COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2024
COM(2024) 169 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE
•Motivi e obiettivi della raccomandazione
Il 1º febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").
Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevedeva un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.
Nel corso del periodo di transizione l'Unione europea, Euratom e il Regno Unito hanno concordato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che è stato concluso dall'Unione sulla base della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio e che si applicava a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
La fine del periodo di transizione ha segnato la fine della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito.
Negli orientamenti del 23 marzo 2018 sulle future relazioni con il Regno Unito, il Consiglio europeo ha affermato: "il futuro partenariato dovrebbe comprendere disposizioni ambiziose sulla circolazione delle persone fisiche, basate sulla piena reciprocità e la non discriminazione tra Stati membri".
Tuttavia, nonostante la dichiarazione politica congiunta Unione europea-Regno Unito del 2019 (in cui si affrontava la questione della mobilità dei giovani), il Regno Unito ha rifiutato di avviare discussioni sulla mobilità durante i negoziati del 2020. Di conseguenza l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non affronta la questione della mobilità delle persone tra le parti dell'accordo. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede tuttavia disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale che favoriscono la mobilità delle persone a norma del diritto interno di una delle parti e che costituiscono pertanto un fattore abilitante della mobilità.
La mobilità delle persone tra l'Unione e il Regno Unito è ora disciplinata dalle rispettive norme interne (in materia di immigrazione) dell'Unione (e dei suoi Stati membri) e del Regno Unito (cfr. sotto) e risulta quindi più difficile, con conseguente riduzione degli spostamenti tra le due parti. Questa situazione ha inciso in particolare sulle occasioni per i giovani dell'Unione e del Regno Unito di fare un'esperienza di vita nel territorio dell'altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell'istruzione, della ricerca e della formazione.
Nel corso del 2023 il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri (ma non a tutti) con l'intenzione di negoziare accordi sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. Tale approccio si tradurrebbe in una disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione, senza peraltro affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani dalla fine del periodo di transizione.
Un accordo tra l'Unione e il Regno Unito sulla mobilità dei giovani avrebbe l'obiettivo di affrontare alcuni dei principali ostacoli alla mobilità dei giovani posti dalle norme vigenti applicate nell'Unione e nel Regno Unito (cfr. sotto). Tale accordo sarebbe reciproco, ossia ne fruirebbero tutti i cittadini dell'Unione e tutti i cittadini del Regno Unito.
Norme vigenti applicate nell'Unione e nel Regno Unito
Per quanto riguarda l'Unione, dalla fine del periodo di transizione la mobilità dei cittadini del Regno Unito è disciplinata dalle norme e dalle politiche seguenti.
·L'Unione dispone di una serie di strumenti giuridici applicabili ai cittadini di paesi terzi nell'ambito della migrazione legale. In alcuni casi tali strumenti disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno di determinate categorie di cittadini di paesi terzi: i più pertinenti sono la direttiva "Carta blu", la direttiva su studenti, tirocinanti e ricercatori e la direttiva sul permesso unico.
·I cittadini del Regno Unito possono visitare l'Unione senza visto per un periodo massimo di 90 giorni sull'arco di 180 giorni (la possibilità di svolgere attività remunerate durante tale periodo dipende dalle normative nazionali).
Per quanto riguarda il Regno Unito
·Il Regno Unito applica attualmente un sistema di immigrazione indipendente dal paese, che prevede procedure diverse di rilascio del visto per studenti, determinate categorie di lavoratori (in particolare ricercatori e accademici, lavoratori qualificati, operatori sanitari e lavoratori stagionali del settore agricolo) e, in alcuni casi, volontari. Non esiste una procedura specifica per le persone collocate alla pari.
·I cittadini dell'Unione possono entrare nel Regno Unito senza visto come visitatori (ossia per motivi che non siano formazione o lavoro) per un periodo massimo di sei mesi.
Il Regno Unito si è finora rifiutato di associarsi ai programmi dell'Unione per i giovani, per la cultura e per l'istruzione, come Erasmus+ o Europa creativa (sezione Cultura), riducendo in tal modo le opportunità per gli scambi tra giovani e nel campo dell'istruzione e della cultura. Inoltre gli studenti dell'Unione sono attualmente soggetti alle tasse d'iscrizione applicabili agli studenti stranieri che intendono intraprendere studi (in particolare a livello di istruzione superiore e di dottorato) nel Regno Unito, molto elevate rispetto a quelle pagate dagli studenti nazionali. Hanno anche maggiori difficoltà di accesso, o nessun accesso, ai relativi benefici (quali borse di studio e prestiti per studenti). Ciò vale anche per i dottorandi che si recano nel Regno Unito per un progetto di Orizzonte Europa (nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie). Di conseguenza il numero di studenti dell'Unione nel Regno Unito è diminuito.
I giovani che desiderano svolgere un tirocinio o un apprendistato nel Regno Unito come parte di un programma di istruzione dell'Unione si trovano ad affrontare come ulteriore difficoltà, oltre a quella di trovare la procedura corretta per il rilascio del visto, il fatto che il loro tirocinio o apprendistato è considerato un'attività lavorativa dal Regno Unito ed è pertanto soggetto alla regola del salario minimo. Esiste tuttavia un'eccezione a questa regola per i tirocini o gli apprendistati (in prosieguo: "tirocini") effettuati nell'ambito di programmi di istruzione del Regno Unito.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'Unione sostiene in generale l'istituzione di quadri che agevolino gli scambi tra giovani in tutto il continente europeo, al fine di aumentare i contatti interpersonali, unire le persone e rafforzare i legami. Punta inoltre a che i giovani dell'Unione acquisiscano competenze e sviluppino talenti, anche a livello transfrontaliero e oltre i suoi confini.
Come indicato in precedenza, l'Unione dispone di una normativa applicabile ai cittadini di paesi terzi nell'ambito della migrazione legale. La normativa disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno per determinate categorie di cittadini di paesi terzi, ad esempio a fini di ricerca, studio o formazione, ma anche per determinate attività lavorative.
L'Unione non ha tuttavia elaborato accordi internazionali sulla mobilità dei giovani con il vicinato europeo, al di là dell'accordo sullo Spazio economico europeo (che estende il mercato unico, anche per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein tramite l'integrazione delle norme dell'Unione nell'accordo) e dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con la Svizzera. Quest'ultimo accordo comprende in particolare una disposizione sul divieto di discriminazione in base alla cittadinanza nei confronti dei cittadini di una parte che lavorano o soggiornano legalmente sul territorio dell'altra parte e rende applicabile un numero limitato di disposizioni del diritto dell'Unione nelle relazioni tra le parti.
Numerosi Stati membri condividono con alcuni paesi al di fuori dell'Europa programmi di mobilità per i giovani che coprono un periodo di tempo limitato (detti anche visti per vacanze lavorative o programmi di mobilità giovanile). Questi programmi si limitano in genere a risolvere il problema di come ottenere il visto/permesso di lavoro, ma non trattano necessariamente questioni quali le tasse universitarie o la parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese. Inoltre sono spesso circoscritti anche in termini di volume di ingresso ammissibile.
•Coerenza con altre normative dell'Unione
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale, che costituiscono un importante fattore abilitante di un eventuale accordo sulla mobilità tra le parti e un complemento di quest'ultimo.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede norme sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo delle persone fisiche per motivi professionali (ad esempio la prestazione di servizi). Tali norme riguardano i casi di presenza temporanea per uno scopo specifico e non possono conseguire gli obiettivi previsti dalla presente raccomandazione (che implicano l'aver stabilito una residenza).
L'Unione interviene al fine di sostenere, coordinare e completare le azioni degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e per la ricerca, della gioventù e della cultura, ad esempio attraverso programmi specifici (quali Erasmus+, Europa creativa (sezione Cultura), le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del programma Orizzonte Europa) che sono aperti alla partecipazione di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni appropriate.
2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE
•Base giuridica
La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo tra l'Unione e il Regno Unito relativo alla mobilità dei giovani è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Soltanto al termine dei negoziati sarà possibile stabilire la base giuridica sostanziale dell'accordo sulla mobilità dei giovani. In linea di principio lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è un settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri. L'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare legalmente in uno Stato membro (anche a scopo di ricongiungimento familiare) e l'Unione è già intervenuta per quanto riguarda alcune categorie di persone (cfr. sopra),, senza pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi che entrano nel loro territorio per cercare lavoro.
Il carattere definitivo dell'accordo (ossia di competenza esclusiva dell'Unione o accordo misto) potrà essere stabilito solo una volta conclusi i negoziati.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Solo un approccio a livello dell'Unione garantirà un trattamento equo a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la mobilità delle persone verso il Regno Unito, una delle considerazioni fondamentali degli orientamenti del Consiglio europeo del 2018 in questo settore.
Un approccio a livello dell'Unione potrebbe inoltre mirare più facilmente al livello di ambizione richiesto dal Consiglio europeo e apportare un valore aggiunto rispetto allo status quo, in termini di: assenza di quote per i beneficiari; eliminazione di procedure discrezionali per la presentazione delle domande di visto; durata del periodo di mobilità nell'arco di tempo ammissibile; portata degli scopi del soggiorno; possibilità per i beneficiari di essere accompagnati da familiari stretti; parità di trattamento per i cittadini dell'UE rispetto ai cittadini del Regno Unito in diversi casi.
Negoziati paralleli portati avanti dagli Stati membri non garantiscono che il Regno Unito sia interessato a raggiungere un accordo con ognuno di essi, né che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo dal Regno Unito.
•Proporzionalità
L'azione dell'Unione non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo politico di agevolare la mobilità dei giovani tra l'Unione e il Regno Unito, offrendo ai giovani cittadini dell'Unione un percorso di mobilità verso il Regno Unito che sia chiaro, semplice ed efficace sotto il profilo dei costi. Ciò fornirebbe chiarezza ai cittadini interessati, contrariamente all'attuale situazione in cui esistono diverse procedure parallele di rilascio del visto verso il Regno Unito. Queste procedure sono oltretutto limitate (ad esempio con imposizione di quote, limiti temporali brevi, nessuna possibilità di essere accompagnati da familiari) e costose (tariffe elevate per i visti, supplementi per l'assistenza sanitaria). L'intervento mirerebbe inoltre ad affrontare in modo specifico i principali ostacoli cui si scontrano i giovani cittadini dell'Unione (ad esempio quelli legati alle tasse d'iscrizione a corsi di studio o ai tirocini parte di corsi di studio all'interno dell'Unione) che non sono contemplati da opzioni alternative (come il programma di mobilità giovanile del Regno Unito).
Un accordo tra l'Unione e il Regno Unito è lo strumento più idoneo a conseguire l'obiettivo in quanto affronterebbe fin dall'inizio la questione della non discriminazione tra i cittadini dell'Unione.
•Scelta dell'atto giuridico
Uno strumento non vincolante, come un protocollo d'intesa amministrativo, non sarebbe sufficiente a garantire la certezza del diritto ai giovani per quanto riguarda le possibilità di mobilità tra l'Unione e il Regno Unito. Solo un'intesa vincolante sotto forma di accordo internazionale formale sulla mobilità dei giovani tra l'Unione e il Regno Unito garantirebbe tale certezza del diritto.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
4.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Con la presente raccomandazione la Commissione europea invita il Consiglio dell'Unione europea ad autorizzare l'avvio dei negoziati su un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla mobilità dei giovani, a designare come negoziatore dell'Unione la Commissione europea, a impartire direttive al negoziatore e a designare un comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
L'accordo previsto non equivale a conferire ai cittadini del Regno Unito i vantaggi della libertà fondamentale di circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione.
L'accordo previsto sulla mobilità dei giovani dovrebbe basarsi sui parametri seguenti:
·l'ambito di applicazione personale sarà limitato ai giovani cittadini dell'Unione e del Regno Unito, ad esempio tra i 18 e i 30 anni;
·la durata del soggiorno sarà limitata a un periodo di tempo ragionevole (ad esempio quattro anni);
·la mobilità non dipenderà dallo scopo, ossia potrà essere esercitata per scopi diversi: lavoro, studio, formazione/tirocinio (anche nell'ambito di un programma di istruzione dell'Unione), ricerca, volontariato, altre attività o semplicemente una visita/un viaggio per la durata del soggiorno;
·la mobilità non sarà soggetta a quote;
·si applicheranno condizioni comuni di ammissione e il beneficiario rispetterà tali condizioni per tutta la durata del soggiorno;
·il rigetto delle domande richiederà motivazioni pertinenti;
·la verifica del rispetto delle condizioni e dell'assenza di motivi di rigetto sarà effettuata dalle autorità nazionali competenti nel corso di una procedura di ammissione antecedente all'esercizio della mobilità;
·la mobilità verso l'Unione sarà esercitata solo nello Stato membro che ha ammesso il cittadino del Regno Unito, ossia l'ammissione da parte di uno Stato membro non consentirà la mobilità intra-UE verso un altro Stato membro;
·il trattamento dei beneficiari sarà uguale a quello riservato ai cittadini, almeno per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi la retribuzione e il licenziamento, nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione, alcuni aspetti dell'istruzione e della formazione professionale, le agevolazioni fiscali, purché la persona abbia la residenza fiscale, e i servizi di consulenza forniti dagli uffici del lavoro;
·la parità di trattamento sarà garantita anche per quanto riguarda le tasse d'iscrizione per l'istruzione superiore, anche per i beneficiari che rientrano in altre procedure di rilascio del visto;
·il supplemento dell'assistenza sanitaria del Regno Unito non si applicherà ai beneficiari dell'Unione;
·sarà possibile esercitare il diritto al ricongiungimento familiare dei beneficiari a determinate condizioni.
L'accordo previsto dovrebbe essere un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Pertanto l'accordo previsto dovrebbe far parte dello stesso quadro istituzionale unico e uniforme dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di cui le norme in materia di risoluzione delle controversie costituiscono parte integrante.
L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare l'acquis dell'Unione e le norme nazionali che offrono percorsi di migrazione legali, ossia dovrà prevedere un ulteriore percorso di migrazione accanto a quelli eventualmente esistenti in una delle parti.
L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le norme dell'Unione e degli Stati membri relative all'acquisizione dello status di soggiornante permanente/di lungo periodo.
L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare neppure:
·le norme sul coordinamento della sicurezza sociale previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
·le norme sulla doppia imposizione;
·le norme sul controllo delle persone che attraversano le frontiere delle parti, comprese le agevolazioni dei viaggi previste da una delle parti;
·le norme che impongono l'iscrizione all'arrivo del cittadino dell'altra parte entro un determinato termine.
I negoziati sull'accordo previsto potrebbero essere utilmente integrati da discussioni parallele sull'eventuale partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione per i giovani, per l'istruzione e per la cultura, come il programma Erasmus+ e il programma Europa creativa (sezione Cultura). L'associazione del Regno Unito a tali programmi potrebbe avvenire secondo la procedura prevista dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") si applica dal 1° gennaio 2021. Insieme all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), rappresenta la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea ("Unione") e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito").
(2)Sebbene preveda un coordinamento della sicurezza sociale che favorisce la mobilità delle persone a norma del diritto interno di ciascuna parte, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non tratta direttamente la mobilità in quanto tale, ossia la possibilità per un cittadino di una parte di risiedere o soggiornare nel territorio dell'altra parte. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede anche norme sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali che, tuttavia, riguardano solo i casi di presenza temporanea per uno scopo specifico (ad esempio la prestazione di servizi).
(3)Attualmente la mobilità tra l'Unione e il Regno Unito è invece disciplinata dalle rispettive norme interne (in materia di immigrazione) dell'Unione (e dei suoi Stati membri) e del Regno Unito. Questa situazione ha determinato una riduzione del numero di persone che esercitano la mobilità tra l'Unione e il Regno Unito. Ha inciso in particolare sulle occasioni per i giovani dell'Unione e del Regno Unito di acquisire esperienza all'estero nel territorio dell'altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell'istruzione, della ricerca e della formazione.
(4)Nel corso del 2023 il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri (ma non a tutti) con l'intenzione di negoziare accordi bilaterali sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. Tale approccio si tradurrebbe in una disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione. Non permetterebbe inoltre di affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani.
(5)È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di un accordo integrativo, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nell'ambito della mobilità dei giovani,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sulla mobilità dei giovani con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserirsi al Consiglio].
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente