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Document 52024PC0396

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia

COM/2024/396 final

Bruxelles, 6.9.2024

COM(2024) 396 final

2024/0219(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia

EMPTY


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato congiunto Unione europea (UE) - Paesi di transito comune (PTC) sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione, da parte del comitato congiunto, di una decisione relativa alla modifica di alcuni allegati delle appendici III e III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione").

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione

La convenzione mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. È stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e le altre parti contraenti della convenzione, ossia la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Serbia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Ucraina.

L'Unione europea (non i suoi Stati membri) è parte contraente della convenzione.

I paesi che sono parti contraenti della convenzione ma che non sono membri dell'Unione sono denominati paesi di transito comune.

2.2.Il comitato congiunto

Il comitato congiunto è incaricato di gestire la convenzione e di garantirne la corretta applicazione. Esso invita, mediante decisioni, i paesi terzi ad aderire alla convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.

2.3.L'atto previsto del comitato congiunto

In una delle prossime sessioni, o mediante procedura scritta, il comitato congiunto è chiamato ad adottare il progetto di decisione n. [3]/2024 del comitato congiunto.

Lo scopo del progetto di decisione è tenere conto dell'adesione della Georgia alla convenzione, il che comporta l'introduzione di nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese che consentano l'attuazione del regime comune di transito tra le parti contraenti.

La Commissione è invitata ad adottare il progetto di decisione e a trasmetterlo al Consiglio.

La decisione del comitato congiunto recante modifica della convenzione diventa vincolante per le parti contraenti in conformità all'articolo 3 della decisione, che stabilisce che "la presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione".

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, questo tipo di decisione viene messo in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La presente proposta concerne la modifica di alcuni allegati delle appendici III e III bis della convenzione con riguardo all'adesione della Georgia alla convenzione. Le modifiche in questione sono di natura tecnica.

Esse hanno l'obiettivo di garantire che il comitato congiunto adotti tutte le modifiche tecniche nella convenzione al fine di attuare il regime comune di transito tra la Georgia e le altre parti contraenti.

Ne dovrebbero scaturire vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori commerciali e per le amministrazioni doganali attraverso la semplificazione delle formalità di transito e l'agevolazione della circolazione delle merci, in linea con il sostegno dell'Unione alla Georgia al di fuori delle iniziative dirette.

La decisione proposta è coerente con le politiche unionali in materia di scambi e trasporti.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto adotta mediante decisioni le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato congiunto è un organo istituito dall'articolo 14 della convenzione.

La decisione che il comitato congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Dopo l'adozione la decisione del comitato congiunto di cui all'articolo 1 della proposta di decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2024/0219 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

(2)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-Paesi di transito comune istituito dalla convenzione ("il comitato congiunto") può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione.

(3)La Georgia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione ed ha ricevuto un invito in tal senso.

(4)L'adesione della Georgia richiederà il corrispondente adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua georgiana.

(5)Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-PTC sul transito comune.

(6)Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

(7)In sede di comitato congiunto l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del comitato congiunto sul transito comune ("il comitato congiunto") per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale convenzione si basa sul progetto di decisione n. [3]/2024 del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato congiunto di cui all'articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

Top

Bruxelles, 6.9.2024

COM(2024) 396 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia


ALLEGATO […]

Proposta di decisione n. 3/2024 del comitato congiunto UE-Paesi di transito comune sul transito comune che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda le modifiche di tale convenzione ai fini dell'adesione della Georgia

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La Georgia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") e ha ricevuto un invito in tal senso a seguito della decisione n. 2/2024 del [...] 2024 dal comitato congiunto istituito dalla convenzione.

(2) Si dovrebbe pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua georgiana dei riferimenti ivi riportati.

(3) L'applicazione della presente decisione dovrebbe coincidere con la data di adesione della Georgia alla convenzione.

(4) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Georgia, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5) La convenzione dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici III e III bis della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono modificate conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Georgia diventa parte contraente della convenzione.

2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore al [30 novembre] 2024 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al [30 dicembre] 2025.

Fatto a Bruxelles, ….

                       Per il comitato congiunto

Il presidente

Matthias PETSCHKE

ALLEGATO

1. L'allegato C1 dell'appendice III è sostituito dal testo seguente:

ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) (1)

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

residente a (2)

…………………………………………………………………………………………………... ……….…………………………………………………………………………………………...

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

…………………………………………………………………………………………………...

a concorrenza di un importo massimo di

…………………………………………………………………………………………………...

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (6):

…………………………………………………………………………………………………..

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (7), con … riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (8):

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

Descrizione delle merci: ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (9) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a...., il....

…………………………………………………………………………………………………..

(Firma)(10)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Impegno del fideiussore accettato il ….….... a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. ….... del…....(11)

…………………………………………………………………………………………………...

(Timbro e firma)

(1)    Cognome e nome o ragione sociale.

(2)    Indirizzo completo.

(3)    Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

(4)    Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(5)    I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(6)    Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.

(7)    Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

(8)    Inserire una o più delle operazioni doganali seguenti:

a) custodia temporanea;

b) regime di transito unionale/regime di transito comune;

c) regime di deposito doganale;

d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e) regime di perfezionamento attivo;

f) regime di uso finale;

g) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;

h) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;

i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

k) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione;

l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

(9)    Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(10)    Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di…", indicando l'importo in lettere.

(11)    Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

 

4. L'allegato C2 dell'appendice III è sostituito dal testo seguente:

ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) (1)            

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

residente a (2)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

…………………………………………………………………………………………………...

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(4), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a...................................................................................................................

il....

………………………………………………………………………………………………….

                       (Firma)(6)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Impegno del fideiussore accettato il ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..                        

(Timbro e firma)

   (1)    Cognome e nome o ragione sociale.

(2)    Indirizzo completo.

(3)    Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

(4)    I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)    Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(6)    Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

5. L'allegato C4 dell'appendice III è sostituito dal testo seguente:

ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE

I.    Impegno del fideiussore

1.    Il(la) sottoscritto(a)(1) 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

residente a(2) 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

…………………………………………………………………………………………...

a concorrenza di un importo massimo di ...........................................

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(5),

 
per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia
(6)…………………………………….. è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti(7) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di:

……………………………………………………………………………………….

a)    che rappresenta il 100/50/30 %(8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

e

……………………………………………………………………………………….

b)    che rappresenta il 100/30 %(8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri sorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

1 bis.    Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate(9):

a)    custodia temporanea - …;

b)    regime di transito unionale/regime di transito comune - …;

c)    regime di deposito doganale - …;

d)    regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione - ...;

e)    regime di perfezionamento attivo - …;

f)    regime di uso finale - …;

g)    se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - ….

1 ter.    Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri sorti sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate(9):

a)    immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento - ...;

b)    immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento - ...;

c)    immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …;

d)    immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …;

e)    regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione - ...;

f)    regime di uso finale - … (10);

g)    se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - ….

2.    Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.    Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.    Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a..................................................................................................................
il ………………………………..…………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(Firma)(12)



II.    Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di
………………………………………………………………………………………………

Impegno del fideiussore accettato il
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

   (Timbro e firma)

________________

(1)    Cognome e nome o ragione sociale.

(2)    Indirizzo completo.

(3)    Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

(4)    Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(5)    I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(6)    Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

(7)    Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

(8)    Cancellare le menzioni inutili.

(9)    I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

(10)    Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

(11)    Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(12)    Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di…", indicando l'importo in lettere.



4) Nell'allegato C5, casella 7, il termine "GEORGIA" è inserito fra i termini "UNIONE EUROPEA" e "ISLANDA".

5) Nell'allegato C6, casella 6, il termine "GEORGIA" è inserito fra i termini "UNIONE EUROPEA" e "ISLANDA".

6. Nell'appendice III bis, allegato A1 bis, il titolo IV è modificato come segue:

6.1. "Imballaggio N — 98200 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    შეფუთვების რაოდენობა

6,2. "Validità limitata — 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    შეზღუდული ვადა

6.3. "Dispensa — 99201 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    განთავისუფლება

6.4. "Prova alternativa — 99202" è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    ალტერნატიული მტკიცებულება 

6.5 "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    "განსხვავება: ოფისი, სადაც წარედგინა ტვირთი…. (სახელი და ქვეყანა)

6.6 "Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … - 99204" è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    გასვლა …………………….. ექვემდებარება შეზღუდვებს ან გადასახადებს რეგულაციის/დირექტივის/გადაწყვეტილების საფუძველზე No…

6.7. "Speditore autorizzato — 99206" è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    "ავტორიზებული გამგზავნი

6.8. "Dispensa dalla firma — 99207 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    ხელმოწერისგან გათავისუფლება 

6.9. "GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    საერთო გარანტიის აკრძალვა 

6.10 "USO NON LIMITATO — 99209 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    შეუზღუდავი გამოყენება 

6.11 "Rilasciato a posteriori — 99210 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    გაიცემა რეტროაქტიულად

6.12. "Vari — 99211 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    სხვადასხვა

6.13 "Alla rinfusa — 99212 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    ნაყარი

6.14 "Speditore — 99213 " è aggiunto il seguente trattino prima di HR:

- GE    გამგზავნი

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