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Document 52025AP0046

P10_TA(2025)0046 — Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o aprile 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2025/4377, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4377/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4377/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/4377

9.9.2025

P10_TA(2025)0046

Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o aprile 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023)0781 – C9-0448/2023 – 2023/0454(COD))  (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/4377)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Nella comunicazione «Il Green Deal europeo» (2) la Commissione ha stabilito l'obiettivo di trasformare la valutazione della sicurezza chimica in un processo riassumibile in «una sostanza - una valutazione», invitando a una maggiore trasparenza e semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per tutti i portatori di interessi, accelerare il processo decisionale e aumentare la coerenza e la prevedibilità delle decisioni e dei pareri scientifici. Nella comunicazione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» (3) la Commissione è giunta alla conclusione che, per conseguire il suddetto obiettivo, una parte del lavoro scientifico e tecnico svolto a livello di Unione sulle sostanze chimiche a supporto della legislazione deve essere riattribuito alle agenzie unionali più adatte. L'assetto attuale ne risulterebbe semplificato, le valutazioni della sicurezza migliorerebbero in qualità e coerenza tra le diverse normative dell'Unione e le risorse esistenti sarebbero usate in modo più efficiente.

(1)

Nella comunicazione «Il Green Deal europeo» (2) la Commissione ha stabilito l'obiettivo di trasformare la valutazione della sicurezza chimica in un processo riassumibile in «una sostanza - una valutazione», invitando a una maggiore trasparenza e semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per tutti i portatori di interessi, accelerare il processo decisionale e aumentare la coerenza e la prevedibilità delle decisioni e dei pareri scientifici. Nella comunicazione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» (3) la Commissione è giunta alla conclusione che, per conseguire il suddetto obiettivo, una parte del lavoro scientifico e tecnico svolto a livello di Unione sulle sostanze chimiche a supporto della legislazione deve essere riattribuito alle agenzie unionali più adatte. L'assetto attuale ne risulterebbe semplificato, le valutazioni della sicurezza migliorerebbero in qualità e coerenza tra le diverse normative dell'Unione e le risorse esistenti sarebbero usate in modo più efficiente. Si prevede inoltre che tale approccio favorisca l'efficacia dei costi e la competitività poiché semplifica le procedure normative e riduce gli oneri amministrativi, garantendo che le imprese possano adattarsi efficacemente all'evoluzione del quadro normativo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche è necessaria per allineare alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso nell'Agenzia i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione. È necessaria anche per garantire un livello coerente di qualità scientifica, trasparenza, ricercabilità e interoperabilità dei dati, in linea con l'approccio «una sostanza - una valutazione» che s'intende applicare.

(2)

La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche è necessaria per allineare alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso nell'Agenzia i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione. È necessaria anche per garantire un livello coerente di qualità scientifica, trasparenza, ricercabilità e interoperabilità dei dati, in linea con l'approccio «una sostanza - una valutazione» che s'intende applicare. La digitalizzazione e la razionalizzazione dei processi ridurranno inoltre la duplicazione del lavoro e i ritardi amministrativi, consentendo notevoli risparmi sui costi e un incremento dell'efficienza sia per gli Stati membri che per gli operatori economici.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui alla direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere riesaminato periodicamente per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, dell'ambiente e della sicurezza dei consumatori. È opportuno fissare un periodo di riesame di almeno 36 mesi tenendo conto degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici, nonché del fatto che gli Stati membri possono presentare i fascicoli di restrizione in qualsiasi momento e che le misure restrittive orizzontali possono essere avviate e adottate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (UE) 2019/1021 o altri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

La modifica delle disposizioni procedurali della direttiva 2011/65/UE richiede un periodo transitorio di 12 mesi per poter assegnare adeguatamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche le risorse e i compiti. La durata di questo periodo è considerata sufficiente a permettere ai richiedenti potenziali o agli Stati membri di adeguarsi all'iter procedurale modificato a norma della direttiva.

(8)

La modifica delle disposizioni procedurali della direttiva 2011/65/UE richiede un periodo transitorio di 18 mesi per poter assegnare adeguatamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche le risorse e i compiti. La durata di questo periodo è considerata sufficiente a permettere ai richiedenti potenziali o agli Stati membri di adeguarsi all'iter procedurale modificato a norma della direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia può respingere la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegato V. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa.

L'Agenzia respinge la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegato V. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 bis – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso.

L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso, comprese eventuali richieste fatte in conformità alla lettera c) del secondo comma .

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 5 – comma 5

Testo in vigore

Emendamento

 

(b bis)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

«5.   La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. La Commissione adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dal ricevimento dei pareri dell'Agenzia. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.»

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2;

Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare, almeno ogni 36 mesi , di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2;

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro.

Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze o di un gruppo di sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione dei rischi pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro.

L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda qualsiasi parte del ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)

l'identità della sostanza;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis)

una formulazione chiara e precisa della voce relativa alla proposta di restrizione d’uso nell'allegato II;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a ter)

i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

le informazioni sulle eventuali alternative, sulla loro disponibilità e idoneità;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)

una valutazione socioeconomica.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016».

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«2 bis.     La Commissione monitora la situazione delle risorse dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e presenta, se necessario, una proposta legislativa che tenga conto di eventuali esigenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche derivanti dai compiti introdotti dal presente regolamento e che migliori la governance dei suoi comitati scientifici.»

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: 12 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva].

Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: 18 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva].


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0019/2025).

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final del 14 ottobre 2020.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4377/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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