This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52025AP0214
P10_TA(2025)0214 – Strengthening of the position of farmers in the food supply chain – Amendments adopted by the European Parliament on 8 October 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2021/2115 and (EU) 2021/2116 as regards the strengthening of the position of farmers in the food supply chain (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0214 — Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare — Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P10_TA(2025)0214 — Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare — Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2026/1545, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1545/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2026/1545 |
15.4.2026 |
P10_TA(2025)0214
Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2026/1545)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 2
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati. |
« 2. Le soglie di riferimento sono soggette a revisione periodica secondo la stagionalità dei prodotti, su proposta dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), in base all'andamento economico e ai reali costi di produzione . La Commissione provvede all'elaborazione di un metodo di revisione periodica di tali soglie, basato su indicatori oggettivi quali l'inflazione, i costi di produzione e i cambiamenti dei mercati agricoli. I costi di produzione comprendono i costi delle misure che contribuiscono all'attuazione o al superamento delle norme di sostenibilità prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale quali definite all'articolo 210 bis, paragrafo 3. Detto metodo dovrebbe consentire il regolare aggiornamento delle soglie perché riflettano le realtà economiche attuali e continuino a rappresentare uno strumento efficace ai fini della stabilizzazione dei mercati. »; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 11 – lettere e bis, e ter, e quater, e quinquies (nuove)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
«2 bis. Nel fissare il livello del prezzo di intervento pubblico per i diversi prodotti di cui all'articolo 11, il Consiglio si basa su criteri oggettivi e trasparenti, quali l'inflazione, in linea con l'obiettivo di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, conformemente all'articolo 39 TFUE.»; |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
«1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori di cui all'articolo 1.»; |
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Le indicazioni «giusto», «equo» e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno: |
1. Le indicazioni «giusto», «equo» e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno: |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. L'indicazione «filiera corta» può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono: |
2. L'indicazione «filiera corta» può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originato e commercializzato nel mercato unico, con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono almeno una delle condizioni seguenti : |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti. |
La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti e dei regimi di certificazione della qualità ad esse collegati . |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
6 bis. La Commissione valuta la fattibilità e il valore aggiunto dell'introduzione di un'etichetta visiva armonizzata dell'Unione sui prodotti a filiera corta. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. |
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. Tale meccanismo è imparziale e facoltativo per le parti contraenti e può comprendere rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione istituiti nel proprio territorio. |
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai quadri giuridici dei meccanismi di mediazione disponibili nel proprio territorio. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
A tal fine , gli Stati membri o le autorità regionali possono stabilire degli indicatori , che sono pubblicati online per poter essere utilizzati nei contratti , secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare o servendosi di dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 o di dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE . Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma. |
7. Se a norma del paragrafo 5, lettera d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 8 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. |
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti , fatti salvi i requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri . |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. |
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punti i e ii
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. |
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, o qualsiasi altra forma giuridica equivalente registrata conformemente al diritto nazionale, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. |
|
|
Un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, o qualsiasi altra forma giuridica equivalente registrata conformemente al diritto nazionale, che ha presentato domanda di riconoscimento ma che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può beneficiare di tale deroga entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 3
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse. |
« Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse nonché nei casi previsti all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b) . » |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – comma 2 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che: |
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, ad eccezione del settore degli ortofrutticoli, salvo esplicita richiesta di un'associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che: |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori. |
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori deve garantire il raggiungimento dell'obiettivo di concentrazione dell'offerta, in particolare assicurando che l'organizzazione di produttori negozi e determini gli elementi essenziali delle vendite, quali prezzo, qualità e volume. Lo statuto può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta e l'immissione di prodotti sul mercato si considerano garantite a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori. |
|
|
Lo statuto di un'organizzazione di produttori che preveda il contatto diretto tra aderenti e acquirenti può disporre di meccanismi interni di controllo e prevenzione al fine di garantire che tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta o la strategia commerciale dell'organizzazione. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»; |
|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. |
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o su tale contratto. Tale meccanismo è imparziale e facoltativo per le parti contraenti e può coinvolgere rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione istituiti nel proprio territorio. |
Gli Stati membri informano la Commissione in merito al quadro giuridico o ai meccanismi di mediazione disponibili nel proprio territorio. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
6 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o di un'organizzazione considerata ampiamente rappresentativa di un settore agricolo, decidere di esentare determinati settori specifici dall'obbligo di stipulare un contratto scritto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione del settore del latte. Tale esenzione si applica fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b ), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma. |
7. Se a norma del paragrafo 5, lettera d), o dei paragrafi 6 e 6 bis , non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. |
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti , fatti salvi i requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri . |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio. |
9. Gli Stati membri , nei casi in cui sia giustificato, possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio , eccetto per i prodotti stagionali e deperibili . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. |
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172 ter
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
Articolo 172 ter |
« Articolo 172 ter |
||
|
Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta |
Orientamenti di prezzo delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di organizzazioni di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143 per la vendita di uve , mosti e vini sfusi per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta |
||
|
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e i gruppi di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143 operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve , mosti e vini sfusi utilizzati per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. “ |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 188 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
