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Document 52024PC0443

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025

COM/2024/443 final

Bruxelles, 8.10.2024

COM(2024) 443 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

L'Unione europea è firmataria della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ed è rappresentata nel comitato misto istituito da tale convenzione. La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto in relazione alla prevista adozione di una decisione sulle disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 1 ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

La convenzione istituisce un quadro multilaterale di norme in materia di origine per una rete di accordi di libero scambio e si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi. La convenzione prevede l'applicazione del cumulo diagonale tra le 25 parti contraenti della convenzione: Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina 2 , Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo 3*, Isole Faerøer, Repubblica di Moldova, Georgia e Ucraina ("le parti contraenti"). La convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.

La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. La decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 4 .

2.2.Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione adotta le modifiche alla convenzione, la gestisce e ne garantisce la corretta attuazione a norma dell'articolo 4. Conformemente all'articolo 12 del regolamento interno del comitato misto, le decisioni del comitato misto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore, presenti o rappresentate alla riunione del comitato misto.

Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore hanno diritto di voto. Ciascuna parte contraente dispone di un voto.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Nel corso della sua 16a riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alle disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della convenzione a decorrere dal 1º gennaio 2025 ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è introdurre disposizioni transitorie per un periodo di un anno. Le disposizioni transitorie garantiranno la continuità nell'applicazione del cumulo diagonale e la concessione di un trattamento preferenziale a norma della convenzione.

L'atto previsto vincolerà le parti contraenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il quale così recita: "Il comitato misto adotta mediante decisione modifiche alla presente convenzione". Inoltre l'articolo 4, paragrafo 3, ultima frase, recita: "Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni."

È opportuno che la presente modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto entri in vigore il 1º gennaio 2025.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La convenzione è applicabile mediante un riferimento alla stessa inserito nei protocolli sulle norme di origine dei pertinenti accordi bilaterali delle parti contraenti.

Attualmente le possibilità di cumulo nella zona paneuromediterranea (PEM) si basano su una rete di accordi tra le parti contraenti che prevedono l'applicazione di norme di origine identiche. Tra queste figurano le norme attuali della convenzione e i protocolli bilaterali relativi alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa che precedono la convenzione ("i protocolli anteriori alla convenzione").

In parallelo, dal 1º settembre 2021 è entrata in vigore, su base bilaterale, una serie di norme che si applicano su base facoltativa alla convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione ("le norme transitorie").

La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Giuridicamente ne consegue che le norme attuali della convenzione e le norme transitorie cesseranno di essere applicabili a decorrere da tale data.

Numerose parti contraenti hanno informato il segretariato del comitato misto che non saranno in grado di aggiornare i rispettivi protocolli sulle norme di origine con un riferimento alle norme rivedute della convenzione anteriormente al 1º gennaio 2025, a causa della durata delle procedure interne.

Alcune parti contraenti potrebbero di conseguenza applicare le norme rivedute della convenzione, mentre altre applicano ancora le norme attuali della convenzione o i protocolli ad essa anteriori. Ciò potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo diagonale, con ripercussioni sui flussi commerciali nella zona PEM.

Qualora la transizione verso le norme rivedute della convenzione non sia simultanea per tutte le parti contraenti, la situazione che ne risulta non dovrebbe essere meno favorevole di quella attualmente possibile nell'ambito del quadro giuridico esistente.

Le disposizioni transitorie relative all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee dovrebbero essere adottate per un periodo di un anno. Sarà in tal modo garantita la continuità nell'applicazione del cumulo diagonale e la concessione di un trattamento preferenziale a norma della convenzione fino al completamento del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali alle norme rivedute della convenzione.

Le disposizioni transitorie dovrebbero riguardare:

·la possibilità di chiedere il trattamento preferenziale su presentazione di prove dell'origine rilasciate anteriormente al 1º gennaio 2025 in conformità alle norme di origine applicabili al momento del rilascio, presentate entro il periodo di validità o successivamente, come consentito;

·la cooperazione amministrativa per verificare le prove dell'origine rilasciate secondo i diversi insiemi di norme;

·il mantenimento in applicazione per un anno delle norme attuali della convenzione in parallelo alle norme rivedute della convenzione;

·la garanzia della tracciabilità delle prove dell'origine rilasciate secondo le due serie di norme applicabili in parallelo mediante l'introduzione di un'attestazione nelle prove dell'origine;

·l'applicazione del cumulo diagonale senza perturbazioni tra le parti contraenti durante la transizione dai diversi insiemi di norme di origine applicabili anteriormente al 1º gennaio 2025 alle norme rivedute della convenzione;

·la garanzia che le norme rivedute della convenzione si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2026 fra tutte le parti contraenti. A tal fine le parti contraenti notificano periodicamente lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali.

Per garantire che i flussi commerciali continuino sulla base delle attuali possibilità di cumulo fino al completamento del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali PEM alle norme rivedute della convenzione, le norme attuali della convenzione dovrebbero rimanere applicabili fra le parti contraenti per le quali entrano in vigore le norme rivedute della convenzione.

Le norme attuali della convenzione sarebbero applicabili in parallelo alle norme rivedute, dando agli operatori economici la possibilità di scegliere tra le due serie di norme di origine in funzione delle catene di approvvigionamento esistenti.

Le norme rivedute e le norme attuali della convenzione creeranno due zone distinte di cumulo.

Le norme rivedute della convenzione dovrebbero prevedere la permeabilità tra i due insiemi di norme di origine, consentendo l'applicazione del cumulo di cui all'articolo 7, a condizione che i prodotti in questione soddisfino i requisiti di entrambi gli insiemi di norme.

Le parti contraenti che applicano le norme rivedute della convenzione hanno convenuto che una prova dell'origine rilasciata in base alle norme attuali della convenzione dovrebbe essere automaticamente considerata valida ai sensi delle norme rivedute della convenzione. Poiché le norme rivedute della convenzione sono generalmente meno rigorose delle norme attuali, le merci che soddisfano le norme attuali potrebbero altresì essere qualificate come originarie nell'ambito delle norme rivedute della convenzione, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24.

La permeabilità dovrebbe essere limitata ai soli prodotti per i quali le norme rivedute della convenzione sono più flessibili rispetto alle norme attuali.

Solo i prodotti conformi alle norme attuali della convenzione potrebbero essere considerati originari ai sensi delle norme rivedute della convenzione.

Pertanto, in sostanza, la modifica proposta implicherebbe la riproduzione del sistema esistente nella zona PEM, sulla base dell'applicazione in parallelo delle norme transitorie e delle norme attuali della convenzione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito mediante un accordo, ossia la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato misto apporterà modifiche alla convenzione, è opportuno che sia pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/94/UE 6 del Consiglio ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.

(2)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto istituito dalla convenzione ("il comitato misto") può adottare modifiche della convenzione mediante decisione.

(3)Il comitato misto, durante la sua 16a riunione, è chiamato ad adottare una decisione sulle disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione della convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(4)La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto 7 , che entrerà in vigore il 1º gennaio 2025. Le parti contraenti della convenzione convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo, fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali alle norme rivedute della convenzione.

(5)Le parti contraenti della convenzione convengono che le disposizioni transitorie sono applicabili per un periodo di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della modifica della convenzione e fino al 31 dicembre 2025.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 16a riunione del comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(2)    Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.
(3) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4)    GU L, 2024/390, 19.2.2024.
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    GU L 54 del 26.2.2013.
(7)    Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).
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Bruxelles, 8.10.2024

COM(2024) 443 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023
di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione
alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025


ALLEGATO

Progetto di

Decisione n. X/2024 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del XX/XX/2024

che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione"), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Le parti contraenti della convenzione hanno concordato una modifica della convenzione al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili. La decisione n. 1/2023 relativa alla modifica della convenzione è stata adottata il 7 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il 1º gennaio 2025 1 ("le norme rivedute della convenzione").

(2)Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire il trattamento preferenziale da concedere alle merci esportate da una parte contraente prima dell'entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione e successivamente importate in un'altra parte contraente.

(3)Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1º gennaio 2025 in una parte contraente in conformità alle norme relative all'applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione dopo il 1º gennaio 2025.

(4)Le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 o rilasciate in conformità ai protocolli relativi alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione dopo tale data.

(5)Alcune parti contraenti hanno segnalato che non saranno in grado di aggiornare i rispettivi protocolli sulle norme di origine con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo anteriormente al 1º gennaio 2025, a causa della durata delle procedure interne.

(6)Il ritardo nell'aggiornamento dei protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo da parte di alcune parti contraenti potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo.

(7)Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo, fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo. L'appendice I della convenzione, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, dovrebbe essere applicabile in via transitoria tra le parti contraenti della convenzione in parallelo alle norme rivedute della convenzione e il cumulo dovrebbe essere consentito tra i diversi insiemi di norme, ove possibile.

(8)Le parti contraenti convengono che le disposizioni transitorie sono di natura tecnica e dovrebbero essere applicate quanto prima. Ove possibile in base alla legislazione interna delle parti contraenti, è opportuno garantirne l'applicazione provvisoria.

(9)Le parti contraenti convengono di modificare la decisione n. 1/2023 del comitato misto in modo da includere nella convenzione riveduta tali disposizioni transitorie applicabili per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione riveduta e fino al 31 dicembre 2025.

(10)Ciascuna parte contraente adotta le misure appropriate per garantire che le norme rivedute della convenzione siano effettivamente applicate allineando i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo fino al 31 dicembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La decisione n. 1/2023 è modificata come stabilito nell'allegato della presente decisione.

2.   Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il



ALLEGATO della decisione n. X/2024 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

Articolo unico

Modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

La decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la decisione n. 1/2023") è così modificata:

1.Nell'allegato della decisione n. 1/2023, articolo unico, punto 5, l'articolo 42 "Disposizioni transitorie" è aggiunto all'appendice I:

"Articolo 42

Disposizioni transitorie

1.L'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26.2.2013 è applicabile tra le parti contraenti della convenzione fino al 31 dicembre 2025 parallelamente alla presente appendice.

2.Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1º gennaio 2025 in conformità alle norme per l'applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione ("le norme di origine transitorie") e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, al1º gennaio 2025, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. Tali merci possono essere utilizzate per il cumulo di cui all'articolo 7.

3.In caso di presentazione tardiva di prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1º gennaio 2025 in conformità alle norme di origine transitorie, l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, si applica alle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.Le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26.2.2013 o rilasciate in conformità alle norme di origine contenute nei protocolli anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, e presentate dopo tale data, sono accettate entro il loro periodo di validità ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, a tale data, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. In caso di presentazione tardiva di tali prove, si applica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

5.Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1º gennaio 2026 in conformità al paragrafo 1 o alle norme di origine contemplate nei protocolli anteriori alla convenzione e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, al 1º gennaio 2026, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. In caso di presentazione tardiva di tali prove, si applica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

6.A fini di verifica l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 34 e, ove applicabile, l'articolo 35 si applicano anche alle prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità alle norme di origine transitorie e alle prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità ai protocolli anteriori alla convenzione applicabili prima del 1º gennaio 2025.

7.A fini di verifica l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 34 si applicano anche se la richiesta di verifica è presentata dopo il 1º gennaio 2026 o dopo la data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, per le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26.2.2013 e ai protocolli anteriori alla convenzione.

8.Le parti contraenti si notificano reciprocamente ogni quattro mesi, tramite la Commissione europea, lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo e le misure adottate per garantire che le norme rivedute della convenzione siano effettivamente applicate il 1º gennaio 2026.

9.I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in conformità della presente appendice includono nella casella 7 la dicitura in inglese "REVISED RULES". Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta in conformità alla presente appendice. La dicitura è inclusa nelle prove dell'origine fino al 31 dicembre 2025.".

2.Nell'articolo unico dell'allegato della decisione n. 1/2023, al punto 1, articolo 1, paragrafo 5, il paragrafo 1 bis è aggiunto all'articolo 8 dell'appendice I:

"1 bis. Il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato alle merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno ottenuto il carattere originario mediante l'applicazione delle norme di origine di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II, nonché mediante l'applicazione delle norme di origine incluse nei protocolli relativi alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti per le quali è possibile il cumulo, come notificato nella "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione", quale da ultimo pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente paragrafo si applica per il periodo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, alle merci coperte dalle prove dell'origine di cui all'articolo 42, paragrafi 4 e 5.".

(1)    GU L, 2024/390, 19.2.2024.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj.
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