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Document 52023PC0761

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

    COM/2023/761 final

    Bruxelles, 28.11.2023

    COM(2023) 761 final

    2023/0443(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1.Motivi e obiettivi della proposta

    Dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, non provocata e ingiustificata, le forniture di gas russo all’UE hanno subito perturbazioni nel tentativo di utilizzare deliberatamente l’energia come arma politica. Da molti anni la Russia è il principale fornitore di gas dell’UE; storicamente più del 40 % del gas dell’UE proveniva dalla Russia. Dal febbraio 2022 ci sono state continue riduzioni delle forniture: nel primo semestre del 2023 i flussi di gas via gasdotto dalla Russia rappresentavano meno del 10 % delle importazioni di gas dell’UE.

    Lo shock a livello dell’offerta causato dalla Russia ha avuto un impatto significativo sul livello dei prezzi del gas nell’UE. Mentre nel decennio precedente i prezzi si erano mossi all’interno di una fascia compresa tra 5 EUR/MWh e 35 EUR/MWh, attestandosi in media a circa 20 EUR/MWh, al culmine della crisi nell’agosto 2022 i prezzi del gas hanno superato i 300 EUR/MWh, toccando valori superiori del 1 000 % rispetto ai prezzi medi osservati in precedenza nell’Unione. I livelli di prezzo più elevati sono stati raggiunti in una settimana (5 giorni di negoziazione consecutivi, dal 22 al 26 agosto 2022), durante la quale i prezzi erano stati costantemente superiori a 250 EUR/MWh, con uno scostamento dal prezzo di riferimento del GNL di oltre 50 EUR/MWh. Dopo il culmine della crisi, i prezzi sono scesi in misura significativa e all’inizio dell’autunno 2023 oscillavano tra 40 e 50 EUR/MWh, pur attestandosi ancora su valori più che doppi rispetto al periodo precedente la crisi.

    I picchi estremi dei prezzi sono altamente dannosi per l’economia europea. Il gas è ampiamente utilizzato in molti settori dell’economia dell’UE, dalle PMI alla grande industria, in particolare le industrie ad alta intensità di gas come la ceramica, il vetro, i fertilizzanti, la pasta di carta e la carta e i prodotti chimici. Inoltre, i prezzi elevati hanno effetti contagiosi sui prezzi dell’energia elettrica e contribuiscono a un aumento dell’inflazione generale.

    In tale contesto, il 19 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato in via emergenziale il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio per istituire un meccanismo di correzione del mercato del gas ("MCM") al fine di proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia da prezzi eccessivamente elevati.

    Il regolamento cesserà di applicarsi il 31 gennaio 2024. La presente proposta intende prorogare di un anno il periodo di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2578 in considerazione del persistere dei rischi per l’approvvigionamento energetico, e quindi per i prezzi, nell’Unione.

    1.1.1.Principali elementi del regolamento (UE) 2022/2578

    Il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato ("MCM") per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati collegati ai punti di scambio virtuale ("VTP") dell’UE con scadenze comprese tra un mese e un anno.

    L’MCM è attivato quando si verifica un evento di correzione del mercato, vale a dire quando il prezzo di regolamento dei derivati front month sul TTF è maggiore di 180 EUR/MWh e supera di 35 EUR il prezzo di riferimento (che riflette le tendenze del prezzo del GNL a livello mondiale) per tre giorni lavorativi. L’MCM non è stato attivato in quanto successivamente all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio i prezzi del TTF sono rimasti al di sotto delle soglie di attivazione. 

    Al verificarsi di un evento di correzione del mercato, il regolamento MCM stabilisce un limite dinamico di offerta in base al quale i gestori dei mercati non dovrebbero accettare e i partecipanti al mercato non dovrebbero presentare ordini di derivati con prezzi superiori di 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento pubblicato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il giorno precedente. L’MCM si disattiva automaticamente dopo 20 giorni lavorativi se il limite dinamico di offerta è pari a 180 EUR/MWh per tre giorni consecutivi.

    A norma dell’articolo 6 del regolamento, il limite dinamico di offerta può essere sospeso immediatamente e in qualsiasi momento se determina gravi perturbazioni del mercato che incidono sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sui flussi di gas all’interno dell’Unione o sul corretto funzionamento dei mercati dei derivati energetici.

