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Document 52024PC0475

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM per quanto riguarda i prodotti artigianali e industriali

COM/2024/475 final

Bruxelles, 21.10.2024

COM(2024) 475 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM per quanto riguarda
i prodotti artigianali e industriali


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 145 dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "APE CARIFORUM-UE") 1 stabilisce il livello di protezione delle indicazioni geografiche, la durata della protezione e altri parametri. Tuttavia, nell'ambito di tale accordo non è stato stabilito nessun elenco di indicazioni geografiche protette. Per questo motivo, l'articolo 145, parte E, stabilisce una clausola di revisione a tempo che impone alle parti di negoziare un accordo in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori.

Il 30 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati sulla protezione delle indicazioni geografiche a norma dell'articolo 145, parte E, dell'APE CARIFORUM-UE e ha impartito direttive al negoziatore. Il terzo comma di tali direttive precisava che i prodotti non agricoli non erano coperti dalle direttive stesse.

Nel corso dei negoziati, l'UE ha adottato il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753. Inoltre, i paesi del CARIFORUM hanno manifestato interesse per negoziati che includano anche prodotti non agricoli.

Sebbene alla Commissione non sia precluso negoziare con il CARIFORUM per quanto riguarda le indicazioni geografiche artigianali e industriali, la presente raccomandazione intende modificare le direttive di negoziato fornendo direttive sui prodotti artigianali e industriali.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto. Con questa raccomandazione l'UE continuerà a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 145, parte E, dell'APE CARIFORUM-UE.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

4.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

La raccomandazione si fonda sull'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa mira a modificare le direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM per quanto riguarda
i prodotti artigianali e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione del Consiglio del 30 novembre 2017 2 ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche. La decisione era fondata sull'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM 3 .

(2)Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 istituisce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Detto regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2023. Gli Stati del CARIFORUM hanno espresso interesse per negoziati che includano anche prodotti non agricoli.

(3)L'allegato della decisione del 30 novembre 2017 dovrebbe essere modificato per fornire direttive di negoziato supplementari riguardanti i prodotti artigianali e industriali,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della decisione del Consiglio del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L289/3 del 30.10. 2008, p. I/3).
(2)    Decisione del Consiglio del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM, 14072/17.
(3)    Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 289 del 30.10.2008, pag. I/3, ELI:     http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/805/oj).
(4)    Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023 https//data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).
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Bruxelles, 21.10.2024

COM(2024) 475 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con
gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM per quanto riguarda
i prodotti artigianali e industriali


ALLEGATO

Nell'allegato, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3.    Qualora il CARIFORUM chieda di negoziare indicazioni geografiche non agricole, i negoziati dovrebbero mirare anche a proteggere le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nei territori rispettivi delle parti, al fine di conseguire un livello di protezione comparabile a quello derivante dalla legislazione dell'UE."

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