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Document 52024PC0148

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

COM/2024/148 final

Bruxelles, 22.3.2024

COM(2024) 148 final

2024/0082(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta di regolamento è modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , al fine di aumentare i dazi doganali applicabili alle importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati attualmente classificati nei capitoli 10, 12, 14, 15 e 23 della nomenclatura combinata (NC), originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi. La proposta aumenta i dazi all'importazione per i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia per i quali attualmente gli importatori pagano dazi nulli o bassi. Tali prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi sarebbero inoltre esclusi dall'accesso ai contingenti tariffari dell'Unione.

Secondo i dati Eurostat, lo scorso anno le importazioni dell'UE di cereali, semi oleosi e prodotti derivati dalla Federazione russa hanno raggiunto 4,2 milioni di tonnellate, per un valore di 1,32 miliardi di EUR. Sebbene oggi fornisca direttamente sul mercato dell'Unione europea (UE) quantità relativamente ridotte di cereali, semi oleosi e prodotti derivati 2 , la Federazione russa produce enormi quantità di tali prodotti ed è uno dei principali esportatori a livello mondiale, con circa 55 milioni di tonnellate di esportazioni in tutto il mondo nel periodo 2020-2022 3 . I dazi erga omnes dell'UE — ossia i dazi della nazione più favorita (NPF) attualmente applicati sui cereali, sui semi oleosi e sui prodotti derivati — differiscono in misura significativa. A seconda del prodotto, sono pari a zero o molto bassi, oppure sono già elevati e quindi non vi sono scambi commerciali. Attualmente gli importatori di cereali, semi oleosi e prodotti derivati dalla Federazione russa non pagano quindi alcun dazio NPF per l'accesso al mercato dell'UE, oppure pagano dazi NPF ridotti, che non rappresentano un ostacolo significativo all'ingresso dei prodotti nell'UE.

Tenuto conto del fatto che la Federazione russa produce enormi quantitativi di cereali, semi oleosi e prodotti derivati, al momento gli esportatori della Federazione russa potrebbero riorientare in modo facile e rapido volumi ingenti di forniture verso l'UE, generando in tal modo notevoli proventi da esportazione per l'economia della Federazione russa e creando nel contempo perturbazioni sul mercato dell'Unione per tali prodotti. Attualmente la Federazione russa si sta inoltre appropriando illegalmente di grandi quantitativi di cereali e semi oleosi prodotti nei territori dell'Ucraina che attualmente occupa in modo illegale, per poi indirizzarli verso i propri mercati di esportazione come prodotti asseritamente "russi". Tali esportazioni, che non possono raggiungere l'UE legalmente 4 , spesso sono prima introdotte nella Federazione russa, dove vengono emessi documenti falsi che rendono estremamente difficile determinarne l'origine in seguito. È pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per impedire che i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa continuino ad avere accesso al mercato dell'UE a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate agli stessi prodotti di altre origini non preferenziali.

Tali misure tariffarie dovrebbero contribuire a impedire alla Federazione russa di strumentalizzare le sue esportazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati al fine di indebolire politicamente ed economicamente l'UE creando perturbazioni sul mercato dell'Unione, generando tensioni e attriti all'interno dell'Unione e minacciando il corretto funzionamento dell'unione doganale. Tali misure tariffarie garantirebbero inoltre che la Federazione russa non tragga vantaggio commerciale da dette esportazioni nell'UE. Simili effetti si porrebbero in diretto contrasto con gli interessi dell'UE e non sarebbero coerenti con il diritto e le politiche dell'Unione.

La Repubblica di Bielorussia esporta nell'UE quantità limitate di cereali, semi oleosi e prodotti derivati (610 000 tonnellate nel 2023, per un valore di 246 milioni di EUR) e non è tra i principali produttori o esportatori di tali prodotti. La proposta di regolamento riguarda tuttavia anche la Repubblica di Bielorussia in ragione dei suoi stretti legami politici ed economici con la Russia, e serve a impedire che le importazioni dalla Federazione russa vengano illegalmente canalizzate attraverso la Repubblica di Bielorussia qualora i dazi dell'UE sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica di Bielorussia o esportati da tale paese dovessero rimanere invariati. Dato il continuo ravvicinamento e l'aumento degli scambi commerciali tra Bielorussia e Russia, è opportuno applicare ai prodotti provenienti dalla Repubblica di Bielorussia lo stesso trattamento riservato ai prodotti della Federazione russa.

La proposta di regolamento stabilisce nuovi dazi per i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, fissandoli a un livello sufficientemente alto da annullare le attuali importazioni. In quasi tutti i casi le misure tariffarie sulle esportazioni russe e bielorusse nell'UE aumenterebbero a 95 EUR per tonnellata o a un dazio ad valorem del 50 %, a seconda del prodotto. Inciderebbero sulle importazioni nell'UE di prodotti provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia che nel 2023 hanno raggiunto il volume di 4,8 milioni di tonnellate e il valore commerciale di 1,6 miliardi di EUR. Per evitare che i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi possano avere accesso al mercato dell'UE beneficiando delle aliquote ridotte previste dai contingenti tariffari dell'Unione, è necessario anche escludere la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia da tali contingenti per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il regolamento proposto non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare mondiale. In primo luogo, l'aumento dei dazi doganali dell'UE non inciderebbe sul transito dei prodotti russi e bielorussi in questione attraverso il territorio dell'UE verso paesi terzi. In secondo luogo, i flussi commerciali storici di cereali, semi oleosi e prodotti derivati dalla Federazione russa nell'UE sono molto modesti rispetto alle dimensioni degli scambi di mercato mondiali e non avranno alcuna ripercussione significativa sull'industria della trasformazione alimentare né sull'allevamento di animali nell'UE per quanto riguarda l'approvvigionamento di mangimi. Si prevede infine che l'aumento dei dazi all'importazione dell'UE ridurrà notevolmente il flusso delle importazioni nell'UE, aumentando di fatto i quantitativi di cereali, semi oleosi e prodotti derivati disponibili per l'esportazione verso paesi terzi, in particolare verso paesi in via di sviluppo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Attualmente l'Ucraina è il terzo maggior fornitore dell'UE per i prodotti soggetti all'aumento tariffario proposto. Tali esportazioni avvengono in base alle condizioni preferenziali dell'accordo di associazione UE-Ucraina, in particolare del titolo IV, che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), rafforzate dalle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi adottate dall'UE a seguito dell'invasione illegale e non provocata dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Poiché la guerra illegale di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina ha significativamente compromesso la capacità dell'Ucraina di continuare a esportare in tutto il mondo ciò che in precedenza costituiva la sua principale fonte di entrate economiche (cereali, semi oleosi e prodotti derivati), il mercato dell'UE è rimasto il principale sbocco di esportazione accessibile alle merci provenienti dall'Ucraina a causa della perturbazione di altre rotte di esportazione. L'aumento sostanziale dei dazi doganali applicabili alle merci originarie della Federazione russa o esportate da tale paese, che è un concorrente primario dell'Ucraina sul mercato dell'UE, è coerente con le significative opportunità di accesso al mercato che l'Unione ha offerto alle esportazioni ucraine di cereali, semi oleosi e prodotti derivati sul mercato dell'Unione. Altri importanti fornitori di paesi terzi che esportano nell'UE cereali, semi oleosi e prodotti derivati sono il Brasile, l'Argentina, gli Stati Uniti e il Canada.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli aumenti stabiliti nella presente proposta in relazione ai dazi doganali sui cereali, sui semi oleosi e sui prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia garantiscono che la politica doganale dell'Unione, quale espressa nel presente regolamento attraverso le aliquote applicate della tariffa doganale comune dell'Unione, sia condotta conformemente ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a norma del quale l'Unione deve garantire la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Si ritiene pertanto opportuno imporre dazi maggiorati sui cereali, sui semi oleosi e sui prodotti derivati originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, in quanto tale aumento sarebbe coerente con le misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di tali paesi a seguito dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e del sostegno che la Repubblica di Bielorussia continua a fornire all'aggressione russa.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

La modifica si basa sull'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, non si applica il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta è coerente con il principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare la necessità di garantire che i cereali, semi oleosi e prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non causino perturbazioni sul mercato dell'UE per tali prodotti né alterino il corretto funzionamento dell'unione doganale. Tali prodotti non dovrebbero pertanto avere accesso al mercato dell'UE a condizioni altrettanto favorevoli di quelle che si applicano alle importazioni di cereali da altri paesi terzi e di altre origini. La proporzionalità è garantita dal fatto che la proposta prevede l'aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia per le linee tariffarie dei cereali, dei semi oleosi e dei prodotti derivati i cui dazi sono attualmente bassi o pari a zero. Nel contempo, tale aumento dovrebbe ridurre la capacità della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia di alterare il corretto funzionamento dei mercati alimentari dell'UE. La proposta di aumentare i dazi e di vietare l'accesso ai contingenti tariffari dell'Unione limita i diritti fondamentali solo nella misura necessaria al conseguimento dei corrispondenti obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta prevede una modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Alla luce dell'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Federazione russa, e dell'attuale capacità di quest'ultima di utilizzare le proprie esportazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati per compromettere l'unità dell'UE nel sostegno all'Ucraina e destabilizzare il mercato dell'UE di tali prodotti, e tenuto conto del sostegno della Repubblica di Bielorussia alle azioni della Federazione russa, è importante che il regolamento entri in vigore con urgenza al fine di aumentare quanto prima le aliquote dei dazi applicabili ai prodotti in questione provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. Per il presente regolamento non è stata pertanto effettuata alcuna valutazione d'impatto. Si prevede tuttavia che la misura proposta ridurrà in misura significativa le importazioni nell'UE dei prodotti in questione originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, con la conseguenza di un'ulteriore diversificazione rispetto alla Federazione russa e alla Repubblica di Bielorussia per quanto riguarda le importazioni di tali prodotti.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non comporta un aumento sproporzionato degli oneri normativi per le imprese.

Diritti fondamentali

La proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di diritti umani e con la Carta dei diritti fondamentali. Qualora l'imposizione di dazi all'importazione abbia ripercussioni interne all'Unione sulla libertà di svolgere attività commerciali internazionali nel quadro della libertà di attività professionale, del diritto di proprietà o di altri diritti fondamentali, compresa la parità di trattamento, si ritiene che ciò costituisca un'azione legittima dell'Unione ai sensi della Carta dei diritti fondamentali. Il motivo è che un simile provvedimento viene preso nel rispetto degli obblighi ad esso applicabili, ossia che abbia un'adeguata base giuridica, che sia preso dalle autorità competenti, che persegua un obiettivo legittimo, ossia sfavorire da un punto di vista commerciale le importazioni di determinati prodotti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia per evitare gravi perturbazioni dei mercati e garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale, che sia coerente con le altre misure dell'azione esterna dell'Unione e che rispetti il principio di proporzionalità. In particolare, per quanto riguarda la parità di trattamento, vengono imposti dazi all'importazione maggiorati agli importatori di cereali, semi oleosi e prodotti derivati originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, ma non agli importatori di prodotti non originari di tali paesi né da essi esportati. Ciò risponde a un obiettivo politico legittimo dell'Unione, ossia proteggere i mercati dell'UE dall'eventualità che la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia utilizzino gli scambi dei prodotti in questione per destabilizzare l'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese e ha un'incidenza finanziaria molto limitata sulle entrate. Si prevede che la riscossione dei dazi doganali maggiorati, corrispondenti agli aumenti proposti, sarà minima, prossima allo zero. Ciò è dovuto al fatto che le attuali importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia sono in larga misura concentrate su prodotti con un dazio NPF pari a zero o molto basso, ed è probabile che l'aumento proposto dei dazi riduca i flussi delle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia a volumi trascurabili.

Per contro, si possono prevedere perdite rispetto alle più recenti risorse proprie generate per il bilancio dell'UE, pari a 15,77 milioni di EUR nel 2023. Il valore esatto delle perdite di bilancio dipenderà da come saranno sostituite le importazioni dalla Federazione russa. Nello specifico, le importazioni sostituite dalla produzione interna dell'UE o da importazioni preferenziali, soprattutto dall'Ucraina, comporteranno perdite di risorse proprie, mentre le importazioni sostituite da un aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia che non sono partner preferenziali continueranno a generare lo stesso livello di tariffe doganali comuni di quelle attualmente generate dalle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e pertanto non comporteranno una perdita di risorse proprie. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio dell'UE è pertanto stimato a una perdita massima di 15,77 milioni di EUR (ossia il 75 % delle entrate tariffarie totali di 21 milioni di EUR) nell'ipotesi della piena sostituzione delle attuali importazioni dell'UE dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia con la produzione interna dell'UE e con importazioni da partner preferenziali. La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le relazioni online sull'evoluzione delle importazioni dell'UE di cereali, semi oleosi e prodotti derivati dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea (Eurostat).

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento proposto impedisce l'accesso al mercato dell'UE di cereali, semi oleosi e prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia a condizioni tanto favorevoli quanto quelle riservate ai prodotti di altra origine, portando i dazi all'importazione su tali cereali, semi oleosi e prodotti derivati, per i quali attualmente i dazi all'importazione dell'UE sono pari a zero o molto bassi, a un livello più elevato di 95 EUR/t o a un dazio ad valorem del 50 %, a seconda della natura del prodotto (95 EUR/t per i cereali; dazio ad valorem del 50 % per i semi oleosi e per i prodotti derivati risultanti da una concentrazione del prodotto di base). Detti prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi sarebbero inoltre esclusi dall'accesso ai contingenti tariffari dell'Unione, i quali danno accesso al mercato dell'UE a un livello tariffario inferiore rispetto alle nuove tariffe proposte.

2024/0082 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Le importazioni dell'Unione di cereali, semi oleosi e prodotti derivati sono notevolmente aumentate dalla data dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa il 22 febbraio 2022.

(2)Al momento la Federazione russa continua a fornire sul mercato dell'Unione quantità relativamente modeste di cereali, semi oleosi e prodotti derivati. La Federazione russa è tuttavia uno dei principali produttori ed esportatori di tali prodotti a livello mondiale. Dati i suoi attuali volumi di esportazioni nel mondo, la Federazione russa potrebbe riorientare in modo facile e rapido volumi ingenti di forniture verso l'UE, causando un afflusso improvviso di prodotti dalle sue ampie scorte esistenti, perturbando in tal modo i mercati dei cereali, dei semi oleosi e dei prodotti derivati dell'Unione. Vi sono inoltre prove del fatto che attualmente la Federazione russa si sta appropriando illegalmente di grandi quantitativi di cereali e semi oleosi prodotti nei territori dell'Ucraina che occupa in modo illegale, per poi indirizzarli verso i propri mercati di esportazione come prodotti asseritamente "russi".

(3)I dazi doganali comuni erga omnes dell'Unione sono i dazi della nazione più favorita (NPF) attualmente applicati sulle importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati e differiscono in misura significativa. A seconda del prodotto, tali dazi sono pari a zero o molto bassi, oppure sono già elevati e quindi non vi sono scambi commerciali.

(4)È necessario adottare misure tariffarie adeguate per impedire che i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa continuino ad avere accesso al mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate agli stessi prodotti di altre origini non preferenziali. Tali misure tariffarie dovrebbero contribuire a impedire alla Federazione russa di usare le sue esportazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nell'Unione al fine di indebolire quest'ultima politicamente ed economicamente orientando verso di essa notevoli quantitativi dei prodotti in questione, creando in tal modo perturbazioni sul mercato dell'Unione per tali prodotti, generando tensioni e attriti a livello sociale all'interno dell'Unione e minacciando il corretto funzionamento dell'unione doganale. Queste minacce dovrebbero essere valutate a norma dell'articolo 32, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; per evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri dovrebbero pertanto essere adottate misure a norma dell'articolo 31 dello stesso trattato.

(5) Le stesse misure tariffarie dovrebbero essere contemporaneamente adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia al fine di evitare che, qualora i dazi dell'UE sulle importazioni di merci pertinenti da tale paese dovessero rimanere invariati, le importazioni nell'Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati i suoi stretti legami politici ed economici con la Russia.

(6)Di conseguenza le importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi dovrebbero essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto a quelle provenienti da altri paesi terzi ogniqualvolta i dazi doganali attualmente applicabili siano pari a zero o non siano sufficientemente elevati.

(7)La Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia non dovrebbero inoltre beneficiare dei contingenti tariffari dell'Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati nell'Unione da tali paesi.

(8)L'aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare mondiale in quanto non inciderebbe sul transito dei prodotti in questione attraverso il territorio dell'Unione verso paesi terzi di destinazione finale; al contrario, l'aumento dei dazi all'importazione nell'Unione può dare luogo all'esportazione di tali prodotti verso paesi terzi e accrescere la disponibilità degli approvvigionamenti.

(9)L'aumento dei dazi doganali è coerente con l'azione esterna dell'Unione in altri settori, come richiesto dall'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è evoluto molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento nel corso degli ultimi due anni data la palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa.

(10)Sebbene la Federazione russa sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione è esonerata dall'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Federazione russa i vantaggi concessi ai prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) in virtù delle eccezioni che si applicano nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'articolo XXI del GATT 1994 (eccezioni in materia di sicurezza).

(11)Anche tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte del regime e per via del suo sostegno all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Bielorussia.

(12)Poiché la Repubblica di Bielorussia non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, a concedere ai prodotti provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita. Gli accordi commerciali vigenti consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

(13)In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di garantire che i cereali, semi oleosi e prodotti derivati provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non causino perturbazioni sul mercato dell'UE per tali prodotti né alterino il corretto funzionamento dell'unione doganale è necessario e opportuno disciplinare un aumento dei dazi su tali prodotti con effetto immediato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente
   […]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2024: 24 620 400 000 EUR

INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

X    Proposta priva di incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate da risorse proprie tradizionali per i motivi che seguono:

Nel 2023 il valore totale delle importazioni di merci classificate ai codici NC rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e soggette all'aumento proposto è stato superiore a 1,57 miliardi di EUR. Di queste, le importazioni su linee soggette a dazio ammontavano a 338 milioni di EUR. La maggior parte di tali importazioni (83,4 milioni di EUR) è stata effettuata con il codice NC 1514 11 90, soggetto a un dazio del 6,4 %. Sono state effettuate importazioni significative anche per il codice NC 1518 00 95 (77,3 milioni di EUR), soggetto a un dazio del 2 %, e per il codice NC 2309 90 91 (76,4 milioni di EUR), soggetto a un dazio ad valorem del 12 %. Ulteriori importazioni per 32,4 milioni di EUR sono state effettuate con il codice NC 2308 00 90, soggetto a un dazio ad valorem dell'1,6 %. Per il codice NC 1008 10 00, l'UE ha importato 14 760 tonnellate di merci nel 2023, soggette a un dazio di 37 EUR/t, mentre per il codice NC 1008 29 00 le importazioni dell'UE sono state pari a 10 005 tonnellate, soggette a un dazio di 56 EUR/t. Le importazioni di cui al codice NC 1003 90 00 sono ammontate a 54 706 tonnellate, soggette a un contingente tariffario OMC di 62,25 EUR/t. Anche altri codici NC sono soggetti a dazi, ma con aliquote molto inferiori, e i dazi massimi non riscossi per tali codici NC sono indicati, nell'addizione presentata più sotto, come ultimo addendo.

Con l'aumento dei dazi a norma del presente regolamento, questi flussi commerciali dovrebbero diminuire notevolmente o cessare del tutto. Per quanto riguarda la riscossione di dazi doganali maggiorati corrispondenti agli aumenti proposti per le merci attualmente soggette a dazi pari a zero o molto bassi, essa sarà probabilmente minima, prossima allo zero, in quanto si prevede che non avranno luogo flussi commerciali, dati i livelli tariffari più elevati.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a un massimo di 15,77 milioni di EUR all'anno: [(6,7 milioni di EUR + 2,11 milioni di EUR + 9,17 milioni di EUR + 0,88 milioni di EUR + 0,52 milioni di EUR + 0,53 milioni di EUR + 0,55 milioni di EUR + 0,56 milioni di EUR) = 21,03 milioni di EUR di importo lordo, comprese le spese di riscossione) x 0,75] 5 .

Per il 2024 l'incidenza sulla perdita di entrate da risorse proprie tradizionali per il bilancio dell'UE è stimata a un mezzo dell'importo di cui sopra, ossia 7,9 milioni di EUR.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

(1)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
(2)    Solo l'1 % dei prodotti consumati nell'UE è importato dalla Russia, secondo i dati ufficiali dell'UE sul commercio e sulla produzione (2023).
(3)    Dati OCSE/FAO.
(4)    Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo.
(5)    Ciascun addendo corrisponde ai dazi non riscossi per i codici NC elencati sopra, nell'ordine in cui sono presentati.
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Bruxelles, 22.3.2024

COM(2024) 148 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte seconda, tabella dei dazi, del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo e le note a piè di pagina della colonna 3 relativi ai codici della nomenclatura combinata (NC) corrispondenti ai codici NC elencati nella colonna 1 della tabella seguente sono sostituiti dal testo e dalle note a piè di pagina della colonna 3 della tabella seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

1

2

3

10

Cereali

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

- Frumento (grano) duro:

1001 11 00

- - destinato alla semina:

148 €/t (1) (4)

1001 19 00

- - altro

148 €/t (1) (2) (4)

 

- altro:

1001 91

- - destinato alla semina:

1001 91 10

- - - Spelta (3)

12,8 (5)

1001 91 20

- - - Frumento (grano) tenero e frumento segalato

95 €/t (1) (4)

1001 91 90

- - - altri

95 €/t

1001 99 00

- - altro

95 €/t (1) (2) (4)

1002

Segale:

1002 10 00

- destinata alla semina

93 €/t (1) (4)

1002 90 00

- altra

93 €/t (1) (4)

1003

Orzo:

1003 10 00

- destinato alla semina

93 €/t (2)

1003 90 00

- altro

93 €/t (2)

1005

Granturco:

1005 10

- destinato alla semina:

 

- - ibrido (3):

1005 10 13

- - - ibrido a tre vie

esenzione (5)

1005 10 15

- - - ibrido semplice

esenzione (5)

1005 10 18

- - - altro

esenzione (5)

1005 10 90

- - altro

94 €/t (1) (2) (4)

1005 90 00

- altro

94 €/t (1) (2) (4)

1007

Sorgo da granella:

1007 10

- destinato alla semina:

1007 10 10

- - ibrido (3)

6,4 (5)

1007 10 90

- - altro

94 €/t (1) (2) (4)

1007 90 00

- altro

94 €/t (1) (2) (4)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

1008 10 00

- Grano saraceno

37 €/t (5)

 

- Miglio:

1008 21 00

- - destinato alla semina

56 €/t (2) (5)

1008 29 00

- - altro

56 €/t (2) (5)

1008 30 00

- Scagliola

esenzione (5)

1008 40 00

- Fonio (Digitaria spp.)

37 €/t (5)

1008 50 00

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 €/t (5)

1008 90 00

- altri cereali

37 €/t (5)

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1201

Fave di soia, anche frantumate:

1201 10 00

- destinate alla semina (3)

esenzione (6)

1201 90 00

- altre

esenzione (6)

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

1202 30 00

- destinate alla semina (3)

esenzione (6)

 

- altre:

1202 41 00

- - con guscio

esenzione (6)

1202 42 00

- - sgusciate, anche frantumate

esenzione (6)

1203 00 00

Copra

esenzione (6)

1204 00

Semi di lino, anche frantumati:

1204 00 10

- destinati alla semina (3)

esenzione (6)

1204 00 90

- altri

esenzione (6)

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:

1205 10

- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:

1205 10 10

- - destinati alla semina (3)

esenzione (6)

1205 10 90

- - altri

esenzione (6)

1205 90 00

- altri

esenzione (6)

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati:

1206 00 10

- destinati alla semina (3)

esenzione (6)

 

- altri:

1206 00 91

- - sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

esenzione (6)

1206 00 99

- - altri

esenzione (6)

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

1207 10 00

- Noci e mandorle di palmisti

esenzione (6)

 

- Semi di cotone:

1207 21 00

- - destinati alla semina (3)

esenzione (6)

1207 29 00

- - altri

esenzione (6)

1207 30 00

- Semi di ricino

esenzione (6)

1207 40

- Semi di sesamo:

1207 40 10

- - destinati alla semina (3)

esenzione (6)

1207 40 90

- - altri

esenzione (6)

1207 50

- Semi di senape:

1207 50 10

- - destinati alla semina (3)

esenzione (6)

1207 50 90

- - altri

esenzione (6)

1207 60 00

- Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)

esenzione (6)

1207 70 00

- Semi di melone

esenzione (6)

 

- altri:

1207 91

- - Semi di papavero nero o bianco:

1207 91 10

- - - destinati alla semina (3)

esenzione (6)

1207 91 90

- - - altri

esenzione (6)

1207 99

- - altri:

1207 99 20

- - - destinati alla semina (3)

esenzione (6)

 

- - - altri:

1207 99 91

- - - - Semi di canapa

esenzione (6)

1207 99 96

- - - - altri

esenzione (6)

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:

1208 10 00

- di fave di soia

4,5 (6)

1208 90 00

- altre

esenzione (6)

14

Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404 90 00

- altri

esenzione (6)

15

Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1507 10

- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

1507 10 10

- - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

1507 10 90

- - altro

6,4 (6)

1507 90

- altri:

1507 90 10

- - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1507 90 90

- - altri

9,6 (6)

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1508 10

- Olio greggio:

1508 10 10

- - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

esenzione (6)

1508 10 90

- - altro

6,4 (6)

1508 90

- altri:

1508 90 10

- - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1508 90 90

- - altri

9,6 (6)

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:

1512 11

- - Oli greggi:

1512 11 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

 

- - - altri:

1512 11 91

- - - - di girasole

6,4 (6)

1512 11 99

- - - - di cartamo

6,4 (6)

1512 19

- - altri:

1512 19 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1512 19 90

- - - altri

9,6 (6)

 

- Olio di cotone e sue frazioni:

1512 21

- - Olio greggio, anche depurato del gossipolo:

1512 21 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

1512 21 90

- - - altro

6,4 (6)

1512 29

- - altri:

1512 29 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1512 29 90

- - - altri

9,6 (6)

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

- Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:

1514 11

- - Oli greggi:

1514 11 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

1514 11 90

- - - altri

6,4 (6)

1514 19

- - altri:

1514 19 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1514 19 90

- - - altri

9,6 (6)

 

- altri:

1514 91

- - Oli greggi:

1514 91 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

1514 91 90

- - - altri

6,4 (6)

1514 99

- - altri:

1514 99 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1514 99 90

- - - altri

9,6 (6)

1515

Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

- Olio di lino e sue frazioni:

1515 11 00

- - Olio greggio

3,2 (6)

1515 19

- - altri:

1515 19 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1515 19 90

- - - altri

9,6 (6)

 

- Olio di granturco e sue frazioni:

1515 21

- - Olio greggio:

1515 21 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

1515 21 90

- - - altro

6,4 (6)

1515 29

- - altri:

1515 29 10

- - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

1515 29 90

- - - altri

9,6 (6)

1515 90

- altri:

 

- - altri oli e loro frazioni:

 

- - - Oli greggi:

1515 90 40

- - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

3,2 (6)

 

- - - - altri:

1515 90 51

- - - - - concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8 (6)

1515 90 59

- - - - - concreti, altrimenti presentati; fluidi

6,4 (6)

 

- - - altri:

1515 90 60

- - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (7)

5,1 (6)

 

- - - - altri:

1515 90 91

- - - - - concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8 (6)

1515 90 99

- - - - - concreti, altrimenti presentati; fluidi

9,6 (6)

1516

Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati:

1516 20

- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

- - altri:

1516 20 91

- - - presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8 (6)

 

- - - altrimenti presentati:

1516 20 95

- - - - Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (7)

5,1 (6)

 

- - - - altri:

1516 20 96

- - - - - Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

9,6 (6)

1516 20 98

- - - - - altri

10,9 (6)

1518 00

Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

 

- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (7):

1518 00 31

- - greggi

3,2 (6)

1518 00 39

- - altri

5,1 (6)

 

- altri

1518 00 91

- - Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

7,7 (6)

 

- - altri:

1518 00 95

- - - Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o di origine microbica e loro frazioni

2 (6)

1518 00 99

- - - altri

7,7 (6)

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 30

- di frumento:

2302 30 10

- - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (2) (5)

2302 30 90

- - altri

89 €/t (2)

2302 40

- di altri cereali:

- - altri:

2302 40 10

- - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (2) (5)

2302 40 90

- - - altri

89 €/t (2)

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

2303 10

- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

 

- - Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

2303 10 11

- - - superiore a 40 % in peso

320 €/t (2)

2303 10 19

- - - uguale o inferiore a 40 % in peso

esenzione (6)

2303 10 90

- - altri

esenzione (6)

2303 20

- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

2303 20 10

- - Polpe di barbabietole

esenzione (6)

2303 20 90

- - altri

esenzione (6)

2303 30 00

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

esenzione (6)

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione dell'olio di soia

esenzione (6)

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione dell'olio d'arachide

esenzione (6)

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall'estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 10 00

- di semi di cotone

esenzione (6)

2306 20 00

- di semi di lino

esenzione (6)

2306 30 00

- di semi di girasole

esenzione (6)

 

- di semi di ravizzone o di colza:

2306 41 00

- - di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

esenzione (6)

2306 49 00

- - altri

esenzione (6)

2306 50 00

- di noce di cocco o di copra

esenzione (6)

2306 60 00

- di noci o di mandorle di palmisti

esenzione (6)

2306 90

- altri:

2306 90 05

- - di germi di granturco

esenzione (6)

 

- - altri:

2306 90 90

- - - altri

esenzione (6)

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 90

- altri

1,6 (6)

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

2309 90

- altri:

2309 90 20

- - Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

esenzione (6)

 

- - altri, comprese le premiscele:

 

- - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

- - - - contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

- - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

2309 90 31

- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 €/t (2) (6)

 

- - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

2309 90 41

- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 €/t (2) (6)

- - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

2309 90 51

- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t (2) (6)

 

- - - altri

2309 90 91

- - - - Polpe di barbabietole melassate

12 (6)

2309 90 96

- - - - altre

9,6 (6)

(1)L'Unione europea si impegna ad applicare, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3 per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

ex 1001 frumento,

1002 segala,

ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina.

(2)Contingenti tariffari OMC. Questi contingenti non sono applicabili ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi.

(3)L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(4)Aliquota del dazio doganale applicabile ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi.

(5)Dazio doganale applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, cui si applica un'aliquota di 95 EUR/t.

(6)Dazio doganale applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati da tali paesi, cui si applica un'aliquota del 50 %.

(7)L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia (cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)).

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