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Document 52024PC0083

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali adottando una decisione senza riunirsi in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

COM/2024/83 final

Bruxelles, 28.2.2024

COM(2024) 83 final

2024/0043(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali adottando una decisione senza riunirsi in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali (di seguito "ITTC"), in relazione alla proposta di proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali adottato nel 2006 (di seguito "ITTA 2006" o "l'accordo").

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

L'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali si prefigge di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali. L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

L'ITTA 2006 (adottato nel 2006) ha sostituito l'ITTA 1994, mentre il primo accordo era stato adottato nel 1983 (ITTA 1983).

L'ITTA 2006 è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 per un periodo di dieci anni. È stato prorogato dalla decisione 4 (LVII) dell'ITTC e dalla rispettiva posizione dell'UE stabilita dalla decisione (UE) 2021/837 del Consiglio, del 6 maggio 2021 2 , per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2021 fino al 6 dicembre 2026. Scadrà quindi il 6 dicembre 2026, a meno che non sia prorogato, rinegoziato o risolto, a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'ITTA 2006. Dopo il periodo di proroga iniziale di cinque anni, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, l'ITTA 2006 può essere prorogato di altri tre anni con effetto dal 7 dicembre 2026 al 6 dicembre 2029. Non è possibile alcuna proroga oltre tale data. Il mantenimento dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) in qualsiasi forma richiederebbe l'entrata in vigore di un nuovo accordo.

La decisione sulla proroga dell'accordo è una prerogativa dell'ITTC, che è l'autorità suprema dell'ITTO, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'ITTA 2006. I membri dell'ITTO rappresentano circa l'80 % delle foreste tropicali mondiali e oltre il 90 % del commercio di legname e prodotti del legno. L'ITTC è costituito da tutti i membri dell'ITTO, che si dividono in due categorie: produttori e consumatori. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'ITTA 2006, l'ITTC si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per consenso. Se il consenso non può essere raggiunto, l'ITTC adotta una decisione concernente l'ITTA 2006 con un voto speciale, a norma dell'articolo 44, paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 2, punto 8), per "voto speciale" si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 % dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, purché detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti.

I membri dell'ITTC dispongono di 2 000 voti in totale (il gruppo dei produttori e quello dei consumatori dispongono di 1 000 voti ciascuno). I contributi e i voti annuali sono distribuiti equamente tra queste due categorie. All'interno di ogni categoria, i diritti e i voti dei singoli membri sono calcolati in base al commercio di legni tropicali e, nel caso dei produttori, all'estensione delle foreste tropicali all'interno del paese. L'UE versa la quota più elevata dei contributi dovuti (versati dalla Commissione per tutti gli Stati membri) al bilancio amministrativo dell'ITTO, dispone del maggior numero di voti (e del maggior numero di membri consumatori) e potrebbe detenere una minoranza di blocco in caso di voto speciale.

A norma dell'articolo 7, lettera a), l'ITTC può anche prendere decisioni senza doversi riunire.

Nel corso della 59a sessione dell'ITTC del novembre 2023 (ITTC59), l'ITTC ha deciso di adottare una decisione entro il 1º giugno 2024, senza doversi riunire, sull'eventuale proroga dell'ITTA 2006 per un periodo di tre anni a decorrere dal 7 dicembre 2026 fino al 6 dicembre 2029, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 35 e dell'articolo 36, lettera d), punto i), del regolamento interno. Ha inoltre chiesto ai membri di fare riferimento alla decisione senza riunirsi, come previsto al paragrafo precedente. La decisione deve essere distribuita quanto prima ai membri, che sono tenuti a comunicare i propri voti entro il 27 maggio 2024.

2.2.La proroga prevista dell'ITTA 2006

Vi sono questioni importanti che riguardano il futuro dell'ITTO e richiedono una risposta, tra cui l'architettura per il suo finanziamento, l'approccio programmatico e la relativa mobilitazione di risorse. Allo stesso tempo l'organizzazione deve reagire alle nuove politiche orizzontali e ai nuovi accordi internazionali in materia di foreste, come il quadro globale Kunming-Montreal per la biodiversità. L'ITTO deve pertanto trovare soluzioni a questioni strutturali e costituzionali: sono i membri a dover dare delle risposte, il che potrebbe condurre a una revisione più radicale dell'accordo. Poiché non si prevede di concludere un dibattito di tale portata entro l'attuale periodo di vigenza dell'accordo, sarà necessario prorogare ulteriormente l'ITTA 2006 per preparare eventuali accordi successivi.

A tal fine, l'ITTC59 ha istituito un gruppo di lavoro preparatorio aperto a cui ha chiesto sia di anticipare l'individuazione degli elementi da prendere in considerazione per una futura rinegoziazione, sia di presentare una relazione all'ITTC60 nel 2024 sulle modalità del processo di riesame dell'ITTA 2006.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'atto previsto è una decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Scopo della presente proposta è chiedere al Consiglio di autorizzare la Commissione a dare l'approvazione o a votare, a nome dell'Unione, a favore della proroga dell'ITTA 2006 per un periodo supplementare di tre anni adottando una decisione senza riunirsi.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto che l'ITTC è chiamato ad adottare, mediante una decisione presa senza riunirsi, costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2024/0043 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali adottando una decisione senza riunirsi in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA 2006) è stato concluso dall'Unione con la decisione 2011/731/UE del Consiglio 4 ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011.

(2)A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'ITTA 2006, l'accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni dopo la sua entrata in vigore – ossia fino al 6 dicembre 2021 – a meno che il Consiglio internazionale dei legni tropicali (ITTC), con voto speciale a norma dell'articolo 12, non decida di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo conformemente alle disposizioni di tale articolo.

(3)In quanto autorità suprema dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) composta da tutti i membri dell'ITTO a norma dell'articolo 6 dell'ITTA 2006, l'ITTC può decidere di prorogare l'accordo per due periodi, di cui un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.

(4)L'ITTA 2006 è stato prorogato dalla decisione 4 (LVII) dell'ITTC e dalla rispettiva posizione dell'UE stabilita dalla decisione (UE) 2021/837 del Consiglio, del 6 maggio 2021 5 , per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2021 fino al 6 dicembre 2026.

(5)In occasione della 59a sessione dell'ITTC del novembre 2023, l'ITTC ha deciso di adottare entro il 1º giugno 2024 una decisione, senza riunirsi, in merito alla proroga dell'ITTA 2006 per un periodo di tre anni a decorrere dal 7 dicembre 2026 fino al 6 dicembre 2029.

(6)L'ulteriore proroga dell'ITTA 2006 per un periodo di tre anni è nell'interesse dell'Unione europea, in quanto l'ITTO necessita di tempo e risorse adeguate per preparare eventuali accordi successivi.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ITTC,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è di approvare o votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un primo periodo di tre anni.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2007/648/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, relativa alla firma, da parte della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 262 del 9.10.2007, pag. 6).
(2)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32021D0837 .
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011D0731 .
(5)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D0837 .
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