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Document 52023PC0429

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563

COM/2023/429 final

Bruxelles, 11.7.2023

COM(2023) 429 final

2023/0246(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti della commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) nel periodo 2024-2028 in riferimento all'adozione di risoluzioni e raccomandazioni non vincolanti relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive.

2.Contesto della proposta

2.1.La risoluzione della FAO che istituisce la commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

La Copaco è stata istituita nel 1973 con la risoluzione 4/61 del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Obiettivo della Copaco è promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive di sua competenza conformemente al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e affrontare i problemi comuni di gestione e sviluppo della pesca incontrati dai suoi membri.

L'Unione europea è membro della Copaco 1 , analogamente alla Spagna, alla Francia e ai Paesi Bassi.

2.2.La commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

La Copaco è un organismo regionale per la pesca, tecnico e consultivo, istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Il segretariato della Copaco è gestito e finanziato dalla FAO. Le sue funzioni principali comprendono la promozione, il sostegno e il coordinamento della governance e delle attività relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive di cui è responsabile. La Copaco può inoltre fornire consulenza ai suoi membri e alle organizzazioni per la pesca competenti in materia di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza di tale attività. Essa, infine, può assistere i suoi membri, se del caso, nell'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti al settore della pesca e, su richiesta, nella conservazione, nella gestione e nello sviluppo degli stock ittici transzonali e condivisi nell'ambito delle rispettive giurisdizioni nazionali 2 .

In qualità di membro della Copaco, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La Copaco si adopera per deliberare all'unanimità. Diversamente, delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo altrimenti disposto nel suo regolamento interno.

2.3.Le decisioni adottate dalla commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco offre consulenza ai governi membri e alle organizzazioni per la pesca pertinenti sulle misure di gestione ("raccomandazioni" e "risoluzioni"). In virtù del carattere consultivo della Copaco, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Conformemente alle procedure applicabili alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali di organismi regionali per la pesca come la Copaco è definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata prima di ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per la Copaco questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della Copaco per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della Copaco. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 4 . Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di Copaco per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio.

La presente proposta tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità 5 , di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 6 e della strategia "Dal produttore al consumatore" 7 . Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica 8 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 9 . Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 10 .

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 11 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La Copaco è un organismo tecnico regionale per la pesca, istituito con la risoluzione 4/61 della FAO del 1973 a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Anche se le decisioni ("raccomandazioni" e "risoluzioni") della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri, di fatto gli atti che essa è chiamata ad adottare sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

2023/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato"), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione europea è membro della commissione per la pesca nell'Atlantico centrooccidentale (Copaco), che è una commissione regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) istituita a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO.

(2)L'Unione europea è membro della FAO 12 .

(3)A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco può adottare raccomandazioni e risoluzioni. In virtù del carattere consultivo della Copaco, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.

(4)La Copaco può adottare raccomandazioni e risoluzioni sulla conservazione e sulla gestione delle risorse marine vive.

(5)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone infine specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

(6)In linea con la strategia sulla biodiversità 14 , con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 15 e con la strategia "Dal produttore al consumatore" 16 , è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

(7)La strategia per la plastica 17 fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero 18 mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.

(8)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 19 , la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Copaco nel periodo 2024-2028, poiché la Copaco è chiamata ad adottare atti non vincolanti in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 20 e (CE) n. 1224/2009 21 del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

(10)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Copaco è stabilita dalla decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio 23 . È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.

(11)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di competenza della Copaco e della necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della Copaco, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 20242028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della Copaco avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della Copaco del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/1563 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
(2)    Risoluzione 1/131 della FAO, del 2006, che modifica lo statuto della Copaco e aggiorna le risoluzioni 4/61 del 1973 e 3/74 del 1978 della FAO.
(3)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4)    COM(2011) 424 del 13.7.2011.
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
(10)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
(11)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(12)    Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
(13)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
(19)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
(20)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(21)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(22)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(23)    Decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) (GU L 241 del 19.9.2019, pag. 2).
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Bruxelles, 11.7.2023

COM(2023) 429 final

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco)

1.PRINCIPI

Nell'ambito della Copaco, l'Unione:

a) garantisce che le misure adottate nell'ambito della Copaco siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;

b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;

c)contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";

d)persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;

e) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 1 ;

g)si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani 2 per quanto riguarda la conservazione della biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta 3 ;

h)si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della Copaco e garantisce che le misure adottate nell'ambito della Copaco siano conformi agli obiettivi degli accordi Copaco;

i) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

j) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

k) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona Copaco, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

l) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la Copaco e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;

m)promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi.

2.ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della Copaco:

a) misure volte a promuovere la conservazione e il pieno ripristino della biodiversità, la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;

b) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dalla Copaco, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure comprendono azioni specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;

d) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;

e) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della Copaco, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie sui trasbordi;

f) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona Copaco conformemente agli accordi Copaco e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

g)misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;

h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

i) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

j)approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

k) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della Copaco.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione 
nelle sessioni della commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

 
Prima di ogni sessione della Copaco, quando tale organo
è chiamato ad adottare decisioni tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni sessione della Copaco, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una sessione della Copaco sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.
(3)    15973/22 del 13.12.2022.
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