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Document 52023PC0727

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale

    COM/2023/727 final

    Bruxelles, 22.11.2023

    COM(2023) 727 final

    2023/0410(COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il 29 maggio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/367/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato permanente forestale 1 , al fine di rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale e di sostenere così le azioni forestali intraprese con la politica comunitaria delle strutture agrarie e di sviluppo rurale (Articolo 1).

    Il comitato permanente forestale è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione (Articolo 3).

    Nel 2019 la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro "Foreste e natura", un sottogruppo del Gruppo di coordinamento sulla biodiversità e la natura. Scopo principale del gruppo di lavoro è fornire consulenza e competenze specialistiche alla Commissione per contribuire ad attuare e valutare, in relazione agli ecosistemi forestali e alla loro gestione, il Green Deal europeo, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le azioni correlate, nonché il quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica per il periodo successivo al 2020. Nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 2 , la Commissione ha ritenuto che "il più ampio contributo delle foreste agli obiettivi del Green Deal europeo, così come presentato nella strategia, anche per quanto riguarda il clima, la biodiversità e la bioeconomia sostenibile, richiede una struttura di governance forestale dell'UE più inclusiva e meglio coordinata che tenga conto di tutti gli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste e delle loro interconnessioni. Occorre garantire un maggior coordinamento tra politiche diverse e facilitare lo scambio multidisciplinare, coinvolgendo un'ampia varietà di esperti e portatori di interessi. Dato il crescente interesse dei cittadini europei per il futuro delle foreste dell'UE, è altresì opportuno garantire una governance trasparente che dia a tutti la possibilità di seguire il modo in cui la Commissione e gli Stati membri sono supportati nel raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste."

    Nell'ambito di questa nuova struttura di governance, la Commissione propone di modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione propone di modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio per aggiornare le basi giuridiche e i riferimenti alle politiche, cambiare la denominazione del comitato permanente forestale e ampliarne i compiti. Con la decisione proposta verrebbe inoltre chiarita la composizione del comitato, per garantire che le autorità degli Stati membri che sono competenti per i diversi obiettivi politici della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e di ogni strategia successiva dell'Unione per le foreste, tra cui il clima, la salute delle foreste, l'ambiente, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la bioeconomia, facciano parte di questo gruppo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Le modifiche proposte sono pienamente coerenti con la nuova strategia dell'UE per le foreste, segnatamente per quanto riguarda una nuova governance che tenga conto di tutti gli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste e delle loro interconnessioni, in linea con la maggiore ambizione in materia di clima e biodiversità stabilita nel Green Deal europeo.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta è coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, della politica agricola comune e del pacchetto "Pronti per il 55 %" e contribuisce alla loro attuazione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull'articolo 43 e sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entrambi gli articoli prevedono l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.

       Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La nuova governance punta a promuovere un coordinamento efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nel pieno rispetto delle rispettive competenze in materia di foreste e silvicoltura, nonché del principio di sussidiarietà.

    Sebbene i trattati non menzionino esplicitamente una "politica forestale", l'Unione ha una serie di competenze in settori che possono esservi attinenti, come il clima, l'ambiente, lo sviluppo rurale e la prevenzione delle catastrofi, e le ha già esercitate, in quanto le foreste rientrano nel campo d'applicazione di molti testi giuridici. In questi settori di competenze concorrenti dell'UE, le foreste e la silvicoltura non sono di competenza esclusiva degli Stati membri.

    La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 intende superare le sfide che interessano le foreste e la silvicoltura (ad esempio i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, ecc.) e sfruttare il potenziale delle foreste per il nostro futuro, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri per attuare tale strategia.

    Proporzionalità

    La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire una cooperazione rafforzata e uno scambio di opinioni multidisciplinare tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e silvicoltura. Il modo più efficace per realizzare una struttura di governance delle foreste dell'Unione più inclusiva e meglio coordinata è modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio per ampliare l'ambito di applicazione del comitato permanente forestale, chiarirne i compiti e la composizione nonché modificarne la denominazione per tenere conto di tali modifiche.

    L'onere amministrativo per l'UE e per gli Stati membri è limitato, dal momento che gli Stati membri sono già membri del comitato permanente forestale e nominano i loro rappresentanti, e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della proposta, in quanto gli Stati membri garantiranno la partecipazione delle autorità competenti per i diversi obiettivi strategici della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030.

    Scelta dell'atto giuridico

    Lo strumento proposto è una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale.

    Tale proposta riflette la necessità di modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, per renderla pienamente coerente con la nuova strategia dell'UE per le foreste per quanto riguarda una nuova governance forestale.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La proposta intende modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce il comitato permanente forestale, che è un gruppo consultivo degli Stati membri. Aggiornerà e preciserà il mandato e i compiti del gruppo e ne modificherà la denominazione. L'aggiornamento del sistema di governance forestale è stato annunciato nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030. Non vi sono portatori di interessi direttamente interessati, poiché soltanto i rappresentanti degli Stati membri possono essere membri del gruppo.

       Valutazione d'impatto

    Non è necessaria alcuna valutazione d'impatto perché la proposta non dovrebbe avere alcun impatto significativo sul piano economico, sociale o ambientale. La proposta fa seguito all'impegno, assunto dalla Commissione nell'ambito della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, di aggiornare il sistema di governance forestale. La Commissione propone di aggiornare la decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (un gruppo composto da rappresentanti degli Stati membri) mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La scheda finanziaria allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni per le risorse di bilancio.

    2023/0410 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 e l'articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 4 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)La decisione 89/367/CEE del Consiglio 5 ha istituito un comitato permanente forestale al fine di rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale e di sostenere così le azioni forestali intraprese con la politica dell'Unione in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

    (2)Il più ampio contributo delle foreste agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" 6 , anche per quanto riguarda il clima, la biodiversità e la bioeconomia sostenibile, richiede una struttura di governance forestale dell'Unione più inclusiva e meglio coordinata che tenga conto di tutti gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030" 7 e delle loro interconnessioni.

    (3)L'esperienza e le competenze specialistiche del comitato permanente forestale e del gruppo di lavoro "Foreste e natura" su temi attinenti alle foreste e alla silvicoltura che derivano da diverse politiche dell'Unione sono importanti per il più ampio contributo di questo settore agli obiettivi e alle iniziative chiave dell'Unione, come il Green Deal europeo e la nuova strategia dell'UE per le foreste, nonché per promuovere la coerenza e le sinergie tra le politiche dell'Unione e degli Stati membri attinenti alle foreste e alla silvicoltura.

    (4)Il modo più efficace per realizzare una struttura di governance forestale dell'Unione più inclusiva e meglio coordinata è ampliare l'ambito di applicazione del comitato permanente forestale e chiarirne i compiti e la composizione. È altresì opportuno rinominare il comitato permanente forestale "Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura" al fine di tenere conto di tali modifiche. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato dovrebbe affrontare ogni questione o aspetto inerente alle foreste e alla silvicoltura che deriva dalle varie politiche dell'Unione. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri designino rappresentanti delle autorità competenti per gli obiettivi strategici specifici.

    (5)La decisione 89/367/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 89/367/CEE è così modificata:

    (1)Il titolo è sostituito dal seguente:

    "Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura";

    (2)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1 

    Al fine di garantire una cooperazione rafforzata e uno scambio multidisciplinare tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura in relazione a tutti gli ambiti di intervento dell'Unione attinenti al settore forestale, è istituito un Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura, di seguito denominato "il gruppo di esperti".";

    3.    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 2 

    1. La Commissione può, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, consultare il gruppo di esperti su qualsiasi problema e su tutti gli aspetti relativi alle foreste e alla silvicoltura e che derivano dalle varie politiche dell'Unione.

    2. Il gruppo di esperti svolge, in particolare, i seguenti compiti:

    a) assistere la Commissione nella preparazione di proposte legislative, orientamenti o altre iniziative politiche dell'Unione attinenti alle foreste e alla silvicoltura, compreso nell'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e delle successive strategie dell'Unione per le foreste;

    b) fornire alla Commissione consulenza e competenze specialistiche, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, al fine di sostenere il più ampio contributo delle foreste e della silvicoltura agli obiettivi e alle iniziative chiave dell'Unione, come il Green Deal europeo, e di promuovere la coerenza e le sinergie tra le politiche dell'Unione attinenti alle foreste e alla silvicoltura;

    c) promuovere la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura, anche a sostegno di misure e interventi nell'ambito della politica agricola comune;

    d) promuovere lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche in materia di foreste e di silvicoltura.

    3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono affidare al gruppo di esperti altri compiti in relazione alle politiche dell'Unione aventi ripercussioni sul settore delle foreste e della silvicoltura.";

    4.    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri.

    Gli Stati membri nominano i loro rappresentanti e garantiscono la partecipazione delle autorità competenti per i diversi obiettivi strategici della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e di ogni strategia successiva dell'Unione per le foreste, tra cui il clima, la salute delle foreste, l'ambiente, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la bioeconomia.

    Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Al segretariato del gruppo di esperti provvede la Commissione.

    Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno.".

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente



    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Indice

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali

    1.4.2.Obiettivi specifici

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    1.4.4.Indicatori di prestazione

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

    1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

    3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

    Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale

    1.2.    Settore/settori interessati 

    DG AGRICOLTURA / DG AMBIENTE

    1.3.    La proposta/iniziativa riguarda: 

     una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8  

     la proroga di un'azione esistente 

    × la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.    Obiettivi

    1.4.1.    Obiettivi generali

    1) Contribuire all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, della politica agricola comune e del pacchetto "Pronti per il 55 %".

    1.4.2.    Obiettivi specifici

    Obiettivo specifico

    1) Ampliare i compiti del gruppo di esperti.

    2) Chiarire e ampliare la composizione, garantendo che le autorità degli Stati membri che sono competenti per i temi trattati facciano parte di questo gruppo.

    1.4.3.    Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    La proposta creerà un gruppo di esperti più inclusivo e interdisciplinare che terrà conto di tutti gli obiettivi ambientali, sociali ed economici della nuova strategia dell'UE per le foreste.

    1.4.4.    Indicatori di prestazione

    Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

    Rafforzamento della cooperazione e degli scambi multidisciplinari tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura in relazione a tutti gli ambiti di intervento dell'UE attinenti alle foreste.

    1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa 

    1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    La Commissione propone di modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della nuova governance della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030. La Commissione propone di aggiornare le basi giuridiche e i riferimenti alle politiche, di ampliare i compiti del comitato permanente forestale e di rinominarlo "Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura".
    La proposta permetterebbe inoltre di chiarire e di estendere la composizione del gruppo di esperti, per garantire che le autorità degli Stati membri competenti per i temi trattati facciano parte di tale gruppo.

    1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Soltanto un'azione a livello dell'UE può garantire una struttura di governance che coinvolga esperti degli Stati membri per fornire consulenza alla Commissione.

    Sebbene i trattati non menzionino esplicitamente una "politica forestale", l'Unione ha una serie di competenze in settori che possono esservi attinenti, come il clima, l'ambiente, lo sviluppo rurale e la prevenzione delle catastrofi, L'UE ha già esercitato tali competenze, in quanto il settore delle foreste è disciplinato da una serie di testi giuridici. In questi settori di competenze concorrenti dell'Unione, le foreste e la silvicoltura non sono di competenza esclusiva degli Stati membri.

    La nuova strategia dell'UE per le foreste mira a superare le sfide inerenti alle foreste e alla silvicoltura (come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, ecc.) e a sfruttare il potenziale delle foreste per il nostro futuro, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri ai fini dell'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste. Il modo più efficace per realizzare una struttura di governance forestale dell'Unione più inclusiva e meglio coordinata è ampliare l'ambito di applicazione del comitato permanente forestale, chiarirne i compiti e la composizione nonché rinominarlo per tenere conto di tali modifiche. Il gruppo di esperti sarà composto dalle autorità competenti pertinenti degli Stati membri responsabili dei settori d'intervento di cui alla nuova strategia dell'UE per le foreste e sarà presieduto da un rappresentante della Commissione.

     

    1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Il comitato permanente forestale è stato istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio al fine di rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale e di sostenere così le azioni forestali intraprese con la politica comunitaria delle strutture agrarie e di sviluppo rurale. Il più ampio contributo delle foreste agli obiettivi del Green Deal europeo, così come presentato nella strategia dell'UE sulle foreste, anche per quanto riguarda il clima, la biodiversità e la bioeconomia sostenibile, richiede una struttura di governance forestale dell'UE più inclusiva e meglio coordinata che tenga conto di tutti gli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste e delle loro interconnessioni.
    Il modo più efficace per realizzare una struttura di governance forestale dell'Unione più inclusiva e meglio coordinata è ampliare l'ambito di applicazione del comitato permanente forestale e chiarirne i compiti e la composizione. È inoltre opportuno modificare la denominazione del comitato permanente forestale per tenere conto di tali modifiche.

    1.5.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    Finanziato in pari misura dalle dotazioni globali sia della DG AGRI che della DG ENV.

    1.5.5.    Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    N.P.


    1.6.    Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

     durata limitata

       in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

    × durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2023

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.    Metodi di esecuzione del bilancio previsti 9  

    × Gestione diretta a opera della Commissione

    ◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

    ◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

    ◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

    ◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    ◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

    ◻ a organismi di diritto pubblico;

    ◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    2.    MISURE DI GESTIONE 

    2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

    Precisare frequenza e condizioni.

    N.P.

    2.2.    Sistema di gestione e di controllo 

    2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    N.P.

    2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    N.P.

    2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

    N.P.

    2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    N.P.

    3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

    Numero 

    Diss./Non diss.  10

    di paesi EFTA 11

    di paesi candidati e potenziali candidati 12

    di altri paesi terzi

    altre entrate con destinazione specifica

    7

    20 02 06 02

    /Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura 
    della spesa

    Partecipazione

    Numero

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati e potenziali candidati

    di altri paesi terzi

    altre entrate con destinazione specifica

    [XX.YY.YY.YY]

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    3.2.    Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

    3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

    ×    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    Numero

    DG: <…….>

    Anno 
    N 13

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    • Stanziamenti operativi

    Linea di bilancio 14

    Impegni

    (1a)

    Pagamenti

    (2a)

    Linea di bilancio

    Impegni

    (1b)

    Pagamenti

    (2b)

    Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 15  

    Linea di bilancio

    3.

    TOTALE stanziamenti 
    per la DG <…….>

    Impegni

    =1a+1b+3

    Pagamenti

    =2a+2b

    +3

     



    TOTALE stanziamenti operativi

    Impegni

    4.

    Pagamenti

    5.

    • TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

    6.

    TOTALE stanziamenti
    per la RUBRICA <….>
    del quadro finanziario pluriennale

    Impegni

    =4+ 6

    Pagamenti

    =5+ 6

    Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

    • TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

    Impegni

    4.

    Pagamenti

    5.

    TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

    6.

    TOTALE stanziamenti
    per le RUBRICHE da 1 a 6 
    del quadro finanziario pluriennale 
    (importo di riferimento)

    Impegni

    =4+ 6

    Pagamenti

    =5+ 6





    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    DG: AGRI

    Risorse umane 

    • Altre spese amministrative

    0,015

    0,015

    0,015

    0,015

    TOTALE DG AGRI

    Stanziamenti

    0,015

    0,015

    0,015

    0,015

    DG: ENV

    Risorse umane 

    • Altre spese amministrative

    0,015

    0,015

    0,015

    0,015

    TOTALE DG ENV

    Stanziamenti

    0,015

    0,015

    0,015

    0,015

    TOTALE stanziamenti 
    per la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030



    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N 16

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    TOTALE stanziamenti
    per le RUBRICHE da 1 a 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    Impegni

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    Pagamenti

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    3.2.2.    Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi – NON APPLICABILE

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    RISULTATI

    Tipo 17

    Costo medio

    n.

    Costo

    n.

    Costo

    n.

    Costo

    n.

    Costo

    n.

    Costo

    n.

    Costo

    n.

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 18

    - Risultato

    - Risultato

    - Risultato

    Totale parziale obiettivo specifico 1

    OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

    - Risultato

    Totale parziale obiettivo specifico 2

    TOTALE

    3.2.3.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    ×    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese amministrative

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    Totale parziale RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    Esclusa la RUBRICA 7 19
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese
    amministrative

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    TOTALE

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.3.1.    Fabbisogno previsto di risorse umane

    ×    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    • Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

    20 01 02 03 (delegazioni)

    01 01 01 01 (ricerca indiretta)

    01 01 01 11 (ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno) 20

    20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    XX 01 xx yy zz 21

    - in sede

    - nelle delegazioni

    01 01 01 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)

    01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Personale esterno

    3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

    La proposta/iniziativa:

    ×    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

    Utilizzo della dotazione globale sia della DG AGRI che della DG ENV.

       comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

       comporta una revisione del QFP.

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento 

    La proposta/iniziativa:

    ×    non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N 22

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento 

    TOTALE stanziamenti cofinanziati

     


    3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

    ×    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 23

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ….

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

    (1)    Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).
    (2)    COM(2021) 572 final. pag. 23, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572 .
    (3)    […]
    (4)    […]
    (5)    Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).
    (6)    COM(2019) 640 final.
    (7)    COM(2021) 527 final.
    (8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (9)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
    (10)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (11)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (12)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (13)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
    (14)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
    (15)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (16)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
    (17)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
    (18)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
    (19)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (20)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (21)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (22)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
    (23)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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