COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 429 final
2023/0246(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti della commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) nel periodo 2024-2028 in riferimento all'adozione di risoluzioni e raccomandazioni non vincolanti relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive.
2.Contesto della proposta
2.1.La risoluzione della FAO che istituisce la commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale
La Copaco è stata istituita nel 1973 con la risoluzione 4/61 del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Obiettivo della Copaco è promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive di sua competenza conformemente al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e affrontare i problemi comuni di gestione e sviluppo della pesca incontrati dai suoi membri.
L'Unione europea è membro della Copaco, analogamente alla Spagna, alla Francia e ai Paesi Bassi.
2.2.La commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale
La Copaco è un organismo regionale per la pesca, tecnico e consultivo, istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Il segretariato della Copaco è gestito e finanziato dalla FAO. Le sue funzioni principali comprendono la promozione, il sostegno e il coordinamento della governance e delle attività relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive di cui è responsabile. La Copaco può inoltre fornire consulenza ai suoi membri e alle organizzazioni per la pesca competenti in materia di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza di tale attività. Essa, infine, può assistere i suoi membri, se del caso, nell'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti al settore della pesca e, su richiesta, nella conservazione, nella gestione e nello sviluppo degli stock ittici transzonali e condivisi nell'ambito delle rispettive giurisdizioni nazionali.
In qualità di membro della Copaco, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La Copaco si adopera per deliberare all'unanimità. Diversamente, delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo altrimenti disposto nel suo regolamento interno.
2.3.Le decisioni adottate dalla commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale
A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco offre consulenza ai governi membri e alle organizzazioni per la pesca pertinenti sulle misure di gestione ("raccomandazioni" e "risoluzioni"). In virtù del carattere consultivo della Copaco, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Conformemente alle procedure applicabili alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali di organismi regionali per la pesca come la Copaco è definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata prima di ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.
Per la Copaco questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della Copaco per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della Copaco. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.
La decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.
La decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di Copaco per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio.
La presente proposta tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici e della strategia "Dal produttore al consumatore". Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica e il piano d'azione per l'inquinamento zero. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La Copaco è un organismo tecnico regionale per la pesca, istituito con la risoluzione 4/61 della FAO del 1973 a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Anche se le decisioni ("raccomandazioni" e "risoluzioni") della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri, di fatto gli atti che essa è chiamata ad adottare sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
2023/0246 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato"), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea è membro della commissione per la pesca nell'Atlantico centro‑occidentale (Copaco), che è una commissione regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) istituita a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO.
(2)L'Unione europea è membro della FAO.
(3)A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco può adottare raccomandazioni e risoluzioni. In virtù del carattere consultivo della Copaco, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.
(4)La Copaco può adottare raccomandazioni e risoluzioni sulla conservazione e sulla gestione delle risorse marine vive.
(5)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone infine specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
(6)In linea con la strategia sulla biodiversità, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici e con la strategia "Dal produttore al consumatore", è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
(7)La strategia per la plastica fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
(8)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Copaco nel periodo 2024-2028, poiché la Copaco è chiamata ad adottare atti non vincolanti in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(10)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Copaco è stabilita dalla decisione (UE) 2019/1563 del Consiglio. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
(11)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di competenza della Copaco e della necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della Copaco, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024‑2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) figura nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della Copaco avviene conformemente all'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della Copaco del 2029.
Articolo 4
La decisione (UE) 2019/1563 è abrogata.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente