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Document 52024XC04675
Commission Notice – Application of Regulation (EU) 2024/1849 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/852 on mercury as regards dental amalgam and other mercury-added products subject to export, import and manufacturing restrictions to and in the United Kingdom in respect of Northern Ireland
Comunicazione della Commissione — Applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord del regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione, importazione e fabbricazione
Comunicazione della Commissione — Applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord del regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione, importazione e fabbricazione
C/2024/5125
GU C, C/2024/4675, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4675/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/4675 |
19.7.2024 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord del regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione, importazione e fabbricazione
(C/2024/4675)
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
La presente comunicazione orientativa intende facilitare l'applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord del regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione, importazione e fabbricazione (1). La presente comunicazione è destinata ad assistere le autorità e gli operatori, ma solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dare un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.
1. Quadro giuridico e altre considerazioni pertinenti
Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'accordo di recesso (2) è stato concluso tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra. È stato approvato con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 (3) ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020.
Al termine del periodo di transizione il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito, mentre è diventato applicabile il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, ora denominato «Quadro di Windsor» (4), che è parte integrante dell'accordo di recesso.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, e all'allegato 2, punto 23, del Quadro di Windsor, il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (5) e gli atti giuridici dell'Unione che lo attuano, modificano o sostituiscono si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Il 13 giugno 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/1849. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor, il riferimento al regolamento (UE) 2017/852 di cui all'allegato 2, punto 23, del Quadro di Windsor è pertanto ormai da intendersi come riferimento al regolamento (UE) 2017/852 quale modificato dal regolamento (UE) 2024/1849.
Il regolamento (UE) 2024/1849 modifica il regolamento (UE) 2017/852 per eliminare gradualmente l'uso dell'amalgama dentale e vietare la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di vari prodotti con aggiunta di mercurio. Il regolamento (UE) 2024/1849 interviene sugli ultimi usi del mercurio ancora consentiti nei prodotti nell'Unione, puntando ad arrivare a un'Europa senza mercurio.
Per quanto riguarda specificamente l'amalgama dentale, l'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1849 introduce nel regolamento (UE) 2017/852 le modifiche seguenti:
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a decorrere dal 1o gennaio 2025, divieto di utilizzare l'amalgama dentale per le cure dentarie nell'Unione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente. A determinate condizioni è possibile derogare alla norma e continuare a utilizzare l'amalgama dentale fino al 30 giugno 2026 negli Stati membri in cui l'amalgama dentale è l'unico materiale rimborsato dal servizio sanitario pubblico in ragione di almeno il 90 % a norma del diritto nazionale per i pazienti che non hanno diritto al rimborso di altri materiali per le otturazioni dentarie e in cui le persone a basso reddito sono colpite in modo sproporzionato dal punto di vista socioeconomico da una data di eliminazione graduale fissata al 1o gennaio 2025; |
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a decorrere dal 1o gennaio 2025, divieto di esportare amalgama dentale dall'Unione in un paese terzo; |
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a decorrere dal 1o luglio 2026, divieto di importare e fabbricare amalgama dentale nell'Unione, tranne per esigenze mediche specifiche del paziente. |
In seguito all'adozione della proposta (6) e nel corso della conseguente procedura legislativa ordinaria, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di continuare a usare l'amalgama dentale per i pazienti nel Regno Unito fino a quando non sarà stata concordata una tempistica di eliminazione graduale nell'ambito della convenzione di Minamata sul mercurio (7), di cui sono parti sia l'Unione e tutti i suoi Stati membri sia il Regno Unito. Ai fini ricercati non è di per sé sufficiente la possibilità di deroga fino al 30 giugno 2026 che le modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1849 offrono agli Stati membri.
L'uso dell'amalgama dentale nelle cure dentarie prestate in Irlanda del Nord a pazienti residenti nel Regno Unito non rappresenta un rischio per l'integrità del mercato interno dell'Unione né per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
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l'importazione di amalgama dentale da paesi terzi in Irlanda del Nord per l'uso in cure dentarie prestate a pazienti residenti nel Regno Unito rispetti le condizioni particolari indicate al punto 2 della presente comunicazione; |
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in conformità delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1849, sia vietata l'esportazione all'esterno del Regno Unito di amalgama dentale dall'Irlanda del Nord; |
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in conformità delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1849, dal 1o luglio 2026 sia vietata la fabbricazione di amalgama dentale in Irlanda del Nord. |
La Commissione ritiene pertanto che, finché il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord rispetterà dette condizioni, l'amalgama dentale possa essere usato in Irlanda del Nord nelle cure dentarie prestate a pazienti residenti nel Regno Unito e che sia possibile continuare a importare a tal fine amalgama dentale da paesi extraunionali fino al 31 dicembre 2034 o, se anteriore, fino alla data concordata nell'ambito della convenzione di Minamata sul mercurio.
La Commissione controllerà continuativamente l'applicazione in Irlanda del Nord delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1849, anche alla luce della presente comunicazione, che deciderà di mantenere o no sulla base delle risultanze del controllo.
2. Condizioni particolari
Per permettere alla Commissione di valutare se le condizioni previste dalla presente comunicazione continuino a essere soddisfatte, in particolare se l'uso di amalgama dentale nelle cure dentarie prestate in Irlanda del Nord a pazienti residenti nel Regno Unito non rappresenti un rischio per l'integrità del mercato interno dell'Unione né per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'Unione, le autorità del Regno Unito sono parimenti vincolate alle condizioni particolari seguenti:
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a) |
adottare le misure necessarie per compiere progressi regolari e sistematici verso la totale conformità alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall’articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1849 entro il 31 dicembre 2034 o, se anteriore, entro la data concordata dalle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per l’eliminazione dell’uso di amalgama dentale; |
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b) |
provvedere a che, fino al momento in cui ne sarà stato vietato l’uso in Irlanda del Nord in conformità delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall’articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1849, tenuto conto della lettera a) del presente punto 2, l’amalgama dentale possa essere usato nelle cure dentarie prestate in Irlanda del Nord soltanto se il paziente risiede nel Regno Unito e se il trattamento è effettuato da un dentista abilitato a tal fine in Irlanda del Nord; |
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c) |
applicare e far rispettare un sistema atto a punire gli operatori che non rispettano le condizioni della presente comunicazione, compresi i dentisti abilitati in Irlanda del Nord che usino amalgama dentale su pazienti residenti al di fuori del Regno Unito ovvero gli operatori che rivendano amalgama dentale ad operatori dell’Unione; |
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d) |
provvedere a che le importazioni di amalgama dentale destinato ai dentisti in Irlanda del Nord siano commisurate all’uso che questi fanno del materiale; |
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e) |
provvedere a che, dopo il 1o luglio 2026, le importazioni di amalgama dentale in Irlanda del Nord rispettino le formalità doganali applicabili agli importatori di amalgama dentale per esigenze mediche specifiche in conformità delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall’articolo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1849. Si rileva che, dopo il 1o luglio 2026, ai fini dell’importazione in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito l’amalgama dentale è considerato «merce di categoria 1» ai sensi dell’allegato IV della decisione n. 1/2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (8); |
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f) |
in conformità delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall’articolo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1849, entro il 31 dicembre di ciascun anno civile le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord trasmettono alla Commissione europea una relazione scritta basata, tra l’altro, sulle informazioni comunicate dagli importatori circa il quantitativo di amalgama dentale da essi importato. Oltre ai dati imposti dalle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/852 dall’articolo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1849, la relazione riporta le informazioni seguenti:
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(1) Regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione, importazione e fabbricazione (GU L, 2024/1849, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1849/oj).
(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) («accordo di recesso»).
(3) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.
(4) In conformità della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), «Quadro di Windsor» è la nuova denominazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord come modificato dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo di recesso.
(5) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).
(6) COM(2023)395 del 14.7.2024.
(7) Convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2023, modificata da ultimo dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio.
(8) Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4675/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)