‘3 bis. I prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi prodotti nell'Unione.’ |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 189 – paragrafo 1
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
“1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f sexies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f septies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f octies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 6 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f). |
A decorrere dal … [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere da d) a f quinquies ). |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
‘Articolo 210 ter |
||
|
|
Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di forniture aggiudicati nell'ambito di procedure di appalto pubblico prevedano un approvvigionamento di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, in particolare prodotti locali e stagionali, al fine di migliorare la qualità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli europei. |
||
|
|
Nell'attuazione di tali azioni è data priorità ai prodotti che beneficiano di indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine protetta e specialità tradizionali garantite. |
||
|
|
La Commissione adotta atti delegati, stabilendo le condizioni di applicazione del presente articolo e garantendo il rispetto delle norme dell'Unione.’ |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
‘3 bis. Quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia flessibile, indicizzata ai costi medi di produzione e fissata dall'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), la Commissione europea mette in atto, a seconda della situazione del mercato e del settore in questione, misure di sostegno ai produttori del settore interessato, che, nel corso di un periodo specifico, riducono volontariamente le loro consegne rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel rispetto dei requisiti seguenti: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Ogni produttore che consegna un quantitativo maggiore rispetto a quello fornito durante il periodo di riferimento è sottoposto a un prelievo di responsabilità di mercato proporzionale alla sua produzione eccedentaria durante il programma di riduzione volontaria." |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati. |
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 , con la possibilità di mobilitare immediatamente tale sostegno in caso di crisi, a condizione che la fattibilità di tale sostegno sia stata preventivamente valutata . Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati. La Commissione garantisce che l'utilizzo di finanziamenti volti a sostenere azioni nell'ambito di tali atti di esecuzione non comprometta i pagamenti diretti. Se necessario, la Commissione mette a disposizione altri finanziamenti dell'Unione per sostenere le azioni di cui al presente comma. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 bis – paragrafo 2
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione. |
‘2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione. Può altresì decidere di operare una distinzione tra produzione biologica e non biologica.’ |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 ter bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
"Articolo 222 ter bis |
||
|
|
Piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato |
||
|
|
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE, in particolare l'obiettivo della stabilizzazione dei mercati, la Commissione elabora piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato che definiscono la sua strategia di intervento per ciascun prodotto agricolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento. |
||
|
|
2. La Commissione basa la sua strategia di intervento sul lavoro degli osservatori dei mercati agricoli dell'Unione europea di cui all'articolo 222 bis. |
||
|
|
3. In caso di turbative del mercato, la Commissione attiva in modo tempestivo ed efficiente le misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso, in aggiunta alle misure d'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, al fine di ripristinare rapidamente l'equilibrio del mercato interessato fornendo nel contempo le risposte più appropriate per ciascun settore colpito. |
||
|
|
4. La Commissione definisce un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che consente il monitoraggio e la valutazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato durante la relativa attuazione, nonché la preparazione delle relazioni corrispondenti. |
||
|
|
5. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sull'attuazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato e sui miglioramenti apportati alla sua strategia d'intervento. La relazione annuale è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e mira a valutare i risultati del piano in termini di impatto, efficacia, efficienza e coerenza degli strumenti previsti dal presente regolamento, nonché a valutare l'utilizzo, da parte della Commissione, delle sue prerogative e la dotazione finanziaria destinata al monitoraggio, alla prevenzione e alla gestione delle turbative del mercato.’; |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato I – parte XII bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
‘Parte XII bis |
||
|
|
Aceto |
||
|
|
Il settore dell'aceto comprende i prodotti diversi dall'aceto di vino elencati nella seguente tabella: |
||
|
|
Codice NC |
||
|
|
2209 00 91 e 2209 00 99 |
||
|
|
Descrizione |
||
|
|
Aceto di frutta, compreso l'aceto di kiwi, o aceto di vino di frutta, aceto di bacche o aceto di vino di bacche, aceto di sidro, aceto spiritoso, aceto di cereali, aceto di malto, aceto di malto distillato, aceto di miele, aceto aromatizzato’; |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte III bis (nuova)
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
‘Parte III bis |
||
|
|
Definizioni per il settore della canapa |
||
|
|
‘canapa’: la pianta Cannabis sativa L., delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, coltivata per i suoi semi, i suoi fiori, le sue fibre, i suoi canapuli e le sue radici.’ |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IV bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
‘Parte IV bis |
||
|
|
Definizioni per il settore dell'aceto |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte II bis (nuova)
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
«Parte II bis |
||
|
|
Carne, prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Tali denominazioni includono, ad esempio: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto I – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto II – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente. |
Il prezzo è calcolato combinando vari fattori oggettivi, verificabili e non manipolabili stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato , nell'inflazione, nei costi di produzione complessivi, tra cui la remunerazione degli agricoltori, i costi totali dei servizi supplementari , le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine gli Stati membri o le autorità regionali possono stabilire degli indicatori, che sono pubblicati online ai fini dell'utilizzo nei contratti, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare , dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 o dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE . Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti: |
5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti: |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
“7 bis. Le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo possono essere estese a tutti i prodotti contemplati dagli articoli da 42 a 68.” |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7. |
Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7 , a condizione che tale decisione non influisca negativamente sul livello di sostegno di base al reddito per la sostenibilità . |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1143
Articolo 37 – paragrafo 5
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
Articolo 3 bis |
|
|
Modifica del regolamento (UE) 2024/1143 |
|
|
All'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
|
5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. |
"5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. |
|
Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. |
|
|
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria. |
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria. |
|
I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti. |
I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.» |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0161/2025).
(5) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(5) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(5bis) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(8) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(8) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(10) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(11) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).
(11) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1545/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)