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Document 52024PC0169

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

COM/2024/169 final

Bruxelles, 18.4.2024

COM(2024) 169 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della raccomandazione

Il 1º febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").

Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") 1 . L'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevedeva un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione 2 si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione europea, Euratom e il Regno Unito hanno concordato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che è stato concluso dall'Unione sulla base della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio 3 e che si applicava a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2021 4 . L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

La fine del periodo di transizione ha segnato la fine della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito 5 .

Negli orientamenti del 23 marzo 2018 sulle future relazioni con il Regno Unito, il Consiglio europeo ha affermato: "il futuro partenariato dovrebbe comprendere disposizioni ambiziose sulla circolazione delle persone fisiche, basate sulla piena reciprocità e la non discriminazione tra Stati membri" 6 .

Tuttavia, nonostante la dichiarazione politica congiunta Unione europea-Regno Unito del 2019 7 (in cui si affrontava la questione della mobilità dei giovani), il Regno Unito ha rifiutato di avviare discussioni sulla mobilità 8 durante i negoziati del 2020. Di conseguenza l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non affronta la questione della mobilità delle persone tra le parti dell'accordo. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede tuttavia disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale 9 che favoriscono la mobilità delle persone a norma del diritto interno di una delle parti e che costituiscono pertanto un fattore abilitante della mobilità.

La mobilità delle persone tra l'Unione e il Regno Unito è ora disciplinata dalle rispettive norme interne (in materia di immigrazione) dell'Unione (e dei suoi Stati membri) e del Regno Unito (cfr. sotto) e risulta quindi più difficile, con conseguente riduzione degli spostamenti tra le due parti 10 . Questa situazione ha inciso in particolare sulle occasioni per i giovani dell'Unione e del Regno Unito di fare un'esperienza di vita nel territorio dell'altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell'istruzione, della ricerca e della formazione.

Nel corso del 2023 il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri (ma non a tutti) con l'intenzione di negoziare accordi sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. Tale approccio si tradurrebbe in una disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione, senza peraltro affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani dalla fine del periodo di transizione.

Un accordo tra l'Unione e il Regno Unito sulla mobilità dei giovani avrebbe l'obiettivo di affrontare alcuni dei principali ostacoli alla mobilità dei giovani posti dalle norme vigenti applicate nell'Unione e nel Regno Unito (cfr. sotto). Tale accordo sarebbe reciproco, ossia ne fruirebbero tutti i cittadini dell'Unione e tutti i cittadini del Regno Unito.

Norme vigenti applicate nell'Unione e nel Regno Unito

Per quanto riguarda l'Unione, dalla fine del periodo di transizione la mobilità dei cittadini del Regno Unito è disciplinata dalle norme e dalle politiche seguenti.

·L'Unione dispone di una serie di strumenti giuridici applicabili ai cittadini di paesi terzi nell'ambito della migrazione legale. In alcuni casi tali strumenti disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno di determinate categorie di cittadini di paesi terzi: i più pertinenti sono la direttiva "Carta blu" 11 , la direttiva su studenti, tirocinanti e ricercatori 12 e la direttiva sul permesso unico 13 .

·I cittadini del Regno Unito possono visitare l'Unione senza visto per un periodo massimo di 90 giorni sull'arco di 180 giorni (la possibilità di svolgere attività remunerate durante tale periodo dipende dalle normative nazionali) 14 .

Per quanto riguarda il Regno Unito

·Il Regno Unito applica attualmente un sistema di immigrazione indipendente dal paese, che prevede procedure diverse di rilascio del visto per studenti, determinate categorie di lavoratori (in particolare ricercatori e accademici, lavoratori qualificati 15 , operatori sanitari e lavoratori stagionali del settore agricolo) e, in alcuni casi, volontari. Non esiste una procedura specifica per le persone collocate alla pari.

·I cittadini dell'Unione possono entrare nel Regno Unito senza visto come visitatori (ossia per motivi che non siano formazione o lavoro) per un periodo massimo di sei mesi 16 .

Il Regno Unito si è finora rifiutato di associarsi ai programmi dell'Unione per i giovani, per la cultura e per l'istruzione, come Erasmus+ o Europa creativa (sezione Cultura), riducendo in tal modo le opportunità per gli scambi tra giovani e nel campo dell'istruzione e della cultura 17 . Inoltre gli studenti dell'Unione sono attualmente soggetti alle tasse d'iscrizione applicabili agli studenti stranieri che intendono intraprendere studi (in particolare a livello di istruzione superiore e di dottorato) nel Regno Unito, molto elevate rispetto a quelle pagate dagli studenti nazionali. Hanno anche maggiori difficoltà di accesso, o nessun accesso, ai relativi benefici (quali borse di studio e prestiti per studenti). Ciò vale anche per i dottorandi che si recano nel Regno Unito per un progetto di Orizzonte Europa (nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie) 18 . Di conseguenza il numero di studenti dell'Unione nel Regno Unito è diminuito 19 .

I giovani che desiderano svolgere un tirocinio o un apprendistato nel Regno Unito come parte di un programma di istruzione dell'Unione si trovano ad affrontare come ulteriore difficoltà, oltre a quella di trovare la procedura corretta per il rilascio del visto, il fatto che il loro tirocinio o apprendistato è considerato un'attività lavorativa dal Regno Unito ed è pertanto soggetto alla regola del salario minimo. Esiste tuttavia un'eccezione a questa regola per i tirocini o gli apprendistati (in prosieguo: "tirocini") effettuati nell'ambito di programmi di istruzione del Regno Unito 20 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'Unione sostiene in generale l'istituzione di quadri che agevolino gli scambi tra giovani in tutto il continente europeo, al fine di aumentare i contatti interpersonali, unire le persone e rafforzare i legami. Punta inoltre a che i giovani dell'Unione acquisiscano competenze e sviluppino talenti, anche a livello transfrontaliero e oltre i suoi confini 21 .

Come indicato in precedenza, l'Unione dispone di una normativa applicabile ai cittadini di paesi terzi nell'ambito della migrazione legale. La normativa disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno per determinate categorie di cittadini di paesi terzi, ad esempio a fini di ricerca, studio o formazione, ma anche per determinate attività lavorative.

L'Unione non ha tuttavia elaborato accordi internazionali sulla mobilità dei giovani con il vicinato europeo, al di là dell'accordo sullo Spazio economico europeo (che estende il mercato unico, anche per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein tramite l'integrazione delle norme dell'Unione nell'accordo) e dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con la Svizzera 22 . Quest'ultimo accordo comprende in particolare una disposizione sul divieto di discriminazione in base alla cittadinanza nei confronti dei cittadini di una parte che lavorano o soggiornano legalmente sul territorio dell'altra parte e rende applicabile un numero limitato di disposizioni del diritto dell'Unione nelle relazioni tra le parti.

Numerosi Stati membri condividono con alcuni paesi al di fuori dell'Europa programmi di mobilità per i giovani che coprono un periodo di tempo limitato (detti anche visti per vacanze lavorative o programmi di mobilità giovanile). Questi programmi si limitano in genere a risolvere il problema di come ottenere il visto/permesso di lavoro, ma non trattano necessariamente questioni quali le tasse universitarie o la parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese. Inoltre sono spesso circoscritti anche in termini di volume di ingresso ammissibile.

Coerenza con altre normative dell'Unione

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale, che costituiscono un importante fattore abilitante di un eventuale accordo sulla mobilità tra le parti e un complemento di quest'ultimo.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede norme sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo delle persone fisiche per motivi professionali (ad esempio la prestazione di servizi). Tali norme riguardano i casi di presenza temporanea per uno scopo specifico e non possono conseguire gli obiettivi previsti dalla presente raccomandazione (che implicano l'aver stabilito una residenza).

L'Unione interviene al fine di sostenere, coordinare e completare le azioni degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e per la ricerca, della gioventù e della cultura, ad esempio attraverso programmi specifici (quali Erasmus+, Europa creativa (sezione Cultura), le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del programma Orizzonte Europa) che sono aperti alla partecipazione di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni appropriate.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Base giuridica

La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo tra l'Unione e il Regno Unito relativo alla mobilità dei giovani è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Soltanto al termine dei negoziati sarà possibile stabilire la base giuridica sostanziale dell'accordo sulla mobilità dei giovani. In linea di principio lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è un settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri. L'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare legalmente in uno Stato membro (anche a scopo di ricongiungimento familiare) e l'Unione è già intervenuta per quanto riguarda alcune categorie di persone (cfr. sopra) 23 , 24 , senza pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi che entrano nel loro territorio per cercare lavoro.

Il carattere definitivo dell'accordo (ossia di competenza esclusiva dell'Unione o accordo misto) potrà essere stabilito solo una volta conclusi i negoziati.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Solo un approccio a livello dell'Unione garantirà un trattamento equo a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la mobilità delle persone verso il Regno Unito, una delle considerazioni fondamentali degli orientamenti del Consiglio europeo del 2018 in questo settore.

Un approccio a livello dell'Unione potrebbe inoltre mirare più facilmente al livello di ambizione richiesto dal Consiglio europeo e apportare un valore aggiunto rispetto allo status quo, in termini di: assenza di quote per i beneficiari; eliminazione di procedure discrezionali per la presentazione delle domande di visto; durata del periodo di mobilità nell'arco di tempo ammissibile; portata degli scopi del soggiorno; possibilità per i beneficiari di essere accompagnati da familiari stretti; parità di trattamento per i cittadini dell'UE rispetto ai cittadini del Regno Unito in diversi casi.

Negoziati paralleli portati avanti dagli Stati membri non garantiscono che il Regno Unito sia interessato a raggiungere un accordo con ognuno di essi, né che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo dal Regno Unito.

Proporzionalità

L'azione dell'Unione non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo politico di agevolare la mobilità dei giovani tra l'Unione e il Regno Unito, offrendo ai giovani cittadini dell'Unione un percorso di mobilità verso il Regno Unito che sia chiaro, semplice ed efficace sotto il profilo dei costi. Ciò fornirebbe chiarezza ai cittadini interessati, contrariamente all'attuale situazione in cui esistono diverse procedure parallele di rilascio del visto verso il Regno Unito. Queste procedure sono oltretutto limitate (ad esempio con imposizione di quote, limiti temporali brevi, nessuna possibilità di essere accompagnati da familiari) e costose (tariffe elevate per i visti, supplementi per l'assistenza sanitaria). L'intervento mirerebbe inoltre ad affrontare in modo specifico i principali ostacoli cui si scontrano i giovani cittadini dell'Unione (ad esempio quelli legati alle tasse d'iscrizione a corsi di studio o ai tirocini parte di corsi di studio all'interno dell'Unione) che non sono contemplati da opzioni alternative (come il programma di mobilità giovanile del Regno Unito).

Un accordo tra l'Unione e il Regno Unito è lo strumento più idoneo a conseguire l'obiettivo in quanto affronterebbe fin dall'inizio la questione della non discriminazione tra i cittadini dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

Uno strumento non vincolante, come un protocollo d'intesa amministrativo, non sarebbe sufficiente a garantire la certezza del diritto ai giovani per quanto riguarda le possibilità di mobilità tra l'Unione e il Regno Unito. Solo un'intesa vincolante sotto forma di accordo internazionale formale sulla mobilità dei giovani tra l'Unione e il Regno Unito garantirebbe tale certezza del diritto.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

4.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Con la presente raccomandazione la Commissione europea invita il Consiglio dell'Unione europea ad autorizzare l'avvio dei negoziati su un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla mobilità dei giovani 25 , a designare come negoziatore dell'Unione la Commissione europea, a impartire direttive al negoziatore e a designare un comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

L'accordo previsto non equivale a conferire ai cittadini del Regno Unito i vantaggi della libertà fondamentale di circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione.

L'accordo previsto sulla mobilità dei giovani dovrebbe basarsi sui parametri seguenti:

·l'ambito di applicazione personale sarà limitato ai giovani cittadini dell'Unione e del Regno Unito, ad esempio tra i 18 e i 30 anni;

·la durata del soggiorno sarà limitata a un periodo di tempo ragionevole (ad esempio quattro anni);

·la mobilità non dipenderà dallo scopo, ossia potrà essere esercitata per scopi diversi: lavoro, studio, formazione/tirocinio (anche nell'ambito di un programma di istruzione dell'Unione), ricerca, volontariato, altre attività o semplicemente una visita/un viaggio per la durata del soggiorno;

·la mobilità non sarà soggetta a quote;

·si applicheranno condizioni comuni di ammissione e il beneficiario rispetterà tali condizioni per tutta la durata del soggiorno;

·il rigetto delle domande richiederà motivazioni pertinenti;

·la verifica del rispetto delle condizioni e dell'assenza di motivi di rigetto sarà effettuata dalle autorità nazionali competenti nel corso di una procedura di ammissione antecedente all'esercizio della mobilità;

·la mobilità verso l'Unione sarà esercitata solo nello Stato membro che ha ammesso il cittadino del Regno Unito, ossia l'ammissione da parte di uno Stato membro non consentirà la mobilità intra-UE verso un altro Stato membro 26 ;

·il trattamento dei beneficiari sarà uguale a quello riservato ai cittadini, almeno per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi la retribuzione e il licenziamento, nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione, alcuni aspetti dell'istruzione e della formazione professionale, le agevolazioni fiscali, purché la persona abbia la residenza fiscale, e i servizi di consulenza forniti dagli uffici del lavoro;

·la parità di trattamento sarà garantita anche per quanto riguarda le tasse d'iscrizione per l'istruzione superiore, anche per i beneficiari che rientrano in altre procedure di rilascio del visto;

·il supplemento dell'assistenza sanitaria del Regno Unito non si applicherà ai beneficiari dell'Unione;

·sarà possibile esercitare il diritto al ricongiungimento familiare dei beneficiari a determinate condizioni.

L'accordo previsto dovrebbe essere un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione 27 . Pertanto l'accordo previsto dovrebbe far parte dello stesso quadro istituzionale unico e uniforme dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di cui le norme in materia di risoluzione delle controversie costituiscono parte integrante.

L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare l'acquis dell'Unione e le norme nazionali che offrono percorsi di migrazione legali, ossia dovrà prevedere un ulteriore percorso di migrazione accanto a quelli eventualmente esistenti in una delle parti.

L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le norme dell'Unione e degli Stati membri relative all'acquisizione dello status di soggiornante permanente/di lungo periodo.

L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare neppure:

·le norme sul coordinamento della sicurezza sociale previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

·le norme sulla doppia imposizione;

·le norme sul controllo delle persone che attraversano le frontiere delle parti, comprese le agevolazioni dei viaggi previste da una delle parti;

·le norme che impongono l'iscrizione all'arrivo del cittadino dell'altra parte entro un determinato termine.

I negoziati sull'accordo previsto potrebbero essere utilmente integrati da discussioni parallele sull'eventuale partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione per i giovani, per l'istruzione e per la cultura, come il programma Erasmus+ e il programma Europa creativa (sezione Cultura). L'associazione del Regno Unito a tali programmi potrebbe avvenire secondo la procedura prevista dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE 28 .

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") 29 si applica dal 1° gennaio 2021. Insieme all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") 30 , rappresenta la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea ("Unione") e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito").

(2)Sebbene preveda un coordinamento della sicurezza sociale che favorisce la mobilità delle persone a norma del diritto interno di ciascuna parte, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non tratta direttamente la mobilità in quanto tale, ossia la possibilità per un cittadino di una parte di risiedere o soggiornare nel territorio dell'altra parte. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede anche norme sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali che, tuttavia, riguardano solo i casi di presenza temporanea per uno scopo specifico (ad esempio la prestazione di servizi).

(3)Attualmente la mobilità tra l'Unione e il Regno Unito è invece disciplinata dalle rispettive norme interne (in materia di immigrazione) dell'Unione (e dei suoi Stati membri) e del Regno Unito. Questa situazione ha determinato una riduzione del numero di persone che esercitano la mobilità tra l'Unione e il Regno Unito. Ha inciso in particolare sulle occasioni per i giovani dell'Unione e del Regno Unito di acquisire esperienza all'estero nel territorio dell'altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell'istruzione, della ricerca e della formazione.

(4)Nel corso del 2023 il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri (ma non a tutti) con l'intenzione di negoziare accordi bilaterali sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. Tale approccio si tradurrebbe in una disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione. Non permetterebbe inoltre di affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani.

(5)È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di un accordo integrativo, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nell'ambito della mobilità dei giovani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sulla mobilità dei giovani con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserirsi al Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(2)    Come definito all'articolo 2 dell'accordo di recesso.
(3)    Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).
(4)    Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).
(5)    A eccezione dell'Irlanda, che rimane all'interno della "zona di libero spostamento" con il Regno Unito.    La questione del trattamento dei cittadini dell'Unione residenti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'Unione in quel momento) è affrontata nell'accordo di recesso.
(6)    EUCO XT20001/18, 23 marzo 2018, punto 10.
(7)    Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1). Nella dichiarazione si affermava che "[l]e parti convengono di esaminare le condizioni di ingresso e di soggiorno per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani" (punto 51).Sulla base di essa la Commissione aveva incluso disposizioni sulla mobilità nel progetto di accordo presentato al Regno Unito il 18 marzo 2020 ai fini dei negoziati (Draft text of the Agreement on the New Partnership with the United Kingdom, UKTF(2020)14, 18 marzo 2020:    
https://commission.europa.eu/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en ).
(8)    Secondo l'accordo previsto, "mobilità" implica la residenza di una persona fisica, vale a dire un soggiorno non temporaneo. L'accordo previsto non affronta pertanto questioni relative all'agevolazione dei viaggi, né la prestazione temporanea di servizi con la presenza di una persona fisica nel territorio dell'altra parte.
(9)    Cfr. articoli da 488 a 491 e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(10)    Tra luglio 2022 e giugno 2023 il numero di cittadini dell'Unione che hanno lasciato il Regno Unito ha superato il numero di quelli arrivati di 87 000 persone.
(11)    Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).
(12)    Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(13)    Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
(15)    Al di sopra di una soglia di retribuzione minima, a condizione che il posto di lavoro rientri in un elenco di professioni ammissibili e che il datore di lavoro del Regno Unito sia stato approvato dall'Home Office (e pertanto possa rilasciare un certificato di garanzia per il richiedente il visto).
(16)     Visit the UK as a Standard Visitor: Overview - GOV.UK (www.gov.uk) .
(17)    Sebbene il Regno Unito sia associato al programma Orizzonte Europa dal 1º gennaio 2024 alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'accordo non prevede disposizioni che garantiscono la mobilità dei ricercatori, ma solo una clausola che impone di "adoperarsi" a tale riguardo. Cfr. articolo 712, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(18)    I dottorandi e i ricercatori che si trasferiscono nel Regno Unito nell'ambito di un progetto di Orizzonte Europa (in particolare delle azioni Marie Skłodowska-Curie) non beneficiano attualmente di alcuna agevolazione specifica per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno e devono far fronte a costi elevati per i diritti di visto e supplementi per l'assistenza sanitaria.
(19)    Il numero di cittadini dell'Unione che si iscrivono nelle università del Regno Unito si è ridotto del 50 % tra il 2020 e il 2022. Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (2022/2188 (INI)), punto 148.
(20)     https://www.gov.uk/employment-rights-for-interns .
(21)    L'Unione mira anche ad attirare competenze e talenti su base permanente. Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attirare competenze e talenti nell'UE (COM(2022)657 del 27.4.2022).Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 del 15.11.2023).
(22)    Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6).
(23)    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non parteciperà all'accordo previsto. Pertanto nella presente raccomandazione tutti i riferimenti ai cittadini dell'Unione non includono i cittadini danesi e i riferimenti agli Stati membri come paesi di destinazione ai sensi dell'accordo previsto non includono la Danimarca. La situazione specifica della Danimarca può essere disciplinata in un successivo accordo distinto che riproduca il contenuto dell'accordo UE-Regno Unito.
(24)    Per quanto riguarda l'Irlanda si applicano le disposizioni del protocollo n. 21, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE. In ogni caso l'accordo dovrà lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Irlanda nell'ambito della "zona di libero spostamento".
(25)    A esclusione di quanto segue: l'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche per la prestazione di servizi (Modalità 4 dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)) e le norme in materia di agevolazione dei viaggi/attraversamento delle frontiere (ad esempio presentando il passaporto o la carta d'identità; utilizzo di varchi automatici) o di esenzione del visto per le visite di breve durata.
(26)    Fatto salvo l'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
(27)    Articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(28)    L'eventuale associazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione è prevista all'articolo 710 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: il protocollo I di tale accordo potrebbe essere modificato a tal fine da una decisione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), del medesimo accordo.
(29)    GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(30)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
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Bruxelles, 18.4.2024

COM(2024) 169 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord


ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO SULLA MOBILITÀ DEI GIOVANI TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

I.CONTESTO GENERALE

1.L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") 1 si applica dal 1° gennaio 2021. Insieme all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") 2 , rappresenta la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito.

2.Sebbene preveda un coordinamento della sicurezza sociale che favorisce la mobilità delle persone a norma del diritto interno di ciascuna parte, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non tratta direttamente la mobilità in quanto tale, ossia la possibilità per un cittadino di una parte di risiedere o soggiornare nel territorio dell'altra parte. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede anche norme sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali che, tuttavia, riguardano solo i casi di presenza temporanea per uno scopo specifico (ad esempio la prestazione di servizi).

3.Attualmente la mobilità tra l'Unione e il Regno Unito è invece disciplinata dalle rispettive norme interne (in materia di immigrazione) dell'Unione (e dei suoi Stati membri) e del Regno Unito. Questa situazione ha causato una riduzione della mobilità tra i cittadini dell'Unione e del Regno Unito e ha inciso in particolare sulle occasioni di acquisire esperienza all'estero nel territorio dell'altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell'istruzione, della ricerca e della formazione.

4.Nel corso del 2023 il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri (ma non a tutti) con l'intenzione di negoziare accordi bilaterali sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. Tale approccio si tradurrebbe in una disparità di trattamento dei cittadini dell'Unione che desiderano recarsi nel Regno Unito. Non permetterebbe inoltre di affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani.

II.OBIETTIVI E AMBITO DELL'ACCORDO PREVISTO

5.Negli orientamenti del 23 marzo 2018 (confermati dalle conclusioni del 13 dicembre 2019) il Consiglio europeo (Articolo 50) ha indicato l'obiettivo dell'Unione di includere nel futuro partenariato con il Regno Unito "[...] disposizioni ambiziose sulla circolazione delle persone fisiche, basate sulla piena reciprocità e la non discriminazione tra Stati membri [...]". Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nel campo della mobilità, al di là dell'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata e del coordinamento in materia di sicurezza sociale, le direttive allegate a tale decisione indicavano, in linea con la dichiarazione politica del 2019 che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, che l'allora prospettato partenariato dovesse mirare a stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno delle persone fisiche per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani.

6.L'obiettivo dei negoziati è raggiungere un accordo equilibrato tra l'Unione europea e il Regno Unito nell'ambito della mobilità dei giovani senza escludere necessariamente determinati scopi del soggiorno, dunque con un ambito di applicazione potenzialmente più ampio di quello previsto dalla decisione del Consiglio del 2020.

7.Secondo l'accordo previsto, "mobilità" implica la residenza di una persona fisica, vale a dire un soggiorno non temporaneo. L'accordo previsto non affronta pertanto questioni relative all'agevolazione dei viaggi quali documenti sostitutivi del passaporto o corsie speciali alla frontiera, né la prestazione temporanea di servizi con la presenza di una persona fisica nel territorio dell'altra parte. Quest'ultimo aspetto è trattato nel titolo II ("Servizi e investimenti") della parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non è interessato dall'accordo previsto.

8.L'accordo previsto dovrebbe essere un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo e contribuire in tal modo all'evoluzione delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e il Regno Unito in generale.

III.CONTENUTO DELL'ACCORDO PREVISTO

PRINCIPI GENERALI

9.L'accordo previsto dovrebbe garantire un equilibrio di diritti e obblighi. Dovrebbe garantire l'autonomia dell'ordinamento giuridico e del processo decisionale dell'Unione nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed essere coerente con i principi fondamentali dell'Unione. Dovrebbe fondarsi sulla non discriminazione tra cittadini dell'Unione e sulla reciprocità.

10.L'accordo previsto dovrebbe rispecchiare lo status del Regno Unito di paese terzo non Schengen e di non membro dell'Unione, per cui non è soggetto agli stessi obblighi che incombono ai membri e non può godere degli stessi diritti e benefici di un membro. In particolare, l'accordo previsto non dovrebbe equivalere a conferire ai cittadini del Regno Unito i vantaggi della libertà fondamentale di circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione. Non dovrebbe neppure concedere gli stessi vantaggi di cui godono i beneficiari della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini.

DISPOSIZIONI SULLA MOBILITÀ DEI GIOVANI NELL'ACCORDO PREVISTO

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

11.L'accordo previsto dovrebbe prevedere la mobilità dei giovani cittadini dell'Unione verso il Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito verso uno Stato membro dell'Unione.

12.L'ambito di applicazione personale dell'accordo previsto dovrebbe essere limitato ai giovani cittadini dell'Unione e del Regno Unito (ad esempio tra i 18 e i 30 anni all'inizio del periodo di soggiorno).

DURATA DEL SOGGIORNO

13.La durata del soggiorno dovrebbe essere limitata a un periodo di tempo ragionevole (ad esempio quattro anni).

ATTIVITÀ CONSENTITE

14.La mobilità non dovrebbe dipendere dallo scopo, ossia le attività consentite dall'accordo previsto dovrebbero includere lavoro, studio, formazione/tirocinio (anche nell'ambito di un programma di istruzione dell'altra parte), ricerca, volontariato, altre attività o semplicemente una visita/un viaggio per la durata del soggiorno.

15.Tali attività non dovrebbero tuttavia includere quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo II (Servizi e investimenti) della parte seconda (Commercio, trasporti, pesca e altri accordi) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

16.L'esercizio della mobilità ai sensi dell'accordo previsto non dovrebbe essere soggetto a quote.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE E MOTIVI DI RIGETTO

17.Tutte le condizioni di ammissione dovrebbero essere stabilite dall'accordo previsto. Dovrebbero basarsi su condizioni comuni di ammissione, comprendendo ad esempio un documento di viaggio valido, un'assicurazione malattia valida e che copra tutti i rischi e una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (in base al fatto che il richiedente lavori o no).

18.Il beneficiario dovrebbe rispettare tali condizioni per tutta la durata del soggiorno.

19.Il programma di sponsorizzazione del Regno Unito o programmi analoghi non dovrebbero applicarsi.

20.L'accordo previsto dovrebbe includere motivazioni pertinenti di rigetto delle domande, ad esempio una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica.

AMMISSIONE, COMPRESO IL RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

21.L'accordo previsto dovrebbe stabilire le norme di ammissione, ossia la verifica del rispetto delle condizioni in esso stabilite tramite un controllo ex ante preliminare all'esercizio della mobilità.

22.La mobilità verso l'Unione dovrebbe essere esercitata solo nello Stato membro che ha ammesso il cittadino del Regno Unito, ossia l'ammissione da parte di uno Stato membro non dovrebbe consentire la mobilità intra-UE verso un altro Stato membro.

23.I diritti da pagare per il trattamento delle domande o per il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno non dovrebbero essere sproporzionati o eccessivi.

PARITÀ DI TRATTAMENTO

24.Il trattamento dei beneficiari dell'accordo previsto dovrebbe essere uguale a quello riservato ai cittadini, almeno per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi la retribuzione e il licenziamento, nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione, alcuni aspetti dell'istruzione e della formazione professionale, le agevolazioni fiscali, purché la persona abbia la residenza fiscale, e i servizi di consulenza forniti dagli uffici del lavoro. Non dovrebbe tuttavia estendersi alle borse di studio e ai prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o ad altri tipi di borse e prestiti.

25.L'accordo previsto dovrebbe prevedere la parità di trattamento per quanto riguarda le tasse d'iscrizione per l'istruzione superiore e la formazione.

26.L'accordo previsto dovrebbe esentare dal supplemento dell'assistenza sanitaria del Regno Unito i beneficiari dell'Unione.

FAMILIARI

27.L'accordo previsto dovrebbe stabilire le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare del soggiornante (il beneficiario del regime) e definire i familiari ammissibili a tale ricongiungimento.

INTERAZIONE CON ALTRI ASPETTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI

28.L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le norme del Regno Unito, dell'Unione e degli Stati membri che offrono percorsi di migrazione legali, ossia dovrebbe prevedere un ulteriore percorso di migrazione accanto a quelli eventualmente esistenti in una delle parti.

29.L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le norme dell'Unione e degli Stati membri relative all'acquisizione dello status di soggiornante permanente/di lungo periodo.

30.L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare neppure:

le norme sul coordinamento della sicurezza sociale previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

le norme sulla doppia imposizione;

le norme sul controllo delle persone che attraversano le frontiere delle parti, comprese le agevolazioni dei viaggi previste da una delle parti;

le norme che impongono l'iscrizione all'arrivo del cittadino dell'altra parte entro un determinato termine.

ALTRI ASPETTI

31.La parità di trattamento per quanto riguarda le tasse d'iscrizione per l'istruzione superiore e la formazione dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla procedura di rilascio del visto.

32.L'accordo previsto dovrebbe garantire che le persone che soggiornano legalmente nel territorio di una parte non possano vedersi negare l'ingresso nel territorio di quella parte.

33.L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le intese relative alla zona di libero spostamento tra il Regno Unito e l'Irlanda, di cui all'articolo 38, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, e all'articolo 3 del Quadro di Windsor.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

34.L'accordo previsto dovrebbe essere un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione quale previsto dall'articolo 2 di tale accordo. Di conseguenza l'accordo previsto dovrebbe far parte dello stesso quadro istituzionale unico e uniforme dello stesso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di cui le norme in materia di risoluzione delle controversie costituiscono parte integrante.

35.In tale contesto è opportuno istituire un nuovo comitato specializzato per l'attuazione dell'accordo previsto.

IV.AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

36.In quanto accordo integrativo, l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo previsto dovrebbe essere quello dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

V.LINGUE FACENTI FEDE

37.Il prospettato partenariato, che dovrebbe fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrebbe comprendere una clausola linguistica a tale scopo.

VI.MODALITÀ PROCEDURALI PER LA CONDOTTA DEI NEGOZIATI

38.La Commissione negozierà in costante coordinamento e dialogo permanente con il Consiglio e i suoi organi preparatori. A tale riguardo è opportuno che il Consiglio e il Coreper, assistiti da [nome del comitato speciale], forniscano una guida alla Commissione.

39.La Commissione si consulterà con gli organi preparatori del Consiglio e riferirà loro tempestivamente. La Commissione fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti relativi ai negoziati.

40.La Commissione terrà informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.

(1)    GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
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