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Document 52023XC01504

Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione (orientamenti sulla PSE)

C/2023/7855

GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/1504

18.12.2023

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSE")

(C/2023/1504)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Indice

ABBREVIAZIONI 3
DEFINIZIONI 3
INTRODUZIONE 4

I.

PRINCIPALI ATTI GIURIDICI DELL'UE RELATIVI ALLA PSA 4

II.

SUINI DETENUTI 5

1.

Misure generali 5

2.

Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini detenuti 5

2.1.

Sensibilizzazione 6

2.2.

Misure di biosicurezza 6

2.3.

Detenzione all'aperto di suini nelle zone soggette a restrizioni II e III 6

2.4.

Visite periodiche di veterinari ufficiali 6

2.5.

Valutazione del rischio derivante dai mangimi 6

2.6.

Campionamento ed esecuzione di prove 7

III.

SUINI SELVATICI 7

1.

Misure generali 7

2.

Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini selvatici 8

2.1.

Foraggiamento attrattivo 8

2.2.

Misure di biosicurezza nelle aree colpite e durante la caccia 8

2.3.

Raccolta dei dati chiave 9

2.4.

Cooperazione 9

2.5.

Abbattimento 9

2.6.

Istituzione di "zone bianche" 9

2.7.

Installazione di recinzioni 9

2.8.

Caccia 10

2.9.

Sorveglianza passiva, compresa la ricerca di suini selvatici morti e la gestione delle carcasse 10

2.10.

Accesso limitato alle zone infette 10

2.11.

Restrizioni al foraggiamento di sostentamento 10

2.12.

Campionamento ed esecuzione di prove 11

2.13.

Cattura 11

3.

Applicazione di misure in diverse aree o zone soggette a restrizioni 11

3.1.

Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni 11

3.2.

Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA 12

3.3.

Misure che potrebbero essere adottate nelle zone recentemente infettate per eradicare la PSA 12

3.4.

Misure che potrebbero essere adottate in zone infette di ampie dimensioni per controllare la PSA 14

IV.

Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA nell'UE 14

ALLEGATI

Allegato I –

Messaggi chiave per le campagne di sensibilizzazione negli Stati membri 18

Allegato II –

Misure di biosicurezza per i cacciatori e per tutto il personale addetto alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici 21

Allegato III –

Campionamento di suini selvatici e rimozione delle carcasse di suini selvatici negli Stati membri interessati 22

Allegato IV –

Sintesi delle raccomandazioni relative ai suini selvatici di cui alla sezione III 23

ABBREVIAZIONI

Ab

Anticorpi

Normativa in materia di sanità animale

Regolamento (UE) 2016/429

PSA

Peste suina africana

Orientamenti sulla PSA

Orientamenti sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nell'Unione

Virus della PSA

Virus della peste suina africana

Regolamento sulla PSA

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (1) che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

EFSA

Autorità europea per la sicurezza alimentare

ELISA

Saggio di immunoassorbimento enzimatico

UE

Unione europea

EURL

Laboratorio di riferimento dell'UE per la PSA (2)

EUVET

Gruppo veterinario d'emergenza dell'UE (3)

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

GF-TADs

Quadro globale per il controllo progressivo delle malattie animali transfrontaliere

IPT

prova dell'immunoperossidasi

Piani d'azione nazionali

Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione, di cui all'articolo 56 e all'allegato IV del regolamento sulla PSA

WOAH

Organizzazione mondiale per la salute animale

PAFF

Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi

PCR

Reazione a catena della polimerasi

Gruppo permanente di esperti sulla PSA

Gruppo permanente di esperti sulla peste suina africana

DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le definizioni seguenti.

Foraggiamento attrattivo: la pratica di utilizzare quantitativi limitati di mangimi (ad esempio granturco) o altre sostanze attrattive per attirare suini selvatici in una determinata zona (area designata in cui sono collocati mangimi o altre sostanze attrattive), in cui possono essere cacciati o catturati.

Abbattimento: l'uccisione di suini selvatici volta a smaltirne la carcassa senza sottoporla a macellazione.

Cattura: il prelievo di suini selvatici mediante l'utilizzo di trappole.

Foraggiamento di sostentamento: la pratica di dispensare mangimi ai suini selvatici in una determinata zona per un periodo di tempo prolungato allo scopo di favorire la sopravvivenza di tali animali o la crescita artificiale della loro popolazione.

INTRODUZIONE

Gli orientamenti sulla PSA sono elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri e lasciano impregiudicata la normativa dell'Unione applicabile. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

Il presente documento mira a fornire agli Stati membri e/o ai portatori di interessi orientamenti sugli strumenti disponibili per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA in risposta alla situazione epidemiologica di tale malattia nell'UE e a livello mondiale.

Gli orientamenti sulla PSA sono menzionati nel regolamento sulla PSA:

al considerando 5 (in relazione ai principi e ai criteri per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA nell'UE);

all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b) (in relazione agli obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri in materia di PSA);

all'allegato IV, lettera c) (in relazione ai requisiti minimi dei piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della PSA nell'Unione).

Gli orientamenti sulla PSA:

forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti del diritto dell'UE;

illustrano le migliori pratiche in materia di gestione della PSA e ne incoraggiano l'utilizzo;

forniscono raccomandazioni riguardo a misure specifiche (non previste dalla normativa dell'UE) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nell'Unione;

stabiliscono i principi e i criteri per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA nell'UE.

Gli orientamenti sulla PSA possono essere adattati alle esigenze degli Stati membri o delle regioni per tenere conto dei diversi livelli di rischio definiti nelle valutazioni del rischio (4) effettuate da ciascuno Stato membro, della struttura delle autorità veterinarie e delle altre autorità competenti, della legislazione nazionale e di altre specificità a livello nazionale o locale.

Gli orientamenti sulla PSA sono elaborati e, ove necessario, aggiornati sulla base degli elementi seguenti:

norme internazionali (5);

valutazioni scientifiche (principalmente quelle presentate dall'EFSA (6));

migliori pratiche ed esperienze degli Stati membri e di altri paesi, nonché missioni e raccomandazioni dell'EUVET;

altre informazioni pertinenti.

I.   PRINCIPALI ATTI GIURIDICI DELL'UE RELATIVI ALLA PSA

La normativa dell'Unione maggiormente pertinente in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA è sintetizzata nella tabella seguente.

N.

Titolo

Obiettivo principale dell'atto giuridico

Osservazioni

1.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale

Quadro giuridico orizzontale in materia di sanità animale all'interno dell'Unione.

"Normativa in materia di sanità animale".

Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulation_it

La Commissione ha adottato diversi atti delegati e di esecuzione (8) per rendere applicabili le nuove norme.

2.

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (9), del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

Prevede misure in caso di sospetto o conferma ufficiale della presenza delle malattie, l'istituzione di zone soggette a restrizioni (zone di protezione/sorveglianza) e di zone infette, divieti e condizioni per i movimenti autorizzati da tali zone.

Norme integrative in materia di prevenzione e controllo delle malattie.

Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures_it

3.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (10), del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Prevede misure speciali di controllo delle malattie per la PSA (misure di zonizzazione dell'UE con riguardo alla PSA), elenca a livello dell'Unione le zone soggette a restrizioni I, II e III (allegato I) e le zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, nonché le zone infette (allegato II), prevede misure di biosicurezza armonizzate per determinati stabilimenti (allegato III) e stabilisce i requisiti minimi dei piani d'azione nazionali (allegato IV).

Misure speciali di controllo della PSA (misure di zonizzazione dell'UE con riguardo alla PSA).

Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_it

II.   SUINI DETENUTI

1.   Misure generali

Le misure da adottare per prevenire, controllare ed eradicare la PSA nei suini detenuti sono stabilite nella normativa dell'UE di cui alla sezione I.

2.   Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini detenuti

Gli orientamenti sulla PSA forniscono indicazioni su come migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia nei suini detenuti, di cui si dovrebbe tenere conto ove necessario.

2.1.   Sensibilizzazione

Oltre agli obblighi generali stabiliti dalla normativa in materia di sanità animale, il regolamento sulla PSA prevede gli obblighi speciali seguenti:

obblighi speciali di informazione e di formazione degli Stati membri interessati (articoli 57 e 58 del regolamento sulla PSA);

obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri (articolo 59 del regolamento sulla PSA).

Nell'allegato I degli orientamenti figurano messaggi chiave e strategie di comunicazione adattati a diversi destinatari, che potrebbero rappresentare un punto di partenza per l'allestimento di campagne nazionali di sensibilizzazione in tutti gli Stati membri.

Sul sito web (11) del gruppo permanente di esperti sulla PSA in Europa (iniziativa GF-TADs) è disponibile un archivio di materiali utilizzati in diversi paesi per le attività di comunicazione sulla PSA.

2.2.   Misure di biosicurezza

Il regolamento (UE) 2016/429 presenta la nozione generale e la definizione di "biosicurezza" e stabilisce alcune disposizioni orizzontali (12) al riguardo.

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), e l'allegato III del regolamento sulla PSA stabiliscono misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti di determinate partite, autorizzati dall'autorità competente a norma del medesimo regolamento.

Le misure di biosicurezza di cui all'allegato III del regolamento sulla PSA dovrebbero essere altresì promosse in tutti gli Stati membri e possono essere applicate in altri stabilimenti (non soggetti a obblighi a norma del regolamento sulla PSA) di suini detenuti (ad eccezione dei macelli, se del caso) ai fini della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione della malattia.

2.3.   Detenzione all'aperto di suini nelle zone soggette a restrizioni II e III

A causa del rischio di trasmissione del virus della PSA, si raccomanda di limitare la detenzione all'aperto di suini quantomeno nelle zone soggette a restrizioni II e III. A seguito di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente, quest'ultima potrebbe decidere caso per caso (13) in merito alla detenzione all'aperto di suini nelle zone soggette a restrizioni II e III sulla base degli elementi seguenti:

l'adozione di opportune misure di biosicurezza (ad esempio l'installazione di una doppia recinzione o di una recinzione singola senza aperture);

l'esecuzione periodica di valutazioni indipendenti e obiettive della biosicurezza nell'allevamento o in altri stabilimenti (ad esempio stabilimenti confinati, compresi i giardini zoologici) utilizzando protocolli standard onnicomprensivi;

l'eventuale valutazione o approvazione, se del caso, degli allevamenti di suini all'aperto sulla base del loro rischio di biosicurezza nell'ambito di un sistema ufficiale gestito dalle autorità competenti.

2.4.   Visite periodiche di veterinari ufficiali

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla PSA stabilisce la frequenza delle visite periodiche negli stabilimenti affinché siano autorizzati i movimenti di determinate partite all'interno e all'esterno delle zone soggette a restrizioni. Anche gli stabilimenti in cui i suini sono detenuti esclusivamente a fini di autoconsumo dovrebbero essere oggetto di visite periodiche da parte di veterinari ufficiali, sulla base di una valutazione del rischio incentrata sulla PSA effettuata dall'autorità competente dello Stato membro interessato e in conformità della pertinente normativa dell'UE.

2.5.   Valutazione del rischio derivante dai mangimi

Il rischio derivante dai mangimi è considerato inferiore (14) a quello correlato ad altre possibili modalità di trasmissione (ad esempio il contatto con animali vivi infetti e l'alimentazione con rifiuti alimentari). Sebbene l'EFSA abbia individuato alcuni tipi di mangimi che possono comportare un rischio di trasmissione della PSA in uno stabilimento suinicolo, in particolare nelle regioni in cui è presente una contaminazione dei suini selvatici, è più probabile che vi siano altre possibili modalità di trasmissione che richiedano una gestione del rischio, come lo spostamento di suini domestici vivi, l'alimentazione con rifiuti alimentari di origine suina o la possibilità di contatti tra suini selvatici e suini detenuti.

La raccolta di fieno, paglia o cereali prodotti localmente in un'area in cui la PSA è presente nei suini selvatici, l'uso di attrezzature da allevamento provenienti da una tale area o la somministrazione di foraggio fresco ai suini sono stati identificati come potenziali fonti di trasmissione della malattia tra i suini domestici, in particolare negli stabilimenti in cui i suini sono detenuti a fini di autoconsumo.

Gli operatori del settore dei mangimi dovrebbero attuare correttamente sistemi di tracciabilità e misure di biosicurezza efficaci per garantire la sicurezza delle forniture degli ingredienti per mangimi, così da far fronte ai rischi di trasmissione del virus della PSA.

Se del caso, lo stoccaggio (a temperature superiori a 0° C) dei mangimi e dei materiali di arricchimento o da lettiera provenienti da aree colpite dalla PSA prima del loro utilizzo ridurrà il rischio di sopravvivenza del virus nella matrice. In situazioni specifiche, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione opportuni processi di decontaminazione e stoccaggio (ad esempio tempo di stoccaggio, trattamento, temperatura) in grado di ridurre la potenziale contaminazione da virus dei mangimi trasferiti da aree colpite dalla PSA ad aree non colpite.

L'autorità competente che ritenga che l'uso di cereali, erba e paglia raccolti localmente rappresenti un rischio (a seguito di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente dello Stato membro interessato) nelle condizioni locali prevalenti (in particolare per gli stabilimenti in cui i suini sono detenuti esclusivamente a fini di autoconsumo) dovrebbe valutare la possibilità di:

a)

vietare la somministrazione di erba o cereali freschi (15) ai suini detenuti, fatto salvo il caso in cui siano sottoposti a trattamenti volti a inattivare il virus della PSA o siano stoccati in luoghi non accessibili ai suini selvatici per almeno 30 giorni prima dell'uso;

b)

vietare l'utilizzo della paglia (16) come materiale da lettiera per i suini detenuti, fatto salvo il caso in cui sia sottoposta a trattamenti volti a inattivare il virus della PSA o sia stoccata in luoghi non accessibili ai suini selvatici per almeno 90 giorni prima dell'uso.

2.6.   Campionamento ed esecuzione di prove

Le prescrizioni relative al campionamento e all'esecuzione di prove riguardanti la PSA nei suini detenuti sono stabilite nella normativa dell'UE di cui alla sezione I.

In caso di macellazione di suini detenuti a fini di autoconsumo nello stesso stabilimento, il campionamento e le prove riguardanti la PSA dovrebbero essere effettuati attenendosi alle istruzioni dell'autorità competente, quantomeno all'interno delle zone soggette a restrizioni.

Il prelievo di campioni, nonché le tecniche, la convalida e l'interpretazione dei metodi diagnostici dovrebbero essere effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (17) e, se del caso, dovrebbero tenere conto anche:

degli orientamenti disponibili sul sito web dell'EURL (18); e

del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) (19).

III.   SUINI SELVATICI

1.   Misure generali

Le misure da adottare per prevenire, controllare ed eradicare la PSA nei suini selvatici sono stabilite nella normativa dell'UE di cui alla sezione I.

I suini selvatici contribuiscono in misura notevole alla diffusione e alla persistenza della PSA. È opportuno attuare una gestione adeguata (20) dei suini selvatici conformemente alle raccomandazioni fornite dai presenti orientamenti:

nelle aree non colpite dalla malattia, prestando particolare attenzione alle migliori pratiche di prevenzione, all'individuazione precoce della PSA e alla preparazione all'eventuale insorgenza della malattia; e

nelle aree già colpite dalla PSA, nell'ottica di controllare ed eradicare la malattia.

La densità di suini selvatici è considerata il fattore di rischio più influente per l'insorgenza della PSA in tali animali. Le misure preventive volte a ridurre e stabilizzare le popolazioni di suini selvatici prima dell'insorgenza della PSA sono utili per ridurre i) le probabilità di esposizione della popolazione alla malattia e ii) gli sforzi necessari per intraprendere eventuali azioni di emergenza (ossia ridurre il numero di carcasse da rimuovere) in caso di insorgenza della malattia.

Gli Stati membri dovrebbero prendere in esame un approccio a lungo termine alla gestione dei suini selvatici sulla base dei piani d'azione nazionali.

2.   Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini selvatici

Gli orientamenti sulla PSA forniscono indicazioni supplementari e raccomandazioni su come migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia nei suini selvatici, di cui si dovrebbe tenere conto ove necessario.

Le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA potrebbero differire (entro i limiti stabiliti dalla normativa, se del caso) e dovrebbero essere adattate alle specificità di ciascuna area o zona. Tali misure dovrebbero basarsi sugli elementi seguenti:

il momento dello sviluppo della malattia in un'area o in una zona (le diverse fasi dell'infezione possono essere individuate attraverso un sistema continuo di sorveglianza passiva per l'individuazione precoce della PSA nei suini selvatici, in combinazione con l'esecuzione di prove sui suini selvatici abbattuti);

le dinamiche della popolazione esistente, la distribuzione e la densità dei suini selvatici;

l'esistenza di barriere naturali o artificiali;

le differenze ambientali e climatiche;

le pratiche agricole.

Gli orientamenti sulla PSA contemplano le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della malattia nei suini selvatici descritte ai punti da 4.1 a 4.14. Tali misure sono sintetizzate nell'allegato IV degli orientamenti sulla PSA.

2.1.   Foraggiamento attrattivo

Il foraggiamento attrattivo non dovrebbe rappresentare una fonte di alimentazione volta al sostentamento della popolazione di suini selvatici (ad esempio durante l'inverno).

Dopo aver effettuato una valutazione del rischio della possibile introduzione o diffusione della PSA e tenendo conto della possibilità di attuare ulteriori misure di riduzione dei rischi, l'autorità competente di uno Stato membro potrebbe prendere una decisione in merito ai quantitativi di mangimi autorizzati per il foraggiamento attrattivo, tenendo conto:

della situazione epidemiologica della PSA nello Stato membro o nella zona interessata;

della conoscenza della popolazione esistente di suini selvatici nello Stato membro o nella zona interessata; e

delle pratiche venatorie nello Stato membro o nella zona interessata.

2.2.   Misure di biosicurezza nelle aree colpite e durante la caccia

Le misure di biosicurezza relative ai suini selvatici dovrebbero essere rafforzate negli Stati membri e seguire il manuale elaborato nell'ambito dell'iniziativa GF-TADs, dal titolo " African swine fever in wild boar – ecology and biosecurity "  (21), in particolare:

il capitolo 5, relativo alla biosicurezza nelle foreste colpite; e

il capitolo 6, relativo alla biosicurezza durante la caccia.

Le prescrizioni minime di biosicurezza per i cacciatori e per tutto il personale addetto alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici figurano anche nell'allegato II degli orientamenti sulla PSA.

2.3.   Raccolta dei dati chiave

Le prove effettuate sui suini selvatici negli Stati membri in relazione alla PSA forniscono preziose informazioni sulla situazione epidemiologica della malattia e sulla sua evoluzione. Insieme ad altri dati pertinenti, consentono di adattare le misure concrete per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA a seconda delle necessità.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero raccogliere e fornire all'EFSA dati epidemiologici sulla PSA ed eventuali altre informazioni pertinenti alla malattia (22). Tale scambio di informazioni consente di sviluppare conoscenze scientifiche sulla PSA (23) nell'ottica di adottare un approccio e decisioni di gestione basati sul rischio.

2.4.   Cooperazione

La gestione dei suini selvatici richiede la cooperazione delle autorità competenti e dei portatori di interessi, quali gli organismi di gestione forestale, le autorità ambientali e i cacciatori. Una cooperazione efficace ed efficiente è essenziale per la prevenzione, l'individuazione precoce, il controllo e l'eradicazione della PSA. Le misure adottate nel quadro dei presenti orientamenti dovrebbero essere compatibili con la pertinente normativa dell'UE e/o nazionale in materia di ambiente, caccia e medicina veterinaria, comprese le prescrizioni per la tutela della natura e della biodiversità, e dovrebbero essere adeguatamente valutate in termini di base scientifica, impatto ed efficacia.

Sul sito web (24) del gruppo permanente di esperti sulla PSA in Europa (iniziativa GF-TADs) è disponibile un archivio di materiali informativi sulla PSA e sulle migliori pratiche adottate in diversi paesi.

2.5.   Abbattimento

L'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione al fine di ridurre la popolazione di suini selvatici, in particolare nelle zone recentemente infettate o nelle aree a rischio.

2.6.   Istituzione di "zone bianche"

Il controllo della PSA comprende misure di riduzione della popolazione di suini selvatici, quali l'abbattimento preventivo o, se del caso, la caccia, in zone delimitate denominate "zone bianche"  (25). Le precedenti esperienze di alcuni Stati membri confermano che l'istituzione delle zone bianche potrebbe essere uno strumento efficace per limitare la diffusione della malattia nella popolazione di suini selvatici. Le "zone bianche" potrebbero essere istituite in un'area geograficamente adiacente o interna alla pertinente zona soggetta a restrizioni in cui il virus della PSA circola tra i suini selvatici. Per arrestare la diffusione della malattia è opportuno introdurre una combinazione di diverse misure (ad esempio l'installazione di recinzioni, lo spopolamento significativo e rapido dei suini selvatici ecc.) nelle "zone bianche".

2.7.   Installazione di recinzioni

Per contenere la popolazione di suini selvatici potrebbero essere utilizzate recinzioni, se del caso, con l'obiettivo di prevenire, controllare ed eradicare la PSA, in particolare nelle zone recentemente infettate (al fine di eradicare la PSA). Le recinzioni dovrebbero essere utilizzate in limitate zone infette cruciali per consentire l'abbattimento preventivo dei suini selvatici in una zona delimitata ("zona bianca"), per limitare o rallentare lo spostamento dei suini selvatici dalle aree recentemente infettate verso aree non infette e, in combinazione con altre misure (ad esempio caccia, istituzione di "zone bianche", cattura ecc.), per arrestare o rallentare la diffusione della PSA. È possibile utilizzare diversi tipi di recinzioni (ad esempio recinzioni prive di aperture, elettriche ecc.) in base alle condizioni locali e alla situazione epidemiologica della PSA in una specifica area e tenendo conto degli elementi seguenti (26):

nessuna tipologia di recinzione elettrica può essere considerata al 100 % a prova di suino selvatico se utilizzata su larga scala per un periodo di tempo prolungato;

in passato l'EFSA ha concluso che non vi erano prove che attestassero che l'utilizzo di grandi recinzioni fosse efficace per il contenimento dei suini selvatici. Si potrebbe tuttavia tenere conto delle recenti esperienze maturate dagli Stati membri nell'utilizzo di recinzioni (come misura per limitare o arrestare la diffusione della PSA) in limitate zone infette cruciali;

diversi studi sull'uso di repellenti odorigeni per tenere lontani i suini selvatici hanno fornito risultati divergenti (diverse prove descritte nella pertinente relazione dell'EFSA non sono state in grado di dimostrare alcun effetto del repellente sull'intrusione di suini selvatici o sul danneggiamento delle colture).

Le barriere naturali quali grandi fiumi o stretti possono essere utilizzate, se del caso, per delimitare le zone soggette a restrizioni, in quanto in determinate situazioni hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre gli spostamenti di suini selvatici, pur non arrestandoli completamente.

2.8.   Caccia

In tutti gli Stati membri i cacciatori dovrebbero ricevere una formazione che li renda consapevoli dei rischi comportati dalla malattia e delle migliori pratiche da adottare nel caso in cui individuino suini selvatici morti o in cui sospettino un caso di PSA.

Le pratiche venatorie dovrebbero essere adattate all'evoluzione epidemiologica della malattia, alla luce dei loro effetti sulle popolazioni di suini selvatici. In linea con la normativa dell'UE e nazionale, è possibile utilizzare attrezzature tecniche supplementari per la caccia al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nei presenti orientamenti sulla PSA e nei piani d'azione nazionali.

È opportuno garantire una stretta collaborazione tra le autorità competenti e i portatori di interessi, a seconda dei casi (27), in particolare quando la gestione della caccia nel contesto della PSA non è di competenza dell'autorità veterinaria competente dello Stato membro.

2.9.    Sorveglianza passiva, compresa la ricerca di suini selvatici morti e la gestione delle carcasse  (28)

La sorveglianza passiva (anche quando è supportata da una ricerca attiva di suini selvatici morti) è lo strumento più efficace per individuare la PSA e monitorarne la diffusione. È pertanto opportuno incoraggiare il campionamento delle carcasse di suini selvatici morti e l'esecuzione di prove su di esse. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'individuazione delle carcasse nelle zone recentemente infettate e in prossimità di tali zone.

Di norma, le carcasse rivenute per prime non rappresentano necessariamente i primi casi di malattia nell'area. È pertanto opportuno rafforzare la sorveglianza passiva (volta anche a individuare quali sono e dove si trovano le carcasse più vecchie) e l'esecuzione di prove su tutte le carcasse, in particolare nelle zone recentemente infettate e in prossimità di tali zone.

2.10.   Accesso limitato alle zone infette

L'accesso alle zone infette (in particolare alle zone recentemente infettate, in cui l'obiettivo è eradicare la PSA il prima possibile) dovrebbe essere opportunamente limitato, dati i rischi di trasmissione della PSA attraverso gli esseri umani, le attrezzature, i veicoli ecc. L'autorità competente dovrebbe gestire le restrizioni sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto delle specifiche condizioni e circostanze locali.

2.11.   Restrizioni al foraggiamento di sostentamento

Il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici negli Stati membri dovrebbe essere soggetto a restrizioni, così da limitare o ridurre, a seconda dei casi, la sopravvivenza dei suini selvatici e la crescita artificiale della loro popolazione.

I luoghi o i dispositivi di foraggiamento destinati ad altre specie selvatiche (ad esempio i ruminanti selvatici) non dovrebbero essere accessibili ai suini selvatici e i mangimi utilizzati (ad esempio il fieno) non dovrebbero attrarli.

In situazioni specifiche, a seguito di una valutazione del rischio, l'autorità competente potrebbe valutare la possibilità di consentire il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici per un periodo di tempo limitato, nell'ottica di contenere i suini selvatici in una zona recentemente infettata in cui l'obiettivo è eradicare la PSA nel breve-medio termine.

2.12.   Campionamento ed esecuzione di prove

Il campionamento dei suini selvatici trovati morti e l'esecuzione di prove su di essi dovrebbero basarsi:

sulla valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente; e

sulla sorveglianza passiva.

Se del caso, i suini selvatici trovati morti, abbattuti (ad esempio in una zona recentemente infettata o in una "zona bianca") e malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA utilizzando la PCR. I campioni da analizzare dovrebbero essere consegnati quanto prima al laboratorio (almeno entro 72 ore dal campionamento, tranne nelle zone già soggette a restrizioni in cui l'obiettivo è il controllo della PSA).

È opportuno tenere conto degli aspetti seguenti:

la PCR (ricerca del virus) dovrebbe essere la prova da prediligere nelle aree in cui la PSA non è presente e nelle zone soggette a restrizioni;

una sola prova sierologica positiva potrebbe non essere indicativa della circolazione del virus;

la ricerca degli anticorpi non dovrebbe essere utilizzata per l'individuazione precoce del virus della PSA, bensì come strumento (come prova complementare alla PCR) per comprendere meglio l'evoluzione dell'epidemiologia della malattia in determinate aree e/o situazioni specifiche quali:

i)

esecuzione di prove su suini selvatici nella zona soggetta a restrizioni I (confinante con zone infette); un animale sieropositivo potrebbe essere indicativo di una situazione epidemiologica in evoluzione, come la diffusione del virus della PSA al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III;

ii)

aree in cui la malattia è presente da lungo tempo.

Ulteriori linee guida sul campionamento dei suini selvatici e sulla rimozione delle carcasse negli Stati membri interessati (gli Stati membri che sono elencati o hanno zone elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA) figurano nell'allegato III degli orientamenti sulla PSA.

2.13.   Cattura

La cattura dovrebbe essere considerata una misura efficace per limitare o ridurre la popolazione di suini selvatici in presenza di PSA in un'area limitata (ad esempio in una "zona bianca"), in combinazione con altre misure volte a eradicare la malattia, in particolare nelle zone recentemente infettate.

3.   Applicazione di misure in diverse aree o zone soggette a restrizioni

Le misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini selvatici di cui alla sezione III, punto 2, dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica della malattia ed essere adattate alle diverse aree o zone soggette a restrizioni (definite nel regolamento sulla PSA), le quali ai fini degli orientamenti sulla PSA sono classificate come segue:

3.1.

aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni;

3.2.

aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I (ad eccezione della zona soggetta a restrizioni I) e nell'allegato II del regolamento sulla PSA;

3.3.

zone soggette a restrizioni di dimensioni limitate, corrispondenti a zone recentemente infettate, in cui la PSA è presente nei suini selvatici da relativamente poco tempo (ad esempio tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia) e in cui l'obiettivo principale è l'eradicazione della PSA nel breve-medio termine;

3.4.

zone soggette a restrizioni di ampie dimensioni, corrispondenti a zone infette significative (ad esempio l'intero territorio dello Stato membro o una parte significativa dello stesso), in cui la PSA è presente da relativamente molto tempo e in cui l'obiettivo principale è il controllo della malattia (dato che l'eradicazione della PSA potrebbe non essere possibile nel breve-medio termine).

Le raccomandazioni generali sulle diverse misure per le diverse aree e zone soggette a restrizioni figurano ai punti da 3.1 a 3.4 e sono sintetizzate nell'allegato IV.

3.1.   Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni

Ai fini della prevenzione della PSA è opportuno tenere conto degli elementi seguenti:

a)

il foraggiamento attrattivo con quantità limitate di mangimi dovrebbe essere consentito solo per attrarre suini selvatici a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento;

b)

durante la caccia dovrebbero essere promosse e attuate misure di biosicurezza;

c)

un'elevata densità di suini selvatici può comportare un aumento del rischio di insorgenza della malattia e, in caso di contaminazione da virus della PSA, può determinare la rapida trasmissione della malattia e la sua persistenza prolungata nelle aree colpite. Per garantire dunque un'efficiente preparazione alla PSA, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero mirare principalmente a ridurre in modo significativo la densità della popolazione di suini selvatici, se del caso (29) e a seconda delle circostanze. L'attività venatoria dovrebbe essere mirata a una costante riduzione della popolazione di suini selvatici. È pertanto opportuno incoraggiare la caccia mirata (o se del caso l'abbattimento mirato) di femmine adulte e subadulte di suini selvatici. Complessivamente, le prede di caccia dovrebbero essere equamente ripartite tra esemplari maschi ed esemplari femmine (50 % di ciascuna categoria);

d)

sorveglianza: il campionamento dovrebbe basarsi sulla sorveglianza passiva; le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR;

e)

il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici dovrebbe essere limitato.

3.2.   Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA

Oltre alle misure di cui al punto 3.1, dati i maggiori rischi di insorgenza della PSA, dovrebbero essere attuate misure supplementari volte a prevenire l'introduzione della malattia e a garantire eventualmente la sua individuazione rapida e un'efficiente preparazione ad essa:

a)

il foraggiamento attrattivo con quantità limitate di mangimi dovrebbe essere consentito solo per attrarre suini selvatici a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento;

b)

dovrebbe essere praticata la caccia intensiva (potrebbe essere consentita la caccia individuale e guidata) per ottenere una riduzione della densità di suini selvatici, che consentirebbe, in caso di eventuale insorgenza della PSA, di contenere il virus o di rallentare significativamente la diffusione della malattia;

c)

la strategia di gestione a lungo termine dei suini selvatici dovrebbe essere orientata al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della popolazione e promossa (coinvolgendo i settori pubblico e privato); i cacciatori dovrebbero essere considerati parte integrante di tale strategia;

d)

l'autorità competente dovrebbe gestire l'abbattimento, la caccia e la cattura in collaborazione con altre autorità pertinenti e con i portatori di interessi;

e)

se del caso, l'autorità competente dovrebbe valutare la possibilità di installare recinzioni in collaborazione con altre autorità pertinenti e con i portatori di interessi;

f)

sorveglianza:

i.

se del caso, dovrebbe essere effettuato un pattugliamento attivo volto a individuare le carcasse (preferibilmente ad opera di personale qualificato), al fine di rafforzare la sorveglianza passiva e di rilevare quanto prima la presenza della PSA;

ii.

il campionamento dovrebbe basarsi su una valutazione del rischio e su una sorveglianza passiva rafforzata; le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR, se del caso;

g)

tutti i suini selvatici trovati morti dovrebbero essere smaltiti secondo le disposizioni dell'autorità competente.

3.3.   Misure che potrebbero essere adottate nelle zone recentemente infettate per eradicare la PSA

Data la presenza della PSA, l'obiettivo principale è contenere la malattia in un'area limitata, garantire una delimitazione precisa della zona infetta e attuare quanto prima misure di eradicazione.

Nell'UE vi sono diversi esempi positivi (30) di eradicazione della PSA nei suini selvatici, che dovrebbero essere utilizzati come base per l'elaborazione di misure adeguate a eradicare la PSA nel caso specifico. È opportuno tenere conto degli aspetti seguenti:

a)

il foraggiamento attrattivo dovrebbe essere consentito solo a scopo di cattura e abbattimento;

b)

sorveglianza:

i.

la sorveglianza passiva dovrebbe essere utilizzata come base per definire la fase epidemica della malattia (ad esempio, la diminuzione del numero delle carcasse di suini selvatici morti di recente potrebbe essere un segnale di decelerazione della fase epidemica);

ii.

al fine di rafforzare la sorveglianza passiva, dovrebbe essere effettuato un pattugliamento attivo volto all'individuazione delle carcasse ricorrendo a personale qualificato, cani o droni;

iii.

il campionamento dovrebbe basarsi sulla sorveglianza passiva rafforzata; tutte le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR;

iv.

oltre a effettuare prove per la ricerca del virus della PSA su tutti i suini selvatici trovati morti, anche i suini selvatici cacciati o abbattuti dovrebbero essere sottoposti a prove per la ricerca del virus mediante PCR (compresa la ricerca degli anticorpi, se del caso);

c)

l'autorità competente dovrebbe valutare la possibilità di introdurre un divieto di caccia (di tutte le specie) e di svolgimento di altre attività nelle foreste come misura per prevenire la diffusione della PSA, almeno fino alla decelerazione della fase epidemica. Il gruppo operativo di esperti (31) dovrebbe assistere l'autorità competente nella valutazione della situazione epidemiologica e nella definizione della fine della fase epidemica utilizzando i risultati della sorveglianza passiva continua;

d)

la caccia guidata non dovrebbe essere praticata, tranne che in situazioni debitamente giustificate in cui siano state attuate opportune misure (ad esempio l'installazione di recinzioni) per impedire lo spostamento dei suini selvatici;

e)

tutte le persone addette alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici dovrebbero adottare misure di biosicurezza per evitare la possibile contaminazione di veicoli, cortili e abitazioni;

f)

se del caso, l'accesso alla zona infetta dovrebbe essere limitato, tranne che per il personale autorizzato o in virtù di deroghe concesse dall'autorità competente;

g)

ai cacciatori dovrebbe essere impartita una formazione specifica volta a ridurre la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus nell'ambiente e al di fuori della zona infetta;

h)

la presenza di contenitori per lo stoccaggio delle carcasse di suini selvatici dovrebbe essere garantita almeno all'interno della zona infetta, qualora non esista un sistema alternativo per la raccolta degli animali morti; in ciascun luogo di stoccaggio dovrebbero essere disponibili strumenti per la pulizia e la disinfezione; tutti i suini selvatici trovati morti dovrebbero essere smaltiti secondo le disposizioni dell'autorità competente;

i)

potrebbe essere autorizzata la cattura a scopo di abbattimento (e successiva esecuzione di prove);

j)

l'abbattimento da parte di cacciatori addestrati al fine di eradicare (o quantomeno ridurre in modo significativo) la popolazione di suini selvatici potrebbe essere autorizzato solo al raggiungimento della fase endemica (dopo la fase epidemica) o quando siano state attuate altre misure (ad esempio l'installazione di recinzioni) per impedire lo spostamento dei suini selvatici, sotto la supervisione dell'autorità competente;

k)

sulle carcasse di suini selvatici non dovrebbe essere eseguita alcuna operazione di macellazione (eviscerazione); i suini selvatici abbattuti dovrebbero essere collocati in contenitori o sacchetti impermeabili per ridurre al minimo il rischio di dispersione dei fluidi dell'animale;

l)

le recinzioni (32) possono limitare gli spostamenti dei suini selvatici, contribuendo in tal modo a contenere o quantomeno rallentare la diffusione della malattia. Le recinzioni dovrebbero essere utilizzate in aree definite e installate tempestivamente (anche in combinazione con altre misure) per rallentare la diffusione del virus della PSA e anticipare l'ondata epidemica della malattia.

3.4.   Misure che potrebbero essere adottate in zone infette di ampie dimensioni per controllare la PSA

L'obiettivo principale è quello di controllare la PSA nella zona, far sì che la malattia non si propaghi ulteriormente in aree in cui non è presente o, ove ciò non sia possibile, limitare il più possibile la velocità di propagazione del virus in altre aree.

Data la presenza del virus della PSA nelle zone infette per un periodo prolungato (33) e all'interno di un territorio ampio e significativo, è opportuno prendere in considerazione le misure seguenti per il controllo della malattia:

a)

il foraggiamento attrattivo con quantità limitate di mangimi dovrebbe essere consentito solo per attrarre suini selvatici a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento;

b)

sorveglianza:

i.

il campionamento dovrebbe basarsi sulla sorveglianza passiva rafforzata; tutte le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR; i suini selvatici cacciati o abbattuti dovrebbero essere sottoposti a prove attenendosi alle indicazioni fornite dall'autorità competente sulla base della situazione epidemiologica specifica e tenendo conto della pertinente normativa dell'UE (ad esempio gli articoli 51 e 52 del regolamento sulla PSA);

ii.

il personale qualificato dovrebbe effettuare un pattugliamento attivo volto a individuare le carcasse, al fine di rafforzare la sorveglianza passiva;

c)

la caccia e la cattura dovrebbero essere mirate al prelievo di campioni da analizzare;

d)

durante la caccia, la cattura e la rimozione delle carcasse è opportuno applicare prescrizioni minime di biosicurezza;

e)

l'abbattimento dei suini selvatici dovrebbe essere effettuato da cacciatori addestrati;

f)

tutti i suini selvatici trovati morti e le carcasse dei suini selvatici catturati o cacciati che siano risultati positivi al virus della PSA dovrebbero essere smaltiti secondo le disposizioni dall'autorità competente;

g)

l'utilizzo di recinzioni in aree di grandi dimensioni non andrebbe generalmente preso in considerazione (34). Tuttavia in situazioni specifiche l'utilizzo strategico di recinzioni potrebbe essere preso in considerazione e attuato sulla base di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.

IV.   PRINCIPI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE GEOGRAFICA DELLA REGIONALIZZAZIONE CON RIGUARDO ALLA PSA NELLUE

Il regolamento sulla PSA stabilisce norme relative all'inserimento negli elenchi a livello dell'Unione di cui agli allegati I e II delle zone soggette a restrizioni a seguito di focolai di PSA. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia e dei presenti orientamenti, come pure del livello di rischio di diffusione della PSA e della situazione epidemiologica generale della malattia nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti, se del caso (come previsto al considerando 5 del regolamento sulla PSA).

1.

Normativa dell'UE. Le norme relative all'inserimento negli elenchi delle zone soggette a restrizioni a seguito di focolai di PSA e le misure applicabili nelle pertinenti zone soggette a restrizioni sono stabilite dagli atti giuridici dell'UE menzionati nella sezione I degli orientamenti sulla PSA. Il regolamento sulla PSA stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la PSA che sono collegate alle zone soggette a restrizioni elencate negli allegati I e II del medesimo regolamento. Il regolamento sulla PSA prevede inoltre un approccio di regionalizzazione, che si applica in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687. Il regolamento sulla PSA elenca le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di PSA o a rischio a causa della loro vicinanza a tali focolai.

2.

Criteri per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni ai fini del loro inserimento negli elenchi di cui all'allegato I o II del regolamento sulla PSA, della loro modifica o della loro cancellazione da detti elenchi. Le zone soggette a restrizioni sono differenziate in funzione della situazione epidemiologica della PSA e del livello di rischio di diffusione della malattia. Sono classificate come i) zone soggette a restrizioni I, II e III, laddove le zone soggette a restrizioni III sono quelle con il livello di rischio più elevato di diffusione della PSA e la situazione più dinamica nei suini detenuti, e, a seguito di un focolaio di PSA in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, come ii) zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza (in caso di focolaio di PSA in suini detenuti), e zone infette (in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici). Le zone soggette a restrizioni dovrebbero inoltre essere inserite negli elenchi di cui all'allegato I o II del regolamento sulla PSA, modificate o cancellate da detti elenchi tenendo conto, se del caso, degli elementi seguenti:

2.1.

le informazioni e le giustificazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro interessato in merito alla situazione della malattia e alle misure adottate;

2.2.

principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA e i presenti orientamenti sulla PSA;

2.3.

la sorveglianza in atto e i relativi risultati;

2.4.

il livello di rischio di diffusione della PSA;

2.5.

la situazione epidemiologica generale della PSA, la sua evoluzione e gli ulteriori fattori di rischio nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti;

2.6.

la presenza storica e recente della PSA sia nei suini detenuti che in quelli selvatici, rilevata attraverso una sorveglianza efficace;

2.7.

le dimensioni dell'unità epidemiologica di interesse, la continuità territoriale e geografica con i territori adiacenti, la tipologia di biotopo presente;

2.8.

aspetti geografici legati all'ubicazione dei focolai;

2.9.

fattori ecologici (ad esempio corsi d'acqua, foreste) e la presenza di barriere naturali e artificiali (ad esempio autostrade o ferrovie recintate oppure "zone bianche");

2.10.

la presenza di suini selvatici e la loro distribuzione;

2.11.

l'epidemiologia della malattia;

2.12.

i risultati di valutazioni epidemiologiche specifiche effettuate dall'EFSA o dalle autorità competenti;

2.13.

l'esperienza storica acquisita in materia di diffusione della PSA;

2.14.

le divisioni amministrative, la continuità territoriale;

2.15.

la possibilità di imporre misure di controllo;

2.16.

la distribuzione e il profilo (come il tipo di produzione (ad esempio attività all'aperto)) degli stabilimenti di suini detenuti e l'esistenza di zone di protezione e sorveglianza;

2.17.

le pratiche venatorie e altre considerazioni sulla gestione della fauna selvatica.

3.

Sulla base di un'analisi dei dati epidemiologici degli Stati membri colpiti dal genotipo II del virus della PSA, nelle sue relazioni sulla malattia (35) l'EFSA presenta le seguenti conclusioni pertinenti alla regionalizzazione:

3.1.

l'infezione ha continuato a diffondersi lentamente nelle popolazioni di suini selvatici (la velocità mediana di propagazione dell'infezione da virus della PSA in determinate aree è stata stimata tra 8 e 17 km/anno (36));

3.2.

la PSA è stata introdotta in diversi Stati membri dell'UE attraverso due distinti processi di diffusione:

3.2.1.

una diffusione relativamente lenta e continua attraverso le popolazioni e le metapopolazioni di suini selvatici;

3.2.2.

traslocazioni mediate dall'uomo che hanno portato all'insorgenza di nuovi focolai di PSA distanti dalle aree in cui era precedentemente presente la malattia.

4.

Tempistiche delle restrizioni. Le zone elencate nell'allegato I o II del regolamento sulla PSA dovrebbero rimanere soggette a restrizioni fino a quando la situazione epidemiologica non soddisfi i criteri per modificarle o cancellarle da detti elenchi. I principi del Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH (37), unitamente a considerazioni epidemiologiche sulla malattia, forniscono alcuni orientamenti sulle tempistiche e sui criteri da rispettare per il ripristino dello status di indenne da malattia di una zona soggetta a restrizioni a causa dell'insorgenza della PSA.

5.

Principali criteri generali per la delimitazione delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I o II del regolamento sulla PSA. Al fine di evitare la diffusione della PSA e proteggere il mercato interno dell'UE e il commercio internazionale, è opportuno adottare un approccio prudente e basato su dati scientifici alla modifica delle zone soggette a restrizioni elencate. Prendendo come base di riferimento il Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le migliori conoscenze disponibili, prima di modificare le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I o II del regolamento PSA è opportuno tenere conto di quanto segue:

5.1.

la riduzione o la soppressione completa di zone soggette a restrizioni I e II elencate non dovrebbe avere luogo in concomitanza con:

5.1.1.

i picchi stagionali dei periodi di maggiore diffusione della malattia descritti dall'EFSA;

5.1.2.

altri periodi di maggiore diffusione della malattia in prossimità delle pertinenti zone soggette a restrizioni;

5.1.3.

una situazione epidemiologica generale negativa della PSA nello Stato membro interessato.

La presenza di una situazione epidemiologica generale positiva della PSA nello Stato membro e le giustificazioni fornite dall'autorità veterinaria competente possono tuttavia essere prese in considerazione per la riduzione e la soppressione completa di zone soggette a restrizioni elencate anche durante i picchi stagionali di cui al punto 5.1.1;

5.2.

nella pertinente zona soggetta a restrizioni e nelle aree circostanti nel territorio dello Stato membro dovrebbe essere stata attuata un'adeguata sorveglianza della PSA con risultati favorevoli per un periodo di tempo sufficiente con riguardo all'epidemiologia della malattia;

5.3.

la situazione epidemiologica generale della PSA nel paese, le giustificazioni fornite dall'autorità competente e i risultati degli audit della Commissione, se del caso;

5.4.

l'autorità competente dovrebbe valutare i rischi derivanti dalla modifica delle zone soggette a restrizioni e la valutazione dovrebbe indicare che il rischio di diffusione della PSA è trascurabile, a seconda della situazione nella pertinente zona soggetta a restrizioni.

6.

Principali criteri specifici per la riduzione o la soppressione completa di una zona soggetta a restrizioni III elencata e per l'eventuale ripristino dello status di zona soggetta a restrizioni II (in presenza del virus della PSA nei suini selvatici in tale zona), o dello status di zona soggetta a restrizioni I (in presenza del virus della PSA nei suini detenuti o selvatici in un'area limitrofa) o dello status di area non soggetta a restrizioni:

6.1.

negli ultimi tre anni non si sono verificati casi di infezione da virus della PSA nella zona in questione; tale periodo può essere ridotto a 12 mesi se la sorveglianza effettuata nel paese o nella zona o una valutazione scientifica effettuata a livello dell'UE o nazionale non ha fornito prove della presenza o del coinvolgimento di zecche del genere Ornithodoros;

6.2.

in caso di focolai singoli o limitati di PSA ravvicinati nello spazio e nel tempo (in un periodo di 30 giorni dal primo focolaio nella zona) in stabilimenti di suini detenuti in un'area sufficientemente ampia in cui non vi siano stati focolai di PSA nei suini detenuti nei 12 mesi precedenti, il periodo di tre anni o di 12 mesi di cui al punto 6.1 può essere ridotto a tre mesi, a condizione che:

6.2.1.

la pulizia e la disinfezione preliminari e, se del caso, il controllo preliminare di insetti e roditori siano stati effettuati conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/687 (immediatamente dopo il completamento delle misure di cui all'articolo 12 e, se del caso, all'articolo 14 di tale regolamento) in tutti gli stabilimenti colpiti;

6.2.2.

siano attuate le misure di cui agli articoli 26 e 41 del regolamento delegato (UE) 2020/687 (visite dei veterinari ufficiali ed esami clinici e, se necessario, di laboratorio); e

6.2.3.

la sorveglianza effettuata nel paese o nella zona o una valutazione scientifica effettuata a livello dell'UE o nazionale non abbia fornito prove della presenza o del coinvolgimento di zecche del genere Ornithodoros.

7.

Principali criteri specifici per la riduzione o la soppressione completa di una zona soggetta a restrizioni II elencata e per il ripristino dello status di zona soggetta a restrizioni I o di area non soggetta a restrizioni:

7.1.

negli ultimi 12 mesi non vi sono stati focolai di PSA in suini selvatici;

7.2.

le situazioni specifiche (38) che consentono la riduzione del periodo di 12 mesi di cui al punto 7.1 possono essere tenute in considerazione sulla base della situazione epidemiologica generale della PSA nello Stato membro e delle giustificazioni fornite dall'autorità competente;

7.3.

in presenza di una situazione epidemiologica complessivamente favorevole in uno Stato membro interessato, è stata dimostrata l'assenza di circolazione del virus della PSA in un contesto geografico determinato, corroborata dalle conclusioni favorevoli dell'attuazione della strategia di uscita dell'EFSA (39) (approccio in due fasi: combinazione di una "fase di screening", un periodo di monitoraggio di durata adeguata, seguita da un congruo periodo di "fase di conferma").

8.

La riduzione o la soppressione completa di una zona soggetta a restrizioni I elencata dovrebbe basarsi sugli elementi seguenti:

8.1.

una valutazione dei rischi connessi alla PSA;

8.2.

l'assenza di focolai di PSA in suini detenuti o selvatici negli ultimi:

8.2.1.

12 mesi; o

8.2.2.

tre mesi, se si ricorre al criterio di cui al punto 6.2 per consentire il passaggio da zona soggetta a restrizioni III alla pertinente zona soggetta a restrizioni I;

8.3.

l'intera serie di dati epidemiologici in un contesto geografico e temporale più ampio, compresa la situazione epidemiologica della PSA nelle zone soggette a restrizioni II e/o III confinanti;

8.4.

la fase epidemica della PSA nella zona interessata e, se del caso, nell'intero Stato membro; la cancellazione della zona soggetta a restrizioni I dall'elenco non dovrebbe essere effettuata in una fase precoce dell'epidemia.


(1)   GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1.

(2)  https://asf-referencelab.info/asf/en/

(3)  https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/veterinary-emergency-team_it

(4)  EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(5)  https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever.

(7)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(8)  https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_it.

(9)   GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.

(10)   GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65.

(11)  https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/

(12)  Ad esempio gli articoli 10, 55, 65 ecc.

(13)  EFSA Journal 2021;19(6):6639.

(14)  EFSA Journal 2021;19(4):6558.

(15)  Provenienti da aree in cui sono stati segnalati casi di PSA.

(16)  Proveniente da aree in cui sono stati segnalati casi di PSA.

(17)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(18)  https://asf-referencelab.info/asf/en/

(19)  https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/

(20)  EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(21)  https://www.woah.org/app/uploads/2022/07/asf-in-wild-boar-ecology-and-biosecurity-2nd-ed.pdf

(22)  In base alle richieste dell'EFSA.

(23)  https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever.

(24)  https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/

(25)  EFSA Journal 2021;18(5):EN-6573.

(26)  EFSA Journal 2018;16(7):5344.

(27)  EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(28)  Ai fini degli orientamenti sulla PSA, il termine "carcassa" comprende sia i) i suini selvatici trovati morti (compresi i suini selvatici uccisi su strada) sia ii) i suini selvatici abbattuti.

(29)  Nelle zone recentemente infettate è opportuno valutare attentamente la gestione dei suini selvatici al fine di non favorire ulteriormente la diffusione della PSA.

(30)  Cechia: https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-02/ad_control-measures_asf_presentation-wild-boar-czech-rep.pdf; Belgio: https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-11/ad_control-measures_asf_erad-eu-bel.pdf.

(31)  Di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(32)  Relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea (da novembre 2017 a novembre 2018).

(33)  Per più di 24-36 mesi, tenendo conto della situazione specifica della zona.

(34)  Attualmente non vi sono prove che dimostrino l'efficacia dell'utilizzo di grandi recinzioni per il contenimento dei cinghiali (EFSA, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5344).

(35)  https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever.

(36)  La velocità mediana dell'infezione in Belgio, Cechia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Polonia, stimata utilizzando l'analisi delle reti, era compresa tra 2,9 e 11,7 km/anno (relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea (da novembre 2018 a ottobre 2019), pubblicata in EFSA Journal, volume 18, numero 1, gennaio 2020).

(37)  https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_asf.htm.

(38)  Ad esempio, l'ultimo caso di PSA confermato è attribuito a una carcassa di suino selvatico decomposta o scheletrizzata risultata positiva alla prova della PCR, da cui si evince che la morte dell'animale è avvenuta mesi prima della data di conferma.

(39)  EFSA Journal 2021: volume 19, numero 3, marzo 2021.


ALLEGATO I

– Messaggi chiave per le campagne di sensibilizzazione negli Stati membri

Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero informare, istruire e motivare tutti i portatori di interessi al fine di rafforzare la sorveglianza e la comunicazione, migliorare le pratiche di prevenzione ed evitare l'ulteriore diffusione della PSA e la sua propagazione in nuove aree. Tali campagne dovrebbero evidenziare che:

la PSA uccide sia gli animali detenuti che gli animali selvatici;

la PSA può pregiudicare i mezzi di sussistenza degli allevatori;

la PSA può far diminuire significativamente (o addirittura scomparire) la popolazione locale di suini selvatici;

la PSA può avere un impatto significativo sulla caccia nelle aree colpite.

Particolare importanza dovrebbe essere attribuita ai motivi e ai benefici dell'azione dei portatori di interessi, nonché agli svantaggi derivanti dalla mancata adozione di misure contro la PSA. Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere adattate in modo tale da raggiungere i destinatari previsti. La comunicazione dovrebbe essere frequente e si dovrebbero scegliere adeguatamente molteplici canali di comunicazione. Dovrebbero essere previste opportunità di valutazione e riscontro da parte del pubblico.

Se necessario, è possibile rifarsi alle migliori pratiche e agli esempi provenienti da altri paesi (1)(2).

Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente per tenere conto delle nuove informazioni.

Rilevanza della malattia

La PSA è una malattia infettiva devastante, solitamente mortale, che colpisce i suini detenuti e selvatici (i cosiddetti "suini domestici" e "cinghiali"); rappresenta una grave minaccia per gli allevatori di suini in tutto il mondo; non colpisce gli esseri umani né altre specie, ma non esiste alcuna cura o vaccino per la PSA. La malattia può avere gravi ripercussioni sanitarie sugli allevamenti, perturbare il commercio internazionale di animali e prodotti di origine animale e causare ingenti perdite economiche.

Quello suinicolo è uno dei settori agricoli con maggiore rilevanza economica nell'UE:

il settore è responsabile dell'8,2 % della produzione totale dell'industria agricola dell'UE, la quota più elevata rispetto agli altri settori delle carni (anno 2022, fonte DG AGRI);

le carni suine rappresentano il 52 % della produzione totale di carni dell'UE (anno 2022, fonte dei dati DG AGRI);

le carni suine sono le più esportate di tutte le carni prodotte nell'UE: rappresentano il 61 % delle esportazioni totali di carni dell'UE (anno 2022, fonte dei dati DG AGRI).

Nell'ambito della pianificazione delle campagne di sensibilizzazione occorre sottolineare l'importanza del settore suinicolo a livello locale e non solo a livello dell'UE.

Messaggi chiave e strumenti di comunicazione suggeriti per i principali gruppi destinatari

1.   Veterinari (pubblici e privati)

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

la PSA rappresenta una grave minaccia per l'allevamento di suini;

non vi sono in commercio cure o vaccini efficaci per la PSA;

la malattia può causare ingenti perdite economiche a livello locale, nazionale e dell'UE;

la malattia provoca notevoli sofferenze sia tra i suini detenuti che tra i suini selvatici.

Cosa dovrebbero fare i servizi veterinari per arrestare la PSA?

effettuare attività di sorveglianza;

garantire una segnalazione trasparente e tempestiva dei casi sospetti;

contribuire alle campagne di sensibilizzazione e monitorarle;

adottare misure di biosicurezza durante le visite agli stabilimenti e tra una visita e l'altra;

garantire la biosicurezza negli stabilimenti e fornire consulenza ai fini del suo rafforzamento.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali ecc. da pubblicare in riviste specializzate e media regionali/locali;

materiali stampati: manifesti, volantini, schede informative ecc. potrebbero essere distribuiti mediante invio mirato alle associazioni dei veterinari;

organizzazione di eventi, seminari, attività di formazione, conferenze ecc. a tale scopo;

siti web, pubblicazioni online e sui social media;

brevi video e animazioni da distribuire al pubblico destinatario.

2.   Allevatori

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

la PSA rappresenta una grave minaccia per l'allevamento di suini;

la malattia può causare ingenti perdite economiche (dirette e indirette);

la PSA può mettere a rischio i mezzi di sussistenza degli allevatori.

Cosa dovrebbero fare gli allevatori per arrestare la PSA?

comunicare segni clinici e sintomi della PSA o eventuali mortalità anomale;

partecipare a programmi di screening facoltativi;

assicurarsi che tutti i residui alimentari siano collocati in contenitori sigillati per i rifiuti e non vengano utilizzati come mangime per suini detenuti o selvatici;

garantire e rafforzare la biosicurezza a livello dell'azienda di allevamento secondo quanto concordato con l'autorità competente.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali ecc. da pubblicare in riviste specializzate e media regionali/locali e servizi di consulenza agli allevatori, se del caso;

materiali stampati: manifesti, volantini, schede informative ecc. potrebbero essere distribuiti mediante invio mirato alle associazioni degli allevatori;

organizzazione di eventi, seminari, attività di formazione, conferenze ecc. a tale scopo;

siti web, pubblicazioni online e sui social media;

brevi video e animazioni da distribuire al pubblico destinatario.

3.   Cacciatori

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

per evitare restrizioni o divieti di caccia, limitazioni al turismo venatorio e perdite economiche significative per il settore della caccia nelle zone infette e/o nelle aree limitrofe;

a causa della PSA le popolazioni di suini selvatici possono diminuire significativamente o persino scomparire;

i suini selvatici infetti contaminano l'ambiente rendendo più probabile l'insorgenza di focolai secondari nei suini detenuti;

se la PSA non è contenuta in un'area limitata, il virus potrebbe persistere nell'ambiente per molto tempo e la strategia di uscita sarebbe molto difficile da attuare.

Cosa dovrebbero fare i cacciatori per arrestare la PSA?

collaborare con l'autorità competente nella ricerca, nella segnalazione rapida e nella rimozione sicura dall'ambiente delle carcasse di suini selvatici;

pulire e disinfettare sempre le attrezzature, gli indumenti, i veicoli e i trofei sul posto prima di lasciare una zona soggetta a restrizioni;

eviscerare i suini selvatici abbattuti nell'area di macellazione designata del terreno di caccia, se del caso;

contribuire alla graduale riduzione delle popolazioni di suini selvatici mediante la riduzione della densità di tali animali nelle aree non ancora colpite dalla malattia (anche attraverso la caccia mirata di femmine adulte e subadulte);

non foraggiare i suini selvatici nell'arco dell'intero anno;

evitare battute di caccia in aree notoriamente colpite dalla PSA nei suini selvatici.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali da pubblicare in riviste specializzate e media regionali/locali;

materiali stampati: manifesti, volantini, schede informative ecc. potrebbero essere distribuiti mediante invio mirato alle associazioni dei cacciatori, ma anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, in altre strutture di trasporto, anche alle frontiere, e nei pressi degli habitat dei suini selvatici (ad esempio parchi pubblici);

organizzazione di eventi, seminari, attività di formazione, conferenze a tale scopo;

siti web, pubblicazioni online e sui social media;

brevi video e animazioni da distribuire al pubblico destinatario.

4.   Pubblico in generale (compresi viaggiatori e trasportatori di mangimi/alimenti)

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

per proteggere la salute degli animali e i mezzi di sussistenza degli allevatori di suini;

per impedire che la PSA provochi ingenti perdite economiche;

per conformarsi alla legislazione.

Cosa dovrebbe fare il pubblico per arrestare la PSA?

non introdurre nell'UE suini vivi o prodotti di origine suina (carne suina fresca, carne suina refrigerata o congelata, salsicce, salumi, grasso di maiale) provenienti da territori esterni all'Unione;

non portare carni suine e altri prodotti di origine suina fuori da zone soggette a restrizioni, ove ciò sia vietato dalla normativa;

non lasciare alimenti o rifiuti alimentari in luoghi accessibili a suini detenuti o selvatici.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

siti web, pubblicazioni online e sui social media;

brevi video e animazioni da esporre in luoghi frequentati dai viaggiatori (aeroporti, stazioni ferroviarie e altre strutture di trasporto, anche alle frontiere) e nei pressi degli habitat dei suini selvatici (ad esempio parchi pubblici);

materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali da pubblicare in riviste riguardanti i viaggi, gli alimenti o l'ambiente;

materiali stampati: manifesti, opuscoli, schede informative da distribuire in strutture di trasporto, supermercati o parchi naturali.


(1)  https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/awareness-material-on-asf/

(2)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_it


ALLEGATO II

– Misure di biosicurezza per i cacciatori e per tutto il personale addetto alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici

L'autorità competente per la caccia ai suini selvatici o la gestione delle carcasse degli stessi nelle zone soggette a restrizioni o in altre aree (se l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio di PSA) dovrebbe valutare la possibile adozione delle misure di biosicurezza elencate di seguito.

a)

Dovrebbe essere disponibile un numero adeguato di impianti di macellazione. Ove possibile, ciascun terreno di caccia dovrebbe disporre di almeno un apposito impianto di macellazione autorizzato. Nel caso in cui il terreno di caccia non presenti alcuna area di macellazione, è opportuno recarsi nel terreno di caccia più vicino dotato di un apposito impianto. L'area di macellazione dovrebbe essere protetta dall'accesso non autorizzato di persone e animali, dotata di acqua, di sufficienti quantità di disinfettanti efficaci e di attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

b)

Ciascun terreno di caccia dovrebbe disporre di un impianto o di un locale dotato di frigorifero (o di procedure che raggiungano risultati equivalenti in termini di conservazione della carcassa fino a quando non saranno disponibili i risultati di laboratorio).

c)

I suini selvatici cacciati dovrebbero rimanere all'interno del terreno di caccia fino a quando non saranno sottoposti alle prove; solo le carcasse risultate negative dovrebbero poter abbandonare il terreno di caccia. Per conseguire tale obiettivo dovrebbe essere prevista l'identificazione individuale delle carcasse.

d)

I suini selvatici abbattuti non dovrebbero essere eviscerati sul campo, bensì dovrebbero essere portati in appositi impianti di macellazione autorizzati in grado di limitare la dispersione di fluidi corporei (compreso il sangue).

e)

Dopo la macellazione di un suino selvatico, il luogo e le attrezzature utilizzate (compresi i mezzi di trasporto) dovrebbero essere lavati e disinfettati con disinfettanti efficaci.

f)

I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere raccolti e trattati conformemente alla pertinente normativa dell'UE (1).

g)

Nell'ambito della ricerca e della gestione delle carcasse di suini selvatici dovrebbero essere attuate misure di biosicurezza volte a evitare l'eventuale contaminazione di mezzi di trasporto, cortili e abitazioni.


(1)  https://ec.europa.eu/food/food/animal-products/eu-rules_it


ALLEGATO III

– Campionamento di suini selvatici e rimozione delle carcasse di suini selvatici negli Stati membri interessati (1)

1.    Campionamento di suini selvatici.

a)

Sorveglianza passiva.

Il principio del campionamento in tutto il paese (zone soggette a restrizioni e aree non soggette a restrizioni dello stesso Stato membro interessato) dovrebbe basarsi su una sorveglianza passiva rafforzata. Sulla base di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente, tutti i suini selvatici trovati morti e malati, se del caso, dovrebbero essere sottoposti a prove per la rilevazione della PSA mediante PCR. Nelle zone soggette a restrizioni II e III, il campionamento nel caso di un gruppo di suini selvatici trovati morti contemporaneamente nello stesso luogo potrebbe essere raggruppato ai fini dell'esecuzione delle prove mediante PCR su un campione rappresentativo del gruppo, come previsto dall'EURL.

b)

Sorveglianza attiva.

Sarebbe possibile effettuare un campionamento supplementare basato sulla sorveglianza attiva dei suini selvatici cacciati, attenendosi alle istruzioni fornite dall'autorità competente. Nelle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere effettuato il campionamento di tutti i suini selvatici cacciati, abbattuti e trovati morti/malati (campionamento al 100 % ed esecuzione di prove mediante PCR). I suini selvatici cacciati in zone soggette a restrizioni potrebbero essere sottoposti a prove aggiuntive per la ricerca di anticorpi contro il virus della PSA, se del caso, sulla base delle istruzioni fornite dall'autorità competente.

c)

Per quanto riguarda i suini selvatici cacciati, sono richiesti solo campioni di sangue (gli organi potrebbero essere utilizzati per il campionamento nei casi in cui non siano disponibili campioni di sangue), secondo quanto stabilito dall'EURL.

2.    Rimozione delle carcasse di suini selvatici.

a)

La ricerca e lo smaltimento sicuro delle carcasse dovrebbero essere effettuati quantomeno nelle zone soggette a restrizioni e in qualsiasi area a rischio, secondo quanto stabilito dall'autorità competente. Le carcasse infette dovrebbero essere individuate e rimosse in condizioni di sicurezza il prima possibile, al fine di contenere la malattia in un'area limitata e iniziare ad attuare immediatamente le pertinenti misure di controllo ed eradicazione della PSA.

b)

In caso di individuazione della PSA in aree non colpite, l'individuazione passiva delle carcasse dovrebbe essere integrata da una ricerca attiva da parte di professionisti in specifici luoghi ("punti critici") stabiliti dall'autorità competente.

c)

Lo smaltimento delle carcasse dovrebbe essere effettuato mediante conferimento in sardigna, seppellimento in profondità o incenerimento (sotto la supervisione delle autorità competenti) in linea con la pertinente normativa dell'UE.

d)

Se del caso, dovrebbe essere effettuata la disinfezione.


(1)  Gli Stati membri che presentano zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell'allegato I e zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.


ALLEGATO IV

– Sintesi delle raccomandazioni relative ai suini selvatici di cui alla sezione III

Misure

Situazione epidemiologica

Assenza di PSA (preparazione)

Assenza di PSA (preparazione)

Presenza di PSA (eradicazione)

PSA endemica (controllo)

Aree e zone soggette a restrizioni classificate ai fini degli orientamenti

5.1.

Aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni

5.2.

Aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni

5.3.

Zone soggette a restrizioni di dimensioni limitate, corrispondenti a zone recentemente infettate

5.4.

Zone soggette a restrizioni di ampie dimensioni, corrispondenti a zone infette significative

4.1.

Foraggiamento attrattivo

Limitato, a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento.

Limitato, a scopo di cattura e abbattimento.

Limitato, a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento.

4.2.

Misure di biosicurezza

Le misure di biosicurezza attuate durante la caccia, la cattura e l'abbattimento dei suini selvatici, se del caso, dovrebbero essere rafforzate, promosse e sostenute.

4.3.

Raccolta dei dati chiave

Campionamento dei suini selvatici trovati morti ed esecuzione di prove su di essi.

In base alla valutazione del rischio: campionamento dei suini selvatici trovati morti ed esecuzione di prove su di essi, nonché esecuzione di prove per la ricerca del virus della PSA sui suini selvatici cacciati. Esecuzione di prove su tutte le carcasse se la valutazione individua un rischio elevato.

Campionamento di tutti i suini selvatici trovati morti e abbattuti ed esecuzione di prove su di essi.

Esecuzione di prove su tutti i suini selvatici cacciati.

Campionamento di tutti i suini selvatici trovati morti e abbattuti ed esecuzione di prove su di essi.

Esecuzione di prove su tutti i suini selvatici cacciati, sulla base della valutazione del rischio e conformemente al regolamento sulla PSA.

4.4.

Cooperazione

Una cooperazione efficace ed efficiente tra le autorità competenti e i portatori di interessi (quali organismi di gestione forestale, autorità ambientali e cacciatori) è essenziale per la prevenzione, l'individuazione precoce, il controllo e l'eradicazione della PSA.

4.5.

Abbattimento

A discrezione dell'autorità competente; l'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della riduzione della popolazione di suini selvatici.

A discrezione dell'autorità competente; l'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione e promosso ai fini della riduzione della popolazione di suini selvatici.

L'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini dell'eradicazione della PSA quando è stata raggiunta la fase endemica (dopo la fase epidemica), sotto la supervisione dell'autorità competente. In pratica, non dovrebbero essere intraprese azioni fino a quando la discesa della curva epidemica non sarà consolidata e individuata attraverso un sistema continuo di sorveglianza passiva o non saranno state attuate altre misure volte a prevenire gli spostamenti dei suini selvatici.

A discrezione dell'autorità competente; l'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione e promosso ai fini della riduzione della popolazione di suini selvatici.

4.6.

Istituzione di "zone bianche"

Non pertinente.

Potrebbe essere presa in considerazione sulla base della valutazione del rischio e in combinazione con altre misure.

Non pertinente, ma potrebbe essere presa in considerazione in situazioni specifiche, sulla base della valutazione del rischio e in combinazione con altre misure.

4.7.

Installazione di recinzioni

Non pertinente.

Non pertinente, ma potrebbe essere presa in considerazione per mantenere delimitate aree di piccole dimensioni nell'ottica di favorire le misure di prevenzione.

Pertinente per l'eradicazione della PSA in determinate zone infette cruciali, se le recinzioni sono installate in modo tempestivo e strategico per rallentare la diffusione della malattia.

Non pertinente, ma potrebbe essere presa in considerazione per mantenere delimitate aree di piccole dimensioni nell'ottica di favorire le misure di controllo.

4.8.

Caccia

Obiettivo

Aumentare lo sforzo venatorio per ridurre la popolazione.

Caccia intensiva (sforzo venatorio massimo).

Raccomandazione di un divieto totale di caccia di tutte le specie animali fino alla decelerazione della fase epidemica.

Dovrebbe avere luogo solo nel quadro di rigorose misure di biosicurezza, se del caso (ad esempio per uso domestico privato dei cacciatori, per raccogliere campioni da analizzare, per ridurre la popolazione complessiva di suini selvatici).

Intensità dello sforzo

Aumentare il carniere (sforzo quantitativo).

Caccia guidata e individuale.

Abbattimento solo dopo la decelerazione della fase epidemica.

Abbattimento ad opera di cacciatori addestrati.

Metodi

Caccia mirata di femmine ed esemplari subadulti (sforzo qualitativo) con metodi venatori abituali.

Caccia al massimo livello possibile nell'area. Coinvolgimento pubblico/privato per conseguire l'obiettivo di ridurre la popolazione.

Nessuna caccia guidata.

Dopo la decelerazione della fase epidemica, caccia al massimo livello possibile nell'area. Coinvolgimento pubblico/privato per conseguire l'obiettivo di ridurre la popolazione.

Caccia nell'ambito di rigorose misure di biosicurezza per il prelievo di campioni da analizzare.

4.9.

Sorveglianza passiva

Sorveglianza passiva rafforzata; campionamento dei suini selvatici trovati morti ed esecuzione di prove su di essi sulla base di una valutazione del rischio.

Sorveglianza passiva rafforzata; pattugliamento attivo per individuare e sottoporre a prove i suini selvatici morti.

Sorveglianza passiva rafforzata; pattugliamento attivo per individuare e sottoporre a prove i suini selvatici morti e per rimuovere/smaltire le relative carcasse.

Sorveglianza passiva rafforzata; pattugliamento attivo per individuare e sottoporre a prove i suini selvatici morti e per rimuovere/smaltire le relative carcasse.

4.10.

Accesso limitato

Non pertinente.

Non pertinente.

L'accesso alle zone infette dovrebbe essere limitato il più possibile a causa dei rischi di trasmissione della PSA per mezzo di esseri umani, attrezzature, veicoli ecc.

Non pertinente, ma potrebbe essere preso in considerazione in situazioni specifiche.

4.11.

Restrizioni al foraggiamento di sostentamento

Dovrebbe essere soggetto a restrizioni e non dovrebbe avere luogo.

In situazioni specifiche, a seguito di una valutazione del rischio, l'autorità competente potrebbe valutare la possibilità di consentire il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici per un periodo di tempo limitato, nell'ottica di contenere i suini selvatici in una zona recentemente infettata in cui l'obiettivo è eradicare la PSA nel breve-medio termine.

Dovrebbe essere soggetto a restrizioni e non dovrebbe avere luogo.

4.12.

Campionamento ed esecuzione di prove

Prove PCR.

Prove PCR.

La ricerca degli anticorpi potrebbe essere utilizzata in situazioni specifiche, come l'esecuzione di prove su suini selvatici in una zona soggetta a restrizioni I (un animale sieropositivo potrebbe essere indicativo di un'evoluzione della situazione della malattia, come la diffusione del virus della PSA al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III).

Prove PCR.

Prove PCR.

La ricerca degli anticorpi potrebbe essere utilizzata in situazioni specifiche in aree in cui la PSA è presente da molto tempo.

4.13.

Cattura

Caccia ed esecuzione di prove.

Caccia ed esecuzione di prove.

Abbattimento ed esecuzione di prove.

La cattura dovrebbe essere considerata una misura efficace per limitare o ridurre la popolazione di suini selvatici in presenza di PSA in un'area limitata (ad esempio in una "zona bianca"), in combinazione con altre misure volte a eradicare la malattia, in particolare nelle zone recentemente infettate.

Abbattimento ed esecuzione di prove.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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