COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.12.2024
COM(2024) 581 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e
la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e
la Polizia federale del Brasile
ALLEGATO
PROGETTO DI ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SULLA COOPERAZIONE CON E TRAMITE L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL) E LA POLIZIA FEDERALE DEL BRASILE
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche "Unione" o "UE"
e
LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, di seguito denominata anche "Brasile",
di seguito denominate congiuntamente "parti contraenti",
CONSIDERANDO CHE, consentendo lo scambio di dati personali e non personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità competenti del Brasile, il presente accordo creerà il quadro per una cooperazione operativa rafforzata tra l'Unione e il Brasile nel settore dell'attività di contrasto, salvaguardando nel contempo i diritti umani e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, compreso il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati,
CONSIDERANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le intese di assistenza giudiziaria tra il Brasile e gli Stati membri dell'Unione che consentono lo scambio di dati personali,
CONSIDERANDO che il presente accordo non impone alle autorità competenti alcun obbligo di trasferire dati personali o non personali e che la condivisione dei dati personali o non personali richiesti ai sensi del presente accordo rimane volontaria,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivo e ambito di applicazione
(1)L'obiettivo del presente accordo è instaurare relazioni di cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità competenti del Brasile, e consentire il reciproco trasferimento di dati personali e non personali, al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità degli Stati membri dell'Unione e del Brasile, nonché la loro cooperazione reciproca, in materia di prevenzione e lotta contro i reati, tra cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone, compreso il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati.
(2)L'ambito di applicazione del presente accordo riguarda la cooperazione fra Europol e le autorità competenti del Brasile nei settori di attività e nell'ambito delle competenze e dei compiti di Europol, quali stabiliti nel regolamento Europol applicato conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel presente accordo.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
(1)"parti contraenti": l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile;
(2)"Europol": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita col regolamento Europol;
(3)"regolamento Europol" o "regolamento (UE) 2016/794": il regolamento (UE) 2016/794, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53), o qualsiasi sua modifica o qualsiasi altro atto che gli succeda;
(4)"autorità competenti": per il Brasile, le autorità di contrasto interne responsabili, a norma del diritto nazionale brasiliano, della prevenzione e della lotta contro i reati elencati nell'allegato II ("autorità competenti del Brasile") e per le quali un punto di contatto nazionale designato in seno alla polizia federale brasiliana fungerà da punto di contatto centrale con Europol conformemente all'articolo 26 e, per l'Unione, Europol;
(5)"organismi dell'Unione": le istituzioni, gli organi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull'Unione europea ("TUE") e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), o sulla base dei medesimi, elencati nell'allegato III;
(6)"reati": le forme di criminalità elencate nell'allegato I e i reati connessi; i reati si considerano connessi alle forme di criminalità elencate nell'allegato I se sono commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare tali forme di criminalità o di agevolarle o perpetrarle, o al fine di assicurare l'impunità ai loro autori;
(7)"dati personali": qualsiasi informazione riguardante un interessato;
(8)"dati non personali": informazioni diverse dai dati personali;
(9)"interessato": una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(10)"dati genetici": tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;
(11)"dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
(12)"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;
(13)"violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;
(14)"autorità di controllo": una o più autorità indipendenti interne che sono, singolarmente o cumulativamente, responsabili della protezione dei dati conformemente all'articolo 14, e che sono state notificate a norma di tale articolo; può trattarsi di autorità la cui responsabilità riguarda anche altri diritti umani;
(15)"organizzazione internazionale": un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi.
CAPO II
SCAMBIO DI DATI PERSONALI E PROTEZIONE DEI DATI
ARTICOLO 3
Finalità del trattamento dei dati personali
(1)I dati personali richiesti e ricevuti ai sensi del presente accordo sono trattati unicamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, entro i limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei rispettivi mandati delle autorità competenti.
(2)Al più tardi all'atto di trasferire i dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con la o le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Le parti contraenti possono decidere di comune accordo che i dati personali trasferiti possono essere trattati per una finalità supplementare, compatibile e specifica, che verrà specificata al momento di tale comune accordo e rientrerà nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.
ARTICOLO 4
Principi generali di protezione dei dati
(1) Ogni parte contraente provvede affinché i dati personali scambiati ai sensi del presente accordo:
(a)siano trattati in modo lecito e corretto, in conformità degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e unicamente per la o le finalità per le quali sono stati trasferiti a norma dell'articolo 3;
(b)siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla o alle finalità per le quali sono trattati;
(c)siano esatti e aggiornati; ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per rettificare o cancellare senza ingiustificato ritardo i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati;
(d)siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
(e)siano trattati in modo tale da garantirne adeguatamente la sicurezza.
(2)All'atto di trasferire i dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che le informazioni sono state fornite, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.
(3)Ogni parte contraente provvede affinché l'autorità competente ricevente rispetti le eventuali limitazioni di accesso o ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che opera il trasferimento conformemente al paragrafo 2.
(4)Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da poter dimostrare che il trattamento è conforme al presente accordo e che i diritti degli interessati sono tutelati.
(5)Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti non trasferiscano i dati personali ottenuti in palese violazione dei diritti umani riconosciuti dalle norme di diritto internazionale vincolanti per le parti contraenti. Ogni parte contraente provvede affinché i dati personali ricevuti non siano utilizzati per chiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
(6)Ogni parte contraente provvede affinché sia conservata una registrazione di tutti i trasferimenti di dati personali effettuati ai sensi del presente accordo e della o delle finalità di tali trasferimenti.
ARTICOLO 5
Categorie particolari di dati personali e diverse categorie di interessati
(1)È vietato il trasferimento e l'ulteriore trattamento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.
(2)Il trasferimento e l'ulteriore trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica è autorizzato solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato e se tali dati, ad eccezione dei dati biometrici, integrano altri dati personali.
(3)Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 sia soggetto a garanzie adeguate contro i rischi specifici connessi, tra cui limitazioni di accesso, misure per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 19 e limitazioni ai trasferimenti successivi ai sensi dell'articolo 7.
ARTICOLO 6
Trattamento automatizzato dei dati personali
Le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali scambiati, compresa la profilazione, che possono comportare conseguenze giuridiche negative per l'interessato o incidere significativamente sulla sua persona, sono vietate, salvo che siano autorizzate da disposizioni di legge per prevenire o combattere un reato e con garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento umano.
ARTICOLO 7
Trasferimento successivo dei dati personali ricevuti
(1)Il Brasile provvede affinché le sue autorità competenti trasferiscano ad altre autorità del Brasile i dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo solo se:
(a)Europol ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
(b)la o le finalità del trasferimento successivo sono le stesse della o delle finalità originarie del trasferimento da parte di Europol, e
(c)il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, non è necessario che il requisito di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia soddisfatto se l'autorità ricevente è essa stessa un'autorità competente del Brasile.
(2)L'Unione garantisce che Europol trasferisca i dati personali ricevuti a norma del presente accordo ad autorità dell'Unione diverse da quelle elencate nell'allegato III solo se:
(a)il Brasile ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
(b)la o le finalità del trasferimento successivo sono le stesse della o delle finalità originarie del trasferimento da parte del Brasile e
(c)il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, non è necessario che il requisito di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia soddisfatto se l'autorità ricevente è uno degli organismi o una delle autorità elencati nell'allegato III.
(3)Il Brasile provvede affinché i trasferimenti successivi dei dati personali ricevuti dalle sue autorità competenti ai sensi del presente accordo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale siano vietati, salvo che sussistano le seguenti condizioni:
(a)Europol ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
(b)la o le finalità del trasferimento successivo sono le stesse della o delle finalità originarie del trasferimento da parte di Europol, e
(c)il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.
(4)Europol può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, lettera a), per il trasferimento successivo all'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo se e nella misura in cui sia in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate per la tutela del diritto alla vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, un accordo di cooperazione o qualsiasi altra base giuridica per il trasferimento di dati personali ai sensi del regolamento Europol che disciplini il trasferimento successivo.
(5)L'Unione provvede affinché i trasferimenti successivi dei dati personali ricevuti da Europol ai sensi del presente accordo alle autorità di paesi terzi o a un'organizzazione internazionale siano vietati, salvo che sussistano le seguenti condizioni:
(a)il Brasile ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
(b)la o le finalità del trasferimento successivo sono le stesse della o delle finalità originarie del trasferimento da parte del Brasile e
(c)il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.
(6)In applicazione del presente articolo, i trasferimenti successivi di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 5 sono consentiti solo se tali trasferimenti successivi sono strettamente necessari e proporzionati in casi specifici riguardanti reati.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
ARTICOLO 8
Diritto di accesso
(1)Le parti contraenti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi del presente accordo e, in tal caso, di accedere almeno alle informazioni seguenti:
(a)la conferma che i dati che lo riguardano siano o meno oggetto di trattamento;
(b)informazioni relative almeno alla o alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati e, se del caso, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati;
(c)l'esistenza del diritto di richiedere all'autorità competente la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
(d)l'indicazione della base giuridica per il trattamento;
(e)il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
(f)la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
(2)Nei casi in cui è esercitato il diritto di accesso conformemente al paragrafo 1, la parte contraente trasferente è consultata per iscritto su base non vincolante prima che sia adottata una decisione definitiva sulla richiesta di accesso.
(3)Le parti contraenti possono prevedere che la comunicazione di informazioni in risposta a qualsiasi richiesta di cui al paragrafo 1 sia rinviata, rifiutata o limitata se e per il tempo in cui tale rinvio, rifiuto o limitazione costituisce una misura necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, per:
(a)garantire che nessuna indagine e azione penale siano compromesse;
(b)proteggere i diritti e le libertà di terzi, o
(c)tutelare la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali.
(4)Le parti contraenti provvedono affinché l'autorità competente che ha ricevuto la richiesta informi per iscritto l'interessato dell'eventuale rinvio, rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi di tale rinvio, rifiuto o limitazione dell'accesso. Tali motivi possono essere omessi se e per il tempo in cui la loro comunicazione comprometterebbe la finalità del rinvio, del rifiuto o della limitazione di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo alle rispettive autorità di controllo e degli altri mezzi di ricorso amministrativo e giurisdizionale disponibili previsti nei rispettivi quadri giuridici.
ARTICOLO 9
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione
(1)Le parti contraenti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di far rettificare dalle autorità competenti i dati personali inesatti trasferiti ai sensi del presente accordo. Tenuto conto della o delle finalità del trattamento, ciò include il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti trasferiti ai sensi del presente accordo.
(1)La rettifica comprende la cancellazione dei dati personali che non sono più necessari per la o le finalità per le quali sono trattati.
(2)Le parti contraenti possono prevedere la limitazione del trattamento dei dati personali, anziché la loro cancellazione, se sussistono fondati motivi di ritenere che tale cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato.
(3)Le autorità competenti si informano reciprocamente delle misure adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità competente ricevente rettifica, cancella o limita il trattamento conformemente all'azione intrapresa dall'autorità competente che opera il trasferimento.
(4)Le parti contraenti provvedono affinché l'autorità competente che ha ricevuto una richiesta in conformità del paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o che il trattamento degli stessi è stato limitato.
(5)Le parti contraenti provvedono affinché l'autorità competente che ha ricevuto la richiesta informi per iscritto l'interessato, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, dell'eventuale rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo alle rispettive autorità di controllo e degli altri mezzi di ricorso amministrativo e giurisdizionale disponibili previsti dai rispettivi quadri giuridici.
ARTICOLO 10
Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
(1)Le parti contraenti provvedono affinché, in caso di violazione di dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, tale violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.
(2)La notifica deve almeno:
(a)descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero di interessati in questione nonché le categorie e il numero di insiemi di dati personali in questione;
(b)descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
(c)descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'autorità competente per porre rimedio alla violazione dei dati personali, comprese le misure adottate per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.
(3)Nella misura in cui non sia possibile fornire contestualmente tutte le informazioni richieste, queste possono essere fornite in fasi successive. Le informazioni mancanti sono fornite senza ulteriore ingiustificato ritardo.
(4)Le parti contraenti provvedono affinché le rispettive autorità competenti documentino le violazioni dei dati personali riguardanti i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, inclusi i fatti relativi alla violazione dei dati personali, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo in tal modo alle rispettive autorità di controllo di verificare la conformità con i requisiti di legge applicabili.
ARTICOLO 11
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
(1)Le parti contraenti provvedono affinché, qualora la violazione dei dati personali di cui all'articolo 10 sia suscettibile di ledere gravemente i diritti e le libertà dell'interessato, le rispettive autorità competenti comunichino la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
(2)La comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 descrive, ove possibile, la natura della violazione dei dati personali, raccomanda misure volte ad attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione e riporta l'identità e i recapiti del punto di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni.
(3)Non è richiesta la comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 se:
(a)ai dati personali oggetto della violazione sono state applicate misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedere a tali dati;
(b)sono state successivamente adottate misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato non rischino più di essere gravemente pregiudicati, o
(c)la comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale l'interessato è informato con analoga efficacia.
(4)La comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 può essere rinviata, limitata o omessa se è probabile che tale comunicazione:
(a)comprometta indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
(b)comprometta la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
(c)comprometta i diritti e le libertà di terzi;
se ciò costituisce una misura necessaria e proporzionata tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato.
ARTICOLO 12
Conservazione, esame, rettifica e cancellazione dei dati personali
(1)Le parti contraenti provvedono affinché siano stabiliti termini adeguati per la conservazione dei dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo o per un riesame periodico della necessità di conservarli, in modo che tale conservazione duri solo per il tempo necessario al conseguimento della o delle finalità per la quale i dati sono trasferiti.
(2)In ogni caso, la necessità di un'ulteriore conservazione dei dati personali è esaminata entro tre anni dal loro trasferimento e, in assenza di una decisione motivata e documentata in merito all'ulteriore conservazione, i dati personali sono automaticamente cancellati dopo tre anni.
(3)Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente trasferiti siano errati, inesatti o non aggiornati o non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità competente ricevente, la quale rettifica o cancella tali dati e ne dà notifica all'autorità competente trasferente.
(4)Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali precedentemente ricevuti siano errati, inesatti o non aggiornati o non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità competente trasferente, la quale esprime la sua posizione al riguardo. Se l'autorità competente trasferente ritiene che i dati personali siano errati, inesatti o non aggiornati o non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità competente ricevente, la quale rettifica o cancella tali dati e ne dà notifica all'autorità trasferente.
ARTICOLO 13
Registrazione e documentazione
(1)Le parti contraenti provvedono affinché siano conservate le registrazioni e la documentazione della raccolta, della modifica, dell'accesso, della divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, della combinazione o della cancellazione di dati personali.
(2)Le registrazioni o la documentazione di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della rispettiva autorità di controllo, su richiesta, ai fini della verifica della liceità del trattamento e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati.
ARTICOLO 14
Autorità di controllo
(1)Ogni parte contraente provvede affinché vi sia un'autorità pubblica responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare in modo indipendente sugli aspetti che incidono sul diritto alla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi del presente accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'autorità che ciascuna di esse designa come autorità di controllo.
(2)Le parti contraenti provvedono affinché ogni autorità di controllo:
(a)assolva i suoi compiti ed eserciti i suoi poteri in piena indipendenza; detta autorità agisce senza pressioni esterne e non sollecita né accetta istruzioni; i suoi membri hanno un mandato garantito, comprese garanzie contro la rimozione arbitraria;
(b)disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e dell'infrastruttura necessari per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri;
(c)disponga di effettivi poteri di indagine e intervento che le consentano di esercitare una vigilanza sugli organismi che controlla e di agire in sede giudiziaria;
(d)sia competente a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali da parte delle autorità competenti sotto il suo controllo.
ARTICOLO 15
Ricorso amministrativo e giurisdizionale
(1)Gli interessati hanno diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giurisdizionale in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dal presente accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali. Le parti contraenti si notificano reciprocamente la legislazione interna che ciascuna di esse considera come la legislazione che conferisce i diritti garantiti dal presente articolo.
(2)Questo comprende il diritto al risarcimento di eventuali danni causati all'interessato.
CAPO III
SCAMBIO DI DATI NON PERSONALI
ARTICOLO 16
Principi di protezione dei dati non personali
(1)Ogni parte contraente provvede affinché i dati non personali scambiati a norma del presente accordo siano trattati in modo corretto e lecito e in modo da garantirne adeguatamente la sicurezza.
(2)All'atto di trasferire i dati non personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati sono stati forniti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.
(3)Ogni parte contraente provvede affinché l'autorità competente ricevente rispetti le eventuali limitazioni di accesso o ulteriore uso dei dati non personali indicate dall'autorità competente che opera il trasferimento conformemente al paragrafo 2.
(4)Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti non trasferiscano i dati non personali ottenuti in palese violazione dei diritti umani riconosciuti dalle norme di diritto internazionale vincolanti per le parti contraenti. Ogni parte contraente provvede affinché i dati non personali ricevuti non siano utilizzati per chiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
ARTICOLO 17
Trasferimento successivo dei dati non personali ricevuti
(1)Il Brasile provvede affinché le sue autorità competenti trasferiscano ad altre autorità del Brasile o alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati non personali ricevuti ai sensi del presente accordo solo se:
(a)Europol ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
(b)il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.
Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, non è necessario che il requisito di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia soddisfatto se l'autorità ricevente è essa stessa un'autorità competente del Brasile.
(2)L'Unione garantisce che Europol trasferisca i dati non personali ricevuti a norma del presente accordo ad altri organismi dell'Unione o autorità di paesi terzi o a un'organizzazione internazionale solo se:
(a)il Brasile ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
(b)il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.
Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, non è necessario che il requisito di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia soddisfatto se l'autorità ricevente è uno degli organismi o una delle autorità elencati nell'allegato III.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SCAMBIO DI DATI PERSONALI E NON PERSONALI
ARTICOLO 18
Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza dei dati
(1)Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento, l'affidabilità della fonte dei dati scambiati ai sensi del presente accordo sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
(a)"(A)": non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che, in passato, ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
(b)"(B)": i dati sono pervenuti da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
(c)"(C)": i dati sono pervenuti da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
(d)"(X)": l'affidabilità della fonte non può essere valutata.
(2)Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento, l'esattezza dei dati sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
(a)"(1)": i dati sono ritenuti esatti senza alcuna riserva al momento del trasferimento;
(b)"(2)": si tratta di dati di cui la fonte ha avuto direttamente conoscenza, ma di cui non ha avuto direttamente conoscenza l'agente che li ha trasmessi;
(c)"(3)": si tratta di dati di cui la fonte non ha avuto direttamente conoscenza, ma che sono avvalorati da altre informazioni già registrate;
(d)"(4)": si tratta di dati di cui la fonte non ha avuto direttamente conoscenza e che non possono essere avallati.
(3)Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione dei dati forniti dall'autorità competente trasferente o della loro fonte, eseguita a norma dei paragrafi 1 e 2, deve essere rettificata, ne informa tale autorità e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione dei dati ricevuti o della loro fonte.
(4)Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dei dati sulla base delle informazioni già in suo possesso.
(5)Se non è possibile effettuare una valutazione affidabile, i dati, se del caso, sono valutati conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).
ARTICOLO 19
Sicurezza dei dati
(1)Le parti contraenti garantiscono che i dati trasferiti ai sensi del presente accordo siano trattati in modo tale da garantirne adeguatamente la sicurezza.
(1)Le parti contraenti garantiscono che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati scambiati ai sensi del presente accordo. Le modalità di attuazione di tali misure sono stabilite tra Europol e le autorità competenti del Brasile.
(2)Per quanto riguarda il trattamento automatizzato, le parti contraenti garantiscono che siano messe in atto misure dirette a:
(a)negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);
(b)impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
(c)impedire l'introduzione non autorizzata di dati e la consultazione, la modifica o la cancellazione non autorizzate dei dati conservati (controllo della conservazione);
(d)impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);
(e)garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
(f)garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organismi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);
(g)garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);
(h)garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso);
(i)impedire che i dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il loro trasferimento o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
(j)garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);
(k)garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).
CAPO V
CONTROVERSIE
ARTICOLO 20
Risoluzione delle controversie
In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo o su qualsiasi questione correlata, i rappresentanti delle parti contraenti si consultano e avviano negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.
ARTICOLO 21
Clausola di sospensione
(1)In caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, ciascuna parte contraente può sospenderlo temporaneamente, in parte o in tutto, mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte contraente. Tale notificazione scritta può essere effettuata solo dopo che le parti contraenti si sono impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione, e la sospensione ha effetto decorsi venti giorni dalla data di ricezione della notifica. La sospensione può essere revocata dalla parte contraente che l'ha notificata, mediante notificazione scritta all'altra parte contraente. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notifica.
(2)Nonostante la sospensione del presente accordo, i dati personali e non personali che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati trasferiti prima della sospensione continuano a essere trattati conformemente al presente accordo.
ARTICOLO 22
Denuncia
(1)Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
(2)In caso di denuncia ai sensi del presente articolo, le parti contraenti decidono quali misure sono necessarie per garantire che qualsiasi cooperazione avviata ai sensi del presente accordo sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali e non personali ottenuti grazie alla cooperazione ai sensi del presente accordo prima che cessi di essere in vigore, le parti contraenti garantiscono che il livello di protezione con cui i dati personali e non personali sono stati trasferiti sia mantenuto dopo che la denuncia ha preso effetto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23
Relazione con altri strumenti internazionali
Il presente accordo non pregiudica né incide o influisce in altro modo sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati di assistenza giudiziaria, altri accordi o intese di cooperazione o da rapporti di lavoro in materia di contrasto per lo scambio di informazioni tra il Brasile e qualsiasi Stato membro dell'Unione.
ARTICOLO 24
Scambio di informazioni classificate
Se necessario ai sensi del presente accordo, le modalità dello scambio di informazioni classificate sono stabilite tra Europol e le autorità competenti del Brasile.
ARTICOLO 25
Richieste di accesso del pubblico
Le richieste di accesso del pubblico a documenti contenenti dati personali o non personali trasferiti ai sensi del presente accordo sono presentate quanto prima alla parte contraente trasferente per consultazione.
ARTICOLO 26
Punto di contatto nazionale e funzionari di collegamento
(1)Il Brasile designa un punto di contatto nazionale, in seno alla Polizia federale del Brasile, che funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Brasile. Il Brasile notifica all'UE il proprio punto di contatto nazionale designato. Il Brasile garantisce la disponibilità continua, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, del punto di contatto nazionale. Qualsiasi scambio diretto tra Europol e altre autorità competenti del Brasile, limitato al contesto di operazioni specifiche, deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal punto di contatto nazionale.
(2)Europol e il Brasile possono rafforzare la cooperazione prevista dal presente accordo mediante l'invio di uno o più funzionari di collegamento da parte del Brasile. Europol può inviare uno o più funzionari di collegamento in Brasile. I compiti dei funzionari di collegamento, il loro numero e i relativi costi sono stabiliti tra Europol e la Polizia federale del Brasile.
ARTICOLO 27
Linea di comunicazione sicura
È istituita una linea di comunicazione sicura ai fini dello scambio di dati personali e non personali tra Europol e le autorità competenti del Brasile. Le modalità per l'istituzione, la messa in esercizio, i costi e il funzionamento della linea di comunicazione sicura sono stabilite tra Europol e la Polizia federale del Brasile.
ARTICOLO 28
Spese
Le parti contraenti provvedono affinché le autorità competenti sopportino le proprie spese derivanti dall'attuazione del presente accordo, salvo diversamente stabilito tra Europol e la Polizia federale del Brasile.
