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Document 52023PC0540

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto

    COM/2023/540 final

    Bruxelles, 12.9.2023

    COM(2023) 540 final

    2023/0327(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 1 (di seguito "l'accordo di recesso") in riferimento alla dichiarazione dell'Unione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al quadro di Windsor 2 ("decisione n. 1/2023"). Il Quadro di Windsor 3 è parte integrante dell'accordo di recesso.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

    L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il comitato misto istituito dall'accordo di recesso, riunitosi a Londra il 24 marzo 2023, ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e fedelmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.

    2.2.Comitato misto

    Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

    I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

    ·sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;

    ·adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;

    ·prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

    2.3.L'atto previsto del comitato misto

    Nella prossima riunione del comitato misto l'Unione deve formulare la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del Quadro di Windsor.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    3.1.Articolo 23, paragrafo 4, della decisione n. 1/2023.

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione n. 1/2023, la maggior parte delle disposizioni della sezione 2 di tale decisione relativa alla circolazione di merci che non rischiano di essere successivamente trasferite nell'Unione, vale a dire gli articoli da 5 a 7 (ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii)), gli articoli 8, 10, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, e l'articolo 16 diventeranno applicabili una volta che l'Unione e il Regno Unito avranno reso determinate dichiarazioni in sede di comitato misto. L'Unione deve rilasciare una dichiarazione attestante:

    i) che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 della richiamata decisione;

    ii)che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente;

    iii)che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella decisione; e

    iv)che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito.

    La dichiarazione del Regno Unito deve attestare che tutti gli importatori che intendono operare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), hanno ottenuto autorizzazioni a norma degli articoli 9 e 11 e dell'allegato III della decisione.

    3.2.Dichiarazione dell'Unione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023

    La dichiarazione dell'Unione riguarda quattro aspetti: i) l'accesso dei rappresentanti dell'Unione alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati del Regno Unito e ai moduli nazionali del Regno Unito dei sistemi dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord 4 ("decisione n. 6/2020"); ii) la correttezza di tutte le registrazioni XI EORI; iii) la pubblicazione, da parte del Regno Unito, di orientamenti aggiornati per i pacchi emessi dal Regno Unito; e iv) il rilascio, da parte del Regno Unito, di una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito. Questi aspetti sono elaborati in dettaglio di seguito.

    Accesso IT

    Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 della decisione n. 6/2020, il Regno Unito ha creato un sistema (sistema di accesso UE - EUAS) in cui i dati provenienti dalle pertinenti reti, sistemi di informazione e banche dati del Regno Unito e dai pertinenti moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione sono messi a disposizione dei rappresentanti dell'Unione. I rappresentanti dell'Unione hanno potuto testare l'EUAS nel novembre 2022 e nel dicembre dello stesso anno hanno presentato una relazione sui test contenente 22 raccomandazioni per ovviare a talune carenze dell'EUAS individuate. Di queste 22 raccomandazioni, 19 riguardano problemi a breve e medio termine che possono essere risolti mediante adeguamenti e modifiche dell'EUAS di carattere tecnico; le restanti 3 raccomandazioni, invece, possono essere affrontate solo mediante modifiche strutturali dell'EUAS che richiedono lo sviluppo a lungo termine di un nuovo sistema.

    Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023, l'Unione deve dichiararsi soddisfatta dell'attuazione data dal Regno Unito all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 alla luce delle raccomandazioni a breve e medio termine. Nel contempo il Regno Unito deve aver adottato adeguate misure preparatorie concrete per garantire ai rappresentanti dell'Unione l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui alla lettera a), in un formato accessibile e in modo tale da poter condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti. Il Regno Unito ha affrontato in modo soddisfacente i problemi a breve e medio termine individuati in 19 delle 22 raccomandazioni presentate nella relazione dei rappresentanti dell'Unione del dicembre 2022. Il sistema funziona ora a un livello accettabile e fornisce ai rappresentanti dell'Unione le informazioni necessarie per consentire loro di analizzare i dati in modo efficiente e di effettuare analisi operative per monitorare il flusso di merci tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e per selezionare, sulla base dell'analisi dei rischi operativi, le spedizioni per le quali possono essere richiesti controlli alle autorità del Regno Unito. Per uno dei problemi a breve e medio termine (riguardante la completezza dei dati nell'EUAS), in una prima fase il Regno Unito ha dato seguito alla pertinente raccomandazione, impegnandosi ad apportare miglioramenti tecnici su vasta scala per quanto riguarda la presentazione dei dati. L'attuazione è in corso e sarà completata nei prossimi mesi. Poiché la questione della completezza dei dati è ampia e orizzontale e potrebbero sorgere problemi in futuro con l'evolversi del sistema, il Regno Unito si è impegnato a garantire progressi significativi per quanto riguarda la completezza dei dati richiesti, con il sostegno di una procedura di continuità operativa. Per quanto riguarda le raccomandazioni a lungo termine, il Regno Unito ha già fornito soluzioni per una di esse che riguarda l'accesso pratico allo strumento di segnalazione dell'EUAS. Al tempo stesso il Regno Unito ha adottato adeguate misure preparatorie concrete (ossia, nel quadro di un contratto in essere, un calendario e un piano di progettazione con tutte le tappe e piani di emergenza necessari) per garantire che gli altri problemi a lungo termine, individuati nelle restanti due raccomandazioni delle 22 presentate nella relazione dei rappresentanti dell'Unione del dicembre 2022, siano affrontati in modo soddisfacente in futuro. Le soluzioni a lungo termine dovrebbero riuscire a migliorare in modo significativo la latenza dei dati del sistema di dichiarazione doganale, il che richiede importanti trasformazioni interne e la preparazione della messa a disposizione dei dati nel polo dati TAXUD per l'analisi storica dei rischi. Esse consentiranno inoltre ai rappresentanti dell'Unione di effettuare esercizi di analisi dei rischi sulla base delle tendenze storiche.

    L'Unione può pertanto dichiarare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione n. 1/2023, che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 della richiamata decisione del comitato misto, rilevando nel contempo che il Regno Unito si è impegnato a garantire progressi significativi per quanto riguarda la necessaria latenza e completezza dei dati, con il sostegno di una procedura di continuità operativa, e che l'accesso dei rappresentanti dell'Unione a tali informazioni deve ancora essere fornito in un formato accessibile che consenta loro di condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti.

    XI EORI

    Soltanto le imprese stabilite nell'Irlanda del Nord possono essere registrate con un codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) che inizia con XI (codice internazionale per l'Irlanda del Nord, di seguito "codice XI EORI"), ad eccezione delle imprese coinvolte in alcune operazioni doganali limitate che hanno luogo in connessione con l'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 5, punto 31, lettera b), dell'articolo 5, punto 32, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Nell'aprile 2023 le autorità del Regno Unito hanno contattato le imprese che non risultavano stabilite nell'Irlanda del Nord, chiedendo loro di dimostrare che avevano diritto a essere registrate con il codice EORI XI. Le autorità del Regno Unito hanno annullato le registrazioni delle imprese che non avevano questo diritto e questo processo è ora concluso.

    L'Unione può pertanto dichiarare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della decisione n. 1/2023, che tutte le registrazioni esistenti con un codice EORI XI sono state rilasciate correttamente dalle autorità del Regno Unito.

    Orientamenti sui pacchi

    Il 9 giugno 2023 il Regno Unito ha pubblicato online 5 ulteriori dettagli e pubblicazioni riguardanti il Quadro di Windsor, anche per quanto riguarda i pacchi. L'8 settembre 2023 il Regno Unito ha pubblicato orientamenti dettagliati aggiornati sulla movimentazione di pacchi da altre parti del Regno Unito verso l'Irlanda del Nord 6 .

    L'Unione può pertanto dichiarare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto iii), della decisione n. 1/2023, che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella decisione n. 1/2023.

    Regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito

    Il 24 marzo 2023 il Regno Unito ha rilasciato, in sede di comitato misto, una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito 7 . L'Unione ha preso atto di tale dichiarazione unilaterale 8 .

    L'Unione può pertanto dichiarare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della decisione n. 1/2023, che il Regno Unito ha rilasciato la dichiarazione unilaterale di cui alla medesima disposizione.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Inoltre rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 9 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

    L'Unione e il Regno Unito possono formulare dichiarazioni unilaterali in sede di comitato misto. La dichiarazione unilaterale che l'Unione intende formulare in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 costituisce un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia  componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    La dichiarazione unilaterale che l'Unione deve presentare in sede di comitato misto riguarda il Quadro di Windsor, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso concluso sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è opportuno pubblicare la dichiarazione unilaterale dell'Unione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua presentazione in sede di comitato misto. È inoltre opportuno prevedere un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in cui si attesti che è stata resa la dichiarazione unilaterale che il Regno Unito deve presentare in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), della decisione n. 1/2023.    

    2023/0327 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 10 del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

    (2)A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor 11 ("decisione n. 1/2023"), alcune disposizioni della decisione n. 1/2023 si applicano a decorrere dal 30 settembre 2023, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b).

    (3)A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor 12 è parte integrante del medesimo accordo.

    (4)L'Unione sarebbe tenuta a rilasciare una dichiarazione in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023. L'Unione deve rilasciare una dichiarazione attestante: i) che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 della richiamata decisione; ii) che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente; iii) che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella decisione n. 1/2023; e iv) che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito.

    (5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") in relazione alla dichiarazione unilaterale che l'Unione deve rilasciare in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 è basata sul progetto di dichiarazione unilaterale di cui all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)     GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .
    (2)     GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61 .
    (3)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ).
    (4)     GU L 443 del 30.12.2020, pag. 16 .
    (5)     https://www.gov.uk/government/collections/the-windsor-framework-further-detail-and-publications .  
    (6)     https://www.gov.uk/government/publications/moving-parcels-from-great-britain-to-northern-ireland-under-the-windsor-framework-from-30-september-2024 .
    (7)     GU L 102 del 17.4.2023, pag. 96 .
    (8)     GU L 102 del 17.4.2023, pag. 97 .
    (9)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (10)     GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 .
    (11)     GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61 .
    (12)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ).
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    Bruxelles, 12.9.2023

    COM(2023) 540 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto


    ALLEGATO

    PROGETTO DI DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

    del XX/2023

    a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor ("decisione n. 1/2023"), l'Unione dichiara:

    i)che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 della richiamata decisione, rilevando che il Regno Unito si è impegnato a garantire progressi significativi per quanto riguarda la necessaria latenza e completezza dei dati, con il sostegno di una procedura di continuità operativa, e che l'accesso dei rappresentanti dell'Unione a tali informazioni deve ancora essere fornito in un formato accessibile che consenta loro di condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti;

    ii)che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente;

    iii)che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella decisione n. 1/2023; e

    iv)che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito.

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