COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2023
COM(2023) 106 final
2023/0051(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa delle cospicue perdite di vite umane, della necessità di concentrarsi sulla difesa del territorio, dell'enorme numero di sfollati, della distruzione della capacità produttiva, come pure dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla restrizione dell'accesso al Mar Nero. In questo difficile contesto il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 21 ottobre 2022 e del 9 febbraio 2023, ha sottolineato che continuerà a fornire un forte sostegno politico ed economico all'Ucraina. L'Ucraina ha inoltre chiesto all'Unione di agevolare il più possibile le condizioni che consentono al paese di mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e di approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Le misure a tal fine comprendono l'agevolazione della logistica terrestre mediante l'accordo tra l'Unione e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada e i corridoi di solidarietà UE-Ucraina, nonché una maggiore liberalizzazione del mercato sulla base del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione. Il suddetto regolamento è entrato in vigore il 4 giugno 2022 e sarà applicabile fino al 5 giugno 2023. Queste misure si sono rivelate in grado di aumentare la flessibilità e la certezza per i produttori ucraini.
In considerazione del protrarsi dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, della conseguente necessità di continuare a sostenere l'Ucraina sul piano economico e del fatto che all'Ucraina è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022, la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnovi le suddette misure di liberalizzazione degli scambi, che dovrebbero applicarsi per un periodo di un anno a decorrere dalla data di scadenza delle misure attualmente in vigore (ossia dal 6 giugno 2023):
–sospensione temporanea di tutti i dazi doganali ancora in vigore a norma del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (di seguito "accordo di associazione") che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La sospensione riguarda due categorie di prodotti:
·prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata;
·prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;
–sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; e
–sospensione temporanea dell'applicazione del regime comune applicabile alle importazioni (salvaguardie) per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.
Il regolamento (UE) 2022/870 prevede inoltre la sospensione temporanea delle tariffe ancora in vigore sui prodotti industriali soggetti all'eliminazione graduale dei dazi entro la fine del 2022, conformemente all'allegato I-A dell'accordo di associazione. La presente proposta di rinnovo delle suddette misure non comprende questi prodotti in quanto essi sono comunque soggetti a dazi nulli a partire dal 1º gennaio 2023.
Tali misure temporanee ed eccezionali contribuiranno a sostenere e promuovere costantemente gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione, che consiste nel creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.
Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono adottate nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce, quale elemento essenziale dell'accordo, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza. Nella stessa ottica, le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero subordinate al rispetto degli stessi principi fondamentali di cui all'articolo 2, compresi quelli che prevedono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.
Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano inoltre a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.
Secondo la proposta, saranno applicate procedure di salvaguardia accelerate sulla base di un monitoraggio periodico che consenta l'eventuale ripristino dei dazi doganali.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e in particolare con il titolo IV che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevede che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 10 anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo.
Il regolamento (UE) 2022/870 ha inoltre dato prova del forte impegno dell'UE a sostenere economicamente l'Ucraina facendo leva sul commercio internazionale nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. In considerazione del protrarsi dell'aggressione militare e delle difficoltà economiche dell'Ucraina, il rinnovo delle misure di liberalizzazione degli scambi rappresenta la prosecuzione logica di tale politica.
Da ultimo, nel 2021 l'Ucraina ha chiesto l'attivazione del riesame a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo di associazione al fine di valutare la possibilità di accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali tra l'Ucraina e l'Unione. I negoziati sono attualmente sospesi.
Il vertice UE-Ucraina tenutosi il 3 febbraio 2023 ha cionondimeno approvato il piano d'azione prioritario riveduto con l'obiettivo di migliorare l'attuazione della DCFTA per il periodo 2023-2024. Questo piano prevede, tra l'altro, l'impegno dell'Ucraina a predisporre la legislazione in materia di igiene e qualità delle carni di pollame nel primo trimestre del 2023, in modo da consentire l'introduzione di modifiche concordate del certificato di esportazione per alcune carni di pollame dall'UE verso l'Ucraina.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'Unione europea ha condannato fermamente l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure senza precedenti per sostenere l'Ucraina in questo contesto eccezionale, dall'assistenza finanziaria, compresa l'assistenza macrofinanziaria per le misure di emergenza e per la ricostruzione, alla fornitura di attrezzature militari, all'adozione di ampie sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, fino all'intensificazione della cooperazione nel quadro dell'accordo di associazione. L'Ucraina ha inoltre ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022. Il regolamento proposto si collocherebbe pertanto nel rispetto e sulla scia dell'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna, nonché dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
•Proporzionalità
La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e conseguire l'obiettivo di sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche, anche nel settore degli scambi con l'Unione.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Al fine di garantire il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per l'Ucraina dopo la scadenza del regolamento (UE) 2022/870, fissata per il 5 giugno 2023, è importante che il regolamento entri in vigore il 6 giugno 2023. Tenuto conto di tale necessità e del conseguente carattere urgente della presente proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio nel 2007, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per l'Ucraina.
In aggiunta, i flussi di importazioni a norma del regolamento (UE) 2022/870 sono regolarmente monitorati e comunicati. Sulla base dei risultati di tale monitoraggio si propone di aumentare l'operatività delle disposizioni di salvaguardia qualora le importazioni si ripercuotano negativamente sul mercato dell'UE.
•Efficienza normativa e semplificazione
La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.
•Diritti fondamentali
Le misure rispettano gli stessi principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.
Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Secondo una stima basata sul livello dei volumi delle importazioni dall'Ucraina nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio, l'Unione europea registrerebbe una perdita annua di entrate doganali pari a 33,4 milioni di EUR. In aggiunta, in seguito alla revoca delle misure antidumping sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina [includere la nota a piè di pagina al momento della pubblicazione], l'unica misura di difesa commerciale ancora in vigore nei confronti dell'Ucraina è un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, che non è stato riscosso a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/870. Tale dazio scadrà il 3 ottobre 2023, a meno che la Commissione non riceva una domanda contenente sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Nel caso in cui le misure in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, siano prorogate dopo tale data, la perdita massima annua di dazi antidumping stimata sulla base del livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2020 e nel 2021 sarebbe inferiore a 15 milioni di EUR. Dato che l'importo totale stimato è di 48,4 milioni di EUR, l'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà decisamente limitato.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Le informazioni online sull'evoluzione degli scambi bilaterali tra UE e Ucraina sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea. L'impatto del presente regolamento va regolarmente monitorato con cadenza bimestrale, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell'Unione e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
In considerazione della situazione di emergenza in Ucraina, la misura mira ad aumentare i flussi commerciali relativi a tutte le importazioni dall'Ucraina sospendendo tutte le tariffe e i dazi all'importazione ancora applicati ai prodotti ucraini. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di sospensione totale dei dazi all'importazione su tutti i prodotti.
2023/0051 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio, il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1º settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
(2)L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
(3)L'articolo 25 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 29 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione. L'articolo 48 dell'accordo di associazione stabilisce che l'interesse pubblico deve essere preso in considerazione prima di applicare misure antidumping tra le parti.
(4)La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta ad esempio alla restrizione e all'incertezza della possibilità di accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Ucraina al fine di continuare a sostenere le autorità e la popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e l'Ucraina.
(5)A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
(6)Il regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio scadrà il 5 giugno 2023.
(7)Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; iii) in deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento; e iv) la sospensione temporanea dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.
(8)Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, a norma dell'accordo di associazione.
(9)L'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti, o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto dell'aggressione militare della Russia. Nel caso in cui l'Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento.
(10)L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre l'articolo 3 dell'accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le parti. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel caso in cui l'Ucraina non rispetti i principi generali dell'accordo di associazione, come avviene a norma di altri accordi di associazione conclusi dall'Unione.
(11)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), qualora non siano più soddisfatte le condizioni di ammissione ai regimi preferenziali. Tali competenze dovrebbero essere conferite anche per introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni di cui al presente regolamento incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(12)Previa valutazione della Commissione, della durata di tre mesi, basata su un monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
(13)La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
(14)Considerata l'urgenza della questione relativa alla situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(15)Vista l'urgenza della situazione economica dell'Ucraina e in previsione della scadenza, fissata per il 5 giugno 2023, del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 6 giugno 2023,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
1.Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:
(a)l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull'importazione di tali prodotti;
(b)tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
2.In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.
3.L'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.
Articolo 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono soggetti alle seguenti condizioni:
(a)il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;
(b)l'astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
(c)il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l'impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illegali di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.
Articolo 3
Sospensione temporanea
1.La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2.Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Ucraina sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Salvaguardia accelerata
1.Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante l'adozione di un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2.La Commissione monitora regolarmente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell'Unione e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
Ogni due mesi la Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3.La Commissione avvia una valutazione della situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali.
Tale valutazione è conclusa entro un termine non superiore a tre mesi:
(a)a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 5, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
(b)di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.
4.Qualora, a seguito della valutazione, ritenga che il mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma del paragrafo 1. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione accelerata e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
5.Nel considerare l'eventualità di applicare misure a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto, nell'ambito della valutazione, di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:
(a)il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
(b)l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell'UE, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.
Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.
6.I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
7.Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478, può applicare le misure preventive necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 4.
Articolo 5
Procedura di comitato
1.Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi
La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono rese disponibili mensilmente sul sito web della Commissione.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2023.
Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE
1.TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
2.LINEE DI BILANCIO
Capitolo 12, articolo 120
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2023: EUR 21 590 300 000
3.INCIDENZA FINANZIARIA
La proposta non ha incidenza finanziaria
X
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:
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Linea di bilancio
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Entrate
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Periodo: parte del 2023 - parte del 2024*
(milioni di EUR al primo decimale)
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Capitolo 12, articolo 120
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Incidenza sulle risorse proprie
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48,4
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Totale
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* Periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento.
I calcoli si basano sui volumi delle importazioni nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio (ovvero 40 contingenti tariffari), nonché su una stima dei dazi antidumping.
Sulla base di tali calcoli, la perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dalla presente decisione è stimata a 64,5 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 48,4 milioni di EUR per il periodo in questione.
4.MISURE ANTIFRODE
Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, a norma dello stesso accordo.