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Document 52024AP0356
P9_TA(2024)0356 – European Union labour market statistics on businesses – European Parliament legislative resolution of 24 April 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Union labour market statistics on businesses, repealing Council Regulation (EC) No 530/1999 and Regulations (EC) No 450/2003 and (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2024)0356 — Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P9_TA(2024)0356 — Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2025/3782, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3782/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3782 |
17.9.2025 |
P9_TA(2024)0356
Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2025/3782)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0459), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0316/2023), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2023 (1), |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0054/2024), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj.
P9_TC1-COD(2023)0288
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
▌
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
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(1) |
Statistiche del mercato del lavoro accurate, tempestive, affidabili e comparabili relative alle imprese nell'Unione europea sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo, come pure quelle relative all'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del piano d'azione per l'economia sociale. Esse sono ugualmente importanti affinché l'UE possa svolgere i compiti ad essa assegnati a norma degli articoli 2, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 2] |
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(2) |
La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 (2) e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali , sul tasso di copertura della contrattazione collettiva, sul livello del salario minimo legale e sulla percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale negli Stati membri. |
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(3) |
La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese , in particolare quelle sull'evoluzione del costo del lavoro e sulla crescita salariale, nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro. Sono pertanto necessarie statistiche dell'Unione accurate, tempestive e comparabili sull'evoluzione del costo del lavoro. È importante che tale analisi sia integrata dal monitoraggio dei rischi di inflazione e deflazione derivanti dagli utili. |
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(4) |
È necessario estendere la copertura delle statistiche sui posti di lavoro vacanti e migliorare la tempestività dell'indice del costo del lavoro, in quanto entrambi gli indicatori sono elencati tra i principali indicatori economici europei (PIEE) (4), indispensabili per monitorare le politiche monetarie ed economiche. |
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(4 bis) |
A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo. Tuttavia, per ridurre l'onere imposto agli Stati membri, la trasmissione dei dati retrospettivi dovrebbe essere limitata a quelli relativi almeno agli anni civili 2024 e 2025. |
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(5) |
È necessaria una base giuridica che sia in grado di regolamentare la trasmissione del divario retributivo di genere annuale ai fini del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU), in particolare dell'obiettivo 5 sull'uguaglianza di genere e dell'obiettivo 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica, come pure ai fini del monitoraggio dell'impatto della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (direttiva sulla trasparenza retributiva) . [Em. 3] |
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(6) |
L'attuazione , il monitoraggio e la valutazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (6) necessitano di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (7) impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo , conformemente alla direttiva (UE) 2023/970 . Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere. |
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(6 bis) |
Sulla base del piano d'azione per l'economia sociale (8) e degli obiettivi stabiliti nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, in particolare l'obiettivo di creare pari opportunità e garantire a queste persone parità di accesso ai fini della partecipazione alla società e all'economia, sono necessari dati tempestivi, comparabili e accurati sulla partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro. Tali dati forniranno la tanto necessaria valutazione dei progressi compiuti nell'ambito degli sforzi comuni volti a ridurre i divari nei tassi di occupazione e ad aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità. |
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(6 ter) |
L'attuazione del principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica necessita di dati tempestivi, comparabili e accurati sui salari e sulle caratteristiche del lavoro delle persone di diversa origine etnica o razziale. Tali dati forniranno la tanto necessaria valutazione dei progressi compiuti nella riduzione della discriminazione nell'ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, compresi i licenziamenti e la retribuzione. |
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(6 quater) |
Il divario pensionistico di genere è la differenza relativa tra le pensioni medie lorde percepite dalle donne e dagli uomini. Tale divario è dovuto alle differenze tra le carriere professionali: quelle delle donne sono caratterizzate da una retribuzione più bassa, sono più brevi, interrotte e con un minor numero di ore lavorate. Ne consegue che in età avanzata le donne sono maggiormente esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini. I dati raccolti nel contesto delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardanti la struttura delle retribuzioni, il divario retributivo di genere e la struttura del costo del lavoro possono anche contribuire a una migliore comprensione del divario pensionistico di genere negli Stati membri. |
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(7) |
Al fine di semplificare la normativa vigente e promuovere l'armonizzazione dell'ambito di applicazione, dei concetti, delle definizioni e delle relazioni sulla qualità, il presente regolamento dovrebbe riguardare tutte le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese. |
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(7 bis) |
Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, è essenziale che i dati soddisfino i requisiti di qualità. La Commissione (Eurostat) dovrebbe pertanto fornire ulteriori orientamenti sulla gestione dei dati raccolti da fonti di scarsa qualità. |
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(8) |
Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle nuove esigenze emerse con l'evoluzione e l'approfondimento dell'Unione e della zona euro, a condizione che le sue disposizioni non creino un onere sproporzionato per i rispondenti o le autorità statistiche nazionali. |
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(9) |
Al fine di alleviare l'onere amministrativo e finanziario che grava sulle imprese, in particolare sulle imprese sociali, sulle PMI e sulle microimprese , è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative già a disposizione delle autorità nazionali, regionali o locali , il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. È tuttavia necessario che il numero di fonti dalle quali è possibile raccogliere e trasmettere dati sia limitato a quanto necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo del presente regolamento. Pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per specificare quali fonti, diverse dai dati delle indagini e dai dati amministrativi, possono essere utilizzate per raccogliere e trasmettere dati a norma del presente regolamento. In ogni caso qualsiasi trattamento di dati provenienti da queste altre fonti dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(9 bis) |
Nei loro rapporti con le imprese, le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere conto del principio dell'efficacia in termini di costi ed evitare di imporre oneri eccessivi agli operatori economici, come sancito dall'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i dati pertinenti siano adeguatamente condivisi tra le autorità al fine di garantire il minor onere di comunicazione possibile per le imprese. |
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(9 ter) |
Il quadro che disciplina le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese dovrebbe essere costantemente migliorato, anche in relazione agli aspetti della qualità dei dati e alla riduzione degli oneri economici indebiti. Tuttavia, i nuovi metodi e le nuove procedure dovrebbero essere debitamente verificati prima che vengano incorporati nelle attività quotidiane degli istituti nazionali di statistica. A tal fine la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica dovrebbero condurre studi pilota e di fattibilità. Tali studi dovrebbero essere avviati dalla Commissione ed essere aperti alla partecipazione degli istituti nazionali di statistica su base volontaria. Per trarre le giuste conclusioni, i risultati di tali studi dovrebbero essere attentamente analizzati dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica. Tali analisi dovrebbero essere messe a disposizione della comunità statistica e del grande pubblico. |
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(10) |
Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione delle statistiche del mercato del lavoro e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
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(11) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati e il trattamento e la condivisione dei dati personali, compresi i dati detenuti da soggetti privati . |
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(11 bis) |
Poiché le tecniche di web scraping per la raccolta di dati dai siti web solitamente consistono in una ricerca non strutturata di quanto è pubblicamente disponibile su Internet, il ricorso a tali tecniche potrebbe non rispettare il principio dell'esattezza in ambito di protezione dei dati, nella misura in cui l'affidabilità delle fonti non è soggetta ad alcuna valutazione. Le stesse prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali (ad esempio il principio di accuratezza statistica e affidabilità dei dati di base) potrebbero essere pregiudicate. |
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(12) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per la produzione sistematica di elevata qualità di statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(13) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha formulato il suo parere il 25 settembre 2023 . |
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(14) |
Ai fini di un'adeguata attuazione del presente regolamento negli Stati membri, dopo la data di entrata in vigore devono trascorrere almeno 12 mesi per la prima rilevazione di dati. Pertanto dovrebbe essere applicato non prima del 1o gennaio 2026. |
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(15) |
Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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(1) |
«unità statistica»: persona fisica o giuridica sulla quale sono rilevati o compilati i dati; |
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(2) |
«impresa»: un insieme di unità giuridiche ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (12). Sono compresi i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e altre unità istituzionali che appartengono al settore delle amministrazioni pubbliche; |
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(2 bis) |
«impresa sociale»: soggetto di diritto privato, che può essere istituito in varie forme giuridiche, il quale fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità ai principi e alle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali (13); |
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(3) |
«unità locale»: un'impresa, o una parte di essa, situata in un luogo geograficamente identificato; |
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(4) |
«impresa residente» o «unità locale residente»: un'impresa o un'unità locale che esercita attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL); |
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(5) |
«dipendente»: qualsiasi persona, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza o dalla durata del rapporto di lavoro nello Stato membro, che ha un rapporto di occupazione diretta con l'impresa , stabilito da un contratto formale o da un accordo informale e che riceve una retribuzione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) e dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato oppure stagionale); la retribuzione di un dipendente può assumere la forma di stipendi e salari, compresi premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura; [Em. 4] |
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(6) |
«datore di lavoro»: un'impresa o un'unità locale che ha un rapporto di lavoro diretto con un dipendente , stabilito da un contratto formale o da un accordo informale ; [Em. 5] |
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(7) |
«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a una o più tematiche; |
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(8) |
«tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in una rilevazione di dati; ciascuna tematica comprende diverse tematiche dettagliate; |
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(9) |
«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili; |
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(10) |
«variabile»: una caratteristica di un'unità che può assumere valori diversi all'interno di un insieme di valori, che possono essere espressi in termini assoluti oppure in proporzione o in riferimento a una posizione in una classificazione; |
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(11) |
«disaggregazione»: insieme predefinito di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a una variabile che caratterizza le unità statistiche; |
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(12) |
«microdati»: i dati riguardanti una singola unità statistica senza identificazione diretta; |
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(13) |
«dati aggregati»: i dati relativi a un insieme di unità statistiche; |
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(14) |
«popolazione statistica»: insieme di unità statistiche per le quali sono richieste informazioni e stime; |
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(15) |
«base di campionamento»: un elenco, una mappa o altra specifica delle unità che costituiscono una popolazione statistica per consentirne il censimento o campionamento; |
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(16) |
«campione»: sottoinsieme di una base di campionamento i cui elementi sono selezionati mediante un processo con una probabilità di selezione nota, concepito in modo da consentire di ricavare stime valide per la popolazione statistica; |
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(17) |
«rispondente»: unità dichiarante che fornisce informazioni all'autorità che effettua l'indagine; |
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(18) |
«dati dell'indagine»: i dati raccolti su un campione di rispondenti ed estrapolati alla popolazione statistica utilizzando metodi matematici appropriati; |
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(19) |
«dati amministrativi»: i dati prodotti da un'entità amministrativa, di solito un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche; |
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(20) |
«altre fonti»: i dati affidabili e di qualità generati da un'entità non amministrativa, compresi documenti privati, siti web e banche dati, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche ufficiali; |
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(21) |
«classificazione statistica»: un elenco ordinato, con uno o più livelli di dettaglio, di categorie correlate ma reciprocamente esclusive, utilizzate per strutturare le informazioni in un determinato dominio statistico in base alle loro similarità; |
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(22) |
«periodo di riferimento»: il periodo cui si riferiscono i dati; |
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(23) |
«periodo di rilevazione dei dati»: il periodo in cui i dati sono rilevati; |
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(24) |
«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato; |
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(25) |
«dati precontrollati»: dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate; |
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(26) |
«relazione sulla qualità»: una relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico ; |
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(26 bis) |
«dati retrospettivi»: dati che coprono un periodo di almeno due anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento. |
Articolo 3
Fonti e metodi
1. Ai fini della compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento, gli Stati membri utilizzano o riutilizzano una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che soddisfino le norme di qualità di cui all'articolo 8:
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(a) |
dati delle indagini; |
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(b) |
dati amministrativi; |
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(c) |
altre fonti. |
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento specificando quali delle altre fonti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate per raccogliere e trasmettere i dati. Nell'esercizio del potere di adottare tali atti delegati, la Commissione garantisce che l'uso di tali altre fonti sia necessario e proporzionato al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, tenendo debitamente conto della sensibilità dei dati in questione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE.
2. Le indagini utilizzate ai fini dell'elaborazione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese si basano su campioni rappresentativi della popolazione statistica. I campioni di imprese o unità locali sono estratti dai registri di imprese a fini statistici nazionali quali definiti all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati tramite le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
Articolo 3 bis
Prescrizioni per il trattamento dei dati personali.
1. Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento deve essere proporzionato e conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento sono aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.
2. Il trattamento dei dati personali a fini statistici, che è considerato essere di interesse pubblico, è soggetto a garanzie adeguate conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, deve essere garantito il rispetto del principio di anonimizzazione dei dati personali.
Articolo 4
Prescrizioni in materia di dati
1. Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardano i domini e le tematiche seguenti:
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a) |
retribuzioni:
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(b) |
costo del lavoro:
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(c) |
domanda di manodopera:
|
Le tematiche «indice del costo del lavoro», di cui alla lettera b), punto ii), e «posti di lavoro vacanti», di cui alla lettera c), punto i), comprendono le rispettive stime iniziali di cui all'articolo 5.
2. Per ciascuna tematica di cui al paragrafo 1, le tematiche dettagliate, la periodicità corrispondente, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione dei dati sono stabiliti nell'allegato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate, la periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati di cui all'allegato.
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che le modifiche non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i rispondenti. A tal fine sono previsti gli studi di fattibilità indicati all'articolo 9, i cui risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell'adozione degli atti delegati.
5. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati, ad eccezione della tematica «struttura delle retribuzioni» di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali.
6. Gli Stati membri forniscono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per fornire i dati alla Commissione (Eurostat) si fa ricorso ai servizi del punto di accesso unico.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i seguenti elementi per ciascuna tematica:
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(a) |
l'elenco e la descrizione delle variabili; |
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(b) |
le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati; |
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(c) |
gli obiettivi di precisione; |
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(d) |
i metadati da trasmettere con la stessa periodicità, nello stesso periodo di riferimento ed entro gli stessi termini dei dati cui si riferiscono; |
|
(e) |
i periodi di rilevazione dei dati. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.
Articolo 5
Stime iniziali
1. Le stime iniziali riferite all'indice del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e ai posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono trasmesse:
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(a) |
dagli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale dell'UE in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi; e |
|
(b) |
dagli Stati membri della zona euro in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale della zona euro in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi. |
2. Le quote dei dipendenti sul totale dell'UE e della zona euro di cui al paragrafo 1 sono valutate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati annuali disponibili relativi all'indagine UE sulle forze di lavoro.
3. In caso di modifica dell'elenco degli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti è superiore alle soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione (Eurostat) ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati entro sei mesi dalla fine del periodo considerato per valutare la soglia del 3 %. Se le quote aggiornate dei dipendenti scendono al di sotto delle rispettive soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono autorizzati a interrompere la trasmissione delle stime iniziali a partire dal trimestre di riferimento del primo anno civile successivo alla data della notifica. Se le quote aggiornate superano tali soglie, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono le stime iniziali a partire dal primo trimestre di riferimento del terzo anno civile successivo alla data della notifica.
Articolo 6
Unità statistiche e popolazione statistica
1. Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per una o più delle unità statistiche seguenti:
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(a) |
imprese; |
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(b) |
unità locali; |
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(c) |
dipendenti. |
2. Per le tematiche «indice del costo del lavoro», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e «posti di lavoro vacanti», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le imprese o tutte le unità locali residenti nello Stato membro e che soddisfano le condizioni seguenti:
|
(a) |
la loro attività economica principale è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE (16), eccetto nelle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali», e |
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(b) |
hanno uno o più dipendenti. |
3. Per le tematiche «struttura delle retribuzioni», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), e «divario retributivo di genere», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda i dati sul datore di lavoro, la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro e che soddisfano le condizioni seguenti:
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(a) |
la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, eccetto nelle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali»; e |
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(b) |
hanno uno o più dipendenti. |
In riferimento alle tematiche «struttura delle retribuzioni» e «divario retributivo di genere», per quanto riguarda i dati sui dipendenti, la popolazione statistica è costituita da tutti i dipendenti la cui unità locale appartiene alla popolazione statistica definita al primo comma, lettere a) e b).
4. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto concerne i dati sul divario retributivo di genere per il periodo di riferimento 2026, la trasmissione riguarda tutte le unità locali che fanno parte di imprese con 10 o più dipendenti e che, oltre alle sezioni delle attività escluse di cui al paragrafo 3, lettera a), non appartengono alla sezione «Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria» della classificazione NACE.
5. Per la tematica «struttura del costo del lavoro» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti:
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(a) |
la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, eccetto nelle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali»; e |
|
(b) |
fanno parte di imprese con 10 o più dipendenti. |
5 bis. Gli Stati membri raccolgono e forniscono dati separati sulle imprese sociali relativamente a tutte le tematiche di cui all'allegato.
Articolo 7
Prescrizioni in merito ai dati ad hoc
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento, specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte. Tali atti delegati specificano:
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(a) |
le tematiche dettagliate da fornire nella rilevazione di dati ad hoc in relazione ai domini e alle tematiche di cui all'articolo 4 e i motivi di tali ulteriori esigenze; |
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(b) |
i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento 2028 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni ad hoc di cui al paragrafo 1 e i metadati. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:
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(a) |
l'elenco e la descrizione delle variabili; |
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(b) |
le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati; |
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(c) |
specifiche dettagliate delle unità statistiche interessate; |
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(d) |
i metadati da trasmettere; |
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(e) |
i periodi di rilevazione dei dati. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.
Articolo 8
Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti tramite le fonti di cui all'articolo 3, inclusi i dati retrospettivi, forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all'articolo 6.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità riguardanti le fonti e i metodi per ciascuna tematica di cui all'articolo 4.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'attuazione del presente regolamento che avrebbero un'incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Le informazioni sono fornite quanto prima e comunque entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tali modifiche.
7. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
8. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento. La Commissione (Eurostat) elabora e pubblica relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, delle fonti e dei metodi utilizzati. In tali relazioni la Commissione (Eurostat) formula raccomandazioni sulle modalità di gestione delle fonti considerate di scarsa qualità e dei dati raccolti tramite tali fonti.
Articolo 9
Studi pilota e di fattibilità
1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere amministrativo e finanziario che grava sulle imprese, in particolare PMI e microimprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L'obiettivo di tali studi include almeno uno dei seguenti elementi:
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(a) |
migliorare la qualità e la comparabilità dei dati ; |
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(b) |
valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti; |
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(c) |
favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati; |
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(d) |
ridurre l'onere a carico dei rispondenti; |
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(e) |
migliorare il rapporto costo/efficacia della rilevazione di dati. |
Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.
1 bis. I dati raccolti nell'ambito degli studi pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitati ai domini e alle tematiche elencati all'articolo 4, paragrafo 1, e alle tematiche dettagliate specificate nell'allegato.
2. La partecipazione degli Stati membri a tali studi può essere facoltativa, e in collaborazione con la Commissione (Eurostat), garantiscono che gli studi siano rappresentativi a livello dell'Unione.
3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi, comprese le parti sociali. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri. Tali relazioni sono rese pubbliche.
Nelle relazioni di cui al primo comma, la Commissione (Eurostat) può formulare raccomandazioni su come integrare gli studi pilota come soluzioni permanenti.
3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti che conducono gli studi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui il trattamento dei dati personali abbia luogo ai fini di tali studi.
Articolo 10
Finanziamento
1. Può essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di:
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(a) |
migliorare le fonti, comprese le basi di campionamento, su cui si basano le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi fino al 31 dicembre 2029; |
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(b) |
migliorare i metodi da applicare per l'elaborazione delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, compresi gli studi pilota e di fattibilità di cui all'articolo 9. |
L'Unione non finanzia i costi della compilazione periodica delle statistiche da trasmettere a norma del presente regolamento.
2. Il contributo finanziario dell'Unione non supera l'80 % dei costi ammissibili.
Articolo 11
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell'Unione nel quadro del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (18), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti, la Procura europea e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.
Articolo 12
Deroghe
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe debitamente motivate della durata massima di un anno . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Nel concedere tali deroghe la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. La Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, precedentemente oggetto dei regolamenti abrogati, continuino a essere rispettati senza interruzioni.
2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso.
Articolo 13
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis , all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 3 bis , è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal... [inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis , all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 3 bis , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 1 bis, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 3 bis , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 15
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 530/1999, (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2026.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a...,
Per il Parlamento europeo
La presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(*1) Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(1) GU C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj .
(2) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(3) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro «migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro» del 27 novembre 2002 (COM(2002)0661 definitivo).
(5) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj ).
(6) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(7) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).
(8) COM(2021)0778.
(9) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj ).
(10) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(12) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, sezione III-A dell'allegato (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
(13) Raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344) (GU C, C/2023/1344 del 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj ).
(14) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(16) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(17) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(18) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
ALLEGATO
Domini, tematiche e tematiche dettagliate; periodicità della trasmissione dei dati, periodi di riferimento e termine per la trasmissione dei dati per tematica
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Dominio |
Tematica |
Tematica dettagliata |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Primo periodo di riferimento |
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Retribuzione |
Struttura delle retribuzioni |
Retribuzione Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione. |
Ogni quattro anni |
Anno civile |
T+16 mesi |
2026 |
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Caratteristiche del datore di lavoro Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione. |
||||||||||
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Caratteristiche del dipendente Informazioni di carattere demografico, geografico, compreso se il dipendente è un lavoratore migrante o transfrontaliero, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione. |
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|
Periodi lavorativi Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione |
||||||||||
|
Aspetti tecnici dell'indagine Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni). |
||||||||||
|
Divario retributivo di genere |
Retribuzione oraria Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile. |
Ogni anno |
Anno civile |
T+13 mesi |
2026 |
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|
Dipendenti Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente. |
||||||||||
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|
Salario minimo |
il livello dei salari minimi legali |
Ogni due anni |
Anno civile |
T+13 mesi |
2026 |
||||
|
Numero e percentuale dei lavoratori coperta dai salari minimi legali |
Ogni due anni |
Anno civile |
T+13 mesi |
2026 |
||||||
|
Copertura della contrattazione collettiva |
Numero di dipendenti coperti da contratti collettivi |
Ogni due anni |
Anno civile |
T+13 mesi |
2026 |
|||||
|
Costo del lavoro |
Struttura del costo del lavoro |
Costo del lavoro Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi. |
Ogni quattro anni |
Anno civile |
T+18 mesi |
2028 |
||||
|
Ore lavorate Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti. |
||||||||||
|
Ore retribuite Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti. |
||||||||||
|
Dipendenti Numero di dipendenti per tipologia principale. |
||||||||||
|
|
Unità locali Informazioni sulle unità locali incluse nel campione. |
|||||||||
|
Indice del costo del lavoro |
Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette. |
Ogni trimestre |
Trimestre (anno civile) |
|
Primo trimestre del 2026 |
|||||
|
Indice trimestrale del costo totale del lavoro Serie temporali non corrette e corrette. |
||||||||||
|
Indice trimestrale delle ore lavorate Serie temporali non corrette e corrette. |
||||||||||
|
Costo annuo del lavoro Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi. |
Ogni anno |
Anno civile |
Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni |
|||||||
|
Domanda di manodopera |
Posti di lavoro vacanti |
Posti vacanti Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette. |
Ogni trimestre |
Trimestre (anno civile) |
|
Primo trimestre del 2026 |
||||
|
Posti occupati Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette. |
(1) Dopo la fine del periodo di riferimento «T».
(2) Qualora le scadenze menzionate cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo prima delle ore 12:00 (CET).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3782/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)