Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0057

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor

COM/2024/57 final

Bruxelles, 30.1.2024

COM(2024) 57 final

2024/0032(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato misto recante modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor 1 ("decisione n. 1/2023"). Il Quadro di Windsor 2 è parte integrante dell'accordo di recesso.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il comitato misto istituito dall'accordo di recesso, riunitosi a Londra il 24 marzo 2023, ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor, fra cui la decisione n. 1/2023, e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e lealmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.

2.2.Comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

·sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;

·adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;

·prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica la decisione n. 1/2023 ("l'atto previsto") in conformità dell'articolo 164, paragrafo 4, lettera e), dell'accordo di recesso e dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor.

La finalità dell'atto previsto è consentire agli operatori dell'Irlanda del Nord d'importare mediante trasporto diretto prodotti originari di paesi terzi soggetti a contingenti tariffari nel Regno Unito purché non si ponga il rischio che il prodotto entri nel mercato interno dell'Unione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Il Regno Unito ha receduto dall'Unione il 1o febbraio 2020. Il Quadro di Windsor si applica dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1º gennaio 2021. Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del Quadro di Windsor non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi.

Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non possono essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2170 sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione 3 . L'articolo 1 di tale regolamento stabilisce che le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione solo se sono immesse in libera circolazione nel territorio doganale dell'Unione.

Le applicabili disposizioni della decisione n. 4/2020 del comitato misto 4 ("decisione n. 4/2020"), in vigore dal 1º gennaio 2021 al 24 marzo 2023, e della decisione n. 1/2023, segnatamente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 4/2020 e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1/2023, non consentono agli operatori dell'Irlanda del Nord d'importare merci direttamente da paesi terzi in base ai contingenti tariffari del Regno Unito pagando il dazio contingentale applicabile. Poiché i dazi fuori contingente sono in genere molto alti per i prodotti soggetti a contingenti tariffari di importazione dell'Unione o del Regno Unito, gli operatori dell'Irlanda del Nord si trovano in posizione sfavorevole quanto si tratta d'importare da paesi terzi i prodotti soggetti a contingenti tariffari dell'Unione o del Regno Unito.

Il Regno Unito ha rilevato la necessità d'immettere in libera pratica in Irlanda del Nord determinati prodotti agroalimentari originari di paesi terzi a fini di consumo e trasformazione locali, segnatamente i prodotti a base di carne. Ha dimostrato che siffatti prodotti sono trasferiti fra le altre parti del Regno Unito e l'Irlanda del Nord e ha espresso l'auspicio che gli operatori nordirlandesi siano autorizzati a ricorrere ai contingenti tariffari del Regno Unito applicabili alle merci in questione per l'importazione diretta da paesi terzi in Irlanda del Nord, purché la merce non entri nel mercato interno dell'Unione.

È pertanto opportuno modificare la decisione n. 1/2023 per introdurre una categoria specifica di merci non a rischio di entrare nell'Unione in cui siano ricomprese le merci originarie di paesi terzi soggette ai contingenti tariffari di importazione del Regno Unito e importate direttamente in Irlanda del Nord. A tal fine si dovrebbe modificare l'articolo 6 della decisione n. 1/2023 per introdurre una categoria specifica di trasformazione non commerciale per vendita e consumo finale nel Regno Unito delle merci elencate in un nuovo allegato della medesima decisione. Anche l'articolo 7 della decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificato stabilendovi le condizioni specifiche che, quando soddisfatte, autorizzano a considerare non a rischio di trasferimento nell'Unione le merci elencate nel nuovo allegato trasformate per fini non commerciali in virtù dell'articolo 6 della stessa decisione. Le condizioni sono le seguenti:

(a)la merce deve essere importata da un operatore autorizzato in conformità degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 (opportunamente modificati);

(b)il pertinente allegato della decisione n. 1/2023 deve indicare le aliquote dei dazi contingentali e fuori contingente determinate in base alle applicabili norme dell'Unione e del Regno Unito;

(c)l'operatore deve chiedere l'accesso a un pertinente contingente tariffario del Regno Unito; e

(d)il pertinente allegato della decisione n. 1/2023 deve fissare il quantitativo annuo massimo di merce importata.

Con riferimento alla precedente lettera b), alla merce non si applica alcun meccanismo di raffronto dei dazi previsto alla decisione n. 1/2023 per l'importazione diretta in Irlanda del Nord di merci originarie di paesi terzi; è opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 7 della decisione n. 1/2023. 

Poiché le disposizioni contemplano merci particolarmente sensibili, tipicamente soggette ad aliquote di dazi fuori contingente elevate, è opportuno inserire nella decisione n. 1/2023 meccanismi supplementari di monitoraggio e comunicazione atti a garantire che la merce non entri nel mercato interno dell'Unione. È opportuno a tal fine modificare l'articolo 9 della decisione n. 1/2023 introducendovi condizioni specifiche applicabili agli operatori autorizzati ad importare le merci elencate nel pertinente allegato della stessa decisione. In base a tali condizioni, gli operatori che chiedono le autorizzazioni previste agli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 e manifestano l'intenzione d'importare merci elencate nel pertinente allegato devono comunicare i quantitativi annui di cui prevedono l'importazione e la categoria di clienti nel Regno Unito ai quali le merci sono destinate ad essere vendute; per gli operatori che importano merci elencate nel pertinente allegato, la comunicazione ha cadenza annuale. Gli operatori autorizzati ad importare siffatte merci sono inoltre tenuti a trasmettere a posteriori, sempre a cadenza annuale, informazioni sui quantitativi importati e sulla categoria di clienti ai quali le merci sono state vendute.

È aggiunto un ulteriore obbligo di comunicazione tramite la modifica dell'articolo 14 della decisione n. 1/2023. In virtù della modifica, le autorità competenti del Regno Unito sono tenute a trasmettere ai rappresentanti dell'Unione, su loro richiesta e a cadenza almeno annuale alla fine di ciascun periodo contingentale annuale, informazioni, ripartite sia per autorizzazione sia per numero d'ordine del contingente, sul quantitativo utilizzato nel periodo contingentale annuale e sul quantitativo ancora disponibile alla fine di tale periodo, così come informazioni aggregate sulla vendita o sull'uso delle merci con riferimento alle pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito.

È opportuno modificare l'articolo 15 della decisione n. 1/2023 per permettere al comitato misto di riesaminare e modificare il pertinente allegato e imporre a ciascuna parte di informare senza indugio l'altra delle previste modifiche delle tariffe elencate nel pertinente allegato.

La decisione prevista comprende un allegato che diventerà l'allegato V della decisione n. 1/2023 e che elenca in dettaglio le merci contemplate dalle disposizioni sopra illustrate. L'elenco delle merci riportato nell'allegato è organizzato per numero d'ordine del contingente tariffario del Regno Unito. Per ciascun numero d'ordine la tabella riporta i dati seguenti: prodotto (indicato con il codice della merce); paese d'origine; quantitativo annuo massimo; aliquote dei dazi contingentali e fuori contingente dell'Unione e del Regno Unito; periodo contingentale annuale. Laddove uno o più di questi dati subiscano modifiche senza che il comitato misto le confermi in una decisione nuova, il riferimento alle merci in questione diverrà obsoleto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare e il cui unico obiettivo e contenuto sono la modifica della decisione n. 1/2023, riguarda il Quadro di Windsor, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso concluso sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto previsto apporterà modifiche alla decisione n. 1/2023 e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2024/0032 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 6 del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(2)A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito in virtù dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(3)A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor 7 è parte integrante del medesimo accordo.

(4)Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

(5)È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi previsti dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor, con riferimento all'applicazione dei contingenti tariffari del Regno Unito per l'importazione in Irlanda del Nord delle merci indicate nel proposto allegato V.

(6)Nella prossima riunione il comitato misto dovrebbe adottare, a norma dell'articolo 164, paragrafo 4, lettera e), dell'accordo di recesso e dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, una decisione modificativa della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61).
(2)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).
(3)    GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1.
(4)    Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(6)     GU L 29 del 31.1.2020, pag.1 .
(7)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ).
Top

Bruxelles, 30.1.2024

COM(2024) 57 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor


ALLEGATO

DECISIONE n. […]/2024

DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA

del ...

che modifica la decisione n. 1/2023

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 1 ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 4, lettera e), e il Quadro di Windsor 2 , articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito in virtù dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") sono vincolanti per l'Unione e per il Regno Unito.

L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(2)A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor è parte integrante del medesimo accordo.

(3)Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

(4)È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi previsti dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto 3 con riferimento all'applicazione dei contingenti tariffari del Regno Unito per l'importazione in Irlanda del Nord delle merci indicate nell'allegato della presente decisione, che diviene l'allegato V della decisione n. 1/2023 del comitato misto.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 1/2023 del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1/2023 del comitato misto è così modificata:

1.all'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    la trasformazione avviene in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:

(I)la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;

(II)la costruzione, quando le merci trasformate sono destinate a costituire una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore o da un soggetto successivo;

(III)la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo;

(IV)attività non lucrative in Irlanda del Nord svolte dall'importatore o da un soggetto successivo, nell'ambito delle quali la merce trasformata non è venduta successivamente;

(V)l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo; oppure

(VI)la vendita delle merci elencate nell'allegato V a un consumatore finale nel Regno Unito o il loro uso da parte di questi.";

2.l'articolo 7 è così modificato:

a.il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b)    nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito:

(I)il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito;

(II)l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi, e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce; oppure

(III)per le merci elencate nell'allegato V, l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare la merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi;

(aa)le aliquote dei dazi contingentali e fuori contingente determinate in base alla tariffa doganale comune dell'Unione e alla tariffa doganale del Regno Unito sono quelle indicate nell'allegato V;

(bb)l'importatore ha chiesto l'accesso a un pertinente contingente tariffario del Regno Unito, che potrebbe essere accordato nell'ambito della tariffa doganale contingentale del Regno Unito indicata nell'allegato V fatta salva la lettera cc); e

(cc)il quantitativo di merce importata sommato al quantitativo di merci del pertinente numero d'ordine del contingente introdotto nell'anno in Irlanda del Nord in virtù del presente paragrafo non supera il quantitativo di merci rientranti nel pertinente numero d'ordine del contingente indicato nell'allegato V.";

b.i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti ed è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"2.        Il paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), e il paragrafo 1, lettera b), punto i), non si applicano alle merci di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii).

3.Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e il paragrafo 1, lettera b), punto ii), non si applicano alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.

4.    Ai fini della presente decisione, per "pacco" si intende un collo contenente:

(a)merci, diverse da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 31,5 kg; oppure

(b)un'unica merce, diversa da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 100 kg, in relazione a un'operazione commerciale.";

3.l'articolo 9 è così modificato:

a.il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), la domanda di autorizzazione a trasportare merci direttamente in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.";

b.i paragrafi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti ed è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"4.    Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), la domanda comprende una dichiarazione in cui il richiedente afferma l'intenzione di trasferire merci in forza di detta disposizione e comunica i quantitativi annui previsti e le pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito. Entro sei settimane dalla fine di ciascun periodo contingentale annuale indicato nell'allegato V il richiedente comunica altresì:

(a)il quantitativo di merci trasferite dal titolare dell'autorizzazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), nell'ultimo periodo contingentale annuale e le pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito nel medesimo periodo; e

(b)il quantitativo di merci che il titolare dell'autorizzazione intende trasferire in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), nel periodo contingentale annuale corrente e le pertinenti categorie di previsti acquirenti nel Regno Unito nel medesimo periodo.

5.Alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della stessa, anche per quanto riguarda il monitoraggio.

6.Ove rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, l'autorità doganale competente del Regno Unito sospende o revoca l'autorizzazione.

7.    I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che l'autorità doganale competente del Regno Unito verifichi un'autorizzazione specifica. L'autorità doganale competente del Regno Unito prenderà gli opportuni provvedimenti in risposta a tale richiesta ed entro 30 giorni fornirà informazioni sulle azioni intraprese.";

4.l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), l'autorizzazione può essere rilasciata ai richiedenti che:

a)

soddisfano i criteri di stabilimento seguenti:

i)

sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord:

con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e

a partire dalla quale le merci sono vendute a consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per l'uso finale; e

in cui le scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord; oppure

ii)

sono stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e soddisfano i criteri seguenti:

le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito; e

hanno un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord; e

le loro scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili nel Regno Unito alle autorità competenti del Regno Unito e ai rappresentanti dell'Unione per accertamento del rispetto delle condizioni e degli impegni assunti in applicazione della presente decisione; e

(b)si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito; e nel caso di vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord si impegnano a che detta vendita avvenga da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord che effettuano vendite fisiche dirette ai consumatori finali.";

5.l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.    Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è rilasciata solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le condizioni seguenti, precisate nell'allegato III:

(a)il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o punto iii);

(b)nei tre anni precedenti la domanda il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica;

(c)

(c)con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione;

(d)

(d)il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o nel periodo successivo alla sua costituzione, se inferiore a tre anni, che gli consenta di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

(e)

(e)il richiedente deve poter dimostrare di comprendere chiaramente gli obblighi che gli incombono in virtù dell'autorizzazione e in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del regime, e alle modalità per conformarvisi.";

6.l'articolo 14, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

(b)per le merci trasferite a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), informazioni ripartite per autorizzazione e per numero d'ordine del contingente sul quantitativo utilizzato durante il periodo contingentale annuale e sul quantitativo ancora disponibile alla fine di tale periodo, così come informazioni aggregate sulla vendita o sull'uso delle merci con riferimento alle pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito.";

7.all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"5.    Il comitato misto riesamina l'allegato V su richiesta di una delle parti.

6.    Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte delle modifiche previste delle aliquote dei dazi contingentali o fuori contingente applicabili alle merci elencate nell'allegato V.".

Articolo 2

L'allegato della presente decisione diventa l'allegato V della decisione n. 1/2023 del comitato misto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...

Per il comitato misto

I copresidenti

Allegato

Categoria di merce

Numero d'ordine del contingente

Codice della merce

Paese di origine

Quantitativo annuo massimo (kg)

(peso del prodotto salvo indicazione contraria)

Dazi contingentali dell'UE

Dazi contingentali del Regno Unito

Dazi fuori contingente dell'UE

Dazi fuori contingente del Regno Unito

Periodo contingentale annuale

Data di apertura del contingente

Data di chiusura del contingente

Agnello

05.2011

(coefficiente = 1,00)

0204.10 0204.21 0204.22 0204.30

0204.41 0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Argentina

117 300 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,8 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2101

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2102

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.9700

0204.10

0204.21

0204.22

0204.23

0204.30

0204.41

0204.42

0204.43 0210.99.21 0210.99.29 1602.90.91

Australia

305 660

n/a

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

per 02109921 = 222,70 EUR/100 kg netti

per 02109929 = 311,80 EUR/100 kg netti

per 16029091 = 12,80%

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg o da 186,00 GBP/100 kg a 260,00 GBP/100 kg

o 12,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.2012

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

486 692 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2105

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2106

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.2017

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Bosnia-Erzegovina

13 200 (peso carcassa)

n/a

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2018

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2020

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.1922

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Cile

45 120 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2115

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2116

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0690

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Isole Fær Øer

90 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2129

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2130

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0693

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Groenlandia

1 560 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2125

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2126

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0833

(sottocontingenti gestiti in 05.0833)

05.0790 

05.2119

05.2120 

0204

0210.99.21

0210.99.29

0210.99.85.10

Islanda

20 760

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

per 02109921 = 222,70 EUR/100 kg netti

per 02109929 = 311,80 EUR/100 kg netti

per 0210998510 = 15,40 %

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg o da 186,00 GBP/100 kg a 260,00 GBP/100 kg o 14,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.2013

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Nuova Zelanda

2 863 940 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg o da 186,00 GBP/100 kg a 260,00 GBP/100 kg o 12,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.2109

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2110

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.9721

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0210.99.21

1602.90.91

Nuova Zelanda

350 000 (peso carcassa)

n/a

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,8 EUR/100 kg

12,80 % per NC 1602.90.91

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg o da 186,00 GBP/100 kg a 260,00 GBP/100 kg o 12,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.9722

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10

0210.99.29

 

05.9723

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90

05.2021

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Macedonia del Nord

27 150 (peso carcassa)

n/a

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2022

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2023

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0227

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Turchia

990 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2131

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2132

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.2014

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Uruguay

31 230 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2111

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2112

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.2016

(coefficiente = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204 50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea

660 (peso carcassa)

zero

zero

da 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg a 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

da 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.2178

(coefficiente = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2179

(coefficiente = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

Manzo

05.4450

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0206.10.95.11

0206.10.95.15

Argentina

3 330

20,00 %

20,00 %

12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4001

0202.30.90.47

0202.30.90.48

Australia

25 350

20,00 %

20,00 %

12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4451

0201.20.90.11

0201.20.90.15

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.20.90.11

0202.20.90.15

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

112 830

20,00 %

20,00 %

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 185,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4970

0201

0202

0206.10.95 0206.29.91 0210.20

0210.99.51 0210.99.59 1602.50

1602.90.61

1602.90.69

433 330

n/a

zero

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

160250 = 16,60 % o 304,10 EUR/100 kg

16029061 = 304,10 EUR/100 kg

16029069 = 16,60 %

da 12,00 % + 147,00 GBP/100 kg a 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg o 253,00 GBP/100 kg o 16,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.4453

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

Brasile

68 002

20,00 %

20,00 %

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.8400

0201.10.00.21

0201.10.00.92

0201.10.00.97

0201.20.20.21

0201.20.20.92

0201.20.20.97

0201.20.30.21

0201.20.30.92

0201.20.30.97

0201.20.50.21

0201.20.50.92

0201.20.50.97

0201.20.90.11

0201.20.90.91

0202.10.00.11

0202.10.00.91

0202.20.10.11

0202.20.10.91

0202.20.30.11

0202.20.30.81

0202.20.30.83

0202.20.30.85

0202.20.30.87

0202.20.50.11

0202.20.50.91

0202.20.90.11

0202.20.90.91

0206.10.95.11

0206.10.95.91

0206.29.91.11

0206.29.91.21

0206.29.91.33

0206.29.91.37

0206.29.91.41

0206.29.91.44

0206.29.91.51

0206.29.91.61

0206.29.91.71

0206.29.91.91

0210.20.10.10

0210.99.51.10

0210.99.59.10

Canada

2 505

zero

zero

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

o

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

o

12,80 %

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg o 12,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.8401

0201.30.00.31

0201.30.00.41

0202.30.10.11

0202.30.10.81

0202.30.10.83

0202.30.10.85

0202.30.10.87

0202.30.50.11

0202.30.50.81

0202.30.50.83

0202.30.50.85

0202.30.50.87

0202.30.90.11

0202.30.90.41

0202.30.90.43

0202.30.90.45

0202.30.90.47

2 505

zero

zero

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 185,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.8402

0210.20.90.11

0210.20.90.91

2 505

zero

zero

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

14,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.9280

0201.10.00.29

0201.10.00.94

0201.10.00.98

0201.20.20.29

0201.20.20.94

0201.20.20.98

0201.20.30.29

0201.20.30.94

0201.20.30.98

0201.20.50.29

0201.20.50.94

0201.20.50.98

0201.20.90.15

0201.20.90.99

0201.30.00.39

0201.30.00.49

0201.30.00.90

0206.10.95.15

0206.10.95.99

8 619

n/a

zero

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.9281

0202.10.00.15

0202.10.00.99

0202.20.10.15

0202.20.10.99

0202.20.30.15

0202.20.30.82

0202.20.30.84

0202.20.30.86

0202.20.30.88

0202.20.50.15

0202.20.50.99

0202.20.90.15

0202.20.90.99

0202.30.10.15

0202.30.10.82

0202.30.10.84

0202.30.10.86

0202.30.10.88

0202.30.50.15

0202.30.50.82

0202.30.50.84

0202.30.50.86

0202.30.50.88

0202.30.90.15

0202.30.90.42

0202.30.90.44

0202.30.90.46

0202.30.90.48

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0202.30.90.80

0202.30.90.90

0206.29.91.15

0206.29.91.29

0206.29.91.35

0206.29.91.38

0206.29.91.42

0206.29.91.45

0206.29.91.59

0206.29.91.69

0206.29.91.79

0206.29.91.99

0210.20.10.90

0210.20.90.15

0210.20.90.99

0210.99.51.90

0210.99.59.90

32 683

n/a

zero

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

oppure

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

o

12,80 %

da 12,00 % + 147,00 GBP/100 kg a 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg o 12,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.7300

0201.10

0201.20

0201.30

0202.10

0202.20

America centrale

46 290

zero

zero

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4181

0201.20

0201.30

0202.20

0202.30

Cile

14 790

zero

zero

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.7230

0201.30

0202.30

Colombia

28 260

zero

zero

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 185,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4200

0102.29.51.10

0102.29.59.11

0102.29.59.21

0102.29.59.31

0102.29.59.91

0102.29.91.10

0102.29.99.21

0102.29.99.91

0201.10.00.92

0201.10.00.94

0201.20.20.92

0201.20.20.94

0201.20.30.92

0201.20.30.94

0201.20.50.92

0201.20.50.94

Kosovo

1 950

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico indicati nel codice doganale

2,38 % + 25,50 GBP/100 kg

per capi vivi:

10,20 % + 93,10 EUR/100 kg    

per carni:

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 212,20 EUR/100 kg

da 10,00 % + 77,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 177,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4454

0201.20.90.11

0201.20.90.15

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.20.90.11

0202.20.90.15

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

Nuova Zelanda

5 940

20,00 %

20,00 %

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 185,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.9720

0201

0202

0206.10.95 0206.29.91 0210.20

0210.99.51 1602.50

1602.90.61

1602.90.69

449 400

n/a

zero

da 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

160250 = 16,60 % o 304,10 EUR/100 kg

16029061 = 304,10 EUR/100 kg

16029069 = 16,60 %

da 12,00 % + 147,00 GBP/100 kg a 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg o 253,00 GBP/100 kg o 16,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.7315

0201.10

0201.20

0201.30

0202.10

0202.20

Nicaragua

2 370

zero

zero

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4505

0102.29.51.10

0102.29.59.11

0102.29.59.21

0102.29.59.31

0102.29.59.91

0102.29.91.10

0102.29.99.21

0102.29.99.91

0201.10.00.92

0201.10.00.94

0201.20.20.92

0201.20.20.94

0201.20.30.92

0201.20.30.94

0201.20.50.92

0201.20.50.94

Macedonia del Nord

6 750

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico indicati nel codice doganale

2,00 % + 25,50 GBP/100 kg

per capi vivi:

10,20 % + 93,10 EUR/100 kg    

per carni:

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 212,20 EUR/100 kg

da 10,00 % + 77,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 177,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.7210

0201

0202

0206.10.95

0206.29.91

0210.20

0210.99.51

0210.99.90

0410.10.91

1602.50.10

1602.90.61

Perù

18 420

zero

zero

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

per 021020 e 02109951 = da 15,40 % + 265,20 EUR/100 kg a 15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

per 02109959 = 12,80 %

per 160250/16029061/16029069 = 303,40 EUR/100 kg o 16,60 %

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg o 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4198

0102.29.51.10

0102.29.59.11

0102.29.59.21

0102.29.59.31

0102.29.59.91

0102.29.91.10

0102.29.99.21

0102.29.99.91

0201.10.00.92

0201.10.00.94

0201.20.20.92

0201.20.20.94

0201.20.30.92

0201.20.30.94

0201.20.50.92

0201.20.50.94

Serbia

35 550

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico indicati nel codice doganale

2,00 % + 26,00 GBP/100 kg

per capi vivi:

10,20 % + 93,10 EUR/100 kg    

per carni:

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 212,20 EUR/100 kg

da 10,00 % + 77,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 177,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4202

0210.20.90.11

0210.20.90.15

Svizzera

1 920

zero

zero

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

14,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4270

0201

0202

Ucraina

49 020

zero

zero

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4452

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0206.10.95.11

0206.10.95.15

Uruguay

23 100

20,00 %

20,00 %

12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4002

0201.10.00.21

0201.10.00.29

0201.20.20.21

0201.20.20.29

0201.20.30.21

0201.20.30.29

0201.20.50.21

0201.20.50.29

0201.20.90.11

0201.20.90.15

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.10.00.11

0202.10.00.15

0202.20.10.11

0202.20.10.15

0202.20.30.11

0202.20.30.15

0202.20.50.11

0202.20.50.15

0202.20.90.11

0202.20.90.15

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

USA/

Canada

30 000

20,00 %

20,00 %

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.0144

0202.20.30.81

0202.20.30.82

0202.20.30.83

0202.20.30.84

0202.30.10.81

0202.30.10.82

0202.30.10.83

0202.30.10.84

0202.30.50.81

0202.30.50.82

0202.30.50.83

0202.30.50.84

0202.30.90.41

0202.30.90.42

0202.30.90.43

0202.30.90.44

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0206.29.91.33

0206.29.91.35

0206.29.91.37

0206.29.91.38

0206.29.91.51

0206.29.91.59

0206.29.91.61

Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea

1 320 810

15 %

20,00 %

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.0145

0202.20.30.81

0202.20.30.82

0202.20.30.83

0202.20.30.84

0202.30.10.81

0202.30.10.82

0202.30.10.83

0202.30.10.84

0202.30.50.81

0202.30.50.82

0202.30.50.83

0202.30.50.84

0202.30.90.41

0202.30.90.42

0202.30.90.43

0202.30.90.44

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0206.29.91.33

0206.29.91.35

0206.29.91.37

0206.29.91.38

0206.29.91.51

0206.29.91.59

0206.29.91.61

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 20,00 % + 832,26 GBP/100 kg a 20 % + 1 789,56 GBP/1 000 kg

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

05.4003

0202.10

0202.20.10

0202.20.30.11

0202.20.30.15

0202.20.30.81

0202.20.30.82

0202.20.30.83

0202.20.30.84

0202.20.30.85

0202.20.30.86

0202.20.30.87

0202.20.30.88

0202.20.50.00

0202.20.90.00

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.10.81

0202.30.10.82

0202.30.10.83

0202.30.10.84

0202.30.10.85

0202.30.10.86

0202.30.10.87

0202.30.10.88

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.50.81

0202.30.50.82

0202.30.50.83

0202.30.50.84

0202.30.50.85

0202.30.50.86

0202.30.50.87

0202.30.50.88

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0202.30.90.41

0202.30.90.42

0202.30.90.43

0202.30.90.44

0202.30.90.45

0202.30.90.46

0202.30.90.47

0202.30.90.48

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0202.30.90.80

0202.30.90.90

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

0206.29.91.33

0206.29.91.35

0206.29.91.37

0206.29.91.38

0206.29.91.41

0206.29.91.42

0206.29.91.44

0206.29.91.45

0206.29.91.51

0206.29.91.59

0206.29.91.61

0206.29.91.69

0206.29.91.71

0206.29.91.79

0206.29.91.91

0206.29.91.99

334 290

20,00 %

20,00 %

da 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg a 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

da 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg a 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

Pollame

05.4077

0207.11

0207.12

Argentina

47 640

n/a

da 109,62 GBP/1 000 kg a 135,57 GBP/1 000 kg

da 26,20 EUR/100 kg a 32,50 EUR/100 kg

da 21,00 GBP/100 kg a 27,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4078

0207.11

0207.12

Brasile

7 308

n/a

da 109,62 GBP/1 000 kg a 135,57 GBP/1 000 kg

da 26,20 EUR/100 kg a 32,50 EUR/100 kg

da 21,00 GBP/100 kg a 27,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4211

0210.99.39.10

335 932

15,40 %

15,40 %

130,00 EUR/100 kg

108,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4214

1602.32.19

226 787

8,00 %

8,00 %

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4217

1602.31

3 807

8,50 %

8,50 %

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4251

1602.32.11

14 452

630 EUR/1 000 kg

527,22 GBP/1 000 kg

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4252

1602.32.30

25 591

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4410

0207.14.10

0207.14.50

0207.14.70

86 891

zero

zero

da 60,20 EUR/100 kg a 102,40 EUR/100 kg

da 50,00 GBP/100 kg a 85,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4420

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.80

3 666

zero

zero

da 41,00 EUR/100 kg a 85,10 EUR/100 kg

da 56,00 GBP/100 kg a 71,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.1923

0207.11

0207.12

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.13.99

0207.14.10

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.50

0207.14.60

0207.14.70

0207.14.99

0207.24.10

0207.24.20

0207.25.10

0207.25.20

0207.26.10

0207.26.20

0207.26.30

0207.26.40

0207.26.50

0207.26.60

0207.26.70

0207.26.80

0207.26.99

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

0207.27.80

0207.27.99

0207.41

0207.42

0207.44.10

0207.44.21

0207.44.51

0207.44.61

0207.44.71

0207.45.10

0207.45.21

0207.45.51

0207.45.61

0207.45.71

0207.54.71

0207.55.71

0207.60.10

0207.60.51

0207.60.61

1602.32.11

1602.32.19

1602.32.30

1602.32.90

Cile

362 670

zero

zero

da 26,20 EUR/100 kg a 2 765,00 EUR/1 000 kg

da 15,00 GBP/100 kg a 2 313,00 GBP/1 000 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4269

1602.39.29

Cina

1 057 770

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4283

1602.39.85

1 057 770

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.0155

0207.42.00

0207.44.00

0207.45.00

0207.52.00

0207.54.00

0207.55.00

Israele

2 280

zero

zero

da 18,70 EUR/100 kg a 128,30 EUR/100 kg

o da 0 % a 6,40 %

da 15,00 GBP/100 kg a 107,00 GBP/100 kg

o da 0,00 % a 6,00 %

1 gennaio

31 dicembre

05.1372

1602.31.19

1602.31.80.10

20 430

zero

zero

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1000 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.1373

1602.32.19

1602.32.30

8 160

zero

zero

da 1 024,00 EUR/1000 kg a 2 765,00 EUR/1 000 kg    

da 856,00 GBP/1 000 kg a 2 313,00 GBP/1 000 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4092

0207.27.10

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

16 350

zero

zero

da 18,70 EUR/100 kg a 85,10 EUR/100 kg

da 15,00 GBP/100 kg a 71,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.7221

0207.11

0207.12

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.13.99

0207.14.10

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.50

0207.14.60

0207.14.70

0207.14.99

0207.24.10

0207.24.20

0207.25.10

0207.25.20

0207.26.10

0207.26.20

0207.26.30

0207.26.40

0207.26.50

0207.26.60

0207.26.70

0207.26.80

0207.26.99

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

0207.27.80

0207.27.99

0207.41.20

0207.41.30

0207.41.80

0207.42.30

0207.42.80

0207.44.10

0207.44.21

0207.44.51

0207.44.61

0207.44.71

0207.44.81

0207.44.99

0207.45.10

0207.45.21

0207.45.31

0207.45.41

0207.45.51

0207.45.61

0207.45.71

0207.45.81

0207.45.99

0207.51.10

0207.51.90

0207.52.10

0207.52.90

0207.54.10

0207.54.21

0207.54.31

0207.54.41

0207.54.51

0207.54.61

0207.54.71

0207.54.81

0207.54.99

0207.55.10

0207.55.21

0207.55.31

0207.55.41

0207.55.51

0207.55.61

0207.55.71

0207.55.81

0207.55.99

0207.60.05

0207.60.10

0207.60.21

0207.60.31

0207.60.41

0207.60.51

0207.60.61

0207.60.81

0207.60.99

0210.99.39

1602.32.11

1602.32.19

1602.32.30

1602.32.90

Perù

64 320

zero

zero

da 26,20 EUR/100 kg a 276,50 EUR/100 kg

da 15,00 GBP/100 kg a 2 313,00 GBP/1 000 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4411

0207.14.10

0207.14.50

0207.14.70

Thailandia

39 634

zero

zero

da 60,20 EUR/100 kg a 102,40 EUR/100 kg    

da 50,00 GBP/100 kg a 85,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4212

0210.99.39.10

161 003

15,40 %

15,40 %

130,00 EUR/100 kg    

108,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4215

1602.32.19

1 577 953

8,00 %

8,00 %

1 024,00 EUR/1 000 kg

856,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4254

1602.32.30

175 083

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4255

1602.32.90

2 224

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4256

1602.39.29

74 482

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4258

1602.39.85.10

4 489

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4259

1602.39.85.90

4 693

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.0244

0207.25.10

0207.25.90

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

Turchia

5 010

da 170,00 EUR/1 000 kg a 230 EUR/1 000 kg

zero

da 18,70 EUR/100 kg a 67,90 EUR/100 kg

da 15,00 GBP/100 kg a 56,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4273

0207.11

0207.12

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.13.99

0207.14.10

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.50

0207.14.60

0207.14.70

0207.14.99

0207.24.10

0207.24.20

0207.25.10

0207.25.20

0207.26.10

0207.26.20

0207.26.30

0207.26.40

0207.26.50

0207.26.60

0207.26.70

0207.26.80

0207.26.99

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

0207.27.80

0207.27.99

0207.41.30

0207.41.80

0207.42.30

0207.42.80

0207.44.10

0207.44.21

0207.44.51

0207.44.61

0207.44.71

0207.44.81

0207.44.99

0207.45.10

0207.45.21

0207.45.31

0207.45.41

0207.45.51

0207.45.61

0207.45.71

0207.45.81

0207.45.99

0207.51.10

0207.51.90

0207.52.10

0207.52.90

0207.54.10

0207.54.21

0207.54.31

0207.54.41

0207.54.51

0207.54.61

0207.54.71

0207.54.81

0207.54.99

0207.55.10

0207.55.21

0207.55.31

0207.55.41

0207.55.51

0207.55.61

0207.55.81

0207.55.99

0207.60.05

0207.60.10

0207.60.21

0207.60.31

0207.60.41

0207.60.51

0207.60.61

0207.60.81

0207.60.99

0210.99.39

1602.32.11

1602.32.19

1602.32.30

1602.32.90

Ucraina

286 020

zero

zero

da 18,70 EUR/100 kg a 276,5 EUR/100 kg

da 15,00 GBP/100 kg a 2 313,00 GBP/1 000 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4274

0207.12

81 720

zero

zero

da 18,70 EUR/100 kg a 276,5 EUR/100 kg

da 25,00 GBP/100 kg a 27,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4218

1602 31 00

Paesi diversi da Brasile e Stati membri dell'Unione europea

8 850

8,50 %

8,50 %

102,40 EUR/100 kg

856,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4067

0207.11.10

0207.11.30

0207.11.90

0207.12.10

0207.12.90

Paesi diversi da Argentina, Brasile e Stati membri dell'Unione europea

660

da 131 EUR/1 000 kg a 162 EUR/1 000 kg

126,00 GBP/1 000 kg

da 26,20 EUR/100 kg a 32,50 EUR/100 kg    

da 21,00 GBP/100 kg a 27,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4068

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.60

Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea

9 510

da 93 EUR/1 000 kg a 512 EUR/1 000 kg

215,50 GBP/1 000 kg

da 18,70 EUR/100 kg a 102,40 EUR/100 kg

da 15,00 GBP/100 kg a 85,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4069

0207.14.10

8 340

79,5 EUR/100 kg

665,31 GBP/1 000 kg

102,40 EUR/100 kg    

85,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4422

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.80

12 330

zero

zero

da 41,00 EUR/100 kg a 85,10 EUR/100 kg    

da 34,00 GBP/100 kg a 71,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.4263

1602.39.29

Paesi diversi da Thailandia e Stati membri dell'Unione europea

1 830

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4264

1602.39.85.10

4 440

n/a

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4265

1602.39.85.90

2 760

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.0157

1602.32.90 

Paesi diversi da Thailandia, Brasile e Stati membri dell'Unione europea

6 300

10,90 %

15,40 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4213

0210.99.39.10

120

15,40 %

15,40 %

130,00 EUR/100 kg    

108,00 GBP/100 kg

1 luglio

30 giugno

05.4216

1602.32.19

89 160

8,00 %

10,90 %

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4260

1602.32.30

33 930

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.4412

0207.14.10

0207.14.50

0207.14.70

12 960

zero

zero

da 60,20 EUR/100 kg a 102,40 EUR/100 kg    

da 50,00 GBP/100 kg a 85,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

05.0156

1602.32.11

Paesi diversi da Brasile e Stati membri dell'Unione europea

3 120

63 EUR/100 kg

527,22 GBP/1 000 kg 

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1 luglio

30 giugno

05.0158

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.80

1 110

zero

zero

da 41,00 EUR/100 kg a 85,10 EUR/100 kg    

da 34,00 GBP/100 kg a 71,00 GBP/100 kg

1 gennaio

31 dicembre

(1)
(2)

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è denominato "Quadro di Windsor" in virtù della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

(3)

  GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61 .

Top