COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.10.2024
COM(2024) 443 final
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
L'Unione europea è firmataria della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ed è rappresentata nel comitato misto istituito da tale convenzione. La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto in relazione alla prevista adozione di una decisione sulle disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
La convenzione istituisce un quadro multilaterale di norme in materia di origine per una rete di accordi di libero scambio e si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi. La convenzione prevede l'applicazione del cumulo diagonale tra le 25 parti contraenti della convenzione: Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Isole Faerøer, Repubblica di Moldova, Georgia e Ucraina ("le parti contraenti"). La convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.
La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. La decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
2.2.Il comitato misto
Il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione adotta le modifiche alla convenzione, la gestisce e ne garantisce la corretta attuazione a norma dell'articolo 4. Conformemente all'articolo 12 del regolamento interno del comitato misto, le decisioni del comitato misto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore, presenti o rappresentate alla riunione del comitato misto.
Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore hanno diritto di voto. Ciascuna parte contraente dispone di un voto.
2.3.L'atto previsto del comitato misto
Nel corso della sua 16a riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alle disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della convenzione a decorrere dal 1º gennaio 2025 ("l'atto previsto").
Scopo dell'atto previsto è introdurre disposizioni transitorie per un periodo di un anno. Le disposizioni transitorie garantiranno la continuità nell'applicazione del cumulo diagonale e la concessione di un trattamento preferenziale a norma della convenzione.
L'atto previsto vincolerà le parti contraenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il quale così recita: "Il comitato misto adotta mediante decisione modifiche alla presente convenzione". Inoltre l'articolo 4, paragrafo 3, ultima frase, recita: "Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni."
È opportuno che la presente modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto entri in vigore il 1º gennaio 2025.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La convenzione è applicabile mediante un riferimento alla stessa inserito nei protocolli sulle norme di origine dei pertinenti accordi bilaterali delle parti contraenti.
Attualmente le possibilità di cumulo nella zona paneuromediterranea (PEM) si basano su una rete di accordi tra le parti contraenti che prevedono l'applicazione di norme di origine identiche. Tra queste figurano le norme attuali della convenzione e i protocolli bilaterali relativi alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa che precedono la convenzione ("i protocolli anteriori alla convenzione").
In parallelo, dal 1º settembre 2021 è entrata in vigore, su base bilaterale, una serie di norme che si applicano su base facoltativa alla convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione ("le norme transitorie").
La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Giuridicamente ne consegue che le norme attuali della convenzione e le norme transitorie cesseranno di essere applicabili a decorrere da tale data.
Numerose parti contraenti hanno informato il segretariato del comitato misto che non saranno in grado di aggiornare i rispettivi protocolli sulle norme di origine con un riferimento alle norme rivedute della convenzione anteriormente al 1º gennaio 2025, a causa della durata delle procedure interne.
Alcune parti contraenti potrebbero di conseguenza applicare le norme rivedute della convenzione, mentre altre applicano ancora le norme attuali della convenzione o i protocolli ad essa anteriori. Ciò potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo diagonale, con ripercussioni sui flussi commerciali nella zona PEM.
Qualora la transizione verso le norme rivedute della convenzione non sia simultanea per tutte le parti contraenti, la situazione che ne risulta non dovrebbe essere meno favorevole di quella attualmente possibile nell'ambito del quadro giuridico esistente.
Le disposizioni transitorie relative all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee dovrebbero essere adottate per un periodo di un anno. Sarà in tal modo garantita la continuità nell'applicazione del cumulo diagonale e la concessione di un trattamento preferenziale a norma della convenzione fino al completamento del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali alle norme rivedute della convenzione.
Le disposizioni transitorie dovrebbero riguardare:
·la possibilità di chiedere il trattamento preferenziale su presentazione di prove dell'origine rilasciate anteriormente al 1º gennaio 2025 in conformità alle norme di origine applicabili al momento del rilascio, presentate entro il periodo di validità o successivamente, come consentito;
·la cooperazione amministrativa per verificare le prove dell'origine rilasciate secondo i diversi insiemi di norme;
·il mantenimento in applicazione per un anno delle norme attuali della convenzione in parallelo alle norme rivedute della convenzione;
·la garanzia della tracciabilità delle prove dell'origine rilasciate secondo le due serie di norme applicabili in parallelo mediante l'introduzione di un'attestazione nelle prove dell'origine;
·l'applicazione del cumulo diagonale senza perturbazioni tra le parti contraenti durante la transizione dai diversi insiemi di norme di origine applicabili anteriormente al 1º gennaio 2025 alle norme rivedute della convenzione;
·la garanzia che le norme rivedute della convenzione si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2026 fra tutte le parti contraenti. A tal fine le parti contraenti notificano periodicamente lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali.
Per garantire che i flussi commerciali continuino sulla base delle attuali possibilità di cumulo fino al completamento del processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali PEM alle norme rivedute della convenzione, le norme attuali della convenzione dovrebbero rimanere applicabili fra le parti contraenti per le quali entrano in vigore le norme rivedute della convenzione.
Le norme attuali della convenzione sarebbero applicabili in parallelo alle norme rivedute, dando agli operatori economici la possibilità di scegliere tra le due serie di norme di origine in funzione delle catene di approvvigionamento esistenti.
Le norme rivedute e le norme attuali della convenzione creeranno due zone distinte di cumulo.
Le norme rivedute della convenzione dovrebbero prevedere la permeabilità tra i due insiemi di norme di origine, consentendo l'applicazione del cumulo di cui all'articolo 7, a condizione che i prodotti in questione soddisfino i requisiti di entrambi gli insiemi di norme.
Le parti contraenti che applicano le norme rivedute della convenzione hanno convenuto che una prova dell'origine rilasciata in base alle norme attuali della convenzione dovrebbe essere automaticamente considerata valida ai sensi delle norme rivedute della convenzione. Poiché le norme rivedute della convenzione sono generalmente meno rigorose delle norme attuali, le merci che soddisfano le norme attuali potrebbero altresì essere qualificate come originarie nell'ambito delle norme rivedute della convenzione, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24.
La permeabilità dovrebbe essere limitata ai soli prodotti per i quali le norme rivedute della convenzione sono più flessibili rispetto alle norme attuali.
Solo i prodotti conformi alle norme attuali della convenzione potrebbero essere considerati originari ai sensi delle norme rivedute della convenzione.
Pertanto, in sostanza, la modifica proposta implicherebbe la riproduzione del sistema esistente nella zona PEM, sulla base dell'applicazione in parallelo delle norme transitorie e delle norme attuali della convenzione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito mediante un accordo, ossia la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del comitato misto apporterà modifiche alla convenzione, è opportuno che sia pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.
(2)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto istituito dalla convenzione ("il comitato misto") può adottare modifiche della convenzione mediante decisione.
(3)Il comitato misto, durante la sua 16a riunione, è chiamato ad adottare una decisione sulle disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione della convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
(4)La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2025. Le parti contraenti della convenzione convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo, fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali alle norme rivedute della convenzione.
(5)Le parti contraenti della convenzione convengono che le disposizioni transitorie sono applicabili per un periodo di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della modifica della convenzione e fino al 31 dicembre 2025.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 16a riunione del comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente