di pagamento e il momento in cui la proprietà e il rischio sono trasferiti ;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

a)

il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi obiettivi analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (10);

soppresso

 

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000  EUR;

a)

la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 4 000  EUR;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Se a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

7.   Se a norma del paragrafo 5, lettera d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti , fatti salvi i requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri .

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

10.   Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punti i e ii

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis)

all'articolo 149, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:

 

a)

il punto i) è sostituito dal seguente:

i)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4  % della produzione totale dell'Unione,

« i)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 10  % della produzione totale dell'Unione; »

ii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

b)

il punto ii) è soppresso;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

a)

sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti o, nel caso del settore degli ortofrutticoli, da produttori, conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

sono costituite su iniziativa degli agricoltori e svolgono almeno una delle attività seguenti:

b)

sono costituite su iniziativa degli agricoltori o, nel caso del settore degli ortofrutticoli, dei produttori e svolgono almeno una delle attività seguenti:

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.   In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

1 bis.   In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, o qualsiasi altra forma giuridica equivalente registrata conformemente al diritto nazionale, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

 

Un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, o qualsiasi altra forma giuridica equivalente registrata conformemente al diritto nazionale, che ha presentato domanda di riconoscimento ma che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può beneficiare di tale deroga entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 3

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)

al paragrafo 1 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

« Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse nonché nei casi previsti all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b) . »

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:

In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, ad eccezione del settore degli ortofrutticoli, salvo esplicita richiesta di un'associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che:

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.

d)

il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro o il 5 % della produzione dell'UE nel suo complesso .

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

« b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse o in cui i produttori associati affidano a organizzazioni di produttori distinte la commercializzazione dei loro prodotti, diversi da quelli elencati nell'allegato I, parti IX e X, destinati ad altri usi e in cui, pertanto, tali organizzazioni non sono in concorrenza tra loro ; »;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a bis)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

 

«c bis)

astenersi da qualsiasi contatto diretto con gli acquirenti qualora tali iniziative individuali possano compromettere gli obiettivi collettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori, in particolare in materia di pianificazione, negoziazione o commercializzazione. È vietata e considerata pratica commerciale sleale qualsiasi pratica di un acquirente che abbia come oggetto o come effetto quello di aggirare un'organizzazione di produttori contattando direttamente uno o più dei suoi aderenti, quando l'acquirente è già impegnato in una negoziazione o in un contratto con tale organizzazione di produttori.»

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.

2 bis.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori deve garantire il raggiungimento dell'obiettivo di concentrazione dell'offerta, in particolare assicurando che l'organizzazione di produttori negozi e determini gli elementi essenziali delle vendite, quali prezzo, qualità e volume. Lo statuto può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta e l'immissione di prodotti sul mercato si considerano garantite a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.

 

Lo statuto di un'organizzazione di produttori che preveda il contatto diretto tra aderenti e acquirenti può disporre di meccanismi interni di controllo e prevenzione al fine di garantire che tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta o la strategia commerciale dell'organizzazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

«3.     I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»;

 

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la consegna di prodotti agricoli da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;

a)

la consegna di prodotti agricoli da parte di produttori che non sono disciplinati dal paragrafo 1 sia oggetto di un contratto scritto;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il primo acquirente di prodotti agricoli debba presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori .

b)

le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o gli agricoltori debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli ai primi acquirenti .

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o su tale contratto. Tale meccanismo è imparziale e facoltativo per le parti contraenti e può coinvolgere rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione istituiti nel proprio territorio.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito al quadro giuridico o ai meccanismi di mediazione disponibili nel proprio territorio.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

è stipulato/a per iscritto e

b)

è stipulato/a per iscritto , su carta o in formato digitale, e

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

i)

il prezzo da pagare alla consegna , con indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili , che:

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

è calcolato combinando vari fattori oggettivi, verificabili e non manipolabili stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato , l'inflazione, i costi di produzione complessivi, inclusa la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari , le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine, gli Stati membri o le autorità regionali possono stabilire degli indicatori , che sono pubblicati online per poter essere utilizzati nei contratti , secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare o servendosi di dati forniti dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o di dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE . Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi e a 12 mesi per i settori attivi nei mercati a termine , il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori , sulla base di scenari di forza maggiore, tra cui fenomeni meteorologici estremi, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre i costi degli agricoltori ;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

iv)

le precisazioni riguardanti le scadenze , le procedure di pagamento e il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà e del rischio ;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

a)

i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi obiettivi analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente;

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000  EUR;

a)

la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro , non superiore a 4 000  EUR;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o di un'organizzazione considerata ampiamente rappresentativa di un settore agricolo, decidere di esentare determinati settori specifici dall'obbligo di stipulare un contratto scritto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione del settore del latte. Tale esenzione si applica fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Se a norma del paragrafo 5, lettere b ), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

7.   Se a norma del paragrafo 5, lettera d), o dei paragrafi 6 e 6 bis , non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti , fatti salvi i requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri .

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

9.   Gli Stati membri , nei casi in cui sia giustificato, possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio , eccetto per i prodotti stagionali e deperibili .

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

10.   Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 ter

Testo in vigore

Emendamento

 

(6 bis)

l'articolo 172 ter è sostituito dal seguente:

Articolo 172 ter

« Articolo 172 ter

Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

Orientamenti di prezzo delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di organizzazioni di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143 per la vendita di uve , mosti e vini sfusi per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e i gruppi di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143 operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve , mosti e vini sfusi utilizzati per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 188 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

all'articolo 188 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

3 bis.     I prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi prodotti nell'Unione.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 189 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(6 quater)

all'articolo 189, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

“1.   I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.  1307 / 2013

a)

la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste dal regolamento (UE) n.  2021 / 2115;

(b)

i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307 / 2013

b)

i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) 2021 / 2115;

(c)

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina .

c)

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina ;

 

c bis)

le sommità fiorite della canapa sono corredate della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e sono importate esclusivamente da importatori autorizzati dagli Stati membri."

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (11), non superiore a 100 000 EUR;

d)

sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole e delle aziende agricole a conduzione familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (11), non superiore a 100 000 EUR;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

promozione della produzione agricola locale;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

gestione congiunta dei rifiuti direttamente connessi alla produzione agricola e migliore utilizzo degli effluenti di allevamento e della produzione di energia;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)

garanzia di un reddito stabile ed equo che copra i costi di produzione e di una posizione forte per gli agricoltori lungo tutta la catena del valore;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quinquies)

utilizzo di investimenti per l'uso delle risorse idriche;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f sexies)

contributo alla diversificazione delle attività che promuovono l'economia rurale, allo sviluppo e all'attrattiva delle zone rurali;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f septies)

promozione del patrimonio culturale e gastronomico al fine di incentivare l'educazione su temi legati a regimi alimentari equilibrati;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f octies)

preservazione delle pratiche tradizionali di produzione, della sicurezza e della sovranità alimentare;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f).

A decorrere dal … [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere da d) a f quinquies ).

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

è aggiunto l’articolo seguente:

 

‘Articolo 210 ter

 

Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di forniture aggiudicati nell'ambito di procedure di appalto pubblico prevedano un approvvigionamento di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, in particolare prodotti locali e stagionali, al fine di migliorare la qualità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli europei.

 

Nell'attuazione di tali azioni è data priorità ai prodotti che beneficiano di indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine protetta e specialità tradizionali garantite.

 

La Commissione adotta atti delegati, stabilendo le condizioni di applicazione del presente articolo e garantendo il rispetto delle norme dell'Unione.’

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

all'articolo 219 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

‘3 bis.     Quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia flessibile, indicizzata ai costi medi di produzione e fissata dall'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), la Commissione europea mette in atto, a seconda della situazione del mercato e del settore in questione, misure di sostegno ai produttori del settore interessato, che, nel corso di un periodo specifico, riducono volontariamente le loro consegne rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel rispetto dei requisiti seguenti:

 

a)

il sostegno è concesso sulla base di una domanda dei produttori, presentata nello Stato membro in cui sono stabiliti, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro in questione;

 

b)

al fine di garantire che tale sistema sia attuato in modo efficace e corretto, la Commissione stabilisce, sulla base dei dati forniti dalla commissione AFCO:

 

i)

il volume o il quantitativo massimo totale delle consegne da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

 

ii)

la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

 

iii)

l'importo del sostegno in funzione del volume o del quantitativo della riduzione e le relative modalità di finanziamento;

 

iv)

i criteri di ammissibilità applicabili ai richiedenti e alle domande;

 

v)

le condizioni specifiche per l'attuazione del sistema.

 

Ogni produttore che consegna un quantitativo maggiore rispetto a quello fornito durante il periodo di riferimento è sottoposto a un prelievo di responsabilità di mercato proporzionale alla sua produzione eccedentaria durante il programma di riduzione volontaria."

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

a)

ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti , anche a favore di enti di beneficenza ;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

declassamento delle eccedenze di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica per la vendita in mercati tradizionali;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

g)

pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione , in particolare dei prodotti deperibili .

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 , con la possibilità di mobilitare immediatamente tale sostegno in caso di crisi, a condizione che la fattibilità di tale sostegno sia stata preventivamente valutata . Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati. La Commissione garantisce che l'utilizzo di finanziamenti volti a sostenere azioni nell'ambito di tali atti di esecuzione non comprometta i pagamenti diretti. Se necessario, la Commissione mette a disposizione altri finanziamenti dell'Unione per sostenere le azioni di cui al presente comma.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 bis – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 bis)

all'articolo 222 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.

‘2.   La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione. Può altresì decidere di operare una distinzione tra produzione biologica e non biologica.’

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 222 ter bis

 

Piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato

 

1.     Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE, in particolare l'obiettivo della stabilizzazione dei mercati, la Commissione elabora piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato che definiscono la sua strategia di intervento per ciascun prodotto agricolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

2.     La Commissione basa la sua strategia di intervento sul lavoro degli osservatori dei mercati agricoli dell'Unione europea di cui all'articolo 222 bis.

 

3.     In caso di turbative del mercato, la Commissione attiva in modo tempestivo ed efficiente le misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso, in aggiunta alle misure d'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, al fine di ripristinare rapidamente l'equilibrio del mercato interessato fornendo nel contempo le risposte più appropriate per ciascun settore colpito.

 

4.     La Commissione definisce un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che consente il monitoraggio e la valutazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato durante la relativa attuazione, nonché la preparazione delle relazioni corrispondenti.

 

5.     Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sull'attuazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato e sui miglioramenti apportati alla sua strategia d'intervento. La relazione annuale è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e mira a valutare i risultati del piano in termini di impatto, efficacia, efficienza e coerenza degli strumenti previsti dal presente regolamento, nonché a valutare l'utilizzo, da parte della Commissione, delle sue prerogative e la dotazione finanziaria destinata al monitoraggio, alla prevenzione e alla gestione delle turbative del mercato.’;

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato I – parte XII bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

all'allegato I è inserita la parte seguente:

 

‘Parte XII bis

 

Aceto

 

Il settore dell'aceto comprende i prodotti diversi dall'aceto di vino elencati nella seguente tabella:

 

Codice NC

 

2209 00 91 e 2209 00 99

 

Descrizione

 

Aceto di frutta, compreso l'aceto di kiwi, o aceto di vino di frutta, aceto di bacche o aceto di vino di bacche, aceto di sidro, aceto spiritoso, aceto di cereali, aceto di malto, aceto di malto distillato, aceto di miele, aceto aromatizzato’;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte III bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 quinquies)

all'allegato II è aggiunta la parte seguente:

 

‘Parte III bis

 

Definizioni per il settore della canapa

 

‘canapa’: la pianta Cannabis sativa L., delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, coltivata per i suoi semi, i suoi fiori, le sue fibre, i suoi canapuli e le sue radici.’

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IV bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies)

all'allegato II è aggiunta la parte seguente:

 

‘Parte IV bis

 

Definizioni per il settore dell'aceto

 

1.

La denominazione ‘aceto’ è utilizzata solo per prodotti ottenuti esclusivamente mediante il processo biologico della doppia fermentazione, alcolica e acetica, da liquidi o altre sostanze di origine agricola. Essa è sempre seguita dall'indicazione della materia prima utilizzata. Ad eccezione dei riferimenti agli ingredienti con proprietà aromatizzanti, sono vietate tutte le indicazioni supplementari.

 

2.

In deroga al paragrafo 1 della presente parte, la denominazione ‘aceto’ può far parte di una denominazione di origine protetta registrata o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso è utilizzata conformemente alle norme specifiche previste dai disciplinari di produzione e dalle regolamentazioni pertinenti.

 

3.

La denominazione ‘aceto’ non è utilizzata per le miscele di aceto e acido acetico di qualità alimentare.

 

4.

Il tenore di acido acetico dell'aceto, espresso come acidità totale in g/100 ml, è indicato sull'etichetta con la dicitura’... % di acidità”.»;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – parte II bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 septies)

all'allegato VIII è aggiunta la parte seguente:

 

«Parte II bis

 

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne

 

1.

Ai fini della presente parte, per “carne” si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue. I termini e le denominazioni relativi alla carne, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e attualmente utilizzati per designare la carne e i tagli di carne, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.

 

2.

Per “preparazioni a base di carne” si intende la carne fresca, compresa quella ridotta in frammenti, che ha subito l'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure che ha subito trattamenti che non alterano in misura tale la struttura delle fibre muscolari interne da farle perdere le caratteristiche della carne fresca.

 

3.

Per “prodotti a base di carne” si intendono i prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri che il prodotto non presenta più le caratteristiche della carne fresca. Le denominazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 attualmente utilizzate per designare prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne sono riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne.

 

Tali denominazioni includono, ad esempio:

 

bistecche

 

scaloppine

 

salsicce

 

burger

 

hamburger

 

tuorli d'uovo

 

albumi d'uovo.

 

4.

I prodotti a base di pollame e i tagli di pollame quali definiti nel regolamento (UE) n. 543/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.

 

5.

Le denominazioni di cui sopra non possono essere utilizzate per alcun prodotto diverso da quelli a cui si riferiscono ed escludono i prodotti derivati da coltura cellulare."

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato X – punto I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.

2.

La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato X – punto II – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.

Il prezzo è calcolato combinando vari fattori oggettivi, verificabili e non manipolabili stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato , nell'inflazione, nei costi di produzione complessivi, tra cui la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari , le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine gli Stati membri o le autorità regionali possono stabilire degli indicatori, che sono pubblicati online ai fini dell'utilizzo nei contratti, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare , dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 o dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE . Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/2115

Articolo 52 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60  % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

5 bis.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70  % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/2115

Articolo 52 – paragrafo 5 bis – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori nell'ambito del loro primo programma operativo.

b)

gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori o, nel caso del settore ortofrutticolo, di produttori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito del loro primo programma operativo e durante i sette anni successivi alla data di adesione dei giovani agricoltori o dei nuovi agricoltori all'organizzazione di produttori .

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/2115

Articolo 52 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

 

“7 bis.     Le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo possono essere estese a tutti i prodotti contemplati dagli articoli da 42 a 68.”

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/2115

Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7 , a condizione che tale decisione non influisca negativamente sul livello di sostegno di base al reddito per la sostenibilità .

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2024/1143

Articolo 37 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Modifica del regolamento (UE) 2024/1143

 

All'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

"5.   Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.

 

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.

I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.»


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0161/2025).

(5)  Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(5)  Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(6)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(5bis)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(10)   Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

(11)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).

(11)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1545/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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