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Document 52024DC0101

    Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas

    COM/2024/101 final

    Bruxelles, 27.2.2024

    COM(2024) 101 final

    2024/0054(NLE)

    Proposta di

    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

    sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il flusso di gas russo verso l'UE ha subito interruzioni nel tentativo deliberato di utilizzare l'energia come arma politica. Nel 2021 circa il 45 % del gas importato dall'UE proveniva dalla Russia. Dal febbraio 2022 questa quota è diminuita in modo costante, fino ad arrivare, nel 2023, a circa 25 miliardi di metri cubi (m³) di gas russo importato via gasdotto, volume che rappresenta il 15 % delle importazioni totali dell'UE (via gasdotto e sotto forma di GNL). A causa delle interruzioni delle forniture e delle contrazioni registrate sul mercato dal febbraio 2022, in 12 Stati membri è stato attivato il primo o il secondo livello di crisi della classificazione comune dell'UE prevista dal regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

    L'interruzione dell'approvvigionamento del gas ha inciso notevolmente sui prezzi e sulla volatilità del gas e dell'energia elettrica, sull'inflazione, sulla complessiva stabilità finanziaria e macroeconomica dell'UE come pure sul benessere economico dei cittadini. Nel 2022 il prezzo all'ingrosso è stato in media cinque volte superiore ai livelli precedenti alla crisi innescata a febbraio dello stesso anno dall'invasione russa dell'Ucraina, toccando un picco, in estate, al culmine della crisi, superiore a 300 EUR/MWh. Dal febbraio 2022 i prezzi hanno raggiunto livelli superiori rispetto a prima della crisi, con una forte volatilità che perdura nel tempo. Nell'UE la competitività delle imprese, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica, ha subito ripercussioni negative, e i cittadini devono fare i conti con un minore potere d'acquisto.

    In tale contesto il 20 luglio 2022 la Commissione ha proposto un regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, che il 5 agosto dello stesso anno il Consiglio ha adottato come regolamento (UE) 2022/1369. Gli Stati membri lo hanno poi attuato adottando misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas.

    Il regolamento (UE) 2022/1369 prevede una riduzione volontaria del 15 % della domanda di gas a livello dell'Unione. Specifica che, se le misure di riduzione volontaria della domanda risultano insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell'approvvigionamento oppure su richiesta di almeno cinque autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale, il Consiglio può, su proposta della Commissione, dichiarare lo stato di allarme dell'Unione mediante una decisione di esecuzione. Lo stato di allarme dell'Unione renderebbe obbligatorio l'obiettivo di riduzione del 15 % della domanda e fungerebbe da rete di sicurezza in caso di crisi.

    Dall'adozione del regolamento (UE) 2022/1369, nell'agosto 2022, fino al dicembre 2023 l'UE ha già ridotto del 18 %, su base volontaria, la domanda di gas (risparmiando circa 101 miliardi di m³). La persistente necessità di ridurre ulteriormente la domanda di gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e contenere la volatilità dei prezzi ha indotto il Consiglio a prorogare di un anno l'applicazione del regolamento, ossia fino al 31 marzo 2024. Come illustrato nella relazione COM(2024) 88 della Commissione, le misure di riduzione della domanda sono i fattori che hanno maggiormente contribuito a sostituire le forniture mancanti di gas russo da gasdotto, con un risparmio di gas pari a circa 65 miliardi di m³ nel 2023.

    Gli Stati membri dovranno continuare a premunirsi contro eventuali gravi carenze di gas agendo in modo coordinato e in uno spirito di solidarietà. Nonostante le misure adottate, persistono gravi difficoltà nell'approvvigionamento energetico, che possono incidere sulla sicurezza energetica generale se la domanda oltrepassa una soglia di sicurezza. I mercati mondiali del gas sono ancora rigidi e probabilmente lo rimarranno per un certo periodo, poiché si prevede che fino al 2026 la nuova capacità di liquefazione del GNL operativa sarà molto limitata.

    I rischi aggiuntivi comprendono l'acuirsi delle minacce di ordine geopolitico riguardanti le regioni fornitrici, una possibile ripresa della domanda asiatica di GNL tale da ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale, condizioni meteorologiche che possono incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare e imporre un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas e ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas, che possono avere effetti sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo necessario per la sicurezza della stagione invernale 2024-2025.

    La relazione COM(2024) 88 della Commissione comprende diversi scenari che, di fronte a interruzioni delle forniture russe, evidenziano la necessità di ridurre costantemente la domanda per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio e la sicurezza dell'approvvigionamento per il periodo 2024-2025. Uno degli scenari più importanti da considerare è l'arresto completo delle forniture russe, soprattutto in vista della scadenza – fissata al 31 dicembre 2024 – del vigente accordo di transito attraverso l'Ucraina e di un potenziale inasprimento delle tensioni geopolitiche in atto. Sulla base di tali scenari, se un'interruzione delle forniture russe riportasse la domanda ai livelli precedenti la crisi (ossia in assenza di una riduzione costante della domanda), le scorte degli impianti di stoccaggio potrebbero già esaurirsi nel febbraio 2025, lasciando l'UE senza i volumi necessari per rifornire i consumatori nel resto dell'inverno 2024-2025. Anche la sicurezza dell'approvvigionamento per il 2025-2026 sarebbe a rischio, giacché la stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio partirebbe ai minimi storici. I rischi per l'approvvigionamento in caso di arresto completo delle forniture russe sono riconosciuti anche dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) nelle sue prospettive di approvvigionamento per l'inverno. L'ENTSOG ha concluso che, nonostante il miglioramento generale della sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, in caso di interruzione totale delle forniture russe potrebbero occorrere misure supplementari di conciliazione fra offerta e domanda di gas. Nel suo parere sulle prospettive di approvvigionamento per l'inverno dell'ENTSOG, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha riconosciuto che la concretizzazione dei rischi può portare alla scarsità di gas e che occorre continuare a vigilare sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sull'attuazione della riduzione della domanda di gas.

    Affinché l'UE possa affrontare l'inverno 2024-2025 e gli Stati membri rispettare l'obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del 90 % entro il 1º novembre 2024, è fondamentale gestire attentamente gli stoccaggi garantendo un livello sufficientemente elevato per l'intera stagione invernale. Come nel 2022-2023, nel 2023-2024 la riduzione della domanda è stata determinante per assicurare livelli di stoccaggio adeguati alla fine dell'inverno e fornire in estate la flessibilità necessaria a raggiungere l'obiettivo di stoccaggio del 90 %, mantenendo bassi i prezzi e contenendo la volatilità. Grazie al ruolo decisivo svolto dalle misure di riduzione della domanda, l'obiettivo di riempimento è stato conseguito già in agosto, ben prima del termine di novembre. Di conseguenza, gli operatori del mercato europeo hanno iniziato a stoccare gas in Ucraina già verso la fine dell'estate del 2023.

    Considerando i rischi rappresentati dalle forniture russe, dall'attuale deterioramento del panorama geopolitico, dalle condizioni meteorologiche e dall'andamento del mercato mondiale del gas, si propone di raccomandare agli Stati membri di prorogare le misure coordinate di riduzione della domanda oltre la scadenza del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369. Anche se l'esposizione alle interruzioni dell'approvvigionamento varia da uno Stato membro all'altro, eventuali situazioni di penuria di gas danneggerebbero le economie di tutti gli Stati membri. Come indicato nella comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro" del 20 luglio 2022, per i cittadini e le industrie di tutti gli Stati membri è economicamente più sostenibile, in uno spirito di solidarietà, continuare a ridurre la domanda in modo proattivo e proporzionato piuttosto che affrontare tagli all'erogazione non coordinati in un secondo momento. Risparmi proattivi, coordinati e volontari riducono il rischio di impatto negativo che una penuria di gas avrebbe sulla competitività delle industrie.

    La proposta di raccomandazione del Consiglio sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda incoraggia pertanto gli Stati membri a continuare a ridurre del 15 % la domanda rispetto al periodo di riferimento che va dal 1º aprile 2017 al 31 marzo 2022.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'atto giuridico proposto integra le iniziative e normative dell'UE vigenti in materia, facendo in modo che i cittadini possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di gas e che i clienti siano protetti da gravi interruzioni dell'approvvigionamento. Promuove inoltre l'obiettivo della diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale.

    È la prosecuzione logica di iniziative esistenti, come il piano REPowerEU, le proposte contenute nel pacchetto di misure sulla decarbonizzazione dei mercati dell'idrogeno e del gas, e la comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro", compreso il regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, modificato dal regolamento (UE) 2023/706. Le disposizioni sono complementari alla legislazione dell'UE sul mercato interno e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare al regolamento (UE) 2017/1938. L'iniziativa proposta integra inoltre il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas. Vigono meccanismi di solidarietà grazie ai quali gli Stati membri collaborano a livello transfrontaliero per rifornire di energia i clienti delle regioni che ne hanno più bisogno in caso di interruzioni dell'approvvigionamento.

    A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina l'UE ha elaborato il piano REPowerEU per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi il prima possibile e al più tardi entro il 2027. A tal fine REPowerEU definisce un piano teso a diversificare l'approvvigionamento energetico, risparmiare energia e accelerare la transizione verde. L'iniziativa proposta è pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti in REPowerEU. La presente proposta di raccomandazione del Consiglio è pertanto complementare alle disposizioni vigenti e alle recenti iniziative nel settore dell'energia, dal momento che salvaguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, aiuta a stabilizzare il mercato e a tenere sotto controllo i prezzi e contribuisce al risparmio energetico.

    La comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro", adottata il 20 luglio 2022, elenca gli strumenti di cui l'UE può già servirsi per ridurre la domanda in modo coordinato e indica quel che resta da fare affinché sia pronta per interruzioni totali o parziali dell'approvvigionamento. L'iniziativa proposta risponde all'aumento dei rischi derivante dalla guerra sferrata dalla Russia contro l'Ucraina ed è del tutto complementare alle norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta di raccomandazione del Consiglio è coerente con altre iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a prepararsi a eventuali situazioni di emergenza ed è pienamente compatibile con le norme in materia di concorrenza e di mercato, perché il buon funzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di penuria. Raccomandare un maggiore coordinamento nella riduzione della domanda è in linea anche con gli obiettivi della Commissione nell'ambito del Green Deal e del pacchetto "Pronti per il 55 %".

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La raccomandazione, che contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, deve essere adottata sulla base dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 292 TFUE. L'articolo 292 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione da parte del Consiglio di raccomandazioni fondate su una proposta della Commissione. L'iniziativa non propone alcun ampliamento del potere di regolamentazione dell'UE né impegni vincolanti per gli Stati membri, i quali, sulla base delle circostanze nazionali, decidono come attuare la presente raccomandazione del Consiglio. Nel settore dell'energia l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), TFUE.

    Il regolamento (UE) 2022/1369, modificato dal regolamento (UE) 2023/706, ha stabilito le norme per l'attuazione di misure coordinate di riduzione della domanda di gas e ha fissato un obiettivo di riduzione del 15 % della domanda, sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. Il periodo di validità del regolamento (UE) 2022/1369 termina il 31 marzo 2024.

    La presente proposta di raccomandazione del Consiglio incoraggia gli Stati membri a proseguire gli sforzi per ridurre la domanda di gas, nello stesso spirito di solidarietà dimostrato durante l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1369.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Le misure che si intende prorogare nell'ambito della presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. L'entità di eventuali ulteriori tagli delle forniture di gas da parte della Russia e le ripercussioni significative che questi avrebbero rendono necessaria un'azione coordinata degli Stati membri. Per ridurre al minimo il rischio di potenziali gravi interruzioni nell'inverno 2024-2025, in cui il consumo di gas sarà più elevato e gli Stati membri dovranno in parte fare affidamento sul gas stoccato durante il periodo di iniezione, occorre un approccio coordinato e continuativo, che si traduca nella riduzione della domanda a livello dell'UE in uno spirito di solidarietà.

    Tenuto conto della natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento di gas, del suo impatto transfrontaliero e del livello di integrazione del mercato interno dell'energia dell'UE, l'azione a livello dell'Unione continua a essere giustificata: da soli gli Stati membri non possono infatti affrontare in modo sufficientemente efficace e coordinato il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da aumenti di prezzo o interruzioni significative dell'approvvigionamento. Solo un'azione europea continuativa, mossa da uno spirito di solidarietà tra Stati membri, può impedire che le interruzioni dell'approvvigionamento causino danni a lungo termine ai cittadini e all'economia.

    A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello di Unione e pertanto quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

    Proporzionalità

    L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. L'iniziativa politica è proporzionata all'entità e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

    Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e delle minacce rimanenti per i cittadini e l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione continuativa e coordinata. La proposta si limita pertanto a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nello strumento vigente. Le misure proposte nella raccomandazione sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su approcci esistenti, quali i livelli di crisi e i piani di emergenza istituiti a norma del regolamento (UE) 2017/1938 e le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1369, la cui validità terminerà il 31 marzo 2024.

    La presente proposta stabilisce il risultato finale che si raccomanda di raggiungere nella forma di un obiettivo volontario di riduzione del gas per gli Stati membri, i quali potranno conseguirlo scegliendo in piena autonomia il mezzo più efficace in funzione delle rispettive specificità e delle misure già previste nei piani di emergenza nazionali.

    Scelta dell'atto giuridico

    Per conseguire gli obiettivi citati, il TFUE prevede l'adozione da parte del Consiglio di raccomandazioni, in particolare all'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 194, paragrafo 2, sulla base di una proposta della Commissione. Una raccomandazione del Consiglio è uno strumento appropriato in questo caso, dal momento che raccomanda di prorogare la riduzione coordinata della domanda di cui al regolamento (UE) 2022/1369, modificato dal regolamento (UE) 2023/706, pur riconoscendo che in questa fase non è più necessaria una riduzione giuridicamente vincolante. In quanto atto giuridico, sebbene di natura non vincolante, una raccomandazione del Consiglio sottolinea l'impegno degli Stati membri nei confronti delle misure ivi incluse e offre una base politica solida per la cooperazione in questi settori, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Considerata la natura politicamente sensibile della proposta e l'urgenza di elaborarla affinché il Consiglio possa adottarla prima che il regolamento (UE) 2022/1369 giunga a scadenza il 31 marzo 2024, non è stato possibile procedere a consultazioni mirate dei portatori di interessi. Sono stati tuttavia presi in considerazione gli insegnamenti tratti dall'applicazione del regolamento (UE) 2022/1369 e dal suo riesame il cui esito si può leggere nelle relazioni COM(2023) 173 e COM(2024) 88. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1369, l'8 agosto 2022, sono intercorsi scambi regolari con gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso, tra l'altro, il gruppo di coordinamento del gas, aventi a oggetto l'applicazione del regolamento.

    Diritti fondamentali

    Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. Il presente atto giuridico non inciderà sui diritti dei clienti classificati come "protetti" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, compresi tutti i clienti civili. Consentirà di ridurre i rischi associati alla penuria di gas, che altrimenti avrebbero gravi ripercussioni sull'economia e sulla società.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta non richiede risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'UE.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Nella presente proposta di raccomandazione del Consiglio si raccomanda quanto segue:

    ·prorogare fino al recepimento di parti della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , fissato all'11 ottobre 2025, le attuali misure di riduzione della domanda applicate dagli Stati membri al fine di conseguire una riduzione del 15 % della domanda di gas rispetto al periodo di riferimento compreso tra l'aprile 2017 e il marzo 2022;

    ·incoraggiare gli Stati membri a continuare l'attuale comunicazione a Eurostat dei dati sulla riduzione della domanda, con una disaggregazione per settore.

    2024/0054 (NLE)

    Proposta di

    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

    sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 194, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)La presente proposta di raccomandazione del Consiglio mira a prorogare le attuali misure di riduzione della domanda prese dagli Stati membri al fine di ridurre del 15 % la domanda di gas rispetto al periodo di riferimento compreso tra l'aprile 2017 e il marzo 2022. Il suo scopo è anche quello di incoraggiare gli Stati membri a continuare l'attuale comunicazione a Eurostat dei dati sulla riduzione della domanda, con una disaggregazione per settore.

    (2)Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio( 2 ) è stato adottato in considerazione della crisi di approvvigionamento di gas causata dall'invasione russa dell'Ucraina. Mira alla riduzione volontaria e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell'Unione tramite l'agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento. È stato adottato in considerazione dell'imminente necessità di una reazione dell'Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri.

    (3)Ai sensi del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto ad adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas, dapprima nel periodo compreso tra il 1º agosto 2022 e il 31 marzo 2023 e successivamente, dopo che il periodo di applicazione è stato prorogato dal regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio 3 , nel periodo compreso tra il 1º aprile 2023 e il 31 marzo 2024. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell'approvvigionamento, il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Gli Stati membri hanno adottato misure volte a ridurre la rispettiva domanda di gas in uno spirito di solidarietà che hanno portato a riduzioni effettive in tutta l'Unione di oltre il 15 % della domanda nel periodo da agosto 2022 a dicembre 2023.

    (4)A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/1369, entro il 1º marzo 2024 la Commissione è tenuta a riesaminare nuovamente il regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione e a presentare al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. La Commissione ha esposto tali conclusioni nella relazione COM(2024) 88.

    (5)Nella relazione COM(2024) 88 la Commissione conclude che, nonostante i miglioramenti dovuti a investimenti mirati e all'adozione di una serie di misure, tra cui quelle di riduzione della domanda di cui al regolamento (UE) 2022/1369, la situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento resta delicata. Il mercato mondiale del gas rimane teso e non si prevedono miglioramenti significativi delle capacità globali di liquefazione prima del 2025-2027, mentre permangono altri rischi di evoluzione negativa che possono aggravare la situazione attuale della sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione conclude inoltre che la riduzione della domanda ha contribuito in modo significativo all'eliminazione graduale nel 2023 di circa 65 miliardi di m³ di gas russo, principalmente nei settori delle famiglie e dell'industria. Nel 2023 la riduzione della domanda è stata fondamentale per concludere l'inverno con livelli di stoccaggio adeguati e per fornire in estate la flessibilità necessaria a raggiungere l'obbligo di stoccaggio del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

    (6)I recenti episodi di marcata volatilità dei prezzi, compresi quelli registrati nell'estate e nell'autunno 2023, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, causati da eventi come lo sciopero negli impianti australiani di gas naturale liquefatto (GNL) e l'interruzione del Balticconnector, indicano che i mercati rimangono fragili ed esposti a shock anche relativamente modesti sul versante della domanda e dell'offerta. In tali condizioni il timore di scarsità delle scorte di gas naturale può innescare reazioni sistemiche negative in tutta l'Unione, con pesanti ripercussioni sui prezzi dell'energia. Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità delle forniture complessive per l'Unione si è notevolmente ridotta rispetto alle condizioni precedenti alla crisi. Nel 2023 l'Unione ha ricevuto circa 25 miliardi di m³ di gas russo da gasdotti e le forniture russe hanno complessivamente rappresentato solo il 15 % delle importazioni totali dell'UE (via gasdotto e sotto forma di GNL), rispetto al 45 % del 2021.

    (7)A causa della persistente fragilità dell'equilibrio tra domanda e offerta, le interruzioni dell'approvvigionamento di gas possono avere un considerevole impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica e potrebbero danneggiare l'economia dell'Unione, minandone la competitività, con conseguenze negative per i cittadini europei. Per tali ragioni, si raccomanda di prorogare la riduzione coordinata della domanda disposta da tutti gli Stati membri in uno spirito di solidarietà, fra l'altro, allo scopo di riempire in modo efficiente le capacità di stoccaggio e con perturbazioni minime del mercato, il che contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas in vista dell'inverno 2024-2025. Risparmi proattivi, coordinati e volontari riducono il rischio di impatto negativo che una penuria di gas avrebbe sulla competitività delle industrie.

    (8)Da quando il regolamento (UE) 2022/1369 è entrato in vigore, il livello di preparazione nel mercato del gas e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione sono notevolmente migliorati. Permangono tuttavia rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, in quanto la situazione globale sul mercato del gas rimane tesa e i prezzi continuano a essere più elevati rispetto al periodo precedente la crisi. Ciò è aggravato dalla volatilità del mercato, derivante, tra l'altro, dalle tensioni geopolitiche, come quelle innescate dalla crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso. A causa delle interruzioni dell'approvvigionamento e delle contrazioni registrate sul mercato negli ultimi mesi, 12 Stati membri permangono nel primo o nel secondo livello di crisi della classificazione comune dell'UE stabilita all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.

    (9)Vari rischi aggiuntivi vengono ad acuire le possibili difficoltà menzionate legate ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, tra cui la scadenza il 31 dicembre 2024 del vigente accordo di transito del gas attraverso l'Ucraina, in virtù del quale nel 2023 sono transitati circa 14 miliardi di m³. Gli altri rischi comprendono la possibile ripresa della domanda asiatica di GNL che ridurrebbe la disponibilità di gas sul mercato mondiale, una stagione invernale rigida nel 2024-2025 capace di comportare un aumento della domanda di gas finanche di 30 miliardi di m³, eventi meteorologici estremi con potenziali ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli idrici e il conseguente aumento della domanda di generazione di energia elettrica a partire dal gas. Altri rischi derivano da ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, come gli atti di sabotaggio a danno dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 e l'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023, e dal deterioramento del contesto geopolitico, in particolare nei paesi e nelle regioni importanti per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, come l'Ucraina e il Medio Oriente.

    (10)La situazione nei mercati mondiali del gas è ancora difficile e probabilmente rimarrà tale per un certo periodo. Come osservato dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) nella relazione sul gas a medio termine Medium-Term Gas Report 2023 5 , l'offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (del 4 %) e nel 2023 (del 3 %). Nel World Energy Outlook 2023 6 l'AIE prevede che gli equilibri di mercato rimarranno precari nell'immediato futuro fino all'entrata in servizio di nuove capacità di GNL prevista nel periodo 2025-2027.

    (11)Le direttive (UE) 2023/1791 7 e (UE) 2023/2413 8 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe di recente adozione, contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE e alla riduzione strutturale della domanda nel prossimo futuro, in linea con il bilancio globale della COP28 9 , che riconosce la necessità di abbandonare l'uso dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo. Anche se buona parte di esse non sarà ancora in vigore durante il periodo di applicazione della presente raccomandazione, le misure che gli Stati membri adotteranno per recepire tali direttive contribuiranno a ridurre la domanda di gas negli anni successivi al recepimento. Considerando che una serie di importanti misure stabilite dalle direttive citate dovrà essere recepita soltanto nel maggio 2025, è opportuno raccomandare di ridurre la domanda di gas nel periodo transitorio fino al recepimento.

    (12)La riduzione della domanda degli Stati membri può contribuire segnatamente a riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo, garantire livelli adeguati di sicurezza dell'approvvigionamento per la stagione invernale 2024-2025 ed evitare di perpetuare il riempimento insufficiente degli impianti di stoccaggio fino alla stagione invernale 2025-2026. Continuare a ridurre la domanda di gas concorrerà anche a mantenere pressioni al ribasso sui prezzi, a beneficio dei consumatori dell'Unione e della competitività industriale.

    (13)La raccomandazione di risparmiare gas non dovrebbe compromettere il perseguimento necessario degli obiettivi di decarbonizzazione degli Stati membri. È pertanto opportuno che la presente raccomandazione non dissuada gli Stati membri dal continuare a passare dal carbone al gas, ad esempio per la produzione di energia elettrica, qualora ciò li aiuti a conseguire i rispettivi obiettivi di decarbonizzazione, come stabilito nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, istituiti a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

    (14)Le disposizioni di riduzione della domanda contenute nella presente raccomandazione riconoscono le condizioni nazionali specifiche. È opportuno che gli Stati membri possano limitare temporaneamente l'obiettivo di riduzione raccomandata della domanda, tra l'altro, nei casi in cui uno di essi si trovi ad affrontare una crisi dell'energia elettrica di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio( 11 ). Tale scenario potrebbe includere una limitazione proporzionale a un aumento consistente dell'uso del gas per la generazione di energia elettrica, necessario per esportare una quantità significativamente maggiore di energia elettrica verso uno Stato membro limitrofo, per via di circostanze eccezionali quali la scarsa disponibilità di energia idroelettrica o nucleare nello Stato membro interessato, o nello Stato membro limitrofo verso il quale è esportata una quantità significativamente maggiore di energia elettrica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    (1)Gli Stati membri dovrebbero far fronte a una situazione di difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, in uno spirito di solidarietà, migliorando il coordinamento, il monitoraggio e la comunicazione della riduzione della domanda nazionale di gas.

    (2)Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 ("periodo di riduzione") di almeno il 15 % rispetto al loro consumo medio di gas nel "periodo di riferimento" dal  aprile 2017 al 31 marzo 2022.

    (3)Onde ridurre il consumo di gas in ciascuno Stato membro nel "periodo di riduzione", la domanda di gas dovrebbe essere inferiore del 15 % rispetto al consumo di gas di riferimento. Per "consumo di gas di riferimento" si intende il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento. Per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell'8 % nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, per "consumo di gas di riferimento" s'intende solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022.

    (4)La presente raccomandazione non è rivolta allo Stato membro il cui sistema dell'energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell'energia elettrica di un paese terzo qualora esso sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per il gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

    (5)La presente raccomandazione non è rivolta allo Stato membro fintantoché esso non è direttamente interconnesso al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro.

    (6)Lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l'obiettivo di riduzione della domanda in applicazione del punto 3) di un volume di gas pari alla differenza tra il suo obiettivo intermedio per il 1° agosto 2022, fissato dall'allegato I bis del regolamento (UE) 2022/1032, e il volume effettivo di gas stoccato al 1° agosto 2022, qualora a tale data esso abbia soddisfatto l'obiettivo intermedio.

    (7)Lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l'obiettivo di riduzione della domanda in applicazione del punto 3) sulla base del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima. Per "materia prima" si intende l'uso non energetico del gas naturale come indicato nel calcolo dei bilanci energetici della Commissione (Eurostat).

    (8)Lo Stato membro dovrebbe anche avere la facoltà di adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l'obiettivo di riduzione della domanda in applicazione del punto 3) sulla base del volume dell'aumento di consumo di gas risultante dal passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento, se tale aumento è pari ad almeno l'8 % nel periodo compreso tra il 1° agosto 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento sia direttamente attribuibile al passaggio.

    (9)Lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di limitare l'obiettivo di riduzione della domanda di otto punti percentuali, se la sua interconnessione con altri Stati membri misurata in condizioni di capacità continua di esportazione tecnica è inferiore al 50 % rispetto al suo consumo annuo di gas nel 2021 e la capacità relativa agli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90 % nel mese precedente, a meno che lo Stato membro possa dimostrare che non vi è stata domanda e che la capacità è stata sfruttata al massimo, e che i suoi impianti di GNL nazionali sono pronti, a livello commerciale e tecnico, per ridirigere il gas verso altri Stati membri fino ai volumi richiesti dal mercato.

    (10)In caso di crisi dell'energia elettrica lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di limitare temporaneamente qualsiasi obiettivo di riduzione della domanda per attenuare il rischio per l'approvvigionamento di energia elettrica, soprattutto ove non vi siano alternative economiche per sostituire il gas necessario per la produzione di energia elettrica senza mettere in grave pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. In tal caso, si raccomanda allo Stato membro di indicare i motivi della limitazione.

    (11)Le misure che gli Stati membri hanno preso per ridurre la domanda dovrebbero essere chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.

    (12)Quando adotta misure che interessano i clienti diversi dai clienti protetti di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, si raccomanda allo Stato membro di seguire criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto della relativa importanza economica e, fra l'altro, degli elementi seguenti:

    (a)l'impatto di un'interruzione sulle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;

    (b)i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;

    (c)i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;

    (d)le possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell'Unione.

    (13)Nel decidere le misure finalizzate al risparmio di gas, e quindi alla riduzione della domanda, si raccomanda allo Stato membro di prendere in considerazione misure volte a ridurre il consumo di gas nel settore dell'energia elettrica, misure volte a incoraggiare l'industria a passare ad altri combustibili, campagne di sensibilizzazione nazionali e obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento, al fine di promuovere il passaggio a combustibili rinnovabili e ridurre il consumo da parte dell'industria.

    (14)Si raccomanda agli Stati membri di informare la Commissione in merito alle nuove misure di riduzione della domanda ad essa non ancora notificate a norma del regolamento (UE) 2022/1369.

    (15)Si raccomanda agli Stati membri di monitorare l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nei rispettivi territori e di comunicare alla Commissione, tramite Eurostat, il consumo di gas (in terajoule, TJ) con cadenza almeno bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

    (16)Si raccomanda di includere nella comunicazione a Eurostat la disaggregazione del consumo di gas per settore, comprendendo il consumo di gas per i settori seguenti:

    (a)uso di gas per produzione di energia elettrica e termica;

    (b)consumo di gas nell'industria;

    (c)consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi.

    (17)Ai fini della raccomandazione in questo punto, si dovrebbero considerare pertinenti le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

    (18)È apprezzabile che la Commissione sostenga l'attuazione della presente raccomandazione monitorando, insieme al gruppo di coordinamento del gas, la riduzione della domanda conseguita per settore e le misure di riduzione della domanda adottate.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
    (2)    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1369/oj ).
    (3)    Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio, del 30 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/706/oj ).
    (4)    Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj ).
    (5)

        Medium-Term Gas Report 2023 – Analysis – IEA.

    (6)

        World Energy Outlook 2023 – Analysis – IEA.

    (7)    Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
    (8)    Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj ).
    (9)    UNFCCC Global Stocktake, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf.
    (10)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ).
    (11)    Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
    (12)    Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj ).
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