COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.11.2024
COM(2024) 526 final
2024/0292(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 17ª riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di una decisione sulla procedura per la formulazione di raccomandazioni alle parti nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 17ª riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione") del 17 dicembre 2024, in merito alla prevista adozione di un progetto di decisione riguardante la nuova procedura del comitato per la formulazione di raccomandazioni alle parti sull'attuazione della convenzione, sulla base del primo ciclo di valutazione tematica del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") dal titolo "Building trust by delivering support, protection and justice" (Rafforzare la fiducia offrendo sostegno, protezione e giustizia).
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione di Istanbul
La convenzione di Istanbul mira a stabilire un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.
L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata.
2.2.Il comitato delle parti
Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno. Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione di Istanbul e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).
2.3. Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul
La convenzione di Istanbul istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti, con l'obiettivo di valutare le modalità di attuazione pratica delle disposizioni della convenzione e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: il GREVIO e il comitato delle parti. Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendente, incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione.
La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, le parti hanno l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, che illustri nel dettaglio le misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della convenzione. Tale procedura, denominata procedura di valutazione di base, fornisce una prima panoramica circostanziata dell'attuazione di quasi tutte le disposizioni della convenzione ad opera della parte. Sulla base del questionario e delle informazioni supplementari fornite da altri attori pertinenti, il GREVIO elabora un rapporto contenente proposte di misure che la parte dovrebbe adottare per ottemperare ai propri obblighi sanciti dalla convenzione.
Sulla base dei rapporti e delle conclusioni del GREVIO, il comitato delle parti può, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione. In base a tale disposizione, il comitato delle parti adotta raccomandazioni rivolte alle parti che distinguono tra le azioni che, a suo avviso, la parte interessata dovrebbe adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito alle misure adottate al riguardo entro un periodo di tre anni, e quelle che, pur importanti, ritiene appartengano a un livello secondario di immediatezza.
La procedura applicabile per formulare raccomandazioni basate sui rapporti di base del GREVIO è stata stabilita dal comitato nella sua 4ª riunione del 30 gennaio 2018 ed è illustrata nel documento IC-CP(2018)6. In sintesi, si è convenuto che le raccomandazioni debbano concentrarsi sulle carenze che secondo il GREVIO richiedono un intervento immediato, identificate dal verbo "esorta", e su quelle di cui ai capitoli I e II della convenzione che richiedono un'azione correttiva nel prossimo futuro, identificate dal verbo "incoraggia vivamente".
Pur ritenendo importanti tutte le sue proposte, il GREVIO ha definito una gerarchia di urgenza, espressa da verbi diversi: "esortare", "incoraggiare vivamente", "incoraggiare" e "invitare". Il comitato delle parti ha specificamente deciso di includere nelle proprie raccomandazioni le proposte identificate dal verbo "incoraggia vivamente" di cui ai capitoli I e II della convenzione, data la loro particolare importanza in quanto fondamento dell'efficace attuazione del resto della convenzione. Il GREVIO ha inoltre individuato notevoli lacune nell'attuazione di tali capitoli. È stato inoltre convenuto che alle parti debbano essere concessi tre anni per attuare le raccomandazioni del comitato delle parti e riferire in merito. Infine, il comitato delle parti ha deciso di invitare esplicitamente la parte interessata ad attuare le restanti proposte del GREVIO, senza richiedere l'elaborazione di ulteriori rapporti su tali questioni meno urgenti, in modo da approvare le proposte del GREVIO nella loro interezza.
2.4.I cicli di valutazione tematica
Poiché la procedura di valutazione di base è stata ultimata per quasi tutte le parti della convenzione, alla fine del 2022 il GREVIO ha deciso di passare alla fase successiva della valutazione della conformità delle parti alla convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, la procedura di valutazione del GREVIO attuata a seguito della valutazione di base è divisa in cicli. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche da valutare e invia un questionario per raccogliere informazioni sulla loro attuazione. Sulla base delle informazioni ottenute, il GREVIO elabora rapporti. Tale processo è denominato "ciclo di valutazione tematica del GREVIO".
Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" e si svolgerà dal 2023 al 2031. Mentre la valutazione di base ha riguardato circa 60 articoli della convenzione di Istanbul, la nuova procedura di valutazione tematica riguarda 19 disposizioni specifiche. Tali disposizioni stabiliscono norme per le autorità di contrasto, gli attori della giustizia penale, la prestazione di servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime e un approccio globale incentrato sulle vittime. L'obiettivo è fornire una valutazione più approfondita di tali settori, concentrandosi sui progressi compiuti nell'ambito di ciascuna disposizione.
Al fine di adottare raccomandazioni rivolte alle parti basate sulla nuova valutazione tematica del GREVIO, il comitato delle parti deve istituire un'apposita procedura. Una discussione preliminare sulla questione si è tenuta in occasione della riunione del comitato delle parti del 3 maggio 2024, sulla base di un documento di riflessione preparato dal segretariato [IC‑CP(2024)6]. A seguito di tale discussione, nel settembre 2024 il segretariato del comitato delle parti ha diffuso un progetto di decisione [IC-CP(2024)10] sulla procedura per l'adozione di tali raccomandazioni, unitamente a un modello che illustra la struttura proposta delle raccomandazioni da rivolgere alle parti. Il progetto di decisione si basa in larga misura sulla procedura applicabile per formulare raccomandazioni basate sui rapporti di base del GREVIO.
2.5.L'atto previsto del comitato delle parti
Nella sua 17ª riunione del 17 dicembre 2024 si prevede che il comitato delle parti proceda all'adozione di una decisione sulla nuova procedura del comitato per la formulazione di raccomandazioni alle parti sull'attuazione della convenzione di Istanbul sulla base dei primi rapporti di valutazione tematica del GREVIO, unitamente a un modello che delinea la struttura di tali raccomandazioni future ("atto previsto").
La procedura proposta dal segretariato del comitato delle parti nel documento IC-CP(2024)10 può essere sintetizzata come segue:
–le raccomandazioni dovrebbero riguardare le proposte contenute nei rapporti di valutazione tematica che il GREVIO ritiene debbano essere attuate con particolare urgenza ("esorta") e quelle che il GREVIO ritiene debbano essere attuate nel prossimo futuro ("incoraggia vivamente"), in relazione a tutti i capitoli della convenzione;
–il comitato delle parti vigila sull'attuazione di tali raccomandazioni, conformemente al proprio regolamento interno, richiedendo alla parte di presentare un rapporto scritto sulle modalità di attuazione delle raccomandazioni entro tre anni dalla loro adozione. Il comitato delle parti può quindi decidere di non prendere ulteriori misure nell'ambito della propria attività di controllo per evitare sovrapposizioni con altri eventuali cicli di valutazione futuri del GREVIO;
–le raccomandazioni dovrebbero raccomandare esplicitamente alla parte di attuare le restanti proposte del GREVIO, senza richiedere l'elaborazione di ulteriori rapporti su tali questioni meno urgenti, in modo da approvare le conclusioni del GREVIO nella loro interezza, e dovrebbero invitare la parte a proseguire il dialogo con quest'ultimo.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'atto previsto riguarda la proposta elaborata dal segretariato del comitato delle parti in relazione all'ambito di applicazione delle raccomandazioni rivolte alle parti per l'attuazione della convenzione di Istanbul e alla procedura per adottarle sulla base dei primi rapporti di valutazione tematica del GREVIO, unitamente a un modello che delinea la struttura di tali raccomandazioni future. Il ciclo di valutazione tematica riguarda l'attuazione, ad opera delle parti, delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Le raccomandazioni adottate dal comitato delle parti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. L'atto previsto stabilisce la procedura per l'adozione delle raccomandazioni e per il controllo dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte alle parti e sarà vincolante per l'Unione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti sull'atto previsto per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale.
Si propone che l'UE approvi la proposta del segretariato, in quanto la procedura proposta è in linea con la procedura di valutazione di base, che è efficace e garantisce l'effettiva attuazione di tutte le disposizioni selezionate per la valutazione tematica, evitando nel contempo la sovrapposizione dei processi di controllo.
Una modifica proposta rispetto alla procedura di valutazione di base riguarda l'ambito di applicazione delle raccomandazioni. La nuova proposta amplierebbe l'ambito di applicazione per includervi tutte le conclusioni che il GREVIO ritiene richiedano un intervento urgente ("incoraggia vivamente"), anziché limitare le raccomandazioni ai capitoli I e II della convenzione, come previsto dalla procedura precedente. Tale ambito di applicazione più ampio dovrebbe essere accettabile, in quanto il numero complessivo di conclusioni sarà probabilmente inferiore a quello dei rapporti di valutazione di base del GREVIO, dato che il rapporto tematico riguarda solo 19 articoli della convenzione.
Inoltre una lieve modifica consiste nel fatto che la proposta stabilisce esplicitamente che il comitato delle parti possa scegliere di non adottare ulteriori misure di controllo dopo aver ricevuto i rapporti scritti sull'attuazione delle raccomandazioni, al fine di evitare sovrapposizioni con futuri cicli di valutazione del GREVIO. Ciò risponde alle preoccupazioni sollevate dalle parti in merito alla sovrapposizione dei processi di controllo, dato che hanno dovuto gestire contemporaneamente sia le valutazioni di base sia quelle tematiche. Tale modifica dovrebbe essere accettabile, data la necessità di razionalizzare le procedure e ridurre l'onere gravante sulle parti.
Un'ulteriore lieve modifica consiste nel fatto che la proposta stabilisce esplicitamente che il comitato delle parti inviti la parte a proseguire il dialogo con il GREVIO sui progressi compiuti. Anche tale modifica dovrebbe essere accettabile, in quanto il dialogo è volontario e può essere utile per la parte in questione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Il progetto di decisione che il comitato delle parti è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici in quanto stabilirà la procedura per l'adozione e il controllo dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte alle parti sulla base del ciclo di valutazione tematica nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, le quali potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione e sono pertanto tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale dell'atto previsto è stabilire le procedure per consentire al comitato delle parti di adottare raccomandazioni rivolte alle parti sulla base dei nuovi rapporti di valutazione tematica del GREVIO. Il ciclo di valutazione tematica riguarda l'attuazione, ad opera delle parti, delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. L'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza anche la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti in relazione all'atto previsto deve essere scissa in due decisioni parallele.
L'atto previsto persegue finalità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE) tra loro inscindibili, di cui nessuna è accessoria rispetto alle altre. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 84 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2024/0292 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 17ª riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di una decisione sulla procedura per la formulazione di raccomandazioni alle parti nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º ottobre 2023.
(2)Conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, la procedura di valutazione ulteriore che fa seguito alla procedura di valutazione di base del GREVIO sarà divisa in cicli, denominati cicli di valutazione tematica del GREVIO. A norma dell'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO è tenuto ad adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le pertinenti disposizioni della convenzione. Sulla base dei rapporti del GREVIO, il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione.
(3)Il primo ciclo di valutazione tematica, dal titolo "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" (rafforzare la fiducia offrendo sostegno, protezione e giustizia), è stato avviato nel 2022 e si svolgerà dal 2023 al 2031. Il ciclo riguarda 19 disposizioni specifiche della convenzione e verte sull'attuazione, ad opera delle parti, delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica.
(4)Nel settembre 2024 il segretariato del comitato delle parti ha condiviso un progetto di decisione sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica [IC-CP(2024)10], che prevede una procedura per l'adozione delle raccomandazioni e il loro successivo controllo da parte del comitato delle parti e contiene un modello di raccomandazione. Il progetto di decisione deve essere discusso e, se possibile, adottato in occasione della 17ª riunione del comitato delle parti del 17 dicembre 2024.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, in quanto l'atto previsto stabilirà la procedura per l'adozione e il controllo dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte alle parti per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale. Tali raccomandazioni saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.
(6)In base al progetto di decisione, le raccomandazioni dovrebbero limitarsi ad affrontare le questioni più urgenti individuate dal GREVIO nei suoi rapporti. Queste comprendono le carenze che secondo il GREVIO richiedono un intervento immediato, per le quali utilizza il verbo "esorta", e le questioni che il GREVIO ritiene debbano essere affrontate nel prossimo futuro, identificate dal verbo "incoraggia vivamente", in relazione a tutti i capitoli della convenzione.
(7)Per quanto riguarda il controllo, il progetto di decisione prevede che il comitato delle parti vigili sull'attuazione di tali raccomandazioni richiedendo alla parte interessata di presentare un rapporto scritto sulle misure adottate entro tre anni dall'adozione delle raccomandazioni. Il comitato delle parti può quindi decidere di non prendere ulteriori misure nell'ambito della propria attività di controllo per evitare sovrapposizioni con eventuali cicli di valutazione futuri del GREVIO.
(8)Infine, il progetto di decisione prevede che le raccomandazioni raccomandino alla parte interessata di attuare le restanti proposte meno urgenti del GREVIO, in modo da approvare le conclusioni di quest'ultimo nella loro interezza, e di invitare la parte a un dialogo costante con il GREVIO.
(9)Si propone che l'Unione approvi il progetto di decisione, in quanto la procedura proposta è in linea con la procedura di valutazione di base, che è efficace e garantisce l'effettiva attuazione di tutte le disposizioni selezionate per la valutazione tematica, evitando nel contempo la sovrapposizione dei processi di controllo.
(10)La posizione dell'Unione in sede di comitato delle parti dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l'adozione del progetto di decisione figurante nel documento IC‑CP(2024)10, compreso il modello di raccomandazione proposto nell'appendice I.
(11)Al fine di consentire la necessaria flessibilità durante la riunione del comitato delle parti, è opportuno prevedere la possibilità di concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
(12)L'Irlanda non è vincolata dalla decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione.
(13)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 17ª riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, consiste nel sostenere l'adozione della decisione sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica [IC‑CP(2024)10], compreso il modello di raccomandazione proposto nell'appendice I.
Articolo 2
I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato delle parti possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione IC-CP(2024)10, compresa l'appendice 1, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente