COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 230 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore
{SWD(2023) 85 final}
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Document 52023PC0230
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for digital trade disciplines with the Republic of Korea and with Singapore
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore
COM/2023/230 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 230 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore
{SWD(2023) 85 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La digitalizzazione dell'economia modifica la dimensione, la portata e la velocità del commercio internazionale. Consente alle imprese di raggiungere un maggior numero di clienti in tutto il mondo e vendere loro beni e servizi, e di migliorare notevolmente la scelta dei consumatori. Consente inoltre alle imprese di utilizzare strumenti digitali nuovi e innovativi per superare gli ostacoli alla crescita. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) beneficiano di queste opportunità e possono integrarsi meglio nelle catene globali del valore.
Gli scambi di beni e servizi realizzati per via elettronica ("commercio digitale" 1 ) acquisiscono un'importanza sempre più ampia su scala mondiale. Il commercio digitale comprende sia la fornitura fisica di beni e servizi il cui acquisto avviene digitalmente (come l'acquisto di un libro attraverso una piattaforma Internet), sia la fornitura digitale di beni e servizi (quali software, libri elettronici o flussi di dati) e riguarda sia le operazioni tra imprese che quelle tra imprese e consumatori. Secondo le stime, nel 2019 il valore globale del commercio elettronico ha raggiunto 22 000 miliardi di EUR, il 4 % in più rispetto al 2018, pari a circa il 30 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale 2 .
Le norme commerciali internazionali vigenti non tengono sempre conto della natura specifica del commercio digitale; questo è fonte d'incertezza per le imprese in merito alle norme che incideranno sulle loro attività e sui loro investimenti nei paesi terzi e per i clienti in merito alle norme che si applicheranno alle loro operazioni. Sempre più norme nazionali disciplinano l'economia digitale e possono creare ostacoli ingiustificati al commercio digitale. Per migliorare la certezza del diritto per le imprese e agevolare il commercio digitale, i paesi di tutto il mondo hanno cercato di stabilire norme in materia di commercio digitale. Nel 2019 i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno avviato negoziati plurilaterali sul commercio elettronico 3 . Negli ultimi anni è stato inoltre elaborato un numero crescente di accordi regionali e bilaterali sul commercio digitale 4 . L'UE, pur non avendo finora avviato negoziati settoriali bilaterali relativi ad accordi sul commercio digitale, ha concluso accordi di libero scambio che comprendono norme globali sul commercio digitale con il Regno Unito, il Cile e la Nuova Zelanda 5 .
Nella strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica del settembre 2021, la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno annunciato l'intenzione di formalizzare i partenariati digitali con alcuni dei principali partner dell'UE nella regione, in particolare Singapore e la Repubblica di Corea. L'UE ha avviato un partenariato digitale con la Repubblica di Corea il 28 novembre 2022 e con Singapore il 1º febbraio 2023. Questi partenariati hanno un importante aspetto commerciale e includono i principi per il commercio digitale come risultato fondamentale. Sebbene di natura non vincolante, i principi per il commercio digitale hanno un notevole valore politico, in quanto rispecchiano un'intesa comune sulle questioni più rilevanti in materia di commercio digitale. L'UE ha firmato i principi per il commercio digitale con la Repubblica di Corea il 30 novembre 2022 e con Singapore il 31 gennaio 2023. La firma dei principi per il commercio digitale dimostra un elevato livello di convergenza di entrambi i paesi con l'approccio dell'UE al commercio digitale.
Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Repubblica di Corea e Singapore sono già state liberalizzate e rafforzate dagli accordi di libero scambio (ALS) conclusi tra l'UE e la Repubblica di Corea nel 2011 e tra l'UE e Singapore nel 2019 6 . Sebbene si tratti di ALS globali che prevedono impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, essi non prevedono norme esaustive sul commercio digitale, in quanto l'UE non le ha proposte ai suoi partner negoziali in sede di negoziazione di tali ALS. Da allora l'UE ha elaborato ulteriori norme sul commercio digitale che si applicano alle sue relazioni bilaterali con diversi partner commerciali, tra cui Regno Unito, Cile e Nuova Zelanda.
Tra l'UE e la Repubblica di Corea, così come tra l'UE e Singapore, esistono partenariati di grande importanza nella regione indo-pacifica. Inoltre l'accordo quadro del 2010 tra l'UE e la Repubblica di Corea, che istituisce un partenariato strategico, fornisce una base per una cooperazione economica e politica rafforzata 7 . Le relazioni economiche tra l'UE e la Repubblica di Corea, e tra l'UE e Singapore, sono profonde e dinamiche. Sulla base dell'ALS e dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e Singapore, Singapore è diventata il principale partner commerciale e di investimento dell'UE nel Sud-est asiatico. Nel 2021 si è classificata undicesima al mondo per prodotto interno lordo (PIL) pro capite e occupa il sesto posto in termini di adozione delle TIC e competenze digitali nella relazione sulla competitività globale del Forum economico mondiale (FEM) del 2020 8 . Nel 2020 gli scambi annuali di beni e servizi tra l'UE e Singapore sono stati valutati a oltre 90 miliardi di EUR. Singapore è una delle economie più aperte e digitalizzate al mondo. Anche la Corea del Sud è un partner fondamentale per l'UE nella regione indo-pacifica. La sua economia ha registrato una rapida crescita a partire dagli anni '60, diventando la decima più grande al mondo nel 2021 in termini di PIL. Si è collocata al primo posto nella relazione sulla competitività globale del FEM del 2020 in termini di adozione delle TIC e decima in termini di competenze digitali 9 . Nel 2020 gli scambi annuali di beni e servizi tra l'UE e la Repubblica di Corea sono stati valutati a oltre 120 miliardi di EUR. Negoziare norme sul commercio digitale con Singapore e con la Repubblica di Corea presenta un grande potenziale per creare nuove opportunità per le imprese e i consumatori dell'UE. Faciliterà l'attività delle imprese dell'UE in tali paesi, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese, e rafforzerà la fiducia dei consumatori dell'UE nell'ambiente online.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'iniziativa è fondata sul trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali".
Si basa inoltre sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica del settembre 2021, in cui si riconosce che la regione è all'avanguardia nell'economia digitale e si propone di istituire partenariati digitali con la Repubblica di Corea, Singapore e il Giappone 10 .
L'iniziativa è coerente con il riesame della politica commerciale della Commissione del febbraio 2021, in cui si annuncia l'intenzione di intensificare l'impegno bilaterale, di esplorare quadri più solidi per la cooperazione sulle questioni digitali attinenti al commercio con partner che condividono gli stessi principi e di approfondire il dialogo normativo con tali partner 11 .
È coerente con gli ALS che hanno già rafforzato e liberalizzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea e tra l'Unione europea e Singapore, ma che non prevedono norme esaustive sul commercio digitale.
La proposta è coerente con i partenariati digitali e i principi per il commercio digitale sottoscritti con la Repubblica di Corea e con Singapore, sui quali è fondata e che dimostrano un elevato livello di convergenza tra gli approcci al commercio digitale dell'UE e di questi paesi. L'iniziativa non limita la cooperazione in corso o futura tra l'UE e questi paesi nel contesto dei partenariati digitali.
Essa tiene conto dei progressi compiuti finora nei negoziati sul commercio elettronico in corso tra i membri dell'OMC.
Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente discipline normative ambiziose in materia di commercio digitale. Le direttive di negoziato proposte seguono lo stesso approccio seguito dall'UE nei negoziati sugli ALS tra cui, da ultimo, con il Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, con il Cile nell'accordo quadro avanzato UE-Cile e con la Nuova Zelanda per l'ALS UE-Nuova Zelanda.
•Coerenza con le altre politiche dell'Unione
Le disposizioni proposte dalle direttive di negoziato si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore del commercio digitale e sono pienamente in linea con quest'ultima. Le direttive di negoziato proposte confermano inoltre che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare il margine di manovra politico necessario per attuare la strategia digitale dell'UE.
Le direttive di negoziato proposte sono coerenti con la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali firmata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022, che l'UE intende promuovere nelle sue relazioni commerciali internazionali 12 .
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 TFUE.
•Proporzionalità
La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione.
•Scelta dell'atto giuridico
Una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati è in linea con l'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, che dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le consultazioni dei portatori di interessi riguardanti il commercio digitale in relazione alla Repubblica di Corea e a Singapore si sono svolte nel contesto della preparazione e della negoziazione dei partenariati digitali e dei principi per il commercio digitale.
Un'ulteriore consultazione pubblica sulla presente iniziativa non è stata necessaria, in quanto i principi fondamentali alla base dei negoziati proposti sono già contenuti nei principi per il commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore e riproducono discipline che l'UE ha già incluso nei suoi ALS in vigore con il Regno Unito, il Cile e la Nuova Zelanda e persegue anche nei negoziati sul commercio elettronico in seno all'OMC. Altri elementi sostanziali che possono emergere durante i negoziati non sono noti in anticipo.
La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel contesto del dialogo con la società civile 13 .
•Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
•Valutazione d'impatto
Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto è particolarmente difficile misurare l'impatto economico dell'iniziativa rispetto alla situazione esistente, dato che le norme sul commercio digitale previste agevoleranno le relazioni commerciali bilaterali che sono già state liberalizzate e rafforzate dagli ALS in vigore con la Repubblica di Corea e con Singapore. Tali ALS contengono già disposizioni esaustive sull'accesso al mercato per gli scambi sia di beni che di servizi e l'iniziativa avrà pertanto un impatto principalmente in termini di maggiore certezza giuridica per gli operatori del commercio digitale nei settori liberalizzati. Inoltre le possibilità di scelta per l'UE sono poche, in quanto le discipline di cui si prevede la negoziazione sono molto simili a quelle già incluse negli ALS conclusi tra l'UE e il Regno Unito, tra l'UE e il Cile e tra l'UE e la Nuova Zelanda, nonché a quelle perseguite dall'UE nei negoziati plurilaterali sul commercio digitale in seno all'OMC. Non è possibile individuare e valutare ex ante eventuali ulteriori proposte sostanziali presentate dalle altre parti. L'iniziativa è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che descrive il contesto in cui si svolgeranno i negoziati, sottolineando la crescente importanza del commercio digitale e gli sforzi compiuti dai paesi di tutto il mondo per elaborare norme internazionali in questo settore. Presenta inoltre i diversi approcci alle norme sul commercio digitale adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica di Corea e da Singapore.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
I negoziati dovrebbero concludersi nel 2024.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le disposizioni mirano a raccomandare l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e a nominare il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, e tra l'Unione europea e Singapore, sono profonde e dinamiche. La Repubblica di Corea e Singapore sono stretti partner strategici dell'Unione europea nella regione indo-pacifica e importanti partner commerciali dell'Unione europea in Asia. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea è in vigore dal 2011 e l'accordo di libero scambio con Singapore dal 2019. Tali accordi di libero scambio prevedono impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, ma non contengono norme esaustive sul commercio digitale.
(2)In linea con la strategia dell'Unione europea per la regione indo-pacifica del settembre 2021, l'Unione europea ha cercato di approfondire la cooperazione con la Repubblica di Corea e con Singapore in materia di commercio digitale. L'Unione europea e la Repubblica di Corea hanno concluso un partenariato digitale il 28 novembre 2022 e in tale contesto hanno concordato principi non vincolanti per il commercio digitale il 30 novembre 2022. L'Unione europea e Singapore hanno concluso un partenariato digitale il 1° febbraio 2023 e hanno concordato principi non vincolanti per il commercio digitale il 31 gennaio 2023.
(3)I principi per il commercio digitale concordati con la Repubblica di Corea e con Singapore dimostrano un elevato livello di convergenza con l'approccio dell'Unione europea al commercio digitale.
(4)L'Unione europea ha concordato norme sul commercio digitale in diversi negoziati bilaterali su accordi di libero scambio con paesi terzi. L'Unione europea partecipa inoltre a una serie di negoziati nell'ambito dei quali sono in via di elaborazione norme sul commercio digitale, i negoziati in corso sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati su discipline vincolanti del commercio digitale che siano coerenti con tali accordi e perseguano gli stessi obiettivi che l'Unione europea intende conseguire nei negoziati in corso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore.
Articolo 2
Le direttive di negoziato impartite alla Commissione per la negoziazione delle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore figurano nell'addendum della presente decisione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il [il nome del comitato speciale sarà inserito dal Consiglio].
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 230 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore
{SWD(2023) 85 final}
ADDENDUM
DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI DISCIPLINE DEL COMMERCIO DIGITALE CON LA REPUBBLICA DI COREA E CON SINGAPORE
1.Natura e ambito di applicazione delle disposizioni
1)I negoziati mirano a stabilire discipline per lo scambio di beni e servizi per via elettronica ("commercio digitale") tra la Repubblica di Corea e l'UE e tra Singapore e l'UE. Le discipline dovrebbero agevolare le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea e tra l'Unione europea e Singapore. Tali relazioni sono già state rafforzate e liberalizzate dagli accordi di libero scambio (ALS) conclusi tra l'UE e entrambi i paesi. Le discipline dovrebbero essere coerenti con le norme stabilite in tali ALS e basarsi sull'elevato livello di convergenza sulle questioni relative al commercio digitale che si rispecchia nei principi per il commercio digitale firmati tra l'UE e la Repubblica di Corea nel novembre 2022 e tra l'UE e Singapore nel gennaio 2023. Tali principi sono un risultato fondamentale dei partenariati digitali conclusi dall'UE con entrambi i paesi.
2)Gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio elettronico bilaterale, agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, in particolare, consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo.
3)I negoziati mirano inoltre a sostenere mercati digitali aperti che siano competitivi, trasparenti, equi e privi di ostacoli ingiustificati al commercio e agli investimenti internazionali.
4)Le discipline dovrebbero basarsi sulle norme e sugli obblighi esistenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Dovrebbero tenere conto dei negoziati commerciali e di investimento recenti e in corso a livello bilaterale e multilaterale e basarsi, ove possibile e pertinente, su tali negoziati.
5)Nel corso dei negoziati l'Unione promuoverà i diritti e i principi sanciti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022.
2.CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI
1)Nel corso dei negoziati dovrebbero essere elaborate discipline su aspetti del commercio digitale. Esse dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio elettronico a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea e ad accrescere la partecipazione alle catene globali del valore delle micro, piccole e medie imprese.
2)I negoziati dovrebbero essere condotti in modo aperto. Possono pertanto riguardare qualsiasi aspetto del commercio digitale concordato dalle parti dei negoziati.
3)Riconoscendo il carattere trasversale del commercio elettronico, i negoziati possono riguardare:
a)l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio la firma elettronica e l'autenticazione elettronica);
b)i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;
c)la fiducia dei consumatori (ad esempio protezione dei consumatori online, comunicazioni elettroniche indesiderate);
d)i flussi transfrontalieri di dati con fiducia, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;
e)la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);
f)un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a Internet, ai contenuti online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);
g)misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le transazioni commerciali telematiche, la fatturazione elettronica) tenendo debitamente conto dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi;
h)gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;
i)la trasparenza; e
j)la cooperazione (ad esempio tra parti dei negoziati, autorità responsabili della protezione dei consumatori).
4)Le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare l'autonomia normativa necessaria per attuare ed elaborare le strategie dell'UE in ambito digitale e dei dati.
5)Nello specifico l'Unione europea non accetta disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersicurezza, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
6)Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi commerciali e dell'importanza dei trasferimenti internazionali dei flussi di dati per gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri, la linea dell'Unione europea in questi negoziati deve essere coerente con la linea seguita al riguardo nei negoziati conclusi e, laddove pertinente e se del caso, recenti e in corso sugli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti. In particolare i negoziati dovrebbero sfociare in norme sui flussi transfrontalieri di dati che regolino la questione degli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, senza negoziare né compromettere le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda la protezione dei dati personali e non personali.
7)L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non accetta norme o impegni relativi ai servizi audiovisivi. L'Unione europea non assume impegni relativi a servizi prestati o ad attività svolte nell'esercizio di poteri governativi.
8)L'Unione europea non accetta inoltre disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
9)Le norme e gli impegni non dovrebbero impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, garantendo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.