    1.1.2.La situazione attuale: persistono gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE

    La risposta dell'Unione nell'ambito del piano REPowerEU e successive iniziative, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2578, ha preparato l’UE a una situazione di scarsa sicurezza dell’approvvigionamento di gas. In assenza di proroga, il regolamento cesserà di applicarsi il 31 gennaio 2024.

    Tuttavia, alla data di adozione della presente proposta persistono gravi difficoltà nell’approvvigionamento di gas all’Unione.

    A causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi: con il livello attuale di importazioni via gasdotto si prevede che l'Unione riceverà circa 20 miliardi di m³ di gas russo nel 2023, ammesso che questo inaffidabile canale di importazione non sia bloccato del tutto. Si tratterebbe di circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021.

    I mercati mondiali del gas sono ancora molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo. Come osservato dall’AIE 1 , l’offerta globale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (4 %) e nel 2023 (3 %) a causa "dell'aumento limitato della capacità di liquefazione, dell’indisponibilità di importanti impianti di esportazione e del calo dell'offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL alimentati da giacimenti obsolescenti".
    Una nuova, significativa capacità di liquefazione del GNL a livello mondiale (in particolare negli Stati Uniti e in Qatar) dovrebbe essere attivata solo a partire dal 2025, ma "nell’immediato futuro gli equilibri di mercato rimangono precari" 2 .

    Questa situazione continua ad avere conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo molto inferiori rispetto al picco registrato nell’estate del 2022, rimangono superiori a quelli precedenti la crisi, con inevitabili ripercussioni sul potere d’acquisto dei cittadini dell’UE e sulla competitività delle imprese europee.

    La grande volatilità è anche una conseguenza della rigidità del mercato e rappresenta un rischio in più per l'economia dell'Unione. L’estate e l’autunno 2023 hanno registrato una serie di episodi di volatilità significativa, durante i quali i prezzi sono cresciuti di oltre il 50 % in poche settimane. Questo dimostra come i mercati del gas siano ancora fragili e possano reagire in modo pesante a qualsiasi shock imprevisto e improvviso dell’offerta e della domanda, come è avvenuto in seguito allo sciopero degli impianti GNL australiani, alla crisi del Medio Oriente e all’interruzione del Balticconnector.

    Si tratta di una serie di rischi che, nell’eventualità in cui si concretizzino, possono alimentare il timore di scarsità che, alla luce della fragilità del mercato dovuta alla rigidità, possono suscitare forti reazioni con gravi ripercussioni sui prezzi. Tra questi rischi vi sono una ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) tale da ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale 3 , condizioni meteorologiche estreme tali da incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare 4 , con necessità di un maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica alimentata a gas, e ulteriori possibili interruzioni dell’approvvigionamento di gas, compreso un arresto totale delle importazioni di gas dalla Russia, o un’interruzione delle infrastrutture critiche del gas esistenti.

    Oltre all’Ucraina (Azerbaigian, Medio Oriente), conflitti armati ad alta intensità interessano oggi diverse importanti regioni di approvvigionamento dell’UE, aggravando il panorama delle minacce.

    Esempi recenti illustrano come i rischi connessi alla perturbazione di infrastrutture critiche per il gas siano probabili e rilevanti. Nel settembre 2022 il gasdotto Nord Stream 1 è stato danneggiato da atti di sabotaggio, rendendo impossibile trasportarvi gas in questo momento e nel prossimo futuro. Nell’ottobre 2023 è stato interrotto il Balticconnector, un importante gasdotto che collegava la Finlandia all’Estonia. A causa dell’interruzione del Balticconnector, la Finlandia non è più in grado di soddisfare il criterio N-1 nell’ambito dello standard infrastrutturale di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938. Il criterio N-1 garantisce che gli Stati membri adottino misure affinché, in caso di interruzione dell’infrastruttura principale di gas, essi abbiano ancora la capacità tecnica di soddisfare la domanda totale in un giorno di punta. A seguito dell’interruzione del Balticconnector, il 27 ottobre 2023 la Finlandia ha innalzato il suo livello di crisi a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 da "preallarme" ad "allarme", che è l’ultimo livello di crisi prima di un’emergenza. Questo nuovo incidente alle infrastrutture illustra la probabilità e la rilevanza dei rischi connessi a nuove perturbazioni delle infrastrutture critiche per il gas.

    Va inoltre osservato che la significativa riduzione della domanda di gas naturale (-18 % tra agosto 2022 e agosto 2023) sta contribuendo a preservare l’equilibrio del gas nell’UE. Questa riduzione è il risultato di fattori economici (ad esempio prezzi elevati) e dei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2022/1369 e della sua proroga con il regolamento (UE) 2023/706 in materia di riduzione coordinata della domanda di gas. Un possibile aumento della domanda, dovuto a una ripresa dell’uso del gas nei settori residenziale, commerciale e industriale5 o a una mancata proroga dei provvedimenti amministrativi volti a ridurre la domanda, rappresenta un ulteriore rischio che, alla luce dell’attuale rigidità delle condizioni di mercato, potrebbe compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE.

    In una serie di relazioni successive di dicembre 2022, febbraio, luglio e ottobre 2023, l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha continuato a mettere in luce i persistenti rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE e ha esortato a non abbassare la guardia di fronte al miglioramento della situazione rispetto al picco della crisi dell’estate 2022. Secondo la relazione dell’ottobre 2023, "l’offerta mondiale di gas dovrebbe rimanere limitata nel 2023" e "si prevede che, a causa dell’aumento inferiore alla media della capacità di liquefazione del gas naturale, le condizioni di rigidità dell’offerta si prolungheranno fino al 2024". Nella sua relazione di febbraio, l’AIE osserva che "l’equilibrio globale è condizionato da una gamma insolitamente ampia di incertezze e di fattori di rischio esogeni. Questo comprende la possibilità di una cessazione completa delle forniture di gas russo all’Unione europea, ma anche una ripresa delle importazioni cinesi di GNL in linea con i contratti a lungo termine del paese per il GNL e una possibile minore disponibilità di GNL". L'AIE ha elaborato scenari di stress caratterizzati dall’interruzione delle forniture di gas russo, dalla rigidità protratta dell'offerta di GNL e da aumenti della domanda dovuti alle condizioni meteorologiche, congiuntura questa che potrebbe determinare un divario tra domanda e offerta pari a 40 miliardi di m³ nell’UE. Nella sua relazione del luglio 2023, l’AIE ha sottolineato che "permangono rischi e incertezze in vista dell’inverno 2023/24 dell’emisfero settentrionale" e che "il riempimento completo dei siti di stoccaggio non è una garanzia contro la volatilità invernale e il rischio di nuove tensioni sul mercato" 5 .

    Inoltre, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSOG) ha pubblicato le sue prospettive annuali di approvvigionamento per l’inverno, con una panoramica anche sull’estate, in linea con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009. L’ENTSOG ha concluso che, sebbene la situazione generale della sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE sia notevolmente migliorata, potrebbero essere necessarie misure supplementari in caso di interruzione totale delle forniture russe. Inoltre, è necessaria un’attenta gestione degli stoccaggi durante l’inverno 2023-2024, poiché è probabile che all’inizio della stagione di iniezione sia necessario un livello di riempimento del 46 % per raggiungere l’obiettivo di stoccaggio del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2022/1032.3

    La risposta dell’Unione nell’ambito di REPowerEU e iniziative successive, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2578, ha contribuito a migliorare la situazione. Se le pertinenti misure dell’Unione cessassero di applicarsi, si rischierebbe di alterare la condizione stabilizzata ma fragile che l’Unione ha raggiunto, con la possibilità di compromettere la resilienza dell’UE agli eventi sfavorevoli.

    Alla luce del persistere di tali gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e i prezzi del gas dell’UE, e allo scopo di non alterare l’attuale fragile equilibrio, è necessario e urgente prorogare il regolamento (UE) 2022/2578. La presente proposta mira pertanto a prorogare di un anno il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2578.

    1.1.3.Motivi della proroga delle disposizioni del regolamento nella situazione attuale

    Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2578 che la presente proposta mira a prorogare sono necessarie per affrontare le gravi difficoltà e i rischi di cui sopra per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e i prezzi del gas dell’UE.

    Nel marzo 2023 l’ACER e l’ESMA hanno effettuato una valutazione dell’impatto dell’MCM dalla sua entrata in vigore, concludendo che l’MCM non è stato attivato e che fino a quel momento non si erano prodotti effetti negativi sui mercati dell’energia (e di natura finanziaria). La Commissione ha esteso l’analisi per valutare gli sviluppi del mercato negli ultimi mesi, nell’ambito della quale ha rilevato che l’MCM non è mai stato attivato e non ha individuato alcun effetto negativo dall’entrata in vigore del regolamento MCM.

    L’MCM impedisce che i prezzi raggiungano livelli eccessivamente elevati, rispetto ai prezzi internazionali, sui mercati dei derivati del gas, limitando così l’impatto negativo dei prezzi elevati sul potere d’acquisto dei cittadini dell’UE e sulla competitività delle imprese europee.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo "Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno" (COM (2022) 138 final), in cui delineava l’obiettivo di garantire la fornitura di gas a costi ragionevoli per il prossimo inverno e oltre. La comunicazione faceva riferimento all’introduzione di un massimale o alla modulazione del prezzo del gas come opzioni che potrebbero essere prese in considerazione per mitigare un forte aumento dei prezzi dell’energia. Nell’ottobre 2022, in un contesto di escalation della crisi, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione in cui ribadisce la necessità di affrontare i prezzi elevati dell’energia con misure mirate e coordinate. Nella sua comunicazione, la Commissione ha proposto di istituire un meccanismo per limitare i prezzi attraverso la principale borsa europea del gas, il TTF, da attivare ove necessario.
    Il regolamento (UE) 2022/2578 attua la proposta presentata dalla Commissione nelle sue comunicazioni.

    Gli obiettivi e i principi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas non sono messe a repentaglio dal meccanismo di correzione del mercato e dalla presente proposta di prorogarne la validità. Il regolamento (UE) 2022/2578 garantisce che, in caso di emergenza a livello regionale o dell’Unione, il meccanismo di correzione del mercato non limiti indebitamente il flusso di gas all’interno del mercato interno, mettendo a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione.

    Il regolamento (UE) 2022/2578, e la presente proposta di proroga, è parte integrante di una serie di misure volte ad affrontare l’attuale crisi energetica che il Consiglio ha adottato negli ultimi mesi. In particolare, il regolamento (UE) 2022/2578 è strettamente collegato al regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e coerente con i suoi obiettivi. Garantisce in particolare che la Commissione possa sospendere il meccanismo di correzione del mercato se esso incide negativamente sui progressi compiuti nell’attuazione dell’obiettivo di risparmio di gas a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio o se determina un aumento complessivo del consumo di gas, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda ricevuti dagli Stati membri a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio.

    Un monitoraggio e una comunicazione regolari ed efficaci sono essenziali per la valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda. A tal fine, oltre alle misure di monitoraggio e comunicazione previste dal regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, al più tardi due settimane dopo l’evento di correzione del mercato, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione quali misure hanno adottato per ridurre il consumo di gas e di energia elettrica in risposta all’evento di correzione del mercato, a meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di sospensione. La riduzione della domanda in tutta l’Unione esprime il principio di solidarietà sancito dal trattato.

    Inoltre, il regolamento (UE) 2022/2578 è complementare agli obiettivi di introdurre il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera per far fronte alla volatilità del mercato a breve termine di cui al capo III, sezione 1, del regolamento (UE) 2022/2576.
    Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera è uno strumento volto a limitare le variazioni estreme nell’arco di un giorno e non è sufficiente ad affrontare i problemi legati ai prezzi eccessivamente elevati, come quelli verificatisi nell’estate del 2022.

    Inoltre, il regolamento (UE) 2022/2578 è coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento energetico dell’UE sicuro e a prezzi accessibili, proponendo un meccanismo per mitigare gli effetti dei prezzi estremamente elevati del gas sui consumatori dell’UE e sugli Stati membri - concepito tuttavia in modo tale da non ridurre strutturalmente i prezzi, cosa che, se andasse a beneficio dei consumatori finali, potrebbe determinare un aumento del consumo di gas.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Il regolamento (UE) 2022/2578 e la presente proposta di proroga sono compatibili con altre politiche dell’Unione, in particolare le norme sulla politica del mercato interno, anche per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza. Il regolamento (UE) 2022/2578 non interferisce indebitamente con i principi del diritto della concorrenza. In particolare, il meccanismo di correzione del mercato è concepito in modo da limitare l’intervento a situazioni di prezzi eccessivi, in cui l’indice TTF non fornisce più un indicatore adeguato per i prezzi e non riflette in modo accurato le dinamiche di mercato in Europa.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica del presente atto giuridico è l’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le condizioni di applicazione di questa disposizione richiedono che la misura sia "adeguata alla situazione economica", condizione che si verifica in particolare nel caso di "gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti". Le misure devono inoltre essere adottate in uno "spirito di solidarietà" e, secondo la giurisprudenza, devono essere temporanee e proporzionate.

    L’attuale persistente penuria di forniture di gas, unitamente alla volatilità dei prezzi causata dal fragile equilibrio dei mercati mondiali del gas, costituisce una grave difficoltà nell’approvvigionamento di un prodotto energetico ai sensi dell’articolo 122 TFUE.
    Come illustrato al punto 1 ("Motivi e obiettivi della proposta"), persistono gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE.

    Qualora le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2578 cessassero di applicarsi, gli Stati membri non disporrebbero più di uno strumento per affrontare direttamente episodi di prezzi eccessivamente elevati causati da tali difficoltà e rischi.

    Come spiegato al punto 1 ("Motivi e obiettivi della proposta"), le disposizioni del regolamento sono necessarie e proporzionate per affrontare le gravi difficoltà e i potenziali rischi per i prezzi che potrebbero derivare dall’attuale fragile equilibrio del sistema del gas dell’UE.

    Per evitare un’azione frammentata, che potrebbe dividere il mercato integrato del gas nell’UE, è necessaria un’azione comune in uno spirito di solidarietà. L'MCM rafforza la solidarietà all'interno dell'Unione evitando prezzi eccessivamente elevati del gas che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. L'MCM può contribuire a garantire che le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli in uno spirito di solidarietà.

    Inoltre, l’adozione di misure comuni di salvaguardia, che potrebbero essere più necessarie negli Stati membri che non dispongono di alternative di approvvigionamento, garantisce un approccio coordinato come espressione della solidarietà energetica.

    È pertanto giustificato basare l’atto giuridico proposto sull’articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Le disposizioni del regolamento e la proroga proposta sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà.

    Data la natura integrata dei mercati del gas e finanziari, un intervento a livello dell’Unione è il modo più efficace per affrontare il problema delle impennate di prezzo al suo interno.

    Proporzionalità

    Le disposizioni del regolamento e la relativa proposta di proroga sono in linea con il principio di proporzionalità. La misura è proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

    I limiti di offerta sono una caratteristica comune nei mercati negoziati per affrontare problemi nei meccanismi di formazione dei prezzi che potrebbero comportare effetti dannosi per i consumatori. Ad esempio, un siffatto meccanismo esiste nei mercati dell’energia elettrica dell’UE (si veda, a titolo di esempio, l’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/943) e anche in mercati al di fuori dell’Unione, come quelli degli Stati Uniti.

    Inoltre, il meccanismo non è inteso a intervenire nella normale interazione tra domanda e offerta né a “limitare” la fissazione ordinaria dei prezzi. Esso può essere attivato solo in circostanze del tutto eccezionali in cui l’aumento dei prezzi del TTF non ha riscontro nell’evoluzione dei prezzi internazionali, mettendone temporaneamente in questione l’idoneità come prezzo di riferimento. Il meccanismo di correzione del mercato sarà attivato solo in circostanze eccezionali per un periodo di tempo rigorosamente limitato.

    Il limite di offerta sarà immediatamente disattivato quando cesseranno di sussistere le circostanze eccezionali che ne hanno motivato l’attivazione. Inoltre, il meccanismo di correzione del mercato è accompagnato da una serie completa di misure di salvaguardia che consentono la sospensione del meccanismo in caso di perturbazioni indesiderate del mercato, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sui flussi all’interno dell’UE, oltre che sul corretto funzionamento dei mercati dei derivati.

    Pertanto, il meccanismo di correzione del mercato non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo strategico perseguito ed è proporzionato al conseguimento dell’obiettivo di attenuare l’impatto dei prezzi anormalmente elevati del gas. La proroga di un anno è necessaria alla luce del persistere delle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico e dei rischi che ne derivano per i prezzi e la sicurezza dell’approvvigionamento, che si prevede proseguiranno almeno per tutto il 2024, prevedendo dei cambiamenti più strutturali delle condizioni di mercato solo nel corso del 2025. 

    Scelta dell’atto giuridico

    Tenuto conto dell’entità della crisi energetica e della portata delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, le disposizioni che la presente proposta intende prorogare sono contenute in un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. Anche la proroga del periodo di applicazione di tali disposizioni dovrebbe pertanto avvenire mediante l’adozione di un regolamento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Data l’urgenza con cui è stata elaborata la proposta di proroga del regolamento per permettere al Consiglio di adottarla entro i termini, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

    I servizi della Commissione hanno invece valutato se dall’entrata in vigore dell’MCM si siano prodotti effetti negativi.

    In linea con i requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2578, nelle loro relazioni sulla valutazione degli effetti pubblicate il 1º marzo 2023, l’ACER ( 6 ) e l’ESMA ( 7 ) hanno analizzato una serie di indicatori per valutare l’impatto dell’MCM dalla sua entrata in vigore. Tali indicatori riguardano diverse aree, dalla sicurezza dell’approvvigionamento ai flussi intra-UE, dai mercati finanziari alla stabilità. L'ACER e l'ESMA hanno rilevato che l'MCM non era stato attivato e che fino alla pubblicazione delle relazioni non erano emersi effetti negativi.

    Sulla base degli indicatori usati dall'ACER e dall'ESMA nelle relazioni di marzo, la Commissione ha esteso l'analisi per valutare gli sviluppi del mercato nei mesi più recenti. L’MCM non è mai stato attivato e non sono stati individuati effetti negativi dall’entrata in vigore dell’MCM.

    I risultati della valutazione della Commissione sono stati presentati ai rappresentanti degli Stati membri in sede di gruppo "Energia" del Consiglio il 5 ottobre 2023.

    Diritti fondamentali

    Il meccanismo di correzione del mercato è temporaneo ed è attivato solo in presenza di determinate condizioni. Tali condizioni sono indice a loro volta di una situazione dannosa per l’economia dell’Unione e la sua sicurezza energetica, che vanno pertanto affrontate. Inoltre, il meccanismo di correzione del mercato prevede solide garanzie per evitare l’insorgere di problemi relativi ai diritti fondamentali. Esso contiene un meccanismo di disattivazione per mettervi fine quando il suo funzionamento non sia più giustificato dalla situazione del mercato del gas naturale. E anche se sussistono le condizioni che giustificano l’attivazione del meccanismo di correzione del mercato, il regolamento prevede la possibilità di sospenderlo in caso di turbative indesiderate del mercato. La Commissione è obbligata a procedere alla sospensione in caso di turbative indesiderate del mercato. Pertanto, il meccanismo di correzione del mercato è proporzionato e debitamente giustificato, in quanto non ha un impatto superiore al necessario sui diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa, considerati gli effetti che l’inazione avrebbe sull’economia dell’Unione e sulla sua sicurezza energetica.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L’incidenza sul bilancio dell’UE della presente proposta riguarda le risorse umane della direzione generale (DG) per l’energia della Commissione europea. Questo meccanismo senza precedenti comporta compiti – anche per quanto riguarda il monitoraggio del funzionamento dei mercati delle merci e la sicurezza dell’approvvigionamento – che attualmente non sono di competenza della Commissione. Dato il livello di responsabilità connesso a tale compito, è fondamentale garantire un adeguato accompagnamento da parte dei servizi della Commissione, assegnando un ruolo rafforzato alla DG Energia, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione finanziari e di mercato (6 ETP). Il sostegno dell’ACER al monitoraggio, all’attivazione e alla sospensione del meccanismo di correzione del mercato sarà fondamentale per una sua efficace attuazione. L’incidenza sul bilancio dell’UE associata alla presente proposta riguarda pertanto anche le risorse umane e le altre spese amministrative dell’ACER (6 ETP).

    La presente proposta non richiede risorse di bilancio aggiuntive rispetto a quelle già assegnate nel contesto dell’adozione del regolamento (UE) 2022/2578 (e che figurano nella scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) 2022/2578).

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Le modifiche proposte sono mirate e si limitano a prorogare di un anno il periodo di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2578.

    All’articolo 12 si propone di modificare il periodo di applicazione del regolamento e di prorogarlo fino al 31 gennaio 2025.

    2023/0443 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue: 

    (1)Il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio 8 istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato ("MCM") per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati collegati a punti di scambio virtuale ("VTP") dell'Unione con scadenze comprese tra un mese e un anno. L'MCM si applica pertanto a qualsiasi derivato su merci che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione su gas in qualsiasi VTP nell'Unione.

    (2)L'MCM deve essere attivato se si verifica un evento di correzione del mercato, ossia se per tre giorni lavorativi il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, pubblicato da ICE Endex B.V., supera 180 EUR/MWh ed è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento. Al verificarsi di un evento di correzione del mercato, il regolamento (UE) 2022/2578 stabilisce un limite dinamico di offerta in base al quale i gestori dei mercati non dovrebbero accettare e i partecipanti al mercato non dovrebbero presentare ordini di derivati con prezzi superiori di 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento pubblicato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) 9 il giorno precedente. 

    (3)Nelle rispettive relazioni sulla valutazione degli effetti pubblicate il 1º marzo 2023 a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2578, l'ACER e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) 10 hanno analizzato una serie di indicatori per valutare l'impatto dell'MCM in seguito all'entrata in vigore di detto regolamento. L'ACER e l'ESMA hanno rilevato che l'MCM non era stato attivato e che fino alla pubblicazione delle rispettive relazioni non erano emersi effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento né sul flusso all'interno dell'Unione verso i mercati finanziari né sulla stabilità.

    (4)In base agli indicatori analizzati dall'ACER e dall'ESMA nelle relazioni del 1º marzo 2023, la Commissione ha esteso l'analisi per valutare gli sviluppi del mercato nei mesi più recenti. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2578 non sono stati individuati effetti negativi e l'MCM non è mai stato attivato. 

    (5)Permangono tuttavia gravi difficoltà in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico unionale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile.
    I prezzi del gas sono ancora notevolmente più elevati rispetto al periodo precedente la crisi, con inevitabili conseguenze sul potere di acquisto dei cittadini e sulla competitività delle imprese dell'Unione.

    (6)La volatilità è anche una conseguenza della rigidità del mercato derivante dai rischi geopolitici e rappresenta un rischio in più per l'economia dell'Unione. La marcata volatilità dei prezzi nell'estate e all'inizio dell'autunno 2023, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, indica che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sui versanti della domanda e dell'offerta, come dimostrano i movimenti dei prezzi in seguito a eventi recenti come lo sciopero negli impianti australiani di gas naturale liquefatto (GNL) o l'interruzione del Balticconnector. La crisi in corso in Medio Oriente costituisce un ulteriore e significativo rischio geopolitico con potenziale impatto sui prezzi e sull'approvvigionamento del gas.

    (7)Si prevede che i mercati mondiali del gas, già molto tesi nella situazione attuale, lo resteranno ancora per un certo periodo di tempo. L'offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta negli ultimi due anni a causa dei limitati supplementi di capacità di liquefazione, delle interruzioni nei principali impianti di esportazione e del calo dell'offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL. Solo nel corso del 2025 diventeranno fruibili nuove e cospicue capacità di liquefazione del GNL.
    Gli equilibri di mercato rimarranno quindi precari nell'immediato futuro.

    (8)Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi: con il livello attuale di importazioni si prevede che l'Unione riceverà circa 20 miliardi di m³ di gas russo via gasdotto nel 2023, ossia circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021. Permane pertanto un grave rischio che si verifichino carenze di gas nell'Unione a breve termine. Date le attuali condizioni di tensione del mercato, i prezzi potrebbero subire una nuova impennata a causa di eventi imprevedibili e di shock improvvisi: una ripresa della domanda asiatica di GNL che potrebbe ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale; condizioni meteorologiche estreme che potrebbero incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare, con conseguente maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica a partire dal gas; altre possibili interruzioni dell'approvvigionamento, tra cui l'arresto totale delle importazioni dalla Russia e ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, dopo gli atti di sabotaggio ai danni del gasdotto Nord Stream 1 nel settembre 2022 e l'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023.

    (9)Il persistere di gravi difficoltà espone l'intera Unione a rischi di penuria energetica e di rialzo dei prezzi dell'energia. Il livello dei prezzi del gas potrebbe incidere negativamente sulla situazione economica, la competitività industriale e il potere d'acquisto dei cittadini dell'Unione.

    (10)In queste condizioni, in particolare in una situazione caratterizzata da vari rischi geopolitici con potenziale impatto sui prezzi del gas, il timore della scarsità può innescare reazioni di ampia portata con pesanti ripercussioni sui prezzi. Stante l'attuale fragilità dell'equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di gas, per quanto modesta, potrebbe avere un effetto deleterio sui prezzi del gas e causare gravi danni a lungo termine all'economia e ai cittadini dell'Unione.

