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Document 52023PC0143

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la presentazione di una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti

COM/2023/143 final

Bruxelles, 17.3.2023

COM(2023) 143 final

2023/0074(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la presentazione di una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in riferimento alla presentazione di proposte di decisione della 14a riunione della conferenza delle parti relative a emendamenti da apportare agli allegati di detta convenzione.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)

Obiettivo della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (di seguito "la convenzione") è conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. Questo trattato intergovernativo, concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, è diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie oggetto di accordi) della convenzione, che è entrata in vigore il 1° novembre 1983.

L'Unione europea è parte della convenzione 1 .

2.2.La conferenza delle parti

La conferenza delle parti è l'organo deliberante della convenzione preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a emendare gli allegati I e II della convenzione. Conformemente all'articolo XI della convenzione, le proposte di emendamento possono essere presentate da qualsiasi parte contraente e sono adottate alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti.

La quattordicesima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Samarcanda (Uzbekistan) dal 23 al 28 ottobre 2023. In linea con l'articolo XI, paragrafo 3, il segretariato della convenzione ha fissato al 26 maggio 2023 la scadenza per la presentazione delle proposte di emendamento. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in vista della quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda la presentazione di proposte di emendamento.

Prima della quattordicesima riunione della conferenza delle parti, il segretariato della convenzione può trasmettere le proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione, avanzate da altre parti, che potrebbero richiedere un'ulteriore decisione per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione al riguardo.

2.3.L'atto previsto della conferenza delle parti

In vista della quattordicesima riunione della conferenza delle parti si suggerisce che l'Unione presenti una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione al fine di migliorare la protezione di una specie di cetacei, la focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena), in tutta la sua area di distribuzione, anche al di fuori dell'Unione.

Se adottato, l'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo XI della convenzione che recita: "l'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle parti contraenti che abbiano espresso delle riserve".

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La proposta di emendamento dell'allegato I presentata dall'Unione si basa sulle considerazioni seguenti: 1) l'inclusione di detta specie è scientificamente fondata; 2) la sua inclusione è conforme alla normativa dell'Unione europea; e 3) l'Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

La proposta è in linea con l'ottavo programma di azione per l'ambiente fino al 2030 2 e con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 3 , in special modo con l'impegno principale 14 del piano dell'UE di ripristino della natura, che prevede di eliminare le catture accessorie o ridurle a un livello che consenta il ripristino e la conservazione delle specie. Inoltre la proposta non richiederebbe modifiche alla legislazione dell'Unione in quanto riguarda una specie che beneficia già di adeguata protezione nel diritto dell'UE, nella fattispecie in virtù della direttiva Habitat 4 (che vieta la cattura o l'uccisione di cetacei all'interno dell'Unione) e nell'ambito della politica comune della pesca dell'UE 5 . Il 21 febbraio 2023 la Commissione europea ha adottato il "Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente", che deriva dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e con il quale invita gli Stati membri dell'UE ad adottare o raccomandare misure per ridurre al minimo le catture accessorie di focena del Mar Baltico (o a ridurle a un livello che consenta la piena ricostituzione della popolazione) 6 . 

La proposta non crea nuovi requisiti di monitoraggio o comunicazione. Tutte le attività di pianificazione e monitoraggio dell'applicazione rientrerebbero in quelle regolarmente previste ai sensi della convenzione. Inoltre essa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

Uno scambio informale di opinioni preliminari con gli Stati membri è avvenuto mediante consultazione scritta degli Stati membri che fanno parte della piattaforma dell'UE sulla biodiversità. 

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe pertanto autorizzare la Commissione a presentare la proposta sopramenzionata al segretariato della convenzione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 7 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS).

L'atto che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XI della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0074 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la presentazione di una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 82/461/CEE del Consiglio5 l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("convenzione"), che è entrata in vigore il 1° novembre 1983.

(2)A norma dell'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti può adottare decisioni intese a emendare gli allegati I e II della convenzione.

(3)Nella sua quattordicesima riunione, dal 23 al 28 ottobre 2023, la conferenza delle parti può adottare detti emendamenti. Il segretariato della convenzione ha informato le parti del fatto che tutte le proposte di emendamento devono essere comunicate entro il 26 maggio 2023, conformemente all'articolo XI, paragrafo 3, della convenzione. In quanto parte della convenzione l'Unione può presentare siffatte proposte.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la presentazione di proposte di emendamento degli allegati della convenzione, poiché la decisione della conferenza delle parti vincolerà l'Unione.

(5)L'inclusione della focena del Baltico centrale, Phocoena phocoena, nell'allegato I della convenzione sarebbe scientificamente fondata in considerazione del suo stato di conservazione classificato come "in pericolo critico" nonché conforme alla normativa dell'Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

(6)L'Unione dovrebbe pertanto presentare tale proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione. La Commissione dovrebbe comunicare la proposta al segretariato della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista della quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la posizione dell'Unione consiste nel presentare una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione al fine di includervi la focena del Baltico centrale, Phocoena phocoena.

2. La Commissione, a nome dell'Unione, comunica la proposta al segretariato della convenzione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).
(2)     EUR-Lex - 32022D0591 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(3)     EUR-Lex - 52020DC0380 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(4)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(5)

   Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)    Cfr. anche il regolamento delegato (UE) 2022/303 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (Phocoena phocoena) presenti nel Mar Baltico.
(7)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
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