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Document 52025AE2299

Parere del Comitato economico e sociale europeo — Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulla politica di concorrenza 2024 [COM(2025) 181 final]

EESC 2025/02299

GU C, C/2026/872, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/872/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/872/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/872

27.2.2026

Parere del Comitato economico e sociale europeo

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulla politica di concorrenza 2024

[COM(2025) 181 final]

(C/2026/872)

Relatore:

Andrea MONE

Consigliere

Samuel CORNELLA (per il relatore)

Consultazione

Commissione europea, 29.8.2025

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

14.11.2025

Adozione in sessione plenaria

3.12.2025

Sessione plenaria n.

601

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

220/1/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'approccio all'enforcement adottato dalla Commissione nel 2024, che mira a integrare efficacemente la politica di concorrenza e i più ampi obiettivi di creare un'UE più digitale, verde e resiliente, mantenendo un mercato interno ben funzionante.

1.2.

Il CESE elogia gli sforzi compiuti dalla Commissione nel corso del 2024 per stimare i risparmi per i consumatori in termini di effetti diretti conseguenti all'attività di enforcement in casi antitrust (cartelli e condotte unilaterali abusive) e di controllo delle concentrazioni, sulla base di una metodologia comune adottata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

1.3.

Il CESE sostiene gli sforzi della Commissione per promuovere forum internazionali sulla concorrenza al fine di rafforzare la prospettiva internazionale in materia, nonché l'impegno costante tra le autorità di contrasto e le parti interessate nel contesto di mercati sempre più globalizzati. Anche il ruolo di coordinamento svolto dalla Commissione nell'ambito della rete europea della concorrenza (ECN) è fondamentale.

1.4.

Il CESE giudica positivamente il nuovo approccio adottato nella politica di concorrenza, che sostiene le imprese nella loro espansione nei mercati mondiali garantendo nel contempo condizioni di parità. Tale nuovo approccio dovrebbe trovare riscontro nella valutazione delle operazioni di concentrazione, avendo cura di prendere pienamente in considerazione l'innovazione e la resilienza, ma evitando — è il caso di sottolinearlo — che la concentrazione del mercato determini un aumento dei prezzi o una diminuzione della qualità. Si dovrebbe inoltre garantire che tutte le parti interessate al processo, in particolare le parti sociali, siano debitamente ascoltate e abbiano le opportunità necessarie per comunicare le loro considerazioni nei casi pertinenti, anche su questioni sociali e del lavoro, affinché tutte le problematiche alla base di tali processi vengano gestite in modo sostenibile.

1.5.

Il CESE incoraggia la Commissione a proseguire nell'elaborazione dei suoi nuovi orientamenti sugli abusi di posizione dominante escludenti, a seguito della pubblicazione del progetto di nuove linee guida nell'agosto 2024. Tali orientamenti rappresentano un'importante opportunità per migliorare la prevedibilità in merito all'applicazione dell'articolo 102 TFUE. Promuovendo un approccio avanzato basato sugli effetti, gli orientamenti possono contribuire a garantire che tale articolo sia applicato efficacemente, concentrandosi sui casi che danneggiano concretamente la concorrenza nei mercati chiave.

1.6.

Il CESE apprezza l'attenzione costante rivolta dalla Commissione all'applicazione delle regole di concorrenza nei mercati digitali. Tali mercati si distinguono per caratteristiche strutturali e modelli aziendali specifici, che portano spesso all'emergere di operatori dominanti in grado di creare barriere all'ingresso per i propri concorrenti, il che potrebbe danneggiare la concorrenza.

1.7.

Dopo la sentenza Illumina-GRAIL della Corte di giustizia europea, il CESE incoraggia la Commissione a elaborare un quadro giuridico che consenta di esaminare le concentrazioni che, pur non raggiungendo le soglie di notifica previste dal regolamento sulle concentrazioni, potrebbero comunque avere un impatto negativo sulla concorrenza.

1.8.

Il CESE osserva che la recente revisione del regolamento orizzontale sugli aiuti de minimis, del regolamento sui servizi di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento de minimis per il settore agricolo (che prevedono tutti e tre un aumento della soglia di esenzione) rappresenta una misura utile e lungamente attesa, soprattutto come risposta alle pressioni inflazionistiche registrate a seguito della pandemia di COVID-19.

1.9.

Il CESE sottolinea la rilevanza degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo degli aiuti di Stato, e incoraggia la Commissione a rafforzare la stretta cooperazione avviata con gli Stati membri attraverso il Forum europeo congiunto per importanti progetti di comune interesse europeo (JEF-IPCEI), al fine di aumentare la trasparenza e accelerare le procedure.

1.10.

Guardando alla nuova disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita (CISAF), il CESE sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi di tale patto richiederà livelli di investimento senza precedenti. Né i finanziamenti pubblici né quelli privati saranno sufficienti, da soli, a conseguire tali obiettivi e dovranno essere integrati dai seguenti elementi: i) riforme volte a ridurre gli oneri amministrativi promuovendo al tempo stesso le norme sociali e del lavoro; ii) il completamento del mercato unico e dell'Unione bancaria e dei mercati dei capitali; iii) sforzi coordinati a livello nazionale e dell'UE attraverso strumenti aggiuntivi, come il proposto Fondo per la competitività e un quadro finanziario pluriennale rafforzato (QFP) 2028-2034.

1.11.

Più in particolare, il CESE ritiene che, per rispondere alle preoccupazioni riguardanti la frammentazione, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di introdurre nel quadro del regime CISAF disposizioni volte a incoraggiare l'ampia partecipazione di più Stati membri ai progetti pertinenti, creando così effetti di ricaduta nei regimi di aiuti a livello transfrontaliero.

2.   Osservazioni generali

2.1.   Approccio alla politica di concorrenza e strumenti analitici

2.1.1.

Il CESE accoglie con favore l'approccio all'enforcement adottato dalla Commissione nel 2024, che mira a integrare efficacemente la politica di concorrenza e i più ampi obiettivi di creare un'UE più digitale, verde e resiliente, mantenendo un mercato interno ben funzionante. Come osserva la Commissione, «la politica di concorrenza non opera nel vuoto. Le normative settoriali e l'applicazione delle norme in materia di concorrenza operano congiuntamente e si rafforzano a vicenda». Tale approccio complessivo è essenziale per garantire che la politica di concorrenza sia allineata con le priorità politiche dell'UE e che, in quest'ottica, le regole della concorrenza costituiscano un pilastro della competitività europea e si combinino con le politiche industriali e i processi di decarbonizzazione, come sottolineato anche dal rapporto Draghi. A tale riguardo, il CESE sostiene con forza la revisione e la modernizzazione in corso di alcune delle principali norme e dei principali strumenti in materia di concorrenza, come l'applicazione delle norme antitrust e gli orientamenti in materia di concentrazioni.

2.1.2.

Il CESE accoglie con favore il tentativo condotto dalla Commissione, nel corso del 2024, di stimare i risparmi per i consumatori in termini di effetti diretti conseguenti all'attività di enforcement in casi antitrust (cartelli e condotte unilaterali abusive) e di controllo delle concentrazioni, sulla base di una metodologia comune adottata dall'OCSE. Un tale approccio appare utile non solo per cercare di misurare l'impatto della politica di concorrenza con strumenti quantitativi, ma anche per concentrarsi empiricamente su un concetto chiave del diritto e dell'economia della concorrenza come il benessere dei consumatori.

2.1.3.

Il CESE nutre un forte interesse per la relazione della Commissione Protecting competition in a changing world — evidence on the evolution of competition in the EU during the past 25 years (1) [Proteggere la concorrenza in un mondo che cambia - Prove dell'evoluzione della concorrenza nell'UE negli ultimi 25 anni], in quanto fornisce un'utile contestualizzazione storica rispetto all'attività di enforcement delle regole di concorrenza. Confrontando le tendenze di concentrazione dei mercati, le dinamiche concorrenziali e le strutture del mercato riscontrate nel tempo, la relazione evidenzia i principali cambiamenti strutturali intervenuti negli ultimi 25 anni (si nota, da ultimo, un divario crescente tra le imprese leader e i loro concorrenti e cioè una maggiore concentrazione nel mercato). Tale esercizio analitico potrebbe essere particolarmente utile per definire l'orientamento attuale e futuro della politica di concorrenza dell'UE.

2.1.4.

Alla stessa stregua, gli sforzi della Commissione per collaborare con le autorità nazionali della concorrenza all'interno della rete europea della concorrenza e per promuovere forum internazionali sulla concorrenza (rete internazionale della concorrenza (RIC), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD)) appaiono importanti e da supportare per rafforzare una prospettiva europea e internazionale coerente in materia, garantendo nel contempo un ruolo guida per le autorità europee garanti della concorrenza in mercati sempre più globalizzati.

2.1.5.

Il CESE auspica che, in futuro, l'applicazione delle norme in materia di concorrenza tenga sempre più conto non solo degli effetti sui consumatori, sulle imprese concorrenti e sul funzionamento dei mercati, ma anche del tema dell'occupazione e del lavoro, come avvenuto, per esempio, in altre giurisdizioni rispetto a temi quali gli accordi «anti-poach» (di concorrenza non sleale) fra imprese digitali — che hanno l'effetto di limitare le opzioni lavorative dei loro dipendenti —, le condotte unilaterali che limitano o addirittura eliminano il potere di tutela collettiva dei lavoratori delle piattaforme digitali o, ancora, i casi di monopsonio, che hanno l'effetto indotto di deteriorare le condizioni di determinati lavoratori (2).

2.2.   Definizione del mercato

2.2.1.

Il CESE apprezza l'adozione da parte della Commissione della nuova comunicazione sulla definizione del mercato rilevante (Market Definition Notice - MDN), riveduta nel febbraio 2024, ritenendola un utile aggiornamento di un concetto chiave nell'applicazione delle norme sulla concorrenza (la precedente comunicazione in materia risale al 1997). Tale revisione è particolarmente rilevante per affrontare gli abusi di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE, oltre che per il controllo delle concentrazioni. La definizione aggiornata di mercato rilevante, che pone una maggiore enfasi sui parametri non di prezzo, riflette meglio gli sviluppi sociali e tecnologici più recenti e significativi, in particolare per quanto riguarda i mercati digitali e i mercati soggetti a una forte innovazione.

2.3.   Applicazione dell'articolo 101 TFUE

2.3.1.

Il CESE prende atto dell'attenzione che la Commissione ha dedicato agli accordi anticoncorrenziali nel settore agroalimentare nel corso del 2024, riconoscendo che tali pratiche sono particolarmente dannose per i consumatori, in particolare per quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Tale approccio è in linea con la lettera d'incarico della Presidente von der Leyen al commissario per la Concorrenza, che individua specificamente il settore agroalimentare come potenzialmente soggetto a comportamenti anticoncorrenziali («collaborerà con i commissari competenti per contrastare le pratiche anticoncorrenziali, come quelle che incidono sulla competitività e la sostenibilità del settore agroalimentare»).

2.3.2.

Il CESE osserva che la valutazione da parte della Commissione del regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico (MVBER), avviata nel gennaio 2024, insieme alla proroga degli orientamenti supplementari per il settore, rappresentano misure necessarie. Tali misure sono particolarmente utili per affrontare la crescente influenza delle funzionalità digitali e della connettività nei veicoli, che stanno rimodellando l'industria automobilistica. Esse contribuiscono inoltre ad affinare l'approccio all'applicazione delle norme sulla concorrenza in un settore che sta attraversando una profonda trasformazione e si trova ad affrontare una crescente concorrenza internazionale, come puntualmente evidenziato anche nel rapporto Draghi.

2.4.   Applicazione dell'articolo 102 TFUE

2.4.1.

Il CESE incoraggia la Commissione a proseguire nell'elaborazione dei suoi nuovi orientamenti sugli abusi di posizione dominante escludenti, a seguito della pubblicazione del progetto di nuove linee guida nell'agosto 2024. Tali orientamenti rappresentano un'importante opportunità per migliorare la prevedibilità e la certezza del diritto in merito all'applicazione dell'articolo 102 TFUE. Promuovendo un approccio avanzato basato sugli effetti, gli orientamenti possono contribuire a garantire che tale articolo sia applicato efficacemente, concentrandosi sui casi che danneggiano concretamente la concorrenza in mercati chiave e strategici.

2.4.2.

Il CESE apprezza l'attenzione costante rivolta dalla Commissione all'applicazione delle regole di concorrenza nei mercati digitali. Tali mercati si distinguono per caratteristiche strutturali e modelli aziendali specifici, che portano spesso all'emergere di operatori dominanti in grado di creare barriere all'ingresso per i propri concorrenti, il che potrebbe danneggiare e distorcere la concorrenza. Il CESE osserva inoltre che l'approccio della Commissione è ben allineato alla crescente rilevanza sociale ed economica dei servizi digitali. Rafforzare l'applicazione delle regole di concorrenza in questo settore è pertanto essenziale per garantire il benessere dei consumatori, l'innovazione ed effettive condizioni di parità.

2.5.   Controllo delle concentrazioni

2.5.1.

Dopo la sentenza Illumina-GRAIL della Corte di giustizia europea, il CESE incoraggia la Commissione a elaborare un quadro giuridico che consenta di esaminare le concentrazioni che, pur non raggiungendo le soglie di notifica previste dal regolamento sulle concentrazioni, potrebbero comunque avere un impatto negativo sulla concorrenza. Tale quadro consentirebbe di esaminare le acquisizioni da parte di grandi concorrenti che prendono di mira aziende innovative nella fase iniziale del loro sviluppo, la cui potenziale influenza concorrenziale non si riflette tuttavia (ancora) nei loro ricavi (le cosiddette «acquisizioni killer»). Colmare questa lacuna nell'applicazione delle norme sulle concentrazioni potrebbe risultare utile per salvaguardare più efficacemente le dinamiche concorrenziali, determinando benefici sostanziali per i consumatori nel lungo periodo, in particolare in mercati strategici come quello farmaceutico, delle scienze della vita, conosciute anche come life sciences, e dei servizi digitali.

2.5.2.

Prendendo spunto dal punto 114 del documento Topic G: Public policy, security and labour market considerations (3) della consultazione della Commissione attualmente in corso sugli orientamenti in materia di concentrazioni, per cui «mentre la tutela della concorrenza contribuisce generalmente alla creazione di posti di lavoro di qualità e ben retribuiti in Europa, l'applicazione delle teorie del danno nel mercato del lavoro può consentire alla Commissione di prevenire effetti negativi sui lavoratori in determinati casi specifici di concentrazione», il CESE invita la Commissione ad uno specifico approfondimento, ad oggi mancante, rispetto a tali profili. Sul punto specifico, si sottolinea come le linee guida del Dipartimento di Giustizia e della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti sulle fusioni del 2023 prevedano una sezione (2.10) dedicata ai potenziali effetti dannosi che le fusioni possono avere sui lavoratori attraverso la riduzione della concorrenza nei mercati del lavoro.

2.6.   Aiuti di Stato

2.6.1.

Il CESE osserva che la revisione del regolamento generale sugli aiuti de minimis (che innalza la soglia da 200 000 a 300 000 EUR in tre anni da gennaio 2024) rappresenta una risposta lungamente attesa, soprattutto alla luce delle pressioni inflazionistiche registrate a seguito della pandemia di COVID-19. L'introduzione di registri nazionali, da attuare a partire dal 2026, rappresenta un'utile misura complementare volta a migliorare la trasparenza e la prevedibilità non solo per le autorità pubbliche, ma anche per le imprese beneficiarie.

2.6.2.

Il CESE accoglie inoltre con favore la revisione del regolamento sugli aiuti de minimis per i servizi di interesse economico generale (SIEG), che innalza la soglia da 500 000 a 750 000 EUR. Tale aggiornamento contribuirà a semplificare il processo di compensazione per gli operatori incaricati di significativi obblighi di servizio pubblico, spesso essenziali per promuovere la coesione sociale ed economica a livello locale. Come debitamente sottolineato nel rapporto Letta, «gli obiettivi del mercato unico dovrebbero essere coerenti con la libertà di circolazione e con la libertà di rimanere nella comunità di propria scelta. Servizi di interesse generale (SIG) accessibili, a prezzi accessibili e adattabili in tutte le regioni dell'UE sono fondamentali per garantire la libertà di rimanere, il che richiede un piano d'azione per SIG di alta qualità in Europa».

2.6.3.

La modifica del regolamento de minimis in agricoltura, che include il significativo aumento delle soglie di aiuto — portando il massimale de minimis per impresa nell'arco di tre anni da 25 000 a 50 000 EUR e aumentando il massimo cumulato degli aiuti de minimis consentiti per Stato membro dall'1,5 % al 2 % del valore della produzione agricola dello Stato membro — costituisce un adeguamento significativo e maggiore rispetto agli altri settori. Tuttavia, tale aumento appare giustificato dall'elevata vulnerabilità del settore agroalimentare alla volatilità del mercato e dall'impatto sproporzionato dell'aumento dei prezzi dell'energia su fattori di produzione essenziali come i fertilizzanti. Il CESE riconosce pertanto l'importanza di garantire una maggiore flessibilità per sostenere gli agricoltori e le imprese agricole nella gestione di queste sfide.

2.6.4.

La modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (RAG) del maggio 2024 a sostegno di progetti tecnologici strategici rappresenta uno sviluppo positivo. In tale contesto, il CESE coglie l'occasione per ribadire l'importanza di preservare la coesione sociale ed economica in tutta l'UE. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un uso equilibrato di diversi strumenti, tra cui una politica degli aiuti di Stato ben calibrata e finanziamenti adeguati nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP).

2.6.5.

Il CESE sottolinea l'importanza degli IPCEI nel campo degli aiuti di Stato, e incoraggia la Commissione a rafforzare la stretta cooperazione avviata con gli Stati membri attraverso il Forum europeo congiunto per importanti progetti di comune interesse europeo (JEF-IPCEI) e il Design Hub per IPCEI. Tale collaborazione è essenziale per migliorare e accelerare i processi di progettazione e valutazione dei nuovi IPCEI, facilitando così la messa in comune delle risorse da parte degli Stati membri in settori e tecnologie strategici di interesse comune. Alleggerire le procedure e aumentare la trasparenza potrebbe essere determinante per promuovere efficacemente gli IPCEI.

2.6.6.

Gli sforzi coordinati nelle misure e nei regimi di aiuti di Stato sono particolarmente importanti nei settori in cui le sole dinamiche di mercato non riescono a produrre i risultati desiderati (market failure), contribuendo a mantenere la competitività e l'innovazione dell'UE sullo scenario globale. Tale approccio risulta in linea sia con le riflessioni del rapporto Draghi sulla riforma degli IPCEI per considerare una nozione più ampia di innovazione sia con l'innovativo e ambizioso suggerimento del rapporto Letta di sviluppare, in futuro, una combinazione di fondi europei e nazionali che non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e siano volti a finanziare progetti strategici paneuropei.

2.7.   Aiuti di Stato - Quadri temporanei e CISAF

2.7.1.

Il CESE riconosce che i quadri temporanei per gli aiuti di Stato introdotti in risposta alla pandemia di COVID-19 e all'invasione russa dell'Ucraina sono stati fondamentali per sostenere l'economia europea durante un periodo di crisi senza precedenti. Il CESE prende atto dell'osservazione della Commissione europea per cui, sebbene vi siano state differenze significative negli importi nominali degli aiuti di Stato erogati dagli Stati membri nell'ambito di tali regimi, «il quadro diventa più sfumato se si esamina la spesa relativa per gli aiuti di Stato rispetto al PIL». Ciononostante, il CESE ritiene che le notevoli disparità tra gli Stati membri in termini di risorse finanziarie e capacità amministrativa di impiegarle possano rischiare di compromettere il consolidamento del mercato interno se non adeguatamente regolamentate.

2.7.2.

Considerando il nuovo regime CISAF un sostituto stabile dei precedenti quadri temporanei, il CESE sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi del patto per l'industria pulita richiederà livelli di investimento senza precedenti. Né i finanziamenti pubblici né quelli privati saranno sufficienti, da soli, a soddisfare tali esigenze. In questo contesto, gli aiuti di Stato continueranno a svolgere un ruolo cruciale nell'incentivare gli investimenti necessari, ma sarà anche essenziale: i) attuare riforme volte a ridurre gli oneri amministrativi promuovendo al tempo stesso le norme sociali e del lavoro; ii) agevolare il completamento del mercato unico e dell'Unione bancaria e dei mercati dei capitali, come evidenziato nei recenti rapporti Letta e Draghi; iii) coordinare gli sforzi a livello nazionale e dell'UE attraverso strumenti aggiuntivi, come il proposto Fondo per la competitività e un quadro finanziario pluriennale rafforzato (4).

2.7.3.

Il CESE ritiene che, per rispondere alle preoccupazioni riguardanti la frammentazione relativa al progressivo allentamento del controllo sugli aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di introdurre disposizioni volte a incoraggiare l'ampia partecipazione di più Stati membri agli IPCEI pertinenti, creando così effetti di ricaduta nei regimi di aiuti a livello transfrontaliero. Ad esempio, l'accento potrebbe essere posto sul miglioramento e sul rafforzamento delle catene del valore transfrontaliere, consentendo intensità di aiuto più elevate in casi con evidenti effetti di ricaduta.

2.8.   Regolamento sui mercati digitali (DMA)

2.8.1.

Il CESE sostiene la crescente applicazione del DMA da parte della Commissione quale prezioso complemento alle norme vigenti in materia di concorrenza al fine di rendere il settore digitale nell'UE più contendibile, limitando le pratiche sleali delle imprese che agiscono come gatekeeper nell'economia delle piattaforme online. Sebbene il DMA sia stato attuato solo di recente, sembra già in grado di: i) limitare le ipotesi di self preferencing (autoagevolazione) indebito; ii) consentire l'interoperabilità con i concorrenti più piccoli; e iii) rimuovere le barriere artificiali alla concorrenza.

2.8.2.

Al tempo stesso, il CESE sottolinea che la crescente importanza ed efficacia del regolamento sui mercati digitali ha comportato la necessità, per le imprese digitali e le parti interessate, di disporre di orientamenti affidabili e di una maggiore prevedibilità in merito alle priorità e agli aspetti tecnici dell'applicazione di detto regolamento.

2.9.   Regolamento sulle sovvenzioni estere (FSR)

2.9.1.

Infine, il CESE accoglie con favore la rigorosa applicazione del regolamento sulle sovvenzioni estere (FSR) attuata dalla Commissione nel corso del 2024 per proteggere l'integrità del mercato unico dell'UE dalle sovvenzioni che distorcono la concorrenza concesse da paesi terzi ad imprese che operano all'interno dell'Unione, in particolare nel contesto di fusioni e procedure di appalti pubblici. Tale attività di applicazione, che dovrebbe far sì che l'onere amministrativo resti proporzionato nell'interesse sia della Commissione che delle imprese coinvolte, è essenziale per raggiungere un duplice e rilevante obiettivo: mantenere il mercato unico dell'UE aperto al commercio e agli investimenti provenienti da paesi terzi, impedendo al contempo la concorrenza sleale specialmente nei settori strategici, che può essere dannosa non solo per le imprese europee ma anche per i lavoratori europei.

Bruxelles, 3 dicembre 2025

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Séamus BOLAND


(1)   https://competition-policy.ec.europa.eu/about/reaching-out/protecting-competition-changing-world_en.

(2)  Cfr. anche la causa AT.40795 (Servizi di consegna di prodotti alimentari), giugno 2025.

(3)  Documento della Commissione Topic G: Public policy, security and labour market considerations, consultato il 24 settembre 2025.

(4)  Parere del Comitato economico e sociale europeo — Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita [C(2025) 7600 final] (GU C, C/2026/68, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/68/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/872/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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