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Document 52023PC0252

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

COM/2023/252 final

Bruxelles, 16.5.2023

COM(2023) 252 final

2023/0148(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) 1 tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, è stato firmato il 28 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 30 aprile 2008 per un periodo di sei anni 2 . Tale accordo è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni 3 , salvo denuncia ad opera di una delle parti. Poiché nessuna delle parti ha notificato l'intenzione di denunciare l'APP, esso è ancor oggi in vigore. Il primo protocollo di attuazione dell'APP 4 è scaduto il 15 settembre 2012. Il secondo protocollo 5 è invece scaduto il 15 settembre 2015.

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati (di seguito, "Kiribati") (di seguito, "nuovo protocollo") 6 .

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati 7 con Kiribati ai fini della conclusione, a nome dell'Unione, di un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il 18 dicembre 2022 i negoziatori hanno siglato il nuovo protocollo, che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 22, vale a dire la data della firma ad opera di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo consente alle navi dell'Unione di pescare tonnidi nelle acque di Kiribati sulla base delle seguenti possibilità di pesca:

4 tonniere con reti a circuizione, con accesso alle acque di Kiribati per 160 giorni all'anno;

eventuali giorni aggiuntivi all'anno, messi a disposizione delle navi dell'Unione, su richiesta.

Scopo della presente proposta è ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'UE interessati.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centrooccidentale). La conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori (compresi i tonnidi tropicali) nell'Oceano Pacifico centro-occidentale rientrano nell'ambito di competenza della WCPFC, il cui obiettivo è garantire, attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'oceano, conformemente alla convenzione e all'accordo UNCLOS del 1982. Al fine di conservare e gestire gli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centrooccidentale, i membri della WCPFC adottano misure di conservazione e di gestione (CMM) volte ad assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione WCPFC e a promuovere l'obiettivo del loro sfruttamento ottimale. Le CMM sono vincolanti per tutti i membri della WCPFC, le parti non contraenti cooperanti e i territori partecipanti. Le decisioni della WCPFC sono generalmente adottate per consenso. In quanto membro della WCPFC, l'Unione è vincolata dalle CMM adottate da quest'ultima.

In particolare, per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nel Pacifico centro‑occidentale, la WCPFC ha adottato la CMM 2021-01 relativa all'assegnazione del totale ammissibile di catture o del livello totale dello sforzo di pesca per ciascun membro della WCPFC e per ciascun tipo di pesca (rete a circuizione, palangaro, lenze e canne e altri tipi di pesca commerciale), oltre a misure tecniche volte a garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di tonnidi tropicali.

Il comitato tecnico e di conformità funge da comitato di "esecuzione" della WCPFC.
Ogni anno esso verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei membri e monitora l'attuazione di tali misure da parte dei singoli paesi.

Il nuovo protocollo, inoltre, consentirà all'Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per la promozione di uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati e di sostenere gli sforzi del paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'APP si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'UE in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. È inoltre conforme all'articolo 32 di tale regolamento relativamente al sostegno finanziario ai paesi terzi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione ex post 9 del protocollo per il periodo 2012-2015 effettuata prima della negoziazione del nuovo protocollo ha portato alla conclusione che sarebbe stato utile concludere un nuovo protocollo con Kiribati. La valutazione ex ante ha concluso, in particolare, che il proseguimento dell'APP sarebbe stato nell'interesse di entrambe le parti, con un chiaro valore aggiunto dell'intervento dell'UE a sostegno della sua strategia incentrata sulla promozione di pratiche di pesca responsabili e sulla lotta contro la pesca INN nella regione del Pacifico.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e ai rappresentanti della società civile di Kiribati. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Le consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe stato utile concludere un nuovo protocollo con Kiribati.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Il nuovo protocollo include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou 10 o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il presente iter è avviato parallelamente all'iter riguardante la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati e la proposta di decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi non appena sarà possibile iniziare le attività di pesca contemplate dal protocollo, vale a dire dalla data della firma che ne attiverà l'applicazione provvisoria.

2023/0148 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro 11 (di seguito, "accordo").

(2)Il primo protocollo 12 dell'accordo stabiliva, per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca situata nelle acque di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2012.

(3)Il secondo protocollo 13 dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca situata nelle acque di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2015.

(4)Il 28 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Kiribati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo 14 .
I negoziati si sono conclusi e, il 18 dicembre 2022, è stato siglato un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo per un periodo di cinque anni (2023-2028).

(5)Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio del [...], il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati (2023-2028) (di seguito, "protocollo") è stato firmato il [inserire la data], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(6)Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centrooccidentale.

(7)È opportuno ripartire tra gli Stati membri interessati le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.

(8)Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

(9)Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028), sono ripartite tra gli Stati membri come segue.

Tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 3 unità;

Francia: 1 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [inserire la data della firma del protocollo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 3).
(2)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2007060&DocLanguage=it  
(3)    Articolo 11 dell'APP.
(4)    Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012 (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 8).
(5)    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 300 del 30.10.2012, pag. 3).
(6)    Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (26.1.2015, 5059/15).
(7)    Tra il 2016 e il 2021 i negoziati hanno subito un rallentamento anche conseguentemente alla decisione 2016/C 144/05 della Commissione, del 21 aprile 2016, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 144 del 23.4.2016, pag. 4). L'iter negoziale è ripreso dopo la pubblicazione dell'"Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2016, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" (2020/C 424/04) (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 29).
(8)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(9)    Affari marittimi e pesca: valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati e valutazione ex ante comprendente un'analisi dell'impatto del futuro protocollo sulla sostenibilità. https://webgate.ec.testa.eu/publications/studiesdb/Consultation.action?studyProjectId=5911  
(10)    Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 - Protocolli - Atto finale - Dichiarazioni (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).
(11)    Regolamento (CE) n. 893/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1).
(12)    Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012 (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 8).
(13)    Decisione 2012/669/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 300 del 30.10.2012, pag. 2).    
(14)    Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (26.1.2015, 5059/15).
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