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Document 52023PC0692

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

COM/2023/692 final

Bruxelles, 8.11.2023

COM(2023) 692 final

2023/0397(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'insufficiente convergenza socioeconomica tra i Balcani occidentali e l'UE costituisce una questione di lunga data, esacerbata dall'impatto economico della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e, in precedenza, dalla pandemia di COVID-19. Il livello di convergenza economica dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo (PIL) pro capite in standard di potere d'acquisto è compreso tra il 30 % e il 50 % della media dell'UE e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida. Per i Balcani occidentali, per l'Unione europea e per il processo di adesione è essenziale che tale tasso di convergenza acceleri. Un livello più elevato di convergenza faciliterà notevolmente l'integrazione dei Balcani occidentali nell'UE.

La convergenza economica costituisce il fulcro dei benefici dell'adesione all'UE: l'esperienza del quinto ciclo di allargamento dell'UE, nel contesto del quale alcuni dei nuovi Stati membri hanno raggiunto livelli di reddito pari o superiori al 90 % della media dell'UE, dimostra l'impatto che l'integrazione economica e l'apertura del mercato derivanti dall'adesione al mercato unico, combinate con la politica di coesione, hanno sulla convergenza economica. Date le specificità della regione, la progressiva integrazione con il mercato unico, anche prima dell'adesione, potrebbe essere in grado di sbloccare anticipatamente alcuni dei benefici. Tale integrazione progressiva deve essere attentamente preparata e dovrebbe essere preceduta da una stretta cooperazione e integrazione a livello regionale come misura preparatoria.

Su tale base la Commissione ha elaborato il piano di crescita per i Balcani occidentali (illustrato in dettaglio in una comunicazione parallela della Commissione). I quattro pilastri del piano sono:

una maggiore integrazione economica con l'Unione europea;

l'integrazione economica all'interno dei Balcani occidentali: un mercato comune regionale;

riforme fondamentali;

una maggiore assistenza finanziaria.

Il presente strumento fungerà da elemento centrale del piano di crescita, aumentando in modo significativo l'assistenza finanziaria sulla base di un ambizioso programma di riforme incentrato sulle necessarie riforme socioeconomiche associate a riforme fondamentali, tra cui investimenti a favore dello Stato di diritto e investimenti mirati. Introdurrà una marcata condizionalità istituendo un meccanismo di pagamento basato sul conseguimento di risultati nell'ambito di tali riforme. Tale approccio richiede una concezione completamente nuova, diversa dagli strumenti di assistenza esterna attualmente disponibili.

L'attuale assistenza finanziaria ai Balcani occidentali e alla Turchia nel contesto dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) continuerà nella sua forma attuale e mirerà al crescente allineamento della legislazione nazionale e della pubblica amministrazione all'acquis e alle norme dell'UE in vista della futura adesione all'Unione.

Il nuovo strumento integrerà pertanto l'approccio dell'IPA III concentrandosi sui determinanti specifici della crescita sociale ed economica.

Inoltre, mentre l'IPA III si concentra su un processo di programmazione basato sulle prestazioni, questo nuovo strumento disporrà di un meccanismo di pagamento basato sulla condizionalità ex ante, combinando in modo innovativo sovvenzioni e prestiti, il che comporterà un maggiore incentivo ad attuare riforme strutturali fondamentali da parte dei beneficiari.

Per sfruttare appieno le opportunità offerte dal piano di crescita, ciascun beneficiario preparerà un programma di riforme in cui definirà le misure principali che intende intraprendere nel periodo 2024-2027 per accelerare la convergenza socioeconomica rispetto all'UE. Il programma di riforme sarà oggetto di consultazione con la Commissione che lo valuterà e lo adotterà.

Il programma di riforme sarà coerente con la strategia di crescita del beneficiario in linea con il percorso di allargamento. Porterà avanti le riforme fondamentali individuate nel processo di adesione, così come un numero limitato di riforme socioeconomiche centrali individuate nei precedenti programmi di riforma economica che, da quel momento in poi, saranno integrate nei programmi di riforme. Ciò si articolerà con un'accelerazione degli investimenti pertinenti e connessi nell'ambito del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, una declinazione regionale del Global Gateway.

Tali investimenti saranno realizzati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF) e si rivolgeranno a settori che fungeranno da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo socioeconomico: connettività, compresi i trasporti, energia, transizioni verde e digitale, istruzione e sviluppo delle capacità. I progetti o programmi correlati saranno attuati in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo degli Stati membri dell'UE e attireranno ulteriori investimenti da parte di queste ultime e del settore privato.

Lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali per il periodo 2024‑2027 è pertanto complementare all'IPA III. È concepito come uno strumento flessibile, adattato all'obiettivo di accelerare le riforme socioeconomiche fondamentali e avvicinare la regione all'UE, garantendo nel contempo la prevedibilità, la trasparenza e la responsabilizzazione dei fondi.

I Balcani occidentali hanno la possibilità di attuare riforme mirate in cooperazione con gli Stati membri dell'UE nel contesto dello strumento di sostegno tecnico, in quanto la cooperazione con gli Stati membri nell'attuazione delle riforme può contribuire ad accelerare l'adesione e l'integrazione di tali paesi. La Commissione valuterà i risultati dell'attuale progetto pilota riguardante lo strumento di sostegno tecnico con i paesi candidati e potenziali candidati ed esaminerà ulteriormente le modalità per agevolare la loro partecipazione a progetti plurinazionali di riforma nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.

Lo strumento proposto consentirà all'Unione di far corrispondere l'ambizione politica alla leva finanziaria, in linea con il suo impegno a lungo termine nei confronti dei paesi beneficiari dei Balcani occidentali nel loro percorso verso l'adesione all'UE.

Le risorse massime per l'attuazione dello strumento saranno pari a 6 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2024-2027 per tutti i tipi di sostegno, di cui fino a 2 miliardi di EUR sotto forma di sostegno non rimborsabile e 4 miliardi di EUR sotto forma di prestiti agevolati erogati dall'Unione. La copertura delle passività finanziarie nel contesto del fondo comune di copertura per i prestiti proverrà dal sostegno non rimborsabile di 2 miliardi di EUR.

Per quanto concerne la componente del sostegno non rimborsabile, lo strumento sarà finanziato mediante risorse aggiuntive nell'ambito della rubrica 6 del quadro finanziario pluriennale (QFP) nel contesto della revisione intermedia di tale quadro. Di conseguenza la proposta di modifica del regolamento QFP 1 stabilisce che un importo supplementare di 2 miliardi di EUR sarà messo a disposizione nell'ambito della rubrica 6 per l'assistenza ai Balcani occidentali.

Il nuovo strumento sarà attuato mediante meccanismi di attuazione selezionati per massimizzare la rapida realizzazione delle riforme e degli investimenti corrispondenti, mantenendo nel contempo i controlli necessari e riducendo al minimo gli oneri amministrativi per la Commissione, i beneficiari e altri partner esecutivi.

Il sostegno sarà fornito mediante due meccanismi di attuazione: 1) sostegno diretto ai bilanci nazionali dei beneficiari, e 2) sostegno agli investimenti infrastrutturali attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Come minimo, la metà dell'importo complessivo disponibile per sostenere lo strumento, circa 3 miliardi di EUR, sarà gradualmente assegnata al quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compreso l'intero importo del sostegno non rimborsabile meno gli importi da riservare all'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento e per la copertura, come descritto di seguito.

Canalizzare fondi per gli investimenti di capitale attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornirà ulteriori rassicurazioni contro i rischi fiduciari, dato che tale quadro dispone di sistemi di controllo finanziario ben consolidati che si basano anche sulle norme di controllo, soggette a valutazione per pilastro, delle istituzioni finanziarie attuatrici. Il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornisce una cornice unica di cooperazione tra la Commissione europea, i donatori bilaterali degli Stati membri e le istituzioni finanziarie. Tutti gli investimenti si baseranno sui principi del "non nuocere" e "non lasciare indietro nessuno" e contribuiranno al più ampio obiettivo di aiutare la transizione della regione verso un'economia verde, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, digitale e inclusiva, in linea con le norme e gli standard dell'UE.

Sebbene i due meccanismi summenzionati assorbano la maggior parte dei fondi, un importo modesto del bilancio dello strumento (pari all'1,5 %) sarà riservato all'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, quali azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione, necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

Gli esborsi diretti a favore dei bilanci nazionali e la messa a disposizione di fondi per la presentazione di proposte di investimento da sottoporre al parere del comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali saranno subordinati ai progressi compiuti e al soddisfacimento delle condizioni di pagamento specificate nei programmi di riforme dei beneficiari. Le condizioni di pagamento assumeranno la forma di una serie di tappe qualitative e quantitative e di un relativo calendario per gli esborsi legati a riforme socioeconomiche specifiche volte a stimolare la crescita, ad avviare i partner su un percorso di convergenza sostenibile e a orientarli verso riforme specifiche relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto e la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

La stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza e il controllo del bilancio sono condizioni generali per i pagamenti che devono essere soddisfatte ai fini dello svincolo dei fondi. I pagamenti saranno effettuati secondo un calendario semestrale fisso, sulla base di richieste debitamente motivate presentate dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del soddisfacimento delle relative condizioni di pagamento. Nel caso in cui le condizioni di pagamento non siano soddisfatte, la Commissione sospenderà il pagamento o detrarrà un importo corrispondente dal pagamento.

L'erogazione dei fondi sospesi corrispondenti potrebbe aver luogo durante i 12 mesi successivi al termine originario stabilito nel programma di riforme, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi nel primo anno di attuazione. In caso contrario, l'importo corrispondente può essere detratto dalla dotazione del beneficiario e ridistribuito tra gli altri beneficiari negli anni successivi.

Per i finanziamenti forniti ai bilanci nazionali, si propone un sistema multilivello di audit e controlli: innanzitutto, se necessario, nell'ambito delle riforme previste dai programmi di riforme dei paesi, sarà inclusa la riforma dei sistemi di audit e controllo dei beneficiari; in secondo luogo, la Commissione potrà effettuare riesami dettagliati dei sistemi nazionali per l'esecuzione del bilancio in qualsiasi momento del ciclo del progetto. Qualora l'attuazione avvenga mediante gestione indiretta o finanziamento misto (quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali), la Commissione si baserà sui sistemi di controllo delle entità valutate per pilastro, che comprendono le istituzioni finanziarie internazionali o le banche di sviluppo degli Stati membri dell'UE oltre ai propri sistemi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il sostegno nel contesto del presente strumento sarà coerente e complementare ad altre forme di sostegno bilaterale a favore dei Balcani occidentali fornite attraverso altri strumenti dell'UE, in particolare l'IPA III. Si baserà sul sostegno attuale, rafforzandolo, e consentirà alla regione di accelerare l'attuazione del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali. Per conseguire i suoi obiettivi e traguardi, è opportuno prestare particolare attenzione ai settori che possono fungere da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, trasporti, energia, transizioni digitali, innovazione, istruzione e sviluppo delle competenze.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'attuazione del regolamento sarà coerente con altri settori dell'azione esterna e delle politiche esterne (ad esempio negoziati di allargamento, assistenza preadesione). Lo strumento integrerà tali sforzi accelerando la convergenza socioeconomica della regione con l'UE in preparazione della futura adesione all'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si fonda sugli articoli 212 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È presentata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Lo strumento proposto mira a sostenere i beneficiari dei Balcani occidentali affinché conseguano la convergenza con l'Unione europea nel contesto della politica di allargamento; pertanto l'Unione è nella posizione migliore per fornire tale assistenza. Preparare i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione può essere affrontato meglio a livello di Unione.

In considerazione della portata dell'assistenza necessaria, l'UE si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna ai Balcani occidentali nel lungo termine in modo tempestivo, coordinato e prevedibile. L'UE può sfruttare la sua capacità di assunzione di prestiti per erogare prestiti ai Balcani occidentali a condizioni vantaggiose, nonché per fornire sostegno non rimborsabile e garanzie in una prospettiva pluriennale.

Con la sua presenza sul campo attraverso le sue delegazioni, l'UE può garantire un accesso completo alle informazioni sugli sviluppi che interessano ciascun beneficiario. Ciò consente all'UE di essere costantemente informata di nuove esigenze e circostanze e, pertanto, di adattare il sostegno in funzione delle esigenze in continua evoluzione, in stretto coordinamento con altri donatori bilaterali o multilaterali.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

Lo strumento è proposto come azione mirata a sostenere riforme accelerate in una regione che deve mettersi al passo con l'UE per garantire un allargamento agevole e reciprocamente vantaggioso dell'UE. La sua struttura si basa nella misura del possibile sulla struttura di sostegno esistente (IPA III) o sugli stessi modelli di finanziamento (ad esempio quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali), oppure su strumenti esistenti ma semplificati (strumenti basati sulle prestazioni).

Scelta dell'atto giuridico

Ai sensi dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissa la procedura legislativa ordinaria da seguire per adottare misure ai fini della cooperazione con i paesi terzi, la proposta prende la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme, la natura vincolante in tutti i suoi elementi e l'applicabilità diretta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stato possibile svolgere una consultazione formale dei portatori di interessi a causa dell'urgenza di preparare la proposta affinché possa essere adottata tempestivamente dai colegislatori per renderla operativa nel 2024.

L'UE garantirà una comunicazione e una visibilità adeguate in merito agli obiettivi e alle azioni realizzate nell'ambito del presente strumento, nei Balcani occidentali, all'interno dell'Unione e oltre.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza politica della proposta non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto. Entro tre mesi dall'adozione dell'iniziativa sarà elaborato un documento analitico sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione, contenente gli elementi probanti alla base della proposta.

Diritti fondamentali

Un prerequisito per l'erogazione del sostegno nell'ambito dello strumento è che i beneficiari dei Balcani occidentali continuino a rispettare meccanismi democratici efficaci e le loro istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'impegno a favore delle riforme e la forte volontà politica espressi dalle autorità sono segnali positivi, confermati nella valutazione della Commissione sullo stato dei preparativi dei partner per l'adesione all'UE contenuta nella comunicazione della Commissione sul pacchetto allargamento 2023.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le risorse massime da fornire tramite lo strumento saranno pari a 6 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027 per tutti i tipi di sostegno, di cui 2 miliardi di EUR a titolo di sostegno non rimborsabile e 4 miliardi di EUR a titolo di prestiti agevolati forniti dall'Unione.

Per quanto concerne la componente delle sovvenzioni, lo strumento sarebbe finanziato con le risorse aggiuntive proposte nell'ambito della rubrica 6 del quadro finanziario pluriennale (QFP) nel contesto della revisione intermedia di tale quadro. La modifica del regolamento QFP prevede un importo aggiuntivo di 2 miliardi di EUR disponibile nell'ambito della rubrica 6 per l'assistenza ai Balcani occidentali.

I prestiti saranno coperti dal fondo comune di copertura al tasso di copertura del 9 % e saranno finanziati a partire dai 2 miliardi di EUR proposti nell'ambito della revisione intermedia del QFP, che costituirà la dotazione di tale strumento.

L'1,5 % della componente del sostegno non rimborsabile (30 milioni di EUR) sarà destinato alle spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse alla gestione dello strumento, compresi il monitoraggio, la comunicazione, l'audit e la valutazione.

La parte restante del sostegno non rimborsabile e la componente relativa al prestito saranno assegnate sulla base della formula di cui all'allegato I, combinando la quota di popolazione di un beneficiario rispetto alla popolazione complessiva della regione dei Balcani occidentali e il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali rispetto al PIL pro capite del rispettivo beneficiario, applicando una ponderazione per i due fattori pari rispettivamente al 60 % e al 40 %.

5.ALTRI ELEMENTI

Attuazione, monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento stabilisce disposizioni dettagliate in materia di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione.

L'attuazione nel contesto dello strumento avviene secondo le forme e le modalità di attuazione stabilite nel regolamento finanziario.

La Commissione monitorerà costantemente l'attuazione dello strumento. Nel pieno rispetto dei trattati, i servizi della Commissione collaboreranno con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel contesto dell'attuazione dello strumento, al fine di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Per quanto riguarda la Serbia e il Kosovo, l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, in qualità di facilitatore del dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, fornirà la sua valutazione.

I beneficiari dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio basato sui criteri stabiliti dalla Commissione e, secondo le previsioni, dovrebbero riferire annualmente alla Commissione circa l'attuazione dei loro programmi di riforme. Rientrerà in tale contesto la rendicontazione in merito ai risultati ottenuti e ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dichiarati dei programmi di riforme, ai miglioramenti dei loro sistemi di controllo interno, alla loro esecuzione del bilancio e a eventuali importi indebitamente versati o utilizzati impropriamente e infine recuperati dall'UE.

La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 27 del regolamento una valutazione annuale relativa all'esecuzione dei fondi erogati nell'ambito dello strumento.

La Commissione effettuerà inoltre una valutazione ex post del regolamento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali.

Il capo I (disposizioni generali) riguarda l'oggetto dello strumento (articolo 1), le definizioni (articolo 2), gli obiettivi generali e specifici dello strumento (articolo 3), i principi generali (articolo 4) e i prerequisiti per il sostegno (articolo 5).

Il capo II stabilisce le modalità di finanziamento e di attuazione dello strumento. L'articolo 6 stabilisce: i) la dotazione finanziaria dello strumento sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e sotto forma di assistenza tecnica e amministrativa; e ii) il sostegno sotto forma di prestiti. L'articolo 7 specifica le forme di attuazione dello strumento, vale a dire la gestione diretta e indiretta in conformità del regolamento finanziario. L'articolo 8 stabilisce le norme di ammissibilità e di origine applicabili allo strumento, disponendo nel contempo che le norme nelle procedure di aggiudicazione possono essere limitate a causa della natura di un'attività o quando un'attività incide sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. L'articolo 9 riguarda rispettivamente l'accordo sullo strumento, da stipularsi tra la Commissione e i beneficiari, che stabilisce in particolare le disposizioni in materia di audit e controllo, nonché gli obblighi e le condizioni per l'erogazione dei pagamenti. Le disposizioni in materia di riporti, frazioni annue e stanziamenti di impegno sono trattate nell'articolo 10.

Il capo III (programmi di riforme) specifica le prescrizioni e le basi per la formulazione dei programmi di riforme (articolo 11) e i principi generali per il finanziamento, comprese le condizioni di pagamento per gli esborsi (articolo 12). L'articolo 13 specifica nel dettaglio i programmi di riforme che devono essere presentati dai beneficiari, la procedura da seguire e gli elementi che i programmi di riforme devono contenere, tra cui le riforme e i settori di investimento che saranno finanziati dallo strumento e i sistemi per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento.

La Commissione procederà alla valutazione dei programmi di riforme secondo i criteri di cui all'articolo 14 e adotterà una decisione di esecuzione conformemente all'articolo 15, che stabilisce, tra l'altro, l'importo indicativo del sostegno sotto forma di prestito da erogare a fronte dell'adempimento soddisfacente delle condizioni di pagamento, il termine per tale adempimento e il prefinanziamento per cui i beneficiari saranno ammissibili. L'articolo 16 prevede la possibilità per la Commissione o il beneficiario di presentare una proposta di modifica del programma di riforme.

L'articolo 17 riguarda gli accordi di prestito che devono essere conclusi tra la Commissione e ciascun beneficiario e le norme che disciplinano l'assunzione di prestiti da parte della Commissione sui mercati, mentre l'articolo 18 stabilisce il tasso di copertura e la procedura per il suo riesame. L'articolo 19 prevede il meccanismo per il finanziamento degli investimenti nell'ambito dello strumento attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Le norme per il versamento del prefinanziamento ai beneficiari, a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5, sono stabilite all'articolo 20. L'articolo 21 specifica la procedura per le erogazioni purché siano soddisfatte le condizioni generali relative tanto alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione delle finanze pubbliche, alla trasparenza e al controllo del bilancio, quanto alle condizioni di pagamento stabilite nei programmi di riforme.

I pagamenti saranno effettuati su base semestrale, previa presentazione da parte del beneficiario di una richiesta di svincolo dei fondi che dimostri il conseguimento soddisfacente delle pertinenti condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative da intraprendere. In caso di valutazione negativa da parte della Commissione, sarà trattenuta una parte dell'importo corrispondente alle condizioni di pagamento non soddisfatte. I fondi trattenuti saranno svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti. In caso contrario, la Commissione può ridistribuire gli importi tra gli altri beneficiari. Questo articolo stabilisce inoltre che non sarà versato alcun importo per tappe qualitative o quantitative non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028, mentre autorizza la Commissione a ridurre gli importi in caso di pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione o se i beneficiari violano in maniera grave un obbligo derivante dagli accordi conclusi nel quadro dello strumento.

Il capo IV (tutela degli interessi finanziari dell'Unione) stabilisce le disposizioni che la Commissione e i beneficiari devono seguire per garantire controlli efficaci sull'attuazione dello strumento. L'articolo 22 specifica gli obblighi che devono figurare nell'accordo sullo strumento e nell'accordo di prestito, che comprenderanno misure adeguate a prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, le modalità di raccolta di dati adeguati sui destinatari dei fondi nell'ambito dello strumento e i diritti da riconoscere alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, se del caso, alla Procura europea (EPPO). Questo articolo autorizza inoltre la Commissione a ridurre o recuperare gli importi in caso di pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione o di violazione grave da parte dei beneficiari di un obbligo derivante dagli accordi conclusi nell'ambito dello strumento. L'articolo 23 stabilisce le disposizioni relative ai sistemi di controllo interno dei beneficiari.

Il capo V (monitoraggio, rendicontazione e valutazione) riguarda le disposizioni per definire gli indicatori e i quadri di risultati utilizzati per il monitoraggio e la valutazione (articolo 24) e la valutazione ex post dello strumento (articolo 25).

Il capo VI (Disposizioni finali) stabilisce l'esercizio della delega dei poteri per quanto riguarda il tasso di copertura (articolo 26), la procedura di comitato (articolo 27), le disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità (articolo 28) e di entrata in vigore (articolo 29).

2023/0397 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È nell'interesse comune dell'Unione e dei suoi partner dei Balcani occidentali 2 portare avanti gli sforzi di riforma dei sistemi politici, giuridici ed economici di tali paesi in vista della loro futura adesione all'Unione. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(2)È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. La convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi tra il 30 % e il 50 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida.

(3)Al fine di ridurre tale disparità, la Commissione europea ha adottato una comunicazione su un piano di crescita per i Balcani occidentali basato su quattro pilastri: a) una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE; b) la promozione dell'integrazione economica regionale sulla base delle norme e degli standard dell'UE, attuando pienamente il piano di azione esistente per il mercato comune regionale; c) l'approfondimento delle riforme volte ad accelerare la crescita nella regione, promuovere la convergenza economica e rafforzare la stabilità regionale; e d) l'istituzione di un nuovo strumento di finanziamento: lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali.

(4)L'attuazione di tale piano di crescita richiede maggiori finanziamenti nel contesto di un nuovo strumento di finanziamento specifico, lo strumento per le riforme e la crescita, al fine di fornire assistenza alla regione nell'attuazione delle riforme a favore della crescita, dell'integrazione regionale e del mercato comune regionale.

(5)Per conseguire tali obiettivi, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, compresi i trasporti, energia, transizioni verde e digitale, istruzione e sviluppo delle capacità.

(6)Le infrastrutture di trasporto sono essenziali per migliorare la connettività tra i partner dei Balcani occidentali e con l'UE. Esse dovrebbero contribuire all'integrazione della regione nell'Unione. Nella sua proposta di revisione del quadro transeuropeo dei trasporti (TEN-T), la Commissione ha incluso un nuovo corridoio che attraversa la regione dei Balcani occidentali (corridoio del Mediterraneo occidentale-orientale). La rete TEN-T dovrebbe essere il riferimento per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto nella regione.

(7)Lo strumento dovrebbe sostenere gli investimenti e le riforme che promuovono il percorso dei beneficiari verso la trasformazione digitale dell'economia e della società, in linea con la visione dell'UE per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" 3 . Dovrebbe adoperarsi per agevolare il conseguimento degli obiettivi generali e dei traguardi digitali per quanto riguarda l'Unione. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 giugno 2023 4 , il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G dovrebbe costituire il riferimento per i finanziamenti dell'UE volti a garantire la sicurezza, la resilienza e la protezione dell'integrità delle infrastrutture digitali nella regione.

(8)Il sostegno dell'Unione per mezzo dello strumento non dovrebbe sostituire il sostegno bilaterale e regionale fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , incentrato sulla preparazione dei beneficiari all'adesione all'Unione, ma integrarlo e andare ad aggiungersi ad esso, utilizzando, ove possibile, i meccanismi e le strutture già esistenti. L'approccio in questione dovrebbe basarsi sull'attuale metodologia di allargamento, in particolare sulla metodologia riveduta del 2020 6 , e sul piano economico e di investimenti 7 del medesimo anno.

(9)Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Gli obiettivi generali dello strumento dovrebbero accelerare l'integrazione economica regionale, la progressiva integrazione con il mercato unico dell'Unione, la convergenza socioeconomica delle economie dei Balcani occidentali e l'allineamento con le leggi, le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione in vista dell'adesione alla stessa. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, gli appalti pubblici e il controllo degli aiuti di Stato, la gestione delle finanze pubbliche e la lotta alla corruzione. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico.

(10)Lo strumento dovrebbe promuovere i principi di efficacia dello sviluppo, rispettando l'addizionalità al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e cercando di evitare duplicazioni tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali.

(11)Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e il sostegno agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, compreso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In particolare garantirà la protezione e la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto.

(12)Le attività nel quadro dello strumento dovrebbero sostenere i progressi verso il rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbero contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima dei beneficiari, con il loro contributo determinato a livello nazionale e con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Lo strumento dovrebbe contribuire all'azione di attenuazione e alla capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, nonché a promuovere la resilienza climatica.

(13)L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali pertinenti. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica.

(14)Il presente regolamento dovrebbe promuovere l'agenda verde per i Balcani occidentali 8 rafforzando la tutela dell'ambiente, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potenziando la resilienza agli stessi nonché accelerando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

(15)Rispecchiando il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e l'importanza di affrontare gli obiettivi in materia di clima e biodiversità in linea con gli impegni dell'accordo interistituzionale, lo strumento dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e 2027 agli obiettivi in materia di biodiversità. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali dovrebbe essere destinato ad obiettivi climatici. Lo strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 9 .

(16)La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe contribuire ad aumentare la trasparenza e la responsabilizzazione nell'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui ciascuno dei beneficiari continui a rispettare e sostenere istituzioni e meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, così come lo Stato di diritto, nonché garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito dovrebbe essere che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

(17)L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione attraverso lo strumento dovrebbe essere di 6 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, di cui fino a 2 miliardi di EUR a titolo di sostegno non rimborsabile e 4 miliardi di EUR a titolo di prestiti agevolati di assistenza finanziaria erogati dall'Unione e coperti con 2 miliardi di EUR. Almeno la metà dell'importo totale dovrebbe essere assegnata attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compreso l'intero importo del sostegno non rimborsabile, meno l'1,5 % dell'assistenza tecnica e gli importi necessari per la copertura dei prestiti.

(18)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello strumento, dotazione che deve costituire il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale de  16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

(19)In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente strumento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del presente strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'importo indicativo del finanziamento per ciascun beneficiario dovrebbe essere calcolato sulla base della formula di cui all'allegato I, combinando la quota di popolazione di un beneficiario rispetto alla popolazione complessiva della regione dei Balcani occidentali e il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali rispetto al PIL pro capite del rispettivo beneficiario, applicando una ponderazione per i due fattori pari rispettivamente al 60 % e al 40 %. Se non sono soddisfatte le condizioni di pagamento per lo svincolo dei fondi, la Commissione può ridistribuire una parte o la totalità dell'importo ad altri beneficiari.

(20)Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

(21)Le restrizioni all'ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento dovrebbero essere consentite in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

(22)Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, compresa l'agevolazione dell'integrazione dei beneficiari dei Balcani occidentali nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento dovrebbero avere origine da Stati membri, da beneficiari, da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 e all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1529 e da paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna nei paesi beneficiari, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi.

(23)Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, è opportuno garantire la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per altre politiche, anche in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.

(24)L'attuazione dello strumento per i Balcani occidentali dovrebbe essere sostenuta da una serie coerente e prioritaria di riforme e priorità di investimento mirate presso ciascun beneficiario dei Balcani occidentali (un programma di riforme), che fornisca un quadro per stimolare la crescita socioeconomica, chiaramente articolato e allineato con i requisiti di adesione all'Unione. Il programma di riforme fungerà da quadro generale per il conseguimento degli obiettivi dello strumento.

(25)L'erogazione del sostegno dell'Unione dovrebbe essere subordinata al rispetto delle condizioni di pagamento e a progressi misurabili nell'attuazione delle riforme stabilite negli appositi programmi valutati e formalmente approvati dalla Commissione. Lo svincolo dei fondi dovrebbe essere strutturato di conseguenza, rispecchiando gli obiettivi dello strumento.

(26)I programmi di riforme dovrebbero includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure. Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 agosto 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono può estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028.

(27)I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori.

(28)Le misure previste nel contesto dei programmi di riforme dovrebbero contribuire, se del caso, a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e la lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità organizzata, nonché contribuire a un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato, volto a garantire condizioni eque per tutte le imprese. Tali misure dovrebbero essere attuate dal beneficiario entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, per ciascuna misura, in una fase precoce dell'attuazione dello strumento.

(29)La Commissione dovrebbe valutare ciascun programma di riforme sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'approvazione di tali programmi di riforme. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio e del ruolo del SEAE, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito per il sostegno dell'Unione.

(30)La decisione di esecuzione della Commissione di cui al presente regolamento dovrebbe costituire al tempo stesso un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento.

(31)Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che un beneficiario presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica della decisione di esecuzione, qualora il programma di riforme, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. Un beneficiario dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforme, anche proponendo addenda, se del caso.

(32)La Commissione dovrebbe poter modificare la decisione di esecuzione, in particolare per tenere conto di una variazione degli importi disponibili.

(33)In caso di ridistribuzione del sostegno nell'ambito del presente strumento da cui deriverebbe un sostegno supplementare a favore di un beneficiario, quest'ultimo dovrebbe presentare un programma di riforme riveduto con misure supplementari da realizzare.

(34)È opportuno concludere un accordo sullo strumento con ciascun beneficiario al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e il beneficiario e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con ciascun beneficiario dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti.

(35)Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario ai programmi di riforme sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dei Balcani occidentali è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

(36)È opportuno concedere prestiti ai beneficiari a condizioni estremamente agevolate con una durata massima di 40 anni e non iniziare il rimborso del capitale prima del 2034. È inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(37)Considerando che i rischi finanziari associati al sostegno ai beneficiari sotto forma di prestiti a norma del presente strumento sono comparabili ai rischi finanziari associati alle operazioni di prestito in forza del regolamento (UE) 2021/947, la copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere costituita secondo un tasso del 9 %, in linea con l'articolo 211 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e il finanziamento della copertura dovrebbe provenire dalla dotazione di 2 miliardi di EUR nell'ambito del presente strumento.

(38)Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del tasso di copertura. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 13 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(39)Al fine di massimizzare l'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre investimenti supplementari e garantire il controllo dell'UE sulla spesa, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme dovrebbero essere attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. I singoli progetti o programmi dovrebbero essere presentati al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali affinché formuli un suo parere soltanto dopo il completamento delle pertinenti condizioni di pagamento definite nei programmi di riforme. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti per gli investimenti entro un anno, la Commissione può ridistribuire il finanziamento degli investimenti nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali tra i restanti beneficiari.

(40)Al fine di garantire che i beneficiari dispongano di finanziamenti di avviamento per l'attuazione delle prime riforme, ciascun beneficiario dovrebbe avere accesso al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito dell'assistenza finanziaria erogata dal presente strumento sotto forma di prefinanziamento, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e al rispetto dei prerequisiti per beneficiare del sostegno a norma dello strumento.

(41)È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire il sostegno dell'Unione ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, sulla base di una richiesta di svincolo dei fondi presentata dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione finanziaria pubblica, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del programma di riforme, la Commissione potrebbe trattenere una parte o la totalità dei fondi corrispondente a tale condizione. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.

(42)In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno fissare il termine di pagamento per i contributi ai bilanci dello Stato a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione al beneficiario.

(43)Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non possono pertanto essere sostenute dallo strumento.

(44)In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 15 , (Euratom, CE) n. 2185/96 16 e (UE) 2017/1939 del Consiglio 17 , gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(45)In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

(46)In conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione.

(47)La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Allo stesso tempo, data la lunga casistica di assistenza finanziaria erogata ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali anche in regime di gestione indiretta e tenendo conto del loro graduale allineamento alle norme e alle prassi dell'Unione in materia di controllo interno, la Commissione può fare affidamento in larga misura sul funzionamento dei sistemi nazionali di controllo interno e di prevenzione delle frodi. In particolare, la Commissione e l'OLAF dovrebbero essere informati senza indugio in merito a tutti i casi sospetti di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che incidono sull'esecuzione dei fondi nell'ambito dello strumento.

(48)Inoltre i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la dovrebbero tenere al corrente dell'andamento della procedura amministrativa o giudiziaria. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

(49)Ciascun beneficiario dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione semestrale sul rispetto delle condizioni di pagamento del suo programma di riforme che accompagna la richiesta semestrale di svincolo di fondi. I beneficiari dovrebbero raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dallo strumento, nonché fornire accesso a tali dati e informazioni.

(50)La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

(51)La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al comitato di cui al presente regolamento una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento e dello strumento.

(52)La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dello strumento una volta completato.

(53)Le capacità di comunicazione dei beneficiari dovrebbero essere potenziate al fine di garantire media pluralistici forti e liberi e il sostegno dell'opinione pubblica a favore dei valori dell'Unione e la comprensione degli stessi, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all'Unione, contrastando nel contempo la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. È inoltre opportuno garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione.

(54)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55)In considerazione degli obiettivi generali ambiziosi del presente strumento all'interno di un periodo di attuazione breve, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (lo "strumento").

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, il bilancio per il periodo 2024-2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2.Lo strumento fornisce assistenza ai Balcani occidentali per la realizzazione di riforme e investimenti socioeconomici ai fini dell'attuazione dei rispettivi programmi di riforme, come stabilito al capo III.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1."beneficiario", uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 18 *, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia;

2. "pacchetto allargamento": la comunicazione annuale sulla politica di allargamento dell'UE e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano;

3. "accordo sullo strumento": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento. Tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda i fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

4."accordo di prestito": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce le condizioni applicabili al sostegno dello strumento;

5. "programmi di riforme": un pacchetto completo di una serie coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in ciascun beneficiario, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure, e un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure;

6."misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito dei programmi di riforme di cui al capo III;

7."condizioni di pagamento": le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che i beneficiari devono attuare, come stabilito nei programmi di riforme a norma del capo III per quanto riguarda le condizioni per lo svincolo di fondi;

8."operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

Articolo 3
Obiettivi dello strumento

1.Gli obiettivi generali dello strumento sono:

a)accelerare l'integrazione economica regionale e l'integrazione progressiva con il mercato unico dell'Unione;

b)accelerare la convergenza socioeconomica delle economie dei paesi beneficiari con l'Unione;

c)accelerare l'allineamento ai valori, alle leggi, alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.

2.Gli obiettivi specifici dello strumento includono:

a)accelerare la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili e inclusive, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, e verso un contesto di investimento stabile;

b)promuovere l'integrazione economica regionale, in particolare attraverso progressi nella creazione del mercato comune regionale;

c)promuovere l'integrazione economica dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione;

d)sostenere l'integrazione economica regionale e una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una migliore connettività nella regione in linea con le reti transeuropee;

e)accelerare la transizione verde in linea con l'agenda verde 2020 per i Balcani occidentali e coprire tutti i settori economici, in particolare l'energia, compresa la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare;

f)promuovere la trasformazione digitale quale fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;

g)promuovere l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese e a sostegno delle transizioni verde e digitale;

h)promuovere la qualità dell'istruzione, della formazione, della riqualificazione e del miglioramento delle competenze e le politiche occupazionali;

i)rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, attraverso la promozione di un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento della sicurezza e la lotta contro la frode, la corruzione, la criminalità organizzata, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale e la frode fiscale; garantire l'osservanza del diritto internazionale; accrescere la libertà dei media e delle istituzioni accademiche e creare un contesto favorevole alla società civile; favorire il dialogo sociale; promuovere la parità di genere, la non discriminazione e la tolleranza, per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze;

j)consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale nei paesi beneficiari dei Balcani occidentali.

Articolo 4
Principi generali

1.La cooperazione nell'ambito dello strumento ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi, trasparenza e responsabilità reciproca. La cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse.

2.Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo.

3.Per promuovere la complementarità e l'efficienza della loro azione, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale.

4.Le attività nell'ambito dello strumento integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la tutela della biodiversità e dell'ambiente, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di "non nuocere" e di "non lasciare indietro nessuno", nonché l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo.

5.I beneficiari e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione dei programmi di riforme e dell'attuazione dello strumento. I beneficiari e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La Commissione riferirà in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d'azione sulla parità di genere.

6.Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con i piani nazionali per l'energia e il clima dei beneficiari, il loro contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 o che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull'ambiente o sul clima.

7.La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode, e mettendo a disposizione mediante banche dati web informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

Articolo 5
Prerequisiti per il sostegno dell
'Unione

1.La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti: i beneficiari devono continuare a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito è che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

2.La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del pacchetto allargamento più recente. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in particolare, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

CAPO II

Finanziamento e attuazione

Articolo 6
Bilancio

1.Le risorse da mettere a disposizione mediante lo strumento a norma dei paragrafi 2 e 3 non superano 6 000 000 000 EUR per il periodo dal 2024 al 2027.

2.La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento è pari a 2 000 000 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, di cui:

(a)il 98,5 % sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile ai beneficiari per l'attuazione dei programmi di riforme;

(b)l'1,5 % per le spese a norma del paragrafo 6.

3.Il sostegno sotto forma di prestiti è disponibile per un importo massimo di 4 000 000 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Tale importo non costituisce parte dell'importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.

4.Nella corrispondente decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, la Commissione stabilisce l'importo indicativo iniziale del finanziamento disponibile per ciascun beneficiario, secondo la metodologia di cui all'allegato I, calcolato sulla base degli ultimi dati disponibili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, in linea con l'articolo 29. Gli importi indicativi possono cambiare durante l'attuazione conformemente ai principi di cui all'articolo 21.

5.A norma dell'articolo 19, l'importo dei fondi messi a disposizione a norma del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1529 19 è almeno pari al 50 % dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1. Tale contributo include l'intero importo del sostegno finanziario non rimborsabile di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo previa deduzione dell'importo della copertura.

6.Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Infine le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

Articolo 7
Attuazione e forme di finanziamento dell
'Unione

1.Lo strumento è attuato in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.

2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare assistenza finanziaria, sovvenzioni, appalti e operazioni di finanziamento misto.

3.In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, istituzioni finanziarie multilaterali internazionali, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di sviluppo. Ogniqualvolta possibile, l'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento è integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.

Articolo 8
Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell
'ambito dello strumento

1.    La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei paesi seguenti e alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:

(a)Stati membri, beneficiari, parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1529;

(b)paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in paesi beneficiari.

2.    L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.

La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del beneficiario interessato.

3.    Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6.

4.    Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6.

5.    Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o attuate in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si applicano altresì le norme di tali entità. Ciò non pregiudica le restrizioni di cui al paragrafo 6, che sono debitamente rispecchiate negli accordi conclusi con tali entità.

6.    Le norme di ammissibilità, l'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e la cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di restrizioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei casi seguenti:

(a)se le restrizioni sono imposte dalla natura specifica e/o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione e/o se sono necessarie per l'efficace attuazione dell'azione;

(b)se l'azione o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali (comprese le infrastrutture della rete 5G), dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

7.    Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

Articolo 9
Accordo sullo strumento

1.    La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo sullo strumento per l'attuazione dello stesso, che stabilisce gli obblighi e le condizioni di pagamento dei beneficiari per l'erogazione dei finanziamenti dello strumento.

2.    L'accordo sullo strumento è integrato da accordi di prestito a norma dell'articolo 17, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti.

3.    Il finanziamento è concesso ai beneficiari soltanto dopo l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sullo strumento e degli accordi di prestito applicabili.

4.    L'accordo sullo strumento e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

5.    L'accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:

(a)l'impegno del beneficiario a progredire verso sistemi di controllo più efficienti ed efficaci e a intensificare la lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'elusione fiscale, la frode e l'evasione fiscale;

(b)le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo, alla riduzione e alla ridistribuzione dei fondi a norma dell'articolo 21;

(c)le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit nell'ambito dello strumento, nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;

(d)le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l'eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 12;

(e)le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

(f)le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo di notificare senza indugio alla Commissione e all'OLAF i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi e il relativo seguito;

(g)gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso della Commissione e dell'OLAF a tali dati;

(h)una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 3;

(i)il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento;

(j)le norme e le modalità a disposizione dei beneficiari per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell'attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 10
Riporti, rate annuali, stanziamenti di impegno

1.In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.

2.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito all'inesecuzione totale o parziale di un'azione nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

4.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPO III

Programmi di riforme

Articolo 11
Presentazione dei programmi di riforme

1.Al fine di ricevere qualsiasi sostegno nell'ambito dello strumento, ciascun beneficiario presenta alla Commissione un programma di riforme per la durata dello strumento, basato sulla parte relativa alle riforme strutturali del programma di riforma economica più recente e sui relativi orientamenti strategici comuni concordati nel quadro del dialogo economico e finanziario del maggio 2023, sulla sua strategia nazionale di crescita, se del caso, sulla metodologia di allargamento riveduta, sul più recente pacchetto allargamento e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali.

2.I programmi di riforme stabiliscono le riforme che il beneficiario deve intraprendere, nonché i settori di investimento per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto allargamento più recente.

3.Il programma di riforme è coerente con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l'UE.

4.I programmi di riforme sono coerenti con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione del beneficiario e con altri documenti pertinenti, quali l'accordo di stabilizzazione e di associazione, il piano nazionale per l'energia e il clima, il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e sostengono tali priorità.

5.I programmi di riforme rispettano i principi generali enunciati all'articolo 4.

6.La Commissione invita i beneficiari a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i rispettivi programmi di riforme.

7.In caso di ridistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento, a seguito del quale un beneficiario riceve un sostegno supplementare, la Commissione invita il beneficiario in questione a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento.

Articolo 12
Principi del finanziamento nel contesto dei programmi di riforme

1.Lo strumento incentiva l'attuazione del programma di riforme di ciascun beneficiario ponendo condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, e assumono la forma di tappe qualitative o quantitative. Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti in materia di riforme socioeconomiche specifiche, compresi gli elementi fondamentali del processo di allargamento e lo Stato di diritto, connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all'articolo 3, in linea con il pacchetto allargamento più recente.

Il rispetto delle condizioni di pagamento comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento.

2.Per quanto concerne i finanziamenti attuati tramite il fondo di cui all'articolo 19, il rispetto delle condizioni di pagamento di cui al paragrafo 1 costituisce una convalida preliminare. I fondi sono versati a seguito del ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.

3.La stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza e il controllo del bilancio sono condizioni generali per i pagamenti che devono essere soddisfatte ai fini di qualsiasi svincolo dei fondi.

Articolo 13
Contenuto dei programmi di riforme

1.I programmi di riforme presentano in particolare gli elementi seguenti, che sono motivati e giustificati:

(a)misure che costituiscono una risposta coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volti a garantire il rispetto dei prerequisiti, se del caso;

(b)una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui all'articolo 11;

(c) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, agli obiettivi climatici e ambientali;

(d)per le riforme e gli investimenti, un calendario indicativo e le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative e quantitative da attuare al più tardi entro il 31 agosto 2027;

(e)le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforme da parte del beneficiario, compresi gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;

(f)una spiegazione del sistema attuato dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato;

(g)qualsiasi altra informazione pertinente.

2.I programmi di riforme sono basati sui risultati e comprendono indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici definiti. Tali indicatori si fondano, ove opportuno e pertinente, su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche dei beneficiari. Gli indicatori sono inoltre coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori istituzionali chiave inclusi nel quadro dei risultati dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Articolo 14
Valutazione dei programmi di riforme da parte della Commissione

1.La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del programma di riforme di ciascun beneficiario o, se del caso, di eventuali modifiche di tale programma. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con il beneficiario e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari.

2.Nel valutare i programmi di riforme la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sul beneficiario, della motivazione e degli elementi forniti dal beneficiario, di cui all'articolo 13, nonché di ogni altra informazione pertinente, tra cui quelle di cui all'articolo 11.

3.Nella propria valutazione la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

a)se il programma di riforme rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3;

b)se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri i progressi verso il superamento del divario socioeconomico tra il beneficiario e l'Unione, migliorando in tal modo il suo sviluppo economico, sociale e ambientale, e sostenga la convergenza verso le norme dell'Unione;

c)se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, climaticamente neutre, resilienti ai cambiamenti climatici e inclusive migliorando la connettività regionale, compiendo progressi in relazione alla duplice transizione verde e digitale, compresa la biodiversità, e promuovendo l'innovazione, l'istruzione e le competenze e il mercato del lavoro in generale;

d)se si possa prevedere che il programma di riforme rafforzi ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i);

e)se il programma di riforme affronti adeguatamente i potenziali rischi nel rispetto dei prerequisiti e delle condizioni di pagamento;

f)se le condizioni di pagamento proposte dal beneficiario siano adeguate e ambiziose, coerenti con la valutazione del pacchetto allargamento più recente, nonché sufficientemente significative e chiare da consentire il corrispondente svincolo dei fondi in caso di adempimento e se gli indicatori di rendicontazione proposti siano adeguati e sufficienti per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali;

g)se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e da garantire che non vi sia duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o altri donatori.

4.Ai fini della valutazione dei programmi di riforme presentati dai beneficiari, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Articolo 15
Decisione di esecuzione della Commissione

1.In caso di valutazione positiva la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il programma di riforme presentato dal beneficiario a norma dell'articolo 14 oppure, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 16. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2.La decisione di esecuzione della Commissione stabilisce le riforme che il beneficiario deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforme, compreso il calendario indicativo.

3.La decisione di esecuzione della Commissione stabilisce inoltre:

a)l'importo indicativo dei fondi globali a disposizione del beneficiario e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all'articolo 13, una volta che il beneficiario abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative e quantitative individuate in relazione all'attuazione del programma di riforme;

b)la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile;

c)il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme;

d)le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforme, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 24;

e)gli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Articolo 16
Modifiche dei programmi di riforme

1.Se il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato dal beneficiario, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, il beneficiario può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso il beneficiario può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi la sua decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.La Commissione può modificare la decisione di esecuzione, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi disponibili in linea con i principi di cui all'articolo 21.

3.Se ritiene che i motivi addotti dal beneficiario giustifichino una modifica del programma di riforme, la Commissione valuta il programma modificato in conformità dell'articolo 14 e può modificare la decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, senza indebito ritardo.

4.In una modifica, la Commissione può accettare termini per le condizioni di pagamento che si estendono al 2028. Ciò non pregiudica il termine ultimo di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

Articolo 17
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1.Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.In deroga all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le erogazioni del prestito possono essere eseguite tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per conto del beneficiario. Gli importi recuperati sono trasferiti al beneficiario.

3.La Commissione sottoscrive con il beneficiario un accordo di prestito. L'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni a decorrere dalla firma dell'accordo di prestito.

Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.

Per quanto concerne gli importi del prestito attuati tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, l'accordo di prestito:

(a)prevede altresì che il beneficiario autorizzi irrevocabilmente e incondizionatamente la Commissione a versare gli esborsi all'entità che attua il fondo su richiesta di quest'ultima e che la Commissione sia assolta dai suoi obblighi di pagamento nei confronti del beneficiario effettuando il pagamento a favore di tale entità;

(b)prevede altresì l'obbligo per il beneficiario di sostenere i costi di attuazione e gli eventuali diritti dovuti per l'attuazione del fondo, conformemente alle condizioni concordate tra la Commissione e l'entità che attua il fondo.

Articolo 18
Copertura

1.A norma dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una copertura per i prestiti a norma del presente regolamento è costituita al tasso del 9 % al momento della messa a disposizione dei fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. Tale copertura è costituita a partire dalla dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Gli impegni di bilancio per la copertura sono assunti entro il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la dotazione è versata progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell'erogazione integrale dei prestiti.

2.La copertura è versata al fondo comune di copertura. Detta copertura può altresì coprire prestiti per l'assistenza macrofinanziaria a norma dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947. Il tasso di copertura è rivisto con cadenza almeno triennale dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 19
Attuazione di progetti e programmi di investimento nel contesto del quadro per
 gli investimenti nei Balcani occidentali

1.Al fine di beneficiare dell'effetto leva del sostegno finanziario dell'UE per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme sono attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

2.La decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 15 stabilisce l'importo dei fondi da mettere a disposizione per l'utilizzo nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

3.La Commissione presenta le proposte pertinenti di progetti o programmi di investimento per il parere del comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

4.Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è destinato a obiettivi climatici.

5.I finanziamenti nell'ambito dello strumento forniti dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), previa deduzione dell'importo della copertura, sono attuati in regime di gestione indiretta tenendo conto di una riserva di investimenti e sono forniti gradualmente attraverso contributi versati al fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per la ricezione dei contributi dei donatori.

6.Tale finanziamento non è messo a disposizione per gli investimenti sostenuti dal fondo congiunto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

7.I finanziamenti a titolo dello strumento erogati mediante i prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sono resi disponibili tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali in virtù dell'accordo di prestito tra la Commissione e i beneficiari a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. Combinate per tutti gli accordi di prestito, sono presentate alla Commissione al massimo dodici richieste di esborso all'anno da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I progetti e i programmi di investimento possono ricevere sostegno da due fonti di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché da altri programmi e strumenti dell'Unione, purché tale sostegno proveniente da fonti, programmi e strumenti diversi garantisca addizionalità e non copra il medesimo costo.

Articolo 20
Prefinanziamento

1.Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

2.La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 15 e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui sopra. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5.

3.La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.

Articolo 21
Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione
 e ridistribuzione dei fondi, norme sui pagamenti

1.Due volte all'anno il beneficiario presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi in relazione alle condizioni di pagamento soddisfatte relative alle tappe quantitative e qualitative.

2.La Commissione valuta senza indebito ritardo se il beneficiario ha raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente di tali condizioni di pagamento presuppone che le misure relative alle medesime riforme per cui il beneficiario ha già raggiunto il conseguimento soddisfacente in decisioni precedenti non siano state annullate dal beneficiario. La Commissione può farsi assistere da esperti.

3.Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Tale decisione stabilisce, conformemente alla ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati al bilancio nazionale, e l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all'articolo 12 per l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria direttamente destinata al bilancio nazionale e la convalida preliminare di cui all'articolo 12 per l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

4.Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario indicativo, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. Gli importi trattenuti potranno essere svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.

5.Se conclude che il beneficiario non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 6, la Commissione riduce l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 6. Il beneficiario può presentare le sue osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione.

6.Qualsiasi importo corrispondente a condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto ai beneficiari ed è disimpegnato o cancellato dall'importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito, a seconda dei casi.

7.La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF.

8.La Commissione può decidere di ridistribuire qualsiasi importo ridotto a norma del paragrafo 6 o 7 tra altri beneficiari dello strumento, modificando le decisioni di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

9.Per la parte del finanziamento dello strumento versata a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinata ai bilanci nazionali dei beneficiari, in deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

10.L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati, direttamente destinati ai bilanci nazionali dei beneficiari, a norma del presente articolo e dell'articolo 22 del presente regolamento.

11.Il pagamento dei fondi a norma del presente strumento è subordinato ai finanziamenti disponibili. I fondi sono erogati a rate. Una rata può essere versata in una o più frazioni.

12.L'importo messo a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinato al bilancio nazionale, è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all'accordo di prestito.

13.Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestiti, sia esso destinato direttamente al bilancio nazionale o riconosciuto tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell'accordo di prestito.

14.L'importo messo a disposizione tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3, dopo presentazione della richiesta di pagamento di cui al paragrafo 13 e dopo il ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.

CAPO IV

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 22
Tutela degli interessi finanziari dell
'Unione

1.Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi sullo strumento specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità. Ciascun beneficiario si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.

2.L'accordo sullo strumento prevede gli obblighi seguenti da parte del beneficiario:

a)verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità;

b)adottare misure adeguate a prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito dei programmi di riforme;

c)ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme di cui ai programmi di riforme, garantire la raccolta di dati adeguati sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del programma di riforme di cui al capo III e l'accesso a tali dati;

d)autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.L'accordo sullo strumento prevede altresì il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi menzionati. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Al beneficiario è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

4.Le persone e le entità che attuano i fondi nell'ambito dello strumento segnalano senza indugio alla Commissione e all'OLAF qualsiasi caso presunto di frode, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 23
Ruolo dei sistemi interni nazionali e delle autorità nazionali di audit

1.Per la parte del finanziamento dello strumento versata a titolo di assistenza finanziaria, destinata direttamente ai bilanci nazionali dei beneficiari, la Commissione fa affidamento sui sistemi di controllo interno esistenti e migliorati dei beneficiari, nonché sulle autorità nazionali di audit e, se del caso, sui servizi di coordinamento antifrode di ciascun beneficiario istituiti nel quadro dello strumento di assistenza preadesione.

Nei primi anni di attuazione i programmi di riforme danno priorità alle riforme connesse al capitolo di negoziato 32, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche e il controllo interno, nonché la lotta contro la frode, insieme ai capitoli 23 e 24, in particolare per quanto riguarda la giustizia, la corruzione e la criminalità organizzata, e al capitolo 8, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato.

2.I beneficiari comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

3.Le entità di cui al paragrafo 2 mantengono un dialogo regolare con la Corte dei conti europea, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.

4.La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità nazionali di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi.

5.La Commissione può adottare raccomandazioni indirizzate ai beneficiari su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità. Il beneficiario interessato attua tali raccomandazioni o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

CAPO V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 24
Monitoraggio e relazioni

1.La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento. Si prevede che gli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.

2.L'accordo sullo strumento di cui all'articolo 9 stabilisce le norme e le modalità secondo le quali i beneficiari sono tenuti a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.

3.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

4.La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 3 al comitato di cui all'articolo 27.

Articolo 25
Valutazione dello strumento

1.Dopo il 31 dicembre 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione ex post del regolamento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

2.La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.

La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex post può essere discussa su richiesta degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l'assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con i beneficiari.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 26
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28
Informazione, comunicazione e pubblicità

1.La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nei programmi di riforme, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme ai beneficiari. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

2.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea", in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.

3.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 29
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

1.2.Settore/settori interessati 

Relazioni dell'UE con il resto del mondo.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 20  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi strategici dello strumento sono accelerare la convergenza socioeconomica delle economie dei Balcani occidentali con l'UE sostenendo riforme e investimenti mirati.

Lo strumento dovrebbe sostenere riforme e investimenti che promuovano l'integrazione economica dei Balcani occidentali con il mercato unico dell'UE e rafforzino l'integrazione economica regionale, le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento (tra cui lo Stato di diritto, gli appalti pubblici, la lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità organizzata), nonché l'ulteriore allineamento alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'UE in vista dell'adesione all'Unione.

1.4.2.Obiettivi specifici

Lo strumento sosterrà misure volte a:

- accelerare la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili e inclusive, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, e verso un contesto di investimento stabile;

- promuovere l'integrazione economica regionale, in particolare attraverso progressi nella creazione del mercato comune regionale;

- promuovere l'integrazione economica dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione;

- sostenere l'integrazione economica regionale e una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una migliore connettività nella regione in linea con le reti transeuropee;

- accelerare la transizione verde in linea con l'agenda verde 2020 per i Balcani occidentali e coprire tutti i settori economici, in particolare l'energia, compresa la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare;

- promuovere la trasformazione digitale quale fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;

- promuovere l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese e a sostegno delle transizioni verde e digitale;

- promuovere l'istruzione, la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze di qualità e le politiche occupazionali;

- rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, attraverso la promozione di un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento della sicurezza, la lotta contro la frode, la corruzione, la criminalità organizzata, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale e la frode fiscale; garantire l'osservanza del diritto internazionale; accrescere la libertà dei media e delle istituzioni accademiche e creare un contesto favorevole alla società civile; favorire il dialogo sociale; promuovere la parità di genere, la non discriminazione e la tolleranza, per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze;

- consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale nei paesi beneficiari dei Balcani occidentali.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe consentire ai beneficiari di attuare le riforme e gli investimenti necessari per rendere le loro economie più competitive, aumentando la connettività interna della regione e la convergenza con l'Unione.

L'attuazione dello strumento dovrebbe inoltre rafforzare i sistemi di controllo interno e di gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari, nonché l'attuazione degli elementi fondamentali del processo di allargamento, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto e la lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità organizzata.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatori specifici saranno definiti nel programma di riforme e negli accordi di prestito da concludere con ciascun beneficiario a norma degli articoli 12 e 17.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Sebbene i beneficiari si trovino in fasi diverse del percorso di adesione all'UE, la loro produzione economica e la loro competitività sono in ritardo rispetto a quelle dell'UE. Si suppone che le riforme e gli investimenti sostenuti dallo strumento accelerino il conseguimento di una migliore convergenza e un migliore allineamento con le norme dell'UE, nonché una maggiore integrazione economica nella regione e con il mercato unico dell'UE.

I prerequisiti per l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito dello strumento prevedono che i beneficiari sostengano e rispettino meccanismi democratici efficaci e lo Stato di diritto e garantiscano il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito è che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

La Commissione verificherà inoltre il soddisfacimento delle condizioni generali (stabilità macrofinanziaria, sana gestione delle finanze pubbliche, trasparenza e controllo del bilancio).

Al fine di ottenere finanziamenti, i beneficiari dovranno elaborare programmi di riforme sulla base delle loro strategie di crescita, dei programmi di riforma economica, della metodologia di allargamento riveduta e delle relazioni sull'allargamento, che saranno adottati dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione. Tali programmi conterranno un numero limitato di riforme e settori di investimento con condizioni di pagamento e importi ad essi collegati. Tali condizioni riflettono i progressi compiuti in materia di riforme socioeconomiche specifiche, compresi gli elementi fondamentali del processo di allargamento e lo Stato di diritto. A seguito della decisione di approvazione dei programmi di riforme e della conclusione di accordi adeguati, i beneficiari saranno ammissibili a ottenere il prefinanziamento.

I fondi nell'ambito dello strumento saranno svincolati semestralmente previa presentazione da parte dei beneficiari di richieste che giustifichino il rispetto delle condizioni di pagamento e confermino la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, accompagnate da una relazione sul seguito dato ai casi di cattiva gestione dei relativi finanziamenti. La Commissione metterà a disposizione fondi sulla base della sua valutazione delle richieste. I fondi possono essere svincolati come importi interi, ridotti o completamente trattenuti, a seconda del livello di adempimento delle condizioni di pagamento, per tipo. I fondi trattenuti possono essere ridistribuiti tra gli altri beneficiari negli anni successivi.

Gli investimenti previsti nei programmi di riforme saranno sostenuti attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. I progetti o i programmi correlati saranno presentati al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per un parere soltanto a seguito della valutazione della Commissione del rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti e del successivo svincolo dei fondi e saranno soggetti alle norme del pertinente invito di detto quadro.

Sono previsti quattro cicli annuali nel periodo 2024-2027.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

L'azione a livello di Unione è necessaria per accelerare la convergenza economica dei Balcani occidentali con l'UE verso la loro potenziale adesione all'Unione. L'entità dell'assistenza necessarie è tale che la regione continuerà a necessitare di un sostegno esterno che nessuno Stato membro, o donatore singolo, potrebbe fornire da solo. L'Unione si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna pluriennale alla regione in modo tempestivo, coordinato e prevedibile. L'Unione può inoltre sfruttare la sua capacità di assunzione di prestiti per erogare prestiti ai beneficiari nella regione a condizioni vantaggiose, nonché per fornire sovvenzioni in una prospettiva pluriennale.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Lo strumento si basa sull'assistenza fornita ai Balcani occidentali nel contesto dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) e integra tale assistenza; inoltre utilizza uno dei suoi meccanismi di successo, il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Entrambi questi strumenti hanno dimostrato che i finanziamenti dell'UE possono offrire un notevole effetto leva se utilizzati insieme ai finanziamenti di altri donatori in contesti di finanziamento misto. Tuttavia il formato di questo strumento è diverso in quanto si basa in larga misura su prestiti agevolati contratti dall'Unione grazie al suo eccellente rating del credito. Lo strumento si baserà sugli insegnamenti tratti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito nel 2020, nonché da uno strumento per l'Ucraina proposto più di recente.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Lo strumento proposto mira a dotare l'Unione di uno strumento giuridico che le consentirà di sostenere una maggiore convergenza socioeconomica dei Balcani occidentali lungo il percorso verso l'adesione all'Unione. Lo strumento sarà complementare all'assistenza nel contesto dello strumento di assistenza preadesione, che si concentra sull'allineamento dei beneficiari all'acquis dell'UE e sulla preparazione all'assunzione degli obblighi derivanti dall'adesione.

La presente nuova proposta legislativa concernente lo strumento per le riforme e la crescita integra la proposta di regolamento del Consiglio COM(2023) 337 recante modifica del regolamento (UE) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 (cfr. sezioni 1.5.5 e 3.2.4).

L'importo complessivo dello strumento deve essere erogato mediante prestiti e sostegno non rimborsabile. La componente relativa al prestito ammonterà a un massimo di 4 miliardi di EUR per tutti i beneficiari nell'intero periodo 2024-2027. I prestiti saranno garantiti attraverso il fondo comune di copertura a un tasso di copertura pari al 9 %. L'importo supplementare di sovvenzioni sotto forma di sostegno non rimborsabile previsto nella proposta di revisione del QFP è pari a 2 miliardi di EUR, comprese le spese amministrative e di copertura.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il bilancio dell'Unione fornisce già sostegno alla preparazione di un'eventuale adesione all'UE attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), che copre i Balcani occidentali e la Turchia e si basa su sovvenzioni, finanziamenti misti e garanzie di bilancio. Tale finanziamento è interamente destinato alle attività necessarie connesse all'allineamento e ai preparativi connessi all'allargamento, nonché all'attuazione del piano economico e di investimenti.

Lo strumento proposto mira ad accelerare la convergenza socioeconomica dei soli Balcani occidentali e si basa su un approccio diverso, che stabilisce un forte legame tra l'adempimento degli impegni di riforma e l'accesso ai finanziamenti. Si basa inoltre su un regime di finanziamento diverso, nel contesto del quale 2/3 dei finanziamenti provengono da prestiti contratti dall'Unione e trasferiti ai beneficiari.

Per garantire un'attuazione agevole e trasparente di tutti gli investimenti individuati nell'ambito dei programmi di riforme dei beneficiari, la Commissione intende utilizzare la metodologia collaudata del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, pur mantenendo le condizionalità di cui sopra.

Dato che si tratta di un meccanismo di assistenza completamente diverso, incentrato su una serie specifica di priorità nella regione, e che gli obiettivi dell'IPA richiedono l'intero finanziamento previsto nel bilancio, l'utilizzo dello strumento esistente (IPA III) non sarebbe pratico, mentre la riassegnazione di fondi nell'ambito di tale strumento non sarebbe fattibile.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal 2024 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2024 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 21  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

L'articolo 8 specifica le forme di attuazione dello strumento, vale a dire la gestione diretta e indiretta in conformità del regolamento finanziario.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Specifiche misure quantitative e qualitative saranno definite nei programmi di riforme (approvate dalla Commissione in una decisione di esecuzione), in modo che il rispetto delle condizioni di pagamento possa essere monitorato. Il beneficiario presenterà una richiesta semestrale debitamente motivata di svincolo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito, indicando in che modo è stato raggiunto il conseguimento soddisfacente di tali condizioni, sulla base degli indicatori individuati nella decisione di esecuzione.

Inoltre i programmi di riforme stabiliranno indicatori di monitoraggio che dovrebbero consentire più in generale il monitoraggio e la rendicontazione dei progressi compiuti dai beneficiari in relazione agli obiettivi generali e specifici dello strumento.

La Commissione riferirà annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 27 in merito all'esecuzione dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e dei progressi compiuti in relazione agli obiettivi.

La Commissione effettuerà inoltre una valutazione ex post del regolamento.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Lo strumento sarà attuato in regime di gestione diretta e indiretta. Una parte sarà soggetta alla gestione diretta con trasferimento diretto di fondi al bilancio dello Stato del beneficiario, mentre investimenti specifici saranno convogliati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, ossia la gestione indiretta con le istituzioni finanziarie internazionali.

La strategia di controllo sarà adattata all'attuazione nell'ambito di ciascuno di questi pilastri utilizzando il monitoraggio, la valutazione e gli audit. Si presterà particolare attenzione all'esecuzione, da parte dei beneficiari, dei fondi messi a loro disposizione. Lo svincolo dei fondi sarà effettuato secondo un calendario semestrale fisso, sulla base delle richieste presentate dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del soddisfacimento delle condizioni di pagamento corrispondenti.

La struttura a più livelli dei meccanismi di controllo esistenti (cfr. anche la sezione 2.3) fornisce un quadro integrato per garantire che siano in vigore tutte le misure appropriate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Garantirà che si tenga conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il principale rischio individuato in relazione al finanziamento riguarda il mancato rispetto delle condizioni di pagamento associate all'erogazione dei finanziamenti.

Le misure previste per attenuare tale rischio sono le seguenti:

- valutazione da parte della Commissione del rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti prima dell'erogazione dei fondi, con la possibilità di trattenere le risorse finanziarie;

- riduzione o rifiuto dello svincolo del sostegno fornito o recupero di qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento in casi di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e non sono stati rettificati dal beneficiario, o di violazione grave di un obbligo derivante dagli accordi conclusi con i beneficiari;

- sospensione del finanziamento nel caso in cui il beneficiario pertinente non soddisfi i prerequisiti di cui all'articolo 5.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il contributo finanziario sarà assegnato ai beneficiari sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La proposta contiene disposizioni specifiche per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Lo strumento sarà dotato di un solido sistema di audit e controlli organizzato in un meccanismo a più livelli: nell'ambito delle riforme previste dai programmi di riforme, sarà inclusa la riforma dei sistemi di audit e controllo dei beneficiari; Inoltre la Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità nazionali di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi. Inoltre, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'OLAF, la Corte dei conti e la Procura europea (EPPO) dispongono dei diritti e dell'accesso necessari per svolgere i rispettivi ruoli.

La parte relativa agli investimenti dello strumento sarà attuata in regime di gestione indiretta con le istituzioni finanziarie internazionali sulla base delle valutazioni per pilastro e degli accordi quadro con queste ultime.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Quadro finanziario pluriennale: linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Al di sopra dei massimali fissati nel QFP

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Rubrica 6

15.0301 – Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali – Spese operative

AD

p.m.

Rubrica 6

15.0302 – Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali – Copertura del fondo comune di copertura

AD

p.m.

Rubrica 6

15.010102 – Spese di supporto per lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

AD

p.m.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali - finanziamenti* (milioni di EUR)

Tipo di sostegno

2024

2025

2026

2027

Totale

Non rimborsabile (sovvenzioni)

500

500

500

500

2 000

di cui spese amministrative

7,5

7,5

7,5

7,5

30

Prestiti

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

TOTALE**

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

* La distribuzione annuale e globale del sostegno non rimborsabile e dei prestiti è puramente indicativa e fornita a titolo meramente illustrativo. La distribuzione effettiva sarà soggetta al processo decisionale annuale.
** La tabella ipotizza stanziamenti di impegno pari a stanziamenti di pagamento. Ciò ha natura puramente illustrativa. L'effettiva calibrazione dei due elementi sarà valutata sulla base delle esigenze annuali.

3.2.2Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi (milioni di EUR)

Anno
2024 22

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

RUBRICA 6
del quadro finanziario pluriennale

15.0301 – Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali – Spese operative

402,55

402,55

402,55

402,55

1 610,2

15.0302 – Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali – Copertura del fondo comune di copertura

90

90

90

90

360

Totale parziale RUBRICA 6
del quadro finanziario pluriennale

492,55

492,55

492,55

492,55

1 970,2

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024 23

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,026

1,026

1,026

1,026

4,104

Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

1,056

1,056

1,056

1,056

4,224

Esclusa la RUBRICA 7 24
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

2,529

2,529

2,529

2,529

10,116

Altre spese amministrative

4,920

4,920

4,920

4,920

19,680

Totale parziale
escluse le RUBRICHE 17
del quadro finanziario pluriennale

7,449

7,449

7,449

7,449

29,796

TOTALE

8,505

8,505

8,505

8,505

34,020

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

6

6

6

6

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 25

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

15.010102 – Spese di supporto per lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

- in sede

9

9

9

9

(1)

- nelle delegazioni

9

9

9

9

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

24

24

24

24

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche e delle questioni giuridiche con particolare attenzione alle questioni relative agli appalti, alla gestione finanziaria, alla gestione dei contratti, all'audit, al monitoraggio, alla rendicontazione e alla valutazione.

Personale esterno

Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche e delle questioni giuridiche con particolare attenzione alle questioni relative agli appalti, alla gestione finanziaria, alla gestione dei contratti, all'audit, al monitoraggio, alla rendicontazione e alla valutazione.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

    comporta una revisione del QFP.

Questa nuova proposta legislativa relativa allo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali è presentata in parallelo alla proposta di regolamento del Consiglio COM (2023) 337 recante modifica del regolamento (UE) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. La modifica di tale regolamento è necessaria per aumentare la rubrica 6 per il periodo 2024-2027 al fine di fornire finanziamenti al presente strumento come sostegno non rimborsabile e copertura per il sostegno sotto forma di prestiti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche        

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 26

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(1)    COM(2023) 337 final.
(2)    Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(3)    COM(2021) 118 final.
(4)    Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G (C(2023) 4049 final).
(5)    Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj ).
(6)    COM(2022) 57 final.
(7)    COM(2020) 641 final.
(8)    SWD(2020) 223 final del 6.10.2020.
(9)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(10)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ).
(11)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj ).
(12)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(13)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(14)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ).
(15)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj ).
(16)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj ).
(17)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj ).
(18) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(19)    Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).
(20)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(21)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(22)    L'anno 2024 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(23)    L'anno 2024 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(24)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(25)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(26)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 8.11.2023

COM(2023) 692 final

ALLEGATO

della

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali


ALLEGATO

Metodologia di ripartizione delle risorse globali per beneficiario

L'assegnazione a ciascun beneficiario è calcolata secondo le fasi seguenti, sulla base dei dati dell'anno di riferimento:

fase 1: determinazione di un criterio di ripartizione basato sulla popolazione che si fondi sul rapporto tra la popolazione del beneficiario e la somma totale delle popolazioni per la regione dei Balcani occidentali;

fase 2: determinazione di un criterio di ripartizione basato sul prodotto interno lordo (PIL) che si fondi sul rapporto tra il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali e il PIL pro capite del rispettivo beneficiario, diviso per la somma dei sei rapporti;

fase 3: combinazione dei pesi percentuali di ciascun paese per la popolazione di cui alla fase 1 e per il PIL pro capite di cui alla fase 2, con un fattore di ponderazione del 60 % per la popolazione e del 40 % per il PIL pro capite.

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