COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.1.2024
COM(2024) 4 final
2024/0002(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'aggiunta dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'aggiunta dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo (Agreement on Investment Facilitation for Development, "IFDA") all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC").
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
Obiettivo dell'accordo OMC è conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.
L'Unione europea ("UE") è parte dell'accordo. Anche tutti i 27 Stati membri dell'UE sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.
2.2.La Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio
La Conferenza dei ministri è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. Per legge e prassi, le decisioni sono adottate all'unanimità.
La prossima riunione della Conferenza dei ministri si terrà ad Abu Dhabi, Emirati arabi uniti, dal 26 al 29 febbraio 2024. A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le funzioni di quest'ultima sono esercitate dal Consiglio generale.
2.3.L'atto previsto durante la Conferenza dei ministri e il motivo e l'obiettivo della proposta
Durante la 13a Conferenza dei ministri dell'OMC ("CM13") può essere adottata una decisione relativa all'aggiunta dell'IFDA all'allegato 4 dell'accordo OMC ("atto previsto"). Se l'atto previsto non sarà adottato durante la CM13, l'adozione potrà avere luogo durante una riunione successiva del Consiglio generale.
I negoziati per l'IFDA sono stati formalmente avviati nel settembre 2020, e la Commissione li ha condotti a nome dell'UE. L'IFDA riguarderà i temi seguenti: aumento della trasparenza e della prevedibilità delle misure di investimento, semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative connesse agli investimenti, rafforzamento del dialogo tra governi e investitori e promozione dell'adozione, da parte delle imprese, di pratiche imprenditoriali responsabili, nonché prevenzione e contrasto della corruzione e offerta di un trattamento speciale e differenziato, di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità per i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati.
I negoziati si sono conclusi il 6 luglio 2023. Poiché non tutti i membri dell'OMC hanno partecipato ai negoziati, i negoziatori intendono presentare alla Conferenza dei ministri la richiesta di aggiungere l'IFDA come accordo multilaterale all'allegato 4 dell'accordo OMC. A seguito di una richiesta, a norma dell'articolo X, paragrafo 9, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'OMC può decidere "esclusivamente all'unanimità" di aggiungere un accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC.
Ai fini di maggiore chiarezza, la presente decisione si limita a consentire all'UE di associarsi al consenso sull'integrazione giuridica dell'IFDA nell'allegato 4 dell'accordo OMC. La presente proposta non riguarda l'accettazione formale dell'IFDA da parte dell'Unione. A tal fine la Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'IFDA a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dopo che l'IFDA sarà stato aggiunto all'allegato 4 dell'accordo OMC e dichiarato aperto all'accettazione.
2.4.
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Nella sua comunicazione Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, la Commissione ha annunciato quanto segue: "È necessario che le regole dell'OMC siano allineate alle realtà economiche e commerciali del 21º secolo. In sostanza, la priorità deve essere quella di modernizzare le regole dell'OMC in materia di commercio elettronico, agevolazione degli investimenti, regolamentazione interna dei servizi e ruolo dello Stato nell'economia, comprese le sovvenzioni."
L'atto previsto è pienamente coerente con tale comunicazione, in quanto costituisce una fase procedurale necessaria conformemente alle norme dell'OMC per integrare un accordo sull'agevolazione degli investimenti in tali norme.
2.5.
Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'atto previsto è coerente con le altre normative dell'Unione, in particolare con la sua politica di cooperazione allo sviluppo.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso sull'adozione dell'atto previsto in sede di CM13 o di un successivo Consiglio generale.
Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso sull'atto previsto, la posizione dell'UE in sede di CM13 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La Conferenza dei ministri dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.
L'atto previsto menzionato sopra costituisce un atto avente effetti giuridici poiché può incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo OMC.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2024/0002 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'aggiunta dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.
(2)A norma dell'articolo X, paragrafo 9, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare all'unanimità una decisione volta ad aggiungere un accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC.
(3)Nella 13a riunione del 26-29 febbraio 2024, la Conferenza dei ministri dell'OMC potrà adottare una decisione volta ad aggiungere l'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo all'allegato 4 dell'accordo OMC.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza dei ministri dell'OMC, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.
(5)I negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo sono stati formalmente avviati nel settembre 2020. La Commissione ha condotto i negoziati a nome dell'UE. I negoziati si sono conclusi il 6 luglio 2023. Poiché non tutti i membri dell'OMC hanno partecipato ai negoziati, i membri dell'OMC che hanno partecipato ai negoziati intendono presentare una richiesta di aggiunta dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo come accordo multilaterale all'allegato 4 dell'accordo OMC. L'Unione dovrebbe partecipare a tale richiesta, che costituisce una fase preparatoria di un'eventuale decisione della Conferenza dei ministri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'OMC è la seguente:
associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di aggiungere l'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo all'allegato 4 dell'accordo OMC.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente