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Document 52023PC0513

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

COM/2023/513 final

Bruxelles, 13.9.2023

COM(2023) 513 final

2023/0312(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione 1 ("accordo") mira a istituire un quadro giuridico duraturo per la cooperazione tra l'Unione e le Isole Fær Øer, che preveda i termini e le condizioni per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi o alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione, come il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027).

L'accordo è stato firmato il 24 maggio 2022 e da allora è applicato in via provvisoria 2 .

2.2.Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo ha il compito di garantire la corretta attuazione dell'accordo, nonché di discutere di eventuali futuri settori di cooperazione e definirli. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti dell'accordo. Il compito principale del comitato misto è curare e sviluppare la partecipazione dei partner delle Isole Fær Øer ai pertinenti programmi dell'Unione. Il comitato misto serve inoltre da forum, essendo nella posizione migliore per seguire le attività delle Isole Fær Øer in quanto paese associato durante l'associazione ai relativi programmi dell'Unione. I compiti del comitato misto sono elencati in modo esaustivo all'articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a g), dell'accordo e comprendono:

–esaminare, valutare e rivedere l'attuazione dell'accordo e dei suoi protocolli direttamente o attraverso gruppi di lavoro o organi consultivi ad hoc da esso dipendenti;

–adottare decisioni, comprese le modifiche dell'accordo, che adottano protocolli dell'accordo sulle modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione diversi dal protocollo relativo a Orizzonte Europa già incluso nell'accordo stesso.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato congiunto deve adottare il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno disciplina il modus operandi del comitato misto, in particolare l'organizzazione delle riunioni (corrispondenza, definizione dell'ordine del giorno, ecc.), la distribuzione dei documenti, compresi la trasparenza e l'accesso ai documenti, la registrazione dei risultati delle riunioni del comitato e altri punti relativi all'attuazione.

Le decisioni del comitato misto devono essere adottate per consenso e sono vincolanti per le parti dell'accordo. Il comitato misto può adottare decisioni con procedura scritta mediante scambio di note tra i copresidenti, previo accordo delle parti.

Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni congiunte del comitato possono essere organizzate anche in videoconferenza o in teleconferenza.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

La prossima riunione del comitato misto, prevista per il secondo semestre del 2023, dovrà adottare una decisione relativa all'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo. Scopo del regolamento interno è facilitare l'organizzazione e il funzionamento del comitato misto al fine di garantire l'adeguata attuazione dell'accordo.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere il progetto di decisione del comitato misto che adotta il regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle Isole Fær Øer sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione, allegato al progetto di decisione del comitato misto.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del comitato misto, è fondamentale che esso operi conformemente al regolamento interno concordato.

Sebbene l'accordo non preveda una data specifica per l'adozione del regolamento interno, è opportuno adottare quest'ultimo in sede di secondo comitato misto nell'ambito di Orizzonte Europa con le Isole Fær Øer previsto per il secondo semestre del 2023.

Ad oggi il comitato misto di cui all'accordo si è riunito solo in relazione al programma Orizzonte Europa. Qualora in futuro le Isole Fær Øer dovessero essere associate ad altri programmi dell'Unione mediante nuovi protocolli adottati dal comitato misto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), dell'accordo, il comitato misto dovrebbe servire da forum consultivo anche in relazione a tali associazioni di programma.

È opportuno che il presente regolamento interno si applichi a ogni siffatta associazione futura.

L'adozione del regolamento interno del comitato misto garantirebbe il funzionamento del comitato misto nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) e di quelli futuri.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione." 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, nello specifico l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare ha effetti giuridici in quanto il regolamento interno del comitato misto ha carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE costituisce la base giuridica procedurale della decisione proposta.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante 4 .

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto persegue obiettivi e comprende componenti nel settore dell'azione esterna dell'Unione (articolo 212 TFUE - cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi) riguardanti la potenziale cooperazione futura con le Isole Fær Øer in programmi dell'Unione nell'ambito del quadro duraturo dell'accordo e dell'azione esterna dell'Unione per la politica di ricerca.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 212 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

È opportuno pubblicare la decisione del comitato misto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2023/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione 5 ("l'accordo") è stato firmato dall'Unione e applicato in via provvisoria a decorrere dal 24 maggio 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/886 del Consiglio 6 .

(2)L'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti ("il comitato misto"), per garantire l'amministrazione e corretta attuazione dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

(4)Nella sua seconda riunione, che si terrà nel secondo semestre del 2023, il comitato misto dovrà adottare una decisione per l'adozione del proprio regolamento interno.

(5)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto relativa al proprio regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)La posizione da adottare a nome dell'Unione nella seconda riunione del comitato misto istituito dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione ("l'accordo") si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

(2)I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del regolamento interno accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio qualora tali modifiche si rivelino indispensabili per consentire al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 154 del 7.6.2022, pag. 4.
(2)    Decisione (UE) 2022/886 del Consiglio del 16 maggio 2022 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 1).
(3)    Sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (C-399/12, EU:C:2014:2258, punto 63).
(4)    Sentenza del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (C-244/17, EU:C:2018:662, punto 38).
(5)    GU L 154 del 7.6.2022, pag. 4.
(6)    GU L 154 del 7.6.2002, pag. 1.
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Bruxelles, 13.9.2023

COM(2023) 513 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo

all'adozione del regolamento interno del comitato misto







PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO

N.../...

del [data]

relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione ("l'accordo"), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, 

considerando quanto segue:

(1)L'accordo è applicato in via provvisoria dal 24 maggio 2022, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso, a seguito della notifica da parte delle Isole Fær Øer dell'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine nel loro ordinamento.

(2)A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno, che figura nell'allegato della presente decisione, al fine di garantire l'attuazione efficace e corretta dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, è adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto

I copresidenti



Allegato

Regolamento interno

del

comitato misto a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

Articolo 1

Compiti

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea ("l'Unione"), da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione ("l'accordo"), svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 2

Composizione e presidenza

(1)Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e delle Isole Fær Øer.

(2)Il comitato misto è copresieduto da alti funzionari o da persone da essi designate che agiscono in qualità di rispettivi rappresentanti dell'Unione europea e delle Isole Fær Øer.

(3)L'Unione e le Isole Fær Øer si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo funzionario che copresiede il comitato misto per l'Unione e per le Isole Fær Øer. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di copresidente rispettivamente per l'Unione o per le Isole Fær Øer fino a quando l'Unione o le Isole Fær Øer non abbiano comunicato all'altra parte un nuovo copresidente.

(4)Si considera che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o le Isole Fær Øer fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.



Articolo 3

Segretariato

(1)Il segretariato del comitato misto (il "segretariato") è composto da un funzionario dell'Unione e da un funzionario delle Isole Fær Øer. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno.

(2)L'Unione e le Isole Fær Øer si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo funzionario membro del segretariato del comitato misto. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato rispettivamente per l'Unione o per le Isole Fær Øer fino a quando l'Unione o le Isole Fær Øer non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.

Articolo 4

Riunioni

(1)Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti.

(2)Di norma esso si riunisce alternativamente a Bruxelles e nelle Isole Fær Øer, salvo diversa decisione dei copresidenti. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, previo accordo dei copresidenti.

(3)Tra una riunione e l'altra il comitato misto prosegue i lavori ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare allo scambio di messaggi di posta elettronica.

Articolo 5

Partecipazione alle riunioni

(1)Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e le Isole Fær Øer si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.

(2)Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato misto, affinché forniscano informazioni su argomenti specifici, e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

(3)Il rappresentante della parte che organizza e ospita la riunione ne fissa la data e il luogo, previa approvazione dell'altra parte.



Articolo 6

Documenti

Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e alle Isole Fær Øer i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del comitato misto.

Articolo 7

Corrispondenza

(1)L'Unione e le Isole Fær Øer trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al comitato misto. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.

(2)Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 6.

(3)Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 6.

Articolo 8

Ordine del giorno

(1)Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. A tal fine, almeno quattro settimane prima della data della riunione, il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante prepara un primo progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme alla documentazione relativa a ciascun punto che vi figura, e lo trasmette al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Una volta che il segretariato ha preparato il progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme all'eventuale documentazione, lo trasmette ai copresidenti per approvazione almeno 10 giorni prima della data della riunione.

(2)L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti che sono stati richiesti dalle parti. La domanda è presentata al segretariato, con l'eventuale documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

(3)In casi eccezionali, i copresidenti possono convenire di ridurre i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

(4)Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione.

(5)Previo accordo delle due parti, è possibile aggiungere punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno e sopprimere, rinviare o modificare altri punti del progetto di ordine del giorno.



Articolo 9

Trasparenza e accesso ai documenti

(1)Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, salvo diversa decisione dei copresidenti.

(2)Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni del comitato misto nella rispettiva Gazzetta ufficiale o online, previa consultazione dell'altra parte.

(3)Se l'Unione o le Isole Fær Øer presentano al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.

(4)Ciascuna parte tratta le richieste di accesso ai documenti del comitato misto conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

(5)Se la Commissione europea trasmette al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione ai sensi della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni 1 , le Isole Fær Øer provvedono affinché le informazioni ricevute godano di un livello di riservatezza e protezione. Se le Isole Fær Øer presentano al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la Commissione tratta le informazioni ricevute come riservate.

Articolo 10

Verbale

(1)Di ogni riunione del comitato misto viene redatto un verbale.

(2)Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.

(3)Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:

(a)la documentazione presentata al comitato misto;

(b)le dichiarazioni che una delle parti abbia chiesto di mettere a verbale;

(c)le decisioni e le dichiarazioni adottate e le conclusioni operative adottate su punti specifici.

(4)Il verbale comprende un elenco delle presenze con nomi, titoli e qualifica di tutti i partecipanti alla riunione.

(5)Il verbale è approvato e firmato dai copresidenti entro due mesi dalla riunione o entro qualsiasi altra data stabilita dai copresidenti. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione. La versione facente fede del verbale è conservata negli archivi di ciascuna parte.

(6)Entro due giorni lavorativi dalla riunione del comitato misto, il segretariato del comitato misto prepara inoltre una sintesi del verbale per approvazione da parte dei copresidenti non appena possibile. Una volta che i copresidenti del comitato misto hanno approvato il testo della sintesi, le parti possono rendere pubblica la sintesi del verbale.

Articolo 11

Decisioni

(1)Ove previsto dall'articolo 14 dell'accordo, il comitato misto adotta decisioni per consenso. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero di serie e un riferimento alla data di adozione.

(2)Il comitato misto può adottare decisioni con procedura scritta mediante scambio di note tra i copresidenti, previo accordo delle parti. Il testo di un progetto di decisione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua ufficiale del comitato misto, conformemente all'articolo 14. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato misto. Dopo che l'altra parte ha espresso il suo accordo i progetti di decisione sono considerati adottati e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato misto.

(3)Ogni decisione è firmata dai copresidenti del comitato misto. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma.

(4)Le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

Articolo 12

Protezione dei dati di carattere personale

La pubblicazione dei documenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti, applicabili in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali.



Articolo 13

Gruppi di lavoro/organi consultivi

(1)A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire o sciogliere un gruppo di lavoro/un organo consultivo composto di esperti. Il comitato misto stabilisce la composizione e le funzioni di ciascun gruppo di lavoro/organo consultivo e può modificarle se necessario.

(2)Il gruppo di lavoro/l'organo consultivo contribuisce ai lavori del comitato misto e lo assiste nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare - su incarico del comitato misto - preparando relazioni o progetti di decisione da sottoporre per approvazione al comitato misto.

(3)Il gruppo di lavoro/l'organo consultivo si riunisce nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti e riferisce al comitato misto.

(4)L'istituzione e il funzionamento di un gruppo di lavoro/organo consultivo non impediscono alle parti di sottoporre qualsiasi questioni direttamente il comitato misto.

(5)Il regolamento interno del comitato misto si applica mutatis mutandis ai gruppi di lavoro/agli organi consultivi istituiti dal comitato misto.

Articolo 14

Lingue

(1)La lingua ufficiale e di lavoro del comitato misto è l'inglese.

(2)Le deliberazioni del comitato misto sono si svolgono in inglese. L'ordine del giorno della riunione, i documenti presentati al comitato misto e il verbale della riunione sono redatti in inglese.

(3)Il comitato misto adotta le sue decisioni in inglese.

Articolo 15

Spese

Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro/degli organi consultivi istituiti.

Le spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.



Articolo 16

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle parti, conformemente all'articolo 11.

Fatto a …, il

Per il comitato misto

I copresidenti

(1)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
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