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Document 52025AP0046
P10_TA(2025)0046 – Re-attribution of scientific and technical tasks to the European Chemicals Agency – Amendments adopted by the European Parliament on 1 April 2025 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks to the European Chemicals Agency (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0046 — Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o aprile 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P10_TA(2025)0046 — Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o aprile 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2025/4377, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4377/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/4377 |
9.9.2025 |
P10_TA(2025)0046
Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o aprile 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2025/4377)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Agenzia può respingere la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegato V. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa. |
L'Agenzia respinge la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegato V. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 bis – comma 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso. |
L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso, comprese eventuali richieste fatte in conformità alla lettera c) del secondo comma . |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 5 – comma 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. |
«5. La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. La Commissione adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dal ricevimento dei pareri dell'Agenzia. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.» |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2; |
Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare, almeno ogni 36 mesi , di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2; |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro. |
Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze o di un gruppo di sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione dei rischi pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro. |
L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda qualsiasi parte del ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«1 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016». |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«2 bis. La Commissione monitora la situazione delle risorse dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e presenta, se necessario, una proposta legislativa che tenga conto di eventuali esigenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche derivanti dai compiti introdotti dal presente regolamento e che migliori la governance dei suoi comitati scientifici.» |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: 12 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva]. |
Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: 18 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva]. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0019/2025).
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4377/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)