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Document 52023PC0596

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

    COM/2023/596 final

    Bruxelles, 17.10.2023

    COM(2023) 596 final

    2023/0368(COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Nella comunicazione intitolata “Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030” la Commissione ha sottolineato l’importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano raggiunti mantenendo i costi al minimo. Si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione degli obblighi di rendicontazione, con l’obiettivo ultimo di ridurre i relativi oneri del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

    Gli obblighi di rendicontazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali misure politiche. Tuttavia gli obblighi di rendicontazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese. Le imprese dovrebbero pertanto disporre di tempo sufficiente per adeguarsi a eventuali nuovi obblighi di rendicontazione, il cui accumulo nel tempo può comportare obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, inefficienza a livello di frequenza e tempistica o la mancanza di metodi di raccolta idonei.

    Lo snellimento degli obblighi di rendicontazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono una delle priorità della Commissione. In tale contesto la proposta razionalizzerà gli obblighi di rendicontazione prorogando il termine per l’adozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi.

    La direttiva contabile (2013/34/UE) 1 , modificata dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD - 2022/2464) 2  , impone alle imprese di grandi dimensioni e alle piccole e medie imprese (PMI) quotate nonché alle imprese madri di gruppi di grandi dimensioni di includere in unapposita sezione della loro relazione sulla gestione le informazioni necessarie per comprendere il loro impatto sulle questioni di sostenibilità e le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sullandamento di dette imprese, sui loro risultati e sulla loro situazione 3 .

    Tali informazioni sulla sostenibilità devono essere comunicate conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), che la Commissione deve adottare mediante atti delegati prendendo in considerazione il parere tecnico elaborato dallEFRAG 4 . Gli ESRS devono specificare il contenuto e, se del caso, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni 5 .

    Una prima serie di ESRS è stata adottata dalla Commissione il 31 luglio 2023 ed è ora soggetta al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli ESRS in questa prima serie non sono settoriali, il che significa che si applicano a tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD, indipendentemente dal settore o dai settori in cui queste operano.

    L’articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva contabile fissa la data di adozione degli ESRS settoriali al 30 giugno 2024. Tali ESRS devono specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui esse operano.

    La Commissione presenta proposte concrete atte a ridurre gli oneri di rendicontazione per i partecipanti ai mercati finanziari. Una di esse prevede la proroga di due anni della data di adozione degli ESRS settoriali, attualmente fissata al 2024, il che risponde anche a una domanda del settore delle imprese.

    Prorogare di due anni la data di adozione è rilevante per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD, comprese le PMI quotate, che sono tenute a effettuare la rendicontazione di sostenibilità. Ciò consentirà loro di concentrarsi sull’attuazione della prima serie di ESRS adottata il 31 luglio 2023, di dare all’EFRAG tempo a sufficienza per elaborare ESRS settoriali efficienti e di limitare gli obblighi di rendicontazione al minimo necessario.

    Inoltre l’articolo 40 ter della direttiva contabile fissa al 30 giugno 2024 il termine per l’adozione degli ESRS che devono essere utilizzati da talune imprese di paesi terzi operanti nell’Unione. Considerando che gli obblighi di rendicontazione per tali imprese di paesi terzi si applicano solo a decorrere dall’esercizio finanziario 2028 e tenuto conto della proroga di due anni del termine per l’adozione degli ESRS settoriali, tale proroga di due anni dovrebbe applicarsi anche al termine per l’adozione dei principi per dette imprese di paesi terzi. Ciò consentirà di destinare maggiori risorse all’elaborazione di ESRS settoriali efficaci e proporzionati, pur lasciando a tali imprese di paesi terzi il tempo sufficiente per prepararsi in vista dell’esercizio finanziario 2028.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta fa parte di un primo pacchetto di misure volte a razionalizzare gli obblighi di rendicontazione. Si tratta della fase di un processo di controllo scrupoloso degli obblighi di rendicontazione esistenti, volto a valutare il sussistere della loro pertinenza e a renderli più efficienti. La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà negativamente sul conseguimento degli obiettivi nel settore della rendicontazione di sostenibilità. La proposta è inoltre coerente con il pacchetto di aiuti per le PMI 6 .

    Coerenza con le altre normative dellUnione

    Non pertinente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    L’articolo 50 TFUE è considerato la base giuridica adeguata per la presente iniziativa, in quanto quest’ultima modifica una direttiva esistente basata su tale articolo.

    Sussidiarietà

    La Commissione è tenuta al rispetto dei termini per l’adozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità. La loro proroga è unicamente possibile mediante un atto dei colegislatori. A tale riguardo non sono necessarie azioni a livello nazionale.

    Proporzionalità

    L’obiettivo primario della presente iniziativa è consentire alle imprese di concentrarsi sull’attuazione della prima serie di ESRS adottata il 31 luglio 2023, di dare all’EFRAG tempo a sufficienza per elaborare ESRS settoriali efficienti e di limitare gli obblighi di rendicontazione al minimo necessario. La proroga dei termini per l’adozione, da parte della Commissione, dei principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori — come per talune imprese di paesi terzi — permetterebbe di conseguire tale obiettivo e darebbe al contempo alle imprese tempo sufficiente per adeguarsi a tali obblighi di rendicontazione aggiuntivi.

    Scelta dellatto giuridico

    Poiché le modifiche riguardano unicamente la proroga dei termini entro cui la Commissione deve adottare atti delegati, che pertanto non richiede alcun recepimento da parte degli Stati membri, si ritiene che lo strumento giuridico più appropriato sia una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 1, TFUE. In effetti tale strumento riguarda il contesto normativo generale in cui gli Stati membri sono chiamati a ravvicinare le legislazioni nazionali attraverso una direttiva, come previsto dall’articolo 50 TFUE.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI DIMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non pertinente.

    Assunzione e uso di perizie

    Non pertinente.

    Valutazione dimpatto

    Non pertinente.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non pertinente.

    Documenti esplicativi

    Non è necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri, in quanto la presente iniziativa proroga di due anni taluni termini entro cui la Commissione deve adottare atti delegati.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

    (1)il termine entro cui la Commissione adotta, mediante atti delegati, ESRS settoriali, a norma dellarticolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, è fissato al 30 giugno 2026 (anziché al 30 giugno 2024);

    (2)il termine entro cui la Commissione adotta, mediante atti delegati, ESRS per le imprese di paesi terzi che soddisfano determinate soglie, a norma dellarticolo 40 ter, è fissato al 30 giugno 2026 (anziché al 30 giugno 2024).

    2023/0368 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la trasparenza del mercato e lassunzione di responsabilità delle imprese per limpatto che esercitano sulle persone e sullambiente. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.

    (2)Larticolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 impone alla Commissione di stabilire mediante atti delegati, entro il 30 giugno 2024, principi di rendicontazione di sostenibilità che specifichino le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui operano, oltre alle informazioni che le imprese sono già tenute a fornire a norma del regolamento delegato (UE) XX/XXX della Commissione 9 .

    (3)Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata Competitività a lungo termine dellUE: prospettive oltre il 2030 10 , si dovrebbe consentire loro di concentrarsi dapprima sullattuazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nel regolamento delegato (UE) XX/XXX. Per tale ragione è opportuno prorogare di due anni il termine per ladozione degli atti delegati contenenti gli obblighi complementari di rendicontazione di sostenibilità di cui allarticolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE.

    (4)Larticolo 40 ter della direttiva 2013/34/UE impone altresì alla Commissione di adottare, entro il 30 giugno 2024, un atto delegato che preveda principi di rendicontazione di sostenibilità da utilizzare per comunicare informazioni sulla sostenibilità relative alle imprese di paesi terzi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR e che hanno nellUnione imprese figlie che sono imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dellUnione, oppure che hanno nellUnione succursali con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR.

    (5)Gli obblighi di rendicontazione per talune imprese di paesi terzi si applicano solo a decorrere dallesercizio finanziario 2028. Poiché il termine per ladozione degli atti delegati contenenti gli obblighi complementari di rendicontazione di sostenibilità di cui allarticolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE sarà prorogato di due anni, è opportuno applicare la medesima proroga anche al termine per ladozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese di paesi terzi.

    (6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2013/34/UE

    La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

    (1)allarticolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva, la data 30 giugno 2024 è sostituita dalla data 30 giugno 2026;

    (2)allarticolo 40 ter, la data 30 giugno 2024 è sostituita dalla data 30 giugno 2026.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci desercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (2)    Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
    (3)    Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate sono stabiliti agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile e si applicano a decorrere dallesercizio finanziario 2024 a seconda della categoria di imprese. Larticolo 40 bis della direttiva contabile impone inoltre a talune imprese di paesi terzi operanti nel territorio dellUnione di rendere pubbliche determinate informazioni sulla sostenibilità a partire dallesercizio finanziario 2028.
    (4)    Articolo 49, paragrafo 3 ter, della direttiva contabile. LEFRAG era precedentemente denominato Gruppo consultivo europeo sullinformativa finanziaria (in inglese European Financial Reporting Advisory Group); nel 2022 ha cambiato denominazione, chiamandosi semplicemente EFRAG.
    (5)    A norma dellarticolo 29 ter, paragrafo 1, della direttiva contabile la Commissione adotta, mediante atti delegati, gli ESRS che devono essere utilizzati dalle imprese di grandi dimensioni e dalle PMI quotate, mentre a norma dellarticolo 40 ter la Commissione adotta gli ESRS necessari per redigere la relazione sulla sostenibilità di talune imprese di paesi terzi.
    (6)    COM(2023) 535 final.
    (7)    GU C […] del […], pag. […].
    (8)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci desercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (9)    [Ufficio delle pubblicazioni — inserire il riferimento completo di tale atto delegato una volta pubblicato: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE, del 31.7.2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (C(2023) 5303 final)].
    (10)    COM(2023) 168 final.
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