    (11)Al culmine della crisi l'Unione ha adottato una risposta forte e coordinata per tutelare i cittadini e l'economia da prezzi eccessivi e far sì che il gas arrivi a tutti i consumatori che ne hanno bisogno a livello transfrontaliero, anche in situazioni di penuria.
    La risposta dell'Unione nell'ambito del piano REPowerEU 11 e successive iniziative, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2578, ha contribuito a migliorare la situazione. Se tali misure cessassero di applicarsi, la condizione stabilizzata ma fragile che l'Unione ha raggiunto rischierebbe di alterarsi compromettendo la resilienza a possibili eventi futuri e shock improvvisi, come quelli precedentemente indicati.

    (12)Poiché l'Unione è un mercato unico e il TTF è comunemente considerato l'indicatore di prezzo standard sui mercati del gas dell'Unione, il rialzo dei prezzi del gas per i derivati collegati al TTF si ripercuoterebbe pesantemente in tutti gli Stati membri, anche se probabilmente in misura variabile secondo lo Stato membro. Anche i derivati collegati a tutti gli altri VTP nell'Unione dovrebbero rientrare nella proroga del regolamento (UE) 2022/2578 per evitare eventuali spostamenti della negoziazione verso derivati collegati ad altri VTP che potrebbero portare a distorsioni sui mercati dell'energia o finanziari dell'Unione. L'MCM rafforza la solidarietà all'interno dell'Unione evitando prezzi eccessivamente elevati del gas che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. L'MCM può contribuire a garantire che le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli in uno spirito di solidarietà.

    (13)La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2578 è una misura di emergenza in risposta alle gravi e persistenti difficoltà di approvvigionamento energetico che comportano un rischio di crisi imminente e richiedono che la misura di cui a tale regolamento, che contribuisce a tenere sotto controllo i prezzi, continui ad applicarsi.

    (14)Dato che il regolamento (UE) 2022/2578 cesserà di applicarsi il 31 gennaio 2024, la proroga del periodo di applicazione è una misura di emergenza in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, che mira a rispondere alle gravi e persistenti difficoltà di approvvigionamento energetico. Tali difficoltà comportano anche il rischio di una crisi imminente e di prezzi eccessivamente elevati, soprattutto se dovessero concretarsi eventi come quelli sopra descritti.

    (15)La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2578 è inoltre coerente con il piano REPowerEU, che mira a proteggere i cittadini e l'economia dell'Unione da rincari eccessivi dei prezzi e da carenze di approvvigionamento energetico.

    (16)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1º febbraio 2024 per assicurare una protezione continua contro rincari eccessivi durante la stagione invernale 2023/2024.

    (17)Le disposizioni prorogate dovrebbero essere temporanee e rimanere in vigore fino alla fine di gennaio 2025. La proroga di un anno è necessaria e proporzionata dato il persistente delle gravi difficoltà e dei rischi supplementari sopra descritti, nonché l'incertezza della situazione attuale.

    (18)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (19)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2578,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2022/2578

     

       

     

    Nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    "Esso si applica fino al 31 gennaio 2025.".

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il 1º febbraio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    AIE, Medium-Term Gas Report 2023.
    (2)    AIE, World Energy Outlook 2023.
    (3)    L’AIE ha osservato che "la domanda mondiale di gas dovrebbe tornare a una crescita moderata nel 2024, trainata principalmente dall’Asia Pacifico e dal Medio Oriente” e che la domanda della regione Asia-Pacifico dovrebbe “aumentare del 20 % entro il 2026 rispetto al 2022" (cfr. Medium-Term Gas Report 2023).
    (4)    La carenza interna di energia idroelettrica e nucleare, dovuta alle condizioni climatiche e ad altri fattori di disponibilità, ha esacerbato le tensioni sul mercato del gas, facendo salire ulteriormente i prezzi nell’estate del 2022. Nel 2022 si è registrata una differenza nella produzione di energia idroelettrica e nucleare rispettivamente di circa 60 TWh e 120 TWh rispetto al 2021.
    (5)    AIE, Global Security Review 2023. All’inizio di novembre 2023 gli stoccaggi di gas dell’UE hanno raggiunto un livello record, superando il 99 % della capacità.
    (6)    https://acer.europa.eu/Publications/ACER_FinalReport_MCM.pdf
    (7)     https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ESMA70-446-794_MCM_Effects_Assessement_Report.pdf
    (8)    Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2578/oj).
    (9)    https://acer.europa.eu/Publications/ACER_FinalReport_MCM.pdf
    (10)     https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ESMA70-446-794_MCM_Effects_Assessement_Report.pdf
    (11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final del 18.5.2022).
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