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Document 52023PC0108

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

COM/2023/108 final

Bruxelles, 3.3.2023

COM(2023) 108 final

2023/0056(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo principale della proposta è recepire nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) nel corso della sua riunione annuale nel settembre 2022. La NAFO è l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale rientranti nel suo ambito di competenza. Le misure di conservazione e di gestione della NAFO si applicano unicamente alla sua zona di regolamentazione, in alto mare, definita come la zona situata oltre quella in cui gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca. L'UE è parte contraente della NAFO dal 1979.

La convenzione NAFO stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione NAFO sono vincolanti (articoli XIV, VI.8 e VI.9) e che le parti contraenti sono tenute ad attuarle.

Il regolamento (UE) 2019/833 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO ed è stato modificato nel 2021 e nel 2022 per recepire le misure adottate dalla NAFO nel 2019, nel 2020 e nel 2021. La presente proposta riguarda le modifiche adottate dalla NAFO nella sua riunione annuale del settembre 2022, che sono entrate in vigore il 1o dicembre 2022 e si applicano a decorrere da tale data.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2019/833.

La proposta è inoltre in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che prevede che l'Unione europea conduca le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali e basi le attività alieutiche sulla cooperazione regionale in materia di pesca.

La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione delle flotte da pesca esterne, che prevede che i pescherecci dell'Unione siano soggetti alle autorizzazioni di pesca delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio riguardante la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che prevede l'inclusione dell'elenco NAFO delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nell'elenco dell'Unione delle navi INN.

La proposta infine non riguarda le possibilità di pesca dell'UE stabilite dalla NAFO. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce le disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta garantirà il rispetto da parte dell'UE degli obblighi stabiliti dalla NAFO, senza andare al di là di quanto necessario per conseguire questo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico prescelto è una modifica del regolamento (UE) 2019/833.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Scopo della proposta è modificare il regolamento (UE) 2019/833 recependo nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate in occasione della riunione annuale della NAFO del settembre 2022. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia durante la fase preparatoria della riunione annuale della NAFO che ha portato all'adozione di tali misure sia nel corso dei negoziati NAFO.

Assunzione e uso di perizie

La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO che sono state adottate conformemente al parere scientifico e di controllo delle commissioni permanenti NAFO.

Valutazione d'impatto

Non pertinente. La proposta recepisce nel diritto dell'Unione misure di conservazione e di esecuzione della NAFO che sono vincolanti per le parti contraenti e direttamente applicabili agli Stati membri.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione (REFIT).

Diritti fondamentali

La proposta non ha alcun impatto sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta attua le misure di conservazione e di esecuzione adottate nella riunione annuale della NAFO del settembre 2022 per quanto riguarda: i) i nuovi obblighi degli Stati membri di bandiera in relazione alla presentazione di piani di ricerca e i requisiti delle navi per la partecipazione alle attività di ricerca; ii) la regolamentazione della cala di prova al momento del primo ingresso in una divisione durante una bordata di pesca; iii) gli adeguamenti delle chiusure per lo scorfano nella divisione 3M; iv) il divieto di sbarco, trasbordo e detenzione a bordo di squali di Groenlandia; e v) l'incrocio di dati con gli elenchi di navi INN provenienti da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

La proposta delega inoltre alla Commissione il potere di modificare il regolamento (UE) 2019/833 per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri relativi alla presentazione di piani di ricerca e i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca, qualora la NAFO modifichi tali misure in futuro. Occorre procedere a un sollecito recepimento delle suddette disposizioni nel diritto dell'Unione affinché le navi dell'Unione possano operare alla pari con le navi di altre parti contraenti della NAFO nelle campagne di pesca future.

 

2023/0056 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Il regolamento è stato successivamente modificato al fine di recepire le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019, del 2020 e del 2021 di detta organizzazione 3 .

(2)In occasione della sua 44a riunione annuale del settembre 2022, la NAFO ha successivamente adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda i nuovi obblighi degli Stati membri di bandiera relativi alla presentazione di piani di ricerca e ai requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca, la regolamentazione della cala di prova al momento del primo ingresso in una divisione durante una bordata di pesca, gli adeguamenti delle chiusure per lo scorfano nella divisione 3M, il divieto di sbarco, trasbordo e detenzione a bordo di squali di Groenlandia e l'incrocio di dati con gli elenchi delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(3)Tali misure sono rivolte alle parti contraenti della NAFO e contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 1o dicembre 2022, le misure di conservazione e di esecuzione (di seguito, "CEM") della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, esse devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.

(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di recepire tali nuove misure NAFO.

(5)Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO a seguito dell'introduzione di nuove misure correlate ai piani di ricerca sulla pesca. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche delle CEM, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri relativi alla presentazione di piani di ricerca e i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca.

(6)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 4 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

(1)All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo Stato membro di bandiera:

a) comunica alla Commissione, per via elettronica nel formato previsto all'allegato II.C delle CEM di cui al punto 5) dell'allegato del presente regolamento e prima dell'inizio della ricerca, tutte le navi da ricerca autorizzate a battere la sua bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione;

b) fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi autorizzate a battere la propria bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione, almeno quaranta giorni prima della riunione di giugno del consiglio scientifico della NAFO, nel caso di nuove campagne e attività di ricerca non ricorrenti e qualora le catture detenute a bordo durante le attività di ricerca siano destinate alla commercializzazione. Negli altri casi è fornito un piano di ricerca almeno dieci giorni prima dell'inizio della ricerca;

c) garantisce che un piano di ricerca delle campagne svolte nella zona di regolamentazione e dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca contenga almeno le seguenti informazioni:

i)    l'identificazione della nave;

ii)    l'obiettivo,

iii)    la sintesi dei metodi scientifici o delle procedure,

iv)    il luogo e le date dell'attività di ricerca,

v)    il nome del ricercatore principale,

vi)    l'eventuale commercializzazione delle catture detenute a bordo,

vii)    il totale stimato delle catture a fini di ricerca delle specie bersaglio della campagna e l'indicazione dell'eventuale presenza a bordo di un osservatore dotato di sufficienti competenze scientifiche,

viii)    informazioni su quando i risultati della ricerca saranno presentati al consiglio scientifico della NAFO,

ix)    se del caso, eventuali richieste di deroga alle disposizioni del presente punto, e

x)    se del caso, l'indicazione che l'attività costituisce una nuova campagna o ricerca non ricorrente; e

d) notifica immediatamente alla Commissione l'inizio e la cessazione delle attività di ricerca da parte di navi utilizzate temporaneamente per attività di ricerca, anche nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca.";

(2)all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le navi impegnate nella ricerca:

a)    conservano a bordo per tutto il tempo una copia del piano di ricerca in lingua inglese e delle sue eventuali modifiche; e

b)    per le campagne svolte nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca, stivano le catture effettuate nel corso di attività di ricerca separandole, mediante reti, compensato, casse o altri mezzi, da tutte le altre catture effettuate nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca; la collocazione delle catture effettuate nel corso di attività di ricerca è indicata nel piano di stivaggio.";

(3)all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo posizione diversa espressa nel parere del consiglio scientifico della NAFO, le navi da ricerca che effettuano campagne nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca e che detengono a bordo catture ottenute nel corso di tali attività di ricerca ai fini della commercializzazione di tali catture:

a)    rispettano gli obblighi di registrazione e comunicazione di cui al capo V del presente regolamento;

b)    hanno a bordo un osservatore con sufficienti competenze;

c)    imputano tali catture al contingente pertinente dello Stato membro e alla limitazione dello sforzo di pesca definita nelle possibilità di pesca.";

(4)all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento o nella CEM, le attività delle navi da ricerca non sono limitate da misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali.";

(5)all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione trasmette senza indugio al segretario esecutivo della NAFO le informazioni notificate dagli Stati membri di bandiera in conformità del paragrafo 2.";

(6)all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) chiude la pesca dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;";

(7)all'articolo 8, è aggiunto il paragrafo 5:

"5. Al suo primo ingresso in una divisione nell'ambito di una bordata di pesca, una nave può effettuare una cala di prova per una durata massima di tre ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non è considerata pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b). Le navi devono identificare ogni cala di prova eseguita conformemente al presente paragrafo e annotare nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.";

(8)all'articolo 12, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. È vietato svolgere attività di pesca diretta, detenzione, trasbordo o sbarco dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione.";

(9)all'articolo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) è inserita nell'elenco INN della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide 5 , della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud 6 , della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali 7 , della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 8 , della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano 9 , della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 10 , della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale 11 , della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale 12 , dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale 13 , dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale 14 , dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale 15 e della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale 16 ."

(10)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera m):

"m) obblighi dello Stato membro di bandiera in relazione ai piani di ricerca di cui all'articolo 4, paragrafo 2;";

(11)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n):

"n) requisiti per le navi impegnate in attività di ricerca di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    GU C del , pag. .
(2)    Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32), regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11).
(4)

   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)    Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, redatta a Canberra il 20 maggio 1980 ed entrata in vigore il 7 aprile 1982 (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).
(6)    Convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud, fatta a Canberra il 10 maggio 1993 ed entrata in vigore il 20 maggio 1994 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).
(7)    Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), firmata a Washington il 14 novembre 2003 ed entrata in vigore il 27 agosto 2010 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(8)    Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, firmata a Parigi il 10 luglio 1984 ed entrata in vigore il 9 gennaio 1997 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).
(9)    Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, firmata a Roma il 25 novembre 1993 ed entrata in vigore il 27 marzo 1996 (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25).
(10)    Accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, originariamente formulato a Roma il 24 settembre 1949 ed entrato in vigore il 20 febbraio 1952 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 37).
(11)    Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 ( GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22 ).
(12)    Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano pacifico settentrionale, fatta a Tokyo il 24 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 19 luglio 2015 (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14).
(13)    Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale, fatta a Windhoek, Namibia, il 20 aprile 2001 ed entrata in vigore il 13 aprile 2003 (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40).
(14)    Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA), firmato a Roma il 7 luglio 2016 ed entrato in vigore il 21 giugno 2012 (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 5 e GU L 76 M del 16.3.2007, pag. 78).
(15)    Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale, fatta ad Auckland il 14 novembre 2009 ed entrata in vigore il 24 agosto 2012 (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(16)    Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, fatta a Honolulu il 5 settembre 2000 ed entrata in vigore il 19 giugno 2004 (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
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