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Document 22020D2250
Decision No 6/2020 of the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 17 December 2020 providing for the practical working arrangements relating to the exercise of the rights of Union representatives referred to in Article 12(2) of the Protocol on Ireland/Northern Ireland [2020/2250]
Decisione N. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 17 dicembre 2020 che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250]
Decisione N. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 17 dicembre 2020 che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250]
PUB/2020/1062
GU L 443 del 30.12.2020, p. 16–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 443/16 |
DECISIONE N. 6/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
del 17 dicembre 2020
che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250]
IL COMITATO MISTO,
visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
1. La presente decisione stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dell'Unione, tramite i suoi rappresentanti, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo").
2. Ai fini della presente decisione, per "attività contemplate" si intendono tutte le attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo, nonché le attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5 del protocollo, comprese le decisioni adottate dal comitato misto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
Articolo 2
Rappresentanti dell'Unione
1. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo agiscano in buona fede e cooperino strettamente con le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate e mantengano con esse una comunicazione costante ed efficiente.
2. I rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo non intraprendono alcuna attività che non sia connessa all'esercizio di tali diritti.
3. Nell'esercizio del loro diritto di presenziare, i rappresentanti dell'Unione tengono conto delle indicazioni loro comunicate dalle autorità del Regno Unito in merito alla sicurezza loro e altrui. Essi rispettano tutte le disposizioni legittimamente imposte dalle autorità del Regno Unito responsabili dell'applicazione della legge, fatti salvi il titolo XII e il titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell'accordo di recesso.
4. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano divulgare le informazioni di cui sono a conoscenza a motivo dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo competente dell'Unione.
5. I rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività contemplate nel Regno Unito, ivi compresi tutti i luoghi in cui merci o animali entrano in Irlanda del Nord o escono dall'Irlanda del Nord attraverso porti o aeroporti. I rappresentanti dell'Unione possono accedere alle strutture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, soltanto se i rappresentanti delle autorità del Regno Unito sono presenti e le utilizzano ai fini dello svolgimento delle attività contemplate o quando una struttura deve essere altrimenti operativa a tale scopo. I rappresentanti dell'Unione possono accompagnare i rappresentanti delle autorità del Regno Unito ogniqualvolta questi ultimi svolgano una delle attività contemplate, anche nel quadro di ispezioni di siti diversi da quelli di cui alla frase precedente.
6. Il Regno Unito agevola la presenza dei rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo e mette a loro disposizione attrezzature, servizi e altre strutture, quali postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate e connessioni informatiche adeguate, necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Gli archivi dell'Unione riguardanti le informazioni relative alle attività contemplate sono inviolabili.
8. Ai rappresentanti dell'Unione presenti nel Regno Unito non viene ostacolata la libera circolazione nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione sono muniti di una tessera di identificazione con fotografia che ne riporta il nome, la funzione e l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione. L'Unione rilascia tali tessere di identificazione utilizzando l'esemplare che l'Unione condivide con il Regno Unito entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione.
10. All'arrivo nei luoghi in cui vengono esercitati i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione presentano la tessera di identificazione di cui al paragrafo 9. Fatto salvo il paragrafo 3, una volta debitamente identificati, ai rappresentanti dell'Unione viene immediatamente concesso l'accesso alla struttura.
11. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di recarsi nel Regno Unito senza previa notifica o approvazione. Essi possono recarsi nel Regno Unito utilizzando il lasciapassare rilasciato dall'Unione.
12. Né i rappresentanti dell'Unione nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri.
13. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali residenti nel Regno Unito e dell'esenzione dalle imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione o dagli Stati membri. Tali privilegi e immunità fiscali non si applicano ai rappresentanti dell'Unione se sono cittadini britannici (che non siano anche cittadini di uno Stato membro dell'Unione e non risiedano nel Regno Unito al momento della nomina) o residenti permanenti nel Regno Unito.
14. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione godono del diritto di importare e riesportare in franchigia i loro mobili e i loro effetti, comprese le autovetture.
15. Le attività dei rappresentanti dell'Unione nel Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sono considerate, ai fini del titolo XII e del titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell'accordo di recesso, attività dell'Unione ai sensi dell'accordo di recesso.
Articolo 3
Punti di contatto
1. Il Regno Unito fornisce all'Unione un elenco delle autorità che svolgono le attività contemplate e delle rispettive strutture.
Il Regno Unito designa un punto di contatto per ciascuna delle autorità di cui al primo comma e fornisce all'Unione le relative informazioni di contatto.
2. Il Regno Unito comunica sollecitamente all'Unione eventuali modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma, e eventuali modifiche dei punti di contatto e delle relative informazioni di contatto.
3. L'Unione designa un punto di contatto ai fini del paragrafo 2.
Articolo 4
Modalità di richiesta delle informazioni
1. Il rappresentante o il punto di contatto del Regno Unito, a seconda dei casi, risponde sollecitamente a qualsiasi richiesta di informazioni, concedendo così al rappresentante dell'Unione tempo sufficiente per valutare le informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
2. Se le autorità del Regno Unito ritengono che una richiesta di informazioni o la pertinenza di tale richiesta non siano chiare o che la portata delle informazioni richieste ne renda eccessivamente onerosa l'ottemperanza, esse possono chiedere al rappresentante dell'Unione che ha presentato la richiesta di elucidare la richiesta o di circoscriverne la portata.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, e tenendo debitamente conto degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di esaminare e, se necessario, di copiare i documenti e i registri in possesso delle autorità del Regno Unito contenenti informazioni pertinenti alle attività contemplate. L'Unione protegge tali informazioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.
4. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate forniscano informazioni pertinenti su tali attività.
Articolo 5
Accesso elettronico ai sistemi di informazione, alle banche dati e alle reti applicabili
1. Su richiesta dell'Unione, il Regno Unito concede ai rappresentanti dell'Unione l'accesso elettronico ininterrotto e permanente, in tempo reale, alle informazioni pertinenti contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito dei sistemi dell'Unione ("sistemi informatici") elencati nell'allegato 1, nella misura necessaria per consentire ai rappresentanti dell'Unione di esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4.
2. Su richiesta dell'Unione il Regno Unito concede inoltre ai rappresentanti dell'Unione l'accesso elettronico alle informazioni pertinenti contenute nei sistemi informatici di cui all'allegato 2, nella misura necessaria affinché i rappresentanti dell'Unione possano esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4.
3. L'accesso concesso, che può anche essere esercitato a distanza, è subordinato al rispetto, da parte dei rappresentanti dell'Unione, dei requisiti relativi alla sicurezza e agli utenti di ciascuno di tali sistemi informatici.
4. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano utilizzare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti divulghino le informazioni cui hanno avuto accesso ai sensi dei paragrafi 1 e 2 soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dalle autorità doganali del Regno Unito e dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo competente dell'Unione. Le autorità doganali del Regno Unito non possono rifiutare di autorizzare tale divulgazione se non per motivi debitamente giustificati.
5. Il Regno Unito comunica all'Unione eventuali modifiche riguardanti l'esistenza, la portata o il funzionamento dei sistemi informatici elencati negli allegati 1 e 2 in tempo utile, prima che le modifiche diventino effettive.
Articolo 6
Modalità di richiesta delle misure di controllo
1. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere di effettuare misure di controllo in casi specifici, sia oralmente che per iscritto. Tali richieste indicano debitamente i motivi della richiesta della misura di controllo specifica. Le richieste sono di norma rivolte alla persona di contatto della competente autorità del Regno Unito, ma le richieste orali possono anche essere rivolte a un rappresentante delle autorità del Regno Unito.
2. Le autorità del Regno Unito eseguono sollecitamente la misura di controllo richiesta.
3. Se le autorità del Regno Unito ritengono che i motivi addotti dai rappresentanti dell'Unione per la loro richiesta siano insufficienti o poco chiari, le autorità del Regno Unito possono chiedere ai rappresentanti dell'Unione di chiarire tali motivi o di elucidarli in modo più dettagliato.
Articolo 7
Il comitato misto riesamina la presente decisione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore e su richiesta dell'Unione o del Regno Unito.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE
ALLEGATO 1
Sistemi informatici contenenti informazioni necessarie per l'attuazione delle normative dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, del protocollo e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo
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Servizio dichiarazioni doganali (Customs Declarations Service, CDS), compresi i profili di rischio e le informazioni sulla presentazione e la custodia temporanea delle merci, se disponibili |
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Servizio circolazione veicoli commerciali (Goods Vehicle Movement Service, GVMS) |
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Sistema di individuazione delle merci potenzialmente pericolose (Freight Targeting System), comprese le informazioni raccolte con mezzi alternativi relative alla dichiarazione del Regno Unito sulle dichiarazioni di esportazione |
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Ambito nazionale del sistema di controllo delle importazioni (Northern Ireland Import Control System, ICS) dell'Irlanda del Nord, compresi i profili di rischio |
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Ambito nazionale del nuovo sistema di transito informatizzato dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland New Computerised Transit System, NCTS) |
Altri sistemi utilizzati dalle autorità britanniche per attuare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, comprese le informazioni relative alle autorizzazioni (autorizzazioni e decisioni pertinenti nell'ambito del CDU e del protocollo).
ALLEGATO 2
altri sistemi informatici contenenti informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività contemplate
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Ambito nazionale del sistema di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (Excise Movement and Control System, EMCS) |
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Ambito nazionale del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e qualsiasi banca dati del Regno Unito direttamente pertinente, al fine di consultare i dati registrati relativi agli operatori dell'Irlanda del Nord e le informazioni fornite dagli operatori dell'Irlanda del Nord all'amministrazione fiscale del Regno Unito sulle operazioni imponibili relative agli acquisti intra-UE di beni che hanno luogo in Irlanda del Nord e che devono essere dichiarate dagli operatori nordirlandesi. |
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Ambito nazionale (importazione) dello sportello unico (IOSS e OSS) |
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Ambito nazionale del sistema di rimborso dell'IVA |