ARTICOLO 29
Notificazione dell'attuazione
(1)Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti rendano accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Ogni parte contraente notifica una copia di tale documento all'altra parte contraente.
(2)Qualora non esistano già, le autorità competenti adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo. Ogni parte contraente notifica una copia di tali norme all'altra parte contraente e alle rispettive autorità di controllo.
(3)Le notifiche di una parte contraente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, dell'articolo 26, paragrafo 1 e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del presente accordo vengono effettuate per via diplomatica in una singola nota verbale.
ARTICOLO 30
Entrata in vigore e applicazione
(1)Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
(2)Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
(3)Affinché il presente accordo entri in applicazione, è necessario che le notifiche di una parte contraente di cui all'articolo 29, paragrafo 3, siano accettate dall'altra parte contraente per via diplomatica. Il presente accordo entra in applicazione il primo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima accettazione delle notifiche di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
(4)A decorrere dalla sua entrata in applicazione, le parti contraenti provvedono affinché tutti gli altri strumenti giuridici che disciplinano la cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Brasile siano tempestivamente abrogati.
ARTICOLO 31
Modifiche e integrazioni
(1)Il presente accordo può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti contraenti, mediante notifica scritta scambiata per via diplomatica. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore secondo la procedura giuridica di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.
(2)Gli allegati del presente accordo possono essere aggiornati, se necessario, mediante scambio di note diplomatiche. Gli aggiornamenti entrano in vigore secondo la procedura giuridica di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.
(3)Le parti contraenti avviano consultazioni in merito alla modifica del presente accordo o dei suoi allegati su richiesta di una di esse.
ARTICOLO 32
Riesame e valutazione
(1)Le parti contraenti riesaminano congiuntamente l'attuazione del presente accordo un anno dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una di esse e su decisione comune.
(2)Le parti contraenti valutano congiuntamente il presente accordo quattro anni dopo la sua data di applicazione.
(3)Le parti contraenti decidono in anticipo le modalità del riesame dell'attuazione del presente accordo e si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi. I gruppi comprendono esperti in materia di protezione dei dati e attività di contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini di qualsiasi riesame, l'Unione e il Brasile garantiscono l'accesso alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti.
ARTICOLO 33
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi del presente accordo, prevale il testo in lingua inglese.
ALLEGATO I
SFERE DI CRIMINALITÀ
I reati sono i seguenti:
–terrorismo
–criminalità organizzata
–traffico di stupefacenti
–attività di riciclaggio del denaro
–criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive
–organizzazione del traffico di migranti
–tratta di esseri umani
–criminalità connessa al traffico di veicoli rubati
–omicidio volontario, lesioni personali gravi
–traffico illecito di organi e tessuti umani
–rapimento, sequestro e presa di ostaggi
–razzismo e xenofobia
–rapina e furto aggravato
–traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
–truffe e frodi
–reati contro gli interessi finanziari dell'Unione
–abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario
–racket ed estorsione
–contraffazione e pirateria in materia di prodotti
–falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
–falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento
–criminalità informatica
–corruzione
–traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
–traffico illecito di specie animali protette
–traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
–criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi
–traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
–abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali
–genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Le forme di criminalità di cui al presente allegato sono valutate dalle autorità competenti del Brasile conformemente alla legislazione brasiliana e da Europol conformemente al diritto applicabile dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
ALLEGATO II
AUTORITÀ COMPETENTI DEL BRASILE
Le autorità competenti del Brasile sono:
la Polizia federale del Brasile,
le Polizie civili degli Stati e del Distretto Federale, e
i servizi del Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità ai sensi del diritto brasiliano.
ALLEGATO III
ORGANISMI DELL'UNIONE E AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE
(a)Organismi dell'Unione:
Missioni/operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitatamente alle attività di contrasto
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Banca centrale europea (BCE)
Procura europea (EPPO)
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(b)Le autorità competenti, negli Stati membri dell'UE, per la prevenzione e la lotta contro la criminalità, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 7 del regolamento Europol.